La Corte di Cassazione, sez. unite civili, con la sentenza n. 3670/11 dd. 1502.2011, ha respinto il ricorso inoltrato dal Comune di Brescia volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e contestualmente a far revocare l'ordinanza cautelare emanata dal collegio del Tribunale di Brescia il 12.03.2009, che aveva accertato il carattere discriminatorio del provvedimento con il quale il Comune di Brescia aveva disposto l'erogazione di un assegno di natalità per i nuovi nati, a condizione che almeno uno dei genitori fosse di cittadinanza italiana.
Secondo la Corte di Cassazione, la chiarezza del dettato normativo di cui agli art. 44 d.lgs. n. 286/98 e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, come modificato dalla L. 101/08 di conversione del D.L. n. 59/08, non consente dubbi nell'attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione rammenta, peraltro, che l'attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario è imposta dalla natura delle situazioni soggettive tutelate, aventi natura di veri e propri diritti assoluti, derivanti dal fondamentale principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e dalle analoghe norme sopranazionali.
In altri termini, l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, con l'unica eccezione della situazione prevista dallo stesso legislatore all'art. 4 c. 8 del d.lgs. n. 216/2003 che ha fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti dalla direttiva europea n. 2000/78.
Il giudice di legittimità ribadisce quanto già affermato nella precedente giurisprudenza ( n. 6172/2008 e n. 27187/07) circa la natura cautelare del procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione prevista dall'art. 44 del T.U. imm., con conseguente possibilità per le parti - una volta che il procedimento cautelare sia venuto ad esaurimento con la decisione relativa al reclamo avverso alla decisione del giudice di prime cure- di avviare il giudizio di merito. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà che spettare nuovamente al giudice ordinario, avendo sempre al riguardo la tematica dell'asserita discriminazione quale diritto fondamentale della persona.
Il Comune di Brescia è stato condannato al pagamento delle spese legali.
Il Comune di Brescia, con Delib. giunta 21 novembre 2008, aveva istituito un contributo di mille Euro per ogni nato (c.d. "bonus bebe'"), con l'espressa finalita' di far fronte al problema della bassa natalita' nelle famiglie cittadine meno abbienti, ponendo pertanto le condizioni, oltre a quelle dei limiti di reddito, che almeno un genitore fosse cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune.
A seguito di tale provvedimento proposero ricorso al locale tribunale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44 (c.d. "T.U. sull'immigrazione") e D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 (c.d. "legge sulla parita' di trattamento tra persone di diversa razza e origine etnica"), alcuni immigrati, nonche' l'ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lamentandone la natura discriminatoria nei confronti di quei genitori in possesso di tutti gli altri requisiti per la concessione del beneficio, ad eccezione di quello della cittadinanza.
Il ricorso venne accolto dal giudice, con ordinanza cautelare del 26.1.09, poi confermata dal collegio in sede di reclamo, facendosi obbligo al resistente comune di rimuovere il trattamento discriminatorio, riconoscendo il contributo anche ai genitori stranieri, ove in possesso degli altri requisiti.
Con successiva Delib. giunta 30 gennaio 2009 il Comune di Brescia, preso atto del provvedimento giudiziale e considerato che "l'estensione del beneficio...risulterebbe in contrasto con la finalita' prioritaria di sostegno alla natalita' delle famiglie di cittadinanza italiana...", dispose la revoca del contributo per tutte le famiglie, sia italiane, sia straniere.
Denunciandone la natura ritorsiva, ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 bis, l'ASGI e gli altri istanti adirono ancora il tribunale per la rimozione del nuovo provvedimento, richiesta che venne accolta con ordinanza del 12.3.09, confermata in sede di reclamo, disponendosi la cessazione della condotta discriminatoria, mediante il ripristino delle condizioni di cui all'originaria delibera, eccetto quella della cittadinanza.
A seguito di tale decisione il Comune di Brescia, con citazione del 26/30.6.09, convenne l'ASGI e gli altri innanzi al Tribunale di Brescia, instaurando ex art. 669 octies c.p.c., il giudizio di merito, al fine precipuo di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e revocarsi l'ordinanza cautelare del 12.3.09, tenuto conto della natura amministrativa e discrezionale del provvedimento impugnato dalle controparti, e, nel corso del conseguente giudizio, nel quale i convenuti si erano costituiti ribadendo le proprie precedenti posizioni, con ricorso dell'8.9.10 ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione; tale ricorso è stato ora dunque respinto dalla Corte di Cassazione.
a cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.