(Sergio Briguglio 26/2/2017)
L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DEGLI
STRANIERI IN ITALIA: L'IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO
Lezione tenuta nell'ambito del Corso
Ius&Nomos 2017
Roma 3/3/2017
Sommario
I. Il decreto
flussi
á
Documento programmatico; decreti di
programmazione dei flussi
á
Prassi e decisioni particolari
á
Contenuto dei decreti dal 1998
II. Ingresso
per lavoro subordinato
á
Richiesta di nulla-osta al lavoro
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di nulla-osta al lavoro
á
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno
á
Richiesta di permesso per lavoro
subordinato
á
Contraffazione, ingresso illegittimo,
mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso
á
Stipula del contratto di lavoro
á
Sopravvenuta indisponibilita' del
datore di lavoro
á
Facolta' del lavoratore nelle more del
rilascio del permesso
III. Soggiorno
per lavoro subordinato
á
Durata del permesso per lavoro
subordinato
á
Instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro
á
Facolta' del lavoratore nelle more del
rinnovo
á
Diritti del titolare del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
IV. Attivita'
di lavoro subordinato: ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi;
sanzioni; diritti del lavoratore in quanto tale
á
Accesso al lavoro subordinato per
titolari di altri permessi di soggiorno
á
Obblighi di comunicazione relativi al
rapporto di lavoro
á
Sanzioni
á
Diritti del lavoratore straniero
V. Conversione
di altri permessi
á
Rilascio di permesso per lavoro subordinato
a titolari di altro permesso
VI. Ingressi
con disciplina speciale
á
Ingresso di lavoratori al di fuori
delle quote
á
Procedure per richiesta e rilascio del
nulla-osta
á
Visto di ingresso: disposizioni
particolari
á
Disciplina speciale per le categorie di
cui all'art. 27 T.U.
á
Disposizioni particolari per lavoratori
distaccati nell'ambito di Expo 2015
á
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle
quote, per ricerca scientifica
á
Facilitazioni per lo straniero ammesso
come ricercatore in altro Stato membro
á
Ingresso e soggiorno al di fuori delle
quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
á
Ingresso al di fuori delle quote per
docenti di istituzioni scolastiche straniere
á
Ingresso e soggiorno nell'ambito di
trasferimenti intra-societari
á
Nulla-osta al lavoro, entro quote
apposite, per giovani e persone collocate "alla pari"
á
Ingresso, entro quote apposite, di
sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
VII. Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
á
Ambito di applicazione della disciplina
á
Procedura per richiesta e rilascio del
nulla-osta al lavoro
á
Permesso di soggiorno per lavoro
stagionale
á
Diritto di precedenza per l'ingresso
nell'anno successivo
á
Conversione del permesso in permesso
per lavoro subordinato
á
Permesso di soggiorno per piu'
annualita'
á
Assistenza sanitaria e previdenza
VIII.
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
á
Aspetti generali: quote, attivita'
consentite
á
Disposizioni particolari per l'ingresso
di imprenditori innovativi
á
Ingresso di alcune delle categorie di
cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo
á
Permesso di soggiorno per lavoro
autonomo
á
Reati contro il diritto d'autore:
revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno
á
Diritti del titolare di permesso per
lavoro autonomo
á
Svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo da parte di titolari di altro permesso
á
Rilascio di permesso per lavoro autonomo
a titolari di altro permesso
á
Sanzioni
IX. Esercizio
di una professione
á
Accesso all'esercizio di professioni
á
Iscrizione agli albi o elenchi speciali
á
Ammissione agli esami di abilitazione
á
Riconoscimento dei titoli professionali
conseguiti all'estero
á
Condizione speciale dei titolari di
protezione internazionale
X. Ingresso e
soggiorno per tirocinio e per formazione professionale
á
Ingresso, entro quote specifiche, per
formazione professionale o tirocinio formativo
á
Corsi di formazione professionale
á
Determinazione del contingente;
ingresso; permesso
á
Accesso al lavoro per il titolare di
permesso per studio o formazione
á
Diritti del titolare di permesso per
studio (e formazione?)
á
Conversione del permesso per studio o
formazione in permesso ad altro titolo
XI. Previdenza
sociale
á
Diritti previdenziali del lavoratore
straniero e dei suoi familiari
á
Obbligo contributivo in caso di lavoro
subordinato
á
Diritti previdenziali in caso di
rimpatrio
á
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
XII. Cifre
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-54.html
I. Il decreto flussi
Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)
á
Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni,
Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica
dellĠimmigrazione; criteri per i flussi
á
PossibilitaĠ di
emanazione del documento programmatico con cadenza
piuĠ breve dei tre anni, se necessario
á
Uno o piuĠ decreti annuali flussi (DPCM; sentite
Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaĠ e il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo
unico) sulla base dei criteri
definiti dal documento programmatico;
emanazione entro il 30 novembre dellĠanno precedente; nota:
l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare
relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha
affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la
programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione
transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)
á
In mancanza di
decreto, possibile emanazione di un
DPCM, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo
decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno precedente
per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)
á
Quote per
lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale,
lavoro autonomo
á
Decreto
predisposto sulla base dei dati sulla effettiva
domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata;
nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per
anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo
2016-2020
á
Le quote per le
professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono
sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle
valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di
personale sanitario, ai sensi dellĠart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei
lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi
sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)
á
Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con
quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado
in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro
(facoltaĠ, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in
graduatoria)
á
Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti
sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a
livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono
riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi
dallĠentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il
decreto-flussi puoĠ prevedere lĠestensione
automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste
á
Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai
partecipanti ai corsi di formazione
inseriti in appositi elenchi
á
Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellĠimmigrazione clandestina e alla
riammissione degli espulsi
á
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
á
Paesi con cui
sono stati stipulati accordi di
riammissione (da Secondo Rapporto EMN):
o
Albania, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria, firmato
nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia
Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto, firmato
nel 2007
o
Filippine,
firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia, firmato
nel 1997
o
Fyrom
(Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco, firmato
nel 1998
o
Serbia, firmato
nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia,
firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria, firmato
nel 2000
o
Sri Lanka,
firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera,
firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia, firmato
nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal
2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato
richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger,
Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione
Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e
Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
á
Firmato il
5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia:
prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia
saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera
7/4/2011); l'Italia mette a
disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti,
metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e
quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera
12/4/2011); l'accordo non prevede la
presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40
milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo
della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo
(da comunicato Stranieriinitalia)
á
Una delegazione
italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della
cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia,
con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la
riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare
ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)
á
Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse
materie, tra le quali
o
prevenzione e
contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti
o
gestione delle
frontiere e dei flussi migratori
o
rimpatrio; a tal
fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire
l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le
procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi:
una procedura del genere contrasta
con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento
coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un
accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in
base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la
sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il
rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro
diritti)
o
prevenzione e
contrasto del terrorismo internazionale
á
Avviati
negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due
accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri
degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il Parlamento UE
ha approvato
la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia
á
Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici
distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare
il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione"
sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con
Egitto, Albania, Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del
protocollo, la sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco,
Tunisia e Peru'; in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed
Ucraina); gli UCL sono tenuti a
o
interagire con
le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia
o
facilitare la
realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le
autorita' e le strutture formative locali
o
fornire
assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di
candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e
dei criteri indicati dal Minlavoro
á
Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione
legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale
á
Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo
il Protocollo di attuazione dell'Accordo
tra Comunita' europea e Repubblica
di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione
irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008
Prassi e decisioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
á
Adottate quote
specifiche per situazioni particolari
(2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lĠingresso nella UE e per
altri paesi con i quali gli accordi
erano imminenti
á
Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002:
lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro
autonomo)
á
Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province
dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva
(ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori
assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000
e 8/11/2000);
coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui
flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha
assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al
Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni
locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota
gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche quote,
privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni
á
La Regione Friuli, con successive delibere
28/1/2005,
3/8/2005 e
2006, ha
riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi,
alla Regione stessa a minori stranieri
non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che
abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti
accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si
trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo,
dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento
inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide
á
Stabilito (a
partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento
(trascorso un certo numero di giorni dallĠentrata in vigore) della suddivisione
per motivi di ingresso; adottato (contra
legem) un aggiustamento giaĠ con Lettera circolare del Ministero del lavoro
11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per
metaĠ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di
aggiustamento stabilita anche in seguito
á
Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilitaĠ ex art. 39, co. 7 Regolamento
(poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto,
e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione
studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero
solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo
per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote
privilegiate (TAR Veneto)
á
Limitata
(in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle richieste
presentate da datori di lavoro stranieri
a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto,
avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso
UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
Contenuto dei decreti dal 1998 (torna
all'indice del capitolo)
á
Decreti di programmazione dei flussi:
o
1998:
¤
anticipazione (20.000 stagionali);
¤
DPCM: albanesi
(3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
¤
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500),
lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
¤
anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
¤
DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati),
lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania
(6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000:
2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a
lavoro autonomo);
¤
ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
¤
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
¤
Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
¤
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39,
co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero
fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
¤
Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
¤
Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
¤
DPCM 15/10/2002 (programmazione
transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in
Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000),
marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000);
autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e
continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di
chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
¤
DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al
31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
¤
DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed
Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)
¤
DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro
autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in
Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente
qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200
nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed
Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004,
per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la
programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi
nellĠanno solare precedente)
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500
lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia:
3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria:
2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad
ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati,
con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori
autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa'
non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro
autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi)
Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella
ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in
parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva
per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)
¤
DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti
o
2005:
¤
DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da
qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque
paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di
origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti,
20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti
o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani,
2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -,
25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o
2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120
gg.
¤
DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata
dalla L. 80/2005):
20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e
da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria,
ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004
¤
Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani,
700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati
a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e
badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di
autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata
sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
¤
Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati
alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di
lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100
marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268
ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e
assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi
per lavoratori stagionali
o
2006:
¤
DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi
con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000
marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi,
3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi,
1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati
non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo
per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
¤
DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
¤
DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate
dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
¤
Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500
per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero;
1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova
attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre
nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia;
2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate
da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006
(nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)
o
2007:
¤
DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
¤
DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione
merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori;
3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione
tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso
di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela;
consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie
indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da
date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
¤
Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per
lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
¤
Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per
richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
¤
DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 91.314 domande presentate
¤
DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui
44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro
domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in
ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o
da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto
o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza
alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM
3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e
restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro
domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530
Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri
Lanka
o
2009:
¤
DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 99.418 domande presentate
o
2010:
¤
DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nello stesso senso, TAR Lazio,
che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione;
nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale,
l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio,
il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio:
il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di
imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni
artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta
qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi
professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano
finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio
nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500
conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori
autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a
titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
¤
DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati
per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000
algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi,
4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000
senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800
peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di
paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla
persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000
conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni
da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero
(quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o
Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del
decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in
lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, di cui 195.631 da parte
di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le
domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili),
2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da
parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE
slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp
in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana
(contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro
subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per
lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi
CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati
aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da
studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori
quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione,
permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo
da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%),
al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
¤
DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia,
India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria,
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per
esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei
decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora
impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 77.957 domande presentate
(7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o
2012:
¤
DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i
lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro
stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e
istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000
stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per
regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad
esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro,
dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
13/3/2012: 77.775 domande presentate
su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto
il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale
(1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di
soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati
all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
¤
DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di
lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi
professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi
curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro
subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per
studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE
slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in
permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da
parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90
gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per
lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per
lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro
domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7
per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412
per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati
all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%,
quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini
per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
16/10/2012: alla data del 15/10/2013
presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro
subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643
hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio
o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto
parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di
conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400
hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno),
510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo,
90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota
di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno),
187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5
hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494
domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno
ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
-
la spedizione di
piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni,
in base all'ordine di compilazione
-
confermate le
intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con
le associazioni e gli enti di categoria
-
per le domande
di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno
sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte
dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di
convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione
o
2013:
¤
DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in
Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
15/2/2013: 37.175 domande presentate
su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto
il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta
rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%,
Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333
hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per
lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale
nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:
-
la riduzione della
quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del
meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul
territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di
soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze
pluriennali di lavoro in Italia
-
ripartizione
territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non
comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla
osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente
sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con
ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due
dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con
costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale
della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di
potenziare l'utilizzo di questa procedura
-
chiusura delle
pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate
entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei
procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non
utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse
con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono
restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero
tramite il SILEN
¤
DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente
per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri
residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200
lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare
congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato con L. 3/2013),
2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a
determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a
professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello
nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla
normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama
internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di
imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012,
in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia
riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi
(4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o
formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso
per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate
fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di
conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per
lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state
utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare,
rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite
dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono
essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale
disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle
domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014,
essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della
circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:
-
i modelli
relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non
comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno
disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate
con apposita circolare
-
gestione delle
domande in ordine cronologico
-
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
-
per le
conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen
presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore
di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso
-
intese con
associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
o
2014:
¤
DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province
autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva,
una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi
90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale -
9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del
Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori
subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Bureau International des
Expositions; circolari applicative:
-
circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:
Ĵ
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
Ĵ
confermata la
possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
Ĵ
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2014
Ĵ
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
Ĵ
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
Ĵ
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
Ĵ
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
Ĵ
ripartizione di
10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta
pluriennale
Ĵ
alla quota
dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di
silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di
nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli
stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro
stagionale
Ĵ
in tutti i casi
di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza
del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con
lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere
allo Sportello Unico
Ĵ
tenute per
riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale
pluriennale
-
circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):
Ĵ
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
Ĵ
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
Ĵ
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione
territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che
avviene automaticamente)
Ĵ
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
Ĵ
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
Ĵ
si procede alla
firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve
anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
Ĵ
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
(modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
¤
DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di
Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori
autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per
l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che
sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti
professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello
nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa'
non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di
visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti
privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up
innovative" ai sensi di L. 221/2012,
in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto
di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o
autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela
o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro
stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi
CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato,
1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o
formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso
per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di
otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote
per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province;
trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014),
quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal
Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo
della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita'
della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR
394/1999); circolari applicative:
- circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:
Ĵ
le quote saranno
ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici
Ĵ
gestione delle
domande in ordine cronologico
Ĵ
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
Ĵ
per i formati
all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del
fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente
formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate
prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di
percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella
migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze
probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra
richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)
Ĵ
per le conversioni
in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di
lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso
Ĵ
conversioni da
lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima
della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro
stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra'
instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro
stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in
molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un
esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se
sia sufficiente il decorso del tempo)
Ĵ
per gli ingressi
relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa
Ĵ
lo straniero che
intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della
costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di
nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la
certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs.
286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il
nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati
dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria
preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto
Ĵ
intese con
associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
Ĵ
per quanto
attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate
entro il 31/12/2014 vengono azzerate
Ĵ
sono distribuite
per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le
conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato;
l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in
base alle richieste che perverranno agli sportelli unici
Ĵ
condizioni per
la conversione da stagionale a lavoro subordinato:
Ĉ
avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale
(esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non
inferiore a 3 mesi
Ĉ
presenza dei
requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di
lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la
scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una
promessa di assunzione)
Ĵ
le quote per
oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse
dalle direzioni territoriali competenti
Ĵ
a fronte di
fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le
direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione
di quote rimaste non utilizzate
Ĵ
le quote
previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema
informatizzato SILEN
- circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle istanze e'
prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850 ingressi e'
stata utilizzata solo nella misura del 21.8%
o
2015:
¤
DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica
delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex
Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire,
tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata,
nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori
degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa
ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate); note:
- circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:
Ĵ
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
Ĵ
confermata la
possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
Ĵ
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2015
Ĵ
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
Ĵ
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
Ĵ
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
Ĵ
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3
alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
Ĵ
ripartizione
delle quote per lavoratori stagionali tra province
Ĵ
2.900 quote
stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva
Ĵ
azzeramento
delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015
- alla data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642
domande, sono stati emessi 5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali
del lavoro, sono stati rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici
e sono stati firmati 2.050 contratti di soggiorno (da articolo di G. Casucci)
o
2016:
¤ DPCM 14/12/2015 (programmazione transitoria): 17.850 unita' per lavoro non stagionale,
di cui 1.000 che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei
paesi d'origine, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori con un piano di
investimento che preveda l'impiego di risorse proprie e provenienti da fonti
lecite per un importo non inferiore a 500.000 euro, nonche' la creazioen di
almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi profesisonisti che intendano esercitare
professioni regolamentate o vigilate o rappresentate a livello nazionale da
associazioni inscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari
di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste da Decreto MAE 11/5/2011; artisti di chiara fama o di alta e nota
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in possesso
dei requisiti previsti da Decreto MAE 11/5/2011; stranieri che intendono costituire imprese start-up
innovative in presenza dei requisiti previsti da L. 221/2012 e di
un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa), 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 100
lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato
all'Esposizione Universale di Milano 2015, 13.000 conversioni di altro permesso
(4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno
per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 1.300 permessi di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da
altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro subordinato,
1.850 conversioni di altro permesso (1.500 permessi di soggiorno per studio,
tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo. rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro
Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro autonomo; 13.000
stagionali da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa
d'Avorio, Egitto, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone,
India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Ucraina, Tunisia (nell'ambito di questa quota, 1.500 unita' riservate ai
lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare
lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale); quote ripartite dal Minlavoro alle Direzioni
territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome; trascorsi 90 gg
dalla data di pubblicazione (2/2/2016) del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non
utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive per lavoro stagionale e
non stagionale, esse, ferma restando ciascuna quota complessiva massima
prevista, possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle
effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro; trascorsi 9 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto (3/2/2016), un eventuale residuo della
quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della
quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); note:
- circ. Mininterno-Minlavoro 29/1/2016:
Ĵ
le quote
destinate alle conversioni (14.250 unita') in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato e autonomo saranno ripartite sulla base delle effettive domande che
perverranno agli Sportelli Unici
Ĵ
per i lavoratori
formati all'estero, le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono a segnalare
al Minlavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici
identificativi dei lavoratori richiesti; il Minlavoro, dopo aver riscontrato la
presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste
realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione
dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede
all'attribuzione delle quote
Ĵ
nel caso di
conversione in lavoro subordinato, il lavoratore deve presentare, al momento
della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di
soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione
da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto
insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav)
secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che deve inserirla nel
plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in
lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente
Ĵ
ai fini della
conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (possibile fin dalla
prima stagione), le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la
presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e
l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale,
nonche' la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il
settore turistico-alberghiero, non potra' essere stato inferiore ai 3 mesi; per
il settore agricolo, invece, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori
stagionali sono effettuate a giornate e non a mesi, ai fini della conversione
dovra' risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 gg mensili, nei
3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare
contribuzione previdenziale
Ĵ
ai fini della
conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione
professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato UE a lavoro autonomo, si dovra' tener conto delle
modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai
rapporti di collaborazione (art. 2) e ai contratti a progetto (art. 52); in
questi casi, lo Sportello Unico acquisira' il parere della competente Direzione
Territoriale del Lavoro
Ĵ
per l'ingresso
per le startup innovative si fa riferimento alle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa (si allegano il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup
innovativa e il fac simile per la
certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup
innovativa ospitata da un incubatore certificato
Ĵ
lo straniero che
intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della
costituzione di una startup innovativa dovra' richiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello Unico la certificazione di
nulla osta rilasciata dal Comitato; il Comitato, nel caso di conversione, non
dovra' richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli
accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del
permesso di soggiorno; la citata certificazione sostituisce la certificazione
della Camera di commercio di cui ad art. 39 co. 3, D. Lgs. 286/1998; resta
invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista
Ĵ
nell'ambito
delle quote per lavoro stagionale (complessiva o riservata alle richieste di
nulla osta stagionale pluriennale), e' confermata la possibilita' di
presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalita' per
le quali non siano previste quote riservate che siano gia' entrati in Italia
per lavoro stagionale negli anni precedenti; tali cittadini, infatti, maturano
un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per
ragioni di lavoro stagionale
Ĵ
procedure
concernenti le modalita' di registrazione degli utenti, di compilazione dei
moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso
Ĵ
domande
trasmesse con le consuete modalita' telematiche
Ĵ
le domande
potranno essere presentate fino al 31/12/2016
Ĵ
modelli da
utilizzare:
Ĉ
A e B per i
lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e
Brasile
Ĉ
VA conversioni
dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in
permesso di lavoro subordinato
Ĉ
VB conversioni
dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato
Ĉ
Z conversione
dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in
lavoro autonomo
Ĉ
LS conversioni
dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da
altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato
Ĉ
LS2 conversioni
dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da
altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo
Ĉ
LS1 richiesta di
nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Ĉ
BPS richiesta
nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei
progetti speciali
Ĉ
C-stag richiesta
di nulla-osta per lavoro stagionale
Ĵ
tutti gli invii,
compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati,
verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda
Ĵ
le domande
saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione
Ĵ
riguardo
all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale e alle richieste di
lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
Ĵ
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
Ĵ
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
Ĵ
per l'accreditamento
di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno
durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico,
alle Prefetture-UTG il modello excel
(all. 3
alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
Ĵ
suddivisione
delle quote per province (distribuite intanto 5.727 quote per conversioni su
14.250 previste; la quota di 100 lavoratori per EXPO 2015 e' riservata alla
Direzione territoriale del lavoro di Milano; 1.897 quote per stagionali, di cui
37 per nulla-osta pluriennali, non distribuite)
Ĵ
le quote non
impegnate entro il 31/3/2016 previste dal DPCM 25/11/2013 saranno azzerate
- Mess. INPS 1149/2016: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso
lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro,
della comunicazione obbligatoria, di cui alla L. 608/1996
II. Ingresso per lavoro subordinato
Richiesta di nulla-osta al lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro, da parte del datore di
lavoro italiano, comunitario (da istruzioni per i modelli A e B) o straniero regolarmente
soggiornante (anche nelle more del rinnovo del permesso; dalle F.A.Q. sul sito del Mininterno), allo Sportello
unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-UTG della provincia di residenza o in cui ha sede
legale lĠimpresa o di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa; nota:
il DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) ha limitato (in modo evidentemente illegittimo) l'ammissibilita' delle
richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone
che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto
un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
á
La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica presso il Centro
per l'impiego competente, della indisponibilita'
di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata (art. 22 co. 2 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 99/2013)[1];
nota: in mancanza di indicazioni
sull'attuazione di questa disposizione, non e' chiaro come tale verifica sia
compatibile con un meccanismo di presentazione delle richieste per via
telematica a partire da un prefissato istante (cosa succede se il Centro per
l'impiego, sommerso di richieste di accertamento di indisponibilita', non da'
risposta in tempo utile?), ne' cosa si debba intendere per "idonea
documentazione", ne' quali siano le conseguenze di un eventuale esito
negativo dell'accertamento[2]
á
In caso di
mancanza di conoscenza diretta di lavoratori da parte del datore di lavoro, si
procede a richiesta numerica da liste istituite in base ad accordi
bilaterali, compilate dalle autoritaĠ del Paese dĠorigine firmatario
dellĠintesa (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni
provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento; gli iscritti nelle liste
hanno facoltaĠ di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria
á
In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico
acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste
di prenotazione istituite nellĠambito di accordi bilaterali
á
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
á
La richiesta
puoĠ riguardare anche persona legalmente
presente in Italia, fermo restando obbligo di rientro in patria per
richiedere il visto (telegramma MAE; prassi difforme in alcune questure); si prescinde da tale rientro per
il titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro (per il quale si usa, per la richiesta, il
Modello LS)
e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso UE slp; da D. Lgs. 3/2007); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto
il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa
senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso
al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se
essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il
titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il
rilascio di un permesso in Italia)
á
La richiesta
puo' riguardare anche un familiare del
datore di lavoro; nota (Mess. INPS 15451/2007): anche il rapporto
di lavoro domestico e' stipulabile tra
parenti, esclusi i coniugi (con eccezione dei casi previsti da art. 1, co.
3, DPR 1403/1971: assistenza a invalidi, mutilati, ciechi civili; prestazione di servizi
nei confronti di sacerdoti cattolici o membri di comunita' religiose o militari
di tipo familiare)
á
La richiesta
puo' riguardare un minore, alle
seguenti condizioni (da istruzioni per i modelli A e B):
o
eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o
assolvimento
dellĠobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu'
propriamente, la compatibilita' con il dovere
di istruzione e formazione, che si
assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di
durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore
l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
á
Interpello Minlavoro 21/3/2016 sulla corretta interpretazione di art. 18 L. 977/1967,
come modificato da art. 2 co. 1 D. Lgs. 345/1999, afferente alla disciplina concernente l'orario di lavoro dei minori
o
art. 43 D. Lgs. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni, la possibilita' di
essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attivita'
(contratto finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza
scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di eta' il
percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione sul posto
di lavoro)
o
ai sensi di art.
1 lett. a) e b) e 18 L. 977/1967,
e' considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che e'
ancora soggetto all'obbligo scolastico (lett. a), mentre e' considerato
adolescente il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni e che non e' piu'
soggetto all'obbligo scolastico (lett. b)
o
art. 18 L. 977/1967,
al fine di preservare la frequenza scolastica e l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione stabilisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che
l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali
e, per gli adolescenti, che l'orario di lavoro non possa superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali
o
ove gli
apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i pi
rigorosi limiti di orario previsti da art. 18 L. 977/1967,
rispettivamente ai commi 1 e 2, e non invece quelli contemplati dalla normativa
sull'apprendistato
o
pertanto, i quindicenni
ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con un contratto di
apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una
modalita' di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di
lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del
disposto di cui ad art. 18 co. 1 L. 977/1967
Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Procedura
per la presentazione della richiesta
(circ. Mininterno 8/11/2007 e Manuale utente per il sistema di inoltro telematico):
o
registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere
a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente
autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al
numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da
patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
scaricamento del
software
dal sito del Mininterno
o
compilazione
on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o
spedizione
della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato
per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in
sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
á
Note:
o
le domande per
lavoratori provenienti da paesi con quote
privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
le domande
vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro
il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme
delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di
Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito
selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e documentazione da allegare: contratto di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
La richiesta
deve contenere:
o
generalitaĠ
del datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione
del luogo di lavoro; nota: per il lavoro
domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze
si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in
sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)
o
generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e'
una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente
l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore,
anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione
dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)
o
impegno al
pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o
dichiarazione di
impegno a comunicare (entro 5 gg. dal
verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data
di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di
sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento);
l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato
telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego)
il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006);
per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando
siano stati trasmessi all'INPS (art.
16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009,
circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli
semplificati per assunzione
o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi
previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lĠINPS assume
quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg
dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto
termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o
garanzia della
disponibilitaĠ di un alloggio che
soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare
pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che
sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ
e idoneitaĠ igienico-sanitaria,
contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per
lĠalloggio e la corrispondente decurtazione
del salario (< 1/3 salario;
non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista,
con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono
essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta di trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di
soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o
autocertificazione
dellĠiscrizione dellĠimpresa alla
Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta
o
autocertificazione
della posizione previdenziale e fiscale
(istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale
del datore di lavoro (determinata, per il lavoro
domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione
e contribuzione dovuta; rileva anche
il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri
soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore); non richiesta nel caso in cui il datore
di lavoro sia affetto da patologie
che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire
alla propria assistenza (nota: ratio
incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario
per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che
svolga attivita' agricola, far
riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da
dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o
dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente
ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori),
mentre per datore di lavoro titolare di redditi
esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di
ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni
rilasciate dagli enti erogatori; giurisprudenza:
¤
TAR Toscana:
legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta
¤
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di
nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti
in annualita' concluse
-
legittimo tener
conto, ai fini della verifica del requisito di reddito sufficiente per
l'assunzione di un lavoratore straniero, degli oneri necessari al mantenimento
del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri
familiari conviventi
-
in caso di
redditi maturati nell'anno in corso, l'amministrazione deve effettuare una
valutazione su base prospettica, anziche' far riferimento alla dichiarazione
dei redditi; ha infatti la possibilita' di revocare il permesso se il requisito
viene meno
¤
Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta all'assunzione,
nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da insufficienza
della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non ha tenuto
conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata presentata,
gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il provvedimento,
dal momento che la valutazione della capacita' economica deve rivestire
carattere di attualita'
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non
inferiore a 20 ore settimanali;
nota: contemplato solo il part-time
orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la
conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione
non inferiore allĠimporto dellĠassegno
sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria
sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in
un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso
CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; gli aggiornamenti per il 2015 sono riportati nel Verbale di accordo 2/2/2015; gli aggiornamenti per il 2016 sono riportati nelle Tabelle fornite dal Minlavoro; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono
riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto
riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento
coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo
rispetto allo Stato) e la garanzia per lĠalloggio (inclusa l'eventuale
partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione
del salario)
o
in caso di
richiesta relativa a un minore,
documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)
¤
l'assolvimento
dell'obbligo scolastico, rilasciata
da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la
legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione
dell'organo straniero
¤
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
á
Nota:
verosimilmente, a seguito della modifica apportata ad art. 22 co. 2 D. Lgs.
286/1998 da L. 99/2013, dovra' essere prodotta anche idonea documentazione relativa alla effettuazione, da parte del
Centro per l'impiego, della verifica della indisponibilita'
di un lavoratore presente sul territorio nazionale
á
Nota: per lavori
diversi da quello domestico non eĠ stabilita una soglia minima di reddito per il lavoratore; da art. 29, co. 3,
lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (ma anche, in precedenza, da circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento) si
ricava una soglia di reddito per il rinnovo del permesso del lavoratore senza
familiari a carico pari allĠimporto dellĠassegno
sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015); nota: questo importo, aumentato del canone
d'affitto se a carico del lavoratore, era indicato anche nel modulo "v" distribuito dai ministeri per il caso di conversione da lavoro stagionale in
lavoro subordinato con rapporto part-time; in senso contrario, TAR Piemonte:
la normativa non individua, per lo straniero lavoratore subordinato, una
precisa soglia di reddito
Esame della richiesta (torna all'indice del capitolo)
á
Domanda
trasmessa, ove necessario, dallo Sportello unico che lĠha ricevuta allo
Sportello unico competente per la provincia
di svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa (lĠeventuale nulla-osta intacca la
quota di tale provincia); TAR Veneto:
legittimo affidare la responsabilita' dello Sportello unico e della firma dei
provvedimenti a un funzionario della carriera prefettizia
á
Le richieste di nulla-osta sono esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi
(verosimilmente, nel limite della quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote
che si rendono successivamente
disponibili tra quelle stabilite con il decreto (D. Lgs. 40/2014)
á
Circ. Mininterno 4/4/2014: in applicazione di D. Lgs. 40/2014, la
trattazione delle domande in eccesso rispetto alla quota fissata dal decreto di
programmazione dei flussi e' avviata, a seguito di comunicazione da parte della
Direzione territoriale del lavoro, solo in caso di quote resesi disponibili,
anche a seguito di diversa ripartizione effettuata dal Minlavoro; il sistema
informatico del Mininterno sara' modificato in modo che il datore di lavoro
possa conoscere la posizione della sua richiesta rispetto alle quote assegnate
alla provincia di riferimento
á
Lo Sportello
unico verifica la regolaritaĠ e la
completezza della documentazione (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
á
In caso di incompletezza della documentazione o di
irregolaritaĠ sanabili, lo Sportello
unico invita il datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il
diniego del nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione
eĠ completata o regolarizzata
á
Lo Sportello
unico chiede al Questore il parere
circa la sussistenza di eventuali
o
motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno del lavoratore
o
motivi ostativi
allĠassunzione in capo al datore di
lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di
amministrazione della societaĠ:
¤
condanne o
denunce pendenti per reati di cui al
T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
¤
condanne negli
ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per
(art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)
-
favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
-
intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
-
occupazione alle
proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
á
Il Questore formula il parere (Tar Friuli: i motivi ostativi
devono essere descritti dettagliatamente; TAR Lazio:
ai fini del diniego di nulla-osta all'assunzione di un lavoratore nell'ambito
dei flussi non e' sufficiente l'indicazione generica di esistenza di reati
ostativi all'ingresso, ma tali reati devono essere indicati espressamente e
rilevano solo se la sentenza di condanna e' gia' stata pronunciata al momento
del diniego)
á
TAR Lombardia: la revoca del nulla-osta a causa di una pregressa espulsione non puo' prescindere
dall'avviso di avvio del procedimento e dalla valutazione dell'interesse
pubblico al ripristino della legalita' in relazione all'affidamento che il
provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche considerato il tempo
trascorso dal rilascio del nulla-osta; TAR Toscana:
l'esistenza di una segnalazione al SIS riferita allo straniero ha effetto
preclusivo automatico rispetto al rilascio del nulla-osta all'ingresso per
lavoro subordinato; TAR Lazio:
illegittimo il diniego dell'autorizzazione al reingresso fondato solo
sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso
per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare
italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte
del datore di lavoro richiedente (nello stesso senso, TAR Lazio,
per un caso di autorizzazione al reingresso negata sulla base del rifiuto di
nulla-osta all'ingresso, a sua volta adottato per la sola esistenza di quel
divieto di rengresso)
á
Lo Sportello
unico chiede alla DPL la verifica
dei limiti numerici imposti dal
decreto flussi (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha disposto che le richieste di nulla-osta siano esaminate nei limiti numerici fissati col decreto di programmazione dei flussi;
verosimilmente, quindi, tale controllo viene effettuato preventivamente;
verosimilmente, con riferimento alla quota assegnata alla provincia); le richieste eccedenti tale limite possono essere esaminate nell'ambito delle quote
che si rendono successivamente
disponibili tra quelle stabilite con il decreto), nonche' la verifica
relativa al rispetto dei contratti di
categoria e alla congruitaĠ del
numero di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacitaĠ reddituale (art. 30 bis, co. 8, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); la verifica della congruita' non si applica in
caso di lavoratore da adibire all'assistenza di datore non autosufficiente
(nota: ratio incomprensibile)
á
Il nulla-osta e'
rifiutato se i documenti presentati
sono stati ottenuti in modo fraudolento
o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)
á
In caso di
certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello
unico[3]
o
richiede
allĠAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
o
convoca il
datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta e per la sottoscrizione
del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare
il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2
DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in
assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o
collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo
per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria
una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del
datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da
istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia
rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il
nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori
del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come
fa il datore a disporre di tale fotocopia?)
o
spedisce
lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di
lavoro, alla rappresentanza
diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Nei casi di decesso del datore di lavoro domestico
o di cessazione dell'attivita' dell'azienda nelle more del rilascio del nulla-osta al lavoro e' possibile il subentro nell'assunzione da parte di un
componente della famiglia del
defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che rileva l'azienda che aveva presentato la richiesta di
assunzione, a condizione che questi ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti e presentino allo Sportello
unico competente una specifica richiesta
(da circ. Mininterno 7/7/2006)
á
Rilascio o
diniego del nulla-osta entro 60 gg.
(D. Lgs. 40/2014)[4]
dalla richiesta (limite con carattere puramente ordinatorio; circ. Mininterno 13/8/2009 segnala pero' le frequenti condanne subite
dall'amministrazione, con nomina di un commissario ad acta a spese
dell'amministrazione stessa, per silenzio-inadempimento)
á
Il diniego del
nulla-osta va motivato adeguatamente, soprattutto in caso di insufficienza di
reddito, allo scopo di evitare contenzioso giudiziario (circ. Mininterno 6/2/2009 e circ. Mininterno 13/8/2009)
á
TAR Lombardia: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di nulla-osta
all'assunzione da parte di una agenzia di somministrazione
di lavoro, per mancanza del requisito del reddito del datore, dato che il
tipo di garanzie che una tale societa' deve fornire sono diverse da quelle,
relative al reddito previste per un normale datore di lavoro, consistendo nelle
garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il
pagamento delle retribuzioni, certamente fornite dalla societa'
á
Legittimo il
diniego di nulla-osta se, con riferimento al rapporto di lavoro corrispondente
alla proposta di contratto di soggiorno, la soglia di reddito indicata dalla circ. Minlavoro 1/2005 (TAR Toscana)
o dalla scheda tecnica predisposta dall'ufficio periferico del Minlavoro (TAR Veneto)
non e' raggiunta
á
Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di
nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti
in annualita' concluse; nota: in
altro punto si afferma che il controllo deve essere fatto con riferimento
all'attualita' (verosimilmente, alla piu' recente tra le annualita' concluse)
á
Sent. Cons. Stato 117/2015: legittimo tener conto, ai fini della verifica del
requisito di reddito sufficiente per l'assunzione di un lavoratore straniero,
degli oneri necessari al mantenimento del nucleo familiare, trascurati dalla circ. Minlavoro 1/2005, ma illegittimo non tener conto dei redditi di altri
familiari conviventi; in caso di redditi maturati nell'anno in corso,
l'amministrazione deve effettuare una valutazione su base prospettica, anziche'
far riferimento alla dichiarazione dei redditi (ha infatti la possibilita' di
revocare il permesso se il requisito viene meno)
á
Sent. Cons. Stato 692/2016: illegittimo il diniego di nulla osta
all'assunzione, nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, motivato da
insufficienza della capacita' economica dell'impresa, se l'amministrazione non
ha tenuto conto del reddito maturato nell'anno in cui la richiesta e' stata
presentata, gia' concluso, pero', nel momento in cui e' stato adottato il
provvedimento, dal momento che la valutazione della capacita' economica deve
rivestire carattere di attualita'
á
TAR Lombardia: la sussistenza di un provvedimento di espulsione gravato di un divieto
di rientro in Italia per 10 anni e' motivo sufficiente per revocare il nulla osta
all'ingresso del lavoratore concesso per il fatto che in sede di espulsione lo
straniero aveva fatto uso di un alias;
il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca dovuto al non essere nota
la corrispondenza dei due diversi nomi allo stesso straniero non e' imputabile
all'amministrazione
á
TAR Lombardia: in caso di annullamento del nulla-osta all'assunzione motivato
dall'emersione di un provvedimento di espulsione a carico del lavoratore
straniero, il ricorso dello stesso straniero contro il provvedimento e'
inammissibile, la legittimazione ad agire spettando esclusivamente al datore di
lavoro che ha richiesto il nulla-osta
Ingresso del lavoratore (torna
all'indice del capitolo)
á
Il datore di lavoro informa il lavoratore dellĠavvenuto rilascio
á
Nulla-osta al
lavoro subordinato da utilizzare per la richiesta
di visto entro 6 mesi (entro un
anno, secondo il com. Mininterno 11/4/2007; nota: il termine di 6 mesi e' ribadito da Mess. INPS 8738/2008 e da Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011) dal rilascio
á
Il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di
tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo
sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso
ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
La
rappresentanza diplomatico-consolare
o
comunica al
lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o
trasmette
lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e
INAIL
á
Nota: la mancata
trasmissione telematica dallo Sportello unico al consolato del nulla-osta per
lavoro subordinato, regolarmente allegato alla domanda di visto, non e' motivo
sufficiente per il diniego di visto (TAR Lazio)
á
Quando il
nulla-osta all'assunzione per lavoro subordinato sia stato smarrito dal
lavoratore, con smarrimento regolarmente denunciato, e sia stata prodotta una
copia conforme all'originale (avente la stessa validita' di questo),
l'Ambasciata non puo' rifiutare il visto unicamente sulla base dell'assenza
dell'originale (TAR Lazio)
á
Legittimo il
provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato se viene esibito un
passaporto con numero appartenente ad una serie non piu' in vigore (TAR Lazio)
á
Lo smarrimento
del passaporto indicato ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso per
lavoro subordinato rende il rigetto del visto di ingresso provvedimento
vincolato (sent. Cons. Stato 6410/2011); nota:
assurdo!
á
Illegittimo il
silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla
richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato
rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso (TAR Lazio)
á
Legittimo il
diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS,
dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di
una tale segnalazione (TAR Lazio;
nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi
dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)
á
Legittimo il
diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata
conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro
rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal
momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e
non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico (TAR Lazio)
á
Illegittimo il
diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il
nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo
ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano
questo sospetto (TAR Lazio)
á
Il datore di
lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di
respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del
procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)
Richiesta di permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
á
Entro 8 gg. dallĠingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, esibendo la documentazione comprovante
la disponibilita' di alloggio e
l'avvenuta richiesta di certificazione di
idoneit alloggiativa (all'Ufficio tecnico comunale, il certificato
attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, alla ASL, il
certificato di idoneita' igienico-sanitaria dell'alloggio stesso; da nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri) e la dichiarazione del
datore di impegno al pagamento delle
eventuali spese di rimpatrio (art. 8
bis Regolamento; nota: previsione inutile, dato che l'impegno e' gia'
esplicitato nel contratto di soggiorno); copia del contratto di soggiorno
firmato dal lavoratore eĠ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per
lĠimpiego, allĠautoritaĠ consolare italiana competente e al datore di lavoro
á
Il nulla-osta al lavoro e' revocato se lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma
del contratto di soggiorno, salvo
che questo dipenda da causa di forza
maggiore (D. Lgs. 109/2012)
á
Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: il datore
di lavoro e' tenuto ad accompagnare
il lavoratore; nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del
DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di
soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e
consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno
á
Lo Sportello
unico richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di
18 mesi dal rilascio del nulla-osta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna,
indicando il domicilio fiscale dello straniero; in caso di evidenza di errore
nell'anagrafica del codice fiscale, lĠAgenzia delle entrate sollecita l'Ufficio
archivio anagrafico a correggerlo (circ. Ufficio archivio anagrafico 12/7/2006,
citata da F.A.Q. sul sito del Mininterno).
á
Lo Sportello
unico da' assistenza al lavoratore per la compilazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, che
e' poi spedita dal lavoratore da uno degli uffici
postali abilitati (circ. Mininterno 7/12/2006)
Disposizioni particolari in relazione ai lavoratori
che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibilita' di
ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori
stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo,
che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e
dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non
oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare la possibilita' di assunzione di lavoratori stranieri da
parte di aziende italiane o stabilite in Italia (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Predisposta una
procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per
motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro
dell'Unione europea
á
Inoltro, da
parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per
l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Il Commissario
generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il
Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da
parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale,
sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
La comunicazione
va inviata dal legale rappresentante dell'azienda che procede all'assunzione,
che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di
Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese
presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui
l'assunzione venga richiesta direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento
e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
á
Il visto di
ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e,
in relazione al rispetto della quota di ingresso, dalla Direzione territoriale
del lavoro di Milano
á
La
sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita
sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero
e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta
del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite
l'ufficio postale
á
Contestualmente
alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la
convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello
Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
á
Il permesso di
soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e
non puo' essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura
di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del
cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della
Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota
programmata (che avviene automaticamente)
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
si procede alla
firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve
anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
o
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio
postale
á
Integrazione Linee-guida Expo 2015:
o
per il personale
per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno
"per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati
potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015
o
ampliate le
categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta
di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti
ufficiali
o
per i lavoratori
stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli
ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei
padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate
o
per ingressi per
motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile
richiedere un visto per missione anziche' per lavoro
á
La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione
riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo'
esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri
Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei requisiti per il
rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un contratto di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale contratto o documento
(verosimilmente, al fine di determinare la stipula del contratto) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eĠ commesso da pubblico
ufficiale
á
Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate
dolosamente, prevale l'interesse a
mantenere il divieto di reingresso
rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in
senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa
circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
TAR Lombardia: legittima la revoca del nulla-osta all'assunzione ove emerga, dal
confronto delle impronte, che sullo straniero grava un divieto di reingresso;
nello stesso senso, TAR Lazio:
il diniego e' atto a contenuto vincolato
á
TAR Lombardia: legittimo il diniego del permesso per lavoro subordinato motivato
dalla revoca del nulla-osta all'ingresso (fondata, a sua volta, sull'esistenza
di una espulsione pregressa), se tale revoca non e' stata impugnata
dall'interessato e mantiene quindi intatta la propria efficacia
á
Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e
mai allontanatasi
á
Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in
precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come
rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso
á
Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima
che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata
minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo
caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego
sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un
qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi
volutamente diretto a eludere e violare la normativa
á
Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro
subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un
divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta
all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita'
italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego
se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso,
ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione
all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta',
non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato
fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente
espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011)
contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero
espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la
revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini
sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di
chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver
spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
á
Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha
rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione,
ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare
volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato
dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e'
avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza
consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e
l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi
alla pericolosita' sociale dello straniero
á
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento del contratto di soggiorno adottato, sulla
base di una mera segnalazione al SIS, senza alcuna indicazione in ordine agli
estremi della segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, senza
salvaguardare il diritto di partecipazione procedimentale da parte del
destinatario del provvedimento
á
Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per
lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione
non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di
procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello
straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione
(nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)
á
TAR Lombardia: in presenza di revoca del nulla-osta all'assunzione, il diniego di
rinnovo del permesso e' provvedimento con contenuto vincolato
á
TAR Toscana:
il fatto che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia stato ottenuto
sulla base di documentazione falsa (ditta inesistente) rende legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di nuovi elementi
sopravvenuti (occupazione effettiva), dato che questi non sono atti a sanare
l'irregolarita' iniziale, perche' frutto di un soggiorno che non avrebbe dovuto
essere consentito
á
TAR Lazio:
legittimo il diniego di permesso per attesa occupazione se il lavoratore, data
l'inerzia della rappresentanza diplomatica rispetto al rilascio del visto di
ingresso per lavoro subordinato, e' entrato in Italia per turismo
á
TAR Toscana:
legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se lo
Sportello Unico ha revocato il nulla-osta a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'impresa che lo aveva richiesto, e il Consolato ha
conseguentemente revocato il visto di ingresso, senza che tali provvedimenti
siano stati impugnati nei termini dall'interessato
á
TAR Lombardia: il provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e, in
conseguenza, del permesso per lavoro subordinato, se emerge la falsita' della
dichiarazione relativa al requisito reddituale del datore di lavoro (nella
fattispecie, una cooperativa) e' legittimo e ha carattere vincolato; non puo'
ritenersi sussistente un affidamento formatosi negli anni in capo al
lavoratore, se questi non dimostra di aver effettivamente costituito un
rapporto di lavoro con quel datore di lavoro
á
Sent. Cons. Stato 1451/2013: l'inesistenza del rapporto di lavoro e la
consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' motivo sufficiente
per revocare, a seguito dell'accertamento, il permesso rilasciato; in relazione
alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell'appellante,
puo' essere presa in considerazione dalle competenti autorita' una domanda di
permesso di soggiorno per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo
debitamente e correttamente documentata
á
Sent. Cons. Stato 2911/2014: legittima le revoca del permesso per lavoro subordinato
se il presunto datore di lavoro ha denunziato come falsa l'affermazione
relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro e non risulta provata
l'esistenza di alcun altro rapporto
á
TAR Toscana:
legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
á
Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di
emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e'
svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato
la falsita'
á
Sent. Cons. Stato 5014/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero
á
Sent. Cons. Stato 24/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo
tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non
conviventi con lo straniero
á
Sent. Cons. Stato 1113/2016: legittimo il diniego di rinnovo di permesso per
lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a
dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto
dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a
contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo
caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo
l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e
perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo
solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione
dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una
riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro
retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso
á
Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno
di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso
conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie
all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale
alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta;
all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la
concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni
di successiva permanenza in Italia
á
Sent. Cons. Stato 4619/2015: il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza
sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento
falso (relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente) e' atto a
legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero
condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o
sia solo parte lesa (il documento e' stato prodotto da un'agenzia); i fatti
sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) devono essere sottoposti all'autorita'
amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a
rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di
altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per
essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato
á
Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia
á
TAR Piemonte:
illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato (nel caso,
nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico
parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale
dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di
lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano
riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini
dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche
osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento
alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito
alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle
verifiche
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in
permesso per lavoro, motivato da presunta
fittizieta' del rapporto di lavoro,
se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di
lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita'
del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche'
le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione
competente
á
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria
á
Ord. Cons. Stato 1134/2015: l'effettiva sussistenza
del rapporto di lavoro puo'
ritenersi comprovata anche da
elementi di natura indiziaria
diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di
specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui
erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)
á
Sent. Cons. Stato 4113/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro
sarebbe fittizio (determinandosi
cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale
fittizieta'; l'onere di tale prova,
quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state
emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del
datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito
dall'immigrato
á
TAR Veneto:
un ritardo nella formalizzazione del rapporto di lavoro non riconducibile a
responsabilita' del lavoratore non
giustifica il diniego di rilascio del permesso
á
Sent. Cons. Stato 1229/2015: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se l'interessato ha presentato le dimissioni dal posto di
lavoro per il quale era stato consentito il suo ingresso in Italia ancor prima
di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi anche irreperibile; le
disposizioni secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni
dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri che hanno interrotto il
rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di
ottenere il permesso di soggiorno (nota:
dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa)
á
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno
imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
á
Sent. Cons. Stato 3989/2013: semplici irregolarita' formali (quali mancata
indicazione del lavoratore sul libro matricola e la difformita' riscontrata nel
formato della busta paga allegata) non sono sufficienti a provare
l'insussistenza del rapporto di lavoro, ai fini del diniego di permesso, se nei
fatti l'esistenza del rapporto risulta provata
á
TAR Lombardia: illegittimo l'annullamento, per irregolarita' della documentazione
presentata, del nulla-osta rilasciato all'aspirante datore di lavoro e il
conseguente annullamento automatico del permesso per lavoro subordinato, quando
siano trascorsi 3 anni dal rilascio, se non viene data comunicazione di avvio
del procedimento anche allo straniero, con possibilita', per questo, di
prospettare la sopravvenienza dei requisiti per conservare il titolo di
soggiorno; in una situazione del genere, l'amministrazione avrebbe potuto, con
adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, revocare o non
rinnovare il permesso di soggiorno solo se il rapporto di lavoro instaurato
fosse risultato fittizio e inesistente e quindi se fosse stato falsato l'intero
procedimento di ingresso e assunzione
Stipula del contratto di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Il termine per
la stipula del contratto di lavoro,
caratterizzato da condizioni per lo piu' gia' indicate nel contratto di
soggiorno, e' di 6 mesi dalla data
di rilascio del nulla-osta da parte
dello Sportello unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il
termine di 6 mesi dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono
decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso
di decesso di questo o di cessazione dell'attivita'
dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
á
L'obbligo contributivo decorre dalla data
di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008)
á
Un ritardo nella formalizzazione del
rapporto di lavoro non riconducibile
a responsabilita' del lavoratore non
giustifica il diniego di rilascio del permesso (TAR Veneto)
o
l'obbligo di
richiesta del certificato penale del
casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza
di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 609-undecies c.p. in
materia di abusi e sfruttamento dei minori
(D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di
collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi
fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi
i rapporti di volontariato
o
l'obbligo si
applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori
o
l'obbligo non si
applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della
quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori
o
in attesa del
rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
á
Nota della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Modena (sulla base di
circ. Mingiustizia 3/4/2014):
o
l'obbligo, di
cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui
agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in
materia di abusi e sfruttamento dei minori,
non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della
disposizione
o
in caso di
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un
gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione
sostitutiva
o
il certificato
penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente
tramite delegato), utilizzando l'apposito modello;
vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro,
del lavoratore e, se del caso, del delegato
o
e' necessaria
l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte
dell'interessato, di apposito modello e
allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato
o
il certificato
puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa
esibizione del documento di identita'
Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
giunto in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato che non riesce a
formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta
indisponibilita' del datore di lavoro, puo' chiedere il rilascio di un
permesso di soggiorno per attesa
occupazione, allegando alla domanda una dichiarazione firmata dal
responsabile dello Sportello unico dellĠimmigrazione, dalla quale risulti
l'indisponibilita' del datore di lavoro (circ. Mininterno 20/8/2007)
á
Nota: circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di
disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia
stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato
perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare
una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione;
l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello
Unico e questura
á
TAR Lazio:
coerentemente con quanto stabilito da circ. Mininterno 20/8/2007, al lavoratore straniero per il quale l'interesse
del datore di lavoro sia venuto meno dopo
la sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ma prima del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato deve essere rilasciato un permesso per attesa occupazione e, se nel frattempo
ha trovato una nuova occupazione, un permesso
per lavoro; in ogni caso, va valutata la possibilita' di rilasciare un
permesso ad altro titolo in base ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, TAR Lazio
(che estende la conclusione al caso di qualunque causa imputabile al datore di
lavoro, incluso quello in cui il datore di lavoro sia indagato per aver preteso
denaro dallo straniero per la presentazione della richiesta di nulla-osta, quando
non siano emerse, in relazione ai fatti, responsabilita' penali dello
straniero), Sent. Cons. Stato 3166/2014 (che, per il caso in esame, sottolinea come il
rilascio del permesso sia atto dovuto a seguito della sottoscrizione del
contratto di soggiorno da parte dello straniero, non essendo a lui imputabile
la cessazione dell'attivita' dell'impresa, e afferma che, ai fini del rilascio
del permesso, l'interessato dovra' allegare solo l'iscrizione al Centro per
l'impiego; nota: la sentenza aggiunge in modo impreciso quanto segue:
"nonche' la dimostrazione inerente la disponibilita' di fonti lecite di
sostentamento"); in senso quasi
opposto, sent. Cons. Stato n. 4064/2009: la cessazione
del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta
all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo
straniero del necessario requisito per il rilascio, a maggior ragione se lo straniero non e' insorto per
lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle
liste di collocamento
á
Ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel
caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del
lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore
possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle
more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego
di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un
nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una
nuova richiesta di permesso, che
dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
á
Diniego di rinnovo e revoca del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi
se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona
destinataria dei servizi, da motivi non
imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto,
che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007); nello stesso senso, TAR Toscana
(illegittimo il diniego in mancanza di istruttoria atta ad escludere che tale
mancata instaurazione sia dovuta a fatti indipendenti dalla volonta' del
lavoratore, quali il tentativo da parte del datore di lavoro di imporre
condizioni di lavoro diverse da quelle precedentemente concordate), TAR Umbria
(quando non vi sia evidenza di un intenzionale aggiramento delle norme di
legge, l'instaurazione di un rapporto di lavoro diverso da quello
autorizzato ai fini dell'ingresso, da parte del lavoratore straniero cui sia
stato rilasciato il permesso di soggiorno, e' legittima, ed e' illegittimo,
quindi, il successivo diniego di rinnovo
per mancata instaurazione del primo rapporto), Sent. Cons. Stato 5211/2012 (la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per
il quale sia stato autorizzato l'ingresso per motivi indipendenti dal
lavoratore non esonera l'amministrazione che abbia gia' rilasciato il permesso
di soggiorno per attesa occupazione dal valutare, in sede di rinnovo, la nuova
assunzione sopraggiunta; irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, il
fatto che l'interessato non abbia di sua iniziativa chiesto di modificare il
titolo del permesso di soggiorno, per attesa occupazione, a suo tempo
rilasciato)
á
Sent. Cons. Stato 3717/2012: ai fini della revoca
del permesso di soggiorno per lavoro, motivata dal carattere fittizio del rapporto di lavoro, l'amministrazione e' tenuta ad accertare l'effettiva sussistenza di tale carattere, non
potendosi escludere che il trasferimento in altro comune del datore di lavoro
sia proprio la causa della cessazione di un effettivo rapporto di lavoro, della
quale il trasferimento in altro comune del lavoratore sia l'effetto
á
La mancata segnalazione da parte dello
straniero della sopravvenuta indisponibilita' del datore a stipulare il
contratto di soggiorno per il quale e' stato autorizzato l'ingresso non e' motivo sufficiente per il diniego
del permesso (TAR Lombardia)
Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,
o
puo' esercitare
l'attivita' lavorativa per cui ha
ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co.
