(Sergio Briguglio 10/11/2015)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 31 Luglio 2015)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti alla data del 31/7/2015 in materia di diritto dello
straniero sono riportati in sinottico-normativa-49.html.
La versione del presente manuale aggiornata alla
conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata
alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1. Condizione
giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali,
diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela
giurisdizionale, protezione diplomatica
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallItalia
7. Permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
8. Ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato
9. Ingresso e
soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione
di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche
13. Ingresso e
soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita'
scientifica
14. Ingresso e
soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari
17. Minori
stranieri
18. Protezione
sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato, tutela rispetto
alla violenza domestica
19. Ingresso e soggiorno illegale
20. Respingimento alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
34. Contenuto della protezione internazionale
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a regime
42. Neocomunitari
Parte II
III.
Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti (torna all'indice)
19. Ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice)
Reato di ingresso e soggiorno illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Irregolari
rintracciati (da Scheda Rapp. EMN 2012):
o
2001: 90.160
o
2002: 92.823
o
2003: 59.535
o
2004: 61.024
o
2005: 83.809
o
2006: 92.029
o
2007: 54.140
o
2008: 68.175
o
2009: 53.440
o
2010: 46.955
Stranieri
rintracciati in posizione irregolare
ed esito (Rapp. Lunaria, Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno
illegale, Sint. Doss. UNAR 2014)
o
2005: 119.923
(19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)
o
2006: 124.383
(20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)
o
2007: 74.762
(9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)
o
2008: 70.629
(6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)
o
2009: 52.823
(4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)
o
2010: 50.717
(4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)
o
2011: 47.152
(8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)
o
2012: 35.872
(6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)
o
2013: 30.011
(7.713 respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)
Reato di ingresso e soggiorno illegale (torna
all'indice del capitolo)
Ammenda da
5.000 a 10.000 euro per lo straniero che faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato (salvo che sia respinto
per essersi presentato al valico di
frontiera privo dei requisiti per l'ingresso, o - da L. 129/2011 - che sia
identificato durante i controlli in
uscita dalla polizia di frontiera)
o vi soggiorni illegalmente (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad
opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o
dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello
straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare
o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art.
55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998,
introdotto da L. 161/2014; nota:
discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima
effettuata)
Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):
o
la pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a
richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito
della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra
provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al
condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora
abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita
del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro
essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero
illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto
lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe
coincidere con quella di residenza di fatto)
o
se il condannato
non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la
conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza
domiciliare
o
ai fini della
conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena
pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg
(nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con
applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere
pari a 45 gg)
Note:
o
la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita'
del soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in
corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da
considerare regolare dal momento in
cui si realizzano i presupposti che
danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare
certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad
art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3
D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di
apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura
ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent. Cass.
S.U. 19393/2009; nello stesso
senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede
la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un
permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare
entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento
in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle
pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi
effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art.
10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per
ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di
soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio
di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel
momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e'
quindi da punire con l'ammenda
Non e' ammessa
l'oblazione con conseguente estinzione del reato (art. 10-bis T.U., introdotto
da L. 94/2009)
Competenza del giudice di pace (art. 10-bis T.U.,
introdotto da L. 94/2009), salvo che
lo straniero sia imputato per altro reato commesso con la stessa azione o
omissione che configura il reato di ingresso o soggiorno illegale: in questo
caso, i procedimenti per i diversi reati
sono connessi, e la competenza e',
per tutti, del giudice superiore
(art. 6 D. Lgs. 274/2000; nota: in base ad art. 10 bis, co. 1 T.U., la punibilita' dell'ingresso
o soggiorno illegale riemerge solo quando lo straniero non debba essere
condannato per reati piu' gravi connessi: "Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato..."; in questo senso, Trib. Trento)
Al procedimento
penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione
contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione
immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato
della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a
misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di
tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine
Ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato
per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato
Il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento
alla stessa autorita', che dichiara il non
luogo a procedere; l'azione penale si ripropone
se lo straniero rientra prima della
scadenza del termine del divieto di
reingresso (nota: il divieto di
reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non
autorizzato) o del piu' breve termine fissato dal decreto di espulsione (art.
10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
In caso di presentazione
di domanda di protezione internazionale
da parte dell'interessato, il procedimento e' sospeso; se ha luogo il riconoscimento
della protezione internazionale o il rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia
sentenza di non luogo a procedere
Il giudice,
quando non ricorrono circostanze ostative all'esecuzione
immediata dell'accompagnamento coattivo
dello straniero alla frontiera (necessita' di soccorrere lo straniero,
incertezza sull'identita' o sulla nazionalita', mancanza di documenti di
viaggio o di vettore), puo' sostituire
la pena dell'ammenda con l'espulsione
(art. 16, co. 1 T.U. e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009), con
divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs.
286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[1];
note:
o
di per se', il
fatto che lo straniero sia contumace non impedisce la sostituzione dell'ammenda
con l'espulsione, purche' siano verificate le altre condizioni
o
Sent. Cons. Stato 5960/2014: Ord. Corte Cost. 226/2004, ha chiarito che l'espulsione disposta dal giudice
penale quale misura sostitutiva della detenzione (o, nel caso di specie, della
semplice ammenda), si configura come una misura di carattere amministrativo
(non e' quindi un effetto penale della condanna)
Quando allo
straniero sia stato concesso dal
prefetto un termine per il rimpatrio volontario, la questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, avvisa l'autorita'
giudiziaria competente in relazione al reato
di ingresso e/o soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere, salva la
riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione
dell'eventuale relativo divieto (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 129/2011); nota:
questa disposizione rende evidente come il Legislatore, mantenendo in vigore le
disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale, non abbia inteso deliberatamente eludere
le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE; tuttavia, non
e' chiaro come sia compatibile con
il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina nel caso in cui il
giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno
illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere
temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno
illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e
decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da
eseguirsi con accompagnamento coattivo,
in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L.
129/2011
La deroga al divieto di reingresso a vantaggio dello straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il
quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento
(da D. Lgs. 5/2007) non si applica
in caso di espulsione sostitutiva
dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs.
286/1998 (Corte App. Milano)
Obbligo di denuncia:
o
l'introduzione
del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile
d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di
pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di
denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il
reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)
o
la denuncia deve
essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un
ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)
o
quando piu'
persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche
redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)
o
se, nel corso di
un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)
o
il mancato
ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e'
sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico
ufficiale (art. 361 c.p.), con
la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio
(art. 362 c.p.; la
sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche
socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate
per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)
o
note:
agli effetti
della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)
agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione,
ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale (art. 358 c.p.)
non e' chiaro se
la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si
applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331, co. 4 c.p.p. -
in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo
sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata
in vigore della L. 94/1990): il
pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando
abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso
Una cittadina
straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata
all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva
accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
Sollevata
la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 10 bis T.U. da
o
Giudice di pace
di Bologna (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Agrigento (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento,
Trib. Pesaro,
Giudice di pace di Cuneo, per
violazione del
principio di uguaglianza: vengono trattate nello stesso modo situazioni di
diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente
all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione
condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data;
vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione
all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena,
come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due
anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con
discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e'
consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale; vi e'
disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire
l'espulsione prima della condanna, senza che questo dipenda dal comportamento
dell'interessato
violazione
dell'art. 24, co. 2 Cost.
(principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di
allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di
subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche
a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso
e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con
il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale
e' sospeso dalla richiesta)
violazione del
diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per
il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di
avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di
far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa
equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della
pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in
contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)
limitazione
della regolarizzazione a soli colf e badanti
uso del
magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)
violazione del
principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica
amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)
violazione del
principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare
l'espulsione sostitutiva)
assenza di
lesione di un bene giuridico (in violazione di artt. 25 e 27 Cost.): la
sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di
fatto si sanziona uno status
assenza di
necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di
privilegiare la sanzione amministrativa
violazione delle
disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata
trasnazionale sul traffico di
migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione
di art. 117 Cost.)
elusione del
dettato della Direttiva 2008/115/CE
o
Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga
all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango
costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei
differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro
e per licenziamento intimato verbalmente); nota:
secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998,
anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno,
dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
La Procura di
Trieste ha fatto osservare come il migrante clandestino trasportato da
preseunti trafficanti non puo' essere chiamato a testimoniare nel procedimento
contro i trafficanti, in quanto indagato per ingresso illegale; nessuno puo'
essere sentito come testimone su fatti che porterebbero alla sua incriminazione
(da Il Piccolo)
Sent. Corte Cost. 250/2010: la questione
di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 sollevata
dai giudici di pace di Lecco e di Torino, e' dichiarata
o
infondata,
sulla base dei motivi seguenti:
la
penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla
Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente
irragionevole o arbitraria
non viene
punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona (in
particolare, l'essere indigente), ma una condotta attiva (l'ingresso) o
omissiva (il mancato allontanamento); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
la norma tutela
un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori,
con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le
norme in materia
la norma non
presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a
reprimere un comportamento antigiuridico
data la
competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo
straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto
dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art.
34 D. Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita'
dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della violazione, al
ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale
alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato;
nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
non vi e'
duplicazione della misura amministrativa dell'espulsione con quella di natura
penale (ne', quindi, violazione del principio di ragionevolezza), dal momento
che la misura dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce
sanzione efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso
senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
la Corte Costituzionale
non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto
costi/benefici o dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi
la sanzione dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso
senso,
-
Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il
censurare la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una
misura come l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione
-
Ord. Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o
congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca,
francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il
soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria
l'assenza
dell'esimente del giustificato motivo, prevista invece riguardo al reato di
mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D.
Lgs. 286/1998, trova fondamento nel fatto che tale ordine viene impartito in
situazioni in cui lo Stato non e' stato in grado di procedere
all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli impedimenti gravino anche sul
destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un
termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs.
286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei
due casi
l'assenza
dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato
motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude
l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato
di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della
colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui
all'art. 5 c.p., alla
luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur"
(es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti
necessari per lasciare l'Italia)
o
inammissibile, con riferimento
alla mancata
previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri
illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dellentrata in
vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe infatti una pronuncia additiva
dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, dato che la
definizione di una tale disciplina e' di esclusiva competenza del legislatore
(nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010 e Ord. Corte Cost. 321/2010)
al rischio di
autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento
dell'obbligo scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso,
deriverebbe dalla mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo
previsto nel caso del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per
se', dalla disposizione in esame
al contrasto con
la Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui questultima prefigura come
modalita' ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini
stranieri in condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per
la partenza volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione
del reato di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal
mantenimento delle norme che individuano nellaccompagnamento coattivo alla
frontiera la modalita' normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme
diverse da quella impugnata
Ord. Corte Cost. 64/2011: manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis D.
Lgs. 286/1998 sollevata da Gdp Taranto, secondo cui la norma configurerebbe una
responsabilita' a titolo di concorso nel
reato a carico di chiunque, anche per mera solidarieta', presti aiuto al
migrante irregolare in quanto persona bisognosa; il rimettente non tiene conto
della scriminante umanitaria di cui
all'art. 12, co. 2 D. Lgs. 286/1998 (anche al di fuori delle ipotesi
riconducibili alla scriminante comune dello stato di necessita', non
costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato)
Sent. Corte Cost. 252/2010: la questione
di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 sollevata
dal Tribunale di Pesaro, e' dichiarata inammissibile
per mancanza di competenza del giudice ricorrente (non giudice di pace) in
relazione al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998, a dispetto
dell'argomento usato dallo stesso giudice (il giudice riteneva di dover
giudicare lo straniero per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998,
avendolo assolto per quello di mancato ottemperamento all'ordine di
allontanamento impartito dal questore, di cui all'art. 14, co. 5 ter D. Lgs.
286/1998); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010, che per lo stesso motivo dichiara inammissibile la
questione sollevata da Trib. Trento;
nota: secondo Trib. Trento,
in un caso come quello in esame, i procedimenti per i diversi reati sono connessi, e la competenza e', per tutti, del giudice superiore (art. 6 D. Lgs. 274/2000), la punibilita' dell'ingresso o soggiorno illegale riemergendo, in
base ad art. 10 bis, co. 1 D. Lgs. 286/1998, solo quando lo straniero non debba
essere condannato per reati piu' gravi connessi ("Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato..."); la Corte Costituzionale ritiene invece
che fra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di
competenza di altro giudice la connessione operi solo nel caso di reati
commessi con una sola azione od omissione (Ord. Corte Cost. 144/2011) e che si applichi, in deroga all'ordinaria
disciplina della cosiddetta incompetenza per eccesso, art. 48 D. Lgs. 274/2000, in base al quale il giudicante, qualora in ogni stato e grado del
processo constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del
giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti
al pubblico ministero
Ord. Corte Cost. 32/2011: manifestamente
inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Fabriano in
riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in
ragione
o
della facolta'
del giudice di sostituire la pena
pecuniaria con la misura, piu' grave,
dellespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs.
286/1998 e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009, non da
art 10-bis
o
preclusione della sospensione condizionale della pena: tale preclusion deriva infatti da art.
4, co. 2, lettera s-bis) D. Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di
pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D. Lgs. 274/2000
Ord. Corte Cost. 144/2011: manifesta
infondatezza della questione sollevata dal Giudice di Marano di Napoli in
relazione alla presunta violazione del principio di irretroattivita' della norma penale di cui all'art. 25 Cost., dal
momento che deve applicarsi il principio in
dubio pro reo, con riferimento all'incertezza della data di ingresso
rispetto a quella di entrata in vigore dell'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998, salva
la verifica della responsabilita' penale dello straniero per il trattenimento
nel territorio nazionale anche nel periodo posteriore allintroduzione della
nuova previsione punitiva
Ord. Corte Cost. 318/2010, Ord. Corte Cost. 320/2010, Ord. Corte Cost. 329/2010 e Ord. Corte Cost. 343/2010 dichiarano la manifesta inammissibilita' delle
questioni di legittimita' costituzionale di art. 10 bis D. Lgs. 286/1998
sollevate dai giudici di pace di Lecco, La Spezia, Vasto, Trieste, Borgo S.
Dalmazzo, Vergato, Rivarolo Canavese, Albano e Cuorgne' per mancanza di
indicazione della rilevanza della questione nel procedimento (nello stesso
senso numerose altre Ordinanze della
Corte Costituzionale)
Trib. Roma:
ai fini dell'accertamento del reato di ingresso illegale, deve essere provato
che tale ingresso illegale vi sia stato, e che sia avvenuto prima dell'entrata
in vigore della L. 94/2009
Compatibilita' con la Direttiva 2008/115/CE:
o
Gdp Torino:
a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato
si configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio
volontario
o
Gdp Mestre:
rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire
se la Direttiva 2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il
semplice ingresso o soggiorno illegale
se la deroga di
cui all'art. 2, co. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della
sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale
o
Trib. Roma:
la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi'
che non possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che
sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione,
come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent. Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri
l'allontanamento dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione
della sanzione penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma
solo l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento
contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di
disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE,
con la formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto
dellUnione:
se, alla luce
dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli
articoli 2, 4, 6, 7, 8 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui
soggiorno e' irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita
come sanzione penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo
faciliti in alcun modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e
permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento
emanato dall'autorita' amministrativa
se, alla luce
dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli
articoli 2, 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente
all'emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che
prevede che un cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato
con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile
(nota: non preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come
sanzione penale, senza il rispetto della procedura e dei diritti dello
straniero previsti dalla Direttiva
se il principio
di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, Trattato sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza
del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare
l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice
nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent. Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice
disapplicare la norma interna)
Sent. Corte Giust. C-430/11: la Direttiva 2008/115/CE non osta
ad una normativa che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini stranieri
con una pena pecuniaria sostituibile
con la pena dell'espulsione; osta invece ad una normativa che
consenta di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con
un obbligo di permanenza domiciliare,
senza garantire che l'esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento
fisico dellinteressato fuori di tale Stato membro; note:
o
la sentenza
riconosce (Punto 40) che il meccanismo espulsivo di cui all'art. 16 D. Lgs.
286/1998 non lascia alcuna possibilita' all'interessato di vedersi
concedere un termine per la partenza volontaria, ma si limita ad
osservare (Punto 41) come il art. 7 co. 4 Direttiva 2008/115/CE consente agli Stati membri di astenersi dal
concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista
il rischio che linteressato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio
(nota: il problema sussiste per i casi che verrebbero colpiti dallo stesso
meccanismo senza che vi sia rischio di fuga!)
o
la sentenza
afferma (Punto 42) che, affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs.
286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista
da art. 11 co. 2 della Direttiva
(determinata caso per caso e, di norma, non superiore a 5 anni, potendo
superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)
o
gli stranieri
imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla
normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno
irregolare, essere sottratti all'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE
o
la Direttiva 2008/115/CE non osta alla normativa di uno Stato membro che
sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini stranieri con un'ammenda
sostituibile con la pena dell'espulsione, ma tale facolta' di sostituzione puo'
essere esercitata solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di
quelle previste da art. 7 par. 4 di tale Direttiva (se sussiste il rischio di
fuga o se una domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta o se linteressato costituisce un
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale); nota: conclusione
richiamata da Sent. Cass. 24877/2013 e da Sent. Cass. 40359/2013 (anche se questa sembra fa riferimento, in modo non
del tutto preciso, a Sent. Corte Giust. C-430/11)
Sent. Cass. 40359/2013: la pena
dell'ammenda e' sostituibile con
quella dell'espulsione solo nei casi
in cui sia legittimo non concedere il
termine per il rimpatrio volontario,
dovendosi invece mantenere la pena dell'ammenda negli altri casi (nota: la
sentenza fa riferimento a Sent. Corte Giust. C-430/11, benche' il riferimento piu' appropriato sia a Sent. Corte Giust. C-522/11)
Il reato di
soggiorno illegale comporta, per la Procura di Milano, una media di venti
notizie al giorno, con punte di trenta e mai meno di quindici, con la
paradossale e ingiusta conseguenza che il fatto che uno straniero denunciato
per tale reato sia effettivamente tratto a giudizio resta affidata al caso (comunicato Stranieriinitalia)
Disposizione transitoria (art. 1-ter L. 102/2009):
fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione per colf e badanti
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore straniero regolarizzabile; in caso di
esito negativo della procedura di regolarizzazione, la sospensione cessa; in
caso di esito positivo, si ha estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi; non sono regolarizzabili i lavoratori stranieri che siano stati
espulsi per motivi di pericolosita' sociale o che risultino condannati per
reati di cui agli artt. 380 o 381 c.p.p. o
segnalati per la non ammissione in Area Schengen (nota: questa categoria
include anche gli espulsi per semplice soggiorno illegale; tuttavia la
regolarizzabilita' di questi lavoratori e' stata assicurata nelle risposte del Mininterno alle F.A.Q. sulla regolarizzazione)
Art. 2 co. 3 lettera b L. 67/2014: delega
al Governo ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data del 17/5/2014,
uno o piu' decreti legislativi per abrogare,
trasformandolo in illecito amministrativo, il reato di ingresso e/o soggiorno illegale previsto da art. 10-bis D.
Lgs. 286/1998, mantenendo il rilievo penale delle condotte di violazione dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia (per il mancato ottemperamento
all'ordine di allontanamento impartito dal questore o per il rengresso non
autorizzato)[2];
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei suddetti decreti
legislativi, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed
integrativi
20. Respingimento alla frontiera (torna all'indice)
Trattenimento per impossibilita' di
respingimento immediato
Modalita' di esecuzione del
provvedimento di respingimento
Obblighi e sanzioni per i vettori
Respingimento e protezione
internazionale
Collaborazione con i paesi di
provenienza
Presupposti del respingimento (torna
all'indice del capitolo)
Straniero respinto alla frontiera quando
o
non soddisfa
alcuna delle seguenti condizioni:
e' in possesso
dei normali requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a
finalita e durata del soggiorno, mezzi
di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di
rimpatrio, passaporto valido o
documento equivalente e, se richiesto, visto
di ingresso)
e' in possesso
di visto di reingresso
e' in possesso
di altro permesso di soggiorno in corso
di validita (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi
di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso
UE slp
e' in possesso
del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta
attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
e' in possesso
della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto
per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; nota: a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008)
e' in possesso
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di
ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di
un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che
dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp)
o
rappresenta un
pericolo per ordine pubblico o
sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o
internazionali)
o
e stato condannato, anche con sentenza non
definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come
modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380,
co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta
sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da
impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co.
3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e,
verosimilmente, per ingresso al seguito); note:
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione) o che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio);
rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il
giudice dell'esecuzione (TAR Lazio),
la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga,
sotto questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso
dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego
adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento
drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 e Sent. Cons. Stato 2053/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
legittimo il
diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo
(rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della
valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col
fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di
lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai
Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della
pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
per condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve
comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)
ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a
seguito di dibattimento, dato che
art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che
tende a limitare al caso di titolare
di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4,
co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR Campania,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento
negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona
o
e gravato da un
divieto di reingresso in seguito a
espulsione; tuttavia, secondo TAR Puglia,
e' illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di
una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente,
se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte
tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
e stato segnalato per la non ammissione in Area
Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di
tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso
allontanamento con divieto di reingresso)
o
non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in
materia di profilassi internazionale
o
tenta di fare
ingresso da un valico non autorizzato
(a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito
dopo tale ingresso
o
e' stato ammesso
temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di
intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al respingimento (torna
all'indice del capitolo)
Non si applicano le disposizioni sul respingimento (in relazione a presupposti ed
esecuzione del provvedimento; nota: continuano ad applicarsi, formalmente, le
disposizioni relative alle sanzioni per il vettore, ma, verosimilmente, lo
straniero trasportato non si considera in posizione irregolare) in caso di
applicazione di un regime di protezione
temporanea o se lo straniero
presenta una domanda di protezione
internazionale
Divieto di respingimento, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero
o
possa essere
perseguitato per motivi di
razza
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
cittadinanza
religione
opinioni
politiche
condizioni
personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
condizioni
sociali
o
possa rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
Gdp Agrigento: applicata la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 sull'inespellibilita' del coniuge della donna incinta con riferimento a un
provvedimento di respingimento
Nota: limiti al respingimento del minore non sono disciplinati
espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006: Belgio condannato per la detenzione e la
deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il
respingimento tra i provvedimenti che potrebbero impropriamente essere adottati
a carico del minorenne non riconosciuto come tale e dispone che la minore eta' sia presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore, e che nelle more dell'accertamento dell'eta'
allo straniero siano comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (coerentemente
con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)
In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si procede a respingimento del familiare straniero di cittadino comunitario con diritto di soggiorno o di cittadino italiano se l'interessato, entro 24 ore
(nota: quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L.
97/2013)[3]
di essere titolare del diritto di libera circolazione (D. Lgs. 30/2007;
verosimilmente, si tratta del diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in
precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999)
Non puo' essere negato l'ingresso ai familiari
di un cittadino dell'Unione europea (o di un cittadino italiano, da art. 28, co. 2, T.U.) per il semplice fatto
che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro,
senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
e di sanita' pubblica (Sent. Corte Giust. C-503-03); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge
straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di
coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il
rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare
il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
Sono stati sospesi
i rimpatri da parte di Frontex di stranieri in Nigeria, per evitare che si
espongano al contagio del virus dell'Ebola (comunicato Stranieriinitalia)
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione
internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura
di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e
trattenimento; nota: dalla sentenza
si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare
domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da intendersi
in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo
l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato
inutilmente alla polizia di
frontiera l'intenzione di presentare
domanda di asilo; la polizia di frontiera
ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di
cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da
parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la
verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non
potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole
non e' in grado di fornire
L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the
children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti
sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71
di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che
pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle
attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati
provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento
dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni
razziali e comunicato Melting-Pot
riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia
o
nel 2010, su 715
stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con
affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto
esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331
arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
nel 2012 su 283
arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero
potuto incontrare operatori competenti
Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini
stranieri, intercettati nei porti
italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo
Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di minori non accompagnati (a seguito di procedure inadeguate di
screening dell'eta') e di richiedenti
asilo adulti
Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano
o
di essere state
respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o
di provenire da
Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud
Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o
di non aver
notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni
e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati
presenti interpreti)
o
di aver cercato
inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la
propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler
rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso
di respingimento
o
di essere stati
reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati
rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o
di essere stati
trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi
con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o
di non aver
ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti
ne' la notifica di alcun provvedimento
o
di aver subito
violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana
per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal
personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della
riammissione in Grecia
o
che in dieci
casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di
ritorno in Grecia dignitoso
o
che 22 persone
erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non
accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione
delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato
consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne'
altro documento attestante la procedura adottata)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:
o
dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di
respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76
persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque
internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere
riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che
questo corrisponda al vero
o
nel 2012, presso
gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati
identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a
Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi,
1.646 sono stati rinviati in Grecia
o
sembra che i
migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste
meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza
alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere
ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza
(CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri
chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a
seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del
principio di non refoulement nei
confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza
fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza
contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status
o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso
un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere
esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 61 co. 2)
Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato (torna all'indice del capitolo)
Il Questore dispone il trattenimento in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE;
da L. 125/2008), quando non sia possibile eseguire immediatamente il
respingimento a causa di (L. 129/2011) situazioni
transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in particolare,
o
per la
necessita di soccorrere lo
straniero
o
per necessita
di accertamenti su identita o
nazionalita
o
per necessita
di acquisire documenti per il
viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza
di un rischio di fuga (L. 129/2011;
note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione
transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del respingimento)
Il
Ministro dell'interno ha disposto transitoriamente il trattenimento su navi, anziche' in CIE, di stranieri da respingere
(comunicato Stranieriinitalia); la decisione ha suscitato la reazione preoccupata dell'Unione delle Camere penali italiane e di ACNUR, OIM e Save he children Italia
Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto; e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione
internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura
di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e
trattenimento; nota: dalla sentenza
si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare
domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da
intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
Modalita' di esecuzione del provvedimento di respingimento (torna all'indice del capitolo)
Respingimento
effettuato da
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un
valico di frontiera autorizzato
o
questore,
nei casi in cui lo straniero
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un
valico di frontiera non autorizzato
sia stato
ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di
intercettazioine in acque teritoriali)
Provvedimento di
respingimento adottato con atto scritto e motivato, consegnato a mano o
notificato allo straniero, contenente lindicazione delle modalita di impugnazione (art. 3, co. 3 Regolamento); sintesi in
lingua comprensibile o, se non e possibile per indisponibilita di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellinteressato (nota: questo renderebbe illegittimo ogni
eventuale respingimento immediato in mare); TAR Lazio:
irricevibile il ricorso tardivo contro un provvedimento di respingimento alla
frontiera comunicato anche in italiano allo straniero che abbia vissuto per
molti anni in Italia, non essendo credibile che non fosse in grado di
comprenderne il contenuto e, in particolare, i termini indicati per
l'impugnazione
Respingimenti registrati dallautorita di Pubblica
sicurezza
Il respingimento
di disabili, anziani, minori,
componenti di famiglie monoparentali
con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in
modo incomprensibile, "nonche' dei minori"), vittime di gravi violenze
psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare (L. 129/2011)
Il respingimento
non comporta di per se un divieto di reingresso ne una
segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS)
Gdp Agrigento e Gdp Agrigento: e' illegittimo il
respingimento differito che non
venga adottato in tempi rapidi
rispetto all'intercettazione dello straniero, a maggior ragione se
all'intercettazione segue una limitazione della liberta' personale; tale
provvedimento deve essere causalmente e temporalmente collegato al rintraccio
dello straniero sul territorio; art. 13 co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
impone l'adozione di un provvedimento di espulsione
per lo straniero che, entrato illegalmente, non sia stato respinto; i presupposti del respingimento differito
devono essere interpretati in modo restrittivo, dal momento che tale
provvedimento e' sottratto alle garanzie dell'espulsione introdotte, in
attuazione della Direttiva 2008/115/CE (ora L. 129/2011)
Tutela giurisdizionale (torna
all'indice del capitolo)
Tutela giurisdizionale dello straniero respinto: ricorso al giudice ordinario, dal momento che il
respingimento incide su diritti
soggettivi e la sua adozione e' condizionata all'accertamento positivo dei
presupposti esaustivamente individuati dalla legge e a quello negativo della
insussistenza dei presupposti per l'applicazione dalle disposizioni sulle varie
forme di protezione dello straniero, il bilanciamento
tra gli interessi in gioco e le situazioni costituzionalmente tutelate
essendo effettuato dal legislatore
ed essendo lasciata al potere amministrativo solo una discrezionalita' di
tipo tecnico (Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4543/2013); nota:
dato che Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 esclude che si possa stabilire un'analogia tra
provvedimento di respingimento e provvedimento di espulsione, la competenza e'
del tribunale territorialmente
competente
In precedenza,
nel senso della competenza del giudice ordinario sulla base dell'omogeneita' contenutistica e funzionale tra il
provvedimento di respingimento e quello di espulsione, TAR Lombardia; nello stesso senso, Gdp Agrigento, TAR Campania,
TAR Calabria, TAR Sicilia:
in caso di tutela contro il respingimento differito, la giurisdizione e' del
giudice ordinario, stante la coercizione che l'esecuzione del provvedimento
implica rispetto alla liberta' personale dello straniero
Nota: la
normativa non disciplina i tempi del
ricorso; in caso di trattenimento in CIE
in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso), sarebbe
possibile far valere il diritto al ricorso in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte
del giudice; Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 sembra escludere pero' la competenza speciale del
giudice di pace per il ricorso contro il provvedimento di respingimento
TAR Lazio:
irricevibile il ricorso tardivo contro un provvedimento di respingimento alla
frontiera comunicato anche in italiano allo straniero che abbia vissuto per
molti anni in Italia, non essendo credibile che non fosse in grado di
comprenderne il contenuto e, in particolare, i termini indicati per
l'impugnazione
Sent. Cons. Stato 4543/2013: il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a
tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla
frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione
Assistenza alla frontiera (torna
all'indice del capitolo)
Assistenza,
ai valichi di frontiera, per gli stranieri respinti; sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)
Servizi di
assistenza e informazione ai valichi
di frontiera maggiormante utilizzati (possibilmente nella zona di transito) per
stranieri che intendano presentare domanda dasilo o fare ingresso per
soggiorni di durata > 3 mesi
Obblighi e sanzioni per i vettori (torna
all'indice del capitolo)
Obbligo per il vettore (salvo il
caso di applicazione di un regime di protezione
temporanea o di presentazione di domanda
di asilo non inammissibile) di riconduzione immediata nel paese di
provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
o
dello straniero
che debba essere respinto
o
dello straniero
in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero
non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3,
T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
Sanzioni per
il vettore che non abbia controllato
la regolarita dei documenti dello straniero trasportato ai fini dellingresso
o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione libera dalle sanzioni?
Nota: non e chiaro se controllare la regolarita significhi anche impedire
limbarco; se e cosi, la segnalazione e insufficiente): da 3500 a 5500 euro
per ogni straniero trasportato (da modifica allart. 12, co. 6, T.U.,
introdotta da D. Lgs. 87/03); nei casi piu' gravi, sospensione da 1 a 12 mesi,
o revoca, della licenza o autorizzazione o concessione
Possibile interferenza con il diritto dasilo:
benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, protezione internazionale
e protezione temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al
respingimento, e benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello
straniero privo degli usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso,
irregolare, il vettore non ha certezza, al momento
dell'imbarco, del fatto che venga presentata una domanda di asilo; nello stesso
senso, un comunicato
del Commissario per i diritti dell'Uomo
del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg
Respingimento e protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
Se lo straniero
presenta una domanda di protezione
internazionale non si applicano le disposizioni sul respingimento (in
relazione a presupposti ed esecuzione del provvedimento; nota: continuano ad
applicarsi, formalmente, le disposizioni relative alle sanzioni per il vettore,
ma, verosimilmente, lo straniero trasportato non si considera in posizione
irregolare)
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio
nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le
autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla
possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di interpretariato nella
misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di
nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento; nota: dalla sentenza si evince che,
conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare
domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da
intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo
l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato
inutilmente alla polizia di
frontiera l'intenzione di presentare
domanda di asilo; la polizia di
frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il
giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza
di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice,
valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata
istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il
soggetto debole non e' in grado di fornire
L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the
children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti
sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71
di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che
pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle
attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati
provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento
dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
Rapp. Osservatorio veneziano contro le
discriminazioni razziali e
comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia
o
nel 2010, su 715
stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con
affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto
esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331
arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
nel 2012 su 283
arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero
potuto incontrare operatori competenti
Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini
stranieri, intercettati nei porti
italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo
Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano
o
di essere state
respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o
di provenire da
Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud
Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o
di non aver
notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni
e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati
presenti interpreti)
o
di aver cercato
inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la
propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler
rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso
di respingimento
o
di essere stati
reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati
in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o
di essere stati
trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi
con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o
di non aver
ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti
ne' la notifica di alcun provvedimento
o
di aver subito
violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana
per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale
di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in
Grecia
o
che in dieci
casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di
ritorno in Grecia dignitoso
o
che 22 persone
erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non
accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione
delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato
consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne'
altro documento attestante la procedura adottata)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:
o
dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di
respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone,
per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un
pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle
autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo
corrisponda al vero
o
nel 2012, presso
gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati
identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a
Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi,
1.646 sono stati rinviati in Grecia
o
sembra che i
migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste
meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza
alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere
ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza
(CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri
chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a
seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Il richiedente
e'
o
ospitato
obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha
presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver
eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera
(nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
trattenuto in un
Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento (da D. Lgs. 159/2008)
Quando risulti
che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di respingimento
(da D. Lgs. 159/2008), la domanda stessa puo' essere rigettata per manifesta infondatezza
In caso di
richiedente trattenuto in CIE o - da
D. Lgs. 159/2008 - ospitato
obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo, il ricorso
avverso la decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e' ammissibile solo se presentato entro 15 gg. (anziche' 30 gg.) dalla comunicazione del provvedimento; note:
o
trattandosi di
un diritto soggettivo, la
possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al
rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della
richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la
presentazione del ricorso non sembra
rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere,
in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino
illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di
presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al
piu' presto
In caso di
rigetto della domanda per manifesta
infondatezza o di richiedente che abbia presentato la domanda dopo essere
stato fermato in fase di ingresso illegale (da D. Lgs. 159/2008) o dopo l'adozione di un provvedimento di respingimento, la proposizione del ricorso avverso la decisione che rigetta la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato; il richiedente, pero', puo'
chiedere, contestualmente alla proposizione del ricorso, la sospensione del provvedimento al Tribunale per gravi e fondati motivi;
il Tribunale decide entro 5 gg., con ordinanza non
impugnabile apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza
Fino
all'adozione dell'ordinanza con cui
il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente permane nel
centro (centro di accoglienza richiedenti asilo o CIE) in cui si trova; nel
caso in cui il Tribunale adotti l'ordinanza di sospensione del provvedimento, il questore rilascia all'interessato
un permesso di soggiorno per
richiesta asilo e ne dispone l'accoglienza in un centro di accoglienza richiedenti asilo
Operazioni in mare (torna all'indice del capitolo)
Le navi in servizio di polizia o della Marina militare possono fermare
e ispezionare le navi per le quali vi sia il fondato
sospetto che trasportino illecitamente immigrati, e, in caso di conferma dei
sospetti, sequestrarle e condurle in un porto italiano
o
nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)
o
in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in
questione,
la possibilita'
di fermo e ispezione (diritto di
visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)
-
per navi
nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o
della mancanza di bandiera
-
per navi prive
di nazionalita'
-
per navi
straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in
tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato
di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto
Mininterno 14/7/2003)
la possibilita'
di adottare misure conseguenti alla
conferma dei sospetti e' consentita solo
-
per navi italiane
-
per navi di
qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati
commessi nelle acque territoriali o contigue)
-
per navi di
qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera
non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza
(interpretazione dubbia)
-
per navi
straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive
di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di
misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque
internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto
Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)
Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997:
o
possibilita' di
fermo in acque internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di
unita' militari italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto
illegale di albanesi verso l'Italia
o
possibilita' di
fermo in acque albanesi (incluse le acque interne) da parte di unita' militari
italiane di imbarcazioni di qualunque nazionalita' impegnate in analogo
trasporto
o
le armi possono
essere utilizzate dalle unita' militari italiane solo per difesa o per
avvertimento
o
l'Albania si
impegna ad mettere in atto tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di
bandiera, fermo, visita e dirottamento) nei confronti del naviglio albanese
allo scopo di contenere il flusso illegale di migranti verso l'Italia
Possibilita,
ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle
navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto
Mininterno 14/7/2003; nota: senza
riguardo per la possibile presenza a bordo di rifugiati!)
