(Sergio Briguglio 26/2/2017)

 

L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO

 

Lezione tenuta nell'ambito del Corso Ius&Nomos 2017

Roma 3/3/2017

 

 

Sommario

 

          I.     Il decreto flussi

á      Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

á      Prassi e decisioni particolari

á      Contenuto dei decreti dal 1998

        II.     Ingresso per lavoro subordinato

á      Richiesta di nulla-osta al lavoro

á      Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro

á      Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno

á      Esame della richiesta

á      Ingresso del lavoratore

á      Richiesta di permesso per lavoro subordinato

á      Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015

á      Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso

á      Stipula del contratto di lavoro

á      Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro

á      Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso

      III.     Soggiorno per lavoro subordinato

á      Durata del permesso per lavoro subordinato

á      Licenziamento e dimissioni

á      Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

á      Rinnovo del permesso

á      Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo

á      Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

      IV.     Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

á      Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno

á      Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro

á      Sanzioni

á      Diritti del lavoratore straniero

á      Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

á      Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

        V.     Conversione di altri permessi

á      Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso

      VI.     Ingressi con disciplina speciale

á      Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote

á      Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta

á      Visto di ingresso: disposizioni particolari

á      Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U.

á      Disposizioni particolari per lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015

á      Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica

á      Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro

á      Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)

á      Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere

á      Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari

á      Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote

á      Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari"

á      Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti

á      Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; familiari di personale diplomatico; frontalieri

    VII.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

á      Ambito di applicazione della disciplina

á      Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro

á      Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

á      Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo

á      Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato

á      Permesso di soggiorno per piu' annualita'

á      Assistenza sanitaria e previdenza

  VIII.     Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

á      Aspetti generali: quote, attivita' consentite

á      Autorizzazione all'ingresso

á      Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi

á      Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo

á      Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

á      Rinnovo del permesso

á      Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno

á      Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

á      Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso

á      Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso

á      Sanzioni

      IX.     Esercizio di una professione

á      Accesso all'esercizio di professioni

á      Iscrizione agli albi o elenchi speciali

á      Ammissione agli esami di abilitazione

á      Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

á      Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati

á      Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale

        X.     Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

á      Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo

á      Corsi di formazione professionale

á      Tirocini formativi

á      Determinazione del contingente; ingresso; permesso

á      Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

á      Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?)

á      Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

      XI.     Previdenza sociale

á      Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari

á      Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato

á      Trattamenti previdenziali

á      Diritti previdenziali in caso di rimpatrio

á      Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)

    XII.     Cifre

 

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-54.html

 

 

I. Il decreto flussi

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica dellĠimmigrazione; criteri per i flussi

á      PossibilitaĠ di emanazione del documento programmatico con cadenza piuĠ breve dei tre anni, se necessario

á      Uno o piuĠ decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaĠ e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico) sulla base dei criteri definiti dal documento programmatico; emanazione entro il 30 novembre dellĠanno precedente; nota: l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)

á      In mancanza di decreto, possibile emanazione di un DPCM, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)

á      Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo

á      Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata; nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo 2016-2020

á      Le quote per le professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellĠart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992

á      Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)

á      Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

á      Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro (facoltaĠ, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria)

á      Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dallĠentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puoĠ prevedere lĠestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste

á      Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi

á      Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellĠimmigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi

á      Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi

á      Paesi con cui sono stati stipulati accordi di riammissione (da Secondo Rapporto EMN):

o   Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o   Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o   Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Egitto, firmato nel 2007

o   Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o   Georgia, firmato nel 1997

o   Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o   Marocco, firmato nel 1998

o   Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o   Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o   Nigeria, firmato nel 2000

o   Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o   Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o   Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o   Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o   Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

á      Firmato il 5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia: prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera 7/4/2011); l'Italia mette a disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti, metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera 12/4/2011); l'accordo non prevede la presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40 milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo (da comunicato Stranieriinitalia)

á      Una delegazione italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia, con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse materie, tra le quali

o   prevenzione e contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti

o   gestione delle frontiere e dei flussi migratori

o   rimpatrio; a tal fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi: una procedura del genere contrasta con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro diritti)

o   prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

á      Avviati negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il Parlamento UE ha approvato la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia

á      Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione" sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con Egitto, Albania, Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del protocollo, la sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Peru'; in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed Ucraina); gli UCL sono tenuti a

o   interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o   facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali

o   fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

á      Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale

á      Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo il Protocollo di attuazione dell'Accordo tra Comunita' europea e Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008

 

 

Prassi e decisioni particolari (torna all'indice del capitolo)

 

á      Adottate quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lĠingresso nella UE e per altri paesi con i quali gli accordi erano imminenti

á      Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002: lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)

á      Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva (ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000 e 8/11/2000); coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche quote, privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni

á      La Regione Friuli, con successive delibere 28/1/2005, 3/8/2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo, dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide

á      Stabilito (a partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento (trascorso un certo numero di giorni dallĠentrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem) un aggiustamento giaĠ con Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per metaĠ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di aggiustamento stabilita anche in seguito

á      Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilitaĠ ex art. 39, co. 7 Regolamento (poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto, e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote privilegiate (TAR Veneto)

á      Limitata (in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Decreti di programmazione dei flussi:

o   1998:

¤  anticipazione (20.000 stagionali);

¤  DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o   1999:

¤  direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o   2000:

¤  anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

¤  DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

¤  ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o   2001:

¤  DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o   2002:

¤  Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

¤  Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

¤  Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

¤  Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

¤  DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o   2003:

¤  DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

¤  DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

¤  DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

¤  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o   2004:

¤  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

¤  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

¤  DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

¤  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o   2005:

¤  DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

¤  DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

¤  Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

¤  Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o   2006:

¤  DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

¤  DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

¤  DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

¤  Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o   2007:

¤  DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

¤  DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

¤  Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

¤  Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o   2008:

¤  DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

¤  DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o   2009:

¤  DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o   2010:

¤  DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

¤  DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o   2011:

¤  DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o   2012:

¤  DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

¤  DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del 15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

-       la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

-       confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

-       per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

o   2013:

¤  DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:

-       la riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze pluriennali di lavoro in Italia

-       ripartizione territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura

-       chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il SILEN

¤  DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare, rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:

-       i modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate con apposita circolare

-       gestione delle domande in ordine cronologico

-       gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

-       per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso

-       intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

o   2014:

¤  DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:

Ĵ     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

Ĵ     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

Ĵ     invio delle domande consentito fino al 31/12/2014

Ĵ     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

Ĵ     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

Ĵ     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

Ĵ     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 9/4/2014:

Ĵ     ripartizione di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta pluriennale

Ĵ     alla quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale

Ĵ     in tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere allo Sportello Unico

Ĵ     tenute per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale

-       circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):

Ĵ     l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

Ĵ     per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

Ĵ     si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

Ĵ     successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

Ĵ     dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

Ĵ     si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

Ĵ     e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

¤  DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:

Ĵ     le quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici

Ĵ     gestione delle domande in ordine cronologico

Ĵ     gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

Ĵ     per i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)

Ĵ     per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso

Ĵ     conversioni da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo)

Ĵ     per gli ingressi relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa

Ĵ     lo straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto

Ĵ     intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

Ĵ     per quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate

-       circ. Minlavoro 24/3/2015:

Ĵ     sono distribuite per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato; l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in base alle richieste che perverranno agli sportelli unici

Ĵ     condizioni per la conversione da stagionale a lavoro subordinato:

Ĉ      avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale (esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non inferiore a 3 mesi

Ĉ      presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione)

Ĵ     le quote per oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse dalle direzioni territoriali competenti

Ĵ     a fronte di fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione di quote rimaste non utilizzate

Ĵ     le quote previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN

-       circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850 ingressi e' stata utilizzata solo nella misura del 21.8%

o   2015:

¤  DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:

Ĵ     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

Ĵ     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

Ĵ     invio delle domande consentito fino al 31/12/2015

Ĵ     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

Ĵ     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

Ĵ     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

Ĵ     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 14/5/2015:

Ĵ     ripartizione delle quote per lavoratori stagionali tra province

Ĵ     2.900 quote stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva

Ĵ     azzeramento delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015

-       alla data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642 domande, sono stati emessi 5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali del lavoro, sono stati rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici e sono stati firmati 2.050 contratti di soggiorno (da articolo di G. Casucci)

o   2016:

¤  DPCM 14/12/2015 (programmazione transitoria): 17.850 unita' per lavoro non stagionale, di cui 1.000 che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi d'origine, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori con un piano di investimento che preveda l'impiego di risorse proprie e provenienti da fonti lecite per un importo non inferiore a 500.000 euro, nonche' la creazioen di almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi profesisonisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate o rappresentate a livello nazionale da associazioni inscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste da Decreto MAE 11/5/2011; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti da Decreto MAE 11/5/2011; stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative in presenza dei requisiti previsti da L. 221/2012 e di un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa), 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano 2015, 13.000 conversioni di altro permesso (4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 1.300 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro subordinato, 1.850 conversioni di altro permesso (1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro autonomo; 13.000 stagionali da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia (nell'ambito di questa quota, 1.500 unita' riservate ai lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale); quote ripartite dal Minlavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione (2/2/2016) del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive per lavoro stagionale e non stagionale, esse, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (3/2/2016), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/1/2016:

Ĵ     le quote destinate alle conversioni (14.250 unita') in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo saranno ripartite sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici

Ĵ     per i lavoratori formati all'estero, le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono a segnalare al Minlavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti; il Minlavoro, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote

Ĵ     nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore deve presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che deve inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente

Ĵ     ai fini della conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (possibile fin dalla prima stagione), le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonche' la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il settore turistico-alberghiero, non potra' essere stato inferiore ai 3 mesi; per il settore agricolo, invece, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornate e non a mesi, ai fini della conversione dovra' risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 gg mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale

Ĵ     ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE a lavoro autonomo, si dovra' tener conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art. 2) e ai contratti a progetto (art. 52); in questi casi, lo Sportello Unico acquisira' il parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro

Ĵ     per l'ingresso per le startup innovative si fa riferimento alle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa (si allegano il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato

Ĵ     lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovra' richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello Unico la certificazione di nulla osta rilasciata dal Comitato; il Comitato, nel caso di conversione, non dovra' richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno; la citata certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui ad art. 39 co. 3, D. Lgs. 286/1998; resta invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista

Ĵ     nell'ambito delle quote per lavoro stagionale (complessiva o riservata alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale), e' confermata la possibilita' di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalita' per le quali non siano previste quote riservate che siano gia' entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti; tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale

Ĵ     procedure concernenti le modalita' di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso

Ĵ     domande trasmesse con le consuete modalita' telematiche

Ĵ     le domande potranno essere presentate fino al 31/12/2016

Ĵ     modelli da utilizzare:

Ĉ      A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

Ĉ      VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato

Ĉ      VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

Ĉ      Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo

Ĉ      LS conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato

Ĉ      LS2 conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo

Ĉ      LS1 richiesta di nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Ĉ      BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Ĉ      C-stag richiesta di nulla-osta per lavoro stagionale

Ĵ     tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda

Ĵ     le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione

Ĵ     riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale e alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

Ĵ     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

Ĵ     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

Ĵ     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 22/2/2016:

Ĵ     suddivisione delle quote per province (distribuite intanto 5.727 quote per conversioni su 14.250 previste; la quota di 100 lavoratori per EXPO 2015 e' riservata alla Direzione territoriale del lavoro di Milano; 1.897 quote per stagionali, di cui 37 per nulla-osta pluriennali, non distribuite)

Ĵ     le quote non impegnate entro il 31/3/2016 previste dal DPCM 25/11/2013 saranno azzerate

-       Mess. INPS 1149/2016: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui alla L. 608/1996

 

 

 

II. Ingresso per lavoro subordinato

 

Richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, da parte del datore di lavoro italiano, comunitario (da istruzioni per i modelli A e B) o straniero regolarmente soggiornante (anche nelle more del rinnovo del permesso; dalle F.A.Q. sul sito del Mininterno), allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede legale lĠimpresa o di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa; nota: il DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) ha limitato (in modo evidentemente illegittimo) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)

á      La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica presso il Centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[1]; nota: in mancanza di indicazioni sull'attuazione di questa disposizione, non e' chiaro come tale verifica sia compatibile con un meccanismo di presentazione delle richieste per via telematica a partire da un prefissato istante (cosa succede se il Centro per l'impiego, sommerso di richieste di accertamento di indisponibilita', non da' risposta in tempo utile?), ne' cosa si debba intendere per "idonea documentazione", ne' quali siano le conseguenze di un eventuale esito negativo dell'accertamento[2]

á      In caso di mancanza di conoscenza diretta di lavoratori da parte del datore di lavoro, si procede a richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi bilaterali, compilate dalle autoritaĠ del Paese dĠorigine firmatario dellĠintesa (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento; gli iscritti nelle liste hanno facoltaĠ di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria

á      In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di prenotazione istituite nellĠambito di accordi bilaterali

á      Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi

 

á      La richiesta puoĠ riguardare anche persona legalmente presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma MAE; prassi difforme in alcune questure); si prescinde da tale rientro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (per il quale si usa, per la richiesta, il Modello LS) e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp; da D. Lgs. 3/2007); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)

á      La richiesta puo' riguardare anche un familiare del datore di lavoro; nota (Mess. INPS 15451/2007): anche il rapporto di lavoro domestico e' stipulabile tra parenti, esclusi i coniugi (con eccezione dei casi previsti da art. 1, co. 3, DPR 1403/1971: assistenza a invalidi, mutilati, ciechi civili; prestazione di servizi nei confronti di sacerdoti cattolici o membri di comunita' religiose o militari di tipo familiare)

á      La richiesta puo' riguardare un minore, alle seguenti condizioni (da istruzioni per i modelli A e B):

o   eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)

o   assolvimento dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)

o   assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

á      Interpello Minlavoro 21/3/2016 sulla corretta interpretazione di art. 18 L. 977/1967, come modificato da art. 2 co. 1 D. Lgs. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori

o   art. 43 D. Lgs. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni, la possibilita' di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attivita' (contratto finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di eta' il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione sul posto di lavoro)

o   ai sensi di art. 1 lett. a) e b) e 18 L. 977/1967, e' considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a), mentre e' considerato adolescente il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico (lett. b)

o   art. 18 L. 977/1967, al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione stabilisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali

o   ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i pi rigorosi limiti di orario previsti da art. 18 L. 977/1967, rispettivamente ai commi 1 e 2, e non invece quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato

o   pertanto, i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalita' di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del disposto di cui ad art. 18 co. 1 L. 977/1967

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Procedura per la presentazione della richiesta (circ. Mininterno 8/11/2007 e Manuale utente per il sistema di inoltro telematico):

o   registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   scaricamento del software dal sito del Mininterno

o   compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

o   spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)

á      Note:

o   le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo

 

 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      La richiesta deve contenere:

o   generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)

o   generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere

o   trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)

o   impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o   dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

o   garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno

o   eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o   autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta

o   autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori; giurisprudenza:

¤  TAR Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta

¤  Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse

¤  Sent. Cons. Stato 117/2015:

-       legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi

-       in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi; ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno

¤  Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta all'assunzione, nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da insufficienza della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata presentata, gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il provvedimento, dal momento che la valutazione della capacita' economica deve rivestire carattere di attualita'

o   proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; gli aggiornamenti per il 2015 sono riportati nel Verbale di accordo 2/2/2015; gli aggiornamenti per il 2016 sono riportati nelle Tabelle fornite dal Minlavoro; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)

o   in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)

¤  l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero

¤  assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'

á      Nota: verosimilmente, a seguito della modifica apportata ad art. 22 co. 2 D. Lgs. 286/1998 da L. 99/2013, dovra' essere prodotta anche idonea documentazione relativa alla effettuazione, da parte del Centro per l'impiego, della verifica della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale

 

á      Nota: per lavori diversi da quello domestico non eĠ stabilita una soglia minima di reddito per il lavoratore; da art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (ma anche, in precedenza, da circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento) si ricava una soglia di reddito per il rinnovo del permesso del lavoratore senza familiari a carico pari allĠimporto dellĠassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015); nota: questo importo, aumentato del canone d'affitto se a carico del lavoratore, era indicato anche nel modulo "v" distribuito dai ministeri per il caso di conversione da lavoro stagionale in lavoro subordinato con rapporto part-time; in senso contrario, TAR Piemonte: la normativa non individua, per lo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito

 

 

Esame della richiesta (torna all'indice del capitolo)

 

á      Domanda trasmessa, ove necessario, dallo Sportello unico che lĠha ricevuta allo Sportello unico competente per la provincia di svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa (lĠeventuale nulla-osta intacca la quota di tale provincia); TAR Veneto: legittimo affidare la responsabilita' dello Sportello unico e della firma dei provvedimenti a un funzionario della carriera prefettizia

á      Le richieste di nulla-osta sono esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi (verosimilmente, nel limite della quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il decreto (D. Lgs. 40/2014)

á      Circ. Mininterno 4/4/2014: in applicazione di D. Lgs. 40/2014, la trattazione delle domande in eccesso rispetto alla quota fissata dal decreto di programmazione dei flussi e' avviata, a seguito di comunicazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, solo in caso di quote resesi disponibili, anche a seguito di diversa ripartizione effettuata dal Minlavoro; il sistema informatico del Mininterno sara' modificato in modo che il datore di lavoro possa conoscere la posizione della sua richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento

á      Lo Sportello unico verifica la regolaritaĠ e la completezza della documentazione (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

á      In caso di incompletezza della documentazione o di irregolaritaĠ sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il diniego del nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione eĠ completata o regolarizzata

á      Lo Sportello unico chiede al Questore il parere circa la sussistenza di eventuali

o   motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno del lavoratore

o   motivi ostativi allĠassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di amministrazione della societaĠ:

¤  condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

¤  condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

á      Il Questore formula il parere (Tar Friuli: i motivi ostativi devono essere descritti dettagliatamente; TAR Lazio: ai fini del diniego di nulla-osta all'assunzione di un lavoratore nell'ambito dei flussi non e' sufficiente l'indicazione generica di esistenza di reati ostativi all'ingresso, ma tali reati devono essere indicati espressamente e rilevano solo se la sentenza di condanna e' gia' stata pronunciata al momento del diniego)

á      TAR Lombardia: la revoca del nulla-osta a causa di una pregressa espulsione non puo' prescindere dall'avviso di avvio del procedimento e dalla valutazione dell'interesse pubblico al ripristino della legalita' in relazione all'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche considerato il tempo trascorso dal rilascio del nulla-osta; TAR Toscana: l'esistenza di una segnalazione al SIS riferita allo straniero ha effetto preclusivo automatico rispetto al rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato; TAR Lazio: illegittimo il diniego dell'autorizzazione al reingresso fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente (nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso di autorizzazione al reingresso negata sulla base del rifiuto di nulla-osta all'ingresso, a sua volta adottato per la sola esistenza di quel divieto di rengresso)

á      Lo Sportello unico chiede alla DPL la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha disposto che le richieste di nulla-osta siano esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi; verosimilmente, quindi, tale controllo viene effettuato preventivamente; verosimilmente, con riferimento alla quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il decreto), nonche' la verifica relativa al rispetto dei contratti di categoria e alla congruitaĠ del numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacitaĠ reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); la verifica della congruita' non si applica in caso di lavoratore da adibire all'assistenza di datore non autosufficiente (nota: ratio incomprensibile)

á      Il nulla-osta e' rifiutato se i documenti presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)

á      In caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico[3]

o   richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

o   convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)

o   spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico o di cessazione dell'attivita' dell'azienda nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e' possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che rileva l'azienda che aveva presentato la richiesta di assunzione, a condizione che questi ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti e presentino allo Sportello unico competente una specifica richiesta (da circ. Mininterno 7/7/2006)

á      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014)[4] dalla richiesta (limite con carattere puramente ordinatorio; circ. Mininterno 13/8/2009 segnala pero' le frequenti condanne subite dall'amministrazione, con nomina di un commissario ad acta a spese dell'amministrazione stessa, per silenzio-inadempimento)

á      Il diniego del nulla-osta va motivato adeguatamente, soprattutto in caso di insufficienza di reddito, allo scopo di evitare contenzioso giudiziario (circ. Mininterno 6/2/2009 e circ. Mininterno 13/8/2009)

á      TAR Lombardia: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di nulla-osta all'assunzione da parte di una agenzia di somministrazione di lavoro, per mancanza del requisito del reddito del datore, dato che il tipo di garanzie che una tale societa' deve fornire sono diverse da quelle, relative al reddito previste per un normale datore di lavoro, consistendo nelle garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il pagamento delle retribuzioni, certamente fornite dalla societa'

á      Legittimo il diniego di nulla-osta se, con riferimento al rapporto di lavoro corrispondente alla proposta di contratto di soggiorno, la soglia di reddito indicata dalla circ. Minlavoro 1/2005 (TAR Toscana) o dalla scheda tecnica predisposta dall'ufficio periferico del Minlavoro (TAR Veneto) non e' raggiunta

á      Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse; nota: in altro punto si afferma che il controllo deve essere fatto con riferimento all'attualita' (verosimilmente, alla piu' recente tra le annualita' concluse)

á      Sent. Cons. Stato 117/2015: legittimo tener conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri familiari conviventi; in caso di redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione dei redditi (ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito viene meno)

á      Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta all'assunzione, nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da insufficienza della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata presentata, gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il provvedimento, dal momento che la valutazione della capacita' economica deve rivestire carattere di attualita'

á      TAR Lombardia: la sussistenza di un provvedimento di espulsione gravato di un divieto di rientro in Italia per 10 anni e' motivo sufficiente per revocare il nulla osta all'ingresso del lavoratore concesso per il fatto che in sede di espulsione lo straniero aveva fatto uso di un alias; il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dovuto al non essere nota la corrispondenza dei due diversi nomi allo stesso straniero non e' imputabile all'amministrazione

á      TAR Lombardia: in caso di annullamento del nulla-osta all'assunzione motivato dall'emersione di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore straniero, il ricorso dello stesso straniero contro il provvedimento e' inammissibile, la legittimazione ad agire spettando esclusivamente al datore di lavoro che ha richiesto il nulla-osta

 

 

Ingresso del lavoratore (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il datore di lavoro informa il lavoratore dellĠavvenuto rilascio

á      Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare per la richiesta di visto entro 6 mesi (entro un anno, secondo il com. Mininterno 11/4/2007; nota: il termine di 6 mesi e' ribadito da Mess. INPS 8738/2008 e da Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011) dal rilascio

á      Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      La rappresentanza diplomatico-consolare

o   comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o   rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.

o   trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

á      Nota: la mancata trasmissione telematica dallo Sportello unico al consolato del nulla-osta per lavoro subordinato, regolarmente allegato alla domanda di visto, non e' motivo sufficiente per il diniego di visto (TAR Lazio)

á      Quando il nulla-osta all'assunzione per lavoro subordinato sia stato smarrito dal lavoratore, con smarrimento regolarmente denunciato, e sia stata prodotta una copia conforme all'originale (avente la stessa validita' di questo), l'Ambasciata non puo' rifiutare il visto unicamente sulla base dell'assenza dell'originale (TAR Lazio)

á      Legittimo il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato se viene esibito un passaporto con numero appartenente ad una serie non piu' in vigore (TAR Lazio)

á      Lo smarrimento del passaporto indicato ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato rende il rigetto del visto di ingresso provvedimento vincolato (sent. Cons. Stato 6410/2011); nota: assurdo!

á      Illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso (TAR Lazio)

á      Legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (TAR Lazio; nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)

á      Legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico (TAR Lazio)

á      Illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto (TAR Lazio)

á      Il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)

 

 

Richiesta di permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Entro 8 gg. dallĠingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, esibendo la documentazione comprovante la disponibilita' di alloggio e l'avvenuta richiesta di certificazione di idoneitˆ alloggiativa (all'Ufficio tecnico comunale, il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, alla ASL, il certificato di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; da nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri) e la dichiarazione del datore di impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (art. 8 bis Regolamento; nota: previsione inutile, dato che l'impegno e' gia' esplicitato nel contratto di soggiorno); copia del contratto di soggiorno firmato dal lavoratore eĠ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego, allĠautoritaĠ consolare italiana competente e al datore di lavoro

á      Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)

á      Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: il datore di lavoro e' tenuto ad accompagnare il lavoratore; nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

á      Lo Sportello unico richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, indicando il domicilio fiscale dello straniero; in caso di evidenza di errore nell'anagrafica del codice fiscale, lĠAgenzia delle entrate sollecita l'Ufficio archivio anagrafico a correggerlo (circ. Ufficio archivio anagrafico 12/7/2006, citata da F.A.Q. sul sito del Mininterno).

á      Lo Sportello unico da' assistenza al lavoratore per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che e' poi spedita dal lavoratore da uno degli uffici postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)

 

 

Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare la possibilita' di assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia (Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

á      Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda che procede all'assunzione, che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione venga richiesta direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

á      Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano

á      La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

á      Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

á      Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

 

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

á      Integrazione Linee-guida Expo 2015:

o   per il personale per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno "per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015

o   ampliate le categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti ufficiali

o   per i lavoratori stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate

o   per ingressi per motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile richiedere un visto per missione anziche' per lavoro

á      La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo' esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri

 

 

Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un contratto di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale contratto o documento (verosimilmente, al fine di determinare la stipula del contratto) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico ufficiale

 

á      Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

á      TAR Lombardia: legittima la revoca del nulla-osta all'assunzione ove emerga, dal confronto delle impronte, che sullo straniero grava un divieto di reingresso; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato

á      TAR Lombardia: legittimo il diniego del permesso per lavoro subordinato motivato dalla revoca del nulla-osta all'ingresso (fondata, a sua volta, sull'esistenza di una espulsione pregressa), se tale revoca non e' stata impugnata dall'interessato e mantiene quindi intatta la propria efficacia

á      Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi

á      Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso

á      Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa

á      Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione

á      Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero

á      TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento del contratto di soggiorno adottato, sulla base di una mera segnalazione al SIS, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, senza salvaguardare il diritto di partecipazione procedimentale da parte del destinatario del provvedimento

á      Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)

á      TAR Lombardia: in presenza di revoca del nulla-osta all'assunzione, il diniego di rinnovo del permesso e' provvedimento con contenuto vincolato

á      TAR Toscana: il fatto che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia stato ottenuto sulla base di documentazione falsa (ditta inesistente) rende legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di nuovi elementi sopravvenuti (occupazione effettiva), dato che questi non sono atti a sanare l'irregolarita' iniziale, perche' frutto di un soggiorno che non avrebbe dovuto essere consentito

á      TAR Lazio: legittimo il diniego di permesso per attesa occupazione se il lavoratore, data l'inerzia della rappresentanza diplomatica rispetto al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, e' entrato in Italia per turismo

á      TAR Toscana: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se lo Sportello Unico ha revocato il nulla-osta a seguito della cessazione dell'attivita' dell'impresa che lo aveva richiesto, e il Consolato ha conseguentemente revocato il visto di ingresso, senza che tali provvedimenti siano stati impugnati nei termini dall'interessato

á      TAR Lombardia: il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e, in conseguenza, del permesso per lavoro subordinato, se emerge la falsita' della dichiarazione relativa al requisito reddituale del datore di lavoro (nella fattispecie, una cooperativa) e' legittimo e ha carattere vincolato; non puo' ritenersi sussistente un affidamento formatosi negli anni in capo al lavoratore, se questi non dimostra di aver effettivamente costituito un rapporto di lavoro con quel datore di lavoro

á      Sent. Cons. Stato 1451/2013: l'inesistenza del rapporto di lavoro e la consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' motivo sufficiente per revocare, a seguito dell'accertamento, il permesso rilasciato; in relazione alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell'appellante, puo' essere presa in considerazione dalle competenti autorita' una domanda di permesso di soggiorno per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo debitamente e correttamente documentata

á      Sent. Cons. Stato 2911/2014: legittima le revoca del permesso per lavoro subordinato se il presunto datore di lavoro ha denunziato come falsa l'affermazione relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro e non risulta provata l'esistenza di alcun altro rapporto

á      TAR Toscana: legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

á      Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'

á      Sent. Cons. Stato 5014/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso

á      Sent. Cons. Stato 5387/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero

á      Sent. Cons. Stato 24/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero

á      Sent. Cons. Stato 1113/2016: legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso

á      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

á      Sent. Cons. Stato 4619/2015: il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso (relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente) e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa (il documento e' stato prodotto da un'agenzia); i fatti sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato

á      Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

á      TAR Piemonte: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente

á      Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria

á      Ord. Cons. Stato 1134/2015: l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

á      Sent. Cons. Stato 4113/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato

á      TAR Veneto: un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso

á      Sent. Cons. Stato 1229/2015: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'interessato ha presentato le dimissioni dal posto di lavoro per il quale era stato consentito il suo ingresso in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi anche irreperibile; le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)

á      TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

á      Sent. Cons. Stato 3989/2013: semplici irregolarita' formali (quali mancata indicazione del lavoratore sul libro matricola e la difformita' riscontrata nel formato della busta paga allegata) non sono sufficienti a provare l'insussistenza del rapporto di lavoro, ai fini del diniego di permesso, se nei fatti l'esistenza del rapporto risulta provata

á      TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento, per irregolarita' della documentazione presentata, del nulla-osta rilasciato all'aspirante datore di lavoro e il conseguente annullamento automatico del permesso per lavoro subordinato, quando siano trascorsi 3 anni dal rilascio, se non viene data comunicazione di avvio del procedimento anche allo straniero, con possibilita', per questo, di prospettare la sopravvenienza dei requisiti per conservare il titolo di soggiorno; in una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe potuto, con adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno solo se il rapporto di lavoro instaurato fosse risultato fittizio e inesistente e quindi se fosse stato falsato l'intero procedimento di ingresso e assunzione

 

 

Stipula del contratto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il termine per la stipula del contratto di lavoro, caratterizzato da condizioni per lo piu' gia' indicate nel contratto di soggiorno, e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)

á      L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008)

á      Un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a responsabilita' del lavoratore non giustifica il diniego di rilascio del permesso (TAR Veneto)

 

á      Circ. Minlavoro 11/4/2014:

o   l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori (D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi i rapporti di volontariato

o   l'obbligo si applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori

o   l'obbligo non si applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori

o   in attesa del rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

á      Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (sulla base di circ. Mingiustizia 3/4/2014):

o   l'obbligo, di cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori, non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione

o   in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva

o   il certificato penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente tramite delegato), utilizzando l'apposito modello; vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro, del lavoratore e, se del caso, del delegato

o   e' necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte dell'interessato, di apposito modello e allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato

o   il certificato puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa esibizione del documento di identita'

