(Sergio Briguglio 4/2/2017)

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Lezione tenuta nell'ambito del Corso Ius&Nomos 2017

Roma 17/2/2017

 

 

Sommario

 

1. Permesso di soggiorno

 

á      Richiesta del permesso

á      Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

á      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

á      Accesso agli atti

á      Formato del permesso

á      Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

á      Accordo di integrazione

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

á      Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

á      Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

á      Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

á      Richiesta di rinnovo del permesso

á      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

á      Requisiti per il rinnovo del permesso

á      Limiti al rinnovo del permesso

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

á      Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

á      Durata del permesso rinnovato

á      Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

á      Contraffazione

á      Ulteriori adempimenti amministrativi

á      Controlli

á      Limitazioni della liberta' di soggiorno

á      Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

á      Conversione del permesso di soggiorno

á      Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

á      Cifre

 

2. Iscrizione anagrafica

 

á      Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti

á      Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi

á      Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione

á      Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto

á      Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso al godimento di diritti e facolta'

á      Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

á      Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano

á      Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare

á      Mutamento di sesso

á      Cifre

 

 

1. Permesso di soggiorno

 

Richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta del permesso, al questore, entro 8 gg. lavorativi dallÕingresso; note:

o   l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o   art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

á      Obbligo di richiesta anche per il lavoratore transfrontaliero, anche quando non trascorra mai piu' di 8 gg. continuativi in Italia (Sent. Cass. 14098/2004)

á      La richiesta di permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      ModalitaÕ di richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallÕingresso) sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02 (art. 1-bis DPR 394/1999: e' stato adottato il decreto interministeriale?)

á      Per soggiorni di durata < 90 giorni di minori accolti nellÕambito di progetti approvati dal Comitato per i minori stranieri, la richiesta del permesso puoÕ essere presentata anche dal legale rappresentante dellÕente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti dei minori; nota: non e' chiaro se in questo caso permane l'obbligo di richiesta di permesso o solo quello di dichiarazione di presenza

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per soggiorni di durata < 3 mesi, per turismo, visite, affari o studio, non e' richiesto il permesso di soggiorno (L. 68/2007); il soggiorno e' consentito per il periodo indicato dal visto di ingresso o, se questo non e' richiesto, per 3 mesi (nota: da art. 11 Reg. CE/562/2006 si ricava che il termine, di 90 gg, decorre dal giorno di ingresso in Area Schengen)

á      Lo straniero e' tenuto, in questi casi, a dichiarare la propria presenza

o   all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o   al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[1] o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

á      Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: ora, per la dichiarazione di presenza) per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005)

 

á      Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro 8 gg. lavorativi, ottenendo ricevuta della dichiarazione di soggiorno; ammenda da 103 a 309 euro in caso di trasgressione (L. 161/2014)[2]

á      Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno solo per soggiorni di durata > 3 mesi (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente non oltre 8 gg. lavorativi dopo la scadenza dei 3 mesi); TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

á      Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a tale cittadino non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano dovrebbe essere rilasciata carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, in base a D. Lgs. 30/2007 (il caso di minore straniero convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento dellÕacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

 

 

Accesso agli atti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:

o   i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso)

o   il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla Direttiva 95/46/CE, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla stessa Direttiva

o   il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

á      TAR Campania:

o   il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi

o   le modalita' di notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto), dettate a tutela della riservatezza dell'interessato, non possono impedire il libero esercizio del diritto di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art. 5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)

o   l'amministrazione deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

 

 

Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, ovvero rilasciato per motivi di[3] giustizia, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore eta', attesa adozione (di minore con eta' inferiore a 14 anni), nonche' nei casi in cui non e' consentito rilevare le impronte, e' in formato cartaceo; negli altri casi, e' in formato elettronico (tessera magnetica, con microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso puo' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa)

á      Dal 15/10/2013 e' in vigore il nuovo modello per il permesso di soggiorno in formato cartaceo (circ. Mininterno 11/10/2013)

á      Nota: attualmente il permesso in formato elettronico non riporta i motivi del permesso; nelle more della correzione del problema, e' rilasciato, su espressa richiesta, un certificato che li attesta (circ. Mininterno 13/12/2007)

á      In casi di urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso in formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato un permesso di validita' temporanea in formato cartaceo

á      Decr. Mininterno 23/7/2013[4]:

o   caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)

o   si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B

o   il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore

o   i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni

o   non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"

o   gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso

o   abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale in materia di procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche concernenti la "infrastruttura di sicurezza PSE" relativa al permesso di soggiorno

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell'Interno sulle prescrizioni tecniche in materia di "modalitˆ di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno

á      Circ. Mininterno 13/12/2013:

o   il nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02, utilizzato per tutti i permessi di durata superiore a 90 gg (incluso il permesso UE slp), prevede

¤  l'inclusione di un microprocessore a radiofrequenza, contenente i dati anagrafici e biometrici del titolare, l'immagine del volto e due impronte digitali, accessibile alle autorita' di controllo in tutto il territorio della UE

¤  l'acquisizione delle impronte dall'eta' di 6 anni; nota: diventa quindi obbligatoria la presenza dei figli minori di eta' superiore a 6 anni all'atto dell'acquisizione della pratica allo sportello ed anche al momento del ritiro del permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

¤  la stampa dell'immagine del volto del titolare in bianco e nero, con impiego della tecnologia "laser engraving", che assicura elevati livelli di sicurezza anti-contraffazione

o   i permessi rilasciati nel vecchio formato mantengono la loro validita' fino a scadenza

á      Circ. Mininterno 22/10/2015: dal 10/11/2015 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni relative al nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02

á      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

á      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

 

á      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

á      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

¤  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

¤  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

¤  che sono distaccati, per la durata del distacco

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

¤  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

¤  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono titolari di permesso UE slp

¤  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

¤  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

¤  lavoro subordinato

¤  permesso UE slp

¤  motivi familiari

¤  attesa occupazione

¤  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

¤  Carta blu UE

¤  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Requisito per il rilascio (di norma): possesso dei requisiti per l'ingresso

á      Ai fini del rilascio di un permesso, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati (Conv. Appl. Accordo Schengen); TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone); Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi; Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso; Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia, TAR Lazio e TAR Emilia, secondo il quale in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; nel senso della rilevanza delle disposizioni piu' favorevoli sopravvenute, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso, basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi 5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero) e Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)

á      La condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

á      Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)

á      Documentazione necessaria in generale:

o   passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente

o   disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

á      Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:

o   esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o   disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o   disponibilitaÕ di ulteriori risorse

o   disponibilitaÕ di alloggio

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne' per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puoÕ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eÕ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; note:

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso), neÕ per richiedenti protezione internazionale o per stranieri (giaÕ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita' dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)

o   Sent. Cons. Stato 451/2016: ai fini dell'ottenimento di un titolo di viaggio per stranieri, il beneficiario di protezione umanitaria deve indicare le fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del suo Paese, non potendosi ritenere tali ragioni implicitamente contenute nelle motivazioni del rilascio della protezione umanitaria se quest'ultime, come nel caso in specie, non fanno riferimento in modo specifico e particolare a comportamenti ostili delle autorita' di governo

á      Il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo non e' subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[5]

á      Com. Mininterno 24/9/2015:

o   adottato un nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo

o   all'atto di presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di Û 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Decr. Mineconomia 14/9/2015:

o   l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro

o   l'importo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Circ. Mininterno 23/9/2015:

o   dal 24/9/2015 non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri in formato cartaceo

o   il costo attuale e' 42,22 euro

o   l'acquisizione dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e' curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione (ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione per la firma

o   per l'eventuale ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite specifiche istruzioni in una fase successiva

o   i documenti di viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia

á      Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento

á      Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici:

o   nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici

o   al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici

o   le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare

á      Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri:

o   "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure

o    le tipologie di documenti sono le seguenti:

¤   documenti per rifugiati ("PR")

¤   documenti per apolidi ("PA")

¤   documenti per stranieri ("PS")

o   cittadinanza:

¤  nei documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato"

¤  nei documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"

¤  nei documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

-       per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria"

-       per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano

o   autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"

o   data di scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra' essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo

á      TAR Lazio: in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche (nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese dÕorigine), non si puo' negare, per la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia' in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso

á      Sent. Cons. Stato 4397/2016: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche se lo straniero non e' entrato con apposito visto (nota: forse la sentenza, poco chiara, pone piu' semplicemente, come condizione per il rilascio, che lo straniero abbia prodotto documentazione analoga a quella richiesta per il rilascio del visto per cure mediche); spetta in ogni caso allo straniero l'onere di dimostrare che in patria non potrebbe ricevere cure idonee (nota: la sentenza non chiarisce se, in caso di effettiva dimostrazione, lo straniero avrebbe diritto al rilascio del permesso)

á      Nota: l'Attestato consolare di identita' rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in Italia puo' essere usato come documento equipollente al passaporto per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di quel paese, dal momento che per via della situazione politica del paese, le rappresentanze diplomatiche honduregne hanno avuto disposizioni di non procedere al rilascio dei passaporti ai propri cittadini residenti all'estero (Circ. Mininterno 17/2/2010)

á      Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di generalitaÕ complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso, e di motivi e luogo del soggiorno; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

á      Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria (nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati):

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o   assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

á      Il rilascio del permesso di soggiorno al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato anche alla dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno (nota: anche tramite iscrizione al SSN?) e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dal ticket (da D. Lgs. 3/2007)

á      La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

á      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

á      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Nota: non previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998

á      Il contributo e la somma di euro 30,46[6] eventualmente dovuta per il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 10/3/2016)

á      Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita' istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[7] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012); Circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata a Circ. Mininterno 27/1/2015): l'istanza di rimborso va presentata direttamente al Mineconomia, che e' l'amministrazione competente in materia

á      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤  20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

á      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

á      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

á      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

¤  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

¤  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

¤  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

á      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

á      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

á      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

á      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

á      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

á      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

á      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Accordo di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011; da L. 94/2009)

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

á      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[8], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

á      Impegno dello straniero:

o   acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o   acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o   assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o   aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

á      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤  lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤  produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

á      Impegno dello Stato:

o   favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

¤  assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤  agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤  garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤  garantire il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o   assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

á      Al titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della "Sessione di formazione civica e di informazione"

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

á      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allÕistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

á      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

¤  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorita' Giudiziaria minorile la possibilitˆ di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

á      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o   non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o   non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o   principi della Costituzione

o   organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   diritti e doveri degli stranieri in Italia

o   facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o   diritti e doveri reciproci dei coniugi

o   doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o   iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o   normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

á      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

¤  lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

¤  produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o   conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

¤  livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

¤  livello A1: 14 punti

¤  livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

¤  livello A2: 24 punti

¤  livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

¤  livello B1: 28 punti

¤  livello superiore a B1: 30 punti

o   conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

¤  livello sufficiente: 6 punti

¤  livello buono: 9 punti

¤  livello elevato: 12 punti

o   percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o   percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

¤  frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o   corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

¤  frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

¤  frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o   conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

¤  diploma di qualifica professionale: 35 punti

¤  diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

¤  diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

¤  diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

¤  diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

¤  diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

¤  dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o   attivita' di docenza:

¤  abilitazione all'insegnamento: 50 punti

¤  svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o   corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o   onorificenze e benemerenze pubbliche:

¤  conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

¤  conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o   attivita' economico-imprenditoriali:

¤  svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o   scelta di un medico di base:

¤  scelta del medico di base: 4 punti

o   partecipazione alla vita sociale:

¤  svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o   abitazione:

¤  contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o   corsi di formazione anche nel paese d'origine:

¤  partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

¤  partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

á      Note:

o   la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o   per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

á      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o   l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o   il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o   il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o   le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

á      Completati i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o   condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

¤  ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

¤  arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

¤  multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

¤  reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

¤  reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

¤  reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o   misure di sicurezza personali:

¤  applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

¤  applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o   sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

¤  sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

¤  sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

¤  sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle sessioni di test; Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

á      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Circ. Mininterno 31/7/2014:

o   dall'1/7/2014 il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR

o   le sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o, eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso le prefetture

o   il procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico

o   una nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR 179/2011

o   e' comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo, con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla sezione "Accordo" al link apposito

o   lo straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso, l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione

á      Circ. Mininterno 10/10/2014:

o   il test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   il test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata

o   il raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore

o   ai fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di conoscenza di livello A2

o   dato l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30 stranieri

o   lo straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test", selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico

o   dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica

o   l'eventuale superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)