Le navi e gli aeromobili italiani che si
trovino in luogo non soggetto, in
base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione);
Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent.
23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v.
Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione
si individua "non se una
persona si trovi all'interno del
territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto
comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che
agiscono per conto dello Stato in questione"
Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse
in mare):
o
il Governo responsabile per la regione
Search And Rescue (SAR) in cui sono
stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad
assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una
localita' dove
le operazioni di
soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita'
umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e
puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione
vicina o finale
Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle
autorita' italiane di dichiarare Lampedusa
porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a
Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu'
vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera
e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione
sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a
Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: benche' disapplicata, la
dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare
"non sicuro" dovrebbe essere revocata
Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:
o
gli Stati
costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le
altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre
entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse
in mare
o
dovrebbe essere
assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello
status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro;
normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a
queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato
apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle
persone soccorse
o
se una persona
soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata
particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere
quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro
paese in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti
coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso
(SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla
rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed
i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone
soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e
l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone
soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione
preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il
Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse
dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale
cooperazione avvenga
o
se lo sbarco
dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il
Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle
persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato
membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse
possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti
coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone
soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i
richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita'
competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o
i principii
internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un
paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti
internazionali dovrebbero essere rispettati
Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata
dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o
altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano
fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di
persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o
degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso
un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite
informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a
ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco
proposto
Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia
nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali
della UE):
o
6–7
Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191
uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione:
Libia
o
8 Maggio;
autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o
9–10
Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini,
20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o
14 Giugno;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria
23/0/0
o
18–19
Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne);
destinazione: Libia
o
1 Luglio;
autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini);
provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione:
Libia
o
4 Luglio;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione:
Libia
o
29–30
Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31
Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini,
15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio dEuropa: si sottolinea
come l'Italia sia vincolata dal principio di non
refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua
giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione
di richiedere la protezione internazionale
e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a
disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti intercettati
in mare tali possibilita' (con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato,
definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti
intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia",
nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano
che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato,
nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso
l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo
delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e
inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e,
eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)
Preoccupazione
espressa dal Commissario per i diritti
dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato
soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti
prima di raggiungere le coste italiane
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e
Profughi del Consiglio d'Europa: si
accerta la corresponsabilita'
dell'Italia rispetto alla morte di
alcuni naufraghi nella zona SAR
della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di
soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo
noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le
persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o
meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle
autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la
responsabilita' internazionale degli Stati interessati
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia: disattesa
la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche' il
principio di non refoulement sia
pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e
garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia
Archiviata
dal Tribunale dei Ministri la
procedura contro il ministro
dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in
acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede
penale" (da com. Integra)
Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il
ricorso di stranieri allontanati
verso la Libia; secondo la Corte, la
totale mancanza di collegamento tra
i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione
personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne
segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido
possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere
impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)
Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere
del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in
Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si
sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave
militare italiana (territorio italiano), non
sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni
ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)
Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di
cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le
persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana,
senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della
destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a
causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la
Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4
alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto ad un ricorso effettivo), in connessione
con i precedenti due articoli
Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario
per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede
all'Italia di adoperarsi con la Libia
per chiarire la posizione degli eritrei
detenuti in Libia e a rischio di
deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da
quelle italiane, senza che sia stata
data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale
Protection policy paper UNHCR sull'esame
extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile
condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di
una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi
sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste
dalla normativa in caso di richiesta di asilo
Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:
o
rintracciare i
ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in
particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o
garantire la
possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la
sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare,
flussi migratori e frontiere
o
inserire negli
accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere
misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano
adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione
internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998
alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro
di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione
disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di
protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in
maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto
previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere
considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un
qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio
Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma
particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata
espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto
potrebbe accadere in caso di ritorno."
o
fornire al
personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione
adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare
d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale
presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di
allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al
paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben
nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte
le operazioni e le procedure, come lo screening
e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre
l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo
sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna
situazione individuale.
o
evitare
l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare,
di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze
potenzialmente irreparabili
Avviata
l'operazione militare e umanitaria "Mare
Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza
e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per
i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e
controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della
Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)
o
si raccomanda
agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione
alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita'
Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di
contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia
o
ai fini
dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto
con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum
o
si raccomanda
l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e
l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la
disinfezione con soluzioni apposite
o
si danno
rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette
dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi
nei paesi di imbarco
Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine
iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le
denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le
operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere
denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o
che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato
dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere
corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)
Triton,
l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle
coste italiane gestita da Frontex,
estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)
Istituita la
rete di comunicazione Eurosur,
finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro
l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire
ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)
Dal 2/12/2013
Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare
la rete di comunicazione Eurosur,
intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia
europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri cominceranno
ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)
Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata,
a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne
nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino
all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa);
le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate,
infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non
avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che
o
disposizioni
vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione
impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro
di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo,
permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone
coinvolte da rendere necessario
l'intervento del legislatore
dell'Unione europea (punto 77)
o
tali
disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate
"orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti
giuridici vincolanti (punto 82)
Nota Mininterno 31/7/2014: messa a punto una procedura per rendere possibile
il riconoscimento delle vittime di
naufragi da parte dei familiari; i familiari saranno convocati per dar loro
la possibilita' di riconoscere, ove possibile, i cadaveri, portare materiale
documentale utile al riconoscimento ed eventualmente depositare il DNA
Collaborazione con i paesi di provenienza (torna all'indice del capitolo)
Possibilita' di
contribuire alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi da cui provengono flussi di immigrazione illegale, di
strutture utili al contrasto di tali flussi (da L. 271/2004; verosimilmente, centri di detenzione o, in prospettiva,
per l'esame delle domande di asilo)
Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di provenienza
ai fini del rimpatrio degli
immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna
in mare e il trasbordo dei migranti
irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009);
in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
si limita a prevedere, all'art. 19,
o
che si
intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di
un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane,
finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il
finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e
Unione europea)
o
che le parti
collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per
la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a
o
l'incremento
delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di
un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o
abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili
(minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con
bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni
internazionali
o
rafforzamento
della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla
prevenzione dei flussi illegali di migranti
o
sostegno alla
Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti
asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli
organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo
di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla
Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi
di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il
reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di
coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del
sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni
che impegnano il Governo
o
a svolgere un
ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la
Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del
rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare
con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere
iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita
l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle
norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia
agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di
immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o
ad assumere un
ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani
in Libia
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni
che impegnano il Governo
o
ad assumere le
necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le
operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi
alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i
richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in
linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti
in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e
provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto
rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche',
quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non
accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o
a definire con
le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di
rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei
principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle
convenzioni internazionali
o
ad avviare una
cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul
rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla
gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a
sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di
Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno
volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un
sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il
loro rientro in Libia
o
ad affrontare
con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con
particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in
seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi
per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le
procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare
vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione
della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit
internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad
avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del
Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del
fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione
irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi
partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi
per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi
consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi
mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o
dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun
caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di
respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia
che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in
tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani
fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo
libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi
tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla
convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte
penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione
non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
Firmato, dopo
l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il
Consiglio Nazionale Transitorio libico;
le parti
o
confermano
l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso
l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del
7/12/2010
o
procederanno
allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle
organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari
seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti
e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta
all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione
irregolare
Note:
o
trattandosi di
accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata,
ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di
autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato
definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione;
non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi
soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli
controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle
procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia,
l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si
applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata
da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia
riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto
dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale
transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel
che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione
clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritta una
Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sototlineano il
desiderio di rafforzare amicizia e cooperazione tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della
cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza
che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel
campo dei diritti umani
Sottoscritta
un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di
collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle
organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione
per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della
sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei
migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la
realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)
Il gruppo della
Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha
chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia
firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari
interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di
immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in
contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)
Firmato a
Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:
o
il Ministero
dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di
ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere,
con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un
centro di addestramento nautico
o
ciascuna parte
invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore
della lotta contro l'immigrazione illegale
o
vengono
riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo
soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione
UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di
accoglienza per migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato
(anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle
frontiere terrestri e marittime libiche
o
verra' ripreso
il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il
sostegno della Commissione UE
o
verranno individuati
punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni
relative ai traffici di esseri umani
o
saranno
programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in
ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota:
quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o
le azioni di
contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza
per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani,
tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le
procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni
con l'OIM
o
va coordinato il
rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente
nell'altra
o
devono essere
riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per
anagrafe civile
o
vanno
individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la
collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di
traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione
sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di
soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
Nota: il
Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti
misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)
Firmati due accordi tecnici tra i ministri
della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a
pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le
attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di
personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui
e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle
unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di
avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di
diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi
mercantili (com. Stranieriinitalia)
Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in
Libia, le condizioni deplorevoli in
cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e
migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste
violazioni dei diritti umani
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Sbarchi (da Secondo Rapporto EMN, Rapp. Lunaria) e vittime nel Canale di Sicilia (da Rapp. Medu 2014):
o
38.134 nel 1998
o
49.999 nel 1999
o
26.817 nel 2000
o
20.143 nel 2001
o
23.719 nel 2002;
236 vittime
o
14.331 nel 2003;
413 vittime
o
13.635 nel 2004;
206 vittime
o
23.054 nel 2005;
437 vittime
o
22.016 nel 2006;
302 vittime
o
20.455 nel 2007;
556 vittime
o
36.951 nel 2008;
1.274 vittime
o
9.573 nel 2009;
425 vittime
o
4.406 nel 2010;
20 vittime
o
62.692 nel 2011;
1.822 vittime
o
13.267 nel 2012;
281 vittime
o
42.925 nel 2013,
di cui 3.818 minori non accompagnati, 37.258 soccorsi in mare (Audizione Sottosegretario all'Interno davanti alla commissione migrazione dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa); 669 vittime
o
170.816 nel 2014
(Rapp. Fondazione Moressa sugli sbarchi 2015)
Diminuzione
degli sbarchi sulle isole di Lampedusa, Linosa e Lampione (Com. Mininterno 9/8/2010): dall'1/8/2008 al 31/7/2009 20.655; dall'1/8/2009
al 31/7/2010: 403 (diminuzione dell'98%)
Sbarchi per
regione (Rapp. Fond. Moressa sugli sbarchi):
o
2011:
Sicilia: 57.181
(Lampedusa, Linosa, Lampione: 51.753; altre localita' in provincia di Agrigento:
806; altre localita' siciliane: 4.622
Puglia: 3.325
Calabria: 1.944
altre regioni:
242
o
2012:
Sicilia: 8.488
(Lampedusa, Linosa, Lampione: 5.202; altre localita' in provincia di Agrigento:
551; altre localita' siciliane: 2.735
Puglia: 2.719
Calabria: 2.056
altre regioni: 4
o
2013:
Sicilia: 37.886
(Lampedusa, Linosa, Lampione: 14.753; altre localita' in provincia di
Agrigento: 2.937; altre localita' siciliane: 20.196
Puglia: 1.030
Calabria: 3.980
altre regioni:
29
Sbarchi per
nazionalita' dichiarate (Rapp. Fondazione Moressa sugli sbarchi 2015):
o
2012:
Tunisia, 17,1%
Somalia, 16,4%
Afghanistan,
13,1%
Eritrea, 12,2%
Pakistan, 9,4%
Egitto, 9,2%
o
2013:
Siria, 26,3%
Eritrea, 22,9%
Somalia, 7,6%
Egitto, 6,4%
Nigeria, 6,2%
Gambia, 6,1%
o
2014:
Siria, 23,6%
Eritrea, 22,0%
Mali, 5,8%
Nigeria, 5,2%
Gambia, 4,4%
Palestina, 3,3%
Rel. Commissione UE immigrazione e asilo 2011: nel 2011,
o
468.500
intercettazioni di stranieri in condizioni di soggiorno illegale negli Stati
membri UE
o
190.000 rimpatri
di stranieri
o
attraversamenti
illegali delle frontiere marittime e terrestri dell'Unione europea:
2010: 104.049
2011: 141.051
2012: 72.437
o
rilevamenti di
soggiorni illegali sul territorio:
2009: 412.125
2010: 353.077
2011: 350.948
2012: 344.928
o
respingimenti da
Stati membri UE:
2009: 113.029
2010: 108.651
2011: 118.111
2012: 115.305
o
rilevamenti di
documenti falsi alle frontiere esterne dell'Unione europea:
2010: 9.439
2011: 5.288
2012: 7.888
o
decisioni di
rimpatrio adottate da Stati membri UE:
2011: 231.385,
di cui 149.045 effettivamente eseguite (57.170 rimpatri volontari, 80.809
rimpatri coattivi, 11.066 non specificati)
2012: 269.949,
di cui 159.490 effettivamente eseguite (65.562 rimpatri volontari, 82.630
rimpatri coattivi, 11.228 non specificati)
Dati Medu sulle intercettazioni di stranieri
provenienti dalla Grecia nei porti dell'Adriatico:
o
2012:
rintracciati: 1.809; respinti verso la Grecia: 1.606; minori: 172
o
2013:
rintracciati: 1.317; respinti verso la Grecia: 1.097; minori: 178; richiedenti
asilo: 117
Rapp. Amnesty Fortezza UE: fondi investiti in Italia tra il 2007 e il 2013 (in
milioni di euro) per
o
controllo delle
frontiere: 250
o
rifugiati: 36
Respingimenti
alla frontiera (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale):
o
2001: 41.058
o
2002: 43.795
o
2003: 27.397
o
2004: 24.528
o
2005: 23.878
o
2006: 20.547
o
2007: 11.099
o
2008: 6.358
o
2009: 4.298
o
2010: 4.201
21. Espulsione (torna
all'indice)
Espulsione a titolo di misura di
sicurezza
Espulsione sostitutiva della pena
Espulsione alternativa alla pena
Espulsione a titolo di misura di
prevenzione
Espulsione per soggiorno illegale
Destinazione dello straniero espulso
Assistenza agli stranieri da espellere
Trattenimento in caso di impossibilita'
di esecuzione immediata
Misure alternative al trattenimento in
CIE
Imposibilita' o inutilita' del trattenimento:
ordine del questore
Violazione dell'ordine del questore
Rimpatrio volontario assistito
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente
l'entrata in vigore della L. 129/2011)
L'effetto del recepimento tardivo della
Direttiva 2008/115/CE
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
Destinazione dello straniero espulso;
transito atraverso altro paese
Rilascio di permessi di soggiorno nei
casi di divieto di espulsione
Ulteriori casi di rilascio di permesso
di soggiorno (giurisprudenza)
Omissione, sospensione e revoca dei
provvedimenti di espulsione
Espulsione e protezione internazionale
Reingresso a seguito
dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno
Disposizioni comuni sui ricorsi
Presupposti dell'espulsione (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione
o
per motivi di
ordine pubblico e sicurezza dello Stato
o in azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche (L. 155/2005)
o
a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla
pena
o
a titolo di sanzione sostitutiva della pena
detentiva (allatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
Espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o
contrasto di attivita' terroristiche (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione per
motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005):
o
disposta con
decreto del Ministro dellinterno
(amministrativa), o dal Tribunale per i
minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore
o
l'espulsione in
azioni di contrasto delle attivita'
terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L. 152/1975 o per le quali si possa ritenere che la permanenza
nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali; puo' essere disposta anche
dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)
o
ai fini
dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp, i motivi devono essere
gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del
soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i
suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11,
T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla
frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero
sia identificato durante i controlli in
uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)
o
ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice
di procedura amministrativa (c.p.a.),
o, in caso di espulsione di minore,
alla Corte d'Appello; in caso di
contrasto delle attivita' terroristiche
(sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di
condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere
concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva,
di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale
di questa eccezione)
o
nota: fino al 31/12/2007 si applicavano le
seguenti disposizioni transitorie:
se la decisione
sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto
d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a
quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere
comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine
entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a
revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di
condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche
non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo
che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida
dell'accompagnamento immediato alla
frontiera
Il Ministro
dell'interno ha disposto l'espulsione del cittadino marocchino Raoudi Albdelbar,
Imam della moschea di San Dona' di Piave, per grave turbamento dell'ordine
pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale e discriminazione per motivi
religiosi, avendo pronunciato un'orazione di chiaro tenore antisemita,
contenente espliciti incitamenti alla violenza e all'odio religioso (comunicato Mininterno)
Espulsi due
fratelli tunisini legati all'estremismo islamico (comunicato Mininterno)
Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione a
titolo di misura di sicurezza:
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua
condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o
per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un
delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o
per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art.
235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.), o
per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti
previsti dal DPR 309/1990
(art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui
agli artt. 380 e 381 c.p.p. che
risulti socialmente pericoloso:
art. 380: delitti non colposi, consumati o
tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4
anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello
Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita'
pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di
violenza sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata,
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche'
di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione,
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015)
art. 381 (non colposi): peculato, corruzione, violenza o minaccia a
pubblico ufficiale, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di
sostanze alimentari nocive, corruzione di minorenni, lesione personale,
violazione di domicilio, furto, danneggiamento aggravato, truffa,
appropriazione indebita, offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita' o su qualita' personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni
per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali[4]
o
non puo'
essere disposta, in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena
pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un
periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come
modificato da L. 129/2011)
o
in caso di
provvedimento adottato per straniero
condannato,
l'espulsione e'
eseguita, successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autorita consolare
sono avvertiti per tempo
la revoca o la non applicazione puo
essere disposta dal magistrato di
sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a
rimanere in Italia fino a decisione
del magistrato
provvedimento
del magistrato di sorveglianza
concernente la misura di sicurezza impugnabile
davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
e' eseguita con
le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino
comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di
soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L.
97/2013: incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale)
o
Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione
adottata dalla CEDU (al rispetto
delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire
nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione
della misura di sicurezza dell'espulsione
per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa
misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa; Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
o
Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non
detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal
magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed
attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano,
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre
laccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente
applicata , terminata lespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal
magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza
della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p. e
congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt.
666 e 678 c.p.p.) e
con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di
permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia'
espulso come misura alternativa alla detenzione
o
Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della
pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di
sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame
comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p.,
della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la
questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non
dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di
rinvio al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e'
sopravvenuta (non essendo deducibile in sede di primo ricorso)
o
Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio
di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in
concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la
sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed
alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p., e
congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di
espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e'
sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la
giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio
estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare
plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in
materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di
incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un
tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita'
del provvedimento di rimpatrio
Note:
o dovrebbero comunque essere esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare
di permesso UE slp; in questo senso,
con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass.
18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato
provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria (in senso
contrario, Sent. Cass. 34562/2007); in senso ancora piu' forte,
Sent. Cass. 2/12/2014:
principi di diritto:
-
il combinato
disposto di art. 86 DPR 309/1990
e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art.
30 co. 1 Cost.,
vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei
confronti dello straniero nel periodo di gravidanza
della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del
figlio, in questo secondo caso indipendentemente
dalla convivenza o dal rapporto di coniugio
-
in conformita'
alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le
norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale
presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione
devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri
criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p.,
della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata
il divieto di espulsione di cui all'art.
19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
il divieto si
applica anche alle espulsioni giudiziali
ove risulti
provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in
base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di
svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio,
un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo
margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento
degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine
di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo
perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle
interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti
al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al
contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di
vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di
applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990
o
Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la
misura di sicurezza dell'espulsione non
sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella
fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa
misura deve essere sostituita dal
magistrato di sorveglianza con altra
misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre
anni)
Espulsione sostitutiva della pena (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione sostitutiva della pena detentiva:
o
disposta
(facoltativamente) dal giudice
o
per straniero
che debba essere
condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione,
e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi
dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito
allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione;
la misura ha quindi, in questo caso, natura
amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)
che debba essere
condannato per il reato di ingresso o
soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)
che debba essere
condannato per i reati di mancato
ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui
allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti
di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati
o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di
cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in
flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter,
comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609
ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della
misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non
possa applicare l'espulsione
quale misura sostitutiva della pena,
in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne'
come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione,
il magistrato di sorveglianza sara' tenuto
ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione
come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino,
che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di
reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto
(reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo
a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza
di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base
ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di
sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza
afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia
razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il
successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale
sanzione alternativa alla pena detentiva")
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allingresso e motivo valido di revoca
del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione
ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non
rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura
dellespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puo essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno
valido
o
esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad
espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs.
286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.), anche
al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non
coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale
e l'eta' del minore)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla
frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo >
5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in
caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per
il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del
questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la
deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere; nel senso dell'incompatibilita', in
relazione al caso di straniero condannato per il reato di soggiorno illegale, Sent. Corte Giust. C-430/11 (Punto 42): affinche' la disposizione di cui
all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista
da art. 11 co. 2 della Direttiva
(determinata caso per caso e, di norma, non
superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che
costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la
sicurezza nazionale)
o
ricorso,
come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
note:
non e'
chiaro come sia compatibile con il
dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero
in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio
volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del
reato di ingresso e/o soggiorno illegale
arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere
temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno
illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e
della corrispondente comunicazione
della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere
(art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di
sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con
accompagnamento coattivo, in base ad
art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di
soggiorno irregolare, si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati,
possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e'
escluso, quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di
soggiorno illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE
Espulsione alternativa alla pena (torna all'indice
del capitolo)
Espulsione alternativa alla pena detentiva:
o
disposta
(obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun
potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co.
3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza
o
per straniero,
gia identificato, detenuto, che
debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni, e che
dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi dellart.
13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale
(nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso
di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento,
assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di
prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 226/2004)
o
non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti
previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis
e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[5]
o di delitti di cui allart. 407, co. 2,
lettera a, c.p.p. (delitti
di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati
o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628
co. 3 (rapina aggravata; nota:
il fatto che in caso di rapina aggravata si possa procedere all'espulsione
quale misura alternativa alla pena e' confermato da Sent. Cass. 52578/2014) e all'art.
629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D.
Lgs. 10/2014)
o
in caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, lespulsione e'
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allingresso e motivo valido di revoca
del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione
ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non
rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura
dellespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puo essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno
valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di
un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso
entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di
questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs.
286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in
carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga
applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)
o
all'ingresso in carcere di uno straniero
che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa
alla pena, la direzione dell'istituto
penitenziario chiede al questore
del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che
vengono poi inserite nella cartella
personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000);
il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini
stranieri identificati (nota:
verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata
adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i
necessari strumenti di coordinamento
(D. Lgs. 10/2014)
o
salvo che
il questore comunichi che non e'
stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione
del provvedimento di espulsione al magistrato
di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)
o
il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero
e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[6],
i quali, entro 10 gg, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza
o
se lo straniero
non e' assistito da un difensore di
fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)
o
il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg
o
espulsione
eseguita solo dopo la scadenza dei
termini per lopposizione o di quello per la decisione
o
Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego
rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del
provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e
art. 568, co. 2 c.p.p., il
ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio
necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente
espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel
frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta di asilo
o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di
reingresso illegittimo
o
Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si
configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la
sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero,
dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del
provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle
dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale
sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro armonizzazione
sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne'
consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua
pericolosita' sociale
o
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in
quanto titolare di diritto di soggiorno non
puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa
alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano; nello stesso
senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa
o
Sent. Cass. 52578/2014: la norma di cui all'art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998,
che elenca i delitti in relazione ai quali non si puo' eseguire l'espulsione
alternativa alla pena, come modificata da L. 10/2014, puo' essere applicata
anche quando il delitto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della
modifica (art. 609 co. 2 c.p.p.);
le disposizioni che disciplinano l'esecuzione della pena non hanno infatti
natura di norme penali sostanziali e soggiacciono (in assenza di una specifica
disciplina transitoria) al principio tempus
regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme
penali nel tempo da art. 2 c.p. e
art. 25 Cost.
Espulsione a titolo di misura di prevenzione (torna all'indice del capitolo)
Espulsione come misura di prevenzione:
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa
valutazione della condizione particolare
dello straniero (L. 129/2011)
o
per straniero
appartenente a una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, D. Lgs. 159/2011 (L. 43/2015)[7]:
stranieri ritenuti dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dediti ad attivita delittuose, o
stranieri indiziati di appartenere ad associazione
mafiosa, o stranieri che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in
essere atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale o a prendere parte ad un conflitto
in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita'
terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del c.p.
o
eseguita con accompagnamento immediato alla
frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero
sia identificato durante i controlli in
uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)
o
note:
le misure di
prevenzione differiscono dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni
penali la commissione del reato deve essere certa e la colpevolezza del
soggetto provata, mentre per le misure di prevenzione e' sufficiente una
ragionevole sospettabilita'; mentre, pero', la sanzione penale va sempre
applicata, anche se si tratti di un episodio assolutamente isolato, le misure
di prevenzione richiedono labitualita' del comportamento (sent. Cons. Stato 3451/2011, sent. Cons. Stato 123/2012); nel senso della
possibile sufficienza di un unico
episodio, purche' significativo, Sent. Cons. Stato 3128/2014
il fatto che su
uno straniero penda un provvedimento di espulsione non eseguito non osta a che,
in presenza dei presupposti, sia adottata a carico dello stesso straniero una
misura di prevenzione (Sent. Cass. 12004/2013)
in caso di
espulsione per motivi di prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il
ricorso, e' tenuto a valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il
suo grado di inserimento sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul
semplice nomen iuris del reato
ascritto allo straniero medesimo (Ord. Cass. 18482/2011, ribadita da Sent. Cass. 21796/2013)
la mancanza di
ogni motivazione del provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione
comporta l'omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei
presupposti di fatto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
di persone pericolose e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent. Cass. 24389/2011)
ai fini
dell'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 2 L. 1423/1956
(inottemperanza al foglio di via obbligatorio emanato dal questore quale misura
di prevenzione), il giudice penale ben puo' sindacare la legittimita' del
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al fine di verificare
la sua conformita' alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo
di motivazione sugli elementi indicativi della pericolosita' sociale della
persona; il provvedimento amministrativo deve, infatti, specificamente
enunciare gli elementi di fatto dai quali viene desunta la pericolosita'
sociale del soggetto e, quindi, la sua riconducibilita' ad una delle categorie
indicate da art. 1 L. 1423/1956
(Sent. Cass. 38701/2014)
agli effetti
dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente
pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956
non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla
morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre
che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di
fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o
la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione,
non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente
rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di
persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di
prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di
rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del
soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da
terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio (Sent. Cass. 38701/2014; nello stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)
Espulsione per soggiorno illegale (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione per soggiorno illegale:
o
disposta dal prefetto (amministrativa), previa
valutazione della condizione particolare
dello straniero (L. 129/2011); Gdp Nuoro:
legittimo il decreto di espulsione firmato dal viceprefetto vicario, anche
senza espressa menzione dell'impedimento o dell'assenza del prefetto (Sent.
Cass. 2664/2012, Ord. Cass. 4638/2012), mentre, se a firmare e' altro soggetto
delegato, e' sufficiente la menzione della delega, che si presume esistente
o
per straniero
che abbia eluso i controlli di frontiera e non
sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in
possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007); Sent. Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che
possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli
di frontiera
che non abbia richiesto il rilascio del
permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore
(nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007,
menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della
comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da
appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale
presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di
soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello
straniero); l'onere della prova
della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero
privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo
prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente
remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo
di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni); non costituisce causa di
forza maggiore un intervento chirurgico di molto posteriore alla data di
ingresso o del quale non sia provato il carattere impeditivo (Sent. Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta
di permesso di soggiorno per lo straniero titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari
in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza
(e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) e' l'ottavo
giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in
base a da D. Lgs. 3/2007)
che non abbia
richiesto il rinnovo del permesso
entro 60 gg. dalla scadenza, salva
la sussistenza di cause di forza
maggiore (Gdp Napoli:
tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari
soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti); in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo,
rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati
maturati; Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un
permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in
linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi
familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come
risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi
60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione
che abbia subito
la revoca o lannullamento del permesso di soggiorno; incluso (art. 18-bis co.
4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013) lo straniero cui il permesso sia stato revocato a causa di condanna, anche con sentenza non
definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti
dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi in ambito di violenza domestica (nota:
non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per
delitti commessi nel territorio nazionale; una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per
delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
che abbia subito
il rifiuto di rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota:
non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui
ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR
394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore,
contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro
un termine non superiore a 15 gg
(questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella
prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il
rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo
straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni;
questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella
dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il
rinnovo del permesso); giurisprudenza
precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al
momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma); Sent. Cass. 14727/2013: legittima l'espulsione dello straniero che si sia
trattenuto in Italia successivamente al diniego di rinnovo, essendo irrilevante
il fatto che la sentenza del giudice amministrativo sul ricorso contro tale
diniego non sia ancora definitiva
che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di
ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari,
visita o studio, ovvero che si sia trattenuto
oltre il termine di 3 mesi
(verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato
nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)
che, in possesso
di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto
a soggiornare (L. 161/2014)[8]
rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno
in Italia (Sent. Cass. 10383/2013: se il giudice di pace dubita della autenticita' di
un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro che lo straniero
espellendo abbia prodotto solo in copia e' onere del giudice di pace chiedere
l'esibizione del permesso di soggiorno in originale; in mancanza di tale
accertamento, non e' legittimo il negarne l'autenticita'), si sia trattenuto in
Italia per piu' di 3 mesi dall'ingresso (o, verosimilmente, non soddisfi o non
soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co.
1, lettere a, c, e Reg. CE/562/2006: titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di
risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella
misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen) e abbia violato l'intimazione del questore a recarsi immediatamente,
e comunque non oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'
(L. 161/2014)[9]; nota: per lo straniero in possesso di
un tale titolo di soggiorno, la mancata dichiarazione di presenza e' punita
solo con un'ammenda da 103 a 309 euro (L. 161/2014)[10]
che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui era stato
ammesso (L. 129/2011); nota: non e'
chiaro se sia adottato, in questi casi, un nuovo provvedimento di espulsione da
parte del prefetto o se sia semplicemente adottato, da parte del questore, un
provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi
sembra logicamente preferibile, dal momento che consente una rideterminazione
della durata del divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al
programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero originariamente
destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente
del semplice ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione
al programma
che, senza giustificato motivo, non abbia
ottemperato allordine di allontanamento
impartito per limpossibilita di dar luogo o prolungare il trattenimento in
CIE; Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato
motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita'
diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e
diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta
di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena:
incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita'); circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato
motivo; Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore; note:
-
lo straniero ha
solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006)
-
per esservi
reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero;
spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva
conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
che non abbia
rispettato il divieto di reingresso
a seguito di espulsione
che sia stato
sottoposto a un provvedimento di respingimento
o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui
l'espulsione contrasti con le Convenzioni
internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di
persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera
o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (da D. Lgs. 12/2005,
di attuazione della Dir. 2001/40/CE e,
pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato
dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)
o
non adottata
per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera
esterna (nota: in caso di tentativo di attraversamento di frontiera
interna, lo Stato italiano non potrebbe agevolare l'ingresso illegale in altro
paese Schengen); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione
sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione
coattiva (L. 129/2011); nota:
agevolazione dell'overstaying
o
adottata, in
caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent. Cons. Stato 3760/2010, rafforzata, ora, da Sent. Corte Cost. 202/2013: anche per quello che abbia ottenuto comunque un
permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in
questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto
ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento, e sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a un
diniego di rinnovo, TAR Lazio
-, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli',
e TAR Toscana,
secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso
senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in
senso contrario, TAR Campania;
nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; nel senso del rilievo dei legami familiari anche quando non sussistano
le condizioni per chiedere formalmente il ricongiungimento e del pari rilievo, ai sensi di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della tutela
della vita privata, con considerazione dell'inserimento socio-culturale in
Italia e di quello nel paese d'origine, Sent. Cass. 15362/2015), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata
del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs.
5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso, da Ord. Cass. 12006/2014 e da Sent. Cass. 15362/2015, secondo cui la valutazione va fatta caso per caso
in base ad art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
adottata anche
su segnalazione all'autorita'
giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di soggiorno illegale
effettuata dal sindaco (art. 54, co.