3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011,
non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato
rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la
ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
¤
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito
e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
¤
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
á
Nota:
secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, dopo aver presentato la richiesta di permesso di
soggiorno il lavoratore puo' essere assunto
anche da altri datori di lavoro
(quanto meno, in aggiunta al datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta
all'ingresso); nello stesso senso, in caso di sopravvenuta indisponibilita' di
quel datore di lavoro, TAR Lazio,
TAR Friuli Venezia Giulia, sent. Cons. Stato 4151/2011
á
Circ. Provincia Roma 15/9/2009 prevede la possibilita' di iscrizione nelle liste di
disoccupazione presso il Centro per l'impiego per lo straniero per il quale sia
stato rilasciato nulla-osta all'ingresso per lavoro ma non sia stato
perfezionato il rapporto di lavoro autorizzato; l'interessato deve presentare
una dichiarazione nella quale riporta i motivi della mancata assunzione;
l'iscrizione e' comunicata, con allegazione della dichiarazione, a Sportello
Unico e questura
III. Soggiorno per lavoro subordinato
Durata del permesso per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
á
Durata del
permesso di soggiorno:
o
< 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata del
rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Licenziamento e dimissioni (torna
all'indice del capitolo)
á
In caso di licenziamento o dimissioni (anche per rapporto a tempo determinato, da circ. Mininterno 19/5/2001; nota: legittimi solo per giusta causa – da art. 2119 c.c. –,
bencheĠ vi sia interesse di ambo le parti a non eccepire sullĠesistenza di
questa), che il datore di lavoro deve comunicare entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego:
o
iscrizione del
lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego, nelle liste di mobilitaĠ (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di
mobilitaĠ) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012),
se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; note:
¤
dovrebbero
rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle
erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati
discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il
lavoro temporaneo, etc.)
¤
Sent. Cons. Stato 1229/2015: le disposizioni secondo cui la perdita del posto di
lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo
di revoca del permesso di soggiorno gia' ottenuto non si applica agli stranieri
che hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in
Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno (nota: dovrebbe essere fatto salvo il caso di dimissioni per giusta
causa)
o
iscrizione del
lavoratore nellĠelenco anagrafico di
cui allĠart. 4 DPR 442/2000
(o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata
residua del permesso, ma comunque >
1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni
o se non ricorrono le condizioni per
lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso
di soggiorno e dichiarazione
relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento
di nuova attivitaĠ; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo);
nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge,
ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri
sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti
bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o
rinnovo
del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con
durata tale da completare il periodo
di 1 anno o, se superiore, con la
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal
lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012),
previo accertamento dellĠeffettiva
iscrizione nelle liste di mobilita' o
nell'elenco anagrafico; giurisprudenza:
¤ TAR Campania:
il rinnovo non puo' essere negato
per il solo fatto che il rapporto di lavoro concluso ha avuto durata molto breve (ne', sembra evincersi,
per il fatto che non ha avuto luogo
l'iscrizione nell'elenco anagrafico; nel
senso, invece, della necessita'
dell'iscrizione, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 2645/2015, Sent. Cons. Stato 4114/2016; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa,
di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014
¤
Sent. Cons. Stato 2645/2015:
-
la spettanza di
un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere
umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il
quale, chi ha dimostrato in passato di poter reperire una legittima ed adeguata
occupazione, puo' ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova entro il
lasso di tempo concesso dalla norma; tuttavia, perche' la presunzione risulti
giustificata, occorre che nel periodo di validita' del permesso di soggiorno
per lavoro, un'attivita' lavorativa sia stata effettivamente svolta, producendo
un reddito adeguato, o quanto meno siano state acquisite (mediante
l'apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacita'
lavorative
-
ai fini del
rilascio di un permesso per attesa occupazione, non e' sufficiente che lo
straniero al momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento;
eventuali periodi di disoccupazione nel periodo di validita' del precedente
permesso debbono essere computati nel periodo annuale, potendosi rifiutare il
permesso nel caso in cui lo straniero abbia gia' accumulato un anno di
permanenza per reperire un lavoro (diversamente opinando, sarebbe agevole
eludere il requisito reddituale, e la connessa esigenza di contribuzione
fiscale e previdenziale da parte dello straniero, instaurando, in prossimita'
della scadenza del permesso e per una durata minima, rapporti di lavoro
meramente strumentali al rilascio di un nuovo permesso; nota: inammissibile estrapolazione dalle norme vigenti; in senso contrario, TAR Campania)
¤
Sent. Cons. Stato 1230/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato da assenza di reddito, senza concessione del
beneficio di un permesso per attesa occupazione, se al momento dell'adozione
del provvedimento e' gia' spirato il periodo di un anno che la legge concede
per trovare una nuova occupazione; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2645/2015 e Sent. Cons. Stato 2645/2015 (il fatto che l'appellante sia tornato in patria per
un lungo periodo non consente, quale motivo di forza maggiore, una deroga
ampliativa alla durata dell'attesa occupazione, posto che tale previsione
costituisce gia' una deroga al principio della necessaria percezione di un
reddito sufficiente al proprio sostentamento)
¤
TAR Lazio:
il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce
valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo
massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta
di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova
attivita' lavorativa
¤
Sent. Cons. Stato 1222/2015:
-
la possibilita'
di concedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore
anno non e' necessariamente esclusa dal fatto che l'interessato se ne sia
avvalso per la residua quota di validita' del permesso di soggiorno
-
il fatto che lo
straniero sia stato in passato ripetutamente vittima di irregolarita'
retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate
dal giudice del lavoro successivamente all'adozione del provvedimento di
diniego di rinnovo del permesso motiva il riesame del provvedimento e
l'eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione
¤
TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la
richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere
allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude
l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione
¤
Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso,
l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'istanza
di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del
sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di
disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D.
Lgs. 286/1998)
¤
Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo
ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o
disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro
vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della
fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento
¤
Sent. Cons. Stato 4105/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
attesa occupazione se lo straniero non ha comunicato, nemmeno in sede di
contraddittorio a seguito di preavviso di rigetto, all'amministrazione di aver
intrapreso attivita' lavorativa autonoma dalla quale ricava un reddito adeguato
¤
Sent. Cons. Stato 1231/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
attesa occupazione scaduto, se non e' soddisfatto il requisito relativo ai
mezzi di sostentamento sufficienti
¤
TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato
sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo
di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto
all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito)
¤
Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi,
di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso
per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il
criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il
rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato
o
per il
lavoratore straniero che sia rimasto invalido,
lĠiscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allĠart. 8 L. 68/1999
equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione
nellĠelenco anagrafico; nota: gli
stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai
7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e
riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)
o
specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma
conservazione delle facoltaĠ permesso
per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)
o
ulteriore
rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato in presenza di un contratto
di lavoro (D. Lgs. 40/2014; note:
¤
formalmente, non
e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per
lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli
impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro)[5]
¤
Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso,
fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18
mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se
l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo
straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato,
prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un
nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in
considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero
sia privo di permesso)
¤
Sent. Cons. Stato 3822/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, gia'
rinnovato per attesa occupazione, se lo straniero ha prodotto solo una proposta
di assunzione, in qualita' di domestico, da parte di persona titolare di un
reddito insufficiente a garantire la retribuzione di un dipendente, non
rilevando, ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza
con un cugino regolarmente soggiornante in Italia
o
in mancanza di
nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[6],
alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha
avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente
rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non
inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento,
anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012
e circ. Mininterno 9/7/2012); note:
¤
oltre che il
reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro
accessorio (art. 48 co. 5 D. Lgs. 81/2015; tali redditi possono ora arrivare a un totale di 7.000 euro per anno,
in base ad art. 48 co. 1 D. Lgs. 81/2015[7]); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni
di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate
idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al
Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')
¤
non e' chiaro
se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di
reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per
una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente
disponibile
¤
non e' chiaro se
si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso
(difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)
¤
Sent. Cons. Stato 4700/2016: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondato sul mancato reperimento di nuova
occupazione, se il provvedimento non
e' stato preceduto da preavviso di rigetto, dal momento che assumono rilievo le sopravvenienze (nel caso in esame, comunque documentate dallo
straniero, a dispetto dal mancato preavviso)
¤
Circ. Mininterno 3/10/2016: la modifica introdotta da L. 92/2012 non pone
limiti alla rinnovabilita' del permesso per attesa occupazione, anche quando
sia trascorso il periodo di un anno di iscrizione nelle liste di collocamento;
l'amministrazione deve tener conto, a tal fine, dell'esistenza di motivi
umanitari o legati a obblighi costituzionali o internazionali e delle
condizioni di inserimento socio-familiare, da bilanciare con eventuali ragioni
legate alla pericolosita' dell'interessato, anche qualora manchino gli altri
requisiti; con riferimento al requisito reddituale, rilevano anche i redditi
complessivi dei familiari conviventi con il richiedente, ed e' opportuno fare
riferimento alle indicazioni fornite da Sent. Cons. Stato 2730/2016 (in presenza di un contratto di lavoro stipulato da
pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico,
che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura
del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri
che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura,
specie in un periodo storico
caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile)
¤
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in
relazione a uno straniero che abbia familiari
in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore
eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della
natura dei suoi legami socio-familiari
della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
¤
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari
legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i
corrispondenti legami atti, a maggior
ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto
avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha
proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
¤
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la
considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a
determinare il diniego di rinnovo
¤
Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami
familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente
ostativa alla permanenza in Italia
¤
TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non
e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi
comunque di difetto di istruttoria
¤
Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito
se l'amministrazione non ha
effettuato una valutazione della
situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co.
1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al
ricongiungimento al nucleo familiare, e non
ha tenuto conto del fatto che
l'interessato dispone di alloggio a
titolo gratuito
¤
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale (nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare!); nello
stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa
occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono
essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale
sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla
situazione familiare automaticamente deriva all'interessato
¤
TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia (incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso;
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare);
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante
¤
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
¤
Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando il cumulo dei redditi di familiari non
facenti parte del nucleo di familiari (fratelli
e cugini) per i quali si puo' dar
luogo a ricongiungimento; nota: la
sentenza sembra considerare non rinnovabile il permesso in presenza di
fruizione dell'indennita' di disoccupazione se tale indennita' non integra il
requisito di reddito sufficiente, non tenendo conto del fatto che la durata del
permesso per attesa occupazione deve consentire il soggiorno per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, a prescindere
dall'importo di tale prestazione
¤
Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva,
ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia
¤
Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto
reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta
per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una
valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di
lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non
prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale
dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno
stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami
familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in
rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione
della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato
¤
Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro
regolare in Italia non e' un
dato di per se' rilevante ne' sufficiente
a compensare il venire meno del requisito
di reddito per un periodo prolungato
¤
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
¤
Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego
di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il
rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
¤
Sent. Cons. Stato 309/2015: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero (va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria)
o
in mancanza
di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[8],
di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza
del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa;
nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali
il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta
stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno
del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota:
se lĠiscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a
meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un
permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni
a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; giurisprudenza:
¤
Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa
occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter
dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha
allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di
somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro)
¤
Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente
(verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di
rinnovo e' atto strettamente vincolato
¤
Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto,
a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale,
l'appello dello straniero, in un
caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa
occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del
provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di
lavoro
o
il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Sent. Cons. Stato 3674/2014, Sent. Cons. Stato 3677/2014, Sent. Cons. Stato 3904/2014:
o
art. 22 co. 11
D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012,
fissa nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione
o
il periodo minimo di un anno previsto art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre
dal momento della concessione o del
rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro),
senza computare i periodi
precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali
irregolarita' amministrative sanabili
o
ai fini della
concessione del permesso per attesa
occupazione non possono
richiedersi requisiti di reddito e,
solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca
di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno
á
Sent. Cons. Stato 4638/2014: se sono trascorsi
12 mesi dall'iscrizione al Centro per l'impiego, ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di risorse sufficienti; elementi sopraggiunti possono consentire il
rilascio o rinnovo del permesso solo se essi sono verificati e sufficientemente consolidati;
spetta pero' all'amministrazione riesaminare
tempestivamente la situazione su istanza
di parte e valutare la condotta dello straniero nel periodo successivo
nonche' la effettivita' e la costanza del rapporto di lavoro e delle relative
dichiarazioni di reddito
á
TAR Liguria:
ai fini del rinnovo del permesso per
attesa occupazione deve essere presa
in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare (nello stesso senso, quando si tratti di straniero
che abbia fatto ngresso per ricongiungimento, TAR Veneto),
sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo
di disoccupazione
á
Sent. Cons. Stato 2227/2016: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione se il reddito non e' sufficiente, non rilevando
il cumulo dei redditi di familiari non facenti parte del nucleo di familiari (fratelli e cugini) per i quali si puo' dar luogo a ricongiungimento
á
Sent. Cons. Stato 3822/2016: non rileva,
ai fini della valutazione della capacita' di sostentamento la convivenza con un cugino regolarmente soggiornante in Italia
á
Sent. Cons. Stato 3879/2015: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs.
286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa
occupazione possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in
una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e
di reddito che dalla situazione
familiare automaticamente deriva all'interessato
á
La cessazione del rapporto di lavoro per
il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del
permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior
ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di
collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
á
Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):
o
si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego
che dichiarano, in forma telematica
al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa
ed alla partecipazione alle misure
di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego; la presentazione della domanda
di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di
disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale
alla dichiarazione di immediata disponibilita'
o
lo stato di
disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di
durata fino a 6 mesi
o
per evitare
l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non
disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo
stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione
á
Disciplina
della NASpI, Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o
la NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o
destinatari
della NASpI: lavoratori dipendenti
con esclusione dei dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni e degli operai agricoli
o
NASpI
riconosciuta a lavoratori involontariamente
disoccupati che
¤
siano in stato
di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
¤
possano far
valere, nei 4 anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
¤
possano far
valere, nei 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, 30
gg di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo
o
NASpI
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7
L. 604/1966
o
importo
della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o
0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi
< 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o
NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o
alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o
NASpI
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione
degli ultimi 4 anni; per gli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un
massimo di 78 settimane
o
erogazione della
NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai
percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti
o
il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non
gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o
il lavoratore che
instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza
del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e'
tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa
della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o
la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito
e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa;
riduzione della NASpi in caso di
svolgimento di attivita' autonoma
con reddito inferiore a quello compatibile
con la conservazione della condizione di disoccupazione
o
erogazione, in
via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi
(DIS-COLL)
o
erogazione, in
via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione
(per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che
abbiano usufruito integralmente
della NASpi entro il 31/12/2015; priorita'
per i lavoratori appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al
pensionamento
á
Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):
o
sono destinatari
della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di
lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato
o
NASpI
riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano
¤
per giusta causa
¤
durante il
periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del
parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)
o
requisito
contributivo:
¤
sono valide
tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali
settimanali
¤
la disposizione
relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i
quali continuano a permanere le regole vigenti
¤
per
contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non
versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni
(art. 2116 c.c.)
¤
ai fini del
perfezionamento del requisito, si considerano utili
-
i contributi
previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di
lavoro subordinato
-
i contributi
figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio
dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di
congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza
di rapporto di lavoro
-
i periodi di
lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la
possibilita' di totalizzazione
-
i periodi di
astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel
limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare
¤
qualora il
lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori
non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione
risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa
domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi
i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per
il riconoscimento di una settimana contributiva
¤
non sono
considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia
non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne'
i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa
-
malattia e
infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)
-
cassa
integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero
ore
-
assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'
¤
ai fini della
determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica
del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non
considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina
un ampliamento del quadriennio di riferimento
¤
in relazione
alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa
o
requisito delle
30 giornate lavorative:
¤
le giornate di
lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere
dalla loro durata oraria
¤
i seguenti
eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del
periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30
giornate:
-
malattia e
infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro
-
cassa
integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero
ore
-
assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'
-
assenza dal
lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia'
versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche'
regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro
o
durata della
prestazione:
¤
la NASpI e'
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni
¤
ai fini del
calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia'
dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in
cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata
¤
ai fini del non
computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di
prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne
esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno
costituito base di calcolo
¤
al fine di
applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno
gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non
era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente
procedimento di calcolo
-
in caso di
fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo
dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari
alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane
che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI
-
in caso di
fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di
contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto
proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della
prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe
dovuto avere
-
in entrambi i
casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica
fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti
negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno
esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane
presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI;
nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12
mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in
considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al
massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione
pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere
¤
non si computa,
ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha
dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di
mini ASpI 2012
¤
le indennita' di
disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di
commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai
fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di
contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di
disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate
¤
per tutte le
prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI
le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a
cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione
utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le
prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle
ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o
ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di
riferimento
¤
in caso di
prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da
prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno
detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le
giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non
agricolo, coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che
hanno determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola
¤
ai fini della
durata delle indennit NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia'
percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione
doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita
o
presentazione
della domanda:
¤
per fruire
dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza,
presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro
il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro
¤
possono essere
utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:
-
via web,
direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale
dell'INPS
-
tramite Enti di
Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
-
tramite Contact
center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)
¤
il termine di 68
gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito
individuate:
-
data di
cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,
Ĵ
nel caso di
evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda
rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita'
indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte
residua
Ĵ
nel caso di
evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul
lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro
i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari
alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia
professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la
parte residua
-
data di
cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto
durante il rapporto di lavoro successivamente cessato
-
data di
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di
lavoro successivamente cessato
-
data di
definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza
giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla
sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali
ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)
-
data di fine del
periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a
giornate
-
trentesimo
giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta
causa
o
decorrenza della
prestazione:
¤
la NASpI spetta
a decorrere:
-
dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda e' presentata entro l'ottavo giorno
-
dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda
sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno
-
dall'ottavo
giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia,
infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la
domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla
presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente
all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge
-
dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta
causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal
giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia
presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge
¤
in caso di
contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche
precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della
sua verifica all'esito della sentenza definitiva
¤
l'eventuale
rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di
lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione
della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della
sospensione della prestazione
¤
la NASpI non
sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la
percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla
cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene
sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere
ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacita'
lavorativa
¤
l'evento di
maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione
del rapporto di lavoro
¤
quando la
lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita',
disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto
all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg
dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di
disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine
del periodo di maternita'
o
incentivo
all'autoimprenditorialita':
¤
non e'
riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto
¤
in caso di
sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della
liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via
diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto
l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di
una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del
socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o
autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il
lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma
subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e'
alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012
¤
il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo
per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a
restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il
rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha
sottoscritto una quota di capitale sociale
o
nuovo rapporto
di lavoro subordinato:
¤
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di
NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso
da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui
la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso
(anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata
del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in
cui l'indennita' stessa era stata sospesa
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti
per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova
prestazione di disoccupazione NASpI
¤
la sospensione e
la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente
l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore
¤
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di
NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta
lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986;
ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per
il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti
condizioni:
-
il percettore
deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito
annuo previsto
-
il datore di
lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o
dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e'
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non
devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo
ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
¤
in questo caso,
l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi
¤
in caso di
mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata
pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il
rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica
l'istituto della decadenza
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini
dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di
una nuova prestazione di disoccupazione
¤
il lavoratore
titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che
cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per
giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui
reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e
a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione
il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di
percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini
dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di
una nuova prestazione di disoccupazione
o
nuova attivita'
di lavoro autonomo:
¤
in caso di
svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o
parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o
entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivit era preesistente,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'
¤
in tal caso
l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di
esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario
e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il
reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo dell'anno
successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa in argomento
¤
qualora nel
corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di
dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova
dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle
variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a
rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta
sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate
o
in generale, in
caso di nuove attivita' lavorative:
¤
all'inizio di
ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il
percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito
presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata
comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non
determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino
all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture
territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia
provveduto
¤
in caso di
svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita'
lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate,
occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi
limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si
dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle
attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80
per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di
un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari
settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il
mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI
dovra' essere posta in decadenza
o
decadenza dalla
prestazione:
¤
il beneficiario
decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento
interruttivo, nei seguenti casi:
-
perdita dello
stato di disoccupazione
-
inizio di
un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di
cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015
-
inizio di
un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla
comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015
-
raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
-
acquisizione del
diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti
per la NASpI
-
violazione delle
regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche'
ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti)
e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di
un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro
che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e'
raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici)
¤
l'interruzione
si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con
conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia
continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo
o
prestazioni
accessorie:
¤
per i periodi di
fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi
rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo
mensile della NASpI per l'anno in corso
¤
ai fini del
calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi
di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4
volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta
rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile
ottenuta senza di esse
¤
il periodo di
contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva
ai fini pensionistici
¤
resta confermato
il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennit in argomento
o
l'indennita' di
disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro
dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o
sostituito
o
ricorsi:
¤
competente a
decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati
in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha
emesso il provvedimento
¤
il ricorso va
presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento
amministrativo
-
online (tramite
codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i
Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online ->
per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online
-
tramite i
patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti
agli stessi
¤
si applica il regime
decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso
il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che decorre in
alternativa:
-
dal 181-esimo
giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di
definizione della domanda di prestazione
-
dal 301-esimo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata
definizione
-
dal giorno
successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il
termine di 90 gg
-
dal 91-esimo
giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale
á
Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):
o
ai fini
dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria,
e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il
rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di
politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si
svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che
richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione
"o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)
o
il Minlavoro,
con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento
della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta
di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015
o
la NASpI puo'
essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che
il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare,
ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la
disoccupazione e' quindi "involontaria")
o
le attivita'
svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di
lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso
ricevuto per tali attivita')
o
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo
di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la
prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato
al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa
e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare
all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se
questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il
compenso derivante dalla predetta attivita'
o
in caso di
prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di
corresponsione della indennita' di
disponibilit da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni
relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai
conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione
o
in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di
corresponsione dell'indennita' di
disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole
giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta
limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione
lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il
cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora
quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello
stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito
derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione,
e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa
dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa;
in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto per la
generalita' dei lavoratori
o
la cessazione
della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di
per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la
presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione
o
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero
del soggetto percettore di NASpI,
¤
se il lavoratore
si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in
applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi
come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi
lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica
se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con
l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della
prestazione
¤
se il lavoratore
lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica
la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6
mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare
l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto
all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto
una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI
non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore
lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che
sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione
dell'esportabilita' della prestazione
¤
se il lavoratore
si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in
materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si
reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i
quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi
periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio
INPS 367/2009
¤
se il lavoratore
stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese
che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni
relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in
Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa
italiana
o
riguardo al
requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici,
vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in
ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la
copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di
individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si
sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da
piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero
superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane
di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si
considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate
lavorative); nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di
lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si
dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale
periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per
ciascuna settimana pari a 24 ore
o
anche in
relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la
NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi
(art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi
dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni
caso limitata a un massimo di 78 settimane)
o
art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle
prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per
l'impiego entro 15 gg dalla data
di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata
disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le
credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di
profilazione
o
nel patto di
servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere
riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20,
comma 3 D. Lgs. 150/2015):
¤
partecipazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro
¤
partecipazione
ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa
di politica attiva o di attivazione
¤
accettazione di
congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data
di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni
di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo
superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di
disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del
lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici)
o
in caso di
mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e
laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione
¤
decurtazione di
una mensilita', alla seconda mancata presentazione
¤
decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione
o
in caso di
mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica
attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
una mensilita', alla prima mancata partecipazione
¤
decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione
o
in caso di
mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di
giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione
o
in caso mancata
presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la
profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la
frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si
applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione
¤
decurtazione di
una mensilita', alla seconda mancata presentazione
¤
decadenza dalla
prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione
o
nei casi in cui
e' comminata la decadenza dallo stato di
disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale
nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21
co. 9 D. Lgs. 150/2015)
o
art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI
e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a
un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986
(8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro
autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro
subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di
indennita' di disoccupazione
á
L'eventuale trattamento di disoccupazione
involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal
territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota:
gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste dallo
stesso Regolamento CE 883/2004, dell'esportabilita'
delle misure relative al trattamento di disoccupazione
á
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio
di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3
co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e
degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base
ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel
recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che
la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche
delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
á
Le disposizioni
sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in
cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009); TAR Lazio
pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un
permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo
impossibilitato ad ottenerne il rinnovo
Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (torna
all'indice del capitolo)
á
Per
lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro non e' richiesta la sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (D. Lgs. 40/2014, che ha
soppresso art. 36-bis DPR 394/1999)[9]
á
Nota: gli
impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto
di soggiorno per lavoro sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro
domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis e di art.
36-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica
del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se,
invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro
saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Nota:
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 40/2014, TAR Lombardia affermava che, se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero
ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo
Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i
contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: almeno 60 gg.
prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo
á
Mancata
richiesta di rinnovo insanabile
(presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore) oltre 60 gg.
dopo la scadenza; in senso contrario,
Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando
solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati;
TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto
dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato
di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e
mezzo); il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il
permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza
maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine;
nello stesso senso, TAR Campania);
Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione
sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente
apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia
l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento
dello stesso, denunciato alla questura)
á
Necessaria per
il rinnovo la permanenza dei requisiti
previsti per il rilascio: in particolare, mezzi di sostentamento,
corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili
dĠufficio a seguito di dichiarazione
sostitutiva, per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento;
da circ. Mininterno 19/5/2001)
á
Note:
o
il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
o
in caso di
scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato
a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore eĠ formalmente impossibile, data la
necessitaĠ di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e
il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di
cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso
allĠart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a
termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del
termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta
di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)
o
da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di
esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita'
alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che
riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio); Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in
esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del
permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai
competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di
indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la
sussistenza dei requisiti debba essere
accertata dall'Amministrazione
á
Giurisprudenza:
o
la quantificazione riferita alle soglie di
reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve
tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
o
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
o
in presenza di
un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo'
limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma
deve compiere una prognosi sul
reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro;
in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il
contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla
difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016, citata da Circ. Mininterno 3/10/2016); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato
aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo,
un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un
contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a
tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita'
elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che
lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi
siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la
presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con
accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
in presenza di legami familiari stabili dello
straniero in Italia, la mancanza di
reddito nella misura richiesta non
rappresenta una causa automaticamente
ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche
se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero
all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito
se l'amministrazione non ha
effettuato una valutazione della
situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co.
1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al
ricongiungimento al nucleo familiare, e non
ha tenuto conto del fatto che
l'interessato dispone di alloggio a
titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)
o
illegittimi
i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro
subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie,
adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il
possesso di determinati limiti minimi di reddito
per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza
una valutazione adeguata della
natura e della effettivita' dei vincoli
familiari, dei legami sociali,
della durata del soggiorno e,
soprattutto, del sopravvenuto nuovo
rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data
di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza
dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)
o
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su una prolungata
mancanza di reddito, il mancato
avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non
sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto
portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che
avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
o
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere
rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)
o
accolto, a
tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di
consentire all'amministrazione il riesame
della situazione, essendo sopravvenuta
l'assunzione dell'interessato
(successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo
grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
o
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
o
il fatto che
l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative
impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e
questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)
o
legittimo il
diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche
lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di
validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di
trascurabile entita', non rilevando i
redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi
sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o
inammissibile il
ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione
ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando
all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita'
di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale
e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, si deve tener conto anche
dei redditi, prodotti in Italia o
all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la
richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o
la norma sui
requisiti relativi alle risorse
economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere
affatto periodi nei quali tali requisiti possano
mancare, purche' tali periodi
siano limitati nel tempo e non
determinino una definitiva perdita
della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono
essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione
dei rinnovi, come irregolarita'
amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai
diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali
deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di
ricorrere al permesso per attesa
occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato
sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero,
operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto
da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di
insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria);
nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto
all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e,
quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione
non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del
quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un
reddito sufficiente; nello stesso senso,
Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il
rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato
sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del
periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto
del fatto che il coniuge del
richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione,
dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi
familiari (TAR Lazio)
o
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del
proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero
condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se
l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
o
la reiterazione
di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo
straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche
se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)
o
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento
deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
o
insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo
contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da
buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del
rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio
e TAR Lazio;
nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere
fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono
presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita'
della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di
lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo
caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al
provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato
dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica
dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva
fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in
considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e
dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce
certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)
o
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o
benche' sia
giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo
straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a
seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina
una preclusione tassativa al
rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto
di lavoro; illegittimo quindi il
provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso
il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)
o
in presenza di
un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta
paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
o
l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di
un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di
reddito sufficiente, e non giustifica di
per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)
o
anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito,
in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite
anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo'
comunque essere dimostrato con vari
strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)
o
l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al
rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e
comunque imputabile al datore di
lavoro, non vale di per se' a
denotare l'assenza di una situazione
di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)
o
non si puo'
riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore
di lavoro l'inesistenza o la fittizieta'
del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato
da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi
sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato fondato sulla fittizieta'
del rapporto di lavoro se, oltre a non
risultare versati i contributi previdenziali (elemento di
per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio
dall'amministrazione), lo straniero non
ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato,
alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue
prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello
stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in
Italia)
o
legittimo il
diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti,
risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli
dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato
assunto risulta di fatto inesistente
e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)
o
lo stato di disoccupazione
non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito
sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche
i risparmi accumulati ed eventuali
promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio,
TAR Lombardia)
o
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga
conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento
negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio:
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi
siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, il reddito derivante da un rapporto
stipulato poco tempo prima della
presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del
permesso in scadenza e' motivata
dall'assenza dello straniero dal
territorio nazionale per motivi familiari
o
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque
obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato
con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione
degli elementi sopravvenuti)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base
dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e si
e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di
tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa
effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante
ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito
complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)
o
legittimo
il diniego di rinnovo per mancanza
di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del
preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova
occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo
rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso
di rigetto era ormai ampiamente superato,
ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova
istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva
aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
o
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana;
nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato
per attesa occupazione); sopravvenienze
successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su mancanza
del requisito di reddito, se
l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro
domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio
l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si
trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con
la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale
pretestuosita' e strumentalita' del
nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi,
anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base
dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e si
e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di
tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa
effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che
l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato
un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)
o
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione
dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in
caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo
puo' essere negato ovvero concesso
per un periodo limitato, salva
verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso
in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che
l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
o
il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto);
nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona
fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo
rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno straniero
che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso
un permesso per attesa occupazione
allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova
occupazione (TAR Lombardia)
o
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione (TAR Veneto);
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana);
la presenza di figli minori va
tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di
figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per
uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento,
ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR Lazio)
o
le disposizioni
di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 sul rinnovo di un permesso per attesa occupazione possono essere
applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono
certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente
deriva all'interessato (Sent. Cons. Stato 3879/2015)
o
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso
opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica -, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova
documentale riguardo al rapporto di
lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in
Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di
regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato
era stato espulso con altre generalita'
ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa
circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
di durata di 9 mesi, rilasciato (con
dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)
á
Durata del
permesso rinnovato (nota: essendo la durata disciplinata esplicitamente dal D.
Lgs. 286/1998, si applica la deroga alla regola principale di durata non
superiore a quella di rilascio):
o
< 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata del
rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta
e dell'originale del permesso in
scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che
cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,
o
puo' ottenere il
nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto
dallo straniero in questa condizione?)
o
gli e'
consentito il reingresso in Italia
in esenzione da visto di reingresso, da soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso
scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti
sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento,
la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto
il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen
(limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste
italiane della richiesta di rinnovo,
se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo
14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio
e rinnovo della carta di identita',
con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il
rilascio dell'attestato di conducente
da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL
piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale
dell'impresa)
o
puo' presentare
richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
puo'
immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)
á
La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
o
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[10]
o
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
á
Nota: di
fatto impossibile procedere alla compilazione del modello Unificato-LAV o, per lavoro domestico,
della comunicazione all'INPS quando
il permesso sia scaduto da meno di
60 gg, ma non sia ancora stata presentata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno; in queste situazioni, il lavoratore che potrebbe essere assunto non
e' in grado di indicare nella richiesta di rinnovo l'esistenza di un contratto
di lavoro; deve cosi' avvalersi, nell'immediato, di un rinnovo per attesa
occupazione
á
Nelle more del
rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale
(Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino -
verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della
domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
á
Nota: quanto e'
consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe
esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso UE
slp; nella prassi, questa estensione non e' sempre riconosciuta in
relazione a tutti gli aspetti
Diritti del titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro subordinato
o
eĠ iscritto
obbligatoriamente al SSN
o
accede alle
misure di edilizia popolare e ai
servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito
agevolato in materia di prima casa, a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e
impegnato in regolare attivitaĠ
lavorativa subordinata o autonoma
o
eĠ parificato
allĠitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai
sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata
illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto
fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o
accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo
riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o
puoĠ chiedere il
ricongiungimento familiare (se in
possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto
eĠ di durata > 1 anno)
o
puoĠ svolgere
attivitaĠ di lavoro subordinato diversa
da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o
puoĠ svolgere
attivitaĠ di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli
altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale
acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote – art. 39, co. 1
Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ
effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi,
riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un
titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia –
es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio
di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno
alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti
previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione
dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:
¤
TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma
¤
Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza
di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di
sopravvenuto reperimento di un tale alloggio
¤
Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata
la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza
farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal
momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei
redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a
censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non
tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso
dal questore nel 2013!)
o
puoĠ convertire
il permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita
("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per
residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione
di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o
accede ai corsi
di formazione e riqualificazione
professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o
accede ai servizi
di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
IV. Attivita' di lavoro subordinato:
ulteriori possibilita' di ammissione; obblighi; sanzioni; diritti del
lavoratore in quanto tale
Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri permessi di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
Consentita
lĠassunzione (fatti salvi i requisiti di etaĠ) anche di titolari di
o
permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
diritto di
soggiorno, in quanto familiari
stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno
(D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia
qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in
base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito
della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle
funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o
permesso per
lavoro autonomo (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per
motivi familiari (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad
art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co.
1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art.
32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica
i minori comunque affidati, inclusi
quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti
a tutela ai minori titolari di permesso
per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art.
32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati
sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al
compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per minore eta', limitatamente al contratto
di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto
all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in
presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come
modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a
prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di
significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o
permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso
per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi?
– di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)
o
permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1,
lettera c, Regolamento)
o
permesso per
motivi umanitari per protezione sociale
o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della
domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il
ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[11];
note:
¤
il D. Lgs.
142/2015 non chiarisce quando il
ritardo sia da addebitarsi al
richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti
motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire
le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti
alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il
centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di
forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
¤
non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente
sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa
decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs.
142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale
(verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse
causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero
trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita'
di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni
ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
¤
Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita'
lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio
della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi,
secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita'
remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio
e TAR Lazio)
á
Nota: All. 2 alla circ. INPS 17/2/2009 menziona un insieme vasto di permessi di soggiorno
abilitanti al lavoro, che include, oltre al permesso per adozione e attesa
cittadinanza, quello per affari, attesa status apolidia, minore eta', missione,
motivi di giustizia, motivi religiosi, residenza elettiva, etc.; viene
menzionato anche un permesso per "lavoro subordinato a seguito di
vertenza"
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni
in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari
di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualit di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa
occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3
co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e
degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base
ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel
recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che
la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche
delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
á
Non eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro, ma
la previa iscrizione nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto eĠ giaĠ in corso,
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (citata esplicitamente solo
per titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari, motivi
umanitari, integrazione del minore; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006
- o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)
á
Note:
o
la possibilita'
di iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso
di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla
paritaĠ di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co.
3, T.U.)
o
circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di
richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di
svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul
territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla
presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle
liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o
circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per
i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011
á
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso che abiliti allo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato e' richiesta
solo ai fini dell'eventuale conversione
del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005); nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per
lavoro
á
Le parti
concludono il contratto di soggiorno
per lavoro direttamente e autonomamente,
al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa
all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro
domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Lavoro accessorio (artt. 48 e 49 D. Lgs. 81/2015)[12]:
o
i redditi non possono
superare i 7.000 euro l'anno[13];
il limite e' di 3.000 euro l'anno netti per i percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito (Circ. INPS 142/2015: per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la
prestazione NASpI e' ridotta di un
importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la
data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennita' o la fine dell'anno, se questa e' antecedente; il beneficiario
dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data
di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta
attivita')
o
le somme
corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore non
possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno; qualora vengano
superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il
rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o
di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o
professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una
dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)
o
prestazioni di
lavoro accessorio possono essere effettuate anche in agricoltura,
¤
per attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'
¤
per attivita'
agricole svolte da soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli, a favore di soggetti esonerati da imposte e
altri obblighi perche' prevedono di realizzare, nel corso dell'anno, un volume
d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni
di prodotti
o
per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti
acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di
buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro, tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; nelle more della
emanazione del decreto il valore nominale del buono orario e' fissato in 10
euro, e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale; Circ. INPS 149/2015: committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i
buoni esclusivamente attraverso
¤
procedura
telematica INPS (cosiddetto voucher telematico), con le seguenti modalita' di
accesso, acquisto e gestione dei voucher (Allegato Circ. INPS 149/2015):
-
il committente
si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di
categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalita':
Ĵ
sportelli INPS
Ĵ
sito internet
www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro
Accessorio" (a condizione di possesso del PIN)
Ĵ
Contact Center
INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da
cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)
Ĵ
associazioni di
categoria dei datori di lavoro
-
il prestatore si
registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalita':
Ĵ
sportelli INPS
Ĵ
sito internet
www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per tipologia di
utente/Cittadino/Lavoro Accessorio", oppure nella sezione "Come fare
per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica
e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)",
oppure nella sezione "Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso
ai servizi"
Ĵ
Contact Center
INPS/INAIL (numero gratuito 803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da
cellulare, con tariffazione a carico del chiamante)
-
la registrazione
dei prestatori, se effettuata tramite accesso al sito, richiede una attivita'
di verifica dei dati da parte del Contact Center, che contatta i potenziali
prestatori (l'operazione richiede 2-3 giorni)
-
una volta
verificati i dati, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, entro
circa 25 giorni lavorativi, la carta (INPS card c.d. "Postepay
virtual"), sulla quale e' possibile accreditare gli importi delle
prestazioni eseguite; se il prestatore non attiva la carta, il pagamento
avverra' automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso
tutti gli uffici postali; la riscossione del bonifico deve avvenire entro il
termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione)
-
in caso di
impossibilita' di riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, e'
necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione
-
il prestatore
minorenne, che, in quanto tale, non puo' ricevere la INPSCard, ricevera' da
Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti
gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni
occasionali accessorie
-
per comunicare
un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e
confermato al Contact Center, e' necessario recarsi presso la Sede INPS
provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della
comunicazione corretta a Poste Italiane
-
il committente
versa, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni
(virtuali) che verranno utilizzati, per consentire un tempestivo pagamento del
corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti
modalita':
Ĵ
tramite modello
F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice
fiscale e la causale LACC appositamente istituita
Ĵ
tramite
versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO
ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10; nel
caso che la procedura venga attivata da una associazione, il bollettino deve
essere comunque intestato al singolo committente; in questo caso la registrazione
del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, puo' essere
effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS
Ĵ
tramite
pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione "Servizi
OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro accessorio"
-
per la
dichiarazione dei rapporti di lavoro e' necessario che ci sia disponibilita'
sul conto "Lavoro Accessorio"
-
prima
dell'inizio delle attivita' di lavoro accessorio (anche il giorno stesso,
purche' prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua,
attraverso il sito internet www.inps.it o il Contact Center (numero gratuito
803164 da telefono fisso, o al numero 06164164 da cellulare, con tariffazione a
carico del chiamante), o recandosi presso una sede INPS, la dichiarazione di
inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali;
la dichiarazione deve contenere
Ĵ
l'anagrafica di
ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
Ĵ
la data di
inizio e di fine presunta dell'attivita' lavorativa
Ĵ
il luogo di
svolgimento della prestazione
-
si ricorda che
il committente e' obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della
prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale
dichiarazione vale anche ai fini INAIL; nel caso in cui, dopo la dichiarazione,
si verifichino delle variazioni relative ai periodi di inizio o fine lavoro o
ai lavoratori impiegati, esse devono essere preventivamente comunicate
direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati; la mancata
comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della maxisanzione di cui
all'art. 3 d.l. 12/2002,
come indicato in circ. INPS 157/2010
-
al termine della
prestazione lavorativa, il committente comunica all'INPS (confermando o
variando i dati della richiesta gia' effettuata preventivamente attraverso i
canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione
svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro
-
l'INPS, ricevuta
la comunicazione del committente a consuntivo, verifica la copertura economica
delle prestazioni di lavoro sul conto "Lavoro Accessorio"; in caso di
esito positivo, procede all'invio delle disposizioni di pagamento a favore del
prestatore; in caso contrario, segnala al committente l'impossibilita' di
procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non
consentira' la copertura della operazione di rendicontazione (nota: la verifica
dovrebbe essere effettuata in sede di recepimento della dichiarazione di inizio
della prestazione; non e' neanche chiaro come si proceda in caso di inerzia del
committente)
-
una volta
ottenuta notizia dell'avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del
prestatore, l'INPS completa la procedura con l'accredito dei contributi sulla
posizione assicurativa individuale del prestatore e il riversamento all'INAIL
del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali
¤
tabaccai che
aderiscono alla convenzione INPS-FIT tramite servizio internet Banking Intesa
Sanpaolo
¤
banche popolari
abilitate
o
i committenti
non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le
rivendite autorizzate (Circ. INPS 149/2015 specifica: oltre che attraverso i canali previsti per committenti
imprenditori o professionisti, anche presso gli uffici postali di tutto il
territorio nazionale)
o
i committenti
imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo
accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla
direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica,
i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo
della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg
successivi (nota: non e' chiaro se
questo significhi che i buoni debbano essere utilizzati necessariamente entro
30 gg dall'acquisto[14]);
Circ. INPS 149/2015: il Minlavoro, con nota n. 3337 25/6/2015 ha chiarito che, al fine dei necessari
approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more
della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in
questione e' effettuata secondo le attuali procedure
o
il prestatore di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario
(individuato con decreto del Ministro del lavoro; nelle more dell'emanazione
del decreto, i concessionari sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il
lavoro di cui all'art. 4 co. 1 lettere a e c, e art. 6 co. 1, 2 e 3 D. Lgs.
276/2003), successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio; il concessionario versa
anche i contributi previdenziali all'INPS (13% del valore nominale del buono) e
all'INAIL (7% del valore nominale del buono)
o
il compenso e'
esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio
o
i compensi
percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
á
Art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia stabilisce che gli Stati membri della Comunita' europea e la
Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso
all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro
rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e
allĠoccupazione (clausola di stand still)
á
Sent. Corte Giust. C-225/12:
o
in base ad art.
13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di
uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della
situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni
sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e,
eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali
condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di
circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo,
il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il
soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di
soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola
o
in base allo
stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio
che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di
soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al
soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione
regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione
stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il
diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato
o
in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che
consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di
un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale
condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della
decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga
durata sono soddisfatte; nota:
"permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia
stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido
solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Obbligo di comunicazione al Centro per lĠimpiego competente (o, per lavoro domestico,
all'INPS, da L. 2/2009)
per ogni rapporto di lavoro
subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale; circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009: con eccezione del lavoro accessorio), di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio
lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonche'
quelle relative all'instaurazione di un rapporto di tirocinio (Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni
formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando
lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia
effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a
provvedere alle assicurazioni obbligatorie) o di altre forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro
subordinato, in relazione a
o
instaurazione del rapporto, entro il giorno
precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006);
si applica anche al lavoro domestico
(circ. INPS 17/2/2009); eccezioni
(circ. Minlavoro 28/11/2011):
¤
per rapporti di
lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20
del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)
¤
per rapporti che
si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del
mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)
¤
per rapporti di
somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese
successivo all'assunzione (L. 296/2006)
o
ogni variazione (proroga, trasformazione,
cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro
conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione
sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
á
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo
di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita'
amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego
di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
á
Per rapporti di
lavoro diversi da quello domestico, gli obblighi
di comunicazione si considerano assolti
(art. 17 co. 1 L. 35/2012: incluso quello di trasmissione del contratto di
soggiorno allo Sportello Unico) quando sia stato inviato telematicamente al
servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006);
Circ. Minlavoro 28/11/2011: il Modello
Unificato-Lav (in vigore dal 30/4/2011), che include campi relativi alla
sussistenza della sistemazione
alloggiativa e all'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio, sostituisce il Modello Q per la comunicazione allo Sportello Unico della
stipulazione di contratto di soggiorno; eccezioni
(circ. Minlavoro 28/11/2011):
o
per rapporti che
si svolgono su una nave, il modello e' Unimare
o
per rapporti di
somministrazione, il modello e' UniSOMM
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad
opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello
Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli
elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di
fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
á
Nell'ipotesi di mancato funzionamento dei servizi
informatici predisposti per la trasmissione dei modelli, il datore di lavoro e'
comunque tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando
il modulo Unificato Urg ad un fax
server messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o dalle regioni; resta fermo
l'obbligo di invio della
comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo (Decreto Minlavoro 30/10/2007 e Nota Minlavoro)
á
Per lavoro domestico, gli obblighi di
comunicazione si considerano assolti
quando siano stati trasmessi all'INPS
(art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009,
circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli
semplificati per assunzione
o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009); circ. INPS 17/2/2009: si applicano gli stessi termini temporali previsti
per il lavoro subordinato; consentita solo (circ. INPS 49/2011) la trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) e la trasmissione via Internet, in entrambi i casi
previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011); quale data certa di comunicazione lĠINPS assume quella in cui la
comunicazione e' stata ricevuta (Decreto Minlavoro 30/10/2007); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg
dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto
termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
á
Nota: nel
Modello Unificato-Lav, alla voce "Scadenza del permesso di
soggiorno", e' previsto che possa esere inserita la data convenzionale
01/01/1900 in caso di lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso; non
e' pero' contemplata la possibilita' di assumere nei primi 60 gg dopo la
scadenza del permesso
á
Soppresso
l'obbligo di comunicazione allo
Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni
del rapporto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[15]
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione
da 6 mesi a 3 anni e multa (L.
125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore impiegato)
per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di
validitaĠ o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
á
Note:
o
la punibilita'
sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o
ai fini della
configurabilita' del reato, non rileva
la delimitazione temporale
dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o
perche' la
condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi
relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto
cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile
il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota:
la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo
aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di
soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto
o
il fatto che il
lavoratore straniero ottenga successivamente
il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della
condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di
permesso ne' la punibilita' del
reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del
lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della
societa') se ne avvale tenendo alle
proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o
il contratto di lavoro, in mancanza delle
condizioni di soggiorno idonee, e' nullo:
non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi
connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il
datore di lavoro in materia di retribuzione
(salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo
retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di
titolo di soggiorno idoneo si presume,
ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo,
fiscale e accessorio, che il rapporto
sia durato almeno 3 mesi, salvo
prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che
subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di
insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso
di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di
soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita'
di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione,
che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro
davanti agli organi giurisdizionali nazionali
o
il committente di una prestazione di
lavoro genuinamente autonoma da
parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998,
introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011,
non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellĠaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
¤
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
o
quanto e'
consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe
esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della
richiesta di rilascio del permesso UE
slp
o
il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra
o extra-murarie) non eĠ punibile ai
sensi dellĠart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in
un documento di associazioni di Brescia)
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
á
Le pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di
straniero sprovvisto di titolo di
soggiorno idoneo sono aumentate
da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti
alle altre condizioni di particolare
sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni"
puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta'
dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare
sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni relative al rilascio del permesso
á
E' applicata, in
sede di condanna, anche la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio
del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in
caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento
del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati
per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il
40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009,
per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati
á
In caso di
condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno
idoneo, all'ente che li ha occupati
si applica la sanzione pecuniaria da
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un
massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica,
al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo
dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in
realta' elenca solo aggravanti
á
Mininterno e
Minlavoro determinano con decreto le
modalita' e i termini per garantire
agli stranieri interessati le informazioni
relative alla possibilita' di chiedere al datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle
ipotesi di rimpatrio volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in
attuazione di art. 6 co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE osserva
come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia
á
Il Minlavoro
provvede ad effettuare controlli
adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti,
sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita'
in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il
Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni
effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di
datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che
nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione
di vigilanza nei confronti delle imprese
gestite da minoranze etniche o
organizzate con l'impiego di lavoratori
di tali minoranze
á
Sent. CEDU L. E. c. Grecia: art. 4 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel vietare la schiavitu' ed il lavoro forzato,
prevede una serie di obblighi positivi a carico degli Stati, tra cui quelli
volti alla prevenzione e repressione della tratta, ma anche idonei a fornire
effettiva protezione alle vittime; in tal senso, gli Stati sono responsabili
della creazione di un quadro giuridico per un'efficace protezione delle vittime
e potenziali vittime della tratta; Grecia condannata per l'inefficacia delle
indagini svolte, a seguito del riconoscimento della ricorrente (trafficata e
costretta a prostituirsi) come vittima di tratta, per individuare i colpevoli e
per la durata eccessiva del relativo procedimento giudiziario (in violazione di
art. 6 e art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
á
Attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
o
21.701 ispezioni
o
76.391 posizioni
lavorative controllate
o
802 persone
indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
á
Attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013
dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
o
139.624 aziende
ispezionate
o
73.514 aziende
in posizione irregolare rilevate
o
115.919
lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione
totalmente irregolare
o
1.091 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
á
Attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
o
9.722 lavoratori
controllati
o
4.809 lavoratori
in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione
lavorativa totalmente irregolare
o
406 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
á
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per
impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000
euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60
gg[16];
sanzione aumentata del 20% in caso
di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di
lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010:
individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta
assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o
si cumula con
quelle previste
¤
all'art. 22, co.
