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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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08.05.2014

Tribunale di Venezia: L’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi spetta ai lungosoggiornanti anche per il primo semestre 2013

 
Gli obblighi alla parità di trattamento di cui alla direttiva 109/2003 sussistevano anche precedentemente alla legge n. 97/2013.
 
Tribunale di Venezia, sez. lavoro, ordinanza 29 aprile 2014 (R.G. 1986/13) (1665.05 KB)
 

Con ordinanza 29 aprile 2014, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da undici cittadini stranieri lungosoggiornanti avverso il diniego all’erogazione dell’assegno INPS per nuclei familiari numerosi notificato dal Comune di Cavarzere (Ve) per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 97/2013.

Come è noto la legge n. 97/2013 ha esteso anche ai lungosoggiornanti l’accesso all’assegno INPS per  i nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori), in risposta ad un procedimento di infrazione del diritto UE aperto nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea. La nuova normativa ha tuttavia previsto la copertura finanziaria del provvedimento solo a partire dal secondo semestre 2013 e le successive disposizioni amministrative emanate dall’INPS hanno confermato tale limitazione.

Il giudice del lavoro di Venezia, così come già deciso da altri tribunali italiani, ha tuttavia ritenuto che già nel vigore della precedente normativa l’assegno INPS doveva essere riconosciuto ai cittadini stranieri di Paesi terzi lungosoggiornanti, in quanto la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 109/2003. Implicita conferma di ciò è costituita dall’avvio di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, in risposta alla quale il Parlamento italiano ha proceduto espressamente alla riforma legislativa rappresentata dalla legge n. 97/2013.

Pertanto, il giudice di Venezia ha riconosciuto agli undici ricorrenti il diritto all’erogazione dell’assegno per l’intera annualità del 2013, nonchè per l’annualità 2011, per la quale pure avevano presentato domanda al Comune.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Francesco Mason, del Foro di Venezia.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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