 

 

Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore giunto in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro, puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dellĠimmigrazione, dalla quale risulti l'indisponibilita' del datore di lavoro (circ. Mininterno 20/8/2007)

á      Nota: circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione; l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello Unico e questura

á      TAR Lazio: coerentemente con quanto stabilito da circ. Mininterno 20/8/2007, al lavoratore straniero per il quale l'interesse del datore di lavoro sia venuto meno dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma prima del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione e, se nel frattempo ha trovato una nuova occupazione, un permesso per lavoro; in ogni caso, va valutata la possibilita' di rilasciare un permesso ad altro titolo in base ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, TAR Lazio (che estende la conclusione al caso di qualunque causa imputabile al datore di lavoro, incluso quello in cui il datore di lavoro sia indagato per aver preteso denaro dallo straniero per la presentazione della richiesta di nulla-osta, quando non siano emerse, in relazione ai fatti, responsabilita' penali dello straniero), Sent. Cons. Stato 3166/2014 (che, per il caso in esame, sottolinea come il rilascio del permesso sia atto dovuto a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte dello straniero, non essendo a lui imputabile la cessazione dell'attivita' dell'impresa, e afferma che, ai fini del rilascio del permesso, l'interessato dovra' allegare solo l'iscrizione al Centro per l'impiego; nota: la sentenza aggiunge in modo impreciso quanto segue: "nonche' la dimostrazione inerente la disponibilita' di fonti lecite di sostentamento"); in senso quasi opposto, sent. Cons. Stato n. 4064/2009: la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio, a maggior ragione se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento

á      Ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

á      Diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007); nello stesso senso, TAR Toscana (illegittimo il diniego in mancanza di istruttoria atta ad escludere che tale mancata instaurazione sia dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del lavoratore, quali il tentativo da parte del datore di lavoro di imporre condizioni di lavoro diverse da quelle precedentemente concordate), TAR Umbria (quando non vi sia evidenza di un intenzionale aggiramento delle norme di legge, l'instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato ai fini dell'ingresso, da parte del lavoratore straniero cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno, e' legittima, ed e' illegittimo, quindi, il successivo diniego di rinnovo per mancata instaurazione del primo rapporto), Sent. Cons. Stato 5211/2012 (la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per il quale sia stato autorizzato l'ingresso per motivi indipendenti dal lavoratore non esonera l'amministrazione che abbia gia' rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione dal valutare, in sede di rinnovo, la nuova assunzione sopraggiunta; irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, il fatto che l'interessato non abbia di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, a suo tempo rilasciato)

á      Sent. Cons. Stato 3717/2012: ai fini della revoca del permesso di soggiorno per lavoro, motivata dal carattere fittizio del rapporto di lavoro, l'amministrazione e' tenuta ad accertare l'effettiva sussistenza di tale carattere, non potendosi escludere che il trasferimento in altro comune del datore di lavoro sia proprio la causa della cessazione di un effettivo rapporto di lavoro, della quale il trasferimento in altro comune del lavoratore sia l'effetto

á      La mancata segnalazione da parte dello straniero della sopravvenuta indisponibilita' del datore a stipulare il contratto di soggiorno per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso (TAR Lombardia)

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

¤  il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

¤  in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

á      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, dopo aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno il lavoratore puo' essere assunto anche da altri datori di lavoro (quanto meno, in aggiunta al datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso); nello stesso senso, in caso di sopravvenuta indisponibilita' di quel datore di lavoro, TAR Lazio, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. Cons. Stato 4151/2011

á      Circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione; l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello Unico e questura

 

 

 

III. Soggiorno per lavoro subordinato

 

Durata del permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata del permesso di soggiorno:

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Licenziamento e dimissioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di licenziamento o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, da circ. Mininterno 19/5/2001; nota: legittimi solo per giusta causa – da art. 2119 c.c. –, bencheĠ vi sia interesse di ambo le parti a non eccepire sullĠesistenza di questa), che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego:

o   iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; note:

¤  dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

¤  Sent. Cons. Stato 1229/2015: le disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)

o   iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)

o   rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; giurisprudenza:

¤  TAR Campania: il rinnovo non puo' essere negato per il solo fatto che il rapporto di lavoro concluso ha avuto durata molto breve (ne', sembra evincersi, per il fatto che non ha avuto luogo l'iscrizione nell'elenco anagrafico; nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 2645/2015, Sent. Cons. Stato 4114/2016; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa, di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014

¤  Sent. Cons. Stato 2645/2015:

-       la spettanza di un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, puo' ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma; tuttavia, perche' la presunzione risulti giustificata, occorre che nel periodo di validita' del permesso di soggiorno per lavoro, un'attivita' lavorativa sia stata effettivamente svolta, producendo un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante l'apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacita' lavorative

-       ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, non e' sufficiente che lo straniero al momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento; eventuali periodi di disoccupazione nel periodo di validita' del precedente permesso debbono essere computati nel periodo annuale, potendosi rifiutare il permesso nel caso in cui lo straniero abbia gia' accumulato un anno di permanenza per reperire un lavoro (diversamente opinando, sarebbe agevole eludere il requisito reddituale, e la connessa esigenza di contribuzione fiscale e previdenziale da parte dello straniero, instaurando, in prossimita' della scadenza del permesso e per una durata minima, rapporti di lavoro meramente strumentali al rilascio di un nuovo permesso; nota: inammissibile estrapolazione dalle norme vigenti; in senso contrario, TAR Campania)

¤  Sent. Cons. Stato 1230/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da assenza di reddito, senza concessione del beneficio di un permesso per attesa occupazione, se al momento dell'adozione del provvedimento e' gia' spirato il periodo di un anno che la legge concede per trovare una nuova occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2645/2015 e Sent. Cons. Stato 2645/2015 (il fatto che l'appellante sia tornato in patria per un lungo periodo non consente, quale motivo di forza maggiore, una deroga ampliativa alla durata dell'attesa occupazione, posto che tale previsione costituisce gia' una deroga al principio della necessaria percezione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento)

¤  TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa

¤  Sent. Cons. Stato 1222/2015:

-       la possibilita' di concedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore anno non e' necessariamente esclusa dal fatto che l'interessato se ne sia avvalso per la residua quota di validita' del permesso di soggiorno

-       il fatto che lo straniero sia stato in passato ripetutamente vittima di irregolarita' retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate dal giudice del lavoro successivamente all'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso motiva il riesame del provvedimento e l'eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione

¤  TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione

¤  Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso, l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

¤  Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento

¤  Sent. Cons. Stato 4105/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se lo straniero non ha comunicato, nemmeno in sede di contraddittorio a seguito di preavviso di rigetto, all'amministrazione di aver intrapreso attivita' lavorativa autonoma dalla quale ricava un reddito adeguato

¤  Sent. Cons. Stato 1231/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione scaduto, se non e' soddisfatto il requisito relativo ai mezzi di sostentamento sufficienti

¤  TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito)

¤  Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato

o   per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999 equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)

o   specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)

o   ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014; note:

¤  formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro)[5]

¤  Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18 mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato, prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero sia privo di permesso)

¤  Sent. Cons. Stato 3822/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, gia' rinnovato per attesa occupazione, se lo straniero ha prodotto solo una proposta di assunzione, in qualita' di domestico, da parte di persona titolare di un reddito insufficiente a garantire la retribuzione di un dipendente, non rilevando, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

o   in mancanza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[6], alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:

¤  oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 48 co. 5 D. Lgs. 81/2015; tali redditi possono ora arrivare a un totale di 7.000 euro per anno, in base ad art. 48 co. 1 D. Lgs. 81/2015[7]); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')

¤  non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile

¤  non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)

¤  Sent. Cons. Stato 4700/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondato sul mancato reperimento di nuova occupazione, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto, dal momento che assumono rilievo le sopravvenienze (nel caso in esame, comunque documentate dallo straniero, a dispetto dal mancato preavviso)

¤  Circ. Mininterno 3/10/2016: la modifica introdotta da L. 92/2012 non pone limiti alla rinnovabilita' del permesso per attesa occupazione, anche quando sia trascorso il periodo di un anno di iscrizione nelle liste di collocamento; l'amministrazione deve tener conto, a tal fine, dell'esistenza di motivi umanitari o legati a obblighi costituzionali o internazionali e delle condizioni di inserimento socio-familiare, da bilanciare con eventuali ragioni legate alla pericolosita' dell'interessato, anche qualora manchino gli altri requisiti; con riferimento al requisito reddituale, rilevano anche i redditi complessivi dei familiari conviventi con il richiedente, ed e' opportuno fare riferimento alle indicazioni fornite da Sent. Cons. Stato 2730/2016 (in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile)

¤  Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

¤  Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

¤  Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

¤  Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

¤  TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

¤  Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

¤  Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

¤  TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

¤  Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

¤  Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando il cumulo dei redditi di familiari non facenti parte del nucleo di familiari (fratelli e cugini) per i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento; nota: la sentenza sembra considerare non rinnovabile il permesso in presenza di fruizione dell'indennita' di disoccupazione se tale indennita' non integra il requisito di reddito sufficiente, non tenendo conto del fatto che la durata del permesso per attesa occupazione deve consentire il soggiorno per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, a prescindere dall'importo di tale prestazione

¤  Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

¤  Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

¤  Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

¤  Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

¤  Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

¤  Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero (va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria)

o   in mancanza di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[8], di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota: se lĠiscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; giurisprudenza:

¤  Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)

¤  Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente (verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di rinnovo e' atto strettamente vincolato

¤  Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

á      Sent. Cons. Stato 3674/2014, Sent. Cons. Stato 3677/2014, Sent. Cons. Stato 3904/2014:

o   art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012, fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione

o   il periodo minimo di un anno previsto art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre dal momento della concessione o del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro), senza computare i periodi precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali irregolarita' amministrative sanabili

o   ai fini della concessione del permesso per attesa occupazione non possono richiedersi requisiti di reddito e, solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

á      Sent. Cons. Stato 4638/2014: se sono trascorsi 12 mesi dall'iscrizione al Centro per l'impiego, ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di risorse sufficienti; elementi sopraggiunti possono consentire il rilascio o rinnovo del permesso solo se essi sono verificati e sufficientemente consolidati; spetta pero' all'amministrazione riesaminare tempestivamente la situazione su istanza di parte e valutare la condotta dello straniero nel periodo successivo nonche' la effettivita' e la costanza del rapporto di lavoro e delle relative dichiarazioni di reddito

á      TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare (nello stesso senso, quando si tratti di straniero che abbia fatto ngresso per ricongiungimento, TAR Veneto), sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione

á      Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando il cumulo dei redditi di familiari non facenti parte del nucleo di familiari (fratelli e cugini) per i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento

á      Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia

á      Sent. Cons. Stato 3879/2015: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

á      La cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

 

á      Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):

o   si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilita'

o   lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi

o   per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione

á      Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):

o   la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012

o   destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli

o   NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che

¤  siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000

¤  possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

¤  possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo

o   NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966

o   importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)

o   NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

o   alla NASpI non si applica il prelievo contributivo

o   NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane

o   erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

o   il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio

o   il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione

o   erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)

o   erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento

á      Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):

o   sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

o   NASpI riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano

¤  per giusta causa

¤  durante il periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

o   requisito contributivo:

¤  sono valide tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali

¤  la disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti

¤  per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

¤  ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili

-       i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato

-       i contributi figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

-       i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilita' di totalizzazione

-       i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare

¤  qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva

¤  non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne' i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

¤  ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un ampliamento del quadriennio di riferimento

¤  in relazione alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa

o   requisito delle 30 giornate lavorative:

¤  le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria

¤  i seguenti eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

-       assenza dal lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

o   durata della prestazione:

¤  la NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

¤  ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata

¤  ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo

¤  al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente procedimento di calcolo

-       in caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI

-       in caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

-       in entrambi i casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI; nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

¤  non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012

¤  le indennita' di disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate

¤  per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento

¤  in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola

¤  ai fini della durata delle indennitˆ NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia' percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita

o   presentazione della domanda:

¤  per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  possono essere utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:

-       via web, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'INPS

-       tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

-       tramite Contact center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)

¤  il termine di 68 gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:

-       data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,

Ĵ     nel caso di evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita' indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte residua

Ĵ     nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

-       data di cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)

-       data di fine del periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a giornate

-       trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa

o   decorrenza della prestazione:

¤  la NASpI spetta a decorrere:

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda e' presentata entro l'ottavo giorno

-       dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno

-       dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

¤  in caso di contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della sua verifica all'esito della sentenza definitiva

¤  l'eventuale rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della sospensione della prestazione

¤  la NASpI non sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacita' lavorativa

¤  l'evento di maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  quando la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita', disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternita'

o   incentivo all'autoimprenditorialita':

¤  non e' riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

¤  in caso di sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e' alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012

¤  il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   nuovo rapporto di lavoro subordinato:

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso (anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennita' stessa era stata sospesa

¤  la contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI

¤  la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986; ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

-       il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito annuo previsto

-       il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

¤  in questo caso, l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

¤  il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

o   nuova attivita' di lavoro autonomo:

¤  in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivitˆ era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'

¤  in tal caso l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa in argomento

¤  qualora nel corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate

o   in generale, in caso di nuove attivita' lavorative:

¤  all'inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto

¤  in caso di svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita' lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80 per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI dovra' essere posta in decadenza

o   decadenza dalla prestazione:

¤  il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

-       perdita dello stato di disoccupazione

-       inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015

-       inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015

-       raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

-       acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per la NASpI

-       violazione delle regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti) e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

¤  l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo

o   prestazioni accessorie:

¤  per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso

¤  ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse

¤  il periodo di contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva ai fini pensionistici

¤  resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennitˆ in argomento

o   l'indennita' di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito

o   ricorsi:

¤  competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha emesso il provvedimento

¤  il ricorso va presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento amministrativo

-       online (tramite codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online -> per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online

-       tramite i patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

¤  si applica il regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che decorre in alternativa:

-       dal 181-esimo giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione

-       dal 301-esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione

-       dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 gg

-       dal 91-esimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale

á      Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):

o   ai fini dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria, e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione "o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)

o   il Minlavoro, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015

o   la NASpI puo' essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare, ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la disoccupazione e' quindi "involontaria")

o   le attivita' svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso ricevuto per tali attivita')

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'

o   in caso di prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di corresponsione della indennita' di disponibilitˆ da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione

o   in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione dell'indennita' di disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la generalita' dei lavoratori

o   la cessazione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione

o   in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero del soggetto percettore di NASpI,

¤  se il lavoratore si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio INPS 367/2009

¤  se il lavoratore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa italiana

á      Circ. INPS 194/2015:

o   riguardo al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici, vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate lavorative); nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore

o   anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi (art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane)

o   art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per l'impiego entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione

o   nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20, comma 3 D. Lgs. 150/2015):

¤  partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro

¤  partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

¤  accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione

o   in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   nei casi in cui e' comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21 co. 9 D. Lgs. 150/2015)

o   art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986 (8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di indennita' di disoccupazione

á      L'eventuale trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste dallo stesso Regolamento CE 883/2004, dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

á      Le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009); TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo

 

 

Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non e' richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (D. Lgs. 40/2014, che ha soppresso art. 36-bis DPR 394/1999)[9]

á      Nota: gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis e di art. 36-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

á      Nota: prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 40/2014, TAR Lombardia affermava che, se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

 

 

Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo

á      Mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore) oltre 60 gg. dopo la scadenza; in senso contrario, Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania); Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso, denunciato alla questura)

á      Necessaria per il rinnovo la permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: in particolare, mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da circ. Mininterno 19/5/2001)

á      Note:

o   il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

o   in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)

o   da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio); Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione

á      Giurisprudenza:

o   la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

o   in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016, citata da Circ. Mininterno 3/10/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

o   illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

o   accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)

o   legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   inammissibile il ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

o   molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

o   la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

o   in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

o   l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

o   anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

o   l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

o   non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

o   legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)

o   lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

o   se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

o   il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato (Sent. Cons. Stato 3879/2015)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)

 

á      Durata del permesso rinnovato (nota: essendo la durata disciplinata esplicitamente dal D. Lgs. 286/1998, si applica la deroga alla regola principale di durata non superiore a quella di rilascio):

o   < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o   durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato

 

 

Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)

á      La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[10]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

á      Nota: di fatto impossibile procedere alla compilazione del modello Unificato-LAV o, per lavoro domestico, della comunicazione all'INPS quando il permesso sia scaduto da meno di 60 gg, ma non sia ancora stata presentata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in queste situazioni, il lavoratore che potrebbe essere assunto non e' in grado di indicare nella richiesta di rinnovo l'esistenza di un contratto di lavoro; deve cosi' avvalersi, nell'immediato, di un rinnovo per attesa occupazione

á      Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

á      Nota: quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp; nella prassi, questa estensione non e' sempre riconosciuta in relazione a tutti gli aspetti

 

 

Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare di permesso per lavoro subordinato

o   eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o   accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

o   eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno

o   accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o   puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o   puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o   puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:

¤  TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma

¤  Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio

¤  Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

o   puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o   accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)

o   accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)

 

 

 

IV. Attivita' di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale

 

Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Consentita lĠassunzione (fatti salvi i requisiti di etaĠ) anche di titolari di

o   permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti

o   permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o   permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o   permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[11]; note:

¤  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

¤  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

¤  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)

á      Nota: All. 2 alla circ. INPS 17/2/2009 menziona un insieme vasto di permessi di soggiorno abilitanti al lavoro, che include, oltre al permesso per adozione e attesa cittadinanza, quello per affari, attesa status apolidia, minore eta', missione, motivi di giustizia, motivi religiosi, residenza elettiva, etc.; viene menzionato anche un permesso per "lavoro subordinato a seguito di vertenza"

 

á      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

á      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

¤  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

¤  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

¤  che sono distaccati, per la durata del distacco

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

¤  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

¤  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono titolari di permesso UE slp

¤  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

¤  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

¤  lavoro subordinato

¤  permesso UE slp

¤  motivi familiari

¤  attesa occupazione

¤  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

¤  Carta blu UE

¤  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

á      Nonrichiesto il nulla-osta al lavoro, ma la previa iscrizione nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto eĠ giaĠ in corso, comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (citata esplicitamente solo per titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari, motivi umanitari, integrazione del minore; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)

á      Note:

o   la possibilita' di iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla paritaĠ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)

o   circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o   circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

o   circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011

á      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005); nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro

á      Le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

 

á      Lavoro accessorio (artt. 48 e 49 D. Lgs. 81/2015)[12]:

o   i redditi non possono superare i 7.000 euro l'anno[13]; il limite e' di 3.000 euro l'anno netti per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (Circ. INPS 142/2015: per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno, se questa e' antecedente; il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita')

o   le somme corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore non possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno; qualora vengano superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivitˆ di impresa o professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate anche in agricoltura,

¤  per attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'

¤  per attivita' agricole svolte da soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di soggetti esonerati da imposte e altri obblighi perche' prevedono di realizzare, nel corso dell'anno, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti

o   per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; nelle more della emanazione del decreto il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro, e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Circ. INPS 149/2015: committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso

¤  procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico), con le seguenti modalita' di accesso, acquisto e gestione dei voucher (Allegato Circ. INPS 149/2015):

-       il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalita':

Ĵ     sportelli INPS

Ĵ     sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio" (a condizione di possesso del PIN)

Ĵ     Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)

Ĵ     associazioni di categoria dei datori di lavoro

-       il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalita':

Ĵ     sportelli INPS

Ĵ     sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio", oppure nella sezione "Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)", oppure nella sezione "Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi"

Ĵ     Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)

-       la registrazione dei prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede una attivita' di verifica dei dati da parte del Contact Center, che contatta i potenziali prestatori (l'operazione richiede 2-3 giorni)

-       una volta verificati i dati, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, entro circa 25 giorni lavorativi, la carta (INPS card c.d. "Postepay virtual"), sulla quale e' possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverra' automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali; la riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione)

-       in caso di impossibilita' di riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, e' necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione

-       il prestatore minorenne, che, in quanto tale, non puo' ricevere la INPSCard, ricevera' da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie

-       per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, e' necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Poste Italiane

-       il committente versa, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalita':

Ĵ     tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale e la causale LACC appositamente istituita

Ĵ     tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10; nel caso che la procedura venga attivata da una associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; in questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, puo' essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS

Ĵ     tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio"

-       per la dichiarazione dei rapporti di lavoro e' necessario che ci sia disponibilita' sul conto "Lavoro Accessorio"

-       prima dell'inizio delle attivita' di lavoro accessorio (anche il giorno stesso, purche' prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua, attraverso il sito internet www.inps.it o il Contact Center (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a carico del chiamante), o recandosi presso una sede INPS, la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali; la dichiarazione deve contenere

Ĵ     l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale

Ĵ     la data di inizio e di fine presunta dell'attivita' lavorativa

Ĵ     il luogo di svolgimento della prestazione

-       si ricorda che il committente e' obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL; nel caso in cui, dopo la dichiarazione, si verifichino delle variazioni relative ai periodi di inizio o fine lavoro o ai lavoratori impiegati, esse devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati; la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come indicato in circ. INPS 157/2010

-       al termine della prestazione lavorativa, il committente comunica all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta gia' effettuata preventivamente attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro

-       l'INPS, ricevuta la comunicazione del committente a consuntivo, verifica la copertura economica delle prestazioni di lavoro sul conto "Lavoro Accessorio"; in caso di esito positivo, procede all'invio delle disposizioni di pagamento a favore del prestatore; in caso contrario, segnala al committente l'impossibilita' di procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentira' la copertura della operazione di rendicontazione (nota: la verifica dovrebbe essere effettuata in sede di recepimento della dichiarazione di inizio della prestazione; non e' neanche chiaro come si proceda in caso di inerzia del committente)

-       una volta ottenuta notizia dell'avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, l'INPS completa la procedura con l'accredito dei contributi sulla posizione assicurativa individuale del prestatore e il riversamento all'INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

¤  tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo

¤  banche popolari abilitate

o   i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate (Circ. INPS 149/2015 specifica: oltre che attraverso i canali previsti per committenti imprenditori o professionisti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale)

o   i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg successivi (nota: non e' chiaro se questo significhi che i buoni debbano essere utilizzati necessariamente entro 30 gg dall'acquisto[14]); Circ. INPS 149/2015: il Minlavoro, con nota n. 3337 25/6/2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione e' effettuata secondo le attuali procedure

o   il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario (individuato con decreto del Ministro del lavoro; nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 co. 1 lettere a e c, e art. 6 co. 1, 2 e 3 D. Lgs. 276/2003), successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio; il concessionario versa anche i contributi previdenziali all'INPS (13% del valore nominale del buono) e all'INAIL (7% del valore nominale del buono)

o   il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio

o   i compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

 

á      Art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia stabilisce che gli Stati membri della Comunita' europea e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e allĠoccupazione (clausola di stand still)

á      Sent. Corte Giust. C-225/12:

o   in base ad art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola

o   in base allo stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato

o   in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga durata sono soddisfatte; nota: "permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"

 

 

Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Obbligo di comunicazione al Centro per lĠimpiego competente (o, per lavoro domestico, all'INPS, da L. 2/2009) per ogni rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale; circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009: con eccezione del lavoro accessorio), di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche' quelle relative all'instaurazione di un rapporto di tirocinio (Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie) o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, in relazione a

o   instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

¤  per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)

¤  per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)

¤  per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)

o   ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.

á      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

á      TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

á      Per rapporti di lavoro diversi da quello domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti (art. 17 co. 1 L. 35/2012: incluso quello di trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico) quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); Circ. Minlavoro 28/11/2011: il Modello Unificato-Lav (in vigore dal 30/4/2011), che include campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e all'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio, sostituisce il Modello Q per la comunicazione allo Sportello Unico della stipulazione di contratto di soggiorno; eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):

o   per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare

o   per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso

á      Nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi informatici predisposti per la trasmissione dei modelli, il datore di lavoro e' comunque tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo Unificato Urg ad un fax server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo (Decreto Minlavoro 30/10/2007 e Nota Minlavoro)

á      Per lavoro domestico, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009); circ. INPS 17/2/2009: si applicano gli stessi termini temporali previsti per il lavoro subordinato; consentita solo (circ. INPS 49/2011) la trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) e la trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011); quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta (Decreto Minlavoro 30/10/2007); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)

á      Nota: nel Modello Unificato-Lav, alla voce "Scadenza del permesso di soggiorno", e' previsto che possa esere inserita la data convenzionale 01/01/1900 in caso di lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso; non e' pero' contemplata la possibilita' di assumere nei primi 60 gg dopo la scadenza del permesso

á      Soppresso l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[15]

 

 

Sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato) per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di validitaĠ o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

á      Note:

o   la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)

o   ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)

o   perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto

o   il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)

o   e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)

o   il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali

o   il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile

o   il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011, non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

¤  la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

o   quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp

o   il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)

á      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

 

á      Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo sono aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)

o   sono piu' di 3

o   sono minori in eta' non lavorativa

o   sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso

á      E' applicata, in sede di condanna, anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il 40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009, per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati

á      In caso di condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno idoneo, all'ente che li ha occupati si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica, al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in realta' elenca solo aggravanti

á      Mininterno e Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE osserva come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia

á      Il Minlavoro provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti, sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle imprese gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori di tali minoranze

á      Sent. CEDU L. E. c. Grecia: art. 4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare la schiavitu' ed il lavoro forzato, prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli volti alla prevenzione e repressione della tratta, ma anche idonei a fornire effettiva protezione alle vittime; in tal senso, gli Stati sono responsabili della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime e potenziali vittime della tratta; Grecia condannata per l'inefficacia delle indagini svolte, a seguito del riconoscimento della ricorrente (trafficata e costretta a prostituirsi) come vittima di tratta, per individuare i colpevoli e per la durata eccessiva del relativo procedimento giudiziario (in violazione di art. 6 e art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

á      Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

o   21.701 ispezioni

o   76.391 posizioni lavorative controllate

o   802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

á      Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

o   139.624 aziende ispezionate

o   73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

o   115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

o   1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

á      Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

o   9.722 lavoratori controllati

o   4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

o   406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

 

á      La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[16]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),

o   si cumula con quelle previste

¤  all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno

¤  per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1967)

o   la sua applicazione esclude (D. Lgs. 151/2015) l'applicazione delle sanzioni di cui ad art. 19 co. 2 e 3 D. Lgs. 276/2003 (per mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazioen di assunzione o, in alternativa, di copia del contratto di lavoro, mancata comunicazione di trasformazioni del rapporto di lavoro, mancata comunicazione relativa a somministrazione di lavoro, mancata comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, mancata consegna al lavoratore di dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola) e di quelle cui ad art. 39 co. 7 L. 133/2008 (per omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori nel libro unico del lavoro)

o   si applica anche in caso di

¤  utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)

¤  prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

¤  rapporto di lavoro domestico (art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015[17])

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤  affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

á      Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[18]:

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

á      Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[19], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)

á      Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito

á      Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)

á      Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche' si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti di legge

á      Nota: una procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)

 

á      Circ. Minlavoro 26/7/2016:

o   i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   nel caso in cui venga riscontrata l'occupazione "in nero", per mancanza della comunicazione preventiva di assunzione, di stranieri in possesso della ricevuta di verbalizzazione della domanda rilasciata da oltre 60 gg, va applicata la maxisanzione di cui all'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002 come modificata da D. Lgs. 151/2015, ma non deve ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998

o   in tutti i casi in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ne' la ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche quando la manifestazione di volonta', non verbalizzata, sia stata espressa, o non siano ancora trascorsi i 60 gg dal rilascio della ricevuta, occorre seguire le procedure previste in caso di irregolare occupazione di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno; in tali casi, ferma restando la configurabilita' del reato di cui all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxisanzione (art. 3 co. 3-quater d.l. 12/2002 come modificato da D. Lgs. 151/2015), va esclusa l'operativita' della diffida, dato che il lavoratore straniero non puo' essere considerato "occupabile" (nota: la diffida andrebbe esclusa solo nei casi in cui le condizioni che consentono l'accesso al lavoro non possono maturare nei termini previsti dalla diffida stessa)

 

á      Sent. Cass. 251/2012:

o   il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia

o   la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione

 

á      Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:

o   il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo

o   nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate

o   il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'

o   l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)

o   i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge

o   l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale

 

á      Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., introdotto da L. 199/2016)

o   reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi

¤  recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori

¤  utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

o   se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

o   costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

¤  la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato

¤  la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

¤  la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

¤  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti

o   costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta'

¤  il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3

¤  il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa

¤  l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

o   la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite

o   in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p., e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; se tale confisca non puo' essere effettuata, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato

o   i beni confiscati alimentano il Fondo per le misure anti-tratta di cui all'art. 12 L. 228/2003 (come modificato da L. 199/2016), che e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   quando ricorrano i presupposti per il sequestro preventivo indicati da art. 321 co. 1 c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale

o   arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

o   sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote a carico dell'ente che si sia reso responsabile dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

 

á      Rete del lavoro agricolo di qualita' (art. 6 L. 116/2014, come modificato da L. 199/2016):

o   e' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di determinati requisiti relativi al rispetto delle norme in materia di lavoro, nonche' altri soggetti, tra cui gli Sportelli unici per l'immigrazione

o   la Rete e' articolata in sezioni territoriali, che promuovono, in particolare, iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali

o   i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'

o   alla Rete sopraintende una cabina di regia interistituzionale; tra gli altri compiti, la cabina di regia ha quelli di

¤  valutare la percentuale di lavoratori stranieri effettivamente impiegati tra coloro cui e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione (trasmettendo una relazione annuale alle Camere)

¤  promuovere iniziative in materia di assistenza ai lavoratori stranieri immigrati

 

 

Diritti del lavoratore straniero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaĠ si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano

á      Sono garantiti i diritti fondamentali di ogni lavoratore migrante, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno (art. 1 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998)

á      Il lavoratore migrante irregolarmente soggiornante, nei casi in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficia, per se stesso e per i familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni (art. 9 Convenzione OIL n. 143/1975 e, riguardo al diritto alla retribuzione, art. 2126 c.c.)