 

á      Circ. Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota Minlavoro 23/3/2015):

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

¤  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

¤  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

¤  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

¤  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

¤  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua (Circ. Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base dell'avvenuto accertamento delle competenze in materia) per i possessori di

¤  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

¤  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

 

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

á      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione; Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono chiusi con la causale "Chiuso per esenzione"

á      Note:

o   l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o   rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[9] previsti dalla legge

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o   inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o   conseguimento di un numero di crediti < 0

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o   conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o   mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o   mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

á      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

á      In caso di proroga di un anno

o   la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o   un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o   la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o   si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o   se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o   la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o   se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o   la valutazione discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo

á      Circ. Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica degli accordi prorogati di un anno (Nota Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni relative agli esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i casi),

o   per ovviare ai casi di irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata nell'applicativo informatico una funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla questura un nuovo indirizzo in sede di richiesta di rinnovo del permesso

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

¤  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

¤  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

¤  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

¤  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

¤  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua per i possessori di

¤  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

¤  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

á      Circ. Mininterno 30/9/2015:

o   l'accordo di integrazione viene prorogato di un anno anche nei casi in cui non si sia potuto procedere a verificare i requisiti necessari (conoscenza dell'italiano, cultura civica, frequenza scolastica di figli minori)

o   chiusura per inadempimento parziale se al termine dell'anno ulteriore permangono le condizioni constatate alla fine del biennio; l'inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori non comporta la chiusura dell'accordo per inadempimento se (nota: e solo se) lo straniero prova di essersi comunque adoperato per garantire l'adempimento dell'obbligo

o   si raccomanda di correggere, se e' il caso, gli eventuali provvedimenti di chiusura per inadempimento erroneamente adottati e alle questure di riesaminare i conseguenti provvedimenti di rigetto del rinnovo di permesso

o   in caso di nuovo ingresso dello straniero non si procede alla sottoscrizione di un nuovo accordo; se il precedente accordo non e' stato chiuso, si procede alla sua archiviazione

o   le questure sono abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e inadempimento parziale

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o   gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o   gravi motivi di famiglia

o   motivi di lavoro

o   frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o   motivi di studio all'estero

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

á      Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 9/11/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 227.414

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 28/12/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 233.017

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o   richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o   assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o   in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o   si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o   la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[10], euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o   l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o   moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o   la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

o   lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o   in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

o   ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)

o   lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

á      La richiesta di rilascio del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Sperimentazione in alcuni comuni nell'ambito di un accordo tra Mininterno, ANCI e Poste: possibile richiedere presso i Comuni che partecipano alla sperimentazione la compilazione elettronica della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; il Comune compila online il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, lo spedisce per via telematica alle poste e ne rilascia copia cartacea allo straniero, che provvede comunque a spedirla da un ufficio postale abilitato

á      Presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

á      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande di rilascio del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, se previsto, ma comunque

o   lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o   lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o   lavoro autonomo: < 2 anni

o   studio e formazione: > durata del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

o   familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o   lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaÕ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o   volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o   ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o   altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Previsto anche il rilascio di permesso di soggiorno, senza corrispondenza a un visto di ingresso

o   richiesta asilo: rilasciato al richiedente asilo che non debba essere trattenuto in CIE, valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in relazione all'impugnazione della decisione sulla domanda (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[11]; la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 D. Lgs. 142/2015)

o   asilo: 5 anni

o   protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[12]

o   acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o   emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o   motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)

o   per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6 (anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18 (per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lÕallontanamento; note:

¤  Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)

¤  Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica)

¤  Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante;

¤  Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)

¤  TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra)

¤  un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rinnovato il permesso, a dispetto di un precedente rigetto per mancanza di reddito, a uno straniero che ha sventato il tentativo di suicidio di una donna a Sesto S. Giovanni, avendogli una ditta offerto un lavoro (comunicato Stranieriinitalia)

o   per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

o   per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o   per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:

¤  essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati

¤  essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o   per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o   per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o   per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede

o   per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o   per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

o   Carta Blu UE, allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori altamente qualificati

o   per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

á      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 (iscrizione anagrafica), circ. Minsalute 17/4/2007 (iscrizione al SSN) e circ. Mintrasporti 14/9/2007 (esami di guida e rilascio documenti correlati) menzionano solo il caso di ingresso per lavoro subordinato

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤  visto d'ingresso

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤  fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

á      Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN (incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero), si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

á      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta da parte della Questura competente

 

á      Note:

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sent. Cons. Stato 326/2013: termine non perentorio, ma solo indicativo

á      Giurisprudenza:

o   mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore; Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia) oltre 60 gg. dopo la scadenza

o   Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati

o   TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013)

o   Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)

o   il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania)

o   Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione

o   Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18 mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato, prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero sia privo di permesso)

o   Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso

o   Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso (denunciato alla questura)

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato

á      Ammesso il reingresso (con visto apposito) nei 6 mesi successivi alla scadenza, in caso gravi motivi di salute dello straniero o di familiari di I grado o del coniuge, a condizione di possesso di requisiti per il rinnovo (chi li verifica?)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

á      Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

á      TAR Sicilia: legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione

á      Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

á      Sent. Cons. Stato 3549/2013: legittimo il dinego di rinnovo per mancata presentazione dello straniero alle convocazioni per l'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, se tali assenze non sono sorrette da motivi validi

á      Sent. Cons. Stato 4256/2013: se lo straniero non si presenta alla convocazione in questura per la rilevazione delle impronte, in sede di rinnovo del permesso, e non si attiva per ottenere un nuovo appuntamento, e' legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo; tuttavia, se l'interessato fa richiesta di riapertura della pratica, giustificando ragionevolmente la mancata presentazione ai precedenti appuntamenti, e' illegittimo il rifiuto dell'amministrazione, quando sussistano i presupposti per il rinnovo

á      TAR Liguria: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato per il rilevamento delle impronte digitali, ma non se la convocazione non e' stata accompagnata da traduzione nella lingua dell'interessato o, almeno, in una delle lingue piu' diffuse, e l'interessato non comprende adeguatamente la lingua italiana

á      Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Requisiti per il rinnovo:

o   permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤  possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

¤  mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allÕindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

¬     la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

¬     in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

¬     l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014 - secondo cui e' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale -, Sent. Cons Stato 2164/2015 - per un caso in cui la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso -, Sent. Cons. Stato 2699/2015; Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale - nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare! (nello stesso senso, e con gli stessi limiti, Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato) -; TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia, incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso - nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e, laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante; Sent. Cons. Stato 5775/2015: illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti; Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero); concettualmente nello stesso senso, ma in chiave negativa, Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

¬     in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato (Sent. Cons. Stato 4205/2015)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato (Sent. Cons. Stato 1424/2016)

¬     illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6161/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia (Sent. Cons. Stato 4805/2015)

¬     il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

¬     la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

¬     lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

¬     rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari; nello stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)

¬     insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

¬     la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato da reddito insufficiente, se lo straniero non ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)

¬     insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)

¬     legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

¬     la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)

¬     la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

¬     la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

¬     accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

¬     inammissibile il ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

¬     la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

¬     una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

¬     la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte); nello stesso senso, Trib. Ravenna

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

¬     molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

¬     illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

¬      l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

¬     in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

¬     l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

¬     anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

¬     l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

¬     non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

¬     insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

¬     insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

¬     benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

¬     illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

¬     nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)

¬     il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)

¬     si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

¬     e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

¬     ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

¬     la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

¬     se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

¬     anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

¬     dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

¬     per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

¬     per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto; nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

¬     il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica-, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito di un permesso rilasciato con durata di 5 anni ma senza l'indicazione della natura di permesso UE slp, se l'interessato non ha mai chiesto la rettifica dell'indicazione della scadenza ne' alcuna certificazione con funzione chiarificatrice di tale natura (Sent. Cons. Stato 400/2016)

¤  assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

¬     art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellÕiscrizione al SSN e' richiesta lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellÕaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

¬     art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lÕiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

¬     possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤  disponibilitaÕ di alloggio (in alcuni casi); giurisprudenza:

-       Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

-       Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

-       TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo

-       Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione

-       Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

¤  assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale; giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¬     diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

¬     il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

¬     un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

¬     in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¬     TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¬     rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¬     la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¬     rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

¬     le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

¬     la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

¬     benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

¬     accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

¬     nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¬     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

¬     se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

¬     illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

¬     finche' il giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)

¬     semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

¬     anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¬     il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¬     precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¬     condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e' richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

¬     in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¬     ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¬     ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

¬     insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

¬     una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

¬     se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso (TAR Bologna)

¬     per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

¬     Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

¬     TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)

¬     legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

¬     ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

¬     TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

¬     Sent. Cons. Stato 1837/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¬     la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)

¬     benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)

¬     e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

¬     una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

¬     la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

¬     ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¬     irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¬     condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

¬     in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¬     una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

¬     condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

¬     se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¬     una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

¬     una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

¬     il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¬     quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¬     il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¬     il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¬     una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

¬     il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

¬     in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

¬     la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¬     la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¬     il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

¬     in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

¬     in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¬     irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¬     se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

¬     irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¬     irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)

¬     irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¬     irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¬     la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¬     il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¬     l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

¬     la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provvedimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

¬     in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¬      legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

¬     improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

¬     la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

¬     gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

¬     una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)

¬     in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio

¬     legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)

¬     quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)

¬     un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati)

á      Sent. Cons. Stato 1480/2010: legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione); in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela)

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti" non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)

á      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

á      Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo dei permessi per motivi umanitari (verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere, anche in caso di ritardo

á      Corte App. Torino: benche' una condanna per reati ostativi al soggiorno non abbia carattere preclusivo automatico rispetto al soggiorno per motivi umanitari, e' legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari, se lo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, risulta inserito stabilmente nell'attivita' criminale dello spaccio di droga e non ha alcun inserimento lavorativo ne' legami familiari in Italia, e la situazione nel paese d'origine e' migliorata, tanto da non rendere rischioso il suo rimpatrio

á      Dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sotentamento non richiesta ai fini del rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

á      Trib. Roma: se lo straniero presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del permesso per motivi umanitari nel frattempo rilasciato

 

á      Art. 8 co. 15-bis L. 122/2012: prorogati, per ulteriori 12 mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31/12/2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza (verosimilmente, deve intendersi "di alloggio") per effetto degli eventi sismici del 20 e 29/5/2012, nei seguenti comuni (Decr. Mineconomia 1/6/2012; circ. Mininterno 21/8/2012: il riferimento e' agli stranieri che vi risiedessero o vi abbiano esercitato un'attivita' lavorativa):

o   Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata Bolognese (Provincia di Bologna)

o   Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)

o   Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)

o   Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

o   Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)

o   Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)

 

á      La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

á      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

á      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[13] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

o   20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

á      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

á      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

á      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

¤  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

¤  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

¤  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

á      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

á      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

á      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

á      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

á      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

á      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

á      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non rinnovabile neÕ prorogabile oltre i 90 gg. (salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto uniforme

á      Non rinnovabile il permesso per volontariato (D. Lgs. 154/2007)

á      Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio universitario

á      Non rinnovabile il permesso per lavoro stagionale; possibile tuttavia la conversione in permesso per lavoro subordinato fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio); in precedenza, giurisprudenza contrastante:

o   dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

o   fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

á      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuÕ di sei mesi continuativi (se il permesso eÕ di durata < 2 anni) o per piuÕ di metaÕ della durata (se il permesso eÕ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza, protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o   richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o   per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

¤  nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

¤  la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

á      In caso di figli minori nati nelle more del rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

á      La richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Avviata una sperimentazione in 223 comuni (Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro e i comuni della provincia di Trento) per trasferire le procedure di rinnovo del permesso dalle Poste ai Comuni (com. Mininterno 14/2/2008 e Direttiva Mininterno 5/2/2008)

á      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

á      Sent. Cons. Stato 1716/2015: per le procedure amministrative relative al rinnovo del permesso di soggiorno non e' previsto, ne' tanto meno obbligatorio, il trasferimento degli atti da una questura all'altra a motivo del mutamento di residenza dello straniero, a maggior ragione se non viene presentata un'apposita istanza in tal senso

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno (TAR Puglia: per i motivi corrispondenti al permesso richiesto), che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)

o   puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

á      La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[14]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

