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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.01.2013

Tribunale di Treviso: Applicabile in Italia la legge messicana sul divorzio anche nel caso di una coppia nazionalmente mista formata da un cittadino italiano e da una cittadina messicana

 
L’art. 5 del Reg. UE n. 1259/2010 consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio tra quelle dello Stato di cittadinanza dei medesimi.
 
Tribunale di Treviso, sentenza 18 dicembre 2012 n. 2063/12 (n. 5647/2012 RG) (154.14 KB)
 

Con la sentenza n. 2063 del 7.12.2012 il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia da un cittadino italiano ed una cittadina messicana facendo applicazione del regolamento UE n. 1259/2010 ("relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale"), adottato il 20 dicembre 2010, ed applicabile dal 21 giugno 2012.

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio in applicazione del Codice Civile Federale messicano, che non prevede un previo periodo di separazione dei coniugi, quale legge applicabile scelta dalle parti, come previsto dall’art. 5 del Reg. (UE) n. 1259/2010, rubricato “scelta della legge applicabile dalle parti”, che appunto prevede che i “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti di una delle seguenti leggi: […] c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo”.

La legge messicana, al contrario, sotto la vigenza dell’art. 31 L. n. 218/95 non avrebbe potuto essere applicata, non essendo la legge nazionale comune dei coniugi ed essendo in Italia prevalentemente localizzata la vita familiare dei coniugi.

La volontà dei coniugi, di applicare la legge messicana alla disciplina del divorzio, espressa in sede di ricorso consensuale per divorzio congiunto, è stata pertanto idonea ad integrare i presupposti di validità formale richiesti dall’art. 7 del regolamento citato.

Sebbene la pronuncia del tribunale di Treviso non elabori sull'argomento, è del tutto evidente l'impatto significativo dell'applicazione del regolamento comunitario n. 1259/10 in vigore in Italia dal giugno 2012 per le coppie cd. "miste".

A prescindere, infatti,  dai criteri di cui alla legge n. 218/95 (norme di diritto processuale privato internazionale) i coniugi potranno concordare di chiedere al giudice italiano l'applicazione della legge nazionale di uno dei due, anche  laddove questa preveda direttamente il divorzio, a prescindere dal luogo di celebrazione e dello svolgimento della vita matrimoniale.

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Daniela Consoli e Noris Morandi, del Foro di Firenze.

 
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