(Sergio Briguglio 2/2/2016)
L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER
MOTIVI DI LAVORO
Corso di specializzazione
"Diritto dell'immigrazione e riconoscimento della protezione
internazionale"
Roma 12/2/2016
Sommario
I. Il decreto flussi
II. Ingresso per lavoro subordinato
III. Soggiorno per lavoro subordinato
IV. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori
possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in
quanto tale
V. Conversione di altri permessi
VI. Ingressi con disciplina speciale
VII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
VIII.
Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
IX. Esercizio di una professione
X. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per
formazione professionale
XI. Previdenza sociale
XII. Cifre
XIII.
Conclusioni
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-49.html
I. Il decreto flussi
Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi
Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL,
associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di
politica dellimmigrazione; criteri per i flussi
Possibilita
di emanazione del documento programmatico con cadenza piu breve dei tre anni, se necessario
Uno
o piu decreti annuali flussi (DPCM;
sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta
e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
Testo unico) sulla base dei criteri
definiti dal documento programmatico;
emanazione entro il 30 novembre dellanno precedente; nota:
l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare
relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha
affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la
programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione
transitoria (Resoconto
Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)
In
mancanza di decreto, possibile emanazione
di un DPCM, entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo
decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno
precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L.
80/2005)
Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato,
lavoro stagionale, lavoro autonomo
Decreto
predisposto sulla base dei dati sulla effettiva
domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dallanagrafe
informatizzata; nota: il Rapporto
Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa
100.000 ingressi per anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per
anno per il periodo 2016-2020
Le quote
per le professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che
sono sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle
valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di
personale sanitario, ai sensi dellart. 6 ter, D.
Lgs. 502/1992
Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei
lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi
sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)
Possibili
quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con
quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q.
sul sito del Mininterno)
Possibili
quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado
in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro
(facolta, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in
graduatoria)
Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base
ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e
assegnate a livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione
approvati, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non
utilizzati entro 9 mesi dallentrata in vigore del decreto confluiscono nella
quota generale; il decreto-flussi puo prevedere lestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori
richieste
Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale,
riservata ai partecipanti ai corsi di
formazione inseriti in appositi elenchi
Possibili
le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellimmigrazione clandestina e alla
riammissione degli espulsi
Nota:
un Accordo
Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
Paesi
con cui sono stati stipulati accordi di
riammissione (da Secondo
Rapporto EMN):
o
Albania,
firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria,
firmato nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia
Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia,
firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto,
firmato nel 2007
o
Filippine,
firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia,
firmato nel 1997
o
Fyrom
(Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco,
firmato nel 1998
o
Serbia,
firmato nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia,
firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria,
firmato nel 2000
o
Sri
Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera,
firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia,
firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore
dal 2011 (comunicato
Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto
dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana,
Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario
all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione
Russa, Accordo
con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo
d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della
Federazione Russa nel 2010 (circ.
Mininterno 30/7/2012)
Il
Parlamento UE ha approvato
la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia
Newsletter
Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici
distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare
il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione"
sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con
Egitto, Albania, Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del
protocollo, la sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco,
Tunisia e Peru'; in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed
Ucraina); gli UCL sono tenuti a
o
interagire
con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia
o
facilitare
la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le
autorita' e le strutture formative locali
o
fornire
assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di
candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e
dei criteri indicati dal Minlavoro
Dichiarazione
congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione legale,
lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale,
Prassi e decisioni particolari
Adottate
quote specifiche per situazioni
particolari (2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lingresso nella UE e per
altri paesi con i quali gli accordi
erano imminenti
Adottate
(contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002:
lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro
autonomo)
Adottate
ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province
dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva
(ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare
Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori
assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare
Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000
e 8/11/2000);
coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui
flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ.
Minlavoro 21/2/2011 non ha assegnato
ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al Friuli
Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni locali
competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota gia'
assegnata; circ.
Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche quote,
privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni
La Regione Friuli, con successive delibere
28/1/2005,
3/8/2005
e 2006,
ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del
decreto-flussi, alla Regione stessa a minori
stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento
e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti
accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si
trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo, dei
requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha
riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide
Stabilito
(a partire dal DPCM
8/2/2000) il possibile aggiustamento
(trascorso un certo numero di giorni dallentrata in vigore) della suddivisione
per motivi di ingresso; adottato (contra
legem) un aggiustamento gia con Lettera circolare del Ministero del lavoro
11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per
meta destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di
aggiustamento stabilita anche in seguito
Adottate
(contra legem) limitazioni sulla convertibilita ex art. 39, co. 7 Regolamento
(poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare
Minlavoro 23/2002, annullata da TAR
Veneto, e DPCM
6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso
per lavoro autonomo (DPCM
15/10/2002 e DPCM
19/12/2003); nota: la conversione
studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero
solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo
per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote
privilegiate (TAR
Veneto)
Limitata (in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle
richieste presentate da datori di lavoro
stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del
decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ.
Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009)
Contenuto dei decreti dal 1998
Decreti di programmazione dei flussi:
o
1998:
anticipazione (20.000 stagionali);
DPCM:
albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
direttiva Presidente del Consiglio dei
Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro
autonomo (3.500)
o
2000:
anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
DPCM
8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000
anticipati), lavoro autonomo
(2.000), sponsorizzazione (15.000),
Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi
(6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita,
500 a lavoro autonomo);
ulteriore
anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
Decreto
Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
Decreto
Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare
Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR
Veneto, limitava la possibilita di conversione
ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri
che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
Decreto
Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
Decreto
Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
DPCM
15/10/2002 (programmazione transitoria):
subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina
(4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000),
marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi
(1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori
coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
DPCM
20/12/2002: proroga DPCM
15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000
stagionali);
DPCM
20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia,
Sri Lanka ed Egitto; da circ.
Minlavoro 3/2003)
DPCM
6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o dai paesi di cui al DPCM
20/12/2002; autonomi (800): ricercatori,
imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da
studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani
residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o
altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300
egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno
avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi
accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania,
Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi
dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM
standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota
complessiva di ingressi nellanno solare precedente)
DPCM
19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500
lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000,
Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000
- 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ.
Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con
preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine,
Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; altro
paese, da Circ.
Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con
contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi
(ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo
entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini,
Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per
regioni, destinata alle assunzioni per le Grandi opere (in parte rimessa a
disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini,
marocchini, egiziani, moldavi; da circ.
Minlavoro 37/2004)
DPCM
20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
DPCM
8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
Decreto
Ministro Beni culturali (citato in Redattore
sociale): 1691 sportivi professionisti
o
2005:
DPCM
17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o
badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da
qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi
di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000
dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi
sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini,
2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500
bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi
accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per
le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo
120 gg.
DPCM
17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
Ordinanza
PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata
dalla L.
80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia
migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2003 o 2004
Circ.
Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700
cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a
Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
Circ.
Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle
"nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro
domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini,
209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le
"altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla
persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori
stagionali
o
2006:
DPCM
15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da
paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini,
4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000
cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000
ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non
utilizzate dopo 60 gg.
DPCM
14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
DPCM
14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
DPCM
25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al
presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
Circ.
Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca
marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per
nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita'
privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza
alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni
studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande
presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM
25/10/2006)
o
2007:
DPCM
9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
DPCM
30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione
stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ.
Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero
(incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi -
ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia
nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non
cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500
conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori
subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in
Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla
pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili
ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
Circ.
Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM
30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450
per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
Circ.
Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM
30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili
per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
DPCM
8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande
presentate
DPCM
3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di
cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini,
1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani,
1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per
lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte,
in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari
o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia'
chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ.
Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM
30/10/2007 (TAR
Lazio: sospensione cautelare del DPCM
3/12/2008 e della Circ.
Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord.
Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ.
Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com.
Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ.
Mininterno 5/12/2008); Circ.
Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla
persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ.
Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008,
trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite
da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e
di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870
Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o
2009:
DPCM
20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande
presentate
o
2010:
DPCM
1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni
2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ.
MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nello stesso senso, TAR
Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di
programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale
valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da
TAR
Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di
ingresso; TAR
Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli
ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent.
Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni
artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta
qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi
professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano
finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio
nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500
conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ.
Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ.
MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle
conversioni; Circ.
Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto
a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura
di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi
dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ.
Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ.
Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ.
MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro
autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
a progetto; Circ.
Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
DPCM
30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori
subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500
albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini,
2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000
pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800
indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000
cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro
subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro
subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000
conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di
esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa
ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ.
Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni
studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito
del DPCM
1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM
30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati
forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da
parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico;
le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000
disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro
6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione
da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da
permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di
origine italiana (contro 500); circ.
Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi
CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all.
1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all.
2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ.
Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro
in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in
lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o
tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ.
Minlavoro 7/4/2011 e circ.
Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione,
per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di
irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ.
Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote
per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp.
Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto,
il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
DPCM
17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da
Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo,
Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger,
Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che
abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale; circ.
Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio,
per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti
scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate
al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp.
Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande
presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o
2012:
DPCM
13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro
stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia,
Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e
Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per
almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla-osta pluriennale
per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di
formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D.
Lgs. 286/1998; circ.
Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali,
mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni;
azzeramento delle quote relative al DPCM
1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate -
ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale
Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati
Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Nota
Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande
presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo,
21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998
hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta
pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il
permesso di soggiorno); circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi
per formati all'estero previsti dal DPCM
13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
DPCM
16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere
attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo
(imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana;
liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli
elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro
subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per
studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE
slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in
permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da
parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90
gg dalla pubblicazione del decreto; Dati
Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per
lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per
lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro
domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7
per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412
per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ.
Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori
formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro
subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da
altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al
31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota
Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del
15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a
lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo,
2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da
studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno
ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529
domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di
1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di
soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto
parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di
conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro
autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno
chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine
italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il
permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una
quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il
permesso di soggiorno); circ.
Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
-
la
spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di
singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione
-
confermate
le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa
con le associazioni e gli enti di categoria
-
per
le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso
lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno
sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte
dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di
convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione
o
2013:
DPCM
15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in
Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota
Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande
presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544
hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno
chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e
nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%,
Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta
pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso
di soggiorno); circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per
lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale
nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ.
Minlavoro 26/3/2013:
-
la
riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare
l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori
gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita'
del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali
con esperienze pluriennali di lavoro in Italia
-
ripartizione
territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non
comunitaria segnalato (allegato
circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla
osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente
sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con
ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due
dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con
costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale
della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di
potenziare l'utilizzo di questa procedura
-
chiusura
delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non
impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al
termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione
risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di
istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di
lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al
loro recupero tramite il SILEN
DPCM
25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi
complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di
cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di
formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs.
286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da
definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo
di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato con L.
3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero
appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono
attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti
riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma
rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla
Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative,
espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso;
artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale,
ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la
costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi L.
221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore
dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con
l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da
altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso
(1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp
rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande
possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ.
Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande
di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso
per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state
utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare,
rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal
Minlavoro tra le diverse Province (circ.
Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono
essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale
disposizione e con quanto previsto dal DPCM
25/11/2013, circ.
Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la
presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia
prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data
di emanazione della circolare, al 5,6%); circ.
Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:
-
i
modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei
paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015
saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno
diramate con apposita circolare
-
gestione
delle domande in ordine cronologico
-
gestione
su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
-
per
le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della
convocazioen presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q
sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione;
successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra'
inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta
della conversioen del permesso
-
intese
con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
o
2014:
DPCM
12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province
autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva,
una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi
90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale -
9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del
Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori
subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo
di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:
-
circ.
Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:
confermate
le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di
lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in
vigore negli anni precedenti
confermata
la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
invio
delle domande consentito fino al 31/12/2014
confermate
le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ.
Minlavoro 20/3/2012, circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
confermate
le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ.
Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con
indicazione del codice fiscale degli operatori)
ripartizione
di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di
nulla-osta pluriennale
alla
quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura
di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di
nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli
stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro
stagionale
in
tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva
sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non
necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di
competenza da trasmettere allo Sportello Unico
tenute
per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro
stagionale pluriennale
-
circ.
Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO
2015):
l'accesso
al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni,
richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
per
l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite
in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
si
procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da
parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della
quota programmata (che avviene automaticamente)
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
dopo
l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo
Sportello Unico
si
procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui
si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
e'
rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito
dall'Ufficio postale
DPCM
11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori
subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM
12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400
lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo
in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti
esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a
livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica
amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa',
di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti
privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up
innovative" ai sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla
stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con
l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da
altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso
(1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp
rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande
possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato
ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non
utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle
effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per
lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per
lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:
-
circ.
Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:
le
quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli
Sportelli unici
gestione
delle domande in ordine cronologico
gestione
su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di
compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati
(nota: come al solito)
per
i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste
appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione;
vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino
assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal
Minlavoro, ai finid ella migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia
legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto,
prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota
appositamente autorizzata)
per
le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della
convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q
sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione;
successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione
obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra'
inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta
della conversione del permesso
conversioni
da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste
prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per
lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra'
instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro
stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in
molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un
esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se
sia sufficiente il decorso del tempo)
per
gli ingressi relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida
Minsviluppo Italia Startup Visa
lo
straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini
della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida
Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la
certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione
sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co.
3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla
questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno
effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso
dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto
intese
con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
per
quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM
30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non
utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate
sono
distribuite per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi
per le conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato;
l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in
base alle richieste che perverranno agli sportelli unici
condizioni
per la conversione da stagionale a lavoro subordinato:
- avvenuta assunzione del lavoratore in occasione
dell'ingresso per lavoro stagionale (esistenza della comunicazione obbligatoria
di assunzione) per un periodo non inferiore a 3 mesi
- presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale (nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione)
le
quote per oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste
trasmesse dalle direzioni territoriali competenti
a
fronte di fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote
assegnate, le direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una
redistribuzione di quote rimaste non utilizzate
le
quote previste dal DPCM
16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema
informatizzato SILEN
-
circ.
Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle
istanze e' prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850
ingressi e' stata utilizzata solo nella misura del 21.8%
DPCM
2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica
delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex
Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire,
tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata,
nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori
degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa
ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate); note:
-
circ.
Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:
confermate
le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di
lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in
vigore negli anni precedenti
confermata
la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
invio
delle domande consentito fino al 31/12/2015
confermate
le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ.
Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ.
Minlavoro 20/3/2012, circ.
Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ.
Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per
lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso
datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della
sottoscrizione del contratto di soggiorno)
confermate
le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all.
3 alla circ.
Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con
indicazione del codice fiscale degli operatori)
ripartizione
delle quote per lavoratori stagionali tra province
2.900
quote stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva
azzeramento
delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015
-
alla
data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642 domande, sono stati emessi
5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali del lavoro, sono stati
rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici e sono stati firmati
2.050 contratti di soggiorno (da articolo
di G. Casucci)
II. Ingresso per lavoro subordinato
Richiesta di nulla-osta al lavoro
Richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, da parte del datore di lavoro italiano, comunitario (da istruzioni per i modelli A e B) o straniero regolarmente soggiornante (anche nelle more del rinnovo del permesso; dalle F.A.Q. sul sito del Mininterno), allo Sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede legale limpresa o di quella ove avra luogo la prestazione lavorativa; nota: il DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) ha limitato (in modo evidentemente illegittimo) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica presso il Centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[1]; nota: in mancanza di indicazioni sull'attuazione di questa disposizione, non e' chiaro come tale verifica sia compatibile con un meccanismo di presentazione delle richieste per via telematica a partire da un prefissato istante (cosa succede se il Centro per l'impiego, sommerso di richieste di accertamento di indisponibilita', non da' risposta in tempo utile?), ne' cosa si debba intendere per "idonea documentazione", ne' quali siano le conseguenze di un eventuale esito negativo dell'accertamento[2]
In caso di mancanza di conoscenza diretta di lavoratori da parte del datore di lavoro, si procede a richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi bilaterali, compilate dalle autorita del Paese dorigine firmatario dellintesa (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento; gli iscritti nelle liste hanno facolta di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria
In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di prenotazione istituite nellambito di accordi bilaterali
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
La richiesta puo riguardare anche persona legalmente presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma MAE; prassi difforme in alcune questure); si prescinde da tale rientro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (per il quale si usa, per la richiesta, il Modello LS) e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp; da D. Lgs. 3/2007); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)
La richiesta puo' riguardare anche un familiare del datore di lavoro; nota (Mess. INPS 15451/2007): anche il rapporto di lavoro domestico e' stipulabile tra parenti, esclusi i coniugi (con eccezione dei casi previsti da art. 1, co. 3, DPR 1403/1971: assistenza a invalidi, mutilati, ciechi civili; prestazione di servizi nei confronti di sacerdoti cattolici o membri di comunita' religiose o militari di tipo familiare)
La richiesta puo' riguardare un minore, alle seguenti condizioni (da istruzioni per i modelli A e B):
o eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o assolvimento dellobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione della richiesta
di nulla-osta al lavoro
Procedura per la presentazione della richiesta (circ. Mininterno 8/11/2007 e Manuale utente per il sistema di inoltro telematico):
o registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o scaricamento del software dal sito del Mininterno
o compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
Note:
o le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e documentazione
da allegare: contratto di soggiorno
La richiesta deve contenere:
o generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)
o generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere
o trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)
o impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta
o autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori; giurisprudenza:
TAR Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse
- legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi
- in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi; ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno
o proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; gli aggiornamenti per il 2015 sono riportati nel Verbale di accordo 2/2/2015; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Nota: verosimilmente, a seguito della modifica apportata ad art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998 da L. 99/2013, dovra' essere prodotta anche idonea documentazione relativa alla effettuazione, da parte del Centro per l'impiego, della verifica della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale
Nota: per lavori diversi da quello domestico non e stabilita una soglia minima di reddito per il lavoratore; da art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (ma anche, in precedenza, da circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lart. 13, co. 2 Regolamento) si ricava una soglia di reddito per il rinnovo del permesso del lavoratore senza familiari a carico pari allimporto dellassegno sociale (per il 2015, 5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015); nota: questo importo, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore, era indicato anche nel modulo "v" distribuito dai ministeri per il caso di conversione da lavoro stagionale in lavoro subordinato con rapporto part-time; in senso contrario, TAR Piemonte: la normativa non individua, per lo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito
Domanda trasmessa, ove necessario, dallo Sportello unico che lha ricevuta allo Sportello unico competente per la provincia di svolgimento dellattivita lavorativa (leventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia); TAR Veneto: legittimo affidare la responsabilita' dello Sportello unico e della firma dei provvedimenti a un funzionario della carriera prefettizia
Le richieste di nulla-osta sono esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi (verosimilmente, nel limite della quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il decreto (D. Lgs. 40/2014)
Circ. Mininterno 4/4/2014: in applicazione di D. Lgs. 40/2014, la trattazione delle domande in eccesso rispetto alla quota fissata dal decreto di programmazione dei flussi e' avviata, a seguito di comunicazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, solo in caso di quote resesi disponibili, anche a seguito di diversa ripartizione effettuata dal Minlavoro; il sistema informatico del Mininterno sara' modificato in modo che il datore di lavoro possa conoscere la posizione della sua richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento
Lo Sportello unico verifica la regolarita e la completezza della documentazione (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
In caso di incompletezza della documentazione o di irregolarita sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il diniego del nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione e completata o regolarizzata
Lo Sportello unico chiede al Questore il parere circa la sussistenza di eventuali
o motivi ostativi allingresso e al soggiorno del lavoratore
o motivi ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa
condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005
condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)
- favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
- occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
Il Questore formula il parere (Tar Friuli: i motivi ostativi devono essere descritti dettagliatamente; TAR Lazio: ai fini del diniego di nulla-osta all'assunzione di un lavoratore nell'ambito dei flussi non e' sufficiente l'indicazione generica di esistenza di reati ostativi all'ingresso, ma tali reati devono essere indicati espressamente e rilevano solo se la sentenza di condanna e' gia' stata pronunciata al momento del diniego)
TAR Lombardia: la revoca del nulla-osta a causa di una pregressa espulsione non puo' prescindere dall'avviso di avvio del procedimento e dalla valutazione dell'interesse pubblico al ripristino della legalita' in relazione all'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche considerato il tempo trascorso dal rilascio del nulla-osta; TAR Toscana: l'esistenza di una segnalazione al SIS riferita allo straniero ha effetto preclusivo automatico rispetto al rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato; TAR Lazio: illegittimo il diniego dell'autorizzazione al reingresso fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente (nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso di autorizzazione al reingresso negata sulla base del rifiuto di nulla-osta all'ingresso, a sua volta adottato per la sola esistenza di quel divieto di rengresso)
Lo Sportello unico chiede alla DPL la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi (nota: dovrebbe essere il primo passo), nonche' la verifica relativa al rispetto dei contratti di categoria e alla congruita del numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacita reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); la verifica della congruita' non si applica in caso di lavoratore da adibire all'assistenza di datore non autosufficiente (nota: ratio incomprensibile)
Il nulla-osta e' rifiutato se i documenti presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)
In caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico[3]
o richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
o convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)
o spedisce lintera documentazione e il codice fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico o di cessazione dell'attivita' dell'azienda nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e' possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che rileva l'azienda che aveva presentato la richiesta di assunzione, a condizione che questi ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti e presentino allo Sportello unico competente una specifica richiesta (da circ. Mininterno 7/7/2006)
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[4] dalla richiesta (limite con carattere puramente ordinatorio; circ. Mininterno 13/8/2009 segnala pero' le frequenti condanne subite dall'amministrazione, con nomina di un commissario ad acta a spese dell'amministrazione stessa, per silenzio-inadempimento)
Il diniego del nulla-osta va motivato adeguatamente, soprattutto in caso di insufficienza di reddito, allo scopo di evitare contenzioso giudiziario (circ. Mininterno 6/2/2009 e circ. Mininterno 13/8/2009)
TAR Lombardia: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di nulla-osta all'assunzione da parte di una agenzia di somministrazione di lavoro, per mancanza del requisito del reddito del datore, dato che il tipo di garanzie che una tale societa' deve fornire sono diverse da quelle, relative al reddito previste per un normale datore di lavoro, consistendo nelle garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il pagamento delle retribuzioni, certamente fornite dalla societa'
Legittimo il diniego di nulla-osta se, con riferimento al rapporto di lavoro corrispondente alla proposta di contratto di soggiorno, la soglia di reddito indicata dalla circ. Minlavoro 1/2005 (TAR Toscana) o dalla scheda tecnica predisposta dall'ufficio periferico del Minlavoro (TAR Veneto) non e' raggiunta
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse; nota: in altro punto si afferma che il controllo deve essere fatto con riferimento all'attualita' (verosimilmente, alla piu' recente tra le annualita' concluse)
Sent. Cons. Stato 117/2015: legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi; in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi (ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno)
TAR Lombardia: la sussistenza di un provvedimento di espulsione gravato di un divieto di rientro in Italia per 10 anni e' motivo sufficiente per revocare il nulla osta all'ingresso del lavoratore concesso per il fatto che in sede di espulsione lo straniero aveva fatto uso di un alias; il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dovuto al non essere nota la corrispondenza dei due diversi nomi allo stesso straniero non e' imputabile all'amministrazione
TAR Lombardia: in caso di annullamento del nulla-osta all'assunzione motivato dall'emersione di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore straniero, il ricorso dello stesso straniero contro il provvedimento e' inammissibile, la legittimazione ad agire spettando esclusivamente al datore di lavoro che ha richiesto il nulla-osta
Il datore di lavoro informa il lavoratore dellavvenuto rilascio
Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare per la richiesta di visto entro 6 mesi (entro un anno, secondo il com. Mininterno 11/4/2007; nota: il termine di 6 mesi e' ribadito da Mess. INPS 8738/2008 e da Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011) dal rilascio
Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
La rappresentanza diplomatico-consolare
o comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro
o rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Nota: la mancata trasmissione telematica dallo Sportello unico al consolato del nulla-osta per lavoro subordinato, regolarmente allegato alla domanda di visto, non e' motivo sufficiente per il diniego di visto (TAR Lazio)
Quando il nulla-osta all'assunzione per lavoro subordinato sia stato smarrito dal lavoratore, con smarrimento regolarmente denunciato, e sia stata prodotta una copia conforme all'originale (avente la stessa validita' di questo), l'Ambasciata non puo' rifiutare il visto unicamente sulla base dell'assenza dell'originale (TAR Lazio)
Legittimo il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato se viene esibito un passaporto con numero appartenente ad una serie non piu' in vigore (TAR Lazio)
Lo smarrimento del passaporto indicato ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato rende il rigetto del visto di ingresso provvedimento vincolato (sent. Cons. Stato 6410/2011); nota: assurdo!
Illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso (TAR Lazio)
Legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (TAR Lazio; nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)
Legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico (TAR Lazio)
Illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto (TAR Lazio)
Il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)
Richiesta di permesso per lavoro
subordinato
Entro 8 gg. dallingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, esibendo la documentazione comprovante la disponibilita' di alloggio e l'avvenuta richiesta di certificazione di idoneit alloggiativa (all'Ufficio tecnico comunale, il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, alla ASL, il certificato di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; da nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri) e la dichiarazione del datore di impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (art. 8 bis Regolamento; nota: previsione inutile, dato che l'impegno e' gia' esplicitato nel contratto di soggiorno); copia del contratto di soggiorno firmato dal lavoratore e trasmessa dallo Sportello unico al Centro per limpiego, allautorita consolare italiana competente e al datore di lavoro
Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)
Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: il datore di lavoro e' tenuto ad accompagnare il lavoratore; nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Lo Sportello unico richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lavvenuta consegna, indicando il domicilio fiscale dello straniero; in caso di evidenza di errore nell'anagrafica del codice fiscale, lAgenzia delle entrate sollecita l'Ufficio archivio anagrafico a correggerlo (circ. Ufficio archivio anagrafico 12/7/2006, citata da F.A.Q. sul sito del Mininterno).
Lo Sportello unico da' assistenza al lavoratore per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che e' poi spedita dal lavoratore da uno degli uffici postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)
Disposizioni particolari in relazione ai
lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015
Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare la possibilita' di assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea
Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda che procede all'assunzione, che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione venga richiesta direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano
La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale
Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
o per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
o successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
o e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
Integrazione
Linee-guida Expo 2015:
o per il personale per il quale e' previsto
il rilascio del visto e del permesso di soggiorno "per missione Expo"
e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno concedere il visto:
dall'1/2/2015 al 31/12/2015
o ampliate le categorie di soggetti cui
tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta di staff dei partecipanti
non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti ufficiali
o per i lavoratori stranieri per lo
svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli ingressi potranno
avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni Expo, ma
anche per lo svolgimento di attivita' correlate
o per ingressi per motivi di lavoro che
avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile richiedere un visto per
missione anziche' per lavoro
La
Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione
riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo'
esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida
Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso
e soggiorno degli stranieri
Contraffazione, ingresso illegittimo,
mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso
Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un contratto di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale contratto o documento (verosimilmente, al fine di determinare la stipula del contratto) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale
Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
TAR Lombardia: legittima la revoca del nulla-osta all'assunzione ove emerga, dal confronto delle impronte, che sullo straniero grava un divieto di reingresso; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato
TAR Lombardia: legittimo il diniego del permesso per lavoro subordinato motivato dalla revoca del nulla-osta all'ingresso (fondata, a sua volta, sull'esistenza di una espulsione pregressa), se tale revoca non e' stata impugnata dall'interessato e mantiene quindi intatta la propria efficacia
Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi
Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso
Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa
Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana
TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)
TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento del contratto di soggiorno adottato, sulla base di una mera segnalazione al SIS, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, senza salvaguardare il diritto di partecipazione procedimentale da parte del destinatario del provvedimento
Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)
TAR Lombardia: in presenza di revoca del nulla-osta all'assunzione, il diniego di rinnovo del permesso e' provvedimento con contenuto vincolato
TAR Toscana: il fatto che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia stato ottenuto sulla base di documentazione falsa (ditta inesistente) rende legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di nuovi elementi sopravvenuti (occupazione effettiva), dato che questi non sono atti a sanare l'irregolarita' iniziale, perche' frutto di un soggiorno che non avrebbe dovuto essere consentito
TAR Lazio: legittimo il diniego di permesso per attesa occupazione se il lavoratore, data l'inerzia della rappresentanza diplomatica rispetto al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, e' entrato in Italia per turismo
TAR Toscana: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se lo Sportello Unico ha revocato il nulla-osta a seguito della cessazione dell'attivita' dell'impresa che lo aveva richiesto, e il Consolato ha conseguentemente revocato il visto di ingresso, senza che tali provvedimenti siano stati impugnati nei termini dall'interessato
TAR Lombardia: il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e, in conseguenza, del permesso per lavoro subordinato, se emerge la falsita' della dichiarazione relativa al requisito reddituale del datore di lavoro (nella fattispecie, una cooperativa) e' legittimo e ha carattere vincolato; non puo' ritenersi sussistente un affidamento formatosi negli anni in capo al lavoratore, se questi non dimostra di aver effettivamente costituito un rapporto di lavoro con quel datore di lavoro
Sent. Cons. Stato 1451/2013: l'inesistenza del rapporto di lavoro e la consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' motivo sufficiente per revocare, a seguito dell'accertamento, il permesso rilasciato; in relazione alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell'appellante, puo' essere presa in considerazione dalle competenti autorita' una domanda di permesso di soggiorno per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo debitamente e correttamente documentata
Sent. Cons. Stato 2911/2014: legittima le revoca del permesso per lavoro subordinato se il presunto datore di lavoro ha denunziato come falsa l'affermazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro e non risulta provata l'esistenza di alcun altro rapporto
TAR Toscana: legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'
Sent. Cons. Stato 5014/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso
Sent. Cons. Stato 5387/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero
Sent. Cons. Stato 4619/2015: il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso (relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente) e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa (il documento e' stato prodotto da un'agenzia); i fatti sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato
Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia
TAR Piemonte: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche
TAR Campania: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria
Ord. Cons. Stato 1134/2015: l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale
TAR Veneto: un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso
Sent. Cons. Stato 1229/2015: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'interessato ha presentato le dimissioni dal posto di lavoro per il quale era stato consentito il suo ingresso in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi anche irreperibile; le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)
TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Sent. Cons. Stato 3989/2013: semplici irregolarita' formali (quali mancata indicazione del lavoratore sul libro matricola e la difformita' riscontrata nel formato della busta paga allegata) non sono sufficienti a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro, ai fini del diniego di permesso, se nei fatti l'esistenza del rapporto risulta provata
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento, per irregolarita' della documentazione presentata, del nulla-osta rilasciato all'aspirante datore di lavoro e il conseguente annullamento automatico del permesso per lavoro subordinato, quando siano trascorsi 3 anni dal rilascio, se non viene data comunicazione di avvio del procedimento anche allo straniero, con possibilita', per questo, di prospettare la sopravvenienza dei requisiti per conservare il titolo di soggiorno; in una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe potuto, con adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno solo se il rapporto di lavoro instaurato fosse risultato fittizio e inesistente e quindi se fosse stato falsato l'intero procedimento di ingresso e assunzione
Accordo di integrazione
Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011; da L. 94/2009)
Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni
che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in
vigore del Regolamento in esame (10/3/2012:
120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
Stipula contestuale alla richiesta del permesso
Sottoscrizione presso
lo Sportello Unico, ovvero, nei casi
in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga
effettuata presso le questure, in questura
(circ.
Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ.
Mininterno 7/3/2012 e la Brochure
Mininterno sull'Accordo di integrazione, la
sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso
per lavoro subordinato o per motivi familiari
Accordo tradotto nella
lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese,
francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta
dell'interessato
Parti: lo straniero e
lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D.
Lgs. 154/2013)[5], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
Impegno dello straniero:
o
acquisire conoscenza
della lingua (livello A2)
o
acquisire una
sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione
e dell'organizzazione delle istituzioni
pubbliche
o
acquisire una
sufficiente conoscenza della vita civile
italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori
o
assolvere agli obblighi fiscali e contributivi
o aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.
Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua
corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o comprensione:
ascolto:
- riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
- riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
lettura:
- riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari
- riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.
o parlato:
interazione orale:
- riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
- riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione
produzione orale:
- riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o scritto:
produzione scritta:
- riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati
- riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno
Impegno dello Stato:
o
favorire l'integrazione dello straniero con ogni
idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche
in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle
organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011):
assicurare il
godimento dei diritti fondamentali e
la pari dignita' delle persone senza
distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni
personali e sociali, e con prevenzione
di ogni forma di razzismo e di discriminazione
agevolare l'accesso
alle informazioni che aiutano gli
stranieri a comprendere i principi della Costituzione
e dell'ordinamento dello Stato
garantire, con regioni
ed enti locali, le norme a tutela del
lavoro dipendente
garantire il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo
o
assicurare la
partecipazione gratuita dello straniero, entro
un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto:
entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione
civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno
Al titolare di
permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo
le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura
"perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti
connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ.
Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai
diritti connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito
della "Sessione di formazione civica e di informazione"
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione
dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi
allo Sportello unico per via informatica
o
i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono
presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di
cui al DPR
263/2012: percorsi di istruzione di primo
livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
o
ai percorsi di
istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
(Decr.
MIUR 139/2007); nota (da Nota
ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione
professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr.
MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali
permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a
livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti
15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento
dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale
presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di
provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti
e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale
o
ai percorsi di
istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli
adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il
16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso
diurno
o
ai percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli
stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle
disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della
lingua italiana
o
dall'1/9/2015 i Centri
territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in
Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota
Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA
sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia,
2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i percorsi di primo
livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono
realizzati dai CPIA
o
i percorsi di secondo
livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di
secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e
artistica
o
ai percorsi di
istruzione di primo livello possono iscriversi
gli adulti, anche con
cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo
livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al
percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede
di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso
l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della
procedura di riconoscimento dei crediti)
coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
coloro che hanno
compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e motivate
esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie
precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali
e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico")
e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel
caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di
istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei
suddetti accordi
o
ai percorsi di
istruzione di secondo livello possono iscriversi
gli adulti, anche con
cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione
tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici;
all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il
periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui
viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo
individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter
frequentare il corso diurno
o
ai percorsi di alfabetizzazione
e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con
cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di
studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non
italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso
di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e
partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del
livello di competenze necessario
o
le domande di
iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito
sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici
predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di
istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio
conclusivo dei percorsi del secondo ciclo
Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
Non si stipula accordo
quando lo straniero e' affetto da patologie
o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN
Per i minori non accompagnati affidati o
sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui
all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
Per le vittime di tratta, violenza o grave
sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate dalla L. 129/2011
all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati
affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non
e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore eta'.
o
non e' previsto
l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non e' prevista la
sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale
di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il
permesso di soggiorno ai sensi dell'art.
18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un
reato commesso nella minore eta'
Lo straniero partecipa
a un corso di educazione civica
entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello
di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel
corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua
indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese,
spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta
dell'interessato; circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale
didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente
quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi della Costituzione
o
organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia
(sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli
stranieri in Italia
o
facolta' e obblighi
relativi al soggiorno
o
diritti e doveri
reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)
o
iniziative a sostegno
dell'integrazione a lui accessibili
nella provincia di residenza
o normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le sessioni di
formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti (art. 1, co. 632 L.
296/2006); in attesa della riorganizzazione dei
Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L.
133/2008, la sessione di formazione civica e di
informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre
al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno
avvalersi di ulteriori strumenti
formativi predisposti dal MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica
giornata e svolto entro tre mesi
dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa'
italiana
All'atto della
sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al
raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una
conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi
sotto)
Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua
corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o comprensione:
ascolto:
- riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente
lettura:
- riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi
o parlato:
interazione orale:
- riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire
- riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati
produzione orale:
- riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce
o scritto:
produzione scritta:
- riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze
- riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti
Se al momento della
verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata
raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti
corrispondenti vengono decurtati; se
invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello
dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto
priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)
Lo straniero acquista
crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in
corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato
B al DPR 179/2011):
o conoscenza della lingua italiana (crediti non
cumulabili)
livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti
livello A1: 14 punti
livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti
livello A2: 24 punti
livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti
livello B1: 28 punti
livello superiore a B1: 30 punti
o conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non
cumulabili)
livello sufficiente: 6
punti
livello buono: 9 punti
livello elevato: 12 punti
o percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione
secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso
di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)
frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti
o percorsi degli istituti
tecnici superiori o di istruzione e
formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico
superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)
frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti
o corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti
dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di
laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli
equiparati):
frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti
frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti
frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti
frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti
frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con
valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti
o conseguimento di titoli di studio con valore legale in
Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione
precedenti:
diploma di qualifica professionale: 35 punti
diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti
diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione
tecnica superiore: 37 punti
diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti
diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti
diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti
dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti
o attivita' di docenza:
abilitazione all'insegnamento: 50 punti
svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di
alta formazione (nota: per anno?): 54 punti
o corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro
ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per
adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e
formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari,
titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura
non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella
Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche
in lingua tedesca):
frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti
o onorificenze e benemerenze pubbliche:
conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti
conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti
o attivita' economico-imprenditoriali:
svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti
o scelta di un medico di base:
scelta del medico di base: 4
punti
o partecipazione alla vita sociale:
svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione
iscritta nei pubblici registri: 4 punti
o abitazione:
contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o
accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti
o corsi di formazione anche nel paese
d'origine:
partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento
o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato
autorizzato l'ingresso: 2 punti
partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero
di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
Note:
o la conoscenza della lingua
secondo i livelli previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla
certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe
trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena,
Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali
per l'istruzione degli adulti
o per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi
tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni
private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con
certificazione non avente valore legale in Italia
o l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle
istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di
informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10
ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in
modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a
quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita'
di apprendimento deve essere comunicata
alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo
allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o il titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce
documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo
straniero il "raggiungimento"
della soglia di adempimento di cui
all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche'
una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona
conoscenza della cultura civica)
o il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce
documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011,
e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui
all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se
l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di
"raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il
caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)
o le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali
permanenti promuovono progetti pilota
per la realizzazione di corsi di
integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana; la frequenza
ai corsi costituisce partecipazione
alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di
un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce
documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello
elevato di conoscenza della cultura
civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso
di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona
conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza
della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione
dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di
optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
Completati i piani
regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i corsi
di integrazione liguistica e sociale (com.
Mininterno 10/12/2013)
Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle
seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non
definitive, anche patteggiate) per reati:
ammenda non inferiore
a 10.000 euro: 2 punti
arresto inferiore a 3
mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
arresto superiore a 3
mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
multa non inferiore a
10.000 euro: 6 punti
reclusione inferiore a
3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
reclusione non
inferiore a 3 mesi: 10 punti
reclusione non
inferiore a 1 anno: 15 punti
reclusione non
inferiore a 2 anni: 20 punti
reclusione non
inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di sicurezza
personali:
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
applicazione (anche
non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni (definitive)
per illeciti amministrativi o tributari:
sanzione non inferiore
a 10.000 euro: 2 punti
sanzione non inferiore
a 30.000 euro: 4 punti
sanzione non inferiore
a 60.000 euro: 6 punti
sanzione non inferiore
a 100.000 euro: 8 punti
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve
presentare documentazione idonea; in
mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura
civica, e' possibile sostenere un test
effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito,
da circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche
presso i centri per l'istruzione degli adulti (nota: Circ.
Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi
delle sessioni di test; Circ.
MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri
territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati
in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA); circ.
Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa
lo straniero della facolta' di ricorrere al test
Il test per la
conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso
UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ.
Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative
del Vademecum
MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
o
dall'1/7/2014 il costo
delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR
179/2011 sono a carico del MIUR
o
le sessioni possono
essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in
particolare, per gli studenti universitari, la sessione potrebbe essere
organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con successiva
comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso accordi
sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o, eccezionalmente, in
caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso le prefetture
o
il procedimento di
verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso il cui
territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di residenza da
una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello
Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico
o
una nuova funzione
consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello
straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un nuovo
indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di
irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio
dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR
179/2011
o
e' comunque possibile
per lo straniero modificare la propria residenza accedendo, con le credenziali
consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla sezione
"Accordo" al link
apposito
o
lo straniero puo' chiedere
la prenotazione al test, accedendo al link
apposito e scegliendo l'ultima voce del menu
"Prenotazione Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima
sessione utile non appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo
informatico, le sedi di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di
accesso, l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede
di convocazione
o
il test di conoscenza
della lingua, della cultura civica e della vita civile si tiene nei Centri per
l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP),
laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ.
MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota
Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA
sui 120 previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia
Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in
Puglia)
o
il test e' unico,
articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata
o
il raggiungimento di
un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile
comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") di
conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto
nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia'
in possesso di un livello superiore
o
ai fini della verifica
del livello B1, il test si svolge in non piu' di due sessioni annuali e in
un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato dai protocolli di
intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora
formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al test accedono solo
coloro che siano in possesso di un titolo attestante il raggiungimento del
livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011
o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di conoscenza di livello
A2
o
dato l'esiguo numero
di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una sola sessione prima
della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere organizzata anche quando
non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30 stranieri
o
lo straniero puo'
comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area riservata di
Accordo (Circ.
Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo'
richiedere di sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto della
sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test",
selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le credenziali
sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo
straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un indirizzo di
e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi particolari, anche
tramite gli operatori dello Sportello Unico
o
dovranno essere
previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura
civica", o solo "cultura civica"), al fine di consentire allo
straniero che sia gia' in possesso di attestato di conoscenza della lingua di
prenotare solo il test di cultura civica
o
l'eventuale
superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di
soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai
fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con
finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque
non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che
interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)
Circ.
Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota
Minlavoro 23/3/2015):
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
e della cultura civica (senza
decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata
frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione
certificato delle
competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
attestato di qualifica
di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di
apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
diploma professionale
tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato
per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
diploma liceale (anche
in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
diploma di istruzione
tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
diploma di istruzione
professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi
formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai
Centri provinciali di istruzione per adulti)
certificazione delle
competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
titolo attestante il
raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato
a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico
2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
titolo attestante il
raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato
prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e
recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e
sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645
del 31.10.2012")
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
e della cultura civica per i possessori
di
certificato di
conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
certificato di
conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Siena
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
(Circ.
Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base
dell'avvenuto accertamento delle competenze in materia) per i possessori di
certificazione PLIDA
rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
Un mese prima che
siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero
a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione per i figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento,
e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ.
Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione
d'ufficio della documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai
fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto
dell'eventuale sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di
ricorso)
In caso di permesso di
durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della
partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di
mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le
altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento
che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998,
come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che
rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea
(in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"), va omessa
del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei
casi, esonerati dalla possibile
revoca del permesso dal DPR 179/2011,
in cui valga un esplicito divieto di
espulsione; Circ.
Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da
verifica sono chiusi con la causale "Chiuso
per esenzione"
Note:
o
l'accertamento dei
risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro
dell'amministrazione (aumento della documentazione
da esaminare; possibilita' che il test
di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre
il procedimento amministrativo di rinnovo
del permesso entro i 60 giorni (D.
Lgs. 40/2014)[6]
previsti dalla legge
L'accordo e' risolto
per inadempimento quando si
verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli
minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire
l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento di un
numero di crediti < 0
L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica
rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento di un
numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato raggiungimento
del livello A2 della conoscenza
della lingua italiana parlata
o
mancato raggiungimento
di un livello sufficiente di
conoscenza della cultura civica e
della vita civile in Italia
L'accordo e' estinto
per adempimento negli altri casi
Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato
La risoluzione
dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo straniero
appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione
Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
Nota: nel testo del
DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo
dei crediti: la legge prevede (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda
ad allontanamento dello straniero,
non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti
i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari,
per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta
di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello
straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive
europee); tuttavia, circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa
riferimento corretto a tutte le
categorie previste da art. 4-bis D.
Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere
del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo
straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti
appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie,
l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)
Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative,
erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro
Nota: allo straniero
che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla
naturalizzazione
In caso di proroga di un anno
o
la decisione relativa
alla proroga e' comunicata allo
straniero
o
un mese prima della
scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione
allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con
riferimento all'intero triennio (non
e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo
scolastico)
o
si applicano le disposizioni relative all'estinzione
per adempimento e alla risoluzione
per inadempimento
o
se si verifica ancora
una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la
proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita'
competente tiene conto quando debba
adottare provvedimenti discrezionali
di cui al D. Lgs. 286/1998
Nota: se il livello A2
(20 crediti) e il livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello
straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene
addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3);
in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo
dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica
Note: ai fini delle
norme sull'immigrazione
o
la discrezionalita'
rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4,
10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis
(stranieri in possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro),
co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se lo straniero non e'
pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di
inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in
presenza dei requisiti
o
la valutazione discrezionale
dell'inserimento puo' giocare solo
quando vi sia una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso,
l'inadempimento parziale potrebbe favorire
l'adozione del provvedimento negativo
Circ.
Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica
degli accordi prorogati di un anno (Nota
Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni
relative agli esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i
casi),
o
per ovviare ai casi di
irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata nell'applicativo
informatico una funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza
nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla questura un nuovo indirizzo
in sede di richiesta di rinnovo del permesso
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
e della cultura civica (senza
decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata
frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione
certificato delle
competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
attestato di qualifica
di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di
apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
diploma professionale
tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato
per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
diploma liceale (anche
in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
diploma di istruzione
tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
diploma di istruzione
professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi
formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai
Centri provinciali di istruzione per adulti)
certificazione delle
competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
titolo attestante il
raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato
a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
diploma di licenza
conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico
2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
titolo attestante il
raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato
prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e
recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e
sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645
del 31.10.2012")
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
e della cultura civica per i
possessori di
certificato di
conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
certificato di
conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena
o
esonero dallo
svolgimento del test di conoscenza della lingua
per i possessori di
certificazione PLIDA
rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
o
l'accordo di
integrazione viene prorogato di un
anno anche nei casi in cui non si sia
potuto procedere a verificare i
requisiti necessari (conoscenza dell'italiano, cultura civica, frequenza
scolastica di figli minori)
o
chiusura per inadempimento parziale se al termine dell'anno ulteriore permangono le condizioni constatate
alla fine del biennio; l'inadempimento
dell'obbligo di istruzione per i
figli minori non comporta la
chiusura dell'accordo per inadempimento
se (nota: e solo se) lo straniero prova di essersi comunque adoperato per garantire l'adempimento
dell'obbligo
o
si raccomanda di
correggere, se e' il caso, gli eventuali provvedimenti di chiusura per
inadempimento erroneamente adottati e alle questure di riesaminare i
conseguenti provvedimenti di rigetto del rinnovo di permesso
o
in caso di nuovo
ingresso dello straniero non si procede alla sottoscrizione di un nuovo
accordo; se il precedente accordo non e' stato chiuso, si procede alla sua
archiviazione
o
le questure sono
abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e
inadempimento parziale
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente
documentato, derivante da
o
gravi motivi di salute (certificati dalla struttura
sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi motivi di famiglia
o
motivi di lavoro
o
frequenza di corsi o
tirocini di formazione,
aggiornamento o orientamento professionale
o
motivi di studio all'estero
I dati relativi
all'accordo sono inseriti in una anagrafe
apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli
unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e
per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti
eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le
misure a tutela della privacy
Lo straniero ha la
possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai
recapiti per le comunicazioni (circ.
Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni
Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo
Circ.
Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail
dello straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate
con raccomandata con ricevuta di ritorno
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e
universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento
civico) per la realizzazione delle sessioni
di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita
sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano
il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
Circ.
Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale
promuove progetti pilota di informazione
per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011
anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
Numero di accordi di integrazione sottoscritti
all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531
Numero di accordi di integrazione sottoscritti
al 9/11/2015 (Dati
Mininterno sull'accordo di integrazione): 227.414
Stipula del contratto di lavoro
Il termine per la stipula del contratto di lavoro, caratterizzato da condizioni per lo piu' gia' indicate nel contratto di soggiorno, e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008)
Un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso (TAR Veneto)
o l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori (D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi i rapporti di volontariato
o l'obbligo si applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori
o l'obbligo non si applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori
o in attesa del rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (sulla base di circ. Mingiustizia 3/4/2014):
o l'obbligo, di cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori, non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione
o in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva
o il certificato penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente tramite delegato), utilizzando l'apposito modello; vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro, del lavoratore e, se del caso, del delegato
o e' necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte dell'interessato, di apposito modello e allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato
o il certificato puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa esibizione del documento di identita'
Sopravvenuta indisponibilita' del datore di
lavoro
Il lavoratore giunto in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro, puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dellimmigrazione, dalla quale risulti l'indisponibilita' del datore di lavoro (circ. Mininterno 20/8/2007)
Nota: circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione; l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello Unico e questura
TAR Lazio: coerentemente con quanto stabilito da circ. Mininterno 20/8/2007, al lavoratore straniero per il quale l'interesse del datore di lavoro sia venuto meno dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma prima del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione e, se nel frattempo ha trovato una nuova occupazione, un permesso per lavoro; in ogni caso, va valutata la possibilita' di rilasciare un permesso ad altro titolo in base ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, TAR Lazio (che estende la conclusione al caso di qualunque causa imputabile al datore di lavoro, incluso quello in cui il datore di lavoro sia indagato per aver preteso denaro dallo straniero per la presentazione della richiesta di nulla-osta, quando non siano emerse, in relazione ai fatti, responsabilita' penali dello straniero), Sent. Cons. Stato 3166/2014 (che, per il caso in esame, sottolinea come il rilascio del permesso sia atto dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte dello straniero, non essendo a lui imputabile la cessazione dell'attivita' dell'impresa, e afferma che, ai fini del rilascio del permesso, l'interessato dovra' allegare solo l'iscrizione al Centro per l'impiego; nota: la sentenza aggiunge in modo impreciso quanto segue: "nonche' la dimostrazione inerente la disponibilita' di fonti lecite di sostentamento"); in senso quasi opposto, sent. Cons. Stato n. 4064/2009: la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio, a maggior ragione se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento
Ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
Diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007); nello stesso senso, TAR Toscana (illegittimo il diniego in mancanza di istruttoria atta ad escludere che tale mancata instaurazione sia dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del lavoratore, quali il tentativo da parte del datore di lavoro di imporre condizioni di lavoro diverse da quelle precedentemente concordate), TAR Umbria (quando non vi sia evidenza di un intenzionale aggiramento delle norme di legge, l'instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato ai fini dell'ingresso, da parte del lavoratore straniero cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno, e' legittima, ed e' illegittimo, quindi, il successivo diniego di rinnovo per mancata instaurazione del primo rapporto), Sent. Cons. Stato 5211/2012 (la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale sia stato autorizzato l'ingresso per motivi indipendenti dal lavoratore non esonera l'amministrazione che abbia gia' rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione dal valutare, in sede di rinnovo, la nuova assunzione sopraggiunta; irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, il fatto che l'interessato non abbia di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, a suo tempo rilasciato)
Sent. Cons. Stato 3717/2012: ai fini della revoca del permesso di soggiorno per lavoro, motivata dal carattere fittizio del rapporto di lavoro, l'amministrazione e' tenuta ad accertare l'effettiva sussistenza di tale carattere, non potendosi escludere che il trasferimento in altro comune del datore di lavoro sia proprio la causa della cessazione di un effettivo rapporto di lavoro, della quale il trasferimento in altro comune del lavoratore sia l'effetto
La mancata segnalazione da parte dello straniero della sopravvenuta indisponibilita' del datore a stipulare il contratto di soggiorno per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso (TAR Lombardia)
Facolta' del lavoratore nelle more del
rilascio del permesso
Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,
o
puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con
pienezza di diritti previdenziali
(art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi
al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei
documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di
esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di
permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si
prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione
dell'istanza di rilascio (circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Nota:
secondo F.A.Q.
sul sito del Mininterno, dopo aver presentato la richiesta di permesso di
soggiorno il lavoratore puo' essere assunto
anche da altri datori di lavoro
(quanto meno, in aggiunta al datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta
all'ingresso); nello stesso senso, in caso di sopravvenuta indisponibilita' di
quel datore di lavoro, TAR
Lazio, TAR
Friuli Venezia Giulia, sent.
Cons. Stato 4151/2011
Circ.
Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste
di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale
sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato
perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare
una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione;
l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello
Unico e questura
III. Soggiorno per lavoro subordinato
Durata del permesso per lavoro subordinato
Durata del permesso di soggiorno:
o < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Licenziamento e dimissioni
In caso di licenziamento o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, da circ. Mininterno 19/5/2001; nota: legittimi solo per giusta causa – da art. 2119 c.c. –, benche vi sia interesse di ambo le parti a non eccepire sullesistenza di questa), che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per limpiego:
o iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; note:
dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
Sent. Cons. Stato 1229/2015: le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)
o iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento delleffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; giurisprudenza:
TAR
Campania: il rinnovo non puo' essere
negato per il solo fatto che il rapporto di lavoro concluso ha avuto durata molto breve (ne', sembra
evincersi, per il fatto che non ha avuto
luogo l'iscrizione nell'elenco anagrafico; nel senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 3342/2014, Sent.
Cons. Stato 2645/2015; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa,
di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent.
Cons. Stato 3405/2014
- la spettanza di un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, puo' ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma; tuttavia, perche' la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo di validita' del permesso di soggiorno per lavoro, un'attivita' lavorativa sia stata effettivamente svolta, producendo un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante l'apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacita' lavorative
- ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, non e' sufficiente che lo straniero al momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento; eventuali periodi di disoccupazione nel periodo di validita' del precedente permesso debbono essere computati nel periodo annuale, potendosi rifiutare il permesso nel caso in cui lo straniero abbia gia' accumulato un anno di permanenza per reperire un lavoro (diversamente opinando, sarebbe agevole eludere il requisito reddituale, e la connessa esigenza di contribuzione fiscale e previdenziale da parte dello straniero, instaurando, in prossimita' della scadenza del permesso e per una durata minima, rapporti di lavoro meramente strumentali al rilascio di un nuovo permesso; nota: inammissibile estrapolazione dalle norme vigenti; in senso contrario, TAR Campania)
Sent. Cons. Stato 1230/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da assenza di reddito, senza concessione del beneficio di un permesso per attesa occupazione, se al momento dell'adozione del provvedimento e' gia' spirato il periodo di un anno che la legge concede per trovare una nuova occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2645/2015 e Sent. Cons. Stato 2645/2015 (il fatto che l'appellante sia tornato in patria per un lungo periodo non consente, quale motivo di forza maggiore, una deroga ampliativa alla durata dell'attesa occupazione, posto che tale previsione costituisce gia' una deroga al principio della necessaria percezione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento)
TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa
- la possibilita' di concedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore anno non e' necessariamente esclusa dal fatto che l'interessato se ne sia avvalso per la residua quota di validita' del permesso di soggiorno
- il fatto che lo straniero sia stato in passato ripetutamente vittima di irregolarita' retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate dal giudice del lavoro successivamente all'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso motiva il riesame del provvedimento e l'eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione
TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione
Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso, l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento
Sent. Cons. Stato 1231/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione scaduto, se non e' soddisfatto il requisito relativo ai mezzi di sostentamento sufficienti
TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito)
Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato
o per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allart. 8 L. 68/1999 equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione nellelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)
o specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)
o ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[7]
o in mancanza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[8], alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:
oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 48 co. 5 D. Lgs. 81/2015; tali redditi possono ora arrivare a un totale di 7.000 euro per anno, in base ad art. 48 co. 1 D. Lgs. 81/2015[9]); nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')
non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile
non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato
TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)
Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero (va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria)
o in mancanza di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[10], di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota: se liscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; giurisprudenza:
Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)
Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente (verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di rinnovo e' atto strettamente vincolato
o il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
Sent. Cons. Stato 3674/2014, Sent. Cons. Stato 3677/2014, Sent. Cons. Stato 3904/2014:
o
art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato
da L. 92/2012, fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione
o il periodo minimo di un anno previsto art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre dal momento della concessione o del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro), senza computare i periodi precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali irregolarita' amministrative sanabili
o ai fini della concessione del permesso per attesa occupazione non possono richiedersi requisiti di reddito e, solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
Sent. Cons. Stato 4638/2014: se sono trascorsi 12 mesi dall'iscrizione al Centro per l'impiego, ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di risorse sufficienti; elementi sopraggiunti possono consentire il rilascio o rinnovo del permesso solo se essi sono verificati e sufficientemente consolidati; spetta pero' all'amministrazione riesaminare tempestivamente la situazione su istanza di parte e valutare la condotta dello straniero nel periodo successivo nonche' la effettivita' e la costanza del rapporto di lavoro e delle relative dichiarazioni di reddito
TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare (nello stesso senso, quando si tratti di straniero che abbia fatto ngresso per ricongiungimento, TAR Veneto), sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione
Sent. Cons. Stato 3879/2015: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato
La cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli
o NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che
siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo
o NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966
o importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane
o erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti
o il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione
o erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)
o erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento
o ai fini dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria, e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: si afferma che il rifiuto assume carattere ostativo quando il luogo disti meno di 50 km dalla residenza del lavoratore "o" sia raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; si dovrebbe invece usare la congiunzione "e")
o il Minlavoro, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015
o la NASpI puo' essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare, ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la disoccupazione e' quindi "involontaria")
o per i lavoratori domestici, considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato, in tale periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore
o le attivita' svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso ricevuto per tali attivita')
o prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'
o in caso di prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di corresponsione della indennita' di disponibilit da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione
o in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione dell'indennita' di disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la generalita' dei lavoratori
o la cessazione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione
o in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero del soggetto percettore di NASpI,
se il lavoratore si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione
se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione
se il lavoratore si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio INPS 367/2009
se il lavoratore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa italiana
L'eventuale trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste dallo stesso Regolamento CE 883/2004, dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione
Nota:
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009); TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo
Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non e' richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (D. Lgs. 40/2014, che ha soppresso art. 36-bis DPR 394/1999)[11]
Nota: gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis e di art. 36-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
Nota: prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 40/2014, TAR Lombardia affermava che, se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Rinnovo del permesso
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo
Mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore) oltre 60 gg. dopo la scadenza; in senso contrario, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania)
Necessaria per il rinnovo la permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: in particolare, mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)
Note:
o il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
o in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore e formalmente impossibile, data la necessita di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso allart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)
o da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio); Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione
Giurisprudenza:
o la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
o la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)
o l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
o la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
o la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)
o il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)
o legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
o ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)
o illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)
o illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)
o molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
o la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)
o legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
o illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
o illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
o l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)
o anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)
o l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)
o legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)
o lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)
o rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari
o si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)
o la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
o se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
o il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
o anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
o per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
o le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato (Sent. Cons. Stato 3879/2015)
o il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)
Durata del permesso rinnovato (nota: essendo la durata disciplinata esplicitamente dal D. Lgs. 286/1998, si applica la deroga alla regola principale di durata non superiore a quella di rilascio):
o < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo
Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,
o puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)
o gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)
La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
o la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[12]
o sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
Nota: di fatto impossibile procedere alla compilazione del modello Unificato-LAV o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS quando il permesso sia scaduto da meno di 60 gg, ma non sia ancora stata presentata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in queste situazioni, il lavoratore che potrebbe essere assunto non e' in grado di indicare nella richiesta di rinnovo l'esistenza di un contratto di lavoro; deve cosi' avvalersi, nell'immediato, di un rinnovo per attesa occupazione
Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
Nota: quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp; nella prassi, questa estensione non e' sempre riconosciuta in relazione a tutti gli aspetti
Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il titolare di permesso per lavoro subordinato
o e iscritto obbligatoriamente al SSN
o accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma
o e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)
o puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:
TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio
Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)
o puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
IV. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di
ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale
Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di
soggiorno
Consentita lassunzione (fatti salvi i requisiti di eta) anche di titolari di
o permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)
o permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)
o permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[13]; note:
il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 6 mesi e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
o permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')
o permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)
Nota: All. 2 alla circ. INPS 17/2/2009 menziona un insieme vasto di permessi di soggiorno abilitanti al lavoro, che include, oltre al permesso per adozione e attesa cittadinanza, quello per affari, attesa status apolidia, minore eta', missione, motivi di giustizia, motivi religiosi, residenza elettiva, etc.; viene menzionato anche un permesso per "lavoro subordinato a seguito di vertenza"
Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o che soggiornino per lavoro stagionale
o che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)
o ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari
o che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per motivi di studio o formazione
Note:
o la
Direttiva
2011/98/UE prevede (salva
la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
che sono familiari di
comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione
che godono, insieme ai
loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
che sono distaccati,
per la durata del distacco
che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
che sono autorizzati a
soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno
chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione sul loro status
che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
che sono titolari di
permesso UE slp
il cui allontanamento
e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:
lavoro subordinato
permesso UE slp
motivi familiari
attesa occupazione
motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
Carta blu UE
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Non e richiesto il nulla-osta al lavoro, ma la previa iscrizione nellelenco anagrafico o, se il rapporto e gia in corso, comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (citata esplicitamente solo per titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari, motivi umanitari, integrazione del minore; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)
Note:
o la possibilita' di iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla parita di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)
o circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011
La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005); nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro
Le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Lavoro
accessorio (artt. 48 e 49 D. Lgs. 81/2015)[14]:
o i
redditi non possono superare i 7.000 euro l'anno[15];
il limite e' di 3.000 euro l'anno netti per i percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito (Circ.
INPS 142/2015: per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno
civile, la prestazione NASpI e'
ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente
tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o la fine dell'anno, se questa e' antecedente; il
beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un
mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era
preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso
derivante dalla predetta attivita')
o le
somme corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore
non possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno; qualora vengano
superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il
rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o
di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o
professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una
dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ.
Minlavoro 18/1/2013)
o prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate anche in agricoltura,
per attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'
per attivita' agricole svolte da soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di soggetti esonerati da imposte e altri obblighi perche' prevedono di realizzare, nel corso dell'anno, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
o per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; nelle more della emanazione del decreto il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro, e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Circ. INPS 149/2015: committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso
procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico), con le seguenti modalita' di accesso, acquisto e gestione dei voucher (Allegato Circ. INPS 149/2015):
- il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalita':
sportelli INPS
sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio" (a condizione di possesso del PIN)
Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)
associazioni di categoria dei datori di lavoro
- il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalita':
sportelli INPS
sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio", oppure nella sezione "Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)", oppure nella sezione "Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi"
Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)
- la registrazione dei prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede una attivita' di verifica dei dati da parte del Contact Center, che contatta i potenziali prestatori (l'operazione richiede 2-3 giorni)
- una volta verificati i dati, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, entro circa 25 giorni lavorativi, la carta (INPS card c.d. "Postepay virtual"), sulla quale e' possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverra' automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali; la riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione)
- in caso di impossibilita' di riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, e' necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione
- il prestatore minorenne, che, in quanto tale, non puo' ricevere la INPSCard, ricevera' da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie
- per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, e' necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Poste Italiane
- il committente versa, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalita':
tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale e la causale LACC appositamente istituita
tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10; nel caso che la procedura venga attivata da una associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; in questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, puo' essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS
tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio"
- per la dichiarazione dei rapporti di lavoro e' necessario che ci sia disponibilita' sul conto "Lavoro Accessorio"
- prima dell'inizio delle attivita' di lavoro accessorio (anche il giorno stesso, purche' prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua, attraverso il sito internet www.inps.it o il Contact Center (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante), o recandosi presso una sede INPS, la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali; la dichiarazione deve contenere
l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
la data di inizio e di fine presunta dell'attivita' lavorativa
il luogo di svolgimento della prestazione
- si ricorda che il committente e' obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL; nel caso in cui, dopo la dichiarazione, si verifichino delle variazioni relative ai periodi di inizio o fine lavoro o ai lavoratori impiegati, esse devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati; la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come indicato in circ. INPS 157/2010
- al termine della prestazione lavorativa, il committente comunica all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta gia' effettuata preventivamente attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro
- l'INPS, ricevuta la comunicazione del committente a consuntivo, verifica la copertura economica delle prestazioni di lavoro sul conto "Lavoro Accessorio"; in caso di esito positivo, procede all'invio delle disposizioni di pagamento a favore del prestatore; in caso contrario, segnala al committente l'impossibilita' di procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentira' la copertura della operazione di rendicontazione (nota: la verifica dovrebbe essere effettuata in sede di recepimento della dichiarazione di inizio della prestazione; non e' neanche chiaro come si proceda in caso di inerzia del committente)
- una volta ottenuta notizia dell'avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, l'INPS completa la procedura con l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale del prestatore e il riversamento all'INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo
banche popolari abilitate
o i
committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche
presso le rivendite autorizzate (Circ.
INPS 149/2015 specifica: oltre che attraverso i canali previsti per
committenti imprenditori o professionisti, anche presso gli uffici postali di
tutto il territorio nazionale)
o i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg successivi (nota: non e' chiaro se questo significhi che i buoni debbano essere utilizzati necessariamente entro 30 gg dall'acquisto[16]); Circ. INPS 149/2015: il Minlavoro, con nota n. 3337 25/6/2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione e' effettuata secondo le attuali procedure
o il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario (individuato con decreto del Ministro del lavoro; nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 co. 1 lettere a e c, e art. 6 co. 1, 2 e 3 D. Lgs. 276/2003), successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio; il concessionario versa anche i contributi previdenziali all'INPS (13% del valore nominale del buono) e all'INAIL (7% del valore nominale del buono)
o il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio
o i compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
Art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia stabilisce che gli Stati membri della Comunita' europea e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e alloccupazione (clausola di stand still)
o in base ad art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola
o in base allo stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato
o in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga durata sono soddisfatte; nota: "permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro
Obbligo di comunicazione al Centro per limpiego competente (o, per lavoro domestico, all'INPS, da L. 2/2009) per ogni rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale; circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009: con eccezione del lavoro accessorio), di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche' quelle relative all'instaurazione di un rapporto di tirocinio (Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie) o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, in relazione a
o instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):
per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)
per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)
per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)
o ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Per rapporti di lavoro diversi da quello domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti (art. 17 co. 1 L. 35/2012: incluso quello di trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico) quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); Circ. Minlavoro 28/11/2011: il Modello Unificato-Lav (in vigore dal 30/4/2011), che include campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e all'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio, sostituisce il Modello Q per la comunicazione allo Sportello Unico della stipulazione di contratto di soggiorno; eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):
o per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare
o per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
Nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi informatici predisposti per la trasmissione dei modelli, il datore di lavoro e' comunque tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo (Decreto Minlavoro 30/10/2007 e Nota Minlavoro)
Per lavoro domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009); circ. INPS 17/2/2009: si applicano gli stessi termini temporali previsti per il lavoro subordinato; consentita solo (circ. INPS 49/2011) la trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) e la trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011); quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta (Decreto Minlavoro 30/10/2007); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
Nota: nel Modello Unificato-Lav, alla voce "Scadenza del permesso di soggiorno", e' previsto che possa esere inserita la data convenzionale 01/01/1900 in caso di lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso; non e' pero' contemplata la possibilita' di assumere nei primi 60 gg dopo la scadenza del permesso
Soppresso l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[17]
Sanzioni
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato) per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di validita o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
Note:
o la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto
o il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali
o il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
o quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)
Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo sono aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)
o sono piu' di 3
o sono minori in eta' non lavorativa
o sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso
E' applicata, in sede di condanna, anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009, per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati
In caso di condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno idoneo, all'ente che li ha occupati si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica, al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in realta' elenca solo aggravanti
Mininterno e Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE osserva come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia
Il Minlavoro provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti, sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori di tali minoranze
Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
o 21.701 ispezioni
o 76.391 posizioni lavorative controllate
o 802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
o 139.624 aziende ispezionate
o 73.514 aziende in posizione irregolare rilevate
o 115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare
o 1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
o 9.722 lavoratori controllati
o 4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare
o 406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[18]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o si cumula con quelle previste
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o la sua applicazione esclude (D. Lgs. 151/2015) l'applicazione delle sanzioni di cui ad art. 19 co. 2 e 3 D. Lgs. 276/2003 (per mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazioen di assunzione o, in alternativa, di copia del contratto di lavoro, mancata comunicazione di trasformazioni del rapporto di lavoro, mancata comunicazione relativa a somministrazione di lavoro, mancata comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, mancata consegna al lavoratore di dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola) e di quelle cui ad art. 39 co. 7 L. 133/2008 (per omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori nel libro unico del lavoro)
o si applica anche in caso di
utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o non si applica in caso di
rapporto di lavoro domestico (art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015[19])
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
- prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);
- dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[20]:
o euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o 2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[21], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)
Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito
Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche' si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti di legge
Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
o il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:
o il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale
Diritti del lavoratore straniero
Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la parita si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano
Sono garantiti i diritti fondamentali di ogni lavoratore migrante, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno (art. 1 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998)
Il lavoratore migrante irregolarmente soggiornante, nei casi in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficia, per se stesso e per i familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni (art. 9 Convenzione OIL n. 143/1975 e, riguardo al diritto alla retribuzione, art. 2126 c.c.)
