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La Costituzione europea e l’immigrazione
Articolo di Giuseppe Licastro 07.03.2005
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La Costituzione europea e l’immigrazione

di Giuseppe Licastro


1. Il contenuto della politica in materia di immigrazione nella Costituzione europea – 1.1. I Protocolli allegati alla Costituzione: il Protocollo dei nuovi Stati membri – 1.1.1. Il Protocollo di Schengen – 1.1.2. Il Protocollo sulla posizione di Regno Unito e dell’Irlanda relativo alle politiche in materia di controlli alle frontiere, all’asilo, all’immigrazione e alla cooperazione di polizia – 1.1.3. Il Protocollo sulla posizione della Danimarca

1. Il contenuto della politica in materia di immigrazione nella Costituzione europea.

Il testo del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” 1, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 2, considera la materia immigrazione come uno degli elementi dello “spazio di libertà sicurezza e giustizia” 3, previsto nella Parte III (“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”) 4. In particolare, la politica di immigrazione 5 viene classificata fra le politiche interne, unitamente alle politiche che riguardano i controlli alle frontiere e all’asilo (Titolo III [“Politiche e azioni interne”], Sezione II [“Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione”] del Capo IV [“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”]) 6. Per quanto attiene l’esame delle disposizioni che riguardano la politica in materia di immigrazione, anzitutto notiamo un maggior interesse, rispetto la normativa vigente, verso alcune “priorità” definite dal Consiglio europeo straordinario di Tampere (15-16 ottobre 1999), come la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione clandestina, una gestione più efficace dei flussi migratori, la lotta contro la tratta di esseri umani 7.

Il Trattato costituzionale indica ‘la legge’ e la ‘legge quadro’ quali “strumenti giuridici” 8 per disciplinare:

- le condizioni di ingresso e soggiorno, i visti e i titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli a scopo di ricongiungimento familiare (art. III-267, par. 2, lett. a);
- i diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro e le condizioni di circolare, soggiornare, negli altri Stati membri (art. III-267, par. 2, lett. b);
- l’immigrazione e il soggiorno irregolare, allontanamento e rimpatrio (art. III-267, par. 2, lett. c);
- la lotta contro la tratta di esseri umani (art. III-267, par. 2, lett. d), gli accordi di riammissione (art. III-267, par. 3).

Infine la Costituzione europea prevede, sia misure tese “a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio”, con esclusione però, “di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” (art. III-267, par. 4); sia il diritto degli Stati di “determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi” che “immigrano 9 ” al fine di cercare lavoro subordinato o autonomo (art. III-267, par. 5).


1.1. I Protocolli allegati alla Costituzione: il Protocollo dei nuovi Stati membri.


Continuando l’esame della materia è necessario richiamare la disciplina prevista nei protocolli allegati al “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” 10.

Il Protocollo n. 9 11 preliminarmente afferma che, sia i diritti che gli obblighi 12 derivanti dal trattato di adesione del 16 aprile 2003 13 “sono divenuti effettivi”, secondo quanto previsto dalle condizioni del suddetto trattato 14, dal 1° maggio 2004 (art. 2).

L’art. 3, par. 1, stabilisce che, tanto le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’Unione dal ‘Protocollo di Schengen’, quanto tutti gli atti ad esso relativi o connessi 15, “sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri” dalla data del 1° maggio 2004. Continuando, il paragrafo 2 dell’articolo sopra citato prevede, da un lato che tutti gli atti ‘diversi’ da quelli compresi nel par. 1 “si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio …” soltanto nel caso di compatibilità “di tutte le parti che costituiscono l’acquis in questione in tale nuovo Stato membro”; dall’altro che il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotta la decisione europea “deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni […] del presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni.” La partecipazione dell’Irlanda, dell’Irlanda del Nord e della Gran Bretagna in tale decisione è subordinata alla condizione che la decisione stessa “si riferisce a disposizioni dell’acquis di Schengen e ad atti basati su di esso o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.”.

