Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013, ha accolto il ricorso presentato dall’amministratrice di sostegno di una cittadino bosniaca affetta da grave disabilità consistente in un deficit intellettivo di grado medio-grave, con assenza di linguaggio verbale e disturbo della coordinazione motoria, contro il decreto del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2011, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana in favore della straniera, nata in Italia e che vi ha risieduto fino al compimento della maggiore età, in quanto questa non sarebbe in grado di manifestare la propria volontà di diventare cittadina italiana e di apporre la propria firma sull’istanza.
Il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo la legittimità dell’istanza di acquisto della cittadinanza prodotta dall’amministratrice di sostegno, in quanto al punto 4 del decreto di nomina di quest’ultima, il giudice tutelare l’aveva autorizzata a gestire i rapporti con ogni amministrazione pubblica o privata per promuovere la cura ed i diritti della cittadina bosniaca beneficiaria e ben poteva dunque l’amministratrice di sostegno presentare l’istanza di acquisito della cittadinanza italiana in rappresentanza della diretta interessata, soprattutto in presenza in una preventiva comunicazione o espressa autorizzazione del giudice titolare sul punto.
Il TAR Lazio, nelle motivazioni dell’accoglimento del ricorso, sembra, tuttavia, indicare che l’autorità amministrativa incaricata di ricevere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, debba comunque verificare se il richiedente disabile disponga effettivamente della capacità naturale di esprimere tale volontà, anche nelle situazioni ove il disabile interessato non sia stato formalmente privato della capacità di agire ovvero anche quando nel decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno il giudice tutelare non abbia esteso all’amministrato limitazioni previste dalla legge per l’interdetto ai sensi dell’art. 411 c.c..
In altri termini, il TAR Lazio sembra propendere per una tesi avanzata da una parte della dottrina, secondo cui l’atto di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge al compimento della maggiore età costituisce atto personalissimo e pertanto non surrogabile e dunque suscettibile di essere posto in essere soltanto ed esclusivamente per volontà effettiva dell’interessato e non delegabile nemmeno all’amministratore di sostegno, il quale potrà assistere l’amministrato ad esprimere la propria volontà, avvalendosi anche delle dotazioni tecniche e del personale specializzato reperibile, ma non potrà sostituirsi ad esso qualora la disabilità psichica fosse di tale gravità da non renderlo in grado di esprimere alcuna volontà consapevole, non rendendosi per nulla conto della natura e degli effetti dell’atto da compiersi.
Stante a tale interpretazione, l’acquisto della cittadinanza italiana verrebbe dunque precluso innanzitutto ai giovani stranieri con disabilità intellettiva in relazione ai quali sia stato pronunciato un provvedimento di inabilitazione o interdizione (art. 414, 415 cod. civ.), ma anche nelle situazioni in cui il giovane, pur non interdetto o inabilitato, e per il quale sia stata pronunciata l’amministrazione di sostegno, [1] sia comunque affetto da disabilità intellettiva talmente grave da non renderlo capace di formare sufficientemente una propria volontà di acquistare la cittadinanza e conseguentemente di esprimerla.
La tesi sembra condivisa anche dal Ministero dell’Interno. A seguito del dibattito sviluppatosi qualche mese fa in relazione ad alcuni casi che hanno trovato un certo risalto nei mass-media, l’allora Ministro dell’Interno Cancellieri raccomandava che le dichiarazioni di volontà ai fini dell’accesso alla cittadinanza (per coloro nati e residenti in Italia e divenuti maggiorenni) o i giuramenti, ai fini dell’accesso alla naturalizzazione, venissero “valutate nel modo più appropriato possibile”, purchè il richiedente possa esprimere la sua volontà”. [2]
Con la sentenza del TAR Lazio, di cui ora si discute, viene annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno in quanto questo farebbe cenno solo alla difficoltà di espressione verbale della richiedente disabile e tale carenza di linguaggio verbale non può essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria volontà, né che ella non possa in altro modo dimostrare di comprendere cosa le viene chiesto. In sostanza, il fatto che una persona in ragione della sua disabilità si trovi dell’impossibilità di utilizzare propriamente gli arti e/o di godere di una sufficiente articolazione verbale, per cui non sia in grado di sottoscrivere una propria volontà nell’esercizio di un ‘atto personalissimo’ ovvero di esprimerla nelle forme verbali tipiche delle persone normodotate, non può essere motivo sufficiente per essere privato dell’esercizio del diritto, perchè così facendo si realizzerebbe una discriminazione fondata sulla disabilità vietate dal quadro normativo interno ed internazionale, soprattutto alla luce dell’avvenuta adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il collegio giudicante del TAR Lazio, quindi, afferma come il provvedimento di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana sia stato viziato da difetto di istruttoria e di motivazione perchè l’amministrazione competente avrebbe dovuto accertare, avvalendosi di personale specializzato e di accertamenti approfonditi fondati su elementi indiziari, quali la permanenza in Italia, lo stile di vita, ed adattando le formule burocratiche di rito, se l’impossibilità della richiedente disabile di manifestare la propria volontà di acquisire la cittadinanza italiana fosse dovuta solo alle carenze di espressione verbale o di articolazione motoria oppure la disabilità psichica la renda effettivamente incapace totalmente di intendere, capire e comprendere e dunque formare una volontà consapevole.