á      Note:

o   benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)

o   art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o   Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

¤  Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

¤  benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

¤  la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

¤  in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

¤  art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

¤  quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

á      Trib. Voghera: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) nella parte in cui non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)

á      L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1 e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lĠapprendimento della lingua italiana, consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua

á      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivitaĠ nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

¤  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

¤  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

¤  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

¤  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

á      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci˜ sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed  priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

á      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

¤  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

¤  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

¤  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

¤  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

¤  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

¤  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

¤  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

¤  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

¤  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

¤  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

¤  il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

¤  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

¤  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

¤  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

¤  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

¤  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

¤  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

¤  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

¤  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

¤  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

á      Gli infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:

o   lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

o   il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

o   non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

o   il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

á      Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014, art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952); in precedenza, si erano registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:

o   tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o   le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o   secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

¤  sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

¤  violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

¤  violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

¤  l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

¤  la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

¤  attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

á      Adottato un bando, da parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello stesso senso, un bando dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova

 

á      Parere UNAR (emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale): la norma di L. 47/1948 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto di art. 9 L. 52/1996) potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib. Milano e Trib. Brescia

á      Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all'albo dei giornalisti, ha diritto a diventare direttore responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948 deve ritenersi abrogata per incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere, specificando che

o   qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997

o   nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)

á      Trib. Torino:

o   art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano

o   pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata

á      Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino) l'iscrizione della testata giornalistica che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di cittadinanza italiana (comunicato ASGI)

á      L'Associazione Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)

á      Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno

á      Trib. Milano: i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001

á      Trib. Milano (su ricorso presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali, per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi

á      Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lĠassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque, il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)

á      Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

á      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

á      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

á      Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)

á      Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione

á      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

á      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche' le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato, coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani e comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni italiani, Parere UNAR e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)

á      L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri

á      Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi

á      Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)

á      Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi

á      A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca

á      Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta

á      Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri

á      Presentato ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici, potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati

á      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

á      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

á      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

á      Lettera dell'ASGI al Ministro dellĠIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lĠIntegrazione e allĠUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allĠinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lĠattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Lettera dell'ASGI al direttore generale dellĠASL di Olbia con cui si chiede di chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975

á      Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa

á      Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

á      Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando

á      Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellĠOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria

á      A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)

á      A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni

á      Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellĠOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione

á      Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellĠammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni

á      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

á      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

á      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

á      Un bando dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)

á      Una Nota ASGI segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione pubblica:

o   le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:

¤  alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso

¤  e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria

¤  l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione

o   enti che hanno emesso bandi illegittimi:

¤  Ferrovie Circumetnea

¤  Banca d'Italia (60 coadiutori)

¤  Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato

¤  Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato

¤  Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato

¤  Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso

¤  ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani

¤  MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno

¤  Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)

¤  Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia

¤  Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)

¤  Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni

¤  A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato

¤  Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani

¤  Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari

¤  Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari

á      Il Comune di Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale (com. ASGI)

á      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un avviso, lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)

á      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi

á      Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica amministrazione)

 

á      Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[20] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)

á      Il familiare straniero di cittadino comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea

á      Il titolare di permesso UE slp accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri

á      Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita' risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario

á      Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle modifiche introdotte dalla L. 97/2013

á      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

á      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Note:

o   in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa

o   il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario

á      Sent. Cass. 18523/2014:

o   il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

o   gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

o   l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro

o   art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")

o   se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

o   Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

o   dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

á      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

á      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

 

á      Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti a tempo determinato)

 

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le lavoratrici (non quelle domestiche) non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (2 mesi precedenti data presunta del parto; eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo; 3 mesi dopo il parto; eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta, aggiunti ai 3 mesi successivi al parto; Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino (art. 54, co. 1 D. Lgs. 151/2001); il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva di gravidanza (art. 54, co. 2 D. Lgs. 151/2001); il divieto non si applica in caso di colpa grave che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice e' stata assunta o per raggiungimento del termine, di esito negativo della prova (art. 54, co. 3 D. Lgs. 151/2001); il licenziamento intimato in violazione di queste disposizioni e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace (art. 54, co. 5 D. Lgs. 151/2001)

á      Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche al lavoratore che abbia preso congedo di paternita' (art. 54, co. 7 D. Lgs. 151/2001)

á      Le disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, co. 9 D. Lgs. 151/2001)

á      La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o la risoluzione consensuale del rapporto concordata durante la gravidanza o i primi tre anni (L. 92/2012) di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio (art. 55 D. Lgs. 151/2001); l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale e' condizionata sospensivamente alla convalida (L. 92/2012)

á      Le disposizioni relative alla convalida della richiesta di dimissioni o della risoluzione consensuale si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per i primi tre anni (L. 92/2012) dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, co. 4 D. Lgs. 151/2001)

 

á      Sent. Cass. 17433/2015: il divieto di licenziamento per la donna incinta e fino al compimento del primo anno di vita del figlio non si applica al lavoro domestico (mentre si applicano le norme sul congedo di maternita' e le disposizioni di cui ad artt. 6 co. 3, art. 16, art. 17, art. 22 co. 3 e co. 6 D. Lgs. 151/2001)

á      Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente le modalita' temporali del divieto di licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici dipendenti; il licenziamento irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto di recesso e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace

á      Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che dall'inizio della gravidanza, purche' intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla legge; periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati), la lavoratrice non puo' essere licenziata, salvo che per giusta causa; le dimissioni in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti, se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalita' previste da art. 4 L. 92/2012; le assenze non giustificate entro i 5 gg, salvo che si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice; disposizioni quasi identiche sono contenute nel CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula di contratto di soggiorno

á      Art. 14 co. 2 Conv. OIL 189/2011 impone agli Stati parte della convenzione di adottare, per i lavoratori domestici, norme non meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri lavoratori, in materia di sicurezza sociale e di maternita'

á      Nota: circ. INPS 25/2013 ha chiarito che il contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto da art. 2 co. 31 L. 92/2012, come modificato da art. 1 co. 250 L. 228/2012 non e' applicabile al rapporto di lavoro domestico, date le peculiarita' di quest'ultimo

 

 

Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita' (torna all'indice del capitolo)

 

á      Al di fuori delle ipotesi di tutela della maternita', le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Minlavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con Decr. Minlavoro 15/12/2015[21]; Circ. Minlavoro 4/3/2016: nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o da lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, e' richiesta comunque la convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente competente

á      Entro 7 gg dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita'

á      La trasmissione dei moduli puo' avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali o degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. 276/2003

á      Il datore di lavoro che alteri i moduli e' punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro; l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro; si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981; Circ. Minlavoro 4/3/2016: la violazione non e' sanabile, e non e' quindi applicabile l'istituto della diffida obbligatoria

á      Questa disciplina non si applica in caso di lavoro domestico o di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all'articolo 2113 co. 4 c.c. (verosimilmente, il riferimento e' alle commissioni di conciliazione) o avanti alle commissioni di certificazione di cui al D. Lgs. 276/2003; Circ. Minlavoro 4/3/2016: la disciplina non si applica neanche

o   al recesso durante il periodo di prova

o   ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del Codice della Navigazione

o   ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte dimissioni in bianco non e' presente in tale ambito

á      Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 L. 92/2012 (abrogate da art. 26 D. Lgs. 151/2015) si applicano anche alle dimissioni nell'ambito del rapporto di lavoro domestico; non e' chiaro se quelle disposizioni si debbano intendere ora sostituite dalla nuova disciplina; nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula del contratto di soggiorno, ma il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali, non contiene disposizioni analoghe

á      Decr. Minlavoro 15/12/2015:

o   il modulo e' inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente

o   la procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca garantisce, in particolar modo,

¤  il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identita')

¤  l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione

¤  la possibilita' di revoca della comunicazione entro 7 gg dalla data di trasmissione

¤  l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca

o   la verifica dell'identita' del soggetto che effettua l'adempimento, necessaria per prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sul fatto che l'accesso alle funzionalita', disponibili nel portale www.lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e' possibile solo se l'utente e' in possesso del PIN INPS; il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento

o   il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato; questo deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalita' e quindi assumersi la responsabilita' dell'accertamento dell'identita' del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file pdf prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV

á      Circ. Minlavoro 4/3/2016 (in materia di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro):

o   resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso di giusta causa di dimissioni; in mancanza di rispetto di tale termine, le dimissioni, anche se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno

o   in caso di dimissioni rassegnate con modalita' diverse da quelle previste da D. Lgs. 151/2015, le dimissioni sono inefficaci; il datore di lavoro dovrebbe, in tal caso, invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalita' telematiche previste da D. Lgs. 151/2015

o   la disciplina non si applica neanche

¤  al recesso durante il periodo di prova

¤  ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del Codice della Navigazione

¤  la disciplina non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte dimissioni in bianco non e' presente in tale ambito

o   nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o da lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, e' richiesta comunque la convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente competente

o   il modulo e' a disposizione anche nella versione in tedesco, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano

o   il lavoratore puo' accedere al sistema per la compilazione e la trasmissione del modulo direttamente, tramite il codice PIN (nota: la pratica delle dimissioni in bianco potrebbe essere sostituita dalla pretesa del datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, di conoscere il codice PIN e delle altre informazioni utili a rinnovarlo; resta pero' in mano al lavoratore la possibilita' di revocare le dimissioni tramite i soggetti abilitati)

o   in caso di accesso assistito da un soggetto abilitato, non e' necessario il PIN, essendo sufficienti le credenziali di ClicLavoro che tale soggetto possiede o deve chiedere al momento della comunicazione

o   il sistema informatico chiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; i dati corrispondenti vengono quindi inseriti automaticamente e non sono modificabili dall'utente, con l'eccezione dell'indirizzo di e-mail del datore di lavoro, che puo' essere aggiornato dal lavoratore

o   per rapporti iniziati prima del 2008, l'utente compila le sezioni 2 e 3 del modulo; per rapporti iniziati dopo il 2008, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro, l'utente potra' selezionare il rapporto di lavoro tra quelli attivi

o   ai fini dell'eventuale revoca, il lavoratore potra' accedere solo alle comunicazioni con data di trasmissione che cada negli ultimi 7 gg; nota: non e' chiaro se il lavoratore riceva comunque informazione diretta e sicura dell'avvenuto invio del modulo (necessaria per evitare che l'invio sia stato effettuato dal datore di lavoro), ne' se la data di cessazione del rapporto possa essere anteriore al termine utile per la revoca

o   il modulo e' trasmesso all'indirizzo di e-mail del datore di lavoro e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana

o   solo a condizione del rispetto di tali modalita' il datore di lavoro potra' considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, conseguentemente presentare entro 5 gg dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'art. 9-bis L. 608/1996, con le modalita' previste da con Decreto Minlavoro 30/10/2007; analoga considerazione vale per la risoluzione consensuale

 

 

 

V. Conversione di altri permessi

 

Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      PuoĠ ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato

o   extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤  lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¤  motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤  studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  studio, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[22], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

-       il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello

-       che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

Ĵ     eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

Ĵ     eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

Ĵ     dispone di un alloggio

Ĵ     svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

¤  motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

¤  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤  motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

¤  motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

o   entro quote, il titolare di permesso per

¤  formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote dell'anno successivo; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[23]; note:

-       Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

-       Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

-       Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

-       Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

-       Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

-       Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

-       TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

-       Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

-       Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

¤  motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio, secondo cui, in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,

-       Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

-       circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos“ come operata dal Mininterno, in quanto la specificitˆ ed eccezionalitˆ del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltˆ di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (nota: in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lĠorientamento giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il rispetto delle quote di ingresso")

-       Parere Cons. Stato 15/7/2015:

Ĵ     la giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai pressoche' unanime e consolidato nel tempo

Ĵ     orientamento contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013

Ĵ     si opta per l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)

 

á      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria, e in relazione alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

 

á      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

 

á      Richiesta la stipula di contratto di soggiorno ai fini della conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012)

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

á      TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

á      Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)

á      Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

 

á      Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previo rilascio del nulla-osta al lavoro (entro quote, da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) e stipula del contratto di soggiorno il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

á      Ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro si prescinde dal requisito di residenza all'estero (da D. Lgs. 3/2007); dello stesso esonero godono i familiari di tale straniero che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia)

á      TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

 

 

VI. Ingressi con disciplina speciale

 

Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso extra-quote, per attivitaĠ non riservata agli italiani (sul punto delle attivita' riservate agli italiani, vedi piu' sotto), per le seguenti categorie (con alcune peculiaritaĠ per il rilascio del nulla-osta al lavoro):

o   dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:

¤  gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia

¤  il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤  al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.

¤  richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

-       documentazione richiesta per l'ingresso:

Ĵ     lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

Ĉ      dichiarazione della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĉ      data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

Ĉ      qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data e un periodo non inferiore a sei mesi)

Ĉ      titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso

Ĉ      indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative

Ĉ      la qualifica e la mansione (dirigente o quadro) che verra' a ricoprire in Italia, tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia

Ĉ      per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĉ      per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana

Ĉ      impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa' distaccataria

Ĵ     documentazione attestante la capacita' reddituale:

Ĉ      bilancio della societa' distaccataria

Ĉ      nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĵ     documenti di identita':

Ĉ      copia del passaporto del lavoratore

Ĉ      fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       modalita' di richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore a 5 anni):

Ĵ     la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1) allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)

Ĵ     se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)

-       la societa' distaccataria puo' assumere il lavoratore distaccato secondo le modalita' vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (tramite il modello UNILAV)

Ĵ     alla scadenza del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno

Ĵ     successivamente, entro il termine del periodo massimo di distacco (5 anni)

-       la societa' richiedente

Ĵ     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

Ĵ     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

Ĵ     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

Ĵ     visura camerale estera della societa' distaccante

Ĵ     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

Ĵ     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lettori e professori universitari:

¤  la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

¤  nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)

¤  nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)

¤  Decr. MIUR 30/1/2014:

-       le universita' (statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo

-       le universita' possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010

-       convenzioni e contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore

-       le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso di professori universitari:

-       titolo di studio del docente e curriculum vitae (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

-       copia del passaporto del docente

-       fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante dell'Universita' (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       nell'ipotesi di Universita' - Ente pubblico, delibera consiliare di approvazione della nomina e di stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata, verifica della capacita' reddituale (effettuata d'ufficio)

o   traduttori e interpreti:

¤  necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤  nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla societa' (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia); in assenza di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete, certificazione sostitutiva della Rappresentanza diplomatico-consolare contenente i dati anagrafici del lavoratore

-       copia del passaporto del lavoratore

-       fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro e del legale rappresentante della societa' richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

o   colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤  deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

¤  utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       contratto di lavoro domestico regolarmente in corso all'estero da almeno un anno con cittadino italiano o comunitario residente all'estero, autenticato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana

-       dichiarazione del datore di lavoro richiedente, attestante il suo rientro definitivo in Italia

-       possesso dei requisiti reddituali

-       copia del passaporto del lavoratore

-       fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

o   lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato

¤  le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

¤  se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola Dievole s.p.a.

¤  in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤  non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤  richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)

¤  per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

-       documentazione richiesta per l'ingresso:

Ĵ     lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

Ĉ      dichiarazione della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĉ      data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

Ĉ      qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data)

Ĉ      titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso

Ĉ      indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative

Ĉ      la qualifica e la mansione (lavoratore qualificato con esperienza specifica nel settore) che verra' a ricoprire in Italia, attestata da diploma di qualifica professionale, perfezionamento aziendale, abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, coerente con l'esecuzione di opere o servizi che il lavoratore e' tenuto a svolgere (documenti tradotti e legalizzati dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĉ      per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĉ      per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana

Ĉ      impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa' distaccataria

Ĵ     documentazione attestante la capacita' reddituale:

Ĉ      bilancio della societa' distaccataria

Ĉ      nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĵ     documenti di identita':

Ĉ      copia del passaporto del lavoratore

Ĉ      fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       modalita' di richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore a 4 anni):

Ĵ     la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1) allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)

Ĵ     se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)

-       la societa' richiedente

Ĵ     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

Ĵ     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

Ĵ     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

Ĵ     visura camerale estera della societa' distaccante

Ĵ     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

Ĵ     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro):

¤  nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤  sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤  in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o   lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie

¤  nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio

¤  in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

¤  nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)

¤  obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤  note:

-       possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore

-       il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)

-       nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)

-       nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)

-       il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)

¤  nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:

-       lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente

Ĵ     dichiarazione della societa' estera di voler distaccare il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo di durata determinata (indicare il numero dei mesi) presso la societa' (nome della societa') in Italia per l'esecuzione del contratto di appalto (estremi contratto)

Ĵ     data di prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare

Ĵ     qualifica, mansione e settore in cui opera

Ĵ     indirizzo della societa' italiana presso la quale il lavoratore sara' distaccato

Ĵ     qualifica e mansione che il lavoratore verra' a ricoprire in Italia ed il settore in cui operera'

Ĵ     impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza; in presenza di accordo di sicurezza sociale va allegato attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

Ĵ     impegno al rispetto delle condizioni di lavoro e retributive previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori dell'azienda distaccatari

-       copia della comunicazione preventiva di distacco da parte della societa' committente alle organizzazioni sindacali provinciali di settore (con attestazione di ricezione delle organizzazioni sindacali), contenente il numero dei lavoratori da distaccare e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto

-       copia del contratto di appalto (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) oppure estratto con espressa indicazione dei lavoratori da utilizzare, la durata dell'appalto, l'importo necessario per la realizzazione dell'appalto stesso

-       documenti di identita':

Ĵ     copia del passaporto del lavoratore

Ĵ     fotocopia del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della societa' italiana (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

-       la societa' richiedente

Ĵ     deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

Ĵ     puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

-       potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

Ĵ     documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

Ĵ     visura camerale estera della societa' distaccante

Ĵ     visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

Ĵ     impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

o   lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤  nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008); la comunicazione del nulla-osta e' effettuata per via telematica (D. Lgs. 151/2015)

-       previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi

-       non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere

¤  per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

¤  rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o   giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤  nulla-osta non richiesto

o   infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:

¤  lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

¤  il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

¤  non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

¤  il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documenti richiesti per l'ingresso:

-       in caso di assunzione richiesta direttamente da una struttura sanitaria,

Ĵ     decreto di riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Minsalute

Ĵ     documento di identita' del legale rappresentante della struttura sanitaria (se straniero anche copia del permesso di soggiorno)

Ĵ     fotocopia passaporto del lavoratore

-       in caso di assunzione richiesta da un'agenzia di somministrazione,

Ĵ     decreto di riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Minsalute

Ĵ     contratto di appalto o di somministrazione

Ĵ     documento di identita' del legale rappresentante dell'agenzia di somministrazione (se straniero anche copia del permesso di soggiorno)

Ĵ     fotocopia passaporto del lavoratore

¤  nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

 

Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richieste di nulla-osta presentabili unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008); aziende o enti di rilevante interesse per l'economia nazionale possono presentare piu' di 5 domande, previa stipula di apposito accordo con il Mininterno (circ. Mininterno 13/5/2008)

á      accertamento di indisponibilitaĠ si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali

á      Il nulla-osta eĠ rilasciato dallo Sportello unico, salvo quanto previsto per

o   lavoratori dello spettacolo

o   marittimi

o   circensi

o   artisti

o   giornalisti corrispondenti

á      Si applicano, salvi i casi di esonero, le usuali procedure per richiesta di parere al questore, convocazione del datore di lavoro e rilascio del nulla-osta, rilascio del codice fiscale, trasmissione della documentazione alla rappresentanza diplomatica, informazione del lavoratore riguardo al rilascio del nulla-osta, comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, rilascio di visto, comunicazione ad INPS e INAIL, informazione del lavoratore riguardo allĠobbligo di presentarsi allo Sportello unico

á      Nulla-osta al lavoro da utilizzare, per richiesta di visto e di permesso di soggiorno, entro 120 gg. dal rilascio

 

 

Visto di ingresso: disposizioni particolari (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del capitolo)

 

á      Valgono, per gli ingressi ex art. 27 T.U., le seguenti limitazioni:

o   durata del nulla-osta:

¤  pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤  a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)

o   durata del visto e del permesso:

¤  pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

¤  nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)

o   utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤  di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤  il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤  disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)

-       agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

-       durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)

¤  disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)

o   convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile

o   accesso al permesso UE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi;

¤  in questo senso,

-       Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo' essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti, anche al titolare di permesso che non rientri nei casi, per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua durata e' rinnovabile anche per lungo tempo finche' permangono i motivi che ne hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che intendersi i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite, turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni di giustizia

-       Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE;

¤  in senso parzialmente concorde,

-       Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellĠazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)

-       Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[24] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)

á      Nota: i rapporti autorizzati in base ad art. 27 T.U. non sono sottratti alla normativa applicabile al rapporto con lavoratore italiano in relazione al sanzionamento (es.: conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di proroghe o rinnovi illegittimi (sent. Cass. 21067/2007)

 

 

Disposizioni particolari per lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possibilita' di ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare, la possibilita' di distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere (Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      Predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

á      Inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      Il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

á      La comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante (o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera), che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

á      Il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura

á      La sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

á      Contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

á      Il permesso di soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

 

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

 

 

Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'ingresso e il soggiorno di durata > 3 mesi per ricerca scientifica (D. Lgs. 17/2008) e' consentito, extra-quote, previa richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal Minuniversita', allo straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato

á      Nota Miur 7/7/2010, citata anche da Circ. Mininterno 28/7/2010: tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post-doc; sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrino in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca (con o senza borsa), master universitario (con o senza borsa), corso di perfezionamento (con o senza borsa), indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attivita' di ricerca

á      L'iscrizione nell'elenco, possibile per istituti pubblici o privati, e' disciplinata dal Decreto Minuniversita' 11/4/2008; ha validita' di 5 anni (ed e' tacitamente rinnovata, salvo revoca; da Decreto Minuniversita' 11/4/2008) e prevede

o   la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito

o   l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso

o   le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri

á      Istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza (circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: modificata in base alle novita' apportate da L. 9/2014 in relazione alla disponibilita' di risorse), con cui il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca, approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore; la convenzione stabilisce

o   il rapporto giuridico tra le parti

o   le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale; la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di ricerca (L. 9/2014)

o   la copertura delle spese di viaggio

o   la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN

á      L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta di nulla-osta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con l'attestato di iscrizione nell'elenco apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza; circ. Mininterno 25/6/2009: e' attiva la procedura per la presentazione per via telematica delle domande di nulla-osta (servizio di help-desk alla pagina http://nulla-ostalavoro.interno.it)

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal ricercatore; successivamente, all'art. 14, prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo, che specifica come si tratti di domanda da esaminare mentre il ricercatore si trova ancora all'estero) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto; sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo nel prevedere che la domanda iniziale (di nulla-osta all'ingresso) sia presentata dall'istituto di ricerca; tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: domanda di ammissione) debba essere comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata; in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 17/2008, invece, il rifiuto del nulla-osta all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato solo dall'istituto, che puo' essere scarsamente motivato al riguardo

á      Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, rilascia il nulla-osta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare all'estero

á      DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)

á      In caso di diniego del nulla-osta, la convenzione decade automaticamente

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del rapporto giuridico che lega le parti; la cosa e' rilevante, ad esempio, in caso di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di dimissioni; la Direttiva 2005/71/CE prevede anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente l'autorita' designata a tal fine

 

á      Il visto di ingresso per ricerca scientifica deve essere richiesto entro 6 mesi dal rilascio del nulla-osta, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto agli altri tipi di visto

á      Il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

á      Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca; in caso di proroga del programma di ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno, oltre che in casi di fatto gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, anche nel caso in cui il ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione

 

á      Il nulla-osta puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta asilo o per motivi di protezione temporanea; corrispondentemente, il permesso per ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione dal visto

 

á      Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca

á      Circ. Mininterno 25/6/2009: per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, non e' richiesto il parere della DPL; tuttavia, e' sempre possibile, in caso di rapporto di lavoro subordinato, che l'ispettorato del lavoro accerti, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni, la corrispondenza tra condizioni di lavoro dichiarate e attivita' effettivamente prestata (nota: sarebbe piu' sensata una verifica in caso di rapporto dichiarato come autonomo)

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto riguarda, oltre che materie per le quali la parita' e' gia' garantita dal resto della normativa, il riconoscimento di titoli e la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro"

á      Il titolare di permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto (nota: la Direttiva 2005/71/CE non prevede questa limitazione del tipo di insegnamento; prevede pero' che possano essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento)

á      In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca (nota: e di quella di insegnamento?)

á      In caso di svolgimento di regolare attivita' lavorativa, l'iscrizione al SSN e' obbligatoria (Nota Minlavoro 16/4/2009)

 

á      Ai fini del rilascio del permesso UE slp, al titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base della concessione di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per studio (rilevano gli anni di soggiorno, ma la richiesta non puo' essere avanzata finche' lo straniero e' titolare di quel permesso)

á      Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso, nonche' dal requisito di disponibilita' di alloggio (art. 27-ter co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014); ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore (nota: consentito, verosimilmente, anche l'ingresso al seguito, coerentemente con quanto previsto, in caso di ingresso per attivita' scientifica, da art. 44-bis, co. 4 DPR 394/1999)

 

á      Nota: la Direttiva 2005/71/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il conseguimento di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i ricercatori che un istituto di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro

 

á      Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 13, co. 3, secondo periodo, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parita' di trattamento; violazione di art. 117 Cost., dato che la materia e' di competenza statale

 

 

Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE (verosimilmente, esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa) puo' fare ingresso in Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in quello Stato

 

á      Per soggiorni di durata < 3 mesi, e' richiesta solo una comunicazione allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca dallo straniero, entro 8 gg. dall'ingresso, corredata da

o   copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno

o   dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia

á      Circ. Mininterno 25/6/2009: la comunicazione allo Sportello Unico e' presentata per via informatica; lo Sportello Unico convoca il ricercatore per acquisire copia della convenzione e dichiarazione dell'istituto ospitante in Italia

 

á      Per periodi di durata > 3 mesi e' richiesta la stipula della convenzione di accoglienza con istituto italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Minuniversita' e deve essere richiesto il permesso di soggiorno (verosimilmente, entro 8 gg. dal superamento del limite dei 3 mesi; questa interpretazione, che renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di soggiorno); in attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca

 

 

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze

á      Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano

o   a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)

o   a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di

¤  titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[25] qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia

¤  dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata

á      Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012

á      Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):

o   legislatori, imprenditori e alta dirigenza

¤  membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanitˆ, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

-       membri di organismi di governo e di assemblee con potestˆ legislativa e regolamentare

-       direttori, dirigenti ed equiparati dellĠamministrazione pubblica e nei servizi di sanitˆ, istruzione e ricerca

-       dirigenti della magistratura

-       dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

¤  imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

-       imprenditori e amministratori di grandi aziende

-       direttori e dirigenti generali di aziende

-       direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

¤  imprenditori e responsabili di piccole aziende

o   professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

¤  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

-       specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

¤  ingegneri, architetti e professioni assimilate

-       ingegneri e professioni assimilate

-       architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

¤  specialisti nelle scienze della vita

-       specialisti nelle scienze della vita

¤  specialisti della salute

-       medici

¤  specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali

-       specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

-       specialisti in scienze giuridiche

-       specialisti in scienze sociali

-       specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

-       specialisti in discipline artistico-espressive

-       specialisti in discipline religiose e teologiche

¤  specialisti della formazione e della ricerca

-       docenti universitari (ordinari e associati)

-       ricercatori e tecnici laureati nell'universitˆ

-       professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate

-       professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

-       altri specialisti dell'educazione e della formazione

o   professioni tecniche

¤  professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

-       tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

-       tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

-       tecnici in campo ingegneristico

-       tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche

-       tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

-       tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

-       tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

-       tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

¤  professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

-       tecnici della salute

-       tecnici nelle scienze della vita

¤  professioni tecniche nellĠorganizzazione, amministrazione e nelle attivitˆ finanziarie e commerciali

-       tecnici dellĠorganizzazione e dellĠamministrazione delle attivitˆ produttive

-       tecnici delle attivitˆ finanziarie ed assicurative

-       tecnici dei rapporti con i mercati

-       tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

¤  professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

-       professioni tecniche delle attivitˆ turistiche, ricettive ed assimilate

-       insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate

-       tecnici dei servizi ricreativi

-       tecnici dei servizi culturali

-       tecnici dei servizi sociali

-       tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

o   professioni esecutive nel lavoro d'ufficio

¤  impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio

-       impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

-       impiegati addetti alle macchine d'ufficio

¤  impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti

-       impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

-       impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela

¤  impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

-       impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

-       impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

¤  impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione

-       impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

-       impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione

o   professioni qualificate nelle attivitaĠ commerciali e nei servizi

¤  professioni qualificate nelle attivitˆ commerciali

-       esercenti delle vendite

-       addetti alle vendite

-       altre professioni qualificate nelle attivitˆ commerciali

¤  professioni qualificate nelle attivitˆ ricettive e della ristorazione

-       esercenti nelle attivitˆ ricettive

-       esercenti ed addetti nelle attivitˆ di ristorazione

-       assistenti di viaggio e professioni assimilate

¤  professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

-       professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

¤  professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona

-       maestri di arti e mestieri

-       professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

-       operatori della cura estetica

-       professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

-       addestratori e custodi di animali

-       esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate

-       esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

-       professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

o   artigiani, operai specializzati e agricoltori

¤  artigiani e operai specializzati dellĠ industria estrattiva, dellĠedilizia e della manutenzione degli edifici

-       brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate

-       artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

-       artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

-       artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed allĠigiene degli edifici

¤  artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

-       fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate

-       fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

-       meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

-       artigiani e operai specializzati dellĠinstallazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

¤  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati

-       vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

-       artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati

-       artigiani ed operai specializzati delle attivitˆ poligrafiche

¤  agricoltori e operai specializzati dellĠagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

-       agricoltori e operai agricoli specializzati

-       allevatori e operai specializzati della zootecnia

-       allevatori e agricoltori

-       operai forestali specializzati

-       pescatori e cacciatori

¤  artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

-       artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

-       attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

-       artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

-       artigiani ed operai specializzati dellĠindustria dello spettacolo

o   conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli

¤  conduttori di impianti industriali

-       conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

-       operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

-       conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

-       conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

-       operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

-       conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

-       operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

-       conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

¤  operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

-       operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

-       operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di prodotti fotografici