Proseguendo l’esame del Protocollo, non possiamo non notare una novità contenuta all’art. 24, che introduce strumenti di sostegno di natura finanziaria, per gli Stati membri, allo scopo di agevolare tutte le azioni necessarie per attuare l’acquis di Schengen e per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione 16.

Parimenti importante è l’art. 68, par. 1, che tiene conto della particolare situazione di Cipro 17, infatti la norma prevede la sospensione “dell’acquis comunitario e dell’Unione” nelle zone in cui “il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo”. Tuttavia, il paragrafo 2 della stessa disposizione, stabilisce che il Consiglio su proposta della Commissione può decidere all’unanimità la revoca della sospensione.

Concludendo, l’ultima norma su cui ci soffermiamo, l’art. 73, richiama la parte terza del Protocollo in esame. La disposizione citata, dispone che gli allegati I e da III a XVII, le connesse appendici, gli allegati (dei protocolli) II, III, VIII dell’atto di adesione dei nuovi Stati membri, sono “parte integrante” del Protocollo.


1.1.1. Il Protocollo di Schengen.


Il Protocollo n. 17 18, che riguarda l’acquis di Schengen 19 integrato nell’ambito dell’Unione europea prevede la possibilità per ventitré Stati 20 di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata 21 nelle materie attinenti le disposizioni che costituiscono l’acquis, secondo le norme previste dalla Costituzione (art. 1). L’art. 2 specifica che “l’acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all’articolo 1 fatte salve le disposizioni dell’art. 3 del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca”. La medesima disposizione dispone inoltre che “il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen”.

In merito allo sviluppo dell’acquis, la posizione della Danimarca è regolata dalle disposizioni del protocollo ad esso relativo (art. 3), mentre per quanto riguarda la posizione dell’Irlanda, dell’Irlanda del Nord e della Gran Bretagna il ‘protocollo di Schengen’ prevede che i citati Paesi possono “chiedere” di parteciparvi (in tutto o in parte) (art. 4). Tale richiesta, richiede per essere accettata l’unanimità, sia degli Stati di cui all’art. 1, che del “rappresentante del governo dello Stato interessato”.

Per quanto attiene all’Islanda e alla Norvegia 22, l’art. 6 prevede che “sono associati all’attuazione dell’acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo”.

Infine, il Protocollo stabilisce all’ art. 7, che l’adesione di nuovi Stati all’Unione europea non può prescindere dall’accettazione integrale dell’acquis di Schengen e delle misure ad esso relative adottate dalle istituzioni.



1.1.2. Il Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda relativo alle politiche in materia di controlli alle frontiere, all’asilo, all’immigrazione e alla cooperazione di polizia.


Preliminarmente è opportuno notare che con riferimento alla posizione della Gran Bretagna e dell’Irlanda, la disciplina relativa alla politica in materia di immigrazione prevista dal Protocollo in esame, ricalca essenzialmente quella stabilita ad Amsterdam 23. I citati Paesi, purtroppo, continuano a mantenere lo stesso regime (opting in - out) in una materia che, sicuramente, richiede un “intervento comune” per la sua regolamentazione.

Il Protocollo n. 19 24 statuisce all’art. 1, che i sopra citati Stati non partecipano all’adozione (in seno al Consiglio) delle misure proposte nella parte III (“Le politiche e il funzionamento dell’Unione”), titolo III (“Politiche e azioni interne”), capo IV (“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”), con riferimento alla sezione II deputata alle “politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione”; o relative alla sezione III dedicata alla cooperazione giudiziaria civile; o attinenti l’articolo III-260 25 qualora l’articolo richiama i settori “contemplati da dette sezioni”; o pertinenti l’articolo III-263 26; o quelle che riguardano la cooperazione di polizia nei settori relativi alla raccolta, archiviazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni.