Sul punto, il ragionamento del TAR non appare del tutto condivisibile. Lo è nella parte in cui impone all’ufficiale di stato civile di tenere conto, nel procedimento amministrativo e nelle formalità ad esso collegate, della particolare situazione della persona disabile, facendo distinzione tra quelle situazioni in cui l’interessato ha più una difficoltà di comunicazione che una difficoltà di comprensione, ovvero la difficoltà di comprensione non è assoluta, ma l’interessato appare in grado di comprendere nella sua essenza le caratteristiche e lo scopo del procedimento e dunque di formare entro di sé una volontà consapevole . In tale caso, certamente, il richiedente disabile gode del diritto di comunicare le sue volontà, anche usando forme di espressione non verbale o non scritta, attraverso l’ausilio di personale specializzato e di strumentazione che la moderna tecnologia è in grado di offrire e ha il diritto che le stesse volontà siano rese effettive. In tal senso, ad esempio, il decreto del Tribunale di Varese 12 marzo 2012[3] che ha riconosciuto il diritto di un soggetto affetto da SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) di dettare il proprio testamento attraverso lo strumento denominato comunicatore oculare, e con l’ausilio del proprio amministratore di sostegno, in quanto, al contrario, la perdita della facoltà di testare a causa della propria disabilità e dell’impossibilità di sottoscrivere materialmente il testamento, si tradurrebbe in una discriminazione basata sulla disabilità vietata dall’ordinamento interno ed internazionale.
Anche nei casi di disabilità psichica, anche gravi, occorre comunque molta prudenza prima di ritenere una persona totalmente incapace. E’ orami noto, ad esempio, che la situazione congenita della sindrome di Down non prima il soggetto della capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di emozionarsi, di scegliere per il proprio bene, di capire e di comprendere, di formare quindi un’intima volontà che può tradurre in atti, gesti che le persone a lui vicine, tra cui l’amministratore di sostegno, possono comprendere e proiettare nella sfera dei rapporti giuridici e con la Pubblica Amministrazione. Questo presuppone che l’Ufficiale di Stato civile debba realizzare ad esempio uno sforzo per tradurre e comunicare all’interessato in forma più semplificata i contenuti e le formule burocratiche della dichiarazione o del giuramento ( ad es. “Vuoi vivere in Italia ed essere cittadino come gli altri?”; o nel caso del giuramento: “faresti qualcosa che potrebbe danneggiare l’Italia?”). Sono del resto accorgimenti che sono oggetto da molti anni di istruzioni e direttive amministrative in vigore in altri Paesi e che richiedono innanzitutto una sensibilizzazione degli Ufficiali di Stato civile sull’argomento. [4]
Tuttavia, la tesi che sembra adombrare anche la sentenza del TAR Lazio - quella per cui in caso di incapacità effettiva e totale di formazione della volontà consapevole della persona disabile questa dovrebbe essere privata della capacità di agire nell’esercizio del diritto di acquisto della cittadinanza italiana in quanto diritto personalissimo e dunque non delegabile in via sostitutiva all’amministratore di sostegno - significherebbe, in verità, escludere ogni possibilità di oggettivo esercizio da parte del disabile del diritto fondamentale all’acquisto della cittadinanza.