-       conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

-       operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno

-       conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

-       operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati

-       operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

-       operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

¤  operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

-       operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

-       operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

¤  conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

-       conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a fune

-       conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

-       conduttori di macchine agricole

-       conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

-       marinai di coperta e operai assimilati

o   professioni non qualificate

¤  professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

-       venditori ambulanti

-       personale non qualificato di ufficio

-       personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

-       personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

-       personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

¤  professioni non qualificate nelle attivitˆ domestiche, ricreative e culturali

-       personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici

¤  professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

-       personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde

-       personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia

¤  professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

-       personale non qualificato delle miniere e delle cave

-       personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

-       personale non qualificato nella manifattura

o   forze armate

¤  ufficiali delle forze armate

-       ufficiali delle forze armate

¤  sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

-       sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

¤  truppa delle forze armate

-       truppa delle forze armate

á      Non si aplica

o   a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008

o   a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo[26]

o   a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica

o   ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE

o   al titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi

o   a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti

o   a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale

o   a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000

o   a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea

o   a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)

á      Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati

á      Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:

o   proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)

o   indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[27] qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")

o   importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)

á      Circ. Mininterno 7/12/2012:

o   necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia

o   per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)

o   per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota: non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in vigore di L. 9/2014); nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere; l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:

¤  copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore

¤  copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione

¤  copia della proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)

á      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

á      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

¤  farmacista

¤  fisioterapista

¤  guida alpina

¤  infermiere

o   cluster 1:

¤  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

¤  agente e rappresentante di commercio

¤  agrotecnico ed agrotecnico laureato

¤  architetto e architetto junior

¤  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

¤  autoriparatore

¤  avvocato

¤  biologo e biologo junior

¤  chimico e chimico junior

¤  conduttore di impianti termici

¤  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

¤  consulente del lavoro

¤  consulente in proprieta' industriale

¤  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

¤  dottore commercialista

¤  esperto contabile

¤  geologo e geologo junior

¤  geometra

¤  impiantista

¤  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

¤  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

¤  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

¤  istruttore di scuola guida

¤  mediatore marittimo

¤  ottico

¤  perito agrario

¤  perito industriale chimico

¤  perito industriale design

¤  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

¤  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

¤  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

¤  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

¤  perito industriale informatico

¤  veterinario

o   cluster 2:

¤  accompagnatore turistico

¤  acconciatore

¤  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

¤  allenatore professionista cavalli da corsa

¤  assistente bagnante

¤  assistente sociale/assistente sociale specialistica

¤  attuario/attuario iunior

¤  aiuto allenatore

¤  allenatore

¤  allenatore capo

¤  allenatore IV livello

¤  classificatore di carcasse bovine

¤  classificatore di carcasse suine

¤  conservatore di beni architettonici e ambientali

¤  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

¤  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

¤  docente di scuola dellĠinfanzia

¤  docente di scuola primaria

¤  estetista

¤  fantino/guidatore cavalli da corsa

¤  giornalista

¤  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

¤  guida turistica

¤  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

¤  maestro di scherma

¤  maestro di sci

¤  mediatore

¤  paesaggista

¤  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

¤  preparatore atletico

¤  assistente sanitario

¤  dietista

¤  educatore professionale

¤  igienista dentale

¤  logopedista

¤  ortottista-assistente di oftalmologia

¤  ostetrica

¤  podologo

¤  tecnico audiometrista

¤  tecnico audioprotesista

¤  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

¤  tecnico di neurofisiopatologia

¤  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

¤  tecnico riabilitazione psichiatrica

¤  tecnico ortopedico

¤  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

¤  tecnico sanitario di radiologia medica

¤  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

¤  terapista occupazionale

¤  restauratore dei beni culturali

¤  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

¤  spedizioniere

¤  spedizioniere doganale/doganalista

¤  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

¤  tecnico del restauro dei beni culturali

¤  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

¤  tecnologo alimentare

¤  tintolavanderia

¤  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014, che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo di studi fossero correlati, non e' piu' necessario che il lavoratore acquisisca la certificazione di conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per "certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene, effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di studio

á      La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica di indisponibilita' di lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [28]

á      Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)

á      Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia

á      Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015 (che sembra ritenere la possibilita' di sottoscrizione del protocollo limitata al caso di datore di lavoro persona giuridica):

o   la sottoscrizione del protocollo d'intesa non e' consentita per le tipologie contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro

o   predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti

o   il datore di lavoro autocertifica il possesso della capacita' economica necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto

o   non si procede alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (dichiarazione di valore o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti; in questo caso il permesso di soggiorno non e' rilasciato, il visto e' annullato e il datore di lavoro e' tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine (nota: verosimilmente, nel paese di provenienza)

o   la richiesta di sottoscrizione del protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da suo delegato e corredata dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo dell'ente stesso, e' inviata, tramite posta elettronica, all'indirizzo segreteria.dcpia@interno.it; se la richiesta e' sottoscritta da delegato, va acquisita la relativa delega notarile

o   la sottoscrizione del protocollo consente al datore di lavoro di utilizzare la procedura semplificata, mediante compilazione del Modulo CBC, previo rilascio della password (ottenuta a seguito di registrazione degli operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it); effettuata la registrazione, e' inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente la richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante gli appositi modelli 7 e 8, nei quali vengono indicati i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'abilitazione all'accesso; la Prefettura, effettuati gli accertamenti inoltra il modello 8 all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it; l'Help Desk, ricevuta la richiesta, procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al profilo corrispondente e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza alla Prefettura; l'utenza puo' sempre far ricorso al servizio di help desk alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

o   non si procede all'acquisizione del parere della Direzione territoriale del lavoro; e' consentita, pero', a tale Direzione la possibilita' di accedere, in sola lettura, delle pratiche, anche ai fini di procedere, se necessario, ad eventuali controlli successivi sui datori di lavoro

o   il datore di lavoro controlla lo stato di avanzamento dell'istanza dalla pagina https://nullaostalavoro.interno.it; quando e' indicato che il nulla-osta e' stato inviato all'Autorita' consolare, il lavoratore straniero si reca presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso (nota: questa procedura non si applica allo straniero gia' regolarmente presente in Italia)

o   e' costituita un'anagrafe delle societa' in possesso degli accrediti per il sistema dello Sportello Unico

á      Note:

o   Circ. Mininterno 23/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Politecnico di Bari concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE

o   Circ. Mininterno 30/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e SBE VARVIT s.p.a. concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE

o   Circ. Mininterno 20/6/2016: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Confindustria concernente le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE; Confindustria e e le componenti del suo sistema associativo si impegnano a far sottoscrivere per adesione il protocollo alle imprese associate che siano interessate ad avvalersi di lavoratori stranieri altamente qualificati

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

o   documenti richiesti per il rilascio di nulla-osta:

¤  dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresenta diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio di istruzione superiore di durata almeno triennale rilasciato dall'autorita' competente nel Paese dove e stato conseguito (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

¤  per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attivita' lavorativa riferita a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 e deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: 24.790 euro per l'anno 2015)

¤  per le professioni regolamentate (di cui al D. Lgs. 206/2007), occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove richiesto; la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 24.790 euro per l'anno 2015)

¤  documenti di identita':

-       fotocopia passaporto del lavoratore

-       fotocopia documento del datore di lavoro o del legale rappresentante della societa' (se straniero anche fotocopia del titolo di soggiorno)

o   cambiamenti di datore di lavoro: se effettuati nei primi 2 anni, e' necessario inviare preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente per luogo di attivita' lavorativa per il rilascio della relativa autorizzazione, che si intendera' acquisita, decorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della documentazione

o   proroga: e' sufficiente la proroga del permesso di soggiorno in costanza del rapporto di lavoro (previa verifica delle comunicazioni del datore di lavoro; nota: mia interpretazione)

á      Nulla-osta rifiutato

o   in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti

o   quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)

o   quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per

¤  favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

¤  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

¤  occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

á      Entro 8 gg dall'ingresso sul territorio nazionale (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia), il lavoratore si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per presentare la richiesta di Carta Blu UE, esibendo la documentazione seguente (allegato alla circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015):

o   per il datore di lavoro:

¤  copia del documento identita' del legale rappresentante della Societa' (nota: la previsione sembra prendere in considerazione solo il caso di datore di lavoro persona giuridica)

¤  copia del permesso di soggiorno, se il datore di lavoro e' straniero

¤  visura camerale della societa' (non richiesta se la Direzione territoriale del lavoro puo' prenderne visione on line)

¤  nel caso di comunicazione, a seguito di stipula del protocollo di intesa, dichiarazione dei redditi

¤  offerta vincolante di lavoro

¤  richiesta dell'idoneita' alloggiativa

o   per il lavoratore:

¤  nel caso di professioni non regolamentate,

-       fotocopia del passaporto

-       dichiarazione di valore del titolo di studio

¤  nel caso di professioni regolamentate,

-       dichiarazione di valore del titolo di studio

-       iscrizione all'Ordine, Collegio o Albo professionale, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici in base a D. Lgs. 206/2007 (nota: la legge richiede solo il riconoscimento del titolo profesisonale!)

-       proposta di lavoro o offerta vincolante di lavoro

á      A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)

á      Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato

o   in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione

o   quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno

o   quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta

o   quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:

¤  non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)

¤  e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il quale pero' la condizione non si applica

á      Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti

á      Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:

o   nella pubblica amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono

¤  ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

-       dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

-       con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

-       dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

-       dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

¤  alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

o   non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE

o   Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nello stesso senso,

¤  Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 nonche' titolari di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani (sentenza recepita da Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015)

¤  Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

á      Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini

á      Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui

á      Mess. INPS 1110/2016:

o   vanno respinte, in base al parere fornito dal Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure carenti degli altri requisiti di legge

o   riguardo alle domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata immediatamente respinta)

o   l'accoglimento non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso UE slp che siano state immediatamente respinte

o   d'ora in avanti, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda

á      Note:

o   l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo senso, Lettera ASGI al Presidente del Consiglio e all'INPS)

o   in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

o   Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande di assegno di natalita' anche per familiari stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)

o   il sistema online dell'INPS permetteva, tecnicamente, anche a chi ha un permesso di soggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)

á      La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)

 

á      Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)

á      Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di soggiorno

á      In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)

á      I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

á      In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')

 

á      Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)

 

á      Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario

 

á      Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni

á      Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale

á      I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono

o   un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)

o   un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso

 

á      Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)

 

á      Cifre: da quando la Carta blu UE e' stata istituita, nel 2012, sono state rilasciate poco piu' di 600 Carte blu UE, a fronte di 1300 richieste (com. Stranieriinitalia)

 

 

Ingresso al di fuori delle quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso extra-quote (da L. 103/2002) per i docenti

o   con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula

o   con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

á      Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:

o   documentazione richiesta per l'ingresso:

¤  copia del decreto del MIUR attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/universita' ai sensi della L. 103/2002

¤  attestazione dei requisiti professionali per l'espletamento dell'attivita' di docente (titolo di studio; tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

¤  per filiazioni di istituti stranieri occorre la lettera di distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) contenente:

-       indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno all'estero o in Italia; in presenza di accordo di sicurezza sociale, va allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)

-       impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza

-       copia del passaporto del docente

-       fotocopia del documento d'identita' del legale rappresentante (se straniero anche copia del titolo di soggiorno) dell'Universita'

-       nell'ipotesi di Universita' - Ente pubblico, occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata la verifica della capacita' reddituale e' effettuata d'ufficio

o   la societa' richiedente

¤  deve presentare i documenti richiesti, la prima volta, in originale

¤  puo' autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata

o   potranno essere sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:

¤  documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)

¤  visura camerale estera della societa' distaccante

¤  visura camerale della societa' italiana non antecedente a sei mesi

¤  impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi

 

 

Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari (torna all'indice del capitolo)

 

á      Consentito ingresso e soggiorno di lavoratori extra quota per lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualita' di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione (laureati, trasferiti a fini di sviluppo di carriera o acquisizione di conoscenze relative all'impresa)

á      Il trasferimento intra-societario consiste nel distacco da un'impresa stabilita in paese straniero a un'entita' ospitante, stabilita in Italia, legata alla stessa impresa o gruppo di imprese; il trasferimento include i casi di mobilita' tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati UE

á      La richiesta di nulla-osta al trasferimento e' presentata dall'entita' ospitante allo Sportello Unico

á      Lo Sportello Unico rilascia o nega il nulla-osta entro 45 gg dalla presentazione della documentazione che correda la richiesta, previa acqusizione del parere della questura; il nulla-osta va utilizzato entro 6 mesi

á      Richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno; lo Sportello Unico acquisisce comunque il parere della questura

á      Il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso ai fini del rilascio del permesso

á      Durata massima del trasferimento: 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati; un anno per lavoratori in formazione; tra un trasferimento e il successivo, per lo stesso lavoratore, devono trascorrere almeno 3 mesi

á      I lavoratori non accedono all'edilizia pubblica ne' ai servizi dei CPI

á      il permesso di soggiorno reca la dicitura "ICT"; ha durata pari a quella del trasferimento, e puo' essere rinnovato, entro i limiti massimi, in caso di proroga di tale trasferimento; il rinnovo e' consentito (entro i limiti massimi) anche in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE

á      Se l'altro Stato UE si oppone alla mobilita', il titolare di permesso ICT e' riammesso in Italia

á      Consentito il ricongiungimento familiare e l'ingresso al seguito, a prescindere dalla durata del permesso

 

á      Il titolare di permesso ICT rilasciato da altro Stato UE e' autorizzato a soggiornare e lavorare in Italia per mobilita' intra-UE per un periodo massimo di 90 gg in un arco temporale di 180 gg (mobilita' di breve durata); per periodi di durata superiore (mobilita' di lunga durata) e' necessario il rilascio di nulla-osta (che puo' essere chiesto anche per straniero gia' presente sul territorio per mobilita' di breve durata, entro 90 gg dall'ingresso); l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto

á      Richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno

á      In caso di mobilita' di lunga durata, il lavoratore dichiara la sua presenza in Italia entro 8 gg dal rilascio del nulla-osta (o, verosimilmente, dall'ingresso, se non si trovava gia' in Italia), ovvero, in presenza di protocollo, dell'apposito invito da parte dello Sportello Unico

á      Al lavoratore in mobilita' di lunga durata e' rilasciato, entro 45 gg, un permesso con la dicitura "mobile ICT"; nelle more del rilascio del permesso, il lavoratore puo' svolgere l'attivita' lavorativa richiesta, purche' il permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE non sia scaduto

á      La durata del permesso "mobile ICT" ha durata pari a quella del periodo di mobilita' richiesta, ed e' rinnovabile in caso di proroga di questa; si applicano comunque il limite rappresentato dalla durata del permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE e dal limite generale

á      Consentito il ricongiungimento familiare; se i familiari hanno soggiornato nell'altro Stato UE in qualita' di familiari del titolare del permesso ICT, l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle quote (torna all'indice del capitolo)

 

á      TAR Lazio: la conversione di un permesso per studio in permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

á      TAR Lazio e TAR Lazio: la conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. non e' soggetta al vincolo di quota (in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

 

 

Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari" (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disciplina speciale (art. 27 co. 1 lettera r D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co. 20 DPR 394/1999) per

o   persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: l'ingresso con visto di vacanze-lavoro avviene in presenza di uno specifico accordo bilaterale tra l'Italia ed uno Stato terzo (attualmente con Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud); tali accordi, a seguito di successive rinegoziazioni e d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, hanno stabilito una semplificazione delle procedure per l'accesso al lavoro da parte dei titolari dei permessi di soggiorno per vacanze-lavoro, superando la necessita' del rilascio di un nulla osta al lavoro per l'assunzione di cittadini stranieri, con il rispetto, comunque, degli adempimenti previsti dalla legge italiana in caso di instaurazione dei rapporti di lavoro; prevedono, inoltre, disposizioni in deroga alla normativa vigente con riguardo alla possibilita' per lo straniero di lavorare per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi con lo stesso datore di lavoro

o   persone collocate Òalla pariÓ secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤  il nulla-osta

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 3 mesi

¤  Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: richiesta, per l'ingresso, copia del contratto per lavoro alla pari; l'ingresso e' consentito soltanto ai cittadini di quei Paesi che hanno stipulato l'Accordo europeo sul collocamento alla pari del 24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)

 

 

Ingresso, entro quote apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Quote massime per sportivi professionisti stabilite con decreto annuale del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante

á      Le quote comprendono ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di stranieri giaĠ in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari; esclusi (sottratti alle quote?) allenatori e preparatori atletici (art. 40 co. 17 DPR 394/1999)

á      Per la stagione 2010/2011, il decreto prevede un limite massimo di 1.395 ingressi per sportivi professionisti stranieri (DPCM 31/8/2010; nota: l'autorita' che ha emanato il decreto e' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport); il DPCM 14/1/2011 approva la deliberazione del CONI con cui e' effettuata la ripartizione del contingente tra le varie federazioni

á      Per la stagione 2011/2012, il DPCM 10/10/2011 ha approvato la delibera CONI 30/9/2011 con cui si ripartiscono tra le varie federazioni i 1.377 atleti stranieri ammessi con DPCM 14/9/2011

á      Per la stagione 2012/2013, il CONI ha proposto un limite massimo di 1.325 per l'ammissione di atleti stranieri (notizia riportata da Unsolomondo 1/6/2012)

á      Per la stagione 2013/2014, il DPCM 13/9/2013 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.315 sportivi stranieri (non comunitari) che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

á      Per la stagione 2014/2015, il DPCM 8/10/2014 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.190 sportivi stranieri (non comunitari), da ripartirsi tra le Federazioni sportive nazionali, che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

á      In luogo del nulla-osta, dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societaĠ destinataria delle prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societaĠ, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

á      La dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Dichiarazione di assenso del CONI per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo

á      Se la dichiarazione riguarda un minore, richiesta di dichiarazione (Circ. CONI 16/4/2014: e successiva eventuale richiesta di visto di ingresso) accompagnata dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 4, co. 2 L. 977/1967, come sostituito da art. 6 D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente (nota: riferimento errato in art. 40, co. 18 DPR 394/1999); Circ. CONI 27/7/2011: l'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non puo' essere inferiore ai 15 anni; note:

o   artt. 19 e 19 bis Regolamento FIFA vietano sia i trasferimenti di giocatori minorenni ga' tesserati all'estero sia il primo tesseramento di minori aventi una nazionalita' diversa da quella del paese nel quale chiedono di essere tesserati per la prima volta; trasferimento e primo tesseramento sono consentiti, previa approvazione di una sottocommissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, solo se e' verificata una delle condizioni seguenti:

¤  la famiglia del minore si trasferisce per motivi indipendenti dall'attivita' sportiva del minore

¤  il minore e' di eta' superiore ai 16 anni e il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'Area Economica Europea (Unione europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein); in questo caso la societa' di destinazione e' tenuta a garantire l'istruzione scolastica e la formazione del minore

¤  il minore vive in una regione distante non piu' di 50 km dal confine del paese a cui appartiene il club che intende tesserarlo

o   autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non accompagnato dai genitori

o   Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e segg. L. 184/1983, in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si prefigge

o   il Comitato Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)

o   firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita' sportive; Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco Calcio, con cui si chiede un incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme FIFA, precludono la partecipazione ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)

o   firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

o   Nota FIGC 9/6/2015: l'eventuale delega della potesta' genitoriale di un minore a un parente o a un terzo non consente l'eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi di art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, non potendosi riconoscere, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori; inoltre, l'eccezione ad art. 19 par. 2 lett. a Regolamento FIFA, che consente il primo tesseramento dei minori nel caso in cui i genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del club per ragioni indipendenti dal calcio e' applicabile solo nel caso in cui, a parte situazioni straordinarie, a seguire il calciatore siano entrambi i genitori, e non uno solo dei due

o   Legge 12/2016:

¤  i minori di anni 18 non italiani che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate, ovvero presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani; Osservazioni ASGI:

-       la limitazione legata all'eta' in cui ha avuto inizio la residenza legale, benche' finalizzata ad escludere il rischio di favorire il traffico illecito di calciatori minorenni, esclude molti minori il cui diritto alla parita' di trattamento con i minori italiani e' garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983; in particolare, questo vale i minori titolari di protezione internazionale che, indipendentemente dall'eta' al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di speciale tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove l'attivita' sportiva cui aspirino

-       e' auspicabile che la nozione di "residenza regolare" sia interpretato nel senso della abitualita' della dimora, ai sensi di art. 43 co. 2 c.c.

-       la legge non interviene sulla disposizione di cui all'art. 27 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998, che rimette alle singole federazioni, con ampia discrezionalita', la facolta' di fissare criteri generali di assegnazione di tesseramento per l'attivita' sportiva retribuita, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili; poiche' quest'ultima espressione e' stata spesso interpretata come tutela dei vivai giovanili nazionali, permane il rischio di disposizioni interne che, quantomeno per l'attivita' retribuita, favoriscano i giovani italiani anche nei confronti degli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 10 anni

¤  il tesseramento resta valido, dopo il compimento del 18-esimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, abbiano presentato la relativa richiesta

o   Lettera dell'ASGI alla FIGC nella quale

¤  si ribadisce il diritto dei minori stranieri non accompagnati al tesseramento, richiamando l'applicabilita' della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983, che prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni dei genitori, e dell'art. 357 c.c., che delinea il ruolo del tutore quale colui che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (cio' che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve dunque essere riferito al tutore e all'affidatario, consentendo cosi' il tesseramento del minore secondo quanto previsto da art. 19 par. 2 Regolamento FIFA)

¤  si osserva come la normativa FIFA, cosi' come recepita dalla FIGC, seppure finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico internazionale di calciatori di minore eta', introduca una discriminazione sulla base della nazionalita' tra i minori di nazionalita' italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri non accompagnati destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento

¤   si invita la FIGC a

-       modificare le indicazioni contenute nella Nota FIGC 9/6/2015, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati residenti in Italia successivamente al compimento del decimo anno d'eta' vengano fatti rientrare nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento FIFA, potendo essere quindi tesserati secondo le modalita' previste dalla norma

-       consentire il tesseramento dei minori non accompagnati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 12/2016 con le modalita' previste per i cittadini italiani

á      Per gli sportivi professionisti, si applicano le disposizioni relative ai permessi rilasciati in base ad art. 27 T.U.; e' consentito pero' il rinnovo del permesso di soggiorno per trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa federazione sportiva

á      Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 19/6/2006):

o   le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili; nota: si trascurano i permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto

o   il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la Societa' sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤  la richiesta va presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)

¤  gli sportivi professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[29], e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico

¤  la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso

¤  il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

á      Circ. Mininterno 16/8/2013 e Nota Minlavoro 8/10/2013: la dichiarazione nominativa di assenso, pur avendo una validita', nel massimo, biennale, e' illimitatamente rinnovabile, a condizioni che permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio; il permesso di soggiorno concesso agli sportivi puo', pertanto, essere rinnovato ben oltre il termine di 4 anni inizialmente ritenuto vincolante

 

á      L'ingresso e' consentito anche agli sportivi dilettanti (circ. Mininterno 2/3/2007):

o   la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio; nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria

o   il CONI emette la dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico

o   lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana

o   i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981 (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede anche il codice fiscale)

o   ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla questura; copia del nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale

á      Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 9/3/2007):

o   la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI

o   lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)

o   la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)

o   il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)

o   il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste

o   la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo

o   gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

o   una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario

o   il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi

o   ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno

¤  la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)

¤  il CONI predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale

¤  la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI

o   in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza

o   lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale

o   nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti

 

á      Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto e rinnovo del permesso (verosimilmente, le richieste di corrispondente nulla-osta) devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)

 

á      Nota: non e' affatto evidente che sia legittima l'imposizione di un limite numerico sugli sportivi professionisti complessivamente tesserati (inclus, cioe', quelli gia' soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa); l'imposizione di tale limite potrebbe trovare una giustificazione legittima, nell'esigenza di proteggere i vivai, ma solo se applicata individualmente a ciascuna societa'

 

á      Art. 40 co. 7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC; in precedenza, Trib. Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il calciatore nigeriano Ekong, tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta' fondamentale in campo economico)

á      Trib. Lodi: illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.

á      Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione FIGC 5/7/2010; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)

á      Approvate modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lĠOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le manifestazioni su pista:

o   alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione

o   alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)

o   alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)

o   per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal

o   per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti stranieri

o   per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani

á      Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)

 

 

Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; familiari di personale diplomatico; frontalieri (torna all'indice del capitolo)

 

á      Nulla-osta al lavoro non richiesto per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale; ingresso e soggiorno regolato dagli accordi e dalle convenzioni in vigore

á      Le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

á      Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)

á      Disciplina del lavoro alle dipendenze di rappresentanze estere (Ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali, organismi internazionali) in Italia (Nota MAE 10/1/2012):

o   l'assunzione segue la normativa italiana

o   si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente

o   per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa

o   visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)

o   i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno

o   ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente

o   cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere

o   se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'

á      Accordo Italia-Uruguay sullo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo (ratificato con L. 53/2016):

o   i familiari (coniugi non separati, figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta') facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dell'Uruguay in Italia o presso la Santa Sede possono essere autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato, sulla base del principio di reciprocita'.

o   il beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari

 

á      Ingresso di frontalieri regolato dal Reg. CE 1931/2006: i cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 sono esonerati dall'obbligo di visto se esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

o   ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

o   gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

o   gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi

o   l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

o   la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:

¤  al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno

¤  va inteso come interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu' volte al giorno)

o   non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

o   la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

o   il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

o   il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

 

 

 

VII. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

Ambito di applicazione della disciplina (torna all'indice del capitolo)

 

á      La disciplina specifica del lavoro stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016) non si applica agli stranieri che (art. 24 co. 16 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro

o   svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi, inclusi gli stranieri distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi

o   sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

o   godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e Paesi terzi

 

 

Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)

 

á      Procedura per lĠingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:

o   la richiesta puo' riguardare solo il settore agricolo o turistico-alberghiero (art. 24 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   la richiesta di nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 6/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014; circ. Mininterno 5/1/2016: adesione dell'Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative al protocollo di intesa stipulato il 6/12/2006); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)

o   ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)[30]

o   ai fini della documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo atto a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa; l'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione; il canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (art. 24 co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[31]

o   domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)

o   non si effettua accertamento di indisponibilita' (art. 24 co. 4 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[32]

o   rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta

o   trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):

¤  la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti (art. 24 co. 6 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[33] a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro

¤  il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno

o   inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)

o   istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente

o   non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)

á      Richiesta di nulla-osta presentabile solo per via telematica (Circ. Mininterno 9/4/2009 e Circ. Mininterno 19/4/2010)

á      Nota: il datore di lavoro dichiara che non sussistono divieti per la stipula di contratti a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 (dal Modulo per la presentazione della richiesta di nulla-osta)

á      Durata del nulla-osta al lavoro < 9 mesi in un periodo di 12 mesi (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[34], anche con riferimento a piuĠ rapporti di lavoro; entro il limite di 9 mesi, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

á      In caso di piu' datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, il nulla-osta al lavoro stagionale e' unico ed e' rilasciato a ciascuno di essi, su richiesta anche cumulativa, presentata contestualmente[35]

á      La procedura di rilascio del visto per lavoro stagionale puo' essere avviata solo attraverso l'acquisizione dei dati inviati dallo Sportello Unico con il nulla-osta telematico (Circ. MAE 27/4/2010)

á      Nota: per il 2012, le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona (Dati Mininterno stagionali 2012)

á      Misure di contrasto del lavoro nero (Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010, Mess. INPS 23/5/2012):

o   opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta

o   richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)

o   in caso di giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato

o   alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria (trasmessa automaticamente dallo Sportello Unico ai servizi competenti); note:

o   superato quanto stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno

o   L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto

á      Il nulla-osta al lavoro stagionale e' rifiutato o, se gia' rilasciato, revocato, quando

o   i documenti presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)

o   sussistono motivi ostativi allĠassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di amministrazione della societaĠ:

¤  condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)

¤  condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)

-       favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite

-       intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.

