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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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30.05.2013

Tribunale di Como: I cittadini di Paesi terzi non membri UE possono accedere ai rapporti di pubblico impiego che non implichino l'esercizio di pubblici poteri

 
La normativa interna deve essere interpretata in maniera conforme agli obblighi internazionali e comunitari
 
Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13 (697.53 KB)
 

Con l'ordinanza ex art .700  c.p.c. n. 1503/13 dd. 15.05.2013, il giudice del lavoro di  Como ha confermato il decreto con il quale era stata autorizzata, in via cautelare e urgente, l'ammissione di una cittadina extracomunitaria alle prove concorsuali per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo contabile, limitate dal bando indetto dal Parco regionale Spina Verde ai soli cittadini italiani o membri dell'Unione Europea. 

L’ordinanza. è interessante perchè la conferma del decreto avviene nonostante il mancato superamento delle prove scritte del  concorso da parte della ricorrente, avvenuto nel frattempo nelle more del procedimento giudiziario. Ciononostante, il giudice di Como non ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma invece  ha  ritenuto comunque sussistente l'interesse della ricorrente a  vedersi riconoscere un diritto, ab origine, alla partecipazione al concorso, anche al fine di fare valere i propri diritti e interessi di candidata nel prosieguo della procedura stessa.

Nel merito, il giudice di Como ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina ucraina, coniugata con cittadino italiano,  e titolare del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, sancendo che la normativa interna in materia di condizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea, e accesso all’impiego pubblico, sebbene non priva di contraddizioni ed ambiguità,  debba essere interpretata conformemente al diritto internazionale e al diritto comunitario e dunque nella direzione di consentire l’accesso ai posti di pubblico impiego che non implichino l’esercizio di pubblici poteri. Questo in relazione tanto al principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti di cui alla Convenzione OIL n. 143/75, quanto al medesimo principio sancito dall’art. 11 della direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti per cui  questi ultimi devono godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda l’esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo, purchè questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione o l’esercizio di pubblici poteri”. Nel caso specifico, il giudice di Como ha sottolineato, inoltre, come debba trovare applicazione il diritto all’accesso al pubblico impiego dei familiari di cittadini dell’Unione europea e italiani a parità di condizione con i cittadini UE, in quanto diritto “derivato” dal principio della libera circolazione dei cittadini UE e loro familiari e riconosciuto espressamente in Italia dall’art. 19 del d.lgs. n. 30/2007 di recepimento e attuazione della direttiva n. 2004/38.

Si ricorda, a proposito, che la Commissione europea ha aperto due procedure di consultazione con la Repubblica Italiana, preliminari ad eventuali procedure di infrazione del diritto UE, proprio in relazione alla mancata possibilità di partecipare ai pubblici concorsi per i cittadini di Stati terzi non membri UE familiari di cittadini UE che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione insediandosi in Italia, e per i cittadini di Paesi terzi non membri UE lungosoggiornanti (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2503&l=it).Tali procedimenti di consultazione sono stati avviati in relazione ad esposti presentati dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano.

 
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