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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.11.2011

Non ostativo alla regolarizzazione il reato di reingresso prima della scadenza del divieto di legge

 
TAR Emilia Romagna - Sezione di Parma - sentenza n. 405 del 22 novembre 2011
 
TAR Emilia Romagna - sezione di Parma - sentenza n. 405 del 22 novembre 2011 (128.65 KB)
 
Il Tar Emilia Romagna – sezione distaccata di Parma – conferma l’interpretazione dell’ASGI circa la non riconducibilità del reato di reingresso nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto di legge all’ambito di applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009 e che, pertanto, le sentenze di condanna pronunciate per detto reato non sono ostative all’emersione dal lavoro irregolare.
Secondo il Tar Emilia Romagna – sezione distaccata di Parma – “ il reato di reingresso nel territorio dello Stato prima della scadenza del divieto di legge, pacificamente estraneo alla sfera di operatività dell’art. 380 c.p.p. ma astrattamente riconducibile all’art. 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore il quale, in relazione all’ipotesi di che trattasi, ha inteso introdurre la misura dell’arresto obbligatorio (v. art. 13, comma 13-ter) " data l’evidente peculiarità dei fini perseguiti attraverso l’inasprimento delle misure considerate dall’art. 13, comma 13 e comma 13-ter, che vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate.
Pertanto il “reingresso senza autorizzazione” si presenta assolutamente peculiare e tutt’altro che assimilabile ai casi disciplinati dagli articoli 380 e 381 c.p.p. e per tal ragione a detto reato non appare estensibile il rinvio, di stretta interpretazione, contenuto nell’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009. Evidentemente il medesimo principio giuridico vale anche per il reato p. e p. dall’art. 14 co. 5 ter (inosservanza all’ordine del Questore) e questo a prescindere dalla diretta applicabilità nel nostro ordinamento della direttiva rimpatri (2008/115/CE).

Segnalazione e nota a cura dell'avv. Antonella Fiorani
 
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