Se tale fosse la situazione, l’Italia violerebbe, a mio avviso, gli obblighi assunti con la adesione e ratifica alla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. La Convenzione, all’art. 12 prevede il diritto delle persone con disabilità alla capacità giuridica in condizioni di uguaglianza con gli altri . L’art. 18 riconosce alle persone con disabilità il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e di non essere deprivate, solo sulla base della loro disabilità, della possibilità di ottenere, possedere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza. L’art. 4 della Convenzione prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure legislative, amministrative o di altra natura necessarie per l’implementazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.
La dottrina internazionale concorda nell’ interpretazione dell’art. 12 della Convenzione ONU nella direzione che esso privi di legittimità disposizioni normative interne agli Stati membri che determinino automatismi nella perdita di diritti e capacità legale delle persone disabili. [5]
Ecco dunque, che anche in questi casi di disabilità talmente grave da ritenere la persona non in grado di formare, ancora prima di esprimere, una volontà consapevole, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 alla luce degli obblighi internazionali derivanti dall’adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dovrebbe indurre l’ufficiale di stato civile ad accogliere la domanda di acquisto della cittadinanza presentata per il tramite dell’amministratore di sostegno, previa espressa autorizzazione del giudice tutelare, che potrà indicare come tale acquisto della cittadinanza italiana corrisponda al bene o supremo interesse (best interest) dell’assistito, ricostruibile sulla base dell’effettiva esperienza e del contesto di vita dell’interessato e dei suoi familiari, ovvero dell’effettività dei legami familiari e sociali con l’Italia quale Paese di residenza e viceversa con quello di origine, delle opinioni delle persone, familiari o figure professionali che hanno la responsabilità sulla persona interessata, e tenuto presente anche della cittadinanza o della residenza permanente degli altri familiari. Nei casi, a dire il vero difficilmente immaginabili nella pratica, che il giudice tutelare ritenesse che l’atto di acquisto della cittadinanza italiana non corrisponda al supremo interesse del giovane disabile, ben potrebbe, dandone adeguata motivazione, indicare tale limitazione d’agire in un apposito decreto di impedimento, ex art. 411 ultimo comma c.c..
Al contrario, alla luce degli obblighi scaturenti dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili, un’interpretazione rigida dell’art. 4 c. 2 della legge n. 91/91 e successivi regolamenti e disposizioni applicative che non riconosca la possibilità di acquisto della cittadinanza al giovane straniero con disabilità psichico-intellettiva ritenuto incapace di formare una propria volontà e di esprimerla attraverso l’apposita dichiarazione, verrebbe in violazione dell’art. dell’art. 10 c. 2 e dell’art. 117 c. 1 Cost. e come tale sussisterebbero gli estremi per richiedere al giudice un rinvio dell’art. 4 c. 2 della legge n. 91/92 al vaglio di legittimità costituzionale ovvero un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione legislativa alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU.
Le prassi e le indicazioni interpretative, che qui si propongono, non costituiscono del resto una novità in paesi di consolidata tradizione antidiscriminatoria, come ad es. il Regno Unito e gli Stati Uniti, anche se in tali casi, secondo la tradizione tipica dei paesi di common-law, la loro corretta attuazione viene ad essere demandata interamente alle autorità amministrative, opportunamente responsabilizzate e formate. Si vedano le in proposito le Istructions to implementation of 2006 British citizenship Law ANNEX A to Charter 18 (Istruzioni per l’implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006. Allegato A al capitolo 18) che qui di seguito riproduciamo integralmente, come esempio di una buona prassi ed modus operandi in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU. [6]
“1. Introduction
1.1.This Annex provides guidance on the requirement for certain purposes of British nationality law, including naturalisation, that applicants should be "of full capacity".
1.2 Full capacity is defined in s.50(11) of the British Nationality Act 1981 as being "not of unsound mind". It is not further defined in the Act, but the requirement can be regarded as having been satisfied if the standard set out below is met.
Standards
2.1. All we expect from applicants is that they should be able to grasp, however dimly, the purpose of their application. We should not expect a total understanding of nationality or citizenship, or a grasp of the procedures or of the statutory provisions. Nor should we necessarily expect a continuing and sustained level of comprehension. But applicants should be of sufficiently sound mind to know before applying that they want to acquire or, as the case may be, renounce British nationality (even if they need advice or assistance from others in making this decision). Before granting an application we should have no reason to doubt that that level of understanding is present or capable of being restored.
2.2 The full capacity requirement is not intended to deny British nationality to, or prevent renunciation of British nationality by, people whose mental disability makes it difficult for them to communicate. This requirement is concerned only with a lack of comprehension resulting from such a disability, and we must be careful to make this distinction.