Note:
o benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)
o art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano
quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero
Trib. Voghera: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) nella parte in cui non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1 e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lapprendimento della lingua italiana, consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001)
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
Note:
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
- l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
- l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
prevalgono infatti
- la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
- il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
- il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
- art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
- art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
- artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
- art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
- DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
- D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
- Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
- D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
- sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
- sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
- art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
- art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
- L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Gli infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:
o lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014, art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952); in precedenza, si erano registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:
o tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza
o secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)
o Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino
o Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
Adottato un bando, da parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello stesso senso, un bando dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova
Parere UNAR (emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale): la norma di L. 47/1948 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto di art. 9 L. 52/1996) potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib. Milano e Trib. Brescia
Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all'albo dei giornalisti, ha diritto a diventare direttore responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948 deve ritenersi abrogata per incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere, specificando che
o qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
o art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata
Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino) l'iscrizione della testata giornalistica che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di cittadinanza italiana (comunicato ASGI)
L'Associazione Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)
Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno
Trib. Milano: i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001
Trib. Milano (su ricorso presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali, per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi
Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque, il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa
Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani
Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione
TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche' le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato, coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani e comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni italiani, Parere UNAR e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi
A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
Presentato ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici, potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati
Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata
Lettera dell'ASGI al Ministro dellIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lIntegrazione e allUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti
Lettera
dell'ASGI al direttore generale dellASL di Olbia con cui si chiede di
chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare
ad un bando
di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari -
infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua;
nello stesso senso, Parere
UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D.
Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione
OIL n. 143/1975
Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)
Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
Un bando dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)
Una Nota ASGI segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione pubblica:
o le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:
alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso
e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione
o enti che hanno emesso bandi illegittimi:
Ferrovie Circumetnea
Banca d'Italia (60 coadiutori)
Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso
ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani
MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno
Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)
Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)
Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato
Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani
Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari
Il Comune di Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale (com. ASGI)
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un avviso, lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi
Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica amministrazione)
Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[22] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Il familiare straniero di cittadino comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
Il titolare di permesso UE slp accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri
Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego
alle dipendenze della pubblica
amministrazione, con l'esclusione
delle attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla
tutela dell'interesse nazionale e
delle attivita' risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art.
27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle
attivita' riservate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide,
di fatto, con la precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario
Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle modifiche introdotte dalla L. 97/2013
Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA
Note:
o in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario
o il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
o gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
o l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")
o se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito
o Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
o dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani
Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti a tempo determinato)
Divieto di licenziamento per la lavoratrice
madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche
Le lavoratrici (non quelle domestiche) non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (2 mesi precedenti data presunta del parto; eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo; 3 mesi dopo il parto; eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta, aggiunti ai 3 mesi successivi al parto; Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dingresso del bambino nella casa familiare), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino (art. 54, co. 1 D. Lgs. 151/2001); il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva di gravidanza (art. 54, co. 2 D. Lgs. 151/2001); il divieto non si applica in caso di colpa grave che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice e' stata assunta o per raggiungimento del termine, di esito negativo della prova (art. 54, co. 3 D. Lgs. 151/2001); il licenziamento intimato in violazione di queste disposizioni e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace (art. 54, co. 5 D. Lgs. 151/2001)
Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche al lavoratore che abbia preso congedo di paternita' (art. 54, co. 7 D. Lgs. 151/2001)
Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, co. 9 D. Lgs. 151/2001)
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o la risoluzione consensuale del rapporto concordata durante la gravidanza o i primi tre anni (L. 92/2012) di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio (art. 55 D. Lgs. 151/2001); l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale e' condizionata sospensivamente alla convalida (L. 92/2012)
Le disposizioni relative alla convalida della richiesta di dimissioni o della risoluzione consensuale si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per i primi tre anni (L. 92/2012) dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, co. 4 D. Lgs. 151/2001)
Sent. Cass. 17433/2015: il divieto di licenziamento per la donna incinta e fino al compimento del primo anno di vita del figlio non si applica al lavoro domestico (mentre si applicano le norme sul congedo di maternita' e le disposizioni di cui ad artt. 6 co. 3, art. 16, art. 17, art. 22 co. 3 e co. 6 D. Lgs. 151/2001)
Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; il licenziamento irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto di recesso e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che dall'inizio della gravidanza, purche' intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla legge; periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati), la lavoratrice non puo' essere licenziata, salvo che per giusta causa; le dimissioni in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti, se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalita' previste da art. 4 L. 92/2012; le assenze non giustificate entro i 5 gg, salvo che si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice; disposizioni quasi identiche sono contenute nel CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula di contratto di soggiorno
Art. 14 co. 2 Conv. OIL 189/2011 impone agli Stati parte della convenzione di adottare, per i lavoratori domestici, norme non meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri lavoratori, in materia di sicurezza sociale e di maternita'
Nota: circ. INPS 25/2013 ha chiarito che il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto da art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da art. 1 co. 250 L. 228/2012 non e' applicabile al rapporto di lavoro domestico, date le peculiarita' di quest'ultimo
Convalida delle dimissioni e della
risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'
L'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 L. 264/1949
Il lavoratore, se non ha sottoscritto la dichiarazione, e' invitato dal datore di lavoro, con una comunicazione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o a sottoscrivere la dichiarazione; la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta
Nei 7 gg successivi alla ricezione dell'invito, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; la forma scritta della revoca non e' obbligatoria (circ. Minlavoro 18/7/2012: e' pero' necessario che venga comunque formalizzata al fine di evitare dubbi sulla effettiva volonta' e, quindi, possibile contenzioso)
Il rapporto si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, quando il lavoratore non aderisca, entro 7 gg (circ. Minlavoro 18/7/2012: giorni lavorativi) dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o ad apporre la sottoscrizione e non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale
Se, in mancanza di convalida e di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non trasmette al lavoratore, entro 30 gg dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la comunicazione contenente l'invito, le dimissioni (o, verosimilmeente, la risoluzione consensuale) si considerano definitivamente prive di effetto
o convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso
o le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 L. 92/2012 si applicano anche alle dimissioni nell'ambito del rapporto di lavoro domestico; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula del contratto di soggiorno, ma il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali, non contiene disposizioni analoghe
V. Conversione di altri permessi
Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro
permesso
Puo ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato
o extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
studio, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[23], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
- verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
- verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
- il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello
- che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
e giunto in Italia da almeno tre anni
e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
dispone di un alloggio
svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio
o entro quote, il titolare di permesso per
formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote dell'anno successivo; note:
- la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
- negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
lavoro stagionale; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato; la conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio); in precedenza, giurisprudenza contrastante:
- dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
- fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,
- Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)
- circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos come operata dal Mininterno, in quanto la specificit ed eccezionalit del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facolt di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nota: in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lorientamento giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il rispetto delle quote di ingresso")
- Parere Cons. Stato 15/7/2015:
la giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai pressoche' unanime e consolidato nel tempo
orientamento contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013
si opta per l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)
Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria, e in relazione alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)
Richiesta la stipula di contratto di soggiorno ai fini della conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012)
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione
Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previo rilascio del nulla-osta al lavoro (entro quote, da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) e stipula del contratto di soggiorno il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)
Ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro si prescinde dal requisito di residenza all'estero (da D. Lgs. 3/2007); dello stesso esonero godono i familiari di tale straniero che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)
TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)
VI. Ingressi con disciplina speciale
Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote
Ingresso extra-quote, per attivita non riservata agli italiani (sul punto delle attivita' riservate agli italiani, vedi piu' sotto), per le seguenti categorie (con alcune peculiarita per il rilascio del nulla-osta al lavoro):
o dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivita' come altamente specialistica) di societa con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societa estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di Stato membro dellUE:
gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni
al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o lettori e professori universitari:
la richiesta da parte delluniversita (anche privata), per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
- le universita' (statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo
- le universita' possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010
- convenzioni e contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore
- le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004
o traduttori e interpreti:
necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nulla-osta necessario anche per attivita autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)
o colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato
le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.
in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)
per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
o lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro):
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lautorizzazione al lavoro) non richiesto
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e assistenziali
note:
- possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
- il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
- nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
- il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
nulla-osta rilasciato
- con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008); la comunicazione del nulla-osta e' effettuata per via telematica (D. Lgs. 151/2015)
- previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)
- previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
- prima dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
- con durata iniziale < 12 mesi
- non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere
per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
o giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:
nulla-osta non richiesto
o infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:
lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta
Richieste di nulla-osta presentabili unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008); aziende o enti di rilevante interesse per l'economia nazionale possono presentare piu' di 5 domande, previa stipula di apposito accordo con il Mininterno (circ. Mininterno 13/5/2008)
Laccertamento di indisponibilita si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali
Il nulla-osta e rilasciato dallo Sportello unico, salvo quanto previsto per
o lavoratori dello spettacolo
o marittimi
o circensi
o artisti
o giornalisti corrispondenti
Si applicano, salvi i casi di esonero, le usuali procedure per richiesta di parere al questore, convocazione del datore di lavoro e rilascio del nulla-osta, rilascio del codice fiscale, trasmissione della documentazione alla rappresentanza diplomatica, informazione del lavoratore riguardo al rilascio del nulla-osta, comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, rilascio di visto, comunicazione ad INPS e INAIL, informazione del lavoratore riguardo allobbligo di presentarsi allo Sportello unico
Nulla-osta al lavoro da utilizzare, per richiesta di visto e di permesso di soggiorno, entro 120 gg. dal rilascio
Visto di ingresso: disposizioni particolari
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Disciplina speciale per le categorie di cui
all'art. 27 T.U.
Valgono, per gli ingressi ex art. 27 T.U., le seguenti limitazioni:
o durata del nulla-osta:
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o durata del visto e del permesso:
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validita limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
o utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:
di norma non e consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo
disposizioni meno favorevoli:
- gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)
- agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
- durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)
disposizioni piu favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)
o convertibilita del permesso: il permesso non e convertibile
o accesso al permesso UE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi;
in questo senso,
- Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo' essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti, anche al titolare di permesso che non rientri nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua durata e' rinnovabile anche per lungo tempo finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che intendersi i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite, turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni di giustizia
- Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE;
in senso parzialmente concorde,
- Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)
- Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[24] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
Nota: i rapporti autorizzati in base ad art. 27 T.U. non sono sottratti alla normativa applicabile al rapporto con lavoratore italiano in relazione al sanzionamento (es.: conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di proroghe o rinnovi illegittimi (sent. Cass. 21067/2007)
Disposizioni particolari per lavoratori
distaccati nell'ambito di Expo 2015
Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare, la possibilita' di distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea
Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante (o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera), che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura
La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale
Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
o per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o si procede al controllo di sicurezza da parte della questura
o successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica
L'ingresso e il soggiorno di durata > 3 mesi per ricerca scientifica (D. Lgs. 17/2008) e' consentito, extra-quote, previa richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal Minuniversita', allo straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato
Nota Miur 7/7/2010, citata anche da Circ. Mininterno 28/7/2010: tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post-doc; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrino in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca (con o senza borsa), master universitario (con o senza borsa), corso di perfezionamento (con o senza borsa), indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attivita' di ricerca
L'iscrizione nell'elenco, possibile per istituti pubblici o privati, e' disciplinata dal Decreto Minuniversita' 11/4/2008; ha validita' di 5 anni (ed e' tacitamente rinnovata, salvo revoca; da Decreto Minuniversita' 11/4/2008) e prevede
o la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito
o l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
Istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza (circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: modificata in base alle novita' apportate da L. 9/2014 in relazione alla disponibilita' di risorse), con cui il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca, approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore; la convenzione stabilisce
o il rapporto giuridico tra le parti
o le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale; la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di ricerca (L. 9/2014)
o la copertura delle spese di viaggio
o la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta di nulla-osta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con l'attestato di iscrizione nell'elenco apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza; circ. Mininterno 25/6/2009: e' attiva la procedura per la presentazione per via telematica delle domande di nulla-osta (servizio di help-desk alla pagina http://nulla-ostalavoro.interno.it)
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal ricercatore; successivamente, all'art. 14, prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo, che specifica come si tratti di domanda da esaminare mentre il ricercatore si trova ancora all'estero) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto; sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo nel prevedere che la domanda iniziale (di nulla-osta all'ingresso) sia presentata dall'istituto di ricerca; tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: domanda di ammissione) debba essere comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 17/2008, invece, il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato solo dall'istituto, che puo' essere scarsamente motivato al riguardo
Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, rilascia il nulla-osta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare all'estero
DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
In caso di diniego del nulla-osta, la convenzione decade automaticamente
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del rapporto giuridico che lega le parti; la cosa e' rilevante, ad esempio, in caso di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di dimissioni; la Direttiva 2005/71/CE prevede anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente l'autorita' designata a tal fine
Il visto di ingresso per ricerca scientifica deve essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del nulla-osta, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto agli altri tipi di visto
Il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca; in caso di proroga del programma di ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno, oltre che in casi di fatto gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, anche nel caso in cui il ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione
Il nulla-osta puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta asilo o per motivi di protezione temporanea; corrispondentemente, il permesso per ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione dal visto
Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca
Circ. Mininterno 25/6/2009: per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, non e' richiesto il parere della DPL; tuttavia, e' sempre possibile, in caso di rapporto di lavoro subordinato, che l'ispettorato del lavoro accerti, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni, la corrispondenza tra condizioni di lavoro dichiarate e attivita' effettivamente prestata (nota: sarebbe piu' sensata una verifica in caso di rapporto dichiarato come autonomo)
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto riguarda, oltre che materie per le quali la parita' e' gia' garantita dal resto della normativa, il riconoscimento di titoli e la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro"
Il titolare di permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto (nota: la Direttiva 2005/71/CE non prevede questa limitazione del tipo di insegnamento; prevede pero' che possano essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento)
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca (nota: e di quella di insegnamento?)
In caso di svolgimento di regolare attivita' lavorativa, l'iscrizione al SSN e' obbligatoria (Nota Minlavoro 16/4/2009)
Ai fini del rilascio del permesso UE slp, al titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base della concessione di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per studio (rilevano gli anni di soggiorno, ma la richiesta non puo' essere avanzata finche' lo straniero e' titolare di quel permesso)
Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso; ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore (nota: consentito, verosimilmente, anche l'ingresso al seguito, coerentemente con quanto previsto, in caso di ingresso per attivita' scientifica, da art. 44-bis, co. 4 DPR 394/1999)
Nota: la Direttiva 2005/71/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il conseguimento di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i ricercatori che un istituto di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 13, co. 3, secondo periodo, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parita' di trattamento; violazione di art. 117 Cost., dato che la materia e' di competenza statale
Facilitazioni per lo straniero ammesso come
ricercatore in altro Stato membro
Lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE (verosimilmente, esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa) puo' fare ingresso in Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in quello Stato
Per soggiorni di durata < 3 mesi, e' richiesta solo una comunicazione allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca dallo straniero, entro 8 gg. dall'ingresso, corredata da
o copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno
o dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia
Circ. Mininterno 25/6/2009: la comunicazione allo Sportello Unico e' presentata per via informatica; lo Sportello Unico convoca il ricercatore per acquisire copia della convenzione e dichiarazione dell'istituto ospitante in Italia
Per periodi di durata > 3 mesi e' richiesta la stipula della convenzione di accoglienza con istituto italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Minuniversita' e deve essere richiesto il permesso di soggiorno (verosimilmente, entro 8 gg. dal superamento del limite dei 3 mesi; questa interpretazione, che renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di soggiorno); in attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca
Ingresso e soggiorno al di fuori delle
quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze
Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano
o a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)
o a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[25] qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia
dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata
Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012
Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):
o legislatori, imprenditori e alta dirigenza
membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
- membri di organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
- direttori, dirigenti ed equiparati dellamministrazione pubblica e nei servizi di sanit, istruzione e ricerca
- dirigenti della magistratura
- dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
- imprenditori e amministratori di grandi aziende
- direttori e dirigenti generali di aziende
- direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
imprenditori e responsabili di piccole aziende
o professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
- specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
ingegneri, architetti e professioni assimilate
- ingegneri e professioni assimilate
- architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
specialisti nelle scienze della vita
- specialisti nelle scienze della vita
specialisti della salute
- medici
specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
- specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
- specialisti in scienze giuridiche
- specialisti in scienze sociali
- specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
- specialisti in discipline artistico-espressive
- specialisti in discipline religiose e teologiche
specialisti della formazione e della ricerca
- docenti universitari (ordinari e associati)
- ricercatori e tecnici laureati nell'universit
- professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
- professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
- altri specialisti dell'educazione e della formazione
o professioni tecniche
professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
- tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
- tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
- tecnici in campo ingegneristico
- tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche
- tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
- tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario
- tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video
- tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
- tecnici della salute
- tecnici nelle scienze della vita
professioni tecniche nellorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e commerciali
- tecnici dellorganizzazione e dellamministrazione delle attivit produttive
- tecnici delle attivit finanziarie ed assicurative
- tecnici dei rapporti con i mercati
- tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
- professioni tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
- insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate
- tecnici dei servizi ricreativi
- tecnici dei servizi culturali
- tecnici dei servizi sociali
- tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza
o professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
- impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
- impiegati addetti alle macchine d'ufficio
impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
- impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
- impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
- impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
- impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
- impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
- impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
o professioni qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi
professioni qualificate nelle attivit commerciali
- esercenti delle vendite
- addetti alle vendite
- altre professioni qualificate nelle attivit commerciali
professioni qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione
- esercenti nelle attivit ricettive
- esercenti ed addetti nelle attivit di ristorazione
- assistenti di viaggio e professioni assimilate
professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
- maestri di arti e mestieri
- professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
- operatori della cura estetica
- professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
- addestratori e custodi di animali
- esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
- esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri
- professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
o artigiani, operai specializzati e agricoltori
artigiani e operai specializzati dell industria estrattiva, delledilizia e della manutenzione degli edifici
- brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
- artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili
- artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
- artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati
- artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed alligiene degli edifici
artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
- fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate
- fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
- meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
- artigiani e operai specializzati dellinstallazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche
artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
- artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati
- vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
- artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati
- artigiani ed operai specializzati delle attivit poligrafiche
agricoltori e operai specializzati dellagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
- agricoltori e operai agricoli specializzati
- allevatori e operai specializzati della zootecnia
- allevatori e agricoltori
- operai forestali specializzati
- pescatori e cacciatori
artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
- artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
- attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
- artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
- artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati
- artigiani ed operai specializzati dellindustria dello spettacolo
o conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
conduttori di impianti industriali
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
- operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
- conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali
operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
- operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali
- operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici
- conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
- conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
- operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
- operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
- operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
- operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli
- operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune
- conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
- conduttori di macchine agricole
- conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali
- marinai di coperta e operai assimilati
o professioni non qualificate
professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
- venditori ambulanti
- personale non qualificato di ufficio
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
- personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
- personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
professioni non qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali
- personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici
professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
- personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
- personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia
professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
- personale non qualificato delle miniere e delle cave
- personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
- personale non qualificato nella manifattura
o forze armate
ufficiali delle forze armate
- ufficiali delle forze armate
sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
- sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
truppa delle forze armate
- truppa delle forze armate
Non si aplica
o a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008
o a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo[26]
o a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica
o ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o al titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi
o a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti
o a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000
o a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea
o a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)
Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)
o indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[27] qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")
o importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)
o necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia
o per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)
o per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota: non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in vigore di L. 9/2014); nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere; l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:
copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore
copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione
copia della proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)
o architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)
o agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)
o agrotecnico (Ministero giustizia)
o allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)
o anatomia patologica (Ministero della salute)
o anestesia e rianimazione (Ministero della salute)
o architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o assistente sanitario (Ministero della salute)
o assistente sociale (Ministero della giustizia)
o assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)
o attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)
o attuario (Ministero della giustizia)
o attuario junior (Ministero della giustizia)
o autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)
o avvocato (Ministero della giustizia)
o biochimica clinica (Ministero della salute)
o biologo (Ministero della giustizia)
o biologo junior (Ministero della giustizia)
o biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)
o cardiologia (Ministero della salute)
o chimico (Ministero della giustizia)
o chimico junior (Ministero della giustizia)
o chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o chirurgia generale (Ministero della salute)
o chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)
o chirurgia orale (Ministero della salute)
o chirurgia pediatrica (Ministero della salute)
o chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o chirurgia vascolare (Ministero della salute)
o conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)
o conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o consulente del lavoro (Ministero del lavoro)
o consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o dermatologia e venerologia (Ministero della salute)
o dietista/dietologo (Ministero della salute)
o direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o dottore commercialista (Ministero della giustizia)
o dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o dottori in agronomia (Ministero della giustizia)
o educatore professionale (Ministero della salute)
o ematologia (Ministero della salute)
o endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)
o esperto contabile (Ministero della giustizia)
o estetista (Ministero del lavoro)
o farmacista (Ministero della salute)
o farmacologia (Ministero della salute)
o fisioterapista (Ministero della salute)
o gastroenterologia (Ministero della salute)
o genetica medica (Ministero della salute)
o geologo (Ministero della giustizia)
o geologo junior (Ministero della giustizia)
o geometra (Ministero della giustizia)
o geriatria (Ministero della salute)
o ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)
o giornalista (Ministero della giustizia)
o guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)
o guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)
o igienista dentale (Ministero della salute)
o impiantista (Ministero dello sviluppo economico)
o infermiera pediatrica (Ministero della salute)
o infermiere professionale (Ministero della salute)
o ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)
o ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)
o ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere industriale (Ministero della giustizia)
o insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o logopedista (Ministero della salute)
o maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o malattie infettive (Ministero della salute)
o massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o masso-fisioterapista (Ministero della salute)
o mediatore (Ministero della giustizia)
o mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o medicina del lavoro (Ministero della salute)
o medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)
o medicina interna (Ministero della salute)
o medicina nucleare (Ministero della salute)
o medicina tropicale (Ministero della salute)
o medico (Ministero della salute)
o medico di medicina generale (Ministero della salute)
o microbiologia e virologia (Ministero della salute)
o nefrologia (Ministero della salute)
o neurochirurgia (Ministero della salute)
o neurologia (Ministero della salute)
o neuropsichiatria (Ministero della salute)
o neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)
o odontoiatra (Ministero della salute)
o odontostomatologia (Ministero della salute)
o odontotecnico (Ministero della salute)
o oftalmologia (Ministero della salute)
o oncologia medica (Ministero della salute)
o operatore socio sanitario (Ministero della salute)
o ortognatodonzia (Ministero della salute)
o ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)
o ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o ostetrica (Ministero della salute)
o otorinolaringoiatria (Ministero della salute)
o ottico (Ministero della salute)
o paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o patologia clinica (Ministero della salute)
o pediatria (Ministero della salute)
o perito agrario (Ministero della giustizia)
o perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o perito industriale chimico (Ministero della giustizia)
o perito industriale design (Ministero della giustizia)
o perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)
o perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o perito industriale informatico (Ministero della giustizia)
o pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o podologo (Ministero della salute)
o psichiatria (Ministero della salute)
o psicologo (Ministero della salute)
o psicoterapeuta (Ministero della salute)
o puericultrice (Ministero della salute)
o radiodiagnostica (Ministero della salute)
o radiologia (Ministero della salute)
o radioterapia (Ministero della salute)
o restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o reumatologia (Ministero della salute)
o revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)
o ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)
o spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o tecnico audiometrista (Ministero della salute)
o tecnico audioprotesista (Ministero della salute)
o tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o tecnico ortopedico (Ministero della salute)
o tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)
o terapista della riabilitazione (Ministero della salute)
o terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)
o titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)
o titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o urologia (Ministero della salute)
o vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)
o veterinario (Ministero della salute)
o zoonomo (Ministero della giustizia)
Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014, che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo di studi fossero correlati, non e' piu' necessario che il lavoratore acquisisca la certificazione di conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per "certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene, effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di studio
La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica di indisponibilita' di lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [28]
Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia
Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015 (che sembra ritenere la possibilita' di sottoscrizione del protocollo limitata al caso di datore di lavoro persona giuridica):
o la sottoscrizione del protocollo d'intesa non e' consentita per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro
o predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti
o il datore di lavoro autocertifica il possesso della capacita' economica necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto
o non si procede alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (dichiarazione di valore o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti; in questo caso il permesso di soggiorno non e' rilasciato, il visto e' annullato e il datore di lavoro e' tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine (nota: verosimilmente, nel paese di provenienza)
o la richiesta di sottoscrizione del protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da suo delegato e corredata dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo dell'ente stesso, e' inviata, tramite posta elettronica, all'indirizzo segreteria.dcpia@interno.it; se la richiesta e' sottoscritta da delegato, va acquisita la relativa delega notarile
o la sottoscrizione del protocollo consente al datore di lavoro di utilizzare la procedura semplificata, mediante compilazione del Modulo CBC, previo rilascio della password (ottenuta a seguito di registrazione degli operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it); effettuata la registrazione, e' inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente la richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante gli appositi modelli 7 e 8, nei quali vengono indicati i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'abilitazione all'accesso; la Prefettura, effettuati gli accertamenti inoltra il modello 8 all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it; l'Help Desk, ricevuta la richiesta, procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al profilo corrispondente e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza alla Prefettura; l'utenza puo' sempre far ricorso al servizio di help desk alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
o non si procede all'acquisizioen del parere della Direzione territoriale del lavoro; e' consentita, pero', a tale Direzione la possibilita' di accedere, in sola lettura, delle pratiche, anche ai fini di procedere, se necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro
o il datore di lavoro controlla lo stato di avanzamento dell'istanza dalla pagina https://nullaostalavoro.interno.it; quando e' indicato che il nulla-osta e' stato inviato all'Autorita' consolare, il lavoratore straniero si reca presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso (nota: questa procedura non si applica allo straniero gia' regolarmente presente in Italia)
o e' costituita un'anagrafe delle societa' in possesso degli accrediti per il sistema dello Sportello Unico
Nulla-osta rifiutato
o in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti
o quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)
o quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per
favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
Entro 8 gg dall'ingresso sul territorio nazionale (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia), il lavoratore si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per presentare la richiesta di Carta Blu UE, esibendo la documentazione seguente (allegato alla circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015):
o per il datore di lavoro:
copia del documento identita' del legale rappresentante della Societa' (nota: la previsione sembra prendere in considerazione solo il caso di datore di lavoro persona giuridica)
copia del permesso di soggiorno, se il datore di lavoro e' straniero
visura camerale della societa' (non richiesta se la Direzione territoriale del lavoro puo' prenderne visione on line)
nel caso di comunicazione, a seguito di stipula del protocollo di intesa, dichiarazione dei redditi
offerta vincolante di lavoro
richiesta dell'idoneita' alloggiativa
o per il lavoratore:
nel caso di professioni non regolamentate,
- fotocopia del passaporto
- dichiarazione di valore del titolo di studio
nel caso di professioni regolamentate,
- dichiarazione di valore del titolo di studio
- iscrizione all'Ordine, Collegio o Albo professionale, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici in base a D. Lgs. 206/2007 (nota: la legge richiede solo il riconoscimento del titolo profesisonale!)
