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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.01.2012

Tribunale di Milano: Discriminatorio il Servizio Civile Nazionale riservato soltanto ai cittadini italiani

 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza nr. 15243/11 R.G. depositata il 12.01.2012 (635.08 KB)
Il testo dell'azione giudiziaria anti-discriminazione avviata da ASGI e Avvocati Per Niente dinanzi al Tribunale di Milano (192.08 KB)
Il parere dell'UNAR sul carattere discriminatorio dell'esclusione degli stranieri dal servizio civile (dd.12.12.11 n. 785) (478.38 KB)
 
Accolto il ricorso di ASGI e Avvocati per Niente.
Il Giudice ordina alla Pres. Cons. Ministri di modificare il Bando e di riaprire i termini per la presentazione delle domande.


Il giudice del Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 12 gennaio 2012 ha accolto l’azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da ASGI e Avvocati Per Niente e da un cittadino pakistano   contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando il carattere discriminatorio dell’art. 3 del Bando nazionale per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero (il c.d. Servizio Civile Nazionale) nella parte in cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana.
Accogliendo il ricorso curato dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Daniela Consoli, il giudice di Milano, tra l’opzione di rinviare la normativa nazionale al vaglio della Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale ovvero adottare  un’interpretazione costituzionalmente orientata del suddetto art. 3 , ha scelto la seconda, ritenendo che l’uso del termine “cittadino”,  tra i requisiti necessari per l’accesso al Servizio Civile Nazionale, debba essere inteso non con riferimento al soggetto titolare di  cittadinanza, ma al soggetto appartenente in maniera stabile e regolare alla comunità, e dunque anche allo straniero regolarmente residente, in quanto anche a lui può vedersi esteso il dovere di difesa della Patria quale dovere di solidarietà politica, economica e sociale ex art. 2 Cost. cui l’istituto del Servizio Civile Nazionale, di cui alla legge L. 64/2001 e d.lgs. n. 77/2002, fa riferimento.
Pertanto il giudice, esercitando le prerogative assegnateli dalla normativa anti-discriminatoria, ai fini  della rimozione degli effetti collettivi della discriminazione, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di sospendere le procedure di selezione, di modificare il Bando nella parte in cui  richiede il requisito della cittadinanza  consentendo l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.
Al ricorso promosso da ASGI e Avvocati per Niente avevano aderito con intervento ad adiuvandum anche le organizzazioni sindacali CGIL e CISL di Milano.

Il giudice di Milano ha accolto le tesi dei ricorrenti affermando che il servizio civile nazionale, dopo la sospensione della leva militare obbligatoria,  trova il suo ancoramento nel dovere di solidarietà sociale nonché in quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 4, secondo comma della Cost.. Di conseguenza, non è riscontrabile una ragionevole correlabilità tra l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e le finalità perseguite dall’istituto, per cui l’esclusione dei cittadini stranieri dal Servizio Civile risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
Accogliendo le tesi dei ricorrenti, il giudice di Milano ha ritenuto che quand’anche si ritenesse  il servizio civile nazionale ancora riconducibile alla difesa della Patria, anche dopo la sospensione dell’obbligo di leva, l’art. 52 della Cost.  non potrebbe comunque escludere che il legislatore possa richiedere ad altri soggetti diversi dal cittadino italiano di  ottemperarvi, così come già avvenuto con riferimento agli apolidi (sent. Corte Cost. n. 172/99).
Infine il giudice di Milano ha accolto le tesi dei ricorrenti, secondo cui  la connotazione non militare del servizio civile esclude di per se ogni ipotetico conflitto di fedeltà nel caso in cui il servizio venga svolto da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Infatti, le finalità di promozione sociale del servizio civile appaiono comuni a tutte le nazioni democratiche ed addirittura il servizio civile può essere svolto all’estero per contribuire al benessere sociale di un’altra nazione al fine di promuovere la cooperazione internazionale e l’educazione alla pace tra i popoli. Infine, il giudice ha condiviso con i ricorrenti l’argomentazione secondo cui appare particolarmente irragionevole l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nel momento in cui il servizio civile viene svolto presso enti del privato sociale, i cui referenti e le cui figure di riferimento per il volontario (“coordinatori”) non sono sottoposti al requisito di cittadinanza e dunque  possono essere benissimo cittadini stranieri.
Sulla questione dell’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dall’istituto del Servizio Civile Nazionale era intervenuto anche l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni istituita ai sensi del d.lgs. n. 215/2003, attuativo della direttiva europea n. 2000/43.
Con un proprio parere emanato il 12 dicembre 2011, l’UNAR aveva sostanzialmente aderito alle motivazioni della parti ricorrenti,. Nel parere dell’UNAR veniva pertanto auspicato che i giudici di Milano e Brescia accogliessero le eccezioni di illegittimità costituzionale, con conseguente remissione della questione alla Corte Costituzionale per la valutazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. 77/02 con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Il giudice, tuttavia, ha optato per l’interpretazione costituzionalmente orientata decidendo direttamente per il carattere illegittimo e discriminatorio del requisito di cittadinanza.

L'azione giudiziaria è stata promossa dall'ASGI nell'ambito dei progetti per il contrasto giuridico alle discriminazioni finanziati dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e dalla Fondazione Open Society Institute- Judicial Initiative.

Di seguito si riporta il comunicato stampa dell'ASGI


COMUNICATO STAMPA

L’ASGI, promotrice dell’azione giudiziaria anti-discriminazione, assieme all’Associazione Avvocati per Niente, esprime piena soddisfazione per l’ordinanza del giudice di Milano che ha dichiarato discriminatorio il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione al servizio civile nazionale.
La decisione conferma che il servizio civile rappresenta una forma di partecipazione alla vita civile e al progresso della collettività dalla quale non possono essere esclusi coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza formale,  appartengono stabilmente ad una comunità e condividendo diritti e doveri con tutti coloro che vivono su un territorio.
Resta così confermato come le anacronistiche divisioni che ancora il nostro ordinamento prevede (dall'accesso al pubblico impiego, a una distribuzione non egualitaria delle prestazioni assistenziali,…) debbono essere superate assumendo come riferimento il diritto-dovere di solidarietà fissato dall'art. 2 Cost. e il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3.

L’ASGI coglie l’occasione di questa vittoria giudiziaria per confermare  l'esigenza di superare l'attuale normativa sulla cittadinanza nel senso proposto dalla Campagna "Italia sono anch'io" attualmente in corso e alla quale tutte le associazioni promotrici dell'azione giudiziaria aderiscono, riconoscendo la cittadinanza italiana in particolare a tutti i giovani che o perchè nati in Italia o perchè hanno qui condiviso un percorso di studio e di lavoro, sono ormai pienamente parte della nostra collettività.
Le organizzazioni promotrici invitano pertanto il governo da un lato a dare pieno ed immediato adempimento alla decisione del Giudice riaprendo i bandi di concorso  per garantire la possibilità di accesso anche agli stranieri; dall'altro ad assumere e proporre in Parlamento i contenuti della proposta di modifica della legge sulla cittadinanza oggetto della campagna.

ASGI
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

Milano/Torino, 12 gennaio 2012