3. Waiver of the requirement to be of full capacity
3.1 Under s.44A of the British Nationality Act 1981, as inserted by s.49 of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, the Secretary of State has discretion to waive the requirement to be of full capacity "if he thinks it is in the applicant’s best interests [to do so]".
3.2 Governors and Lieutenant-Governors may exercise this discretion on behalf of the Secretary of State in cases for which they have delegated responsibility under s.43 of the 1981 Act.
3.3 Section 49 of the 2006 Act entered into force on 31 August 2006, and discretion to waive the full capacity requirement may be exercised in any application decided after that date.
4. Consideration of applications
4.1 Most applicants find no difficulty in meeting the full capacity requirement. We should, therefore, assume that applicants meet the requirement unless there is information to cast doubt on this (e.g. a report from a referee or doctor, or from an address suggesting that an applicant is an in-patient in an establishment for the mentally handicapped). In such a case, referee enquiries may be appropriate to establish the position, or a letter to the applicant's agent or guardian or to the applicants themselves. (Where applicants have lodged their own applications, the presumption must be that they meet the full capacity requirement unless there is substantial evidence to the contrary).
4.2 If it appears that the applicant may have a mental illness or handicap, or is receiving in-patient or out-patient treatment in any establishment for the mentally ill or handicapped, this is not in itself sufficient grounds for refusing the application. Where there is information which could cast doubt on whether the requirement has been met, we should give applicants (or their guardian/agent) the option of submitting, at their cost, a report from their doctors or from a person professionally responsible for their care or welfare. We should explain both the full capacity requirement and our interpretation of it (by sending a copy of the Notes attached to this Annex), and invite as much information as possible to help us reach a decision on the application.
4.3 In rare cases, there may be conflicting professional opinions about an applicant's mental capacity. In such cases, it would normally be right to give the applicant the benefit of the doubt.
4.4 In cases where the applicant cannot be considered of full capacity we should consider whether it would be in his or her best interests to waive the requirement. It will normally be appropriate to take account of:
• the views of the applicant, to the extent that s/he is able to express them;
• the views of any person, professional or otherwise, who has assumed responsibility for the applicant’s welfare; and
• the citizenship status of other family members, especially those with whom the applicant resides or is in regular contact
4.5 The decision whether or not to waive the full capacity requirement should be taken by a Senior Caseworker”.
Segue la traduzione in lingua italiana (non ufficiale)
[1. Introduzione
1.1 Questo allegato ha lo scopo di fornire alcune linee-guida sui requisiti previsti dalla legge britannica sulla cittadinanza, inclusa la procedura di naturalizzazione, che i richiedenti debbano essere titolari della “piena capacità”.
1.2 La piena capacità è definita al punto s. 50/119 della legge britannica sulla cittadinanza del 1981 come il non essere “alterato di mente”. Tale circostanza non è ulteriormente definita nella legge, ma questo requisito può essere ritenuto soddisfatto se gli standard sottoindicati vengono ad essere rispettati.
2. Criteri di riferimento.
2.1 Ciò che ci attendiamo dai richiedenti è che essi siano in grado di cogliere, anche vagamente, lo scopo dell’istanza. Non dobbiamo attenderci una completa comprensione del concetto di nazionalità o cittadinanza, né delle procedure o delle previsioni di legge. Non dobbiamo nemmeno attenderci un costante ed elevato livello di comprensione. I richiedenti dovrebbero essere sufficientemente in grado di comprendere ed essere consapevoli che essi vogliono acquisire o, se fosse il caso, rinunciare alla cittadinanza britannica (anche se a tale scopo essi necessitassero di assistenza a cura di altre persone nel formare la propria decisione). Prima di accogliere un’istanza, non dovremmo avere motivi per dubitare che questo livello di comprensione sia presente o capace di essere ristabilito.
2.2 Il requisito della piena capacità non è inteso a negare la cittadinanza britannica o rendere impossibile la rinuncia alla cittadinanza britannica da parte di quelle persone le cui disabilità di ordine intellettivo rende loro difficile la comunicazione. Questo requisito riguarda solo le situazioni in cui la disabilità comporta una mancanza di effettiva comprensione e noi dobbiamo fare molta attenzione a compiere tale distinzione.