- proposta di lavoro o offerta vincolante di lavoro
A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione
o quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno
o quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta
o quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:
non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)
e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il quale pero' la condizione non si applica
Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o nella pubblica amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE
o Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nello stesso senso, Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 nonche' titolari di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani (sentenza recepita da Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015)
Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini
Nota: art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui; nota:
o l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)
o il sistema online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)
La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)
Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di soggiorno
In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)
I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)
Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario
Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni
Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono
o un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)
Ingresso al di fuori delle quote per
docenti di istituzioni scolastiche straniere
Ingresso extra-quote (da L. 103/2002) per i docenti
o con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Disciplina speciale per il rilascio di nulla-osta al lavoro, al di
fuori delle quote, di lavoratori in addestramento
Modalita particolari di accesso al lavoro previste anche per persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 10 Regolamento) che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unita produttive del nostro Paese attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro e rilasciato su richiesta dellorganizzazione presso la quale avra luogo lattivita, accompagnata da un progetto formativo contenente lindicazione della durata delladdestramento e approvato dalla Regione; il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario (da moduli distribuiti dai ministeri); nota: oneri del contratto di soggiorno a carico dell'azienda distaccataria (da moduli distribuiti dai ministeri)
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri
permessi per attivita' sottratte alle quote
TAR Lazio: la conversione di un permesso per studio in permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)
TAR Lazio e TAR Lazio: la conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. non e' soggetta al vincolo di quota (in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio
Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone
collocate "alla pari"
Disciplina speciale (art. 27 co. 1 lettera r D.
Lgs. 286/1998 e art. 40 co. 20 DPR 394/1999) per
o persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:
il nulla-osta
- deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo
- in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o persone collocate alla pari secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani):
il nulla-osta
- deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha durata < 3 mesi
Ingresso, entro quote apposite, di sportivi
professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
Quote massime per sportivi professionisti stabilite con decreto annuale del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante
Le quote comprendono ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di stranieri gia in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari; esclusi (sottratti alle quote?) allenatori e preparatori atletici (art. 40 co. 17 DPR 394/1999)
Per la stagione 2010/2011, il decreto prevede un limite massimo di 1.395 ingressi per sportivi professionisti stranieri (DPCM 31/8/2010; nota: l'autorita' che ha emanato il decreto e' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport); il DPCM 14/1/2011 approva la deliberazione del CONI con cui e' effettuata la ripartizione del contingente tra le varie federazioni
Per la stagione 2011/2012, il DPCM 10/10/2011 ha approvato la delibera CONI 30/9/2011 con cui si ripartiscono tra le varie federazioni i 1.377 atleti stranieri ammessi con DPCM 14/9/2011
Per la stagione 2012/2013, il CONI ha proposto un limite massimo di 1.325 per l'ammissione di atleti stranieri (notizia riportata da Unsolomondo 1/6/2012)
Per la stagione 2013/2014, il DPCM 13/9/2013 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.315 sportivi stranieri (non comunitari) che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
Per la stagione 2014/2015, il DPCM 8/10/2014 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.190 sportivi stranieri (non comunitari), da ripartirsi tra le Federazioni sportive nazionali, che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
In luogo del nulla-osta, dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa destinataria delle prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
La dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Dichiarazione di assenso del CONI per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo
Se la dichiarazione riguarda un minore, richiesta di dichiarazione (Circ. CONI 16/4/2014: e successiva eventuale richiesta di visto di ingresso) accompagnata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 4, co. 2 L. 977/1967, come sostituito da art. 6 D. Lgs. 345/1999, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente (nota: riferimento errato in art. 40, co. 18 DPR 394/1999); Circ. CONI 27/7/2011: l'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non puo' essere inferiore ai 15 anni; note:
o artt.
19 e 19 bis Regolamento
FIFA vietano sia i trasferimenti di giocatori minorenni ga'
tesserati all'estero sia il primo tesseramento di minori aventi una
nazionalita' diversa da quella del paese nel quale chiedono di essere tesserati
per la prima volta; trasferimento e primo tesseramento sono consentiti, previa
approvazione di una sottocommissione nominata dalla Commissione per lo status
dei calciatori, solo se e' verificata una delle condizioni seguenti:
la famiglia del minore si
trasferisce per motivi indipendenti dall'attivita' sportiva del minore
il minore e' di eta' superiore ai
16 anni e il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Area
Economica Europea (Unione europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein); in
questo caso la societa' di destinazione e' tenuta a garantire l'istruzione
scolastica e la formazione del minore
il minore vive in una regione
distante non piu' di 50 km dal confine del paese a cui appartiene il club che
intende tesserarlo
o autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori
o Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e segg. L. 184/1983, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge
o il Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)
o stipulato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive; Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui si chiede un incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme FIFA, precludono la partecipazione ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)
Per gli sportivi professionisti, si applicano le disposizioni relative ai permessi rilasciati in base ad art. 27 T.U.; e' consentito pero' il rinnovo del permesso di soggiorno per trasferimento ad altra societa nellambito della stessa federazione sportiva
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 19/6/2006):
o le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili; nota: si trascurano i permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto
o il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)
o lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno)
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la Societa' sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
la richiesta va presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)
gli sportivi professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[29], e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico
la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso
il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
Circ. Mininterno 16/8/2013 e Nota Minlavoro 8/10/2013: la dichiarazione nominativa di assenso, pur avendo una validita', nel massimo, biennale, e' illimitatamente rinnovabile, a condizioni che permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio; il permesso di soggiorno concesso agli sportivi puo', pertanto, essere rinnovato ben oltre il termine di 4 anni inizialmente ritenuto vincolante
L'ingresso e' consentito anche agli sportivi dilettanti (circ. Mininterno 2/3/2007):
o la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio; nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria
o il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico
o lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
o lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede anche il codice fiscale)
o ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 9/3/2007):
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso allattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)
o il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)
il CONI predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto e rinnovo del permesso (verosimilmente, le richieste di corrispondente nulla-osta) devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)
Nota: non e' affatto evidente che sia legittima l'imposizione di un limite numerico sugli sportivi professionisti complessivamente tesserati (inclus, cioe', quelli gia' soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa); l'imposizione di tale limite potrebbe trovare una giustificazione legittima, nell'esigenza di proteggere i vivai, ma solo se applicata individualmente a ciascuna societa'
Art. 40 co. 7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC; in precedenza, Trib. Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il calciatore nigeriano Ekong, tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta' fondamentale in campo economico)
Trib. Lodi: illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.
Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione FIGC 5/7/2010; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
Approvate modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le manifestazioni su pista:
o alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)
o alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti stranieri
o per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)
Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
Nulla-osta al lavoro non richiesto per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale; ingresso e soggiorno regolato dagli accordi e dalle convenzioni in vigore
Le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
Disciplina del lavoro alle dipendenze di rappresentanze estere (Ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali, organismi internazionali) in Italia (Nota MAE 10/1/2012):
o l'assunzione segue la normativa italiana
o si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente
o per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa
o visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)
o i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno
o ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente
o cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere
o se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'
Ingresso di frontalieri regolato dal Reg. CE 1931/2006: i cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 sono esonerati dall'obbligo di visto se esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
o ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi
o l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri
o la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:
al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno
va inteso come interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu' volte al giorno)
o non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
o la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
o il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
VII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro
Procedura per lingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:
o la richiesta di nulla-osta puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)
o ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)
o accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); nota: la procedura di accertamento di indisponibilita', disciplinata, per il lavoro stagionale, da art. 38 co. 1-bis e 1-ter DPR 394/1999, non dovrebbe essere alterata dalla modifica apportata, per il lavoro subordinato non stagionale, da L. 99/2013 ai commi 2 e 4 di art. 22 D. Lgs. 286/1998
o termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta
o trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):
la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
o inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)
o istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente
o non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale
Richiesta di nulla-osta presentabile solo per via telematica (Circ. Mininterno 9/4/2009 e Circ. Mininterno 19/4/2010)
Nota: il datore di lavoro dichiara che non sussistono divieti per la stipula di contratti a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 (dal Modulo per la presentazione della richiesta di nulla-osta)
Durata del nulla-osta al lavoro: > 20 gg., < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo), anche con riferimento a piu rapporti di lavoro; entro il limite di 9 mesi, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012)
In caso di piu' datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, l'autorizzazione al lavoro stagionale e' unica ed e' rilasciata a ciascuno di essi, su richiesta anche cumulativa, presentata contestualmente; sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito del periodo massimo previsto
La procedura di rilascio del visto per lavoro stagionale puo' essere avviata solo attraverso l'acquisizione dei dati inviati dallo Sportello Unico con il nulla-osta telematico (Circ. MAE 27/4/2010)
Nota: per il 2012, le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona (Dati Mininterno stagionali 2012)
Misure di contrasto del lavoro nero (Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010, Mess. INPS 23/5/2012):
o opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o in caso di giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato
o alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria (trasmessa automaticamente dallo Sportello Unico ai servizi competenti); note:
o superato quanto stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
o L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per limpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Il permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro autorizzati;
richiesta presentata tramite gli uffici
postali abilitati
Fermo restando il limite di 9 mesi, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale
offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 3-bis D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 35/2012); il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro
nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare (art. 17, co. 3 L. 35/2012); circ.
Mininterno 20/2/2012: il rinnovo del permesso e' condizionato all'avvenuta
presentazione della comunicazione Unificato-Lav relativa al nuovo rapporto di
lavoro
Non si effettuano rilievi fotodattiloscopici in caso di durata del nulla-osta <
30 gg. (art. 9, co. 5 Regolamento; negli altri casi, i rilievi sono effettuati,
verosimilmente, su appuntamento fissato dallo Sportello unico); TAR
Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr.
Mininterno 10/5/1994); nello stesso
senso, Sent.
Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent.
Cons. Stato 2320/2013, Sent.
Cons. Stato 2321/2013, Sent.
Cons. Stato 2646/2013
Sent.
Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato (verosimilmente, anche a carattere stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso
di soggiorno, puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
o abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
o abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
In caso di licenziamento
o dimissioni (nota: legittimi solo per giusta causa; da art. 2119 c.c.), si procede come per i
rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle
liste per il solo periodo di residua validita del permesso
Sent.
Cons. Stato 5437/2013: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
di durata di 9 mesi, rilasciato (con
dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale"
Al lavoratore straniero e attribuito il codice fiscale
TAR Puglia: illegittimo il diniego del permesso per lavoro stagionale basato sul fatto che il periodo autorizzato in sede di rilascio del visto si e' ormai concluso, quando il ritardo sia dovuto all'amministrazione; in questa situazione, e' legittima la permanenza dello straniero in Italia, in attesa della decisione; lo straniero ha diritto ad ottenere il permesso, sia pure tardivamente, e a chiederne la conversione, tale richiesta dovendo essere presa in esame come se fosse stata presentata in tempo
TAR Lazio: se il rapporto di lavoro stagionale per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non si avvia, senza colpa del lavoratore, deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione (nota: non e' chiaro se, a giudizio del TAR, tale permesso consenta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o solo di natura stagionale)
Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)
Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo
Il lavoratore che rispetti lobbligo di uscita alla scadenza del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri che non si trovino nelle stesse condizioni (da Regolamento, in contrasto con art. 25 T.U.: rispetto ai connazionali mai entrati regolarmente in Italia per lavoro) ai fini dellingresso per lavoro stagionale per lanno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), o per chiamate che attingano da liste (per lo stesso settore?); circ. Minlavoro 21/3/2011 e circ. Minlavoro 5/4/2012: il diritto di precedenza si applica anche ai lavoratori provenienti da paesi diversi da quelli eventualmente elencati nel decreto-flussi
Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato
Il lavoratore stagionale puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero
La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:
o art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)
o in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)
o prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile
dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)
Nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato
Permesso di soggiorno per piu' annualita'
Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita di permesso per 3 annualita per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validita annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida, quest'ultima)
Il nulla-osta pluriennale e richiesto allo Sportello unico dal datore di lavoro del lavoratore che abbia maturato i due anni di lavoro stagionale ed e rilasciato nellambito della quota per lavoro stagionale localmente assegnata; nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tiene conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati
Circ. Mininterno 12/9/2011: a beneficiare della norma sul rilascio del nulla-osta pluriennale possono essere stranieri che hanno effettuato due anni consecutivi di lavoro stagionale a partire dall'11/1/2008 (entrata in vigore del Servizio Informatico CO, di rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: rilevazione indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale); il datore di lavoro che presenti per la prima volta l'istanza di rilascio di nulla-osta pluriennale puo' essere anche diverso da quelli delle due precedenti annualita'
Modalita' di rilascio del nulla-osta pluriennale (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)
o la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)
o la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta
o lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: vale il silenzio-assenso, dopo 20 gg, anche per le richieste di nulla-osta al lavoro stagionale pluriennale a favore degli stranieri gia' autorizzati, nell'anno precedente, a prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro; circ. Minlavoro 9/4/2014: in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale si attinge alla quota dedicata, nel decreto di programmazione dei flussi, alle richieste di nulla-osta pluriennale
I visti dingresso per le annualita successive alla prima sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico); per tali annualita', la richiesta di assunzione puo' essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale (art. 17, co. 4 L. 35/2012)
Adempimenti successivi all'ingresso (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)
o per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)
o la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale
o la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto
o una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o anche per gli anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza sanitaria e previdenza
Il titolare di permesso per lavoro stagionale e iscritto obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno
Per i lavoratori stagionali
o devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni
per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
contro le malattie
di maternita
o
non
spettano
lassegno per il nucleo familiare
il trattamento di disoccupazione involontaria
o il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente, della retribuzione imponibile)
o non devono essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui all'art. 2 L. 92/2012
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allassicurazione per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realta inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Aspetti generali: quote, attivita' consentite
Ingresso, per lo svolgimento di attivita non occasionale di lavoro autonomo non riservata ai cittadini italiani o di paesi UE, entro quote appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi (TAR Lazio: legittima la restrizione ad attivita' imprenditoriali di interesse per l'economia nazionale operata in sede di programmazione; Circ. MAE 27/4/2010: in questi casi, la valutazione sull'idoneita' dell'attivita' imprenditoriale e' di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso)
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivita nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
Note:
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
- l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
- l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
prevalgono infatti
- la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
- il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
- il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib, Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
- art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
- art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
- artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
- art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
- DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
- D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
- Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
- D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
- sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
- sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
- art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
- art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
- L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote (art. 37, co. 3 T.U.)
Anche il riconoscimento dei titoli professionali finalizzati allo svolgimento di attivita autonoma e acquisiti all'estero e effettuato entro quote (art. 39, co. 1 Regolamento); la disposizione si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento) e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita
Nella prassi, per stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita di lavoro, riconoscimento effettuato extra-quote (es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
Nota: art. 3 L. 148/2011 stabilisce che
o l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica
o le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento (in particolare, le restrizioni numeriche) sono abrogate 4 mesi dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni (Nota di Alberto Guariso: devono quindi considerarsi abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 28 L. 1293/1957, che impongono il requisito di cittadinanza dell'Unione europea per la gestione di un magazzino di vendita o di una rivendita di tabacchi, come pure per il ruolo di coadiutore o dipendente del titolare della rivendita)
o restrizioni possono essere mantenute per alcune attivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non se introducono una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' (Nota di Alberto Guariso: art. 11-bis L. 148/2011 ha previsto che, in conformita' alla Direttiva 2006/123/CE, sono mantenute restrizioni per i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea; non puo' pero' essere legittimamente mantenuto il requisito di cittadinanza italiana o dell'Unione europea)
o l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'; nello stesso senso, art. 2 co. 4 DPR 137/2012: sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti
Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere unattivita di lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite procuratore)
o dichiarazione, da parte dellautorita competente, di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
Ai fini del rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi, richiesti
o il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)
o il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali, se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)
Dichiarazione di assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellattivita autonoma e attestazione relativa alle risorse necessarie rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societa, anche cooperative, costituite da almeno 3 anni; ai fini dell'attestazione delle risorse, viene presa in considerazione l'entita' del patrimonio societario pro quota (circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
Nota: nel modulo "z" distribuito dai ministeri (per la conversione da studio a lavoro autonomo) si osservano le seguenti particolarita':
o per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse
o per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o per titolari di contratto per prestazione dopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere
o per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere; nota: art. 7 co. 4 L. 31/2008 stabilisce che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nellambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria (disposizione dichiarata legittima da Sent. Corte Cost. 51/2015)
Parere Ministero dello sviluppo economico 8/10/2014: ai fini dello svolgimento di attivita' di commercio,
o la residenza anagrafica dell'imprenditore individuale e' requisito ineludibile (art. 18 co. 2 lettera a DPR 581/1995) per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (richiesta, per lo svolgimento di una attivita' commerciale, entro 30 gg dall'avvio dell'impresa da art. 2196 c.c.); d'altra parte, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno che gli consenta di svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia ha diritto a iscriversi all'anagrafe
o nel caso di attivita' da svolgersi su aree pubbliche nell'ambito del settore alimentare, il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente, qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI "Servizi e professioni" del Ministero dello svilppo economico
Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio allingresso (anche tramite procuratore), previa presentazione delleventuale dichiarazione di assenza di motivi ostativi (con copia della domanda e della documentazione gia presentata) e dellattestazione relativa alle risorse
Nulla-osta apposto in calce alla dichiarazione (nota: e nei casi in cui la dichiarazione non e' richiesta?) entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi allingresso del lavoratore; dichiarazione con nulla-osta e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano, entro 3 mesi dalla data di rispettivo rilascio (nota: questo pone un limite sostanziale al termine per il rilascio o il diniego del nulla-osta da parte della questura), per la richiesta di visto di ingresso
Visto per lavoro autonomo (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato
o per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)
il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di
- certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese
- copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
- dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
- alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
- reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto
- nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto
o in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
Visto rilasciato, entro 120 gg. dalla richiesta (art. 26, co. 7, T.U.; in contrasto, art. 39, co. 7 Regolamento stabilisce 30 gg.), per la specifica attivita indicata
La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia allo straniero anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, pero', la competenza e' dello Sportello Unico; in caso di conversione da permesso per lavoro subordinato o da permesso per motivi familiari, la certificazione non e' richiesta) e da comunicazione del rilascio del visto a Mininterno, INPS e INAIL
Il visto deve essere utilizzato entro 180 gg. dal rilascio
Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi
Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa:
o possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012, anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative)
o la startup innovativa deve configurarsi (L. 221/2012) come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
essere operativa da meno di 4 anni
avere la sede principale in Italia
avere meno di 5 milioni di euro di fatturato
non distribuire utili
avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica
non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri
- almeno il 15% delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo
- il team e' composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale
- e' proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE
o documentazione richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente:
nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa
documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
o il Comitato, su delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso
o il nulla-osta del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa
o il visto di lavoro autonomo startup e' rilasciato con durata di un anno
o per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)
o il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da
atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
o la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno
Ingresso di alcune delle categorie di cui
all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivita di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto dopera professionale non configuri un rapporto di lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta al lavoro
Ingressi per lavoro autonomo per artisti che effettuano prestazioni di durata < 90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivita per il solo imprenditore con riferimento al quale e stato rilasciato il visto (nota: e' un esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90 gg.)