12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di
idoneo permesso di soggiorno
¤
per rapporti di
lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1967)
o
la sua
applicazione esclude (D. Lgs. 151/2015) l'applicazione delle sanzioni di cui ad art. 19 co. 2 e 3 D. Lgs. 276/2003 (per mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazioen di
assunzione o, in alternativa, di copia del contratto di lavoro, mancata
comunicazione di trasformazioni del rapporto di lavoro, mancata comunicazione
relativa a somministrazione di lavoro, mancata comunicazione di instaurazione
di rapporto di lavoro, mancata consegna al lavoratore di dichiarazione
contenente i dati della registrazione nel libro matricola) e di quelle cui ad art. 39 co. 7 L. 133/2008 (per omessa o
infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori nel libro unico del
lavoro)
o
si applica anche
in caso di
¤
utilizzazione in
rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto
di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di
lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
¤
prestazioni da
parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di
lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze;
soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto,
comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza
che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
¤
asserita
attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in
assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
somministrazione
di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo
giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto alle
dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione
deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non
sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione
necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e
funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o
non si applica
in caso di
¤
rapporto di
lavoro domestico (art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da D. Lgs. 151/2015[17])
¤
rapporto
genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione
con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta
pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo,
la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14
D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta
qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che
si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
rapporto di
lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei
tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore,
ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della
tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
esonero
dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per
cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del
personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente
numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
regolarizzazione
spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di
ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della
scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione
al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita'
della comunicazione tardiva);
-
dopo la scadenza
per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del
datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il
pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8,
lettera b L. 388/2000)
entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data
effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
¤
affidamento del
datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni
di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche'
il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via
fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso
soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
evidente
volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante
dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato
come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
á
Il datore di
lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione
agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[18]:
o
euro 3000 per
lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
assolutamente irregolare
o
2000 euro per
lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato
á
Salvo che
in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i
lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo
(nota: non e' chiaro cosa succeda in
quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002,
si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[19],
con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida,
mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non
superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il
mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la
prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei
contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e'
fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)
á
Sono
sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale
dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente
al momento della cessazione dell'illecito
á
Legittimati ad
irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate,
Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
á
Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e
retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche'
si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti
di legge
á
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come rapporto
di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il rapporto
stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto che il
lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da parte sua
del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
o
i 60 gg
richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla
data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione
internazionale
o
nel caso in cui
venga riscontrata l'occupazione "in nero", per mancanza della
comunicazione preventiva di assunzione, di stranieri in possesso della ricevuta
di verbalizzazione della domanda rilasciata da oltre 60 gg, va applicata la
maxisanzione di cui all'art. 3 co. 3 d.l. 12/2002
come modificata da D. Lgs. 151/2015, ma non deve ritenersi integrata la fattispecie penale di cui all'art.
22 co. 12 D. Lgs. 286/1998
o
in tutti i casi
in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio ne' la
ricevuta della verbalizzazione della domanda, anche quando la manifestazione di
volonta', non verbalizzata, sia stata espressa, o non siano ancora trascorsi i
60 gg dal rilascio della ricevuta, occorre seguire le procedure previste in
caso di irregolare occupazione di stranieri privi di idoneo permesso di
soggiorno; in tali casi, ferma restando la configurabilita' del reato di cui
all'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e la contestazione della fattispecie
aggravata di maxisanzione (art. 3 co. 3-quater d.l. 12/2002
come modificato da D. Lgs. 151/2015), va esclusa l'operativita' della diffida, dato che il lavoratore
straniero non puo' essere considerato "occupabile" (nota: la diffida andrebbe esclusa solo
nei casi in cui le condizioni che consentono l'accesso al lavoro non possono
maturare nei termini previsti dalla diffida stessa)
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non
puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto
in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si
aggiungano fattori di ulteriore e
piu' stringente incidenza sulla liberta'
personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di
saldare il debito contratto con chi
abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello
stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si
impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte
esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che
sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento
dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente
disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere
la liberta' di autodeterminazione; nello
stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto
debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle
proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado
materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di
art. 572 c.p., se
(come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura
"parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza
di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro,
consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli
uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del
rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o
la minaccia di licenziamento rivolta al
dipendente al fine di fargli accettare
condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non
corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
á
Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:
o
il datore di lavoro deve essere obbligato
a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per
tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e'
imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore
stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o
nei casi in cui
e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato
contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino
a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o
il datore di
lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi,
appalti pubblici, con la
restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
in caso di
irregolarita' compiute da un subappaltatore,
anche il committente del subappalto
puo' essere ritenuto responsabile,
qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
l'appaltante che
ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla
legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito
una definizione di "debita
diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
i lavoratori
stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il
datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza fornita per la presentazione
della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
á
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.,
introdotto da L. 199/2016)
o
reclusione
da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chi
¤
recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando
dello stato di bisogno dei
lavoratori
¤
utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
o
se i fatti sono
commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato
o
costituisce
indice di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
¤
la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita'
e qualita' del lavoro prestato
¤
la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
¤
la sussistenza
di violazioni delle norme in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
¤
la
sottoposizione del lavoratore a condizioni
di lavoro, a metodi di sorveglianza
o a situazioni alloggiative degradanti
o
costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta'
¤
il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3
¤
il fatto che uno
o piu' dei soggetti reclutati siano minori
in eta' non lavorativa
¤
l'aver commesso
il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
o
la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere
dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si
adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite
o
in caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi di art. 444 c.p.p., e'
sempre obbligatoria, salvi i diritti
della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; se
tale confisca non puo' essere effettuata, e' disposta la confisca di beni di
cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona,
per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato
o
i beni
confiscati alimentano il Fondo per le
misure anti-tratta di cui all'art. 12 L. 228/2003 (come modificato da L. 199/2016),
che e' destinato anche all'indennizzo delle vittime dei delitti di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
o
quando ricorrano
i presupposti per il sequestro preventivo indicati da art. 321 co. 1 c.p.p., il
giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il
reato, qualora l'interruzione
dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative
sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale
o
arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro
o
sanzione
pecuniaria da 400 a 1.000 quote a
carico dell'ente che si sia reso
responsabile dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
á
Rete del lavoro agricolo di qualita' (art. 6 L. 116/2014,
come modificato da L. 199/2016):
o
e' istituita
presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualita' alla quale possono
partecipare le imprese agricole in
possesso di determinati requisiti relativi al rispetto delle norme in materia
di lavoro, nonche' altri soggetti, tra cui gli Sportelli unici per l'immigrazione
o
la Rete e'
articolata in sezioni territoriali,
che promuovono, in particolare, iniziative per la realizzazione di funzionali
ed efficienti forme di organizzazione del trasporto
dei lavoratori fino al luogo di
lavoro, anche mediante la stipula di
convenzioni con gli enti locali
o
i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete del
lavoro agricolo di qualita'
o
alla Rete
sopraintende una cabina di regia
interistituzionale; tra gli altri compiti, la cabina di regia ha quelli di
¤
valutare
la percentuale di lavoratori
stranieri effettivamente impiegati
tra coloro cui e' stato rilasciato il nulla
osta per lavoro agricolo dagli sportelli
unici per l'immigrazione (trasmettendo una relazione annuale alle Camere)
¤
promuovere
iniziative in materia di assistenza
ai lavoratori stranieri immigrati
Diritti del lavoratore straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
Garantiti a
tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani (Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaĠ si estende a
tutte le attivita' non riservate all'italiano
á
Sono garantiti i
diritti fondamentali di ogni
lavoratore migrante, a prescindere dalla
regolarita' del soggiorno (art. 1 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998)
á
Il lavoratore migrante irregolarmente soggiornante, nei casi
in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficia, per se stesso e per i
familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di
retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni (art. 9 Convenzione OIL n. 143/1975 e, riguardo al diritto alla retribuzione, art. 2126 c.c.)
á
Note:
o
benche' il
nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente
tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo
obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi
in capo agli stranieri (Trib. Genova)
o
art. 10, co. 2 Cost. non
assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste
sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo
vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le
norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR 382/1980
(che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione
di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
¤
Sent. Corte
Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto
comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di
lavoro con i lettori universitari
quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
¤
benche' il
diritto comunitario non si applichi
a situazioni puramente interne di
uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
¤
la connessione della situazione interna
con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita',
come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a
una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel
territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
¤
in presenza di
una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano
fruito della libera circolazione
¤
art. 1 L.
943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs.
286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
¤
quando le norme
interne prevedono la parificazione
tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti
dal diritto comunitario si applicano
anche, per il tramite di quelle
norme interne, al cittadino straniero
á
Trib. Voghera: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 10 bis
D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e soggiorno illegale) nella parte in cui
non prevede una deroga all'obbligo di
denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento
di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento
danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato
verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998,
anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno,
dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
á
L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1
e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lĠapprendimento della lingua italiana,
consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini
stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative
volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lĠesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza
per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita'
notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non
comportino una partecipazione diretta e
specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla
normativa della Lettonia per
l'accesso alla professione di notaio
costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio
(autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e
documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare
la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in
mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in
materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in
presenza di accordo tra i coniugi) non
comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal
fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza,
circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso
per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri
da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne'
prevalente (da articolo di A. Guariso)Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una
cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione
per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento
valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci
sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare
l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla
non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa
delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico
seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve
interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non
sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e'
possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi
valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal
processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed
priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la
conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento
di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che
esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello
ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti
cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellĠaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
Gli infermieri professionali (con titolo
riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato
(circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:
o
lĠassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o
il nulla-osta
puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di
una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
á
Accesso
all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014,
art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931
(Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il
requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L.
628/1952); in precedenza, si erano
registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:
o
tali imprese si
configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla
loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del
personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
le disposizioni
di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non
ha intaccato il requisito di cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
¤
sono state
implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
¤
violano il
principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
¤
violano la
normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la
disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi
l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso
al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o
Trib. Milano
(richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
¤
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche
alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori"
(coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
¤
la previsione
del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione
di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che
preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di
partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
¤
attivita' che
non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono
piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib. Milano:
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi)
o
Trib. Torino:
e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione
del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani
GTT s.p.a. di Torino
o
Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione
europea: la clausola di cittadinanza
di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale
viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito
dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari,
titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si
osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste
categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
á
Adottato un bando, da
parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di
autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello
stesso senso, un bando
dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova
á
Parere UNAR
(emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa
Interculturale): la norma di L. 47/1948
che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o
periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto
di art. 9 L. 52/1996)
potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di
art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib.
Milano e Trib. Brescia
á
Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia ed iscritto all'albo dei
giornalisti, ha diritto a diventare direttore
responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948
deve ritenersi abrogata per
incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra
straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2
D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di
registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli
uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere,
specificando che
o
qualora i
Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento
puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero
adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base
di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o
nel corso di
tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di
costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948
(nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non
essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
á
Trib. Torino:
o
art. 3 L. 47/1948,
che impone che il direttore responsabile
di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998
(parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di
diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12
lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE
slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o
pur essendovi un
possibile contrasto con art. 21 Cost., che
sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad
autorizzazioni o censure, non puo'
essere sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo
e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo'
procedere ad adottare una interpretazione
costituzionalmente orientata
á
Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale
Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del
Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una
cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino)
l'iscrizione della testata giornalistica
che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di
cittadinanza italiana (comunicato ASGI)
á
L'Associazione
Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda
di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore
responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione
del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della
cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI)
á
Trib. Milano:
illegittima l'esclusione del titolare di
permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per
attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita',
prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a
cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere
espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo
spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la
formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso
ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo
straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente
riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979
non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente
lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per
la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp
o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di
soggiorno
á
Trib. Milano:
i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti
pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si
applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001
á
Trib. Milano
(su ricorso
presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del
Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e
delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali,
per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri
di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova
e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui
Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le
selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi
á
Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto
dal Ministero per i Beni Culturali per lĠassunzione di personale appartenente
alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra
i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria,
escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla
base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque,
il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi
dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)
á
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di
sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per
all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e
comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando,
consentendo la partecipazione anche dei cittadini
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2
co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di
conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al
provvedimento sulla home page del
sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
á
Trib: Ascoli:
nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito
della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina
al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato
l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo
per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto
agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000
euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe
ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di
accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la
ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta
proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che
detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al
pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in
questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma
che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito
di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la
responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in
essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona
amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve
avere anche una natura dissuasiva,
dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una
attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese
seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e'
cessata la materia del contendere
á
Trib. Verona:
discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
(AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha
previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della
disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche
il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase
funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il
principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale
ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle
fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se
anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino
la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di
questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di
ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia
essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati
impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione
del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto
preclusivo della partecipazione)
á
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso,
in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere
professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della
evidente fondatezza del ricorso e del periculum
in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio
previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di
cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi
delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto
della ricorrente alla partecipazione
á
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
á
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche'
le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della
cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di
lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato,
coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di
alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per
diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani e
comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i
termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento
originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso
senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni
italiani, Parere UNAR
e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)
á
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
á
Riaperti, a
seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per
la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della
Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente
soggiornanti, in un primo tempo esclusi
á
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando,
nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per
l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini
formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione
europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato,
con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento
del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
á
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando
di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri,
inizialmente esclusi
á
A seguito
dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti
del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di
personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di
parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato
il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la
questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita
altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla
successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni
che assumera' a seguito di tale revoca
á
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima
verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta
Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune
anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla
legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
á
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei
concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
á
Presentato
ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione
specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti
nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo
svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i
cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI
con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato
sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici,
potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati
á
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
á
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
á
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
á
Lettera dell'ASGI al Ministro dellĠIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la
Cooperazione internazionale e lĠIntegrazione e allĠUNAR per segnalare come
illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto
dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di
sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in
considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione
allĠinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che
dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lĠattivita' lavorativa per la
quale sono abilitati; Trib. Roma:
le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse,
dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi
generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp
e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare
il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la
possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare
come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale
e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno
á Lettera dell'ASGI al direttore generale dellĠASL di Olbia con cui si chiede di chiarire
esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso
senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art.
2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975
á
Lettera del garante regionale del Friuli
Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore
regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri
professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che
consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie
dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE
slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri
professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa
á
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi
strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica
amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non
e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione
á
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del
requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di
pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il
Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
á
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere
discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellĠOrdine che impone il
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
á
A seguito delle
azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il
Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di
concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi,
assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
á
A seguito di
lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che
aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico
per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che
escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto,
prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20
giorni
á
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala
l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
per la copertura di posti vacanti nellĠOrchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e
comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha
accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un
provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
á
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato
dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso
pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore
in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la
Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse
di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della
cittadinanza comunitaria ai fini dellĠammissione ai predetti bandi, consentendo
agli stranieri di partecipare a queste selezioni
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si
segnala l'illegittimita' di un bando per
un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti
l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
á
Un bando
dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i
requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)
á
Una Nota ASGI
segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di
personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione
pubblica:
o
le violazioni
riscontrate risultano di tre tipi:
¤
alla voce
"requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria
o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di
trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una
tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato
legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a
determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario
di accesso
¤
e' indicato
espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
¤
l'inclusione di
un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a
partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica
amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi
alcuna limitazione
o
enti che hanno
emesso bandi illegittimi:
¤
Ferrovie
Circumetnea
¤
Banca d'Italia
(60 coadiutori)
¤
Ospedale
Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
¤
Ordine degli
avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
¤
Comune di
Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
¤
Casa di riposo
Cassinelli (cuoco); bando sospeso
¤
ANAS (spalatori
neve): ammessi solo cittadini italiani
¤
MIUR
(graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad
Ascoli Piceno
¤
Unione di Comuni
Reno Galliera (funzionario tecnico)
¤
Azienda
regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
¤
Azienda
ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo
determinato)
¤
Comune di
Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari;
bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
¤
A.Di.S.U.
"L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto
allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari
legale); bando poi modificato
¤
Munianum SPA,
societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini
italiani
¤
Azienda
sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un
dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto
anche ai cittadini comunitari e non comunitari
¤
Comune di Acerra
(elenco/short list di esperti per
l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa
"Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini
italiani o comunitari
á
Il Comune di
Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore
amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei
soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di
permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di
protezione internazionale (com. ASGI)
á
A seguito di
lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della
Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza
italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla
pubblicazione di un avviso,
lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli
stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda
inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)
á
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini
italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica
dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli
cittadini stranieri illegittimamente esclusi
á
Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al
Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia
esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di
limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in
esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di
spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non
e' neanche pubblica amministrazione)
á
Il titolare
dello status di rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria sono
equiparati (D. Lgs. 251/2007, come
modificato da L. 97/2013)[20]
al cittadino comunitario riguardo
all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
á
Il familiare straniero di cittadino
comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente)
accede all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione a
parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e
art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso
dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima
dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
á
Il titolare di
permesso UE slp accede all'impiego
alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D.
Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo
l'esclusione delle attivita' che
comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri
á
Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che
comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita'
risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co.
14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a
cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la precedente,
lasciando cosi' la piena equiparazione,
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario
á
Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province
italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso
pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle
modifiche introdotte dalla L. 97/2013
á
Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale
amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e
comunitari (Allegato D1,
Allegato D2
e Allegato H);
l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che
corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i
familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di
protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione
delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA
á
I bandi MIUR per
il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale
e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno
á
Note:
o
in tutti i casi
di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo
tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari
di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di
frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale
atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra
possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo
abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o
il Ministro per
gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo
in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al
momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire
con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e'
consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore
straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a
valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che
espliciti definitivamente la parificazione,
ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa
e il cittadino comunitario
o
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di
escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente
contemplati
o
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
o
l'uguaglianza
tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o
art. 27 D. Lgs.
286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto
cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere
considerato "riservato all'italiano")
o
se il
comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni
normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e'
comportamento illecito
o
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
o
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di
conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al
provvedimento sulla home page del
sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito
della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e
si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia
per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla
base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai
cittadini italiani
á
Trib: Ascoli:
nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito
della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina
al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato
l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo
per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto
agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000
euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe
ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di
accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la
ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta
proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che
detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al
pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo
caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha
rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di
procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la
responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in
essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona
amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve
avere anche una natura dissuasiva,
dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una
attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese
seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e'
cessata la materia del contendere
á
Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori
stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile
da assegnare allo Sportello Unico il danno
patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti
a tempo determinato)
Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della
lavoratrice madre; lavoratrici domestiche (torna
all'indice del capitolo)
á
Le lavoratrici (non quelle domestiche) non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (2 mesi precedenti data presunta del parto; eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo; 3 mesi dopo il parto; eventuali
giorni tra parto in anticipo e data presunta, aggiunti ai 3 mesi successivi al
parto; Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino
(art. 54, co. 1 D. Lgs. 151/2001); il divieto opera in relazione alla condizione oggettiva
di gravidanza (art. 54, co. 2 D. Lgs. 151/2001); il divieto non si
applica in caso di colpa grave che costituisca giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attivita' dell'azienda,
di ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice e' stata assunta o per raggiungimento del termine, di esito
negativo della prova (art. 54, co. 3 D. Lgs. 151/2001); il licenziamento
intimato in violazione di queste disposizioni e' nullo, e non solo temporaneamente inefficace (art. 54, co. 5 D. Lgs. 151/2001)
á
Le
disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche al lavoratore che
abbia preso congedo di paternita'
(art. 54, co. 7 D. Lgs. 151/2001)
á
Le
disposizioni sul divieto di licenziamento si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno
dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla comunicazione della proposta di
incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3 lettera d L. 184/1983) o dalla
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento (art. 54, co. 9 D. Lgs. 151/2001)
á
La
richiesta di dimissioni presentata
dalla lavoratrice o la risoluzione
consensuale del rapporto concordata durante la gravidanza o i primi tre
anni (L. 92/2012) di vita del bambino deve
essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio (art. 55 D. Lgs. 151/2001); l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione
consensuale e' condizionata sospensivamente alla convalida (L. 92/2012)
á
Le
disposizioni relative alla convalida della richiesta di dimissioni o della
risoluzione consensuale si applicano anche in caso di minore adottato o preso in affidamento, per i primi tre anni (L. 92/2012) dall'ingresso del minore in famiglia o, in caso di adozione internazionale, dalla
comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando (art. 31 co. 3
lettera d L. 184/1983) o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero
per ricevere la proposta di abbinamento (art. 55, co. 4 D. Lgs. 151/2001)
á
Sent. Cass. 17433/2015: il divieto
di licenziamento per la donna incinta
e fino al compimento del primo anno di
vita del figlio non si applica al
lavoro domestico (mentre si applicano le norme sul congedo di maternita' e
le disposizioni di cui ad artt. 6 co. 3, art. 16, art. 17, art. 22 co. 3 e co.
6 D. Lgs. 151/2001)
á
Sent. Cass. n. 6199/1998: per quanto riguarda le lavoratrici domestiche, e' il giudice a determinare equitativamente
le modalita' temporali del divieto di
licenziamento in maternita' e a definire i diritti e gli obblighi delle
parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante, modulandoli
secondo la varia tipologia del rapporto; legittimo parametro di riferimento del
giudizio equitativo, per la sua coerenza con le norme del D. Lgs. 151/2001 applicabili anche
alle lavoratrici domestiche (art. 62), puo' essere il periodo di due mesi prima del parto e tre mesi
successivi in cui e' vietato adibire al lavoro tutte le lavoratrici
dipendenti; il licenziamento
irrogato nel periodo durante il quale vige il divieto di recesso e' nullo,
e non solo temporaneamente inefficace
á
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che dall'inizio della gravidanza, purche'
intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del
congedo di maternita' (2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
eventuali anticipi o posticipi previsti dalla legge; periodo eventualmente
intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; 3 mesi dopo il
parto, salvo i posticipi autorizzati), la
lavoratrice non puo' essere licenziata, salvo che per giusta causa;
le dimissioni in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti, se
non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalita' previste da art.
4 L. 92/2012;
le assenze non giustificate entro i 5 gg, salvo che si verifichino cause di
forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della
lavoratrice; disposizioni quasi identiche sono contenute nel CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali; nota: l'applicazione di un CCNL e' di
fatto obbligatoria ai fini della stipula di contratto di soggiorno
á
Art. 14 co. 2 Conv. OIL 189/2011 impone agli Stati parte della convenzione di adottare, per i lavoratori
domestici, norme non meno favorevoli di quelle vigenti per gli altri
lavoratori, in materia di sicurezza sociale e di maternita'
á
Nota: circ. INPS 25/2013 ha chiarito che il contributo
dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato previsto da art. 2 co. 31 L. 92/2012,
come modificato da art. 1 co. 250 L. 228/2012
non e' applicabile al rapporto di lavoro domestico, date le peculiarita' di quest'ultimo
Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione
consensuale al di fuori della tutela della maternita' (torna all'indice del capitolo)
á
Al di fuori
delle ipotesi di tutela della maternita',
le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro sono effettuate, a pena di
inefficacia, esclusivamente con modalita'
telematiche su appositi moduli
resi disponibili dal Minlavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro
competente con le modalita'
individuate con Decr. Minlavoro 15/12/2015[21]; Circ. Minlavoro 4/3/2016: nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o
da lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, e'
richiesta comunque la convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente
competente
á
Entro 7 gg
dalla data di trasmissione del modulo il
lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e la
risoluzione consensuale con le medesime
modalita'
á
La trasmissione dei moduli
puo' avvenire anche per il tramite
dei patronati, delle organizzazioni sindacali o degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui al
D. Lgs. 276/2003
á
Il datore di lavoro che alteri i moduli e' punito con la sanzione amministrativa da 5.000
a 30.000 euro; l'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni territoriali del lavoro; si applicano le disposizioni di cui
alla L. 689/1981;
Circ. Minlavoro 4/3/2016: la violazione
non e' sanabile, e non e'
quindi applicabile l'istituto della diffida obbligatoria
á
Questa
disciplina non si applica in caso di
lavoro domestico o di dimissioni o risoluzione
consensuale intervenute nelle sedi
di cui all'articolo 2113 co. 4 c.c. (verosimilmente,
il riferimento e' alle commissioni di conciliazione) o avanti alle commissioni di certificazione di cui al
D. Lgs. 276/2003; Circ. Minlavoro 4/3/2016: la disciplina non
si applica neanche
o
al recesso
durante il periodo di prova
o
ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto
di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del
Codice della Navigazione
o
ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte dimissioni in bianco
non e' presente in tale ambito
á
Il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 4 L. 92/2012
(abrogate da art. 26 D. Lgs. 151/2015) si applicano anche alle dimissioni nell'ambito del rapporto di lavoro domestico; non e' chiaro se
quelle disposizioni si debbano intendere ora sostituite dalla nuova disciplina;
nota: l'applicazione di un CCNL e' di fatto obbligatoria ai fini della stipula
del contratto di soggiorno, ma il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016, stipulato da altre organizzazioni sindacali, non
contiene disposizioni analoghe
o
il modulo e'
inoltrato alla casella di posta
elettronica certificata del datore
di lavoro e alla Direzione
territoriale del lavoro competente
o
la procedura per la trasmissione del
modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca garantisce, in
particolar modo,
¤
il
riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica
dell'identita')
¤
l'attribuzione
di una data certa di trasmissione alla comunicazione
¤
la possibilita'
di revoca della comunicazione entro 7 gg dalla data di trasmissione
¤
l'intervento di
un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle
operazioni di trasmissione e revoca
o
la verifica dell'identita' del soggetto
che effettua l'adempimento, necessaria per prevenire dimissioni o risoluzioni
poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore, poggia sul fatto che
l'accesso alle funzionalita', disponibili nel portale www.lavoro.gov.it,
dedicate alla trasmissione del modulo per
le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, e' possibile solo se
l'utente e' in possesso del PIN INPS;
il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un
maggior livello di sicurezza al riconoscimento
o
il possesso
dell'utenza ClicLavoro e del PIN INPS non
sono necessari nel caso in cui la
trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato; questo deve
utilizzare la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalita' e
quindi assumersi la responsabilita'
dell'accertamento dell'identita' del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la
firma digitale del file pdf prodotto con i dati comunicati per le
dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo
nel sistema informatico SMV
á
Circ. Minlavoro 4/3/2016 (in materia di dimissioni e di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro):
o
resta fermo per
il lavoratore l'obbligo di
rispettare il termine di preavviso,
salvo il caso di giusta causa di dimissioni; in mancanza di rispetto di tale termine, le dimissioni, anche se
immediatamente efficaci, obbligano
il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno
o
in caso di dimissioni rassegnate con modalita' diverse da quelle previste da
D. Lgs. 151/2015, le dimissioni sono inefficaci;
il datore di lavoro dovrebbe, in tal caso, invitare il lavoratore a compilare
il modulo nella forma e con le modalita' telematiche previste da D. Lgs. 151/2015
o
la disciplina non si applica neanche
¤
al recesso
durante il periodo di prova
¤
ai rapporti di lavoro marittimo, dato che il contratto
di arruolamento dei lavoratori marittimi e' regolato dalla legge speciale del
Codice della Navigazione
¤
la disciplina
non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dato che la pratica delle cosiddettte
dimissioni in bianco non e' presente in tale ambito
o
nei casi di
dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o da lavoratrice/lavoratore
durante i primi tre anni di vita del
bambino, e' richiesta comunque la convalida
presso la Direzione del lavoro territorialmente competente
o
il modulo e'
a disposizione anche nella versione in tedesco, secondo quanto previsto dallo
Statuto della Provincia autonoma di Bolzano
o
il lavoratore
puo' accedere al sistema per la compilazione e la trasmissione del modulo
direttamente, tramite il codice PIN
(nota: la pratica delle dimissioni
in bianco potrebbe essere sostituita dalla pretesa del datore di lavoro,
all'atto dell'assunzione, di conoscere il codice PIN e delle altre informazioni
utili a rinnovarlo; resta pero' in mano al lavoratore la possibilita' di
revocare le dimissioni tramite i soggetti abilitati)
o
in caso di
accesso assistito da un soggetto
abilitato, non e' necessario il PIN, essendo sufficienti le credenziali di ClicLavoro che tale
soggetto possiede o deve chiedere al momento della comunicazione
o
il sistema
informatico chiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire
al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; i dati corrispondenti
vengono quindi inseriti automaticamente e non sono modificabili dall'utente,
con l'eccezione dell'indirizzo di e-mail del datore di lavoro, che puo' essere
aggiornato dal lavoratore
o
per rapporti
iniziati prima del 2008, l'utente compila le sezioni 2 e 3 del modulo;
per rapporti iniziati dopo il 2008, inserendo il codice fiscale del datore di
lavoro, l'utente potra' selezionare il rapporto di lavoro tra quelli attivi
o
ai fini
dell'eventuale revoca, il lavoratore
potra' accedere solo alle comunicazioni
con data di trasmissione che cada negli ultimi
7 gg; nota: non e' chiaro se il
lavoratore riceva comunque informazione diretta e sicura dell'avvenuto invio
del modulo (necessaria per evitare che l'invio sia stato effettuato dal datore
di lavoro), ne' se la data di cessazione del rapporto possa essere anteriore al
termine utile per la revoca
o
il modulo e' trasmesso all'indirizzo di e-mail del datore di lavoro e alla Direzione
del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province autonome di
Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana
o
solo a
condizione del rispetto di tali modalita' il datore di lavoro potra' considerare valide le dimissioni presentate
dal lavoratore e, conseguentemente presentare entro 5 gg dalla data di cessazione
la comunicazione prevista dall'art.
9-bis L. 608/1996, con le modalita' previste da con Decreto Minlavoro 30/10/2007; analoga considerazione vale per la risoluzione
consensuale
V. Conversione di altri permessi
Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari di altro permesso
(torna all'indice del capitolo)
á
PuoĠ ottenere la
conversione del permesso di
soggiorno in permesso per lavoro subordinato
o
extra quote
o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
¤
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b,
Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati
contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
¤
motivi familiari, previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento
e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte
del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o
separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i
requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari
di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore
della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso,
con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della
legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha
mai avuto luogo, TAR Toscana)
¤
studio,
prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un
permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul
ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi
o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti
che al compimento della maggiore etaĠ
hanno preferito la conversione da
motivi familiari a studio o
formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (nel senso, invece,
della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
studio,
per chi abbia conseguito in Italia il dottorato
di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[22],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
studio,
per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio,
che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
al compimento della maggiore etaĠ,
con detrazione dalle quote annuali per l'anno
successivo (da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
-
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria e TAR Emilia:
la mancanza del parere del Comitato minori non
e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato
che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica
amministrazione il cui onere non e'
posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e'
presentata utilizzando apposito modello
-
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
Ĵ
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
Ĵ
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
Ĵ
dispone di un alloggio
Ĵ
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto
di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato; nota: non e' chiaro
come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non
ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del
Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto
mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione
all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
¤
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui
all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi
umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile
anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo,
dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente
convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
¤
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le
modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
¤
motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di
attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
o
entro quote,
il titolare di permesso per
¤
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un
permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul
ritardo nella presentazione della richiesta), salvo che sia escluso da accordi
o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione
successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i
quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote
dell'anno successivo; note:
-
la richiesta va
presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin
dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato
da L. 203/2016)[23]; note:
-
Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
-
Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998
-
Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione
per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con
corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro
-
Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale
-
Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni
contenute nel modello Q)
-
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"
-
TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del
rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)
-
Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo
il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per
lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata
presentata in ritardo rispetto alla
scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere
in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive
le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini
decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
-
Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha
mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di
provvedimento a carattere vincolato)
-
Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e'
convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in
questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare
coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di
tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli
elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le
irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi
siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
-
si usa, per la
richiesta di conversione del permesso, il modulo vb,
che richiede l'indicazione del CCNL applicato
¤
motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998
(TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lazio, secondo cui, in
mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione
della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il
decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato
d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio);
nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote; in
senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione
del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso
allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia
in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle
parti attrici del giudizio; in senso
opposto,
-
Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero
un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote
degli altri stranieri (nota:
sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso
consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle
regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle
inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto
che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi
ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei
fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con
visto per lavoro subordinato)
-
circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato
all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi
in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del
Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato, col Parere Cons. Stato 15/7/2015, ha confermato l'applicazione della normativa cos
come operata dal Mininterno, in quanto la specificit ed eccezionalit del
permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una
disposizione esplicita, la facolt di conversione di detto permesso in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro (nota:
in realta', Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, accettato dal Governo, lo impegna "ad adottare
tempestivamente apposita circolare ovvero altro atto di natura amministrativa o
regolamentare diretto a chiarire, in coerenza con lĠorientamento
giurisprudenziale prevalente richiamato in premessa e con la disciplina
europea, che nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato
per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia
autonomo che subordinato, fermi restando la verifica della sussistenza dei
presupposti di legge in relazione al titolo di soggiorno richiesto e il
rispetto delle quote di ingresso")
-
Parere Cons. Stato 15/7/2015:
Ĵ
la
giurisprudenza prevalente dei TAR ha ritenuto possibile, pur in mancanza di
un'espressa previsione normativa, la conversione del permesso per motivi
religiosi in permesso per lavoro subordinato, con un orientamento ormai
pressoche' unanime e consolidato nel tempo
Ĵ
orientamento
contrastante del Consiglio di Stato: favorevole alla conversione Sent. Cons. Stato 1612/2013; contraria, Sent. Cons. Stato 2292/2013
Ĵ
si opta per
l'orientamento restrittivo, sulla base dell'ingiusta concorrenza che le
richieste di conversione rappresenterebbero nei confronti delle richieste di
ingresso entro quote degli altri stranieri; nota: non si tiene conto del fatto che la conversione potrebbe
essere ammessa entro quote (a parita' con i nuovi ingressi), o, come si e'
fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite (nei fatti mai esaurite)
á
Nota: in
assenza di esplicite preclusioni, la conversione
di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe
sempre essere consentita sulla base di art.
5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso
per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria,
e in relazione alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso
per lavoro, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lazio (in mancanza di una
esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della
disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il
decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato
d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote); nel
senso del carattere vincolante
di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata
in modo rituale o meno); in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da
Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero
un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote
degli altri stranieri (nota:
sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso
consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle
regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle
inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto
che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi
ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei
fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con
visto per lavoro subordinato)
á
Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo
il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per
lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata
presentata in ritardo rispetto alla
scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere
in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive
le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini
decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
á
Richiesta
la stipula di contratto di soggiorno
ai fini della conversione del
permesso (circ. Mininterno 25/10/2005); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,
attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012)
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato
l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre
giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
á
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro
stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile
fin dalla prima stagione
á
Puo' ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previo rilascio del
nulla-osta al lavoro (entro quote,
da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U.; in questo senso, circ. Mininterno 30/11/2007 e DPCM 30/11/2010) e stipula del contratto di soggiorno il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro (da D. Lgs. 3/2007)
á
Ai fini del
rilascio del nulla-osta al lavoro
per il titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro si prescinde
dal requisito di residenza all'estero
(da D. Lgs. 3/2007); dello stesso esonero godono i familiari di tale straniero che siano in possesso di un valido
permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino,
verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di
familiari dello straniero titolare del permesso UE slp); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi
familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta;
il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato
condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono
intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di
permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un
permesso in Italia)
á
TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato
da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una
proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in
Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in
Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si
frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza
di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente
formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
VI. Ingressi con disciplina speciale
Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso extra-quote, per attivitaĠ non
riservata agli italiani (sul punto delle attivita' riservate agli italiani,
vedi piu' sotto), per le seguenti categorie (con alcune peculiaritaĠ per il
rilascio del nulla-osta al lavoro):
o
dirigenti
o personale altamente specializzato
(in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato
allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente
specialistica) di societaĠ con sede o filiali in Italia, o di uffici di
rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO
ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE:
¤
gli interessati
devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del
loro trasferimento in Italia
¤
il trasferimento
puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni
¤
al termine,
possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte
dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato
¤
se
il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale
altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore
per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole
della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto; entro
8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di
lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010); Circ. Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui
all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola
Dievole s.p.a.
¤
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200
euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:
-
documentazione
richiesta per l'ingresso:
Ĵ
lettera di
distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana
allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali in vigore per lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta
per accettazione anche dal lavoratore contenente
Ĉ dichiarazione della societa' estera di voler
distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo determinato
(indicare il numero di mesi) nella societa' distaccataria; il legame societario
deve essere dimostrato con apposita documentazione (tradotta e legalizzata
dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia)
Ĉ data di prima assunzione all'estero del lavoratore da
distaccare
Ĉ qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare
a partire da quale data e un periodo non inferiore a sei mesi)
Ĉ titolo di studio di cui il lavoratore e' in possesso
Ĉ indirizzo della sede operativa italiana presso la
quale il lavoratore svolgera' il maggior numero di ore lavorative
Ĉ la qualifica e la mansione (dirigente o quadro) che
verra' a ricoprire in Italia, tradotta e legalizzata dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia
Ĉ per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza
sociale, indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione sara'
erogata (estero o Italia); in presenza di accordo di sicurezza sociale va
allegato l'attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione
previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel Paese di origine con
l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)
Ĉ per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza
sociale, impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e
previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana
Ĉ impegno al rispetto delle condizioni di previste dal
contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della societa'
distaccataria
Ĵ
documentazione
attestante la capacita' reddituale:
Ĉ bilancio della societa' distaccataria
Ĉ nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione
all'estero (in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria
non produce reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e
legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lĠItalia)
Ĵ
documenti di
identita':
Ĉ copia del passaporto del lavoratore
Ĉ fotocopia del documento d'identita' del datore di
lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche
copia del titolo di soggiorno)
-
modalita' di
richiesta della proroga del distacco (per una durata complessiva non superiore
a 5 anni):
Ĵ
la richiesta di
proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 1)
allo Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere
della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo
Sportello unico rilascia la proroga (allegato 2)
Ĵ
se e' stato
stipulato un protocollo d'intesa (art. 27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs.
286/1998), la richiesta di proroga e' trasmessa in formato cartaceo (allegato 3)
allo Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la
comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere
della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla
corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione
effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)
-
la societa'
distaccataria puo' assumere il lavoratore distaccato secondo le modalita'
vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (tramite il modello UNILAV)
Ĵ
alla scadenza
del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno
Ĵ
successivamente,
entro il termine del periodo massimo di distacco (5 anni)
-
la societa'
richiedente
Ĵ
deve presentare
i documenti richiesti, la prima volta, in originale
Ĵ
puo'
autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un
anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla
documentazione gia' presentata
-
potranno essere
sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata
entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:
Ĵ
documento
attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda
distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera
legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio
consolidato)
Ĵ
visura camerale
estera della societa' distaccante
Ĵ
visura camerale
della societa' italiana non antecedente a sei mesi
Ĵ
impiego del
lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi
o
lettori e
professori universitari:
¤
la richiesta da
parte dellĠuniversitaĠ (anche privata), per lĠassunzione anche a tempo
indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte
dello straniero
¤
nel caso dei
lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con
l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri;
nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di
provenienza?)
¤
nota:
presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento
delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di
PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore
della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
¤
se
il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of
American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle
procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano
parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato,
ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari
e' sostituito da una comunicazione
da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro subordinato; la
comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo
Sportello unico, che la trasmette al questore
per la verifica della insussistenza di
motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole
della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana per il rilascio del visto; entro
8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di
lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
-
le universita'
(statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni
per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in
collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di
un titolo congiunto o di un doppio titolo
-
le universita'
possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri
di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art.
23 L. 240/2010
-
convenzioni e
contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani
consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore
-
le convenzioni
non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita'
di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza
di cui al Decr. MIUR 22/10/2004
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso di
professori universitari:
-
titolo di studio
del docente e curriculum vitae (tradotto e legalizzato dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)
-
copia del
passaporto del docente
-
fotocopia del
documento d'identita' del legale rappresentante dell'Universita' (se straniero
anche copia del titolo di soggiorno)
-
nell'ipotesi di
Universita' - Ente pubblico, delibera consiliare di approvazione della nomina e
di stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata, verifica della
capacita' reddituale (effettuata d'ufficio)
o
traduttori
e interpreti:
¤
necessaria anche
la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle
lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da
ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da
moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e
vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
¤
nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo
straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere)
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:
-
titolo di studio
o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua
richiesta dalla societa' (tradotto e legalizzato dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia); in assenza
di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete,
certificazione sostitutiva della Rappresentanza diplomatico-consolare
contenente i dati anagrafici del lavoratore
-
copia del
passaporto del lavoratore
-
fotocopia del
documento d'identita' del datore di lavoro e del legale rappresentante della
societa' richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)
o
colf alle
dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia:
¤
deve essere
prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma
scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri
l'esistenza del contratto)
¤
utilizzatore
della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro
(da moduli distribuiti dai ministeri)
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:
-
contratto di
lavoro domestico regolarmente in corso all'estero da almeno un anno con
cittadino italiano o comunitario residente all'estero, autenticato dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
-
dichiarazione
del datore di lavoro richiedente, attestante il suo rientro definitivo in
Italia
-
possesso dei
requisiti reddituali
-
copia del
passaporto del lavoratore
-
fotocopia del
documento d'identita' del datore di lavoro (se straniero anche copia del titolo
di soggiorno)
o
lavoratori (in numero limitato – da
Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere
funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un
tempo limitato
¤
le condizioni retributive, previdenziali e
assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente,
dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
¤
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce
la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro di categoria (circ.
Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di
lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione; circ.
Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla
sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra
Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla
osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di
lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno
27/7/2010: modulo CL) e'
presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette
al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso (circ.
Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione
provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via
telematica, alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la
sottoscrizione del contratto di
soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ.
Mininterno 27/7/2010); Circ.
Mininterno 4/9/2015: sottoscritto un protocollo di intesa, di cui
all'art. 27 co. 1-quater D. Lgs. 286/1998, tra Mininterno e Soc. Agricola
Dievole s.p.a.
¤
in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs.
72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito
comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno
Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs.
72/2000): distacco da parte di unĠazienda straniera presso
una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana
appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico
gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un
contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato
con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
non e' necessario che esista un contratto d'appalto
tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
richiesta, ai fini del distacco, documentazione
attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra
il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento
dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999
esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi,
rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti,
sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora
il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale
stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)
¤
per "prestazioni qualificate" (art. 40, co.
11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o
servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto
complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di
lavoratori (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale,
di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica
prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace
qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta
da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che
lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp.
Minlavoro a quesiti Confindustria)
¤
Circ.
Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:
-
documentazione richiesta per l'ingresso:
Ĵ
lettera di distacco (tradotta e legalizzata
dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta per accettazione anche dal
lavoratore contenente
Ĉ dichiarazione
della societa' estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati
anagrafici) per un periodo determinato (indicare il numero di mesi) nella
societa' distaccataria; il legame societario deve essere dimostrato con
apposita documentazione (tradotta e legalizzata dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)
Ĉ data di
prima assunzione all'estero del lavoratore da distaccare
Ĉ qualifica,
mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data)
Ĉ titolo di
studio di cui il lavoratore e' in possesso
Ĉ indirizzo
della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgera' il
maggior numero di ore lavorative
Ĉ la qualifica
e la mansione (lavoratore qualificato con esperienza specifica nel settore) che
verra' a ricoprire in Italia, attestata da diploma di qualifica professionale,
perfezionamento aziendale, abilitazione ad una specifica prestazione
lavorativa, coerente con l'esecuzione di opere o servizi che il lavoratore e'
tenuto a svolgere (documenti tradotti e legalizzati dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)
Ĉ per i Paesi
firmatari degli accordi di sicurezza sociale, indicazione del luogo ove la
retribuzione e la contribuzione sara' erogata (estero o Italia); in presenza di
accordo di sicurezza sociale va allegato l'attestato di copertura previdenziale
rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto
nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e
legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lĠItalia)
Ĉ per i Paesi
non firmatari degli accordi di sicurezza sociale, impegno ad ottemperare a
tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla
normativa italiana
Ĉ impegno al
rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria
applicato ai lavoratori della societa' distaccataria
Ĵ
documentazione attestante la capacita' reddituale:
Ĉ bilancio
della societa' distaccataria
Ĉ nell'ipotesi
di retribuzione e contribuzione all'estero (in presenza di accordo di sicurezza
sociale o nell'ipotesi di holding in cui la societa' distaccataria non produce
reddito), bilancio della societa' distaccante (tradotto e legalizzato
dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia)
Ĵ
documenti di identita':
Ĉ copia del
passaporto del lavoratore
Ĉ fotocopia
del documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante
della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)
-
modalita' di richiesta della proroga del distacco
(per una durata complessiva non superiore a 4 anni):
Ĵ
la richiesta di proroga e' trasmessa in formato
cartaceo (allegato 1) allo
Sportello unico che ha proceduto al primo rilascio; acquisito il parere della
Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto, lo Sportello
unico rilascia la proroga (allegato 2)
Ĵ
se e' stato stipulato un protocollo d'intesa (art.
27, co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998), la richiesta di proroga e'
trasmessa in formato cartaceo (allegato 3) allo
Sportello unico al quale e' stata inoltrata, per il primo ingresso, la
comunicazione della proposta di contratto di soggiorno; acquisito il parere
della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarita' del rapporto e sulla
corrispondenza con le condizioni contrattuali indicate nella comunicazione
effettuata dal datore di lavoro), lo Sportello unico rilascia la proroga (allegato 4)
-
la societa' richiedente
Ĵ
deve presentare i documenti richiesti, la prima
volta, in originale
Ĵ
puo' autocertificare i requisiti, nel caso di
ulteriori domande presentate entro un anno dalla prima, qualora non si siano
verificati cambiamenti rispetto alla documentazione gia' presentata
-
potranno essere sostituiti da autocertificazione
delle aziende (nota: verosimilmente,
solo in caso di ulteriore domanda presentata entro un anno dalla prima) i
seguenti documenti:
Ĵ
documento attestante il rapporto di filiazione tra
l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in
assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorita'
diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato)
Ĵ
visura camerale estera della societa' distaccante
Ĵ
visura camerale della societa' italiana non
antecedente a sei mesi
Ĵ
impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno
6 mesi
o
lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ
straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera
italiane per lo svolgimento di servizi complementari
(nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della
Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001,
dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e
dellĠautorizzazione al lavoro):
¤
nulla-osta
(nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto
¤
sufficiente il
visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o
in porto
¤
in caso di
sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o
lavoratori alle
dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti
o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente
trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di
servizi, nellĠambito di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in
Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/1960
(nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie
¤
nulla-osta
rilasciato, su richiesta dell'appaltante,
previa comunicazione da parte del
datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione
del servizio
¤
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, nulla-osta sostituito da
una comunicazione (in esenzione da
imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante,
del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore
di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza
e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota:
in questo caso, il regime di visto contrasta
con la liberta' di prestazione di
servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)
¤
nei casi in cui
l'appaltatore sia costituito da un consorzio
di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa,
ma per quello complessivo necessario
al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)
¤
obbligo per
l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti
dal contratto collettivo nazionale
di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e
assistenziali
¤
note:
-
possono essere a
tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo
indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
-
il nulla-osta e,
quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere
durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
in caso di
datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione
(nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate
necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
-
nulla-osta (se
richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co.
23, Regolamento)
-
nulla-osta
prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare
l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la
stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che
vi sia costanza di rapporto)
-
il trasferimento
di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1,
lettera i, T.U.)
¤
nota: nei moduli
per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della
L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione
tra appalto e distacco (non nel caso
dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere
un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto
di lavoro intercorrente tra azienda
distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero
esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo
Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione
rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documentazione richiesta per l'ingresso:
-
lettera di
distacco (tradotta e legalizzata dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana
allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali in vigore per lĠItalia) della societa' distaccante, sottoscritta
per accettazione anche dal lavoratore contenente
Ĵ
dichiarazione
della societa' estera di voler distaccare il lavoratore (dati anagrafici) per
un periodo di durata determinata (indicare il numero dei mesi) presso la
societa' (nome della societa') in Italia per l'esecuzione del contratto di
appalto (estremi contratto)
Ĵ
data di prima
assunzione all'estero del lavoratore da distaccare
Ĵ
qualifica,
mansione e settore in cui opera
Ĵ
indirizzo della
societa' italiana presso la quale il lavoratore sara' distaccato
Ĵ
qualifica e
mansione che il lavoratore verra' a ricoprire in Italia ed il settore in cui
operera'
Ĵ
impegno ad
ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali
previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza
sociale con il Paese di appartenenza; in presenza di accordo di sicurezza
sociale va allegato attestato di copertura previdenziale rilasciato
dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto nel paese
di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e legalizzato
dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia)
Ĵ
impegno al
rispetto delle condizioni di lavoro e retributive previste dal contratto
collettivo di categoria applicato ai lavoratori dell'azienda distaccatari
-
copia della
comunicazione preventiva di distacco da parte della societa' committente alle
organizzazioni sindacali provinciali di settore (con attestazione di ricezione
delle organizzazioni sindacali), contenente il numero dei lavoratori da
distaccare e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto
-
copia del
contratto di appalto (tradotto e legalizzato dall'Autorita'
diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia) oppure
estratto con espressa indicazione dei lavoratori da utilizzare, la durata
dell'appalto, l'importo necessario per la realizzazione dell'appalto stesso
-
documenti di
identita':
Ĵ
copia del
passaporto del lavoratore
Ĵ
fotocopia del
documento d'identita' del datore di lavoro o del legale rappresentante della
societa' italiana (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)
-
la societa'
richiedente
Ĵ
deve presentare
i documenti richiesti, la prima volta, in originale
Ĵ
puo'
autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un
anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla
documentazione gia' presentata
-
potranno essere
sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata
entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:
Ĵ
documento
attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda
distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera
legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio
consolidato)
Ĵ
visura camerale
estera della societa' distaccante
Ĵ
visura camerale
della societa' italiana non antecedente a sei mesi
Ĵ
impiego del
lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi
o
lavoratori
impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero;
artisti e tecnici per spettacoli
teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali
di intrattenimento; artisti da
impiegare in manifestazioni culturali
o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di
imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
¤
nulla-osta
rilasciato
-
con procedure
stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010),
unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego –
Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallĠUfficio di
collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010);
si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente
istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008
(circ. Minlavoro 25/2008); la comunicazione del nulla-osta e' effettuata per
via telematica (D. Lgs. 151/2015)
-
previo
accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva
dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)
-
previo
nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da
T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del
questore?)
-
prima
dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3
mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del
permesso?)
-
con durata
iniziale < 12 mesi
-
non piu'
richiesta (L. 100/2010,
circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da
presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento
dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne'
dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per
la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare
in alternativa a tale parere
¤
per il settore
dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento
dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
¤
rilascio del
nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede
lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
o
giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente
retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche
straniere:
¤
nulla-osta non
richiesto
o
infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute;
verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e
private:
¤
lĠassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
¤
il nulla-osta
puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
¤
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
¤
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: documenti richiesti per l'ingresso:
-
in caso di
assunzione richiesta direttamente da una struttura sanitaria,
Ĵ
decreto di
riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del
Minsalute
Ĵ
documento di
identita' del legale rappresentante della struttura sanitaria (se straniero
anche copia del permesso di soggiorno)
Ĵ
fotocopia passaporto
del lavoratore
-
in caso di
assunzione richiesta da un'agenzia di somministrazione,
Ĵ
decreto di
riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del
Minsalute
Ĵ
contratto di
appalto o di somministrazione
Ĵ
documento di
identita' del legale rappresentante dell'agenzia di somministrazione (se
straniero anche copia del permesso di soggiorno)
Ĵ
fotocopia
passaporto del lavoratore
¤
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lĠassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellĠASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta (torna all'indice del capitolo)
á
Richieste
di nulla-osta presentabili unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008); aziende o enti di rilevante interesse per l'economia nazionale possono presentare piu' di 5 domande, previa stipula di
apposito accordo con il Mininterno (circ. Mininterno 13/5/2008)
á
LĠaccertamento di indisponibilitaĠ si
applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali
á
Il nulla-osta eĠ
rilasciato dallo Sportello unico, salvo quanto previsto per
o
lavoratori dello
spettacolo
o
marittimi
o
circensi
o
artisti
o
giornalisti
corrispondenti
á
Si applicano,
salvi i casi di esonero, le usuali procedure
per richiesta di parere al questore, convocazione del datore di lavoro e
rilascio del nulla-osta, rilascio del codice fiscale, trasmissione della
documentazione alla rappresentanza diplomatica, informazione del lavoratore
riguardo al rilascio del nulla-osta, comunicazione della proposta di contratto
di soggiorno, rilascio di visto, comunicazione ad INPS e INAIL, informazione
del lavoratore riguardo allĠobbligo di presentarsi allo Sportello unico
á
Nulla-osta al
lavoro da utilizzare, per richiesta di visto
e di permesso di soggiorno, entro 120 gg. dal rilascio
Visto di ingresso: disposizioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
á
Per i lavoratori
marittimi stranieri destinati ad
imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in
materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,
destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986,
il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice,
documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto,
e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Agli infermieri professionali e' rilasciato
un visto per lavoro subordinato della durata
minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a
seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di
lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di
tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia
previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve
rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
Disciplina speciale per le categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del capitolo)
á
Valgono, per gli
ingressi ex art. 27 T.U., le seguenti limitazioni:
o
durata del
nulla-osta:
¤
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque
< 2 anni (proroga, se consentita, con durata <
2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
¤
a tempo indeterminato, per
rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari
e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o
comunitari)
o
durata del
visto e del permesso:
¤
pari alla durata
del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ
vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un
anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo
indeterminato, < 2 anni
(da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
¤
nei casi in cui
il nulla-osta non eĠ richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede
nell'Unione europea, giornalisti), validitaĠ limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5,
co. 3 bis, lettera c, T.U.)
o
utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e
permesso:
¤
di norma non eĠ consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art.
