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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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14.01.2013

Tribunale di Brescia: la ritorsione discriminatoria comporta il risarcimento del danno non patrimoniale

 
Il Comune di Brescia condannato ad un risarcimento pari a 27.000 euro complessivi per la nota vicenda del bonus bebč discriminatorio.
 
Tribunale di Brescia, sez. lavoro, sentenza n. 2/2013 del 10 gennaio 2013 (est. Alessio) (547.76 KB)
 

Con la sentenza n. 3/2012 depositata il 10 gennaio scorso, il Tribunale di Brescia , (sezione lavoro e assistenza, giudice dott. Alessio) ha messo forse fine alla lunghissima vicenda del bonus bebè “nazionalista” che aveva aperto la strada a molti altri provvedimenti simili adottati da altre amministrazioni delle province di Brescia, Bergamo e Milano, dando luogo a un vasto contenzioso gudiziario sempre risolto nel senso della illegittimità di detti provvedimenti..

Rispetto alle altre, la vicenda bresciana è tuttavia particolare: sia perché l’amministrazione, dopo essere stata condannata ad estendere il bonus bebè agli stranieri, lo aveva revocato anche per gli italiani ed era stata poi condannata per “comportamento ritorsivo” con conseguente ordine di attribuire il  beneficio a tutti; sia perché il Comune di Brescia è stato l’unico in tutta Italia a proseguire nel contenzioso dopo che era stata ultimata la fase cautelare (con due gradi di giudizio, tutti e due di condanna dell’amministrazione) e dopo che le pronunce cautelari erano state eseguite con il pagamento del bonus a 1170 bresciani, italiani e stranieri, avvenuto a fine 2010.

Nel corso del giudizio di merito la difesa del Comune aveva poi sollevato la questione di giurisdizione chiedendo che l’intera materia fosse devoluta alla giurisdizione del TAR ma la Corte di Cassazione gli  aveva dato torto anche su questo punto, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Si spiega cosi la lunghezza del procedimento,  giunto solo ora a definizione.

Il Tribunale era dunque chiamato ora a decidere se confermare i precedenti provvedimenti nonché a valutare la richiesta - avanzata dai quattro stranieri che originariamente avevano proposto ricorso e dall’ASGI che aveva agito al loro fianco “in rappresentanza” di italiani e stranieri discriminati -  di risarcimento del danno non patrimoniale.

E’ proprio questo il punto innovativo della sentenza: il Giudice ha censurato il “comportamento dilatorio posto in essere dall’amministrazione che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria” (tanto che ancora oggi il bonus è attribuito “con riserva di ripetizione”) e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, è stata indotta a “scelte più aderenti a uno spirito pacificatore”. Ha quindi liquidato a ciascuno degli stranieri – che, come ricorda il Giudice, vedendo disatteso il “bisogno sociale posto a ragione dell’emolumento…hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti” – la somma di euro 3.000,00 ciascuno e all’ASGI “un più ampio risarcimento, espressivo della lesione alla generalità dei consociati”, liquidato in  euro 15.000.

D’altra parte l’art. 4 del d.lgs. 215/03, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, prevede che il risarcimento del danno non patrimoniale debba essere maggiorato laddove si tratti di danno da ritorsione, come appunto nel caso di specie. Ed effettivamente la lesione in questa vicenda appare rilevante ove si pensi che, in occasione della revoca, l’ASGI e gli stranieri ricorrenti erano stati implicitamente additati come “colpevoli” di aver causato, con la loro azione, la perdita del beneficio a tutti gli italiani.

Si tratta di una delle poche condanne di una amministrazione pubblica al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a provvedimenti amministrativi discriminatori: come precedenti può ricordarsi soltanto quello del Tribunale di Milano (ordinanza 22 luglio 2008) che aveva condannato l’amministrazione della capitale lombarda a 250 euro di risarcimento per l’esclusione degli extracomunitari in condizione irregolare dall’accesso agli asili;  quello del Tribunale di Padova (ord.30 luglio 2010 – proc. n. 1667/2010) che aveva condannato il MIUR a 2500 euro di risarcimento per la mancata predisposizione di insegnamenti alternativi alla religione cattolica; quello del Tribunale di Roma (sentenza n. 4929 dd. 8 marzo 2012), che aveva accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un disabile unitamente all’Associazione Luca Coscioni contro il  Comune di Roma per la mancata rimozione delle barriere architettoniche dai marciapiedi in corrispondenza delle fermate dell’autobus utilizzate dal disabile, riconoscendo a quest’ultimo la somma di 5000 euro a titolo di risarcimento del danno risultante dall’oggettiva violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Alberto Guariso del  Foro di Milano.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie  Charlemagne ONLUS.

 
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