Dichiarazione nominativa di assenso del CONI, in luogo di nulla-osta al lavoro, per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo
Visto per lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):
o per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
o per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
o per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Permesso di soggiorno di durata < 2 anni, rilasciato e consegnato dalla Questura, previo assolvimento obblighi in materia sanitaria (iscrizione al SSN; nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata nell'ambito della procedura di presentazione della richiesta di permesso tramite uffici postali autorizzati)
Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro) e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
o il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata nelle more del rilascio del primo permesso) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; per quanto riguarda, invece, iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 2/4/2007), iscrizione al SSN (circ. Minsalute 17/4/2007), esami di guida e rilascio documenti correlati (circ. Mintrasporti 14/9/2007) e' menzionato solo il caso di ingresso per lavoro subordinato; riguardo all'iscrizione al SSN, tuttavia, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 prevede che in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno
Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo; Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati); TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)
Rinnovo condizionato alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per lingresso (Sent. Cons. Stato 6296/2009: incluso il possesso di risorse per lo svolgimento dell'attivita'); in particolare, dimostrazione della disponibilita di alloggio e di reddito non inferiore allimporto dellassegno sociale (da circ. Mininterno 19/5/2001, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; nota: determinazione coerente con art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1238/2010 e Sent. Cons. Stato 4611/2014, che fanno riferimento all'importo, di cui all'art. 26, co. 3 D. Lgs. 286/1998, al di sotto del quale e' prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)
Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
o atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
o dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
Giurisprudenza:
o la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)
o l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
o la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)
o la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)
o insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)
o legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
o la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)
o l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)
o la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)
o i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)
o illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)
o illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)
o diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)
o la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)
o anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia)
o ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
o il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
Preclusione di ingresso e soggiorno (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e, per lo straniero gia' soggiornante, revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); note:
o rilevano solo condanne successive allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009
o condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02
o essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); verrebbe invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania, e, in modo piu' generale, per condanne anche recenti, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato
o Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati
o Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti)
o Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale
o TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
o Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale
o sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
o Sent. Cons. Stato 4469/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita'
o TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
o Sent. Cons. Stato 3328/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego
o la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
Lettera dell'ASGI al Sindaco di Padova: si esprimono riserve sull'introduzione, nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova, di un divieto di trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, e di stazionamento con detenzione di tali contenitori, su tutto il territorio comunale, con violazione punita con ammenda di 100 euro e confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare; non si comprende come si possa valutare a priori la presenza di mercanzia, dovendosi escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa, ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle presunte intenzioni
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo
Il titolare di permesso per lavoro autonomo ha diritti analoghi a quelli del titolare di permesso per lavoro subordinato riguardo a
o assistenza sanitaria
o edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa
o assistenza sociale
o studio
o ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)
o possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)
o possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva
o formazione e riqualificazione
o accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo
da parte di titolari di altro permesso
Consentito lo svolgimento di attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione
del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato (non dell'attestazione
relativa alle risorse necessarie, da circ.
Ministero attivita' produttive 20/7/2005), e fatti salvi i requisiti
di eta, anche ai titolari di
o permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
o diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)
o permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[30]; note:
il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 6 mesi e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
o permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')
o permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)
Nota: lo svolgimento di attivita che richiedano riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri e ammesso extra quota, in caso di titolari di diritto di soggiorno o di permesso UE slp rilasciato dall'Italia; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
Sent. Corte Giust. C-186/10: la clausola di non regresso di cui all'art. 41, n. 1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, puo' essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro e' subordinata, sulla base di disposizioni introdotte successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, alla condizione che egli non vi avvii alcuna attivita' commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un'attivita' autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorita' nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell'impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)
Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
Rilascio di permesso per lavoro autonomo a
titolari di altro permesso
Puo ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo il titolare di permesso per
o lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:
TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio
Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)
o motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
o formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anziche, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; conversione
extra quota, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[31], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
- verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
- verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
entro quote, negli altri casi; note:
- la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
- negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
- l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)
- TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
o affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
o integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
- e giunto in Italia da almeno tre anni
- e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
- dispone di un alloggio
- svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)
o motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio
Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previo rilascio, da parte dello Sportello unico, della certificazione prevista per l'ingresso per lavoro autonomo il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007; entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007)
Sent. Cons. Stato 2783/2012: la conversione del permesso per assistenza del minore non e' consentita neanche in permesso per lavoro autonomo
Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro)
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[32]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o si applica anche in caso di
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)
o non si applica in caso di
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[33]:
o euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare
o 2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato
Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[34], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)
Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito
Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
IX. Esercizio di una professione
Accesso all'esercizio di professioni
Passi successivi tipici:
o
conseguimento in Italia di titolo di studio
(es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti
allestero
o
iscrizione
nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della
professione (es.: iscrizione allOrdine dei medici)
Iscrizione agli albi o elenchi speciali
Gli stranieri in possesso di titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia possono iscriversi negli ordini o collegi professionali (albi) o, in mancanza, negli elenchi speciali ed esercitare le corrispondenti professioni in forma autonoma o subordinata (salvo che si tratti di attivita' precluse allo straniero), entro quote e nei limiti delle percentuali di impiego stabilite dal Regolamento (nota: il Regolamento non definisce percentuali di impiego), anche se per tale iscrizione e richiesta, di norma, la cittadinanza italiana
Lo straniero abilitato in Italia che abbia soggiornato regolarmente per almeno 5 anni ha la precedenza sugli altri stranieri per liscrizione (entro quote) nellalbo professionale
La deroga alleventuale requisito della cittadinanza non si applica allo straniero ammesso in soprannumero (verosimilmente, il riferimento e al caso di ammissione con borsa del MAE o del Governo estero) a corsi di diploma, laurea o specializzazione, salvo autorizzazione del Governo del paese di provenienza
Norma transitoria: il vincolo delle quote non si applica alle iscrizioni effettuate entro un anno dallentrata in vigore della L. 40/98, ne, per le professioni sanitarie, alliscrizione degli stranieri gia in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita 12/4/2000)
Nota: il vincolo delle quote non dovrebbe applicarsi alle professioni di cui allart. 27 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
In un Esposto dell'ASGI alla Commissione UE si segnala come la disposizione in base alla quale l'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza italiana ad albi, collegi ed elenchi professionali e' subordinata al rispetto del vincolo delle quote rischi di essere nei fatti svuotata di contenuto dal fatto che la prorammazione dei flussi non ha mai previsto una quota specifica per tali iscrizioni; nota: verosimilmente, l'iscrizione e' stata comunque consentita, quanto meno nell'ambito della quota fissata per lavoro autonomo
Cifre:
o medici iscritti all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 370.000 italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7% uomini)
o infermieri iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 375.185 italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5% uomini)
Ammissione agli esami di abilitazione
Laureati
in Italia ammessi allesame di abilitazione
(anche se soggiornanti allestero: visto
e permesso di soggiorno appositi)
Riconoscimento dei titoli professionali
conseguiti all'estero
Il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni puo essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia
Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita professionali conseguiti all'estero e finalizzati allo svolgimento di attivita autonoma che richieda specifica idoneita professionale o tecnica e effettuato entro le quote definite dal decreto flussi
Nota: dovrebbe essere comunque esonerato dal rispetto del vincolo delle quote il riconoscimento relativo a professioni di cui allart. 27, co. 1 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
Nella prassi, riconoscimento dei titoli extra quote; in particolare, per stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita di lavoro (es. Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
Nota: al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento); dato che liscrizione e sottoposta al vincolo delle quote, se anche il riconoscimento lo fosse, si esaurirebbero, per un solo lavoratore, due opportunita; la sola interpretazione coerente dellart. 39, co. 1 Regolamento e che esso si applichi solo in mancanza di albo ed elenco speciale
Disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali che abilitano allo svolgimento di una professione regolamentata:
o si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
Si definisce "professione regolamentata"
o l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'
o i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale
o le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)
o architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)
o agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)
o agrotecnico (Ministero giustizia)
o allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)
o anatomia patologica (Ministero della salute)
o anestesia e rianimazione (Ministero della salute)
o architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o assistente sanitario (Ministero della salute)
o assistente sociale (Ministero della giustizia)
o assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)
o attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)
o attuario (Ministero della giustizia)
o attuario junior (Ministero della giustizia)
o autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)
o avvocato (Ministero della giustizia)
o biochimica clinica (Ministero della salute)
o biologo (Ministero della giustizia)
o biologo junior (Ministero della giustizia)
o biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)
o cardiologia (Ministero della salute)
o chimico (Ministero della giustizia)
o chimico junior (Ministero della giustizia)
o chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o chirurgia generale (Ministero della salute)
o chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)
o chirurgia orale (Ministero della salute)
o chirurgia pediatrica (Ministero della salute)
o chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o chirurgia vascolare (Ministero della salute)
o conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)
o conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o consulente del lavoro (Ministero del lavoro)
o consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o dermatologia e venerologia (Ministero della salute)
o dietista/dietologo (Ministero della salute)
o direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o dottore commercialista (Ministero della giustizia)
o dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o dottori in agronomia (Ministero della giustizia)
o educatore professionale (Ministero della salute)
o ematologia (Ministero della salute)
o endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)
o esperto contabile (Ministero della giustizia)
o estetista (Ministero del lavoro)
o farmacista (Ministero della salute)
o farmacologia (Ministero della salute)
o fisioterapista (Ministero della salute)
o gastroenterologia (Ministero della salute)
o genetica medica (Ministero della salute)
o geologo (Ministero della giustizia)
o geologo junior (Ministero della giustizia)
o geometra (Ministero della giustizia)
o geriatria (Ministero della salute)
o ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)
o giornalista (Ministero della giustizia)
o guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)
o guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)
o igienista dentale (Ministero della salute)
o impiantista (Ministero dello sviluppo economico)
o infermiera pediatrica (Ministero della salute)
o infermiere professionale (Ministero della salute)
o ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)
o ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)
o ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)
o ingegnere industriale (Ministero della giustizia)
o insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o logopedista (Ministero della salute)
o maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o malattie infettive (Ministero della salute)
o massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o masso-fisioterapista (Ministero della salute)
o mediatore (Ministero della giustizia)
o mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o medicina del lavoro (Ministero della salute)
o medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)
o medicina interna (Ministero della salute)
o medicina nucleare (Ministero della salute)
o medicina tropicale (Ministero della salute)
o medico (Ministero della salute)
o medico di medicina generale (Ministero della salute)
o microbiologia e virologia (Ministero della salute)
o nefrologia (Ministero della salute)
o neurochirurgia (Ministero della salute)
o neurologia (Ministero della salute)
o neuropsichiatria (Ministero della salute)
o neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)
o odontoiatra (Ministero della salute)
o odontostomatologia (Ministero della salute)
o odontotecnico (Ministero della salute)
o oftalmologia (Ministero della salute)
o oncologia medica (Ministero della salute)
o operatore socio sanitario (Ministero della salute)
o ortognatodonzia (Ministero della salute)
o ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)
o ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o ostetrica (Ministero della salute)
o otorinolaringoiatria (Ministero della salute)
o ottico (Ministero della salute)
o paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o patologia clinica (Ministero della salute)
o pediatria (Ministero della salute)
o perito agrario (Ministero della giustizia)
o perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o perito industriale chimico (Ministero della giustizia)
o perito industriale design (Ministero della giustizia)
o perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)
o perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o perito industriale informatico (Ministero della giustizia)
o pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o podologo (Ministero della salute)
o psichiatria (Ministero della salute)
o psicologo (Ministero della salute)
o psicoterapeuta (Ministero della salute)
o puericultrice (Ministero della salute)
o radiodiagnostica (Ministero della salute)
o radiologia (Ministero della salute)
o radioterapia (Ministero della salute)
o restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o reumatologia (Ministero della salute)
o revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)
o ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)
o spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o tecnico audiometrista (Ministero della salute)
o tecnico audioprotesista (Ministero della salute)
o tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o tecnico ortopedico (Ministero della salute)
o tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)
o terapista della riabilitazione (Ministero della salute)
o terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)
o titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)
o titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o urologia (Ministero della salute)
o vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)
o veterinario (Ministero della salute)
o zoonomo (Ministero della giustizia)
Autorita' competenti a ricevere le domande e le dichiarazioni e a prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni riporta i recapiti degli uffici competenti):
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico
o il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero delluniversita' e della ricerca
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero delluniversita' e della ricerca
o il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali
o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento dell'attivita'
Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore (cittadino comunitario) gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:
o procedura:
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)
- prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o il prestatore e' tenuto a
informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
Riconoscimento in regime di stabilimento (si applica anche allo straniero):
o categorie:
riconoscimento sulla base dellesperienza professionale:
- per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
- se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:
- per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
professioni che non rientrano nei casi precedenti
situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo
- se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
- possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o procedura:
presentazione della richiesta corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)
- eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione
- in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata
decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
Per lespletamento di misure compensative, se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 bis Regolamento)
Nota: puo convenire ottenere, invece del riconoscimento del titolo abilitante conseguito allestero, quello dello studio effettuato ai fini della prosecuzione; conseguita la laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi, e possibile accedere allesame di abilitazione (necessario, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione ad albo e simili, il rispetto delle quote, da art. 37, co. 3 T.U.); vincoli particolari per le professioni sanitarie (vedi sotto)
La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:
o Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)
o Agente e rappresentante di commercio
o Agrotecnico ed Agrotecnico laureato
o Architetto e architetto junior
o Attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
o Autoriparatore
o Avvocato
o Biologo e biologo junior
o Chimico e chimico junior
o Conduttore di impianti termici
o Conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado
o Consulente del lavoro
o Consulente in proprieta' industriale
o Dottore agronomo e Dottore Forestale, Dottore agronomo e Dottore Forestale junior/biotecnologo agrario
o Dottore commercialista
o Esperto contabile
o Geologo e geologo junior
o Geometra
o Impiantista
o Ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior
o Ingegnere dell'informazione e Ingegnere dell'informazione junior
o Ingegnere industriale e ingegnere industriale junior
o Istruttore di scuola guida
o Mediatore marittimo
o Ottico
o Perito agrario
o Perito industriale chimico
o Perito industriale design
o Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
o Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
o Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
o Perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale
o Perito industriale informatico
o Veterinario
Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):
o rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative
o in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
o non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista
o Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
o legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o spetta al giudice nazionale stabilire
se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base
o le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico
TAR Lazio: ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al momento in cui il titolo estero e' stato conseguito
Sent. Corte Cost. 86/2012: cessata materia del contendere (per sopravvenuta modifica della legge regionale, ad opera della Legge Regione Marche 13/2011) in relazione al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro art. 29 co. 6 e 7 Legge Regione Marche 4/1996 (come originariamente modificato da art. 2 Legge Regione Marche 7/2011) concernente la disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero; tali disposizioni intendevano condizionare al possesso di specifici requisiti lo svolgimento da parte dello straniero della professione di maestro di sci nel territorio regionale, con possibile violazione del principio che riserva allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attivita' professionali
Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio
Disciplina speciale per le professioni
sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati
Norme specifiche per professioni sanitarie (artt. 49 e 50 Regolamento, circ. Min. Sanita 12/4/2000):
o ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
o presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato
o le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)
o il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN
o la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea
o la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)
o nota: non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, di altri gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere l'attivita' professionale, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)
Condizione speciale dei titolari di
protezione internazionale
Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di
o iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)
X. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o
tirocinio formativo
Consentito lingresso per formazione professionale (e il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per lingresso per motivi di studio
o per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
o per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universita e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche centri convenzionati o accreditati; comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
Corsi di formazione professionale
Non rientrano tra i corsi di formazione professionale quelli organizzati dalle Universita' per il conseguimento di master di primo o secondo livello o per singole attivita' formative, ne' i corsi di lingua italiana presso le Universita' per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", per i quali viene invece rilasciato un visto di ingresso per studio/universita' (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
L'accreditamento da parte della Regione corrisponde al riconoscimento dell'idoneita' a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche ed e' basato sulla valutazione del possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualita' degli interventi formativi, secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
La domanda di visto di ingresso per formazione professionale va corredata, oltre che dalla documentazione generalmente richiesta, da (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
o certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)
o documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
Il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri secondo le seguenti disposizioni (Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi):
o per stranieri residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):
o i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
o fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)
o in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione
Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai
o tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni
o tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)
o tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) per violazione di art. 117 Cost., dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli essenziali
Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi (nota: l'Accordo non riguarda i tirocini per stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso):
o il tirocinio non puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo
o i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto
o sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
tirocini formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilit dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali
tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o la durata dei tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse
o la durata dei tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse
o la durata dei tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'
o il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati
o salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
o le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
o salve integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da
servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
soggetti autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro
o il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa
L'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014 approva le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero:
o i tirocini sono riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di formazione da completare in Italia
o la durata del tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede comprovata motivazione
o il tirocinio deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno
o i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi; Regioni e Province autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi che prevedono attivazione di tirocini
o il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo di tirocinio pre straniero residente all'estero
o le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali
o nel progetto formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di quella che vuole acquisire in Italia); nota: in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante
o il tirocinio non puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata
o il progetto formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese
o ai fini dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma
o Regioni e Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto, la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida
o il visto e' rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante; il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore
o l'ufficio competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello straniero
o il progetto formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul progetto formativo
o l'eventuale revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente, caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica
o il visto di ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di art. 9 co. 8 L. 99/2013
o copertura delle spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento
o il visto e' rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica
o lo straniero e' informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso
o contrariamente a quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006); saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav relativi al Quadro Tirocini
o Regioni e Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero
o il soggetto promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente, dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali
o Regioni e Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio
o il soggetto formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del tirocinio
o il MAE e il Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a livello territoriale)
o
per tutto cio' che non e' previsto da
queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo
Stato-Regioni in materia di tirocini formativi
Alla data del 30/9/2015, le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero sono state recepite da (Rapp.
Italia-Lavoro):
o
Regione Piemonte, con D.G.R.
23/2/2015 n. 30-1094
o
Regione Liguria, con D.G.R.
27/3/2015 n. 471
o
Regione Lombardia, con
decreto
del Dirigente di Unita' organizzativa 3/2/2015 n. 682
o
Provincia di Trento
(applicate in via di fatto, senza che sia stato adottato un atto di ricezione
formale)
o
Regione Veneto, con D.G.R.
10/3/2015 n. 296
o
Regione Emilia
Romagna, con D.G.R.
2/2/2015 n.2
o
Regione Toscana, con D.G.R.
7/4/2015 n. 407
o
Regione Marche, con D.G.R.
13/5/2015 n. 395
o
Regione Lazio, con D.G.R.
3/2/2015 n. 32
o
Regione Abruzzo, con D.G.R.
4/11/2014 n. 704
o
Regione Campania, con D.G.R.
09/3/2015 n. 77
o
Regione Sardegna con D.G.R.
6/5/2015 n. 21/12
Determinazione del contingente; ingresso; permesso
Ingresso consentito nei limiti del contingente triennale (L. 99/2013)[35] fissato con decreto del Ministro del lavoro, emanato, ogni tre anni (L. 99/2013)[36], entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio (L. 99/2013; verosimilmente significa, del primo anno del triennio di riferimento)[37], di concerto con i Ministri dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni
Norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellemanazione del decreto triennale, ma comunque entro il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti per l'ingresso per studio; il numero degli ingressi cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto triennale successivamente adottato (L. 99/2013)[38]
Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionale (e, verosimilmente, tirocini formativi) puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto (L. 99/2013)[39]
In caso di mancata pubblicazione del decreto triennale entro la scadenza, il Ministro del lavoro puo provvedere transitoriamente, con proprio decreto annuale, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (L. 99/2013; verosimilmente, in caso di piu' decreti annuali transitori, il limite si applica sulla quota complessiva ammessa)[40]
Definizione delle quote:
o Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in
7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
Per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso e di un anno; il permesso per motivi di formazione professionale e rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali
Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)
Lo straniero che ha conseguito in Italia (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia) il dottorato o il master universitario di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o II livello, ovvero (L. 99/2013) la laurea triennale o specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' convertire il permesso in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti, o essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009); l'iscrizione consente allo straniero di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (circ. Mininterno 27/8/2009)[41]
La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
TAR Veneto: legittimo negare il permesso per tirocinio se il progetto formativo e' fittizio e maschera un normale rapporto di lavoro subordinato
Accesso al lavoro per il titolare di
permesso per studio o formazione
Possibilita per il titolare di permesso per motivi di studio o formazione di svolgere attivita di lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno (nota: consentito, in questo caso, il part-time verticale); nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Per l'accesso al lavoro delle persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 9 e 10 Regolamento) che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unita produttive del nostro Paese attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale non e richiesto il nulla-osta al lavoro
Nota: le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di tirocinio o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, comunque effettuate al centro per limpiego competente, almeno un giorno prima dell'instaurazione dei rapporti (L. 296/2006; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto), telematicamente; Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie
Diritti del titolare di permesso per studio
(e formazione?)
