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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.02.2011

Tribunale di Firenze: “Anche la cittadina extracomunitaria può partecipare al concorso pubblico per ostetrica”

 
Accolta l’azione anti-discriminazione promossa da una cittadina senegalese.
 
Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Pontassieve, ordinanza dd. 15.11.2010 (accesso degli stranieri al pubblico impiego) (480.98 KB)
 

Il giudice civile del Tribunale di Firenze, sez, distaccata di Pontassiese, con ordinanza dd.  12.11.2010, depositata il 15 novembre 2010, ha accolto il ricorso ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione) presentato da una cittadina senegalese avverso il diniego opposto da un'Azienda per i Servizi sanitari fiorentina alla sua partecipazione ad un concorso pubblico per ostetrica a causa del  mancato possesso della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea.

Secondo il giudice di Firenze, la condizione di cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell'UE richiesta dal DPR 220/01 per la partecipazione a procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, va disapplicata in quanto si pone in contrasto con l'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 che garantisce, in ottemperanza al disposto della Convenzione OIL n. 143/1975,  ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti  parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Ne consegue, secondo il giudice fiorentino, che la norma di legge contenuta nel T.U. immigrazione  riguardante il principio di parità di trattamento si colloca in una posizione sovraordinata rispetto a quella regolamentare confliggente, determinando la sua disapplicazione per il principio della gerarchia delle fonti normative. Ugualmente, il giudice ricorda che lo stesso  regolamento applicativo della "legge Bossi-Fini" ha disposto la possibilità per gli infermieri extrcomunitari facenti ingresso in Italia fuori dal sistema delle quote ex art. 27 del T.U. imm., di essere assunti, anche a tempo indeterminato, da parte delle strutture sanitarie, anche pubbliche (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99).

Secondo il giudice fiorentino, infine, non convince la tesi sostenuta dalla Cassazione, nella nota sentenza n. 24170/2006, secondo cui la clausola di nazionalità di cui al D.P.R. n. 487/94 per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sarebbe stata legificata dal D.lgs. n. 165/2001 (art. 70) e godrebbe di tutela costituzionale, per effetto dell'art. 51 della Cost.

Secondo il giudice fiorentino, invece, la norma della Convenzione OIL n. 143/75  sulla parità di trattamento tra il lavoratore immigrato regolarmente soggiornante e quello nazionale, che incontra l'unico limite riferito a quelle attività e funzioni di particolare interesse per lo Stato, cioè quelle implicanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, in quanto norma di diritto internazionale patrizio, costituisce parametro di valutazione della legittimità costituzionale della normativa interna. Ne consegue che l'art. 70 del d.lgs. n. 165/01 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, non ammettendo la discriminazione del cittadino straniero di paese non membro dell'UE nell'accesso ai posti nel pubblico impiego che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o funzioni di interesse nazionale.

Non rientrando certamente la posizione di ostetrica in dette posizioni, il giudice ha ordinato l'Azienda Sanitaria ad ammettere la ricorrente di cittadinanza senegalese al concorso pubblico in condizioni di parità con gli altri candidati di nazionalità italiana o comunitaria.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Francesca Nicodemi, del foro di Firenze.


A cura del servizio  ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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