-       occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro

¤  sanzioni a causa di lavoro irregolare (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

¤  liquisdazione dell'impresa del datore di lavoro per insolvenza o assenza di qualsiasi attivita' economica (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

¤  mancato rispetto degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

¤  effettuazione, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, di licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)

o   lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma del contratto di soggiorno, salvo che questo dipenda da causa di forza maggiore (D. Lgs. 109/2012)

á      Nei casi di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro autorizzati; richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati

á      Il permesso reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale (art. 24 co. 17 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

á      Fermo restando il limite di 9 mesi, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[36]; il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[37]; circ. Mininterno 20/2/2012: il rinnovo del permesso e' condizionato all'avvenuta presentazione della comunicazione Unificato-Lav relativa al nuovo rapporto di lavoro

á      Non si effettuano rilievi fotodattiloscopici in caso di durata del nulla-osta < 30 gg. (art. 9, co. 5 Regolamento; negli altri casi, i rilievi sono effettuati, verosimilmente, su appuntamento fissato dallo Sportello unico); TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

á      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche a carattere stagionale), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

o   abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso

o   abbia sottoscritto il contratto di soggiorno

o   sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

á      Non si applicano le disposizioni, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, in materia di iscrizione nelle liste di collocamento in caso di licenziamento o dimissioni (art. 24 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[38]; nota: non e' chiaro se al lavoratore stagionale possa essere impedito di iscriversi nelle liste di collocamento, in caso di sopravvenuta disoccupazione

á      Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' rifiutato o non rinnovato o, se gia' rilasciato, revocato, quando

o   sussiste uno dei motivi ordinari di rifiuto o revoca del permesso

o   e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal D. Lgs. 286/1998 o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui e' stato ottenuto il nulla-osta (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

o   sussiste una delle cause per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale (art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

á      Nei casi di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottata in per la sussistenza di una delle cause previste per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)

á      Sent. Cons. Stato 5437/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale"

á      Al lavoratore straniero eĠ attribuito il codice fiscale

á      TAR Puglia: illegittimo il diniego del permesso per lavoro stagionale basato sul fatto che il periodo autorizzato in sede di rilascio del visto si e' ormai concluso, quando il ritardo sia dovuto all'amministrazione; in questa situazione, e' legittima la permanenza dello straniero in Italia, in attesa della decisione; lo straniero ha diritto ad ottenere il permesso, sia pure tardivamente, e a chiederne la conversione, tale richiesta dovendo essere presa in esame come se fosse stata presentata in tempo

á      TAR Lazio: se il rapporto di lavoro stagionale per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non si avvia, senza colpa del lavoratore, deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione (nota: non e' chiaro se, a giudizio del TAR, tale permesso consenta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o solo di natura stagionale)

á      Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)

 

 

Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (art. 24 co. 9 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016), che rispetti lĠobbligo di uscita alla scadenza del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri rispetto ai connazionali mai entrati regolarmente in Italia per lavoro[39] ai fini dellĠingresso per lavoro stagionale per lĠanno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), o per chiamate che attingano da liste (per lo stesso settore?); circ. Minlavoro 21/3/2011 e circ. Minlavoro 5/4/2012: il diritto di precedenza si applica anche ai lavoratori provenienti da paesi diversi da quelli eventualmente elencati nel decreto-flussi

 

 

Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato puo' chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[40]

á      Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

á      Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

á      Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

á      Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

á      Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

á      TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

á      Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

á      Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

á      Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

á      Nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

 

 

Permesso di soggiorno per piu' annualita' (torna all'indice del capitolo)

 

á      Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti[41] per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[42]

á      Il permesso per piu' annualita' e' revocato in caso di (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[43] mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida, quest'ultima)

á      Il nulla-osta pluriennale eĠ richiesto allo Sportello unico dal datore di lavoro del lavoratore che abbia fatto ingresso per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni[44] ed eĠ rilasciato nellĠambito della quota per lavoro stagionale localmente assegnata[45]

á      Modalita' di rilascio del nulla-osta pluriennale (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):

o   il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto[46]

o   la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)

o   la DPL verifica l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie[47]; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta

o   lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE

o   al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: vale il silenzio-assenso, dopo 20 gg, anche per le richieste di nulla-osta al lavoro stagionale pluriennale a favore degli stranieri gia' autorizzati, nell'anno precedente, a prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro; circ. Minlavoro 9/4/2014: in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale si attinge alla quota dedicata, nel decreto di programmazione dei flussi, alle richieste di nulla-osta pluriennale

á      I visti dĠingresso per le annualitaĠ successive alla prima sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico); per tali annualita', la richiesta di assunzione puo' essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale (art. 24 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016[48])

á      Il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico[49] per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)

á      Adempimenti successivi (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):

o   per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 24 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016[50], la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)

o   la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale (nota: non e' chiaro se questa disposizione resti valida dopo l'entrata in vigore di L. 203/2016)

o   la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto

o   una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

o   anche per gli anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg[51] presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)

 

 

Assistenza sanitaria e previdenza (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare di permesso per lavoro stagionale eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno

 

á      Per i lavoratori stagionali

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

¤  per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

¤  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

¤  contro le malattie

¤  di maternitaĠ

o   non spettano

¤  lĠassegno per il nucleo familiare

¤  il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   non devono essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui all'art. 2 L. 92/2012

á      Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellĠart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellĠart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realtaĠ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia

 

 

 

VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Aspetti generali: quote, attivita' consentite (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso, per lo svolgimento di attivitaĠ non occasionale di lavoro autonomo non riservata ai cittadini italiani o di paesi UE, entro quote appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi (TAR Lazio: legittima la restrizione ad attivita' imprenditoriali di interesse per l'economia nazionale operata in sede di programmazione; Circ. MAE 27/4/2010: in questi casi, la valutazione sull'idoneita' dell'attivita' imprenditoriale e' di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso)

á      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivitaĠ nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

¤  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

¤  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

¤  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

¤  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allĠart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaĠ e di merito

á      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci˜ sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed  priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

á      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

¤  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

¤  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

¤  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

¤  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

¤  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

¤  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

¤  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib, Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

¤  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

¤  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

¤  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

¤  il principio dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

¤  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

¤  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

¤  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

¤  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

¤  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

¤  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

¤  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

¤  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

¤  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

á      LĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote (art. 37, co. 3 T.U.)

á      Anche il riconoscimento dei titoli professionali finalizzati allo svolgimento di attivitaĠ autonoma e acquisiti all'estero eĠ effettuato entro quote (art. 39, co. 1 Regolamento); la disposizione si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento) e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ

á      Nella prassi, per stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro, riconoscimento effettuato extra-quote (es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003)

 

á      Nota: art. 3 L. 148/2011 stabilisce che

o   l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale, disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica

o   le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento (in particolare, le restrizioni numeriche) sono abrogate 4 mesi dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni (Nota di Alberto Guariso: devono quindi considerarsi abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 28 L. 1293/1957, che impongono il requisito di cittadinanza dell'Unione europea per la gestione di un magazzino di vendita o di una rivendita di tabacchi, come pure per il ruolo di coadiutore o dipendente del titolare della rivendita)

o   restrizioni possono essere mantenute per alcune attivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non se introducono una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' (Nota di Alberto Guariso: art. 11-bis L. 148/2011 ha previsto che, in conformita' alla Direttiva 2006/123/CE, sono mantenute restrizioni per i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea; non puo' pero' essere legittimamente mantenuto il requisito di cittadinanza italiana o dell'Unione europea)

o   l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'; nello stesso senso, art. 2 co. 4 DPR 137/2012: sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti

 

 

Autorizzazione all'ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per svolgere unĠattivitaĠ di lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite procuratore)

o   dichiarazione, da parte dellĠautoritaĠ competente, di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o   attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

á      Ai fini del rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi, richiesti

o   il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o   il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

á      Dichiarazione di assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellĠattivitaĠ autonoma e attestazione relativa alle risorse necessarie rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendano operare come soci prestatori dĠopera presso societaĠ, anche cooperative, costituite da almeno 3 anni; ai fini dell'attestazione delle risorse, viene presa in considerazione l'entita' del patrimonio societario pro quota (circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

á      Nota: nel modulo "z" distribuito dai ministeri (per la conversione da studio a lavoro autonomo) si osservano le seguenti particolarita':

o   per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse

o   per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA

o   per titolari di contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere

o   per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere; nota: art. 7 co. 4 L. 31/2008 stabilisce che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nellĠambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria (disposizione dichiarata legittima da Sent. Corte Cost. 51/2015)

á      Parere Ministero dello sviluppo economico 8/10/2014: ai fini dello svolgimento di attivita' di commercio,

o   la residenza anagrafica dell'imprenditore individuale e' requisito ineludibile (art. 18 co. 2 lettera a DPR 581/1995) per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (richiesta, per lo svolgimento di una attivita' commerciale, entro 30 gg dall'avvio dell'impresa da art. 2196 c.c.); d'altra parte, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno che gli consenta di svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia ha diritto a iscriversi all'anagrafe

o   nel caso di attivita' da svolgersi su aree pubbliche nell'ambito del settore alimentare, il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente, qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI "Servizi e professioni" del Ministero dello svilppo economico

 

á      Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio allĠingresso (anche tramite procuratore), previa presentazione dellĠeventuale dichiarazione di assenza di motivi ostativi (con copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata) e dellĠattestazione relativa alle risorse

á      Nulla-osta apposto in calce alla dichiarazione (nota: e nei casi in cui la dichiarazione non e' richiesta?) entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi allĠingresso del lavoratore; dichiarazione con nulla-osta e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano, entro 3 mesi dalla data di rispettivo rilascio (nota: questo pone un limite sostanziale al termine per il rilascio o il diniego del nulla-osta da parte della questura), per la richiesta di visto di ingresso

 

á      Visto per lavoro autonomo (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

o   per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

¤  per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

¤  per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)

¤  il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di

-       certificato di iscrizione della societˆ nel registro delle imprese

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

-       dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

¤  in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

-       alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

-       reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

¤  dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

o   in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

á      Visto rilasciato, entro 120 gg. dalla richiesta (art. 26, co. 7, T.U.; in contrasto, art. 39, co. 7 Regolamento stabilisce 30 gg.), per la specifica attivitaĠ indicata

á      La Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia allo straniero anche la certificazione del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o formazione, pero', la competenza e' dello Sportello Unico; in caso di conversione da permesso per lavoro subordinato o da permesso per motivi familiari, la certificazione non e' richiesta) e daĠ comunicazione del rilascio del visto a Mininterno, INPS e INAIL

á      Il visto deve essere utilizzato entro 180 gg. dal rilascio

 

 

Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa:

o   possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012, anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative)

o   la startup innovativa deve configurarsi (L. 221/2012) come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

¤  essere operativa da meno di 4 anni

¤  avere la sede principale in Italia

¤  avere meno di 5 milioni di euro di fatturato

¤  non distribuire utili

¤  avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica

¤  non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

¤  soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri

-       almeno il 15% delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo

-       il team e' composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale

-       e' proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE

o   documentazione richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente:

¤  nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa

¤  documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore

¤  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa

¤  documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

o   il Comitato, su delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso

o   il nulla-osta del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa

o   il visto di lavoro autonomo startup e' rilasciato con durata di un anno

o   per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)

o   il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da

¤  atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

¤  dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

o   la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno

á      Rapp. Ministero sviluppo economico 31/8/2016 sul Programma Italia Startup Visa: dal 24/6/2014 al 31/8/2016 pervenute 132 domande di candidatura (94 con esito positivo; 33 con esito negativo; 5 in attesa di decisione); delle 84 dei 94 candidati ammessi hanno richiesto il visto di ingresso; dei 132 candidati, 93 sono maschi, 39 femmine; principali provenienze:

o   Russia: 30 candidature, 26 accettate, 2 in sospeso

o   Stati Uniti: 18 candidature, 13 accettate, 1 in sospeso

o   Cina: 14 candidature, 10 accettate, 0 in sospeso

o   Pakistan: 14 candidature, 3 accettate, 1 in sospeso

o   Ucraina: 14 candidature, 14 accettate, 0 in sospeso

o   India: 5 candidature, 1 accettate, 0 in sospeso

o   Iran: 4 candidature, 4 accettate, 0 in sospeso

 

 

Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto dĠopera professionale non configuri un rapporto di lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta al lavoro

á      Ingressi per lavoro autonomo per artisti che effettuano prestazioni di durata < 90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivitaĠ per il solo imprenditore con riferimento al quale eĠ stato rilasciato il visto (nota: e' un esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90 gg.)

á      Dichiarazione nominativa di assenso del CONI, in luogo di nulla-osta al lavoro, per sportivi professionisti richiesta anche per lavoro autonomo

 

á      Visto per lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

o   per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

o   per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

¤  copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

¤  copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

¤  nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

¤  disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

o   per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

 

 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Permesso di soggiorno di durata < 2 anni, rilasciato e consegnato dalla Questura, previo assolvimento obblighi in materia sanitaria (iscrizione al SSN; nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata nell'ambito della procedura di presentazione della richiesta di permesso tramite uffici postali autorizzati)

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro) e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

á      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata nelle more del rilascio del primo permesso) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; per quanto riguarda, invece, iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 2/4/2007), iscrizione al SSN (circ. Minsalute 17/4/2007), esami di guida e rilascio documenti correlati (circ. Mintrasporti 14/9/2007) e' menzionato solo il caso di ingresso per lavoro subordinato; riguardo all'iscrizione al SSN, tuttavia, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 prevede che in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

á      Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)

 

á      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

á      Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

á      Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

 

 

Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo; Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati); TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo); Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso, denunciato alla questura)

á      Rinnovo condizionato alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per lĠingresso (Sent. Cons. Stato 6296/2009: incluso il possesso di risorse per lo svolgimento dell'attivita'); in particolare, dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio e di reddito non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (da circ. Mininterno 19/5/2001, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; nota: determinazione coerente con art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1238/2010 e Sent. Cons. Stato 4611/2014, che fanno riferimento all'importo, di cui all'art. 26, co. 3 D. Lgs. 286/1998, al di sotto del quale e' prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

á      Per gli stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)

o   atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012

o   dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite

á      Giurisprudenza:

o   la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

o   in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016 ); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

o   in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

o   l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo

o   illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

o   illegittimo il diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)

o   la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

o   la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato da reddito insufficiente, se lo straniero non ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)

o   insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)

o   legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

o   la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)

o   l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)

o   la sussistenza di reddito in misura almeno pari allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

o   la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

o   ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

o   accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

o   i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)

o   ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

o   una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

o   illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

o   e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

o   legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

o   la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)

o   anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

o   per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia)

o   ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

o   il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica -, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

 

á      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale

 

 

Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Preclusione di ingresso e soggiorno (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e, per lo straniero gia' soggiornante, revoca del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); note:

o   rilevano solo condanne successive allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009

o   condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02

o   essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); verrebbe invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania, e, in modo piu' generale, per condanne anche recenti, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014

o   TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato

o   Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati

o   Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti)

o   Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale

o   TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

o   Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale

o   sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia

o   Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

o   Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusione del suo soggiorno nel territorio nazionale

o   Sent. Cons. Stato 4469/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita'

o   Sent. Cons. Stato 5349/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero

o   TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

o   Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

o   Sent. Cons. Stato 3328/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego

o   la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

 

á      Lettera dell'ASGI al Sindaco di Padova: si esprimono riserve sull'introduzione, nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova, di un divieto di trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi contenitori, e di stazionamento con detenzione di tali contenitori, su tutto il territorio comunale, con violazione punita con ammenda di 100 euro e confisca amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro cautelare; non si comprende come si possa valutare a priori la presenza di mercanzia, dovendosi escludere un diritto di perquisizione riferito ad una ipotetica violazione amministrativa, ed il carattere ingiustificato del possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da configurare un vero e proprio processo arbitrario alle presunte intenzioni

 

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare di permesso per lavoro autonomo ha diritti analoghi a quelli del titolare di permesso per lavoro subordinato riguardo a

o   assistenza sanitaria

o   edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa

o   assistenza sociale

o   studio

o   ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o   possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o   possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)

o   conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o   formazione e riqualificazione

o   accesso agli istituti di patronato

 

 

Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Consentito lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato (non dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005), e fatti salvi i requisiti di etaĠ, anche ai titolari di

o   permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)

o   permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

o   diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)

o   permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o   permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)

o   permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o   permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011

o   permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)

o   permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)

o   permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[52]; note:

¤  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

¤  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

¤  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)

á      Nota: lo svolgimento di attivitaĠ che richiedano riconoscimento di titoli professionali e iscrizione in albi o registri eĠ ammesso extra quota, in caso di titolari di diritto di soggiorno o di permesso UE slp rilasciato dall'Italia; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007

á      Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

á      Sent. Corte Giust. C-186/10: la clausola di non regresso di cui all'art. 41, n. 1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, puo' essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro e' subordinata, sulla base di disposizioni introdotte successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, alla condizione che egli non vi avvii alcuna attivita' commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un'attivita' autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorita' nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell'impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito

á      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

á      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

á      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

 

 

Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      PuoĠ ottenere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo il titolare di permesso per

o   lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:

¤  TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma

¤  Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio

¤  Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso dal questore nel 2013!)

o   motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana); Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permeso per lavoro autonomo, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quest'ultima tipologia di permesso

o   formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; conversione

¤  extra quota, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[53], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

¤  in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  entro quote, negli altri casi; note:

-       la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

-       l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

-       TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

o   affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o   integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

¤  il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

¤  che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o   motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o   protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o   motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

 

á      Puo' ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previo rilascio, da parte dello Sportello unico, della certificazione prevista per l'ingresso per lavoro autonomo il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007; entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007)

 

á      Sent. Cons. Stato 2783/2012: la conversione del permesso per assistenza del minore non e' consentita neanche in permesso per lavoro autonomo

 

á      Nota: in assenza di esplicite preclusioni, la conversione di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe sempre essere consentita sulla base di art. 5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio (in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro)

 

á      Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo

 

 

Sanzioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002, come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg[54]; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010: individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta assorbita dall'applicazione della maxisanzione),

o   si applica anche in caso di

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)

o   non si applica in caso di

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)

á      Il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[55]:

o   euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare

o   2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato

á      Salvo che in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (nota: non e' chiaro cosa succeda in quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[56], con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e' fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)

á      Sono sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente al momento della cessazione dell'illecito

á      Legittimati ad irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)

 

 

 

IX. Esercizio di una professione

 

Accesso all'esercizio di professioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      Passi successivi tipici:

o   conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o   iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠOrdine dei medici)

 

 

Iscrizione agli albi o elenchi speciali (torna all'indice del capitolo)

 

á      Gli stranieri in possesso di titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia possono iscriversi negli ordini o collegi professionali (albi) o, in mancanza, negli elenchi speciali ed esercitare le corrispondenti professioni in forma autonoma o subordinata (salvo che si tratti di attivita' precluse allo straniero), entro quote e nei limiti delle percentuali di impiego stabilite dal Regolamento (nota: il Regolamento non definisce percentuali di impiego), anche se per tale iscrizione eĠ richiesta, di norma, la cittadinanza italiana

á      Lo straniero abilitato in Italia che abbia soggiornato regolarmente per almeno 5 anni ha la precedenza sugli altri stranieri per lĠiscrizione (entro quote) nellĠalbo professionale

á      La deroga allĠeventuale requisito della cittadinanza non si applica allo straniero ammesso in soprannumero (verosimilmente, il riferimento eĠ al caso di ammissione con borsa del MAE o del Governo estero) a corsi di diploma, laurea o specializzazione, salvo autorizzazione del Governo del paese di provenienza

á      Norma transitoria: il vincolo delle quote non si applica alle iscrizioni effettuate entro un anno dallĠentrata in vigore della L. 40/98, neĠ, per le professioni sanitarie, allĠiscrizione degli stranieri giaĠ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000)

á      Nota: il vincolo delle quote non dovrebbe applicarsi alle professioni di cui allĠart. 27 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)

á      In un Esposto dell'ASGI alla Commissione UE si segnala come la disposizione in base alla quale l'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza italiana ad albi, collegi ed elenchi professionali e' subordinata al rispetto del vincolo delle quote rischi di essere nei fatti svuotata di contenuto dal fatto che la prorammazione dei flussi non ha mai previsto una quota specifica per tali iscrizioni; nota: verosimilmente, l'iscrizione e' stata comunque consentita, quanto meno nell'ambito della quota fissata per lavoro autonomo

 

á      Cifre:

o   medici iscritti all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 370.000 italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7% uomini)

o   infermieri iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 375.185 italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5% uomini)

 

 

Ammissione agli esami di abilitazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Laureati in Italia ammessi allĠesame di abilitazione (anche se soggiornanti allĠestero: visto e permesso di soggiorno appositi)

 

 

Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni puoĠ essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia

á      Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacitaĠ professionali conseguiti all'estero e finalizzati allo svolgimento di attivitaĠ autonoma che richieda specifica idoneitaĠ professionale o tecnica eĠ effettuato entro le quote definite dal decreto flussi

á      Nota: dovrebbe essere comunque esonerato dal rispetto del vincolo delle quote il riconoscimento relativo a professioni di cui allĠart. 27, co. 1 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)

á      Nella prassi, riconoscimento dei titoli extra quote; in particolare, per stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro (es. Decreto Mingiustizia 13/10/2003)

á      Nota: al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento); dato che lĠiscrizione eĠ sottoposta al vincolo delle quote, se anche il riconoscimento lo fosse, si esaurirebbero, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ; la sola interpretazione coerente dellĠart. 39, co. 1 Regolamento eĠ che esso si applichi solo in mancanza di albo ed elenco speciale

 

á      Disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali che abilitano allo svolgimento di una professione regolamentata:

o   si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)

o   sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)

o   restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

o   il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)

á      Si definisce "professione regolamentata"

o   l'attivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'

o   i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali

o   l'attivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale

o   le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso

á      Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):

o   accompagnatore turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   acconciatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   architetto junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   addetti servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)

o   agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo economico)

o   agente e rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)

o   agronomo e forestale junior (Ministero giustizia)

o   agrotecnico (Ministero giustizia)

o   allergologia ed immunologia clinica (Ministero della salute)

o   anatomia patologica (Ministero della salute)

o   anestesia e rianimazione (Ministero della salute)

o   architetto (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   assistente sanitario (Ministero della salute)

o   assistente sociale (Ministero della giustizia)

o   assistente sociale specialista (Ministero della giustizia)

o   attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo economico)

o   attuario (Ministero della giustizia)

o   attuario junior (Ministero della giustizia)

o   autoriparatore (Ministero dello sviluppo economico)

o   avvocato (Ministero della giustizia)

o   biochimica clinica (Ministero della salute)

o   biologo (Ministero della giustizia)

o   biologo junior (Ministero della giustizia)

o   biotecnologo agrario (Ministero della giustizia)

o   cardiologia (Ministero della salute)

o   chimico (Ministero della giustizia)

o   chimico junior (Ministero della giustizia)

o   chirurgia dell'apparato digerente (Ministero della salute)

o   chirurgia generale (Ministero della salute)

o   chirurgia maxillo-facciale (Ministero della salute)

o   chirurgia orale (Ministero della salute)

o   chirurgia pediatrica (Ministero della salute)

o   chirurgia plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)

o   chirurgia toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)

o   chirurgia vascolare (Ministero della salute)

o   conduttore di impianti termici (Ministero del lavoro)

o   conservatore di beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   consulente del lavoro (Ministero del lavoro)

o   consulente in proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)

o   dermatologia e venerologia (Ministero della salute)

o   dietista/dietologo (Ministero della salute)

o   direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   docente di scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   dottore commercialista (Ministero della giustizia)

o   dottore in tecniche psicologiche (Ministero della salute)

o   dottori in agronomia (Ministero della giustizia)

o   educatore professionale (Ministero della salute)

o   ematologia (Ministero della salute)

o   endocrinologia e malattie del ricambio (Ministero della salute)

o   esperto contabile (Ministero della giustizia)

o   estetista (Ministero del lavoro)

o   farmacista (Ministero della salute)

o   farmacologia (Ministero della salute)

o   fisioterapista (Ministero della salute)

o   gastroenterologia (Ministero della salute)

o   genetica medica (Ministero della salute)

o   geologo (Ministero della giustizia)

o   geologo junior (Ministero della giustizia)

o   geometra (Ministero della giustizia)

o   geriatria (Ministero della salute)

o   ginecologia e ostetricia (Ministero della salute)

o   giornalista (Ministero della giustizia)

o   guardia particolare giurata (Ministero dell'interno)

o   guida alpina dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   guida turistica (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   igiene e medicina preventiva (Ministero della salute)

o   igienista dentale (Ministero della salute)

o   impiantista (Ministero dello sviluppo economico)

o   infermiera pediatrica (Ministero della salute)

o   infermiere professionale (Ministero della salute); nota: professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"

o   ingegnere civile e ambientale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere civile ed ambientale (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione (Ministero della giustizia)

o   ingegnere dell'informazione junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale junior (Ministero della giustizia)

o   ingegnere industriale (Ministero della giustizia)

o   insegnante di scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   investigatore privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)

o   istruttore di guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)

o   logopedista (Ministero della salute)

o   maestro di sci dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)

o   malattie dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)

o   malattie infettive (Ministero della salute)

o   massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)

o   masso-fisioterapista (Ministero della salute)

o   mediatore (Ministero della giustizia)

o   mediatore marittimo (Ministero dello sviluppo economico)

o   medicina del lavoro (Ministero della salute)

o   medicina di emergenza e urgenza (Ministero della salute)

o   medicina fisica e riabilitazione (Ministero della salute)

o   medicina interna (Ministero della salute)

o   medicina nucleare (Ministero della salute)

o   medicina tropicale (Ministero della salute)

o   medico (Ministero della salute)

o   medico di medicina generale (Ministero della salute)

o   microbiologia e virologia (Ministero della salute)

o   nefrologia (Ministero della salute)

o   neurochirurgia (Ministero della salute)

o   neurologia (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria (Ministero della salute)

o   neuropsichiatria infantile (Ministero della salute)

o   odontoiatra (Ministero della salute)

o   odontostomatologia (Ministero della salute)

o   odontotecnico (Ministero della salute)

o   oftalmologia (Ministero della salute)

o   oncologia medica (Ministero della salute)

o   operatore socio sanitario (Ministero della salute)

o   ortognatodonzia (Ministero della salute)

o   ortopedia e traumatologia (Ministero della salute)

o   ortottista assistente di oftalmologia (Ministero della salute)

o   ostetrica (Ministero della salute)

o   otorinolaringoiatria (Ministero della salute)

o   ottico (Ministero della salute)

o   paesaggista (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   patologia clinica (Ministero della salute)

o   pediatria (Ministero della salute)

o   perito agrario (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)

o   perito industriale chimico (Ministero della giustizia)

o   perito industriale design (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)

o   perito industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)

o   perito industriale informatico (Ministero della giustizia)

o   pianificatore junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   pianificatore territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   podologo (Ministero della salute)

o   psichiatria (Ministero della salute)

o   psicologo (Ministero della salute)

o   psicoterapeuta (Ministero della salute)

o   puericultrice (Ministero della salute)

o   radiodiagnostica (Ministero della salute)

o   radiologia (Ministero della salute)

o   radioterapia (Ministero della salute)

o   restauratore di beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   reumatologia (Ministero della salute)

o   revisore legale (Ministero dell'economia e delle finanze)

o   ricercatore presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   ricercatore universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)

o   spedizioniere (Ministero dello sviluppo economico)

o   spedizioniere doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)

o   steward-addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)

o   tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico audiometrista (Ministero della salute)

o   tecnico audioprotesista (Ministero della salute)

o   tecnico del restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)

o   tecnico della neurofisiopatologia (Ministero della salute)

o   tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)

o   tecnico della riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)

o   tecnico ortopedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)

o   tecnico sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)

o   tecnologo alimentare (Ministero della giustizia)

o   terapista della riabilitazione (Ministero della salute); nota: professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"

o   terapista neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)

o   terapista occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)

o   tintolavanderia (Ministero dello sviluppo economico)

o   titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)

o   titolare di istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)

o   urologia (Ministero della salute)

o   vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo economico)

o   veterinario (Ministero della salute)

o   zoonomo (Ministero della giustizia); nota: professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni

á      Autorita' competenti a ricevere le domande (D. Lgs. 15/2016: anche in relazione alla tessera professionale europea) e le dichiarazioni e a prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni riporta i recapiti degli uffici competenti):

o   la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara

o   il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto per specifiche professioni (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ricercatori, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, spedizioniere doganale/doganalista)

o   la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dellĠuniversita' e della ricerca

o   il Ministero della salute, per le professioni sanitarie

o   il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior

o   il Ministero dell'istruzione, dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi

o   il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali e le attivita' che riguardano il settore turistico (D. Lgs. 15/2016[57])

o   il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato), nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante (D. Lgs. 15/2016)

o   il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (D. Lgs. 15/2016)

o   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista (D. Lgs. 15/2016)

o   il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara (D. Lgs. 15/2016)

o   le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti

á      I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento dell'attivita'; le autorita' competenti devono effettuare verifiche (proporzionate e successive al rilascio della tessera professionale europea o del riconoscimento della qualifica professionale) in proposito nel caso in cui la professione abia ripercussioni sulla sicurezza di pazienti e nei casi in cui vi siano seri dubbi sull'effettiva sussistenza della conoscenza della lingua italiana in relazione all'attivita' da svolgere (D. Lgs. 15/2007)

á      Tessera professionale europea (solo per cittadini comunitari)

o   e' possibile, per i cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia, per i cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia e per i cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia che intendono esercitare la libera prestazione di servizi o lo stabilimento in un altro Stato membro richiedere il rilascio della tessera professionale europea per le professioni di

¤  infermiere responsabile dell'assistenza generale

¤  farmacista

¤  fisioterapista

¤  guida alpina

¤  agente immobiliare

o   ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali che non abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, la tessera professionale europea sostituisce la dichiarazione preventiva (per i successivi 18 mesi); e' rilasciata entro 3 settimane dalla richiesta, previa costituzione di un fascicolo personale del richiedente nell'mbito del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), ed inviata dall'Autorita' competente alle autorita' competenti degli Stati membri di destinazione; l'interessato puo' chiedere l'estensione ad ulteriori Stati membri di destinazione, come pure l'estensione ad un periodo piu' lungo di 18 mesi (segnalando eventuali modifiche delle informazioni contenute nel suo fascicolo IMI); nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente non puo' chiedere la dichiarazione preventiva per un periodo di 18 mesi, e la tessera e' valida sull'intero territorio nazionale per tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI

o   ai fini dello stabilimento in altro Stato membro o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi che abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica in altro Stato membro, l'Autorita' competente italiana effettua soltanto l'istruttoria e trasmette la documentazione allo Stato membro di destinazione, ma e' tale Stato membro che rilascia la tessera professionale europea; nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione, l'Autorita' competente decide sulla richiesta entro un mese (2 mesi, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica) dalla trasmissione della documentazione; il rilascio della tessera, in caso di ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, puo' essere condizionato all'applicazione di una misura compensativa; se l'Autorita' competente non adotta una decisione entro il termine prescritto o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso

o   le autorita' competenti aggiornano tempestivamente il fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni (appositamente trasmesse da ordini e collegi professionali o da autorita' giudiziarie) riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a divieti o restrizioni che abbiano conseguenze sull'esercizio delle attivita'

á      Accesso parziale:

o   l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale puo' essere consentito dalle Autorita' competenti, previa valutazione di ciascun singolo caso, solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

¤  il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale

¤  le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso

¤  l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia; in ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine

o   in deroga alle disposizioni sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine; i professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali

o   le disposizioni sull'accesso parziale non si applicano ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali

á      Meccanismo di allerta:

o   ordini e collegi professionali competenti o, in mancanza di questi, le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attivita' professionali che abbiano ripercussioni sulla sicurezza di pazienti o su minori; il professionista interessato e' informato dell'invio dell'allerta

o   le autorita' competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, riguardo ai casi di professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in tale contesto

o   le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate prontamente circa la scadenza di un divieto o di una restrizione

o   contro l'allerta, il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerta ingiustificate; della presentazione del ricorso e' data indicazione nel Sistema IMI

o   le allerta sono eliminate dal Sistema IMI entro 3 gg dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione

á      Riconoscimento del tirocinio professionale (D. Lgs. 15/2016):

o   se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti riconoscono i tirocini effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga (in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale) alle linee-guida appositamente diramate (dal MIUR, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari; dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia, per le altre professioni), tengono conto dei tirocini svolti in un Paese terzo, e stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero

o   il riconoscimento del tirocinio non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione

á      Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore (cittadino comunitario) gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:

o   procedura:

¤  presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento

-       documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali

-       dimostrazione di aver svolto la professione per almeno un anno (D. Lgs. 15/2016[58]) negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)

-       prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza, nonche' da D. Lgs. 15/2016 - della sanita', dell'istruzione dei minori)

-       una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione (solo per per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti; da D. Lgs. 15/2016)

-       un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento (per determinate attivita', di cui all'art. 27 D. Lgs. 206/2007)

¤  possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione

¤  iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario; si da' luogo a iscrizione automatica anche in caso di rilascio di tessera professionale europea ai fini dello svolgimento di attivita' in Italia (D. Lgs. 15/2016)

o   il prestatore e' tenuto a

¤  informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)

¤  comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa

á      Riconoscimento in regime di stabilimento (si applica anche allo straniero):

o   categorie:

¤  riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale:

-       per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)