L’art. 2 aggiunge che le disposizioni e le misure adottate a norma delle sezioni o articoli sopra citati (oltre le disposizioni previste da accordi conclusi dall’Unione europea che riguardano dette sezioni o articoli, le decisioni della Corte di Giustizia sull’interpretazione di tali norme o misure), non sono vincolanti o applicabili per la Gran Bretagna o l’Irlanda. Tuttavia tali Stati possono, non solo partecipare “all’adozione e applicazione di una delle misure proposte” nei suddetti settori, mediante notifica per iscritto al Consiglio entro il termine di tre mesi dalla presentazione della proposta (art. 3, par. 1), ma anche manifestare la semplice intenzione di accettare una misura (dopo la sua adozione), secondo la procedura prevista all’articolo III-420 paragrafo I della Costituzione 27 (art. 4).

Al termine di questa breve analisi del Protocollo, è significativo ricordare che soltanto l’Irlanda “può notificare per iscritto” di non voler “più essere vincolata dai termini del protocollo” (art. 8).



1.1.3. Il Protocollo sulla posizione della Danimarca.


L’analisi della posizione della Danimarca rileva che anche questo Paese non modifica la disciplina stabilita ad Amsterdam 28.

Il Protocollo n. 20 29 all’art. 1, della parte I, specifica che lo Stato in questione non partecipa all’adozione (in seno al Consiglio) delle misure proposte nella parte III, titolo III, capo IV della Costituzione.

L’art. 2, della parte I, afferma che le disposizioni o misure relative alla parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, le disposizioni previste da accordi conclusi dall’Unione europea che riguardano detto capo, le decisioni della Corte di Giustizia sull’interpretazione di tali norme o misure, non sono vincolanti per la Danimarca 30. Tuttavia, l’art. 7, parte III, precisa che la disciplina prevista agli articoli 1 e 2, parte I, non si applica riguardo: “misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri”, “misure relative all’instaurazione di un modello uniforme per i visti.”

Per quanto riguarda l’adozione “di una misura volta a sviluppare l’acquis di Schengen” lo Stato sopra citato può decidere, entro sei mesi, se recepirla “nel proprio diritto interno”(art. 4, par. 1, parte I). Qualora decida, in questo senso, nascerà un obbligo “a norma del diritto internazionale” tra la Danimarca e gli altri Stati membri (art. 4, par. 1, parte I).

Continuando nell’esame, il Protocollo stabilisce, all’art. 4, par. 2, parte I, che lo Stato suddetto “mantiene i diritti e obblighi esistenti prima dell’entrata in vigore del trattato” in merito all’acquis di Schengen.

L’art. 8 della parte IV contiene invece una facoltà. La Danimarca può decidere in qualsiasi momento di non avvalersi più del Protocollo in questione, ma per esercitare questa facoltà è necessario “informare” gli altri Stati membri.

Terminando questa rapida panoramica, non possiamo non rilevare che l’allegato al Protocollo in questione ricalca sostanzialmente il contenuto delle disposizioni sopra esaminate riguardo la possibilità di esercitare un opting in o out, rispetto le disposizioni, misure o decisioni della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione 31.

________

1 Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004. Per una disamina del Progetto di Costituzione europea, vedi, tra gli altri, cfr. L.S. Rossi (a cura di), Il Progetto di Trattato-Costituzione. Verso una nuova architettura dell’Unione europea, Milano, 2004.

2 E’ opportuno ricordare che l’art. IV-447 (“Ratifica e entrata in vigore”) stabilisce che: “Il presente trattato entrerà in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità”.

3 Riguardo la costruzione dello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” vedi cfr. B. Nascimbene, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in una prospettiva costituzionale europea in L.S. Rossi (a cura di), Il Progetto di Trattato-Costituzione …, cit., p. 273 ss.

4 In tal senso, cfr. B. Nascimbene, Politica di immigrazione e Costituzione europea, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 5, 2004, p. 728.

5 Per un esame della politica di immigrazione nel Progetto di Costituzione europea vedi cfr. B. Nascimbene, Politica sull’immigrazione e progetto di Costituzione europea, in Studi Emigrazione/Migration Studies, XLI, n. 153, 2004, pp. 71-81.

