ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.01.2013

Rimandata la Decertificazione per i cittadini stranieri

 
Slitta di sei mesi la possibilitą per i cittadini stranieri non comunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per i provvedimenti contemplati dal testo unico immigrazione.
 
 
Il 1 gennaio 2013 sarebbe dovuta entrare in vigore la facilitazione prevista dalla legge n 35 dell'aprile 2013 che estende la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche ai cittadini stranieri non comunitari per i provvedimenti contenuti nel testo unico immigrazione. 

Lo slittamento si è reso necessario in quanto non è stato ancora adottato il Decreto del Ministro dell’interno per individuare le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione.

Il 1 gennaio 2012 è stato modificato in parte il Dpr 28 Dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa. Le modifiche sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 con il fine di consentire una completa "decertificazione dei rapporti fra P.A. e privati."

Con la circolare del 24.01.2012 il Ministero dell'Interno però chiariva che “i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive […]fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero”.

Infine, durante la conversione del decreto semplificazione, avvenuta con la Legge 04/04/2012 n° 35 tali eccezioni sono state eliminate a partire dal 1 gennaio 2013 per consentire alle amministrazioni competenti di organizzarsi:

"4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013."

Fonte: deaweb.org
 
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