-       se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro

¤  riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

-       per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)

-       il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo

¤  riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni (D. Lgs. 15/2016):

-       per le professioni indicate dalla Commissione UE in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE; per tali professioni, gli Stati membri sono tenuti a introdurre un quadro comune di formazione (che non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, ma che consente il riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite sulla base di esso e l'accesso alla professione)

-       per le professioni per le quali la Commissione UE ha fissato, in appositi regolamenti di attuazione della Direttiva 2013/55/UE, i contenuti di una prova professionale comune (prova attitudinale, che consente il riconoscimento automatico ai professionisti che la superino)

¤  regime generale di riconoscimento di titoli di formazione:

-       per

Ĵ     professioni che non rientrano nei casi precedenti

Ĵ     situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)

Ĵ     professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo

-       se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato che attesti il compimento di studi secondari, diplomi che attestino il compimento di studi post-secondari o di formazione o istruzione specificamente regolamentate), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale di almeno un anno complessivo negli ultimi dieci, non richiesta in presenza di una formazione o istruzione specificamente regolamentata, e attestati di competenza o titoli di formazione che dimostrino la preparazione necessaria - da D. Lgs. 15/2016[59])

-       possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a 3 anni, a scelta dell'interessato, salvo che in certi casi; in altri casi, possibile l'imposizione di entrambe le misure - da D. Lgs. 15/2016) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007); al richiedente deve essere data la possibilita' di svolgere l'eventuale prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione (D. Lgs. 15/2016)

o   procedura:

¤  presentazione della richiesta corredata da

-       certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore

-       copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)

-       attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale)

-       eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione

-       in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)

¤  eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg; in caso di fondato dubbio, l'autorita' competente puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale (D. Lgs. 15/2016)

¤  possibile (D. Lgs. 15/2016) indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata

¤  decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il provvedimento fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa

¤  la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico

¤  le autorita' competenti assicurano che tutte le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica, salva la possibilita' di richiedere copie autenticate dei documenti, in caso di dubbio fondato e se strettamente necessario (D. Lgs. 15/2016)

 

á      Per lĠespletamento di misure compensative, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 bis Regolamento)

 

á      Nota: puoĠ convenire ottenere, invece del riconoscimento del titolo abilitante conseguito allĠestero, quello dello studio effettuato ai fini della prosecuzione; conseguita la laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi, eĠ possibile accedere allĠesame di abilitazione (necessario, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione ad albo e simili, il rispetto delle quote, da art. 37, co. 3 T.U.); vincoli particolari per le professioni sanitarie (vedi sotto)

 

á      La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni regolamentate:

o   professioni tessera professionale europea:

¤  farmacista

¤  fisioterapista

¤  guida alpina

¤  infermiere

o   cluster 1:

¤  agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)

¤  agente e rappresentante di commercio

¤  agrotecnico ed agrotecnico laureato

¤  architetto e architetto junior

¤  attivita' disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

¤  autoriparatore

¤  avvocato

¤  biologo e biologo junior

¤  chimico e chimico junior

¤  conduttore di impianti termici

¤  conduttore generatori di vapore di I, II, III e IV grado

¤  consulente del lavoro

¤  consulente in proprieta' industriale

¤  dottore agronomo e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo agrario

¤  dottore commercialista

¤  esperto contabile

¤  geologo e geologo junior

¤  geometra

¤  impiantista

¤  ingegnere civile ambientale e ingegnere civile ambientale junior

¤  ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior

¤  ingegnere industriale e ingegnere industriale junior

¤  istruttore di scuola guida

¤  mediatore marittimo

¤  ottico

¤  perito agrario

¤  perito industriale chimico

¤  perito industriale design

¤  perito industriale in costruzioni ambiente e territorio

¤  perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione

¤  perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

¤  perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale

¤  perito industriale informatico

¤  veterinario

o   cluster 2:

¤  accompagnatore turistico

¤  acconciatore

¤  addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

¤  allenatore professionista cavalli da corsa

¤  assistente bagnante

¤  assistente sociale/assistente sociale specialistica

¤  attuario/attuario iunior

¤  aiuto allenatore

¤  allenatore

¤  allenatore capo

¤  allenatore IV livello

¤  classificatore di carcasse bovine

¤  classificatore di carcasse suine

¤  conservatore di beni architettonici e ambientali

¤  direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

¤  docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado

¤  docente di scuola dellĠinfanzia

¤  docente di scuola primaria

¤  estetista

¤  fantino/guidatore cavalli da corsa

¤  giornalista

¤  guardia particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata

¤  guida turistica

¤  investigatore privato/titolare di istituto di investigazioni private

¤  maestro di scherma

¤  maestro di sci

¤  mediatore

¤  paesaggista

¤  pianificatore territoriale e pianificatore iunior

¤  preparatore atletico

¤  assistente sanitario

¤  dietista

¤  educatore professionale

¤  igienista dentale

¤  logopedista

¤  ortottista-assistente di oftalmologia

¤  ostetrica

¤  podologo

¤  tecnico audiometrista

¤  tecnico audioprotesista

¤  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

¤  tecnico di neurofisiopatologia

¤  tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

¤  tecnico riabilitazione psichiatrica

¤  tecnico ortopedico

¤  tecnico sanitario di laboratorio biomedico

¤  tecnico sanitario di radiologia medica

¤  terapista della neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva

¤  terapista occupazionale

¤  restauratore dei beni culturali

¤  ricercatore presso universita' ed enti di ricerca

¤  spedizioniere

¤  spedizioniere doganale/doganalista

¤  steward - addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo

¤  tecnico del restauro dei beni culturali

¤  tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali

¤  tecnologo alimentare

¤  tintolavanderia

¤  vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)

 

á      Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):

o   rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale

o   la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative

o   in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007

o   per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)

 

á      Sent. Corte Giust. C-575/11:

o   non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista

o   Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE

o   Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi

 

á      Sent. Corte Giust. C-492/12:

o   legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base

o   spetta al giudice nazionale stabilire

¤  se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base

¤  se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base

o   le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico

 

á      TAR Lazio: ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al momento in cui il titolo estero e' stato conseguito

 

á      Sent. Corte Cost. 86/2012: cessata materia del contendere (per sopravvenuta modifica della legge regionale, ad opera della Legge Regione Marche 13/2011) in relazione al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro art. 29 co. 6 e 7 Legge Regione Marche 4/1996 (come originariamente modificato da art. 2 Legge Regione Marche 7/2011) concernente la disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero; tali disposizioni intendevano condizionare al possesso di specifici requisiti lo svolgimento da parte dello straniero della professione di maestro di sci nel territorio regionale, con possibile violazione del principio che riserva allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attivita' professionali

á      Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini dell'esercizio della professione nel suo territorio

 

 

Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi organizzati (torna all'indice del capitolo)

 

á      Norme specifiche per professioni sanitarie (artt. 49 e 50 Regolamento, circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000):

o   ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

o   presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)

o   per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o   le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)

o   il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o   il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o   la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea

o   la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010

o   nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)

o   nota: non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria

 

á      Medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, di altri gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere l'attivita' professionale, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)

 

 

Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare dello status di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di

o   iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)

o   accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai beneficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)

 

 

 

X. Ingresso e soggiorno per tirocinio e per formazione professionale

 

Ingresso, entro quote specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Consentito lĠingresso per formazione professionale (e il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per motivi di studio

o   per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o   per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata

 

 

Corsi di formazione professionale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non rientrano tra i corsi di formazione professionale quelli organizzati dalle Universita' per il conseguimento di master di primo o secondo livello o per singole attivita' formative, ne' i corsi di lingua italiana presso le Universita' per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", per i quali viene invece rilasciato un visto di ingresso per studio/universita' (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

á      L'accreditamento da parte della Regione corrisponde al riconoscimento dell'idoneita' a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche ed e' basato sulla valutazione del possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualita' degli interventi formativi, secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008

á      La domanda di visto di ingresso per formazione professionale va corredata, oltre che dalla documentazione generalmente richiesta, da (da Newsletter Minlavoro 4/2010)

o   certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)

o   documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

á      Il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)

 

 

Tirocini formativi (torna all'indice del capitolo)

 

á      La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri secondo le seguenti disposizioni (Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi):

o   per stranieri residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o   il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o   il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

á      Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

á      Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):

o   i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o   fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o   in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

á      Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai

o   tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o   tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o   tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o   tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

á      Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita' costituzionale di art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) per violazione di art. 117 Cost., dal momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli essenziali

á      Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi (nota: l'Accordo non riguarda i tirocini per stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso):

o   il tirocinio non puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo

o   i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto

o   sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

¤  tirocini formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilitˆ dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi

¤  tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilitˆ) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali

¤  tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

o   la durata dei tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse

o   la durata dei tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'

o   il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati

o   salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

o   le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione

o   salve integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da

¤  servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro

¤  istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici

¤  istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale

¤  centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati

¤  comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti

¤  servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione

¤  istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione

¤  soggetti autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro

o   il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa

á      L'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014 approva le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero:

o   i tirocini sono riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di formazione da completare in Italia

o   la durata del tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede comprovata motivazione

o   il tirocinio deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno

o   i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi; Regioni e Province autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi che prevedono attivazione di tirocini

o   il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo di tirocinio pre straniero residente all'estero

o   le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali

o   nel progetto formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di quella che vuole acquisire in Italia); nota: in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante

o   il tirocinio non puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata

o   il progetto formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese

o   ai fini dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma

o   Regioni e Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto, la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida

o   il visto e' rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante; il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore

o   l'ufficio competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello straniero

o   il progetto formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul progetto formativo

o   l'eventuale revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente, caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica

o   il visto di ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di art. 9 co. 8 L. 99/2013

o   copertura delle spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento

o   il visto e' rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica

o   lo straniero e' informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso

o   contrariamente a quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006); saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav relativi al Quadro Tirocini

o   Regioni e Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero

o   il soggetto promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente, dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali

o   Regioni e Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio

o   il soggetto formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del tirocinio

o   il MAE e il Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a livello territoriale)

o   per tutto cio' che non e' previsto da queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi

á      Alla data del 30/9/2015, le Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero sono state recepite da (Rapp. Italia-Lavoro):

o   Regione Valle d'Aosta con D.G.R. 23/10/2015 n. 1496

o   Regione Piemonte, con D.G.R. 23/2/2015 n. 30-1094

o   Regione Liguria, con D.G.R. 27/3/2015 n. 471

o   Regione Lombardia, con decreto del Dirigente di Unita' organizzativa 3/2/2015 n. 682

o   Provincia di Trento (applicate in via di fatto, senza che sia stato adottato un atto di ricezione formale)

o   Regione Veneto, con D.G.R. 10/3/2015 n. 296

o   Regione Emilia Romagna, con D.G.R. 2/2/2015 n.2

o   Regione Toscana, con D.G.R. 7/4/2015 n. 407

o   Regione Marche, con D.G.R. 13/5/2015 n. 395

o   Regione Lazio, con D.G.R. 3/2/2015 n. 32

o   Regione Abruzzo, con D.G.R. 4/11/2014 n. 704

o   Regione Molise con D.G.R. 6/10/2015 n. 538

o   Regione Campania, con D.G.R. 09/3/2015 n. 77

o   Regione Calabria con D.G.R. 12/11/2015 n. 463

o   Regione Sardegna con D.G.R. 6/5/2015 n. 21/12

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso consentito nei limiti del contingente triennale (L. 99/2013)[60] fissato con decreto del Ministro del lavoro, emanato, ogni tre anni (L. 99/2013)[61], entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio (L. 99/2013; verosimilmente significa, del primo anno del triennio di riferimento)[62], di concerto con i Ministri dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni

á      Norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto triennale, ma comunque entro il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti per l'ingresso per studio; il numero degli ingressi cosiĠ autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto triennale successivamente adottato (L. 99/2013)[63]

á      Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionale (e, verosimilmente, tirocini formativi) puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto (L. 99/2013)[64]

á      In caso di mancata pubblicazione del decreto triennale entro la scadenza, il Ministro del lavoro puoĠ provvedere transitoriamente, con proprio decreto annuale, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (L. 99/2013; verosimilmente, in caso di piu' decreti annuali transitori, il limite si applica sulla quota complessiva ammessa)[65]

á      Definizione delle quote:

o   Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o   Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o   Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

o   Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in

¤  7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008

¤  7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

 

á      Per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eĠ di un anno; il permesso per motivi di formazione professionale eĠ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali

á      Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

á      Lo straniero che ha conseguito in Italia (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia) il dottorato o il master universitario di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o II livello, ovvero (L. 99/2013) la laurea triennale o specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' convertire il permesso in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti, o essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009); l'iscrizione consente allo straniero di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (circ. Mininterno 27/8/2009)[66]

á      La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

 

á      TAR Veneto: legittimo negare il permesso per tirocinio se il progetto formativo e' fittizio e maschera un normale rapporto di lavoro subordinato

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      PossibilitaĠ per il titolare di permesso per motivi di studio o formazione di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno (nota: consentito, in questo caso, il part-time verticale); nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede anche il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

á      La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso

á      Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato

 

á      Per l'accesso al lavoro delle persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 9 e 10 Regolamento) che, per finalitaĠ formativa, debbono svolgere, in unitaĠ produttive del nostro Paese attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale non richiesto il nulla-osta al lavoro

á      Nota: le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di tirocinio o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, comunque effettuate al centro per lĠimpiego competente, almeno un giorno prima dell'instaurazione dei rapporti (L. 296/2006; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto), telematicamente; Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie

 

 

Diritti del titolare di permesso per studio (e formazione?) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il titolare di permesso per studio (verosimilmente, anche quando il permesso sia stato rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo) ha diritto

o   al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o   allĠiscrizione facoltativa al SSN:

¤  pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000

¤  conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)

¤  gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)

o   allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Conversioni extra quota per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[67], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

o   verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

o   verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

á      Conversioni in detrazione dalle quote per l'anno successivo, se effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

á      Conversione del permesso per formazione (solo dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo; da art. 14, co. 6 DPR 394/1999; nota: il riferimento errato ad art. 14, co. 5 contenuto in art. 40, co. 23 DPR 394/1999 non tiene conto della rinumerazione) o studio prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta), con richiesta e consegna del nuovo permesso presso lo Sportello unico (circ. Mininterno 1/7/2008: della provincia in cui soggiorna il richiedente; l'accoglimento dell'istanza e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni)

o   in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o   in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

á      TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)

á      Nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri)

á      Nota: per chi entra per formazione professionale, il corso si concludera' tipicamente a quote annuali gia' esaurite, e il permesso scadra' prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-flussi: la conversione in permesso per lavoro sarebbe di fatto impossibile; negli ultimi anni, tuttavia, il decreto-flussi ha previsto una quota specifica (nota: secondo Newsletter Minlavoro 4/2010, la conversione e' possibile se il decreto-flussi prevede una simile quota, interpretandola come quota massima piuttosto che come quota risevata; l'interpretazione appare scorretta e in contrasto con TAR Veneto, secondo cui le conversioni sono ammesse entro la quota complessiva, a prescindere da suddivisioni per mansioni e ripartizioni per paesi di provenienza)

á      Le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

á      Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)

 

á      Conversione del permesso per studio in permesso per motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 

 

XI. Previdenza

 

Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)

 

á      ParitaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U. e Convenzione OIL n. 143/1975)

á      Nota: benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

á      Art. 38 Cost.: i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditaĠ e vecchiaia, disoccupazione involontaria

á      Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti, in particolare, tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dallĠinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo professionale: art. 37 T.U.) o di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000); il lavoratore fruisce di tutte le prestazioni previste per il lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle more del rilascio di primo permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 20/2/2007, o del rinnovo del permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 5/8/2006 (Mess. INPS 2226/2008), incluse le prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo, richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

á      Il trattamento di disoccupazione involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione

á      Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato

á      Eccezioni:

o   ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente, della retribuzione imponibile)

o   con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)

o   per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi eĠ obbligo contributivo

o   nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

¤  per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

¤  contro il rischio di malattia e tubercolosi

¤  per maternitaĠ

¤  contro il rischio di disoccupazione involontaria

o   nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

¤  infortunio sul lavoro

¤  malattie professionali

á      L'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008); il termine per tale inizio e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso di decesso di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)

á      Il CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 impone, per ogni rapporto di lavoro, l'iscrizione all'assicurazione Cas.sa.colf, il cui Regolamento prevede la corresponsione ai lavoratori di indennita' giornaliere in caso di ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale della partecipazione alla spesa sanitaria per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il SSN, e una copertura fino a 50.000 euro in caso di responsabilita' civile del datore per gli infortuni dei lavoratori domestici; il datore di lavoro e' tenuto a versare, insieme ai contributi previdenziali, 0,03 euro per ogni ora retribuita (di cui 0,01 a carico del lavoratore); disposizioni confermate da CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016

 

 

Trattamenti previdenziali (torna all'indice del capitolo)

 

á      Pensioni di vecchiaia: condizioni per il conseguimento del diritto in regime puramente contributivo (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011):

o   per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012

o   lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)

o   pensione anticipata: per lĠanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini

o   requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni

o   requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale

o   Sent. Corte Cost. 174/2016 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di art. 18 co. 5 L. 111/2011, che disponeva che per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto fosse stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni con differenza di eta' tra i coniugi superiore a 20 anni (e sempre che non vi fossero figli di minore eta', studenti, ovvero inabili), del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 (con riduzione percentuale proporzionalmente rideterminata nei casi di frazione di anno); la disposizione e' in contrasto con art. 3 Cost., per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza:

¤  nell'attribuire rilievo all'eta' del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di eta' tra i coniugi, la disposizione introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilita', e con l'evidente incremento dell'aspettativa di vita

¤  la disposizione opera a danno del solo coniuge superstite piu' giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di eta' tra i coniugi; si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni "a mero fondamento naturalistico", estranee "all'essenza e ai fini del vincolo coniugale"

¤  il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor piu' evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto alla primaria finalita' di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge

¤  il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilita' non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi; tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha gia' compiuto i 70 anni di eta' e la differenza di eta' tra i coniugi superi i 20 anni

 

á      Trattamento di malattia: corrisposto dallĠINPS ma anticipato dal datore di lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati; nota: i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)

 

á      Trattamento e assegno di maternitaĠ:

o   fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001

o   congedo di maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):

¤  2 mesi precedenti data presunta del parto

¤  eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo

¤  3 mesi dopo il parto

¤  eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o   Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare

o   facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o   possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o   applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o   possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o   possibilita', per la lavoratrice madre, di fruire in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 (sperimentazione estesa al 2016, nei limiti delle risorse allocate, dalla L. 208/2015), al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale applicabile ai primi 8 anni di vita del figlio, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (L. 92/2012)

o   possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)

o   diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)

o   indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o   l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)

¤  nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'

¤  nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg

¤  nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')

¤  nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'

o   periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o   trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo' essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)

o   assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ; Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente discriminatorio)

o   assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

o   circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare

 

á      Trattamenti di disoccupazione:

o   indennitaĠ di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   cassa integrazione guadagni

o   trattamento di mobilitaĠ; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)

o   tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

á      Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):

o   si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilita'

o   lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi

o   per evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione

á      Disciplina della NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):

o   la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012

o   destinatari della NASpI: lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli

o   NASpI riconosciuta a lavoratori involontariamente disoccupati che

¤  siano in stato di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000

¤  possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

¤  possano far valere, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, 30 gg di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo

o   NASpI riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7 L. 604/1966

o   importo della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o 0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi < 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)

o   NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

o   alla NASpI non si applica il prelievo contributivo

o   NASpI corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane

o   erogazione della NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti

o   il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio

o   il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa; riduzione della NASpi in caso di svolgimento di attivita' autonoma con reddito inferiore a quello compatibile con la conservazione della condizione di disoccupazione

o   erogazione, in via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL)

o   erogazione, in via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al pensionamento

á      Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):

o   sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

o   NASpI riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano

¤  per giusta causa

¤  durante il periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)

o   requisito contributivo:

¤  sono valide tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali

¤  la disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti

¤  per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.)

¤  ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili

-       i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato

-       i contributi figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

-       i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilita' di totalizzazione

-       i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare

¤  qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva

¤  non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne' i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

¤  ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un ampliamento del quadriennio di riferimento

¤  in relazione alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa

o   requisito delle 30 giornate lavorative:

¤  le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria

¤  i seguenti eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:

-       malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro

-       cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero ore

-       assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'

-       assenza dal lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

o   durata della prestazione:

¤  la NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

¤  ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata

¤  ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo

¤  al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente procedimento di calcolo

-       in caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI

-       in caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

-       in entrambi i casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI; nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere

¤  non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012

¤  le indennita' di disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate

¤  per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento

¤  in caso di prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola

¤  ai fini della durata delle indennitˆ NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia' percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita

o   presentazione della domanda:

¤  per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  possono essere utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:

-       via web, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'INPS

-       tramite Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

-       tramite Contact center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)

¤  il termine di 68 gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito individuate:

-       data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,

Ĵ     nel caso di evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita' indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte residua

Ĵ     nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

-       data di cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

-       data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)

-       data di fine del periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a giornate

-       trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa

o   decorrenza della prestazione:

¤  la NASpI spetta a decorrere:

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda e' presentata entro l'ottavo giorno

-       dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno

-       dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

-       dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge

¤  in caso di contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della sua verifica all'esito della sentenza definitiva

¤  l'eventuale rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della sospensione della prestazione

¤  la NASpI non sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacita' lavorativa

¤  l'evento di maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro

¤  quando la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita', disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternita'

o   incentivo all'autoimprenditorialita':

¤  non e' riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

¤  in caso di sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e' alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012

¤  il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale

o   nuovo rapporto di lavoro subordinato:

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso (anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennita' stessa era stata sospesa

¤  la contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI

¤  la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore

¤  in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986; ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

-       il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito annuo previsto

-       il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

¤  in questo caso, l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

¤  il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

¤  la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione

o   nuova attivita' di lavoro autonomo:

¤  in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivitˆ era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'

¤  in tal caso l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa in argomento

¤  qualora nel corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate

o   in generale, in caso di nuove attivita' lavorative:

¤  all'inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto

¤  in caso di svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita' lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80 per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI dovra' essere posta in decadenza

o   decadenza dalla prestazione:

¤  il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei seguenti casi:

-       perdita dello stato di disoccupazione

-       inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015

-       inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015

-       raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato

-       acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per la NASpI

-       violazione delle regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti) e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

¤  l'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo

o   prestazioni accessorie:

¤  per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso

¤  ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse

¤  il periodo di contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva ai fini pensionistici

¤  resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennitˆ in argomento

o   l'indennita' di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito

o   ricorsi:

¤  competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha emesso il provvedimento

¤  il ricorso va presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento amministrativo

-       online (tramite codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online -> per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online

-       tramite i patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

¤  si applica il regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che decorre in alternativa:

-       dal 181-esimo giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione

-       dal 301-esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione

-       dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 gg

-       dal 91-esimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale

á      Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):

o   ai fini dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria, e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione "o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)

o   il Minlavoro, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015

o   la NASpI puo' essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare, ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la disoccupazione e' quindi "involontaria")

o   le attivita' svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso ricevuto per tali attivita')

o   prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'

o   in caso di prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di corresponsione della indennita' di disponibilitˆ da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione

o   in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione dell'indennita' di disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la generalita' dei lavoratori

o   la cessazione della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione

o   in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero del soggetto percettore di NASpI,

¤  se il lavoratore si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della prestazione

¤  se il lavoratore si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio INPS 367/2009

¤  se il lavoratore stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa italiana

á      Circ. INPS 194/2015:

o   riguardo al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici, vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate lavorative); nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore

o   anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi (art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane)

o   art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per l'impiego entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione

o   nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20, comma 3 D. Lgs. 150/2015):

¤  partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro

¤  partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

¤  accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici)

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione

o   in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):

¤  decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione

¤  decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione

¤  decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione

o   nei casi in cui e' comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21 co. 9 D. Lgs. 150/2015)

o   art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986 (8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di indennita' di disoccupazione

á      Prestazioni erogate da Cas.sa.Colf (assicurazione obbligatoria per i collaboratori domestici stranieri cui si applica il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016):

o   a favore dei dipendenti ed erogate direttamente:

¤  ricovero, convalescenza e ticket sanitari:

-       diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20 gg, anche in caso di ricovero in day hospital, ma non di pronto soccorso

-       diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 15 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera

-       rimborso dei ticket sanitari fino ad un massimo annuo di 300 euro, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci

¤  forme oncologiche:

-       diaria giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 30 gg, corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day hospital, ma non di pronto soccorso

-       diaria giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 30 gg per il periodo di convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera

-       rimborso di 500 euro per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso strutture del SSN o da esso accreditate, con esclusione di visite generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci

¤  indennita' in occasione di grandi interventi o di gravi eventi morbosi: se l'intervento terapeutico e' effettuato in strutture pubbliche o convenzionate, garanzia indennitaria di 1.000 euro per intervento, che va a coprire le spese complementari dell'iscritto

¤  rimborso spese per il periodo della gravidanza:

-       rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza per l'intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000 euro

¤  neonati figli di lavoratori iscritti:

-       pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato e della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del ricovero, entro un massimo annuo di 5.000 euro per neonato

¤  rimborso spese per i trattamenti fisioterapici: rimborso per prestazioni svolte presso strutture del SSN o accreditate, a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari, e per le cure termali attestate da apposita prescrizione del medico, entro un limite annuo di 250 euro per iscritto, con franchigia del 25% per ogni evento

o   a favore dei dipendenti ed erogate da UniSalute

¤  prestazioni di alta specializzazione: pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche extra-ricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, entro un massimo annuo di 300 euro per iscritto; i rimborsi vengono liquidati direttamente alle strutture sanitarie da UniSalute

¤  visite specialistiche: pagamento delle visite specialistiche (per un massimo annuo di 4 visite per persona), con esclusione delle visite pediatriche per il controllo della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche; e' inclusa nella garanzia una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia; nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute le spese vengono liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da parte degli iscritti

¤  prestazioni odontoiatriche particolari: pagamento di una visita odontoiatrica di controllo e di un'ablazione del tartaro una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con UniSalute; coperta anche una seconda visita, previa autorizzazione di UniSalute, se il medico riscontra la necessita' di effettuarla nel corso dello stesso anno

¤  tariffe agevolate: se una prestazione non e' coperta, perche' non prevista o per esaurimento della somma massima a disposizione o perche' inferiore alla somma a carico dell'iscritto, e' possibile usufruire delle tariffe agevolate di UniSalute con risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto

¤  servizi di consulenza: vengono forniti, dalla Centrale Operativa (numero verde 800009638, dal lunedi' al venerdi', ore 8.30-19.30), pareri medici, prenotazione di prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie

o   a favore dei datori di lavoro ed erogate in maniera diretta:

¤  in caso di rivalsa INAIL, per infortunio del dipendente, rimborso delle spese sostenute da parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura massima di 25.000 euro per ciascun evento e per anno civile

¤  in caso di danni involontariamente causati dai lavoratori iscritti a terzi (morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose), rimborso delle spese sostenute per la responsabilita' civile derivante da colpa o colpa grave del datore di lavoro iscritto, entro un massimo di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno civile

 

á      Trattamento in caso di invaliditaĠ totale o parziale:

o   lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL 1827/1935)

o   provvidenze previste (L. 222/1984):

¤  pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

¤  assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

á      Assegno per il nucleo familiare:

o   norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)

o   diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)

¤  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

¤  i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, a carico di ascendente diretto, di eta' inferiore a 18 anni non coniugati

¤  i figli o equiparati di eta' compresa tra i 18 e i 21 anni compiuti, purche' studenti o apprendisti, solo se facenti parte di nucleo familiare con piu' di tre figli (o equiparati) di eta' inferiore a 26 anni compiuti

¤  i figli ed equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di lavorare

¤  i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente, minori di eta' o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti

o   il diritto non sussiste in relazione a (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)

¤  coniuge legalmente ed effettivamente separato

¤  coniuge che ha abbandonato la famiglia

¤  figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)

¤  figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente

¤  figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima

¤  figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro

¤  figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati

¤  fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, anche se minorenni o inabili, che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati

¤  genitori e altri ascendenti

o   gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o   circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'

o   lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o   per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia; tuttavia,

¤  Trib. Brescia: fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988 per i familiari all'estero anche il titolare di permesso UE slp, dato che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani, trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio"); sentenza confermata da Corte App. Brescia: la disparita' di trattamento tra cittadino italiano e cittadino straniero lungosoggiornante, benche' prevista da art. 2 co. 6 e 6-bis L. 153/1988, e' in contrasto con il principio sovraordinato di parita' tra italiani e stranieri lungosoggiornanti contenuto nell'art. 11 Direttiva 2003/109/CE e riguardante tutte le prestazioni aventi carattere essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione

¤  Trib. Brescia: art. 2 co. 6 L. 153/1988 richiede solo che il familiare dello straniero sia residente in Italia, non che sia presente; l'assegno spetta quindi anche in caso di temporanea assenza del familiare

¤  Trib. Venezia: il lavoratore tunisino disoccupato, che percepisce il trattamento di disoccupazione Mini-Aspi, titolare di permesso UE slp, ha diritto agli assegni familiari anche per i familiari non residenti in Italia, sia che si applichi la Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale (che copre anche i familiari residenti nello Stato parte diverso da quello che eroga la prestazione), sia che si applichi la Direttiva 2003/109/CE, che impone la disapplicazione dell'art. 2 co. 6 L. 153/1988 (antecedente l'entrata in vigore della direttiva, e non interpretabile quindi come deroga, ammessa in certi casi dalla stessa direttiva, al principio di parita'); nota: viene citata Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, in cui si afferma che l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri e' incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale principio e' applicabile anche al titolare di permesso ordinario di nazionalita' diversa da quella tunisina

¤  Corte App. Brescia: il titolare di permesso UE slp ha diritto a ricevere gli assegni familiari anche per i familiari residenti all'estero, in base ad art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere di efficacia diretta; la legislazione nazionale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata; l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni); si tratta infatti di prestazione assistenziale qualificabile come essenziale, in quanto volta a garantire un reddito minimo e l'assistenza parentale delle famiglie piu' bisognose (l'entita' della prestazione dipende dal reddito; nota: se si trattasse di prestazione essenziale, dovrebbe essere destinata solo ai casi in cui il reddito sia insufficiente); se, comunque, la prestazione venisse qualificata come previdenziale (secondo la prospettazione dell'INPS) il principio di parita' sarebbe a maggior ragione applicabile, in quanto il beneficio rientrerebbe tra le "condizioni di lavoro" ai sensi di art. 11 lettera a) Direttiva 2003/109/CE (nota: la parita' si imporrebbe, in questo caso, per tutti i lavoratori stranieri in forza di art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, essendo questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988)

o   nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[68], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[69]; redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[70] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 76/2014

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2015 al 30/6/2016 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 109/2015

o   le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2016 al 30/6/2017 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 92/2016

 

á      Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:

o   fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000

o   il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o   obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)

o   obblighi di comunicazione:

¤  il lavoratore deve informare il datore di lavoro

-       immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro

-       entro 15 gg, in caso di malattia professionale

¤  il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia (comunicato Colfebadanti: in base ad art. 21 D. Lgs. 151/2015, il certificato medico deve essere inviato all'INAIL telematicamente dal medico che per primo assiste il lavoratore); e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallĠevento

o   trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):

¤  indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al

-       100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)

-       60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)

-       75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)

¤  cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso

¤  cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL

 

á      Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987 per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro, svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non convenzionato

 

á      TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

 

 

Diritti previdenziali in caso di rimpatrio (torna all'indice del capitolo)

 

á      In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13)

o   conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011; Circ. INPS 63/2015), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri, la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di rimpatrio: la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni di contribuzione); la soglia di godimento eĠ fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011) e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento dell'eta' pensionabile, progressivamente incrementata ai sensi di a L. 214/2011)

o   qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi

á      LĠItalia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allĠUnione europea:

o   Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o   Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[71]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o   Turchia (Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale 8/5/2012, ratificato con L. 35/2015[72]; circ. INPS 168/2015: l'Accordo ricalca le disposizioni della Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa, estendendo, pero', il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalita', mentre la Convenzione si applicava solo ai cittadini degli Stati contraenti)

á      In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri)

á      Tipicamente, gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e Messico, pero', non prevedono il principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri,

o   le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:

¤  vecchiaia, superstiti e invalidita'

¤  infortuni sul lavoro e malattie professionali

¤  assegni familiari

¤  malattia e maternita'

¤  disoccupazione

o   l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna

á      Lavoratori stranieri rimpatriati per i quali siano stati versati contributi previdenziali e che abbiano maturato i requisiti di eta' per il godimento della pensione alla data del 29/9/2015: 927.448; di questi, 198.430 non ricevono alcuna prestazione pensionistica, non avendo maturato il requisito di contribuzione minima ventennale applicabile a chi sia stato assicurato prima del 1996 (dalla Presentazione di T. Boeri del Rapp. INPS sulle pensioni all'estero)

 

á      Per i lavoratori stagionali

o   devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

¤  per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

¤  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

¤  contro le malattie

¤  di maternitaĠ

o   non spettano

¤  lĠassegno per il nucleo familiare

¤  il trattamento di disoccupazione involontaria

o   il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)

á      Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il testo modificato dellĠart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a disposizioni dellĠart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei contributi, in realtaĠ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e' possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia

 

 

Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale

o   si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti

o   si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri

o   si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)

o   non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

o   non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972

á      Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)

á      Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2005/71/CE prescinde da quest'ultima condizione (situazione in cui non tutti gli elementi si collochino in un solo Stato membro) nell'imporre parita' di trattamento tra lo straniero che soggiorna per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Nota:

o   la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

á      Il Regolamento CE 883/2004

o   si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

¤  le prestazioni di malattia

¤  le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate

¤  le prestazioni di invalidita'

¤  le prestazioni di vecchiaia

¤  le prestazioni per i superstiti

¤  le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali

¤  gli assegni in caso di morte

¤  le prestazioni di disoccupazione

¤  le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)

¤  le prestazioni familiari

¤  i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi

¤  le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)

o   non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza

á      Note:

o   il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):

¤  assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi

¤  la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995

¤  regimi speciali di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti

¤  assicurazione obbligatoria per la tubercolosi

¤  assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lĠindennitˆ di mobilitˆ, nonche' per la C.I.G.

