ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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06.04.2014

L’assegno per il nucleo familiare numeroso va riconosciuto anche ai titolari di permesso di soggiorno ordinario. Il Comune di Brescia riconosce l’applicazione diretta della direttiva europea 2011/98

 
Il Tribunale di Bergamo riconosce il diritto all’assegno nuclei numerosi ad un lungosoggiornante anche per il primo semestre 2013.
 
Il testo della lettera del Comune di Brescia dd. 31 marzo 2014 (261.83 KB)
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ordinanza 30 marzo 2014 (N.R.G. 46/14) (162.9 KB)
 

Lo scorso dicembre gli avvocati ASGI che operano nell’ambito del corso di cliniche legali dell’Università  di Brescia, assieme alla CGIL di Brescia,  hanno assunto il caso di uno straniero residente nel Comune lombardo da oltre dieci anni, titolare del solo permesso di soggiorno ordinario e con tre figli minori a carico.

Con lettera del gennaio 2014 i legali hanno segnalato al Comune di Brescia che, a seguito della scadenza del termine di recepimento della direttiva 98/2011, doveva trovare immediata applicazione il principio di parità di cui all’art.12 di detta direttiva,  con conseguente diritto di tutti  gli stranieri, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare,  alla parità di trattamento con  i lavoratori italiani; i legali hanno altresì segnalato che, stante l’immediata precettività della norma comunitaria, tale diritto doveva trovare applicazione, ove necessario,  anche disapplicando le difformi norme nazionali.

L’interessato ha quindi proposto entro il 31.1.2014 la domanda di attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare numeroso per i giorni 26 – 31 dicembre 2013 e una distinta domanda per l’anno in corso.

Con la lettera qui pubblicata il Comune di Brescia ha dichiarato di accogliere la domanda dell’interessato e ha provveduto a trasmettere la domanda all’INPS come avente diritto; naturalmente un analogo provvedimento verrà emesso per l’anno successivo.

In conseguenza di questa prima risposta su un caso singolo ASGI Lombardia e CGIL Brescia hanno richiesto al Comune di adottare un atto generale (delibera di giunta o determina dirigenziale) che chiarisca la scelta dell’amministrazione, consentendo così a tutti gli interessati di essere adeguatamente informati sui loro diritti,  senza necessità di attivare un’azione legale.

Si tratta del primo Comune capoluogo di provincia che assume una decisione del genere “scavalcando” l’inerzia del Governo che, come noto,  in sede di recepimento della direttiva ha del tutto ignorato il  principio di parità di trattamento nella materia delle prestazioni familari. In precedenza solo il comune di Serravalle Scrivia aveva operato analoga scelta (in proposito si veda http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3156&l=it).

Va peraltro segnalato che per giurisprudenza costante della CGE, l’obbligo di dare diretta applicazione al diritto comunitario grava non solo sugli Stati ma su tutta la pubblica amministrazione ivi comprese le amministrazioni locali. (in tal senso vedi CGE-103/88- causa Fratelli Costanzo).

Ne segue che, ove sussistano le condizioni generali per la applicazione diretta del diritto comunitario derivato (ovvero sussistano prescrizioni sufficientemente precise e incondizionate), l’amministrazione locale è soggetta al precetto del diritto dell’Unione europea, indipendentemente dal recepimento dello stesso nell’ordinamento interno.

La posizione del comune di Brescia appare pertanto del tutto conforme al diritto ed è auspicabile che venga adottata dal più ampio numero possibile di amministrazioni locali.

Resta ora da vedere quale sarà a questa puto  la scelta dell’INPS che, rispetto  al beneficio in questione, si è sinora qualificato come mero ente pagatore, privo di una autonoma capacità di scelta sulla sussistenza o meno del diritto e che pertanto dovrebbe ora adeguarsi alle decisioni del Comune.

Per approfondimenti si veda anche:

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3060&l=it

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2934&l=it

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3045&l=it

 

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 30.3.2014, ha dichiarato discriminatoria la condotta tenuta dal Comune di Verdello consistente nel mancato riconoscimento dell’assegno ex art. 65 L. 448/1998 per il periodo 1.1.2013-30.6.2013 ad un cittadino senegalese in possesso del permesso di soggiorno lungo periodo;  ha ordinato allo stesso Comune di riconoscere al ricorrente l’assegno per il periodo in questione, condannando l’INPS al pagamento.

Il Comune aveva negato il beneficio al ricorrente richiamando la circolare n. 5215 del 7.11.2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pur riconoscendo l’efficacia retroattiva della L. 97/2013 (che estende il diritto all’assegno ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) aveva affermato che l’erogazione del beneficio deve decorrere dal 1.7.2013, non essendo prevista dalla legge la copertura finanziaria per il primo semestre.

Il giudice ha invece dichiarato che sebbene la L. 97/2013 non può che “valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, secondo i principi generali”, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’assegno per il primo semestre in virtù della corretta interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla direttiva 2003/109 e sulla base di tutte le argomentazioni già riconosciute dalla unanime  giurisprudenza di merito  (si veda in proposito anche al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3060&l=it ). 

Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia che affronta il  problema del “primo semestre 2013” rispetto al quale la questione si pone in termini relativamente nuovi, stante il tentativo delle amministrazioni (già esplicito nella circolare sopra richiamata) di contrapporre agli obblighi comunitari,  il vincolo di cui all’art. 81 Cost. (cioè  il divieto costituzionale di previsioni legislative che non prevedano una copertura finanziaria).

Sul punto è pendente un ricorso collettivo avanti il Tribunale di Milano  tendente ad ottenere la modifica della circolare n. 40/14 con la quale l’INPS, adeguandosi alle richiamate indicazioni del Ministero del Lavoro, ha confermato la volontà di corrispondere l’assegno solo per il secondo semestre 2013.

Per altre informazioni vedi: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=3045&l=it

 

Si ringraziano per le segnalazioni gli avvocati Alberto Guariso del foro di Milano e Marta Lavanna, del foro di Bergamo.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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