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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.04.2011

Ancora segnalazioni sul mancato riconoscimento da parte di Comuni italiani del diritto dei cittadini dell’UE ad iscriversi nello schedario della popolazione temporanea - qualora intendano mantenere la residenza nel Paese di origine - avvalendosi della copertura sanitaria offerta dalla tessera TEAM

 
La Commissione europea risponde alla petizione inviata da uno studente bulgaro e ricorda l’esigenza della piena applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 18/2009.
 
Risposta della Commissione europea alla petizione al Parlamento europeo n. 964/2010 sulla tessera sanitaria europea (111.1 KB)
Circolare del Ministero dell'Interno, n. 18/2009 dd. 21.07.2009 (38.31 KB)
 

In data 3 marzo 2011, la Commissione europea ha risposto ad una petizione rivolta al Parlamento europeo da un cittadino bulgaro dimorante in Italia in qualità di studente, il quale lamentava il reiterato diniego opposto da un Comune italiano alla sua registrazione in quanto l'ente locale non riconosceva a tale scopo il valore della carta europea di assicurazione malattia.

La Commissione europea ricorda che, come indicato nella comunicazione del 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione  della direttiva n. 2004/38/CE, "la carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)".

La questione avrebbe dovuto essere risolta con l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno italiano della circolare n. 18/2009 dd. 21.07.2009, con la quale si davano disposizioni agli uffici anagrafe dei Comuni italiani di accettare le richiesta di iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 8 della legge n. 1228/54, dei cittadini dell'UE, i quali, sebbene soggiornanti in Italia da più di tre mesi, non intendano trasferirsi stabilmente in Italia, ma mantenere il centro d'interesse nello Stato di provenienza, quali ad es. gli studenti o i lavoratori distaccati. In tal caso - chiariva la medesima circolare - la carta europea di assicurazione malattia (tessera TEAM)  è idonea a garantire la copertura sanitaria richiesta dall'art. 9 c. 3 lett. b) e c) del d.lgs. n. 30/2007  senza necessità che l'interessato debba sottoscrivere una polizza assicurativa privata ovvero iscriversi a pagamento al S.S.N.

A seguito dell'emanazione della circolare, la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione che aveva avviato nei confronti dell'Italia.


Da più parti viene tuttavia segnalata la mancata applicazione di quanto disposto con la citata circolare del Ministero dell'Interno.


Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Andrea D'Ambra

  

 
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