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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.06.2012

Tribunale di Brescia: Discriminatorio il Regolamento comunale che preveda l’assegnazione di alloggi in equo canone ai soli cittadini italiani

 
Le associazioni iscritte nel registro di cui al d.lgs. n. 215/2003 legittimate ad agire anche nei casi di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
 
Tribunale di Brescia, ordinanza 13 giugno 2012 (ASGI e Fondazione Piccini c. Comune di Ghedi) (1789.17 KB)
 

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza dd. 13 giugno 2012, ha riconosciuto il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di  Ghedi consistente nell’aver emendato il Regolamento comunale al fine di prevedere l’assegnazione degli alloggi di proprietà municipale ad equo canone ai soli residenti in possesso della cittadinanza italiana.

A seguito del ricorso presentato da ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS, il consiglio comunale di Ghedi approvava, in corso di causa, una nuova delibera con la quale veniva eliminato il requisito della cittadinanza.

Il giudice di Brescia, dunque, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Purtuttavia, ai sensi del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto di pronunciarsi ugualmente sull’accertamento della valenza discriminatoria del comportamento del comune di Ghedi, anche ai fini di provvedersi sulle spese di causa.

Il giudice di Brescia, pertanto, ha respinto l’eccezione presentata dal Comune di Ghedi, secondo il quale  il ricorso di ASGI e Fondazione Piccini non sarebbe ammissibile per mancanza della legittimazione ad agire, trattandosi di una disparità di trattamento  fondata sulla cittadinanza e non sull’appartenenza etnico-razziale. Secondo il Comune di Ghedi,  l’iscrizione nel registro delle associazioni legittimate ad agire direttamente in giudizio nei casi di discriminazioni collettive, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 215/2003, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, sarebbe ininfluente ai fini della rappresentanza in giudizio nei casi invece di asserite discriminazioni fondate sulla cittadinanza e quindi a danno degli stranieri in quanto tali.

Il giudice di Brescia ha respinto l’argomentazione sostenendo che una discriminazione direttamente fondata sulla cittadinanza a danno degli stranieri in quanto tali costituisce  nel contempo una discriminazione indiretta fondata sull’elemento etnico-razziale in quanto viene a colpire persone appartenenti a gruppi etnico-razziali alloctoni e diversi rispetto a quelli maggioritari che compongono il popolo italiano.

Nel merito, il giudice di Brescia ha riconosciuto che una condizione di cittadinanza nell’accesso agli alloggi municipali in equo canone costituisce una discriminazione vietata dall’art. 43 c. 2 lett. c) del T.U. immigrazione con riferimento agli stranieri in generale e dall’art. 24 del d.lgs. n. 30/2007 con riferimento agli stranieri di altri Paesi membri dell’UE e  ai loro familiari. Tale disparità di trattamento pone un vulnus al principio costituzionale di uguaglianza  in quanto non è obiettivamente giustificata da una finalità legittima, perseguita con mezzi appropriati e necessari, secondo i criteri di riferimento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432/2005).

Il Comune di Ghedi è stato dunque condannato al pagamento delle spese legali.

a cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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