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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.01.2013

Comune di Pordenone: Borse di studio per i soli studenti universitari italiani

 
ASGI: "L'eventuale lascito testamentario non può vincolare un Ente locale ad effettuare una discriminazione".
 
La lettera inviata dal Servizio antidiscriminazione dell'ASGI al Sindaco del Comune di Pordenone (433.04 KB)
Il testo del Regolamento del Consiglio Comunale di Pordenone in materia di borse di studio "Brussa" e "Mior" (23.42 KB)
 


Il Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha inviato un parere al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione del Comune di Pordenone in merito al Regolamento comunale che impegna il   Comune di Pordenone, in esecuzione a disposizioni testamentarie  relative ai lasciti Mior” e “Brussa”, ad assegnare ogni anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli, residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni economiche di bisogno, valutato sulla base del mancato superamento di una soglia ISEE di riferimento,  alla condizione che  i beneficiari soddisfino i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno cinque anni .

L’ASGI non ritiene legittimi  i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianità di residenza nel Comune di Pordenone, perché costituirebbero  una discriminazione a danno degli studenti universitari di cittadinanza straniera, siano essi appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea quanto a Paesi terzi non membri UE, in violazione delle norme del diritto dell’Unione europea, dei principi costituzionali di uguaglianza e di norme del diritto interno italiano.

Ad avviso dell’ASGI,  anche qualora la clausola di cittadinanza rispondesse alla volontà effettiva del de cuius, ovvero possa così essere interpretata, pur tenendo in considerazione come possa essere stata espressa in un’epoca ove il fenomeno dell’immigrazione era ancora sconosciuto nella società italiana e pordenonese, non si potrebbe condividere l’argomento per cui il Comune   erogherebbe la prestazione in doveroso ossequio (con conseguente natura vincolata dell’attività posta in essere)  di disposizione testamentaria. Secondo una dottrina ed una giurisprudenza oramai consolidate, anche presupponendo che tale fosse stata la volontà testamentaria che ha portato il cespite nel patrimonio del Comune di Pordenone, l’onere discriminatorio posto a carico dell’ente locale dovrebbe ritenersi  radicalmente nullo per contrarietà all’ordine pubblico e quindi da ritenersi non apposto (art. 647 c.c.) non potendo un privato porre a carico di un Comune un peso che comporti in capo all’ente pubblico l’obbligo di procedere a discriminazioni e quindi a comportamenti in contrasto con norme  imperative e quindi inderogabili del diritto dell’Unione europea e al principio di ordine pubblico,  nonché ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Nel limite dell’ordine pubblico, ben rientra infatti il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazioni fondate, fra l’altro, sulla nazionalità, riconosciuto come diritto fondamentale  da svariati strumenti di diritto internazionale, di diritto europeo e costituzionale (ad es. Patto Internazionale sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici e sociale, Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, norme fondamentali dell’Unione europea, fino all’art. 3 Cost.;  in proposito si veda Tribunale di Udine, ordinanza 17 novembre 2010, est. Calienno, Paun e  ASGI c. Comune di Majano).

In conclusione, l’ASGI ritiene che tanto il requisito di cittadinanza italiana, quanto quello di anzianità di residenza nel Comune di Pordenone, ai fini dell’accesso alle borse di studio assegnate dal Comune di Pordenone, costituite dai lasciti “Mior” e “Brussa” intitolate a “Luigi Mior e Carlo Brussa” a favore di studenti universitari, siano illegittimi in quanto discriminatori e  chiede che detti requisiti siano abrogati, restando escluso che  l’amministrazione comunale  possa legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando, direttamente o indirettamente,  su basi di nazionalità, né un negozio giuridico privato sarebbe idoneo a vincolarla in tal senso.

Ben potrebbe l’amministrazione comunale - conclude l’ASGI- legittimamente destinare le borse di studio in questione  non soltanto agli studenti di cittadinanza italiana, ma agli studenti universitari in generale, residenti nel Comune di Pordenone (ma non lungo residenti),  meritevoli ed in condizioni di bisogno economico, senza discriminazioni direttamente o indirettamente fondate sulla nazionalità.

a cura del Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS

 

 
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