5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di
pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008); art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010:
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale
o
esecuzione del
provvedimento (L. 129/2011)
esecuzione coattiva quando
-
lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario; nota: sarebbe piu' giusto assumere una
richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita; Gdp Torino
oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione
alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per
il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass
media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente,
verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di
tempo")
-
la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta
-
l'espulsione sia
stata adottata per pericolosita'
(ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005,
prevenzione)
-
l'espulsione sia
stata adottata dal giudice (inclusa
quella per violazione dell'ordine del
questore); note:
a rigore,
sarebbe incluso il caso di espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale
punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di
soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno
illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono,
alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
-
sussita il rischio di fuga; tale rischio si
ritiene presente quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze (e il
prefetto ne ricavi, dall'esame del caso
specifico, il pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio
volontario; Gdp Firenze:
art. 13 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998 viola la Direttiva 2008/115/CE e deve essere quindi disapplicato, dal momento che
per "tentare la fuga" art. 3 della Direttiva non puo' intendere il
semplice rischio che lo straniero si sottragga all'esecuzione di un ordine di
allontanamento, che' altrimenti non sarebbe giustificata la possibilita' di
applicazione, prevista dalla Direttiva, di misure limitative della liberta'
personale nelle more del rimpatrio volontario; Gdp Lucca:
nullo il provvedimento di espulsione coattiva fondato sulla presunta esistenza
di rischio di fuga, valutata in modo automatico per il verificarsi di alcune
delle condizioni previste dall'art. 13 co. 4-bis, senza dar rilievo alla
situazione specifica dello straniero; Gdp Genova:
annullato il provvedimento di espulsione notificato con contestuale ordine del
questore di lasciare il territorio dello Stato, sulla base del fatto che non
appare motivata la scelta di procedere con allontanamento coattivo, invece che
con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario):
lo straniero non abbia un documento di viaggio valido
lo straniero non possa documentare la disponibilita'
di un alloggio dove sia facilmente
reperibile (nota: difficile
documentare la disponibilita' di alloggio); Gdp. Caltanissetta: non appare fondata l'adozione di un provvedimento di accompagnamento
coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di alloggio (nota:
verosimilmente, in assenza di altri motivi per ritenere fondato il rischio di
fuga)
lo straniero
abbia in precedenza dichiarato false
generalita'
lo straniero
abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o
il divieto di reingresso o una delle
misure limitative della liberta'
impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del
termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile)
-
siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)
-
sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito
negli altri
casi,
-
lo straniero
puo' chiedere al prefetto la concessione
di un termine per il rimpatrio volontario e l'eventuale
inserimento in un programma di rimpatrio
assistito (L. 129/2011); a questo scopo, la questura informa
adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero della
facolta' di richiedere tale termine (in mancanza
di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento
coattivo); nota: Gdp Torino
oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione
alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per
il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass
media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente,
verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di
tempo")
-
il prefetto, valutato il caso specifico,
con lo stesso provvedimento di espulsione intima allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro un termine
compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un periodo congruo, commisurato
alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno
nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di
altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio
assistito)
-
se e' concesso
il termine,
il questore chiede allo straniero di
dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le
conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse
provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza lecita)
il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura limitativa della liberta'
personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento
della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere
agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio);
il provvedimento e' notificato
all'interessato con le modalita' con
cui vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua,
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del
difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso
che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o
deduzioni al giudice della
convalida; il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida,
che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si
procede in questo caso ad espulsione coattiva
(per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva
- conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del
questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento
impossibile o non prorogabile), se necessario; competente per il reato
di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace
acquisita la
prova dell'avvenuto rimpatrio, la
questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche'
pronunci sentenza di non luogo a
procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso
in violazione dell'eventuale relativo divieto); nota: benche' sia evidente, da questa disposizione, come il
Legislatore mantenendo in vigore le disposizioni relative al reato di ingresso
e/o soggiorno illegale non abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, non e'
chiaro come sia compatibile con
queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il giudice
competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale
arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere
temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale
anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e decida
di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi
con accompagnamento coattivo, in
base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della
L. 129/2011, impegna il Governo a predisporre con tempestivita' tutte le
modifiche, anche legislative, necessarie a recepire nell'ordinamento italiano
lo spirito e la ratio della Direttiva 2008/115/CE al fine di rendere
piu' accessibile la partenza
volontaria nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini
stranieri in condizioni di soggiorno irregolare
Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac
sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o
abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto;
e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte
nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero
illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in
relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)
o
art. 7 par. 4
della Direttiva 2008/115/CE osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene
che lo straniero che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato
membro costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico ai sensi della menzionata disposizione soltanto perche' sospettato
di avere commesso un fatto punibile come delitto
in diritto nazionale o per aver subito
una condanna penale per un fatto del
genere
o
in questo caso, altri elementi, quali la gravita' e la
natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonche' la
circostanza che lo straniero fosse in procinto di lasciare il territorio dello
Stato membro quando e' stato fermato dalle autorita' nazionali, possono essere rilevanti
nel valutare se tale straniero costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai fini della deroga alla regola
secondo cui allo straniero in condizioni di soggiorno irregolare deve essere
concesso un periodo di durata tra i 7 e
i 30 gg per la partenza volontaria; e' altresi' rilevante, eventualmente,
qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto del delitto
contestato allo straniero
o
il ricorso alla
deroga alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario quando lo
straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo
esame degli elementi che sono gia' stati esaminati per constatare la
sussistenza di siffatto pericolo; si deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per
la partenza volontaria sia compatibile
con i diritti fondamentali di tale
cittadino; nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-554/13 affermava che, nel determinare se concedere un
periodo ridotto per la partenza volontaria, le autorita' non possono decidere
automaticamente di non concedere alcun periodo per la partenza volontaria in
ogni caso, anche se un periodo tra uno e
6 gg per la partenza volontaria
potrebbe essere opportuno nelle circostanze del singolo caso
Elementi comuni ai provvedimenti di espulsione amministrativa:
comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso (torna
all'indice del capitolo)
Per le espulsioni amministrative,
o
decreto di
espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita di impugnazione, con
traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da
Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e possibile per indisponibilita
di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in
inglese, francese o spagnolo; Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente
comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare
tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002,
879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato;
altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte
dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione
tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di
irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola
prevista dalla legge quale lingua veicolare; Trib. Lecce
e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di
motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di
stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce
l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di
"impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua
dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua
"veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un
traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile
l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello
straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta
nel caso specifico; nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa,
Gdp Bologna,
secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua
veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente
dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a
conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della
conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il
provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione
mancante); Ord. Cass. 15232/2013: l'errore nella indicazione delle generalita' del
destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata
l'identita' del destinatario stesso, ma solo la corretta trascrizione del suo
nome, non comporta la nullita' del provvedimento, ma la semplice
rettificabilita' dell'errore materiale
o
la consegna allo
straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di
conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000,
determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un
requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento
comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa,
Gdp Matera,
Gdp Pisa, Gdp L'Aquila,
Gdp Nuoro);
se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali,
senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di
tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato
all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa);
se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula
di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova
comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass.
13781/2001, Gdp L'Aquila)
o
vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima,
quando consegue al vaglio individuale
delle posizioni di ciascun destinatario); Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri
contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri
quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di
espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue
afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico
o
in caso di
straniero sottoposto a procedimento
penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque
esigenze processuali)
il questore
richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se lo
straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e'
effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di
custodia cautelare
il nulla-osta e
negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della
responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allinteresse della persona offesa (nota: la
necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le
inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione
dellespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze
processuali
lautorita
giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del
fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia
cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la
richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento),
o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore
(silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE
in attesa della decisione)
sentenza di non
luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio;
e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere
pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
applicazione
(oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza
autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso
di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se
successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei
termini
o
ai fini dell'espulsione dello straniero
denunciato per il reato di ingresso o
soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato; il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla
stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si
ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine del divieto
di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di
respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato);
il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione,
neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della liberta'
personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il
rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile
o
convalida del
provvedimento di accompagnamento
alla frontiera (da L. 271/2004):
comunicazione al
giudice di pace territorialmente
competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore
dalladozione; la competenza e' del tribunale
in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto
dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in
materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per
la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3,
T.U. (nota: vige ancora questa
disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale
lo straniero e'
ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis), e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989
lo straniero e'
ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilita' di nominare un proprio
interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs.
150/2011)
l'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato
(che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte Cost.
109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della
disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla questura
(rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici
inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al
controllo di costituzionalita')
nelle more della
convalida, lo straniero e' trattenuto in
un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
il giudice convalida il provvedimento, con decreto
motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata
losservanza dei termini e la sussistenza
dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in
caso contrario, il provvedimento perde efficacia; Ord. Cass. 12609/2014: il giudice
della convalida del trattenimento in CIE o dell'accompagnamento immediato ha il
potere di rilevare incidentalmente
l'eventuale manifesta illegittimita'
del provvedimento di espulsione,
che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera
di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione
di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la
sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita' (nello stesso
senso, Sent. Cass. 17407/2014, Sent. Cass. 5926/2015)
una volta convalidato, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera e' esecutivo;
Sent. Cass. 15294/2012: espulsione eseguibile anche quando sia pendente il
giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno
decreto di
convalida impugnabile in cassazione;
il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
o
ricorso avverso
il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il
prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica,
se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto
della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita'
familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo
psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione
dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?); note:
Sent. Cass.
8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso
contro lespulsione non e invocabile lillegittimita dellatto amministrativo
(rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento
Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri
contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri
quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Trib. Modena:
nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da schizofrenia
paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per l'impugnazione di un
provvedimento di espulsione
in Gdp Genova
si dice che il provvedimento di espulsione oggetto del ricorso e' stato sospeso
dallo stesso giudice ai sensi di art. 13 co. 2 Direttiva 2008/115/CE e Sent. Corte Cost. 161/2000 ("In questi casi particolari ed eccezionali,
venendo meno la contiguita' temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua
definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non e' inibito
al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo,
nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto
prefettizio impugnato"); in senso
opposto, Gdp Ragusa
respinge l'istanza di sospensione cautelare, perche', per legge, la
presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di espulsione impugnato
lo straniero che
abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del
provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la
richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice
fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la
regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)
Ord. Cass. 15130/2012: legittima la dichiarazione del giudice di pace di
inammissibilita' di un ricorso avverso il decreto di espulsione basata sul
fatto che la ricorrente aveva allegato al ricorso una copia scarsamente
leggibile del decreto di espulsione
o
il ricorso deve
essere presentato entro 30 gg. dalla
notificazione del provvedimento o 60 gg.
se il ricorrente risiede all'estero
(D. Lgs. 150/2011); ricorso inammissibile
se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea
traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da
Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)
o
il ricorso e'
depositabile per posta (D. Lgs. 150/2011; coerente con Sent. Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la
proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto
prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del
ricorrente in applicazione della normativa vigente) o tramite una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione
della sottoscrizione e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla
rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D.
Lgs. 150/2011), la procura speciale al difensore e' rilasciata davanti
all'autorita' consolare (D. Lgs. 150/2011)
o
il ricorso e'
notificato dalla cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento,
almeno 5 gg prima dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi
fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di
funzionari appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)
o
si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs.
150/2011)
o
il giudizio e'
definito, con ordinanza inappellabile
(nota: a dispetto dell'abrogazione di art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la
possibilita' di ricorso per cassazione e' comunque consentita da art. 111 Cost.), in
ogni caso entro 20 gg. dal deposito
del ricorso (D. Lgs. 150/2011); il provvedimento del giudice di pace deve
essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)
o
il ricorrente e'
ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011); quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011)
e, se necessario, da un interprete
(verosimilmente, anche nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilita' di nominare un proprio
interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D.
Lgs. 150/2011)
o
gli atti del
procedimento e la decisione dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)
o
nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
o
TAR Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il
provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione
(nello stesso senso, in precedenza, Sent. Cons. Stato 2828/2009)
Sent. Corte Giust. C-166/13: il diritto al contraddittorio in qualsiasi
procedimento, quale si applica nell'ambito della Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 della stessa, non
osta a che un'autorita' nazionale non ascolti il cittadino straniero specificamente
in merito a una decisione di rimpatrio allorche', dopo aver constatato
liirregolarita' del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una
procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato,
intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere
dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del
permesso di soggiorno
o
il diritto di
essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della
Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 di questa,
include, per un cittadino straniero il cui soggiorno sia irregolare, il diritto
di manifestare, prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio che lo
riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarita' del suo soggiorno,
sull'eventuale applicabilita' degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di tale
direttiva, e sulle modalita' del suo rimpatrio
o
per contro, lo
stesso diritto non impone all'autorita' nazionale competente l'obbligo di avvertire
tale cittadino, prima dell'audizione organizzata in vista di detta adozione,
del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di
rimpatrio, ne' di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la
medesima, ne' di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue
osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilita' di
esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista
sull'irregolarita' del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in
forza del diritto nazionale, che tale autorita' si astenga dall'adottare una
decisione di rimpatrio
o
lo stesso
diritto comporta che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia
irregolare puo' ricorrere, prima dell'adozione da parte dell'autorita'
amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo
riguardi, ad un legale per usufruire dell'assistenza di quest'ultimo durante la
sua audizione da parte di detta autorita', purche' l'esercizio di tale diritto
non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non
comprometta l'efficace attuazione della Direttiva 2008/115/CE; non impone pero' agli Stati membri l'obbligo di
assumere l'onere della suddetta assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio
Allontanamento dello straniero che non soddisfi le condizioni per la
libera circolazione in Area Schengen (torna
all'indice del capitolo)
Allo straniero
in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea
e validi per il soggiorno in Italia, che si sia trattenuto nel territorio
nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di
recarsi immediatamente, e comunque non
oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al
soggiorno; in caso di violazione
dell'intimazione e' adottato il provvedimento di espulsione per soggiorno
illegale; l'allontanamento e' eseguito verso
lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione al soggiorno; se
sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per
motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), il provvedimento e' adottato
sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento
e' eseguito con destinazione esterna
al territorio dell'Unione europea
(L. 161/2014)[11]
E' autorizzata
la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione
europea, in possesso di un permesso
di soggiorno o di altra autorizzazione
che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati
dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un
pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (L. 161/2014)
In caso di
straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al
soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1,
lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di
viaggio valido; disponibilita' di risorse
adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt.
23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o
lo straniero
deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato
il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno
o
in caso di
straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia
richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una
decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo
la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
Accordo di
riammissione Italia-Francia 3/10/1997
o
ciascuna delle
parti si impegna a riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese
terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora
sia dimostrato che questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo
aver soggiornato o essere transitato nel territorio della parte richiesta, o
qualora la parte richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso
di soggiorno.
o
la richiesta
deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla rilevazione della condizione di
soggiorno irregolare
o
l'obbligo di
riammissione non sussiste se
il paese terzo
ha una frontiera comune con la parte richiedente
la parte
richiedente ha a sua volta rilasciato al cittadino straniero un visto o
permesso di soggiorno
il cittadino
straniero soggiorna per piu' di 6 mesi nel territorio della parte richiedente
successivamente alla richiesta di riammissione
al cittadino
straniero e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte
richiedente
allo straniero
si applica Reg. UE n. 604/2013 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990)
il cittadino
straniero sia stato effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o
altro Stato terzo dalla parte richiesta
lo straniero e'
titolare di un titolo di soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata
da altra parte contraente la Conv. Appl. Accordo Schengen
o
le parti cercano
prioritariamente di inviare lo straniero nel paese d'origine
o
elementi di
prova per l'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel
territorio della parte richiesta:
timbri di
ingresso o uscita
titoli di
soggiorno scaduti da meno di 2 anni
visti scaduti da
meno di 6 mesi
titolo di
trasporto nominativo
timbro di uno
Stato terzo con una delle parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della
data di attraversamento della frontiera
o
indizi utili
all'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della
parte richiesta:
documenti
rilasciati dalla parte richiesta
titoli di
soggiorno scaduti da oltre 2 anni
fotocopie di
documenti
titoli di
trasporto
conti d'albergo
immatricolazione
di mezzi di trasporto
carte di accesso
a istituzioni pubbliche o private
biglietti di
appuntamento per visite mediche e simili
ricevute di
operazioni di cambio
dichiarazioni di
pubblici ufficiali o di testimoni o dell'interessato
dati relativi al
ricorso a un'agenzia di viaggio o a un passatore
o
prevista anche
l'ammissione per transito dello straniero a carico del quale sia stato adottato
un provvedimento di allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e'
negata, oltre che in caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o
degradante, quando lo straniero possa essere imputato o condananto in un
procedimento penale per fatti commessi prima del transito
Destinazione dello straniero espulso (torna all'indice del capitolo)
Salvo il divieto
di allontanamento verso un paese in cui lo straniero corra un rischio di
persecuzione o dal quale possa essere rinviato verso altro Stato nel quale non
sia protetto dalla persecuzione (art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998), lo straniero
espulso e' rinviato, di norma, allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio
non sia possibile, allo Stato di provenienza (art. 13 co. 12 D. Lgs. 286/1998)
In presenza di
accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati
in vigore in data anteriore al 13/1/2009, lo straniero per il quale sia
adottato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto puo' essere
rinviato verso tali Stati (art. 13 co. 14-ter D. Lgs. 286/1998, introdotto da
L. 161/2014)
L'allontanamento
dello straniero in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che
conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato
membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, che sia espulso
per essersi trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso
e che abbia violato l'intimazione del questore, e' eseguito verso lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al
soggiorno; se sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di
contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), l'allontanamento e'
eseguito con destinazione esterna al territorio dell'Unione europea (L.
161/2014)
In caso di
straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al
soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non
soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co.
1 lettere a, c, e Reg. CE/562/2006 si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt.
23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o
lo straniero deve
recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il
titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno
o
in caso di
straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia
richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una
decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo
la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
Divieto di reingresso (torna
all'indice del capitolo)
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i
paesi Schengen) per lo straniero destinatario
di un provvedimento di espulsione
(L. 129/2011; verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto si
applichi anche al caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio
assistito o che, dopo l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani
dall'Italia volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia
in caso di adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):
o
durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo
conto della situazione specifica;
puo' essere di durata superiore a 5
anni, con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, nei casi di espulsione
per pericolosita' (L. 129/2011); note:
art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso
superiore a 5 anni, solo quando lo
straniero costituisca una grave minaccia
per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
Gdp Napoli
ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso di 10 anni
in assenza di pericolosita'
TAR Emilia
e TAR Emilia:
in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione,
non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa
in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata
ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di
espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso
senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
nonche' Sent. Cons. Stato 5244/2012, Sent. Cons. Stato 18/2013 e Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso
anteriore al decorso di cinque anni); nel senso della rilevanza delle
disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in
quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio;
in senso opposto, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso,
basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario
con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi
5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata
superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio
(illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato
motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia
e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza
consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e
l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi
alla pericolosita' sociale dello straniero), Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione
di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha
effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa
avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di
reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita
nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima
che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)
Sent. Cons. Stato 1936/2015: ove sia stato annullato
un decreto di espulsione, l'ingresso non autorizzato dello
straniero nel territorio dello Stato non
si configura come violazione del divieto di reingresso, ma come semplice
ingresso illegale
Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo
il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero
sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni
(incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta
l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite
massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale
autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto
ampiamente discrezionale)
Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo
il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero e' rientrato in Italia
prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata
minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo
caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego
sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un
qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi
volutamente diretto a eludere e violare la normativa
Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro
subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un
divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta
all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita'
italiana
Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una
serie di precedenti espulsioni
relative a diversi alias, non
revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla
ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti
non impugnati
Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo
il diniego di rinnovo di un permesso
per lavoro subordinato ottenuto
illegittimamente, essendo lo straniero rientrato
in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico
della stessa persona, con altre generalita'
Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo
il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in
scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata
inizialmente, a causa di una diversa
trascrizione del cognome),
ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al
reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la
rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il
rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei
presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o
rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione
del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi
tassativamente ostativi (nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare
previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura
motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita'
quale presupposto del rinnovo
Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo
il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato
il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente
all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rilascio
di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per
precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L.
129/2011) contemplano un regime piu'
favorevole, con possibilita' per
lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di
chiedere la revoca del divieto di
reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del
ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce
sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di
chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver
spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
Gdp Ravenna:
se un provvedimento di espulsione, adottato in passato, e' gravato da un
divieto di reingresso decennale senza che sussistano pericoli per la sicurezza,
il divieto va revocato, su richiesta, se sono trascorsi piu' di cinque anni
Sent. Cass. 7912/2013: il matrimonio con una cittadina italiana, contratto
in Albania dopo la terza espulsione dall'Italia, non giustifica il rientro in
Italia senza alcuna autorizzazione nell'anno successivo, essendo necessario
l'ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge
o
il divieto
decorre dalla data documentata (col timbro
a data o con altro documento) di uscita dallItalia (DPR 394/1999); in caso
di rimpatrio volontario, il divieto
decorre invece dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio e lo
straniero puo' chiederne la revoca,
fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli (L.
129/2011); Gdp Ravenna:
se lo straniero ha osservato il termine per il rimpatrio volontario e chiede la
revoca del divieto di reingresso, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente
motivato in relazione alla sussistenza di motivi di pubblica sicurezza o di
altri motivi ostativi all'ingresso; TAR Puglia:
illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una
espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se
risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte
tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
o
il divieto e' registrato dall'autorita' di pubblica
sicurezza e inserito nel SIS (art.
13 co. 14-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da L. 161/2014)
o
il divieto non opera (essendo sospeso il
provvedimento di espulsione) per lo straniero ammesso al programma di rimpatrio assistito (circ. Mininterno 7/1/2013)
o
il divieto non si applica allo straniero espulso
per ingresso o soggiorno illegale
per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); nota: la deroga al
divieto di reingresso non si applica
in caso di espulsione sostitutiva
dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs.
286/1998 (Corte App. Milano)
Alla scadenza del divieto, lo straniero deve
produrre idonea documentazione
comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza
italiana (nel senso dell'attribuzione di tale onere probatorio allo straniero, Sent. Cons. Stato 9029/2010, TAR Emilia,
Sent. Cons. Stato 5955/2012); la rappresentanza inoltra la documentazione al
Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti
per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede
all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/2005)
Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento per familiare segnalato al SIS, per il
quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso (pericolo per ordine
pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere contemplato anche il
pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen),
o
la questura
rilascia parere favorevole provvisorio
o
lo Sportello
Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la
sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al
consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o
il consolato da'
comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione
del familiare
o
la questura
provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS
Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di
pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il
permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale
straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse
preventivamente cancellata)
Possibile
lingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa
autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza
presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da
documentazione relativa al motivo per cui si chiede lautorizzazione; la
rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la
decisione allo straniero; giurisprudenza:
o
TAR Lazio:
il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se' ragione
sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la legge
stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio
nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego
dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita'
del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli
frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la
disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente; nello
stesso senso, TAR Lazio,
per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in base alla
sola esistenza di un divieto di rengresso
o
TAR Lazio:
il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello straniero
espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione dell'interessato al
provvedimento e' quindi imprescindibile
o
TAR Lazio:
l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al reingresso,
l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte di un datore
di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel contesto
allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota disponibile)
DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per
l'autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs.
286/1998) e' di 180 gg: al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase
istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei
luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in
Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se
l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa,
deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di
nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota:
assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla
consultazione di un unico archivio)
Reclusione,
con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito
direttissimo, in caso di reingresso
in violazione del divieto:
o
da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;
o
da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o
da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di
fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente
violazione del divieto di reingresso
Ord. Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa
connessa al procedimento di autorizzazione,
risultera' verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione
della rilevanza penale della condotta
Trib. Mondovi': non e' condannabile per violazione del divieto di reingresso lo straniero
rintracciato in Italia prima che sia scaduto il divieto associato a una
precedente espulsione, se non e' provato
che egli abbia lasciato l'Italia a
seguito di tale espulsione (ne' quindi che vi sia rientrato)
Sent. Cons. Stato 1936/2015: ove sia stato annullato
un decreto di espulsione, l'ingresso non autorizzato dello
straniero nel territorio dello Stato non
si configura come violazione del divieto di reingresso, ma come semplice
ingresso illegale
Trib. Agrigento: lo straniero e' penalmente
responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche
quando nel frattempo abbia sposato
una cittadina comunitaria, quando
non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di
soggiorno
Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate
dolosamente, prevale l'interesse a
mantenere il divieto di reingresso
rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in
senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)
Sent. Cons. Stato 5093/2012: le disposizioni che puniscono con la reclusione la violazione del divieto di reingresso non sono state dichiarate
in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE da Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3101/2015: il reato di violazione del divieto di reingresso e'
conforme alla Direttiva 2008/115/CE, quando il reingresso
avvenga entro 5 anni
dall'allontanamento forzato o dalla partenza volontaria, ancorche' sia stata
illegittimamente disposta nel provvedimento di rimpatrio una durata del divieto
superiore a 5 anni; in senso un po' piu' debole, Nota Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011 alla
disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti di
violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei provvedimenti
successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza conformi alla
normativa comunitaria; in senso opposto,
o
Corte App. Milano: la disposizione che prevede la pena della reclusione in caso di violazione del divieto di reingresso deve
essere disapplicata in quanto, ostacolando l'allontanamento dello straniero, si
pone in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
o
Ord. Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello
straniero espulso che faccia reingresso non autorizzato; tale misura ostacolerebbe l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole
preservare; potrebbe aver senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE,
ma, allora, dovrebbe essere prevista solo in via residuale; per di piu', la
misura, piu' tenue, dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la
pericolosia' del soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di
evasione, anche se commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai
sensi di art. 385, co. 2 c.p.)
o
Trib. Torino:
si condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero
colpevole di reingresso in violazione del divieto, ma si sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di
altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, evitando il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE; a questo scopo, si disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co.
3 D. Lgs. 286/1998, che avrebbe dovuto agire in caso di straniero condannato
per un reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel
massimo a 2 anni (nota: la sentenza
afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia
razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il
successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale
sanzione alternativa alla pena detentiva")
Giurisprudenza in materia di perseguibilita' della violazione di divieti di
reingresso non piu' compatibili con
le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE:
o
nel senso della non punibilita'
Trib. Milano:
illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un divieto di
reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne
e' presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva
stessa; il principio del tempus regit
actum non e' applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica
la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia
irretrattabilmente definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto
dagli atti permane per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo
di fattispecie incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni
penali
Sent. Cass. 12220/2012: la disposizione che prevede un divieto di
reingresso di durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza
dei termini per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5
anni dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in
precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile;
nello stesso senso, Trib. Voghera, Sent. Cass. 12004/2013
Trib. Bari:
la violazione di un divieto di reingresso adottato in modo automatico in base
alla normativa pre-vigente non costituisce reato
Trib. Rimini:
revocata la sentenza di condanna per il reato di illecito reingresso nel
territorio dello Stato, dal momento che il reingresso e' avvenuto a piu' di
cinque anni dall'effettiva espulsione e che la normativa penale deve essere
disapplicata, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza di un
divieto di rientro oltre i cinque anni non piu' legittimo alla stregua
dell'ordinamento interno e comunitario
Sent. Cass. 7912/2013: la condotta di reingresso senza autorizzazione
dello straniero gia' destinatario di un provvedimento di rimpatrio conserva
rilevanza penale, anche dopo l'emissione della Direttiva 2008/115/CE, ad eccezione del fatto che il divieto non puo'
superare i 5 anni (e' pero' reato rientrare, in presenza di un vecchio divieto
di reingresso prima che siano trascorsi 5 anni); nello stesso senso, Sent. Cass. 28465/2013
o
in senso ancora piu' forte
Trib. Roma,
Trib. Rimini:
se il provvedimento di espulsione accompagnato dal divieto di reingresso e
l'ordine di allontanamento del questore sono stati emessi nel rispetto di
disposizioni dettate da art. 13 D. Lgs. 286/1998, in materia di immediata
esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di
divieto di reingresso nello Stato prima di 10 anni senza autorizzazione del
Ministro dell'interno, incompatibili con la sopravvenuta Direttiva 2008/115/CE, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano,
l'Autorita' giudiziaria deve disapplicare quegli atti amministrativi, facendo
venir meno l'integrazione del fatto materiale tipico del delitto di reingresso
non autorizzato, di cui essi costituiscono il presupposto
o
nel senso della punibilita'
TAR Emilia
e TAR Emilia:
in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione,
non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa
in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata
ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di
espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate
TAR Lazio
e TAR Lazio:
la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata
quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5244/2012 e Sent. Cons. Stato 18/2013, Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso
anteriore al decorso di cinque anni
o
rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia:
Trib. Firenze: si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione se le disposizioni della
Direttiva 2008/115/CE ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati
membri che prevedano la pena della reclusione sino a 4 anni di uno straniero
che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale ne' in
conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel
territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso,
senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure
coercitive previste da art. 8 Direttiva 2008/115/CE ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento
o
non e' legittimo
subordinare la limitazione della durata del divieto d'ingresso alla
presentazione da parte dello straniero interessato di una domanda volta a
ottenere il beneficio di tale limitazione
o
non e' legittimo
prevedere che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel
territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di
reingresso dellostraniero in tale territorio o dell'entrata in vigore della
normativa nazionale che recepisce la Direttiva 2008/115/CE, comporti una sanzione penale, a meno che tale
cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza o la sicurezza nazionale
o
non e' legittimo
prevedere che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di
cinque o piu' anni al periodo compreso tra la data in cui la Direttiva 2008/115/CE avrebbe dovuto essere recepita e la data effettiva
del recepimento possa successivamente servire per fondare azioni penali, per il
fatto che tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma di art. 2
par. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE e lo Stato membro ha fatto uso della facolta' di
deroga prevista da tale disposizione; nota:
significa che se uno Stato tarda ad attuare la direttiva, nel periodo tra il
termine ultimo per il recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva, chi
abbia gia' scontato un divieto di reingresso di almeno cinque anni, puo'
rientrare senza incorrere in sanzioni penali (si applicano in modo diretto le
disposizioni della direttiva non ancora recepita, e che lo Stato membro, ove in
sede di attuazione tardiva della direttiva si avvalga della deroga di cui
all'art. 2 par. 2, non puo' opporre tale deroga a chi si trovasse nella
predetta condizione, neanche quando il reingresso sia avvenuto dopo
l'attuazione della direttiva, dato che l'interessato avrebbe potuto fare
ingresso non sanzionabile penalmente nel periodo intermedio tra scadenza del
termine e attuazione della direttiva, e che l'applicazione al suo caso della
deroga introdotta aggraverebbe la sua situazione
Concl. Avv. Gen. C-290/14: la Direttiva 2008/115/CE osta ad
una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento
principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione allo straniero il cui soggiorno sia irregolare, per la
sola ragione che questi, dopo essere stato rimpatriato
nel suo paese d'origine, nell'ambito di una precedente procedura di rimpatrio,
sia rientrato nel territorio dello
Stato membro
Assistenza agli stranieri da espellere (torna all'indice del capitolo)
A stranieri e
apolidi da espellere sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)
Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione
immediata (torna all'indice del capitolo)
Il Questore dispone il trattenimento in un Centro di
identificazione ed espulsione (CIE;
da L. 125/2008), quando non sia possibile eseguire immediatamente lespulsione
con accompagnamento alla frontiera a causa di (L. 129/2011) situazioni transitorie che ostacolano
la preparazione dell'allontanamento; in particolare,
o
per la
necessita di soccorrere lo
straniero
o
per necessita
di accertamenti su identita o
nazionalita
o
per necessita
di acquisire documenti per il
viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza
di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio di fuga non
si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione
immediata dell'espulsione coattiva)
Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una
cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un
provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse
dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione
anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui
all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al
figlio")
Trib. Roma:
in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida
del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto
ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per
l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno
Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento
espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il
diritto al risarcimento derivante
dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo
al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel
territorio dello Stato (nota: il
provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo
a reingresso e soggiorno)
Misure alternative al trattenimento in CIE (torna all'indice del capitolo)
In alternativa al trattenimento in CIE, il questore puo' adottare, con provvedimento motivato, una o piu' misure limitative della liberta'
personale (consegna del documento di viaggio, che sara'
restituito al momento della partenza; obbligo
di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; obbligo di presentazione,
in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente
per territorio), purche'
l'espulsione non sia stata adottata
per motivi di pericolosita' e lo
straniero sia in possesso del documento
di viaggio valido (L. 129/2011); nota:
la possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere
considerata, in base alla Direttiva 2008/115/CE, in tutti i casi; la mancanza di un documento di
viaggio valido non priva di per se' di efficacia la misura alternativa
Il provvedimento
e' notificato all'interessato con le
modalita' con cui vengono notificati
i provvedimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o,
in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo'
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida (L. 129/2011)
Il provvedimento
e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le
misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate
o revocate dal giudice di pace (L.
129/2011)
La violazione di una delle misure adottate
e' punita con multa da 3.000 a 18.000
euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non
e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva
- conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del
questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento
impraticabile), se necessario; competente
per il reato di violazione della
misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace (L. 129/2011)
Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine
del questore (torna all'indice del capitolo)
In caso di trattenimento (anche quello motivato
dal differimento del respingimento)
impossibile o
non piu' prorogabile, o nei casi in cui dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna
prospettiva ragionevole che
l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza (L. 161/2014), il questore, allo scopo di porre
fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie
per eseguire immediatamente il provvedimento di allontanamento (L. 129/2011;
nota: sembra una semplice dichiarazione di buone intenzioni), ordina allo
straniero, con provvedimento scritto recante l'indicazione delle sanzioni previste in caso di
violazione, di lasciare l'Italia entro 7
gg (L. 129/2011)
Giurisprudenza:
o
l'impossibilita'
deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che
nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il
decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce
e Trib. Brindisi)
o
l'impossibilita'
puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)
o
la motivazione
deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire
l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la
convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale
dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve
essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)
o
Trib. Torino
(anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del
trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta
improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di
pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella
fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia
rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche'
l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)
L'ordine del
questore puo' (nota: non "deve")
essere accompagnato, anche su richiesta
dell'interessato (L. 129/2011), dalla consegna all'interessato della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in Italia, e per
rientrare in tale Paese o, se non e' possibile, in
quello di provenienza (L. 94/2009), incluso il
biglietto di viaggio (L. 129/2011)
In caso di ammissione dello straniero a un programma di rimpatrio
assistito, il provvedimento con cui il questore ha impartito l'ordine di lasciare il territorio dello
Stato entro 7 gg e' sospeso (L.
129/2011)
TAR Lazio:
il ricorso contro l'ordine del
questore e' di competenza del giudice
ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi
da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del questore (torna all'indice del capitolo)
La violazione dell'ordine del questore priva di giustificato
motivo e' punita con (L. 129/2011; Sent. Cass. 36446/2011: trattandosi di fattispecie diversa da quella
precedentemente abolita, si applica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della L. 129/2011)
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in
caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato
ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel
caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio
volontario (nota: non si
comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il
trattenimento in CIE)
La competenza per il reato di violazione
dell'ordine del questore e' del giudice
di pace (L. 129/2011)
Al procedimento
penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione
contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione
immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato
della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a
misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di
tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)
Il
giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero,
dell'eventuale consegna allo
straniero della documentazione utile
a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione;
da L. 129/2011)
La
sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente
eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente per
l'accertamento del reato (L.
129/2011; nota: in questo modo si
applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un
reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia
accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base
ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto
da L. 161/2014)[12];
eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in
relazione al reato di trasgressione
dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L.
129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad
opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o
dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti
si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co.
3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno
opposto a quella prima effettuata)
Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):
o
la pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a
richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito
della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra
provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al
condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora
abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita
del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro
essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero
illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto
lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe
coincidere con quella di residenza di fatto)
o
se il condannato
non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la
conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza
domiciliare
o
ai fini della
conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena
pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg
(nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con
applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere
pari a 45 gg)
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)
A carico del
trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione
coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota:
la disposizione e' ambigua, dal
momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative
alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in
carcere, con nuova possibilita' di trattenimento
e di ordine del questore ed
eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta
all'autorita' giudiziaria
La violazione del nuovo eventuale ordine
del questore priva di giustificato
motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)
La
sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente
eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente per
l'accertamento del reato (L.
129/2011; nota: in questo modo si
applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un
reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia
accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base
ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998,
introdotto da L. 161/2014)[13];
eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in
relazione al reato di trasgressione
dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L.
129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad
opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o
dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti
si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co.
3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno
opposto a quella prima effettuata)
La
procedura puo' essere iterata senza
limiti (nota: lo si ricava dal
riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs.
286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di
impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera)
Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione
europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4,
5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce
dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al
rimpatrio volontario e di restrizioni
della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di
disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011
lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola
dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione
Per esservi
reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere
pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la
valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza
all'ordine del questore, il giudice
deve verificare la legittimita' del
provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo
sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per
violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro:
per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile
almeno astrattamente e in forma legale
Sulla nozione di
giustificato motivo:
o
Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato
motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita'
diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e
diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta
di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento:
inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente
di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto
aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib. Modena:
incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita')
o
circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore
o
Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p.
