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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.01.2011

Ordinanze Tribunale di Milano dd. 24 gennaio 2011 e Tribunale di Rovereto dd. 27.11.2011: Art. 14 co. 5-ter d.lgs. 286/1998 e direttiva rimpatri - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

 
Sollevata la questione della possibile incompatibilitą dell' art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/98 - T.U. Imm. con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE.
 
Ordinanza del Tribunale di Milano dd. 24 gennaio 2011 (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE) (66.4 KB)
Tribunale penale di Rovereto, ordinanza dd. 27.01.2011 (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, "direttiva rimpatri") (60.75 KB)
 

Con ordinanza del 24 gennaio 2010, avente per oggetto il caso di uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/1998, il giudice penale del Tribunale di Milano ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinchè venga esaminata la questione dell'interpretazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE affinchè il giudice nazionale possa valutare se risultino incompatibili con le suddette norme di diritto europeo le disposizioni nazionali di cui all'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286/98 in materia di sanzione penale  per lo straniero che permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore.
Il giudice penale di Milano ha  formulato  la questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea nei seguenti termini:

"se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a quattro anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore e con la reclusione sino a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa".

Il giudice penale di Milano ha sottolineato l'esigenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea avendo in considerazione che dal 24.12.2010 - data entro la quale lo Stato italiano avrebbe dovuto uniformarsi alla direttiva- si sono affermate nei diversi tribunali italiani prassi non uniformi, nel senso che da un lato alcuni giudici hanno riconosciuto l'incompatibilità delle norme penali italiane con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE, disapplicando di conseguenza le prime sulla base del principio del primato del diritto europeo sulle norme interne ad esso incompatibili, mentre altri giudici hanno invece ritenuto che le norme citate della direttiva non siano d'ostacolo alla previsione nel sistema italiano delle norme sanzionatorie di cui all'art. 14 comma 5 ter del T.U. immigrazione.

Analoga ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è stata adottata dal giudice penale di Rovereto in data 27.01.2011.

In presenza del dubbio sull'interpretazione della discipina di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva UE 2008/115/CE, il giudice di Rovereto ha ritenuto di dover rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro di prevedere che la mancata collaborazione alla procedura amministrativa di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare comporti la sottoposizione a misure privative della libertà personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16, sul presupposto dell'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorità amministrativa a norma dell'art. 8, § 3 della direttiva".


Documentazione ed aggiornamenti utili sulla questione della normativa in materia di espulsione e trattenimento dello straniero in relazione all'entrata in vigore della direttiva n. 2008/115/CE possono essere reperiti sul sito web: http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/3-/-/-/355-tribunale_di_rovereto__27_gennaio_2011__ord____inottemperanza_dello_straniero_all__ordine_di_allontanamento/
 
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