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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.05.2011

Tribunale di Milano: “L’Amministratore pubblico che invita pubblicamente la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione”

 
Ordinata la rimozione dell’articolo contenente l’invito dal sito web del Comune di Gerenzano (prov. di Varese)
 
Tribunale di Milano, sez. I civile, ordinanza 2 maggio 2011 (Farsi Prossimo ONLUS e APN Onlus c. Comune di Gerenzano) (524.92 KB)
 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 2 maggio scorso, ha  accolto il ricorso presentato da Farsi Prossimo ONLUS soc.coop. sociale e APN Avvocati per Niente ONLUS contro il Comune di Gerenzano (prov. di Varese) e Cristiano Borghi, Assessore con delega alla sicurezza presso il medesimo Comune, accertando il carattere discriminatorio dell'articolo dal titolo : "Noi abbiamo chiuso le porte,...ma molti Gerenzanesi le hanno aperte", pubblicato nel bollettino d'informazione trimestrale del Comune  "Filo diretto con i cittadini" (maggio 2009), nonché sul sito web: ComuneGerenzano.it .

Nell'articolo in questione, l'Assessore alla Sicurezza del Comune del Varesotto, Cristiano Borghi,  invitava i concittadini a non vendere e affittare abitazioni agli extracomunitari, scrivendo testualmente: "chi ama Gerenzano non vende e non affitta agli extracomunitari, altrimenti avremo il paese invaso da stranieri e avremo sempre più paura ad uscire di casa".

Secondo il giudice di Milano, tale invito pubblico a non affittare agli stranieri opera quale istigazione, rivolta ai soggetti di nazionalità italiana, finalizzata ad introdurre un fattore distorsivo con funzione discriminatoria nei rapporti giuridici instaurandi con cittadini extracomunitari. Secondo il giudice di Milano tale istigazione a discriminare costituisce comunque un atto discriminatorio proibito dal diritto nazionale ed europeo, sebbene non costituisca certamente  un atto amministrativo, essendo privo dei requisiti di autoratività e imperatività, non avendo l'amministrazione comunale di Gerenzano adottato alcun provvedimento al riguardo. Infatti, essendo stata l'esortazione a non affittare agli stranieri pronunciata da un pubblico ufficiale, essa appare idonea, anche solo  in via potenziale,  a creare  un effetto pregiudizievole nei confronti della popolazione straniera, in termini di mero svantaggio o maggiore difficoltà di reperire alloggi sul territorio. In tal senso, seguendo le indicazioni al riguardo offerte dalla giurisprudenza in ambito europeo della Corte di Giustizia europea nel noto caso Feryn (sentenza 10.07.2008, causa C- 54/07),  il giudice di Milano ha accolto la tesi delle parti ricorrenti, secondo cui il diritto anti-discriminatorio è suscettibile di operare anche in via preventiva, nell'ambito della ripartizione delle opportunità, per cui anche il mero annuncio della volontà di porre in essere una discriminazione costruisce un atto discriminatorio proibito, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente i membri del gruppo collettivamente discriminato  dall' avanzare la richiesta di accedere o avvalersi di un'opportunità, beneficio, bene o servizio offerto al pubblico (nel caso in questione dinanzi alla Corte di Lussemburgo, si trattava dell'annuncio fatto da impresa operante nel settore delle porte blindate  di non procedere all'assunzione di personale di origine marocchina per l'installazione dei manufatti, in quanto tale personale non sarebbe gradito dai clienti).
Una precedente applicazione del criterio interpretativo sancito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza Feryn, era stata offerta dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 20.07.2009, con la quale era stato  accolto il reclamo proposto da un cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI e dall'Associazione Avvocati per Niente ONLUS, affinchè venisse dichiarato discriminatorio il comportamento dell'impresa del trasporto pubblico urbano di Milano (ATM spa), la quale aveva disposto una selezione di candidati a diverse posizioni di lavoro  (elettricisti, autisti, meccanici,...) prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in ossequio alle norme risalenti al R. D.  n. 148 del 1931 (norme sulle corporazioni). Il ricorso del cittadino marocchino era stato respinto in primo grado dal giudice del lavoro, che aveva eccepito la mancanza dell'interesse ad agire del ricorrente, in quanto  questi non aveva presentato una formale istanza per partecipare alla selezione dei candidati alle posizioni lavorative. Secondo il collegio del Tribunale di Milano, tale motivazione non poteva essere condivisa in quanto il fatto in sé che l'azienda dei trasporti milanese avesse indetto una pubblica offerta di lavoro vincolandosi a selezionare soggetti in possesso tra l'altro del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria,  aveva  fatto sì che la possibilità del ricorrente di accedere a tale selezione  non solo era stata scoraggiata, ma anche effettivamente preclusa, con ciò determinando il realizzarsi del comportamento discriminatorio ed integrando la concretezza richiesta dall'art. 100 c.p.c. ( Interesse ad agire. "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse" ) [tutta la documentazione relativa alla sentenza della CGE sul caso Feryn e all'ordinanza del Tribunale di Milano dd. 20.07.2009 è reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=430 )

Il giudice di Milano ha dunque ordinato al Comune di Gerenzano di cessare il comportamento discriminatorio, rimuovendo a proprie spese l'articolo incriminato dal sito web del Comune.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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