(inosservanza dei provvedimenti dellautorita') lo straniero che non ottemperi
all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini
dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento
del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs
286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)
o
la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
osta alla
normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante
sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino
di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di
detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio
volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui
allart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato
trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima
del trattenimento non sia stata ancora superata
non osta a
siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un
paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto
territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio
(nota: se e' esaurita, quindi, la procedura
prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo'
prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo
Stato membro)
o
punti 30 e 31
della sentenza:
la finalita'
della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui
soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non
potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di
polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora
prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
i cittadini di
paesi terzi i quali, oltre ad aver
commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo
reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu'
altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Rimpatrio volontario assistito (torna all'indice del capitolo)
Possono
essere attivati programmi di rimpatrio
volontario assistito da parte del Mininterno, anche in collaborazione con
le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,
con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati
(L. 129/2011)
Con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 27/10/2011) sono definite le linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, che
fissano le priorita' di cui tener conto (con riguardo particolare alle
categorie vulnerabili) e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui
realizzare i programmi di rimpatrio assistito:
o
possibili attivita':
divulgazione
delle informazioni sulla possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e
sulle modalita' di partecipazione ai relativi programmi
assistenza allo
straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti
necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con la rappresentanza
consolare del Paese d'origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di
viaggio
informazione sui
diritti e doveri dello straniero connessi con la partecipazione al programma di
rimpatrio
organizzazione
dei trasferimenti
assistenza dello
straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19
co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche
o sessuali), nelle fasi precedenti la partenza
corresponsione
di un contributo economico per le prime esigenze nonche' assistenza ed
eventuale sostegno dello straniero, con particolare riguardo per i soggetti
vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione
collaborazione
con i Paesi di destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate
condizioni di inserimento
o
priorita':
soggetti
vulnerabili, di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani,
minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali)
vittime di
tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione
internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria
stranieri che
non soddisfino piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno
stranieri, gia'
destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in
CIE
stranieri, gia'
destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un
periodo per la partenza volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998
o
programmi di
rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di
organizzazioni
internazionali e intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in
programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno
triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione)
regioni
enti locali,
come definiti da art. 2 D. Lgs. 267/2000
associazioni
iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture,
operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno
triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza
almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata
capacta' finanziaria)
associazioni di
promozione sociale, di cui all'art. 2 L. 383/2000,
iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge, operanti nel
settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in
programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno
triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata
capacta' finanziaria)
associazioni
iscritte nel Registro di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata
esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal
programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di
destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)
o
pianificazione da parte del Mininterno delle attivita'
per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' indicate
o
selezione
e aggiudicazione, da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio,
sulla base della pianificazione
o
collaborazione tra i Consigli territoriali
e i soggetti terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio
finalizzata alla promozione di tali programmi
o
procedura di ammissione al programma di rimpatrio:
lo straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale
si trova istanza di accesso al
programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e
delle informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del
provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato
la Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica
che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di
rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o,
in mancanza, che ne sia stata accertata
l'identita'; in caso di esito
favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di
rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita'
dei posti in relazione al finanziamento del programma
la Prefettura comunica, senza ritardo,
l'ammissione al programma alla questura
competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti (sospensione
dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare
l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali misure
limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co. 3 D.
Lgs. 286/1998, e informa
dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del
programma; in caso di mancata ammissione
al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura
competente, anche in via telematica, all'interessato
ed al soggetto incaricato
dell'attuazione
il soggetto incaricato dell'attuazione del
programma comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini
degli adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione
all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione
dell'istanza di revoca del divieto di reingresso (nota: in caso di ammissione al programma
di rimpatrio assistito, il provvedimento di espulsione e' sospeso; ne deriva
che non opera il divieto di reingresso
conseguente a tale provvedimento; in
queso senso, sebbene in modo non esplicito, circ. Mininterno 7/1/2013:)
Note:
o
configurandosi
il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia
perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE
rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la
concessione di un termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita'
puo' essere quella di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche
tardiva) di chi sia trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine
per il rimpatrio volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo
scopo di rendere efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del
(costoso) trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio
assistito e' infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che
richiede la collaborazione dell'interessato)
o
e' stata
dimenticata una categoria intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella
di coloro che abbiano ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli
stranieri che, destinatari di un provvedimento di espulsione coattiva, sono
immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro
trattenimento in CIE; il rimpatrio assistito puo' comportare vantaggi economici
per lo straniero in fase di inserimento in patria, e non c'e' motivo per
escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio; questa esclusione colpisce
in particolare lo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di
alloggio (questi non gode della concessione di un termine per il rimpatrio
volontario, essendo considerato "a rischio di fuga", ed e'
allontanabile immediatamente), e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima
fase, il passaporto, in modo da poter subire il trattenimento e,
successivamente, godere dell'ammissione al programma di rimpatrio!
I programmi sono
finanziati con le risorse disponibili nel Fondo rimpatri (individuate
annualmente con decreto del Ministro dell'interno) e nei fondi europei
destinati a tale scopo (secondo le relative modalita' di gestione)
Pubblicato un bando
Mininterno per il rimpatrio
volontario assistito, che prevede la copertura delle spese di viaggio e
l'erogazione di un'indennita' individuale alla partenza dai 200 ai 400 euro a
persona; il CIR critica, in un comunicato,
il fatto che al rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul
territorio siano destinati finanziamenti in misura minore che per altre
categorie
Non puo'
fruire del rimpatrio assistito lo
straniero che (L. 129/2011)
o
ne abbia gia' fruito in passato
o
sia destinatario
di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo,
prevenzione) o per violazione del
termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato
di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale
o
abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al
rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore
in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE, il trattenimento
in CIE e l'ordine del questore di
lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di
prolungare la detenzione in CIE)
In caso di ammissione dello straniero al programma (L. 129/2011),
o
sono sospesi i provvedimenti di respingimento,
di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di
trattenimento impraticabile e le misure
limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma
non il trattenimento in CIE); nota:
e' evidente, da queste disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito
possa essere ammesso anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro,
pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere l'ammissione al
programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere quella di
richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per il
rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale
richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si
debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)
o
la prefettura
comunica alla questura l'avvenuto
rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa l'autorita'
giudiziaria competente in relazione al reato
di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)
o
il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito da parte dello
straniero comporta la sua espulsione
coattiva e l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di
lasciare il territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)
Circ. Mininterno 7/1/2013: l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito non
richiede che sia stato adottato un provvedimento di espulsione; se e' stato adottato, l'ammissione al programma ne
comporta la sospensione (nota:
benche' la circolare non lo affermi esplicitamente, se ne ricava che in nessun caso opera un divieto di reingresso)
Dati sui
rimpatri assistiti nel periodo Giugno 2009 - Giugno 2012 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):
o
con supporto
reintegrazione: 748
o
senza supporto
reintegrazione: 528
o
totale: 1.276
Numero di rimpatri volontari assistiti realizzati
nell'ambito del Fondo rimpatri, per anno
(Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sui CIE)
o
2009: 162
o
2010: 160
o
2011: 480
o
2012: 773
o
2013: 1.036
Progetti di rimpatrio assistito attivi nel 2014 (Nota RIRVA):
o
Partir VI, per
1.055 migranti
o
Ausilium II, per
950 migranti
o
Integrazione di
ritorno II, per 80 migranti da Algeria, Ghana, Ecuador, Colombia e Peru'
o
Ermes, per 80
migranti da Marocco, Tunisia e Albania
o
Remploy III, per
80 migranti da Marocco, Tunisia, Senegal, Ghana, Ecuador, Peru' e Bolivia
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in
vigore della L. 129/2011) (torna all'indice del capitolo)
Il complessivo sistema sanzionatorio in materia di
espulsione presenta squilibri, sproporzioni
e disarmonie rimediabili solo da un intervento organico del legislatore (Sent. Corte Cost. 22/2007 e Sent. Corte Cost. 236/2008)
Direttiva 2008/115/CE (torna
all'indice del capitolo)
Principali
disposizioni della Direttiva 2008/115/CE:
o
la direttiva
disciplina il rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rispetto al
soggiorno (nota: non la loro condizione complessiva)
o
gli Stati membri
possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare
la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad
opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di
sanzione penale, e a quelli di estradizione
o
la direttiva non
si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che esercitino il
diritto di liberta' di circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi
terzi e ai loro familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad
accordi tra la Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi
dall'altra (Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San
Marino)
o
se la direttiva
non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di
un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di
limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di
emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e'
rispettato inoltre il principio di non
refoulement
o
si tiene nel
dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita
familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement
o
lo straniero in
condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero'
e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a
recarvisi ed e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se
sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico
o
se lo straniero
e' ripreso da altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali
vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, e' il secondo Stato
membro ad adottare la decisione di rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in
posizione irregolare anche sul territorio di tale Stato)
o
possibile, per
uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi
dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque
ragione
o
se e' pendente
una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in
considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a
conclusione della procedura
o
una decisione di
rimpatrio (come pure di allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere
adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale
(rifiuto o revoca del permesso)
o
di norma, lo
straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente
entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona
questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello
straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla
o
il termine per
il rimpatrio volontario e' prorogato in caso di necessita' e di circostanze
particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola,
esistenza di legami familiari o sociali)
o
possono essere
imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello
straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una
garanzia finanziaraia, consegna di documenti)
o
il termine puo'
essere ridotto o non concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi
sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la
decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente
infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una
richiesta di permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu'
grave del non averla presentata affatto)
o
si da' luogo
all'allontanamento (inteso come esecuzione della decisione di rimpatrio da
parte dello Stato) quando non sia stato concesso un termine per il rimpatrio
volontario o, se tale termine e' stato concesso, quando lo straniero non abbia
ottemperato all'obbligo di rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando
emergano, prima della scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato
la mancata concessione del termine
o
se lo straniero
resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive,
ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti
fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
gli Stati membri
effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi
o
l'allontanamento
e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e'
accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente
per il ricorso
o
l'allontanamento
puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze
particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale,
o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la
difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere
imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero
(quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia
finanziaraia, consegna di documenti)
o
prima di
adottare una decisione di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo
Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo
diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo
superiore interesse; lo Stato membro si accertera' che il minore sia
ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata
struttura di accoglienza nello Stato di rimpatrio
o
i provvedimenti
di rimpatrio devono essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e'
stato concesso il termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per
questo non e' stato rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto
anche in altri casi (nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli
"altri casi" in cui il divieto puo' essere imposto)
o
il divieto di
reingresso sara' determinato in considerazione della situazione personale; puo'
comunque superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in
inglese: "it may however exceed five years if the third-country national
represents a serious threat to public policy, public security or national security"
; nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio
all'interpretazione secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere
superato anche in altri casi, non determinati)
o
lo Stato membro
prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto
di reingresso adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del
divieto e' obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato
il termine per il rimpatrio volontario
o
le vittime di
tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso,
salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o
quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica
o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)
o
lo Stato membro
puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o
sospenderlo per ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo'
anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per
particolari categorie
o
quando uno Stato
membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di
reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il
secondo e tiene conto degli interessi di questo
o
i provvedimenti
di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso)
sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione
relativa alle possibilita' di impugnazione; le informazioni relative alla
motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in
generale, dalla legge nazionale (ad esempio, per tutelare la sicurezza
nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini,
l'accertamento e il perseguimento di reati)
o
il provvedimento
deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente
presumere comprensibile per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire
che, per chi sia entrato illegalmente, la comunicazione sia data in formato
standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu'
usate dai migranti che entrano illegalmente
o
lo straniero ha
diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di
chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa
competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti
o
l'autorita' o
organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo
temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge)
o
lo straniero ha
diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al
gratuito patrocinio
o
gli Stati membri
possono limitare l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso
giurisdizionale e/o in caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati
specificamente designati e/o se il ricorso non e' palesemente infondato; possono
prevedere tetti di spesa e di tempo per il gratuito patrocinio e che il
trattamento non sia piu' favorevole di quello previsto per i propri cittadini;
possono esigere un rimborso totale o parziale delle spese se la condizione
economica dello straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere
le spese
o
nelle more del
rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti
l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per
i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle
esigenze delle persone vulnerabili
o
in caso di
estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione
dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto
o
il trattenimento
e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in
particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i
preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura
efficace ma meno coercitiva
o
il trattenimento
deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per
l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento
di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita'
giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un
controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da
parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello
straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di
presentare tale istanza
o
lo straniero ha
diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in
caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo
dell'autorita' giudiziaria
o
quando i
presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una
ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato
immediatamente
o
la durata
massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga
non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di
allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole
sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere
la documentazione necessaria da paesi terzi
o
il trattenimento
e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione
dai detenuti comuni
o
lo straniero
detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita'
consolari
o
le esigenze
delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono
assicurate le cure urgenti o essenziali
o
organizzazioni
rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono
ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere
condizionate alla autorizzazione preventiva
o
gli stranieri
trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai
loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare
i centri
o
minori non
accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi
sono alternative e per il tempo piu' breve possibile
o
le famiglie
trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita
privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco
e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione
o
i minori non
accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso
istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle
persone di quell'eta'
o
nel contesto del
trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore
interesse
o
nei casi in cui
vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a
trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai
termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli
stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in
locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale
regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato
dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le
disposizioni della direttiva
Elementi
della Direttiva 2008/115/CE non
adeguatamente recepiti dalla normativa
italiana:
o
lo straniero
irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga
autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi
immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo
soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda
all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso (art. 6, co. 2)
o
per il divieto
di reingresso non dovrebbe essere prevista una durata minima, dal momento che
l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso
particolare
o
attualmente, non
sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a
soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o
la normativa
vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di
espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13,
co. 2)
o
la normativa
attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio
per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1,
lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
la normativa
vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento,
ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente
si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa
vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno
i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art.
15, co. 4)
o
la normativa
vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute
(art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai
centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e'
attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[14]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso
per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di
affidamento di servizi
o
il diritto dello
straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e'
sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
la normativa
vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una
famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co.
1)
o
il rispetto dei
diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della
L. 129/2011, impegna il Governo a procedere con tempestivita' al recepimento nell'ordinamento italiano
delle disposizioni della direttiva sin qui non
attuate e piu' favorevoli e garantiste per i cittadini stranieri
Sent. Corte Giust. C-38/14: la Direttiva 2008/115/CE osta ad
una normativa di uno Stato membro che impone, in caso di soggiorno irregolare
di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle
circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento, misure queste
applicabili l'una ad esclusione
dell'altra
Concl. Avv. Gen. C-290/14: la Direttiva 2008/115/CE osta ad
una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento
principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione allo straniero il cui soggiorno sia irregolare, per la
sola ragione che questi, dopo essere stato rimpatriato
nel suo paese d'origine, nell'ambito di una precedente procedura di rimpatrio,
sia rientrato nel territorio dello
Stato membro
o
art. 7 par. 4 della
Direttiva 2008/115/CE osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene
che lo straniero che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato
membro costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico ai sensi della menzionata disposizione soltanto perche' sospettato
di avere commesso un fatto punibile come delitto
in diritto nazionale o per aver subito
una condanna penale per un fatto del
genere
o
in questo caso, altri elementi, quali la gravita' e la
natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonche' la
circostanza che lo straniero fosse in procinto di lasciare il territorio dello
Stato membro quando e' stato fermato dalle autorita' nazionali, possono essere
rilevanti nel valutare se tale straniero costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico ai fini della deroga alla
regola secondo cui allo straniero in condizioni di soggiorno irregolare deve
essere concesso un periodo di durata tra
i 7 e i 30 gg per la partenza volontaria; e' altresi' rilevante,
eventualmente, qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto del
delitto contestato allo straniero
o
il ricorso alla
deroga alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario quando lo
straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo
esame degli elementi che sono gia' stati esaminati per constatare la
sussistenza di siffatto pericolo; si deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per
la partenza volontaria sia compatibile
con i diritti fondamentali di tale
cittadino; nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-554/13 affermava che, nel determinare se concedere un
periodo ridotto per la partenza volontaria, le autorita' non possono decidere
automaticamente di non concedere alcun periodo per la partenza volontaria in ogni
caso, anche se un periodo tra uno e 6 gg
per la partenza volontaria potrebbe
essere opportuno nelle circostanze del singolo caso
o
non e' legittimo
subordinare la limitazione della durata del divieto d'ingresso alla
presentazione da parte dello straniero interessato di una domanda volta a
ottenere il beneficio di tale limitazione
o
non e' legittimo
prevedere che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel
territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di
reingresso dellostraniero in tale territorio o dell'entrata in vigore della
normativa nazionale che recepisce la Direttiva 2008/115/CE, comporti una sanzione penale, a meno che tale
cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza o la sicurezza nazionale
o
non e' legittimo
prevedere che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di
cinque o piu' anni al periodo compreso tra la data in cui la Direttiva 2008/115/CE avrebbe dovuto essere recepita e la data effettiva
del recepimento possa successivamente servire per fondare azioni penali, per il
fatto che tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma di art. 2
par. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE e lo Stato membro ha fatto uso della facolta' di
deroga prevista da tale disposizione; nota:
significa che se uno Stato tarda ad attuare la direttiva, nel periodo tra il
termine ultimo per il recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva, chi
abbia gia' scontato un divieto di reingresso di almeno cinque anni, puo'
rientrare senza incorrere in sanzioni penali (si applicano in modo diretto le
disposizioni della direttiva non ancora recepita, e che lo Stato membro, ove in
sede di attuazione tardiva della direttiva si avvalga della deroga di cui
all'art. 2 par. 2, non puo' opporre tale deroga a chi si trovasse nella
predetta condizione, neanche quando il reingresso sia avvenuto dopo
l'attuazione della direttiva, dato che l'interessato avrebbe potuto fare
ingresso non sanzionabile penalmente nel periodo intermedio tra scadenza del
termine e attuazione della direttiva, e che l'applicazione al suo caso della
deroga introdotta aggraverebbe la sua situazione
o
la durata massima del trattenimento
prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di
allontanamento avviata prima che il
regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto
in pendenza di un procedimento
giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di
accompagnamento coattivo alla frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione
dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di
allontanamento e tale prospettiva non
sussiste quando risulti poco
probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine
massimo del trattenimento
o
quando il
periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non
e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non
dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti
dallo Stato membro a tale fine
o
qualsiasi decisione adottata dalle autorita'
competenti, al termine del periodo
massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito
da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della
relativa motivazione in fatto e in
diritto
o
il riesame che e' chiamata a compiere
l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire
all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga
del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta
autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti
dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove
e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del
procedimento stesso
o
e' illegittimo prorogare il periodo
iniziale di trattenimento per il solo
fatto che lo straniero sia privo di
documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso
per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di
stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura
meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o
e' legittimo ritenere che uno straniero il
quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne
consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di
"mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del
comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche'
la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto
questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o
uno Stato membro
non puo' essere obbligato al rilascio di
un permesso di soggiorno o di altra
autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo
di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio
paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal
giudice nazionale in considerazione
dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento;
tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo
straniero una conferma scritta della
sua situazione
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva
2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
Il 24/12/2010 e'
scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, senza che tale recepimento fosse stato effettuato
nell'ordinamento italiano (il recepimento e' stato effettuato con la L.
129/2011)
Una direttiva
per la quale sia scaduto invano il
termine per il recepimento ha effetto diretto: le sue disposizioni
possono essere invocate
dall'individuo che ne possa trarre un effetto
giuridico favorevole nei confronti dello Stato inadempiente, purche' si tratti
di disposizioni precise e non condizionate all'emanazione di atti
da parte delle autorita' nazionali
In caso di
direttiva non recepita nei termini, le disposizioni nazionali in evidente contrasto con le disposizioni della direttiva dotate di effetto diretto devono essere disapplicate dalla pubblica
amministrazione e dal giudice (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
Per limitare i danni, era stata emanata,
nell'ambito del quadro vigente prima delle modifiche apportate da L. 129/2011)
la Circ. Mininterno 17/12/2010, che stabiliva quanto segue: allo scopo di evitare
contenzioso giudiziario, in sede di adozione di provvedimenti di espulsione per
soggiorno illegale,
o
nell'intervista
cui lo straniero e' sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o
coatto, andra' verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia
possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo
o
qualora sia
esclusa la possibilita' di rilascio di permesso, si deve accertare se
sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la
partenza volontaria; tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo
straniero
abbia presentato
una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente
infondata o fraudolenta
sia pericoloso
per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
sia a rischio di
fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora
venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria
o
per valutare se
sussista il rischio di fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di
dimostrare, con adeguata documentazione
la
disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite,
idonee allo scopo (ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, si
puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000)
il possesso di
un documento utile all'espatrio, in corso di validita'
l'utilizzabilita'
di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza
alcuna difficolta' (Gdp Cremona:
anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli
stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della
reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio)
la linearita'
della sua condotta pregressa
il proprio
concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro
Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio
italiano (Gdp Cremona:
la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare
l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio,
potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che
la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione; nota: se
non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe
essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a
soggiornare in Italia!)
ogni altro
elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si
sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine
per la partenza volontaria (Gdp Cremona:
l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione induista
italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della
determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE)
o
in base ad art.
9, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare
l'allontanamento, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali
dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di
trasporto o l'assenza di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza
assoluta, e non semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione
da parte della Rappresentanza diplomatica
o
la misura del
trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla
legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra'
emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre
misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che
caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli
si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche
adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile
all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o
di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato,
etc.)
o
la durata del
divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le
circostanze pertinenti ciascun caso
o
dai
provvedimenti deve emergere come
la posizione
dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione
le decisioni
discrezionali (quale, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del
termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo
trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano
state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio
sia stato
osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita'
graduale crescente"
Nel periodo tra
il 24/12/2010 e l'approvazione della L. 129/2011, si e' formata la seguente Giurisprudenza:
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle
disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
Trib. Torino
(in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore
di cui all'art. 14, co. 5-quater;
nello stesso senso, Trib. Torino,
Trib. Torino):
-
art. 14, co.
5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente,
fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e'
parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di
applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo
massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della
Direttiva stessa; Trib. Torino
osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo
della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una
compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto
-
secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero
trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non
consentendo quindi di dar luogo a reclusione
-
non si vede
quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre
dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede
amministrativa del suo allontanamento
-
la norma
incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo
giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimit costituzionale
dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di
compatibilit di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva
provvista di effetto diretto
-
si ha
incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal
momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile
con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la
condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima
della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo'
essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce
reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa
extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita'
del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella
UE; Trib. Torino:
in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non
essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo
caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice:
non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato
restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della
maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti
di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di
eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto;
si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da
trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come
una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari
Trib. Torino
(in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine del questore
di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie
del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a
prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu'
punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso,
Corte App. Bologna, Ord. Trib. Modena, Ord. Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib. Bologna, che non la convalida
Trib. Bologna, Trib. Roma:
in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio
criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
Proc. Trib. Firenze e Trib. Modena:
-
art. 14, co.
5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la
mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di
allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione
amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore
a diciotto mesi
-
ne consegue la
disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allart. 14, co. 5 ter,
sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della
successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista
dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione
possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il
rimpatrio volontario
-
l'arresto ai
sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi
previsti dalla legge
-
il contrasto tra
normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il
mancato allontanamento
Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo,
e quindi esime dal dover sollecitare lintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D.
Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale
ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento
nazionale,
tutte le
espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo
il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo
non e' prevista
alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con
l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg
tutte le
modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o
eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che
oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellidentificazione, la
mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente
estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte
resistenti)
la sospensione
dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art.
37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)
-
tali norme non
debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul
provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della
potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto
sprovvisto di base legale
-
un provvedimento
anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi
effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione
di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie
incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi
disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma
europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza
della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato
ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un
interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa
(l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo'
piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista
-
in presenza di
una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche'
per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme
che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla
inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di
espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e,
conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione
.e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti
impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto
contestato
-
in relazione
alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal
momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)
Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
Gdp Milano
(citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per
il quale non risultano elementi di pericolosita'
Gdp Ravenna:
annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera scadenza del termine
di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con intimazione, senza dar
luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato a valutare se fosse
possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario, coerentemente con
la Direttiva 2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a
meno che non intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e
l'automatica applicazione di un divieto di reingresso)
-
illegittimo il
provvedimento di espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5
gg per lasciare il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non
sufficientemente dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente
contestualmente non applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di
presentarsi periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a
scongiurare tale rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo
modo Circ. Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp Milano,
che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e la
conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita' del
provvedimento di espulsione
-
anche in assenza
degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri,
l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della
reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio
-
l'inserimento in
un ente riconosciuto dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e'
sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione
della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE
-
la semplice
dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non
significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo
significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge
gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione (nota: se non
valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere
consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in
Italia!)
-
il reato di cui
all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE
-
si applica,
riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.
Gdp Milano:
annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla
quale lo straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali
che possano far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso,
Trib. Varese,
che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del rischio
Gdp Napoli:
annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva
(verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non
sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione
confusa)
Gdp Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ. Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio
di fuga non possono essere fissati con circolare
-
assoluzione
dell'imputato dal reato di violazione del divieto di reingresso perche' il
fatto non sussiste, previa disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e
presupposto, costituito dal decreto di espulsione contenente il divieto di
reingresso e dall'ordine di allontanamento del questore, emessi entrambi prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi
nel rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto
di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso
nello Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno,
incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva 2008/115/CE
-
per tali atti
non e' applicabile il principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono
non e' irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi
mutamenti della normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti,
per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie
incriminatici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)
Gdp Bari:
annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia normativa e
in dispregio della Direttiva 2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine
per il rimpatrio volontario
Sent. Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato
automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia
entro 5 gg, dal momento che la Direttiva 2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e'
possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era
stato adottato il 18/3/2010, quando ancora non erano spirati i termini per il
recepimento della Direttiva!)
o
in senso contrario (o parzialmente contrario)
alla disapplicazione delle
disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
-
il reato di cui
all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura
equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero
condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama
l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure
necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo
equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il
rimpatrio
-
una detenzione
disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non
puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente
a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione
del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione
(Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di
rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono
classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e'
sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare
un successivo decreto di espulsione
-
nei casi, pero',
di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere
all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia
possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello
Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo
ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
-
i decreti emessi
dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con
l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la
pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non
ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano
legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione
ad essi, resta ferma lincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso
senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
-
la previsione
dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite
dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta'
personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per
periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla
Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16
della Direttiva medesima
-
tale valutazione
di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e
16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio
dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale
dello straniero perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza,
si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la
seguente questione di interpretazione del diritto dellUnione: se gli articoli
15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato
con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine
del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini
successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere
allarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione
nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera
inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita'
amministrativa
-
la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di
un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento
non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di
limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che
abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il
profilo
della durata
dell'assenza del
riesame periodico della privazione della liberta'
della previsione
di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione
sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di
rischio di fuga o di condotta ostruzionistica
dell'esecuzione
della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri
detenuti
-
si rinviano gli
atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente
questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellUnione: se gli
artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare
l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente
autorita' amministrativa a norma dellart. 8, co. 3 della Direttiva con la
privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal
trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei
presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16
-
se il risultato
voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia
sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della
liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario,
la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998
costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del
termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente
compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela
costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra
ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo'
essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di
irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al
rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante
il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero'
non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la
previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano,
o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni
siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta
nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro
cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede,
quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via
pregiudiziale,
se l'art. 7,
par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva,
precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale
indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il
territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento
coattivo, immediato o previo trattenimento
se l'art. 15,
par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire
alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio
volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di
delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino
a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile
trattenimento a fini di allontanamento
se l'art. 2,
par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce
dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune
individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel
senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata
cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva
non trovi applicazione
se gli artt. 2,
par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere
all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di
intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che
dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
se,
conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando,
del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti
richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4,
l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di
regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va
considerata alla stregua di extrema ratio
e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura
espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di
rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di
art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite
di quella attualmente prevista
E' intervenuta
la Corte di Giustizia dell'Unione
europea, con Sent. Corte Giust. C-61/11: artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostano
all'irrogazione della pena della reclusione
allo straniero il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi,
in violazione di un ordine di
lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in
detto territorio senza giustificato motivo; si raccomanda al giudice nazionale
di disapplicare la disposizione di cui all'art. 14, co. 5-ter (oltre alle altre
in eventuale contrasto con la direttiva), e, quanto ai fatti commessi prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva, di tenere nel
debito conto il principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite (Sent. Corte Giust. C-387/02)
Note:
o
la Corte afferma
esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto
conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE
o
riguardo alla
disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti
gli Stati membri
conservano la competenza in materia penale
essi non possono
pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la
realizzazione degli obiettivi di una direttiva
la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive
al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia
una norma come
quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare
l'allontanamento dello straniero (nota:
la sentenza non affronta la
questione della proporzionalita')
o
non sembra che
ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui
all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la
pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della
proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento
(questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non
luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere,
con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta
possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione
coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare
o
non sembra che
una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si
possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto
33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme
piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti
(art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di
soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla
impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di
tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro
rimpatrio
o
la Corte,
facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lart. 2,
n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di
non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione
penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa
riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza
del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato
generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento
e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine
(amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la
sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo
argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva
nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del
soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu'
profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola
illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11: lo Stato membro che non ha adottato le norme di
trasposizione di una direttiva non puo' avvalersi dellapplicazione di un
diritto che deriva da tale direttiva (nel caso specifico, il diritto dello
Stato membro di limitare il campo di applicazione ratione personae della direttiva); se si ammettesse il contrario,
lo Stato membro potrebbe beneficiare di diritti derivanti dalla direttiva senza
adempiere gli obblighi corrispondenti, incluso quello di adottare le
disposizioni necessarie per la sua trasposizione
A seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11 si e' formata la seguente giurisprudenza:
o
Sent. Cons.
Stato Ad. Plen. 8/2011:
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11
art. 164 del
Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio,
di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto
l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha
efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative)
degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra
il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito
dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale
similmente a
quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per
effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu'
essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti
ancora sub judice
il principio tempus regit actum esplica la propria
efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente
definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti
della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica
quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare
l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib. Roma:
assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale
fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11
o
Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il
mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a
causa della abolitio criminis della
fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini
per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011
o
Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio
criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art.
14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima
dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o
Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui
all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e',
anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata,
se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato
abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu'
mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o
afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo
l'ordinamento italiano)
o
Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14
co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore
adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata
in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la
Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento
di espulsione
o
Sent. Cass. 4753/2012, il provvedimento di espulsione adottato sulla base
della normativa vigente prima del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE non richiede, per essere legittimo, di essere
adottato in modo coerente con le disposizioni della Direttiva stessa (il fatto
che la scadenza del termine faccia venir meno il reato di cui all'art. 14 co.
5-ter D. Lgs. 286/1998 incide sugli aspetti penali e sulla espulsione
conseguente alla condanna, non sulla validita' del provvedimento amministrativo
originale)
o
Nota del Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p., di
quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio
criminis
o
Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il
reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione
dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura
l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come
si tratti di una
applicazione analogica di art. 314 c.p.p.,
che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata
all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata
su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
Sent. Corte
Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di
detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e
dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura
cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo,
ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)
data per valida
l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da
cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di
riparazione (art. 315 c.p.p.),
risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui
l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso
illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)
In tutti i casi
in cui a carico di uno straniero sia adottato un provvedimento di custodia cautelare o una sentenza
definitiva di condanna a pena detentiva,
e data immediata comunicazione al questore e allautorita consolare del paese
di appartenenza per avviare la procedura di identificazione e rendere
possibile, in presenza delle condizioni di legge, lesecuzione dellespulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione (art. 15, co. 1 bis T.U.)
Allo scopo di evitare il trattenimento in CIE (Direttiva
Mininterno e Mingiustizia, citata da com. Mininterno 30/7/2007)
o
la polizia
procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo
l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la
convalida; TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha
diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
o
copia del
cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria
dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della
questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario
o
la questura
competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo
l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di
possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione
penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio
osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce
alla questura
o
l'Amministrazione
penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di
stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati
nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo
scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del
presunto paese di origine
o
dopo la
procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto
penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore
prescelto
o
il direttore
dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione
dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e
compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre,
ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione
sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene
fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga
l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione dello straniero espulso; transito
atraverso altro paese (torna all'indice del capitolo)
Lo straniero e
allontanato verso il paese di
appartenenza o, se questo non e possibile, verso il paese di provenienza
Il titolare di
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o i suoi familiari in possesso
di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che
dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) espulsi a
seguito diniego o revoca del
permesso motivati da pericolosita' per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato sono allontanati (da D. Lgs.
3/2007) verso lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e'
adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di
rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della modifica apportata
da L. 129/2011, rifiuto del permesso), verso
il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
se il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione
del terrorismo); nota: sussistendo il pericolo per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato, il provvedimento di espulsione dovrebbe essere adottato
comunque ai sensi dell'art. 13, co. 1 T.U.; verosimilmente, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che
ha rilasciato il permesso in tutti i casi di espulsione adottata per motivi
diversi da quelli di ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (es.: soggiorno
illegale)
Se non e' possibile utilizzare un volo diretto
verso il Paese di destinazione, il Mininterno presenta richiesta di transito per via aerea all'Autorita' centrale
individuata dallo Stato membro richiesto, previo accertamento della mancanza di
impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla
riammissione da parte dello Stato di destinazione; la richiesta non e', in
linea di massima, presentata se e' necessario un cambio di aeroporto nel
territorio dello Stato membro richiesto (da D. Lgs. 24/2007)
La richiesta di transito per via aerea
presentata da altro Stato membro
puo' essere rifiutata (o, se gia'
concessa, revocata) se (da D. Lgs.
24/2007)
o
lo straniero da
espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di
patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p. e, in
ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero
destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale
o
sussistono impedimenti
al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di
destinazione ovvero dello Stato richiedente
o
il provvedimento
richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale
o
l'assistenza non
puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso,
l'autorizzazione e' soltanto differita)
o
lo straniero e'
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Il transito per via aerea non richiesto ne' autorizzato se lo
straniero corre il rischio di subire,
nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture
o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua
razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue
convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato
gruppo sociale (da D. Lgs. 24/2007)
La richiesta di
transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi
segnalati dallo Stato richiedente (da D. Lgs. 24/2007)
In ogni caso,
sono garantite allo straniero ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali
(da D. Lgs. 24/2007)
Qualora le
modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario,
lo straniero e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad
ufficio di pubblica sicurezza o negli appositi spazi della zona sterile
aeroportuale (da D. Lgs. 24/2007)
Lo straniero per il quale il Mininterno ha
presentato richiesta di transito per via aerea e' riammesso sul territorio nazionale qualora (da D. Lgs. 24/2007)
o
l'autorizzazione
al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata
o
lo straniero sia
uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito
o
l'espulsione
dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o
l'imbarco sul volo di connessione siano falliti
o
non sia stato
possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito
con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il
Paese di destinazione
Nell'esecuzione
delle operazioni di transito i poteri
dei componenti della scorta (che non portano armi) sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di
adottare misure ragionevoli e
proporzionate per impedire che lo straniero fugga, provochi lesioni a se stesso
o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello
Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i
competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza (da D.
