Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
All'art. 9, comma 8 si prevede che, in mancanza dell'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno, del Decreto di programmazione triennale riguardante le quote d'ingresso per cittadini stranieri che intendono frequentare corsi di formazione professionale o svolgere i tirocini formativi il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali potrà provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale, nei limiti delle quote definite nel precedente Decreto .
In sede di prima applicazione della norma, i consolati e le rappresentaze italiane all'estero possono provvedere, entro il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, al rilascio dei visti d'ingresso ai cittadini stranieri che dimostreranno di possedere i requisiti previsti. Il numero dei visti cosi' rilasciati verrà poi detratto dal contingente triennale definito dal Decrero successsivamente emanato.
Minori stranieri
Regolarizzazione 2012
All'art. 9, comma 10 si stabilisce che deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore straniero per il quale era stata avviata procedura di regolarizzazione nel 2012 nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme previste per l'emersione e dalla presenza in Italia al 31 dicembre 2011.
Nei casi di emersione non ancora definita se vi e' stata la cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere rilasciato un permesso per attesa occupazione.
Se vi è una richiesta di assunzione da parte di altro datore, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il Decreto Legge è in vigore dal 28 giugno 2013 e dovrà essere convertito dal Parlamento .
Si ringrazia Sergio Briguglio per la segnalazione.