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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 13 febbraio 2009
 
est. Trovato
 

[...] nell'interesse dei minori [...], visto il provvedimento presidenziale in data 28.10.2008 circa l'iscrizione autonoma della procedura con assegnazione alla dott. [...]; visto il decreto, vista l'istanza in data 9.6.2008 con il quale la madre, asserendo di essere stata già destinataria di analogo decreto, chiede la proroga della autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano; vista l'istanza di urgenza in data 30.10.2008; vista la nota della questura di Siena in data 13.11.2008; vista la relazione del Servizio sociale USL 8 di Arezzo in data 17.11.2008 con documentazione allegata; vista l'istanza di sollecito della madre in data 12.1.2009; acquisiti in data 27.1.2009 dalla procedura 16/08/ADS copia del decreto 29.5/3.6.2008 reso nella procedura 1902/07/VG;[1] nonché copia della relazione in data 24.11.2008 del Servizio sociale di Arezzo.

Atteso che:

- la condotta della madre fino a pochi mesi fa è stata connotata da rilevanti incertezze: non si fa riferimento tanto alla pur significativa confusività realizzata apponendo alla bambina il nome [...] corrispondente al cognome del padre detenuto, quanto piuttosto alla incostanza con cui fino a poco tempo fa la donna si era dedicata all'accudimento delle bambine, afflitte entrambe da rilevanti problematiche di salute conseguenti alla nascita pretermine;

- tale condotta della madre ha indotto il P.M. ad avanzare richiesta di dichiarazione dello stato di abbandono delle bambine, a seguito della quale sono state iscritte le procedura 16 e 17/08/ ADS;

- peraltro, dalla relazione del 24.11.2008 e dalle sommarie informazioni raccolte successivamente alla relazione, emerge come la madre abbia recentemente manifestato segni concreti di modifica della precedente condotta dedicandosi quotidianamente all'assistenza delle bambine che sono affidate al Servizio sociale di Arezzo collocate presso la casa [...];

- sentita la dott. [...] che concorda, previa assegnazione al giudice relatore delle procedure 16 e 17/08/ADS si deve pertanto accogliere la richiesta della madre, sostenuta dal Servizio sociale affidatario, di ottenere autorizzazione alla permanenza nel paese: tale provvedimento oltre a consentire la presenza della donna accanto alle bambine, permetterà di verificare la sua capacità di dedicarsi ad un'attività lavorativa e contemporaneamente di acquisire adeguatezza genitoriale;

- in considerazione dell'urgenza di provvedere il presente provvedimento deve essere munito della clausola di immediata efficacia;

P.Q.M.

visti gli artt. 147, 261, 333 c.c., 31 d.lgs. n. 286/1998, 737 ss. c.p.c. così pronunciando nell'interesse delle minori [...]

1. dispone che la presente procedura sia assegnata al giudice relatore dei procedimenti 16 e 17/08/ADS;

2. autorizza la permanenza in Italia della madre [...], per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, termine entro il quale la permanenza nel paese dovrà essere regolarizzata per le vie ordinarie;

3. dichiara che la predetta ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno e a esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, co. 2 d.lgs. n. 286/98;

4. prescrive alla madre predetta, di mantenere le proprie figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di idonea attività lavorativa;

5. dà mandato al Servizio sociale di USL 8 di Arezzo autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in carico delle minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno delle minori e del nucleo familiare e perché riferisca al P.M. presso questo tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento. Efficacia immediata. [...].




   1. Con cui si confermava l'affidamento di [...] al Servizio sociale di Arezzo con collocamento presso l'Istituto e provvedeva egualmente per [...]; si disponeva che la madre potesse incontrare le bambine, secondo il regolamento della struttura alla presenza di un educatore; si disponeva iscriversi procedura ex art. 12 l. 4.5.1983 n. 184 a seguito delle conclusioni del P.M. per verificare lo stato di adottabilità di entrambe le minori; si mandava al Servizio sociale affidatario ed alla competente UFSMIA, perché prendessero in carico le minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento, osservazione e sostegno ed in particolare procedendo all'osservazione della relazione con la madre riferendo sulla qualità della relazione e sulla capacità genitoriale di questa, avanzando le proposte ritenute più utili per le minori con relazione da trasmettersi entro il 31.7.2008, riferendo inoltre atti o fatti che potessero comportare sospensione, modifica, o revoca del presente provvedimento; si richiedeva ai competenti Ufficiali dello stato civile la trasmissione dell'estratto integrale degli atti di nascita delle minori; con efficacia immediata.