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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.05.2011

Corte di Cassazione: Offendere lo straniero con affermazioni quali: “africano, torna a mangiare banane! Scimmia!” configura in astratto l’aggravante della finalità di odio etnico-razziale

 
Non può avvenire proscioglimento per remissione di querela. L’applicazione dell’aggravante di cui alla legge n. 205/93 rende il reato d’ingiuria procedibile d’ufficio e di competenza del Tribunale collegiale.
 
Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 54694 dd. 26 aprile 2011 (16 KB)
 

La Corte di Cassazione, V. sez. penale, con sentenza n. 54694 dd. 26 aprile 2011, ha annullato la sentenza del Giudice di pace di Pordenone n. 1/2010 dd. 03.02.2010, con la quale  un cittadino italiano era stato prosciolto dal reato di ingiuria ex art. 594 c.p.  per remissione di querela della parte lesa, un cittadino di origine africana, al quale erano state rivolte le frasi: " Africano, torna in Africa a mangiare banane! Scimmia!".

Contro la sentenza del giudice di pace di Pordenone, aveva presentato ricorso in cassazione il Procuratore generale della Corte di Trieste, affermando che nel caso in specie  doveva essere contestata l'aggravante dell'odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/93, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale.

Richiamandosi a precedente giurisprudenza (in particolare Cass., sez. V pen. N. 19378/05), la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ravvisando che in astratto si ravvisa l'applicazione dell'aggravante e rinviando al giudizio di merito la valutazione del fatto nel contesto.


A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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