á      Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

á      Nota: le disposizioni relative alla conservazione dei diritti nelle more del rinnovo del permesso dovrebbero applicarsi anche in caso di richiesta di conversione del permesso (quanto meno per quei diritti che spettano sia in corrispondenza al permesso in scadenza sia in corrispondenza al nuovo permesso richiesto); la modifica dei motivi del soggiorno non conferisce infatti alla conversione del permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo: se cosi' fosse, non si giustificherebbe la formulazione della disposizione di cui all'art. 14, co. 3 DPR 394/1999 relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: "Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta" (vedi, in questo senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte); in questo senso, TAR Puglia: lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro autonomo gode, nelle more della decisione dell'amministrazione, dei diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso di diniego del permesso

 

 

Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale, salvi i diversi limiti previsti da Testo Unico o Regolamento (es.: durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto)

 

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso quando mancano i requisiti richiesti per lÕingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

á      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

 

á      Giurisprudenza:

o   lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)

o   illegittima l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?) dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo l'interessato e' stato espulso per soggiorno illegale, se tale condizione di soggiorno illegale e' stata determinata, a sua volta, da un precedente diniego di rinnovo dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)

o   legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu' (Sent. Cons. Stato 5282/2015)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo (Sent. Cons. Stato 5393/2015)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla pericolosita' sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo sulla veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)

o   ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno per contraffazione della documentazione prodotta per ottenerlo, non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, ma l'Autorita' amministrativa deve procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

o   la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

o   Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

o   l'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

o   diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)

o   la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale

o   molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

o   in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

o   l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

o   anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

o   l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

o   non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

o   al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

o   la valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

o   l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con il venir meno dell'interesse al rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lombardia

o   illegittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso, adottata sulla base dell'irreperibilita' dello straniero, se tale irreperibilita' e' stata causata da un evidente e comprensibile errore di indicazione del domicilio da parte dell'interessato; nella fattispecie, indicazione del comune di Verona anziche' di Buttapietra, riconducibile al fatto che quest'ultimo e' interno alla cinta urbana di Verona (Sent. Cons. Stato 4079/2016)

o   illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato (Sent. Cons. Stato 4083/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)

o   la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1837/2016)

o   legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)

o   legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014; Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

o   legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

 

á      Annullamento del permesso nei casi in cui sia stato rilasciato in assenza dei presupposti

á      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

á      Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo il provvedimento di annullamento del permesso rilasciato a uno straniero, in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e' arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami auxologici),; l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato

á      Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una eta' di almeno 18 anni (nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore "valutazione integrata e multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identita' prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente; nota: il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore

 

á      Revoca del permesso in caso di

o   perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata), inclusa l'assenza di pericolosita', o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)

o   condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p., rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02); note:

¤  per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

¤  Sent. Cons. Stato 934/2016: l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa (se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

¤  TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

¤  sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

¤  la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

o   adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o   risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011) o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)

á      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato per ragioni di protezione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 o quando vi sia particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12-quater D. Lgs. 286/1998, in caso di interruzione della partecipazione del titolare al programma di inserimento, condotta incompatibile con il programma di inserimento o cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)

á      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato alla vittima di violenza domestica ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998; nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

á      Revoca del permesso per assistenza minore (da D. Lgs. 5/2007) rilasciato ex art. 31, co. 3, T.U. al familiare del minore soggiornante in Italia, in caso di cessazione dei motivi che ne hanno determinato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato) o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

á      Revoca del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007); note:

o   Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso al coniuge che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 3868/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ai danni di una straniera, motivato dal fatto che la stessa e' stata sorpresa nell'esercizio di attivita' di meretricio, a breve distanza di tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dato che il brevissimo lasso di tempo intercorso dimostra che il matrimonio era solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

á      Revoca del permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (Sent. Cass. 8598/2012: non del permesso rilasciato a seguito di ricongiungimento) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante nel caso in cui al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste

á      Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione adottabili nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

á      Giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

o   TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

o   Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

o   Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

o   Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

o   Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato)

o   Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

o   TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

o   Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

o   Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

o   TAR Campania: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   Sent. Cons. Stato 5435/2015: illegittima la revoca del permesso motivata sulla base della falsita' della documentazione prodotta ai fini del rilascio, nonche' della personalita' dell'interessato proclive alla commissione di reati, se l'amministrazione non ha fornito, neanche a seguito delle sollecitazioni del TAR, elementi meno generici a sostegno del provvedimento

o   Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

o   Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

o   Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

 

á      In caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

 

á      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte (eccetto quelli individuati dal Legislatore) e, quindi, anche al procedimento di rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 552/2009)

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto

 

á      Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e' manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo

 

á      In sede di diniego di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione

o   nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤  TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo

¤  TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)

¤  Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

¤  Sent. Cons. Stato 4003/2016: ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento

¤  Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro

¤  TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

¤  Sent. Cons. Stato 1257/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali

¤  Sent. Cons. Stato 3091/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego

¤  TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti); tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive

¤  Sent. Cons. Stato 5673/2015: legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi

¤  TAR Lazio: illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)

¤  TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione

¤  TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro

¤  TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

¤  TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014

¤  Sent. Cons. Stato 1256/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge

¤  Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¤  TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

¤  Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative)

¤  Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

¤  TAR Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari

¤  Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento, non potendo invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna

o   la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤  TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)

¤  Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore

¤  TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

¤  Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

¤  TAR Sicilia: e' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione

¤  Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

¤  Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

¤  TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio

¤  TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

¤  Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

¤  Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

¤  TAR Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

o   lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:

¤  TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

¤  TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)

o   lÕesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, pero', Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno)

o   ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

¤  Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale

-       censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)

-       afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti

-       richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese

-       ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)

¤  Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)

¤  Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¤  Sent. Cons. Stato 5350/2015: illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta

¤  Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato

¤  Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

¤  prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania

¤  TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare

¤  Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

¤  Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

¤  TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario, anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¤  Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata

¤  Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio

¤  TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¤  TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari

¤  Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare

¤  Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare

¤  Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame

¤  TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,

-       Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

-       Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

-       Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

-       Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

-       TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

-       Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

-       Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

-       TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

-       Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

-       Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

-       Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia

-       Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

¤  TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione

¤  TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana

¤  Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

¤  Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

¤  Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

¤  Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

¤  TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

¤  Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

¤  Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo

¤  Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore

o   per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

á      La condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ motivo di automatico diniego del rinnovo (ne', verosimilmente, di automatica revoca, data la maggior gravita' di questo provvedimento), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); giurisprudenza:

o   in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¤  TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02

¤  diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

¤  condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

¤  il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

¤  un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

¤  in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¤  rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤  la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¤  rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

¤  le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

¤  la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

¤  benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

¤  accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

¤  anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¤  il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¤  precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¤  in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¤  ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¤  ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

¤  insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

¤  una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

¤  nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¤  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

¤  se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

¤  illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

¤  per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

¤  Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

¤  TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¤  condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)

¤  legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

o   in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¤  la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

¤  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

¤  una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

¤  la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

¤  ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤  condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

¤  in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

¤  condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

¤  se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

¤  una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

¤  il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¤  quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¤  il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¤  il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤  una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

¤  il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

¤  in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

¤  la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¤  la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¤  in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¤  irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

¤  legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¤  se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

¤  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¤  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤  la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤  il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¤  la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

¤  in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

¤  improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

¤  la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

á      Se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

á      TAR Bologna: illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso

á      La denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il provvedimento negativo per minaccia all'ordine pubblico (da Sent. Cons. Stato 410/2007)

á      Gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

á      Una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

á      Legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

á      Al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

á      La valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

á      Ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

á      Ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

á      Insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

á      Una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

á      TAR Veneto: il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio

á      Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale

á      TAR Veneto: l'apprezzamento della pericolosita' sociale costituisce giudizio caratterizzato da ampia discrezionalita', puo' prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, potendo fondarsi su elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosita' per la sicurezza pubblica, ed e' sindacabile davanti al giudice amministrativo solo per illogicita' e per carenza dei presupposti

á      TAR Lombardia: un'espulsione pregressa con divieto di reingresso ancora operante e' motivo ostativo all'ingresso e, quindi, al rilascio del permesso; il diniego del permesso ha natura di provvedimento vincolato e conserva i suoi effetti anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego in base ad art. 21-octies L. 241/1990; il diniego del permesso successivo al rilascio del visto di ingresso non tradisce la buona fede del'interessato quando questi abbia taciuto un elemento ostativo di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza solo successivamente al rilascio del visto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

á      TAR Emilia: una pregressa espulsione, con successiva violazione del divieto di reingresso, non e' motivo sufficiente per il rifiuto di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'espulsione risale nel tempo al punto tale che sia scaduto l'originario periodo di divieto di reingresso e lo straniero, nel periodo trascorso illegittimamente in Italia, ha dimostrato comunque di essersi integrato socialmente e lavorativamente

á      Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)

á      Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

á      TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

á      Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

á      Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

á      Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

á      Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato); Sent. Cons. Stato 61/2015 (legittimo il provvedimento di revoca del permesso fondato sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito e adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

á      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

á      Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

á      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

á      Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

á      Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

á      Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

á      TAR Campania: ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen; TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva), non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato, ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 18/2014: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato; TAR Piemonte: quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato; Sent. Cons. Stato 2199/2006: un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione; sent. Cons. Stato 5099/2012: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso; Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati; Sent. Cons. Stato 4443/2014 e Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita'; Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

á      Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ quale presupposto del rinnovo

á      Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

á      TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non puo' essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari

á      Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione

á      Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto

á      Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio

á      Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

á      Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto

á      Sent. Cons. Stato 5273/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo

á      Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune

á      TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

á      Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

á      TAR Toscana: cessata la materia del contendere in relazione al ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della revoca per autotutela del provvedimento impugnato; amministrazione condannata alle spese in base al principio della soccombenza virtuale, essendo manifesta l'ingiustizia del provvedimento impugnato (nello stesso senso, TAR Toscana, con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato)

á      Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

á      TAR Toscana: il diniego di rinnovo del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990

 

á      I provvedimenti di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalitaÕ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto

á      I provvedimenti sono accompagnati da sintesi in lingua comprensibile o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dellÕinteressato

á      Note:

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

o   il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)

o   l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lÕimpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio

o   Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

o   secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

o   in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

á      In caso di revoca per autotutela, l'Amministrazione e' tenuta a dare previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, onde consentirgli di parteciparvi, e ad individuare (dandone conto nel provvedimento di autotutela) l'interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalita', che sostiene la decisione caducatoria (TAR Umbria; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio, che fanno riferimento ai provvedimenti di annullamento, e TAR Lombardia, che impone di tener conto dell'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche in considerazione del tempo trascorso dall'emanazione di quel provvedimento); Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio: la comunicazione dell'avvio del procedimento consente all'interessato di far presente all'Amministrazione l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di soggiorno

 

á      Ricorso, in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.) ovvero, per motivi familiari (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare; TAR Lazio e TAR Toscana: inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino: la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR) o per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, inclusi quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio), al giudice ordinario (non soggetto a termine; esenzione da ogni imposta)

á      Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012), secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita' giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva della protezione dei minori)

á      TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

á      E' ammesso il ricorso tardivo oltre i termini di scadenza, per motivi di errore scusabile, quando nel provvedimento negativo non venga indicato con precisione il termine per la proposizione del ricorso (sent. Cons. Stato n. 4075/2009)

á      Il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice deve avvenire entro 30 gg dall'ultima notificazione (art. 45 c.p.a.; TAR Lombardia: irricevibile il ricorso depositato tardivamente); tempi dimezzati in caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (in particolare, quelli relativi al silenzio dell'amministrazione; art. 87 c.p.a.)

á      Il rilascio di un permesso per motivi diversi (nella fattispecie, attesa occupazione) da quelli corretti (nella fattispecie, lavoro subordinato) deve esssere impugnato per tempo, non potendo, in mancanza di impugnazione, esser fatto valere tale vizio contro il diniego di rinnovo del permesso stesso (Sent. Cons. Stato 2640/2012)

á      Obbligo di legge per l'amministrazione di eseguire il giudicato del TAR e di provvedere all'adozione delle determinazioni conseguenti al disposto del giudicato (TAR Lazio)

á      Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero include, trattandosi in realta' di doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.

