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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.10.2013

Permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica

 
Definitivamente approvata dal Senato la legge di conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto del 2013 .
 
 
Con l'entrata in vigore il 16 ottobre 2013 della Legge 119/2013, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione l' art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. 
Per violenza domestica, prosegue il testo dell’articolo, si intendono tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa. Il permesso di soggiorno viene rilasciato anche a seguito di segnalazione al Questore da parte dei servizi sociali. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengano meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio. Trattandosi di permesso di soggiorno per motivi umanitari deve ritenersi che lo stesso sia convertibile in permesso di soggiorno per lavoro come previsto dall’art. 14 D.P.R. 394/99.

Come chiarito nella circolare del ministero dell’Interno del 26 agosto 2013, ai fini del rilascio del nuovo permesso di soggiorno non è necessario che la vittima cooperi nell’attività investigativa né che il procedimento penale sia già in corso.
Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche il nuovo permesso avrà una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro.
La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.

Fonte : MediatoIntegrazioneMigranti
 
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