6 In questo senso, cfr. B. Nascimbene, Politica di immigrazione ..., cit., p. 728.

7 Cfr. Ibidem, p. 736; vedi anche Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Tampere, in Bollettino dell’Unione europea, n. 10 del 1999, p. 7 ss.

8 La Costituzione prevede una nuova denominazione degli atti, vedi nella parte I, art. I-33 ss.; sul punto vedi cfr. J. Ziller, La nuova Costituzione europea, Bologna, 2004, pp. 25-27.

9 Cfr. B. Nascimbene, Politica di immigrazione …, cit., p. 738.

10 Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit.

11 Cfr. Ibidem.

12 E’ opportuno notare che l’articolo IV-437 (“Abrogazione dei precedenti trattati” [Parte IV “Disposizioni generali e finali”]), par. 2, lettera e) della Costituzione stabilisce, l’abrogazione del trattato di adesione dei nuovi Stati membri. Tuttavia, il citato articolo, al par. 2, secondo trattino, precisa che le disposizioni che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione dei nuovi Stati membri “restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti”.

13 Cfr. GUUE L 236 del 23 settembre 2003. Riguardo il regime di deroghe alla libertà di circolazione delle persone previste dal trattato di adesione dei nuovi Stati membri allo scopo di frenare l’ingresso di potenziali lavoratori provenienti dai nuovi Paesi, vedi cfr. A. Lang, Libera circolazione delle persone in un’Unione ampliata: il nuovo regime dopo il 1° maggio 2004, in Corriere giuridico, n. 6, 2004, p. 820 ss.

14 I nuovi Stati membri sono: la Repubblica Ceca, Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, l’Ungheria.

15 Intendiamo non soltanto quelli stabiliti nell’allegato I dell’atto di adesione del 16 aprile 2003, ma anche quelli adottati prima del 1° maggio 2004.

16 Le azioni che possono essere finanziate sono: “a) investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l’attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi; b) investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d’informazione Schengen-SIS II, mezzi di trasporto); c) formazione delle guardie di frontiera; d) sostegno per i costi logistici e operativi”.

17 Riguardo la questione cipriota vedi cfr. A. Lang, Le procedure per l’allargamento dell’Unione europea: primo semestre 2004, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Torino, 2004 – III, pp. 1151-1152.

18 Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit.

19 Si ricorda che il Trattato di Amsterdam ha provveduto all’incorporazione dell’acquis di Schengen nel quadro dell’Unione, mediante un Protocollo (cfr. GUCE C 340 del 10 novembre 1997). Il contenuto del Protocollo ha riguardato: l’accordo e la convenzione di Schengen, i protocolli e gli accordi di adesione dei Paesi dell’area, i numerosi atti prodotti dal Comitato esecutivo e dagli organi da esso istituiti.

Per quanto concerne la posizione di Gran Bretagna e Irlanda (che non hanno aderito al “sistema Schengen”), il Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen (cfr. GUCE C 340 del 10 novembre 1997) all’art. 4 ha previsto l’eventualità di poter partecipare (in tutto o in parte) alle disposizioni di detto acquis. Infatti, la richiesta di partecipare è stata accettata dal Consiglio (cfr. M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, 2003, p. 242).

Per quanto riguarda la Danimarca, il Protocollo sulla posizione della Danimarca all’art. 5 (cfr. GUCE C 340 del 10 novembre 1997) ha stabilito la possibilità di decidere entro sei mesi “dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen”, se recepirla o meno. Qualora il citato Paese decida di recepirla, si “crea un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri (…)”; qualora invece dovesse scegliere di non recepirla, ”gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare” (art. 5, paragrafo 2).

20 Il Belgio, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e la Svezia.

21 Riguardo l’istituto della ‘cooperazione rafforzata’ vedi G. Gaja, La cooperazione rafforzata, in AA.VV., Il Trattato di Amsterdam, Milano, 1999, pp. 61-75; L.S. Rossi, Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza: quali geometrie per l’Europa allargata?, in A. Tizzano (a cura di), Il Trattato di Nizza, Milano, 2003, pp. 41-55.