Lgs. 24/2007)
Accordi di riammissione (torna
all'indice del capitolo)
Paesi con cui
sono stati stipulati accordi di
riammissione (da Secondo Rapporto EMN):
o
Albania, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria, firmato
nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia
Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto, firmato
nel 2007
o
Filippine,
firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia, firmato
nel 1997
o
Fyrom
(Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco, firmato
nel 1998
o
Serbia, firmato
nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia, firmato
nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria, firmato
nel 2000
o
Sri Lanka,
firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera,
firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia, firmato
nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal
2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato
richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger,
Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione
Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e
Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
Accordo Italia-Tunisia 6/8/1998:
o
la Tunisia si
impegna a riprendere in tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il
rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia
dimostrata la loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso
vorrebbe)
o
rileva, ai fini
dell'accertamento dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato
o
l'autorita'
consolare puo' decidere di procedere ad audizione dell'interessato, da
effettuare entro 4 gg (inclusi festivi)
o
l'audizione puo'
essere anche sollecitata dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che
la nazionalita' sia quella dell'altra parte
o
trasmissione di
impronte e foto all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile
stabilire in altro modo l'identita'; risposta entro 15 gg
o
in mancanza di
documento valido, l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di
possesso di documento scaduto
o
riammissione di
cittadini di paesi terzi, Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano
transitati attraverso l'altra parte
o
allo scopo di
evitare coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque
rimpatrio di massa o speciale
Firmato il
5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia:
prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia saranno
rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera
7/4/2011); l'Italia mette a
disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti,
metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e
quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera 12/4/2011); l'accordo non prevede la presenza a bordo delle
motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40
milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo
della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo
(da comunicato Stranieriinitalia)
Ord. PCM 12/7/2011: al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti
dai paesi del Nord Africa, e' autorizzato, fino
al 31/12/2011, l'impiego, anche per attivita' di cooperazione con la Marina
della Repubblica tunisina, di una unita'
navale della Marina militare italiana e di cinque militari in Tunisia,
presso le Centrali operative marittime, quali ufficiali di collegamento e
ausilio all'utilizzo di apparati e strumentazioni
Trattato di Prum (torna
all'indice del capitolo)
Art. 23 Trattato di Prum (ratificato con L. 85/2009):
o
le Parti
contraenti si sostengono
reciprocamente durante le misure di
allontanamento nell'organizzazione di voli
congiunti per l'allontanamento
dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio di due o piu'
Stati membri e nell'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;
si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento
previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la
possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento comuni, le
Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e
sulle misure di sicurezza
o
una parte
contraente puo' allontanare persone
che transitano attraverso il
territorio di un'altra Parte
contraente nella misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente
attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal
proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare
Limiti all'espulsione (torna
all'indice del capitolo)
L'espulsione di disabili, anziani, minori,
componenti di famiglie monoparentali
con figli minori (nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in
modo incomprensibile, "nonche' dei minori"), vittime di gravi violenze
psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare (L. 129/2011)
Divieto di espulsione, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero
o
possa essere perseguitato per motivi di
razza
sesso (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
cittadinanza
religione; Gdp Roma:
accolto il ricorso contro l'espulsione di un nigeriano, sulla base del rischio
di persecuzione che subirebbe in patria, a dispetto del fatto che la domanda di
asilo e' stata rigettata dalla Commissione territoriale e in considerazione del
fatto che successivamente e' stato vittima di un tentato omicidio da parte di
connazionali (possibilmente correlato con le tensioni interreligiose in atto in
Nigeria)
opinioni
politiche
condizioni
personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita')
condizioni
sociali
o
rischi di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Divieti
ulteriori di espulsione (salvo
motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato):
o
minori
(salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi); la minore
eta' deve essere presunta qualora la
perizia di accertamento indichi un margine
di errore; nelle more
dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate
le disposizioni relative alla protezione
dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6
del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988); Gdp Ravenna:
a fronte di un certificato di nascita
dal quale si ricavi la minore eta'
dello straniero e per il quale non sussistano elementi che lo facciano ritenere
falso o contraffatto, il risultato dell'esame
auxologico (fondato sull'analisi dello sviluppo osseo) non e' sufficiente a far
considerare maggiorenne lo straniero stesso, dato il margine di incertezza intrinseco in tale esame (nello stesso senso, Gdp Genova:
documenti di identita' fanno fede, ai fini della determinazione dell'eta' dello
straniero, fino a prova contraria, non potendosi considerare sufficiente una
radiografia cui non sia seguita una perizia auxologica); Sent. Cons. Stato 160/2015: al fine di appurare se vi sia o meno incertezza sulla accertata maggiore
eta' dell'appellante, occorre acquisire agli atti del giudizio dalla questura
tutta la documentazione relativa all'esame
auxologico cui egli e' stato sottoposto ed il cui esito e' stato posto a
base della motivazione del provvedimento oggetto del giudizio; Trib. Torino:
le indagini radiografiche, se non integrate da un esame complessivo condotto
nell'ambito di una visita pediatrica, non consentono di valutare l'eta'
dell'individuo con un'incertezza inferiore all'anno; comunicato Stranieriinitalia: il Giudice di Pace di Roma ha annullato un
provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di
essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza
l'eta' dei ricorrenti; Gdp Roma:
annullata l'espulsione di cittadino egiziano di 18 anni compiuti, in quanto
trova applicazione anche in Italia la normativa
egiziana secondo cui la maggiore eta' viene raggiunta al 21-esimo anno
o
donne incinte o che abbiano partorito da
meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n.
5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico
italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che
afferma di essere padre naturale di un nascituro; note:
Sent. Cass. 22305/2013: il matrimonio Rom non e' assimilabile a un
matrimonio riconosciuto da un ordinamento straniero, e non rende inespellibile
l'uomo che lo abbia contratto in caso di gravidanza in corso della donna
Gdp Agrigento applica la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 per annullare un provvedimento di respingimento
Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una
cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un
provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse
dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione
anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art.
19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")
Gdp Torino:
legittima l'espulsione del convivente (non coniugato) di donna incinta, in base
ad Ord. Corte Cost. n. 192/2006
Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di cui all'art. 30 Cost.), anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non
credibile, sulla base del fatto che aspetta
un figlio dalla compagna italiana
o
coniuge di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso convivente
(mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del
provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca
dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un
cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare
il territorio nazionale entro 15 giorni; nello
stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino
hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una
straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina
italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento
dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione
della serieta' di intenti), non commette
il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso
dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio
tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della
celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio,
perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio,
ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di
evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e'
nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si
favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace
ex post e per fatto sopravvenuto, in
mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere
espulsivo); nello stesso senso, in caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di
convivenza motivata da ragioni transitorie
di carattere economico non e' segno
del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa
decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza
reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da
strutture assistenziali); Gdp Genova:
non puo' essere negato il diritto di
soggiorno del coniuge di italiano
(gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza; in senso
restrittivo, invece, Trib. Genova:
ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi come consortium vitae (non solo,
quindi, come mera convivenza formale,
ma anche in senso sostanziale: comunione di vita e di
assistenza reciproca), l'onere della prova gravando sull'interessato; note:
Trib. Rimini:
la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia
sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
-
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
-
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame
coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo
scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel
territorio dello Stato
-
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
-
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
-
illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed
obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
-
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o
familiari
entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di
Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente
con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di
voler convivere, non rientra nelle
condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non
ammette distinzioni tra rapporti di
parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni
in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la
rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a
base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore,
sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo
grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; in senso restrittivo, Trib. Genova:
ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi come consortium vitae (non solo,
quindi, come mera convivenza formale,
ma anche in senso sostanziale: comunione di vita e di
assistenza reciproca), l'onere della prova gravando sull'interessato;
o
titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia,
salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di
prevenzione del terrorismo di cui
all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico
o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o
apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)
o
lo straniero che abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un
trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006);
secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita
un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di
patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia,
se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio:
l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent. Cass.
SS. UU. Civ. 14500/2013: il
giudice di pace deve accertare se le
cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento
retrovirale per l'HIV) siano essenziali
alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le
semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a
eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in
relazione all'indisponibilita' dei
farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in
presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il
giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni
non siano condivisibili; TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e'
anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non
tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di
soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche
d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo
Nota: il convivente more uxorio di cittadino
italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni
di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o
analogica (Sent. Cass. 15835/2009); in senso
opposto, TAR Friuli
e TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico
Sent. Cass. 34562/2007: i divieti di espulsione di cui all'art. 19, co. 2
D. Lgs. 286/1998 non si applicano all'espulsione a titolo di misura di
sicurezza, poiche' si tratta di straniero che ha commesso un delitto che ne
rivela una particolare attitudine a delinquere (nota: interpretazione
evidentemente infondata); in senso
contrario, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano,
Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato
provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; in senso contrario ancora piu'
forte, Sent. Cass. 2/12/2014:
o principi di diritto:
il combinato
disposto di art. 86 DPR 309/1990
e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art.
30 co. 1 Cost.,
vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei
confronti dello straniero nel periodo di gravidanza
della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del
figlio, in questo secondo caso indipendentemente
dalla convivenza o dal rapporto di coniugio
in conformita'
alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le
norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale presupposto
fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere
applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di
valutazione indicati da art. 133 c.p.,
della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata
o
il divieto di espulsione di cui all'art.
19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
o
il divieto si
applica anche alle espulsioni giudiziali
o
ove risulti
provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in
base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di
svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio,
un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo
margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento
degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine
di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo
perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle
interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti
al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al
contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di
vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di
applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990
Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il
provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad
accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di
cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale
ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e'
infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di
un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere
ricognitivo, non costitutivo
Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte
della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non
venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi
di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse
da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di
protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti
alla decisione di rigetto non impugnata, ma
anche quelli ignorati in sede di
valutazione della Commissione territoriale perche'
non allegati dal richiedenti o non
accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio
dell'obbligo di cooperazione istruttoria
cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale,
circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il
richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non
e' stata in grado di accertarle
Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi
elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina
l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione
internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o
comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto
della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a
condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in
precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al
giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs.
25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per
le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e'
plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per
pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede
procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
Corte App. Trieste: la mutata situazione
politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di
asilo
Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile
per rischio di persecuzione, il
rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a
carattere vincolato, senza che
residui alcuna discrezionalita' in
capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale,
della Commissione territoriale in
merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano
all'allontanamento dello straniero, anche
se non vengono prospettati fatti sopravvenuti;
non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad ottenere la
declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi umanitari
per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un provvedimento di
diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma privo di un permesso
di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico, esposto all'incertezza
e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori di lavoro
TAR Sicilia:
prima di negare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una persona di etnia rom proveniente dal Kossovo, la questura deve tener conto di quanto emerge dai rapporti stilati da organizzazioni di
tutela dei diritti umani riguardo alla condizione di tale etnia in Kossovo
Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una
cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un
provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse
dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione
anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui
all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al
figlio")
Art. 13 Conv. Cons. Europa sulla lotta contro la tratta di
esseri umani prevede che, salvo che
in caso di pericolo per l'ordine pubblico, sia accordato alla persona che appare come vittima di tratta un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 gg e, comunque, di durata
sufficiente perche' la persona possa ristabilirsi, sfuggire all'influenza dei
trafficanti e prendere consapevolmente decisioni sulla collaborazione con le
autorita' competenti; durante questo periodo non deve essere eseguito
alcun provvedimento di espulsione
contro la persona in questione; nota: la legge di ratifica, L. 108/2010,
non recepisce questo obbligo
Il titolare
dello status di protezione
internazionale e' espulso quando
(verosimilmente, si deve intendere "solo
quando")
o
sussistono
motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato
o
rappresenta un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per
un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
In caso di
espulsione, salvo che vi si oppongano impellenti motivi di sicurezza nazionale,
il rifugiato deve essere ammesso a
giustificarsi (art. 32 Convenzione di Ginevra del 1951; nota: escluso
laccompagnamento immediato)
In presenza di
una domanda di protezione internazionale,
l'espulsione dello straniero per
soggiorno illegale deve essere annullata;
e' tuttavia onere dello straniero
esibire prova documentale
dell'avvenuta presentazione della domanda,
non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (Ord. Cass. 18748/2011; nota: si tratta di un dato in possesso
dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata
dallo straniero)
Gdp Varese:
nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato
una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale
richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non
ha dichiarato estinto il
procedimento
In caso di richiesta di asilo costituzionale, e'
necessaria la richiesta di permesso
di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di
asilo (Sent. Cass. 8423/2004)
Salvo motivi di sicurezza dello Stato, lapolide deve poter presentare ricorso
ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (Convenzione di New York del 1954, art. 31; escluso
quindi laccompagnamento immediato)
Nota: l'inespellibilita del familiare di
italiano convivente in Italia non garantisce
di per se' (nei casi in cui non sussista il diritto di soggiorno ai sensi di D.
Lgs. 30/2007; circ. Mininterno 2/2/2010: si prescinde, pero', per questo dal requisito di
convivenza) il soggiorno in caso di assenza di convivenza o in caso di
separazione di fatto tra coniugi; nel senso dell'inespellibilita' anche in assenza di convivenza, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004 (nonche',
per analogia, Sent. Corte Giust. C-267-1983, che fa riferimento al diritto di soggiorno di
familiare straniero di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla
libera circolazione), Sent. Cass. 22230/2010 (quando l'assenza di convivenza sia motivata da
ragioni transitorie di carattere economico), Gdp Genova
(non puo' essere negato il diritto di soggiorno del coniuge
di italiano, gia' titolare di un permesso per motivi familiari, per il solo
fatto che sia venuta meno la convivenza), Trib. Milano
(ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione; nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); nel senso del
possibile perdurare del diritto di soggiorno del coniuge di italiano, anche in
caso di cessata convivenza a seguito di separazione, Ord. Cass. 19893/2010, che riconosce come la materia sia disciplinata da
art. 12 co. 2 lett. a) D. Lgs. 30/2007; in senso contrario Sent. Cass. n.
8034/2003 (citata in Ord. Cons. Stato. n. 767/2005); in senso ancora piu' restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato); nel senso dell'inespellibilita'
del coniuge di italiano fino a
scioglimento formale dell'unione, Sent. Corte Giust. C-267-1983 e Cons. Giust. Ammin. Sicilia; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005; nel senso dell'espellibilita' in assenza di
convivenza tra coniugi, Sent. Cass. 15294/2012
Nota: la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento a (citati in Rassegna sentenze CEDU)
o
espulsione di un
cittadino straniero con gravi problemi
di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine
(D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lespulsione del
ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale
di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe
l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio
di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di
straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c.
Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di
richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo
(Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto
alle esigenze di sicurezza dello Stato e
al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c.
Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu'
ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla
sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi
trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)
Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di
una interim measure da parte della
CEDU, di un cittadino tunisino condannato per diversi reati l'Italia ha violato
sia art. 3 (divieto di sottoporre la
persona a trattamenti inumani o
degradanti) sia art. 34 (diritto
a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione
della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale
giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una
persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di
una interim measure e l'indicazione
della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe
rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla
Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi
nazionali e l'adesione a trattati
nello Stato di destinazione dell'espulso non
sono sufficienti ad assicurare
protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni
diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto,
tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente
dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante
la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
Sent. CEDU 24/3/2009: lespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente
residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di
sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento
penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti
di organismi internazionali, di tortura
o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione
disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita'
tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di
offrire una protezione effettiva contro il rischio, data limpossibilita'
accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali
internazionali, in caso di detenzione in Tunisia; dichiarata ricevibile la
richiesta ai sensi dell'articolo 8,
a causa della violazione del diritto alla vita
privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in
Tunisia dopo oltre venti anni di
soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per
precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e
nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso
senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso
(benche' fosse stata adottata una interim
measure) una bosniaca vissuta per
molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante
avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU Cherif c. Italia: non vi e' violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur
rappresentando un'ingerenza nella vita familiare della persona, appare proporzionato alla luce degli obiettivi
perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dellordine pubblico e
la prevenzione dei reati
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
Sent. CEDU R. C. c. Svezia: il rischio
di subire tortura a seguito di
deportazione sussiste quando l'interessato puo' dimostrare di aver gia' subito
atti di tortura in precedenza e ha lasciato
il paese illegalmente (il che comporta, in fase di rientro in Iran, una
accurata serie di controlli), cosi'
esponendosi all'attenzione delle autorita' in caso di rientro
Sent. CEDU Sufi c. Regno Unito: data la situazione di violenza presente in Somalia, l'espulsione di uno straniero
verso quel paese rischia di esporlo a trattamenti
inumani e degradanti, salvo che
si garantisca che l'interessato possa raggiungere in condizioni di sicurezza zone
del paese dove tali rischi non vi siano e che in tali zone abbia legami familiari adeguati
Sent. CEDU Diallo c. Rep. Ceca: la nozione di rimedio effettivo di cui all'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiede, in presenza di rischio di violazione
dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un rigoroso esame delle affermazioni a sostegno
dell'esistenza di tale rischio in caso di espulsione e la previsione di un
effetto sospensivo automatico nelle more della decisione sul ricorso (vedi Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia)
Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione
adottata dalla CEDU (al rispetto
delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire
nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione
della misura di sicurezza dell'espulsione
per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa
misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa; Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs.
286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
Nota: la
CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i
richiedenti ed i destinatari delle interim
measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:
o
i richiedenti
sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure
provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento
o
gli Stati sono
invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di
allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del
principio di non refoulement nei
confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza
fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza
contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status
o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso
un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere
esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 61 co. 2)
o
le Parti adottano
le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime
di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale,
matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione
non consensuali possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione
avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o
del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro
di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto
di espulsione (torna all'indice del capitolo)
In caso di
impossibilita di allontanamento (espulsione o respingimento) per rischio di persecuzione, allo straniero e
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
umanitari (con accesso a lavoro; nota: e studio?); convertibile, secondo il
TAR Liguria, in permesso ad altro titolo in presenza dei
requisiti (in senso contrario, Nota del Mininterno in risposta a quesito della
Prefettura di Udine); obbligo di iscrizione al SSN (assimilato al caso di
titolare di permesso per asilo da circ. Minsanita 24/3/2000)
In caso di
inespellibilita' per minore eta, lo
straniero
o
e iscritto nel
titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o
dellaffidatario regolarmente
soggiornante, se e di eta < 14 anni
o
ottiene un
permesso per motivi familiari se e di
eta > 14 anni e convivente
con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, con ambiguita riguardo allaffidatario; possibile
il rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o
affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso
al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato
all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa
disposizione si applichi anche in questo caso
o
ottiene un permesso per minore eta, negli altri
casi
In caso di
inespellibilita per gravidanza in
corso o parto recente, allo
straniero (madre o, verosimilmente, in base a Sent. Corte Cost. n. 376/2000, marito di questa convivente) e rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di cure
mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria
(con iscrizione obbligatoria al SSN, da circ. Minsanita 24/3/2000); permesso convertibile
in permesso per motivi familiari, se non
scaduto da piu' di un anno, in caso di matrimonio con cittadino titolare di
diritto al ricongiungimento (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nello stesso senso, Trib. Genova)
o, piu' in generale, se sussistono i requisiti soggettivi per l'ingresso per
ricongiungimento (circ. Mininterno 9/2/2009, che pero' indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno); nota: nelle
ASL di Milano, Monza e Brianza, prevista la possibilita' di chiedere
l'appuntamento in questura tramite i consultori familiari delle stesse ASL (da
un comunicato sul Progetto Cicogna)
In caso di
inespellibilita per convivenza con
coniuge o familiare italiano, allo
straniero e rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari; verosimilmente, se sussistono i requisiti per il
diritto di soggiorno, e' rilasciata una carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita'
sociale dell'interessato, procede alla cancellazione
del provvedimento di espulsione
dalla banca dati interforze (SDI)
eventualmente adottato, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; TAR Lombardia: il permesso e' convertibile,
in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per
studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia
venuto meno il requisito di convivenza; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale
da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo'
quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni
transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti
materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione
del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso
restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato); Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica
sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo
del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di
espulsione in virtu' della convivenza
col familiare italiano
Sent. Cass. S.U. 19393/2009: i permessi per motivi
umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli di cui all'art. 19) corrispondono alla tutela di
un diritto fondamentale; il
bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo'
essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente)
dall'amministrazione (nello stesso senso, Gdp Bari);
all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del
permesso ha, in questi casi, natura
dichiarativa, non costitutiva, del
diritto; giurisdizione del giudice
ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia,
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
TAR Lazio);
ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui
sussistano i presupposti del diritto
a soggiornare per uno di questi motivi o per altro motivo, non configura il reato di
soggiorno illegale; in questo senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede
la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un
permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare
entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento
in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle
pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi
effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art.
10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per
ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di
soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio
di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel
momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e'
quindi da punire con l'ammenda
Familiari di terzo e quarto grado di cittadini
italiani:
o
circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in
senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di
italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad
applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme
statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del
procedimento
o
circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari
rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini
italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu'
rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in
permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o,
verosimilmente, per studio); nello
stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza,
TAR Lombardia: il permesso e' convertibile,
in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per
studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia
venuto meno il requisito di convivenza (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: quale che sia il motivo del venir meno della convivenza); in senso
contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare
di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale
da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo'
quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni
transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti
materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione
del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso
restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato); Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR Toscana:
legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai
avuto luogo
o
Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi
familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene
assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da
L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
Lo straniero
inespellibile per la necessita' di
ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a
regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto,
con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello
stesso senso, TAR Veneto,
TAR Lazio,
TAR Liguria,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
Sent. Cons. Stato 5286/2011, che pero' fa riferimento a un permesso per cure mediche, col rischio che al
rilascio del permesso non possa far seguito l'iscrizione dello straniero al
SSN; in senso parzialmente diverso, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure; TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di
adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di
soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie
necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa
limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole,
contrasta con la ratio e la finalita'
primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze
che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella
norma tutela); piu' debolmente, TAR Umbria:
il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il
fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa
esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per
la necessita' di ricevere cure mediche il permesso
va rilasciato solo in circostanze
eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al
tipo di intervento e ai tempi che esso richiede
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il
territorio dello stato entro 15 gg. quando lo stranero sia affetto da grave
patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad
ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua
condizione di inespellibilita' (nello
stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche
d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria)
TAR Sicilia:
se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure; TAR Lazio:
l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione
Il titolare di
permesso per motivi di salute o per motivi umanitari rilasciato a stranieri (in
precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie
incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di
provenienza e' iscritto
obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno
(giurisprudenza) (torna all'indice del capitolo)
Sent. Cons. Stato 1679/2014: la circostanza che penda un giudizio contro il decreto di espulsione non comporta
che lo straniero abbia, per cio' solo, diritto
a permanere sul territorio nazionale e ad ottenere un permesso di soggiorno; l'esigenza di difendersi nel giudizio pendente
non comporta il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi di art.
28 DPR 394/1999, non sussistendo un divieto di espulsione e nulla impedendo che all'interessato
venga invece rilasciato un permesso per motivi
di giustizia
Tar Puglia: allo straniero che sia stato espulso illegittimamente nella minore
eta' e sia successivamente rientrato in Italia prima della scadenza del divieto
di reingresso puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno qualora siano
sopraggiunti nuovi elementi rilevanti
Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del
genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un
permesso ex art. 31, co. 3 (la
concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in
caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto); Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato
a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di
gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro
genitore, altrimenti da espellere; Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il
trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e
da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello
stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso ex
art. 31, co. 3 al genitore (in senso
opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che
non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico
del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi
l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3); Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in
Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in
presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza
o di circostanze contingenti ed eccezionali
strettamente collegate alla sua salute, potendo
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile
ed obiettivamente grave che in
considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al
complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore
dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e'
cresciuto, senza pero' che si tratti di situazioni di lunga o indeterminabile durata o aventi tendenziale stabilita'; Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare
pregiudizialmente l'esercizio effettivo
da parte dello straniero della funzione
genitoriale e se la sua interruzione
possa pregiudicare lo sviluppo
psicofisico del minore; Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che
aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del
fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del
minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata
a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni
contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata
su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al
minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione
di convivenza da tutelare (sembra cosi' implicitamente
superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata
e la stabilita' della situazione); Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che
aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato
nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale
disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del
processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la
tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il
trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del
danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del
familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie
dell'autorizzazione all'ingresso; Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione
in nome del controllo dei flussi migratori, ma solo se il legame familiare e'
effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione
del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera,
madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile
che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a
seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno; Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per
consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a
causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta
all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato
negatole dal consolato italiano; Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31
co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in
Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di
espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha
intrapreso un proficuo percorso di recupero; Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione
dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi
applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al
ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con
la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave
danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria; Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co.
3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione
familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e
madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel
contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre
provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa
tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia;
autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie;
nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un
permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione
possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in
permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la
coesione familiare); Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri
illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi
positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la
scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di
allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia; Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire
quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una
minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed
avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella
maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la
scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza
della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere),
riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse
privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in
conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse
costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine, nel quale,
senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli
per il suo processo di crescita, con conseguente separazione dalla sorella
maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica (non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per
ricettazione e vendita di merce contraffatta, che per altro non incidono sulla
valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi
nellambito familiare, dal momento che il diritto del minore ad essere educato
ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'); Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando
il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi
endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza
dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce
un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con
conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea
autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel
caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non
poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia
malata; nota: il giudice d'appello
aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il
concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il
piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!); Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un
bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in
Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi
(si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un
miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca
a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per
l'immigrazione; nota: non potendo il
giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla
legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere
sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il
permesso UE slp); Trib. Firenze: autorizzato il soggiorno per entrambi i genitori, per un periodo di
due anni, allo scopo di regolarizzare la propria posizione amministrativa,
sulla base del danno che le figlie minori, con essi conviventi, inserite a
scuola, riporterebbero dal dover lasciare l'Italia o dall'allontanamento anche
di uno solo dei genitori; si prescrive ai genitori di provvedere al
mantenimento delle figlie attivandosi nel reperimento e nello svolgimento di
idonea attivita' lavorativa (nota:
non rileva negativamente un precedente penale a carico del padre, per reati in
materia di stupefacenti, con pena estinta per esito positivo dell'affidamento
in prova); Corte App. Catania: art. 31 co. 3 e' applicabile anche al coniuge della madre del minore,
in base ad una definizione estensiva della definizione di "familiare"
(conforme a sent. Cass. 7472/2008 e Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e, trattandosi di coniuge albanese di cittadina
rumena residente in Italia, a D. Lgs. 30/2007; nota: non si capisce perche' non si sia fatto valere direttamente
il diritto di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007!); nel caso in esame, il grave motivo e' integrato dall'effetto destabilizzante che avrebbe sul
minore l'allontanamento del familiare; si autorizza il soggiorno per due anni,
nel corso dei quali lo straniero potra' provvedere alla regolarizzazione della
propria posizione in Italia (nota:
sembra implicitamente ammessa la possibilita'
di conversione del permesso)
Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di
espulsione (torna all'indice del capitolo)
Omissione dell'espulsione
(verosimilmente, solo quella di competenza del prefetto) in caso di straniero
identificato durante i controlli in
uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011; nota: agevolazione dell'overstaying);
nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia'
adottato, ma non ancora eseguito, non
si procede all'esecuzione coattiva
(L. 129/2011)
Sospensione o revoca degli eventuali provvedimenti
di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero cui deve
essere rilasciato un permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale (Circ. Mininterno 23/12/1999)
Omissione, sospensione o revoca dell'espulsione di competenza del prefetto, nei casi
in cui allo straniero debba essere rilasciato un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per la collaborazione prestata in attivita' di
contrasto del terrorismo o dell'eversione, ovvero quando sia necessario per
condurre indagini in tali ambiti (da
L. 155/2005)
Sospensione
del provvedimento di espulsione per gli stranieri provenienti dalle zone
colpite dal maremoto nel Sud-est
asiatico (circ. Mininterno 15/1/2005), e per quelli del Bangladesh a seguito del ciclone
(circ. Mininterno 9/1/2008, citata in Com. Mininterno 9/1/2008; la circ. Mininterno 13/3/2008 ha dichiarato "sospese" le agevolazioni)
Sono stati
sospesi i rimpatri da parte di Frontex di stranieri in Nigeria, per evitare che
si espongano al contagio del virus dell'Ebola (comunicato Stranieriinitalia)
La necessita' di
ricorrere a cure per il
completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale deve far sospendere l'esecuzione del
provvedimento di espulsione (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006);
secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita
un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di
patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia,
se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio:
l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent. Cass.
SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice
di pace deve accertare se le cure
alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento
retrovirale per l'HIV) siano essenziali
alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le
semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a
eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in
relazione all'indisponibilita' dei
farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in
presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il
giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni
non siano condivisibili; TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e'
anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non
tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di
soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche
d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo
Sent. Corte Giust. C-562/13: gli articoli 5 e 13 della Direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/115/CE ostano a una normativa nazionale
o
che non
conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina
a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il
territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo'
esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e
irreversibile delle sue condizioni di salute, e
o
che non prevede
la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto
cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il
trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel
periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare
l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla
proposizione di tale ricorso
Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono
essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere
l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero
autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla
normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello
straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita
o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o
degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di
tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che
sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta
intenzionalmente al predetto straniero in tale paese
Giudice di pace di Torino: il provvedimento di espulsione di un irregolare per
il quale sia stata presentata domanda
nell'ambito del decreto flussi deve
ritenersi abnorme, perche' impedisce un positiva procedura di regolarizzazione
gia' iniziata
Il Tribunale di Trento ha
accolto ricorsi avverso provvedimenti di espulsione di stranieri illegalmente soggiornanti, in presenza
dei requisiti che avrebbero
consentito il loro ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso
per motivi familiari, considerando la violazione meramente procedimentale e
formale
Gdp Bari:
annullata l'espulsione di uno straniero che aveva denunciato situazioni di
grave sfruttamento lavorativo, in
virtu' del fatto che prima di procedere con l'allontanamento occorre valutare
la possibilita' di rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 18 D. Lgs. 286/1998
Note:
o
sollevata dal
Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13,
co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il
potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori
del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il
caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o
sollevata dal
Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13,
co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione,
l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i
minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore
di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento
incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si
lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con
rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione
della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[15],
e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Espulsione e protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
Lo straniero che
presenti domanda di protezione internazionale e'
o
ospitato
obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha
presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione
di soggiorno illegale
o
trattenuto in un
Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)
Quando risulti
che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione
(da D. Lgs. 159/2008), la domanda stessa puo' essere rigettata per manifesta infondatezza
In caso di
richiedente trattenuto in CIE o - da
D. Lgs. 159/2008 - ospitato
obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo, il ricorso
avverso la decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e' ammissibile solo se presentato entro 15 gg. (anziche' 30 gg.) dalla comunicazione del provvedimento; note:
o
trattandosi di
un diritto soggettivo, la
possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al
rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della
richiesta di sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la
presentazione del ricorso non sembra
rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere,
in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino
illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di
presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al
piu' presto
In caso di
rigetto della domanda per manifesta
infondatezza o di richiedente che abbia presentato la domanda dopo essere
stato fermato in condizioni di soggiorno
illegale (da D. Lgs. 159/2008) o dopo
l'adozione di un provvedimento di espulsione,
la proposizione del ricorso avverso
la decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale non sospende
l'efficacia del provvedimento
impugnato; il richiedente, pero', puo'
chiedere, contestualmente alla proposizione del ricorso, la sospensione del provvedimento al Tribunale per gravi e fondati motivi;
il Tribunale decide entro 5 gg., con ordinanza non
impugnabile apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza
Fino
all'adozione dell'ordinanza con cui
il Tribunale decide sulla richiesta di sospensione, il ricorrente permane nel
centro (centro di accoglienza richiedenti asilo o CIE) in cui si trova; nel
caso in cui il Tribunale adotti l'ordinanza di sospensione del provvedimento, il questore rilascia all'interessato
un permesso di soggiorno per
richiesta asilo e ne dispone l'accoglienza in un centro di accoglienza richiedenti asilo
o
la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo
che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il
periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che
il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di
art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma
del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale
di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di
rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di
trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga
definitivamente al proprio rimpatrio
In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:
o
art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa
interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di
confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario,
ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita'
nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per
adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in
materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in
base alla Direttiva 2008/115/CE
o
in caso di abuso
del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di
strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellasilo al
fine di rendere inefficace lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto
in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non
refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga
esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare
dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in
proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del
trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli
articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima
del trattenimento
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Espulsioni
(da Rapp. EMN sull'immigrazione illegale):
o
64.444, di cui
23.955 seguite da effettivo allontanamento, nel 1999
o
88.570, di cui
23.836 seguite da effettivo allontanamento, nel 2000
o
92.597, di cui
34.390 seguite da effettivo allontanamento, nel 2001
o
105.988, di cui
44.706 seguite da effettivo allontanamento, nel 2002
o
78.342, di cui
37.756 seguite da effettivo allontanamento, nel 2003
o
81.134, di cui
35.437 seguite da effettivo allontanamento, nel 2004
o
96.045, di cui
30.428 seguite da effettivo allontanamento, nel 2005
o
103.836, di cui
24.902 seguite da effettivo allontanamento, nel 2006
o
63.663, di cui
15.680 seguite da effettivo allontanamento, nel 2007
o
64.271, di cui
17.880 seguite da effettivo allontanamento, nel 2008
o
48.525, di cui
14.063 seguite da effettivo allontanamento, nel 2009
o
46.516, di cui
16.086 seguite da effettivo allontanamento, nel 2010
Stranieri
rintracciati in posizione irregolare
ed esito (Rapp. Lunaria, Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno
illegale, Sint. Doss. UNAR 2014)
o
2005: 119.923
(19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)
o
2006: 124.383
(20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)
o
2007: 74.762
(9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)
o
2008: 70.629
(6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)
o
2009: 52.823
(4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)
o
2010: 50.717
(4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)
o
2011: 47.152
(8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)
o
2012: 35.872
(6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)
o
2013: 30.011 (7.713
respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)
Dati sui rimpatri assistiti nel periodo Giugno
2009 - Giugno 2012 (da Rapp. Sopemi 2012-2013):
o
con supporto
reintegrazione: 748
o
senza supporto
reintegrazione: 528
o
totale: 1.276
Dati sui rimpatri forzati con volo aereo (da Rapp. Sopemi 2012-2013):
o
2009:
voli di linea:
2.019
voli charter:
393
totale: 2.412
o
2010:
voli di linea:
5.872
voli charter:
548
totale: 6.420
o
2011:
voli di linea:
5.479
voli charter:
5.097
totale: 10.576
Dati sui provvedimenti del giudice di pace (da comunicato dell'Osservatorio sulla giurisprudenza del
giudice di pace in materia di immigrazione):
o
Roma: su 67 provvedimenti
relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e 14 dinieghi;
su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73 proroghe e 2
dinieghi
o
Bari: su 96
provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e
12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75
proroghe e 24 dinieghi
o
Bologna: su 82
provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e
12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14
proroghe e 3 dinieghi
Allontanamento del familiare straniero con diritto di
soggiorno di cittadino italiano o comunitario: presupposti e limiti (torna all'indice del capitolo)
Un provvedimento
di allontanamento del familiare straniero con diritto di
soggiorno di cittadino italiano
o comunitario puo' essere adottato
(D. Lgs. 32/2008) solo per
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di
associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per
delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali
motivi (L. 129/2011), di
condanne, in
Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con
patteggiamento?)