40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello
spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
¤
il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro
(nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore,
da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al
comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo
senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione
comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo
¤
disposizioni meno favorevoli:
-
gli artisti per locali di intrattenimento non possono
rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere
lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non
possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore);
tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente
alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)
-
agli infermieri professionali e' rilasciato
un visto per lavoro subordinato
della durata minima prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale
formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la
proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
-
durata massima
quadriennale (due anni, piu' una sola
proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a
tempo determinato, riferita al singolo
datore di lavoro (Nota Mininterno)
¤
disposizioni piuĠ favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari
trasferitisi in Italia, infermieri
professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa
per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del
permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la
durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore,
nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da
fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento,
anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012);
Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due)
del nulla-osta al lavoro per infermieri
professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato
deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo
periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo
l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo
nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014
ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per
motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)
o
convertibilitaĠ del permesso: il permesso non eĠ convertibile
o
accesso al permesso UE slp: non essendo
esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a
parita' di condizioni con i titolari di altri permessi;
¤
in questo senso,
-
Sent. Cons. Stato 1909/2015: il permesso UE slp puo'
essere rilasciato, in presenza degli
altri requisiti, anche al titolare di permesso che non rientri nei casi,
per i quali il rilascio del permesso UE slp e' escluso, di cui all'art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che la sua
durata e' rinnovabile anche per lungo tempo finche' permangono i motivi che ne
hanno giustificato il primo rilascio, e che, trascorso un quinquennio di
soggiorno legale, perde rilievo l'originaria precarieta' del titolo di
soggiorno; con la dizione "permesso di soggiorno di breve durata" non possono che
intendersi i permessi per lavoro stagionale, le autorizzazioni per visite,
turismo e affari, ed altre particolari tipologie quali il permesso per ragioni
di giustizia
-
Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di
soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo
determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita'
puo' essere prorogata illimitatamente (nota:
al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile
per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un
periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento
di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale
limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi
stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata
dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal
beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un
permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di
una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della
proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello
Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della
Direttiva 2003/109/CE;
¤
in senso parzialmente concorde,
-
Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo
straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998
(dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito
temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellĠazienda
distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un
limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del
permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato
rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)
-
Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri
professionali entrati in base ad art.
27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei
requisiti, al permesso UE slp, dal
momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co.
3 D. Lgs. 286/1998[24]
(nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere
assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa
possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
á
Nota: i
rapporti autorizzati in base ad art. 27 T.U. non sono sottratti alla normativa applicabile al rapporto con
lavoratore italiano in relazione al sanzionamento
(es.: conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) di proroghe o rinnovi illegittimi (sent. Cass. 21067/2007)
Disposizioni particolari per lavoratori distaccati
nell'ambito di Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibilita' di
ingresso e soggiorno per lavoro nell'ambito di Expo 2015 per lavoratori
stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo,
che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e
dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non
oltre il 30/6/2016; prevista, in particolare, la possibilita' di distacco di lavoratori stranieri
dipendenti da aziende straniere (Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Predisposta una
procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per
motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione
europea
á
Inoltro, da
parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per
l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
Il Commissario
generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il
Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da
parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale,
sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
á
La comunicazione
va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante (o dell'azienda
distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera),
che, a tal fine, richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di
Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese
presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui il
distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di
accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal
Commissario generale
á
Il visto di
ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura
á
La
sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita
sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero
e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire
tramite l'ufficio postale
á
Contestualmente
alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la
convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello
Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
á
Il permesso di
soggiorno e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e
non puo' essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014:
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per il distacco
di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la
comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di
azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco
da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio
postale
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per ricerca scientifica (torna all'indice del capitolo)
á
L'ingresso e il
soggiorno di durata > 3 mesi per ricerca
scientifica (D. Lgs. 17/2008) e' consentito, extra-quote, previa richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in
apposito elenco tenuto dal Minuniversita', allo straniero in
possesso di un titolo di studio
superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato
á
Nota Miur 7/7/2010, citata anche da Circ. Mininterno 28/7/2010: tra gli ingressi per ricerca scientifica rientrano
anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post-doc;
sono esclusi invece, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che
entrino in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione,
dottorato di ricerca (con o senza borsa), master universitario (con o senza
borsa), corso di perfezionamento (con o senza borsa), indipendentemente
dall'eventuale svolgimento di attivita' di ricerca
á
L'iscrizione nell'elenco, possibile
per istituti pubblici o privati, e'
disciplinata dal Decreto Minuniversita' 11/4/2008; ha validita' di 5 anni (ed e' tacitamente rinnovata,
salvo revoca; da Decreto Minuniversita' 11/4/2008) e prevede
o
la
determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse
finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero
consentito
o
l'obbligo per
l'istituto di farsi carico delle spese
connesse con l'eventuale condizione di soggiorno
illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla
cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato
l'ingresso
o
le condizioni
per la revoca dell'iscrizione in
caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori
stranieri
á
Istituto e ricercatore stipulano una convenzione
di accoglienza (circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: modificata in base alle novita' apportate da L. 9/2014
in relazione alla disponibilita' di risorse), con cui il ricercatore si impegna
a realizzare un progetto di ricerca,
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a
questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore; la
convenzione stabilisce
o
il rapporto
giuridico tra le parti
o
le condizioni di
lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non
inferiore al doppio dell'assegno sociale;
la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto
di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno
finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro
istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di
ricerca (L. 9/2014)
o
la copertura
delle spese di viaggio
o
la stipula di
una assicurazione sanitaria per il
ricercatore e i suoi familiari, ovvero
l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
á
L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo
dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta
di nulla-osta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con
l'attestato di iscrizione nell'elenco
apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza; circ. Mininterno 25/6/2009: e' attiva la procedura per la presentazione per via telematica delle domande di
nulla-osta (servizio di help-desk alla pagina http://nulla-ostalavoro.interno.it)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso
sia presentata direttamente dal ricercatore; successivamente, all'art. 14,
prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di
soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo, che
specifica come si tratti di domanda da esaminare mentre il ricercatore si trova
ancora all'estero) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto;
sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo
nel prevedere che la domanda iniziale (di nulla-osta all'ingresso) sia
presentata dall'istituto di ricerca; tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della
richiesta di permesso di soggiorno (leggi: domanda di ammissione) debba essere
comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata; in
base a quanto stabilito dal D. Lgs. 17/2008, invece, il rifiuto del nulla-osta
all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato
solo dall'istituto, che puo' essere scarsamente motivato al riguardo
á
Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero, rilascia il
nulla-osta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare
all'estero
á
DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta e' di 40 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
á
In caso di diniego del nulla-osta, la convenzione
decade automaticamente
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del
rapporto giuridico che lega le parti; la cosa e' rilevante, ad esempio, in caso
di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di
dimissioni; la Direttiva 2005/71/CE prevede
anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della
convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente
l'autorita' designata a tal fine
á
Il visto di ingresso per ricerca
scientifica deve essere richiesto entro
6 mesi dal rilascio del nulla-osta, ed e' rilasciato prioritariamente
rispetto agli altri tipi di visto
á
Il rilascio del
visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al
preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della
salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo
sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal
senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Il permesso di soggiorno per ricerca
scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca; in
caso di proroga del programma di
ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo
della convenzione di accoglienza
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno, oltre che in casi di fatto
gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, anche nel caso in cui il
ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata
l'autorizzazione
á
Il nulla-osta
puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante
in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta asilo
o per motivi di protezione temporanea; corrispondentemente, il permesso per
ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione
dal visto
á
Il permesso di
soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata,
autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca
á
Circ. Mininterno 25/6/2009: per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, non
e' richiesto il parere della DPL; tuttavia, e' sempre possibile, in caso di
rapporto di lavoro subordinato, che l'ispettorato del lavoro accerti,
nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni, la corrispondenza
tra condizioni di lavoro dichiarate e attivita' effettivamente prestata (nota:
sarebbe piu' sensata una verifica in caso di rapporto dichiarato come autonomo)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede
parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto
riguarda, oltre che materie per le quali la parita' e' gia' garantita dal resto
della normativa, il riconoscimento di titoli e la sicurezza sociale ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla
condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della
parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in
una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro"
á
Il titolare di
permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita'
di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le
disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto (nota: la Direttiva 2005/71/CE non
prevede questa limitazione del tipo di insegnamento; prevede pero' che possano
essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento)
á
In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca (nota: e di quella di insegnamento?)
á
In caso di
svolgimento di regolare attivita' lavorativa, l'iscrizione al SSN e' obbligatoria
(Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Ai fini del
rilascio del permesso UE slp, al
titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base
della concessione di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i
titolari di permesso per studio
(rilevano gli anni di soggiorno, ma la richiesta non puo' essere avanzata
finche' lo straniero e' titolare di quel permesso)
á
Il titolare di
permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle
condizioni ordinarie, ma a prescindere
dalla durata del permesso, nonche' dal requisito di disponibilita' di
alloggio (art. 27-ter co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014);
ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno della stessa
durata di quello del ricercatore (nota: consentito, verosimilmente, anche
l'ingresso al seguito, coerentemente con quanto previsto, in caso di ingresso
per attivita' scientifica, da art. 44-bis, co. 4 DPR 394/1999)
á
Nota: la Direttiva 2005/71/CE esclude
dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro
come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di
protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il conseguimento
di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento
di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i ricercatori che un istituto
di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro
á
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 13, co. 3,
secondo periodo, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che la Provincia
promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di
cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di
convenzioni di accoglienza e la conseguente parita' di trattamento; violazione
di art. 117 Cost.,
dato che la materia e' di competenza statale
Facilitazioni per lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato
membro (torna all'indice del capitolo)
á
Lo straniero
ammesso come ricercatore in altro Stato
membro dell'UE (verosimilmente, esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che
non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la
partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa) puo' fare ingresso in
Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in
quello Stato
á
Per soggiorni di
durata < 3 mesi, e'
richiesta solo una comunicazione
allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca
dallo straniero, entro 8 gg.
dall'ingresso, corredata da
o
copia autentica
della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda
lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di
risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio
italiano per il periodo di soggiorno
o
dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia
á
Circ. Mininterno 25/6/2009: la comunicazione allo Sportello Unico e' presentata
per via informatica; lo Sportello Unico convoca il ricercatore per acquisire
copia della convenzione e dichiarazione dell'istituto ospitante in Italia
á
Per periodi di
durata > 3 mesi e' richiesta la
stipula della convenzione di
accoglienza con istituto italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Minuniversita' e deve essere richiesto il
permesso di soggiorno (verosimilmente,
entro 8 gg. dal superamento del limite dei 3 mesi; questa interpretazione, che
renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata
dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene
effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore
di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di
soggiorno); in attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo
svolgimento dell'attivita' di ricerca
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per
lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) (torna
all'indice del capitolo)
á
Ammissione fuori quota, per periodi di durata
superiore a tre mesi, di lavoratori altamente
qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica;
nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o
di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di
attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita'
di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o
assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze
á
Le disposizioni
(art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si
applicano
o
a titolari di
Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano
all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)
o
a lavoratori
residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di
presenza) in possesso di
¤
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in
cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[25]
qualifica professionale superiore,
rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente,
nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia
¤
dei requisiti per l'esercizio della
professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata
á
Nota:
l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro",
contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso
di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione
europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri
che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra
possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in
Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che
renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli
stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente
contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012
á
Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011
(livelli 1, 2 e 3):
o
legislatori,
imprenditori e alta dirigenza
¤
membri dei corpi
legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione
pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanit, istruzione e ricerca e
nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
-
membri di
organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
-
direttori,
dirigenti ed equiparati dellĠamministrazione pubblica e nei servizi di sanit,
istruzione e ricerca
-
dirigenti della
magistratura
-
dirigenti di
organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
¤
imprenditori,
amministratori e direttori di grandi aziende
-
imprenditori e
amministratori di grandi aziende
-
direttori e
dirigenti generali di aziende
-
direttori e
dirigenti dipartimentali di aziende
¤
imprenditori e
responsabili di piccole aziende
o
professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
¤
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
-
specialisti in
scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
¤
ingegneri,
architetti e professioni assimilate
-
ingegneri e
professioni assimilate
-
architetti,
pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio
¤
specialisti
nelle scienze della vita
-
specialisti
nelle scienze della vita
¤
specialisti
della salute
-
medici
¤
specialisti in
scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
-
specialisti
delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
-
specialisti in
scienze giuridiche
-
specialisti in
scienze sociali
-
specialisti in
discipline linguistiche, letterarie e documentali
-
specialisti in
discipline artistico-espressive
-
specialisti in
discipline religiose e teologiche
¤
specialisti
della formazione e della ricerca
-
docenti
universitari (ordinari e associati)
-
ricercatori e
tecnici laureati nell'universit
-
professori di
scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
-
professori di
scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
-
altri specialisti
dell'educazione e della formazione
o
professioni
tecniche
¤
professioni
tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
-
tecnici delle
scienze quantitative, fisiche e chimiche
-
tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni
-
tecnici in campo
ingegneristico
-
tecnici della
conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche
ed energetiche
-
tecnici della
gestione dei processi produttivi di beni e servizi
-
tecnici del
trasporto aereo, navale e ferroviario
-
tecnici di
apparecchiature ottiche e audio-video
-
tecnici della
sicurezza e della protezione ambientale
¤
professioni
tecniche nelle scienze della salute e della vita
-
tecnici della
salute
-
tecnici nelle
scienze della vita
¤
professioni
tecniche nellĠorganizzazione, amministrazione e nelle attivit finanziarie e
commerciali
-
tecnici
dellĠorganizzazione e dellĠamministrazione delle attivit produttive
-
tecnici delle
attivit finanziarie ed assicurative
-
tecnici dei
rapporti con i mercati
-
tecnici della
distribuzione commerciale e professioni assimilate
¤
professioni
tecniche nei servizi pubblici e alle persone
-
professioni
tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
-
insegnanti nella
formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni
assimilate
-
tecnici dei
servizi ricreativi
-
tecnici dei
servizi culturali
-
tecnici dei
servizi sociali
-
tecnici dei
servizi pubblici e di sicurezza
o
professioni
esecutive nel lavoro d'ufficio
¤
impiegati
addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
-
impiegati
addetti alla segreteria e agli affari generali
-
impiegati
addetti alle macchine d'ufficio
¤
impiegati
addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
-
impiegati
addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
-
impiegati
addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
¤
impiegati
addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
-
impiegati
addetti alla gestione amministrativa della logistica
-
impiegati
addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
¤
impiegati
addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
-
impiegati
addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
-
impiegati
addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
o
professioni
qualificate nelle attivitaĠ commerciali e nei servizi
¤
professioni
qualificate nelle attivit commerciali
-
esercenti delle
vendite
-
addetti alle
vendite
-
altre
professioni qualificate nelle attivit commerciali
¤
professioni
qualificate nelle attivit ricettive e della ristorazione
-
esercenti nelle
attivit ricettive
-
esercenti ed
addetti nelle attivit di ristorazione
-
assistenti di
viaggio e professioni assimilate
¤
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
-
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
¤
professioni
qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
-
maestri di arti
e mestieri
-
professioni
qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
-
operatori della
cura estetica
-
professioni
qualificate nei servizi personali ed assimilati
-
addestratori e
custodi di animali
-
esercenti e
addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
-
esercenti e
addetti di agenzie di pompe funebri
-
professioni
qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
o
artigiani,
operai specializzati e agricoltori
¤
artigiani e
operai specializzati dellĠ industria estrattiva, dellĠedilizia e della
manutenzione degli edifici
-
brillatori,
tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture
edili
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni
degli edifici ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati addetti alla pulizia ed allĠigiene degli edifici
¤
artigiani ed
operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di
attrezzature elettriche ed elettroniche
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate
-
fabbri ferrai
costruttori di utensili ed assimilati
-
meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
-
artigiani e
operai specializzati dellĠinstallazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche
¤
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico,
della stampa ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali
assimilati
-
vasai,
soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
-
artigiani delle
lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati delle attivit poligrafiche
¤
agricoltori e
operai specializzati dellĠagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della
pesca e della caccia
-
agricoltori e
operai agricoli specializzati
-
allevatori e
operai specializzati della zootecnia
-
allevatori e
agricoltori
-
operai forestali
specializzati
-
pescatori e
cacciatori
¤
artigiani e
operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile,
dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
-
artigiani ed
operai specializzati delle lavorazioni alimentari
-
attrezzisti,
operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
-
artigiani ed
operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature
ed assimilati
-
artigiani ed
operai specializzati dellĠindustria dello spettacolo
o
conduttori di
impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
¤
conduttori di
impianti industriali
-
conduttori di
impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
-
operatori di
impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
-
conduttori di
forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati
-
conduttori di
impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
-
operatori di
macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
-
conduttori di
impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei
rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
-
operatori di
catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
-
conduttori di
impianti per la trasformazione dei minerali
¤
operai
semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai
addetti al montaggio
-
operai addetti a
macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per
prodotti minerali
-
operai dei
rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di
prodotti fotografici
-
conduttori di
macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
-
operai addetti a
macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
-
conduttori di
macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
-
operai addetti a
macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
-
operai addetti
all'assemblaggio di prodotti industriali
-
operai addetti a
macchine confezionatrici di prodotti industriali
¤
operatori di
macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
-
operai addetti a
macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti
agricoli
-
operai addetti a
macchinari fissi per l'industria alimentare
¤
conduttori di
veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
-
conduttori di
convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a
fune
-
conduttori di
veicoli a motore e a trazione animale
-
conduttori di
macchine agricole
-
conduttori di
macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei
materiali
-
marinai di
coperta e operai assimilati
o
professioni non
qualificate
¤
professioni non
qualificate nel commercio e nei servizi
-
venditori
ambulanti
-
personale non qualificato
di ufficio
-
personale non
qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
pubbliche e veicoli
-
personale non
qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
-
personale non
qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
¤
professioni non
qualificate nelle attivit domestiche, ricreative e culturali
-
personale non
qualificato nei servizi ricreativi e culturali
-
personale non qualificato
addetto ai servizi domestici
¤
professioni non
qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca
-
personale non
qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
-
personale non qualificato
addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia
¤
professioni non
qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
-
personale non
qualificato delle miniere e delle cave
-
personale non
qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
-
personale non
qualificato nella manifattura
o
forze armate
¤
ufficiali delle
forze armate
-
ufficiali delle
forze armate
¤
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
-
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
¤
truppa delle
forze armate
-
truppa delle
forze armate
á
Non si aplica
o
a chi soggiorni
per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso
richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di
protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato
membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi
ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32
co. 3 D. Lgs. 25/2008
o
a chi soggiorni
per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul
riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa
riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi
per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs.
25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo[26]
o
a chi chieda di
soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento
solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un
permesso di soggiorno per ricerca scientifica
o
ai familiari
stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera
circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera
d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo
straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi
particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di
familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino
comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere
precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei
soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di
soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o
al titolare di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro
Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota:
in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si
trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3,
lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa
riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non
si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per
altri motivi
o
a chi faccia
ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli
l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a
commercio e investimenti
o
a chi soggiorni
(verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o
a chi soggiorni
in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a
(dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze
di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti
specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in
conformita' con il D. Lgs. 72/2000
o
a chi benefici
del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad
accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea
o
a chi sia
destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato
adottato da altro Stato membro)
á
Nota:
secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo
straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali
l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa
specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie,
che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia:
soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
á
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o
proposta di
contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore
(rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni
CP 2011 e successive modificazioni)
o
indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[27]
qualifica professionale superiore
posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti
formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore;
nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati
formati")
o
importo dello stipendio annuale lordo non inferiore
al triplo della soglia per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)
o
necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite
all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE,
di attivita' lavorativa in Italia
o
per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa
erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo
Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)
o
per le professioni non regolamentate, lo
straniero presenta domanda al MIUR,
Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota:
non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in
vigore di L. 9/2014);
nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che
intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di
contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere;
l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della
valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:
¤
copia autentica
del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione
di valore
¤
copia autentica
tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e
della relativa votazione
¤
copia della
proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa',
avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il
possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)
á
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore (Ministero
dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute); nota:
professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute); nota:
professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di istituto
di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia); nota:
professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni
á
La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali
prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo
fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per
valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo
imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni
regolamentate:
o
professioni tessera professionale europea:
¤
farmacista
¤
fisioterapista
¤
guida alpina
¤
infermiere
o
cluster 1:
¤
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)
¤
agente e
rappresentante di commercio
¤
agrotecnico ed
agrotecnico laureato
¤
architetto e
architetto junior
¤
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
¤
autoriparatore
¤
avvocato
¤
biologo e
biologo junior
¤
chimico e
chimico junior
¤
conduttore di
impianti termici
¤
conduttore
generatori di vapore di I, II, III e IV grado
¤
consulente del
lavoro
¤
consulente in
proprieta' industriale
¤
dottore agronomo
e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo
agrario
¤
dottore
commercialista
¤
esperto
contabile
¤
geologo e
geologo junior
¤
geometra
¤
impiantista
¤
ingegnere civile
ambientale e ingegnere civile ambientale junior
¤
ingegnere
dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior
¤
ingegnere
industriale e ingegnere industriale junior
¤
istruttore di
scuola guida
¤
mediatore
marittimo
¤
ottico
¤
perito agrario
¤
perito
industriale chimico
¤
perito
industriale design
¤
perito
industriale in costruzioni ambiente e territorio
¤
perito industriale
in impiantistica elettrica ed automazione
¤
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica
¤
perito
industriale in prevenzione ed igiene ambientale
¤
perito
industriale informatico
¤
veterinario
o
cluster 2:
¤
accompagnatore
turistico
¤
acconciatore
¤
addetti servizi
di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
¤
allenatore
professionista cavalli da corsa
¤
assistente
bagnante
¤
assistente
sociale/assistente sociale specialistica
¤
attuario/attuario
iunior
¤
aiuto allenatore
¤
allenatore
¤
allenatore capo
¤
allenatore IV
livello
¤
classificatore
di carcasse bovine
¤
classificatore
di carcasse suine
¤
conservatore di
beni architettonici e ambientali
¤
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo
¤
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado
¤
docente di
scuola dellĠinfanzia
¤
docente di
scuola primaria
¤
estetista
¤
fantino/guidatore
cavalli da corsa
¤
giornalista
¤
guardia
particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata
¤
guida turistica
¤
investigatore
privato/titolare di istituto di investigazioni private
¤
maestro di scherma
¤
maestro di sci
¤
mediatore
¤
paesaggista
¤
pianificatore
territoriale e pianificatore iunior
¤
preparatore
atletico
¤
assistente
sanitario
¤
dietista
¤
educatore
professionale
¤
igienista
dentale
¤
logopedista
¤
ortottista-assistente
di oftalmologia
¤
ostetrica
¤
podologo
¤
tecnico
audiometrista
¤
tecnico
audioprotesista
¤
tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
¤
tecnico di
neurofisiopatologia
¤
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
¤
tecnico
riabilitazione psichiatrica
¤
tecnico
ortopedico
¤
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico
¤
tecnico
sanitario di radiologia medica
¤
terapista della
neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva
¤
terapista
occupazionale
¤
restauratore dei
beni culturali
¤
ricercatore
presso universita' ed enti di ricerca
¤
spedizioniere
¤
spedizioniere
doganale/doganalista
¤
steward -
addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
¤
tecnico del
restauro dei beni culturali
¤
tecnico del
restauro di beni culturali con competenze settoriali
¤
tecnologo alimentare
¤
tintolavanderia
¤
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare,
ristoranti, bar, ecc.)
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014,
che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo
di studi fossero correlati, non e'
piu' necessario che il lavoratore
acquisisca la certificazione di
conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente
la dichiarazione di valore
relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente
Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per
"certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della
qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene,
effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di
studio
á
La presentazione
della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta
dalla verifica di indisponibilita' di
lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per
i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [28]
á
Le richieste di nulla-osta si presentano
attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre
procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line,
scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per
lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo,
invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)
á
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello
ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza
all'estero per i lavoratori
regolarmente soggiornanti in Italia
á
Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione
del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando
sia stato sottoscritto protocollo di
intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei
requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale
superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di
titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della
retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne
ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo
Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di
motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche,
alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di
ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non
e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente
soggiornante in Italia); circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015 (che sembra
ritenere la possibilita' di sottoscrizione del protocollo limitata al caso di datore di lavoro persona giuridica):
o
la
sottoscrizione del protocollo d'intesa non e' consentita per le tipologie
contrattuali che rientrano nell'ipotesi di offerta vincolante di lavoro
o
predisposto uno
schema di Protocollo sottoscrivendo il quale il datore di lavoro garantisce la
sussistenza dei requisiti
o
il datore di
lavoro autocertifica il possesso della capacita' economica necessaria per far
fronte agli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto
o
non si procede
alla sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora lo Sportello Unico
verifichi che la documentazione esibita dagli interessati (dichiarazione di
valore o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni
regolamentate) sia carente dei requisiti prescritti; in questo caso il permesso
di soggiorno non e' rilasciato, il visto e' annullato e il datore di lavoro e' tenuto
al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel paese di origine
(nota: verosimilmente, nel paese di provenienza)
o
la richiesta di
sottoscrizione del protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente
o da suo delegato e corredata dalla visura camerale e/o dall'atto costitutivo
dell'ente stesso, e' inviata, tramite posta elettronica, all'indirizzo
segreteria.dcpia@interno.it; se la richiesta e' sottoscritta da delegato, va
acquisita la relativa delega notarile
o
la
sottoscrizione del protocollo consente al datore di lavoro di utilizzare la
procedura semplificata, mediante compilazione del Modulo CBC, previo rilascio
della password (ottenuta a seguito di
registrazione degli operatori, come utenti privati, sul sistema di inoltro
telematico delle istanze https://nullaostalavoro.dlci.interno.it); effettuata la registrazione, e' inviata alla
Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente la richiesta di accesso al
Sistema Informatico, mediante gli appositi modelli 7 e 8, nei quali vengono
indicati i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'abilitazione
all'accesso; la Prefettura, effettuati gli accertamenti inoltra il modello 8
all'indirizzo di posta elettronica dlci.assistenza@interno.it; l'Help Desk, ricevuta la richiesta,
procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al
profilo corrispondente e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza alla
Prefettura; l'utenza puo' sempre far ricorso al servizio di help desk alla pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
o
non si procede
all'acquisizione del parere della Direzione territoriale del lavoro; e'
consentita, pero', a tale Direzione la possibilita' di accedere, in sola
lettura, delle pratiche, anche ai fini di procedere, se necessario, ad
eventuali controlli successivi sui datori di lavoro
o
il datore di
lavoro controlla lo stato di avanzamento dell'istanza dalla pagina https://nullaostalavoro.interno.it; quando e' indicato che il nulla-osta e' stato
inviato all'Autorita' consolare, il lavoratore straniero si reca presso la
Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso (nota: questa procedura non si applica
allo straniero gia' regolarmente presente in Italia)
o
e' costituita
un'anagrafe delle societa' in possesso degli accrediti per il sistema dello
Sportello Unico
á
Note:
o
Circ. Mininterno 23/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Politecnico di
Bari concernente le procedure di
ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati, ai sensi di art.
27-quater co. 8 D. Lgs. 286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE
o
Circ. Mininterno 30/11/2015: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno
e SBE VARVIT s.p.a. concernente le procedure di ingresso dei lavoratori
stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs.
286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE
o
Circ. Mininterno 20/6/2016: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Mininterno e Confindustria concernente le procedure di ingresso dei lavoratori
stranieri altamente qualificati, ai sensi di art. 27-quater co. 8 D. Lgs.
286/1998, relativo al rilascio della Carta Blu UE; Confindustria e e le
componenti del suo sistema associativo si impegnano a far sottoscrivere per
adesione il protocollo alle imprese associate che siano interessate ad
avvalersi di lavoratori stranieri altamente qualificati
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:
o
documenti
richiesti per il rilascio di nulla-osta:
¤
dichiarazione di
valore rilasciata dalla Rappresenta diplomatico-consolare italiana nel Paese di
residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio di istruzione superiore
di durata almeno triennale rilasciato dall'autorita' competente nel Paese dove
e stato conseguito (tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare
italiana allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia)
¤
per le
professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere
relativa allo svolgimento di una attivita' lavorativa riferita a figure
professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle
professioni CP 2011 e
deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al
triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria: 24.790 euro per l'anno 2015)
¤
per le
professioni regolamentate (di cui al D. Lgs. 206/2007), occorre il
riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle
amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove
richiesto; la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della
retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria 24.790 euro per
l'anno 2015)
¤
documenti di
identita':
-
fotocopia
passaporto del lavoratore
-
fotocopia
documento del datore di lavoro o del legale rappresentante della societa' (se
straniero anche fotocopia del titolo di soggiorno)
o
cambiamenti di
datore di lavoro: se effettuati nei primi 2 anni, e' necessario inviare
preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Direzione territoriale del
lavoro competente per luogo di attivita' lavorativa per il rilascio della
relativa autorizzazione, che si intendera' acquisita, decorsi inutilmente 15
giorni dalla ricezione della documentazione
o
proroga: e'
sufficiente la proroga del permesso di soggiorno in costanza del rapporto di
lavoro (previa verifica delle comunicazioni del datore di lavoro; nota: mia interpretazione)
á
Nulla-osta rifiutato
o
in caso di frode
o falsificazione o contraffazione di documenti
o
quando il
lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello
Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza
maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del
nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di
lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)
o
quando il datore
sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per
¤
favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
¤
intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
¤
occupazione alle
proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al
lavoro
á
Entro 8 gg
dall'ingresso sul territorio
nazionale (nota: non e' chiaro da
quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante
in Italia), il lavoratore si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello
Unico per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno e per presentare la richiesta
di Carta Blu UE, esibendo la
documentazione seguente (allegato
alla circ. Mininterno-Minlavoro 5/5/2015):
o
per il datore di
lavoro:
¤
copia del
documento identita' del legale rappresentante della Societa' (nota: la previsione sembra prendere in
considerazione solo il caso di
datore di lavoro persona giuridica)
¤
copia del
permesso di soggiorno, se il datore di lavoro e' straniero
¤
visura camerale
della societa' (non richiesta se la Direzione territoriale del lavoro puo'
prenderne visione on line)
¤
nel caso di
comunicazione, a seguito di stipula del protocollo di intesa, dichiarazione dei
redditi
¤
offerta
vincolante di lavoro
¤
richiesta
dell'idoneita' alloggiativa
o
per il
lavoratore:
¤
nel caso di
professioni non regolamentate,
-
fotocopia del
passaporto
-
dichiarazione di
valore del titolo di studio
¤
nel caso di
professioni regolamentate,
-
dichiarazione di
valore del titolo di studio
-
iscrizione
all'Ordine, Collegio o Albo professionale, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici in base a D. Lgs. 206/2007 (nota: la legge richiede solo il
riconoscimento del titolo profesisonale!)
-
proposta di
lavoro o offerta vincolante di lavoro
á
A seguito della
stipula del contratto di soggiorno
per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione
di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, rilascio di
permesso Carta blu UE della durata
di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3
mesi in caso di contratto a termine;
circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e'
effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata
per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta
di rinnovo)
á
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o
in caso di
ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione
o
quando lo
straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o
soggiorno
o
quando lo
straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato
il nulla-osta
o
quando lo
straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei
propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo
periodo di disoccupazione; note:
¤
non e' chiaro se
basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice
incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se
occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in
questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti
locali o di privati)
¤
e' assai
improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte
di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il
quale pero' la condizione non si applica
á
Per i primi due anni di occupazione legale sul
territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello
per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di
lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione
territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione
relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
á
Non
consentito lo svolgimento di attivita'
che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano
riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o
nella pubblica
amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono
¤
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
-
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
-
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
-
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
-
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
¤
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e lĠesecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di
legittimitaĠ e di merito
o
non esistono
attivita' riservate ai cittadini UE o SEE
o
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura
discriminatoria; nello stesso senso,
¤
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori
categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 nonche' titolari
di carta blu e familiari stranieri di cittadini italiani (sentenza recepita
da Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015)
¤
Trib: Ascoli:
nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito
della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina
al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato
l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo
per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto
agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000
euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe
ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di
accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la
ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta
proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che
detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al
pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in
questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma
che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito
di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la
responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in
essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona
amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve
avere anche una natura dissuasiva,
dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una
attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese
seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e'
cessata la materia del contendere
á
Ad eccezione
delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di
Carta blu UE godono dello stesso
trattamento riservato ai cittadini
á
Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il
31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di
eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di
cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri
titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui
o
vanno respinte, in base al parere fornito dal
Minlavoro, le domande di bonus bebe' presentate da stranieri in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno UE slp, oppure
carenti degli altri requisiti di legge
o
riguardo alle
domande sospese in attesa del parere del Minlavoro, vanno accolte se l'altro
genitore e' in possesso dei requisiti (benche' non abbia espressamente
presentato domanda); questa soluzione permette di neutralizzare il danno che
conseguirebbe da una reiezione tardiva (che provocherebbe una richiesta da
parte del genitore in possesso dei requisiti molto ritardata, con conseguente
riduzione del beneficio, rispetto al momento in cui avrebbe potuto essere
presentata se la richiesta presentata dall'altro genitore fosse stata
immediatamente respinta)
o
l'accoglimento
non si applica alle domande presentate da genitore straniero privo di permesso
UE slp che siano state immediatamente respinte
o
d'ora in avanti,
le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
andranno respinte tempestivamente anche per dare la possibilita' all'altro
genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio
domanda
á
Note:
o
l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli
stranieri titolari di un permesso di
soggiorno che consenta di lavorare
in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo
senso, Lettera ASGI
al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o
in senso contrario a Mess. INPS 1110/2016, Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3
co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e
degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale
una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione
individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una
situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel
recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che
la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche
delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
o
Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande
di assegno di natalita' anche per familiari
stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito
all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per
stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno
(sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni
essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far
seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)
o
il sistema
online dell'INPS permetteva, tecnicamente, anche a chi ha un permesso di
soggiorno diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di
compilare e inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il titolare di
Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento
a prescindere dalla durata del
suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari
ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del
titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni,
se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un
anno e 9 mesi)
á
La richiesta di
rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)
á
Dopo 18 mesi
dal rilascio di Carta blu UE da
parte di altro Stato membro, il
titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare
attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere
per lui entro un mese dall'ingresso
il nulla-osta (puo' chiederlo,
pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e'
concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg
previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di
Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello
previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
á
Nota: la
ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90
gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la
durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi
direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare
temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi
all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da
altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di
soggiorno
á
In caso di
rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva
rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato
nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere -
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE
slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte
dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima
(se ne acquisisce solo fotocopia)
á
I familiari del lavoratore, gia' titolare
di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta
Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di
familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario
permesso per motivi familiari (verosimilmente,
senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE
del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2
anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a
un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno
rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il
ricongiungimento
á
In caso di
provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo
straniero e' allontanato verso lo Stato
membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e'
piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un
semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se
l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato
da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')
á
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato
verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del
permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro
subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE
rilasciata dall'Italia e' scaduta)
á
Si applicano,
per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni
applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario
á
Allo straniero
titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale
autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia,
puo' essere rilasciato un permesso UE
slp (recante annotazione "Ex
titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un
periodo di 5 anni di soggiorno
ininterrotto nel territorio dell'Unione
europea come titolare di Carta blu
UE e che sia in possesso da almeno due
anni di Carta blu UE rilasciata
dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi
consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni
á
Ai fini della
revoca del permesso UE slp rilasciato
a "Ex titolare di Carta blu UE"
per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi
previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del
permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle
condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni
per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
á
I familiari del titolare di permesso UE
slp rilasciato a "Ex titolare di
Carta blu UE" ottengono
o
un ordinario permesso per motivi familiari di durata
non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento
(verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste
disposizioni sembrano prescindere
dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o
un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in
qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono
soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio previsti per il rilascio di
tale permesso
á
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di
soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche
permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo
di integrazione e il versamento del contributo
per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la
Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e
personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs.
286/1998)
á
Cifre: da
quando la Carta blu UE e' stata istituita, nel 2012, sono state rilasciate poco
piu' di 600 Carte blu UE, a fronte di 1300 richieste (com. Stranieriinitalia)
Ingresso al di fuori delle quote per docenti di
istituzioni scolastiche straniere (torna
all'indice del capitolo)
á
Ingresso extra-quote (da L. 103/2002)
per i docenti
o
con contratto di
lavoro presso le istituzioni scolastiche
straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940,
e del DPR 389/1994,
operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato
tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o
con contratto di
lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in
Italia di universita' o istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)
á
Ai fini del
rilascio del visto d'ingresso in
favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di
cui alla L. 103/2002,
lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016:
o
documentazione
richiesta per l'ingresso:
¤
copia del
decreto del MIUR attestante il possesso dei requisiti da parte della
scuola/universita' ai sensi della L. 103/2002
¤
attestazione dei
requisiti professionali per l'espletamento dell'attivita' di docente (titolo di
studio; tradotto e legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana
allĠestero, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali in vigore per lĠItalia)
¤
per filiazioni
di istituti stranieri occorre la lettera di distacco (tradotta e legalizzata
dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia) contenente:
-
indicazione se
la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di
sicurezza sociale) avverranno all'estero o in Italia; in presenza di accordo di
sicurezza sociale, va allegato l'attestato di copertura previdenziale
rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore e' iscritto
nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (tradotto e
legalizzato dall'Autorita' diplomatico-consolare italiana allĠestero, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lĠItalia)
-
impegno ad
ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali
previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza
sociale con il Paese di appartenenza
-
copia del
passaporto del docente
-
fotocopia del
documento d'identita' del legale rappresentante (se straniero anche copia del
titolo di soggiorno) dell'Universita'
-
nell'ipotesi di
Universita' - Ente pubblico, occorre la delibera consiliare di approvazione
della nomina e stanziamento dei fondi; nell'ipotesi di Universita' privata la
verifica della capacita' reddituale e' effettuata d'ufficio
o
la societa'
richiedente
¤
deve presentare
i documenti richiesti, la prima volta, in originale
¤
puo'
autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate entro un
anno dalla prima, qualora non si siano verificati cambiamenti rispetto alla
documentazione gia' presentata
o
potranno essere
sostituiti da autocertificazione delle aziende (nota: verosimilmente, solo in caso di ulteriore domanda presentata
entro un anno dalla prima) i seguenti documenti:
¤
documento
attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda
distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera
legalizzata e tradotta dall'autorita' diplomatica italiana all'estero, bilancio
consolidato)
¤
visura camerale
estera della societa' distaccante
¤
visura camerale
della societa' italiana non antecedente a sei mesi
¤
impiego del
lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi
Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti
intra-societari (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito
ingresso e soggiorno di lavoratori extra quota per lo svolgimento di
prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari
in qualita' di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione
(laureati, trasferiti a fini di sviluppo di carriera o acquisizione di
conoscenze relative all'impresa)
á
Il trasferimento
intra-societario consiste nel distacco da un'impresa stabilita in paese
straniero a un'entita' ospitante, stabilita in Italia, legata alla stessa
impresa o gruppo di imprese; il trasferimento include i casi di mobilita' tra
entita' ospitanti stabilite in diversi Stati UE
á
La richiesta di
nulla-osta al trasferimento e' presentata dall'entita' ospitante allo Sportello
Unico
á
Lo Sportello
Unico rilascia o nega il nulla-osta entro 45 gg dalla presentazione della
documentazione che correda la richiesta, previa acqusizione del parere della
questura; il nulla-osta va utilizzato entro 6 mesi
á
Richiesta di
nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di
protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno; lo Sportello Unico
acquisisce comunque il parere della questura
á
Il lavoratore
dichiara la propria presenza allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso ai
fini del rilascio del permesso
á
Durata massima
del trasferimento: 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati; un anno per
lavoratori in formazione; tra un trasferimento e il successivo, per lo stesso
lavoratore, devono trascorrere almeno 3 mesi
á
I lavoratori non
accedono all'edilizia pubblica ne' ai servizi dei CPI
á
il permesso di
soggiorno reca la dicitura "ICT"; ha durata pari a quella del
trasferimento, e puo' essere rinnovato, entro i limiti massimi, in caso di
proroga di tale trasferimento; il rinnovo e' consentito (entro i limiti
massimi) anche in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE
á
Se l'altro Stato
UE si oppone alla mobilita', il titolare di permesso ICT e' riammesso in Italia
á
Consentito il
ricongiungimento familiare e l'ingresso al seguito, a prescindere dalla durata
del permesso
á
Il titolare di
permesso ICT rilasciato da altro Stato UE e' autorizzato a soggiornare e
lavorare in Italia per mobilita' intra-UE per un periodo massimo di 90 gg in un
arco temporale di 180 gg (mobilita' di breve durata); per periodi di durata
superiore (mobilita' di lunga durata) e' necessario il rilascio di nulla-osta
(che puo' essere chiesto anche per straniero gia' presente sul territorio per
mobilita' di breve durata, entro 90 gg dall'ingresso); l'ingresso e' consentito
in esenzione dal visto
á
Richiesta di
nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di
protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno
á
In caso di
mobilita' di lunga durata, il lavoratore dichiara la sua presenza in Italia
entro 8 gg dal rilascio del nulla-osta (o, verosimilmente, dall'ingresso, se
non si trovava gia' in Italia), ovvero, in presenza di protocollo,
dell'apposito invito da parte dello Sportello Unico
á
Al lavoratore in
mobilita' di lunga durata e' rilasciato, entro 45 gg, un permesso con la
dicitura "mobile ICT"; nelle more del rilascio del permesso, il
lavoratore puo' svolgere l'attivita' lavorativa richiesta, purche' il permesso
ICT rilasciato dall'altro Stato UE non sia scaduto
á
La durata del
permesso "mobile ICT" ha durata pari a quella del periodo di
mobilita' richiesta, ed e' rinnovabile in caso di proroga di questa; si
applicano comunque il limite rappresentato dalla durata del permesso ICT
rilasciato dall'altro Stato UE e dal limite generale
á
Consentito il
ricongiungimento familiare; se i familiari hanno soggiornato nell'altro Stato
UE in qualita' di familiari del titolare del permesso ICT, l'ingresso e'
consentito in esenzione dal visto
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro a titolari di altri
permessi per attivita' sottratte alle quote (torna
all'indice del capitolo)
á
TAR Lazio:
la conversione di un permesso per studio
in permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore
dello spettacolo)
á
TAR Lazio
e TAR Lazio:
la conversione di un permesso per motivi
religiosi in permesso per lavoro, per le attivita' lavorative di cui
all'art. 27 T.U. non e' soggetta al vincolo di quota (in senso apparentemente
piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per
giovani e persone collocate "alla pari" (torna
all'indice del capitolo)
á
Disciplina
speciale (art. 27 co. 1 lettera r D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co. 20 DPR
394/1999) per
o
persone che
svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di
scambio o mobilitaĠ di giovani:
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare
nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
-
ha durata <
1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo
-
in caso di
ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso,
con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso
datore di lavoro
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: l'ingresso con visto di vacanze-lavoro avviene in
presenza di uno specifico accordo bilaterale tra l'Italia ed uno Stato terzo
(attualmente con Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud); tali
accordi, a seguito di successive rinegoziazioni e d'intesa con le altre
Amministrazioni interessate, hanno stabilito una semplificazione delle
procedure per l'accesso al lavoro da parte dei titolari dei permessi di
soggiorno per vacanze-lavoro, superando la necessita' del rilascio di un nulla
osta al lavoro per l'assunzione di cittadini stranieri, con il rispetto,
comunque, degli adempimenti previsti dalla legge italiana in caso di
instaurazione dei rapporti di lavoro; prevedono, inoltre, disposizioni in
deroga alla normativa vigente con riguardo alla possibilita' per lo straniero
di lavorare per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi con lo stesso
datore di lavoro
o
persone
collocate Òalla pariÓ secondo le
norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia (al di fuori di
programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):
¤
il nulla-osta
-
deve rientrare
nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
-
ha durata <
3 mesi
¤
Circ. Mininterno-Minlavoro 14/7/2016: richiesta, per l'ingresso, copia del contratto per
lavoro alla pari; l'ingresso e' consentito soltanto ai cittadini di quei Paesi
che hanno stipulato l'Accordo europeo sul collocamento alla pari del
24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)
Ingresso, entro quote apposite, di sportivi
professionisti; ingresso di sportivi dilettanti (torna
all'indice del capitolo)
á
Quote massime per sportivi professionisti
stabilite con decreto annuale del
Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per
federazione sportiva con delibera del CONI previa approvazione del Ministro
vigilante
á
Le quote
comprendono ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di
stranieri giaĠ in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi
familiari; esclusi (sottratti alle quote?) allenatori e preparatori atletici
(art. 40 co. 17 DPR 394/1999)
á
Per la stagione 2010/2011, il decreto prevede un limite
massimo di 1.395 ingressi per sportivi professionisti stranieri (DPCM 31/8/2010; nota: l'autorita' che ha emanato il decreto e' il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport); il DPCM 14/1/2011 approva la deliberazione del CONI con cui e' effettuata la ripartizione
del contingente tra le varie federazioni
á
Per la stagione 2011/2012, il DPCM 10/10/2011 ha approvato la delibera CONI 30/9/2011 con cui si ripartiscono tra le
varie federazioni i 1.377 atleti stranieri ammessi con DPCM 14/9/2011
á
Per la stagione 2012/2013, il CONI ha proposto un
limite massimo di 1.325 per l'ammissione di atleti stranieri (notizia riportata
da Unsolomondo 1/6/2012)
á
Per la stagione 2013/2014, il DPCM 13/9/2013 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.315 sportivi stranieri (non
comunitari) che svolgano attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita
á
Per la stagione 2014/2015, il DPCM 8/10/2014 ha approvato, su proposta del CONI, un limite massimo di 1.190 sportivi stranieri (non
comunitari), da ripartirsi tra le Federazioni sportive nazionali, che svolgano
attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
á
In luogo del
nulla-osta, dichiarazione nominativa di
assenso del CONI sulla richiesta della societaĠ destinataria delle
prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo
Sportello unico della provincia dove ha sede la societaĠ, per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro
á
La dichiarazione
nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma
cartacea (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Dichiarazione di
assenso del CONI per sportivi
professionisti richiesta anche per lavoro
autonomo
á
Se la
dichiarazione riguarda un minore,
richiesta di dichiarazione (Circ. CONI 16/4/2014: e successiva eventuale richiesta di visto di
ingresso) accompagnata dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ex art. 4, co. 2 L. 977/1967,
come sostituito da art. 6 D. Lgs. 345/1999, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva
corrispondente (nota: riferimento errato in art. 40, co. 18 DPR 394/1999); Circ. CONI 27/7/2011: l'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata
al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e, comunque, non puo' essere inferiore ai 15 anni; note:
o artt. 19 e 19 bis Regolamento FIFA vietano sia i
trasferimenti di giocatori minorenni ga' tesserati all'estero sia il primo
tesseramento di minori aventi una nazionalita' diversa da quella del paese nel
quale chiedono di essere tesserati per la prima volta; trasferimento e primo
tesseramento sono consentiti, previa approvazione di una sottocommissione
nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, solo se e' verificata
una delle condizioni seguenti:
¤ la famiglia del minore si trasferisce per motivi indipendenti
dall'attivita' sportiva del minore
¤ il minore e' di eta' superiore ai 16 anni e il trasferimento avviene
all'interno del territorio dell'Area Economica Europea (Unione europea,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein); in questo caso la societa' di destinazione
e' tenuta a garantire l'istruzione scolastica e la formazione del minore
¤ il minore vive in una regione distante non piu' di 50 km dal confine del
paese a cui appartiene il club che intende tesserarlo
o
autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento
di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non
accompagnato dai genitori
o
Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto
tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di
cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati
dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non
accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e
segg. L. 184/1983,
in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le
funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto
dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare
una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si
prefigge
o
il Comitato
Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono
in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di
tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore
deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso
senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)
o
firmato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita'
sportive; Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, con cui si chiede un
incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme
FIFA, precludono la partecipazione
ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente
soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato
diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)
o
firmato un Protocollo d'intesa tra il Mininterno e il CONI sulle modalita' di collaborazione per la
diffusione, la pratica e l'implementazione di attivita' sportive a favore di minori stranieri ospiti nel Sistema
di accoglienza nazionale
o
Nota FIGC 9/6/2015: l'eventuale delega della potesta' genitoriale di un minore a un
parente o a un terzo non consente l'eccezione al generale divieto di
trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi di art. 19 par. 2
lett. a Regolamento FIFA, non potendosi riconoscere, di fatto, la figura del tutore quale
alternativa a quella dei genitori; inoltre, l'eccezione ad art. 19 par. 2 lett.
a Regolamento FIFA, che consente il primo tesseramento dei minori nel caso in cui i
genitori si siano trasferiti nel paese di appartenenza del club per ragioni
indipendenti dal calcio e' applicabile solo nel caso in cui, a parte situazioni
straordinarie, a seguire il calciatore siano entrambi i genitori, e non uno
solo dei due
o
Legge 12/2016:
¤
i minori di anni 18 non italiani che risultano regolarmente
residenti nel territorio italiano almeno
dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle
discipline associate, ovvero presso associazioni ed enti di promozione
sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini
italiani; Osservazioni ASGI:
-
la limitazione
legata all'eta' in cui ha avuto inizio la residenza legale, benche' finalizzata
ad escludere il rischio di favorire il traffico illecito di calciatori
minorenni, esclude molti minori il cui diritto alla parita' di trattamento con
i minori italiani e' garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983;
in particolare, questo vale i minori titolari di protezione internazionale che,
indipendentemente dall'eta' al momento dell'ingresso, hanno un'esigenza di
speciale tutela derivante dal loro status, non potendo esercitare altrove
l'attivita' sportiva cui aspirino
-
e'
auspicabile che la nozione di "residenza regolare" sia interpretato
nel senso della abitualita' della dimora, ai sensi di art. 43 co. 2 c.c.
-
la legge non
interviene sulla disposizione di cui all'art. 27 co. 5-bis D. Lgs. 286/1998,
che rimette alle singole federazioni, con ampia discrezionalita', la facolta'
di fissare criteri generali di assegnazione di tesseramento per l'attivita'
sportiva retribuita, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili;
poiche' quest'ultima espressione e' stata spesso interpretata come tutela dei
vivai giovanili nazionali, permane il rischio di disposizioni interne che,
quantomeno per l'attivita' retribuita, favoriscano i giovani italiani anche nei
confronti degli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia prima del
compimento dei 10 anni
¤
il tesseramento
resta valido, dopo il compimento del 18-esimo anno di eta', fino al
completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da
parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992,
abbiano presentato la relativa richiesta
o
Lettera dell'ASGI alla FIGC nella quale
¤
si ribadisce il
diritto dei minori stranieri non accompagnati al tesseramento, richiamando
l'applicabilita' della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 5 L. 184/1983,
che prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni
dei genitori, e dell'art. 357 c.c., che
delinea il ruolo del tutore quale colui che ha la cura della persona del
minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (cio'
che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve dunque
essere riferito al tutore e all'affidatario, consentendo cosi' il tesseramento
del minore secondo quanto previsto da art. 19 par. 2 Regolamento FIFA)
¤
si osserva come
la normativa FIFA, cosi' come recepita dalla FIGC, seppure finalizzata a
contrastare il fenomeno del traffico internazionale di calciatori di minore
eta', introduca una discriminazione sulla base della nazionalita' tra i minori
di nazionalita' italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti
nelle proprie famiglie d'origine e i minori stranieri non accompagnati
destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento
¤
si invita la FIGC a
-
modificare le
indicazioni contenute nella Nota FIGC 9/6/2015, prevedendo che i minori stranieri non accompagnati residenti in Italia
successivamente al compimento del decimo anno d'eta' vengano fatti rientrare
nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento FIFA,
potendo essere quindi tesserati secondo le modalita' previste dalla norma
-
consentire il
tesseramento dei minori non accompagnati in possesso dei requisiti previsti dalla
L. 12/2016 con le modalita' previste per i cittadini italiani
á
Per gli sportivi professionisti, si applicano
le disposizioni relative ai permessi rilasciati in base ad art. 27 T.U.; e' consentito pero' il rinnovo del permesso di soggiorno per trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa
federazione sportiva
á
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 19/6/2006):
o
le quote
includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi
sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai
giovanili; nota: si trascurano i
permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di
riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota
viene detratto un posto
o
il posto
assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo
straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto
con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli
accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara
o
la societa'
sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero
formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP
e una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso per
lavoro subordinato/sport alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla
questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
la federazione
sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il
tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di
soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso al
lavoro subordinato/sport al CONI
– Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o
il CONI,
effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle
quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione
nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla
Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti;
per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di
tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano
sussistere)
o
lo sportivo
professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di
soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo
sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di
permesso di soggiorno)
o
il permesso di
soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la Societa'
sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando
il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)
o
la ricevuta
della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il
tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di
durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata,
purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del
Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del
primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario,
sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
la questura
contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in
attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di
soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in
programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
una volta
ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti
adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale,
contributivo, assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei
permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e'
stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire
la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri
che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad
altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)
o
ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno
¤
la richiesta va
presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)
¤
gli sportivi
professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte
di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[29],
e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico
¤
la societa'
sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso
¤
il CONI
trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata
dalla federazione sportiva nazionale
o
in caso di
rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI
fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e'
tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido
(utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio
nazionale
o
nel caso in cui
l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per
la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva
comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la
Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
á
Circ. Mininterno 16/8/2013 e Nota Minlavoro 8/10/2013: la dichiarazione nominativa di assenso,
pur avendo una validita', nel massimo, biennale, e' illimitatamente rinnovabile, a condizioni che permangano i
requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio; il permesso di soggiorno concesso agli
sportivi puo', pertanto, essere rinnovato
ben oltre il termine di 4 anni inizialmente ritenuto vincolante
á
L'ingresso e' consentito anche agli sportivi dilettanti (circ. Mininterno 2/3/2007):
o
la Societa' sportiva
si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese
di rimpatrio; nota: verosimilmente
e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in
materia sanitaria
o
il CONI emette la dichiarazione
nominativa di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico
o
lo Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e
trasmette la dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o
i requisiti e le
condizioni per il rilascio del visto
per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs.