á      Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale puo' essere ad“to solo come giudice d'appello, e non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per lÕottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia fatto, nei confronti del Ministero dellÕInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato", di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato alla sezione consultiva per il prosieguo di sua competenza)

á      Illegittimo il provvedimento negativo adottato nei confronti dello straniero se l'amministrazione non procede al suo riesame, alla luce della documentazione presentata dall'interessato, come ordinato dal TAR col provvedimento cautelare (TAR Lombardia)

á      L'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

á      Sent. Cons. Stato 5282/2015: legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu'

á      Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

á      Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca del permesso, il fatto che lo straniero impugni solo il provvedimento di revoca e non quello di diniego di rinnovo non produce difetto di interesse al ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante: l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno)

á      Nota: Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lÕespulsione non eÕ invocabile lÕillegittimitaÕ dellÕatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR contro il provvedimento negativo sul permesso

á      Sent. Cons. Stato 3412/2006: nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno il TAR deve prendere in esame anche elementi sopravvenuti nel corso del processo (es.: abrogazione di una disposizione che poneva una condizione ostativa al rinnovo); pur non essendo da misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita illegittimita' dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, si deve ritenere che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (orientamento richiamato da Ord. Corte Cost. 143/2007)

á      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

á      In caso di revoca, annullamento o (L. 129/2011) rifiuto: espulsione

á      Nota: non e' chiaro se in caso di rifiuto (diniego di rilascio o rinnovo) del permesso il provvedimento di espulsione sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia

á      Se occorre, anche in assenza di provvedimento di espulsione, rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console del paese di appartenenza e daÕ allo straniero un termine < 10 gg. per presentarsi al posto di frontiera indicato o ne dispone il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, anche in collaborazione con organismi di assistenza o con organismi internazionali specializzati (art. 12, co. 3 Regolamento)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico ufficiale

á      TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita' libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato

á      Nota: ai fini del rinnovo, la documentazione falsa e' inutilizzabile, ma il fatto di averla presentata non preclude di per se' il rinnovo (TAR Veneto TAR Veneto e TAR Veneto)

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto allÕanagrafe, per il quale provvede l'ufficio anagrafe); TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo non costituisce motivo ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari; Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante (a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione); Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto; Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio; Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune; TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014)

 

á      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza da parte di chi daÕ alloggio o ospitalitaÕ a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato; nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)

á      Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998 attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L. 99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)

á      L. 131/2012 e circ. Mininterno 20/7/2012: la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978 (circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011); questa disposizione, tuttavia, non si applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di duplicato, in caso di smarrimento, e aggiornamento del permesso di soggiorno, per modifiche relative a domicilio, stato civile, figli da inserire, passaporto (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o   per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

á      La questura comunica all'archivio anagrafico dei lavoratori stranieri le informazioni relative a rilascio e rinnovo del permesso dello straniero, ad iscrizione e variazioni anagrafiche e a variazioni del rapporto di lavoro

 

 

Controlli (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) agli uffici della pubblica amministrazione e' necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaÕ sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)

á      Note:

o   per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o   non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o   l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o   l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤  dovrebbero appare discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato

¤  per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¬     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¬     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[15] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¬     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤  riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤  il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤  riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¬     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¬     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o   l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o   benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o   lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

á      La mancata esibizione allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (nota: ad esempio, l'attestato di adempimento di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio) eÕ punita con (L. 94/2009) ammenda fino a 2.000 euro e arresto fino a un anno; giurisprudenza:

o   Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaÕ non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno

o   sent. Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena, secondo cui l'abolitio criminis si applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione

á      Proposta l'abrogazione dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'abrogazione di questa norma comporterebbe la riconduzione del fatto all'art. 651 c.p., (rifiuto di indicazioni sulla propria identita' personale) con l'equiparazione tra stranieri e cittadini

á      In caso di dubbi sullÕidentitaÕ dello straniero, obbligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

á      Sent. Cass. 26810/2016: il delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri), risulta integrato anche nel caso di molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese da un soggetto in merito alle proprie generalita', non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalita' del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero

á      Possibile la richiesta di prove di disponibilitaÕ di reddito, per i controlli previsti dalla normativa

á      L'agente che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero; in mancanza del titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro 12 ore, all'autorita' locale di P.S. (nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del richiedente; le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di P.S.; l'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria (L. 94/2009)

á      Art. 3, co. 15 L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co. 35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Limiti alla libertaÕ di soggiorno degli stranieri in certe localitaÕ possono essere stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare

á      Per il richiedente asilo, il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda o alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire[16], con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[17]

á      Nota: art. 7, co. 4 Direttiva 2013/33/UE prevede la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione; l'eventuale diniego deve essere motivato; stabilisce anche che non il richiedente asilo non necessita di autorizzazione per presentarsi di fronte alle autorita' e ai giudici quando e' richiesta la sua comparizione; nessuno di questi due aspetti e' stato recepito da D. Lgs. 142/2015

á      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

á      TAR Veneto: accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche' l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:

o   i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)

o   le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente

o   sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione

á      Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato che provvedera' al pagamento delle spese di causa

á      Il Sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      UtilizzabilitaÕ dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio:

o   motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o   lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o   lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o   motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o   integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)

o   motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o   asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[18]; note:

¤  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

¤  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

¤  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o   ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o   motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

á      Obbligo, per l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita' autonoma e per i Centri per l'impiego che ricevono dichiarazione di diponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, di comunicare a questura e archivio anagrafico dei lavoratori stranieri i casi in cui il permesso eÕ stato utilizzato per motivi diversi da quelli del rilascio (nota: non sembra incluso il caso di straniero che abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato, comunicato solo successivamente dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro)

 

á      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

á      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

¤  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

¤  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

¤  che sono distaccati, per la durata del distacco

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

¤  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

¤  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono titolari di permesso UE slp

¤  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

¤  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

¤  lavoro subordinato

¤  permesso UE slp

¤  motivi familiari

¤  attesa occupazione

¤  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

¤  Carta blu UE

¤  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      ConvertibilitaÕ del permesso (sotto opportune condizioni; vedi in seguito):

o   senza vincolo di quote:

¤  lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤  lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤  ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

¤  motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

¤  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

¤  motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

¤  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo

¤  studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore etaÕ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  studio, in lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[19], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  studio, in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤  studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤  motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

¤  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

¤  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o   entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤  motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta)

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[20]; note:

-       Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

-       Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

-       Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

-       Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

-       Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

-       Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

-       TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

-       Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

-       Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

¤  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio, secondo cui, in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,

-       Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 4532/2015; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

-       circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos“ come operata dal Mininterno, in quanto la specificitˆ ed eccezionalitˆ del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltˆ di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nota: in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lÕorientamento giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il rispetto delle quote di ingresso")

-       Parere Cons. Stato 15/7/2015:

¬     la giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai pressoche' unanime e consolidato nel tempo

¬     orientamento contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013

¬     si opta per l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)

 

á      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso ad altro titolo dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5 co. 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

 

á      Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

á      Da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

á      Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

á      Sent. Cons. Stato 1711/2016: inammissibile il ricorso contro il diniego di rilascio del permesso, se tale diniego si e' basato su piu' distinte ragioni giustificative, di cui almeno una non specificamente contestata

á      Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

á      Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso

á      Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso (denunciato alla questura)

á      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

á      Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro autonomo, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quest'ultima tipologia di permesso

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di conversione del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaÕ, motivi umanitari

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o   per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in ogni caso, il pagamento del contributo di 80-200 euro)

 

 

Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso e' rilasciato, rinnovato, convertito o negato entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[21] dalla richiesta; il termine ha carattere ordinatorio (Sent. Cons. Stato 5388/2014: l'inosservanza dei termini non determina l'illegittimita' del provvedimento finale, stante la loro natura ordinatoria e sollecitatoria e l'assenza di ogni effetto privativo del potere esercitato in relazione al loro decorso); nota: in senso contrario,

o   TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, la questura non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

o   Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.

o   TAR Campania: in relazione al silenzio serbato dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne, si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da camerale a rito ordinario con udienza pubblica

o   TAR Lazio: il termine per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio: benche' il termine di 20 gg sia difficilmente sostenibile, esso deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a modificarlo (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha portato il termine a 60 gg)

o   Tar Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e' illegittimo sospendere la decisione sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati, anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 30 gg.

o   TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)

o   TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere

o   TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno

o   TAR Lombardia: il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015); si ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato

o   TAR Sicilia, TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

 

á      Nota: art. 5 co. 7 L. 9/2014 dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani

 

á      TAR Lazio:

o   una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo

o   la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)

o   la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo

 

á      TAR Lombardia: nessun affidamento legittimo puo' fondarsi sul mero decorso del tempo per l'adozione di un provvedimento amministrativo, necessitando che esso trovi la propria origine in un comportamento attivo, non in uno omissivo

á      TAR Lazio: i ritardi dell'amministrazione non imputabili allo straniero non possono costituire motivo idoneo a produrre la perdita della posizione di vantaggio acquisita, con la conseguenza che l'impossibilita' di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto (nel caso in specie, per affidamento) essendo venuto meno il requisito (nel caso in specie, la minore eta') comporta per l'amministrazione l'obbligo di esame della domanda come istanza di conversione

á      Nota (da Risp. Ministro dell'interno a interrogazione parlamentare): i tempi medi di esito del procedimento di rilascio e rinnovo dei permessi e' stato, nel 2010, di 40-45 gg, con 1.347.779 procedimenti con esito positivo e 4.640 con esito negativo

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Dati al 31/7/2015 (Rapp. Mininterno 15/8/2015): cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 4.010.992, di cui 851.082 minori; permessi di soggiorno

o   lavoro autonomo: 241.620

o   lavoro subordinato: 1.410.178

o   motivi familiari: 1.205.412

o   altro: 302.700

á      Permessi di soggiorno al 31/12/2014 (Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015):

o   lavoro subordinato: 1.422.032

o   motivi familiari: 1.169.860

o   lavoro autonomo: 233.849

o   studio: 53.133

o   attesa occupazione: 47.243

o   protezione sussidiaria (art. 17 D. Lgs. 251/2007): 32.718

o   motivi religiosi: 28.399

o   richiesta asilo: 24.352

o   asilo: 19.972

o   motivi umanitari (art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008): 10.215

o   motivi umanitari (art. 11 lett. c/ter DPR 394/1999): 10.014

o   residenza elettiva: 9.382

o   richiesta asilo politico - attivita' lavorativa (art. 11 D.L. 140/05): 8.905

o   missione: 8.731

o   attesa occupazione (circolari Dipartimento Liberta' Civili): 8.630

o   assistenza minori: 5.165

o   lavoro casi particolari art. 27 D. Lgs. 286/1998: 4.750

o   affidamento: 3.252

o   cure mediche: 3.078

o   motivi umanitari (C3 emergenza Nord Africa): 2.986

o   minore eta': 2.974

o   lavoro stagionale: 2.350

o   motivi umanitari art. 18 D. Lgs. 286/1998: 668

o   Convenzione Dublino L. 523/1992: 619

o   protezione sussidiaria (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 475

o   adozione: 428

o   attesa cittadinanza: 372

o   ricerca scientifica - studio (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 325

o   ricerca scientifica: 288

o   ricerca scientifica - lavoro autonomo (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 277

o   tirocinio: 227

o   apolidia: 224

o   attivita' sportiva: 223

o   asilo (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 193

o   vacanze lavoro: 190

o   motivi di giustizia: 181

o   lavoro casi particolari art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: 148

o   integrazione minore: 113

o   motivi umanitari L. 155/2005: 84

o   attesa status apolidia: 78

o   ricerca scientifica - lavoro subordinato (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 72

o   sfruttamento lavorativo (art. 18 D. Lgs. 286/1998): 64

o   lavoro subordinato di tipo artistico: 46

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998: 40

o   missione volontariato D. Lgs. 154/2007: 33

o   motivi familiari art. 9-ter co. 5 D. Lgs. 286/1998: 26

o   turismo: 18

o   lavoro autonomo - flusso 2006: 18

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998: 15

o   dichiarazione di presenza L. 68/2007: 14

o   motivi familiari Carta Blu art. 27-quater co. 16 D. Lgs. 286/1998: 6

o   motivi familiari art. 9-ter co. 6 D. Lgs. 286/1998: 6

o   attesa occupazione ex Carta Blu art. 27-quater co. 17 D. Lgs. 286/1998: 6

o   protezione temporanea art. 20 D. Lgs. 286/1998: 4

o   motivi umanitari art. 22 D. Lgs. 286/1998: 3

o   lavoro subordinato - flusso 2006: 3

o   lavoro stagionale pluriennale: 3

o   rinnovo - motivi umanitari - DPCM 6/10/2011: 1

o   affari: 1

o   minori iscritti nel permesso del genitore: 861.726 (di cui 754.393 di eta' inferiore a 14 anni)

á      Nuovi permessi rilasciati nel 2014 (Rapp. Eurostat 20/10/2015): 204.335, di cui

o   motivi familiari: 99.051

o   studio: 24.373

o   lavoro: 53.327

o   altro: 27.584

á      Dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)

o   stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)

