ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
22.11.2012

L’UNAR chiede all’ASL di Olbia di consentire anche agli infermieri di Paesi terzi non membri UE la partecipazione al concorso pubblico

 
La presa di posizione a seguito della segnalazione dell’ASGI.
 
La lettera ed il parere dell'UNAR dd. 16.11.12 sul concorso pubblico per l'assunzione di collaboratori sanitari (infermieri) indetto dall'ASL di Olbia (320.03 KB)
 

Con una lettera ed un parere inviati il 16 novembre, l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) ha chiesto alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia (OT) di ammettere al concorso pubblico indetto per l’assunzione di n. 110 collaboratori professionali sanitari (infermieri) gli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti che ne faranno richiesta, prorogando i termini di scadenza (22 novembre) al fine di chiarire  espressamente che anche  gli infermieri di nazionalità extracomunitaria possono parteciparvi.

La presa di posizione dell’Autorità nazionale anti-discriminazioni, costituita ai sensi della direttiva europea n. 2000/43/CE, trae origine dalla segnalazione effettuata dal Servizio anti-discriminazioni dell’ASGI. Secondo l’ASGI, la formula utilizzata nel bando indetto dall’ASL concernente i requisiti generali di ammissione appare ambigua ed interpretabile anche nella direzione di escludere la partecipazione degli infermieri professionali appartenenti a Paesi terzi non membri dell’Unione europea.

Nella presa di posizione dell’UNAR viene richiamata la consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto come gli infermieri extracomunitari debbono essere equiparati a quelli italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblico impiego per effetto, oltrechè della generale condizione di parità di trattamento prevista per i lavoratori migranti regolarmente soggiornanti rispetto a quelli nazionali ex  art. 2. c. 3 del T.U. immigrazione facente espresso riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, anche dell’art. 27 del T.U. immigrazione riferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, il quale   prevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione con i cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli infermieristici L’art. 40 c. 21 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, attuativo del richiamato art. 27 c. 1 lett. r) bis del D.lgs. n. 286/98, infatti stabilisce che “le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato,… ”. Appare dunque coerente sostenere che con l’art. 27 c. 1 lett. r) bis il legislatore abbia voluto prevedere per gli infermieri extracomunitari in possesso del diploma riconosciuto dal Ministero della Sanità una condizione di equiparazione a quelli di cittadinanza italiana ai fini anche dell’accesso agli impieghi pubblici.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
» Torna alla lista