286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si applicano agli
stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non
professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981
(Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
o
lo straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo
Sportello per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo
sportivo richiede anche il codice fiscale)
o
ai fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi
dilettanti, il CONI presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione nominativa di assenso) alla
questura; copia del nulla-osta (verosimilmente,
della dichiarazione nominativa di assenso) e' allegata alla domanda spedita
dall'ufficio postale
á
Circ. CONI 27/7/2011 (che aggiorna le istruzioni diramate con circ. CONI 9/3/2007):
o
la societa'
sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per
attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso allĠattivita'
sportiva dilettantistica alla
federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche
alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o
lo sportivo
dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa'
sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza,
sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in
particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)
o
la federazione
sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il
tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dĠassenso
all'attivita' dilettantistica al
CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)
o
il CONI,
effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle
quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione
nominativa dĠassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla
Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti;
per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di
tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano
sussistere)
o
il permesso di
soggiorno va richiesto tramite Poste
o
la ricevuta
della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il
tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di
durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata,
purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del
Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e
reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro
che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del
primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario,
sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
la questura
contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o
gli sportivi in
attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di
soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in
programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale
ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo
documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti
alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione
del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o
una volta
ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti
adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano
assicurativo e sanitario
o
il rinnovo dei
permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e'
stato rilasciato per motivi sportivi
o
ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno
¤
la richiesta e'
presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva
nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di
soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)
¤
il CONI
predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e
alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
¤
la societa'
sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste,
allegando il modello B restituito dal CONI
o
in caso di
rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI
fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o
lo sportivo e'
tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido
(utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio
nazionale
o
nel caso in cui
l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per
la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva
comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la
Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
á
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto e rinnovo del permesso
(verosimilmente, le richieste di corrispondente nulla-osta) devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e
Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax
(06/32723738)
á
Nota: non
e' affatto evidente che sia legittima l'imposizione di un limite numerico sugli
sportivi professionisti complessivamente tesserati (inclus, cioe', quelli gia'
soggiornanti in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attivita'
lavorativa); l'imposizione di tale limite potrebbe trovare una giustificazione
legittima, nell'esigenza di proteggere i vivai, ma solo se applicata
individualmente a ciascuna societa'
á
Art. 40 co.
7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli
atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per
quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme
in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio
Federale della FIGC; in precedenza, Trib.
Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora
vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di
calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando
del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il
calciatore nigeriano Ekong,
tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito
della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la
retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo
sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta'
fondamentale in campo economico)
á
Trib. Lodi:
illegittima, perche' discriminatoria,
la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne
FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale
Dilettanti, una durata particolare
del permesso, e non la sola
regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna
giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di
un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43
T.U.
á
Trib. Varese:
il giocatore straniero gia' residente
in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di
trattamento e non discriminazione,
per partecipare al campionato di serie B,
non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione
FIGC 5/7/2010; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale
(deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri
per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e'
limitato esclusivamente a coloro che
rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di
calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore
straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa (nota:
benche' si tratti di discriminazione diretta,
il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera
legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i
vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento
non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non
abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice
comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto
discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
á
Approvate
modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lĠOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le
manifestazioni su pista:
o
alle corse su
strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono
partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra
regione
o
alle corse su
strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare
anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la
Fidal)
o
alle corse su
pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati
per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare
anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o
per le corse su
strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o
per le corse su
strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre
atleti stranieri
o
per gare
nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita'
di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale
agli atleti italiani
á
Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione
francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento
che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un
incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei
lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)
Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze
diplomatiche; familiari di personale diplomatico; frontalieri (torna all'indice del capitolo)
á
Nulla-osta al
lavoro non richiesto per il personale straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto
internazionale; ingresso e soggiorno regolato dagli accordi e dalle convenzioni
in vigore
á
Le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e
la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo
nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
á
Le disposizioni
che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalita', ne' ai loro coniugi,
ne' ai familiari a loro carico (art.
11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
á
Disciplina del
lavoro alle dipendenze di rappresentanze estere (Ambasciate, consolati,
legazioni, istituti culturali, organismi internazionali) in Italia (Nota MAE 10/1/2012):
o
l'assunzione
segue la normativa italiana
o
si suggerisce di
optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per
l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa
garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le
prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica
ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni
sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza
definiti dalla normativa vigente
o
per la
conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE -
Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi
anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico
giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una
soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure
previste dalla normativa
o
visto per lavoro
subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze
e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di
tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)
o
i lavoratori
stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti
allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali
permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e'
piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso
in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi
l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno
o
ai lavoratori
assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su
richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del
passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di
lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti
della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori
domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione
attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione
della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in
patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la
carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo
possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno;
va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg
dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del
rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i
contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente
o
cessato il
rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il
modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e
specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di
mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare
l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari
della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei
funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato
al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di
rappresentanze estere
o
se un lavoratore
al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata
denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione
tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini
dell'annullamento della carta di identita'
á
Accordo Italia-Uruguay sullo svolgimento di attivita' lavorativa da parte
dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo (ratificato con L. 53/2016):
o
i familiari
(coniugi non separati, figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o
non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, figli
diversamente abili a prescindere dalla loro eta') facenti parte del nucleo
familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare
di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni
diplomatiche e consolari dell'Uruguay in Italia o presso la Santa Sede possono
essere autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o
subordinato, sulla base del principio di reciprocita'.
o
il beneficio non
si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni
diplomatiche e consolari
á
Ingresso di frontalieri regolato dal Reg. CE 1931/2006: i cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero
locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 sono esonerati dall'obbligo di visto se esercitano il loro diritto
nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali
disposizioni:
o
ai fini
dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri
sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi
limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi
di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per
agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o
gli accordi
possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di
frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o
gli accordi
possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti
di viaggio validi
o
l'ingresso dei
frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri
o
la durata
massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il
limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:
¤
al titolare di
un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti
previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare
liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno
ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni
interruzione del proprio soggiorno
¤
va inteso come
interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese
terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero
locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu'
volte al giorno)
o
non e' apposto
alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
o
la validita'
territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato
membro di rilascio
o
il rilascio del
lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di
viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia
segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare
lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per
l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
o
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra
autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo
bilaterale
VII. Ingresso e soggiorno per lavoro
stagionale
Ambito di applicazione della disciplina (torna all'indice del capitolo)
á
La disciplina specifica del lavoro
stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016) non si applica agli stranieri che (art.
24 co. 16 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)
o
al momento della
domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro
o
svolgono
attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito
della prestazione di servizi,
inclusi gli stranieri distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro
nell'ambito della prestazione di servizi
o
sono familiari di cittadini dell'Unione europea
che hanno esercitato il loro diritto
alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
o
godono,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini
dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra
l'Unione europea e Paesi terzi
Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al lavoro (torna all'indice del capitolo)
á
Procedura per lĠingresso analoga a quella per lavoro subordinato per rapporti
a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:
o
la richiesta
puo' riguardare solo il settore agricolo o turistico-alberghiero (art. 24 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 203/2016)
o
la richiesta di
nulla-osta puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un
protocollo d'intesa (com. Mininterno 6/12/2006
e 31/12/2007,
Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014; circ. Mininterno 5/1/2016: adesione dell'Unione Nazionale Professionisti
Pratiche Amministrative al protocollo di intesa stipulato il 6/12/2006);
consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del
decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per
conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)
o
ai fini
dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola,
e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle
entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i
dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto
degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi
comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati
dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)[30]
o
ai fini della
documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa, se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce, al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo atto a
provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono specificate le condizioni a
cui l'alloggio e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa; l'eventuale canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla
qualita' dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di
tale retribuzione; il canone non puo' essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (art.
24 co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[31]
o
domande trattate
anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del
datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono
accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono
trattate in base al grado di urgenza)
o
non si effettua accertamento di indisponibilita' (art.
24 co. 4 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[32]
o
rilascio o
diniego del nulla-osta al lavoro da
parte dello Sportello unico entro 20 gg.
dalla richiesta
o
trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico
abbia comunicato il diniego al
datore di lavoro, la richiesta si intende
accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):
¤
la richiesta
riguardi uno straniero gia' autorizzato
almeno una volta nei 5 anni precedenti
(art. 24 co. 6 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[33]
a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
¤
il lavoratore
stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente
assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno
o
inseriti nel
modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni
(autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto
delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini
dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei
dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del
termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il
nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la
dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno
sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo
Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)
o
istruttoria accelerata in caso di imminente
inizio dell'attivita' lavorativa o
in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato
nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore
di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso
di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in
questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia'
ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per
l'ingresso precedente
o
non viene
richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e'
per lavoratore gia' entrato nella
passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
á
Richiesta di
nulla-osta presentabile solo per via telematica
(Circ. Mininterno 9/4/2009 e Circ. Mininterno 19/4/2010)
á
Nota: il datore
di lavoro dichiara che non sussistono
divieti per la stipula di contratti
a termine ai sensi del D. Lgs. 368/2001 (dal Modulo per la presentazione della richiesta di
nulla-osta)
á
Durata del
nulla-osta al lavoro < 9 mesi in
un periodo di 12 mesi (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
203/2016)[34],
anche con riferimento a piuĠ rapporti di lavoro; entro il limite di 9 mesi,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale
offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 203/2016)
á
In caso di piu' datori di lavoro che impieghino lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, il nulla-osta al lavoro stagionale e' unico ed e' rilasciato a ciascuno di essi, su richiesta anche cumulativa, presentata
contestualmente[35]
á
La procedura di
rilascio del visto per lavoro stagionale puo' essere avviata solo attraverso
l'acquisizione dei dati inviati dallo Sportello Unico con il nulla-osta
telematico (Circ. MAE 27/4/2010)
á
Nota: per il
2012, le disposizioni sul silenzio-assenso
di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012,
sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona (Dati Mininterno stagionali 2012)
á
Misure di
contrasto del lavoro nero (Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010, Mess. INPS 23/5/2012):
o
opportuno
valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non
abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o
richiesta la
presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione
congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto
con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro
sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della
richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo
Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o
in caso di
giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro
puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto
cessato
o
alla revoca del
nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia'
rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore
adeguatamente dimostrate
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso
lo Sportello Unico assolve anche
agli obblighi di comunicazione
obbligatoria (trasmessa automaticamente
dallo Sportello Unico ai servizi competenti); note:
o
superato quanto
stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da
parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro
48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
o
L. 296/2006
impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato siano effettuate al centro per lĠimpiego competente almeno
un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
á
Il nulla-osta al lavoro stagionale e' rifiutato o, se gia' rilasciato, revocato, quando
o
i documenti
presentati sono stati ottenuti in modo fraudolento
o sono falsificati o contraffatti (D. Lgs. 109/2012)
o
sussistono
motivi ostativi allĠassunzione in capo al datore
di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellĠorgano di
amministrazione della societaĠ:
¤
condanne o
denunce pendenti per reati di cui al
T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
¤
condanne negli
ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per
(art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)
-
favoreggiamento
dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere
"o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
-
intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
-
occupazione alle
proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al
lavoro
¤
sanzioni a causa
di lavoro irregolare (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)
¤
liquisdazione
dell'impresa del datore di lavoro per insolvenza o assenza di qualsiasi
attivita' economica (art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)
¤
mancato rispetto
degli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa
nazionale o dai contratti collettivi applicabili (art. 24 co. 12, come
modificato da L. 203/2016)
¤
effettuazione,
nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione
dello straniero, di licenziamenti al fine di creare un posto vacante che lo
stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione
(art. 24 co. 12, come modificato da L. 203/2016)
o
lo straniero non si reca allo Sportello unico entro 8 gg dall'ingresso per la firma
del contratto di soggiorno, salvo
che questo dipenda da causa di forza
maggiore (D. Lgs. 109/2012)
á
Nei casi di revoca del nulla-osta al lavoro stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a
versare al lavoratore un'indennita'
per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso di
soggiorno ha durata pari al
complesso dei rapporti di lavoro autorizzati; richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati
á
Il permesso reca
un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale (art.
24 co. 17 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)
á
Fermo restando
il limite di 9 mesi, il permesso di
soggiorno puo' essere rinnovato in
caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro (art. 24, co. 8
D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[36];
il lavoratore e' esonerato
dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'
consolare (art. 24, co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[37];
circ. Mininterno 20/2/2012: il rinnovo del permesso e' condizionato
all'avvenuta presentazione della comunicazione Unificato-Lav relativa al nuovo
rapporto di lavoro
á
Non si
effettuano rilievi fotodattiloscopici
in caso di durata del nulla-osta < 30 gg. (art. 9, co. 5 Regolamento;
negli altri casi, i rilievi sono effettuati, verosimilmente, su appuntamento
fissato dallo Sportello unico); TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allĠistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione
di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato (verosimilmente, anche a carattere
stagionale), nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, a
condizione che (da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforza circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
o
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
o
abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno
o
sia in possesso
di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello
unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso
rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
á
Non si applicano le disposizioni, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, in materia
di iscrizione nelle liste di
collocamento in caso di licenziamento
o dimissioni (art. 24 co. 1 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 203/2016)[38];
nota: non e' chiaro se al lavoratore
stagionale possa essere impedito di iscriversi nelle liste di collocamento, in
caso di sopravvenuta disoccupazione
á
Il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale e' rifiutato o non rinnovato o, se gia' rilasciato, revocato, quando
o
sussiste uno dei
motivi ordinari di rifiuto o revoca del permesso
o
e' stato
ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto (art. 24
co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)
o
risulta che lo
straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal D. Lgs. 286/1998 o se soggiorna per fini diversi da
quelli per cui e' stato ottenuto il nulla-osta (art. 24 co. 13 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 203/2016)
o
sussiste una
delle cause per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro stagionale
(art. 24 co. 13 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)
á
Nei casi di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale adottata in per la
sussistenza di una delle cause previste per il rifiuto o la revoca del nulla-osta al lavoro
stagionale, il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione si
tiene conto delle retribuzioni dovute
ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte (art. 24 co. 14 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 203/2016)
á
Sent. Cons. Stato 5437/2013: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
di durata di 9 mesi, rilasciato (con
dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale"
á
Al lavoratore
straniero eĠ attribuito il codice fiscale
á
TAR Puglia:
illegittimo il diniego del permesso per lavoro stagionale basato sul fatto che
il periodo autorizzato in sede di rilascio del visto si e' ormai concluso,
quando il ritardo sia dovuto all'amministrazione; in questa situazione, e'
legittima la permanenza dello straniero in Italia, in attesa della decisione;
lo straniero ha diritto ad ottenere il permesso, sia pure tardivamente, e a
chiederne la conversione, tale richiesta dovendo essere presa in esame come se
fosse stata presentata in tempo
á
TAR Lazio:
se il rapporto di lavoro stagionale per il quale e' stato autorizzato
l'ingresso non si avvia, senza colpa del lavoratore, deve essere rilasciato un
permesso per attesa occupazione (nota: non e' chiaro se, a giudizio del TAR,
tale permesso consenta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato o
solo di natura stagionale)
á
Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in
corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla
contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con
allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)
Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
stagionale, gia' ammesso a lavorare
in Italia almeno una volta nei 5 anni
precedenti (art. 24 co. 9 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
203/2016), che rispetti lĠobbligo di
uscita alla scadenza del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri rispetto ai
connazionali mai entrati regolarmente in Italia per lavoro[39]
ai fini dellĠingresso per lavoro
stagionale per lĠanno successivo presso lo stesso datore di lavoro (o per
le stesse chiamate cumulative), o per chiamate che attingano da liste (per lo
stesso settore?); circ. Minlavoro 21/3/2011 e circ. Minlavoro 5/4/2012: il diritto di precedenza si applica anche ai
lavoratori provenienti da paesi diversi da quelli eventualmente elencati nel
decreto-flussi
Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
stagionale che abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio
nazionale per almeno 3 mesi e al
quale sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato puo' chiedere allo
Sportello unico per l'immigrazione la conversione
del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote
fissate dal decreto di programmazione dei flussi (art. 24 co. 10 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 203/2016)[40]
á
Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
á
Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione
per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con
corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro
á
Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale
á
Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute
nel modello Q)
á
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"
á
TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del
rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)
á
Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo
il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per
lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata
presentata in ritardo rispetto alla
scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere
in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive
le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini
decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
á
Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha
mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di
provvedimento a carattere vincolato)
á
Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile
in permesso per lavoro subordinato anche
se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del
permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato,
infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato
che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore
del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme
vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste
disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati
esclusivamente sul dato cronologico
á
Nota: si usa,
per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb,
che richiede l'indicazione del CCNL applicato
Permesso di soggiorno per piu' annualita' (torna
all'indice del capitolo)
á
Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno
una volta nei 5 anni precedenti[41]
per prestare lavoro stagionale e'
rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualita', con indicazione del
periodo di validita' per ciascun anno (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 203/2016)[42]
á
Il permesso per
piu' annualita' e' revocato in caso
di (art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[43]
mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine
della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida,
quest'ultima)
á
Il nulla-osta pluriennale eĠ richiesto
allo Sportello unico dal datore di lavoro del lavoratore che abbia fatto
ingresso per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni[44]
ed eĠ rilasciato nellĠambito della quota
per lavoro stagionale localmente assegnata[45]
á
Modalita' di rilascio del nulla-osta pluriennale (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o
il datore
specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale
e precisa la durata temporale annuale del contratto[46]
o
la questura,
oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei
due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)
o
la DPL verifica
l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie[47];
in caso di esito negativo, la domanda e' respinta
o
lo Sportello
Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o
al momento del
rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: vale il silenzio-assenso,
dopo 20 gg, anche per le richieste di nulla-osta al lavoro stagionale
pluriennale a favore degli stranieri gia' autorizzati, nell'anno precedente, a
prestare lavoro presso lo stesso datore di lavoro; circ. Minlavoro 9/4/2014: in caso di procedura di silenzio-assenso per le
richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale)
avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a
entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale si attinge alla quota
dedicata, nel decreto di programmazione dei flussi, alle richieste di
nulla-osta pluriennale
á
I visti dĠingresso per le annualitaĠ successive alla prima sono
concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per
lavoro stagionale trasmessa dal datore
di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico); per tali
annualita', la richiesta di assunzione puo' essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha
ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale (art. 24 co. 11 D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 203/2016[48])
á
Il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo
Sportello unico[49]
per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene
rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale,
perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)
á
Adempimenti successivi (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011):
o
per gli anni
successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica,
l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 24 co. 11 D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016[50],
la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso
datore)
o
la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di
rilascio del nulla-osta pluriennale (nota:
non e' chiaro se questa disposizione resti valida dopo l'entrata in vigore di
L. 203/2016)
o
la conferma
telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto
o
una copia del
nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione
dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le
procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
lo straniero
puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale
"Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato
di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o
anche per gli
anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il
lavoratore si reca entro 8 gg[51]
presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e
richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza sanitaria e previdenza (torna
all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro stagionale eĠ iscritto
obbligatoriamente al SSN per la durata del permesso di soggiorno
á
Per i lavoratori stagionali
o
devono essere
versati solo i contributi per le assicurazioni
¤
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
¤
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
¤
contro le malattie
¤
di maternitaĠ
o
non spettano
¤
lĠassegno per il
nucleo familiare
¤
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di
lavoro versa allĠINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie
(confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente,
della retribuzione imponibile)
o
non devono
essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui
all'art. 2 L. 92/2012
á
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi
allĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il
testo modificato dellĠart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a
disposizioni dellĠart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei
contributi, in realtaĠ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e'
possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta
oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o
convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
VIII. Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo
Aspetti generali: quote, attivita' consentite (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso, per lo
svolgimento di attivitaĠ non occasionale di lavoro autonomo non riservata ai cittadini italiani o
di paesi UE, entro quote
appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei flussi (TAR Lazio:
legittima la restrizione ad attivita' imprenditoriali di interesse per
l'economia nazionale operata in sede di programmazione; Circ. MAE 27/4/2010: in questi casi, la valutazione sull'idoneita' dell'attivita'
imprenditoriale e' di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale,
l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio,
il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso)
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaĠ nell'ambito della pubblica amministrazione
che comportino lĠesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela dellĠinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allĠart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lĠelaborazione, la decisione e
lĠesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaĠ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa
della Lettonia per l'accesso alla
professione di notaio costituisce
una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio
(autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e
documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare
la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in
mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in
materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in
presenza di accordo tra i coniugi) non
comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal
fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza,
circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base
del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso
per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri
da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne'
prevalente (da articolo di A. Guariso)
o
Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una
cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione
per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento
valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci
sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare
l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla
non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa
delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico
seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve
interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non
sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e'
possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi
valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal
processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed
priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la
conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento
di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che
esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allĠart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del
familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione
sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della
Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dĠAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib, Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio dellĠaccesso
al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallĠampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo
quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co.
3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido
di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la
Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della
sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di
occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto
di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
LĠeventuale iscrizione in albo professionale o
elenco speciale eĠ effettuata entro
quote (art. 37, co. 3 T.U.)
á
Anche il riconoscimento dei titoli professionali
finalizzati allo svolgimento di attivitaĠ autonoma e acquisiti all'estero eĠ
effettuato entro quote (art. 39, co. 1 Regolamento); la disposizione si
applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in
presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente
lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co.
8 bis, Regolamento) e la doppia imposizione del vincolo delle quote
esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ
á
Nella prassi,
per stranieri titolari di permesso
che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro, riconoscimento effettuato extra-quote (es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
á
Nota: art.
3 L. 148/2011
stabilisce che
o
l'iniziativa e
l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione, danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale, disposizioni
indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale, disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici
ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica
o
le restrizioni
in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste
dall'ordinamento (in particolare, le restrizioni numeriche) sono abrogate 4
mesi dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni (Nota di Alberto Guariso: devono quindi considerarsi abrogate le disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 28 L. 1293/1957,
che impongono il requisito di cittadinanza dell'Unione europea per la gestione
di un magazzino di vendita o di una rivendita
di tabacchi, come pure per il ruolo di coadiutore o dipendente del titolare
della rivendita)
o
restrizioni
possono essere mantenute per alcune attivita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ma non se introducono una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' (Nota di Alberto Guariso: art. 11-bis L. 148/2011
ha previsto che, in conformita' alla Direttiva 2006/123/CE, sono mantenute restrizioni per i servizi di taxi e
noleggio con conducente non di linea; non puo' pero' essere legittimamente
mantenuto il requisito di cittadinanza italiana o dell'Unione europea)
o
l'accesso alla
professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; la limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata
sulla nazionalita'; nello stesso senso, art. 2 co. 4 DPR 137/2012:
sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette,
all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del
professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della
societa' tra professionisti
Autorizzazione all'ingresso (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
vuol fare ingresso in Italia per svolgere unĠattivitaĠ di lavoro autonomo deve
chiedere (anche tramite procuratore)
o
dichiarazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente, di inesistenza
di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio
dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,
richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione
in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi
– o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di
una dichiarazione o denuncia)
o
attestazione,
da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento
dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si
evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario
il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa
riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla
capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente,
solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle
imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini
professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e'
d'importo comunque superiore al triplo
della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita'
di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse
fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
á
Ai fini del
rilascio della dichiarazione di assenza di motivi ostativi, richiesti
o
il rispetto del
limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo
professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)
o
il riconoscimento del titolo abilitante o
degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti
allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si
applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in
presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente
lĠiscrizione nellĠalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art.
50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle
quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)
á
Dichiarazione di
assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellĠattivitaĠ autonoma e attestazione relativa alle risorse
necessarie rilasciate, ove richieste, anche a stranieri che intendano operare
come soci prestatori dĠopera presso
societaĠ, anche cooperative, costituite da almeno
3 anni; ai fini dell'attestazione delle risorse, viene presa in
considerazione l'entita' del patrimonio societario pro quota (circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
á
Nota: nel modulo "z" distribuito dai ministeri (per la
conversione da studio a lavoro autonomo) si osservano le seguenti
particolarita':
o
per liberi
professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse
o
per
imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato
di attribuzione della Partita IVA
o
per titolari di
contratto per prestazione dĠopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di
dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la
quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro
delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui
risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia
della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato
non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio:
se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la
disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere
o
per soci
prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di
dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la
quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro
delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui
risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante
legale della societa' che assicuri per l'interessato un reddito di importo
superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale eĠ prevista
lĠesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che
assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di
subordinazione; TAR Lazio:
se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la
disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da
intraprendere; nota: art. 7 co. 4 L.
31/2008 stabilisce che, fino alla completa attuazione della normativa in
materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una
pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono
attivita' ricomprese nellĠambito di applicazione di quei contratti di categoria
applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale
nella categoria (disposizione dichiarata legittima da Sent. Corte Cost. 51/2015)
á
Parere Ministero dello sviluppo economico 8/10/2014: ai fini dello svolgimento di attivita' di commercio,
o
la residenza anagrafica dell'imprenditore
individuale e' requisito ineludibile
(art. 18 co. 2 lettera a DPR 581/1995)
per l'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese
(richiesta, per lo svolgimento di una attivita' commerciale, entro 30 gg
dall'avvio dell'impresa da art. 2196 c.c.);
d'altra parte, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno che gli
consenta di svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia ha diritto a
iscriversi all'anagrafe
o
nel caso di
attivita' da svolgersi su aree pubbliche
nell'ambito del settore alimentare,
il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e
professionali previsti dalla normativa vigente, qualora derivi dal
conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la Divisione VI
"Servizi e professioni" del Ministero dello svilppo economico
á
Richiesta in questura di nulla-osta provvisorio allĠingresso (anche tramite procuratore), previa presentazione
dellĠeventuale dichiarazione di assenza di motivi ostativi (con copia della
domanda e della documentazione giaĠ presentata) e dellĠattestazione relativa
alle risorse
á
Nulla-osta
apposto in calce alla dichiarazione (nota: e nei casi in cui la dichiarazione
non e' richiesta?) entro 20 gg.
(limite a carattere ordinatorio) se non vi sono motivi ostativi allĠingresso
del lavoratore; dichiarazione con
nulla-osta e attestazione consegnate
allo straniero o al suo procuratore; presentate dallo straniero al consolato italiano, entro 3 mesi dalla data di rispettivo rilascio (nota: questo pone un limite
sostanziale al termine per il rilascio o il diniego del nulla-osta da parte
della questura), per la richiesta di visto di ingresso
á
Visto per
lavoro autonomo (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che
intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non
subordinato
o
per le attivita'
di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da
quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
¤
per le attivita'
in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la
dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle
relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia
di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini
professionali.
¤
per le attivita'
iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio,
l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie,
riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di
commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione
negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini
stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi
solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)
¤
il visto puo
essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri
che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita
per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente,
membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei
conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri
finanziari (TAR Lazio:
l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione
dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa
operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre
anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il
possesso di
-
certificato di
iscrizione della societ nel registro delle imprese
-
copia di una formale
dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal
legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il
cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
-
dichiarazione
del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del
richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
¤
in tutti i casi
precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
-
alloggio idoneo,
mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un
immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso,
ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
-
reddito,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale
requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio:
non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno
precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
-
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni
e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
¤
dichiarazioni,
attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per
la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, che provvede al rilascio del visto
o
in tutti i casi
considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini
dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di
lavoro
á
Visto
rilasciato, entro 120 gg. dalla richiesta (art. 26, co. 7, T.U.; in contrasto,
art. 39, co. 7 Regolamento stabilisce 30 gg.), per la specifica attivitaĠ
indicata
á
La Rappresentanza diplomatico-consolare
rilascia allo straniero anche la certificazione
del possesso dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo (in caso di conversione da permesso di soggiorno per studio o
formazione, pero', la competenza e' dello Sportello Unico; in caso di
conversione da permesso per lavoro subordinato o da permesso per motivi
familiari, la certificazione non e' richiesta) e daĠ comunicazione del rilascio
del visto a Mininterno, INPS e INAIL
á
Il visto deve essere utilizzato entro 180 gg. dal rilascio
Disposizioni particolari per l'ingresso di
imprenditori innovativi (torna all'indice del capitolo)
á
Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa:
o
possono
richiedere un visto d'ingresso per
lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata
dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare
sul territorio italiano un'impresa
startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012,
anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori
certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012
(societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono
servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo
sviluppo di startup innovative)
o
la startup
innovativa deve configurarsi (L. 221/2012)
come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986,
le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che
possiede i seguenti requisiti:
¤
essere operativa
da meno di 4 anni
¤
avere la sede
principale in Italia
¤
avere meno di 5
milioni di euro di fatturato
¤
non distribuire
utili
¤
avere come
business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica
¤
non essere stata
costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda
¤
soddisfare almeno
uno dei seguenti ulteriori criteri
-
almeno il 15%
delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo
-
il team e'
composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da
personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno
per due terzi da detentori di laurea magistrale
-
e' proprietaria,
depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di
un software originario registrato
presso la SIAE
o
documentazione
richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza
diplomatico-consolare competente:
¤
nulla-osta concesso dal Comitato
tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in
alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un
incubatore certificato, firmata dal
legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le
proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa
¤
documentazione
attestante la disponibilita' di risorse
finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non
inferiori a 50.000 euro (da allegare
anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere
in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono
depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un
incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione
dall'incubatore
¤
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
¤
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio
finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
o
il Comitato, su
delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai
fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in
cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del
Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso
o
il nulla-osta
del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della
documentazione completa
o
il visto di lavoro autonomo startup e'
rilasciato con durata di un anno
o
per una singola
startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un
massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla
natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere
un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)
o
il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure
informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del
richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da
¤
atto costitutivo
e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
¤
dimostrazione di
avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
o
la perdita da
parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di
cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012
non comporta la revoca del permesso di soggiorno
á
Rapp. Ministero sviluppo economico 31/8/2016 sul Programma Italia Startup Visa: dal 24/6/2014 al
31/8/2016 pervenute 132 domande di candidatura (94 con esito positivo; 33 con
esito negativo; 5 in attesa di decisione); delle 84 dei 94 candidati ammessi
hanno richiesto il visto di ingresso; dei 132 candidati, 93 sono maschi, 39
femmine; principali provenienze:
o
Russia: 30
candidature, 26 accettate, 2 in sospeso
o
Stati Uniti: 18
candidature, 13 accettate, 1 in sospeso
o
Cina: 14
candidature, 10 accettate, 0 in sospeso
o
Pakistan: 14
candidature, 3 accettate, 1 in sospeso
o
Ucraina: 14
candidature, 14 accettate, 0 in sospeso
o
India: 5
candidature, 1 accettate, 0 in sospeso
o
Iran: 4
candidature, 4 accettate, 0 in sospeso
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro
autonomo (torna all'indice del capitolo)
á
Dirigenti,
personale altamente specializzato, lettori, professori universitari, traduttori
e interpreti possono fare ingresso
extra-quote anche per svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo; necessaria, per il visto di ingresso, la
certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che
lo schema di contratto dĠopera professionale non configuri un rapporto di
lavoro subordinato; per traduttori e interpreti, richiesto comunque il nulla-osta al lavoro
á
Ingressi per
lavoro autonomo per artisti che
effettuano prestazioni di durata <
90 gg. extra-quota, a condizione di svolgimento di attivitaĠ per il solo
imprenditore con riferimento al quale eĠ stato rilasciato il visto (nota: e' un
esempio di ingresso per lavoro autonomo per soggiorno di durata < 90
gg.)
á
Dichiarazione nominativa di assenso del CONI, in luogo di nulla-osta al lavoro, per sportivi professionisti richiesta anche
per lavoro autonomo
á
Visto per
lavoro autonomo rilasciato alle condizioni seguenti (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
per lo
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e
d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR
394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta
della Questura
o
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981
(nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
o
per il settore
dello spettacolo, il visto per
lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso
esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara fama, o di alta
e nota qualificazione professionale, o
di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla RAI, da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio:
legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione
circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
¤
copia dell'atto
contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del
titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale
rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore
(verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti
nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
¤
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II -
Lavoratori dello spettacolo
¤
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
¤
disponibilita'
di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di
prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo
straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte
contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto
un alloggio idoneo
o
per i visti
d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente
contraddizione con la precedente!)
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (torna
all'indice del capitolo)
á
Permesso
di soggiorno di durata < 2
anni, rilasciato e consegnato dalla Questura, previo assolvimento obblighi in
materia sanitaria (iscrizione al SSN; nota: non e' chiaro in che modo questa
disposizione sia applicata nell'ambito della procedura di presentazione della
richiesta di permesso tramite uffici postali autorizzati)
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle
more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallĠobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro) e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la
ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
o
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
á
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita'
lavorativa autorizzata nelle more
del rilascio del primo permesso) si estende al caso di lavoratore che ha
fatto ingresso per lavoro autonomo; per quanto riguarda, invece, iscrizione
anagrafica (circ. Mininterno 2/4/2007), iscrizione al SSN (circ. Minsalute 17/4/2007), esami di guida e rilascio documenti correlati (circ. Mintrasporti 14/9/2007) e' menzionato solo il caso di ingresso per lavoro
subordinato; riguardo all'iscrizione al SSN, tuttavia, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 prevede che in tutti i
casi in cui il cittadino straniero sia in
attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, si
procede all'iscrizione temporanea
sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di
soggiorno
á
Per gli
stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, la perdita da parte della startup, dopo la
conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012
non comporta la revoca del permesso di soggiorno (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
á
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla
dimostrazione del requisito di reddito
á
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo
stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della
scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia: termine non perentorio, ma solo indicativo; Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati); TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto
dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato
di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e
mezzo); Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione
sufficiente per il rifiuto del rinnovo (sono circostanze favorevolmente
apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia
l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento
dello stesso, denunciato alla questura)
á
Rinnovo
condizionato alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per lĠingresso (Sent. Cons. Stato 6296/2009: incluso il possesso di risorse per lo svolgimento
dell'attivita'); in particolare, dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio e di reddito non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (da circ. Mininterno 19/5/2001, in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; nota:
determinazione coerente con art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D.
Lgs. 160/2008; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1238/2010 e Sent. Cons. Stato 4611/2014, che fanno riferimento all'importo, di cui all'art.
26, co. 3 D. Lgs. 286/1998, al di sotto del quale e' prevista l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria)
á
Per gli
stranieri entrati in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il permesso di soggiorno per lavoro
autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per
lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura
competente per territorio dell'istanza corredata da (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa)
o
atto costitutivo
e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
o
dimostrazione di
avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
á
Giurisprudenza:
o
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
o
in presenza di
un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo'
limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma
deve compiere una prognosi sul
reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro;
in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il
contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla
difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016 ); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato
aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo,
un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un
contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a
tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita'
elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che
lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi
siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la
presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)
o
in presenza di legami familiari stabili dello
straniero in Italia, la mancanza di
reddito nella misura richiesta non
rappresenta una causa automaticamente
ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche
se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero
all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito
se l'amministrazione non ha
effettuato una valutazione della
situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co.
1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al
ricongiungimento al nucleo familiare, e non
ha tenuto conto del fatto che
l'interessato dispone di alloggio a
titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)
o
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia);
con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo
o
illegittimi
i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro
subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie,
adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il
possesso di determinati limiti minimi di reddito
per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza
una valutazione adeguata della
natura e della effettivita' dei vincoli
familiari, dei legami sociali,
della durata del soggiorno e,
soprattutto, del sopravvenuto nuovo
rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data
di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza
dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti (Sent. Cons. Stato 5775/2015)
o
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su una prolungata
mancanza di reddito, il mancato
avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non
sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto
portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)
o
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono
essere sistematicamente interpretate
nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito
durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga
a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di
quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro,
subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non
si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo
fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al
sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro
rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto
se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi
economico-finanziaria); in senso
contrario, TAR Marche
(ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve
essere dimostrata in relazione a un periodo
antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente,
con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte:
non e' ammesso un pronostico da parte
dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni
economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso
in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della
valutazione delle risorse disponibili, il criterio
prognostico legato a fatti
sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel
periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per
l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad
elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti
o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi);
nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi,
anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso
precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita'
reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in
permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
o
illegittimo il
diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di
reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente
superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al
fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la
dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati
dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)
o
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
o
la mancanza di documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di reddito
sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo motivato da reddito
insufficiente, se lo straniero non
ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare
credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)
o
insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai
fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione
dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione
comunale per l'esercizio dell'attivita'
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di
commercio ne' da fatture o documentazione
fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)
o
legittima
la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra
attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la
prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
o
la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad
un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non
sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)
o
l'impossibilita'
di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il
rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei
redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)
o
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allĠassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere
rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)
o
accolto, a
tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di
consentire all'amministrazione il riesame
della situazione, essendo sopravvenuta
l'assunzione dell'interessato
(successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo
grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)
o
i redditi da lavoro nero non rilevano al
fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo
del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o
ai fini del
rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia
o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la
quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato
affetto da tubercolosi: la patologia
sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di
efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve
essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior
ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita'
post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato
sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero,
operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto
da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o
illegittimo il diniego
di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata
certificazione dell'iscrizione alla
Camera di commercio e dei redditi
dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso
dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)
o
diniego di
rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi
da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di
prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
o
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze
negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque
obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato
con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione
degli elementi sopravvenuti)
o
legittimo
il diniego di rinnovo per mancanza
di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del
preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova
occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo
rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso
di rigetto era ormai ampiamente superato,
ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova
istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva
aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
o
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana);
sopravvenienze successive a tale
data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza
di riesame della richiesta ai sensi
di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto
che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio'
inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione
tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere
automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno,
essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il
possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)
o
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia)
o
ai fini del
rinnovo del permesso in mancanza dei
requisiti di reddito, va tenuta in
considerazione la presenza di figli
minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per
uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento,
ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza
di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di
inserimento (TAR Lazio)
o
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso
opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica -, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
á
Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di
ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)
á
Preclusione di
ingresso e soggiorno (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e, per
lo straniero gia' soggiornante, revoca
del permesso ed espulsione con
accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva per reati
previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
(vendita di marchi contraffatti); note:
o
rilevano solo condanne successive allĠentrata in
vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009
o
condanne molto
risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la
pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di
rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio
e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o
TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della
L. 189/02
o
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che
tende a limitare al caso di titolare
di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
tale orientamento potrebbe resistere
alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in
questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio
di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una
valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello
straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania);
verrebbe invece certamente travolto
l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio)
o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo,
TAR Toscana;
nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi
diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti
all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania,
e, in modo piu' generale, per
condanne anche recenti, TAR Lazio
e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato
o
Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia
stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al
carattere ostativo al soggiorno di tali reati
o
Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il
diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data
della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile
sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non
avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro
subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e
dimostrare la sussistenza dei requisiti)
o
Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e
puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti
automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri
tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il
diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie
dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso
inserimento nel tessuto sociale
o
TAR Toscana,
TAR Lazio:
in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento,
si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e
sociali e della durata del soggiorno in Italia
o
Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che
neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di
condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un
permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno
trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe
portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la
mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di
irrilevante difetto formale
o
sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis
T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente
descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o
Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
o
Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio
contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un
luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie
delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non
basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in
Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la
preclusione del suo soggiorno nel territorio nazionale
o
Sent. Cons. Stato 4469/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso
automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro
il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme
sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una
valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in
Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita'
per la collettivita'
o
Sent. Cons. Stato 5349/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive
per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse
in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della
presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello
straniero
o
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore
motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a
maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
o
Sent. Cons. Stato 3328/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo fondato sull'esistenza di condanne per reati contro il diritto
d'autore, non rilevando una richiesta
di permesso UE slp successiva
all'adozione del provvedimento di diniego
o
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui
l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al
31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la
"regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa
italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio;
nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola
tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
á
Lettera dell'ASGI al Sindaco di Padova: si esprimono riserve sull'introduzione, nel nuovo Regolamento di Polizia urbana del Comune di Padova, di un divieto di trasporto, senza giustificato
motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni od altri analoghi
contenitori, e di stazionamento con detenzione di tali contenitori, su tutto il
territorio comunale, con violazione punita con ammenda di 100 euro e confisca
amministrativa della mercanzia contenuta nei contenitori, previo sequestro
cautelare; non si comprende come si possa valutare a priori la presenza di
mercanzia, dovendosi escludere un diritto di perquisizione riferito ad una
ipotetica violazione amministrativa, ed il carattere ingiustificato del
possesso e/o del trasporto del medesimo contenuto dei contenitori, quando non
sia in atto una condotta di offerta al pubblico di prodotti, al punto da
configurare un vero e proprio processo arbitrario alle presunte intenzioni
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per lavoro autonomo ha diritti analoghi
a quelli del titolare di permesso per lavoro subordinato riguardo a
o
assistenza
sanitaria
o
edilizia
popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa
o
assistenza sociale
o
studio
o
ricongiungimento
e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un
contratto)
o
possibilitaĠ di
svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente
autorizzata); TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla
dimostrazione del requisito di reddito)
o
possibilitaĠ di
svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco
anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in
caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la
comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006
- o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009)
con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa
dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro
subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione
non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per
lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio
pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un
permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo
impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o
conversione del
permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva
o
formazione e
riqualificazione
o
accesso agli
istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte di titolari di
altro permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Consentito lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio comunque
denominato (non dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005), e fatti salvi i requisiti di etaĠ, anche ai
titolari di
o
permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D.
Lgs. 3/2007)
o
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U.,
introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lĠingresso
certificato dallo Sportello unico;
lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro e' consentito solo entro
quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
o
diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano
o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno
diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma
che la legge non riservi al
cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito
della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle
funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o
permesso per
lavoro subordinato (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per
motivi familiari (art. 6, co. 1,
T.U.)
o
permesso per assistenza minore rilasciato in base ad
art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o
permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1,
lettera c, Regolamento)
o
permesso per integrazione del minore (art. 14, co.
1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso
rilasciato a minori identificati come minori
non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile
soddisfare i requisiti di cui all'art.
32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o
permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs.
251/2007)
o
permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica
i minori comunque affidati, inclusi
quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti
a tutela ai minori titolari di
permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque"
nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori
accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del
permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori
sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
o
permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della
domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il
ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[52];
note:
¤
il D. Lgs.
142/2015 non chiarisce quando il
ritardo sia da addebitarsi al
richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti
motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire
le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti
alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il
centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di
forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
¤
non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente
sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa
decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs.
142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale
(verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale,
la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della
sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato
ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi
piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di
conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni
ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
¤
Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita'
lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio
della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale
o
permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi,
secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
permesso per motivi religiosi (almeno per attivita'
remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Nota: lo
svolgimento di attivitaĠ che richiedano riconoscimento di titoli professionali
e iscrizione in albi o registri eĠ ammesso extra
quota, in caso di titolari di diritto
di soggiorno o di permesso UE slp
rilasciato dall'Italia; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro
autonomo da parte del titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
á
Nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede
anche il possibile riconoscimento del diritto, per gli studenti universitari, all'esercizio di attivita' lavorativa
autonoma; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di
attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma: disciplina mai
definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita'
lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
á
Sent. Corte Giust. C-186/10: la clausola di non regresso di cui all'art. 41, n.
1 del Protocollo addizionale 23/11/1970, ratificato con Regolamento CEE 2760/1972, puo' essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di
soggiorno in uno Stato membro e' subordinata, sulla base di disposizioni
introdotte successivamente all'entrata in vigore del Protocollo, alla
condizione che egli non vi avvii alcuna attivita' commerciale o professionale,
il quale tuttavia intraprenda un'attivita' autonoma in violazione di tale
condizione e chieda quindi alle autorita' nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell'impresa che lo stesso ha nel frattempo
costituito
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si
segnala l'illegittimita' di un bando per
un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti
l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai
comunitari)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)
á
PuoĠ ottenere la
conversione del permesso di
soggiorno in permesso per lavoro
autonomo il titolare di permesso per
o
lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a,
Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di
lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse
necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005); note:
¤
TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma
¤
Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza
di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di
sopravvenuto reperimento di un tale alloggio
¤
Sent. Cons. Stato 5133/2015: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo se non risulta provata
la stabilita' di un reddito sufficiente da lavoro autonomo (nota: sentenza
farneticante; il Consiglio di Stato ritiene inammissibile l'appello, dal
momento che il TAR, in primo grado, contesta allo straniero l'insufficienza dei
redditi prodotti sia nel 2013 sia nel 2014, e che lo straniero si limita a
censurare la valutazione relativa al 2013; il Consiglio di Stato pero' non
tiene conto del fatto che il provvedimento di diniego impugnato e' stato emesso
dal questore nel 2013!)
o
motivi familiari, previa dimostrazione dei
requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3
Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana:
insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura
autonoma), o al compimento della maggiore
etaĠ, o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo
svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari
di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in
particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore
della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso,
con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana);
Sent. Cons. Stato 439/2016: in relazione alla richiesta di conversione del
permesso di soggiorno per motivi familiari in permeso per lavoro autonomo,
sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di esaminare e valutare l'istanza
sulla base della sola verifica della sussistenza dei requisiti previsti per
quest'ultima tipologia di permesso
o
formazione (solo
a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un
permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul
ritardo nella presentazione della richiesta) e a condizione del possesso dei
requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse
necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U.,
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della
documentazione presentata dallĠinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte:
ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro
autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al
passato, rileva la capacita' reddituale,
che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del
modulo z;
conversione
¤
extra quota,
per chi abbia conseguito in Italia il dottorato
di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[53],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
¤
in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
entro quote,
negli altri casi; note:
-
la richiesta va
presentata successivamente alla
pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese
di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
-
l'eventuale
specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo
non limita la possibilita' di conversione entro
quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie
indicate (TAR Lombardia)
-
TAR Lazio:
la conversione da permesso per studio
a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
o
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
al compimento della maggiore etaĠ,
con detrazione dalle quote annuali per l'anno
successivo (da art. 3, co. 4, DPR
100/2004)
o
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte:
non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di
affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote
annuali (per l'anno successivo; da
art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a
condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L.
129/2011):
¤
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia
dato parere favorevole (art. 32, co.
1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha
in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione
dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della
formulazione della disposizione; nota:
da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per
acquisire il parere)
¤
che il gestore del programma di integrazione
certifichi con idonea documentazione che il minore
-
eĠ giunto in Italia da almeno tre anni
-
eĠ stato
inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel
registro presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo
legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)
o
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui
all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi
umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile
anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo,
dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente
convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27,
co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art.
18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza
dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o
motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di
attivita', TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio);
in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
á
Puo' ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previo rilascio, da
parte dello Sportello unico, della certificazione prevista per l'ingresso per
lavoro autonomo il titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007; entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs.
3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007)
á
Sent. Cons. Stato 2783/2012: la conversione del permesso per assistenza del minore non e' consentita neanche in permesso per lavoro autonomo
á
Nota: in
assenza di esplicite preclusioni, la conversione
di un permesso in permesso per lavoro dovrebbe
sempre essere consentita sulla base di art.
5, commi 5 e 9, D. Lgs. 286/1998, in presenza dei requisiti previsti dalla
legge per il rilascio del secondo permesso; in questo senso, con riferimento alla conversione di un permesso
per motivi religiosi in permesso per lavoro, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lazio (in mancanza di una
esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della
disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il
decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato
d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio), TAR Lombardia (nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote); nel
senso del carattere vincolante
di questa disposizione, Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno); in senso
molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2292/2013 (riportata anche da
Parere Cons. Stato 15/7/2015, citato da circ. Mininterno 27/8/2015): le richieste di conversione rappresenterebbero
un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote
degli altri stranieri (nota:
sentenza farneticante; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso
consista nel rilascio del permesso per lavoro "in deroga alle regole
ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle
inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto
che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi
ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei
fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con
visto per lavoro)
á
Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore
motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a
maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
Sanzioni (torna
all'indice del capitolo)
á
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da D. Lgs. 151/2015 (per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per
impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000
euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60
gg[54];
sanzione aumentata del 20% in caso
di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa), applicabile in caso di rapporti di
lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati, in nero (L. 183/2010:
individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta
assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o
si applica anche
in caso di
¤
asserita
attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in
assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)
o
non si applica
in caso di
¤
rapporto
genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione
con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta
pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo,
la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14
D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
¤
scorretta
qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che
si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
¤
evidente
volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante
dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato
come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
á
Il datore di
lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione
agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010)[55]:
o
euro 3000 per
lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
assolutamente irregolare
o
2000 euro per
lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato
á
Salvo che
in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa, e fatta salva l'ipotesi in cui i
lavoratori risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo
(nota: non e' chiaro cosa succeda in
quest'ultima ipotesi), in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002,
si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (D. Lgs. 151/2015)[56],
con possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida,
mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non
superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il
mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in questo caso, la
prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei
contributi e premi previsti, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 124/2004, e'
fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale (D. Lgs. 151/2015)
á
Sono
sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale
dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente
al momento della cessazione dell'illecito
á
Legittimati ad
irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate,
Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
IX. Esercizio di una professione
Accesso all'esercizio di professioni (torna
all'indice del capitolo)
á
Passi successivi
tipici:
o
conseguimento in
Italia di titolo di studio (es.: laurea)
e titolo abilitante (es.: esame
di Stato), ovvero riconoscimento dei
titoli conseguiti allĠestero
o
iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento
della professione (es.: iscrizione allĠOrdine dei medici)
Iscrizione agli albi o elenchi speciali (torna
all'indice del capitolo)
á
Gli stranieri in
possesso di titoli abilitanti conseguiti
o riconosciuti in Italia possono iscriversi negli ordini o collegi
professionali (albi) o, in mancanza,
negli elenchi speciali ed esercitare le corrispondenti
professioni in forma autonoma o subordinata (salvo che si tratti di attivita'
precluse allo straniero), entro
quote e nei limiti delle percentuali di impiego stabilite dal Regolamento
(nota: il Regolamento non definisce percentuali di impiego), anche se per tale
iscrizione eĠ richiesta, di norma, la cittadinanza italiana
á
Lo straniero abilitato in Italia che abbia
soggiornato regolarmente per almeno 5
anni ha la precedenza sugli
altri stranieri per lĠiscrizione
(entro quote) nellĠalbo professionale
á
La deroga allĠeventuale requisito della cittadinanza non si applica allo straniero ammesso in soprannumero (verosimilmente, il riferimento eĠ al caso di
ammissione con borsa del MAE o del Governo estero) a corsi di diploma, laurea o
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo del paese di provenienza
á
Norma
transitoria: il vincolo delle quote non si applica alle iscrizioni
effettuate entro un anno
dallĠentrata in vigore della L. 40/98, neĠ, per le professioni sanitarie, allĠiscrizione degli
stranieri giaĠ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000)
á
Nota: il vincolo
delle quote non dovrebbe applicarsi
alle professioni di cui allĠart. 27 T.U. (traduttori, interpreti, infermieri professionali; in questo
senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
In un Esposto dell'ASGI alla Commissione UE si segnala come la disposizione in base alla quale
l'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza italiana ad albi,
collegi ed elenchi professionali e' subordinata al rispetto del vincolo delle
quote rischi di essere nei fatti svuotata di contenuto dal fatto che la
prorammazione dei flussi non ha mai previsto una quota specifica per tali
iscrizioni; nota: verosimilmente,
l'iscrizione e' stata comunque consentita, quanto meno nell'ambito della quota
fissata per lavoro autonomo
á
Cifre:
o
medici iscritti
all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura
Bartolini su Neodemos): 370.000
italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7%
uomini)
o
infermieri
iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura
Bartolini su Neodemos): 375.185
italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5%
uomini)
Ammissione agli esami di abilitazione (torna
all'indice del capitolo)
á
Laureati in Italia ammessi allĠesame di abilitazione
(anche se soggiornanti allĠestero: visto
e permesso di soggiorno appositi)
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del capitolo)
á
Il riconoscimento dei titoli ai fini
dell'esercizio delle professioni puoĠ essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia
á
Il riconoscimento dei titoli o degli
attestati delle capacitaĠ professionali conseguiti all'estero e finalizzati
allo svolgimento di attivitaĠ autonoma
che richieda specifica idoneitaĠ professionale o tecnica eĠ effettuato entro le
quote definite dal decreto flussi
á
Nota: dovrebbe essere comunque esonerato dal rispetto del vincolo
delle quote il riconoscimento relativo a professioni di cui allĠart. 27, co. 1 T.U. (traduttori,
interpreti, infermieri
professionali; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
Nella prassi, riconoscimento dei titoli extra
quote; in particolare, per stranieri in possesso di un titolo di soggiorno
che abiliti allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro (es. Decreto Mingiustizia 13/10/2003)
á
Nota: al
riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili (art.
47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento); dato che
lĠiscrizione eĠ sottoposta al vincolo delle quote, se anche il riconoscimento
lo fosse, si esaurirebbero, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ; la sola
interpretazione coerente dellĠart. 39, co. 1 Regolamento eĠ che esso si
applichi solo in mancanza di albo ed
elenco speciale
á
Disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali che abilitano allo svolgimento di una professione
regolamentata:
o
si applicano,
per lo straniero, le disposizioni di
cui al Titolo III (riconoscimento in
regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva
2005/36/CE (art. 60, co. 3 D.