-
delitti di cui
all'art. 8 L. 69/2005 (anche
con patteggiamento)
appartenenza a
categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di
ordine pubblico e' incluso il non
aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati
nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e"
rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una
delle malattie o infermita' con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o
di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni
di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la
malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede,
con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano
insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
Sono previsti
esplicitamente, quali misure di
sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il
cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la
personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il
diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino
comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007
per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il
cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che
rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione
stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono
applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo
a seguito della valutazione di effettiva
pericolosita')
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in
quanto titolare di diritto di soggiorno non
puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro
successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi
di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia
negli ultimi 10 anni
(verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso
indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione
rafforzata contro l'allontanamento
o
occorre prendere
in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in
particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante,
la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno
motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo
spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali,
familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro
le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare
nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente,
anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione
rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno
pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto
nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per
l'ordine pubblico dello Stato membro
o
il periodo di
soggiorno decennale previsto ai fini
di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di
principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla
data della decisione di
allontanamento della persona di cui trattasi
o
un periodo di detenzione della persona e', in linea
di principio, idoneo ad interrompere la
continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione
rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia
soggiornato nello Stato membro
ospitante duranti i dieci anni
precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella
valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione
precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno
infranti
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per
motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza,
ovvero quando questo sia necessario a
tutela del loro interesse
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D.
Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il
principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione
dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per
conseguirlo)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino rilevano
comportamenti
personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice
esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del
Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute,
integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese
d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione
delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia;
quella delle misure che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa
riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni;
la nozione di ordine pubblico, alla
prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini
comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere
allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o
all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita'
di reiterazione; la minaccia deve
esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita'
giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che
la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza
ad una organizzazione pericolosa per
la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte
alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent.
Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione
continuata di piccoli crimini puo'
rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto,
comunque, della frequenza dei
crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust.
C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e'
elemento rilevante nella valutazione
della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai
fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di
soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del
soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel
tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia
Gdp Genova:
non puo' essere negato il diritto di
soggiorno del coniuge di italiano
(gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza
Nota: per
il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a
seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di
diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e,
indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure
mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero
che si presenti alla frontiera); discutibile,
quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di
cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento
di allontanamento del familiare straniero di cittadino comunitario fondato
sulla pericolosita' della persona di adozione (torna
all'indice del capitolo)
Il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato (D. Lgs. 32/2008)
o
e' adottato dal
Ministro dell'interno,
quando e' basato
su motivi di sicurezza dello Stato (L.
129/2011)
quando e' basato
su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da
piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora
del destinatario negli altri casi
Il provvedimento
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si
oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo
alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone
che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e
conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, dei termini per
lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza) e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Sent. Corte Giust. C-300/11: il giudice nazionale competente e' tenuto ad
assicurardsi che la mancata
comunicazione all'interessato, da parte dellautorita' nazionale
competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale e' fondata
una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
pubblica, nonche' degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia
comunicata all'interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga
debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova
Il termine per lasciare l'Italia in caso
di allontanamento per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza e'
di almeno un mese o, in caso di comprovata
urgenza, di almeno 10 gg.
Il questore
dispone l'accompagnamento immediato
alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno
o
nel caso in cui
l'allontanamento risulti urgente
perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la
civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o
nel caso in cui
l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di
allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui
il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del
soggetto che non abbia ottemperato
all'ordine di allontanamento adottato per mancanza
di requisiti "e" sia
stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza
aver provveduto alla presentazione dell'attestazione
al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una
condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella
precedente
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009: la fissazione di un termine inferiore a un mese per l'allontanamento deve essere motivata
anche nei casi in cui tale allontanamento sia adottato per motivi imperativi di
pubblica sicurezza; si deve tener conto delle necessita' della persona e dei
familiari (es.: chiusura di un rapporto di lavoro, estinzione di un debito,
istruzione dei figli, trasloco, etc.)
Il provvedimento
di accompagnamento immediato deve essere convalidato
dal Tribunale in composizione
monocratica, in base alle seguenti disposizioni:
o
comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente,
da parte del questore, del provvedimento entro
48 ore dalladozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e'
informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato
(che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della
convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto
motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata
losservanza dei termini e la sussistenza
dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento;
in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di
convalida impugnabile in cassazione;
il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
Trib. Reggio Emilia: non convalidato il
provvedimento di accompagnamento
immediato di una prostitua
rumena, perche' mancante
dell'indicazione dei motivi che rendono
l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e
sicura convivenza; nota: il
provvedimento avrebbe potuto essere formalmente motivato, in questo caso, sulla
base del fatto che l'interessata non aveva ottemperato, in precedenza, a un
ordine di allontanamento (si veda, pero', su questo punto, Trib. Reggio Emilia)
Trib. Reggio Emilia: la disposizione sull'accompagnamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa a un precedente allontanamento va letta in
conformita' ai principi del diritto UE di personalita', attualita' e concretezza del pericolo, che debbono quindi escludere ogni automatismo rispetto
all'esecuzione automatica del provvedimento di allontanamento, bensi'
richiedere una valutazione caso per caso e comunque rispettosa del principio
del diritto alla difesa (in questo senso anche la Relazione introduttiva alla
L. 129/2011); nel caso in questione l'interessata aveva proposto ricorso contro
il primo provvedimento di allontanamento, senza che il Tribunale avesse ancora
provveduto, e il Questore avrebbe dovuto tenere in considerazione detto
elemento prima di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento di
allontanamento con accompagnamento coattivo
Trib. Torino:
il trattenimento del cittadino
comunitario (e, verosimilmente, del suo familiare
straniero) e' legittimo solo nelle
more della convalida del provvedimento di accompagnamento immediato; una volta convalidato il provvedimento,
questo deve essere immediatamente
eseguito, senza possibbilita' di ulteriore trattenimento; nello stesso senso, con riferimento al familiare straniero di cittadino italiano, Trib. Torino
In caso di
destinatario del provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato sottoposto a procedimento penale
o
il questore
richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se
l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso
si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura
cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e'
effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta e
negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e allinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare
il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze
processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellespulsione e' sospesa fino a
comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
o
lautorita
giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del
fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia
cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la
richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento),
o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore
(silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE
in attesa della decisione)
o
sentenza di non
luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio,
salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui
all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo'
essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso
contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in
Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
o
applicazione
(oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza
autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso
di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se
successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei
termini
o
Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative
all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto
di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un
soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica
sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e
immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato
al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)
Le stesse
modalita' si applicano in caso di allontanamento del cittadino comunitario o di
espulsione di qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro
il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione
stabile attestata con documentazione ufficiale), quale misura di sicurezza, quando l'interessato sia stato condannato alla
reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la
personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)
Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare
straniero con diritto di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni,
per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni,
negli altri casi
Il destinatario
di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e'
punito con la reclusione fino a un anno (fino a 2 anni in caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) ovvero con l'allontanamento immediato,
eseguito anche se la sentenza non e' definitiva, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni; la violazione del divieto
di reingresso applicato in sostituzione
della pena detentiva e' punita con la reclusione
fino a 3 anni
Nei casi di
trasgressione del divieto di reingresso si procede con rito direttissimo; in
caso di condanna (verosimilmente, solo con sentenza definitiva) alla pena
detentiva, il trasgressore e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera, previa convalida del Tribunale
in composizione monocratica
La revoca del divieto di reingresso puo' essere chiesta quando siano trascorsi 3 anni o la meta' della durata
del divieto imposto (nota: l'interpretazione in termini di alternativita' dei
requisiti discende da Direttiva 2004/38/CE prevede
che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l'esecuzione
dell'allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare
istanza di cancellazione del divieto di reingresso); la domanda deve essere accompagnata da argomenti atti a dimostrare il mutamento della situazione; la decisione e' adottata entro
6 mesi, con atto motivato, dall'autorita' competente per il provvedimento
di allontanamento; fino alla decisione
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale
Salvo che la
presenza in Italia possa provocare grave turbativa all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica, il destinatario
di un provvedimento di allontanamento
sottoposto a procedimento penale o parte offesa in esso e' autorizzato, su
richiesta documentata propria o del suo difensore, a rientrare in Italia per il
tempo necessario, prima della scadenza del divieto di reingresso, al solo fine
di partecipare
al giudizio o di compiere atti per i quali e'
necessaria la sua presenza; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore,
anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
Allontanamento del familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario per mancanza dei requisiti (torna
all'indice del capitolo)
Il familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario puo' essere allontanato anche quando vengano a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando
manchino o vengano a mancare") le condizioni
che determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il
caso di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in
caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto
previsto in caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio
o annullamento del matrimonio
Note:
o
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui
sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in
particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario
il cui soggiorno debba essere
autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
che sia non allontanabile per rischio
di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente
(art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle
di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione
patologica acuta, in contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le
situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di
Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso
parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a
dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento
o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita;
secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo'
ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad
autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul
ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se
sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale
somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio
della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione
delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel
paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno
presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso
di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si
tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per
la ripresa della autonoma deambulazione; Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in
Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio
secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di
farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o
il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di
valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di
pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano
condivisibili); TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure
essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del
permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il
pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo
cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma
anche trattamenti di mantenimento e controllo
che sia genitore naturale di un
minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro
genitore (L. 94/2009)
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
che sia affidato a comunita di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
che sia uno dei familiari di cui
all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR
394/1999);
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo
al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini
italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e'
sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del
diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
Ai fini
dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune,
qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle
condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Nota: secondo la
Sent. Corte di Giustizia C-215-03, il familiare straniero di cittadino comunitario puo' essere allontanato se non e' in grado di provare la propria identita' nei modi consentiti nello
Stato membro in cui si trovano, anche se non possono essere detenuti per il
solo fatto di non essere in possesso di un documento di identita' valido
Corte App. Milano: ai fini di un allontanamento di comunitario e dei suoi familiari per
mancanza di requisiti,
o
il limite dei 3 mesi continuativi di
soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le
intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma:
spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3
mesi)
o
non rileva la
mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti
sostanziali
o
il provvedimento
di allontanamento deve comunque essere proporzionato
all'interesse da tutelare
o
non si dovrebbe
procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte
d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo
contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che
viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza
sociale
Modalita' di adozione e di esecuzione del
provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei
requisiti (torna all'indice del capitolo)
Il provvedimento di allontanamento per
assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
o
e' adottato, con
atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che
prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza
essere iscritto all'anagrafe)
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile
ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone
che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e
conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, del termine per
lasciare l'Italia (almeno un mese
dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del
soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno
permanente)
Obbligo di presentazione al consolato a seguito di
allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
Unitamente al
provvedimento e' consegnata un'attestazione
da consegnare presso un consolato italiano, a dimostrazione
dell'adempimento dell'obbligo di allontanamento
Il destinatario
del provvedimento che non abbia
ottemperato all'ordine di allontanamento e sia individuato sul
territorio dello Stato dopo la
scadenza del termine per
l'allontanamento senza aver
provveduto alla presentazione
dell'attestazione al consolato puo'
essere allontanato con accompagnamento
immediato alla frontiera per motivi di ordine
pubblico (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" rende piu'
stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non
sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di sicurezza
dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico e' ammesso ricorso al TAR
del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione
estesa al merito)
I ricorsi,
sottoscritti personalmente, possono essere presentati anche tramite una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione
della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al
patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le
comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa
autorita'
Il ricorso puo'
essere accompagnato da istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento; in caso di allontanamento
per motivi di ordine pubblico, l'esecuzione resta sospesa fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non
quello definitivo), salvo che il
provvedimento si basi su una precedente
decisione giudiziale (nota: non e' chiaro in quali casi un allontanamento
per motivi di ordine pubblico possa basarsi su una precedente decisione
giudiziale)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento del
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario per motivi di pubblica
sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno; istanza di sospensione (torna
all'indice del capitolo)
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario (D. Lgs. 150/2011) del luogo in cui ha sede
l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. o 60 gg., se il
ricorrente risiede all'estero (D.
Lgs. 150/2011; nota: verosimilmente, il termine di 60 gg. si applica se il
ricorrente ha gia' lasciato il territorio dello Stato), a pena di
inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' discutibile
che possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente; si applica il rito
sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)
I ricorsi,
sottoscritti personalmente, possono essere presentati per posta (D. Lgs. 150/2011) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura
speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare,
e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa
autorita'
L'esecuzione del
provvedimento puo' essere sospesa
dal giudice competente, su richiesta
e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, in presenza
di gravi e circostanziate ragioni; in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con
decreto pronunciato fuori udienza,
ma perde efficacia se non e' confermata entro la prima udienza successiva con
l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)
L'allontanamento
non puo' comunque aver luogo fino alla pronuncia del giudice sull'istanza di sospensione (nota: tale
pronuncia, in base ad art. 5 D. Lgs. 150/2011, non e' impugnabile), salvo che si tratti di provvedimento
basato su una precedente decisione
giudiziale (verosimilmente, quando l'allontanamento e' adottato quale
misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312
c.p.,
ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del
divieto di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per reato
grave) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza
Il giudice decide sull'istanza di sospensione (verosimilmente, nei casi
in cui l'allontanamento non e' automaticamente sospeso fino alla pronuncia
sull'istanza di sospensione) prima
del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio dello Stato (D. Lgs. 150/2011); nota: il provvedimento di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' eseguito con
accompagnamento immediato alla frontiera; in caso di presentazione di istanza
di sospensione, il giudice deve quindi decidere immediatamente su tale istanza
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
Disposizioni comuni sui ricorsi (torna all'indice del capitolo)
Il familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario che presenti ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il
motivo per cui e' stato adottato) e al quale sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e' ammesso, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo
che la sua presenza rappresenti una grave
minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e'
rilasciata dal questore, anche
tramite la rappresentanza diplomatica o consolare
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che
si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente
22. Trattenimento nei CIE (torna all'indice)
Misure alternative al trattenimento in
CIE
Luogo e durata del trattenimento
Modalita' di adozione del provvedimento
di trattenimento; convalida
Divieto di trattenimento dei minori non
accompagnati
Imposibilita' o inutilita' del
trattenimento: ordine del questore
Violazione dell'ordine del questore
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente
l'entrata in vigore della L. 129/2011)
Diritti e doveri dello straniero
trattenuto
Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale
Regolamento per l'organizzazione e la
gestione dei CIE
L'effetto del recepimento tardivo della
Direttiva 2008/115/CE
Presupposti del trattenimento (torna
all'indice del capitolo)
Provvedimento di
trattenimento adottato dal questore quando non sia possibile
eseguire immediatamente lespulsione con accompagnamento
alla frontiera o il respingimento a
causa di (L. 129/2011) situazioni
transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in
particolare,
o
per la
necessita di soccorrere lo
straniero
o
per necessita
di accertamenti su identita o
nazionalita
o
per necessita
di acquisire documenti per il
viaggio
o
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
per l'esistenza
di un rischio di fuga (L. 129/2011;
note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione
transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva o del
respingimento)
Il provvedimento
di trattenimento e' adottato anche in attesa
della convalida dellaccompagnamento
se e impossibile il trattenimento
in questura
Trib. Roma:
in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida
del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto
ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per
l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno
Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento
espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il
diritto al risarcimento derivante
dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo
al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel
territorio dello Stato (nota: il
provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo
a reingresso e soggiorno)
Prassi
invalsa presso la Questura di Agrigento
(da Nota dell'Avv. Savio e istanza di diniego della proroga del trattenimento in CIE): i migranti sbarcati a
Lampedusa vengono trattenuti nel Centro dell'isola o su navi, o inviati in
altre localita' italiane, restando in condizioni di restrizione della liberta'
per diversi giorni o settimane, prima che vengano adottati provvedimenti di
espulsione o di respingimento; Gdp Torino:
nega la proroga del trattenimento in CIE di un tunisino destinatario di un
provvedimento di respingimento adottato dieci giorni dopo lo sbarco
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013 (nota:
prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014), ha approvato, con parere
favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,
o
a ripensare gli
attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano
inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di
espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo
rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di
identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre
il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute
o
ad assumere
iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o
comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo
rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di
procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto
programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi
di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi
o
ad assumere
iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno
irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme
internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non
esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento
dell'istanza di protezione umanitaria
o
ad intervenire
sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di
identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come
le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo
o
a evitare il trattenimento
nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che, dopo un periodo di
detenzione penale, non siano gia' stati identificati in carcere come previsto e
come e' da incentivare come prassi ordinaria
o
a garantire che
le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure
di rimpatrio avvengano nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a
maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita' presso centri appositi in
cui sia garantita l'assistenza psicologica e legale
o
ad assumere le
opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine
alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del
25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione
degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione
dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; nota: tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato
detenuto e identificato, il trattenimento e ammesso per non piu di 15 gg e al
solo scopo di aspettare la disponibilita del vettore, essendo invece escluso
in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota:
non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non
identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg
faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al
tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo
straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento
in CIE
Misure alternative al trattenimento in CIE (torna
all'indice del capitolo)
In alternativa al trattenimento in CIE, il questore puo' adottare, con provvedimento motivato, una o piu' misure limitative della liberta'
personale (consegna del documento di viaggio, che sara'
restituito al momento della partenza; obbligo
di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; obbligo di presentazione,
in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente
per territorio), purche'
l'espulsione non sia stata adottata
per motivi di pericolosita' e lo
straniero sia in possesso del documento
di viaggio valido (L. 129/2011); nota:
la possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere
considerata, in base alla Direttiva 2008/115/CE, in tutti i casi; la mancanza di un documento di
viaggio valido non priva di per se' di efficacia la misura alternativa
Il provvedimento
e' notificato all'interessato con le
modalita' con cui vengono notificati
i provvedimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o,
in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo'
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida (L. 129/2011)
Il provvedimento
e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le
misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate
o revocate dal giudice di pace (L.
129/2011)
La violazione di una delle misure adottate
e' punita con multa da 3.000 a 18.000
euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non
e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva
- conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa
- prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il
territorio dello Stato in caso di trattenimento impraticabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta'
personale e' il giudice di pace (L.
129/2011)
Luogo e durata del trattenimento (torna
all'indice del capitolo)
Trattenimento in
Centro di identificazione ed espulsione (CIE;
da L. 125/2008) piu vicino (tra quelli con posti disponibili), ovvero nel
luogo di cura in cui lo straniero e ricoverato per esigenze di soccorso
sanitario, per il tempo strettamente
necessario e comunque < 30
gg.
Il Ministro
dell'interno ha disposto transitoriamente il trattenimento su navi, anziche' in CIE, di stranieri da respingere
(comunicato Stranieriinitalia); la decisione ha suscitato la reazione preoccupata dell'Unione delle Camere penali italiane e di ACNUR, OIM e Save he children Italia
Il Documento programmatico Mininterno sui CIE segnala come, in virtu' del Processo Verbale
Italia-Libia del 5/4/2011, siano state avviate procedure semplificate di
rimpatrio dei cittadini tunisini, che consentono di non collocare tali
stranieri nei CIE, ma nei CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza), se il
rimpatrio e' organizzabile in un lasso di tempo ragionevole grazie al
tempestivo reperimento del vettore, non essendo necessaria ulteriore attivita'
identificativa
Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti)
l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza
privata di cui all'art. 610 c.p.,
aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo le Procure, tale permanenza non corrisponde
alla commissione di alcun reato da parte delle autorita', dal momento che la
legge non disciplina la durata dell'accoglienza ne' la sottopone a controllo giurisdizionale (trattandosi di
permanenza finalizzata al soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti
di rimpatrio o di trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi
organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle
persone accolte; nota: non si
chiarisce, nei provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano
sottoposti a limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si
tratterebbe di trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)
Capienza dei CPSA nel 2010 (da un articolo di M. Ambrosini e C. Marchetti pubblicato da Lavoce.info): 775 posti (381 a
Lampedusa, 220 di Cagliari-Elmas e 174 a Ragusa-Pozzallo)
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a
garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano
nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita'
presso centri appositi in cui sia
garantita l'assistenza psicologica e legale
L'ACNUR ha
protestato, con un comunicato,
per il fatto che un gruppo di migranti sia stato trattenuto per oltre 100 gg
nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) di Lampedusa, in attesa di
essere ascoltati dall'autorita' giudiziaria inquirente in qualita' di persone
informate sui fatti nel procedimento presso il Tribunale di Agrigento contro i
presunti scafisti
Sent. Corte Giust. C-473/13 e C- 514/13: uno Stato membro e' tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell'allontanamento
gli stranieri in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito
centro di permanenza temporanea di
questo Stato (e non in un istituto penitenziario), ancorche' tale
Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a
decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non
disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto
Sent. Corte Giust. C-474/13: non e'
consentito a uno Stato membro di trattenere
ai fini dell'allontanamento uno straniero ospitandolo in un istituto penitenziario insieme a
detenuti comuni, neppure nel caso in
cui il cittadino in questione acconsenta
a tale sistemazione
Rete di CIE (torna all'indice del capitolo)
Fino a completamento della rete di CIE
definita con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze (L. 129/2011), il sindaco, in particolari condizioni di emergenza, puo disporre
lalloggiamento di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, salve le
disposizioni sul loro allontanamento (art. 34, co. 4 L. 189/02; nota: non
sembra limitato a destinatari di un provvedimento di trattenimento in CIE)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per questione di legittimita' costituzionale contro
la Regione Liguria, la cui legge regionale 7/2007 sancisce l'indisponibilita'
della regione ad ospitare CIE sul proprio territorio; Sent. Corte Cost. 134/2010: illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della
Legge regionale 7/2007 della Regione Liguria, nella parte in cui afferma la
indisponibilita' della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio
strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e
identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati; legittima invece
una norma che attribuisca alla Regione il monitoraggio del funzionamento di
tali centri, limitandosi a prevedere la possibilita' di attivita' rientranti
nelle competenze regionali, quali l'assistenza in genere e quella sanitaria in
particolare, secondo modalita' tali da impedire comunque indebite intrusioni (Sent. Corte Cost. 300/2005)
Ord. PCM 21/4/2011: le strutture temporanee, attivate per l'accoglienza per l'emergenza
umanitaria di cui all'Ord. PCM 18/2/2011 e all'Ord. PCM 23/2/2011, nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserma Fornaci e Parisi, ex
Andolfato), nel comune di Palazzo San Gervasio e nel comune di Trapani
(localita' Kinisia), operano come CIE fino a cessate esigenze, e comunque non
oltre il 31/12/2011
CIE in funzione
alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione, Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa, Documento programmatico Mininterno sui CIE):
o
Bari-Palese,
area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di class action)
o
Bologna, Caserma
Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 75, a causa di danneggiamenti a seguito
di rivolta)
o
Brindisi,
Localita' Restinco: 83 posti (chiuso dal 29/5/2012)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)
o
Catanzaro,
Lamezia Terme: 80 posti (60, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; chiuso dal 9/11/2012)
o
Crotone, S.
Anna: 124 posti (numero effettivo: 62, a causa di danneggiamenti a seguito di
rivolta)
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 74, a causa di lavori
straordinari di manutenzione)
o
Milano, Via
Corelli: 132 posti (numero effettivo: 76, a causa della chiusura di alcuni
moduli)
o
Modena,
Localita' Sant'Anna: 60 posti (numero effettivo: 50, a causa di danneggiamenti
a seguito di rivolta); disposta la chiusura con Decr. Mininterno 23/12/2013 (da
comunicato Mininterno 28/12/2013)
o
Roma, Ponte
Galeria: 360 posti (numero effettivo: 316, a causa di danneggiamenti a seguito
di rivolta)
o
Torino, Corso
Brunelleschi: 180 posti (210, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; numero effettivo: 131, a causa di danneggiamenti a
seguito di rivolta)
o
Trapani,
Serraino Vulpitta: 43 posti (chiuso dal 25/6/2012)
o
Trapani,
Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 198)
Avviata la
realizzazione di altri due CIE (Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): a S. Maria Capua Vetere (Caserta), con 200 posti,
e a Palazzo S. Gervasio (Potenza), con 100 posti; il Rapporto Global Detention Project sulla detenzione dei migranti in Italia segnala
anche l'apertura temporanea di un centro a Kinisia (Trapani)
Comunicato Mininterno 28/12/2013: disposta la chiusura, con Decr. Mininterno
23/12/2013, del CIE "La Marmora" di Modena; nell'agosto 2013 era
stata disposta la temporanea sospensione della sua attivita' per consentire
lavori di ristrutturazione e di adeguamento
Nota: la Mappa Mininterno dei CIE mostra, al 30/9/2014, solo 5 CIE in funzione
(Torino, Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta); secondo un comunicato ASGI, le strutture di Milano e Bologna sarebbero state convertite
temporaneamente in centri di prima accoglienza per migranti, e i CIE di
Brindisi, Crotone e Gorizia temporaneamente chiusi per lavori o perche' in
attesa che ne venga aggiudicata la gestione
CIE in funzione
alla data 4/3/2014 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sui CIE):
o
Bari-Palese,
area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di
danneggiamenti)
o
Bologna, Caserma
Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o
Brindisi,
Localita' Restinco: 83 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di
ristrutturazione)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)
o
Crotone, S.
Anna: 124 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di
ristrutturazione)
o
Milano, Via
Corelli: 132 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o
Roma, Ponte
Galeria: 360 posti (numero effettivo: 360)
o
Torino, Corso
Brunelleschi: 210 posti (numero effettivo: 77, a causa di danneggiamenti)
o
Trapani,
Serraino Vulpitta: 43 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di
ristrutturazione)
o
Trapani,
Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 204)
CIE in funzione
alla data 31/12/2014 (Dati Mininterno 2/3/2015 e Dossier del Servizio studi del Senato):
o
Bari-Palese,
area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 72, a seguito di
danneggiamenti)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)
o
Roma, Ponte
Galeria: 360 posti (numero effettivo: 360)
o
Torino, Corso
Brunelleschi: 210 posti (numero effettivo: 21, a causa di danneggiamenti)
o
Trapani,
Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 204)
Modalita' di adozione del provvedimento di trattenimento; convalida (torna all'indice del capitolo)
Copia degli atti
relativi al trattenimento e' trasmessa entro
48 ore al giudice di pace territorialmente competente (da
L. 271/2004), da parte del questore, per la convalida; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota:
all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un
giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6,
T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art.
31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota:
vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)
Il provvedimento di trattenimento (che fa
riferimento alla scelta del CIE piu vicino effettuata in base alla
disponibilita di posti) e' comunicato
allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non e
possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (nota: art. 20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione
all'ammissione al gratuito patrocinio, l'inciso "se ne ricorrono le
condizioni", che deve considerarsi soppresso a seguito delle modifiche
introdotte successivamente e, in particolare, dell'attuale formulazione di art.
14 co. 4 D. Lgs. 286/1998) e allassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dufficio,
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad
art. 29 D. Lgs. 271/1989) in sede di convalida, come pure
nell'ambito del procedimento di convalida
del provvedimento di accompagnamento
immediato alla frontiera; ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
Udienza
per la convalida in camera di consiglio, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente
avvertiti (da L. 271/2004); l'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare
in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati (D. Lgs. 150/2011)
Lo straniero e'
ammesso all'assistenza di un interprete,
se necessario (da L. 271/2004); Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilita' di nominare un proprio
interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura del D. Lgs.
150/2011)
Il giudice convalida il provvedimento, con decreto
motivato (da L. 271/2004), entro le 48
ore successive, verificata losservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i
provvedimenti di espulsione e di trattenimento, escluso il requisito della
vicinanza del CIE (da L. 271/2004); in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
Giurisprudenza in materia di convalida del
trattenimento:
o
Sent. Cass.
17575/2010, Sent. Cass. 24166/2010 e Sent. Cass. 2731/2013: in sede di
convalida del trattenimento, al giudice spetta solo il compito di valutare se
sussista il presupposto costituito da un provvedimento valido ed efficace,
spettando invece il sindacato sulla legittimita' del provvedimento di
espulsione al giudice dell'opposizione contro tale provvedimento (sistema di
doppia tutela)
o
Sent. Cass.
20869/2011: il giudice ha un obbligo di indagine d'ufficio estesa alla
validita' dell'espulsione, se l'efficacia del provvedimento di espulsione e'
stata indebitamente sospesa
o
Ord. Cass. 12609/2014: in sede di convalida del trattenimento (o
dell'accompagnamento immediato alla frontiera) il giudice ha il potere di rilevare
incidentalmente l'eventuale manifesta
illegittimita' del provvedimento di espulsione,
che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera
di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione
di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la
sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita'; nello stesso senso, Sent. Cass. 5926/2015
o
Sent. Cass. 17407/2014 (coerente con Sent. Corte Cost. 105/2001, Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia e Sent. CEDU Sefreovic c. Italia):
il sindacato giurisdizionale sul
provvedimento di convalida del trattenimento (e, verosimilmente,
dell'accompagnamento immediato alla frontiera) del cittadino straniero non deve
essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione
della misura indicate nell'art. 13 co. 4-bis - in realta', co. 4 - e art 14 co.
1 D. Lgs. 286/1998, ma deve essere esteso,
oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica della sussistenza di
condizioni di manifesta illegittimita'
del medesimo, in quanto indefettibile
presupposto della disposta privazione
della liberta' personale
se il giudice
dell'opposizione contro il provvedimento di espulsione non ha avuto il tempo di
pronunciarsi, il sistema di doppia tutela e' inficiato, dato che si puo'
produrre una lesione dei diritti della persona, soprattutto perche' l'eventuale
allontanamento dal territorio pregiudica la possibilita' di far valere le
proprie ragioni contro il provvedimento di espulsione (nota: la questione sembra riferirsi all'accompagnamento, piuttosto
che al trattenimento)
va distinto il
caso in cui la detenzione sia giustificata sulla base di un provvedimento di
espulsione prima facie efficace (Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia) e quello in cui il provvedimento di espulsione sia
manifestamente illegittimo (Sent. CEDU Sefreovic c. Italia); il trattenimento e' illegittimo nel secondo caso,
non nel primo; nota: nel caso di cui
alla Sent. CEDU Sefreovic c. Italia, l'illegittimita' dell'espulsione era fondata sul
fatto che la straniera aveva partorito di recente, anche se il neonato era
deceduto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il
divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la
condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al
"provvedere al figlio")
nel caso in
esame ("caso Shalabayeva"), il provvedimento di espulsione era
manifestamente illegittimo (irruzione notturna avente finalita' diversa da
quella della repressione dell'immigrazione illegale, conoscenza della effettiva
identita' dell'interessata, validita' ed efficacia del passaporto
centroafricano, possesso di due titoli di soggiorno validi, mancanza delle
condizioni temporali e linguistiche per poter chiarire le condizioni di
soggiorno)
Gdp. Caltanissetta: negata la convalida di un provvedimento di trattenimento sulla base
del fatto che non appare fondata l'adozione di un provvedimento di
accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di
alloggio (nota: verosimilmente, non erano stati addotti altri motivi per
ritenere fondato il rischio di fuga)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione: sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi
in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati
dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e
senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di
asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di
detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi
rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di
identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti)
l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza
privata di cui all'art. 610 c.p.,
aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo
le Procure, tale permanenza non corrisponde alla commissione di alcun reato da
parte delle autorita', dal momento che la legge non disciplina la durata
dell'accoglienza ne' la sottopone a
controllo giurisdizionale (trattandosi di permanenza finalizzata al
soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti di rimpatrio o di
trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi organizzativi e di
sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle persone accolte; nota: non si chiarisce, nei
provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano sottoposti a
limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si tratterebbe di
trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)
Lo svolgimento
della procedura di convalida non puo
comunque ritardare lallontanamento
dallItalia; nota: in caso di respingimento
differito, questa disposizione puo' sottrarre
di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario
La convalida
puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione o in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004); nota: possono presentarsi
conflitti di competenza tra diversi giudici di pace
Ricorso in
cassazione, privo di effetto sospensivo, contro il provvedimento di convalida
Trib. Roma:
in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida
del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto
ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per
l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno
Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento
espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il
diritto al risarcimento derivante
dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo
al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel
territorio dello Stato (nota: il
provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo
a reingresso e soggiorno)
Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia: costituisce violazione del diritto alla liberta' e
alla sicurezza, garantito da art. 5, co. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'inottemperanza
ad una decisione giudiziaria
favorevole alla liberazione dei
ricorrenti da un centro di permanenza temporanea
Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una
cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un
provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse
dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione
anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui
all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al
figlio")
Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti
umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni degradanti
nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato alla
necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare ricorso
contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il suo
ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto di
trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo),
art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un
ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Proroghe del trattenimento (torna
all'indice del capitolo)
Trattenimento prorogabile, da parte del giudice, per
altri 30 gg., in presenza di gravi
difficolta relative allaccertamento dellidentita e della nazionalita, o
allacquisizione di documenti per il viaggio (nota: non se permangono solo
impedimenti diversi)
Ricorso in
cassazione, privo di effetto sospensivo, contro il provvedimento di proroga
Trib. Roma:
in caso di annullamento del decreto di espulsione o del decreto di convalida
del trattenimento o della sua proroga, lo straniero illegittimamente trattenuto
ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato come per
l'ingiusta detenzione: 235,82 euro al giorno
Sent. Cass. 17407/2014: sussiste nel cittadino straniero l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento
espulsivo revocato in autotutela dall'autorita' procedente, sia per il
diritto al risarcimento derivante
dall'illegittima privazione della liberta' personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo
al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel
territorio dello Stato (nota: il
provvedimento di convalida del trattenimento non costituirebbe motivo ostativo
a reingresso e soggiorno)
Le garanzie della difesa e del contraddittorio,
previste espressamenrte in relazione alludienza di convalida del
trattenimento, sono assicurate implicitamente,
sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme,
anche per lemissione del provvedimento di
proroga (Sent. Cass. 4544/2010, Sent. Cass. 13767/2010, Sent. Cass. 10055/2012, Ord. Cass. 15223/2013, Trib. Roma;
nello stesso senso, Ord. Cass. 15279/2015: ove il giudice non accolga l'eccezione della difesa
sollevata al fine di mettere lo straniero in condizione di partecipare
all'udienza e di essere sentito, deve quanto meno motivare circa le ragioni che
ostano all'accoglimento); la richiesta di proroga deve essere presentata con
sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del trattenimento, in modo da
consentire il deposito del decreto di convalida della proroga entro 48 ore
dalla ricezione della richiesta (Sent. Cass. 9002/2000) e comunque prima della
scadenza del periodo di trattenimento fissato con la precedente convalida (Sent. Cass. 4544/2010)
Ord. Cass. 11451/2013: legittima la proroga di trattenimento in CIE che
indichi come motivazione "difficolta' nel completamento della procedura
d'identificazione della persona" meglio specificate nella istanza della
Questura che viene richiamata per
relationem, salva la necessita' dell'indicazione precisa dell'atto
richiamato in modo da renderne agevole la conoscenza
Gdp Torino:
nega la proroga del trattenimento in CIE di un tunisino destinatario di un
provvedimento di respingimento adottato dieci giorni dopo lo sbarco
Trib. Torino:
disposta la proroga del trattenimento per soli 7 gg successivi alla
scadenza dell'originario periodo di 30 gg; imposto al personale sanitario del
CIE un termine per redigere e trasmettere una relazione medico-psichiatrica
sullo straniero trattenuto, eventualmente avvalendosi del servizio di salute
mentale dell'ASL territorialmente competente per una piu' compiuta valutazione
delle condizioni psichiatriche e della compatibilita' di tali condizioni e
delle cure necessarie con il trattenimento, e fissazione di una successiva
udienza (nota: la competenza era del Tribunale, dato che lo straniero aveva nel
frattempo presentato domanda di asilo)
Trascorsi i
primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, il questore puo'
chiedere al giudice di pace una o piu'
proroghe qualora siano emersi elementi
concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero quando
questo sia necessario al fine di organizzare
le operazioni di rimpatrio; in ogni
caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del CIE non puo' essere superiore a 90 gg (L. 161/2014)[16]
Trib. Torino:
negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi
60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi
dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona
trattenuta (nella fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia,
ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente
il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di
asilo)
Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di 90 gg puo' essere trattenuto presso il CIE per un periodo
massimo di 30 gg (L. 161/2014); nei
confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso; il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche;
ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del
questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni;
a questo scopo il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano
i necessari strumenti di coordinamento (L. 161/2014)
Nota:
prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014, l'Assemblea della Camera, nella
seduta del 9/12/2013, aveva approvato, con parere favorevole del Governo,
due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, ad
assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno
ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva
Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione
degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione
dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; tale Direttiva stabiliva che,
per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento e
ammesso per non piu di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilita
del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60
gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare
in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg;
il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del
trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo
straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento
in CIE
A seguito delle
modifiche apportate da L. 161/2014 in relazione alla durata massima del
trattenimento in CIE, predisposti modelli per l'istanza di remissione in
liberta' per stranieri trattenuti da oltre 90 gg e per stranieri trattenuti per oltre 30 gg dopo aver
trascorso un periodo di detenzione
di durata superiore a 90 gg in una struttura carceraria (com. Antigone)
o
la durata massima del trattenimento
prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di
allontanamento avviata prima che il
regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto
in pendenza di un procedimento
giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di
accompagnamento coattivo alla frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione
dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di
allontanamento e tale prospettiva non
sussiste quando risulti poco
probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine
massimo del trattenimento
o
quando il
periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non
e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non
dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti
dallo Stato membro a tale fine
o
qualsiasi decisione adottata dalle autorita'
competenti, al termine del periodo
massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito
da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della
relativa motivazione in fatto e in
diritto
o
il riesame che e' chiamata a compiere
l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire
all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga
del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta
autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti
dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove
e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del
procedimento stesso
o
e' illegittimo prorogare il periodo
iniziale di trattenimento per il solo
fatto che lo straniero sia privo di
documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso
per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di
stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura
meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o
e' legittimo ritenere che uno straniero il
quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne
consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di
"mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del
comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche'
la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto
questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o
uno Stato membro
non puo' essere obbligato al rilascio di
un permesso di soggiorno o di altra
autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo
di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio
paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto
dal giudice nazionale in considerazione
dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento;
tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo
straniero una conferma scritta della
sua situazione
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
E vietato il trattenimento nei CIE del
minore non accompagnato, in caso di richiesta di asilo (da D.