Il titolare di permesso per studio (verosimilmente, anche quando il permesso sia stato rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo) ha diritto
o al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o alliscrizione facoltativa al SSN:
pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. Minsanita 24/3/2000
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva liscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)
o allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per studio o
formazione in permesso ad altro titolo
Conversioni extra quota per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[42], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
o verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
o verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
Conversioni in detrazione dalle quote per l'anno successivo, se effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
Conversione del permesso per formazione (solo dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo; da art. 14, co. 6 DPR 394/1999; nota: il riferimento errato ad art. 14, co. 5 contenuto in art. 40, co. 23 DPR 394/1999 non tiene conto della rinumerazione) o studio prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), con richiesta e consegna del nuovo permesso presso lo Sportello unico (circ. Mininterno 1/7/2008: della provincia in cui soggiorna il richiedente; l'accoglimento dell'istanza e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni)
o in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero
o in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo
TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)
Nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)
Nota: per chi entra per formazione professionale, il corso si concludera' tipicamente a quote annuali gia' esaurite, e il permesso scadra' prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-flussi: la conversione in permesso per lavoro sarebbe di fatto impossibile; negli ultimi anni, tuttavia, il decreto-flussi ha previsto una quota specifica (nota: secondo Newsletter Minlavoro 4/2010, la conversione e' possibile se il decreto-flussi prevede una simile quota, interpretandola come quota massima piuttosto che come quota risevata; l'interpretazione appare scorretta e in contrasto con TAR Veneto, secondo cui le conversioni sono ammesse entro la quota complessiva, a prescindere da suddivisioni per mansioni e ripartizioni per paesi di provenienza)
Le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
Conversione del permesso per studio in permesso per motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
XI. Previdenza
Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari
Parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U. e Convenzione OIL n. 143/1975)
Nota: benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
Art. 38 Cost.: i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria
Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti, in particolare, tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dallinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo professionale: art. 37 T.U.) o di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000); il lavoratore fruisce di tutte le prestazioni previste per il lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle more del rilascio di primo permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 20/2/2007, o del rinnovo del permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 5/8/2006 (Mess. INPS 2226/2008), incluse le prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo, richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
Il trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato
Eccezioni:
o ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente, della retribuzione imponibile)
o con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)
o per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro
Nota:
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Obbligo contributivo in caso di lavoro
subordinato
In caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi e obbligo contributivo
o nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
contro il rischio di malattia e tubercolosi
per maternita
contro il rischio di disoccupazione involontaria
o nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
infortunio
sul lavoro
malattie professionali
L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008); il termine per tale inizio e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
Il CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 impone, per ogni rapporto di lavoro, l'iscrizione all'assicurazione Cas.sa.colf, il cui Regolamento prevede la corresponsione ai lavoratori di indennita' giornaliere in caso di ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale della partecipazione alla spesa sanitaria per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il SSN, e una copertura fino a 50.000 euro in caso di responsabilita' civile del datore per gli infortuni dei lavoratori domestici; il datore di lavoro e' tenuto a versare, insieme ai contributi previdenziali, 0,03 euro per ogni ora retribuita (di cui 0,01 a carico del lavoratore); disposizioni confermate da CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016
Pensioni di vecchiaia: condizioni per il conseguimento del diritto in regime puramente contributivo (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011):
o per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o pensione anticipata: per lanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini
o requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni
o requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale
o per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)
Trattamento di malattia: corrisposto dallINPS ma anticipato dal datore di lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati; nota: i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)
Trattamento e assegno di maternita:
o fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001
o congedo di maternita (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):
2 mesi precedenti data presunta del parto
eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo
3 mesi dopo il parto
eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dingresso del bambino nella casa familiare
o facolta di far slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o possibilita di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6 anni)
o possibilita di astensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o possibilita di fruizione dellastensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)
o diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)
o indennita durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio
o l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)
nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'
nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg
nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'
o periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie
o trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo' essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)
o assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita; Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente discriminatorio)
o lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore autonomo
o circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare
Trattamenti di disoccupazione:
o indennita di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o cassa integrazione guadagni
o trattamento di mobilita; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o tutela contro linsolvenza del datore di lavoro
Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli
o NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che
siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo
o NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966
o importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane
o erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti
o il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione
o erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)
o erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento
Prestazioni erogate da Cas.sa.Colf (assicurazione obbligatoria per i collaboratori domestici stranieri cui si applica il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016):
o a favore dei dipendenti ed erogate direttamente:
ricovero, convalescenza e ticket sanitari:
- diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20 gg, anche in caso di ricovero in day hospital, ma non di pronto soccorso
- diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 15 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
- rimborso dei ticket sanitari fino ad un massimo annuo di 300 euro, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
forme oncologiche:
- diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 30 gg, corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day hospital, ma non di pronto soccorso
- diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 30 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
- rimborso di 500 euro per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso strutture del SSN o da esso accreditate, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
indennita' in occasione di grandi interventi o di gravi eventi morbosi: se l'intervento terapeutico e' effettuato in strutture pubbliche o convenzionate, garanzia indennitaria di 1.000 euro per intervento, che va a coprire le spese complementari dell'iscritto
rimborso spese per il periodo della gravidanza:
- rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza per l'intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000 euro
neonati figli di lavoratori iscritti:
- pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato e della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del ricovero, entro un massimo annuo di 5.000 euro per neonato
rimborso spese per i trattamenti fisioterapici: rimborso per prestazioni svolte presso strutture del SSN o accreditate, a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari, e per le cure termali attestate da apposita prescrizione del medico, entro un limite annuo di 250 euro per iscritto, con franchigia del 25% per ogni evento
o a favore dei dipendenti ed erogate da UniSalute
prestazioni di alta specializzazione: pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche extra-ricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, entro un massimo annuo di 300 euro per iscritto; i rimborsi vengono liquidati direttamente alle strutture sanitarie da UniSalute
visite specialistiche: pagamento delle visite specialistiche (per un massimo annuo di 4 visite per persona), con esclusione delle visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche; e' inclusa nella garanzia una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia; nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute le spese vengono liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti
prestazioni odontoiatriche particolari: pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e di un'ablazione del tartaro una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute; coperta anche una seconda visita, previa autorizzazione di UniSalute, se il medico riscontra la necessita' di effettuarla nel corso dello stesso anno
tariffe agevolate: se una prestazione non e' coperta, perche' non prevista o per esaurimento della somma massima a disposizione o perche' inferiore alla somma a carico dell'iscritto, e' possibile usufruire delle tariffe agevolate di UniSalute con risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto
servizi di consulenza: vengono forniti, dalla Centrale Operativa (numero verde 800009638, dal lunedi' al venerdi', ore 8.30-19.30), pareri medici, prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie
o a favore dei datori di lavoro ed erogate in maniera diretta:
in caso di rivalsa INAIL, per infortunio del dipendente, rimborso delle spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura massima di 25.000 euro per ciascun evento e per anno civile
in caso di danni involontariamente causati dai lavoratori iscritti a terzi (morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose), rimborso delle spese sostenute per la responsabilita' civile derivante da colpa o colpa grave del datore di lavoro iscritto, entro un massimo di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno civile
Trattamento in caso di invalidita totale o parziale:
o lassicurazione per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, RDL 1827/1935)
o provvidenze previste (L. 222/1984):
pensione dinabilita (assoluta e permanente inabilita al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno due terzi della capacita lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
Assegno per il nucleo familiare:
o norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)
o diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
figli dellaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)
coniuge
genitori a carico
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita; ovvero, in base a Sent. Corte Cost. 42/1990, se il padre si trova in stato di disoccupazione senza indennita'), a carico
o gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)
o per i familiari allestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocita al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia; tuttavia,
Trib. Brescia: fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988 per i familiari all'estero anche il titolare di permesso UE slp, dato che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani, trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio")
Trib. Brescia: art. 2 co. 6 L. 153/1988 richiede solo che il familiare dello straniero sia residente in Italia, non che sia presente; l'assegno spetta quindi anche in caso di temporanea assenza del familiare
nota: trattandosi di misure previdenziali, dovrebbe valere la parita' tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri in forza di art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, essendo questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988
o nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[43], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[44]; redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[45] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
o
le soglie di reddito e il corrispondente
importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate
dall'Allegato
della Circ.
INPS 76/2014
o le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2015 al 30/6/2016 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 109/2015
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:
o fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000
o il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso lINAIL tutti coloro che prestano attivita retribuita alle sue dipendenze
o obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)
o obblighi di comunicazione:
il lavoratore deve informare il datore di lavoro
- immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro
- entro 15 gg, in caso di malattia professionale
il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallevento
o trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):
indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al
- 100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
- 60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)
- 60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllINAIL)
- 75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)
cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso
cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato
TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale
Diritti previdenziali in caso di rimpatrio
In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13)
o conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011; Circ. INPS 63/2015), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri, la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di rimpatrio: la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni di contribuzione); la soglia di godimento e fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011) e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento dell'eta' pensionabile, progressivamente incrementata ai sensi di a L. 214/2011)
o qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi
LItalia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allUnione europea:
o Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[46]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o Turchia (Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale 8/5/2012, ratificato con L. 35/2015[47]; circ. INPS 168/2015: l'Accordo ricalca le disposizioni della Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa, estendendo, pero', il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalita', mentre la Convenzione si applicava solo ai cittadini degli Stati contraenti)
In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri)
Tipicamente, gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e Messico, pero', non prevedono il principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri,
o le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
vecchiaia, superstiti e invalidita'
infortuni sul lavoro e malattie professionali
assegni familiari
malattia e maternita'
disoccupazione
o l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna
Lavoratori stranieri rimpatriati per i quali siano stati versati contributi previdenziali e che abbiano maturato i requisiti di eta' per il godimento della pensione alla data del 29/9/2015: 927.448; di questi, 198.430 non ricevono alcuna prestazione pensionistica, non avendo maturato il requisito di contribuzione minima ventennale applicabile a chi sia stato assicurato prima del 1996 (dalla Presentazione di T. Boeri del Rapp. INPS sulle pensioni all'estero)
Per i lavoratori stagionali
o devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni
per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
contro le malattie
di maternita
o
non
spettano
lassegno per il nucleo familiare
il trattamento di disoccupazione involontaria
o il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allassicurazione per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realta inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
o si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti
o si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri
o si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2005/71/CE prescinde da quest'ultima condizione (situazione in cui non tutti gli elementi si collochino in un solo Stato membro) nell'imporre parita' di trattamento tra lo straniero che soggiorna per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971
Nota:
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
Note:
o il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'
o le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale (L. 335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allallegato III del Regolamento CEE 3922/91)
o un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende
o una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:
la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:
se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta
- alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro
- alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
- alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
- alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:
se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'
o la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri
o una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende
o le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza
Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari
o Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)
o Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'
L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni relative alle diverse prestazioni (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
- il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che
- la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
- non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
o indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
- l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
- la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
- la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959
- l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
- il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
- l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
- congedo retribuito, sciopero o serrata
- congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore
- se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
- se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
- l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
- gli assegni familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Concl. Avv. Gen. C-308/14: non costituisce discriminazione illecita ai sensi di art. 4 Regolamento CE 883/2004 il fatto che la normativa nazionale preveda che, esaminando richieste di prestazioni sociali come prestazioni o detrazioni per i figli, le autorita' dello Stato membro verifichino che i cittadini di altri Stati membri siano legalmente residenti nel territorio dello Stato membro in questione; tuttavia, a questo scopo, le autorita' devono in ogni caso osservare, sotto il profilo procedurale, i principi stabiliti da art. 14 par. 2, art. 15 par. 1, art. 30 e art. 31 Direttiva 2004/38/CE
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[48], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[49]; redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[50] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lesclusione di tale prestazione
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
o una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
Disposizioni relative a particolari categorie (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
- nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
- e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
- art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
- la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)
o U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia:
o Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata
Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971
Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento
Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione, ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attivita' professionale
XII. Cifre
Mercato del lavoro
Mercato del lavoro:
o retribuzione netta mensile media
nel 2014, distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- italiani: fino a 800 euro, 15,2%; 801-1.200 euro, 28,6%; 1.201-1.600 euro, 13,4%; 1.601-2.000 euro, 13,4%; oltre 2.000 euro, 8,3%
- comunitari: fino a 800 euro, 38,1%; 801-1.200 euro, 36,5%; 1.201-1.600 euro, 18,7%; 1.601-2.000 euro, 4,1%; oltre 2.000 euro, 2,5%
- stranieri: fino a 800 euro, 39,6%; 801-1.200 euro, 41,2%; 1.201-1.600 euro, 16,0%; 1.601-2.000 euro, 2,6%; oltre 2.000 euro, 0,6%
nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.304 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 968 euro
nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.300 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 986 euro
quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- media: 973 (-24.5%)
- per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)
- per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)
- per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)
- per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
- per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)
- per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
- per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
- retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)
nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)
- italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)
- comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)
- stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)
quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)
- per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)
- per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)
- per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
- per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
- per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
- per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):
- italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellistruzione e sanita' 1.408)
- stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellistruzione e sanita' 1.104)
nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):
- italiani: 1.258 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro
nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.239 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 973 euro
nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):
- italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)
- stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)
o partecipazione al mercato del lavoro,
cifre assolute (dati ISTAT riportati da articolo di G. Casucci):
- occupati:
2013: 22.190.535, di cui
italiani: 20.007.692
comunitari: 701.520
stranieri: 1.481.323
2014: 22.278.917, di cui
italiani: 19.984.796
comunitari: 746.119
stranieri: 1.548.001
- in cerca di lavoro:
2013: 3.068.664, di cui
italiani: 2.613.822
comunitari: 131.683
stranieri: 323.159
2014: 3.236.007, di cui
italiani: 2.770.312
comunitari: 138.983
stranieri: 326.712
- inattivi:
2013: 26.508.661, di cui
italiani: 25.338.757
comunitari: 293.902
stranieri: 876.002
2014: 26.494.178, di cui
italiani: 25.253.867
comunitari: 327.991
stranieri: 912.321
- totale popolazione in eta' da lavoro (> 15 anni):
2013: 51.767.860
2014: 52.009.102
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 63,1% (nota: dati rielaborati correggendo le sciocchezze contenute nel Rapporto)
comunitari: 74,9%
stranieri: 68,2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 55,4%
comunitari: 62,6%
stranieri: 56,7%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 12,2%
comunitari: 15,7%
stranieri: 17,4%
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 62,7%
comunitari: 74,9%
stranieri: 68,2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 55,3%
comunitari: 63,0%
stranieri: 55,9%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 11,5%
comunitari: 15,8%
stranieri: 18,0%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 62,9%
comunitari: 75,4%
stranieri: 68,4%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,4%
comunitari: 65,4%
stranieri: 58,6%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 10,3%
comunitari: 13,3%
stranieri: 14,5%
- numero di occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):
italiani: 20.564.681
stranieri: 2.334.048
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61,4%
comunitari: 75,4%
stranieri: 68,9%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,5%
comunitari: 66,5%
stranieri : 60,4%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 8,0%
comunitari: 11,8%
stranieri: 12,3%
nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61,4%
comunitari: 76,3%
stranieri: 69,2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,3%
comunitari: 68,2%
stranieri : 60,8%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 8,1%
comunitari: 10,6%
stranieri: 12,1%
nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61.6%
stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56.9%
stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 7.5%
stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)
nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.3%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.2%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.5%
nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.4%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.3%
nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.7%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.7%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.6%
nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 72.9%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 69.8%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 10.2%
o sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):
2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%
2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%
2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%
2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%
o percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):
2008: 4,3%
2009: 7,5%
2010: 10,1%
2011: 8,5%
2012: 11,4%
o occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
alta:
- italiani: 8.736
- comunitari (UE-15): 45
- comunitari (UE-10): 7
- comunitari (UE-2): 22
- stranieri da paesi terzi: 94
media:
- italiani: 10.533
- comunitari (UE-15): 18
- comunitari (UE-10): 31
- comunitari (UE-2): 273
- stranieri da paesi terzi: 716
bassa:
- italiani: 1.608
- comunitari (UE-15): 3
- comunitari (UE-10): 26
- comunitari (UE-2): 176
- stranieri da paesi terzi: 488
o occupati in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)
lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)
collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)
lavoro autonomo: 173 (13.3%)
o suddivisione degli occupati per titolo di studio,
nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
- fino a licenza elementare: 185 (14.3%)
- licenza media: 497 (38.3%)
- diploma: 479 (36.9%)
- titolo universitario: 136 (10.5%)
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%
- licenza elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%
- licenza media: italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%
- diploma: italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%
- titolo universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%
- licenza elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%
- licenza media: italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%
- diploma: italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%
- titolo universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%
- licenza media: italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%
- diploma: italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%
- titolo universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,4%; comunitari 4,5%; stranieri 11,7%
- licenza media: italiani 27,3%; comunitari 24,1%; stranieri 40,6%
- diploma: italiani 48,0%; comunitari 57,6%; stranieri 36,9%
- titolo universitario: italiani 21,3%; comunitari 13,8%; stranieri 10,8%
o grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)
fino alla licenza media:
- 15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
- 25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
- 35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
- 45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
- 55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
- totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
diploma
- 15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
- 25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
- 35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
- 45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
- 55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
- totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
laurea
- 15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
- 25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
- 35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
- 45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
- 55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
- totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
o sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):
2008:
- italiani: 17,3%
- stranieri: 39,4%
2010:
- italiani: 19,0%
- stranieri: 42,3%
2011:
- italiani: 19,1,8%
- stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)
2012:
- italiani: 19,5%
- stranieri: 41,2%
2013:
- italiani: 22,0%
- stranieri: 40,9%
o sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
per sesso:
- maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%
- femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%
per eta':
- 15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%
- 25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%
- 35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%
- 45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%
- 55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%
o variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
occupati
- italiani: -863
- stranieri: +309
disoccupati
- italiani: +281
- stranieri: +104
inattivi
- italiani: +519
- stranieri: +213
o correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):
maschi stranieri:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5%
occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7%
occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3%
occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
femmine straniere:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2%
occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2%
occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5%
occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
maschi italiani:
-
condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4%
occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7%
occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0%
occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
femmine italiane:
-
condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4%
occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8%
occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive
- condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a un articolo di C. Bonifazi):
maschi stranieri:
-
condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 92,5%
occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi
-
condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6%
occupati, 42,5% disoccupati, 19,9% inattivi
-
condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 15,3%
occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi
femmine straniere:
-
condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 88,6%
occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4%
occupate, 32,7% disoccupate, 35,9% inattive
-
condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 7,7%
occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive
maschi italiani:
-
condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 93,8%
occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi
-
condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9%
occupati, 37,9% disoccupati, 31,2% inattivi
-
condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 9,0%
occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi
femmine italiane:
-
condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 90,9%
occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive
-
condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0%
occupate, 31,0% disoccupate, 44,0% inattive
- condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive
o durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
2007:
- fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%
- tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%
- oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%
2011:
- fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%
- tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%
- oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%
o occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):
variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:
- italiani: -847
- stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo
o occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):
2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)
2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)
2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui 519.293 stranieri)
2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui 472.834 stranieri)
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui 467.565 stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare, 638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632 stranieri)
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati): 944.634, di cui 485.480 stranieri
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati): 898.429, di cui 459.616 stranieri
o lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2010: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri (inclusi i comunitari)
2011: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri (inclusi i comunitari)
2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri (inclusi i comunitari)
2013: 140.611 stranieri (inclusi i comunitari), pari al 13,9% del totale
2014: 811.748, di cui 41.496 comunitari 73.758 stranieri
o giornate di occupazione in agricoltura per lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)
2011: 26.190.884 (23% del totale)
2012: 25.598.449 (25% del totale)
o occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui
per settore:
- agricoltura: 88.992
- energia: 2.856
- manifattura: 403.907
- costruzioni: 348.602
- commercio: 170.102
- alberghi e ristoranti: 187.896
- trasporti e comunicazioni: 90.941
- intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548
- servizi alle imprese e altre attivit professionali: 147.245
- pubblica amministrazione: 3.439
- istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463
- altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292
per gruppi professionali:
- legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763
- professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153
- professioni tecniche: 80.891
- impiegati: 39.456
- professionisti qualificati nelle attivita': 302.810
- artigiani operai specializzati: 589.188
- conduttori di impianti: 216.943
- professioni non qualificate: 783.989
- forze armate: 357
o occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
complessivamente:
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%
- artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%
- professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%
- personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%
- conduttori di veicoli a motore: 3,0%
- fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%
- addetti alle vendite: 2,5%
- totale prime 10: 59,1%
maschi:
- artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%
- personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%
- conduttori di veicoli a motore: 5,1%
- fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%
- artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%
- personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%
- totale prime 10: 54,0%
femmine:
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%
- professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%
- addetti alle vendite: 3,0%
- tecnici della salute: 2,4%
- professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%
- artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%
- esercenti delle vendite: 1,4%
- totale prime 10: 77,5%
o occupati nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi professionali
legislatori, dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%
professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%
professioni tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%
impiegati: italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%
professionisti qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%
artigiani operai specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%
conduttori di impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%
professioni non qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%
forze armate: italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%
o occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani
2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani
2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani
2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani
o occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri
2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri
2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri
2012: 20.602.216 italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri
o tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri
2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri
2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri
2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri
o tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri
2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri
2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri
2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri
o tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri
2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri
2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri
2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri
o tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):
tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%
percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%
o tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)
UE-27: 16,8%
Spagna: 32,9%
Portogallo: 22,1%
Estonia: 21,9%
Lettonia: 21,2%
Grecia: 20,7%
Svezia: 18,2%
Francia: 18,2%
Irlanda: 17,5%
Finlandia: 16,8%
Danimarca: 16,5%
Belgio: 15,6%
Italia: 12,2%
Slovenia: 11,9%
Germania: 11,3%
Cipro: 9,9%
Paesi Bassi: 9,7%
Regno Unito: 9,5%
Ungheria: 8,9%
Austria: 8,4%
Lussemburgo: 6,4%
Repubblica Ceca: 5,7%
o occupati comunitari e stranieri per sesso (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2005: maschi, 734.000 circa; femmine, 431.000 circa
2006: maschi, 835.000 circa; femmine, 511.000 circa
2007: maschi, 921.000 circa; femmine, 577.000 circa
2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa
2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa
2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa
2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa
2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa
o occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
15-24 anni: 166.274 (7,4%)
25-34 anni: 699.442 (31,1%)
35-44 anni: 782.363 (34,7%)
45-54 anni: 462.562 (20,5%)
55-64 anni: 129.101 (5,7%)
oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)
o occupati per nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%
35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%
45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%
oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%
o occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%
media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%
bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%
o correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
alta scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%
media scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%
bassa scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o occupati per settore
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
- industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri
- costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
- commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
- altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
- industria: 20,3% degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri
- costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri
- commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
- altri servizi: 53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri
o occupati in azienda per rapporto di lavoro:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri
- subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
- autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- lavoro subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)