Lgs. 206/2007)
o
sono escluse le professioni che comportino
esercizio di pubblici poteri (in
particolare, notaio)
o
restano salve le disposizioni vigenti che
disciplinano il profilo dellĠaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche
permette di accedere alla professione
e di esercitarla alle condizioni
previste dallĠordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
á
Si definisce
"professione regolamentata"
o
l'attivita', o
lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni
o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita'
esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale
o
le attivita'
attinenti al settore sanitario nei
casi in cui il possesso di una qualifica
professionale e' condizione determinante
ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso
á
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia generale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia (Ministero
della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista (Ministero
della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute); nota:
professione confluita, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, in quella di "infermiere"
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore marittimo
(Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito industriale
design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo (Ministero
della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute); nota:
professione rinominata, a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni, "fisioterapista"
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia); nota:
professione eliminata a seguito della revisione effettuata nell'ambito del Piano nazionale di riforma delle professioni
á
Autorita' competenti a ricevere le domande (D. Lgs. 15/2016: anche in
relazione alla tessera professionale europea) e le dichiarazioni e a prendere
le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni
riporta i recapiti degli uffici competenti):
o
la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le
attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione delle professioni di maestro
di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo,
dirigente sportivo e ufficiale di gara
o
il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini,
Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto per specifiche
professioni (docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, ricercatori, architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior, spedizioniere doganale/doganalista)
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le
professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della
salute, Ministero dell'istruzione, dellĠuniversita' e della ricerca
o
il Ministero
della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior
o
il Ministero dell'istruzione,
dellĠuniversita' e della ricerca per
ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo
da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di
studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono
l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo per le attivita' afferenti
al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali e le attivita' che
riguardano il settore turistico (D. Lgs. 15/2016[57])
o
il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un
corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o
assimilato), nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le
professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di
vapore (D. Lgs. 15/2016)
o
il Ministero
dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta'
industriale e per quella di agente immobiliare (D. Lgs. 15/2016)
o
il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di
allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse
suine e classificatore di carcasse bovine (D. Lgs. 15/2016)
o
il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante (D. Lgs. 15/2016)
o
il Ministero
dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare
di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in
ambito sportivo (D. Lgs. 15/2016)
o
l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista
(D.
Lgs. 15/2016)
o
il Comitato
olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma,
allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara (D. Lgs. 15/2016)
o
le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le
professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti
á
I beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo
svolgimento dell'attivita'; le autorita' competenti devono effettuare verifiche (proporzionate e successive al rilascio della tessera professionale
europea o del riconoscimento della qualifica professionale) in proposito nel
caso in cui la professione abia ripercussioni sulla sicurezza di pazienti e nei
casi in cui vi siano seri dubbi sull'effettiva sussistenza della conoscenza
della lingua italiana in relazione all'attivita' da svolgere (D. Lgs. 15/2007)
á
Tessera professionale europea (solo per cittadini comunitari)
o
e' possibile,
per i cittadini italiani titolari di
un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia,
per i cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui
l'Italia e per i cittadini
dell'Unione europea legalmente
stabiliti in Italia che intendono esercitare la libera prestazione di
servizi o lo stabilimento in un altro Stato membro richiedere il rilascio della
tessera professionale europea per le
professioni di
¤
infermiere
responsabile dell'assistenza generale
¤
farmacista
¤
fisioterapista
¤
guida alpina
¤
agente
immobiliare
o
ai fini della
prestazione di servizi temporanei e
occasionali che non abbiano ripercussioni in materia di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica, la tessera professionale europea sostituisce
la dichiarazione preventiva (per i successivi 18 mesi); e' rilasciata entro 3
settimane dalla richiesta, previa costituzione di un fascicolo personale del richiedente nell'mbito del Sistema di informazione del mercato interno
(IMI), ed inviata dall'Autorita' competente alle autorita' competenti degli
Stati membri di destinazione; l'interessato puo' chiedere l'estensione ad ulteriori
Stati membri di destinazione, come pure l'estensione ad un periodo piu' lungo
di 18 mesi (segnalando eventuali modifiche delle informazioni contenute nel suo
fascicolo IMI); nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di destinazione,
l'Autorita' competente non puo' chiedere la dichiarazione preventiva per un
periodo di 18 mesi, e la tessera e' valida sull'intero territorio nazionale per
tutto il tempo in cui il titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base
dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI
o
ai fini dello stabilimento in altro Stato membro o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi che abbiano ripercussioni in materia di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica in altro Stato membro, l'Autorita' competente
italiana effettua soltanto l'istruttoria e trasmette la documentazione allo
Stato membro di destinazione, ma e' tale Stato membro che rilascia la tessera
professionale europea; nei casi in cui sia l'Italia lo Stato membro di
destinazione, l'Autorita' competente decide sulla richiesta entro un mese (2 mesi, in caso di ripercussioni
in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica) dalla trasmissione
della documentazione; il rilascio della tessera, in caso di ripercussioni in
materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, puo' essere condizionato
all'applicazione di una misura compensativa; se l'Autorita' competente non
adotta una decisione entro il termine prescritto o al richiedente non e' data
la possibilita' di sostenere una prova attitudinale, la tessera professionale
europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il
sistema IMI, al richiedente stesso
o
le autorita'
competenti aggiornano tempestivamente il fascicolo IMI dei titolari di tessera
professionale europea con le informazioni (appositamente trasmesse da ordini e
collegi professionali o da autorita' giudiziarie) riguardanti le sanzioni
disciplinari e penali relative a divieti o restrizioni che abbiano conseguenze
sull'esercizio delle attivita'
á
Accesso parziale:
o
l'accesso
parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale puo' essere
consentito dalle Autorita' competenti, previa valutazione di ciascun singolo
caso, solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
¤
il
professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro
d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale
¤
le differenze
tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro
d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che
l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di
portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul
territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata
nel suo complesso
¤
l'attivita'
professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che
rientrano nella professione regolamentata in Italia; in ogni caso un'attivita'
verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente
nello Stato membro di origine
o
in deroga alle
disposizioni sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una
volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale
dello Stato membro di origine; i professionisti che beneficiano dell'accesso
parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle
proprie attivita' professionali
o
le disposizioni
sull'accesso parziale non si applicano ai professionisti che beneficiano del
riconoscimento automatico delle qualifiche professionali
á
Meccanismo di allerta:
o
ordini e collegi
professionali competenti o, in mancanza di questi, le autorita' competenti
informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che
limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo,
l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attivita'
professionali che abbiano ripercussioni sulla sicurezza di pazienti o su
minori; il professionista interessato e' informato dell'invio dell'allerta
o
le autorita'
competenti informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri,
mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, riguardo ai casi di
professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica
ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai
tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in tale
contesto
o
le autorita'
competenti di tutti gli Stati membri sono informate prontamente circa la
scadenza di un divieto o di una restrizione
o
contro
l'allerta, il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la
cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati
da allerta ingiustificate; della presentazione del ricorso e' data indicazione
nel Sistema IMI
o
le allerta sono
eliminate dal Sistema IMI entro 3 gg dalla data di adozione della decisione di
revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione
á
Riconoscimento del tirocinio professionale (D. Lgs. 15/2016):
o
se l'accesso a
una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita'
competenti riconoscono i tirocini effettuati in un altro Stato membro, a condizione
che il tirocinio si attenga (in particolare sul ruolo del supervisore del
tirocinio professionale) alle linee-guida appositamente diramate (dal MIUR, per
le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi
universitari o post-universitari; dalle autorita' incaricate di fissare i
criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia, per le altre
professioni), tengono conto dei tirocini svolti in un Paese terzo, e
stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio
professionale che puo' essere svolta all'estero
o
il
riconoscimento del tirocinio non sostituisce i requisiti previsti per superare
un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione
á
Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore (cittadino comunitario) gia' stabilito in altro Stato membro per svolgervi la professione:
o
procedura:
¤
presentazione da
parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della
prestazione, di dichiarazione
corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
-
documento
comprovante il possesso delle qualifiche
professionali
-
dimostrazione di
aver svolto la professione per almeno un
anno (D. Lgs. 15/2016[58]) negli ultimi
10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di
stabilimento)
-
prova di assenza
di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza, nonche'
da D. Lgs. 15/2016 - della sanita', dell'istruzione dei minori)
-
una
dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza
della lingua necessaria all'esercizio della professione (solo per per le
professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti; da D. Lgs.
15/2016)
-
un certificato
concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o
dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento (per determinate
attivita', di cui all'art. 27 D. Lgs. 206/2007)
¤
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente
deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg.,
in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo
svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla
decisione
¤
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per
il tempo necessario; si da' luogo a
iscrizione automatica anche in caso di rilascio di tessera professionale europea ai fini dello svolgimento di
attivita' in Italia (D. Lgs. 15/2016)
o
il prestatore e'
tenuto a
¤
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza
obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
¤
comunicare
al destinatario della prestazione i
dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
á
Riconoscimento in regime di stabilimento (si applica anche allo straniero):
o
categorie:
¤
riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
-
se l'esercizio
dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze,
si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda
delle attivita'), in altro Stato membro
¤
riconoscimento
sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le
professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra
gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo
acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini
dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente
all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento
dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il
titolo
¤
riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni (D. Lgs.
15/2016):
-
per le
professioni indicate dalla Commissione UE in appositi regolamenti di attuazione
della Direttiva 2013/55/UE; per tali professioni, gli Stati membri sono tenuti
a introdurre un quadro comune di
formazione (che non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione, ma
che consente il riconoscimento automatico delle qualifiche acquisite sulla base
di esso e l'accesso alla professione)
-
per le
professioni per le quali la Commissione UE ha fissato, in appositi regolamenti
di attuazione della Direttiva 2013/55/UE, i contenuti di una prova professionale comune (prova attitudinale, che consente il
riconoscimento automatico ai professionisti che la superino)
¤
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione:
-
per
Ĵ
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
Ĵ
situazioni in
cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime
di formazione, il professionista non
possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica,
in particolare, allo straniero che
abbia acquisito in un paese non appartenente
all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)
Ĵ
professionisti
che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale
da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato
non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello
Stato membro che ha riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto
il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza,
certificato che attesti il compimento di studi secondari, diplomi che attestino
il compimento di studi post-secondari o di formazione o istruzione
specificamente regolamentate), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi
possegga la qualifica professionale
richiesta dallo Stato membro di
provenienza (per lo straniero,
eventualmente, nel paese di provenienza)
per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello
Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di
provenienza -, esperienza professionale
di almeno un anno complessivo negli ultimi dieci, non richiesta in presenza di
una formazione o istruzione specificamente regolamentata, e attestati di
competenza o titoli di formazione che dimostrino la preparazione necessaria -
da D. Lgs. 15/2016[59])
-
possibile
imporre misura compensativa (prova
attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a 3 anni, a
scelta dell'interessato, salvo che in certi casi; in altri casi, possibile
l'imposizione di entrambe le misure - da D. Lgs. 15/2016) in caso di durata o
contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D.
Lgs. 206/2007); al richiedente deve essere data la possibilita' di svolgere
l'eventuale prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione (D. Lgs. 15/2016)
o
procedura:
¤
presentazione
della richiesta corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellĠesperienza professionale
(ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al
coordinamento delle condizioni minime di formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata
dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello
Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento
sulla base dellĠesperienza professionale)
-
eventuali altri
documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza -
per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la
particolare professione
-
in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso
di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e
dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
¤
eventuale
richiesta di integrazione, da parte
dell'autorita' competente, entro 30 gg;
in caso di fondato dubbio, l'autorita' competente puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente
dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente
non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa
di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale (D. Lgs. 15/2016)
¤
possibile (D.
Lgs. 15/2016) indizione di una conferenza
di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli
gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e'
automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione
competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito
un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria
professionale interessata
¤
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di
riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il provvedimento fissa le condizioni relative
all'eventuale misura compensativa
¤
la disciplina
delle misure compensative per il
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in
quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico
veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario
di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota:
per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione
del Principio di riconoscimento
automatico
¤
le autorita'
competenti assicurano che tutte le procedure
per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo
svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano
essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica, salva la possibilita' di richiedere copie
autenticate dei documenti, in caso di dubbio fondato e se strettamente
necessario (D. Lgs. 15/2016)
á
Per
lĠespletamento di misure compensative,
se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49,
co. 3 bis Regolamento)
á
Nota: puoĠ
convenire ottenere, invece del riconoscimento del titolo abilitante conseguito
allĠestero, quello dello studio effettuato ai fini della prosecuzione;
conseguita la laurea in Italia dopo esami
integrativi e tesi, eĠ possibile accedere allĠesame di abilitazione (necessario, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione ad
albo e simili, il rispetto delle quote,
da art. 37, co. 3 T.U.); vincoli particolari per le professioni sanitarie (vedi
sotto)
á
La Direttiva 2013/55/UE (che modifica la Direttiva 2005/36/CE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali
prevede all'art. 59 il cosidetto "esercizio di trasparenza"; a questo
fine, e' stato condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale per
valutare se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo
imperativo di interesse generale; il Piano nazionale di riforma delle professioni prende in esame le seguenti professioni
regolamentate:
o
professioni tessera professionale europea:
¤
farmacista
¤
fisioterapista
¤
guida alpina
¤
infermiere
o
cluster 1:
¤
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)
¤
agente e
rappresentante di commercio
¤
agrotecnico ed
agrotecnico laureato
¤
architetto e
architetto junior
¤
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
¤
autoriparatore
¤
avvocato
¤
biologo e
biologo junior
¤
chimico e
chimico junior
¤
conduttore di
impianti termici
¤
conduttore
generatori di vapore di I, II, III e IV grado
¤
consulente del
lavoro
¤
consulente in
proprieta' industriale
¤
dottore agronomo
e dottore forestale, dottore agronomo e dottore forestale junior/biotecnologo
agrario
¤
dottore
commercialista
¤
esperto
contabile
¤
geologo e
geologo junior
¤
geometra
¤
impiantista
¤
ingegnere civile
ambientale e ingegnere civile ambientale junior
¤
ingegnere
dell'informazione e ingegnere dell'informazione junior
¤
ingegnere
industriale e ingegnere industriale junior
¤
istruttore di
scuola guida
¤
mediatore
marittimo
¤
ottico
¤
perito agrario
¤
perito
industriale chimico
¤
perito
industriale design
¤
perito
industriale in costruzioni ambiente e territorio
¤
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione
¤
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica
¤
perito
industriale in prevenzione ed igiene ambientale
¤
perito
industriale informatico
¤
veterinario
o
cluster 2:
¤
accompagnatore
turistico
¤
acconciatore
¤
addetti servizi
di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
¤
allenatore
professionista cavalli da corsa
¤
assistente
bagnante
¤
assistente
sociale/assistente sociale specialistica
¤
attuario/attuario
iunior
¤
aiuto allenatore
¤
allenatore
¤
allenatore capo
¤
allenatore IV
livello
¤
classificatore
di carcasse bovine
¤
classificatore
di carcasse suine
¤
conservatore di
beni architettonici e ambientali
¤
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo
¤
docente di istituti
di istruzione secondaria di I e II grado
¤
docente di
scuola dellĠinfanzia
¤
docente di
scuola primaria
¤
estetista
¤
fantino/guidatore
cavalli da corsa
¤
giornalista
¤
guardia
particolare giurata/titolare di istituto di vigilanza privata
¤
guida turistica
¤
investigatore
privato/titolare di istituto di investigazioni private
¤
maestro di
scherma
¤
maestro di sci
¤
mediatore
¤
paesaggista
¤
pianificatore
territoriale e pianificatore iunior
¤
preparatore
atletico
¤
assistente
sanitario
¤
dietista
¤
educatore
professionale
¤
igienista
dentale
¤
logopedista
¤
ortottista-assistente
di oftalmologia
¤
ostetrica
¤
podologo
¤
tecnico
audiometrista
¤
tecnico
audioprotesista
¤
tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
¤
tecnico di
neurofisiopatologia
¤
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
¤
tecnico
riabilitazione psichiatrica
¤
tecnico
ortopedico
¤
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico
¤
tecnico
sanitario di radiologia medica
¤
terapista della
neuro e psicomotricitaa' dell'etaa' evolutiva
¤
terapista
occupazionale
¤
restauratore dei
beni culturali
¤
ricercatore
presso universita' ed enti di ricerca
¤
spedizioniere
¤
spedizioniere
doganale/doganalista
¤
steward -
addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
¤
tecnico del
restauro dei beni culturali
¤
tecnico del
restauro di beni culturali con competenze settoriali
¤
tecnologo
alimentare
¤
tintolavanderia
¤
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare,
ristoranti, bar, ecc.)
á
Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale
destinata ai maestri di sci
nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):
o
rilascio della
tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio
Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci
alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci
professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia
superato l'Eurotest (allegato 1),
abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate
mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2)
e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel
diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o
la tessera
professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4)
consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento
della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale
(ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum
d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali
misure compensative
o
in caso di
prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare
la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o
per l'Italia,
una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di
sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano;
successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota
per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
á
Sent. Corte Giust. C-575/11:
o
non e' legittima una normativa nazionale che neghi
l'accesso parziale alla professione
di fisioterapista, regolamentata nello
Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia
conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli
consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di
fisioterapista, quando le differenze
tra gli ambiti di attivita' siano cosi'
rilevanti che sarebbe in realta' necessario
seguire una formazione completa per
accedere alla professione di fisioterapista
o
Punto 31: nei
casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello
Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono
essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune
nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello
Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione
dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o
Punto 34: uno
dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se
l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro
ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita'
riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al
riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o
autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e'
stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto
dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di
riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo
rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei
destinatari dei servizi
á
Sent. Corte Giust. C-492/12:
o
legittima
l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione
specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione
sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro,
all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro
che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto
a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli
studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o
spetta al
giudice nazionale stabilire
¤
se la formazione
specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di
dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con
formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
¤
se il titolo
rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti
a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano
in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di
dentista con formazione di base
o
le materie
rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata
nel settore odontoiatrico
á
TAR Lazio:
ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni
che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la
decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al
momento in cui il titolo estero e' stato conseguito
á
Sent. Corte Cost. 86/2012: cessata materia del contendere (per sopravvenuta
modifica della legge regionale, ad opera della Legge Regione Marche 13/2011) in relazione al ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri contro art. 29 co. 6 e 7 Legge Regione Marche 4/1996 (come originariamente modificato da art. 2 Legge Regione Marche 7/2011) concernente la disciplina delle attivita'
professionali nei settori del turismo e del tempo libero; tali disposizioni
intendevano condizionare al possesso di specifici requisiti lo svolgimento da
parte dello straniero della professione di maestro di sci nel territorio
regionale, con possibile violazione del principio che riserva allo Stato sia
l'individuazione delle figure professionali, sia la definizione e la disciplina
dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle attivita'
professionali
á
Sent. Corte Cost. 238/2012: il riconoscimento statale del titolo di maestro di
sci non lede le competenze in materia della Provincia di Bolzano, sancite da
artt. 8 e 16 DPR 670/1972 e art. 1 DPR 278/1974, dal momento che quella
competenza si esercita dal momento in cui interviene una domanda di iscrizione
all'albo provinciale dei maestri di sci delal stessa Provincia, ai fini
dell'esercizio della professione nel suo territorio
Disciplina speciale per le professioni sanitarie; sanitari al seguito di
delegazioni sportive o di gruppi organizzati (torna
all'indice del capitolo)
á
Norme specifiche
per professioni sanitarie (artt. 49
e 50 Regolamento, circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000):
o
ingresso in
Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque
condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero
competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di
tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra'
svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal
senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
o
presso il
Minsalute sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e
cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950
e successive integrazioni e modificazioni)
o
per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi
speciali, necessaria la conoscenza
della lingua italiana e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in
caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una
seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi
professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato
o
le regioni Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania,
Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono
le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo
svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture
sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria
(Decreti Min. Salute 18/6/2002,
2/8/2002, 27/11/2002,
18/9/2003,
11/6/2009
e 29/9/2010)
o
il decreto di
riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in
mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute
provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione
complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di
attivitaĠ nellĠambito del SSN
o
la dichiarazione
di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione;
per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione
del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto
del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in
mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli
elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio
nazionale e nei paesi dellĠUnione europea
o
la disciplina
delle misure compensative per il
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in
quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita'
professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario,
farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia
medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010
o
nota: per
alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione
del Principio di riconoscimento
automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)
o
nota: non
sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella
ordinaria
á
Medici e
altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da
organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei
casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, di altri
gruppi organizzati, sono autorizzati
a svolgere l'attivita' professionale,
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei
confronti dei componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)
Condizione speciale dei titolari di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare
dello status di protezione
internazionale e' equiparato al
cittadino italiano in materia di
o
iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del
vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento
dei titoli professionali)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati
ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il
riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia,
la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure
di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai beneficiari di
protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il
riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da
parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non
poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)
X. Ingresso e soggiorno per tirocinio e
per formazione professionale
Ingresso, entro quote specifiche, per formazione
professionale o tirocinio formativo (torna
all'indice del capitolo)
á
Consentito
lĠingresso per formazione professionale (e
il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in
possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per motivi di studio
o
per la frequenza di corsi di formazione
professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti
accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione
delle competenze acquisite
o
per lo
svolgimento dei tirocini formativi,
di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in
Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/1997,
ed elaborato da uno dei soggetti di
cui allĠarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per
l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali;
universitaĠ e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o orientamento noncheĠ centri convenzionati o
accreditati; comunitaĠ terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la
partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore
competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
Corsi di formazione professionale (torna all'indice del capitolo)
á
Non
rientrano tra i corsi di formazione
professionale quelli organizzati dalle Universita' per il conseguimento di
master di primo o secondo livello o per singole attivita' formative, ne' i
corsi di lingua italiana presso le Universita' per stranieri di Perugia, Siena
e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", per i quali viene invece
rilasciato un visto di ingresso per studio/universita' (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
á
L'accreditamento da parte della Regione
corrisponde al riconoscimento dell'idoneita' a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse
pubbliche ed e' basato sulla valutazione del possesso di requisiti minimi da
parte degli organismi candidati, a garanzia della qualita' degli interventi
formativi, secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla
base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
á
La domanda di visto di ingresso per formazione professionale va corredata, oltre che dalla
documentazione generalmente richiesta, da (da Newsletter Minlavoro 4/2010)
o
certificato di
iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di
specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con
indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per
molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla
previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e'
chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una
preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)
o
documentazione
relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
á
Il visto per la
partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino
l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo
riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei
casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di
studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle
Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011)
Tirocini formativi (torna
all'indice del capitolo)
á
La normativa nazionale e regionale, in
materia di tirocini formativi e di
orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri secondo le seguenti
disposizioni (Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi):
o
per stranieri
residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto
ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di
fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il
soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o
il progetto di tirocinio, redatto in
conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli
allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della
normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o
il promotore, in
caso di variazione della data di
inizio del tirocinio o di rinuncia
del tirocinante, ne da' comunicazione
ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del
progetto di tirocinio; restano ferme le altre
comunicazioni previste in relazione ai cittadini
stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a
instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da
istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo
restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la
comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia'
tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
á
Nota: queste
disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a
dare attuazione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D.
Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate
a recepire le disposizioni della Direttiva
2004/114/CE rispetto alla
condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero
abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non
retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di
formazione professionale
á
Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):
o
i tirocini
formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in
possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative
regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime
o
fatta eccezione
per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati
ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non
possono avere una durata superiore a
6 mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore
di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi
dal conseguimento del relativo titolo di
studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche
dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per
conseguire la laurea specialistica)
o
in assenza di
specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997
e il relativo regolamento di attuazione
á
Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni
di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
non si applicano ai
o
tirocini di
reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei
disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati,
la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni
o
tirocini
promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e
quelli in favore degli immigrati
nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia,
a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti
asilo e titolari di protezione
internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti
svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o
reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o
tirocini
promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini
curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino
titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati
con Regione o Provincia)
o
tirocini
comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011
(convertito con L. 148/2011)
á
Sent. Corte Cost. 287/2012: illegittimita'
costituzionale di art. 11
decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
per violazione di art. 117 Cost., dal
momento che le disposizioni invadono un territorio di competenza residuale
delle Regioni col porre delle limitazioni anziche' definire dei livelli
essenziali
á
Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi (nota: l'Accordo non riguarda i tirocini per stranieri promossi all'interno delle quote di ingresso):
o
il tirocinio non
puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo
o
i tirocinanti
non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di
picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il
personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie,
ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto
o
sono
configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
¤
tirocini
formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l'occupabilit dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro
mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari
sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12
mesi
¤
tirocini di
inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a
disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di
lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici
accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di
ammortizzatori sociali
¤
tirocini di
orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili
di cui all'art. l co. l L. 68/1999,
persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991
nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o
la durata dei
tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi,
proroghe incluse
o
la durata dei
tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi,
proroghe incluse
o
la durata dei
tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi,
proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe
incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di
garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e
ripetibilita'
o
il tirocinante
ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga,
intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad
un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della
durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente
indicati
o
salvi gli
aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello
Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle
amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
o
le Regioni e
Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne
danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione
o
salve
integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i
tirocini possono essere promossi da
¤
servizi per
l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
¤
istituti di
istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici
¤
istituzioni
scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale
¤
centri pubblici
o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati
¤
comunita'
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti
¤
servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione
¤
istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
¤
soggetti
autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro
o
il soggetto
ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999
e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli
per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici
accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei
12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di
Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti
a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa
á
L'Accordo Governo-Regioni 5/8/2014 approva le Linee-guida in materia di tirocini
per persone straniere residenti
all'estero:
o
i tirocini sono
riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di
formazione da completare in Italia
o
la durata del
tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede
comprovata motivazione
o
il tirocinio
deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno
o
i soggetti
promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto
dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi; Regioni e Province
autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi
che prevedono attivazione di tirocini
o
il soggetto
ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di
provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo
col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella
convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo
di tirocinio pre straniero residente all'estero
o
le spese di
vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione
a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali
o
nel progetto
formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che
si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero
di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza
di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto
anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di
quella che vuole acquisire in Italia); nota:
in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come
l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante
o
il tirocinio non
puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario
un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti
generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata
o
il progetto
formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a
carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate
all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non
gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del
lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese
o
ai fini
dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore
invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto
ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa
procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma
o
Regioni e
Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto,
la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in
mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida
o
il visto e'
rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo
sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante;
il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore
o
l'ufficio
competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma
informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del
visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello
straniero
o
il progetto
formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero
e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e
soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai
fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul
progetto formativo
o
l'eventuale
revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente,
caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del
diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente
provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma
informatica
o
il visto di
ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di
art. 9 co. 8 L. 99/2013
o
copertura delle
spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla
dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento
o
il visto e'
rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle
Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia
autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma
informatica
o
lo straniero e'
informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di
soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso
o
contrariamente a
quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e
regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le
disposizioni in materia di comunicazioni
obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione,
proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006);
saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav
relativi al Quadro Tirocini
o
Regioni e
Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di
abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero
o
il soggetto
promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo
ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente,
dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di
inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi
ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali
o
Regioni e
Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto,
anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini della
programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici
competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in
Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio
o
il soggetto
formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a
Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio
e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del
tirocinio
o
il MAE e il
Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa
al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a
livello territoriale)
o
per tutto
cio' che non e' previsto da queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate
con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini
formativi
á
Alla data del
30/9/2015, le Linee-guida in materia di tirocini
per persone straniere residenti
all'estero sono state recepite da (Rapp. Italia-Lavoro):
o Regione Valle d'Aosta con D.G.R. 23/10/2015 n. 1496
o Regione Piemonte,
con D.G.R. 23/2/2015 n. 30-1094
o Regione Liguria, con
D.G.R. 27/3/2015 n. 471
o Regione Lombardia,
con decreto del Dirigente di Unita' organizzativa
3/2/2015 n. 682
o Provincia di Trento
(applicate in via di fatto, senza che sia stato adottato un atto di ricezione
formale)
o Regione Veneto, con D.G.R. 10/3/2015 n. 296
o Regione Emilia
Romagna, con D.G.R. 2/2/2015 n.2
o Regione Toscana, con
D.G.R. 7/4/2015 n. 407
o Regione Marche, con D.G.R. 13/5/2015 n. 395
o Regione Lazio, con D.G.R. 3/2/2015 n. 32
o Regione Abruzzo, con
D.G.R. 4/11/2014 n. 704
o Regione Molise con D.G.R. 6/10/2015 n. 538
o Regione Campania,
con D.G.R. 09/3/2015 n. 77
o Regione Calabria con
D.G.R. 12/11/2015 n. 463
o Regione Sardegna con
D.G.R. 6/5/2015 n. 21/12
Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso
consentito nei limiti del contingente triennale
(L. 99/2013)[60]
fissato con decreto del Ministro del lavoro,
emanato, ogni tre anni (L. 99/2013)[61],
entro il 30 giugno dell'anno
successivo al triennio (L. 99/2013; verosimilmente significa, del primo anno
del triennio di riferimento)[62],
di concerto con i Ministri dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni
á
Norma
transitoria: in sede di prima
applicazione, nelle more dellĠemanazione del decreto triennale, ma comunque
entro il 30 giugno di ciascun anno
non ancora coperto dal decreto triennale, sono autorizzati gli ingressi di
coloro che dimostrano di avere i requisiti
prescritti per l'ingresso per studio; il numero degli ingressi cosiĠ
autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto triennale
successivamente adottato (L. 99/2013)[63]
á
Lo straniero in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende
frequentare corsi di formazione professionale (e, verosimilmente, tirocini
formativi) puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale,
nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto (L. 99/2013)[64]
á
In caso di mancata pubblicazione del decreto
triennale entro la scadenza, il Ministro del lavoro puoĠ provvedere
transitoriamente, con proprio decreto
annuale, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto
emanato (L. 99/2013; verosimilmente, in caso di piu' decreti annuali
transitori, il limite si applica sulla quota complessiva ammessa)[65]
á
Definizione
delle quote:
o
Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata
non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi
e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale
o
Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale
o
Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o
Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per
corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra
regioni e province autonome, come da Allegato
o
Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di
ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il
rilascio del visto di studio e' determinato in
¤
7.500 unita' per
la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento
di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non
superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le
norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
¤
7.500 unita' per
lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti
promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini
extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale
á
Per stranieri
ammessi per formazione professionale,
la durata massima del permesso eĠ di un anno; il permesso per motivi di formazione professionale eĠ rinnovabile per tutta la durata del
corso, in caso di corsi pluriennali
á
Il permesso per motivi di studio o formazione e' rilasciato con durata non inferiore a quella del corso
di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente
certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di
attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in
vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara'
rilasciato con durata < 1 anno)
á
Lo straniero che ha conseguito
in Italia (verosimilmente, anche se non
tutto il corso e' stato frequentato in Italia) il dottorato
o il master universitario di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o II livello, ovvero
(L. 99/2013) la laurea triennale o
specialistica, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' convertire il permesso in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti, o essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo
< 12 mesi (L. 94/2009); l'iscrizione consente allo straniero
di chiedere un permesso di soggiorno
per attesa occupazione (circ. Mininterno 27/8/2009)[66]
á
La stessa disposizione dovrebbe applicarsi, a partire dal
quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente
modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della L. 128/2013, al titolare di un
permesso per studio o formazione
rilasciato in corrispondenza a un corso
di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica o
a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D.
Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in
proposito, ambigua)
á
TAR Veneto:
legittimo negare il permesso per tirocinio se il progetto formativo e' fittizio
e maschera un normale rapporto di lavoro subordinato
Accesso al lavoro per il titolare di permesso per
studio o formazione (torna all'indice del capitolo)
á
PossibilitaĠ per
il titolare di permesso per motivi di studio
o formazione di svolgere attivitaĠ
di lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno (nota: consentito, in questo caso, il part-time
verticale); nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede
anche il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita'
lavorativa autonoma; art. 39, co. 3,
lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio
di attivita' autonoma: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore annue, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
á
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione
e' richiesta solo ai fini
dell'eventuale conversione del
permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico,
attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il
modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
á
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per lĠedilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
á
Per l'accesso al
lavoro delle persone (art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 9 e 10
Regolamento) che, per finalitaĠ formativa, debbono svolgere, in unitaĠ
produttive del nostro Paese attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento
di un percorso di formazione professionale non
eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro
á
Nota: le
comunicazioni relative alla instaurazione
di un rapporto di tirocinio o di altre
forme lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato,
comunque effettuate al centro per
lĠimpiego competente, almeno un
giorno prima dell'instaurazione dei rapporti (L. 296/2006;
circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto), telematicamente; Nota Minlavoro 14/2/2007: esclusi i tirocini promossi da istituzioni
formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando
lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia
effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a
provvedere alle assicurazioni obbligatorie
Diritti del titolare di permesso per studio (e
formazione?) (torna all'indice del capitolo)
á
Il titolare di
permesso per studio (verosimilmente, anche quando il permesso sia stato
rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo) ha diritto
o
al ricongiungimento familiare (se il
permesso ha durata > 1 anno)
o
allĠiscrizione facoltativa al SSN:
¤
pagamento di
contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ
necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. MinsanitaĠ 24/3/2000
¤
conservazione
dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di
soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima
del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva lĠiscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
¤
gli stranieri
che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN
successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di
frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)
o
allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli
italiani, esclusi assegno sociale e
provvidenze che costituiscano diritti
soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale
(questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle
misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si
applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale
o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per studio o formazione in
permesso ad altro titolo (torna all'indice del capitolo)
á
Conversioni extra quota per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co.
11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[67],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
o
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
o
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
á
Conversioni in
detrazione dalle quote per l'anno successivo, se effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi
familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
á
Conversione
del permesso per formazione (solo
dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo; da art.
14, co. 6 DPR 394/1999; nota: il riferimento errato ad art. 14, co. 5 contenuto
in art. 40, co. 23 DPR 394/1999 non tiene conto della rinumerazione) o studio prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata
avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta
di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza;
Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea; Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso
per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo
nella presentazione della richiesta), con richiesta e consegna del nuovo
permesso presso lo Sportello unico (circ. Mininterno 1/7/2008: della provincia in cui soggiorna il richiedente;
l'accoglimento dell'istanza e' condizionato al rispetto della quota assegnata a
quella provincia; nota: negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali
conversioni)
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia
escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di
soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere
dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per
lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art.
39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte:
in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva
la capacita' reddituale, che guarda
al futuro) certificato dallo Sportello
unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come
previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata
dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z;
l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro
autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene
alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo
á
TAR Lazio:
la conversione da permesso per studio
a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita'
lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel
settore dello spettacolo)
á
Nota: nei casi
di conversione entro quote, la
richiesta va presentata successivamente
alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori
stranieri)
á
Nota: per chi
entra per formazione professionale,
il corso si concludera' tipicamente a quote annuali gia' esaurite, e il
permesso scadra' prima dell'entrata in vigore del successivo decreto-flussi: la
conversione in permesso per lavoro
sarebbe di fatto impossibile; negli ultimi anni,
tuttavia, il decreto-flussi ha previsto una quota specifica (nota: secondo Newsletter Minlavoro 4/2010, la conversione e' possibile se il decreto-flussi
prevede una simile quota, interpretandola come quota massima piuttosto che come
quota risevata; l'interpretazione appare scorretta e in contrasto con TAR Veneto,
secondo cui le conversioni sono ammesse entro la quota complessiva, a
prescindere da suddivisioni per mansioni e ripartizioni per paesi di
provenienza)
á
Le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
á
Sent. Cons. Stato 4540/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso
per studio in permesso per lavoro subordinato se il datore di lavoro ha cessato
l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento (nel caso in esame, solo tre
giorni dopo la presentazione della richiesta di conversione)
á
Conversione
del permesso per studio in permesso
per motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per
analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
XI. Previdenza
Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
á
ParitaĠ di
trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U. e Convenzione OIL n. 143/1975)
á
Nota:
benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali,
incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni
soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova);
le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro
in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
á
Art. 38 Cost.: i lavoratori
hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invaliditaĠ e vecchiaia,
disoccupazione involontaria
á
Ai lavoratori
stranieri sono quindi garantiti, in particolare, tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale derivanti dallĠinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo
professionale: art. 37 T.U.) o di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle
indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000); il lavoratore fruisce di tutte le prestazioni previste per il
lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle more del rilascio di primo
permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 20/2/2007, o del
rinnovo del permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 5/8/2006 (Mess. INPS 2226/2008), incluse le prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo, richiesta la presentazione
del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in
scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione
dell'indennita')
á
Il trattamento di disoccupazione
involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal
territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota:
gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale
Regolamento dell'esportabilita'
delle misure relative al trattamento di disoccupazione
á
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987
per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro,
svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere
estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori
stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo
periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un
contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese
exra-UE non convenzionato
á
Eccezioni:
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per
il nucleo familiare e il trattamento
di disoccupazione involontaria (il
datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS
destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale
per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente,
della retribuzione imponibile)
o
con decreto
Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi
un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle
imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle
loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987;
nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta
dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese
comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio
di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti,
nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione
di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di
un solo Stato membro
á
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari,
che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo
di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di
un visto
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co.
125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e
degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base
ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel
recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che
la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche
delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
á
In caso di
rapporto di lavoro subordinato (a
tempo determinato o indeterminato) vi eĠ obbligo
contributivo
o
nei confronti
dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte
a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47,
RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952);
relativo ad assegni per il nucleo
familiare e ad assicurazione
¤
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
¤
contro il
rischio di malattia e tubercolosi
¤
per maternitaĠ
¤
contro il
rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti
dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il
rischio di
¤
infortunio sul lavoro
¤
malattie professionali
á
L'obbligo contributivo decorre dalla data
di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008); il termine per tale inizio e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello
unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi dal
rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta
indisponibilita' del datore di
lavoro o di subentro in caso di decesso
di questo o di cessazione dell'attivita' dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
á
Il CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 impone, per ogni rapporto di lavoro, l'iscrizione
all'assicurazione Cas.sa.colf, il
cui Regolamento
prevede la corresponsione ai lavoratori di indennita' giornaliere in caso di
ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale della partecipazione
alla spesa sanitaria per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il
SSN, e una copertura fino a 50.000 euro in caso di responsabilita' civile del
datore per gli infortuni dei lavoratori domestici; il datore di lavoro e'
tenuto a versare, insieme ai contributi previdenziali, 0,03 euro per ogni ora
retribuita (di cui 0,01 a carico del lavoratore); disposizioni confermate da CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016
Trattamenti previdenziali (torna all'indice del capitolo)
á
Pensioni di vecchiaia: condizioni per il conseguimento del diritto in regime puramente contributivo (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011):
o
per lavoratrici
dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
per lavoratrici
autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 e
successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
lavoratrici del
settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o
lavoratori del
settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
pensione
anticipata: per lĠanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli
uomini
o
requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni
o
requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno
sociale
o
Sent. Corte Cost. 174/2016 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di
art. 18 co. 5 L. 111/2011,
che disponeva che per le pensioni di
reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della
pensione a favore dei superstiti fosse ridotta,
nei casi in cui il matrimonio con il
coniuge defunto fosse stato contratto ad eta'
di tale coniuge superiore a 70 anni con differenza di eta' tra i coniugi superiore a 20 anni (e sempre che non vi fossero figli di minore
eta', studenti, ovvero inabili), del 10 per cento in ragione di ogni anno di
matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 (con riduzione
percentuale proporzionalmente rideterminata nei casi di frazione di anno); la
disposizione e' in contrasto con art. 3 Cost., per
violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza:
¤
nell'attribuire
rilievo all'eta' del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al
momento del matrimonio e alla differenza di eta' tra i coniugi, la disposizione
introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento
solidaristico della pensione di reversibilita', e con l'evidente incremento
dell'aspettativa di vita
¤
la disposizione
opera a danno del solo coniuge superstite piu' giovane e si applica
esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di eta' tra i
coniugi; si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni "a mero
fondamento naturalistico", estranee "all'essenza e ai fini del
vincolo coniugale"
¤
il vulnus ai diritti previdenziali del
coniuge superstite appare ancor piu' evidente in una normativa che subordina
tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto
alla primaria finalita' di protezione del coniuge, che vi siano figli minori,
studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge
¤
il nesso tra
durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilita' non si
correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un
requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi; tale nesso,
articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo
della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il
matrimonio sia scelto da chi ha gia' compiuto i 70 anni di eta' e la differenza
di eta' tra i coniugi superi i 20 anni
á
Trattamento di malattia: corrisposto dallĠINPS ma anticipato dal datore di
lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili,
i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati;
nota: i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la
certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre
nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)
á
Trattamento e assegno di maternitaĠ:
o
fonti: artt. 31
e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternitaĠ (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):
¤
2 mesi
precedenti data presunta del parto
¤
eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo
¤
3 mesi dopo il
parto
¤
eventuali giorni
tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellĠipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dĠingresso del bambino nella casa familiare
o
facoltaĠ di far
slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e
nascituro
o
possibilitaĠ di
estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del
congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia
dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)
o
possibilitaĠ di astensione facoltativa e
dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del
bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilita',
per la lavoratrice madre, di fruire in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 (sperimentazione estesa al 2016, nei limiti delle risorse
allocate, dalla L. 208/2015),
al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi
e in alternativa al congedo parentale applicabile ai primi 8 anni di vita del
figlio, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di
baby
sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi
privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (L. 92/2012)
o
possibilitaĠ di
fruizione dellĠastensione facoltativa
e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)
o
diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o
grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e
affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)
o
indennitaĠ
durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante
lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)
¤
nei casi in cui
si abbia risoluzione del rapporto di
lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda
durante il periodo di congedo di maternita'
¤
nei casi in cui
la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro,
assente senza retribuzione o disoccupata,
purche' dal verificarsi di tale condizione non
siano trascorsi piu' di 60 gg
¤
nei casi in cui
la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in
godimento dell'indennita' di
disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita'
(questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
¤
nei casi in cui
la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di
disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di
mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di
180 gg e nell'ultimo
biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per
l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'
o
periodo di
astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie
o
trattamento
esteso a lavoratrici autonome
(coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo'
essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)
o
assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni
convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative
o libere professioniste non iscritte in
albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio
2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ
titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se
straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ; Trib. Brescia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 75 D. Lgs. 151/2001 spetta anche alla lavoratrice straniera priva di permesso UE slp, dal momento che la preclusione
dell'accesso a una misura di sicurezza sociale viola il divieto di
discriminazione di cui all'art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, imponendosi cosi' la disapplicazione della
disposizione nazionale (INPS condannato per comportamento oggettivamente
discriminatorio)
o
lĠassegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore
autonomo
o
circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie
assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non
risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura
figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario
e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e
affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita',
e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare
á
Trattamenti di disoccupazione:
o
indennitaĠ
di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per
i periodi in cui il lavoratore si e'
allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente
dal territorio italiano); nota: gli
stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro; nota:
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste
da tale Regolamento dell'esportabilita'
delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo
del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della
ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e
della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai
fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si
prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via
Internet (circ. INPS 171/2010)
o
cassa integrazione guadagni
o
trattamento di mobilitaĠ; la presentazione delle
domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o
tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro
á
Stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 D. Lgs. 150/2015):
o
si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego
che dichiarano, in forma telematica
al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa
ed alla partecipazione alle misure
di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego; la presentazione della domanda
di indennita' di disoccupazione in ambito ASpI, indennita' di
disoccupazione NASpI e indennita' DIS-COLL equivale
alla dichiarazione di immediata disponibilita'
o
lo stato di
disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di
durata fino a 6 mesi
o
per evitare
l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non
disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo
stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione
á
Disciplina
della NASpI, Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o
la NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o
destinatari
della NASpI: lavoratori dipendenti
con esclusione dei dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni e degli operai agricoli
o
NASpI
riconosciuta a lavoratori involontariamente
disoccupati che
¤
siano in stato
di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
¤
possano far
valere, nei 4 anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
¤
possano far
valere, nei 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, 30
gg di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo
o
NASpI
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7
L. 604/1966
o
importo
della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o
0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi
< 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o
NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o
alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o
NASpI
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione
degli ultimi 4 anni; per gli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un
massimo di 78 settimane
o
erogazione della
NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai
percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti
o
il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non
gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o
il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza
del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e'
tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa
della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o
la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito
e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa;
riduzione della NASpi in caso di
svolgimento di attivita' autonoma
con reddito inferiore a quello compatibile
con la conservazione della condizione di disoccupazione
o
erogazione, in
via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi
(DIS-COLL)
o
erogazione, in
via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione
(per 6 mesi, per un importo pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che
abbiano usufruito integralmente
della NASpi entro il 31/12/2015; priorita'
per i lavoratori appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e, quindi, per i lavoratori in eta' prossima al
pensionamento
á
Circ. INPS 94/2015 (sulla NASpI):
o
sono destinatari
della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di
lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato
o
NASpI
riconosciuta anche in caso di dimissioni che avvengano
¤
per giusta causa
¤
durante il
periodo tutelato di maternita' (da 300 giorni prima della data presunta del
parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)
o
requisito
contributivo:
¤
sono valide
tutte le settimane retribuite, purche' per esse risulti, anno per anno,
complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali
settimanali
¤
la disposizione
relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i
quali continuano a permanere le regole vigenti
¤
per
contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non
versata, in base al principio della cosiddetta automaticita' delle prestazioni
(art. 2116 c.c.)
