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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.07.2013

Verifica disponibilitą locale prima dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro, quote per formazione e tirocinio in Italia, fondo nazionale per i MSNA, regolarizzazione 2012

 
Le novitą contenute nel Decreto - Legge n. 76 pubblicato nella G.U. del 28 giugno 2013, n. 150.
 
 
Nel Decreto Legge "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" all'art. 9 sono contenute diverse novità che interessano i temi dell'immigrazione.

Introduzione della verifica di indisponibilità di manodopera locale vincolante 
All'art. 9, comma 7 viene modificato l'art. 22 del Dlgs 286/98, introducendo l'obbligo di verificare la disponibilità di eventuali lavoratori già presenti in Italia e iscritti presso il locale centro per l'impiego prima di chiedere l'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero. Viene abrogato il comma 4 dello stesso articolo, che definiva la procedura di verifica  di disponibilità sinora vigente, prevista successivamente alla presentazione della richiesta di quota d'ingresso.


Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi
All'art. 9, comma 8   si prevede che, in mancanza dell'emanazione da parte del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno, del Decreto di programmazione triennale riguardante le quote d'ingresso per cittadini stranieri che intendono frequentare corsi di formazione professionale o svolgere i tirocini formativi il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali potrà provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale, nei limiti delle  quote definite nel precedente Decreto .
In sede di prima applicazione della norma, i consolati e le rappresentaze italiane all'estero possono provvedere, entro il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale,  al rilascio dei visti d'ingresso ai cittadini stranieri che dimostreranno di possedere i requisiti previsti. Il numero dei visti cosi' rilasciati verrà poi detratto dal contingente triennale definito dal Decrero successsivamente emanato.

Minori stranieri
All'art. 9, comma 9  viene previsto l'aumento della disponibilità economica  a favore del Fondo Nazionale per i Minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Regolarizzazione 2012
All'art. 9, comma 10  si stabilisce che deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore straniero per il quale era stata avviata procedura di regolarizzazione nel 2012 nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata  per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme previste per l'emersione e dalla presenza in Italia al 31 dicembre 2011.
Nei casi di emersione non ancora definita se vi e' stata la cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere rilasciato un permesso per attesa occupazione. 
Se vi è una richiesta di assunzione da parte di altro datore, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il Decreto Legge è in vigore dal 28 giugno 2013 e dovrà essere convertito dal Parlamento .

Si ringrazia Sergio Briguglio per la segnalazione.

 
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