Lgs. 25/2008) e nel caso generale (da Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014); nello stesso senso, Risoluzione 1707/2010 dell'assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa (da una Nota Asgi)
Belgio
condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato (Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006)
Il Giudice di
pace di Bari non ha convalidato il trattenimento nel CIE di Brindisi per alcuni
stranieri sulla base della presumibile minore eta' (dal comunicato di un'associazione)
Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine del questore (torna all'indice del capitolo)
In caso di trattenimento (anche quello motivato
dal differimento del respingimento)
impossibile o
non piu' prorogabile, o nei casi in cui dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna
prospettiva ragionevole che
l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza (L. 161/2014), il questore, allo scopo di porre
fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie
per eseguire immediatamente il provvedimento di allontanamento (L. 129/2011;
nota: sembra una semplice dichiarazione di buone intenzioni), ordina allo
straniero, con provvedimento scritto recante l'indicazione delle sanzioni previste in caso di
violazione, di lasciare l'Italia entro 7
gg (L. 129/2011)
Giurisprudenza:
o
l'impossibilita'
deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che
nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il
decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce
e Trib. Brindisi)
o
l'impossibilita'
puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)
o
la motivazione
deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di
eseguire l'allontanamento non
costituiscano impedimento per lo
straniero (Sent. Cass. 23812/2009)
o
non richiesta la
convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale
dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)
o
per essere legittimo, l'ordine del questore deve
essere eseguibile almeno
astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)
o
Trib. Torino
(anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del
trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta
improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di
pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella
fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia
rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche'
l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)
L'ordine del
questore puo' (nota: non "deve")
essere accompagnato, anche su richiesta
dell'interessato (L. 129/2011), dalla consegna all'interessato della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica, anche onoraria, del Paese dello straniero in Italia, e per
rientrare in tale Paese o, se non e' possibile, in
quello di provenienza (L. 94/2009), incluso il
biglietto di viaggio (L. 129/2011)
In caso di ammissione dello straniero a un programma di rimpatrio
assistito, il provvedimento con cui il questore ha impartito l'ordine di lasciare il territorio dello
Stato entro 7 gg e' sospeso (L.
129/2011)
TAR Lazio:
il ricorso contro l'ordine del
questore e' di competenza del giudice
ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi
da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del questore (torna
all'indice del capitolo)
La violazione dell'ordine del questore priva di giustificato
motivo e' punita con (L. 129/2011; Sent. Cass. 36446/2011: trattandosi di fattispecie diversa da quella
precedentemente abolita, si applica solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della L. 129/2011)
o
la multa da 10.000 a 20.000 euro in
caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato
ammesso
o
la multa da 6.000 a 15.000 euro nel
caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio
volontario (nota: non si
comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il
trattenimento in CIE)
La competenza per il reato di violazione
dell'ordine del questore e' del giudice
di pace (L. 129/2011)
Al procedimento
penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione
contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione
immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato
della facolta' di chiedere un termine a
difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a
misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di
tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)
Il
giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero,
dell'eventuale consegna allo
straniero della documentazione utile
a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione
dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione;
da L. 129/2011)
La
sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente
eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente per
l'accertamento del reato (L.
129/2011; nota: in questo modo si
applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un
reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia
accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base
ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998,
introdotto da L. 161/2014)[17];
eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in
relazione al reato di trasgressione
dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L.
129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad
opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o
dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui
di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si
convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio
indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs.
286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota:
discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima
effettuata)
Artt. 54 e 55 D. Lgs. 274/2000 prevedono (Ord. Trib. Rovigo):
o
la pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a
richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito
della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra
provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al
condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora
abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita
del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro
essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero
illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto
lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe
coincidere con quella di residenza di fatto)
o
se il condannato
non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la
conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza
domiciliare
o
ai fini della
conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena
pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg
(nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con
applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere
pari a 45 gg)
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non
dovrebbe essere intralciato dal
procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa
censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in
precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)
A carico del
trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione
coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs.
286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota:
la disposizione e' ambigua, dal
momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative
alla concessione di un termine per il rimpatrio
volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in
carcere, con nuova possibilita' di trattenimento
e di ordine del questore ed
eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta
all'autorita' giudiziaria
La violazione del nuovo eventuale ordine
del questore priva di giustificato
motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)
La
sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente
eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita'
giudiziaria competente per
l'accertamento del reato (L.
129/2011; nota: in questo modo si
applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un
reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia
accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base
ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998,
introdotto da L. 161/2014)[18];
eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in
relazione al reato di trasgressione
dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale
in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L.
129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad
opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o
dell'obbligo di permanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti
si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co.
3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno
opposto a quella prima effettuata)
La
procedura puo' essere iterata senza
limiti (nota: lo si ricava dal
riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998,
modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di
procedere all'accompagnamento alla frontiera)
Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione
europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4,
5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce
dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al
rimpatrio volontario e di restrizioni
della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di
disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011
lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola
dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione
Per esservi
reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere
pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la
valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza
all'ordine del questore, il giudice
deve verificare la legittimita' del
provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo
sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per
violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro:
per essere legittimo, l'ordine del
questore deve essere eseguibile
almeno astrattamente e in forma legale
Sulla nozione di
giustificato motivo:
o
Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato
motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita'
diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e
diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza
o
Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta
di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento:
inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente
di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto
aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e',
in base a L. 129/2011, opzionale)
o
Trib. Modena:
incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della
persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita')
o
circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o
Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo,
soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo
dall'ordine del questore
o
Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi,
mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p.
(inosservanza dei provvedimenti dellautorita') lo straniero che non ottemperi
all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini
dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento
del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs
286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)
o
la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
osta alla
normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante
sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino
di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di
detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio
volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui
allart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato
trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata
massima del trattenimento non sia stata ancora superata
non osta a
siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un
paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto
territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio
(nota: se e' esaurita, quindi, la procedura
prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo'
prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo
Stato membro)
o
punti 30 e 31
della sentenza:
la finalita'
della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui
soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non
potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di
polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora
prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita
o
punto 41:
i cittadini di
paesi terzi i quali, oltre ad aver
commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo
reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu'
altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in
vigore della L. 129/2011) (torna all'indice del capitolo)
Il complessivo sistema sanzionatorio in materia di
espulsione presenta squilibri, sproporzioni
e disarmonie rimediabili solo da un intervento organico del legislatore (Sent. Corte Cost. 22/2007 e Sent. Corte Cost. 236/2008)
Allontanamento dal CIE (torna
all'indice del capitolo)
CIE vigilati
dalla forza pubblica e trattenimento ripristinato
immediatamente, con un nuovo
provvedimento di trattenimento (L. 129/2011), in caso di allontanamento indebito (lo straniero
e informato di questo al suo ingresso nel CIE); il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e'
computato nel termine massimo per il trattenimento (L. 129/2011; significa, verosimilmente,
che i periodi di trattenimento
effettuati sulla base dei diversi
provvedimenti non possono superare, in
totale, il termine massimo di 18
mesi)
Il giudice puo
autorizzare lallontanamento temporaneo
dal CIE, con accompagnamento della forza pubblica, in caso di pericolo di vita
per familiare dello straniero o convivente residente (verosimilmente:
"soggiornante") in Italia, o per altri gravi motivi
Vigilanza e gestione dei CIE (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni
relative al mantenimento dellordine
pubblico e della sicurezza nel CIE adottate dal questore
Disposizioni
relative alla gestione del CIE
adottate dal prefetto in accordo con
le direttive del Ministro dellinterno (art. 21, co. 8 Regolamento); possono
essere
o
stipulate convenzioni con enti locali o con
soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita di
promozione nel CIE; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellattivita di altri
organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidarieta sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con
organismi (enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarieta sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Carta dei diritti
contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014; nota: non
previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di
collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivita
di assistenza, incluse attivita di
interpretariato
informazione
legale
mediazione
culturale
supporto
psicologico
assistenza
sociale
formazione degli
operatori (riportata solo da Direttiva Mininterno 14/4/2000)
ricreazione (Decr. Mininterno 20/10/2014)
Art. 1 co. 4 D. Lgs. 178/2012: la Croce Rossa e'
autorizzata a svolgere attivita'
umanitarie presso i CIE, nonche'
gestire i predetti centri (e quelli
per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo)
Ente gestore
dei CIE e importo giornaliero per
straniero trattenuto previsto dalla convenzione (Rapp. Medici per i diritti umani CIE 2013):
o
Bari:
Associazione Operatori Emergenza Radio; 25 euro
o
Bologna:
Consorzio Oasi; 28,5 euro
o
Caltanissetta:
Cooperativa Albatros 1973
o
Crotone:
Misericordie d'Italia; 21,4 euro
o
Gorizia:
Consorzio Connecting People; 42 euro
o
Lamezia Terme:
Cooperativa Malgrado Tutto; 46 euro
o
Milano: Croce
Rossa Italiana; 60 euro
o
Modena:
Consorzio Oasi; 29 euro
o
Roma:
Cooperativa Auxilium; 41 euro
o
Torino: Croce Rossa
Italiana; 47 euro
o
Trapani Milo:
Consorzio Oasi; 27 euro
Accesso ai CIE (torna
all'indice del capitolo)
Ammessi ai
CIE (art. 21 co. 7 DPR 394/1999)
o
personale
addetto alla gestione dei centri
o
appartenenti
alla forza pubblica
o
giudice
competente
o
autorita di
pubblica sicurezza
o
familiari
conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non limita il novero ai familiari conviventi)
o
difensore dello
straniero
o
ministri di
culto
o
personale della
rappresentanza diplomatica o consolare
o
membri degli
organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza
o
personale della
ASL competente (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
personale della
prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
dipendenti delle
ditte appaltatrici di servizi (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
membri del
Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un
assistente (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
magistrati
nell'esercizio delle loro funzioni (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
il delegato
ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
il Garante
nazionale per la tutela delle persone detenute (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
garanti
regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati
nel territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
giornalisti,
foto-operatori e cine-operatori (Direttiva Mininterno, citata da com. Mininterno 24/4/2007, e Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
altri soggetti
che ne facciano motivata richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014); nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) disciplina l'accesso, su richiesta dello straniero,
di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far
visita agli stranieri trattenuti
o
rappresentanti
delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce
Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva
Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
Disposizioni
regolamentari in materia di accesso ai CIE (da Decr. Mininterno 20/10/2014):
o
le liste dei
nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da
ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza,
curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del
responsabile della vigilanza
o
tutto il
personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di
riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli
eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza
o
membri del
Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un
assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o
suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone
detenute possono accedere ai CIE in qualunque momento, senza alcuna
autorizzazione e previa tempestiva (nota:
se e' "previa", che vuol dire "tempestiva"?) segnalazione
alla prefettura (nota: se si tratta
di attivita' di controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione
all'autorita' responsabile dell'andamento del CIE?); le loro visite possono
comprendere colloqui con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui
riservati), se il responsabile della vigilanza non rileva rischi per la
sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente,
si riferisce alla sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che
in questo caso il responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori
sono accompagnati dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un
funzionario di prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la
disponibilita' all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai
visitatori)
o
membri degli
organismi ammessi a svolgervi attivita' di assistenza e garanti regionali per
la tutela dei diritti dei detenuti possono accedere ai CIE, previa
autorizzazione della prefettura (nota:
assurdo che l'ingresso dei garanti regionali sia condizionato alla preventiva
autorizzazione della prefettura)
o
l'accesso di
giornalisti, foto-operatori e cine-operatori, ministri di culto (su richiesta
del trattenuto), familiari dello straniero, personale della rappresentanza
diplomatica o consolare del paese di origine (su richiesta dello straniero; nota: verosimilmente, del paese di
appartenenza) e di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta e'
consentito previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla
prefettura (nota: improprio
prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione del ministro
di culto) e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura (nota: assurdo prevedere che la questura
debba rilasciare il nulla-osta per l'ingresso di familiari o di personale della
rappresentanza diplomatico-consolare) e di parere favorevole del Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (in caso di concessione
dell'autorizzazione, la prefettura comunica al gestore i nominativi delle
persone autorizzate); riprese video-fotografiche e registrazioni audio non sono
consentite, salvo espressa autorizzazione della prefettura (nota: verosimilmente, tale
autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con limitazioni,
in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si vede, altrimenti,
il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE); nota: Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007, in relazione all'accesso dei giornalisti e dei fotocineoperatori
che li accompagnano, prevede che il Prefetto, sentito l'ente gestore, determini
modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della
privacy degli stranieri trattenuti e della necessita' di non creare intralcio
alle attivita' svolte all'interno del CIE
o
l'ente gestore
assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana,
nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni,
sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore
(verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due
ore)
o
per esigenze di
carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi
particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenze, il personale
addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della prefettura e
della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano, di intesa,
le misure necessarie
o
i visitatori,
con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo,
ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni,
delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la
tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare
l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori
devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di
soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito
dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti
o
i colloqui
devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo
affollamento che possa compromettere la sicurezza
o
i ministri di
culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe
essere prevista in tutti i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare
anche piu' persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di
sicurezza valutate, volta per volta, dal responsabile della vigilanza
o
i rappresentanti
degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e
legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio
o
ai fini del
colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il
trattenuto ha conferito apposito mandato (nota: come fa il trattenuto a
conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il legale?); condotte dei
legali non conformi al codice deontologico sono comunicate al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati
o
la vigilanza,
durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita'
tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei
visitatori e dei trattenuti
o
al termine del
colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area
di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati
o
la violazione
delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a
vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e
la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura,
determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso
Nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che
o
su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto,
l'accesso al CIE a cittadini italiani
e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri
trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego
dellautorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dal ricevimento
dellistanza, ai fini di eventuale impugnazione
(davanti a chi?); lautorizzazione puo essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CIE
(se previsto dallaccordo di collaborazione)
o
il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di
permesso del Mininterno possono accedere al CIE in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del CIE) e intrattenersi
in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente (nota: sembra cioe' contemplata la possibiita' di colloquio su
iniziativa del rappresentante ACNUR, non solo su richiesta dello straniero)
Circ. Mininterno 1/4/2011: in considerazione del massiccio afflusso di
immigrati provenienti dal Nord Africa nei primi mesi del 2011 e al fine di non
intralciare le attivita' loro rivolte, l'accesso
ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE, e' consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguenti
organizzazioni: ACNUR, OIM, Croce Rossa
Italiana, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save The Children,
Caritas, nonche' alle associazioni
che hanno in corso con il Mininterno progetti
in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza, finanziati con i Fondi
nazionali ed europei
Direttiva Mininterno 13/12/2011:
o
revocate
le disposizioni di cui alla circ. Mininterno 1/4/2011, che limitavano
l'accesso ai Centri di accoglienza,
ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE
o
ripristinato
il contenuto della Direttiva 24/4/2007
(com. Mininterno 24/4/2007)
o
le istanze di
accesso, accompagnate dalle valutazioni del prefetto competente, vengono
inoltrate al Dipartimento Liberta' civili e immigrazione e, per conoscenza, al
Gabinetto del Ministro
o
oltre che per
motivi di ordine pubblico, l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di
sicurezza in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
TAR Lazio:
illegittima Circ. Mininterno 1/4/2011, dal momento che con il divieto assoluto di visita
dei giornalisti a CIE e CARA si comprime,
per di piu' senza indicazione di un limite temporale, una liberta' fondamentale (quella di
espressione delle opinioni, attraverso la compressione della liberta' di
acquisire informazioni), senza che venga esplicitato il bene che si intende
tutelare e il motivo per cui per tutelare tale bene sarebbe necessario tale
divieto generalizzato
Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura del
18/12/2002 (ratificata con L. 195/2012):
o
scopo del
Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da
organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone
sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)
o
e' istituito un
Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni
definite nel Protocollo (art. 2)
o
ciascuno Stato
Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in
vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu'
meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di
prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o
ciascuno Stato
Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali
in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone
trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine
dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il
consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)
o
gli Stati Parte
del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli
organismi nazionali
accesso
illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della
liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla
loro dislocazione
accesso
illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione
accesso
illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi
annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e
cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi
di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che
impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
la possibilita'
di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza
testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche'
con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti
la liberta' di
scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio
il diritto, per
i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla
prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo
o
non sono
tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver
comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali
informazioni vere o false (art. 15)
o
le informazioni
riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette;
nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso
dell'interessato (art. 21)
o
il Protocollo
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o
adesione (art. 28)
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,
o
a garantire il
periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita
nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in
essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto
il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri
di identificazione ed espulsione
o
a eliminare ogni
restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e
organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le
condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non
identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il
reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni
Diritti e doveri dello straniero trattenuto (torna all'indice del capitolo)
Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel
CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014):
o
durante il
periodo di permanenza il trattenuto ha diritto
alla tutela
della salute psico-fisica
ad esprimersi
nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese,
spagnolo e arabo, con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di
polizia, con la direzione del CIE e col difensore, eventualmente utilizzando il
servizio di mediazione linguistica
ad ottenere
assistenza da personale dello stesso sesso
ad essere
informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del trattenimento e
sulla possibilita' di chiedere asilo
ad essere
informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di fiducia,
con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un difensore
d'ufficio
a comunicare con
l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare l'avvenuto
trattenimento a familiari o conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a
quelli da lui indicati; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con
l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che l'eventuale comunicazione allautorita
consolare sia effettuata, di norma, successivamente alla convalida
al colloquio,
durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio
immigrazione
alla liberta' di
colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti dall'esterno, nei
giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della prefettura
al colloquio
(solo in presenza di consenso del trattenuto) con rappresentanti istituzionali,
con il rappresentante dell'ACNUR e con il personale specializzato dell'Ente
gestore e con le associazioni che operano nel CIE con fini di assistenza
legale, sociale e psicologica; nota:
Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con
l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che lo straniero debba avere accesso ai
servizi di interpretariato e alla possibilita di colloquio con i membri degli
organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del
trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa
essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni
nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla
convalida
alla liberta' di
corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici
installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui (verosimilmente, della
corrispondenza epistolare e telefonica)
alla liberta' di
culto e all'assistenza religiosa; nota:
Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con
l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che sia garantito il rispetto delle
caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione
possa determinare una lesione dellidentita'
alla tutela del
rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
al recupero
degli effetti e dei risparmi personali
ad ottenere
dall'Ente gestore colazione, pranzo e cena (con possibilita' di chiedere il
rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso), assistenza medica e
infermieristica e fornitura di medicinali (se autorizzati dal personale
medico), fornitura di prodotti per l'igiene (periodicamente ripristinati), materiale
per il riposo e la cura della persona (coperte, federe, lenzuola e biancheria
da bagno, e capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita,
date le condizioni climatiche), servizio di lavanderia e barberia, servizio
telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e' fornita una
tessera telefonica del valore di 15 euro (nota:
indipendentemente dalla durata del trattenimento?); e' possibile inviare,
tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo
non superiore a 15,50 euro)
ad effettuare
acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal gestore o a
proprie spese
o
durante il
periodo di trattenimento il trattenuto ha il dovere di
non allontanarsi
dal CIE (verosimilmente, in modo indebito)
rispettare le
regole di convivenza civile ed avere un atteggiamento di collaborazione con gli
operatori del Centro
rispettare
l'igiene personale e la pulizia dei locali
rispettare le
regole di organizzazione del CIE
rispettare i
beni e le strutture del CIE
risarcire
eventuali danni arrecati a persone o cose
Nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con
l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede
o
che sia
garantita la tutela dellunita'
familiare e dei diritti del minore
o
che il minore puo essere trattenuto, e con
trattamento adeguato alle sue esigenze, solo
a tutela del suo diritto allunita
familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale
per i minorenni; negli altri casi il
minore e affidato a struttura protetta
indicata dal Tribunale per i minorenni; nello
stesso senso, Sent. CEDU Muskhadzhiyeva c. Belgio: Belgio condannato per la detenzione di quattro bambini (con la
loro madre, a seguito del rigetto della domanda di asilo di questa) in un
centro chiuso non adatto ad ospitarli (violazione di art. 3 e 5co.1 CEDU:
divieto di trattamenti inumani e degradanti e divieto di detenzione illegale)
Trib. Milano:
concesse le attenuanti a stranieri
che hanno danneggiato il CIE, sulla
base del fatto che nel CIE mancava
spesso un interprete e vigeva dal
2010 il divieto dell'uso dei
telefoni cellulari; questi fatti
hanno determinato una consistente contrazione della liberta' di comunicazione
senza che appaiano evidenti le ragioni della sua utilita' e ragionevolezza,
rendendo pero' oltremodo difficile la possibilita' di comunicare per gli ospiti
del centro
Trib. Crotone: assolti stranieri dal reato
di danneggiamento aggravato e di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perche' i loro atti sono stati
determinati dalla necessita' di tutelare dignita' e liberta' personale,
ingiustamente lese
Trib. Gorizia: revocata la misura della custodia cautelare per uno straniero
che si era reso responsabile di disordini nel CIE di Gradisca, anche in considerazione delle condizioni di vita disumane in cui i fatti erano maturati, cessate
le quali l'interessato non ha piu' dato luogo a violazioni delle misure
restrittive inflitte
Trib. Bari:
le modalita' di trattenimento nel CIE di
Bari non sono conformi alle prescrizioni di legge (in particolare, con riferimento
allo stato degli ambienti); si ordina quindi, in via cautelare,
all'Amministrazione del Mininterno di provvedere
entro 90 gg all'adeguamento delle
strutture e, in caso di mancato o parziale ottemperamento, di trasferire tutti gli stranieri
trattenuti alla scadenza del termine in altri CIE idonei; nota: a quasi 5 mesi dalla sentenza Trib. Bari,
MEDU ha constatato come le aree abitative destinate ai migranti risultino
ancora ben al di sotto degli standard minimi di dignita' (da un comunicato MEDU)
Il Garante regionale delle persone private
della liberta' personale dell'Emilia
Romagna, Desi Bruno, al termine della sua visita al CIE di Modena, ha segnalato la presenza di diversi casi di disagio psichico tra gli stranieri
trattenuti nel CIE, dove non e' presente un servizio psichiatrico interno (da
un comunicato Stranieriinitalia)
Rapp. Comitato Nazionale di Bioetica sulla salute nei luoghi di detenzione:
o
rilevati
problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente
gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno
prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel
passaggio dal carcere al CIE, ai problemi psicologici vissuti dagli stranieri
trattenuti
o
si raccomanda
che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati
accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia
controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita
sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone
Sent. CEDU Chkhartishvili c. Grecia: condannata la Grecia per trattamento inumano nei
confronti di una cittadina georgiana, immigrata illegalmente, la quale per mesi
non era stata messa in condizioni di alimentarsi adeguatamente e di fruire di
un numero sufficiente di ore d'aria
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,
o
ad intervenire
sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di
identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come
le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo
o
a garantire il
periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita
nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in
essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto
il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri
di identificazione ed espulsione
o
a eliminare ogni
restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e
organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le
condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non
identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il
reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni
o
a fare quanto in
suo potere per dotare i centri di identificazione ed espulsione dei
finanziamenti necessari per il loro corretto funzionamento e per la loro messa
in sicurezza
o
ad assumere
iniziative per fornire adeguati poteri di intervento organizzativo e
finanziario al capo del dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, in modo da poter gestire al meglio i centri
esistenti
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
o private della liberta' personale (torna
all'indice del capitolo)
Istituito (D.
Lgs. 10/2014), presso il Mingiustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, in
carica per 5 anni non prorogabili, scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle
discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e nominati, in base a
delibera del Consiglio dei ministri, con DPR, sentite le competenti commissioni
parlamentari
I componenti del
Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive,
ovvero incarichi in partiti politici; sono immediatamente sostituiti in caso di
dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico
o psichico, grave violazione dei doveri inerenti allufficio, ovvero nel caso
in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo; non hanno
diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, ma solo al
rimborso spese
Alle dipendenze
del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a
disposizione dal Mingiustizia, e' istituito un ufficio composto da personale
dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante
Il Garante
nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti
territoriali, ovvero con altre figure istituzionali competenti in materia,
o
vigila,
affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme
vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione
o
visita, senza
necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali
psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le
persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e
di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano
persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per
minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo
avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative
in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza
restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive (nota: non prevista
esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle
amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti
necessari; nel caso in cui lamministrazione non fornisca risposta nel termine
di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
lemissione di un ordine di esibizione
o
prende visione,
previo consenso anche verbale dellinteressato, degli atti contenuti nel
fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque
degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
liberta'
o
verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999,
presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque
locale (nota: non e' chiaro se
l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)
o
formula
raccomandazioni allamministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami
proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975;
l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso
motivato nel termine di 30 gg
o
trasmette
annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro
della giustizia
o
il Garante
determina gli
indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e
definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione
adotta il codice
di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio
redige la
relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia; la relazione e' pubblicata sul sito internet del
Ministero della giustizia
o
l'Ufficio ha
sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia
o
all'Ufficio e'
assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di 25 unita'; pil
ersonale assegnato all'Ufficio opera in via esclusiva alle dipendenze del
Garante e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere
favorevole
o
il Garante, con
propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed
articolazione interna dell'Ufficio
Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei
CIE (torna all'indice del capitolo)
Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei
CIE (Decr. Mininterno 20/10/2014; frutto, secondo Circ. Mininterno 25/11/2014, di un lavoro coordinato del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, del Dipartimento di pubblica
Sicurezza e di un Tavolo tecnico appositamente costituito, di cui hanno fatto
parte il Minsalute, l'Organizzazione mondiale della sanita', Medici senza
frontiere, l'INMP e la Croce Rossa Italiana)
o
allo straniero o
comunitario trattenuto in CIE sono assicurati la necessaria assistenza e il
pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione
di provenienza, religione, salute, fermo restando il divieto di allontanarsi
dal centro
o
al momento
dell'ingresso nel CIE, la persona trattenuta e' informata dall'Ente gestore,
con l'aiuto del mediatore linguistico-culturale, in una lingua comprensibile al
trattenuto, su diritti e doveri, modalita' del trattenimento e regole di
convivenza
o
l'Ente gestore
affigge e consegna al trattenuto (con comunicazione effettuata in una lingua a
lui comprensibile) il materiale seguente (in ogni caso tradotto in inglese,
francese, spagnolo e arabo)
la Carta dei
diritti e dei doveri (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
l'elenco,
fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della
Prefettura, degli avvocati che prestano patrocinio gratuito
l'opuscolo
informativo di cui all'art. 10 D. Lgs. 25/2008, per i richiedenti asilo
altro materiale
eventualmente fornito dalla prefettura
o
disposizioni in
materia sanitaria:
il trattenuto
accede al CIE previa visita medica da parte del medico della ASL o dall'azienda
ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti incompatibili col
trattenimento
successivamente
all'ingresso, e durante la permanenza nel CIE, il trattenuto e' sottoposto a
controllo medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria del
CIE; se necessario vengono predisposti visite specialistiche o percorsi
diagnostici o terapeutici presso le strutture pubbliche; quando emergano elementi
incompatibili con la vita in comunita' ristretta, il trattenuto e' alloggiato
in una stanza di osservazione, in attesa di una nuova valutazione da parte
della ASL o dell'azienda ospedaliera
le visite
mediche si svolgono nel presidio sanitario in modo da rispettare la privacy e
la dignita' personale
il presidio
sanitario e' allestito in conformita' alle prescrizioni seguenti:
-
le aree
destinate all'assistenza sanitaria devono comprendere la stanza destinata alla
visita medica e spazi destinati per l'isolamento e la breve osservazione,
essere dotati di servizi igienici e rispondere alle norme strutturali degli
ambulatori aperti al pubblico (DPR 14/1/1997, e successive deliberazioni della Regione di ubicazione del CIE); in
particolare, devono essere dotate di lavandino con rubinetto a pedale,
superfici resistenti a lavaggio e disinfezione, pavimento antisdrucciolo
resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete,
finestre per adeguata ventilazione naturale,
-
servizio
igienico riservato, farmacia con farmaci salvavita e con farmaci di uso comune
-
gli ambulatori
devono essere dotati di lettino per visita (due per i CIE con capienza
superiore a 50 persone), bilancia pesapersone, frigorifero, schedario con
serratura, armadio per stupefacenti con serratura, armadio per altri farmaci
con serratura, carrello per medicazioni, barella, scrivania, sedia e paravento
il presidio
sanitario e' dotato delle attrezzature riportate di seguito (alla cui dotazione
provvede l'Ente gestore; Circ. Mininterno 25/11/2014: in caso di insufficiente dotazione
dell'ambulatorio, si chiede al prefetto competente di inoltrare tempestiva
richiesta al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno):
-
registro visite
-
sfigmomanometro
-
fonendoscopio
-
termometri
-
otoscopio con coni
monouso
-
glucostick
-
multistick
per urine
-
materiale
necessario per lo svolgimento di test ematici (nota: verosimilmente, non solo
ematici) rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca di
oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
-
materiale
necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
-
carrello per la
gestione di emergenze dotato di saturimetro, defibrillatore semiautomatico,
pallone Ambu con adattatore per adulti, bombola di ossigeno con riduttore di
pressione ed erogatori, farmaci e dispositivi medici idonei per il primo
soccorso, set per suture, materiale monouso sterile (guanti, telini,
agocannule)
per ogni
trattenuto e' predisposta una scheda sanitaria; copia della scheda e'
rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal CIE; in caso di
trasferimento in altra struttura, copia e' trasmessa al responsabile sanitario
della struttura di destinazione
il personale
medico e' presente nel CIE nell'orario giornaliero; la reperibilita' e'
assicurata per tutte le 24 ore; la presenza di personale infermieristico e'
assicurata per tutte le 24 ore
l'Ente gestore
nomina il medico responsabile e individua il personale paramedico
in caso di
necessita' di trasferimento del trattenuto in una struttura ospedaliera, il
medico responsabile informa il direttore del CIE, che provvede tempestivamente
con la scorta della forza pubblica; in caso di necessita' di cure urgenti, il
medico responsabile o il personale paramedico avvertono la struttura pubblica
per la prestazione del pronto soccorso allo straniero o per il suo
trasferimento in ospedale
il prefetto
stipula protocolli di intesa, secondo lo schema di cui all'Allegato 1d al Decr. Mininterno 20/10/2014, con strutture sanitarie pubbliche per la
prestazione delle cure e dei serivizi specialistici di cui all'art. 35 D. Lgs.