¤
ai fini del
perfezionamento del requisito, si considerano utili
-
i contributi
previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di
lavoro subordinato
-
i contributi
figurativi accreditati per maternita' obbligatoria se all'inizio
dell'astensione risulta gia' versata o dovuta contribuzione ed i periodi di
congedo parentale purche' regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza
di rapporto di lavoro
-
i periodi di
lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la
possibilita' di totalizzazione
-
i periodi di
astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di eta' nel
limite di 5 gg lavorativi nell'anno solare
¤
qualora il
lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e in settori
non agricoli, i periodi sono cumulabili purche' nel quadriennio di osservazione
risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa
domanda sia presentata nel termine di 68 gg rispetto alla cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura; restano fermi i parametri
di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il
riconoscimento di una settimana contributiva
¤
non sono
considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia
non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ne'
i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa
-
malattia e
infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte
del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo)
-
cassa
integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero
ore
-
assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'
¤
ai fini della
determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica
del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non
considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina
un ampliamento del quadriennio di riferimento
¤
in relazione
alla NASpI non e' richiesto alcun requisito di anzianita' assicurativa
o
requisito delle
30 giornate lavorative:
¤
le giornate di
lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere
dalla loro durata oraria
¤
i seguenti
eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono l'inizio del
periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento pari alla loro durata del
periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30
giornate:
-
malattia e
infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da
parte del datore di lavoro
-
cassa
integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attivita' a zero
ore
-
assenze per
permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore,
figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita'
-
assenza dal
lavoro per maternita' obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta gia'
versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purche'
regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro
o
durata della prestazione:
¤
la NASpI e'
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle
settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni
¤
ai fini del
calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia'
dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in
cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata
¤
ai fini del non
computo dei periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di
prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne
esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno
costituito base di calcolo
¤
al fine di
applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno
gia' dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non
era commisurata alla contribuzione preesistente, si adotta il seguente
procedimento di calcolo
-
in caso di fruizione
totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei
contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari
alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane
che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI
-
in caso di
fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di
contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto
proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della
prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe
dovuto avere
-
in entrambi i
casi precedenti, tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica
fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti
negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno
esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane
presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI;
nel caso in cui, invece, la durata teorica della prestazione sia superiore a 12
mesi, cioe' ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultra-55-enni, verranno presi in
considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo
le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla
durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere
¤
non si computa,
ai fini del calcolo della durata della NASpI, l'intera contribuzione che ha
dato luogo a indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di
mini ASpI 2012
¤
le indennita' di
disoccupazione mini ASpI, operando gia' in base ad un criterio di
commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione, ai
fini del calcolo di una prestazione NASpI, di un numero di settimane di
contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennita' di
disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate
¤
per tutte le
prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI
le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a
cavallo dell'inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione
utilizzata deve riguardare, all'interno dei 12 mesi che precedono le
prestazioni DSO o ASpI, prioritariamente la contribuzione piu' risalente delle
ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o
ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di
riferimento
¤
in caso di
prestazioni di disoccupazione agricola erogate nell'ambito del quadriennio da
prendere in considerazione per il calcolo dell'indennita' NASpI, saranno
detratte dalla contribuzione utile a definire la durata di quest'ultima le
giornate di effettivo lavoro dipendente, agricolo ed eventualmente non agricolo,
coperte da contribuzione contro la disoccupazione involontaria che hanno
determinato la durata dell'indennita' di disoccupazione agricola
¤
ai fini della
durata delle indennit NASpI successive alla prima, le indennita' NASpI gia'
percepite determinano il non computo di un numero di settimane di contribuzione
doppio rispetto alla durata della prestazione NASpI percepita
o
presentazione
della domanda:
¤
per fruire
dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza,
presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente per via telematica, entro
il termine di decadenza di 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro
¤
possono essere
utilizzate le seguenti modalita' di presentazione:
-
via web,
direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale
dell'INPS
-
tramite Enti di
Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
-
tramite Contact
center integrato INPS-INAIL (n. 803164 da rete fissa e 06164164 da rete mobile)
¤
il termine di 68
gg per la presentazione della domanda decorre dalle date di seguito
individuate:
-
data di
cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; in particolare,
Ĵ
nel caso di
evento di maternita' indennizzabile insorto entro i 68 gg dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda
rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternita'
indennizzato e riprende a decorrere, al termine di tale evento, per la parte
residua
Ĵ
nel caso di
evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul
lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell?INAIL insorto entro
i 60 gg dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari
alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto
evento, per la parte residua
-
data di
cessazione del periodo di maternita' indennizzato quando questo sia insorto durante
il rapporto di lavoro successivamente cessato
-
data di
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di
lavoro successivamente cessato
-
data di
definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza
giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla
sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al fine considerato eventuali
ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore)
-
data di fine del
periodo corrispondente all'indennita' di mancato preavviso ragguagliato a
giornate
-
trentesimo
giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta
causa
o
decorrenza della
prestazione:
¤
la NASpI spetta
a decorrere:
-
dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda e' presentata entro l'ottavo giorno
-
dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda
sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno
-
dall'ottavo
giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternita', malattia,
infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la
domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla
presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente
all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge
-
dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta
causa, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal
giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia
presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge
¤
in caso di
contenzioso giudiziario, la decorrenza della prestazione puo' essere anche
precedente alla definizione del contenzioso, ferma restando la necessita' della
sua verifica all'esito della sentenza definitiva
¤
l'eventuale
rioccupazione durante i primi 8 gg che seguono la cessazione del rapporto di
lavoro, in quanto non si e' concretamente verificato l'inizio della erogazione
della prestazione, non da' luogo all'applicabilita' del regime della
sospensione della prestazione
¤
la NASpI non
sostituisce l'indennita' di malattia; in caso di malattia insorta durante la
percezione della prestazione di disoccupazione, ma comunque entro 60 gg dalla
cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene
sospesa per tutta la durata dell'indennita' di malattia per poi essere ripristinata
per la parte residua dal momento della ripresa della capacita' lavorativa
¤
l'evento di
maternita' e' sempre indennizzato quando insorge entro 60 gg dalla cessazione
del rapporto di lavoro
¤
quando la
lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo di maternita',
disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto
all'indennita' giornaliera di maternita' anche qualora siano trascorsi 60 gg
dalla cessazione del rapporto di lavoro; in questo caso la prestazione di
disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al
termine del periodo di maternita'
o
incentivo
all'autoimprenditorialita':
¤
non e'
riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto
¤
in caso di
sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l'incentivo della
liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI e' destinato in via
diretta al lavoratore e non alla cooperativa; il lavoratore che ha chiesto
l'anticipazione e' tenuto ad utilizzare l'incentivo per la sottoscrizione di
una quota di capitale sociale della cooperativa, nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del
socio, instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o
autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale; nel caso in cui il
lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma
subordinata, il beneficio dell'incentivo all'autoimprenditorialita' e'
alternativo a quello previsto da art. 2 co. 10-bis L. 92/2012
¤
il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo
per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a
restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il
rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha
sottoscritto una quota di capitale sociale
o
nuovo rapporto
di lavoro subordinato:
¤
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di
NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso
da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui
la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi; in tale caso
(anche in caso di rapporto intrapreso in uno Stato estero) l'indennita' e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata
del rapporto di lavoro; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in
cui l'indennita' stessa era stata sospesa
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di sospensione e' utile tanto ai fini dei requisiti
per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova
prestazione di disoccupazione NASpI
¤
la sospensione e
la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio, e a tal fine e' ininfluente
l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore
¤
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di
NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione (nota: Circ. INPS 194/2015, in base alle modifiche apportate da art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015, ridefinisce il reddito minimo come quello che corrisponde a un'imposta
lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986;
ossia, 8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per
il lavoro autonomo) si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti
condizioni:
-
il percettore
deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attivita', il reddito
annuo previsto
-
il datore di
lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione, l'utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o
dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e'
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non
devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo
ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
¤
in questo caso,
l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi
¤
in caso di
mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata
pari o inferiore a 6 mesi si applica l'istituto della sospensione; laddove il
rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica
l'istituto della decadenza
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini
dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di
una nuova prestazione di disoccupazione
¤
il lavoratore
titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che
cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per
giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e il cui
reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato
di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e
a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione
il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di
percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi
¤
la contribuzione
versata durante il periodo di mantenimento della NASpI e' utile tanto ai fini
dei requisiti per l'accesso che ai fini della determinazione della durata di
una nuova prestazione di disoccupazione
o
nuova attivita'
di lavoro autonomo:
¤
in caso di
svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o
parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita', o
entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attivit era preesistente,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'
¤
in tal caso
l'indennita' NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno; la riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di
esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il
beneficiario e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa entro il 31 marzo
dell'anno successivo; nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione
il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa in argomento
¤
qualora nel
corso del periodo di godimento delle indennita' il lavoratore ritenesse di
dover modificare il reddito dichiarato, dovra' presentare una nuova
dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle
variazioni a maggiorazione o a diminuzione; in tal caso si procedera' a
rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta
sull'intero reddito diminuito delle quote gia' eventualmente recuperate
o
in generale, in
caso di nuove attivita' lavorative:
¤
all'inizio di
ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo al primo il
percettore della prestazione dovra' fornire una nuova comunicazione del reddito
presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio; la mancata
comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non
determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino
all'acquisizione della nuova comunicazione; sara' cura delle strutture
territoriali sollecitare l'adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia
provveduto
¤
in caso di
svolgimento durante la percezione dell'indennita' NASpI di piu' attivita'
lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate,
occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi
limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, si
dovra' verificare il reddito complessivo previsto derivante dal complesso delle
attivita' e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in misura pari all'80
per cento del reddito complessivo; qualora la verifica accerti la presenza di
un reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attivita' svolte in vari
settori superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il
mantenimento dello stato di disoccupazione (8.000 euro), la prestazione NASpI
dovra' essere posta in decadenza
o
decadenza dalla
prestazione:
¤
il beneficiario
decade dalla fruizione della NASpI, con effetto dal verificarsi dell'evento
interruttivo, nei seguenti casi:
-
perdita dello
stato di disoccupazione
-
inizio di
un'attivita' lavorativa subordinata senza aver provveduto alle comunicazioni di
cui ad art. 9 co. 2 e 3 D. Lgs. 22/2015
-
inizio di
un'attivita' lavorativa in forma autonoma senza aver provveduto alla
comunicazione di cui ad art. 10 D. Lgs. 22/2015
-
raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
-
acquisizione del
diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti
per la NASpI
-
violazione delle
regole di condizionalita' di cui ad art. 7 D. Lgs. 22/2015 (mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa
nonche' ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti) e art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (rifiuto di
un'offerta di lavoro con livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' di disoccupazione e sede di lavoro
che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del lavoratore, o che comunque e'
raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici)
¤
l'interruzione
si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con
conseguente obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia
continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo
o
prestazioni
accessorie:
¤
per i periodi di
fruizione della NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi
rapportati alla retribuzione di cui ad art. 4 co. 1 D. Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo
mensile della NASpI per l'anno in corso
¤
ai fini del
calcolo delle quote retributive di pensione le retribuzioni relative ai periodi
di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4
volte l'importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta
rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile
ottenuta senza di esse
¤
il periodo di
contribuzione figurativa per NASpI e' computato per l'anzianita' contributiva
ai fini pensionistici
¤
resta confermato
il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennit in argomento
o
l'indennita' di
disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro
dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o
sostituito
o
ricorsi:
¤
competente a
decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati
in materia di NASpI e' il Comitato Provinciale della struttura INPS che ha
emesso il provvedimento
¤
il ricorso va
presentato entro il termine di 90 gg dal ricevimento del provvedimento
amministrativo
-
online (tramite
codice PIN rilasciato dall'INPS), utilizzando la procedura disponibile tra i
Servizi Online del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online ->
per tipologia di utente -> cittadino -> ricorsi online
-
tramite i
patronati e gli intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti
agli stessi
¤
si applica il
regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria
avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, che
decorre in alternativa:
-
dal 181-esimo
giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di
definizione della domanda di prestazione
-
dal 301-esimo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata
definizione
-
dal giorno
successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il
termine di 90 gg
-
dal 91-esimo
giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale
á
Circ. INPS 142/2015 (sulla NASpI):
o
ai fini
dell'accesso alla prestazione, sotto il profilo della cessazione involontaria,
e del mantenimento della prestazione, non costituiscono motivo ostativo il
rifiuto di un trasferimento o il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di
politica attiva o la non accettazione di un'offerta di lavoro congrua che si
svolgano in un luogo che disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o che
richieda oltre 80 minuti per essere raggiunto con i mezzi pubblici (nota: in luogo della congiunzione
"o" si dovrebbe usare la congiunzione "e"; in questo senso, Circ. INPS 194/2015)
o
il Minlavoro,
con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non e' ostativo al riconoscimento
della indennita' NASpI l'ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta
di conciliazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 23/2015
o
la NASpI puo'
essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, dato che
il licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare,
ma e' rimesso alla libera determinazione del datore di lavoro (la
disoccupazione e' quindi "involontaria")
o
le attivita'
svolte nel'ambito del Servizio Civile Nazionale sono assimilate ad attivita' di
lavoro parasubordinato (l'indennita' e' decurtata dell'80% del compenso
ricevuto per tali attivita')
o
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo
di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48 co. 2 D. Lgs. 81/2015); per compensi compresi tra 3.000 e 7.000 euro per anno civile, la
prestazione NASpI e' ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato
al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o la fine dell'anno (se questa
e' antecedente); il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare
all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se
questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il
compenso derivante dalla predetta attivita'
o
in caso di
prestazione di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata da parte del prestatore di lavoro e di
corresponsione della indennita' di
disponibilit da parte del datore di lavoro, si applicano le disposizioni
relative alla stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato e ai
conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione
o
in caso di di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di
corresponsione dell'indennita' di
disponibilita', l'indennita' di disoccupazione NASpI e' sospesa per le sole
giornate di effettiva prestazione lavorativa e puo' essere riconosciuta
limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione
lavorativa tra una chiamata e l'altra; anche in questo caso e' ammesso il
cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora
quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello
stato di disoccupazione; se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito
derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di
disoccupazione, e' tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese
dalla ripresa dell'attivita' lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre
dalla stessa; in tal caso la prestazione sara' ridotta secondo quanto previsto
per la generalita' dei lavoratori
o
la cessazione
della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e di corresponsione di relativa indennita' non costituisce pero', di
per se', cessazione involontaria del rapporto di lavoro, presupposto per la
presentazione della domanda di indennita' di disoccupazione
o
in caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all'estero
del soggetto percettore di NASpI,
¤
se il lavoratore
si reca in un Paese che applica la normativa comunitaria e chiede, in
applicazione di art. 64 Regolamento CE 883/2004, di esportare la prestazione, e' tenuto a iscriversi
come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si e' recato; qualora trovi
lavoro in tale Stato decade dall'indennita' NASpI; un regime analogo si applica
se il lavoratore si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con
l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell'esportabilita' della
prestazione
¤
se il lavoratore
lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese estero che applica
la normativa comunitaria, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6
mesi; al termine del contratto di lavoro all'estero, prima di ripristinare
l'indennita' sospesa, si verifica che l'interessato non si sia iscritto
all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto
una prestazione a carico di detto Stato; in questa ipotesi l'indennita' NASpI
non puo' piu' essere ripristinata; lo stesso regime si applica se il lavoratore
lascia l'Italia avendo gia' un contratto di lavoro in Paese non comunitario che
sia convenzionato con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione
dell'esportabilita' della prestazione
¤
se il lavoratore
si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l'Italia in
materia di disoccupazione e ha gia' un contratto di lavoro nel Paese in cui si
reca, l'indennita' viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi, trascorsi i
quali si produce decadenza; se invece si reca nell'altro Paese per brevi
periodi e per motivi documentati, si applica quanto gia' previsto con messaggio
INPS 367/2009
¤
se il lavoratore
stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un Paese
che applica la normativa comunitaria, si applicano le normali disposizioni
relative al caso di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato in
Italia, dal momento che il rapporto di lavoro e' disciplinato dalla normativa
italiana
o
riguardo al
requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori domestici,
vista l'impossibilita' di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in
ciascuna giornata, si procede nel modo seguente: considerando che per la
copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di
individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si
sommano tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre (anche alle dipendenze da
piu' datori di lavoro), dividendo il totale per 24 e arrotondando all'intero
superiore; quando nei 12 mesi di osservazione sono presenti almeno 5 settimane
di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto (si
considera convenzionalmente ogni settimana costituita da 6 giornate lavorative);
nota: in precedenza, Circ. INPS 142/2015 stabiliva, piu' restrittivamente, che il requisito delle 30 giornate di
lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro si
dovesse intendere soddisfatto laddove i lavoratori avessero prestato, in tale
periodo, attivita' lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per
ciascuna settimana pari a 24 ore
o
anche in
relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall'1/1/2017, la
NASpI potra' essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi
(art. 43 co. 3 D. Lgs. 148/2015; nota: in precedenza, Circ. INPS 94/2015 stabiliva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi
dall'1/1/2017 la durata di fruizione della prestazione dovesse essere in ogni
caso limitata a un massimo di 78 settimane)
o
art. 21 D. Lgs. 150/2015: il beneficiario delle
prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, e' tenuto a contattare il centro per
l'impiego entro 15 gg dalla data
di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'art. 20 D. Lgs. 150/2015; in mancanza, l'assicurato e' convocato dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui ad art. 2 co. 1 D. Lgs. 150/2015; trascorsi 60 gg dalla data di dichiarazione di immediata
disponibilita', il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le
credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di
profilazione
o
nel patto di
servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l'impiego deve essere
riportata la disponibilita' dell'interessato alle seguenti attivita' (art. 20,
comma 3 D. Lgs. 150/2015):
¤
partecipazione a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro
¤
partecipazione
ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa
di politica attiva o di attivazione
¤
accettazione di
congrue offerte di lavoro, come saranno definite dal Minlavoro; fino alla data
di adozione di tale definizione trovano applicazione in materia le disposizioni
di cui ad art. 4 co. 41 e 42 L. 92/2012 (livello retributivo
superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennita' di
disoccupazione; sede di lavoro che non dista piu' di 50 Km dalla residenza del
lavoratore, o che comunque e' raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici)
o
in caso di
mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative e
laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione
¤
decurtazione di
una mensilita', alla seconda mancata presentazione
¤
decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione
o
in caso di
mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
una mensilita', alla prima mancata partecipazione
¤
decadenza dalla prestazione e dallo stato
di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione
o
in caso di
mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di
giustificato motivo, si applica (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015) la decadenza dalla prestazione
o
in caso mancata
presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la
profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonche' per la
frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita', si
applicano le seguenti sanzioni (art. 21 co. 7 D. Lgs. 150/2015):
¤
decurtazione di
un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione
¤
decurtazione di
una mensilita', alla seconda mancata presentazione
¤
decadenza dalla
prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione
o
nei casi in cui
e' comminata la decadenza dallo stato di
disoccupazione, non e' possibile una nuova registrazione al portale nazionale
delle politiche del lavoro prima che siano decorsi 2 mesi (art. 21 co. 9 D. Lgs. 150/2015)
o
art. 34 co. 3 D. Lgs. 150/2015 (che modifica art. 9 co. 3, art. 10 co. 1 e art. 15 co. 12 D. Lgs. 22/2015): riguardo alla cumulabilita' delle prestazioni di disoccupazione NASpI
e DIS-COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, il reddito massimo compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione e' pari a quello che corrisponde a
un'imposta lorda pari alle detrazioni spettanti ai sensi di art. 13 DPR 917/1986
(8.000 euro per il lavoro subordinato e parasubordinato, 4.800 euro per il lavoro
autonomo); si deve ritenere che il limite relativo al caso di lavoro
subordinato si applichi anche in caso di rioccupazione del percettore di
indennita' di disoccupazione
á
Prestazioni erogate da Cas.sa.Colf (assicurazione obbligatoria per i collaboratori
domestici stranieri cui si applica il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016):
o
a favore dei
dipendenti ed erogate direttamente:
¤
ricovero,
convalescenza e ticket sanitari:
-
diaria
giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20
gg, anche in caso di ricovero in day
hospital, ma non di pronto soccorso
-
diaria
giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 15 gg per il periodo di
convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante
o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
-
rimborso dei
ticket sanitari fino ad un massimo annuo di 300 euro, con esclusione di visite
generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
¤
forme
oncologiche:
-
diaria
giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di
30 gg, corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day hospital, ma non di pronto soccorso
-
diaria
giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 30 gg per il periodo di
convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante
o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
-
rimborso di 500
euro per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso
strutture del SSN o da esso accreditate, con esclusione di visite generiche,
esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
¤
indennita' in
occasione di grandi interventi o di gravi eventi morbosi: se l'intervento
terapeutico e' effettuato in strutture pubbliche o convenzionate, garanzia
indennitaria di 1.000 euro per intervento, che va a coprire le spese
complementari dell'iscritto
¤
rimborso spese
per il periodo della gravidanza:
-
rimborso delle
spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza per l'intero
periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000 euro
¤
neonati figli di
lavoratori iscritti:
-
pagamento delle
spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato e
della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del
ricovero, entro un massimo annuo di 5.000 euro per neonato
¤
rimborso spese
per i trattamenti fisioterapici: rimborso per prestazioni svolte presso
strutture del SSN o accreditate, a seguito di infortunio certificato dal pronto
soccorso o a seguito di patologie particolari, e per le cure termali attestate
da apposita prescrizione del medico, entro un limite annuo di 250 euro per
iscritto, con franchigia del 25% per ogni evento
o
a favore dei
dipendenti ed erogate da UniSalute
¤
prestazioni di
alta specializzazione: pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche
extra-ricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, entro
un massimo annuo di 300 euro per iscritto; i rimborsi vengono liquidati
direttamente alle strutture sanitarie da UniSalute
¤
visite
specialistiche: pagamento delle visite specialistiche (per un massimo annuo di
4 visite per persona), con esclusione delle visite pediatriche per il controllo
della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche; e' inclusa nella
garanzia una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di
un'eventuale patologia; nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute
le spese vengono liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da
parte degli iscritti
¤
prestazioni
odontoiatriche particolari: pagamento di una visita odontoiatrica di controllo
e di un'ablazione del tartaro una volta l'anno in strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute; coperta anche una seconda visita, previa
autorizzazione di UniSalute, se il medico riscontra la necessita' di
effettuarla nel corso dello stesso anno
¤
tariffe
agevolate: se una prestazione non e' coperta, perche' non prevista o per
esaurimento della somma massima a disposizione o perche' inferiore alla somma a
carico dell'iscritto, e' possibile usufruire delle tariffe agevolate di
UniSalute con risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto
¤
servizi di
consulenza: vengono forniti, dalla Centrale Operativa (numero verde 800009638,
dal lunedi' al venerdi', ore 8.30-19.30), pareri medici, prenotazione di
prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie
o
a favore dei
datori di lavoro ed erogate in maniera diretta:
¤
in caso di
rivalsa INAIL, per infortunio del dipendente, rimborso delle spese sostenute da
parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura
massima di 25.000 euro per ciascun evento e per anno civile
¤
in caso di danni
involontariamente causati dai lavoratori iscritti a terzi (morte, lesioni
personali o danneggiamenti alle cose), rimborso delle spese sostenute per la
responsabilita' civile derivante da colpa o colpa grave del datore di lavoro
iscritto, entro un massimo di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno
civile
á
Trattamento in caso di invaliditaĠ totale o parziale:
o
lĠassicurazione
per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di
sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti
in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, RDL 1827/1935)
o
provvidenze
previste (L. 222/1984):
¤
pensione dĠinabilitaĠ (assoluta
e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5
anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
¤
assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
á
Assegno per il nucleo familiare:
o
norme di
riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988),
DPR 797/1955 (T.U.
norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato
agli assegni per (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)
¤
il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato
¤
i figli ed
equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, a carico di
ascendente diretto, di eta' inferiore a 18 anni non coniugati
¤
i figli o
equiparati di eta' compresa tra i 18 e i 21 anni compiuti, purche' studenti o
apprendisti, solo se facenti parte di nucleo familiare con piu' di tre figli (o
equiparati) di eta' inferiore a 26 anni compiuti
¤
i figli ed
equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di lavorare
¤
i fratelli, le
sorelle e i nipoti collaterali del richiedente, minori di eta' o maggiorenni inabili,
se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai
superstiti
o
il diritto non
sussiste in relazione a (All. 6 alla Circ. INAIL 16/6/2016)
¤
coniuge
legalmente ed effettivamente separato
¤
coniuge che ha
abbandonato la famiglia
¤
figli affidati
all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)
¤
figli naturali,
riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente
¤
figli naturali
del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima
¤
figli ed
equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro
¤
figli minorenni
e maggiorenni inabili che sono coniugati
¤
fratelli,
sorelle e nipoti del richiedente, anche se minorenni o inabili, che sono orfani
di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono
sposati
¤
genitori e altri
ascendenti
o
gli assegni per i figli sono corrisposti
fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come
apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore
riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza
limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per
il nucleo familiare e' riconosciuto
in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie
assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non
risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura
figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita'
(ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di
adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o
lo straniero
fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito
dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione
anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allĠestero lo straniero
fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera
b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento
di reciprocitaĠ al cittadino
italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia; tuttavia,
¤
Trib. Brescia: fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988
per i familiari all'estero anche il
titolare di permesso UE slp, dato
che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di
trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna
l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di
dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito
Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in
apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non
si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi
uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli
stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti
all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani,
trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad
incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio"); sentenza confermata da Corte App. Brescia: la disparita' di trattamento tra cittadino italiano e cittadino
straniero lungosoggiornante, benche' prevista da art. 2 co. 6 e 6-bis L. 153/1988,
e' in contrasto con il principio sovraordinato di parita' tra italiani e
stranieri lungosoggiornanti contenuto nell'art. 11 Direttiva 2003/109/CE e riguardante tutte le prestazioni aventi carattere
essenziale, tra le quali rientra anche quella in questione
¤ Trib. Brescia: art. 2 co. 6 L. 153/1988 richiede solo che il
familiare dello straniero sia residente in Italia, non che sia presente;
l'assegno spetta quindi anche in caso di temporanea assenza del familiare
¤ Trib. Venezia: il lavoratore
tunisino disoccupato, che percepisce il trattamento di disoccupazione
Mini-Aspi, titolare di permesso UE slp, ha diritto agli assegni familiari anche
per i familiari non residenti in Italia, sia che si applichi la Convenzione
italo-tunisina di sicurezza sociale (che copre anche i familiari residenti
nello Stato parte diverso da quello che eroga la prestazione), sia che si
applichi la Direttiva 2003/109/CE, che impone la disapplicazione dell'art. 2 co. 6 L. 153/1988 (antecedente
l'entrata in vigore della direttiva, e non interpretabile quindi come deroga,
ammessa in certi casi dalla stessa direttiva, al principio di parita'); nota:
viene citata Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, in cui si afferma che l'esclusione dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti con un permesso non di breve periodo da una
prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di
stranieri e' incompatibile con il principio di non discriminazione di cui
all'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale principio e' applicabile anche al titolare di permesso ordinario
di nazionalita' diversa da quella tunisina
¤
Corte App. Brescia: il titolare di permesso UE slp ha diritto a ricevere gli assegni
familiari anche per i familiari residenti all'estero, in base ad art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere di efficacia diretta; la legislazione nazionale, se
contrastante, va pertanto direttamente disapplicata; l'obbligo di applicazione
diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi
comprese le pubbliche amministrazioni); si tratta infatti di prestazione
assistenziale qualificabile come essenziale, in quanto volta a garantire un
reddito minimo e l'assistenza parentale delle famiglie piu' bisognose
(l'entita' della prestazione dipende dal reddito; nota: se si trattasse di
prestazione essenziale, dovrebbe essere destinata solo ai casi in cui il
reddito sia insufficiente); se, comunque, la prestazione venisse qualificata
come previdenziale (secondo la prospettazione dell'INPS) il principio di
parita' sarebbe a maggior ragione applicabile, in quanto il beneficio
rientrerebbe tra le "condizioni di lavoro" ai sensi di art. 11
lettera a) Direttiva 2003/109/CE (nota: la parita' si imporrebbe, in questo caso, per tutti i lavoratori
stranieri in forza di art. 2 co. 3
D. Lgs. 286/1998, essendo questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988)
o
nessun
riconoscimento per il matrimonio poligamico
¤
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a
carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[68],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[69]; redditi di questĠultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[70]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
¤
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o
le soglie
di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014
al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato
della Circ. INPS 76/2014
o
le soglie
di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2015
al 30/6/2016 sono riportate dall'Allegato
della Circ. INPS 109/2015
o
le soglie di
reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2016 al
30/6/2017 sono riportate dall'Allegato
della Circ. INPS 92/2016
á
Trattamento
in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:
o
fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000
o
il datore di
lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL
tutti coloro che prestano attivitaĠ
retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo
assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle
indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)
o
obblighi di
comunicazione:
¤
il lavoratore
deve informare il datore di lavoro
-
immediatamente,
in caso di infortunio sul lavoro
-
entro 15 gg, in
caso di malattia professionale
¤
il datore di
lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso
di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia (comunicato Colfebadanti: in base ad art. 21 D. Lgs. 151/2015, il certificato medico deve essere inviato all'INAIL telematicamente
dal medico che per primo assiste il lavoratore); e si tratta di infortunio
mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta
per telegramma entro 24 ore dallĠevento
o
trattamento in
caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):
¤
indennita' per
inabilita' temporanea assoluta: pari al
-
100% della
retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
-
60% della
retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)
-
60% della
retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllĠINAIL)
-
75% dal
novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllĠINAIL, salvo
migliori condizioni contrattuali)
¤
cure mediche
gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso
¤
cure mediche
specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e
presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL
á
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987
per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro,
svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere
estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori
stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo
periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un
contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese
exra-UE non convenzionato
á
TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL
per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per
residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in
Italia in condizioni di soggiorno legale
Diritti previdenziali in caso di rimpatrio (torna all'indice del capitolo)
á
In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non
stagionale (art. 22, co. 13)
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di
accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei
lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011; Circ. INPS 63/2015), anche in deroga al requisito
di contribuzione minima previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/1995
(5 anni di contribuzione effettiva; nota:
il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011;
non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi
ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione
risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto
dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri,
la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione
liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di
rimpatrio: la pensione di vecchiaia
calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima
del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni
di contribuzione); la soglia di godimento
eĠ fissata a 66 anni e 3 mesi dal
1/1/2013 (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)
e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti
hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo
al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento dell'eta'
pensionabile, progressivamente incrementata ai sensi di a L. 214/2011)
o
qualora vi siano
accordi o convenzioni stipulati
dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure
previste dagli accordi
á
LĠItalia ha
stipulato accordi e convenzioni che
coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allĠUnione europea:
o
Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec,
Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[71]),
Messico, Principato di Monaco, San
Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale 8/5/2012, ratificato con L. 35/2015[72]; circ. INPS 168/2015: l'Accordo ricalca le disposizioni della Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio dĠEuropa, estendendo, pero', il
campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere
dalla loro nazionalita', mentre la Convenzione si applicava solo ai cittadini
degli Stati contraenti)
á
In generale
questi accordi sono applicabili ai cittadini
degli Stati contraenti, ma nel
caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti,
Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro
cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri)
á
Tipicamente,
gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e
contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e
Messico, pero', non prevedono il
principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri,
o
le prestazioni
erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
¤
vecchiaia,
superstiti e invalidita'
¤
infortuni sul
lavoro e malattie professionali
¤
assegni
familiari
¤
malattia e
maternita'
¤
disoccupazione
o
l'importo della
pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di
calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai
sensi della normativa interna
á
Lavoratori
stranieri rimpatriati per i quali
siano stati versati contributi previdenziali e che abbiano maturato i requisiti di eta'
per il godimento della pensione alla data del 29/9/2015: 927.448; di questi, 198.430
non ricevono alcuna prestazione pensionistica, non avendo maturato il requisito di contribuzione minima ventennale
applicabile a chi sia stato assicurato prima
del 1996 (dalla Presentazione di T. Boeri del Rapp. INPS sulle pensioni all'estero)
á
Per i lavoratori stagionali
o
devono essere
versati solo i contributi per le assicurazioni
¤
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti
¤
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
¤
contro le malattie
¤
di maternitaĠ
o
non spettano
¤
lĠassegno per il
nucleo familiare
¤
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di
lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente
destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo
nazionale per le politiche sociali)
á
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi
allĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti (nota: il
testo modificato dellĠart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a
disposizioni dellĠart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei
contributi, in realtaĠ inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e'
possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta
oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o
convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE
883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
á
Le disposizioni
del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale
o
si applicano a
cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, ai loro familiari o
superstiti
o
si applicano ai superstiti delle persone di qualunque
cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato
membro, purche' tali superstiti siano comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in
uno degli Stati membri
o
si applicano ai
cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in
base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base
alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che,
contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in
merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea
e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati
dalla decisione); nota: le modifiche
apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito
all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i
periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE
(cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o
non si
applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che
continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le
disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili
unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
á
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu'
esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed
agli studenti ma, in generale, alle persone
attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non
indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di
sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
á
Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di
un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2005/71/CE prescinde da quest'ultima condizione (situazione in
cui non tutti gli elementi si collochino in un solo Stato membro) nell'imporre
parita' di trattamento tra lo straniero che soggiorna per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la
sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971
á
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari,
che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore
a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio
o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellĠUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
si applica alle legislazioni nazionali
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
¤
le prestazioni
di malattia
¤
le prestazioni
di maternita' e paternita' assimilate
¤
le prestazioni
di invalidita'
¤
le prestazioni
di vecchiaia
¤
le prestazioni
per i superstiti
¤
le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali
¤
gli assegni in
caso di morte
¤
le prestazioni
di disoccupazione
¤
le prestazioni di
pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi
assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente
pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in
altri)
¤
le prestazioni
familiari
¤
i regimi di
sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
¤
le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello
stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad
applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato
membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico
dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle
vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di
reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di
Stato durante lĠadempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno
subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di
discendenza
á
Note:
o
il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di
regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallĠINPS (Circ. INPS 82/2010):
¤
assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi
¤
la gestione
separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
¤
regimi speciali
di assicurazione per lĠinvalidita', la vecchiaia e i superstiti
¤
assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi
¤
assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi
straordinari e lĠindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
¤
prestazioni
familiari
¤
assicurazioni
obbligatorie per la malattia e la maternita'
o
le prestazioni
elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
¤
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
¤
integrazione
dellĠassegno di invalidita' (L. 222/1984)
¤
assegno sociale
(L. 335/1995)
¤
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o
l'assegno per
l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita'
(art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o
l'ambito
oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche
le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
á
Le persone alle
quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel
territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
á
Si applica una sola legislazione per volta,
determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota:
sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o
una persona che
esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma
svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona
che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede
o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato;
un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi
di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello
Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allĠallegato
III del Regolamento CEE 3922/91)
o
un pubblico
dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende
o
una persona che
riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di
residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e'
soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
disposizioni
particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita'
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono
abitualmente:
¤
la persona che
esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di
lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la
durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
¤
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e
che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane
soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in
due o piu' Stati membri:
¤
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
¤
se la persona
non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa
o di un datore di lavoro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio lĠimpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro
-
alla legislazione
dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede
legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se e'
alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede
legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato
membro di residenza
-
alla
legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due
o piu' Stati membri:
¤
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
¤
se la persona
non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale
della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attivita'
o
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa
autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita'
in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle
disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri
o
una persona
occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge
un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e'
soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui essa dipende
o
le persone che
esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini
della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro
attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro
retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o
la persona che
non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza
á
Per "sede legale o domicilio" s'intende
la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali
dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
á
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile,
si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando
nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o
se la persona
interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri
e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza,
si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona
interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
in tutti gli
altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati
membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata
inoltrata per prima la richiesta
á
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le
prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza
di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni
previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza
o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in
causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione
a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
á
Se, in base alla
legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di
taluni fatti o avvenimenti, tale
Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro
Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
á
Se la
legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi
di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il
diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allĠassicurazione
(obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un
beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse
di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione
applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi
necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di
totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi
per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi
di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
á
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della
concessione della pensione di vecchiaia,
dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello
stesso Stato membro, lĠistituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai
fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati allĠeducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero
maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto
unĠattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per
motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel
territorio del secondo Stato membro
á
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima
una normativa di uno Stato membro che non
consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti,
situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime
previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti
a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro
d'origine, in assenza di un accordo
tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la
possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di
trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in
precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore
di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi
di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale
l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato
membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
á
Ai fini della determinazione della residenza delle
persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona
interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o
durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
¤
natura e
caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il
luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita'
dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
¤
situazione
familiare e legami familiari
¤
esercizio di
attivita' non retribuita
¤
per gli
studenti, fonte del reddito
¤
alloggio; con
riguardo, in particolare, alla stabilita'
¤
Stato membro nel
quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con
particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a
trasferirsi
á
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1
lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore
ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di
residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta
mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la
persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della
gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche
specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo,
non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come
semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve
determinare il luogo di residenza di
tale persona sulla base di una valutazione
globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per
la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine
medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti
necessari
á
Sent. Corte Giust. C-394/13:
o
Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il
solo fatto che quest'ultima ha un domicilio
registrato nel territorio di detto Stato
membro, senza che la medesima e
i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che
non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi,
conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un
collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il
territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la
possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la
situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla
prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto
regolamento)
o
Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una
persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel
territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro
á
Le prestazioni
in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o
sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i
familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'istituzione debitrice (principio di esportabilita'
delle prestazioni); e' fatta salva
la deroga relativa alle prestazioni
di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse
nell'Allegato X non possono essere
oggetto di deroga al principio di esportabilita'
á
L'interessato
puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di
sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellĠUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
á
Disposizioni
relative alle diverse prestazioni (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
indennita' di malattia:
¤
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o
soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza
dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
¤
le prestazioni
in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da
quello Stato; lĠinteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del
luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un
documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato
dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della
Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
¤
se l'interessato
si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere
preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio
ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo'
essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
¤
in Italia, di
norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con
l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia
per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per
lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome,
indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale
per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti
anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si
procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a
condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
¤
la
totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del
requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto
all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L.
488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
¤
il soggetto ha
diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di
residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni
in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente
competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere
certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
¤
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto
la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
¤
se la persona
soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo
sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato
erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo
permettono
¤
in caso di
assicurazione pregressa in piu' Stati,
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da
ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione
d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale
la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non
dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi
in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte,
ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi
Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
¤
i contributi
gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne'
restituiti all'interessato
¤
ogni Stato
membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a
corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste
anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base
alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un
diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
¤
se la durata del
periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non
e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese,
questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul
quale incomba l'obbligo
¤
se in tutti gli
Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno
di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale,
se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della
prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia
stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri
Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti
sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
¤
quando si
raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di
residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo
Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
¤
un
"organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza)
trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni
adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
¤
e' possibile
chiedere un riesame entro un certo termine
¤
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
¤
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento
di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro
Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione
dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i
limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei
redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si
determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a
quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun
elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale
svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni
oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
¤
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta
prestazione di assicurazione malattia
¤
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio
tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di
vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite
dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza
dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale
riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole
rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti
alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale
svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia
proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto
nazionale
o
indennita' in caso di morte:
¤
l'indennita' e'
erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato
indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
¤
l'ente dello
Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve
tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione
(anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque
altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati
considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della
legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta se,
per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi
di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
-
la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione
non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allĠindennita' di
mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita'
contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di
mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'
-
la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L. 223/1991)
e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
-
la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L. 533/1959
-
l'INPS calcola
in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi
assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base
alle retribuzioni percepite per lĠattivita' svolta nello Stato competente
¤
l'interessato
puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento
U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il
lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni
necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro
all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
¤
l'interessato
deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha
svolto attivita' lavorativa subordinata
¤
lo Stato
responsabile dellĠerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua
attivita' lavorativa
¤
se l'importo
dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del
nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato
membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se,
nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia
ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei
familiari (circ. INPS 85/2010)
¤
per un soggetto
che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello
Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale
(prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
¤
in caso di
disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di
disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
¤
in caso di
ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita'
di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi
(prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore;
circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
-
il disoccupato
deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del
lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga
l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in
anticipo
-
l'ente preposto
al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un
documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni
dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
¤
in caso di
esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga,
il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato
membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
¤
se i familiari
non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono
trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle
quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da
parte dello Stato non prioritariamente competente
¤
la priorita'
spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita'
lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico,
rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione a queste eventualita'
-
congedo
retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non
retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
¤
in caso di
stessa base in diversi Stati,
-
se la base e'
l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori,
a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene
erogato lĠimporto superiore
-
se la base e' la
ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i
minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti,
spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha
soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la
residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
¤
i disoccupati
che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno
Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di
tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in
altro Stato membro
¤
i pensionati
ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento
pensionistico
¤
in Italia, le
prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
-
l'assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati,
agricoli e domestici
-
gli assegni
familiari e le quote di maggiorazione
¤
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere
nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione
competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata
presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di
residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale
sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione
nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in
forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per
l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza
disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
¤ Sent. Corte Giust. C-308/14:
-
respinto il
ricorso con cui la Commissione europea chiedeva alla Corte di accertare che,
imponendo a coloro che presentano domanda di assegni familiari o di credito
d'imposta per figlio a carico di disporre del diritto di soggiorno nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tale Stato membro e' venuto meno
agli obblighi incombentigli in forza di art. 4 Regolamento CE 883/2004
-
la titolarita'
del diritto di soggiorno e' uno dei requisiti che ciascuna normativa nazionale
puo' legittimamente imporre per il godimento di una prestazione di sicurezza
sociale
-
e' vero che
l'imposizione di un tale requisito costituisce una discriminazione indiretta,
dato che esso tende ad incidere piu' sui cittadini di altri Stati membri che su
quelli nazionali
-
il controllo del
rispetto delle condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE per l'esistenza del diritto di soggiorno non e'
effettuato sistematicamente e non e' di conseguenza contrario alle disposizioni
dell'articolo 14, paragrafo 2 Direttiva 2004/38/CE (soltanto in caso di dubbio le autorita' britanniche
procedono alle verifiche necessarie per stabilire se il richiedente soddisfi o
meno le condizioni previste dalla Direttiva 2004/38/CE, in particolare quelle di cui all'articolo 7, e,
pertanto, se egli disponga di un diritto di soggiorno regolare nel territorio
di tale Stato membro)
-
non sono stati
forniti elementi che dimostrino che tale controllo non risponde alle condizioni
di proporzionalita', che non e' idoneo a garantire la realizzazione
dell'obiettivo (diper se' legittimo) di protezione delle finanze pubbliche e
che va al di la' di quanto necessario per conseguire tale obiettivo
-
non vi sono
quindi elementi per affermare che la discriminazione indiretta evidenziata
costituisca una discriminazione vietata
á
Disposizioni di coordinamento:
¤
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico"
il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[73],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[74]; redditi di questĠultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[75]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
¤
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
¤
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
á
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di
sicurezza sociale, conceda prestazioni
per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore
emigrante che svolga un lavoro temporaneo
sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha
subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo
diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni
familiari della stessa natura nello Stato
membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il
figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono
abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro
temporaneo; non e' legittima, in
tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellĠimporto
della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile
percepita in un altro Stato, bensi' lĠesclusione
di tale prestazione
á
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo
a requisiti che dimostrino l'esistenza
di un nesso reale tra richiedente
e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema
previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una
disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno
pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la
concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio
al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia
esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto,
da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col
cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune
e altra figlia straniera, non rientra
nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o
sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini
dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari
del summenzionato cittadino comunitario,
o, in caso contrario, che possano
essere considerate come prevalentemente
a carico di costui
o
e' legittima una normativa di uno Stato
membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena
descritta, un requisito di residenza
quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale
Stato membro
á
Disposizioni
relative a particolari categorie (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
lavoratori frontalieri:
¤
per i lavoratori
che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si
trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in
base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non
alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato
erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai
contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i
lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati,
sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti
nello Stato erogatore
¤
i lavoratori che
rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana
(transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono
scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di
disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita'
lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un
primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi
rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di
disoccupazione
¤
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo
aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti
previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al
relativo pagamento a carico dellĠINPS; l'erogazione del trattamento avviene
infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato
di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione
al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione,
di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri
normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
¤
per le
prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo'
optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui
lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il
diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui
precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un
trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
¤
Sent. Corte Giust. C-443/11:
-
nel caso di un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia
conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e
professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di
reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non
gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma
unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
-
e' legittimo che
lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto
nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga
all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento
professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal
momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano
in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
-
la nozione di
"situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla
normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice
nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale
normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di
disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente
ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
¤
i lavoratori
distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente
lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato
dall'ente dello Stato dĠinvio
¤
i lavoratori
distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato
di distacco
¤
in caso di
disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate
nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di
distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
¤
i pensionati hanno
diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di
residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre
lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno
uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
¤
sono le persone
che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate
nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
¤
sono soggette
alla legislazione dello Stato di residenza
á
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in
materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2:
diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1:
diritto alla copertura sanitaria con lĠassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1:
sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri
dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati
E205, E207 e E211)
o
U1:
periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di
disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
á
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni
relative ai rapporti Italia-Slovenia:
o
Accordo sulle
obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al
punto 7 dellĠallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note
del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del
18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale
Accordo)
o
art. 45, co. 3
Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allĠex zona B del
Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati
prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da
tale Accordo)
o
a decorrere
dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile
acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione
eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente
all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non
puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013
non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si
tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime
internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali
prestazioni sono divenute infatti inesportabili
anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni
relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non
sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione
italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua
ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II
del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute
in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi,
continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui
era applicabile la convenzione italo-croata
á
Mess. INPS 3726/2016 (corrette modalita' di applicazione di alcune
disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari e nella "Convenzione tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in
materia di assicurazioni sociali", ratificata con L. 885/1960):
o
nei confronti
dei cittadini dei Paesi terzi, come la Repubblica di Serbia e gli altri Paesi
della ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia e Montenegro), legalmente residenti in Italia o in un altro Stato
membro dell'Unione Europea esclusa la Danimarca, trovano applicazione i
regolamenti comunitari (in particolare, il Regolamento UE 1231/2010, che estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009, ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro); non trovano,
invece, applicazione ne' l'Accordo SEE, ne' l'Accordo tra Svizzera e Unione
europea
o
in base al
principio di parita' di trattamento sancito da tali regolamenti, le
disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle Convenzioni
bilaterali con Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia, sostituite dai regolamenti
comunitari, devono ritenersi applicabili anche ai cittadini dei Paesi terzi
legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro; pertanto, con
riferimento alle pensioni in regime comunitario, e' possibile totalizzare i
periodi maturati in Italia, i periodi maturati in uno dei suddetti Stati
(Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia) e, per effetto delle disposizioni in
materia di totalizzazione multipla, quelli maturati in uno Stato terzo legato
all'Italia e ad uno di tali Stati da una Convenzione bilaterale di sicurezza
sociale
o
di conseguenza,
nel caso dei residenti nei Paesi della ex-Jugoslavia sopra indicati (Repubblica
di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
e Montenegro), non trovano applicazione (nota:
la negazione sembra illogica!) i regolamenti comunitari e, quindi, le
disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle suddette
Convenzioni
á
Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti,
in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale
Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca,
far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri
delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a
un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del
versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971
á
Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di
sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che
avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato
firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva
ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati
politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione
dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento
á
Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni
prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al
finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e
rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4
di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione,
ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti
passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una
qualsivoglia attivita' professionale
XII. Cifre
á
Mercato del lavoro:
o
retribuzione
netta mensile media
¤
nel 2015,
distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e
cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani: fino a
800 euro, 14,1%; 801-1.200 euro, 27,1%; 1.201-1.600 euro, 35,9%; 1.601-2.000
euro, 14,1%; oltre 2.000 euro, 8,8%
-
comunitari: fino
a 800 euro, 35,1%; 801-1.200 euro, 38,0%; 1.201-1.600 euro, 20,6%; 1.601-2.000
euro, 3,6%; oltre 2.000 euro, 2,7%
-
stranieri: fino
a 800 euro, 39,0%; 801-1.200 euro, 40,3%; 1.201-1.600 euro, 17,4%; 1.601-2.000
euro, 2,4%; oltre 2.000 euro, 0,9%
¤
nel 2014,
distribuzione dei lavoratori dipendenti per classe di retribuzione e
cittadinanza (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani: fino a
800 euro, 15,2%; 801-1.200 euro, 28,6%; 1.201-1.600 euro, 34,5%; 1.601-2.000
euro, 13,4%; oltre 2.000 euro, 8,3%
-
comunitari: fino
a 800 euro, 38,1%; 801-1.200 euro, 36,5%; 1.201-1.600 euro, 18,7%; 1.601-2.000
euro, 4,1%; oltre 2.000 euro, 2,5%
-
stranieri: fino
a 800 euro, 39,6%; 801-1.200 euro, 41,2%; 1.201-1.600 euro, 16,0%; 1.601-2.000
euro, 2,6%; oltre 2.000 euro, 0,6%
¤
nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.304
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 968 euro
¤
nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.300
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 986 euro
¤
quarto trimestre
2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto
alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
media: 973
(-24.5%)
-
per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937
(-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%);
Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia
Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche,
917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%);
Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%);
Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)
-
per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine,
790 (-30.5%)
-
per settore: trasporti/magazzini, 1.257
(-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%);
manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti,
923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%);
servizi alle persone, 717 (-22.2%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 936
(7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma
superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
-
per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34
anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64
anni, 894 (-38,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo
determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.037;
America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
-
retribuzione
annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune
nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395
(4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)
¤
nel 2011 (II
trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)
-
italiani: 1.299
euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria
1.365; nei servizi 1.293)
-
comunitari:
1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro;
nell'industria 1.275; nei servizi 949)
-
stranieri: 978
euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria
1.162; nei servizi 867)
¤
quarto trimestre
2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto
alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
-
per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978
(-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%);
Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia
Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche,
951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775
(-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718
(-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150
(-0.5%)
-
per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine,
797 (-29.4%)
-
per settore: trasporti e comunicazioni,
1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi
sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%);
alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%);
agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)
-
per titolo di studio: nessun titolo, 934
(2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma
superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
-
per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34
anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64
anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
-
per tipologia contrattuale: tempo
determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100
(-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
-
per area di provenienza: Africa, 1.055; America,
900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
¤
nel 2010 (da
un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):
-
italiani: 1.284
euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura
1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellĠistruzione e sanita' 1.408)
-
stranieri
(verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle
costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901;
nellĠistruzione e sanita' 1.104)
¤
nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):
-
italiani: 1.258
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 971 euro
¤
nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):
-
italiani: 1.239
euro
-
stranieri
(comunitari e paesi terzi): 973 euro
¤
nel 2008-2009,
correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):
-
italiani: 13.405
euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media
superiore), 26.257 (laurea)
-
stranieri:
11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360
(media superiore), 14.806 (laurea)
o
partecipazione al mercato del lavoro,
¤
cifre assolute (dati ISTAT riportati da articolo di G. Casucci):
-
occupati:
Ĵ
2013:
22.190.535, di cui
Ĉ italiani: 20.007.692
Ĉ comunitari: 701.520
Ĉ stranieri: 1.481.323
Ĵ
2014:
22.278.917, di cui
Ĉ italiani: 19.984.796
Ĉ comunitari: 746.119
Ĉ stranieri: 1.548.001
-
in cerca di
lavoro:
Ĵ
2013: 3.068.664,
di cui
Ĉ italiani: 2.613.822
Ĉ comunitari: 131.683
Ĉ stranieri: 323.159
Ĵ
2014: 3.236.007,
di cui
Ĉ italiani: 2.770.312
Ĉ comunitari: 138.983
Ĉ stranieri: 326.712
-
inattivi:
Ĵ
2013:
26.508.661, di cui
Ĉ italiani: 25.338.757
Ĉ comunitari: 293.902
Ĉ stranieri: 876.002
Ĵ
2014:
26.494.178, di cui
Ĉ italiani: 25.253.867
Ĉ comunitari: 327.991
Ĉ stranieri: 912.321
-
totale popolazione
in eta' da lavoro (> 15 anni):
Ĵ
2013: 51.767.860
Ĵ
2014: 52.009.102
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 52,7%
Ĵ
comunitari:
73,1%
Ĵ
stranieri: 67,0%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,0%
Ĵ
comunitari: 63,3%
Ĵ
stranieri: 56,9%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 11,4%
Ĵ
comunitari:
15,1%
Ĵ
stranieri: 16,7%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 47.5%
Ĵ
comunitari:
73,0%
Ĵ
stranieri: 67,3%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 55,4%
Ĵ
comunitari:
62,6%
Ĵ
stranieri: 56,7%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 12,2%
Ĵ
comunitari:
15,7%
Ĵ
stranieri: 17,4%
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 62,7%
Ĵ
comunitari:
74,9%
Ĵ
stranieri: 68,2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 55,3%
Ĵ
comunitari:
63,0%
Ĵ
stranieri:
55,9%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
Ĵ
italiani: 11,5%
Ĵ
comunitari:
15,8%
Ĵ
stranieri: 18,0%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 62,9%
Ĵ
comunitari:
75,4%
Ĵ
stranieri: 68,4%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,4%
Ĵ
comunitari:
65,4%
Ĵ
stranieri:
58,6%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 10,3%
Ĵ
comunitari:
13,3%
Ĵ
stranieri: 14,5%
-
numero di
occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati):
Ĵ
italiani:
20.564.681
Ĵ
stranieri:
2.334.048
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61,4%
Ĵ
comunitari:
75,4%
Ĵ
stranieri: 68,9%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,5%
Ĵ
comunitari:
66,5%
Ĵ
stranieri :
60,4%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 8,0%
Ĵ
comunitari:
11,8%
Ĵ
stranieri: 12,3%
¤
nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61,4%
Ĵ
comunitari:
76,3%
Ĵ
stranieri: 69,2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56,3%
Ĵ
comunitari:
68,2%
Ĵ
stranieri :
60,8%%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 8,1%
Ĵ
comunitari:
10,6%
Ĵ
stranieri: 12,1%
¤
nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
italiani: 61.6%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
italiani: 56.9%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
italiani: 7.5%
Ĵ
stranieri e
comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)
¤
nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.3%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.2%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.5%
¤
nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.2%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.4%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.3%
¤
nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 73.7%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 71.7%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 8.6%
¤
nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
-
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 72.9%
-
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 69.8%
-
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
Ĵ
stranieri e
comunitari: 10.2%
o
sottoccupati
(occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):
¤
2008: italiani,
3,3%; stranieri, 7,0%
¤
2010: italiani,
3,6%; stranieri, 10,4%
¤
2011: italiani, 3,2%;
stranieri, 8,6%
¤
2012: italiani,
4,6%; stranieri, 10,7%
o
percentuale di
stranieri cassaintegrati sul totale
di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):
¤
2008: 4,3%
¤
2009: 7,5%
¤
2010: 10,1%
¤
2011: 8,5%
¤
2012: 11,4%
o
occupati
(in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
¤
alta:
-
italiani: 8.736
-
comunitari
(UE-15): 45
-
comunitari
(UE-10): 7
-
comunitari
(UE-2): 22
-
stranieri da
paesi terzi: 94
¤
media:
-
italiani: 10.533
-
comunitari
(UE-15): 18
-
comunitari
(UE-10): 31
-
comunitari
(UE-2): 273
-
stranieri da
paesi terzi: 716
¤
bassa:
-
italiani: 1.608
-
comunitari
(UE-15): 3
-
comunitari
(UE-10): 26
-
comunitari
(UE-2): 176
-
stranieri da
paesi terzi: 488
o
occupati
in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
¤
lavoro
subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)
¤
lavoro
subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)
¤
collaborazione
coordinata e continuativa: 8 (0.6%)
¤
lavoro autonomo:
173 (13.3%)
o
suddivisione
degli occupati per titolo di studio,
¤
nel 2009, in
migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
-
fino a licenza
elementare: 185 (14.3%)
-
licenza media:
497 (38.3%)
-
diploma: 479
(36.9%)
-
titolo
universitario: 136 (10.5%)
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo:
italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%
-
licenza
elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%
-
licenza media:
italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%
-
diploma:
italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%
-
titolo
universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo:
italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%
-
licenza
elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%
-
licenza media:
italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%
-
diploma:
italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%
-
titolo
universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
nessun titolo o
licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%
-
licenza media:
italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%
-
diploma:
italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%
-
titolo
universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
nessun titolo o
licenza elementare: italiani 3,4%; comunitari 4,5%; stranieri 11,7%
-
licenza media:
italiani 27,3%; comunitari 24,1%; stranieri 40,6%
-
diploma:
italiani 48,0%; comunitari 57,6%; stranieri 36,9%
-
titolo
universitario: italiani 21,3%; comunitari 13,8%; stranieri 10,8%
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
nessun titolo o
licenza elementare: italiani 3,1%; comunitari 3,3%; stranieri 11,2%
-
istruzione
secondaria inferiore: italiani 27,2%; comunitari 24,1%; stranieri 42,0%
-
istruzione
secondaria superiore o post-secondaria non terziaria: italiani 47,7%;
comunitari 59,2%; stranieri 35,0%
-
istruzione
terziaria e post lauream: italiani
22,1%; comunitari 13,4%; stranieri 11,8%
o
grado di scolarizzazione della popolazione in
eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione
straniera)
¤
fino alla
licenza media:
-
15-24 anni:
71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
-
25-34 anni:
45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
-
35-44 anni:
45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
-
45-54 anni:
44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
-
55-64 anni:
55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
¤
diploma
-
15-24 anni:
27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
-
25-34 anni:
43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
-
35-44 anni:
43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
-
45-54 anni:
42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
-
55-64 anni:
31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
¤
laurea
-
15-24 anni: 1,0%
(stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
-
25-34 anni:
11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
-
35-44 anni:
11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
-
45-54 anni:
13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
-
55-64 anni:
13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
-
totale (15-64
anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
o
sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello
richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):
¤
2008:
-
italiani: 17,3%
-
stranieri: 39,4%
¤
2010:
-
italiani: 19,0%
-
stranieri: 42,3%
¤
2011:
-
italiani:
19,1,8%
-
stranieri: 40,9%
(Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine:
54,2%)
¤
2012:
-
italiani: 19,5%
-
stranieri: 41,2%
¤
2013:
-
italiani: 22,0%
-
stranieri: 40,9%
o
sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello
richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
per sesso:
-
maschi: italiani
20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%
-
femmine:
italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%
¤
per eta':
-
15-24 anni:
italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%
-
25-34 anni:
italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%
-
35-44 anni:
italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%
-
45-54 anni:
italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%
-
55-64 anni:
italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%
o
variazioni (in
migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
¤
occupati
-
italiani: -863
-
stranieri: +309
¤
disoccupati
-
italiani: +281
-
stranieri: +104
¤
inattivi
-
italiani: +519
-
stranieri: +213
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel
2009 degli occupati nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel
2009 dei disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5%
inattivi
-
condizione nel
2009 degli inattivi nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel
2009 delle occupate nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel
2009 delle disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0%
inattive
-
condizione nel
2009 delle inattive nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel
2009 degli occupati nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel
2009 dei disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4%
inattivi
-
condizione nel
2009 degli inattivi nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel
2009 delle occupate nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel
2009 delle disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5%
inattive
-
condizione nel
2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o
correlazioni
tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a
un articolo di C. Bonifazi):
¤
maschi stranieri:
-
condizione nel
2013 degli occupati nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi
-
condizione nel
2013 dei disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9%
inattivi
-
condizione nel
2013 degli inattivi nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi
¤
femmine straniere:
-
condizione nel
2013 delle occupate nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel
2013 delle disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9%
inattive
-
condizione nel
2013 delle inattive nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive
¤
maschi italiani:
-
condizione nel
2013 degli occupati nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi
-
condizione nel
2013 dei disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2%
inattivi
-
condizione nel
2013 degli inattivi nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi
¤
femmine italiane:
-
condizione nel
2013 delle occupate nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive
-
condizione nel
2013 delle disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0%
inattive
-
condizione nel
2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive
o
durata
della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
¤
2007:
-
fino a 6 mesi:
italiani 39,3%; non italiani 44,6%
-
tra 6 mesi e 2
anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%
-
oltre 2 anni:
italiani 22,0%; non italiani 10,7%
¤
2011:
-
fino a 6 mesi:
italiani 33,9%; non italiani 40,4%
-
tra 6 mesi e 2
anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%
-
oltre 2 anni:
italiani 23,5%; non italiani 13,3%
o
occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):
¤
variazione del
numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:
-
italiani: -847
-
stranieri: +718
(con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
¤
incidenza degli
stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel
turismo
o
occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati
da comunicato Stranieriinitalia):
¤
2008: 530.701,
di cui 410.765 non italiani (77,4%)
¤
2009: 718.996,
di cui 584.959 non italiani (81,4%)
¤
2010: 721.316,
di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424
stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 920.484, di cui 519.293
stranieri)
¤
2011: 698.957,
di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto
anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 886.638, di cui 472.834
stranieri)
¤
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 982.975, di cui 467.565
stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare,
638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632
stranieri)
¤
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 944.634, di cui 485.480
stranieri
¤
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 898.429, di cui 459.616
stranieri
¤
2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati): 886.125, di cui 445.485
stranieri
o
lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2010: 1.032.666,
di cui 124.316 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2011: 1.021.020,
di cui 131.786 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2012: 1.011.078,
di cui 135.632 stranieri (inclusi i comunitari)
¤
2013: 140.611
stranieri (inclusi i comunitari), pari al 13,9% del totale
¤
2014: 811.748,
di cui 41.496 comunitari 73.758 stranieri
¤
2015: 842.840,
di cui 48.908 comunitari, 83.846 stranieri
o
giornate
di occupazione in agricoltura per
lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)
¤
2011: 26.190.884
(23% del totale)
¤
2012: 25.598.449
(25% del totale)
o
occupati
stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di
cui
¤
per settore:
-
agricoltura:
88.992
-
energia: 2.856
-
manifattura:
403.907
-
costruzioni:
348.602
-
commercio:
170.102
-
alberghi e
ristoranti: 187.896
-
trasporti e
comunicazioni: 90.941
-
intermediazione
monetaria e attivita' immobiliari: 16.548
-
servizi alle
imprese e altre attivit professionali: 147.245
-
pubblica
amministrazione: 3.439
-
istruzione,
sanita', servizi sociali: 106.463
-
altri servizi
pubblici, sociali e alle persone: 514.292
¤
per gruppi professionali:
-
legislatori,
dirigenti e imprenditori: 24.763
-
professioni
intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153
-
professioni
tecniche: 80.891
-
impiegati:
39.456
-
professionisti
qualificati nelle attivita': 302.810
-
artigiani operai
specializzati: 589.188
-
conduttori di
impianti: 216.943
-
professioni non
qualificate: 783.989
-
forze armate:
357
o
occupati
comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
complessivamente:
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%
-
professioni
qualificate nei servizi personali: 8,8%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%
-
personale non
qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%
-
conduttori di
veicoli a motore: 3,0%
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 2,6%
-
addetti alle
vendite: 2,5%
-
totale prime 10:
59,1%
¤
maschi:
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%
-
personale non
qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%
-
conduttori di
veicoli a motore: 5,1%
-
fonditori,
saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%
-
artigiani e
operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 3,4%
-
personale non
qualificato nelle costruzioni: 3,2%
-
totale prime 10:
54,0%
¤
femmine:
-
personale non
qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%
-
professioni
qualificate nei servizi personali: 19,7%
-
esercenti e
addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%
-
personale non
qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%
-
addetti alle
vendite: 3,0%
-
tecnici della
salute: 2,4%
-
professioni
qualificate nei servizi sanitari: 1,9%
-
personale non
qualificato nell'agricoltura: 1,6%
-
artigiani e
operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%
-
esercenti delle
vendite: 1,4%
-
totale prime 10:
77,5%
o
occupati nel
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati) per gruppi professionali
¤
legislatori,
dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%
¤
professioni
intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%,
comunitari 3,5%, stranieri 1,1%
¤
professioni
tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%
¤
impiegati:
italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%
¤
professionisti
qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%
¤
artigiani operai
specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%
¤
conduttori di
impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%
¤
professioni non
qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%
¤
forze armate:
italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%
o
occupati
italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
¤
2005: 21.394
italiani, 1.169 non italiani
¤
2006: 21.640
italiani, 1.348 non italiani
¤
2007: 21.720
italiani, 1.502 non italiani
¤
2008: 21.654
italiani, 1.751 non italiani
o
occupati
italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011
(da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 21.126.928
italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri
¤
2010: 20.791.046
italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri
¤
2011: 20.715.762
italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri
¤
2012: 20.602.216
italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri
o
tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 56,9%
italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri
¤
2010: 56,3%
italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri
¤
2011: 56,4%
italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri
¤
2012: 56,4%
italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri
o
tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 7,5%
italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri
¤
2010: 8,1%
italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri
¤
2011: 8,0%
italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri
¤
2012: 9,5%
italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri
o
tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati)
¤
2009: 61,6%
italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri
¤
2010: 61,4%
italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri
¤
2011: 61,4%
italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri
¤
2012: 62,5%
italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri
o
tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione
straniera):
¤
tasso di
disoccupazione dei non italiani: 12,1%
¤
percentuale di
disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%
o
tasso di disoccupazione degli stranieri par
Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)
¤
UE-27: 16,8%
¤
Spagna: 32,9%
¤
Portogallo:
22,1%
¤
Estonia: 21,9%
¤
Lettonia: 21,2%
¤
Grecia: 20,7%
¤
Svezia: 18,2%
¤
Francia: 18,2%
¤
Irlanda: 17,5%
¤
Finlandia: 16,8%
¤
Danimarca: 16,5%
¤
Belgio: 15,6%
¤
Italia: 12,2%
¤
Slovenia: 11,9%
¤
Germania: 11,3%
¤
Cipro: 9,9%
¤
Paesi Bassi:
9,7%
¤
Regno Unito:
9,5%
¤
Ungheria: 8,9%
¤
Austria: 8,4%
¤
Lussemburgo:
6,4%
¤
Repubblica Ceca:
5,7%
o
occupati
comunitari e stranieri per sesso (da
Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2005: maschi,
734.000 circa; femmine, 431.000 circa
¤
2006: maschi,
835.000 circa; femmine, 511.000 circa
¤
2007: maschi,
921.000 circa; femmine, 577.000 circa
¤
2008: maschi,
1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa
¤
2009: maschi,
1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa
¤
2010: maschi,
1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa
¤
2011: maschi,
1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa
¤
2012: maschi,
1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa
o
occupati
comunitari e stranieri per classe di
eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
15-24 anni:
166.274 (7,4%)
¤
25-34 anni:
699.442 (31,1%)
¤
35-44 anni:
782.363 (34,7%)
¤
45-54 anni:
462.562 (20,5%)
¤
55-64 anni:
129.101 (5,7%)
¤
oltre 65 anni:
11.740 (0,5%)
o
occupati
per nazionalita' e per classe di eta'
nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro
degli immigrati):
¤
15-34 anni:
italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%
¤
35-44 anni:
italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%
¤
45-54 anni:
italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%
¤
oltre 55 anni:
italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%
o
occupati
per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%
¤
media
specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%
¤
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%
o
correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
¤
alta
scolarizzazione:
-
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%
-
media
specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%
-
bassa specializzazione:
comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%
¤
media
scolarizzazione:
-
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%
-
media
specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%
-
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%
¤
bassa
scolarizzazione:
-
alta
specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%
-
media
specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%
-
bassa
specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o
occupati
per settore
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
agricoltura:
3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,5%
degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri
-
costruzioni:
7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
commercio: 15,0%
degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi:
53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
agricoltura:
3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
-
industria: 20,3%
degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri
-
costruzioni:
6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri
-
commercio: 15,4%
degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
-
altri servizi:
53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri
o
occupati
in azienda per rapporto di lavoro:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
subordinato a
tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli
stranieri
-
subordinato a
termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
-
autonomo: 26,2%
degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
lavoro
subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari
500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)
-
lavoro
subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968
(23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)
-
lavoro autonomo:
italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691
(13,5%)
o
occupati dipendenti per posizione lavorativa:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
dirigente: 2,5%
degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,5%
degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri
-
impiegato: 49,3%
degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri
-
operaio: 39,6%
degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri
-
apprendista:
1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri
-
lavoratore a
domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari,
0,1% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
dirigente: 2,6%
degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
-
quadro: 7,4%
degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri
-
impiegato: 48,3%
degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri
-
operaio: 40,7%
degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri
-
apprendista:
0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri
-
lavoratore a
domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari,
0,0% degli stranieri
o
occupati dipendenti per classe di retribuzione:
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
fino a 1000
euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri
-
da 1001 a 2000:
64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri
-
oltre 2001: 7,7%
degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
fino a 1000
euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri
-
da 1001 a 2000:
61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri
-
oltre 2001:
11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
o
occupati per
dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in
periodo di crisi):
¤
fino a 10
persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani
¤
da 11 a 19
persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani
¤
oltre 19
persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani
¤
non ricavabile:
5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani
o
occupati
per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
¤
Romania 561.637
¤
Albania 232.531
¤
Marocco 147.105
¤
Ucraina 132.217
¤
Filippine
107.280
¤
Moldavia 77.148
¤
Polonia 68.128
¤
Cina 66.956
¤
Peru' 62.779
¤
Ecuador 62.699
o
caratteristiche
della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
¤
eta' media: 31,9
(fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')
¤
tasso di
attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')
¤
tasso di
occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')
¤
tasso di
disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
¤
percentuale
lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni),
13,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9
(5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')
¤
percentuale
altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni
o piu')
¤
percentuale a
bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o
piu')
¤
percentuale con
licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o
piu')
¤
percentuale
diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')
¤
percentuale
laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')
o
rapporti di lavoro attivati:
¤
nel 2011 per
stranieri, per tipo di contratto (da
Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 704.342
(33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8%
contratto di collaborazione, 0.3% altro)
-
femmine: 452.562
(48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3%
contratto di collaborazione, 0.6% altro)
¤
nel 2014, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
8.061.236 (1.050.181 tempo indeterminato, pari al 13,0%; 5.644.756 tempo
determinato, pari al 70,0%; 213.589 apprendistato, pari al 2,6%; 650.913
contratto di collaborazione, pari all'8,1%; 501.797 altro, pari al 6,2%)
-
comunitari:
769.417 (143.731 tempo indeterminato, pari al 18,7%; 572.416 tempo determinato,
pari al 74,4%; 12.898 apprendistato, pari all'1,7%; 15.709 contratto di
collaborazione, pari al 2,0%; 24.663 altro, pari al 3,2%)
-
stranieri:
1.126.982 (423.047 tempo indeterminato, pari al 37,5%; 623.951 tempo
determinato, pari al 55,4%; 27.645 apprendistato, pari al 2,5%; 16.653
contratto di collaborazione, pari all'1,5%; 35.686 altro, pari al 3,2%)
¤
nel 2015, per cittadinanza e per tipo di contratto (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani:
8.431.525 (1.693.280 tempo indeterminato, pari al 20,1%; 5.604.806 tempo
determinato, pari al 66,5%; 173.423 apprendistato, pari al 2,1%; 457.656
contratto di collaborazione, pari al 5,4%; 502.360 altro, pari al 6,0%)
-
comunitari:
782.953 (183.690 tempo indeterminato, pari al 23,5%; 558.325 tempo determinato,
pari al 71,3%; 9.802 apprendistato, pari all'1,2%; 9.753 contratto di
collaborazione, pari al 1,2%; 21.483 altro, pari al 2,7%)
-
stranieri:
1.186.682 (470.131 tempo indeterminato, pari al 39,6%; 650.674 tempo
determinato, pari al 54,8%; 21.699 apprendistato, pari all'1,8%; 10.460
contratto di collaborazione, pari allo 0,9%; 33.718 altro, pari al 2,8%)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 660.315
(32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8%
contratto di collaborazione, 0,3% altro)
-
femmine: 399.233
(43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6%
contratto di collaborazione, 0,7% altro)
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
maschi: 693.988
(32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7%
contratto di collaborazione, 6,5% altro)
-
femmine: 436.365
(48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3%
contratto di collaborazione, 8,7% altro)
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
comunitari:
768.808 (160.122 tempo indeterminato, 555.260 tempo determinato, 11.120
apprendistato, 15.451 contratto di collaborazione, 25.855 altro)
-
stranieri:
1.087.942 (430.962 tempo indeterminato, 582.162 tempo determinato, 22.317
apprendistato, 15.854 contratto di collaborazione, 36.647 altro)
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
comunitari:
759.320 (168.207 tempo indeterminato, 544.165 tempo determinato, 8.989
apprendistato, 14.686 contratto di collaborazione, 23.283 altro)
-
stranieri:
1.117.219 (434.347 tempo indeterminato, 611.843 tempo determinato, 19.634
apprendistato, 15.641 contratto di collaborazione, 35.754 altro)
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
21,0%
-
2-3 mesi: 20,3%
-
4-12 mesi: 38,9%
-
oltre 1 anno:
19,9%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
20,0%
-
2-3 mesi: 19,8%
-
4-12 mesi: 37,9%
-
oltre 1 anno:
22,3%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
comunitari, 215.777; stranieri, 229.546
-
2-3 mesi: comunitari,
193.274; stranieri, 215.476
-
4-12 mesi:
comunitari, 254.911; stranieri, 416.551
-
oltre 1 anno:
comunitari, 104.346; stranieri, 226.369
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
fino a 1 mese:
comunitari, 210.620; stranieri, 244.763
-
2-3 mesi:
comunitari, 191.730; stranieri, 222.980
-
4-12 mesi:
comunitari, 251.789; stranieri, 416.962
-
oltre 1 anno:
comunitari, 105.181; stranieri, 232.514
o
rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
recesso del
lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%
-
recesso del
datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6%
altro)
-
raggiungimento
del termine: 43,0%
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): 10,3%
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
recesso del
lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%
-
recesso del
datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2%
altro)
-
raggiungimento
del termine: 41,1%
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): 11,7%
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
raggiungimento
del termine: comunitari, 419.992; stranieri, 487.494
-
cessazione
attivita': comunitari, 4.275; stranieri, 13.484
-
dimissioni del
lavoratore: comunitari, 103.413; stranieri, 278.944
-
licenziamento:
comunitari, 86.765; stranieri, 169.064
-
pensionamento:
comunitari, 249; stranieri, 282
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 153.114; stranieri, 138.674
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
raggiungimento
del termine: comunitari, 407.212; stranieri, 507.507
-
cessazione
attivita': comunitari, 4.161; stranieri, 11.884
-
dimissioni del
lavoratore: comunitari, 104.264; stranieri, 282.582
-
licenziamento:
comunitari, 86.278; stranieri, 166.068
-
pensionamento:
comunitari, 299; stranieri, 407
-
altro (decesso,
risoluzione consensuale, etc.): comunitari, 157.106; stranieri, 145.781
o
rapporti di lavoro cessati per nazionalita':
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani:
8.117.710
-
comunitari:
767.808
-
stranieri:
1.087.942
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
italiani:
8.107.228
-
comunitari:
759.320
-
stranieri:
1.117.219
o
beneficiari stranieri di misure
previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
nel 2010:
-
cassa
integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)
-
cassa integrazione
straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)
-
indennita' di
mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)
-
pensione
assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)
-
congedo
parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)
-
assegno per il
nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)
¤
nel 2011:
-
cassa
integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)
-
cassa
integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)
-
indennita' di
mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)
-
pensione
assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)
-
congedo
parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)
-
assegno per il
nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)
¤
nel 2012:
-
cassa
integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)
-
cassa
integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)
-
indennita' di
mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 59.565 (su un totale di 507.495; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)
-
pensione
assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)
-
congedo
parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)
-
assegno per il
nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)
¤
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
cassa integrazione
ordinaria: 69.460 (su un totale di 619.514)
-
cassa
integrazione straordinaria: 50.084 (su un totale di 760.554)
-
indennita' di
mobilita': 17.618 (su un totale di 314.441)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola a ASpI: 212.806 (su un totale di 1.620.316)
-
Mini ASpI:
42.164 (su un totale di 384.294)
-
indennita' di
disoccupazione agricola: 64.541 (su un totale di 513.700; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 32.738 (su un totale di 14.478.113)
-
pensione
assistenziale: 43.413 (su un totale di 3.674.367)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 32.406 (su un totale di 378.300)
-
congedo
parentale: 15.286 (su un totale di 281.863)
-
assegno per il
nucleo familiare per lavoratori: 320.122 (su un totale di 2.839.352)
-
assegno per il
nucleo familiare per pensionati: 4.823 (su un totale di 1.329.426)
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
cassa
integrazione ordinaria: 57.878 (su un totale di 481.192)
-
cassa
integrazione straordinaria: 37.863 (su un totale di 653.607)
-
indennita' di
mobilita': 16.249 (su un totale di 354.793)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola a ASpI: 201.689 (su un totale di 1.512.015)
-
Mini ASpI:
70.478 (su un totale di 611.288)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 35.740 (su un totale di 14.312.595)
-
pensione
assistenziale: 51.361 (su un totale di 3.731.626)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 31.032 (su un totale di 360.342)
-
congedo
parentale: 15.551 (su un totale di 280.878)
-
assegno per il nucleo
familiare: 319.743 (su un totale di 2.830.800)
-
assegno per il
nucleo familiare per pensionati: 5.149 (su un totale di 1.259.763)
¤
nel 2015 (da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
cassa
integrazione ordinaria: 47.050 (su un totale di 410.765)
-
cassa
integrazione straordinaria: 22.232 (su un totale di 470.828)
-
indennita' di
mobilita': 13.122 (su un totale di 286.873)
-
indennita' di
disoccupazione non agricola, ASpI, Mini ASpI e NASpI: 314.569 (su un totale di
2.425.987)
-
pensione per
invalidita', vecchiaia e superstiti: 39.340 (su un totale di 14.299.048)
-
pensione
assistenziale: 59.228 (su un totale di 3.838.802)
-
indennita'
maternita' obbligatoria: 29.193 (su un totale di 346.007)
-
congedo
parentale: 16.310 (su un totale di 300.070)
-
assegno per il
nucleo familiare: 321.045 (su un totale di 2.800.195)
-
assegno per il
nucleo familiare per pensionati: 5.283 (su un totale di 1.154.277)
o
canali di reperimento di un posto di lavoro:
¤
Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
-
familiari,
amici, conoscenti: 73,3%
-
associazioni,
Chiese/centri di culto: 6,1%
-
sindacati,
patronato: 2,9%
-
agenzie/intermediari
privati: 9,0%
-
inserzioni sul
giornale/internet: 3,5%
-
Centri per
lĠimpiego: 1,9%
-
altro: 1,7%
-
senza
intermediari: 1,6%
¤
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli
stranieri
-
Internet: 0,9%
degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4%
degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri
¤
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli
stranieri
-
Internet: 7,7%
degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
altro: 9,4%
degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri
¤
nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
-
parenti o amici:
25,5% degli italiani, 56,1% dei comunitari, 61,9% degli stranieri
-
richiesta
diretta a datore di lavoro: 17,0% degli italiani, 16,9% dei comunitari, 13,3%
degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli
stranieri
-
annuncio sul
giornale: 2,9% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
-
precedente
esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,4% dei comunitari, 3,7%
degli stranieri
-
agenzia
interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per
l'impiego: 2,1% degli italiani, 3,5% dei comunitari, 3,6% degli stranieri
-
Centro per
l'impiego: 1,8% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
-
segnalazione di
una istituzione formativa: 1,2% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 0,6% degli
stranieri
-
concorso
pubblico: 16,3% degli italiani, 1,6% dei comunitari, 0,3% degli stranieri
-
contattato
direttamente dal datore di lavoro: 6,8% degli italiani, 5,4% dei comunitari,
4,7% degli stranieri
-
inizio di
attivita' autonoma: 18,9% degli italiani, 8,9% dei comunitari, 9,9% degli stranieri
-
altro: 1,3%
degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0,8% degli stranieri
o
infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
¤
2004: 127.281
(13,2% del totale degli infortuni)
¤
2005: 124.828
(13,3%)
¤
2006: 129.303
(13,9%)
¤
2007: 139.908
(15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni
mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri;
da Rapp. INAIL 2011)
¤
2008: 143.327
(16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni
mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2009: 118.764
(15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni
mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2010: 119.396
(15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni
mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2011: 115.661
(15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni
mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
¤
2012: 104.465
(15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni
mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2013: 94.669
(15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni
mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: 94.772
(14,4%; solo stranieri: 10,5%; infortuni
mortali: 138, pari a 13,7% del totale, di cui il 8,3% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2015: 91.745
(14.5%; solo stranieri: 10,6%; infortuni
mortali: 182, pari a 15,5% del totale, di cui il 9,8% relativo ai soli
stranieri; da Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati, Rapp. Minlavoro 2016 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
2010: italiani
40.001, comunitari 671, stranieri 1.789
¤
2011: italiani
43.994, comunitari 695, stranieri 1.972
¤
2012: italiani
43.253, comunitari 783, stranieri 2.075
¤
2013: italiani
48.545, stranieri (inclusi i comunitari) 3.254
¤
2014: italiani
53.793, stranieri (inclusi i comunitari) 3.544
o
giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani
stranieri):
¤
occupati:
-
italiani:
2.762.159
-
comunitari e
stranieri: 455.609
¤
disoccupati:
-
italiani:
706.674
-
comunitari e
stranieri: 94.690
¤
tasso di
attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta'
da lavoro"):
-
italiani: 40.9%
-
comunitari e
stranieri: 53.7%
¤
tasso di
occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
-
italiani: 32.5%
-
comunitari e
stranieri: 44.5%
¤
tasso di
disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di
lavoro"):
-
italiani: 20.4%
-
comunitari e
stranieri: 17.2%
¤
durata media
della disoccupazione:
-
italiani: 17.3
mesi
-
comunitari e
stranieri: 12.3 mesi
¤
lavoro
subordinato a tempo indeterminato:
-
italiani: 53,3%
-
comunitari e
stranieri: 63,9%
¤
lavoro
subordinato a tempo determinato:
-
italiani: 28,9%
-
comunitari e
stranieri: 24,8%
¤
collaborazione
coordinata e continuativa:
-
italiani: 4,5%
-
comunitari e
stranieri: 1,8%
¤
lavoro autonomo:
-
italiani: 13,3%
-
comunitari e
stranieri: 9,5%
¤
alta
specializzazione:
-
italiani: 42,3%
-
comunitari e
stranieri: 7,5%
¤
media
specializzazione:
-
italiani: 51,1%
-
comunitari e
stranieri: 64,4%
¤
bassa
specializzazione:
-
italiani: 6,6%
-
comunitari e
stranieri: 28,1%
¤
alta
scolarizzazione:
-
italiani: 15,3%
-
comunitari e
stranieri: 5,9%
¤
media
scolarizzazione:
-
italiani: 61,9%
-
comunitari e
stranieri: 45,8%
¤
bassa
scolarizzazione:
-
italiani: 22,9%
-
comunitari e
stranieri: 48,3%
¤
sotto-inquadramento:
-
italiani: 27.7%
-
comunitari e
stranieri: 36.0%
o
giovani tra
15 e 30 nel 2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
occupati
-
italiani:
2.240.359
-
comunitari:
130.118
-
stranieri:
249.879
¤
disoccupati
-
italiani:
1.072.441
-
comunitari:
39.098
-
stranieri:
101.746
o
giovani tra
15 e 30 ne' occupati ne'
impegnati nello studio
¤
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)
-
comunitari: 106.657
(di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)
-
stranieri:
278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)
¤
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
-
italiani:
2.066.309 (di cui 50,5% maschi, 49,5% femmine)
-
comunitari:
93.774 (di cui 31,8% maschi, 68,2% femmine)
-
stranieri:
253.215 (di cui 35,4% maschi, 64,6% femmine)
o
ispezioni
(da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati):
¤
numero di
ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042
(Sud)
¤
numero di ispezioni
nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord);
17.333 (Centro); 30.253 (Sud)
¤
posizioni
lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro);
164.951 (Sud)
¤
posizioni
lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339
(Sud)
¤
lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575
(Centro); 361 (Sud)
o
attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
¤
21.701 ispezioni
¤
76.391 posizioni
lavorative controllate
¤
802 persone
indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o
attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013
dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
¤
139.624 aziende
ispezionate
¤
73.514 aziende
in posizione irregolare rilevate
¤
115.919
lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione
totalmente irregolare
¤
1.091 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o
attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
¤
9.722 lavoratori
controllati
¤
4.809 lavoratori
in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione
lavorativa totalmente irregolare
¤
406 lavoratori
stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o
lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
¤
lavoratori
stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale
dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime
nazionalita': Romania, Albania, Marocco
¤
numero di
voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400
¤
committenti per
stranieri:
-
committenti
pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite
-
enti locali: 5,1%,
con 100,1 voucher pro-capite
-
imprese
agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite
-
imprese
familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite
-
imprese non
familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite
-
famiglie: 15,7%,
con 60,1 voucher pro-capite
-
scuole e universita':
0,1%, con 62,4 voucher pro-capite
á
Imprese
nel settore dei consumi alimentari
con titolare straniero (da Rapp. FIPE 2011): circa 38.000 (12,1% del totale; nel settore della ristorazione, 13,8% del totale)
á
Stranieri titolari di impresa (Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010 e Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012):
o
2005: 116.713
o
2006: 140.090
o
2007: 167.181
o
2008: 188.121
o
2009: 208.891
o
2010: 229.436
o
2011: 249.464
(da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)
o
2012: 232.664
á
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2010:
o
titolari e soci
di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale
o
imprenditori
stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di
imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro
(26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o
prime 4
nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania
(10,4%)
á
Rapp. Fond. Moressa imprese: nel 2009, valore aggiunto prodotto da imprese
straniere (in milioni di euro): 75.847 (5,5% del valore aggiunto prodotto dal
totale delle imprese); suddivisione per settore
o
agricoltura: 350
o
manifattura:
12.185
o
costruzioni:
10.173
o
commercio:
12.467
o
servizi alle
imprese: 20.906
o
servizi alle
persone: 19.766
á
Rapp. Fond. Moressa imprese 2011 e Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est: nel 2011, 454.029 imprese condotte da stranieri
(7,4% del totale; 26.567 in piu' rispetto al 2010, contro le 28.720 imprese
italiane in meno); 412.555 imprenditori stranieri (9,3% del totale); suddivisione
per settore
o
agricoltura:
13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in
meno)
o
manifattura:
40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in
meno)
o
costruzioni:
124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in
meno)
o
commercio:
156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in
meno)
o
alberghi e
ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese
italiane in meno)
o
servizi: 89.293
(14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')
á
Nuove imprese sorte nel 2012, per nazionalita'
dell'imprenditore (da comunicato Unioncamere): italiani, 86,8%; comunitari, 5,1%; stranieri, 8,1%
á
Rapp. CNA sull'imprenditoria straniera 2012:
o
titolari e soci
di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari
o
titolari di
impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa
o
titolari di
impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri
o
artigiani
stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri
o
titolari di
impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in
Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in
Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria,
2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in
Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta,
0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise
o
titolari di
impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina
14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%,
Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%
o
titolari di
impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre
attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi
edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%,
servizi per la persona 1,4%
o
valore aggiunto
attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010
á
Imprenditoria straniera al 31/12/2012
(da Rapp. Unioncamere sull'imprenditoria straniera):
o
imprese di
stranieri per forma giuridica:
¤
societa' di
capitale: 46.239 su un totale di 1.411.747
¤
societa' di
persone: 36.654 su un totale di 1.133.660
¤
imprese
individuali: 385.769 su un totale di 3.337.587
¤
cooperative:
7.963 su un totale di 148.180
¤
consorzi: 225 su
un totale di 22.614
¤
altre forme: 669
su un totale di 39.370
¤
totale: 477.519
su un totale di 6.093.158
o
imprese di
stranieri per attivita':
¤
commercio al
dettaglio: 129.485
¤
lavori di
costruzione specializzati: 101.767
¤
attivita' dei
servizi di ristorazione: 31.129
¤
commercio
all'ingrosso: 29.649
¤
costruzione di
edifici: 24.214
¤
confezione di
articoli di abbigliamento: 13.980
¤
coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali: 12.701
¤
altre attivita'
di servizi per la persona: 11.700
¤
attivita' di
servizi per edifici e paesaggio: 9.666
¤
attivita' di
supporto per le funzioni d'ufficio: 8.737
¤
trasporto
terrestre e mediante condotte: 8.373
¤
commercio
all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli: 6.880
¤
fabbricazione di
prodotti in metallo (esclusi macchinari): 6.584
¤
attivita'
immobiliari: 4.775
¤
fabbricazione di
articoli in pelle e simili: 4.523
¤
telecomunicazioni:
3.923
¤
altre attivita'
professionali, scientifiche e tecniche: 3.730
¤
magazzinaggio e
attivit di supporto ai trasporti: 2.612
¤
altre industrie
manifatturiere: 2.519
¤
riparazione di
computer e di beni per uso personale: 2.417
o
imprese di
stranieri per incidenza sul totale delle imprese:
¤
telecomunicazioni
34,9%
¤
confezione di
articoli di abbigliamento 24,0%
¤
lavori di
costruzione specializzati 18,9%
¤
fabbricazione di
articoli in pelle e simili 17,1%
¤
attivit di
servizi per edifici e paesaggio 15,8%
¤
attivit di
supporto per le funzioni d'ufficio 15,3%
¤
servizi postali
e attivit di corriere 15,1%
¤
commercio al
dettaglio 14,8%
¤
attivit dei
servizi di ristorazione 8,8%
¤
magazzinaggio e
supporto ai trasporti 8,6%
¤
industrie
tessili 8,0%
¤
silvicoltura ed
utilizzo di aree forestali 7,5%
¤
costruzione di
edifici 7,0%
¤
attivit dei
servizi delle ag. di viaggio, tour operator 6,8%
¤
altre attivit
di servizi per la persona 6,3%
¤
altre attivit
professionali, scientifiche e tecniche 6,0%
¤
fabbricazione di
altri mezzi di trasporto 6,0%
¤
trasporto
terrestre e mediante condotte 6,0%
¤
riparazione,
manutenzione ed installazione di macchine 5,8%
¤
commercio
all'ingrosso 5,8%
á
Imprese,
per paese di nascita di chi le guida (Rapp. IDOS sull'imprenditoria straniera)
o
2011: 454.029 da
immigrati; 5.656.045 da nati in Italia
o
2012: 477.519 da
immigrati; 5.615.639 da nati in Italia
o
2013: 497.080 da
immigrati; 5.564.880 da nati in Italia
á
Artigiani
per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
2010: 1.938.217,
di cui 109.998 stranieri
o
2011: 1.928.417,
di cui 115.737 stranieri
o
2012: 1.907.081,
di cui 119.803 stranieri
á
Commercianti
per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
2010: 2.236.027,
di cui 130.607 stranieri
o
2011: 2.265.441,
di cui 144.396 stranieri
o
2012: 2.290.869,
di cui 159.317 stranieri
á
Imprenditoria agricola straniera nel 2012 (da Rapp. INEA 2013 sull'imprenditoria straniera in agricoltura)
o
imprenditori non
italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale
degli imprenditori
o
imprenditori
stranieri per nazionalita':
¤
Svizzera 2.768
¤
Germania 2.629
¤
Francia 1.332
¤
Romania 916
¤
Stati Uniti 755
¤
Gran Bretagna
741
¤
Belgio 570
¤
Albania 541
¤
Tunisia 486
¤
Venezuela 481
¤
Canada 464
¤
Australia 354
¤
Macedonia 352
¤
Argentina 335
¤
Austria 320
¤
Marocco 259
¤
Serbia e
Montenegro 240
¤
Paesi Bassi 230
¤
Libia 220
¤
Polonia 218
o
imprenditori
stranieri per classe di eta':
¤
18-29: 6,0%
¤
30-49: 55,4%
¤
50-69: 31,2%
¤
oltre 70: 7,4%
o
imprenditori
stranieri per carica societaria:
¤
titolare: 72,0%
¤
amministratore:
17,7%
¤
socio: 8,4%
¤
altra carica:
1,9%
o
imprenditori
stranieri per settore di attivita':
¤
coltivazioni
agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%,
femmine 50,3%)
¤
silvicoltura e
utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine
15,8%)
¤
pesca e
acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)
¤
totale: 17.286,
pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)
o
imprese
registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)
o
imprese per
grado di imprenditorialita' straniera:
¤
esclusivo:
12.997
¤
forte: 297
¤
maggioritario:
59
á
Imprese straniere, per settore nel 2013 (Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera)
o
agricoltura:
13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)
o
manifattura:
41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)
o
costruzioni:
126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in
meno)
o
commercio:
175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in
meno)
o
alberghi e
ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese
italiane in meno)
o
servizi: 104.796
(14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')
o
totale: 497.080
(18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)
á
Rapp. Fond. Moressa sull'imprenditoria straniera: valore
aggiunto prodotto da imprese straniere (in milioni di euro) nel 2013: 85.584 (6,1% del valore aggiunto
prodotto dal totale delle imprese); suddivisione per settore
o
agricoltura: 488
o
manifattura:
16.051
o
costruzioni:
12.253
o
commercio:
16.765
o
alberghi e
ristoranti: 5.380
o
servizi: 34.646
á
Nascita,
cessazione e numero totale di imprese individuali per nazionalita' (Dati Unioncamere):
o
2011:
¤
nuove iscrizioni:
straniere, 43.688; italiane, 197.333
¤
cessazioni:
straniere, 23.432; italiane, 218.314
¤
totale:
straniere, 285.671; italiane, 2.987.521
o
2012:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 45.134; italiane, 197.475
¤
cessazioni:
straniere, 27.056; italiane, 235.066
¤
totale: straniere,
302.195; italiane, 2.941.947
o
2013:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 43.980; italiane, 190.649
¤
cessazioni:
straniere, 26.707; italiane, 242.206
¤
totale:
straniere, 315.714; italiane, 2.877.429
o
2014:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 48.244; italiane, 178.109
¤
cessazioni:
straniere, 25.174; italiane, 213.587
¤
totale:
straniere, 335.447; italiane, 2.828.746
o
2015:
¤
nuove
iscrizioni: straniere, 49.066; italiane, 174.468
¤
cessazioni:
straniere, 26.393; italiane, 201.327
¤
totale:
straniere, 354.113; italiane, 2.794.469
á
Imprese individuali straniere
o
al 31/12/2014 (Comunicato Unioncamere):
¤
numero totale:
335.447
¤
prime 20
nazionalita':
-
Marocco, 64.300
-
Cina, 47.020
-
Albania, 30.703
-
Bangladesh,
25.605
-
Senegal, 18.192
-
Svizzera, 16.126
-
Egitto, 15.606
-
Tunisia, 13.499
-
Pakistan, 10.742
-
Nigeria, 10.563
-
Serbia e
Montenegro, 5.645
-
India, 4.730
-
Brasile, 4.584
-
Macedonia, 4.514
-
Moldavia, 4.411
-
Argentina, 4.236
-
Ucraina, 3.935
-
Algeria, 3.233
-
Peru', 3.210
-
Venezuela, 3.160
o
al 31/12/2015 (Dati Unioncamere):
¤
numero totale:
354.113
¤
prime 10
nazionalita':
-
Marocco, 67.415
-
Cina, 49.048
-
Albania, 30.903
-
Bangladesh,
28.800
-
Senegal, 19.413
-
Egitto, 16.839
-
Svizzera, 15.928
-
Tunisia, 14.060
-
Pakistan, 12.658
-
Nigeria, 12.156
¤
distribuzione
per settore:
-
commercio:
161.313
-
costruzioni:
75.742
-
altri servizi:
29.583
-
attivita'
manifatturiere: 29.240
-
servizi alle
imprese: 20.757
-
turismo: 19.194
-
agricoltura:
7.483
-
altro: 10.801
¤
imprese
artigiane: 120.167
á
Imprese
registrate al 30/6/2015 (comunicato Infocamere):
o
totale:
6.045.771 (di cui 3.245.250 individuali)
o
straniere:
539.276 (di cui 431.857 individuali)
á
Stranieri
con cariche in imprese al 31/3/2016 (Rapp. Unioncamere imprese straniere 2016): 568.749, di cui
o
per carica:
¤
amministratore:
141.748
¤
socio: 54.934
¤
titolare:
357.152
¤
altre cariche:
14.915
o
per
nazionalita':
¤
Marocco: 78.342
¤
Cona: 74.244
¤
Albania: 44.114
¤
Svizzera: 43.027
¤
Bangladesh:
38.841
¤
Egitto: 29.193
¤
Senegal: 20.463
¤
Pakistan: 18.770
¤
Tunisia: 18.485
¤
Nigeria: 13.921
¤
Altre: 189.349
o
per settore:
¤
Commercio
all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto: 207.529
¤
Costruzioni: 98.252
¤
Attivita' dei
servizi di alloggio e di ristorazione: 55.853
¤
Attivita'
manifatturiere: 50.301
¤
Noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: 29.486
¤
Altre
attività di servizi: 18.510
¤
Trasporto e
magazzinaggio: 12.887
¤
Attivita professionali,
scientifiche e tecniche: 12.060
¤
Agricoltura,
silvicoltura pesca: 11.234
¤
Servizi di
informazione e comunicazione: 10.145
¤
Attivita
immobiliari: 10.044
¤
Altro: 52.448
á
Prestazioni
previdenziali erogate a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):
o
vecchiaia:
114.814
o
invalidita':
19.994
o
superstiti:
100.735
á
Percentuale di
cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)
o
italiani: 23,5%
o
stranieri: 3,3%
á
Prestazioni previdenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):
o
integrazione
salariale ordinaria:
¤
2009: totale
1.296.212, di cui stranieri 119.999
¤
2010: totale
936.990, di cui stranieri 99.155
¤
2011: totale
683.392, di cui stranieri 75.361
¤
2012: totale
683.448, di cui stranieri 72.705
¤
2013: totale
619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
481.192 di cui stranieri 57.878 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
integrazione
salariale straordinaria:
¤
2009: totale
530.043, di cui stranieri 40.473
¤
2010: totale
737.394, di cui stranieri 51.915
¤
2011: totale
657.411, di cui stranieri 41.775
¤
2012: totale
731.721, di cui stranieri 49.942
¤
2013: totale
760.554, di cui stranieri 50.084 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale 653.607
di cui stranieri 37.863 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
indennita' di
mobilita':
¤
2009: totale 183.872,
di cui stranieri 7.479
¤
2010: totale
227.964, di cui stranieri 11.500
¤
2011: totale
248.212, di cui stranieri 13.191
¤
2012: totale
281.256, di cui stranieri 15.540
¤
2013: totale
314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
354.793 di cui stranieri 16.249 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
ordinaria non agricola e speciale edile:
¤
2009: totale
1.070.242, di cui stranieri 119.555
¤
2010: totale
1.177.985, di cui stranieri 133.980
¤
2011: totale
1.227.286, di cui stranieri 147.525
¤
2012: totale
1.424.929, di cui stranieri 185.371
¤
2013: totale
1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo
l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
1.512.015, di cui stranieri 201.689 (incude ASpl; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
Mini ASpI:
¤
2013: totale
384.294, di cui stranieri 42.164 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
611.288, di cui stranieri 70.478 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti ridotti:
¤
2011: totale
552.985, di cui stranieri 53.420
¤
2012: totale
515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
agricola:
¤
2011: totale
520.375, di cui stranieri 55.171
¤
2012: totale
507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
¤
2013: totale
513.700, di cui stranieri 64.541 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
pensioni contributive
per vecchiaia:
¤
2009: totale
9.323.813, di cui stranieri 7.328
¤
2010: totale
9.419.742, di cui stranieri 8.955
¤
2011: totale
9.574.947, di cui stranieri 10.577
¤
2012: totale
9.520.515, di cui stranieri 12.038
o
pensioni
contributive per invalidita':
¤
2009: totale
1.593.270, di cui stranieri 5.563
¤
2010: totale
1.491.447, di cui stranieri 6.464
¤
2011: totale
1.389.360, di cui stranieri 7.379
¤
2012: totale
1.297.651, di cui stranieri 8.057
o
pensioni
contributive per superstiti:
¤
2009: totale
3.807.188, di cui stranieri 6.120
¤
2010: totale
3.797.891, di cui stranieri 7.208
¤
2011: totale
3.837.683, di cui stranieri 8.542
¤
2012: totale
3.817.503, di cui stranieri 9.724
o
pensioni
contributive per invalidita', vecchiaia e superstiti:
¤
2013: totale
14.478.113, di cui stranieri 32.738 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
14.312.595, di cui stranieri 35.740 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
maternita'
obbligatoria:
¤
2009: totale
423.475, di cui stranieri 31.969
¤
2010: totale
423.349, di cui stranieri 34.009
¤
2011: totale
417.078, di cui stranieri 34.465
¤
2012: totale
388.869, di cui stranieri 32.542
¤
2013: totale
378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
360.342, di cui stranieri 31.032 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
congedi
parentali:
¤
2009: totale
281.301, di cui stranieri 13.960
¤
2010: totale
292.104, di cui stranieri 14.776
¤
2011: totale
299.884, di cui stranieri 15.341
¤
2012: totale
285.071, di cui stranieri 14.933
¤
2013: totale
281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
280.878, di cui stranieri 15.551 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
assegno per il
nucleo familiare di lavoratori dipendenti:
¤
2009: totale
2.916.536, di cui stranieri 290.960
¤
2010: totale
2.903.521, di cui stranieri 308.742
¤
2011: totale
2.901.322, di cui stranieri 318.354
¤
2012: totale
2.876.053, di cui stranieri 319.296
¤
2013: totale
2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale 2.830.800,
di cui stranieri 319.743 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
assegno per il
nucleo familiare di pensionati:
¤
2009: totale
1.531.552, di cui stranieri 3.054
¤
2010: totale
1.568.309, di cui stranieri 3.885
¤
2011: totale
1.479.199, di cui stranieri 4.173
¤
2012: totale
1.392.378, di cui stranieri 4.387
¤
2013: totale
1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
¤
2014: totale
1.259.763, di cui stranieri 5.149 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
[1] In precedenza, l'accertamento di
indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.
[2] In precedenza, gli artt.
30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di
indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies
DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
á
il Centro per
lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera
nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma
da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di
sospensione a tempo indeterminato)
á
in caso di
comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies
Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come
un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non
consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da
parte del Centro per l'impiego
á
in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata
indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato
la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[3] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs.
286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata
all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998
stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di
motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per
lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con
titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi
secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
á
il Centro per
lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera
nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di
lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma
da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di
sospensione a tempo indeterminato)
á
in caso di
comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale
comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies
Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come
un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non
consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da
parte del Centro per l'impiego
á
in caso di
mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego ovvero di accertata
indisponibilitaĠ (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato
la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[4] In precedenza, entro 40 giorni.
[5] In precedenza, contratto di
soggiorno per lavoro.
[6] In precedenza, contratto di
soggiorno per lavoro.
[7] In precedenza, il limite era di
5.000 euro per anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato
da L. 92/2012, e richiedevano quindi di essere integrati da altri redditi da
contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non
appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di
soggiorno); nota: circ. INPS 49/2013 interpretava tale limite come limite
al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo
contraddittorio come esso non fosse sufficiente di per se' a consentire il
rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede
il valore dell'assegno sociale.
[8] In precedenza, contratto di
soggiorno per lavoro.
[9] In precedenza, era previsto
l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era
previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro
direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo
con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro
consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del
rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).
[10] In precedenza, la condizione era che
la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso
del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima
delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza
del termine allora previsto.
[11] In precedenza era previsto quanto segue:
á
Qualora la
decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al
richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la
dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita'
lavorativa ai sensi dellĠart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)
á
Il ritardo e'
addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di
o
presentazione di
documenti e certificazioni false
o
rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita'
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.:
malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
á
In caso di
ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la
durata di 6 mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1
D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del
ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7
co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005,
senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto
di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta
il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo
straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione,
affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta
asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella
giurisdizione del giudice ordinario)
á
Il richiedente
asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura
determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita'
sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il
ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere attivita'
lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)
á
Il richiedente
asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che,
in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il
comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della
domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla
presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del
titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad
art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).
[12] In precedenza, art. 70 D. Lgs.
276/2003, come modificato da L. 92/2012, e circ. INPS 49/2013.
[13] In precedenza, 5.000 euro l'anno
(art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a
6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare faceva
osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non
fosse sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del
fatto che l'importo lordo eccedeva il valore dell'assegno sociale).
[14] In precedenza, i buoni andavano
utilizzati entro 30 gg dall'acquisto, la trasgressione comportando la
qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non
censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013).
[15] In precedenza, art. 36-bis DPR
394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di
comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di
lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed
eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza);
l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o
(per lavoro domestico) all'INPS.
[16] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore,
maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3
d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata
prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un
massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la
somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in
cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il
"non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro
1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del
30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il
lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi
cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)
[17] In precedenza, da L. 183/2010.
[19] In precedenza, era previsto quanto
segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[19];
per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la
possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui
all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non
inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla
diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50
euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare;
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura
permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.
[20] In precedenza, l'quiparazione era
stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al
destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla
Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea:
l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[21] In precedenza, si applicava la seguente disciplina (art. 4 L. 92/2012):
á
L'efficacia
delle dimissioni del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e'
sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti o
presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore
apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 L. 264/1949
á
Il lavoratore,
se non ha sottoscritto la dichiarazione, e' invitato dal datore di lavoro, con
una comunicazione, cui deve essere allegata copia della ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, a presentarsi
presso la sede per l'effettuazione della convalida o a sottoscrivere la
dichiarazione; la comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel
contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore
al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore, che ne sottoscrive
copia per ricevuta
á
Nei 7 gg
successivi alla ricezione dell'invito, che possono sovrapporsi con il periodo
di preavviso, il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale; la forma scritta della revoca non e' obbligatoria (circ. Minlavoro 18/7/2012: e' pero' necessario che venga comunque formalizzata
al fine di evitare dubbi sulla effettiva volonta' e, quindi, possibile
contenzioso)
á
Il rapporto si
intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, quando il
lavoratore non aderisca, entro 7 gg (circ. Minlavoro 18/7/2012: giorni lavorativi) dalla ricezione, all'invito a
presentarsi presso la sede per l'effettuazione della convalida o ad apporre la
sottoscrizione e non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione
consensuale
á
Se, in mancanza
di convalida e di sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro non
trasmette al lavoratore, entro 30 gg dalla data delle dimissioni o della
risoluzione consensuale, la comunicazione contenente l'invito, le dimissioni
(o, verosimilmeente, la risoluzione consensuale) si considerano definitivamente
prive di effetto
o
convalida non
richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri
nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede
qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie
garanzie di verifica della genuinita' del consenso
o
le convalide non
legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni
territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita'
istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione
di volonta' del lavoratore
[22] In precedenza, la conversione a
seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede
con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale -
da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in
detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era
stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva
al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza
del permesso.
[23] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:
á
Il lavoratore
stagionale puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro
subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da
circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri
nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il
possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota:
incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
á
La conversione
e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte
della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo'
basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni
contenute nel modello Q); note:
o
art. 24, co. 4
D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il
primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore
stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al
lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di
lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7
DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)
o
in senso
opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a
lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si
troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe
allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del
fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro
appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)
o
prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile
¤
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
¤
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora
verificato; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
[24] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di
Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che
hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998,
benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi
temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare
contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[25] In precedenza: della relativa
qualifica professionale.
[26] Era contemplato anche il permesso per "richiesta asilo - attivita' lavorativa", non piu' previsto dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 142/2015.
[27] In precedenza: della relativa
qualifica professionale.
[28] In precedenza, l'accertamento di
indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di
nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art.
22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).
[29] In precedenza, era previsto che le
parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa'
sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).
[30] In precedenza era previsto anche che si potessero stipulare convenzioni tra le parti sociali mirate ad assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera stagionale e che, ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL, ci si conformava alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale.
[31] In precedenza, era solo stabilito il limite massimo per il canone, pari a un terzo della retribuzione.
[32] In precedenza, era previsto uanto segue: accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera); termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione.
[33] In precedenza, gia' autorizzato nell'anno precedente.
[34] In precedenza, la validita' era compresa tra 20 gg e 9 mesi, calcolati a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
[35] In precedenza, era espressamente previsto che potessero essere ammesse ulteriori autorizzazioni (rectius, ulteriori nulla-osta) anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito del periodo massimo previsto. Questa possibilita' e' comunque inclusa nella disposizione (art. 24 co. 8 D. Lgs. 286/1998 come modificato da L. 203/2016) che consente la proroga automatica del nulla-osta in presenza di una nuova opportunita' di lavoro.
[36] In precedenza, art. 24, co. 3-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012.
[37] In precedenza, art. 17, co. 3 L. 35/2012.
[38] In precedenza, era previsto che, in caso di licenziamento o dimissioni (nota: legittimi solo per giusta causa; da art. 2119 c.c.), si procedesse come per i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle liste per il solo periodo di residua validitaĠ del permesso.
[39] Art. 3 L. 203/2016 ha soppresso art. 38 DPR 394/1999, che, al comma 2, prevedeva il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori stranieri che non si trovassero nelle stesse condizioni del lavoratore stagionale interessato.
[40] In precedenza, le disposizioni e le interpretazioni date dalla giurisprudenza (recepite dalle circolari) avevano delineato il quadro seguente:
á
Il lavoratore
stagionale puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per lavoro
subordinato in presenza di una offerta di contratto di soggiorno per lavoro (da
circ. Mininterno 25/10/2005) a tempo determinato o indeterminato che rientri
nelle quote annuali (secondo Sent. Cons. Stato 2498/2010, si tratta di un principio generale), salvo il
possesso dei normali requisiti; rilascio entro 20 gg. dalla richiesta (nota:
incompatibile con la procedura prevista per il contratto di soggiorno); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
á
La conversione
e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con
nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo'
basarsi solo su una promessa di assunzione -; Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni
contenute nel modello Q); note:
o
art. 24, co. 4
D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il
primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come
inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il
lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia
rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al
lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di
lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7
DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)
o
in senso
opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a
lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si
troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe
allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del
fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro
appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio)
o
prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile
¤
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
¤
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato;
nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella
normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
[41] In precedenza, almeno due anni di seguito.
[42] In precedenza, 5 co- 3-ter D. Lgs. 286/1998 prevedeva che il permesso "puo' essere rilasciato", e che la durata temporale annuale fosse pari a quella di cui il lavoratore aveva usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti. Art. 24 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 prevedeva invece disposizioni analoghe a quelle ora vigenti.
[43] In precedenza era contemplato anche il caso di violazione, da parte dello straniero, delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998.
[44] In precedenza, che avesse fatto ingresso per lavoro stagionale per due anni consecutivi. In proposito, Circ. Mininterno 12/9/2011 prevedeva quanto segue: a beneficiare della norma sul rilascio del nulla-osta pluriennale possono essere stranieri che hanno effettuato due anni consecutivi di lavoro stagionale a partire dall'11/1/2008 (entrata in vigore del Servizio Informatico CO, di rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007: rilevazione indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale); il datore di lavoro che presenti per la prima volta l'istanza di rilascio di nulla-osta pluriennale puo' essere anche diverso da quelli delle due precedenti annualita'.
[45] In precedenza, era previsto che nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tenesse conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati.
[46] La circolare specificava: durata pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non era chiaro quale fosse la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso.
[47] La circolare specificava: nei due anni precedenti.
[48] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.
[49] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.
[50] In precedenza, art. 17, co. 4 L. 35/2012.
[51] In precedenza, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011 prevedeva: accompagnato dal datore di lavoro.
[52] In precedenza era previsto quanto segue:
á
Qualora la
decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al
richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la
dicitura "Richiesta asilo – consente di svolgere attivita'
lavorativa ai sensi dellĠart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)
á
Il ritardo e'
addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di
o
presentazione di
documenti e certificazioni false
o
rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita'
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.:
malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
á
In caso di ritardo
addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la durata di 6
mesi) con la sola dicitura "Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota: di per se', la formulazione di art. 11 co. 1
D. Lgs. 140/2005 sembra condizionare all'assenza di responsabilita' del
ritardo, non solo l'accesso al lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7
co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005,
senza che sia chiaro se tale clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto
di rimanere nel territorio dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta
il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo
straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione,
affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta
asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella
giurisdizione del giudice ordinario)
á
Il richiedente
asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza a condizione di contribuire alle spese nella misura
determinata dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata; nota: questa possibilita'
sembra esclusa per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005: il
ricorrente accede all'accoglienza solo per il periodo in cui non puo' svolgere
attivita' lavorativa o nel caso in cui le condizioni fisiche gliela precludano)
á
Il richiedente
asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che,
in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia
ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il
comportamento del richiedente non abbia causato ritardi nell'esame della
domanda) accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla
presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del
titolo del permesso di soggiorno (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinvia ad
art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010).
[53] In precedenza, la conversione a
seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede
con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale -
da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in
detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era
stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione
successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la
scadenza del permesso.
[54] In precedenza, ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore,
maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo (art. 3
d.l. 12/2002 come modificato da L. 183/2010), aumentata del 30% (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014); sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore
aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000; circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata
prendendo il 30% della contribuzione evasa per gli anni di evasione, fino ad un
massimo del 60% della contribuzione complessivamente evasa, maggiorando la
somma risultante del 50% e applicando gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973; la maggiorazione non si applica nel caso in
cui il datore di lavoro non occulti - la circolare omette erroneamente il
"non" - le retribuzioni erogate; sanzione ridotta (ammenda da euro
1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30%
in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014), quando il datore abbia regolarizzato il
lavoro solo successivamente all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi
cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro regolare (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010)
[56] In precedenza, era previsto quanto
segue: in relazione alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[56];
per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014, pero', continua ad applicarsi la
possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui
all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non
inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla
diffida, la sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50
euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare;
1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, il momento di consumazione dell'illecito, data la natura
permanente di quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta.
[57] In precedenza, per le attivita' del settore turistico era competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo.
[58] In precedenza, almeno due anni.
[59] In precedenza, esperienza professionale di almeno due anni, e attestati di competenza o titoli di formazione corrispondenti a un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali.
[60] In precedenza, annuale.
[61] In precedenza, ogni anno.
[62] In precedenza, entro il 30 giugno
dell'anno di riferimento.
[63] In precedenza, valeva la seguente
norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellĠemanazione
del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di
coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi
cosiĠ autorizzati eĠ portato in detrazione alla quota fissata col decreto.
[64] In precedenza, valeva la seguente
disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla
emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in
numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellĠanno
precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento
dell'anno.
[65] In precedenza, era previsto che in
caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del
lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per lĠanno precedente.
[66] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio
del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli
studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari,
senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.
[67] In precedenza, la conversione a
seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di
I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di
perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con
il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale -
da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in
detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era
stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione
successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la
scadenza del permesso.
[68] In precedenza, "figlio
naturale".
[69] In precedenza, "figlio
naturale".
[70] In precedenza, "figlio
naturale".
[71] In precedenza, anche con la Croazia.
[72] In precedenza, Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio dĠEuropa.
[73] In precedenza, "figlio
naturale".
[74] In precedenza, "figlio
naturale".
[75] In precedenza, "figlio
naturale".