- lavoro subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)
- lavoro autonomo: italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)
o occupati dipendenti per posizione lavorativa:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
- quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri
- impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri
- operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri
- apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri
- lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
- quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri
- impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri
- operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri
- apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri
- lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri
o occupati dipendenti per classe di retribuzione:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri
- da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri
- oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri
- da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri
- oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
o occupati per dimensione dell'azienda
nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):
fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani
da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani
oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani
non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani
o occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
Romania 561.637
Albania 232.531
Marocco 147.105
Ucraina 132.217
Filippine 107.280
Moldavia 77.148
Polonia 68.128
Cina 66.956
Peru' 62.779
Ecuador 62.699
o caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')
percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')
tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')
tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')
tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')
percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')
percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')
percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')
percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')
percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')
percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')
o rapporti di lavoro attivati:
nel 2011 per stranieri, per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)
- femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)
nel 2014, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- italiani: 8.061.236 (1.050.181 tempo indeterminato, pari al 13,0%; 5.644.756 tempo determinato, pari al 70,0%; 213.589 apprendistato, pari al 2,6%; 650.913 contratto di collaborazione, pari all'8,1%; 501.797 altro, pari al 6,2%)
- comunitari: 769.417 (143.731 tempo indeterminato, pari al 18,7%; 572.416 tempo determinato, pari al 74,4%; 12.898 apprendistato, pari all'1,7%; 15.709 contratto di collaborazione, pari al 2,0%; 24.663 altro, pari al 3,2%)
- stranieri: 1.126.982 (423.047 tempo indeterminato, pari al 37,5%; 623.951 tempo determinato, pari al 55,4%; 27.645 apprendistato, pari al 2,5%; 16.653 contratto di collaborazione, pari all'1,5%; 35.686 altro, pari al 3,2%)
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0,3% altro)
- femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0,7% altro)
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- maschi: 693.988 (32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di collaborazione, 6,5% altro)
- femmine: 436.365 (48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 8,7% altro)
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- comunitari: 768.808 (160.122 tempo indeterminato, 555.260 tempo determinato, 11.120 apprendistato, 15.451 contratto di collaborazione, 25.855 altro)
- stranieri: 1.087.942 (430.962 tempo indeterminato, 582.162 tempo determinato, 22.317 apprendistato, 15.854 contratto di collaborazione, 36.647 altro)
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- fino a 1 mese: 21,0%
- 2-3 mesi: 20,3%
- 4-12 mesi: 38,9%
- oltre 1 anno: 19,9%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- fino a 1 mese: 20,0%
- 2-3 mesi: 19,8%
- 4-12 mesi: 37,9%
- oltre 1 anno: 22,3%
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- fino a 1 mese: comunitari, 215.777; stranieri, 229.546
- 2-3 mesi: comunitari, 193.274; stranieri, 215.476
- 4-12 mesi: comunitari, 254.911; stranieri, 416.551
- oltre 1 anno: comunitari, 104.346; stranieri, 226.369
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%
- recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)
- raggiungimento del termine: 43,0%
- altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%
- recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)
- raggiungimento del termine: 41,1%
- altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 11,7%
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- raggiungimento del termine: comunitari, 419.992; stranieri, 487.494
- cessazione attivita': comunitari, 4.275; stranieri, 13.484
- dimissioni del lavoratore: comunitari, 103.413; stranieri, 278.944
- licenziamento: comunitari, 86.765; stranieri, 169.064
- pensionamento: comunitari, 249; stranieri, 282
- altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 153.114; stranieri, 138.674
o rapporti di lavoro cessati nel 2014, per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
italiani: 8.117.710
comunitari: 767.808
stranieri: 1.087.942
o beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
nel 2010:
- cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)
- cassa integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)
- indennita' di mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)
- indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)
- pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)
- indennita' maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)
- congedo parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)
- assegno per il nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)
nel 2011:
- cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)
- cassa integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)
- indennita' di mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)
- indennita' di disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)
- pensione assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)
- indennita' maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)
- congedo parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)
- assegno per il nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)
nel 2012:
- cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)
- cassa integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)
- indennita' di mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)
- indennita' di disoccupazione agricola: 59.565 (su un totale di 507.495; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)
- pensione assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)
- indennita' maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)
- congedo parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)
- assegno per il nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- cassa integrazione ordinaria: 69.460 (su un totale di 619.514)
- cassa integrazione straordinaria: 50.084 (su un totale di 760.554)
- indennita' di mobilita': 17.618 (su un totale di 314.441)
- indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 212.806 (su un totale di 1.620.316)
- Mini ASpI: 42.164 (su un totale di 384.294)
- indennita' di disoccupazione agricola: 64.541 (su un totale di 513.700; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 32.738 (su un totale di 14.478.113)
- pensione assistenziale: 43.413 (su un totale di 3.674.367)
- indennita' maternita' obbligatoria: 32.406 (su un totale di 378.300)
- congedo parentale: 15.286 (su un totale di 281.863)
- assegno per il nucleo familiare per lavoratori: 320.122 (su un totale di 2.839.352)
- assegno per il nucleo familiare per pensionati: 4.823 (su un totale di 1.329.426)
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- cassa integrazione ordinaria: 57.878 (su un totale di 481.192)
- cassa integrazione straordinaria: 37.863 (su un totale di 653.607)
- indennita' di mobilita': 16.249 (su un totale di 354.793)
- indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 201.689 (su un totale di 1.512.015)
- Mini ASpI: 70.478 (su un totale di 611.288)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 35.740 (su un totale di 14.312.595)
- pensione assistenziale: 51.361 (su un totale di 3.731.626)
- indennita' maternita' obbligatoria: 31.032 (su un totale di 360.342)
- congedo parentale: 15.551 (su un totale di 280.878)
- assegno per il nucleo familiare: 319.743 (su un totale di 2.830.800)
- assegno per il nucleo familiare per pensionati: 5.149 (su un totale di 1.259.763)
o canali di reperimento di un posto di lavoro:
Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
- familiari, amici, conoscenti: 73,3%
- associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%
- sindacati, patronato: 2,9%
- agenzie/intermediari privati: 9,0%
- inserzioni sul giornale/internet: 3,5%
- Centri per limpiego: 1,9%
- altro: 1,7%
- senza intermediari: 1,6%
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
- richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri
- annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
- precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
- agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
- Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
- segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri
- Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- parenti o amici: 23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri
- richiesta diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri
- annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
- precedente esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
- agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri
- Centro per l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri
- segnalazione di una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- parenti o amici: 25,5% degli italiani, 56,1% dei comunitari, 61,9% degli stranieri
- richiesta diretta a datore di lavoro: 17,0% degli italiani, 16,9% dei comunitari, 13,3% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri
- annuncio sul giornale: 2,9% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
- precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,4% dei comunitari, 3,7% degli stranieri
- agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 2,1% degli italiani, 3,5% dei comunitari, 3,6% degli stranieri
- Centro per l'impiego: 1,8% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- segnalazione di una istituzione formativa: 1,2% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 0,6% degli stranieri
- concorso pubblico: 16,3% degli italiani, 1,6% dei comunitari, 0,3% degli stranieri
- contattato direttamente dal datore di lavoro: 6,8% degli italiani, 5,4% dei comunitari, 4,7% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri
- altro: 1,3% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
o infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)
2005: 124.828 (13,3%)
2006: 129.303 (13,9%)
2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2013: 94.669 (15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: 87.075 (15,5%; solo stranieri: 11,3%; infortuni mortali: 99, pari a 15,0% del totale, di cui il 9,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2010: italiani 40.001, comunitari 671, stranieri 1.789
2011: italiani 43.994, comunitari 695, stranieri 1.972
2012: italiani 43.253, comunitari 783, stranieri 2.075
2013: italiani 48.195, stranieri (inclusi i comunitari) 3.231
o giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):
occupati:
- italiani: 2.762.159
- comunitari e stranieri: 455.609
disoccupati:
- italiani: 706.674
- comunitari e stranieri: 94.690
tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani: 40.9%
- comunitari e stranieri: 53.7%
tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani: 32.5%
- comunitari e stranieri: 44.5%
tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
- italiani: 20.4%
- comunitari e stranieri: 17.2%
durata media della disoccupazione:
- italiani: 17.3 mesi
- comunitari e stranieri: 12.3 mesi
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- italiani: 53,3%
- comunitari e stranieri: 63,9%
lavoro subordinato a tempo determinato:
- italiani: 28,9%
- comunitari e stranieri: 24,8%
collaborazione coordinata e continuativa:
- italiani: 4,5%
- comunitari e stranieri: 1,8%
lavoro autonomo:
- italiani: 13,3%
- comunitari e stranieri: 9,5%
alta specializzazione:
- italiani: 42,3%
- comunitari e stranieri: 7,5%
media specializzazione:
- italiani: 51,1%
- comunitari e stranieri: 64,4%
bassa specializzazione:
- italiani: 6,6%
- comunitari e stranieri: 28,1%
alta scolarizzazione:
- italiani: 15,3%
- comunitari e stranieri: 5,9%
media scolarizzazione:
- italiani: 61,9%
- comunitari e stranieri: 45,8%
bassa scolarizzazione:
- italiani: 22,9%
- comunitari e stranieri: 48,3%
sotto-inquadramento:
- italiani: 27.7%
- comunitari e stranieri: 36.0%
o giovani tra 15 e 30 nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):
occupati
- italiani: 2.240.359
- comunitari: 130.118
- stranieri: 249.879
disoccupati
- italiani: 1.072.441
- comunitari: 39.098
- stranieri: 101.746
o giovani tra 15 e 30 ne' occupati ne' impegnati nello studio
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- italiani: 2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)
- comunitari: 106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)
- stranieri: 278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- italiani: 2.066.309 (di cui 50,5% maschi, 49,5% femmine)
- comunitari: 93.774 (di cui 31,8% maschi, 68,2% femmine)
- stranieri: 253.215 (di cui 35,4% maschi, 64,6% femmine)
o ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)
numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)
posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)
posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)
o attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
21.701 ispezioni
76.391 posizioni lavorative controllate
802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
139.624 aziende ispezionate
73.514 aziende in posizione irregolare rilevate
115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare
1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
9.722 lavoratori controllati
4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare
406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco
numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400
committenti per stranieri:
- committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite
- enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite
- imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite
- imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite
- imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite
- famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite
- scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite
Imprese
Imprese nel settore dei consumi alimentari con titolare straniero (da Rapp. FIPE 2011): circa 38.000 (12,1% del totale; nel settore della ristorazione, 13,8% del totale)
Stranieri titolari di impresa (Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010 e Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012):
o 2005: 116.713
o 2006: 140.090
o 2007: 167.181
o 2008: 188.121
o 2009: 208.891
o 2010: 229.436
o 2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)
o 2012: 232.664
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010:
o titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale
o imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)
Rapp. Fond. Moressa imprese: nel 2009, valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro): 75.847 (5,5% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore
o agricoltura: 350
o manifattura: 12.185
o costruzioni: 10.173
o commercio: 12.467
o servizi alle imprese: 20.906
o servizi alle persone: 19.766
Rapp. Fond. Moressa imprese 2011 e Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est: nel 2011, 454.029 imprese condotte da stranieri (7,4% del totale; 26.567 in piu' rispetto al 2010, contro le 28.720 imprese italiane in meno); 412.555 imprenditori stranieri (9,3% del totale); suddivisione per settore
o agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)
o manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)
o costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)
o commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)
o alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)
o servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')
Nuove imprese sorte nel 2012, per nazionalita' dell'imprenditore (da comunicato Unioncamere): italiani, 86,8%; comunitari, 5,1%; stranieri, 8,1%
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012:
o titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari
o titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa
o titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri
o artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri
o titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise
o titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%
o titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%
o valore aggiunto attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010
Imprenditoria straniera al 31/12/2012 (da Rapp. Unioncamere sull'imprenditoria straniera):
o imprese di stranieri per forma giuridica:
societa' di capitale: 46.239 su un totale di 1.411.747
societa' di persone: 36.654 su un totale di 1.133.660
imprese individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587
cooperative: 7.963 su un totale di 148.180
consorzi: 225 su un totale di 22.614
altre forme: 669 su un totale di 39.370
totale: 477.519 su un totale di 6.093.158
o imprese di stranieri per attivita':
commercio al dettaglio: 129.485
lavori di costruzione specializzati: 101.767
attivita' dei servizi di ristorazione: 31.129
commercio all'ingrosso: 29.649
costruzione di edifici: 24.214
confezione di articoli di abbigliamento: 13.980
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali: 12.701
altre attivita' di servizi per la persona: 11.700
attivita' di servizi per edifici e paesaggio: 9.666
attivita' di supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737
trasporto terrestre e mediante condotte: 8.373
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584
attivita' immobiliari: 4.775
fabbricazione di articoli in pelle e simili: 4.523
telecomunicazioni: 3.923
altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche: 3.730
magazzinaggio e attivit di supporto ai trasporti: 2.612
altre industrie manifatturiere: 2.519
riparazione di computer e di beni per uso personale: 2.417
o imprese di stranieri per incidenza sul totale delle imprese:
telecomunicazioni 34,9%
confezione di articoli di abbigliamento 24,0%
lavori di costruzione specializzati 18,9%
fabbricazione di articoli in pelle e simili 17,1%
attivit di servizi per edifici e paesaggio 15,8%
attivit di supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%
servizi postali e attivit di corriere 15,1%
commercio al dettaglio 14,8%
attivit dei servizi di ristorazione 8,8%
magazzinaggio e supporto ai trasporti 8,6%
industrie tessili 8,0%
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 7,5%
costruzione di edifici 7,0%
attivit dei servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%
altre attivit di servizi per la persona 6,3%
altre attivit professionali, scientifiche e tecniche 6,0%
fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6,0%
trasporto terrestre e mediante condotte 6,0%
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 5,8%
commercio all'ingrosso 5,8%
Imprese, per paese di nascita di chi le guida (Rapp. IDOS sull'imprenditoria straniera)
o 2011: 454.029 da immigrati; 5.656.045 da nati in Italia
o 2012: 477.519 da immigrati; 5.615.639 da nati in Italia
o 2013: 497.080 da immigrati; 5.564.880 da nati in Italia
Artigiani per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o 2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri
o 2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri
o 2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri
Commercianti per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o 2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri
o 2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri
o 2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri
Imprenditoria agricola straniera nel 2012 (da Rapp. INEA 2013 sull'imprenditoria straniera in agricoltura)
o imprenditori non italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale degli imprenditori
o imprenditori stranieri per nazionalita':
Svizzera 2.768
Germania 2.629
Francia 1.332
Romania 916
Stati Uniti 755
Gran Bretagna 741
Belgio 570
Albania 541
Tunisia 486
Venezuela 481
Canada 464
Australia 354
Macedonia 352
Argentina 335
Austria 320
Marocco 259
Serbia e Montenegro 240
Paesi Bassi 230
Libia 220
Polonia 218
o imprenditori stranieri per classe di eta':
18-29: 6,0%
30-49: 55,4%
50-69: 31,2%
oltre 70: 7,4%
o imprenditori stranieri per carica societaria:
titolare: 72,0%
amministratore: 17,7%
socio: 8,4%
altra carica: 1,9%
o imprenditori stranieri per settore di attivita':
coltivazioni agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%, femmine 50,3%)
silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine 15,8%)
pesca e acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)
totale: 17.286, pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)
o imprese registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)
o imprese per grado di imprenditorialita' straniera:
esclusivo: 12.997
forte: 297
maggioritario: 59
Imprese straniere, per settore nel 2013 (Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera)
o agricoltura: 13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)
o manifattura: 41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)
o costruzioni: 126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in meno)
o commercio: 175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in meno)
o alberghi e ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese italiane in meno)
o servizi: 104.796 (14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')
o totale: 497.080 (18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)
Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera: valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro) nel 2013: 85.584 (6,1% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore
o agricoltura: 488
o manifattura: 16.051
o costruzioni: 12.253
o commercio: 16.765
o alberghi e ristoranti: 5.380
o servizi: 34.646
Nascita e cessazione di imprese individuali per nazionalita' (Comunicato Unioncamere):
o 2011:
nuove iscrizioni: straniere, 43.688; italiane, 197.333
cessazioni: straniere, 23.432; italiane, 218.314
o 2012:
nuove iscrizioni: straniere, 45.134; italiane, 197.475
cessazioni: straniere, 27.056; italiane, 235.066
o 2013:
nuove iscrizioni: straniere, 43.980; italiane, 190.649
cessazioni: straniere, 26.707; italiane, 242.206
o 2014:
nuove iscrizioni: straniere, 48.244; italiane, 178.109
cessazioni: straniere, 25.174; italiane, 213.587
Imprese individuali straniere al 31/12/2014 (Comunicato Unioncamere): 335.447; prime 20 nazionalita':
o Marocco, 64.300
o Cina, 47.020
o Albania, 30.703
o Bangladesh, 25.605
o Senegal, 18.192
o Svizzera, 16.126
o Egitto, 15.606
o Tunisia, 13.499
o Pakistan, 10.742
o Nigeria, 10.563
o Serbia e Montenegro, 5.645
o India, 4.730
o Brasile, 4.584
o Macedonia, 4.514
o Moldavia, 4.411
o Argentina, 4.236
o Ucraina, 3.935
o Algeria, 3.233
o Peru', 3.210
o Venezuela, 3.160
Imprese registrate al 30/6/2015 (comunicato Infocamere):
o totale: 6.045.771 (di cui 3.245.250 individuali)
o straniere: 539.276 (di cui 431.857 individuali)
Previdenza
Prestazioni previdenziali erogate a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):
o vecchiaia: 114.814
o invalidita': 19.994
o superstiti: 100.735
Percentuale di cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)
o italiani: 23,5%
o stranieri: 3,3%
Prestazioni previdenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):
o integrazione salariale ordinaria:
2009: totale 1.296.212, di cui stranieri 119.999
2010: totale 936.990, di cui stranieri 99.155
2011: totale 683.392, di cui stranieri 75.361
2012: totale 683.448, di cui stranieri 72.705
2013: totale 619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 481.192 di cui stranieri 57.878 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o integrazione salariale straordinaria:
2009: totale 530.043, di cui stranieri 40.473
2010: totale 737.394, di cui stranieri 51.915
2011: totale 657.411, di cui stranieri 41.775
2012: totale 731.721, di cui stranieri 49.942
2013: totale 760.554, di cui stranieri 50.084 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 653.607 di cui stranieri 37.863 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o indennita' di mobilita':
2009: totale 183.872, di cui stranieri 7.479
2010: totale 227.964, di cui stranieri 11.500
2011: totale 248.212, di cui stranieri 13.191
2012: totale 281.256, di cui stranieri 15.540
2013: totale 314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 354.793 di cui stranieri 16.249 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile:
2009: totale 1.070.242, di cui stranieri 119.555
2010: totale 1.177.985, di cui stranieri 133.980
2011: totale 1.227.286, di cui stranieri 147.525
2012: totale 1.424.929, di cui stranieri 185.371
2013: totale 1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 1.512.015, di cui stranieri 201.689 (incude ASpl; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o Mini ASpI:
2013: totale 384.294, di cui stranieri 42.164 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 611.288, di cui stranieri 70.478 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti:
2011: totale 552.985, di cui stranieri 53.420
2012: totale 515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione agricola:
2011: totale 520.375, di cui stranieri 55.171
2012: totale 507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2013: totale 513.700, di cui stranieri 64.541 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o pensioni contributive per vecchiaia:
2009: totale 9.323.813, di cui stranieri 7.328
2010: totale 9.419.742, di cui stranieri 8.955
2011: totale 9.574.947, di cui stranieri 10.577
2012: totale 9.520.515, di cui stranieri 12.038
o pensioni contributive per invalidita':
2009: totale 1.593.270, di cui stranieri 5.563
2010: totale 1.491.447, di cui stranieri 6.464
2011: totale 1.389.360, di cui stranieri 7.379
2012: totale 1.297.651, di cui stranieri 8.057
o pensioni contributive per superstiti:
2009: totale 3.807.188, di cui stranieri 6.120
2010: totale 3.797.891, di cui stranieri 7.208
2011: totale 3.837.683, di cui stranieri 8.542
2012: totale 3.817.503, di cui stranieri 9.724
o pensioni contributive per invalidita', vecchiaia e superstiti:
2013: totale 14.478.113, di cui stranieri 32.738 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 14.312.595, di cui stranieri 35.740 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o maternita' obbligatoria:
2009: totale 423.475, di cui stranieri 31.969
2010: totale 423.349, di cui stranieri 34.009
2011: totale 417.078, di cui stranieri 34.465
2012: totale 388.869, di cui stranieri 32.542
2013: totale 378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 360.342, di cui stranieri 31.032 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o congedi parentali:
2009: totale 281.301, di cui stranieri 13.960
2010: totale 292.104, di cui stranieri 14.776
2011: totale 299.884, di cui stranieri 15.341
2012: totale 285.071, di cui stranieri 14.933
2013: totale 281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 280.878, di cui stranieri 15.551 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o assegno per il nucleo familiare di lavoratori dipendenti:
2009: totale 2.916.536, di cui stranieri 290.960
2010: totale 2.903.521, di cui stranieri 308.742
2011: totale 2.901.322, di cui stranieri 318.354
2012: totale 2.876.053, di cui stranieri 319.296
2013: totale 2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 2.830.800, di cui stranieri 319.743 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o assegno per il nucleo familiare di pensionati:
2009: totale 1.531.552, di cui stranieri 3.054
2010: totale 1.568.309, di cui stranieri 3.885
2011: totale 1.479.199, di cui stranieri 4.173
2012: totale 1.392.378, di cui stranieri 4.387
2013: totale 1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale 1.259.763, di cui stranieri 5.149 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)
XIII. Conclusioni
Principali difetti della politica di immigrazione per lavoro:
o distanza obbligata tra domanda e offerta
o ostacoli al mantenimento della legalita'
o compressione della professionalita'
Linee per una riforma:
ingresso per ricerca di lavoro (mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto; limiti numerici?)
conversione turismo-lavoro
[1] In precedenza, l'accertamento di
indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.
[2] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e
30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si
svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
il Centro per
limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera
nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma
da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di
sospensione a tempo indeterminato)
in caso di
comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies
Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima
possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non
consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da
parte del Centro per l'impiego
in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata
indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato
la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[3] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs.
286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata
all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998
stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di
motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per
limpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi
secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
il Centro per
limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera
nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma
da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di
sospensione a tempo indeterminato)
in caso di
comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento);
nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita'
offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero',
incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per
l'impiego
in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata
indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato
la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[4] In precedenza, entro 40 giorni.
[5] In precedenza, "potesta'
genitoriale".
[6] In precedenza, 20 giorni.
[7] In precedenza, contratto di soggiorno per
lavoro.
[8] In precedenza, contratto di soggiorno per
lavoro.
[9] In precedenza, il limite era di 5.000 euro
per anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L.
92/2012, e richiedevano quindi di essere integrati da altri redditi da
contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non
appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di
soggiorno); nota: circ. INPS 49/2013 interpretava tale limite come limite al
reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo
contraddittorio come esso non fosse sufficiente di per se' a consentire il
rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede
il valore dell'assegno sociale.
[10] In precedenza, contratto di soggiorno per
lavoro.
[11] In precedenza, era previsto l'obbligo di
sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto
anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro
direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo
con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al
lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della
conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).
[12] In precedenza, la condizione era che la
richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del
datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle
modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.
[13] In precedenza era previsto quanto segue:
Qualora la
decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al
richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la
dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita'
lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)
Il ritardo e'
addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di
o
presentazione di
documenti e certificazioni false
o
rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita'
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.:
malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
In caso di
ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la
durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1
D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del
ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7
co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005,
senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto
di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta
il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo
straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione,
affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta
asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella
giurisdizione del giudice ordinario)
Il richiedente
asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura
determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita'
sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il
ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere
attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)
Il richiedente
asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che,
in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il
comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della
domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla
presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del
titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad
art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).
[14] In precedenza, art. 70 D. Lgs. 276/2003,
come modificato da L. 92/2012, e circ. INPS 49/2013.
[15] In precedenza, 5.000 euro l'anno (art. 70
co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro
lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare faceva osservare
in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non fosse
sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che
l'importo lordo eccedeva il valore dell'assegno sociale).
[16] In precedenza, i buoni andavano utilizzati
entro 30 gg dall'acquisto, la trasgressione comportando la qualificazione del
rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita
preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013).
[17] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999
imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di
comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di
lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed
eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza);
l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o
(per lavoro domestico) all'INPS.
[18] In precedenza, ammenda
da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per
ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come
modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a
quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo
il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo
del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma
risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in
cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il
"non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro
1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del
30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente
all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro
nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)
[19] In precedenza, da L. 183/2010.
[21] In precedenza, era previsto quanto segue: in
relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[21]; per
le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del
rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida,
la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per
giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro
piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente
di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.
[22] In precedenza, l'quiparazione era stata
prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di
protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione
europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e'
garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[23] In precedenza, la conversione a seguito del
conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede
con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione
dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato
frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al
conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del
permesso.
[24] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste
negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno
ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche'
questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di
cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare
contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[25] In precedenza: della relativa qualifica
professionale.
[26] Era contemplato anche il permesso per "richiesta asilo - attivita' lavorativa", non piu' previsto dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015.
[27] In precedenza: della relativa qualifica
professionale.
[28] In precedenza, l'accertamento di
indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di
nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art.
22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).
[29] In precedenza, era previsto che le parti
sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).
[30] In precedenza era previsto quanto segue:
Qualora la
decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al
richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la
dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita'
lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)
Il ritardo e'
addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di
o
presentazione di
documenti e certificazioni false
o
rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita'
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.:
malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
In caso di
ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la
durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1
D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del
ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7
co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005,
senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto
di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta
il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo
straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione,
affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta
asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella
giurisdizione del giudice ordinario)
Il richiedente
asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura
determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita'
sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il
ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere
attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)
Il richiedente
asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che,
in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento
del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al
lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della
domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso
di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs.
140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).
[31] In precedenza, la conversione a seguito del
conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede
con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione
dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato
frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al
conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del
permesso.
[32] In precedenza, ammenda
da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per
ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come
modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a
quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo
il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo
del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma
risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in
cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il
"non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro
1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del
30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente
all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro
nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)
[34] In precedenza, era previsto quanto segue: in
relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[34]; per
le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del
rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida,
la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per
giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro
piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura
permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.
[35] In precedenza, annuale.
[36] In precedenza, ogni anno.
[37] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno
di riferimento.
[38] In precedenza, valeva la seguente norma
transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellemanazione del
decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di
coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi
cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto.
[39] In precedenza, valeva la seguente
disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla
emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in
numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellanno precedente;
nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.
[40] In precedenza, era previsto che in caso di
mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro
potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per lanno precedente.
[41] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del
permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti
stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza
pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.
[42] In precedenza, la conversione a seguito del
conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,
diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede
con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione
dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato
frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al
conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del
permesso.
[43] In precedenza, "figlio naturale".
[44] In precedenza, "figlio naturale".
[45] In precedenza, "figlio naturale".
[46] In precedenza, anche con la Croazia.
[47] In precedenza, Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio dEuropa.
[48] In precedenza, "figlio naturale".
[49] In precedenza, "figlio naturale".
[50] In precedenza, "figlio naturale".