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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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08.11.2013

Tribunale di Firenze: L’intervento di polizia volto ad impedire il matrimonio dello straniero in condizione irregolare costituisce una condotta discriminatoria che comporta l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e morale

 
Trib. di Firenze, sentenza 6 novembre 2013, n. 3495/13.
 
Tribunale di Firenze, II sez. Civ., sentenza n. 3495/2013 dd. 06.11.2013 (764.34 KB)
 

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3495/2013 dd. 6 novembre 2013, ha accolto la domanda proposta da una cittadina italiana e da un cittadino di nazionalità siriana e sostenuta dall’ASGI per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli agenti di Polizia della Questura di Firenze, i quali nell’aprile 2009 avevano impedito la celebrazione del  matrimonio della coppia, prelevando il nubendo straniero da luogo previsto per la cerimonia in quanto privo del permesso di soggiorno e destinatario dell’esecuzione di un provvedimento espulsivo e traducendolo al CIE di Bologna per la realizzazione del provvedimento espulsivo. Successivamente all’effettuazione dell’espulsione del cittadino straniero, la coppia aveva celebrato il matrimonio in Siria ed il cittadino siriano aveva potuto nuovamente rientrare in Italia. L’azione giudiziaria antidiscriminazione, inizialmente proposta dalla coppia e dall’ASGI, era stata dapprima respinta dal giudice di Firenze con decreto dell’11 agosto 2009, così il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16 giugno 2010,  ne aveva respinto  il reclamo. Stante la natura cautelare del procedimento, iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, gli attori aveva introdotto dunque il giudizio ordinario di cognizione.

Rovesciando le precedenti pronunce, il giudice di Firenze ha concluso che la condotta tenuta dagli agenti di Polizia nell’essersi presentati al Comune di Firenze nel giorno e nell’ora stabilita per la celebrazione del matrimonio per procedere all’espulsione del nubendo cittadino straniero in ragione delle sua presenza irregolare e della necessità di dare esecuzione alla misura di sicurezza dell’espulsione alla quale il nubendo era sottoposto in ragione di precedenti penali risalenti nel tempo, ha costituito obiettivamente, nei suoi effetti, anche se non nelle intenzioni, una condotta discriminatoria in quanto ha leso il diritto fondamentale a contrarre matrimonio sulla base di un criterio di nazionalità della persona. I fatti si sono svolti antecedentemente all’introduzione della norma di cui alla legge n. 94/2009 che aveva introdotto il requisito della regolare presenza dello straniero ai fini delle pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio; norma poi dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 240/2010 per violazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio riconosciuto anche dalla Carta europea dei diritti dell’Uomo,  e come tale spettante a tutti, senza distinzione di nazionalità e sottoposto alle sole restrizioni ed ingerenze che siano strettamente necessarie alla sicurezza pubblica, alla protezione della salute o della morale e di diritti e delle libertà altrui.. Secondo il giudice di Firenze il giusto bilanciamento tra le esigenze di rispetto della libertà matrimoniale da un lato e della tutela della sicurezza dall’altro, poteva essere diversamente attuato che procedendo al prelevamento del cittadino straniero sul luogo della cerimonia e prima della medesima, così come non può essere addotta quale giustificazione per l’operato dell’autorità di polizia la volontà di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio in ragione della clausola di non espellibilità dello straniero coniugato con cittadino dell’Unione europea, prevista dall’art. 19 del T.U. immigrazione. Questo,  in quanto non deve ritenersi corrispondente ad un interesse pubblico quello di evitare l’applicazione di una norma di legge.

Nel riconoscere il carattere obiettivamente discriminatorio dell’operato dell’autorità di polizia,  il giudice ha riconosciuto  ai ricorrenti individuali il diritto al risarcimento del danno, anche di natura morale e non patrimoniale, per l’illecito pregiudizio subito alla loro dignità personale. Questo anche in ragione sia del carattere plateale dell’intervento degli agenti di polizia, dinanzi ad amici e parenti convenuti per la cerimonia, sia dell’eco che la vicenda ha avuto sulla stampa che ha suggestivamente ed infondatamente alluso ad un matrimonio fittizio diretto ad eludere l’espulsione del nubendo straniero. Pertanto, il giudice ha disposto la condanna della Questura di Firenze e del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno non patrimoniale pari a euro 1,500 per ciascuno dei coniugi, così come, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese del viaggio aereo sostenute dalla cittadina italiana per recarsi in Siria e lì contrarre matrimonio con il nubendo straniero che vi era stato espulso. Le parti convenute sono state pure condannate al pagamento delle spese legali di lite.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Daniela Consoli, del  Foro di Firenze.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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