á      Dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 30/7/2013)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp

á      Dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 25/7/2012)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

á      Dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012):

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o   permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o   eta' media: 31,7 anni

 

 

2. Iscrizione anagrafica

 

Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Iscrizione anagrafica per lo straniero regolarmente soggiornante a paritaÕ di condizioni con lÕitaliano: dimora abituale; note:

o   Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori per l'iscrizione anagrafica dello straniero

o   l'UNAR, a seguito di segnalazione da parte di ASGI e Fondazione Guido Piccini, ha affermato che la verifica dell'idoneita' igienico sanitaria dell'alloggio, qualora disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica che resta inalterato nelle modalita' e nei presupposti e vincolato unicamente al criterio di accertamento della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo, e ha concluso nel senso della illegittimita' delle ordinanze sindacali con cui il Comune di Borgo San Giacomo aveva previsto che, per l'iscrizione anagrafica sul proprio territorio di un cittadino straniero, dovesse essere presentata la dichiarazione di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio; il Comune di Borgo San Giacomo ha conseguentemente revocato le ordinanze sindacali (comunicato ASGI)

á      Dimora abituale: elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali (circ. Mininterno 29/5/1995); si considera verificata in caso di titolaritaÕ di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (o rinnovabile – parere del Consiglio di Stato; requisito di permesso di un anno abrogato da disposizione della Legge 39/90, poi abrogata) e sistemazione alloggiativa nel Comune (anche in centro di accoglienza, > 3 mesi pregressi)

á      Per il richiedente asilo accolto nelle strutture di accoglienza al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica (art. 5 D. Lgs. 142/2015 e Circ. Mininterno 17/8/2016)[22]

á      Circ. Mininterno 17/8/2016: l'ospitalita' nei centri collettivi di accoglienza per richiedenti asilo puo' configurarsi come convivenza anagrafica, in quanto i centri ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza; la legge pone a capo della convivenza un responsabile, che dichiara all'anagrafe la dimora abituale degli ospiti e ne chiede l'iscrizione anagrafica; questo non esclude che sia l'ospite stesso a chiedere l'iscrizione anagrafica, nel qual caso l'Ufficiale d'anagrafe, in sede di accertamento, puo' verificare l'effettiva abitualita' della dimora interpellando il responsabile (non e' necessario a tal fine acquisire la dichiarazione del privato, proprietario dell'immobile divenuto centro di accoglienza)

á      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:

o   se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto

o   raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR

á      Disposizioni relative alle dichiarazioni di residenza ai fini di iscrizioni e variazioni anagrafiche (art. 5 L. 35/2012 e Circ. Mininterno 27/4/2012):

o   la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

¤  la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale

¤  l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione

¤  la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

¤  copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

o   sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)

o   perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014, inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa dichiarazione[23]; nota: Circ. Prefettura Padova 2/3/2015, riporta il contenuto di Circ. mininterno 24/2/2015, secondo cui chi occupi abusivamente un immobile ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica "per domicilio", in analogia con il caso di persone prive di fissa dimora, garantendosi cosi' il diritto all'iscrizione anagrafica e dei diritti costituzionalmente garantiti - diritto all'identita', al voto, all'assistenza sanitaria, etc. - dei quali l'iscrizione anagrafica e' il presupposto fondamentale) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)

o   i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero sono i seguenti (all. A circ. Mininterno 27/4/2012):

¤  per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'; Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): nel caso dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale e simili, si puo' supplire alla mancanza di passaporto identificandoli (con conseguente registrazione dei dati agli atti anagrafici) mediante il titolo di soggiorno, che riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, atto a consentire l'identificazione personale del titolare; nota: verosimilmente dovrebbe essere sufficiente anche il possesso del permesso di soggiorno provvisorio (la ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 142/2015); Circ. Mininterno 17/8/2016: in caso di richiedente asilo, all'identificazione tramite organi di polizia, cui fa riferimento art. 289 R. D. 635/1940, si ricorre soltanto in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validita' (nota: e' il caso del possesso di semplice ricevuta di presentazione della domanda?)

-       copia del titolo di soggiorno in corso di validita'[24]

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione); Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

¤  per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validitˆ

-       copia del titolo di soggiorno scaduto

-       ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤  per cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per lÕimmigrazione

-       ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

-       domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤  per cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

-       copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'

-       ricevuta rilasciata dallÕufficio postale attestante lÕavvenuta presentazione della richiesta di permesso

-       fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

o   i documenti attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i seguenti (all. B circ. Mininterno 27/4/2012):

¤  per cittadino lavoratore subordinato o autonomo

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤  per cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤  per cittadino studente (non lavoratore)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       documentazione attestante lÕiscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale

-       autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellÕassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allÕimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato

-       copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede lÕiscrizione nellÕanagrafe della popolazione residente, copia di unÕassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allÕanno o formulario comunitario; per lo studente che chiede lÕiscrizione nello schedario della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario

-       copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellÕanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)

¤  per familiare comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota: lÕiscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)

-       copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza

-       copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternita' e maternita' per lÕascendente o il discendente)

-       dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)

¤  per familiare straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno

-       copia del passaporto

-       carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino dellÕUnione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di tale carta di soggiorno

o   la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione

o   in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura

o   accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri requisiti specifici previsti

o   dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali

o   in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente

o   discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza

o   accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta

o   trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata

á      L'iscrizione e' effettuata sulla base dei dati contenuti nel passaporto o negli altri documenti rilasciati dall'autorita' estera prodotti dallo straniero; in caso di discrepanza rispetto ai dati contenuti nel permesso di soggiorno, l'ufficiale di anagrafe segnala la cosa alla questura, ai fini della correzione dei dati del permesso (da circ. Mininterno 25/7/2003)

á      Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come nel caso di rifugiati, richiedenti asilo e simili, regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno (nota: verosimilmente dovrebbe essere sufficiente anche il possesso del permesso di soggiorno provvisorio costituito dalla ricevuta della avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 142/2015)[25]; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe diramare disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale (nota: molte raccomandazioni sono ora contenute nelle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale); Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio

á      Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalita', secondo lÕordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalita', opportunamente certificate dalla competente autorita' straniera, sono riportate negli atti anagrafici mentre, per eventuali atti di stato civile formati in Italia, si effettua annotazione marginale, nella quale si fa risultare il cambiamento intervenuto (art. 24 L. 218/1995)

 

á      Ord PCM 23/11/2011 (e circ. Mininterno 2/12/2011):

o   consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per

¤  titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011

¤  stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali

o   istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:

¤  per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri

¤  per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo (nota: verosimilmente, anche permesso provvisorio per richiesta asilo, costituito dalla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, in base ad art. 4 D. Lgs. 142/2015)

¤  se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro

á      Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni e nota allegata raccomandano l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR ed Emergenza Nord Africa

á      Circ. Mininterno 29/1/2013: con la cessazione dell'Emergenza Nord Africa, l'iscrizione anagrafica e il rilascio della carta di identita' dei cittadini stranieri accolti in base a quell'emergenza torna ad essere disciplinato in modo ordinario; la titolarita' di un permesso per motivi umanitari consente iscrizione (eventualmente in qualita' di "senza fissa dimora") e rilascio della carta di identita'

 

á      Ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica della persona senza fissa dimora, questa, al momento della richiesta e' tenuta (circ. Mininterno 7/8/2009: allo scopo di evitare situazioni di irreperibilita' dell'interessato) a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009);

á      Nota: per domicilio si intende (art. 43 co. 1 c.c.) il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne segue che il domicilio e' individuato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche, dovendosi quindi far riferimento alla volonta' della persona; gli eventuali accertamenti di cui all'art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009 devono quindi riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che, nel caso del domicilio, e' elemento accidentale (Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)

á      In mancanza di domicilio, la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune di nascita (art. 2 co. 3 L. 1228/1954) o, se nata all'estero, nel comune di nascita del padre o, in mancanza, della madre (art. 2 co. 4 L. 1228/1954); nota: la cosa puo' riguardare, in particolare, gli stranieri nati in Italia o figli di un genitore straniero nato in Italia

á      Presso il Ministero dell'interno e' istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora (art. 2 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009); Decr. Mininterno 6/7/2010:

o   il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici

o   i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954

o   al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro

o   le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:

¤  la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)

¤  i Comuni hanno accesso ai dati di tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome e cognome

¤  il campo relativo alla condizione di "senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come "senza fissa dimora"

¤  il Comune non ha la possibilita' di visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo

¤  l'accesso al Registro dei senza fissa dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche credenziali

¤  la funzione consente di effettuare ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome), per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"

¤  il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro

á      Circ. Mininterno 18/5/2015:

o   per gli stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa (vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione e' il domicilio nel territorio del Comune, inteso in senso ampio come "luogo in cui la persona concentra la generalita' dei propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona

o   in casi del genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso e' oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente

o   per i beneficiari di protezione internazionale, l'assenza di iscrizione anagrafica non puo', in ogni caso, rilevare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il possesso del permesso e' presupposto per I'iscrizione anagrafica, e non viceversa

o   dal momento che si prescinde dalla dimostrazione di disponibilita' di sistemazione alloggiativa per i richiedenti asilo, in base ad art. 5 D. Lgs. 286/1998 (permanenza dei requisiti previsti per il rilascio, ai fini del rinnovo), tale dimostrazione deve intendersi non richiesta per i beneficiari di protezione internazionale in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

o   ove, per motivi di sicurezza, la questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia avere contezza della residenza anagrafica dei beneficiari di protezione internazionale privi di sistemazioen alloggiativa certa, la dimora abituale puo' essere comprovata dall'iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

 

á      L'iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino, e non e' vincolata ad alcuna condizione oltre a quella della dimora abituale (se cosi' non fosse si limiterebbe la liberta' di spostamento e di stabilimento del cittadino sul territorio nazionale, violando art. 16 Cost.); giurisprudenza:

o   illegittima la richiesta (vedi, per esempio, Ord. Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997)

o   illegittima la richiesta di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione di requisiti relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima l'imposizione del requisito di possesso di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)

o   illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza (Trib. Brescia, Trib. Brescia)

o   sospesa in via cautelare l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrita' e del decoro dellÕalloggio (TAR Lombardia)

o   Trib. Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto

á      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri al possesso del passaporto e alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dellÕalloggio

á      Racc. UNAR: discriminatoria l'imposizione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 286/1998 o dal D. Lgs. 30/2007 per l'iscrizione anagrafica degli stranieri o dei comunitari (nota: per lo straniero, come requisito viene indicato il possesso di passaporto valido e di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno)

á      Ord. Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino: revocata, a seguito dell'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da ASGI, Avvocati per Niente e una cittadina albanese dinanzi al Tribunale di Milano, una precedente Ord. Sindaco di Boffalora Sopra Ticino che introduceva requisiti aggiuntivi ai fini dell'iscrizione anagrafica degli stranieri e prevedeva controlli sistematici in merito alle dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri o comunitari

á      Circ. Mininterno 4/7/2011: le controversie in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica sono di competenza del giudice ordinario; l'amministrazione svolge un'attivita' vincolata, potendo solo accertare la sussistenza dei requisiti e non disponendo di alcun potere discrezionale (sent. Cass. SS.UU. 449/2000, Sent. Cons. Stato 14/1990, TAR Piemonte); il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (art. 36 DPR 223/1989) puo' essere impugnato solo davanti al giudice ordinario, e non piu' davanti al Presidente della Repubblica (coerentemente con art. 7, co. 8 c.p.a., che stabilisce come tale ricorso sia ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa); si applica, in materia, il termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c.