¤  prestazioni familiari

¤  assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'

o   le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:

¤  pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)

¤  pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)

¤  pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)

¤  integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)

¤  integrazione dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)

¤  assegno sociale (L. 335/1995)

¤  maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)

o   l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)

o   l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)

á      Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)

á      Si applica una sola legislazione per volta, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota: sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):

o   una persona che esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato; un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allĠallegato III del Regolamento CEE 3922/91)

o   un pubblico dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende

o   una persona che riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

o   disposizioni particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita' lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:

¤  la persona che esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata

¤  la persona che esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attivitˆ non superi i 24 mesi

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro

-       alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza

-       alla legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza

o   disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due o piu' Stati membri:

¤  se la persona esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro

¤  se la persona non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attivita'

o   la persona che esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita' in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri

o   una persona occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende

o   le persone che esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro di riferimento

o   la persona che non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza

á      Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):

o   se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza

o   in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta

á      In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)

á      Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale

á      Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allĠassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese

á      Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, lĠistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allĠeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unĠattivitˆ professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro

á      Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

á      Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di

o   durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri

o   situazione dell'interessato, con riferimento particolare a

¤  natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro

¤  situazione familiare e legami familiari

¤  esercizio di attivita' non retribuita

¤  per gli studenti, fonte del reddito

¤  alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'

¤  Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale

o   volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi

á      Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari

á      Sent. Corte Giust. C-394/13:

o    Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)

o   Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro

á      Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'

á      L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellĠUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)

á      Disposizioni relative alle diverse prestazioni (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   indennita' di malattia:

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)

¤  le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)

¤  se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:

-       l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute

-       il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo

¤  in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)

¤  la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)

o   prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:

¤  il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore

¤  le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno

o   pensione di invalidita':

¤  se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono

¤  in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido

-       se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'

-       se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore

o   pensione di vecchiaia:

¤  i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato

¤  ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)

¤  se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo

¤  se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)

¤  quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione

¤  un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati

¤  e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine

¤  Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

¤  Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che

-       la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro

-       non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

¤  Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia

¤  Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale

o   indennita' in caso di morte:

¤  l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari

o   trattamento di disoccupazione:

¤  l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),

-       l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia

-       la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola

-       la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'

-       la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)

-       la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959

-       l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente

¤  l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)

¤  l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata

¤  lo Stato responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa

¤  se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)

¤  per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)

¤  in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza

¤  in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:

-       il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo

-       l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'

-       entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione

¤  in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato

o   prestazioni familiari:

¤  se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente

¤  la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per

-       malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'

-       congedo retribuito, sciopero o serrata

-       congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)

¤  in caso di stessa base in diversi Stati,

-       se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato lĠimporto superiore

-       se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo

-       se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori

¤  i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro

¤  i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico

¤  in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):

-       l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici

-       gli assegni familiari e le quote di maggiorazione

¤  Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale

¤  Sent. Corte Giust. C-308/14:

-       respinto il ricorso con cui la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che, imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito d'imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro e' venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di art. 4 Regolamento CE 883/2004

-       la titolarita' del diritto di soggiorno e' uno dei requisiti che ciascuna normativa nazionale puo' legittimamente imporre per il godimento di una prestazione di sicurezza sociale

-       e' vero che l'imposizione di un tale requisito costituisce una discriminazione indiretta, dato che esso tende ad incidere piu' sui cittadini di altri Stati membri che su quelli nazionali

-       il controllo del rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE per l'esistenza del diritto di soggiorno non e' effettuato sistematicamente e non e' di conseguenza contrario alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE (soltanto in caso di dubbio le autorita' britanniche procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o meno le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle di cui all'articolo 7, e, pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio di tale Stato membro)

-       non sono stati forniti elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni di proporzionalita', che non e' idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo (diper se' legittimo) di protezione delle finanze pubbliche e che va al di la' di quanto necessario per conseguire tale obiettivo

-       non vi sono quindi elementi per affermare che la discriminazione indiretta evidenziata costituisca una discriminazione vietata

 

á      Disposizioni di coordinamento:

o   Circ. INPS 104/2012:

¤  applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[73], dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[74]; redditi di questĠultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[75] da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda

¤  coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore

¤  applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata

 

á      Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellĠimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lĠesclusione di tale prestazione

á      Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)

á      Sent. Corte Giust. C-45/12:

o   una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui

o   e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro

á      Disposizioni relative a particolari categorie (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   lavoratori frontalieri:

¤  per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore

¤  i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennitˆ di disoccupazione

¤  circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione

¤  per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri

¤  Sent. Corte Giust. C-443/11:

-       nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento

-       e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza

-       art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

-       la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971

o   lavoratori distaccati all'estero:

¤  i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dĠinvio

¤  i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco

¤  in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato

o   pensionati:

¤  i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione

o   persone non attive:

¤  sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro

¤  sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza

á      Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):

o   A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)

o   S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)

o   S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)

o   S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione

o   DA1: diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)

o   P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)

o   U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)

o   U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)

o   U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

 

á      Rimangono in vigore le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia:

o   Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

o   art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)

 

á      Circ. INPS 109/2013:

o   a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia

o   e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013

o   dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'

o   le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata

á      Mess. INPS 3726/2016 (corrette modalita' di applicazione di alcune disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari e nella "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali", ratificata con L. 885/1960):

o   nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, come la Repubblica di Serbia e gli altri Paesi della ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), legalmente residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea esclusa la Danimarca, trovano applicazione i regolamenti comunitari (in particolare, il Regolamento UE 1231/2010, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009, ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro); non trovano, invece, applicazione ne' l'Accordo SEE, ne' l'Accordo tra Svizzera e Unione europea

o   in base al principio di parita' di trattamento sancito da tali regolamenti, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle Convenzioni bilaterali con Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia, sostituite dai regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili anche ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro; pertanto, con riferimento alle pensioni in regime comunitario, e' possibile totalizzare i periodi maturati in Italia, i periodi maturati in uno dei suddetti Stati (Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia) e, per effetto delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla, quelli maturati in uno Stato terzo legato all'Italia e ad uno di tali Stati da una Convenzione bilaterale di sicurezza sociale

o   di conseguenza, nel caso dei residenti nei Paesi della ex-Jugoslavia sopra indicati (Repubblica di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), non trovano applicazione (nota: la negazione sembra illogica!) i regolamenti comunitari e, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle suddette Convenzioni

 

á      Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971

á      Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento

 

á      Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione, ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una qualsivoglia attivita' professionale

 

 

 

XII. Cifre

 

á      Mercato del lavoro:

o   retribuzione netta mensile media

¤  nel 2015, distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: fino a 800 euro, 14,1%; 801-1.200 euro, 27,1%; 1.201-1.600 euro, 35,9%; 1.601-2.000 euro, 14,1%; oltre 2.000 euro, 8,8%

-       comunitari: fino a 800 euro, 35,1%; 801-1.200 euro, 38,0%; 1.201-1.600 euro, 20,6%; 1.601-2.000 euro, 3,6%; oltre 2.000 euro, 2,7%

-       stranieri: fino a 800 euro, 39,0%; 801-1.200 euro, 40,3%; 1.201-1.600 euro, 17,4%; 1.601-2.000 euro, 2,4%; oltre 2.000 euro, 0,9%

¤  nel 2014, distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: fino a 800 euro, 15,2%; 801-1.200 euro, 28,6%; 1.201-1.600 euro, 34,5%; 1.601-2.000 euro, 13,4%; oltre 2.000 euro, 8,3%

-       comunitari: fino a 800 euro, 38,1%; 801-1.200 euro, 36,5%; 1.201-1.600 euro, 18,7%; 1.601-2.000 euro, 4,1%; oltre 2.000 euro, 2,5%

-       stranieri: fino a 800 euro, 39,6%; 801-1.200 euro, 41,2%; 1.201-1.600 euro, 16,0%; 1.601-2.000 euro, 2,6%; oltre 2.000 euro, 0,6%

¤  nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.304 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 968 euro

¤  nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.300 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 986 euro

¤  quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       media: 973 (-24.5%)

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)

-       per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)

-       per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)

-       per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994

-       retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)

¤  nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)

-       italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)

-       comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)

-       stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)

¤  quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):

-       per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)

-       per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)

-       per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)

-       per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)

-       per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)

-       per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)

-       per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024

¤  nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):

-       italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408)

-       stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellĠistruzione e sanita' 1.104)

¤  nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):

-       italiani: 1.258 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro

¤  nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):

-       italiani: 1.239 euro

-       stranieri (comunitari e paesi terzi): 973 euro

¤  nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):

-       italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)

-       stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)

o   partecipazione al mercato del lavoro,

¤  cifre assolute (dati ISTAT riportati da articolo di G. Casucci):

-       occupati:

Ĵ     2013: 22.190.535, di cui

Ĉ      italiani: 20.007.692

Ĉ      comunitari: 701.520

Ĉ      stranieri: 1.481.323

Ĵ     2014: 22.278.917, di cui

Ĉ      italiani: 19.984.796

Ĉ      comunitari: 746.119

Ĉ      stranieri: 1.548.001

-       in cerca di lavoro:

Ĵ     2013: 3.068.664, di cui

Ĉ      italiani: 2.613.822

Ĉ      comunitari: 131.683

Ĉ      stranieri: 323.159

Ĵ     2014: 3.236.007, di cui

Ĉ      italiani: 2.770.312

Ĉ      comunitari: 138.983

Ĉ      stranieri: 326.712

-       inattivi:

Ĵ     2013: 26.508.661, di cui

Ĉ      italiani: 25.338.757

Ĉ      comunitari: 293.902

Ĉ      stranieri: 876.002

Ĵ     2014: 26.494.178, di cui

Ĉ      italiani: 25.253.867

Ĉ      comunitari: 327.991

Ĉ      stranieri: 912.321

-       totale popolazione in eta' da lavoro (> 15 anni):

Ĵ     2013: 51.767.860

Ĵ     2014: 52.009.102

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 52,7%

Ĵ     comunitari: 73,1%

Ĵ     stranieri: 67,0%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 56,0%

Ĵ     comunitari: 63,3%

Ĵ     stranieri: 56,9%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 11,4%

Ĵ     comunitari: 15,1%

Ĵ     stranieri: 16,7%

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 47.5%

Ĵ     comunitari: 73,0%

Ĵ     stranieri: 67,3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 55,4%

Ĵ     comunitari: 62,6%

Ĵ     stranieri: 56,7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 12,2%

Ĵ     comunitari: 15,7%

Ĵ     stranieri: 17,4%

¤  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 62,7%

Ĵ     comunitari: 74,9%

Ĵ     stranieri: 68,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 55,3%

Ĵ     comunitari: 63,0%

Ĵ     stranieri: 55,9%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 11,5%

Ĵ     comunitari: 15,8%

Ĵ     stranieri: 18,0%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 62,9%

Ĵ     comunitari: 75,4%

Ĵ     stranieri: 68,4%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 56,4%

Ĵ     comunitari: 65,4%

Ĵ     stranieri: 58,6%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 10,3%

Ĵ     comunitari: 13,3%

Ĵ     stranieri: 14,5%

-       numero di occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):

Ĵ     italiani: 20.564.681

Ĵ     stranieri: 2.334.048

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 61,4%

Ĵ     comunitari: 75,4%

Ĵ     stranieri: 68,9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 56,5%

Ĵ     comunitari: 66,5%

Ĵ     stranieri : 60,4%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 8,0%

Ĵ     comunitari: 11,8%

Ĵ     stranieri: 12,3%

¤  nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 61,4%

Ĵ     comunitari: 76,3%

Ĵ     stranieri: 69,2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 56,3%

Ĵ     comunitari: 68,2%

Ĵ     stranieri : 60,8%%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 8,1%

Ĵ     comunitari: 10,6%

Ĵ     stranieri: 12,1%

¤  nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 61.6%

Ĵ     stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     italiani: 56.9%

Ĵ     stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     italiani: 7.5%

Ĵ     stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)

¤  nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 73.3%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 71.2%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 8.5%

¤  nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 73.2%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 71.4%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 8.3%

¤  nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 73.7%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 71.7%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 8.6%

¤  nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):

-       tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 72.9%

-       tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 69.8%

-       tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

Ĵ     stranieri e comunitari: 10.2%

o   sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):

¤  2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%

¤  2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%

¤  2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%

¤  2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%

o   percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):

¤  2008: 4,3%

¤  2009: 7,5%

¤  2010: 10,1%

¤  2011: 8,5%

¤  2012: 11,4%

o   occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):

¤  alta:

-       italiani: 8.736

-       comunitari (UE-15): 45

-       comunitari (UE-10): 7

-       comunitari (UE-2): 22

-       stranieri da paesi terzi: 94

¤  media:

-       italiani: 10.533

-       comunitari (UE-15): 18

-       comunitari (UE-10): 31

-       comunitari (UE-2): 273

-       stranieri da paesi terzi: 716

¤  bassa:

-       italiani: 1.608

-       comunitari (UE-15): 3

-       comunitari (UE-10): 26

-       comunitari (UE-2): 176

-       stranieri da paesi terzi: 488

o   occupati in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

¤  lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)

¤  lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)

¤  collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)

¤  lavoro autonomo: 173 (13.3%)

o   suddivisione degli occupati per titolo di studio,

¤  nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):

-       fino a licenza elementare: 185 (14.3%)

-       licenza media: 497 (38.3%)

-       diploma: 479 (36.9%)

-       titolo universitario: 136 (10.5%)

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%

-       licenza elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%

-       licenza media: italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%

-       diploma: italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%

-       titolo universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%

-       licenza elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%

-       licenza media: italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%

-       diploma: italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%

-       titolo universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%

¤  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%

-       licenza media: italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%

-       diploma: italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%

-       titolo universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,4%; comunitari 4,5%; stranieri 11,7%

-       licenza media: italiani 27,3%; comunitari 24,1%; stranieri 40,6%

-       diploma: italiani 48,0%; comunitari 57,6%; stranieri 36,9%

-       titolo universitario: italiani 21,3%; comunitari 13,8%; stranieri 10,8%

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,1%; comunitari 3,3%; stranieri 11,2%

-       istruzione secondaria inferiore: italiani 27,2%; comunitari 24,1%; stranieri 42,0%

-       istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria: italiani 47,7%; comunitari 59,2%; stranieri 35,0%

-       istruzione terziaria e post lauream: italiani 22,1%; comunitari 13,4%; stranieri 11,8%

o   grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)

¤  fino alla licenza media:

-       15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)

-       25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)

-       35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)

-       45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)

-       55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)

¤  diploma

-       15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)

-       25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)

-       35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)

-       45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)

-       55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)

¤  laurea

-       15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)

-       25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)

-       35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)

-       45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)

-       55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)

-       totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):

¤  2008:

-       italiani: 17,3%

-       stranieri: 39,4%

¤  2010:

-       italiani: 19,0%

-       stranieri: 42,3%

¤  2011:

-       italiani: 19,1,8%

-       stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)

¤  2012:

-       italiani: 19,5%

-       stranieri: 41,2%

¤  2013:

-       italiani: 22,0%

-       stranieri: 40,9%

o   sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

¤  per sesso:

-       maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%

-       femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%

¤  per eta':

-       15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%

-       25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%

-       35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%

-       45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%

-       55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%

o   variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)

¤  occupati

-       italiani: -863

-       stranieri: +309

¤  disoccupati

-       italiani: +281

-       stranieri: +104

¤  inattivi

-       italiani: +519

-       stranieri: +213

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):

¤  maschi stranieri:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi

¤  femmine straniere:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive

¤  maschi italiani:

-       condizione nel 2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi

-       condizione nel 2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi

-       condizione nel 2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi

¤  femmine italiane:

-       condizione nel 2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive

-       condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive

o   correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a un articolo di C. Bonifazi):

¤  maschi stranieri:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi

¤  femmine straniere:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive

¤  maschi italiani:

-       condizione nel 2013 degli occupati nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi

-       condizione nel 2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2% inattivi

-       condizione nel 2013 degli inattivi nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi

¤  femmine italiane:

-       condizione nel 2013 delle occupate nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive

-       condizione nel 2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0% inattive

-       condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive

o   durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):

¤  2007:

-       fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%

-       oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%

¤  2011:

-       fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%

-       tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%

-       oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%

o   occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):

¤  variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:

-       italiani: -847

-       stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)

¤  incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo

o   occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):

¤  2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)

¤  2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)

¤  2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui 519.293 stranieri)

¤  2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui 472.834 stranieri)

¤  2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui 467.565 stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare, 638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632 stranieri)

¤  2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati): 944.634, di cui 485.480 stranieri

¤  2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati): 898.429, di cui 459.616 stranieri

¤  2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati): 886.125, di cui 445.485 stranieri

o   lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2010: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri (inclusi i comunitari)

¤  2011: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri (inclusi i comunitari)

¤  2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri (inclusi i comunitari)

¤  2013: 140.611 stranieri (inclusi i comunitari), pari al 13,9% del totale

¤  2014: 811.748, di cui 41.496 comunitari 73.758 stranieri

¤  2015: 842.840, di cui 48.908 comunitari, 83.846 stranieri

o   giornate di occupazione in agricoltura per lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)

¤  2011: 26.190.884 (23% del totale)

¤  2012: 25.598.449 (25% del totale)

o   occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui

¤  per settore:

-       agricoltura: 88.992

-       energia: 2.856

-       manifattura: 403.907

-       costruzioni: 348.602

-       commercio: 170.102

-       alberghi e ristoranti: 187.896

-       trasporti e comunicazioni: 90.941

-       intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548

-       servizi alle imprese e altre attivitˆ professionali: 147.245

-       pubblica amministrazione: 3.439

-       istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463

-       altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292

¤  per gruppi professionali:

-       legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763

-       professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153

-       professioni tecniche: 80.891

-       impiegati: 39.456

-       professionisti qualificati nelle attivita': 302.810

-       artigiani operai specializzati: 589.188

-       conduttori di impianti: 216.943

-       professioni non qualificate: 783.989

-       forze armate: 357

o   occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  complessivamente:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%

-       conduttori di veicoli a motore: 3,0%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%

-       addetti alle vendite: 2,5%

-       totale prime 10: 59,1%

¤  maschi:

-       artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%

-       personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%

-       conduttori di veicoli a motore: 5,1%

-       fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%

-       artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%

-       personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%

-       totale prime 10: 54,0%

¤  femmine:

-       personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%

-       professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%

-       esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%

-       personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%

-       addetti alle vendite: 3,0%

-       tecnici della salute: 2,4%

-       professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%

-       personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%

-       artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%

-       esercenti delle vendite: 1,4%

-       totale prime 10: 77,5%

o   occupati nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi professionali

¤  legislatori, dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%

¤  professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%

¤  professioni tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%

¤  impiegati: italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%

¤  professionisti qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%

¤  artigiani operai specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%

¤  conduttori di impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%

¤  professioni non qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%

¤  forze armate: italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%

o   occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:

¤  2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani

¤  2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani

¤  2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani

¤  2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani

o   occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri

¤  2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri

¤  2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri

¤  2012: 20.602.216 italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri

o   tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri

¤  2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri

¤  2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri

¤  2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri

o   tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri

¤  2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri

¤  2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri

¤  2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri

o   tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri

¤  2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri

¤  2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri

¤  2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri

o   tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):

¤  tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%

¤  percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%

o   tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)

¤  UE-27: 16,8%

¤  Spagna: 32,9%

¤  Portogallo: 22,1%

¤  Estonia: 21,9%

¤  Lettonia: 21,2%

¤  Grecia: 20,7%

¤  Svezia: 18,2%

¤  Francia: 18,2%

¤  Irlanda: 17,5%

¤  Finlandia: 16,8%

¤  Danimarca: 16,5%

¤  Belgio: 15,6%

¤  Italia: 12,2%

¤  Slovenia: 11,9%

¤  Germania: 11,3%

¤  Cipro: 9,9%

¤  Paesi Bassi: 9,7%

¤  Regno Unito: 9,5%

¤  Ungheria: 8,9%

¤  Austria: 8,4%

¤  Lussemburgo: 6,4%

¤  Repubblica Ceca: 5,7%

o   occupati comunitari e stranieri per sesso (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2005: maschi, 734.000 circa; femmine, 431.000 circa

¤  2006: maschi, 835.000 circa; femmine, 511.000 circa

¤  2007: maschi, 921.000 circa; femmine, 577.000 circa

¤  2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa

¤  2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa

¤  2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa

¤  2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa

¤  2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa

o   occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  15-24 anni: 166.274 (7,4%)

¤  25-34 anni: 699.442 (31,1%)

¤  35-44 anni: 782.363 (34,7%)

¤  45-54 anni: 462.562 (20,5%)

¤  55-64 anni: 129.101 (5,7%)

¤  oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)

o   occupati per nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%

¤  35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%

¤  45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%

¤  oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%

o   occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%

¤  media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%

¤  bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%

o   correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):

¤  alta scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%

¤  media scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%

¤  bassa scolarizzazione:

-       alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%

-       media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%

-       bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%

o   occupati per settore

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri

-       costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri

-       industria: 20,3% degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri

-       costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri

-       commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri

-       altri servizi: 53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri

o   occupati in azienda per rapporto di lavoro:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri

-       subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri

-       autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       lavoro subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)

-       lavoro subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)

-       lavoro autonomo: italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)

o   occupati dipendenti per posizione lavorativa:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri

-       impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri

-       operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri

-       apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri

-       quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri

-       impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri

-       operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri

-       apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri

-       lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri

o   occupati dipendenti per classe di retribuzione:

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri

-       oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri

-       da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri

-       oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

o   occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):

¤  fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani

¤  da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani

¤  oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani

¤  non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani

o   occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):

¤  Romania 561.637

¤  Albania 232.531

¤  Marocco 147.105

¤  Ucraina 132.217

¤  Filippine 107.280

¤  Moldavia 77.148

¤  Polonia 68.128

¤  Cina 66.956

¤  Peru' 62.779

¤  Ecuador 62.699

o   caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):

¤  eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')

¤  tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')

¤  tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')

¤  tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')

¤  percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')

¤  percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')

¤  percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')

¤  percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')

o   rapporti di lavoro attivati:

¤  nel 2011 per stranieri, per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)

-       femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)

¤  nel 2014, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 8.061.236 (1.050.181 tempo indeterminato, pari al 13,0%; 5.644.756 tempo determinato, pari al 70,0%; 213.589 apprendistato, pari al 2,6%; 650.913 contratto di collaborazione, pari all'8,1%; 501.797 altro, pari al 6,2%)

-       comunitari: 769.417 (143.731 tempo indeterminato, pari al 18,7%; 572.416 tempo determinato, pari al 74,4%; 12.898 apprendistato, pari all'1,7%; 15.709 contratto di collaborazione, pari al 2,0%; 24.663 altro, pari al 3,2%)

-       stranieri: 1.126.982 (423.047 tempo indeterminato, pari al 37,5%; 623.951 tempo determinato, pari al 55,4%; 27.645 apprendistato, pari al 2,5%; 16.653 contratto di collaborazione, pari all'1,5%; 35.686 altro, pari al 3,2%)

¤  nel 2015, per cittadinanza e per tipo di contratto  (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.431.525 (1.693.280 tempo indeterminato, pari al 20,1%; 5.604.806 tempo determinato, pari al 66,5%; 173.423 apprendistato, pari al 2,1%; 457.656 contratto di collaborazione, pari al 5,4%; 502.360 altro, pari al 6,0%)

-       comunitari: 782.953 (183.690 tempo indeterminato, pari al 23,5%; 558.325 tempo determinato, pari al 71,3%; 9.802 apprendistato, pari all'1,2%; 9.753 contratto di collaborazione, pari al 1,2%; 21.483 altro, pari al 2,7%)

-       stranieri: 1.186.682 (470.131 tempo indeterminato, pari al 39,6%; 650.674 tempo determinato, pari al 54,8%; 21.699 apprendistato, pari all'1,8%; 10.460 contratto di collaborazione, pari allo 0,9%; 33.718 altro, pari al 2,8%)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0,3% altro)

-       femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0,7% altro)

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       maschi: 693.988 (32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di collaborazione, 6,5% altro)

-       femmine: 436.365 (48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 8,7% altro)

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       comunitari: 768.808 (160.122 tempo indeterminato, 555.260 tempo determinato, 11.120 apprendistato, 15.451 contratto di collaborazione, 25.855 altro)

-       stranieri: 1.087.942 (430.962 tempo indeterminato, 582.162 tempo determinato, 22.317 apprendistato, 15.854 contratto di collaborazione, 36.647 altro)

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       comunitari: 759.320 (168.207 tempo indeterminato, 544.165 tempo determinato, 8.989 apprendistato, 14.686 contratto di collaborazione, 23.283 altro)

-       stranieri: 1.117.219 (434.347 tempo indeterminato, 611.843 tempo determinato, 19.634 apprendistato, 15.641 contratto di collaborazione, 35.754 altro)

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 21,0%

-       2-3 mesi: 20,3%

-       4-12 mesi: 38,9%

-       oltre 1 anno: 19,9%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: 20,0%

-       2-3 mesi: 19,8%

-       4-12 mesi: 37,9%

-       oltre 1 anno: 22,3%

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: comunitari, 215.777; stranieri, 229.546

-       2-3 mesi: comunitari, 193.274; stranieri, 215.476

-       4-12 mesi: comunitari, 254.911; stranieri, 416.551

-       oltre 1 anno: comunitari, 104.346; stranieri, 226.369

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       fino a 1 mese: comunitari, 210.620; stranieri, 244.763

-       2-3 mesi: comunitari, 191.730; stranieri, 222.980

-       4-12 mesi: comunitari, 251.789; stranieri, 416.962

-       oltre 1 anno: comunitari, 105.181; stranieri, 232.514

o   rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%

-       recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)

-       raggiungimento del termine: 43,0%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%

-       recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)

-       raggiungimento del termine: 41,1%

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 11,7%

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       raggiungimento del termine: comunitari, 419.992; stranieri, 487.494

-       cessazione attivita': comunitari, 4.275; stranieri, 13.484

-       dimissioni del lavoratore: comunitari, 103.413; stranieri, 278.944

-       licenziamento: comunitari, 86.765; stranieri, 169.064

-       pensionamento: comunitari, 249; stranieri, 282

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 153.114; stranieri, 138.674

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       raggiungimento del termine: comunitari, 407.212; stranieri, 507.507

