ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.12.2011

Nuova legge regionale sul welfare nel FVG: due anni di residenza in Regione per le prestazioni sociali sulla famiglia per cittadini italiani e UE pił cinque anni di residenza in Italia per i cittadini extracee

 
L'ASGI chiede al Governo di rinviare la legge regionale alla Corte Costituzionale.
 
Il parere dell'ASGI sui profili di illegittimitą costituzionale della l.r. FVG n. 16/2011 (307.24 KB)
 

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nella seduta del 30 novembre scorso, ha approvato la legge regionale n. 16/2011: (“Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale).

A seguito di promulgazione da parte del Presidente della Regione, la legge regionale ha trovato pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’edizione del 7 dicembre 2011, n. 49, entrando in vigore il giorno successivo.

La nuova legge regionale del F.V.G. interviene a modificare la normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, di edilizia residenziale pubblica e di diritto allo studio al fine di rispondere alle procedure preliminari di infrazione avviate dalla Commissione europea contro la precedente normativa per i profili discriminatori contrari al diritto dell’Unione europea in essa  e che erano stati oggetto di censura anche da parte delle autorità giurisdizionali dei Tribunali di Trieste, Udine e Gorizia, che ne avevano disposto la disapplicazione (si veda in proposito link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it ) .

In risposta alle iniziative della Commissione europea e agli interventi dell’autorità giudiziaria, la nuova normativa regionale si prefigge il compito di “bilanciare equamente l’applicazione dei principi comunitari con l’esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi” (art. 1.1.), mediante la sostituzione dei disparati requisiti di anzianità di residenza in Italia e nel FVG previsti dalla legislazione precedente, con un requisito unico di anzianità di residenza biennale (24 mesi) nel territorio regionale del FVG per i cittadini italiani, per quelli di altri Paesi membri dell'UE e loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e per i rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria, e di un requisito di anzianità di residenza quinquennale in Italia per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari di permesso di soggiorno di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (art. 9 l.r. FVG n. 16/2011).

La sez. regionale per il FVG dell'ASGI ha emanato un parere sulla nuova legislazione regionale del FVG ritenendo che essa presenti ancora profili di illegittimità costituzionale. L’ASGI ha richiesto pertanto che il Governo promuova il giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.

 

 

 

 
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