á      TAR Lazio: benche' per le questioni concernenti le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche la giurisdizione spetti al giudice ordinario, quando non si tratti dell'oggetto principale di un giudizio appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve applicarsi art. 8 c.p.a., che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato (senza, quindi, facolta' di annullare i relativi provvedimenti), delle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

á      Nota: un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi statali (Trib. Brescia)

á      L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali (circ. Mininterno 7/8/2009: in base alle proprie competenze in materia sanitaria), delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (art. 1 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009); nota: l'eventuale esito negativo dell'accertamento potrebbe portare al piu' all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; in questo senso, TAR Lombardia: la norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della regolarita' igienico-sanitaria dell'immobile da parte del richiedente, ma si limita a stabilire che il procedimento volto alla attribuzione della residenza puo' costituire l'occasione per una verifica igienico-sanitaria del luogo di stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza del certificato di abitabilita', etc.) e non la persona che intende risiedervi (nello stesso senso, Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI)

á      Circ. Mininterno 14/1/2013: la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante; nota: la circolare si basa su un parere del Consiglio di Stato, allegato, secondo il quale:

o   gli uffici comunali "possono" controllare: non e' un obbligo

o   i controlli, se effettuati, devono essere effettivi, non meramente cartacei

o   non e' necessario appesantire i procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici competenti (ASL e Polizia comunale)

o   i controlli non possono riguardare selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri

o   la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato; l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima del trasferimento)

o   si raccomanda prudenza rispetto al rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)

á      Circ. Mininterno 26/4/2006: ai fini della corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine, si deve tener conto del fatto che le diciture "ep" o "ep.se" che compaiono sui passaporti delle cittadine tunisine sposate sono abbreviazioni della parola "Žpouse", che significa "sposata con"; davanti a queste parole compare abitualmente il cognome del marito

á      Circ. Mininterno 7/10/2010: a seguito di richiesta dell'ambasciata filippina, l'iscrizione anagrafica dei cittadini filippini e' efettuata omettendo il "nome di mezzo", corrispondente al cognome della madre; circ. Mininterno 24/1/2011:

o   in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)

o   il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza

o   il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale

á      Circ. Mininterno 18/11/2011: il nome dei cittadini egiziani e' composto da un'unica sequenza di elementi onomastici; i nuovi passaporti elettronici rilasciati da tale Stato distinguono il cognome del titolare, corrispondente all'ultimo elemento onomastico di tale sequenza dal nome, corrispondente alle restanti parti della stessa sequenza; analogamente a quanto indicato per i cittadini filippini in circ. Mininterno 24/1/2011, l'ufficiale d'anagrafe deve tenere conto, nella registrazione del nome e cognome dei cittadini egiziani, e nella modifica, su richiesta dell'interessato, dei dati gia' registrati, dell'indicazione a tale riguardo contenuta nel permesso di soggiorno, cui e' legata, tra l'altro, la formazione del codice fiscale dell'interessato (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)

á      Circ. Mininterno 12/12/2012: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, ne' puo produrre un'ambiguita' nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo piu' riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non piu' rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile

á      Decr. Mininterno 23/12/2015: sono definite le modalita' tecniche per il rilascio della carta di identita' elettronica; il supporto fisico e' realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi biometrici, e per l'autenticazione in rete

á      La validita' della carta di identita' e' comunque decennale (com. Mininterno 1/7/2009), non essendo legata alla durata del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 10/12/1998, citata da circ. Mininterno 2/4/2007); per le carte di identita' rilasciate con durata quinquennale, il Comune di residenza o di dimora, per attestarne la proroga, appone un timbro, in caso di formato cartaceo, e rilascia un certificato (da esibire contestualmente), in caso di formato elettronico (com. Mininterno 1/7/2009)

á      Nota: ai sensi di art. 43, co. 2, c.c., "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia)

á      La questura comunica all'archivio anagrafico dei lavoratori stranieri le informazioni relative ad iscrizione e variazioni anagrafiche

 

á      Circ. Mininterno 2/10/2015: adottato il DPR 126/2015, che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 223/1989) alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente; prinicpali elementi:

o   il concetto di comune di iscrizione anagrafica e' sostituito con quello di comune di residenza

o   sono eliminati i riferimento al comune di iscrizione AIRE

o   non si considera piu' l'iscrizione o la cancellazione per trasferimento, del cittadino iscritto, dall'estero o da un comune all'altro (diventano cause di mutazione anagrafica)

o   tra le cause di cancellazione e' introdotto il trasferimento all'estero dello straniero

o   non si considera piu' la cancellazione per trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora

o   certificati anagrafici rilasciabili anche dagli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello di residenza; obbligo di identificazione del richiedente

o   sottratti alla certificazione il domicilio digitale (inserito nella scheda individuale), la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno

o   introdotta la disciplina dell'accesso ai dati personali, effettuabile presso tutti i comuni

o   la vigilanza del prefetto e' riferita alla correttezza degli adempimenti anagrafici, non piu' alla tenuta delle anagrafi

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

o   ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

o   domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

á      Il Comune comunica alla questura che l'iscrizione e' stata effettuata ai sensi della Direttiva Mininterno 20/2/2007, al fine della conseguente comunicazione, da parte della questura, dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno; il Comune puo' anche invitare lo straniero a dare notizia del rilascio del permesso e della data di scadenza di questo (circ. Mininterno 2/4/2007)

á      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 menziona, ai fini dell'iscrizione anagrafica, solo il caso di ingresso per lavoro subordinato

á      TAR Lombardia: lo straniero che abbia chiesto il rilascio del permesso di soggiorno e' da considerarsi, ai fini dell'iscrizione anagrafica, regolarmente soggiornante, poiche', altrimenti, subirebbe un danno dai ritardi nella conclusione del procedimento amministrativo di rilascio

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

o   visto d'ingresso

o   ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

o   fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

 

 

Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006, sulla base di Direttiva Mininterno 5/8/2006; nota: deve poter ottenere, a piu' forte ragione, la variazione anagrafica) nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

á      Necessario il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale entro 60 gg. da ogni rinnovo del permesso (o della carta) di soggiorno; lo straniero non decade dallÕiscrizione in fase di rinnovo del permesso (art. 7 DPR 223/1989, circ. Mininterno n. 12/2005 e circ. Mininterno 7/8/2009), neÕ, verosimilmente, in quella di rilascio (e, a piu' forte ragione, di rinnovo) del permesso UE slp

á      Cancellazione dalle liste della popolazione residente (con conseguente interruzione del periodo richiesto, in alcuni casi, per l'acquisto della cittadinanza) per irreperibilitaÕ in occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli, ovvero in mancanza di rinnovo della dichiarazione di dimora, trascorsi sei mesi (L. 94/2009) dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellÕufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni (art. 11 DPR 223/1989); note:

o   la disposizione relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)

o   ai fini della cancellazione anagrafica, la condizione di irreperibilita' puo' essere definita come l'allontanamento di una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si ha ogniqualvolta l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la validita' del permesso di soggiorno (Nota Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)

o   il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna

o   circ. Mininterno 20/2/2012:

¤  ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel territorio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora

¤  al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.

¤  deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione

¤  la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)

¤  per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento

¤  in caso di persona censita, ma non iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale

 

 

Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si deve intendere, "attestazione") di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lÕacquisto della cittadinanza

 

á      L'iscrizione del minore nato da straniero iscritto all'anagrafe e' effettuata sulla base della dichiarazione resa dal genitore, anche prima dell'iscrizione del minore nel permesso di soggiorno del genitore (art. 7, co. 1, lettera a, DPR 223/1989 e circ. Mininterno 12/7/2004)

 

á      In mancanza di espulsione disposta al momento della condanna, lo straniero detenuto e' iscritto all'anagrafe del comune in cui ha sede l'istituto di pena, dovendo, a fine pena, richiedere un nuovo permesso di soggiorno (Nota Mininterno 19/4/2005)

 

 

Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso al godimento di diritti e facolta' (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'iscrizione anagrafica e' il presupposto per (dalle Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale)

o   l'accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previsti da ogni comune (in particolre, quelle basate sulle condizioni di reddito, verificate mediante l'indicatore ISEE, erogati dalla pubblica amministrazione o da soggetti dalla stessa delegati)

o   l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai sussidi per i canoni di locazione o l'acquisto della prima casa

o   il godimento dei diritti di partecipazione popolare all'amministrazione locale, previsti dagli statuti comunali

o   la presentazione di determinate dichiarazioni da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato civile in materia di cittadinanza

o   il rilascio della carta di identita' e delle certificazioni anagrafiche

o   chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera

 

á      Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)

á      Nota: il non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da art. 43, co. 2, c.c.: "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia); a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza effettiva anche in assenza di residenza anagrafica

á      Nota: si fa riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto a un rifiuto illegittimo - per esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della condizione di residenza legale

á      Nota (da una Relazione di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale" nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide

á      Giurisprudenza in materia di "residenza legale":

o   in senso restrittivo

¤  Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione

¤  TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio

o   in senso concessivo

¤  Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuitˆ dell'iscrizione anagrafica

¤  Par. Cons. Stato 499/2014: se e' evidente che la persona per cui e' stata richiesta la naturalizzazione, completamente inabile, ha vissuto in Italia con la madre per oltre 10 anni, e' illegittimo il rigetto della richiesta di naturalizzazione basato sulla mancanza della certificazione di iscrizione anagrafica almeno decennale (nota: parere delirante, nel quale si afferma che la persona per cui e' richiesta la naturalizzazione e' nata da cittadino italiano; se cosi' fosse, sarebbe cittadina italiana dalla nascita)

¤  Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale

¤  Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)

¤  Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)

¤  Trib. Pordenone:

-       la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)

-       l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"

-       l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)

-       data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione

¤  Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze

¤  Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992

¤  Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori

¤  Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti (nello stesso senso, Trib. Roma, per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma: tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:

-       i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)

-       per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)

-       nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale

-       art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)

-       da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito

-       Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero

¤  Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)

¤  Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana

¤  Trib. Milano: il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992, condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta' dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere anagrafico, sanitario e scolastico

 

á      Art. 33 L. 98/2013:

o   all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)

o   l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:

¤  verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione

¤  non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellÕinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri; nel senso della applicabilita' dell'estensione temporale, Trib. Firenze; piu' debolmente, Trib. Roma

o   entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)

á      Giurisprudenza successiva all'entrata in vigore di art. 33 L. 98/2013:

o   Trib. Napoli: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, la residenza continuativa va intesa come dimora abituale, non rilevando l'iscrizione anagrafica ne' il possesso di permesso di soggiorno, requisiti imposti in modo restrittivo e illegittimo dal regolamento (nota: l'interessata, per altro, si e' avvalsa delle disposizioni varate con L. 98/2013, dimostrando il possesso del requisito di residenza in Italia con idonea documentazione)

o   Trib. Firenze: riconosciuta la cittadinanza iure soli a una persona nata in Italia nel 1989, che non aveva presentato la dichiarazione di elezione della cittadinanza entro il 19-esimo compleanno, sulla base del fatto che la modifica apportata da L. 98/2013, relativa all'obbligo di comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile sul termine per presentare tale dichiarazione e sulla non applicabilita' del termine in assenza della comunicazione svolge una funzione interpretativa di situazioni regolate da art. 4 L. 91/1992, senza alcuna limitazione temporale alla relativa area applicativa, e che, tenuto conto della rilevanza, di rango costituzionale, dei diritti della persona coinvolti dalla disciplina in esame, la norma deve ritenersi applicabile anche a situazioni antecedenti all'entrata in vigore della L. 98/2013

o   Trib. Roma:

¤  riconosciuta la cittadinanza iure soli a una ragazza vissuta in Italia dalla nascita al compimento della maggiore eta' (cosa ragionevolmente provata da certificato di vaccinazione storico, certificato di battesimo e di cresima, certificato attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica dall'anno 2002 all'anno 2012, dichiarazione di iscrizione nell'elenco asistiti ASL sin dall'anno 1994, certificato di frequenza presso il gruppo Scout di zona dall'anno 2005 all'anno 2011, certificato del Servizio sociale che attesta che la bambina e' stata assistita dal Servizio fin da quando era molto piccola), ottenendo pero' un permesso di soggiorno solo a 16 anni

¤  ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure soli, la fonte primaria (art. 4 co. 2 L. 91/1992) richiede la residenza legale, che non coincide con la residenza anagrafica ne' con la regolare residenza in Italia dei genitori; le fonti secondarie (il DPR 572/1993, che, in quanto Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 25 L. 91/1992, non puo' introdurre nuovi obblighi o restrizioni all'esercizio dei diritti previsti nella legge e nemmeno integrare la legge, che dispone gia' in dettaglio, e le Circolari ministeriali), che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con la norma primaria, possono essere disapplicate dal giudice, in applicazione di art. 4 delle Disposizioni preliminari al c.c.