3. Esenzione dal requisito della piena capacità
3.1 Sulla base dell’art. s.44A della legge Britannica sulla cittadinanza del 1981, così come introdotto dall’art. S. 49 della legge sull’Immigrazione, sull’Asilo e sulla Cittadinanza del 2006, il Segreterio di Stato (il Ministro dell’Interno n.d.t.) gode della discrezionalità di esentare dal possesso del requisito della piena capacità “se ritiene che sia nell’interesse supremo del richiedente [agire in questo modo]”.
3.2 Governatori e Vice governatori possono esercitare tale discrezionalità per conto del Segretario di Stato nei casi in cui hanno una responsabilità delegate sulla base dell’art. s. 43 della legge del 1981.
3.3 L’art. 49 della legge del 2006 è entrata in vigore il 31 agosto 2006, e la discrezionalità di esentare dal requisito della piena capacità deve essere esercitato per qualsiasi istanza esaminata successivamente a tale data.
4. Considerazioni sulle istanze.
4.1 La maggior parte dei richiedenti non trova ostacolo a soddisfare i requisiti della piena capacità. Noi dovremmo, perciò, assumere che i richiedenti soddisfano il requisito, a meno che non ci siano informazioni suscettibile di mettere in dubbio al riguardo (ad esempio, un rapporto di un medico o di un mediatore, o la presenza di un recapito che suggerisca che il richiedente è ospite di un struttura specializzata per disabili intellettivi). In questi casi, è opportune svolgere un’indagine presso il mediatore per stabilire la situazione, o inviare una lettera al tutore o curatore o legale rappresentante el richiedente ovvero al richiedente medesimo (nel caso in cui il richiedente abbia inoltrato di persona l’istanza, si deve presumere che esso sia in grado di soddisfare il requisito della piena capacità a meno che non si vi sia evidenza concreta del contrario).
4.2 Se risulta evidente che il richiedente sia affetto da una malattia o da una disabilità psichica, o sia ricoverato o riceva trattamenti sanitari da parte di istituti specializzati nelle malattie o disabilità psichiche, questo non costituisce di per sé motivo per rifiutare l’istanza. In presenza di informazioni che possano sollevare dubbio sul soddisfacimento da parte del richiedenti del requisito della piena capacità, noi dovremmo offrire ai richiedenti (o al loro tutore o curatore ) la possibilità di sottoporre, con costi a loro carico, relazioni dei loro medici curanti o delle persone professionalmente responsabili delle loro cure o della loro assistenza. Noi dovremmo spiegare sia il requisito della piena capacità, quanto la sua interpretazione (inviando una copia delle note riassuntive allegate a questo annesso) e invitare a fornire quante più dettagliate informazioni che ci aiutino a raggiungere una decisione.
4.3 In rari casi, ci potrebbero essere opinioni conflittuali da parte degli esperti interpellati, riguardano le capacità psichiche (di intendere e di volere n.d.t). In questi casi, sarebbe auspicabile attribuire al richiedente il beneficio del dubbio.
4.4 Nei casi in cui il richiedente non possa essere considerato in possesso della piena capacità, noi dovremmo considerare se fosse corrispondente al suo supremo interesse esentarlo dal requisito. Risulterà appropriato in questi casi tenere conto dei seguenti fattori:
• il punto di vista del richiedente, qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo;
• il punto di vista delle persone che, dal punto di vista professionale o meno, si assumono la responsabilità del benessere e dell’assistenza del richiedente;
• lo status di cittadinanza degli altri familiari, e specialmente di coloro che risiedono con il richiedente o si trovano in contatto regolare con esso.
4.5 La decisione se esentare o meno dal requisito della piena capacità dovrà essere assunta da un ufficiale con mansioni dirigenziali superiori.”]
__________
Commento a cura di Walter Citti, consulente del servizio antidiscriminazioni dell’ A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione.
[1] Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 440/2005 e di quella della Corte di Cassazione, sez. I civile, 26.10.2011, n. 22332, a seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno con la legge n. 6/2004, questa misura di protezione del disabile deve essere in primis preferita, in quanto limita nella minore misura possibile la capacità legale del medesimo, mentre il ricorso alle più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono una status di incapacità, potrà essere attuato in via residuale, non solo e non tanto in relazione alla gravità, intensità e durata dell’impedimento, ma soprattutto in relazione ed in connessione con il tipo e grado di complessità e di rilevanza anche economica delle attività che devono essere compiute per conto del beneficiario. Dunque, è ormai pacifico che l’accertamento di una infermità o incapacità psichica totale non esclude di certo la possibilità del ricorso all’assistenza dell’Amministratore di sostegno.
