ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.10.2012

Admiral Insurance (gruppo EUI Limited) non differenzierà più le tariffe delle polizze RCAuto secondo la nazionalità dei contraenti

 
Soluzione extragiudiziale alla causa anti-discriminazione promossa da ASGI
 
Il testo del comunicato del gruppo EUI Limited dd. 23.10.2012 (126.55 KB)
 

La cittadinanza di appartenenza non sarà più tra i parametri utilizzati per definire il prezzo delle polizze assicurative RCAuto della compagnia Admiral Insurance Company Limited (Gruppo EUI Limited) . Lo ha reso noto la stessa società assicurativa, che nei mesi  scorsi era stata chiamata  in giudizio in una causa anti-discriminazione promossa da Asgi dinanzi al Tribunale di Roma, nell’ambito del progetto “Antenne territoriali contro le discriminazioni”, promosso con il sostegno dell’Open Society Foundations. Dal maggio 2012 la società di intermediazione EUI Limited  ha escluso il criterio della cittadinanza tra i fattori atti a diversificare la tariffa RC Auto, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione.

L’Asgi  prende atto “con soddisfazione” della soluzione extragiudiziale cui si è pervenuti a seguito della decisione  della compagnia di non applicare più il criterio della cittadinanza quale fattore attuariale per la definizione delle tariffe assicurative.

La scelta   adottata dalla  compagnia del gruppo EUI Limited segue analoghe decisioni assunte da altre compagnie assicurative a seguito delle azioni giudiziarie e di sensibilizzazione promosse da ASGI ed altre associazioni (si vedano le conclusioni extra-giudiziali conciliative raggiunte con le compagnie assicurative Zurich e Quixa  al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2057&l=it ) –

L’ASGI auspica che tali scelte  vengano fatte proprie da tutte le compagnie che ancora utilizzano, nella formazione della tariffa, il criterio della cittadinanza, affinché si pervenga al più presto ad una omogeneità di comportamenti che garantisca il pieno rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione tra italiani e stranieri. A questo riguardo, è ancora pendente un procedimento giudiziario antidiscriminatorio promosso da ASGI dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti della compagnia assicurativa on-line Linear (Gruppo UNIPOL).

Un’indagine svolta dall’I.S.V.A.P. e trasmessa all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  il 10 gennaio 2012 aveva infatti evidenziato che il 25% del campione di compagnie assicurative esaminate allora applicava prezzi maggiorati in relazione alla “nazionalità” e per quanto attiene  al fattore “residenza”, alcune compagnie che applicavano maggiorazioni sulla nazionalità non tenevano conto della residenza mentre altre penalizzavano i cittadini stranieri, oltrechè sulla base del fattore “nazionalità”, anche sul fattore “residenza”. Alla luce delle risultanze di tale indagine, l’UNAR aveva adottato una raccomandazione generale auspicando che nei contratti RCA le compagnie assicurative applichino tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei contraenti (Raccomandazione generale allegata al repertorio n. 16 dd. 31 gennaio 2012).

La questione dell’applicazione di tariffe differenziate su base di nazionalità nelle polizze assicurative RCA di talune compagnie era stata oggetto di una presa di posizione critica anche da parte della Commissione europea.

Con una lettera ufficiale inviata  il 17 aprile 2012 all’ASGI dal Capo Unità Assicurazioni e Pensioni della Direzione generale del Mercato Interno e dei Servizi- Istituzioni finanziarie, la Commissione europea aveva infatti affermato come appaia contraria al diritto dell’Unione europea la prassi seguita da alcune compagnie assicurative in Italia di includere la cittadinanza  dell’assicurato tra i fattori attuariali nella definizione delle tariffe assicurative RC Auto,  con conseguente applicazione di premi maggiorati per i contraenti di nazionalità stranieri, inclusi quelli appartenenti a taluni Paesi membri dell’UE.

Secondo la Commissione europea, il prevedere un criterio di cittadinanza nella definizione del premi assicurativi «può rappresentare  una restrizione discriminatoria della libertà di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha (a differenza dell’esperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacità di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi ».