¤  la centralita' dell'interesse del minore anche nell'interpretazione normativa, deve ritenersi principio di ordine pubblico internazionale sancito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

¤  comportamenti omissivi dei genitori che non consentano la regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia non possono ripercuotersi negativamente sullo stesso quando decida, una volta raggiunta la maggiore eta', completamente integrato nel territorio nazionale, di chiedere la cittadinanza italiana

¤  una lettura di art 33 L. 98/2013 costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva gia' compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge (nota: si da' rilievo al rispetto dei termini per la presentazione della domanda; tali termini pero' non si applicherebbero in assenza della comunicazione dell'ufficiale di stato civile, ove si ritenesse applicabile, in via interpretativa, anche l'apposita clausola prevista da art 33 L. 98/2013)

 

á      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di cittadino comunitario che intenda soggiornare per un periodo di durata superiore a 3 mesi, si applicano le disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani (nota: significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre mesi)

á      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e' comunque dovuta quando siano trascorsi 3 mesi dall'ingresso; gli e' rilasciata un'attestazione, che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione e possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007); l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007 e circ. Mininterno 8/10/2007)

á      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica (nota: l'art. 9, co. 3 del D. Lgs. 30/2007 fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi) e' condizionata alla produzione di documentazione attestante

o   in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta

o   in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allÕimporto dell'assegno sociale - per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale

á      Nota: il fatto che ai fini dell'iscrizione e della variazione anagrafica si possa dar luogo (art. 1 L. 1228/1954 come modificato da L. 94/2009) alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, puo' portare, al piu', in caso di esito negativo dell'accertamento, all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; il diniego dell'iscrizione o della variazione angrafica contrasterebbe, infatti, con art. 2 L. 1228/1954 e con art. 8, co. 3 Direttiva 2004/38/CE (che esclude l'imposizione di requisiti relativi all'alloggio ai fini dell'iscrizione; ove si volessero imporre tali requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione di cui all'art. 8 Direttiva 2004/38/CE non potrebbe legittimamente essere identificata con l'iscrizione angrafica stessa)

á      Risposta della Commissione europea ad un'interrogazione di una parlamentare europea (citata in Sent. Trib. Napoli): illegittima la richiesta di certificato di nascita quale prova di identita'

á      Ai fini della verifica della disponibilita' di risorse economiche deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (L. 97/2013)[26]; nello stesso senso, in precedenza, circ. Mininterno 21/7/2009: se l'interessato non raggiunge l'importo minimo delle risorse nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, va effettuata una valutazione complessiva della situazione personale, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della Direttiva

á      Circ. Mininterno 21/7/2009 (emanata a seguito della Comunicazione della Commissione UE sulla trasposizione della Direttiva 2004/38/CE): il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti puo' essere soddisfatto sia nella forma di risorse periodiche, sia nella forma di capitale accumulato; tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi

á      Sent. Corte Giust. C-218/14: il cittadino dell'Unione europea dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte da quelle del suo coniuge straniero

á      Note:

o   la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)

o   la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato

á      La disponibilita' di risorse puo' essere dimostrata mediante autocertificazione, ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007); l'autodichiarazione deve fornire informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000, finalizzati a verificare la condizione di disponibilita' di risorse economiche, il cui venir meno giustifica l'allontanamento dal territorio nazionale (circ. Mininterno 18/7/2007); e' consentita anche la verifica della legittimita' delle risorse disponibili, nei casi in cui tale verifica risulti opportuna (circ. Mininterno 21/7/2009)

á      Il certificato di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      Il certificato di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: secondo una risposta della Commissione europea a richiesta di informazioni, citata in Sent. Trib. Napoli, il certificato di iscrizione, con indicazione di nome, indirizzo e data di iscrizione dell'interessato, deve essere rilasciato senza ritardo

á      La documentazione attestante l'attivita' lavorativa deve essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 18/7/2007); e' certamente idoneo ciascuno dei seguenti documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):

o   per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allÕINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)

o   per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)

á      L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro (circ. Mininterno 8/8/2007, che fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro)

á      L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno per motivi diversi dal lavoro deve

o   avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere rimpiazzata da una nuova polizza in caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

o   essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro); non e' invece soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), salvo che nei casi di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la propria residenza (circ. Mininterno 21/7/2009; vedi sotto); nota: la TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che l'ha rilasciata

 

á      TAR Lombardia:

o   illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi

o   illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

o   illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse dichiarate; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

á      Parere UNAR su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, nonche', nei casi di cittadini non lavoratori, all'autocertificazione della disponibilita' di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo commisurato all'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell'autorita' comunale della veridicita' e congruita' dell'autocertificazione resa

 

 

Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario:

o   cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:

¤  in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3 T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN

¤  non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,

-       presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

-       Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali

o   minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)

¤  si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)

¤  l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)

¤  si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione

¤  ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'

o   genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.

o   coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)

 

 

Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:

o   cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)

o   cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)

o   cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

¤  cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)

o   cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)

o   cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

 

Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi, possono essere avviate forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di polizia (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      Qualora, nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi l'amministrazione adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      Avverso il provvedimento negativo in relazione all'iscrizione anagrafica motivato da mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 e' ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.

á      Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla L. 1228/1954 e dal DPR 223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007) puo' essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario o italiano (torna all'indice del capitolo)

 

á      Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica del familiare di cittadino italiano o comunitario che non abbia un autonomo diritto di soggiorno (nota: verosimilmente tale iscrizione e' obbligatoria nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno) richiede la presentazione

o   di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)

o   di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire

¤  un estratto dellÕatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero

¤  idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza lÕatto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto

o   della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)

o   dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      L'amministrazione comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino comunitario; l'iscrizione di tale familiare e' perfezionata solo dopo l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007)

 

á      In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007):

o   assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale

o   autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero

 

á      TAR Lombardia: illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei familiari stranieri di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)

 

 

Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare (torna all'indice del capitolo)

 

á      Qualunque provvedimento di allontanamento a carico di un cittadino comunitario iscritto all'anagrafe e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007)

á      All'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare straniero segue la cancellazione anagrafica (D. Lgs. 32/2008)

 

 

Mutamento di sesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino straniero e' l'art. 24, L. 218/1995, in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina nazionale, si applica la L. 164/1982 (Trib. Milano, citato in Trib. Prato); lo straniero stabilmente residente in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)

á      Sent. Corte Cost. 221/2015:

o   infondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982, che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"

o   secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identita' di genere

o   la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nati in Italia:

o   nel 2008: 576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o   nel 2009: 568.857, di cui stranieri 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)

o   nel 2010: 561.944, di cui stranieri 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)

o   nel 2011: 546.607, di cui stranieri 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)

o   nel 2012: 534.186, di cui stranieri 15,0% (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)

o   nel 2013: 514.308, di cui 77.705 stranieri, pari al 15,1%(da Rapp. ISTAT 16/6/2014)

o   nel 2014: 502.596, di cui 75.067 stranieri, pari al 15,1% (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)

o   nel 2015: 485.780, di cui 72.096 stranieri, pari al 14,8% (da Rapp. ISTAT 10/6/2016)

á      Morti in Italia:

o   nel 2013: 600.744, di cui stranieri: 5.870 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014)

o   nel 2014: 598.364, di cui stranieri: 5.792 (da Rapp. ISTAT 15/6/2015)

o   nel 2015: 647.571, di cui stranieri: 6.497 (da Rapp. ISTAT 10/6/2016)

á      Minori stranieri (comunitari inclusi) nati in Italia (Rapp. Fondazione Moressa sulle seconde generazioni, Rapp. ISTAT 26/7/2013, Rapp. ISTAT 16/6/2014, Rapp. ISTAT 15/6/2015, Rapp. ISTAT 10/6/2016):

o   2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)

o   2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)

o   2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)

o   2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)

o   2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)

o   2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)

o   2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)

o   2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)

o   2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)

o   2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)

o   2013: 77.705 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2014: 75.067 (15,1% del totale dei nati in Italia)

o   2015: 72.096 (14,8% del totale dei nati in Italia)

á      Residenti in Italia:

o   al 31/12/2015 (da Rapp. ISTAT 10/6/2016): 60.656.551, di cui 5.026.153 (8,3%) stranieri

o   al 31/12/2014 (da Rapp. ISTAT 15/6/2015): 60.795.612, di cui 5.014.437 (8,2%) stranieri

o   al 31/12/2013 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014): 60.782.668, di cui 4.922.085 (8,1%) stranieri (dati ottenuti anche in base a rettifiche per revisione dell'anagrafe effettuata dai Comuni italiani tra il 2012 e il 2013)

o   al 31/12/2012 (da Rapp. ISTAT 25/6/2013, Rapp. ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui 53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti anagrafici dalla data del censimento)

o   al 9/10/2011 (da Dati ISTAT Censimento, Dati ISTAT Censimento stranieri, Rapp. ISTAT 26/9/2013, Rapp ISTAT censimento stranieri): 60.785.753, di cui circa 4.790.000 stranieri (dalle liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.027.627 stranieri (di cui 53,3% femmine; 2.918.693 da Paesi non UE, 1.108.934 comunitari; dalle rilevazioni del Censimento 2011)

o   al 31/12/2010: 60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)

o   al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)

o   al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o   al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)

o   nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

¤  1861: 88.639 stranieri, pari al 0,4%

¤  1921: 110.440 stranieri, pari al 0,3%

¤  1951: 129.757 stranieri, pari al 0,3%

¤  1991: 625.000 stranieri, pari a oltre lÕ1%

¤  2001: 1.334.889 stranieri, pari al 2,3%

¤  2011: 4.027.627 stranieri, pari al 6.8% (Rapp. ISTAT 26/9/2013)

á      Popolazione straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di nascita (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   Italia: 608.623 (di cui, 103.185 comunitari)

o   Stato membro UE diverso dall'Italia: 1.005.749

o   Stato non appartenente alla UE: 2.413.255

á      Popolazione straniera (comunitari inclusi) nata all'estero e residente in Italia, per anno di arrivo in Italia (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   prima del 2002: 1.388.753

o   2002-2006: 886.597

o   2007-2009: 798.517

o   2010: 205.423

o   2011: 139.715

á      Popolazione straniera (comunitari inclusi) residente in Italia, per luogo di dimora (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   un anno prima: 3.958.105, di cui

¤  Italia: 3.788.896, di cui

-       stesso alloggio: 3.314.061

-       diverso alloggio nello stesso comune: 303.732

-       diverso comune nella stessa provincia: 101.402

-       diversa provincia nella stessa regione: 28.371

-       diversa regione: 41.330

¤  estero: 169.209

o   5 anni prima: 3.690.181, di cui

¤  Italia: 2.714.670, di cui

-       stesso alloggio: 1.533.302

-       diverso alloggio nello stesso comune: 697.844

-       diverso comune nella stessa provincia: 283.233

-       diversa provincia nella stessa regione: 78.942

-       diversa regione: 121.349

¤  estero: 975.511

á      Popolazione residente in Italia, per nazionalita' e luogo di nascita proprio e dei genitori (dati relativi al Censimento 2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014):

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401

o   stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424

o   stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123

o   italiani nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192

o   italiani nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745

o   italiani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553

o   italiani nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303

o   stranieri nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886

o   stranieri nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303

o   mancate risposte: 3.054.530

o   totale: 59.433.744

á      Minori stranieri (comunitari inclusi) residenti in Italia:

o   all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus UIL)

o   all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)

o   nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia

o   al 9/10/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592 comunitari

á      Residenti in Italia per stato civile al 9/11/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri):

o   celibi/nubili: 1.915.689, di cui 507.559 comunitari

o   coniugati: 1.811.597, di cui 483.895 comunitari

o   separati: 46.088, di cui 16.609 comunitari

o   divorziati: 144.050, di cui 67.530 comunitari

o   vedovi: 110.203, di cui 33.341 comunitari

á      Paese d'origine:

o   all'1/1/2011, stranieri e comunitari (Scheda ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):

¤  Romania 968.576

¤  Albania 482.627

¤  Marocco 452.424

¤  Cina 209.934

¤  Ucraina 200.730

¤  Filippine 134.154

¤  Moldova 130.948

¤  India 121.036

¤  Polonia 109.018

¤  Tunisia 106.291

¤  Peru' 98.603

¤  Ecuador 91.625

¤  Egitto 90.365

¤  Macedonia 89.900

¤  Bangladesh 82.451

¤  Sri Lanka 81.094

¤  Senegal 80.989

¤  Pakistan 75.720

¤  Nigeria 53.613

¤  Bulgaria 51.134

o   al 9/11/2011, stranieri e comunitari (da Rapp ISTAT censimento stranieri):