-       cessazione attivita': comunitari, 4.161; stranieri, 11.884

-       dimissioni del lavoratore: comunitari, 104.264; stranieri, 282.582

-       licenziamento: comunitari, 86.278; stranieri, 166.068

-       pensionamento: comunitari, 299; stranieri, 407

-       altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 157.106; stranieri, 145.781

o   rapporti di lavoro cessati per nazionalita':

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.117.710

-       comunitari: 767.808

-       stranieri: 1.087.942

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       italiani: 8.107.228

-       comunitari: 759.320

-       stranieri: 1.117.219

o   beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  nel 2010:

-       cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)

-       cassa integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)

-       indennita' di mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)

-       pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)

-       congedo parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)

-       assegno per il nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)

¤  nel 2011:

-       cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)

-       cassa integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)

-       indennita' di mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)

-       pensione assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)

-       congedo parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)

-       assegno per il nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)

¤  nel 2012:

-       cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)

-       cassa integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)

-       indennita' di mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)

-       indennita' di disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 59.565 (su un totale di 507.495; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)

-       pensione assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)

-       congedo parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)

-       assegno per il nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)

¤  nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 69.460 (su un totale di 619.514)

-       cassa integrazione straordinaria: 50.084 (su un totale di 760.554)

-       indennita' di mobilita': 17.618 (su un totale di 314.441)

-       indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 212.806 (su un totale di 1.620.316)

-       Mini ASpI: 42.164 (su un totale di 384.294)

-       indennita' di disoccupazione agricola: 64.541 (su un totale di 513.700; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 32.738 (su un totale di 14.478.113)

-       pensione assistenziale: 43.413 (su un totale di 3.674.367)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 32.406 (su un totale di 378.300)

-       congedo parentale: 15.286 (su un totale di 281.863)

-       assegno per il nucleo familiare per lavoratori: 320.122 (su un totale di 2.839.352)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 4.823 (su un totale di 1.329.426)

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 57.878 (su un totale di 481.192)

-       cassa integrazione straordinaria: 37.863 (su un totale di 653.607)

-       indennita' di mobilita': 16.249 (su un totale di 354.793)

-       indennita' di disoccupazione non agricola a ASpI: 201.689 (su un totale di 1.512.015)

-       Mini ASpI: 70.478 (su un totale di 611.288)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 35.740 (su un totale di 14.312.595)

-       pensione assistenziale: 51.361 (su un totale di 3.731.626)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 31.032 (su un totale di 360.342)

-       congedo parentale: 15.551 (su un totale di 280.878)

-       assegno per il nucleo familiare: 319.743 (su un totale di 2.830.800)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 5.149 (su un totale di 1.259.763)

¤  nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       cassa integrazione ordinaria: 47.050 (su un totale di 410.765)

-       cassa integrazione straordinaria: 22.232 (su un totale di 470.828)

-       indennita' di mobilita': 13.122 (su un totale di 286.873)

-       indennita' di disoccupazione non agricola, ASpI, Mini ASpI e NASpI: 314.569 (su un totale di 2.425.987)

-       pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 39.340 (su un totale di 14.299.048)

-       pensione assistenziale: 59.228 (su un totale di 3.838.802)

-       indennita' maternita' obbligatoria: 29.193 (su un totale di 346.007)

-       congedo parentale: 16.310 (su un totale di 300.070)

-       assegno per il nucleo familiare: 321.045 (su un totale di 2.800.195)

-       assegno per il nucleo familiare per pensionati: 5.283 (su un totale di 1.154.277)

o   canali di reperimento di un posto di lavoro:

¤  Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):

-       familiari, amici, conoscenti: 73,3%

-       associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%

-       sindacati, patronato: 2,9%

-       agenzie/intermediari privati: 9,0%

-       inserzioni sul giornale/internet: 3,5%

-       Centri per lĠimpiego: 1,9%

-       altro: 1,7%

-       senza intermediari: 1,6%

¤  nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri

-       Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri

¤  nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri

¤  nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

-       parenti o amici: 25,5% degli italiani, 56,1% dei comunitari, 61,9% degli stranieri

-       richiesta diretta a datore di lavoro: 17,0% degli italiani, 16,9% dei comunitari, 13,3% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri

-       annuncio sul giornale: 2,9% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 0,8% degli stranieri

-       precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,4% dei comunitari, 3,7% degli stranieri

-       agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 2,1% degli italiani, 3,5% dei comunitari, 3,6% degli stranieri

-       Centro per l'impiego: 1,8% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri

-       segnalazione di una istituzione formativa: 1,2% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 0,6% degli stranieri

-       concorso pubblico: 16,3% degli italiani, 1,6% dei comunitari, 0,3% degli stranieri

-       contattato direttamente dal datore di lavoro: 6,8% degli italiani, 5,4% dei comunitari, 4,7% degli stranieri

-       inizio di attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri

-       altro: 1,3% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0,8% degli stranieri

o   infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):

¤  2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)

¤  2005: 124.828 (13,3%)

¤  2006: 129.303 (13,9%)

¤  2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)

¤  2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2013: 94.669 (15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: 94.772 (14,4%; solo stranieri: 10,5%; infortuni mortali: 138, pari a 13,7% del totale, di cui il 8,3% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2015: 91.745 (14.5%; solo stranieri: 10,6%; infortuni mortali: 182, pari a 15,5% del totale, di cui il 9,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  2010: italiani 40.001, comunitari 671, stranieri 1.789

¤  2011: italiani 43.994, comunitari 695, stranieri 1.972

¤  2012: italiani 43.253, comunitari 783, stranieri 2.075

¤  2013: italiani 48.545, stranieri (inclusi i comunitari) 3.254

¤  2014: italiani 53.793, stranieri (inclusi i comunitari) 3.544

o   giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):

¤  occupati:

-       italiani: 2.762.159

-       comunitari e stranieri: 455.609

¤  disoccupati:

-       italiani: 706.674

-       comunitari e stranieri: 94.690

¤  tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 40.9%

-       comunitari e stranieri: 53.7%

¤  tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):

-       italiani: 32.5%

-       comunitari e stranieri: 44.5%

¤  tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):

-       italiani: 20.4%

-       comunitari e stranieri: 17.2%

¤  durata media della disoccupazione:

-       italiani: 17.3 mesi

-       comunitari e stranieri: 12.3 mesi

¤  lavoro subordinato a tempo indeterminato:

-       italiani: 53,3%

-       comunitari e stranieri: 63,9%

¤  lavoro subordinato a tempo determinato:

-       italiani: 28,9%

-       comunitari e stranieri: 24,8%

¤  collaborazione coordinata e continuativa:

-       italiani: 4,5%

-       comunitari e stranieri: 1,8%

¤  lavoro autonomo:

-       italiani: 13,3%

-       comunitari e stranieri: 9,5%

¤  alta specializzazione:

-       italiani: 42,3%

-       comunitari e stranieri: 7,5%

¤  media specializzazione:

-       italiani: 51,1%

-       comunitari e stranieri: 64,4%

¤  bassa specializzazione:

-       italiani: 6,6%

-       comunitari e stranieri: 28,1%

¤  alta scolarizzazione:

-       italiani: 15,3%

-       comunitari e stranieri: 5,9%

¤  media scolarizzazione:

-       italiani: 61,9%

-       comunitari e stranieri: 45,8%

¤  bassa scolarizzazione:

-       italiani: 22,9%

-       comunitari e stranieri: 48,3%

¤  sotto-inquadramento:

-       italiani: 27.7%

-       comunitari e stranieri: 36.0%

o   giovani tra 15 e 30 nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  occupati

-       italiani: 2.240.359

-       comunitari: 130.118

-       stranieri: 249.879

¤  disoccupati

-       italiani: 1.072.441

-       comunitari: 39.098

-       stranieri: 101.746

o   giovani tra 15 e 30 ne' occupati ne' impegnati nello studio

¤  2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)

-       comunitari: 106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)

-       stranieri: 278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)

¤  2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

-       italiani: 2.066.309 (di cui 50,5% maschi, 49,5% femmine)

-       comunitari: 93.774 (di cui 31,8% maschi, 68,2% femmine)

-       stranieri: 253.215 (di cui 35,4% maschi, 64,6% femmine)

o   ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):

¤  numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)

¤  numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)

¤  posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)

¤  posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)

¤  lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)

o   attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):

¤  21.701 ispezioni

¤  76.391 posizioni lavorative controllate

¤  802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti

o   attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):

¤  139.624 aziende ispezionate

¤  73.514 aziende in posizione irregolare rilevate

¤  115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare

¤  1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):

¤  9.722 lavoratori controllati

¤  4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare

¤  406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati

o   lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):

¤  lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco

¤  numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400

¤  committenti per stranieri:

-       committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite

-       enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite

-       imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite

-       imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite

-       imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite

-       famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite

-       scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite

 

á      Imprese nel settore dei consumi alimentari con titolare straniero (da Rapp. FIPE 2011): circa 38.000 (12,1% del totale; nel settore della ristorazione, 13,8% del totale)

á      Stranieri titolari di impresa (Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010 e Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012):

o   2005: 116.713

o   2006: 140.090

o   2007: 167.181

o   2008: 188.121

o   2009: 208.891

o   2010: 229.436

o   2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)

o   2012: 232.664

á      Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010:

o   titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale

o   imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)

o   prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)

á      Rapp. Fond. Moressa imprese: nel 2009, valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro): 75.847 (5,5% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore

o   agricoltura: 350

o   manifattura: 12.185

o   costruzioni: 10.173

o   commercio: 12.467

o   servizi alle imprese: 20.906

o   servizi alle persone: 19.766

á      Rapp. Fond. Moressa imprese 2011 e Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est: nel 2011, 454.029 imprese condotte da stranieri (7,4% del totale; 26.567 in piu' rispetto al 2010, contro le 28.720 imprese italiane in meno); 412.555 imprenditori stranieri (9,3% del totale); suddivisione per settore

o   agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)

o   commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)

o   servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')

á      Nuove imprese sorte nel 2012, per nazionalita' dell'imprenditore (da comunicato Unioncamere): italiani, 86,8%; comunitari, 5,1%; stranieri, 8,1%

á      Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012:

o   titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari

o   titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa

o   titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri

o   titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise

o   titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%

o   titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%

o   valore aggiunto attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010

á      Imprenditoria straniera al 31/12/2012 (da Rapp. Unioncamere sull'imprenditoria straniera):

o   imprese di stranieri per forma giuridica:

¤  societa' di capitale: 46.239 su un totale di 1.411.747

¤  societa' di persone: 36.654 su un totale di 1.133.660

¤  imprese individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587

¤  cooperative: 7.963 su un totale di 148.180

¤  consorzi: 225 su un totale di 22.614

¤  altre forme: 669 su un totale di 39.370

¤  totale: 477.519 su un totale di 6.093.158

o   imprese di stranieri per attivita':

¤  commercio al dettaglio: 129.485

¤  lavori di costruzione specializzati: 101.767

¤  attivita' dei servizi di ristorazione: 31.129

¤  commercio all'ingrosso: 29.649

¤  costruzione di edifici: 24.214

¤  confezione di articoli di abbigliamento: 13.980

¤  coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali: 12.701

¤  altre attivita' di servizi per la persona: 11.700

¤  attivita' di servizi per edifici e paesaggio: 9.666

¤  attivita' di supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737

¤  trasporto terrestre e mediante condotte: 8.373

¤  commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880

¤  fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584

¤  attivita' immobiliari: 4.775

¤  fabbricazione di articoli in pelle e simili: 4.523

¤  telecomunicazioni: 3.923

¤  altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche: 3.730

¤  magazzinaggio e attivitˆ di supporto ai trasporti: 2.612

¤  altre industrie manifatturiere: 2.519

¤  riparazione di computer e di beni per uso personale: 2.417

o   imprese di stranieri per incidenza sul totale delle imprese:

¤  telecomunicazioni 34,9%

¤  confezione di articoli di abbigliamento 24,0%

¤  lavori di costruzione specializzati 18,9%

¤  fabbricazione di articoli in pelle e simili 17,1%

¤  attivitˆ di servizi per edifici e paesaggio 15,8%

¤  attivitˆ di supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%

¤  servizi postali e attivitˆ di corriere 15,1%

¤  commercio al dettaglio 14,8%

¤  attivitˆ dei servizi di ristorazione 8,8%

¤  magazzinaggio e supporto ai trasporti 8,6%

¤  industrie tessili 8,0%

¤  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 7,5%

¤  costruzione di edifici 7,0%

¤  attivitˆ dei servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%

¤  altre attivitˆ di servizi per la persona 6,3%

¤  altre attivitˆ professionali, scientifiche e tecniche 6,0%

¤  fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6,0%

¤  trasporto terrestre e mediante condotte 6,0%

¤  riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 5,8%

¤  commercio all'ingrosso 5,8%

á      Imprese, per paese di nascita di chi le guida (Rapp. IDOS sull'imprenditoria straniera)

o   2011: 454.029 da immigrati; 5.656.045 da nati in Italia

o   2012: 477.519 da immigrati; 5.615.639 da nati in Italia

o   2013: 497.080 da immigrati; 5.564.880 da nati in Italia

á      Artigiani per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri

o   2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri

o   2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri

á      Commercianti per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri

o   2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri

o   2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri

á      Imprenditoria agricola straniera nel 2012 (da Rapp. INEA 2013 sull'imprenditoria straniera in agricoltura)

o   imprenditori non italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale degli imprenditori

o   imprenditori stranieri per nazionalita':

¤  Svizzera 2.768

¤  Germania 2.629

¤  Francia 1.332

¤  Romania 916

¤  Stati Uniti 755

¤  Gran Bretagna 741

¤  Belgio 570

¤  Albania 541

¤  Tunisia 486

¤  Venezuela 481

¤  Canada 464

¤  Australia 354

¤  Macedonia 352

¤  Argentina 335

¤  Austria 320

¤  Marocco 259

¤  Serbia e Montenegro 240

¤  Paesi Bassi 230

¤  Libia 220

¤  Polonia 218

o   imprenditori stranieri per classe di eta':

¤  18-29: 6,0%

¤  30-49: 55,4%

¤  50-69: 31,2%

¤  oltre 70: 7,4%

o   imprenditori stranieri per carica societaria:

¤  titolare: 72,0%

¤  amministratore: 17,7%

¤  socio: 8,4%

¤  altra carica: 1,9%

o   imprenditori stranieri per settore di attivita':

¤  coltivazioni agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%, femmine 50,3%)

¤  silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine 15,8%)

¤  pesca e acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)

¤  totale: 17.286, pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)

o   imprese registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)

o   imprese per grado di imprenditorialita' straniera:

¤  esclusivo: 12.997

¤  forte: 297

¤  maggioritario: 59

á      Imprese straniere, per settore nel 2013 (Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera)

o   agricoltura: 13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)

o   manifattura: 41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)

o   costruzioni: 126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in meno)

o   commercio: 175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in meno)

o   alberghi e ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese italiane in meno)

o   servizi: 104.796 (14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')

o   totale: 497.080 (18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)

á      Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera: valore aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro) nel 2013: 85.584 (6,1% del valore aggiunto prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore

o   agricoltura: 488

o   manifattura: 16.051

o   costruzioni: 12.253

o   commercio: 16.765

o   alberghi e ristoranti: 5.380

o   servizi: 34.646

á      Nascita, cessazione e numero totale di imprese individuali per nazionalita' (Dati Unioncamere):

o   2011:

¤  nuove iscrizioni: straniere, 43.688; italiane, 197.333

¤  cessazioni: straniere, 23.432; italiane, 218.314

¤  totale: straniere, 285.671; italiane, 2.987.521

o   2012:

¤  nuove iscrizioni: straniere, 45.134; italiane, 197.475

¤  cessazioni: straniere, 27.056; italiane, 235.066

¤  totale: straniere, 302.195; italiane, 2.941.947

o   2013:

¤  nuove iscrizioni: straniere, 43.980; italiane, 190.649

¤  cessazioni: straniere, 26.707; italiane, 242.206

¤  totale: straniere, 315.714; italiane, 2.877.429

o   2014:

¤  nuove iscrizioni: straniere, 48.244; italiane, 178.109

¤  cessazioni: straniere, 25.174; italiane, 213.587

¤  totale: straniere, 335.447; italiane, 2.828.746

o   2015:

¤  nuove iscrizioni: straniere, 49.066; italiane, 174.468

¤  cessazioni: straniere, 26.393; italiane, 201.327

¤  totale: straniere, 354.113; italiane, 2.794.469

á      Imprese individuali straniere

o   al 31/12/2014 (Comunicato Unioncamere):

¤  numero totale: 335.447

¤  prime 20 nazionalita':

-       Marocco, 64.300

-       Cina, 47.020

-       Albania, 30.703

-       Bangladesh, 25.605

-       Senegal, 18.192

-       Svizzera, 16.126

-       Egitto, 15.606

-       Tunisia, 13.499

-       Pakistan, 10.742

-       Nigeria, 10.563

-       Serbia e Montenegro, 5.645

-       India, 4.730

-       Brasile, 4.584

-       Macedonia, 4.514

-       Moldavia, 4.411

-       Argentina, 4.236

-       Ucraina, 3.935

-       Algeria, 3.233

-       Peru', 3.210

-       Venezuela, 3.160

o   al 31/12/2015 (Dati Unioncamere):

¤  numero totale: 354.113

¤  prime 10 nazionalita':

-       Marocco, 67.415

-       Cina, 49.048

-       Albania, 30.903

-       Bangladesh, 28.800

-       Senegal, 19.413

-       Egitto, 16.839

-       Svizzera, 15.928

-       Tunisia, 14.060

-       Pakistan, 12.658

-       Nigeria, 12.156

¤  distribuzione per settore:

-       commercio: 161.313

-       costruzioni: 75.742

-       altri servizi: 29.583

-       attivita' manifatturiere: 29.240

-       servizi alle imprese: 20.757

-       turismo: 19.194

-       agricoltura: 7.483

-       altro: 10.801

¤  imprese artigiane: 120.167

á      Imprese registrate al 30/6/2015 (comunicato Infocamere):

o   totale: 6.045.771 (di cui 3.245.250 individuali)

o   straniere: 539.276 (di cui 431.857 individuali)

á      Stranieri con cariche in imprese al 31/3/2016 (Rapp. Unioncamere imprese straniere 2016): 568.749, di cui

o   per carica:

¤  amministratore: 141.748

¤  socio: 54.934

¤  titolare: 357.152

¤  altre cariche: 14.915

o   per nazionalita':

¤  Marocco: 78.342

¤  Cona: 74.244

¤  Albania: 44.114

¤  Svizzera: 43.027

¤  Bangladesh: 38.841

¤  Egitto: 29.193

¤  Senegal: 20.463

¤  Pakistan: 18.770

¤  Tunisia: 18.485

¤  Nigeria: 13.921

¤  Altre: 189.349

o   per settore:

¤  Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto: 207.529

¤  Costruzioni: 98.252

¤  Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: 55.853

¤  Attivita' manifatturiere: 50.301

¤  Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 29.486

¤  Altre attività di servizi: 18.510

¤  Trasporto e magazzinaggio: 12.887

¤  Attivita professionali, scientifiche e tecniche: 12.060

¤  Agricoltura, silvicoltura pesca: 11.234

¤  Servizi di informazione e comunicazione: 10.145

¤  Attivita immobiliari: 10.044

¤  Altro: 52.448

 

á      Prestazioni previdenziali erogate a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):

o   vecchiaia: 114.814

o   invalidita': 19.994

o   superstiti: 100.735

á      Percentuale di cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)

o   italiani: 23,5%

o   stranieri: 3,3%

á      Prestazioni previdenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):

o   integrazione salariale ordinaria:

¤  2009: totale 1.296.212, di cui stranieri 119.999

¤  2010: totale 936.990, di cui stranieri 99.155

¤  2011: totale 683.392, di cui stranieri 75.361

¤  2012: totale 683.448, di cui stranieri 72.705

¤  2013: totale 619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 481.192 di cui stranieri 57.878 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   integrazione salariale straordinaria:

¤  2009: totale 530.043, di cui stranieri 40.473

¤  2010: totale 737.394, di cui stranieri 51.915

¤  2011: totale 657.411, di cui stranieri 41.775

¤  2012: totale 731.721, di cui stranieri 49.942

¤  2013: totale 760.554, di cui stranieri 50.084 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 653.607 di cui stranieri 37.863 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   indennita' di mobilita':

¤  2009: totale 183.872, di cui stranieri 7.479

¤  2010: totale 227.964, di cui stranieri 11.500

¤  2011: totale 248.212, di cui stranieri 13.191

¤  2012: totale 281.256, di cui stranieri 15.540

¤  2013: totale 314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 354.793 di cui stranieri 16.249 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile:

¤  2009: totale 1.070.242, di cui stranieri 119.555

¤  2010: totale 1.177.985, di cui stranieri 133.980

¤  2011: totale 1.227.286, di cui stranieri 147.525

¤  2012: totale 1.424.929, di cui stranieri 185.371

¤  2013: totale 1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 1.512.015, di cui stranieri 201.689 (incude ASpl; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   Mini ASpI:

¤  2013: totale 384.294, di cui stranieri 42.164 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 611.288, di cui stranieri 70.478 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti:

¤  2011: totale 552.985, di cui stranieri 53.420

¤  2012: totale 515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   disoccupazione agricola:

¤  2011: totale 520.375, di cui stranieri 55.171

¤  2012: totale 507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2013: totale 513.700, di cui stranieri 64.541 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   pensioni contributive per vecchiaia:

¤  2009: totale 9.323.813, di cui stranieri 7.328

¤  2010: totale 9.419.742, di cui stranieri 8.955

¤  2011: totale 9.574.947, di cui stranieri 10.577

¤  2012: totale 9.520.515, di cui stranieri 12.038

o   pensioni contributive per invalidita':

¤  2009: totale 1.593.270, di cui stranieri 5.563

¤  2010: totale 1.491.447, di cui stranieri 6.464

¤  2011: totale 1.389.360, di cui stranieri 7.379

¤  2012: totale 1.297.651, di cui stranieri 8.057

o   pensioni contributive per superstiti:

¤  2009: totale 3.807.188, di cui stranieri 6.120

¤  2010: totale 3.797.891, di cui stranieri 7.208

¤  2011: totale 3.837.683, di cui stranieri 8.542

¤  2012: totale 3.817.503, di cui stranieri 9.724

o   pensioni contributive per invalidita', vecchiaia e superstiti:

¤  2013: totale 14.478.113, di cui stranieri 32.738 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 14.312.595, di cui stranieri 35.740 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   maternita' obbligatoria:

¤  2009: totale 423.475, di cui stranieri 31.969

¤  2010: totale 423.349, di cui stranieri 34.009

¤  2011: totale 417.078, di cui stranieri 34.465

¤  2012: totale 388.869, di cui stranieri 32.542

¤  2013: totale 378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 360.342, di cui stranieri 31.032 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   congedi parentali:

¤  2009: totale 281.301, di cui stranieri 13.960

¤  2010: totale 292.104, di cui stranieri 14.776

¤  2011: totale 299.884, di cui stranieri 15.341

¤  2012: totale 285.071, di cui stranieri 14.933

¤  2013: totale 281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 280.878, di cui stranieri 15.551 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di lavoratori dipendenti:

¤  2009: totale 2.916.536, di cui stranieri 290.960

¤  2010: totale 2.903.521, di cui stranieri 308.742

¤  2011: totale 2.901.322, di cui stranieri 318.354

¤  2012: totale 2.876.053, di cui stranieri 319.296

¤  2013: totale 2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 2.830.800, di cui stranieri 319.743 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

o   assegno per il nucleo familiare di pensionati:

¤  2009: totale 1.531.552, di cui stranieri 3.054

¤  2010: totale 1.568.309, di cui stranieri 3.885

¤  2011: totale 1.479.199, di cui stranieri 4.173

¤  2012: totale 1.392.378, di cui stranieri 4.387

¤  2013: totale 1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)

¤  2014: totale 1.259.763, di cui stranieri 5.149 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli immigrati)

 

 



[1] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.

[2] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

á      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

á      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

á      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[3] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):

á      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)

á      in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego

á      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede

[4] In precedenza, entro 40 giorni.

[5] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[6] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[7] In precedenza, il limite era di 5.000 euro per anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e richiedevano quindi di essere integrati da altri redditi da contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno); nota: circ. INPS 49/2013 interpretava tale limite come limite al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale.

[8] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.

[9] In precedenza, era previsto l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).

[10] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.

[11] In precedenza era previsto quanto segue:

á      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellĠart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

á      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

á      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

á      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

á      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[12] In precedenza, art. 70 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e circ. INPS 49/2013.

[13] In precedenza, 5.000 euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare faceva osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo eccedeva il valore dell'assegno sociale).

[14] In precedenza, i buoni andavano utilizzati entro 30 gg dall'acquisto, la trasgressione comportando la qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013).

[15] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza); l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o (per lavoro domestico) all'INPS.

[16] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)

[17] In precedenza, da L. 183/2010.

[18] In precedenza, importo maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014.

[19] In precedenza, era previsto quanto segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[19]; per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.

[20] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.

[21] In precedenza, si applicava la seguente disciplina (art. 4 L. 92/2012):

á      L'efficacia delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 L. 264/1949

á      Il lavoratore, se non ha sottoscritto la dichiarazione, e' invitato dal datore di lavoro, con una comunicazione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o a sottoscrivere la dichiarazione; la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta

á      Nei 7 gg successivi alla ricezione dell'invito, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; la forma scritta della revoca non e' obbligatoria (circ. Minlavoro 18/7/2012: e' pero' necessario che venga comunque formalizzata al fine di evitare dubbi sulla effettiva volonta' e, quindi, possibile contenzioso)

á      Il rapporto si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, quando il lavoratore non aderisca, entro 7 gg (circ. Minlavoro 18/7/2012: giorni lavorativi) dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o ad apporre la sottoscrizione e non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale

á      Se, in mancanza di convalida e di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non trasmette al lavoratore, entro 30 gg dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la comunicazione contenente l'invito, le dimissioni (o, verosimilmeente, la risoluzione consensuale) si considerano definitivamente prive di effetto

á      Circ. Minlavoro 18/7/2012:

o   convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso

o   le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore

[22] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[23] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

á      Il lavoratore stagionale puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

á      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

¤  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

¤  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[24] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.

[25] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[26] Era contemplato anche il permesso per "richiesta asilo - attivita' lavorativa", non piu' previsto dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015.

[27] In precedenza: della relativa qualifica professionale.

[28] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).

[29] In precedenza, era previsto che le parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).

[30] In precedenza era previsto anche che si potessero stipulare convenzioni tra le parti sociali mirate ad assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera stagionale e che, ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL, ci si conformava alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale.

[31] In precedenza, era solo stabilito il limite massimo per il canone, pari a un terzo della retribuzione.

[32] In precedenza, era previsto   uanto segue: accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera); termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione.

[33] In precedenza, gia' autorizzato nell'anno precedente.

[34] In precedenza, la validita' era compresa tra 20 gg e 9 mesi, calcolati a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

[35] In precedenza, era espressamente previsto che potessero essere ammesse ulteriori autorizzazioni (rectius, ulteriori nulla-osta) anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito del periodo massimo previsto. Questa possibilita' e' comunque inclusa nella disposizione (art. 24 co. 8 D. Lgs. 286/1998 come modificato da L. 203/2016) che consente la proroga automatica del nulla-osta in presenza di una nuova opportunita' di lavoro.

[36] In precedenza, art. 24, co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012.

[37] In precedenza, art. 17, co. 3 L. 35/2012.

[38] In precedenza, era previsto che, in caso di licenziamento o dimissioni (nota: legittimi solo per giusta causa; da art. 2119 c.c.), si procedesse come per i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle liste per il solo periodo di residua validitaĠ del permesso.

[39] Art. 3 L. 203/2016 ha soppresso art. 38 DPR 394/1999, che, al comma 2, prevedeva il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori stranieri che non si trovassero nelle stesse condizioni del lavoratore stagionale interessato.

[40] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:

á      Il lavoratore stagionale puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota: incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

á      La conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q); note:

o   art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)

o   in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)

o   prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile

¤  dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

¤  fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

[41] In precedenza, almeno due anni di seguito.

[42] In precedenza, 5 co- 3-ter D. Lgs. 286/1998 prevedeva che il permesso "puo' essere rilasciato", e che la durata temporale annuale fosse pari a quella di cui il lavoratore aveva usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti. Art. 24 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 prevedeva invece disposizioni analoghe a quelle ora vigenti.

[43] In precedenza era contemplato anche il caso di violazione, da parte dello straniero, delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998.

[44] In precedenza, che avesse fatto ingresso per lavoro stagionale per due anni consecutivi. In proposito, Circ. Mininterno 12/9/2011 prevedeva quanto segue: a beneficiare della norma sul rilascio del nulla-osta pluriennale possono essere stranieri che hanno effettuato due anni consecutivi di lavoro stagionale a partire dall'11/1/2008 (entrata in vigore del Servizio Informatico CO, di rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: rilevazione indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale); il datore di lavoro che presenti per la prima volta l'istanza di rilascio di nulla-osta pluriennale puo' essere anche diverso da quelli delle due precedenti annualita'.

[45] In precedenza, era previsto che nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tenesse conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati.

[46] La circolare specificava: durata pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non era chiaro quale fosse la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso.

[47] La circolare specificava: nei due anni precedenti.

[48] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.

[49] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.

[50] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.

[51] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.

[52] In precedenza era previsto quanto segue:

á      Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellĠart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)

á      Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di

o   presentazione di documenti e certificazioni false

o   rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o   mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

á      In caso di ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione, affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario)

á      Il richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita' sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)

á      Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).

[53] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[54] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3 d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)

[55] In precedenza, importo maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014.

[56] In precedenza, era previsto quanto segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[56]; per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.

[57] In precedenza, per le attivita' del settore turistico era competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo.

[58] In precedenza, almeno due anni.

[59] In precedenza, esperienza professionale di almeno due anni, e attestati di competenza o titoli di formazione corrispondenti a un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali.

[60] In precedenza, annuale.

[61] In precedenza, ogni anno.

[62] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

[63] In precedenza, valeva la seguente norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosiĠ autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto.

[64] In precedenza, valeva la seguente disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.

[65] In precedenza, era previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.

[66] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.

[67] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.

[68] In precedenza, "figlio naturale".

[69] In precedenza, "figlio naturale".

[70] In precedenza, "figlio naturale".

[71] In precedenza, anche con la Croazia.

[72] In precedenza, Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa.

[73] In precedenza, "figlio naturale".

[74] In precedenza, "figlio naturale".

[75] In precedenza, "figlio naturale".