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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.12.2012

Tribunale di Reggio Emilia: I concorsi pubblici per le professioni sanitarie devono essere aperti anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi

 
Decisione relativa ad un concorso per la posizione di ostetrica presso l’AOU di Modena.
 
Tribunale di Reggio Emilia, settore lavoro, decreto 19.12.2012 (R.G. n. 355/2012) (270.37 KB)
 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 19.12.2012 (R.G. 355/2012), ha disposto la disapplicazione della delibera  con la quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aveva disposto l’esclusione di una cittadina moldava dalla partecipazione ad un concorso pubblico indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario –ostetrica , a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato  membro dell’Unione europea.

Nell’aprile scorso, con un provvedimento d’urgenza inaudita altera parte ex art. 700 cpc,  il giudice di Reggio Emilia aveva già disposto l’ammissione della ricorrente alle prove di selezione del concorso pubblico. La ricorrente non risultava poi essere stata inserita nella graduatoria definitiva per il mancato superamento delle prove selettive. Ciò nonostante, il giudice ha ritenuto non essere stata esaurita la materia del contendere, vista la finalità principale dell’azione antidiscriminazione di vedere accertato il diritto all’uguaglianza come diritto umano fondamentale.

Di conseguenza, il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha esaminato il ricorso nel merito ritenendo che non vi siano dati normativi che possano fondare l’esclusione dei cittadini di Stati terzi non membri dell’UE dai rapporti di pubblico impiego che non implichino l’esercizio, diretto o indiretto, di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale e che, oltretutto, tale esclusione sia irragionevole in relazione allo svolgimento di professioni e ruoli sanitari di natura prettamente tecnica, ove peraltro l’impiego di personale straniero è già frequente  nelle forme e modalità del contratto a termine ovvero dei rapporti di impiego interinale.

Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non sarebbero stati forniti elementi di prova di specifico detrimento derivato alla ricorrente e non risultando di per sé sufficiente il richiamo alla finalità deterrente o deflattiva del rimedio alla discriminazione pur previsto anche dalla normativa europea.

L’Azienda Ospedaliera è stata chiamata al pagamento delle spese legali.

 

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Nazzarena Zorzella, del Foro di Bologna.
 
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