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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.11.2011

Cassazione - Permesso di soggiorno al familiare che convive con il minore straniero entro il 4° grado

 
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 23 settembre 2011, n. 19464
 
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 23 settembre 2011, n. 19464 (62.76 KB)
 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19464 del 2011 ( che riguarda un caso precedente l'entrata in vigore del cd pacchetto sicurezza che ha modificato, riducendone la portata, l'art. 19, comma 2) ritorna sulla questione della inespellibilità del cittadino straniero convivente con parente  entro il quarto grado, cittadino italiano, anche qualora quest’ultimo sia minorenne.
La Corte afferma che va garantito il diritto alla unità familiare, la cui tutela deve ritenersi validamente “richiesta” per il solo tramite dei genitori del medesimo minore.

I Giudici della I^ sezione, pur ricordando i precedenti giurisprudenziali contrari, (in particolare, la sentenza della medesima Sezione n. 15256/2006 ), arrivano alla conclusione che sia sufficiente dare continuità al più recente orientamento ( cfr. Cass. n. 567/2010 richiamata in motivazione), “poichè nella specie la volontà di instaurare e mantenere la convivenza con il parente straniero è stata manifestata non solo dal minore ma anche da entrambi i genitori e pertanto deve ritenersi integrata pienamente la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c)”, senza scomodare il complesso quadro normativo interno ed internazionale che attribuisce rilevanza giuridica alle manifestazioni di volontà del minore relativamente alle decisioni che riguardano la sua vita affettiva e relazionale.

In argomento va ricordato che nel 2006 la Corte di Cassazione ( sempre la sezione I^, ma con un diverso Collegio ) si pronunciò non una, bensì due volte sul problema che ci occupa: in un caso (appunto la sentenza n. 15256) in senso negativo e nell’altro in senso favorevole al cittadino straniero, quando affermò che “Il D. lgs. n. 286/98, art. 19 co. 2 lett. C) non consente alcuna distinzione nell’ambito dei rapporti di parentela e trova applicazione, a tutela del nucleo familiare del cittadino italiano, anche quando questi sia un minore”( Cass. sez. I 13 febbraio 2006 n. 3019).

Segnalazione e nota a cura dell'avv. Antonella Fiorani
 
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