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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.03.2014

Regolarizzazione: sei mesi di arretrati per il permesso per attesa occupazione

 
Il Ministero dell'Interno ha precisato qual č la tassa prevista nel caso in cui la regolarizzazione non vada in porto per cause imputabili al datore di lavoro.
 
 

Il governo, lo scorso anno, con il decreto legge 76/2013, aveva affermato che “nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” al lavoratore può essere rilasciato comunque un permesso per attesa occupazione, a patto che possa dimostrare la presenza in Italia dal 2011 e sia stato versato il contributo forfetario di 1000 euro e che siano stati pagati gli arretrati fiscali, contributivi e retributivi previsti dalla legge sulla regolarizzazione (D.lgs 109/2012).

Gli arretrati vengono definiti come “le somme di cui al comma 5” dell’articolo 5 del D.lgs 109/2012.  Il problema è che quel comma parla di “somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi”, ma poi dice anche che queste “sono dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi”.  Ciò ha creato non posa confusione. 

Preso atto che il comportamento delle Prefetture per il rilascio del permesso per arresa occupazione non era univoco, lo Sportello Legale del Naga di Milano che sta seguendo molti stranieri coinvolti nella regolarizzazione  ha chiesto al ministero dell’Interno quale fosse l’interpretazione corretta ovvero se siano sufficienti solo gli arretrati di sei mesi ovvero che siano pagati tutti gli arretrati. 

La direzione centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo ha  girato la domanda all’Avvocatura dello Stato e, ottenuto il parere, ha risposto al Naga, confermando l’interpretazione più favorevole. “Alla luce del predetto autorevole parere ed in assenza di significative pronunce giurisprudenziali  – scrive il direttore Malandrino - il lavoratore potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari almeno a sei mesi”.

 La risposta del Ministero dell’Interno è accessibile cliccando qui

 

Fonte: UIL

 
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