22 Si ricorda che i citati Paesi sono membri associati al “sistema Schengen” (sul punto vedi cfr. L.S. Rossi, Le Convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, Milano, 2000, pp. 199-204).

23 Si ricorda che il Trattato di Amsterdam (cfr. GUCE C 340 del 10 novembre 1997) ha previsto la “comunitarizzazione” (ovvero il passaggio dall’area intergovernativa alla competenza comunitaria) della materia di “visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone” (nuovo Titolo IV TCE; artt. 61- 69). Con la “comunitarizzazione” gli Stati membri hanno deciso di trasferire, progressivamente (c.d. periodo transitorio, ovvero cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato), dal terzo al primo pilastro diverse materie:

a) abolizione dei controlli sulle persone, sia cittadini dell’Unione sia cittadini di Paesi terzi, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne (art. 62, punto 1);
b) attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, in particolare: “a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere; b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi che comprendono: i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri; iii) un modello uniforme di visto; iv) norme relative a un visto uniforme” (art. 62, punto 2);
c) condizioni che regolano la libertà dei cittadini di Paesi terzi di spostarsi all’interno del territorio comunitario (art. 62, punto 3);
d) asilo (art. 63, punto 1);
e) rifugiati e sfollati (art. 63, punto 2);
f) politica di immigrazione, in particolare: “a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare” (art. 63, punto 3);
g) definizione dei diritti e delle condizioni dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro per soggiornare in altri Stati membri (art. 63, punto 4).

In particolare però va osservato che, il nuovo Titolo IV TCE non si applica alla Gran Bretagna, all’Irlanda, alla Danimarca. Il Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam (cfr. Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda in GUCE C 340 del 10 novembre 1997) ha previsto che i primi due Paesi non partecipano alla adozione delle misure previste nel Titolo IV TCE (art. 1), salvo la possibilità di “notificare” per iscritto l’intenzione di parteciparvi (art. 3), mentre la Danimarca (cfr. Protocollo sulla posizione della Danimarca in GUCE C 340 del 10 novembre 1997) partecipa soltanto all’adozione delle misure che riguardano: la determinazione dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per attraversare le frontiere esterne, l’istituzione di un modello di visto uniforme (art. 4).

24 Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit. . Con riferimento alla posizione di Gran Bretagna e Irlanda, Danimarca, l’articolo IV-437 (“Abrogazione dei precedenti trattati”), par. 2, lettera a) della Costituzione stabilisce, l’abrogazione del trattato di adesione dei suddetti Paesi, però il citato articolo, al par. 2, primo trattino, prevede che le disposizioni che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione dei citati Paesi “restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti”. Inoltre, l’art. IV-438 (“Successione e continuità giuridica”), par. 3, precisa che gli elementi dell’acquis comunitario e dell’Unione esistenti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione sono validi finché non saranno modificati o abrogati.

25 L’art. III-260 precisa: “Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europee che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione”.

26 L’art. III-263 afferma: “Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l’art. III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo”.

27 L’art. III-420, par. 1, statuisce: “Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all’articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all’articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma”.

28 Vedi la nota 23.

29 Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit. . In merito alla posizione della Danimarca per quanto riguarda la disciplina prevista all’articolo IV-437 (“ Abrogazione dei precedenti trattati”) e all’art. IV-438 (“Successione e continuità giuridica”), vedi la nota 24.

30 E’ opportuno sottolineare che l’allegato al Protocollo in questione stabilisce una disposizione analoga all’art. 2. Tuttavia, l’art. 3, par. 1 dell’allegato, prevede la possibilità di partecipare (notificando per iscritto al Presidente del Consiglio tale volontà) sia all’adozione, che all’applicazione delle misure pertinenti la parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, entro il termine di tre mesi dalla “presentazione di una proposta o iniziativa al Consiglio”. Cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit.

31 In merito vedi l’art. 1 ss., dell’allegato al Protocollo n. 20 sulla posizione della Danimarca, in cfr. GUUE C 310 del 16 dicembre 2004, cit.




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