Di conseguenza , secondo la Commissione europea, tale restrizione  appare in violazione dell’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea poiché «si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che le libertà fondamentali del trattato si applicano, in linea di principio, nel caso di ostacoli alla libertà di fruire di prestazioni derivanti da misure adottate da un’autorità pubblica nonché dalle pratiche di taluni organismi privati». Al riguardo viene citata la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Angonese contro Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., dd. 6 giugno 2000, causa C-281/98, punti da 32 a 36.

In secondo luogo, la Commissione europea rilevava che l’applicazione di tariffe differenziate RC auto su basi di nazionalità, qualora applicata anche nei confronti di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, viene in contrasto  con l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale prevede che i cittadini dell’Unione e i membri del loro nucleo familiari devono godere di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo di applicazione del trattato. Tale direttiva ed il relativo principio di parità di trattamento sono stati recepiti nell’ordinamento italiano con l’art. 19 del d.lgs. n. 30/2007.

Infine, la Commissione europea sottolineava  che il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali  nell’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusi i servizi assicurativi, deve trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE in virtù della clausola contenuta nell’art. 11 comma 1 lett. f della direttiva medesima. Ne consegue che un cittadino di Paese terzo residente per lungo periodo in un Paese UE ai sensi della direttiva n. 109/2003/CE «ha diritto di essere trattato come un italiano avente lo stesso attestato di rischio storico, per quanto riguarda l’assicurazione dei veicoli a motore”.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Daniela Consoli, del Foro di Firenze.

 

Di seguito pubblichiamo il testo del comunicato stampa dell’ASGI

L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) e la società di intermediazione EUI Limited, parti nel procedimento civile diretto al contrasto delle discriminazioni collettive pendente presso il Tribunale di Roma, hanno concordato di chiedere al Giudice di dar atto della cessata materia del contendere in quanto la Compagnia, ed in particolare le società mandanti tra le quali Admiral Insurance Company Limited (responsabile del prodotto e della tariffa R.C. Auto), già da maggio ‘12 hanno escluso il criterio della cittadinanza tra gli elementi atti a diversificare le tariffa R.C. auto nel rispetto del principio di non discriminazione.

La EUI Limited, ha manifestato altresì l’intenzione di instaurare con l’A.S.G.I. un costante rapporto collaborativo rivolto a ricevere suggerimenti ed a partecipare ad iniziative sul tema organizzate dall’Associazione

Roma, 23/10/2012

 

Di seguito il testo del comunicato congiunto relativo al componimento bonario extra giudiziale  concluso tra ASGI Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione e  EUI Limited – relativamente all’azione civile contro la discriminazione - Ricorso ex artt. 702 c.p.c. e 44 D.lgs 286/98 e D.lgs 215/03 presentata da ASGI dinanzi al Tribunale di Roma.

 

EUI Limited, intermediario assicurativo stabilito in Italia con sede legale a Cardiff, in nome delle Compagnie mandanti tra le quali Admiral Insurance Company Limited, che è nominata responsabile del prodotto e della tariffa R.C. Auto, comunica che la compagnia ha già dal mese di Maggio ‘12 modificato le tariffe nel rispetto dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità ed alla cittadinanza ed in piena osservanza al principio di legalità costituzionalmente garantito adeguandosi alla normativa comunitaria in materia.

In ragione di quanto detto nel procedimento instaurato dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – A.S.G.I – pendente presso il Tribunale di Roma R.G n. 24494/2012 - finalizzato ad ottenere la censura del comportamento ritenuto discriminante, le parti compariranno unicamente per dare atto della definizione extra-giudiziale della vertenza.

L’EUI Limited instaurerà con l’ASGI un costante rapporto collaborativo rivolto a ricevere suggerimenti ed a partecipare ad iniziative di cui l’Associazione si farà portavoce.

Per l’ASGI                                    Per  EUI Limited – Conte.it

Il Presidente                                 Dott. Costantino Moretti

Avv. Lorenzo Trucco                                                    

 

 

 
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