¤  Romania: 823.100, di cui maschi 357.315, femmine 465.785

¤  Albania: 451.437, di cui maschi 235.616, femmine 215.821

¤  Marocco: 407.097, di cui maschi 220.421, femmine 186.676

¤  Cinese, Repubblica Popolare: 194.510, di cui maschi 98.814, femmine 95.696

¤  Ucraina: 178.534, di cui maschi 36.604, femmine 141.930

¤  Moldova: 130.619, di cui maschi 43.607, femmine 87.012

¤  Filippine: 129.015, di cui maschi 55.312, femmine 73.703

¤  India: 116.797, di cui maschi 69.450, femmine 47.347

¤  Peru': 93.905, di cui maschi 37.525, femmine 56.380

¤  Polonia: 84.619, di cui maschi 22.063, femmine 62.556

¤  Tunisia: 82.066, di cui maschi 49.446, femmine 32.620

¤  Ecuador: 80.645, di cui maschi 33.281, femmine 47.364

¤  Bangladesh: 80.639, di cui maschi 53.921, femmine 26.718

¤  Macedonia, Repubblica di: 73.407, di cui maschi 40.170, femmine 33.237

¤  Senegal: 72.458, di cui maschi 52.941, femmine 19.517

¤  Sri Lanka: 71.203, di cui maschi 38.998, femmine 32.205

¤  Pakistan: 69.877, di cui maschi 43.697, femmine 26.180

¤  Egitto: 65.985, di cui maschi 42.727, femmine 23.258

¤  Nigeria: 47.338, di cui maschi 21.452, femmine 25.886

¤  Ghana: 44.031, di cui maschi 24.902, femmine 19.129

o   all'1/1/2012, stranieri (Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  Marocco 506.369

¤  Albania 491.495

¤  Cina 277.570

¤  Ucraina 223.782

¤  Filippine 152.382

¤  Moldova 147.519

¤  India 145.164

¤  Tunisia 122.595

¤  Egitto 117.145

¤  Peru' 107.847

o   al 31/12/2014 (Rapp. ISTAT 15/6/2015):

¤  Romania 1.131.839

¤  Albania 490.483

¤  Marocco 449.058

¤  Cina 265.820

¤  Ucraina 226.060

¤  Filippine 168.238

¤  India 147.815

¤  Moldova 147.388

¤  Bangladesh 115.301

¤  Peru' 109.668

¤  altri Paesi 1.762.767

o   al 31/12/2015 (Rapp. ISTAT 10/6/2016):

¤  Romania 1.151.395

¤  Albania 467.687

¤  Marocco 437.485

¤  Cina 271.330

¤  Ucraina 230.728

¤  Filippine 165.900

¤  India 150.456

¤  Moldova 142.266

¤  Bangladesh 118.790

¤  Egitto 109.871

¤  altri Paesi 1.780.245

á      Struttura per eta' della popolazione nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

o   italiani: 0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; > 65 anni, 22,2%

o   stranieri: 0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; > 65 anni, 2,3%

á      Iscritti per trasferimento dall'estero e cancellati per trasferimento all'estero (Rapp. ISTAT 9/12/2014):

o   2007: 527.123 iscritti (di cui 36.693 italiani; 312.484 comunitari; 177.946 stranieri); 51.113 cancellati (di cui 36.299 italiani; 6.957 comunitari; 7.857 stranieri)

o   2008: 494.394 iscritti (di cui 32.118 italiani; 198.092 comunitari; 264.184 stranieri); 61.671 cancellati (di cui 39.536 italiani; 12.485 comunitari; 9.650 stranieri)

o   2009: 421.859 iscritti (di cui 29.330 italiani; 130.434 comunitari; 262.095 stranieri); 64.921 cancellati (di cui 39.024 italiani; 13.469 comunitari; 12.428 stranieri)

o   2010: 447.744 iscritti (di cui 28.192 italiani; 117.040 comunitari; 302.512 stranieri); 67.501 cancellati (di cui 39.545 italiani; 12.205 comunitari; 15.751 stranieri)

o   2011: 385.793 iscritti (di cui 31.466 italiani; 113.808 comunitari; 240.519 stranieri); 82.461 cancellati (di cui 50.057 italiani; 14.396 comunitari; 18.008 stranieri)

o   2012: 350.772 iscritti (di cui 29.467 italiani; 104.078 comunitari; 217.227 stranieri); 106.216 cancellati (di cui 67.998 italiani; 16.467 comunitari; 21.751 stranieri)

o   2013: 307.454 iscritti (di cui 28.433 italiani; 77.483 comunitari; 201.538 stranieri); 125.735 cancellati (di cui 82.095 italiani; 19.035 comunitari; 24.605 stranieri)

á      Trasferimenti di residenza tra comuni italiani (Rapp. ISTAT 9/12/2014):

o   2007: 1.379.531, di cui 1.175.628 italiani e 203.903 stranieri

o   2008: 1.388.747, di cui 1.175.893 italiani e 212.854 stranieri

o   2009: 1.312.763, di cui 1.097.586 italiani e 215.177 stranieri

o   2010: 1.345.466, di cui 1.120.005 italiani e 225.461 stranieri

o   2011: 1.358.037, di cui 1.119.683 italiani e 238.354 stranieri

o   2012: 1.556.327, di cui 1.276.940 italiani e 279.387 stranieri

o   2013: 1.362.299, di cui 1.113.155 italiani e 249.144 stranieri

 

á      Matrimoni (da Rapp. Sopemi 2010, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 28/11/2012, Rapp. Fondazione Moressa sui matrimoni misti, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2014, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 12/11/2015, Rapp. ISTAT sui matrimoni in Italia 14/11/2016):

o   matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012), 26.080 (2013), 24.230 (2014), 24.018 (2015)

o   matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero), 20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero), 18.273 (2013; di cui 14.383 con sposa straniera, 3.890 con sposo straniero), 17.506 (2014; di cui 13.661 con sposa straniera, 3.845 con sposo straniero), 17.692 (2015; di cui 13.642 con sposa straniera, 4.050 con sposo straniero)

o   totale matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006), 250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011), 207.138 (2012), 194.057 (2013), 189.765 (2014), 194.377 (2015)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni misti:

¤  2012: Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania (1.106), Russia (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru' (406)

¤  2014:

-       sposa straniera: Romania (2.678), Ucraina (1.464), Russia (904), Brasile (734), Moldova (723), Albania (722), Polonia (702), Marocco (451), Peru' (316), Cuba (296)

-       sposo straniero: Marocco (520), Albania (316), Tunisia (243), Romania (204), Regno Unito (178), Egitto (165), Germania (136), Francia (118), Stati Uniti (115), Nigeria (106)

¤  2015:

-       sposa straniera: Romania (2.727), Ucraina (1.637), Russia (852), Moldova (748), Albania (730), Brasile (690), Polonia (593), Marocco (468), Peru' (314), Cuba (308)

-       sposo straniero: Marocco (529), Albania (448), Romania (249), Tunisia (228), Regno Unito (151), Germania (133), Nigeria (129), Egitto (122), Francia (111), Stati Uniti (101)

o   prime dieci nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri

¤  2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375), Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana (135)

á      Appartenenza religiosa

o   nel 2010 (stima, da Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):

¤  2.465.000 cristiani (53,9%)

¤  1.505.000 musulmani (32,9%)

¤  120.000 induisti (2,6%)

¤  89.000 buddhisti (1,9%)

¤  61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%)

¤  46.000 religioni tradizionali (1%)

¤  7.000 ebrei (0,1%)

¤  83.000 altre appartenenze (1,8%)

o   nel 2015 (stima, da Nota IDOS sull'appartenenza religiosa degli immigrati):

¤  2.699.000 cristiani (53,8%)

¤  1.613.500 musulmani (32,2%)

¤  146.800 induisti (2,9%)

¤  108.900 buddhisti (2,2%)

¤  79.700 fedeli di altre religioni orientali (1,6%)

¤  54.700 religioni tradizionali (1,1%)

¤  6.700 ebrei (0,1%)

¤  221.300 agnostici/atei (4,4%)

¤  83.800 altre appartenenze (1,7%)

á      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua madre, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   Rumeno, 798.364 (21,9%)

o   Arabo, 476.721 (13,1%)

o   Albanese, 380.361 (10,5%)

o   Spagnolo, 255.459 (7,0%)

o   Italiano, 162.148 (4,5%; tra questi, 139.510 minorenni, pari al 25,5% del totale)

o   Cinese, 159.597 (4,4%)

o   Russo, 126.849 (3,5%)

o   Ucraino, 119.883 (3,3%)

o   Francese, 116.287 (3,2%)

o   Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 93.289 (2,6%)

o   altre lingue, 950.269 (26,1%)

o   totale, 3.639.227 (100,0%)

á      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua parlata prevalentemente in famiglia, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014): italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%; in particolare,

o   minorenni: italiano, 47,3%; altra lingua, 52,7%

o   maggiorenni: italiano, 36,8%; altra lingua, 63,2%

o   membri di famiglia con almeno un componente di cittadinanza italiana: italiano, 77,6%; altra lingua, 22,4%

o   membri di famiglia con soli componenti non italiani: italiano, 27,9%; altra lingua, 72,1%

o   membri di famiglia con almeno un componente minorenne: italiano, 37,3%; altra lingua, 62,7%

o   membri di famiglia con soli componenti maggiorenni: italiano, 40,5%; altra lingua, 59,5%

á      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, per lingua parlata prevalentemente a seconda dell'ambiente, nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   in famiglia: italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%

o   con gli amici: italiano, 60,0%; altra lingua, 40,0%

o   in famiglia: italiano, 91,3%; altra lingua, 8,7%

 

á      Cittadini non italiani di eta' > 6 anni, arrivati in Italia in eta' adulta, che dichiarino di non avere alcuna difficolta' con la lingua italiana, per lingua madre , nel 2011-2012 (Rapp. ISTAT 25/7/2014):

o   Italiano, 83,8%

o   Cinese, 18,5%

o   Spagnolo, 40,6%

o   Arabo, 32,4%

o   Russo, 40,5%

o   Francese, 51,7%

o   Ucraino, 30,0%

o   Rumeno, 42,7%

o   Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 47,6%

o   Albanese, 43,4%

o   altre lingue, 32,1%

 

 

 



[1] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[2] In precedenza, era previsto quanto segue: i titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi; ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).

[3] In precedenza, tra i motivi di rilascio di un permesso di durata non superiore a 3 mesi era inclusa la richiesta di asilo.

[4] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso di soggiorno e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)

[5] Anche in precedenza, era previsto che, ai fini del rilascio del permesso per richiesta asilo non fossero richiesti documento di viaggio e documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio, ne' il versamento del contributo di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi.

[6] In precedenza, 27,50 euro.

[7] In precedenza, 27,50 euro.

[8] In precedenza, "potesta' genitoriale".

[9] In precedenza, 20 giorni.

[10] In precedenza, euro 14,62.

[11] In precedenza era stabilito quanto segue: nei casi in cui non si debba dar luogo a trattenimento in CIE ne' ad ospitalita' obbligatoria in CARA, il questore rilascia entro 20 gg (D. Lgs. 140/2005) un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (circ. Mininterno 25/2/2005: dalla questura di effettiva residenza) fino alla definizione della procedura da parte della Commissione territoriale.

[12] In precedenza, 3 anni.

[13] In precedenza, 27,50 euro.

[14] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.

[15] In precedenza, "figlio naturale".

[16] In precedenza era previsto che il prefetto competente fosse quello della provincia in cui si trovava il CARA o la struttura dello SPRAR in cui il richiedente era ospitato o quella in cui si trovava il luogo di domicilio eletto dal richiedente (circ. Mininterno 3/11/2008).

[17] In precedenza, era stabilito tassativamente che il prefetto stabilisce una tale limitazione (D. Lgs. 159/2008), benche' la Direttiva 2003/9/CE prevedesse questa posibilita', condizionando pero' la determinazione di un luogo di residenza all'esistenza di motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o ai fini di un trattamento piu' efficace della domanda di protezione, e l'individuazione di un'area geografica all'assenza di pregiudizi per la vita privata del richiedente e per il suo accesso ai benefici previsti dalla stessa Direttiva; inoltre, in contrasto con D. Lgs. 159/2008, art. 7, co. 5 Direttiva 2003/9/CE prevedeva la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione).

[18] In precedenza era previsto quanto segue:

á      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellÕart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

á      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

á      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

á      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

á      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[19] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[20] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

á      Il lavoratore stagionale puoÕ convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

á      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellÕanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

¤  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

¤  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[21] In precedenza, 20 giorni.

[22] In precedenza, Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato segnalavano come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica fosse molto elevato.

[23] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.

[24] in precedenza, quando non era stato stabilito il carattere di permesso di soggiorno provvisorio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, le Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale davano la seguente indicazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato. Restava, pero', insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo.

[25] in precedenza, quando non era stato stabilito il carattere di permesso di soggiorno provvisorio della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, le Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale davano la seguente indicazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato. Restava, pero', insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo.

[26] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).