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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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13.05.2013

Riconosciuto il diritto alla cittadinanza per nascita a cittadino nato da madre italiana prima del 1948

 
Corte d'Appello di Genova, III sezione civile, sentenza del 9 aprile 2013, n. 602
 
La sentenza (679.83 KB)
 
Si ringrazia della segnalazione e del commento l'avv. Elena Fiorini, socia ASGI.

La decisione è relativa a un cittadino albanese (e alle sue figlie e nipoti, costituite in giudizio) nato da madre italiana e padre albanese nel 1944. La questione in diritto affrontata dalla Corte di Appello è se la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge escludente la trasmissibilità della cittadinanza per nascita da madre italiana retroagisse solo fino all'1.1.48 (come di regola per ogni declaratoria di illegittimità costituzionale di norma anteriore alla Costituzione) e, quindi, fosse escluso l'acquisto della cittadinanza per via materna in capo a coloro nati prima dell'1.1.48 da madre italiana (che nel caso di specie era sempre rimasta tale essendo intervenuto tra i genitori solo matrimonio religioso e non civile), oppure se la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 c.1 legge n.555/1912 esplicasse effetti sugli "eventi nascita" anteriori alla Costituzione, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche a coloro nati anteriormente a tale data da madre cittadina.
La Corte di Appello, peraltro sottolineando "gli effetti paradossali e perversi" potenzialmente derivanti da una rigida interpretazione privilegiante il solo dato cronologico (dal momento che una madre che avesse partorito un figlio nel 1947 e un altro nel 1948 in siffatta situazione avrebbe un figlio italiano e altro con diversa nazionalità) ha affermato che le situazioni relative alla cittadinanza e, in particolare, alla filiazione di madre italiana, non possono ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della nascita, poiché lo status civitatis costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta caratterizzata da assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, con la conseguenza che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla sua disciplina non può non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui compete tale posizione, a prescindere da ogni riferimento temporale. Rilevanti e determinanti ai fini dell'acquisto e della perdita della cittadinanza non sono infatti i meri eventi naturali temporalmente qualificati (nascita, morte, matrimonio in quei dati giorni) bensì "le situazioni, modalità o condizioni -prefigurate dalla legge-che li accompagnano", per cui a determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non è l'evento nascita in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini. Essendo dunque determinanti per l'acquisto o la perdita della cittadinanza soltanto la ragione o il titolo dell'acquisto o della perdita e non i meri eventi naturali e cronologici che ne rappresentano solo i presupposti nonché costituendo lo status civitatis una situazione giuridica inesauribile, è stato riconosciuto il diritto dell'attore ad ottenere la cittadinanza italiana.Il fatto che egli non potesse essere considerato cittadino italiano non dipendeva infatti dal fatto che egli fosse nato prima del gennaio 1948 ma dal fatto che esistevano norme sulla cittadinanza risalenti al 1912 che discriminavano tra uomo e donna e che attribuivano al solo figlio di padre cittadino la cittadinanza italiana. Una volta dichiarate costituzionalmente illegittime tali norme sono dunque venuti meno gli ostacoli al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo all'attore.
 
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