[2] Si vedano in proposito le dichiarazioni del Ministro Cancellieri al link: http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Politiche_e_Buoni_Esempi/Interviste_e_personaggi/info83976472.html ; Vedi anche al link: http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004985
[3] Reperibile ad es. al link: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38209&catid=234&Itemid=486&contentid=0&mese=03&anno=2012
[4] Si veda ad es. alla pagina 256 della Guida legale all’accesso alla cittadinanza degli Stati Uniti (capitolo VII : The Disability Waiver and Accommodations (Le esenzioni e gli accomodamenti a favore dei disabili), al link: http://cliniclegal.org/sites/default/files/231718_CLINIC_07.pdf , così come il paragrafo 2 delle Istruzioni in vigore nel Regno Unito (Istructions to implementation of 2006 British citizenship Law ANNEX A to Charter 18 --Istruzioni per l’implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006. Allegato A al capitolo 18), vedi sotto.
[5] Si vedano ad esempio le relazioni presentate dagli esperti europei ai corsi sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed il diritto dell’Unione europea in materia di contrasto alle discriminazioni fondate sulla disabilità, organizzati all’Accademia di Diritto europeo (Academy of European Law) di Trier (Germania), cfr. Sandro Gurbai, Right to legal capacity: “The paradigm shift of art. 12 CPRD is based on clear obligations of States not to remove legal capacity, but instead to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercise their legal capacity”, trad. it.. “Il cambio di paradigma dell’art. 12 CDPD è basato sulla chiara obbligazione degli Stati di non rimuovere la capacità legale, bensì invece di provvedere a favore delle persone con disabilità di quanto loro necessario per esercitare la capacità legale”, disponibile al link: http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/412DV01_gurbai.pdf ; Il nuovo paradigma su cui la Convenzione ONU appare fondata implica dunque la necessità per gli Stati innanzitutto di non deprivare le persone disabili dalla possibilità in assoluto di esercitare diritti, e, nell’esercizio di tali diritti, di passare da sistemi fondato su meccanismi decisionali sostitutivi (interdizioni, inabilitazione, tutela) a sistemi fondate su meccanismi di supporto decisionale alla persona disabile medesima (come nel caso dell’istituto dell’amministratore di sostegno in Italia); qualora, nei casi residuali, ove in ragione della gravità dell’impedimento mentale o intellettivo e della delicatezza e rilevanza delle decisioni da assumere, appaia più consono il ricorso a meccanismi decisionali sostitutivi e non di semplice supporto alla decisione ‘autonoma’ della persona disabile, allora la persona incaricata dovrà assumere la decisione sulla base del principio del ‘supremo interesse’ della persona disabile, avendo in considerazione un approccio ‘olistico’ della medesima e delle sue relazioni e legami sociali e familiari , cfr. Andreas Dimopoulos, The legal capacity of persons with disabilities in light of the UNCRPD, al link: http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/111DV69-Dimopoulos-presentation-EN.pdf ; Ugualmente la relazione di Jose Javier Soto, Legal capacity of persons with disabilities in the light of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: “Therefore,the concept of incapacity must be rejected from the outset, and the degree of assistance made proportional to the needs and abilities of the person and vary depending on the situation” , al link: http://www.era-comm.eu/dalaw/kiosk/documentation/UNCRPD/2011_6_Soto_Ruiz.pdf
[6] Il documento è reperibile al link: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/nationalityinstructions/nichapter18/ch18annexa?view=Binary ). Analoghi accorgimenti sono in vigore negli Stati Uniti, ove la legge federale afferma che i richiedenti la cittadinanza americana debbono dimostrare di poter comprendere il significato del giuramento richiesto ai fini dell’accesso alla cittadinanza.. Tuttavia, la legge approvata dal Congresso americano il 6 novembre 2000 ha stabilito che le persone affette da una grave infermità fisica o da un grave impedimento di ordine psichico che non le rendono in grado di comprendere il significato del giuramento, possono essere esentate dal medesimo (oath waiver), su istanza presentata per conto del richiedente dal tutore, o legale rappresentante e corredata da documentazione medica; Si veda in proposito alle pagine 255-256 della Guida legale al link: http://cliniclegal.org/sites/default/files/231718_CLINIC_07.pdf .