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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.11.2011

Permesso di soggiorno CE per lungo soggiorno ai familiari che soggiornano da meno di cinque anni in Italia

 
La direttiva n. 109/2003 consente agli Stati membri l'applicazione di condizioni pił favorevoli.
 
Corte di Appello di Venezia, sezione III civile, decreto 20 giugno 2011 (115.35 KB)
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 27 ottobre 2011, n. 1129 (34.9 KB)
 

La Corte di  Appello di Venezia, con decreto 20 giugno 2011, e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, con la sentenza del 27 ottobre 2011, n. 1129 si sono  pronunciati sull’annosa questione dell’estensione anche ai familiari del lungo soggiornante del diritto alla concessione del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, anche se quest’ultimi non soddisfano autonomamente il requisito di soggiorno almeno quinquennale in Italia.

Come è noto la maggior parte delle questure italiane non riconoscono tale diritto, nonostante la formulazione letterale dell’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 introdotta dal d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE, dovrebbe invece consentirlo: “Lo straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati enll’art. 29, comma 3, lett. b) e di un alloggio idoneo secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica…., può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29 c. 1 (sottolineatura nostra)”.

Le questure italiane generalmente motivano il diniego facendo riferimento al preambolo n. 6 della direttiva n. 109/2003 che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro  pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status. Ne conseguirebbe la necessità di interpretare l’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 in conformità con la direttiva n. 109/2003 stante l’efficacia prevalente della norma di diritto europeo su quella interna eventualmente incompatibile.

Nel decreto, la Corte di Appello di Venezia giustamente ricorda, tuttavia, che la stessa direttiva all’art. 13 contiene una clausola facenti salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna   rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, e di conseguenza, l’art. 9 c. 1 deve essere interpretato alla luce di tale disposizione, per cui legittimamente consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno permanente per familiari di cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti ai sensi della direttiva n. 109/2003 anche in assenza dell’autonomo soddisfacimento del requisito di anzianità quinquennale di soggiorno in Italia, quale condizione più favorevole rispetto a quella disciplinata dalla direttiva. L’unica dunque differenza che sorgerebbe tra tali permessi di soggiorno  e quelli concessi ai sensi della direttiva n. 109/2003 è che i titolari dei primi, a differenza dei secondi, non potrebbero avvalersi  delle prerogative contemplate nel titolo III della direttiva vale a dire della possibilità  di trasferire autonomamente  il loro soggiorno in uno Stato membro diverso da quello italiano che ha rilasciato il titolo, tranne nelle situazioni in cui seguano il familiare titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, così come disciplinato dall’art. 16 della direttiva.

Il decreto della Corte di Appello di Venezia ricorda inoltre come non sia appropriato escludere la possibilità del rilascio ai familiari del lungo soggiornanti di un pari permesso di soggiorno sulla base del fatto che tale possibilità  non appare disciplinata dal regolamento attuativo del Testo Unico immigrazione (d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche), in quanto il regolamento non è stato mai aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003, così come invece era stato previsto, con ciò creando un evidente problema di mancato coordinamento con la norma  di cui all’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98.

Nella sentenza 1129/2011 del TAR Piemonte i giudici non ritengono"condivisibile l' interpretazione prospettata dalla Questura, basata sull’intervenuta abrogazione del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 286 ad opera dell'art. 25, D.Lgs.6 febbraio 2007, n. 30, trattandosi di norma comunque non in contraddizione con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di chiedere detto titolo "per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1" (art. 9, primo comma T.U. nel testo vigente) (...) derivandone che, ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente e alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 13 marzo 2009, n. 253; Tar Umbria, I, 27 maggio 2009, n. 263)".

Si ringraziano per le segnalazioni gli avv.ti Enrico Varali, del foro di Verona e Roberto Caranzano del foro di Asti.

 
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