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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.04.2011

Nuova ordinanza del Tribunale di Milano sull’accesso degli infermieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego

 
Discriminatoria la procedura di stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato limitata ai soli infermieri italiani o comunitari.
 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza dd. 21.04.2011 (CGIL, CISL Milano c. Azienda Ospedaliera Sacco) (220.39 KB)
 

Il  Tribunale di Milano, sezione lavoro  (ordinanza nel procedimento n. 5242/2011 depositata in data  21 aprile 2011) ha accolto il ricorso presentato da  un' infermiera professionale extracomunitaria e da CGIL e CISL Milano  avverso  la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria prevista da una procedura di stabilizzazione del personale infermieristico già assunto a tempo determinato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Luigi Sacco" di Milano.

Riguardo alla questione dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego in Italia, il giudice del lavoro di Milano, ha affermato che le norme sul pubblico impiego che prevedono la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria devono essere interpretate conformemente ai principi della Convenzione OIL n. 143/75 per cui tali restrizioni possono ritenersi legittime solo quando siano necessarie nell'interesse dello Stato (art. 14 convenzione OIL n. 143/75). Avendo dunque in considerazione che il personale infermieristico svolge mansioni di natura strettamente tecnica e materiale non può ritenersi suscettibile di rispondere ad un interesse nazionale dello Stato una limitazione che riservi l'accesso a tali  rapporti di pubblico impiego ai soli cittadini nazionali e comunitari. Ne consegue che il trattamento differenziato sfavorevole nei confronti degli infermieri professionali extracomunitari  non appare giustificato da una finalità legittima e dunque costituisce una discriminazione vietata tanto dall'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 quanto dall'art. 3 c. 1 del d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE sul contrasto alle discriminazioni etnico-razziali e religiose.

Pertanto il Tribunale di Milano ha accertato la natura discriminatoria del comportamento dell'Azienda Ospedaliera "Sacco" di Milano e ha ordinato la rimozione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria dalla procedura di stabilizzazione, nonché la riapertura dei termini della medesima al fine di consentire la partecipazione anche dei candidati di nazionalità extracomunitaria. Il tribunale di Milano ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese processuali.

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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