286/1998
o
ulteriori
compiti dell'Ente gestore:
assicurare la
custodia di effetti e risparmi del trattenuto; non e' consentito detenere
oggetti potenzialmente pericolosi (inclusi specchi, rasoi, occhiali da sole,
accendini, fiammiferi, materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe);
penne e matite non possono essere usate nei moduli abitativi, e devono essere
ritirate al cessare delle esigenze; in sostituzione di accendini e fiammiferi,
la struttura deve essere dotata di strumenti di accensione piezoelettrica a
muro
curare la
custodia dei bagagli del trattenuto e la loro predisposizione, nei limiti consentiti
dal vettore, in vista del rimpatrio
attivare, in
collaborazione con la prefettura, procedure per il recupero delle retribuzioni
spettanti per il lavoro eventualmente svolto in un istituto carcerario
assicurare il
servizio di mensa, tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali
prescrizioni mediche; i pasti sono serviti in locali adibiti a mensa e in fasce
orarie predeterminate, anche articolate in piu' turni; al termine del pasto, il
trattenuto rientra senza indugio nel proprio alloggio; le modalita' di
somministrazione dei pasti possono essere modificate temporaneamente, su
richiesta del responsabile della vigilanza, per ragioni di sicurezza; i
materiali utilizzati nella mensa sono scelti in modo da evitare rischi per la
sicurezza a causa di un uso improprio
individuare i
locali destinati ad alloggio e assegna nominativamente il posto letto al
trattenuto, con separazione dei locali per sesso e, se necessario in base a
esigenze di sicurezza, per etnia; l'assistenza e' assicurata da persone dello
stesso sesso; se possibile, e' riservato uno spazio alloggiativo per
richiedenti asilo, per portatori di esigenze particolari, per nuclei familiari
composti da coppie di coniugi (nota: e in caso di nuclei monoparentali?);
quando non possa essere garantito uno spazio apposito per un tale nucleo
familiare, neanche col trasferimento in altro CIE, e' assicurata ai coniugi la
possibilita' di colloqui diretti secondo modalita' da concordare col
responsabile della vigilanza (nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000, che non e' chiaro se debba considerarsi abrogata
con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014, non prevedeva deroghe al trasferimento, in mancanza
di uno spazio apposito per il nucleo familiare)
curare il
servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo la spedizione
quotidiana, secondo le modalita' fissate col decreto interministeriale previsto
da art. 21 co. 3 DPR 394/1999 (nota: gia' adottato?); la corrispondenza in
arrivo e' consegnata in presenza di personale di polizia; sono assicurate le
comunicazioni telefoniche con l'esterno mediante apparecchi fissi installati in
luoghi di libero accesso in numero non inferiore ad uno per quindici
trattenuti; al trattenuto e' consegnata, al momento dell'ingresso e comunque
prima della convalida, una tessera telefonica secondo le modalita' fissate dal
citato decreto interministeriale; su richiesta del trattenuto, l'Ente gestore
comunica il trattenimento ai familiari, avvalendosi anche del personale di
associazioni ammesse a svolgere attivita' di assistenza presso il CIE ai sensi
di art. 21 DPR 394/1999
fornire un buono
di 5 euro ogni due giorni al trattenuto, spendibile all'interno del CIE per
l'acquisto di schede telefoniche, affrancature postali, bibite, alimentari,
giornali, sigarette, libri, etc., in conformita' con quanto previsto dal
contratto di appalto per la gestione del CIE
organizzare le
attivita' ricreative, sociali e religiose, in modo da consentirne la fruizione
giornaliera in spazi appositi; il calendario settimanale delle attivita' e'
portato a conoscenza di tutti i trattenuti; e' consentita in ogni caso la
fruibilita' di spazi all'aperto; l'utilizzo di campi di gioco interni alla
struttura e' effettuata secondo modalita' fissate dal direttore del CIE
d'intesa con prefettura e questura; i campi da gioco sono fruibili
quotidianamente, secondo turni determinati, salva la possibilita' di
sospensione temporanea della fruibilita' per ragioni di ordine e sicurezza del
CIE
verificare
costantemente il buon funzionamento del CIE, con obbligo di segnalazione
immediata alla prefettura di guasti o danni arrecati alla struttura o agli
oggetti
o
disposizioni in
materia di accesso ai CIE:
l'accesso al CIE
e' consentito
-
alle forze
dell'ordine, al giudice competente, al personale della ASL competente e al
personale della prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della
tessera di riconoscimento
-
ai membri
dell'Ente gestore, per ragioni di servizio, previa identificazione
-
ai dipendenti
delle ditte appaltatrici di servizi, previa identificazione
-
ai membri di
enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' sociale
ammessi a svolgere attivita' di assistenza, sulla base di accordi di
collaborazione stipulati con la prefettura; in particolare, le collaborazioni
possono riguardare servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione
culturale, supporto psicologico, assistenza sociale, attivita' ricreativa; tali
attivita' possono integrare, ma non sostituire, quelle assicurate dall'Ente
gestore in base al contratto d'appalto
le liste dei
nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da
ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza,
curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del
responsabile della vigilanza
tutto il
personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di
riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli
eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza
possono accedere
ai CIE in qualunque momento, senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva (nota: se e' "previa", che
vuol dire "tempestiva"?) segnalazione alla prefettura (nota: se si tratta di attivita' di
controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione all'autorita'
responsabile dell'andamento del CIE?)
-
i membri del
Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere
accompagnati da un assistente
-
i magistrati
nell'esercizio delle loro funzioni
-
il delegato
ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati
-
il Garante
nazionale per la tutela delle persone detenute
le visite dei
sogegtti ammessi senza bisogno di autorizzazione possono comprendere colloqui
con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui riservati), se il responsabile
della vigilanza non rileva rischi per la sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente, si riferisce alla
sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che in questo caso il
responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori sono accompagnati
dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un funzionario di
prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la disponibilita'
all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai visitatori)
e' consentito l'accesso
ai CIE, previa autorizzazione della prefettura, di
-
rappresentanti
di enti, associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta' sociale
ammessi a svolgere attivita' di assistenza sulla base di accordi di
collaborazione stipulati col Mininterno o con la prefettura (l'autorizzazione
puo' avere validita' pari a tutta la durata della collaborazione)
-
garanti
regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati
nel territorio di competenza (nota:
assurdo che l'ingresso sia condizionato alla preventiva autorizzazione della
prefettura)
e' consentito
l'accesso, previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla
prefettura e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura e di
parere favorevole del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno (in caso di concessione dell'autorizzazione, la prefettura comunica
al gestore i nominativi delle persone autorizzate), di
-
giornalisti,
foto-operatori e cine-operatori
-
ministri di culto,
su richiesta del trattenuto (nota:
improprio prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione)
-
coniuge e
familiari dello straniero (nota:
assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta)
-
personale della
rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine (nota: verosimilmente, del paese di
appartenenza), su richiesta dello straniero (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il
nulla-osta)
-
altri soggetti
che ne facciano motivata richiesta
riprese video-fotografiche
e registrazioni audio non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della
prefettura (nota: verosimilmente,
tale autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con
limitazioni, in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si
vede, altrimenti, il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE)
l'ente gestore
assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana,
nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni,
sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore
(verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due
ore)
per esigenze di
carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi
particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenza, il
personale addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della
prefettura e della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano,
di intesa, le misure necessarie
i visitatori,
con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo,
ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni,
delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la
tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare
l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori
devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di
soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito
dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti
i colloqui
devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo
affollamento che possa compromettere la sicurezza
i ministri di
culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe essere prevista in tutti
i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare anche piu' persone
contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza valutate,
volta per volta, dal responsabile della vigilanza
i rappresentanti
degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e
legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio
ai fini del
colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il
trattenuto ha conferito apposito mandato (nota:
come fa il trattenuto a conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il
legale?); condotte dei legali non conformi al codice deontologico sono
comunicate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
la vigilanza,
durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita'
tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei
visitatori e dei trattenuti
al termine del
colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area
di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati
la violazione
delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a
vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e
la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura,
determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso
o
controllo della
gestione:
il prefetto
individua le modalita' per il monitoraggio e la vigilanza sulla gestione
attuata dall'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione del CIE; a questo
scopo vengono effettuati sopralluoghi non preannunciati, nel corso dei quali
possono essere effettuati colloqui con il personale in servizio e con i
trattenuti
il prefetto
istituisce un servizio di segnalazione da parte dei trattenuti, garantendone
l'anonimato
l'esito del
monitoraggio e' comunicato al Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno
o
vigilanza:
per ogni CIE e'
istituito un presidio permanente di vigilanza esterna, e il questore, d'intesa
col prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela
dell'ordine e la sicurezza all'interno del CIE, per impedire indebiti
allontanamenti e ripristinare la misura del trattenimento nel caso in cui essa
venga violata
il servizio di
vigilanza e' svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri o della Guardia di Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre
Forze Armate, ed e' sottoposto alla supervisione, per tutte le 24 ore, di un
ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, collegato via radio
con il responsabile interno della vigilanza, in raccordo con la Centrale
operativa della questura
il servizio di
vigilanza esterna
-
controlla
l'ingresso del CIE
-
tiene sotto
controllo visivo la recinzione perimetrale in modo da evitare allontanamenti
indebiti
-
controlla gli
accessi al CIE
-
consente
l'ingresso ai soli automezzi autorizzati, previa identificazione delle persone
a bordo e del titolo all'ingresso e, in caso di veicoli di imprese impegnate in
lavori o forniture, accurato controllo, a fini di sicurezza, in ingresso e in
uscita
pattuglie su
auto sono utilizzate per il controllo lungo il perimetro esterno del CIE
e' interdetto
l'accesso al CIE di chi non accetti di sottoporsi a perquisizioni e ispezioni
il questore
adotta eventuali altre misure necessarie, con riferimento alle caratteristiche
strutturali del CIE
il servizio di
vigilanza interna, disposto dal questore, e' svolto, sull'arco delle 24 ore, da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di
Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre Forze Armate, ed e' sottoposto
alla supervisione di un ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato
il servizio di
vigilanza interna
-
controlla
l'ingresso del CIE, identifica i visitatori non istituzionali in modo da
evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere e sostanze
alcoliche o psicotrope (a questo scopo il servizio controlla il contenuto di
tutti i pacchi e i bagagli destinati ai trattenuti)
-
interviene
immediatamente quando vi sia rischio per l'ordine o la sicurezza pubblica
-
fornisce
assistenza all'Ente gestore, se richiesta, in presenza di atti che turbino
l'ordine o la sicurezza pubblica
-
richiede, se
necessario, la collaborazione dell'Ente gestore, che e tenuto a fornirla
responsabile
della vigilanza e' l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato,
individuato dal questore
il responsabile
della vigilanza fa effettuare ad inizio turno e a intervalli regolari un
controllo degli apparati di controllo disponibili (radio, telecamere, etc.),
segnalando ogni anomalia; in un apposito registro vengono annotate le attivita'
svolte durante ciascun turno, con evidenza particolare per gli episodi
significativi; gli episodi particolarmente rilevanti vengono segnalati dal
responsabile della vigilanza, con apposita relazione, alla questura, che ne
informa la prefettura; se necessario, questura e prefettura informano il
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e
della Polizia delle frontiere e il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Mininterno - Direzione centrale per l'immigrazione e per
l'asilo
il cambio del
personale a fine turno avviene sul posto, in modo da garantire la continuita'
della vigilanza
il responsabile
della vigilanza dispone periodiche attivita' di bonifica all'interno del CIE,
in modo da evitare la presenza di oggetti pericolosi per l'incolumita' delle
persone
il responsabile
effettua opera di sensibilizzazione nei confronti del personale preposto alla
vigilanza perche' non vengano raccolte eventuali provocazioni da parte dei
trattenuti; in occasione di proteste, devono essere assolutamente evitati
provvedimenti ritorsivi nei confronti dei trattenuti, privilegiando l'attivita'
di mediazione e dialogo, anche col supporto del personale dell'Ente gestore
in occasione
dell'esecuzione dell'allontanamento del trattenuto, il responsabile per la
vigilanza fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione
utile sul comportamento tenuto dal trattenuto durante il trattenimento; se
necessario, individua il personale dell'Ente gestore che deve coadiuvare
l'operatore della scorta nell'attivita' di fuoriuscita del trattenuto dal
settore al quale era stato assegnato
ai fini del
controllo dei pacchi e della posta recapitati,
-
se il pacco e'
recapitato da Poste, si verifica che sia munito del sigillo attestante
l'avvenuto controllo radiogeno da parte di Poste
-
se il pacco non
e' stato sottoposto al controllo da parte di Poste, o e' recapitato da altri
corrieri, e' sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al
controllo col metal detector
-
se non e'
possibile effettuare nessuno di tali controlli, il personale addetto alla
consegna attende che il destinatario riconosca il mittente e accetti la
consegna; in caso contrario, il pacco e respinto
-
una volta
consegnato al destinatario, il pacco e aperto dal destinatario in presenza da
un operatore dell'Ente gestore e da un membro del servizio di vigilanza
ai fini del
controllo del materiale recapitato direttamente da visitatori,
-
il materiale e'
sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al controllo col
metal detector (nota: non si vede come metal detector e unita' cinofile possano
individuare oggetti proibiti quali cinture o bretelle, se prive di parti in
metallo)
-
in mancanza di
unita' cinofila o di metal detector, il visitatore apre il contenitore sotto il
controllo di un operatore delle forze dell'ordine e d alla presenza di un
operatore dell'Ente gestore, che selezionano gli oggetti che possono essere
consegnati all'ospite, distinguendo cio' che puo' restare nella disponibilita'
dell'interessato da cio' che puo' essere custodito dall'Ente gestore
o
il personale
dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il CIE cura la gestione
amministrativa del trattenuto, in raccordo con l'Ufficio immigrazione della
questura, e provvede, in particolare a
registrare il
provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, custodendo la
documentazione trasmessa dalla questura in apposito fascicolo, in cui sono
inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione del
trattenuto nel piu' breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web)
informare il
trattenuto dei motivi del trattenimento, la cui durata e' connessa
all'identificazione, cui puo' collaborare
interessare
tempestivamente le competenti autorita' diplomatico-consolari
raccogliere
tempestivamente le istanze di protezione internazionale avanzate dagli
interessati e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilita', per il
successivo inoltro all'Ufficio immigrazione della questura
assicurare il
colloquio (nota: con lo stesso Ufficio?) con i trattenuti che lo richiedano
durante il periodo di permanenza al centro
pianificare e
assicurare gli eventuali accompagnamenti del trattenuto presso gli uffici
giudiziari o consolari, le commissioni territoriali e i posti di frontiera per
l'esecuzione del rimpatrio
presenziare alle
udienze di convalida e alle eventuali audizioni della Commissione territoriale,
se tali audizioni si svolgono all'interno del CIE (nota: la condizione si
applica anche alle udienze?); prima delle udienze e delle audizioni, il
personale dell'Ufficio immigrazione prepara tutta la documentazione necessaria
e, nel corso delle stesse, cura che lo straniero entri in contatto solo con il
funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore,
sempre sotto la supervisione del personale di vigilanza (nota: non e' citato il
personale della Commissione territoriale)
o
gestione delle
emergenze:
l'Ente gestore
predispone il Piano di emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in
raccordo con il responsabile della vigilanza
l'Ente gestore
nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle
Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da
destinare, con continuita', al rispetto delle prescrizioni di sicurezza (in
particolare, al deflusso dei trattenuti nei cosiddetti "luoghi
sicuri")
Ingiusta detenzione (torna
all'indice del capitolo)
Sent. Cass. 9596/2012: giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento da ingiusta
privazione della liberta' derivante da trattenimento in CIE (dal momento
che l'amministrazione non esercita in materia nessun potere discrezionale); a fortiori, la materia e' di competenza
del giudice ordinario quando il trattenimento si sia prolungato a dispetto del
mancato accoglimento della richiesta di proroga
Direttiva 2008/115/CE (torna
all'indice del capitolo)
Principali
disposizioni della Direttiva 2008/115/CE relative al trattenimento:
o
gli Stati membri
possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare
la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad
opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di
sanzione penale, e a quelli di estradizione
o
se la direttiva
non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di
un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di
limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di
emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e'
rispettato inoltre il principio di non
refoulement
o
se lo straniero
resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive,
ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti
fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato
o
l'allontanamento
e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e'
accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente
per il ricorso
o
l'allontanamento
puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze
particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale,
o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la
difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere
imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero
(quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia
finanziaraia, consegna di documenti)
o
il trattenimento
e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in
particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i
preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura
efficace ma meno coercitiva
o
il trattenimento
deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per
l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o
il provvedimento
di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da
un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha
diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo
possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su
ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del
diritto di presentare tale istanza
o
lo straniero ha
diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in
caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo
dell'autorita' giudiziaria
o
quando i
presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una
ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato
immediatamente
o
la durata
massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga
non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di
allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole
sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo
nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi
o
il trattenimento
e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione
dai detenuti comuni
o
lo straniero
detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e
autorita' consolari
o
le esigenze
delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono
assicurate le cure urgenti o essenziali
o
organizzazioni
rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono
ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere
condizionate alla autorizzazione preventiva
o
gli stranieri
trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai
loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare
i centri
o
minori non
accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi
sono alternative e per il tempo piu' breve possibile
o
le famiglie
trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita
privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco
e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione
o
i minori non
accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso
istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle
persone di quell'eta'
o
nel contesto del
trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore
interesse
o
nei casi in cui
vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a
trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai
termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli
stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in
locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale
regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato
dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le
disposizioni della direttiva
Elementi
della Direttiva 2008/115/CE relativi al trattenimento non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana:
o
la normativa
vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento,
ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente
si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento
o
la normativa
vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno
i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art.
15, co. 4)
o
la normativa
vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute
(art. 16, co. 3)
o
l'accesso ai
centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e'
attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[19]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso
per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di
affidamento di servizi
o
il diritto dello
straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e'
sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
o
la normativa
vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una
famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co.
1)
o
il rispetto dei
diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi
abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
Un ordine del giorno del Senato, accettato dal Governo in sede di approvazone della
L. 129/2011, impegna il Governo a procedere con tempestivita' al recepimento nell'ordinamento italiano
delle disposizioni della direttiva sin qui non
attuate e piu' favorevoli e garantiste per i cittadini stranieri
o
la durata massima del trattenimento
prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di
allontanamento avviata prima che il
regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o
non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il
periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o
va computato,
ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante
il quale lo straniero e' stato trattenuto
in pendenza di un procedimento
giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di
accompagnamento coattivo alla frontiera
o
solo una concreta prospettiva di esecuzione
dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di
allontanamento e tale prospettiva non
sussiste quando risulti poco
probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine
massimo del trattenimento
o
quando il
periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non
e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non
dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti
dallo Stato membro a tale fine
o
qualsiasi decisione adottata dalle autorita'
competenti, al termine del periodo
massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito
da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della
relativa motivazione in fatto e in
diritto
o
il riesame che e' chiamata a compiere
l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire
all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga
del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta
autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti
dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove
e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del
procedimento stesso
o
e' illegittimo prorogare il periodo
iniziale di trattenimento per il solo
fatto che lo straniero sia privo di
documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso
per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di
stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura
meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o
e' legittimo ritenere che uno straniero il
quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne
consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di
"mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento
del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche'
la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto
questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o
uno Stato membro
non puo' essere obbligato al rilascio di
un permesso di soggiorno o di altra
autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo
di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio
paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto
dal giudice nazionale in considerazione
dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento;
tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo
straniero una conferma scritta della
sua situazione
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva
2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
Il 24/12/2010 e'
scaduto il termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE, senza che tale recepimento sia stato effettuato
nell'ordinamento italiano
Una direttiva
per la quale sia scaduto invano il
termine per il recepimento ha effetto diretto: le sue disposizioni
possono essere invocate
dall'individuo che ne possa trarre un effetto
giuridico favorevole nei confronti dello Stato inadempiente, purche' si tratti
di disposizioni precise e non condizionate all'emanazione di atti
da parte delle autorita' nazionali
In caso di
direttiva non recepita nei termini, le disposizioni nazionali in evidente contrasto con le disposizioni della direttiva dotate di effetto diretto devono essere disapplicate dalla pubblica
amministrazione e dal giudice (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
Per limitare i danni, era stata emanata,
nell'ambito del quadro vigente prima delle modifiche apportate da L. 129/2011)
la Circ. Mininterno 17/12/2010, che stabiliva quanto segue: allo scopo di evitare
contenzioso giudiziario, in sede di adozione di provvedimenti di espulsione per
soggiorno illegale,
o
la misura del
trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla
legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra'
emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre
misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che
caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli
si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse
economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento
utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di
domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente
rintracciato, etc.)
o
dai provvedimenti
deve emergere come
la posizione
dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione
le decisioni
discrezionali (quale, ad esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate
da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi
automatici di rimpatrio
sia stato
osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita'
graduale crescente"
Nel periodo tra
il 24/12/2010 e l'approvazione della L. 129/2011, si e' formata la seguente Giurisprudenza:
o
in senso favorevole alla disapplicazione delle
disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
Trib. Torino
(in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore
di cui all'art. 14, co. 5-quater;
nello stesso senso, Trib. Torino,
Trib. Torino):
-
art. 14, co.
5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente,
fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e'
parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di
applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo
massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della
Direttiva stessa; Trib. Torino
osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo
della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una
compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto
-
secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero
trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non
consentendo quindi di dar luogo a reclusione
-
non si vede
quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre
dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede
amministrativa del suo allontanamento
-
la norma
incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo
giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimit costituzionale
dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di
compatibilit di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva
provvista di effetto diretto
-
si ha
incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal
momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile
con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento
-
anche se la
condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima
della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo'
essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce
reato (art. 2 co.2 c.p.);
quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella
normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una
diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella
UE; Trib. Torino:
in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non
essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo
caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice:
non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato
restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della
maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti
di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di
eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto;
si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da
trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come
una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari
Trib. Torino
(in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore
di cui all'art. 14, co. 5-quater):
l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non
rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura
quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi,
neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie
del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a
prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu'
punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010
Trib. Bologna, Trib. Roma:
in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter,
sulla base dell'intervenuta abolitio
criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
-
art. 14, co.
5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la
mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di
allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione
amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non
superiore a diciotto mesi
-
ne consegue la
disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allart. 14, co. 5 ter,
sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della
successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista
dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come
-
l'amministrazione
possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il
rimpatrio volontario
-
l'arresto ai
sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi
previsti dalla legge
-
il contrasto tra
normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il
mancato allontanamento
Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo,
e quindi esime dal dover sollecitare lintervento pregiudiziale della Corte di
Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna
incompatibile con la Direttiva
-
le norme del D.
Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale
ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
tutte le
espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo
il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo
non e' prevista
alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con
l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg
tutte le
modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o
eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che
oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellidentificazione, la
mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente
estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte
resistenti)
la sospensione
dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art.
37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)
-
tali norme non
debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul
provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della
potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto
sprovvisto di base legale
-
un provvedimento
anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi
effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare
l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla
fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno
quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la
norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla
vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)
-
il mancato
ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un
interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa
(l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo'
piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista
-
in presenza di
una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche'
per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme
che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla
inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di
espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e,
conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione
.e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti
impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto
contestato
-
in relazione
alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal
momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme
extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente,
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la
qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)
Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza
penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del
reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per
il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
Gdp Milano
(citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per
il quale non risultano elementi di pericolosita'
-
il reato di cui
all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE
-
si applica,
riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.
o
in senso contrario (o parzialmente contrario)
alla disapplicazione delle
disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
-
il reato di cui
all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura
equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero
condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama
l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure
necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo
equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il
rimpatrio
-
una detenzione
disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non
puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente
a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)
-
l'introduzione
del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione
dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che
permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
-
le decisioni di
rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono
classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile
ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo
decreto di espulsione
-
nei casi, pero',
di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo'
provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non
sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio
dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a
quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
(nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
-
i decreti emessi
dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con
l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la
pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non
ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg
-
restano
legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione
ad essi, resta ferma lincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso
senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
o
rinvii alla Corte di Giustizia:
-
la previsione
dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite
dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta'
personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per
periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla
Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16
della Direttiva medesima
-
tale valutazione
di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e
16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio
dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello
straniero perseguito dalla Direttiva
-
di conseguenza,
si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la
seguente questione di interpretazione del diritto dellUnione: se gli articoli
15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato
con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine
del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini
successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere
allarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione
nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera
inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita'
amministrativa
-
la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di
un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento
non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di
limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che
abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il
profilo
della durata
dell'assenza del
riesame periodico della privazione della liberta'
della previsione
di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione
sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di
rischio di fuga o di condotta ostruzionistica
dell'esecuzione
della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri
detenuti
-
si rinviano gli
atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente
questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellUnione: se gli
artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare
l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente
autorita' amministrativa a norma dellart. 8, co. 3 della Direttiva con la
privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento
e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e
delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16
-
se il risultato
voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia
sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della
liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario,
la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998
costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del
termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente
compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela
costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre
-
sembra
ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo'
essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di
irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al
rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante
il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
-
tale tesi pero'
non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la
previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano,
o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni
siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta
nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro
cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
-
si richiede,
quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via
pregiudiziale,
se l'art. 7,
par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva,
precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale
indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il
territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento
coattivo, immediato o previo trattenimento
se l'art. 15,
par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire
alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio
volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di
delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino
a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile
trattenimento a fini di allontanamento
se l'art. 2,
par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce
dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune
individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel
senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata
cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva
non trovi applicazione
se gli artt. 2,
par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere
all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla
sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente
possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni
al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli
di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
se,
conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando,
del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti
richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4,
l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di
regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va
considerata alla stregua di extrema ratio
e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura
espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di
rimpatrio
o
rinvio alla Corte Costituzionale:
Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di
art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad
allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa
finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto
non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con
la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti
massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di
quella attualmente prevista
E' intervenuta
la Corte di Giustizia dell'Unione
europea, con Sent. Corte Giust. C-61/11: artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostano
all'irrogazione della pena della reclusione
allo straniero il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi,
in violazione di un ordine di
lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in
detto territorio senza giustificato motivo; si raccomanda al giudice nazionale
di disapplicare la disposizione di cui all'art. 14, co. 5-ter (oltre alle altre
in eventuale contrasto con la direttiva), e, quanto ai fatti commessi prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva, di tenere nel
debito conto il principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite (Sent. Corte Giust. C-387/02)
Note:
o
la Corte afferma
esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto
conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE
o
riguardo alla
disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti
gli Stati membri
conservano la competenza in materia penale
essi non possono
pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la
realizzazione degli obiettivi di una direttiva
la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive
al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia
una norma come
quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare
l'allontanamento dello straniero (nota:
la sentenza non affronta la
questione della proporzionalita')
o
non sembra che
ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui
all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la
pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della
proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento
(questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non
luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere,
con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta
possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione
coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare
o
non sembra che
una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si
possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto
33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme
piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti
(art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di
soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla
impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di
tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro
rimpatrio
o
la Corte,
facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lart. 2,
n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di
non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione
penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa
riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza
del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato
generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento
e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine
(amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la
sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo
argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva
nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del
soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu'
profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola
illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11: lo Stato membro che non ha adottato le norme di
trasposizione di una direttiva non puo' avvalersi dellapplicazione di un
diritto che deriva da tale direttiva (nel caso specifico, il diritto dello
Stato membro di limitare il campo di applicazione ratione personae della direttiva); se si ammettesse il contrario,
lo Stato membro potrebbe beneficiare di diritti derivanti dalla direttiva senza
adempiere gli obblighi corrispondenti, incluso quello di adottare le
disposizioni necessarie per la sua trasposizione
A seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11 si e' formata la seguente giurisprudenza:
o
Sent. Cons.
Stato Ad. Plen. 8/2011:
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11
art. 164 del
Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio,
di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto
l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha
efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative)
degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra
il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito
dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale
similmente a
quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per
effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu'
essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti
ancora sub judice
il principio tempus regit actum esplica la propria
efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente
definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti
della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica
quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare
l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o
Trib. Roma:
assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale
fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11
o
Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato
ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa
della abolitio criminis della
fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini
per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011
o
Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p.,
revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter, sulla
base dell'intervenuta abolitio criminis
dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art.
14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima
dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o
Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui
all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e',
anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata,
se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato
abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu'
mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o
afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo
l'ordinamento italiano)
o
Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14
co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore
adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata
in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la
Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento
di espulsione
o
Nota del Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione: si sollecitano le
procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso
i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673
c.p.p., di
quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio
criminis
o
Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il
reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione
dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura
l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come
si tratti di una
applicazione analogica di art. 314 c.p.p.,
che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata
all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata
su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
Sent. Corte
Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di
detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e
dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura
cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo,
ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)
data per valida
l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da
cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di
riparazione (art. 315 c.p.p.),
risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui
l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso
illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Proposte del Ministero dell'interno di modifica
dell'organizzazione dei CIE; Risoluzione della Commissione diritti umani del
Senato (torna all'indice del capitolo)
Documento programmatico Mininterno sui CIE
o
gestione dei
centri:
affidamento a
gestore unico su scala nazionale (eventualmente strutturato nella forma del
raggruppamento temporaneo di imprese)
creazione di un
corpo di operatori professionall, cui affldare la gestione delle attivita' che
prevedono un contatto diretto con gli ospiti dei Centri, che affiancherebbero
le forze dell'ordine, cui resterebbe comunque affidata la sicurezza dei luoghi,
la tutela delle persone e il potere discrezionale di intervento preventivo e
repressivo di eventuali condotte illegittime
o
tempi di
permanenza: riduzione da 18 a 12 mesi
o
accesso ai
centri:
mantenimento del
regime reintrodotto con Direttiva Mininterno 13/12/2011:
maggiore
autonomia decisionale dei prefetti, ai quali potrebbe essere attribuito il
potere di decidere direttamente sull'istanza di accesso (nota: dei
giornalisti?), con provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al
Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, e per conoscenza al
Gabinetto del Ministro
o
standard
sanitari omogenei:
presenza di un
medico con responsabilita' direzionali e di alcuni specialisti
predisposizione
di protocolli operativi e stipulazione di accordi con le varie ASL di
appartenenza per garantire assistenza all'interno del CIE o, se necessario, in
strutture esterne
adozione di
criteri oggettivi di esclusione degli ospiti dal CIE per motivi sanitari
univoci
considerazione
della possibilita' di una modifica del capitolato di appalto che accresca il
numero delle ore di attivita' del personale medico e di sostegno psicologico
o
eterogeneita'
degli status giuridici (ex detenuti che vengono trasferiti dalle carceri in
attesa di perfezionare la procedura inerente la loro identificazione ed
espulsione; immigrati irregolari non ancora identificati; immigrati che
continuano a rimanere sui territorio dopo la scadenza del permesso di
soggiorno):
elaborazione di
criteri di selezione per l'ingresso nei CIE al fine di scongiurare una
eccessiva promiscuita' tra le diverse categorie di ospiti
collaborazione
tra Mingiustizia, Mininterno e MAE, affinche' si proceda all'espletamento, gia'
in carcere, dell'attivita' di identificazione (oggi i provvedimenti di
liberazione anticipata e/o il trasferimento di detenuti stranieri da una
struttura penitenziaria all'altra influiscono sui tempi di comunicazione e di
registrazione dell'imminente rilascio di persone destinate all'espulsione, non
consentendo alle forze di polizia di organizzarsi di conseguenza; inoltre, la
mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere dipende
dalla difficolta' dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali
strutture)
realizzazione
all'interno delle carceri di strutture miste, composte da personale della
polizia penitenziaria e della polizia di Stato, per l'identificazione dei
detenuti, in attuazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007
(allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE)
agevolazione
delle orze di Polizia nelle operazioni necessarie per il fotosegnalamento
dattiloscopico dei cittadini stranieri subito dopo I'arresto e prima che questi
vengano condotti in udienza per la convalida
monitoraggio dei
passaggi relativi alia spedizione del cartellino foto dattiloscopico ai
competenti destinatari
agevolazione
della Questura nell'avvio della procedura di identificazione con interessamento
delle autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dopo l'emanazione
del provvedimento di custodia cautelare
creazione delle
condizioni affinche' il colloquio con l'autorita' diplomatica del presunto
paese di origine dello straniero venga effettuato nel piu' breve tempo
possibile
facilitazione
del trsferimento di gruppi di stranieri della (presunta) medesima nazionalita'
in carceri limitrofi ai Centri situati nelle vicinanze delle rispettive
rappresentanze diplomatiche
o
tutela della
pacifica convivenza all'interno dei centri:
isolamento dei
violenti
frazionamento
dei gruppi violenti ed eventuale trasferimento parziale in altri CIE
eventuale
introduzione, nel D. Lgs. 286/1998, di norme idonee a configurare una specifica
aggravante per i reati commessi all'interno dei CIE caratterizzati da condotta
violenta per poter attribuire ad autorita' amministrative singole (il prefetto
o il questore) o collegiali (costituite all'interno dei CIE, come, ad esempio,
consigli di disciplina partecipati da prefetto e questore) il potere di
intervenire in caso di episodi, attuali o potenziali, di insurrezione o di
grave danneggiamento disponendo in via cautelativa con provvedimento motivato,
di carattere amministrativo, sottoposto al controllo di legittimita' del
giudice di pace, il trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree
differenziate della struttura quando, sulla base di riscontri oggettivi, il
provvedimento stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il
danneggiamento delle strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti ovvero a
scongiurare la reiterazione degli atti compiuti
trattamento
premiale per buona condotta
incremento delle
attivita' di impiego del tempo, in attuazione di quanto previsto dalle
specifiche tecniche di cui all'allegato 1D dello Schema di Capitolato per la
gestione dei Centri di accoglienza, riguardanti i servizi generici alla persona
soggiornante nei CIE (l'associazione/cooperativa che si occupa della gestione
del centro e' tenuta a "organizzare attivita' di animazione
socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari, nonche'
quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose. Ai fini
dell'espletamento del servizio e' necessario garantire uno spazio fisico
adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie
vulnerabili")
predisposizione di
un sistema di difese passive all'interno di ogni CIE, in modo da scongiurare
sui nascere i tentativi di fuga, attualmente assai frequenti, e da consentire
cosi', senza rischio di fuga, l'uso degli impianti sportivi all'aperto
o
autorita'
giudiziaria in loco: disponibilita' all'interno dei centri di aula idonea per
il giudice di pace
o
modalita' di
trattenimento:
responsabilizzazione
di tutti gli operatori interessati affinche' all'interno dei Centri sia sempre
garantita la liberta' di circolazione, la liberta' di colloquio, tra gli ospiti
e con i visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza,
anche telefonica, la liberta' religiosa, anche con la predisposizione di
appositi luoghi di preghiera e di culto, compatibilmente con la disponibilita'
delle strutture e relativamente alle religioni maggiormente professate, e, in
generale, siano rigorosamente tutelati tutti i diritti fondamentali della
persona, riservando inoltre particolare attenzione al diritto a ricevere una
libera, corretta e trasparente assistenza legale
informazione
degli interessati sulle procedure di espulsione e sui provvedimenti che li
riguardano
previsione di
appositi momenti informativi sulla possibilita' di scegliere, ove ne ricorrano
i presupposti, la partenza volontaria e il rimpatrio assistito
garanzia di uso,
anche a fronte della permanente disponibilita' di apparecchi telefonici fissi a
scheda, di telefoni cellulari personali, purche' non dotati di foto/video
camera; restrizioni possono tuttavia essere disposte, come eccezione alla
regola, per periodi di tempo determinati e, ove possibile, con riferimento a
singoli individui, nei casi di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che
possa favorire il compimento di atti di rivolta, tentativi di evasione o
contatti con l'esterno idonei a compromettere la sicurezza del centro
eventuale
definizione di protocolli o convenzioni con i locali Consigli degli ordini
degli avvocati o con associazioni di categoria, allo scopo di garantire
maggiore trasparenza e regolarita' nel rapporto tra straniero e professionista
incaricato e di scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza
all'interno della categoria professionale
o
presenza
delleforze di polizia: incremento dell'attivita' di mediazione svolta dagli
operatori dell'ente gestore, in modo da prevenire situazioni di tensione
o
riorganizzazione
della distribuzione dei CIE sul territorio: in prospettiva di una revisione
piu' completa, dislocazione dei CIE presso citta' sedi di autorita'
diplomatiche, allo scopo di ridurre i tempi di spostamento e semplificare
l'organizzazione degli incontri dei funzionari delle rappresentanze con gli
stranieri da identificare
Risoluzione della Commissione diritti umani del
Senato: si impegna il Governo
o
a rivedere la
disciplina dei tempi di permanenza all'interno dei CIE riducendo il
trattenimento a 30 gg, con eventuale proroga a 60 gg
o
a rendere
effettiva l'identificazione in carcere dei detenuti stranieri, dando luogo
all'eventuale espulsione o accompagnamento alla frontiera alla fine della pena,
escludendo quindi il passaggio nei CIE
o
a redigere
protocolli di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei
paesi dai quali in passato piu' consistenti sono stati i flussi migratori, per
velocizzare la procedura di identificazione dei detenuti stranieri in carcere e
dei trattenuti nei CIE ed evitare identificazioni sommarie e superficiali
o
a chiudere
definitivamente i CIE attualmente svuotati e non agibili per ristrutturazione,
soprattutto quando tali strutture si trovano in localita' difficilmente
raggiungibili dalle autorita' consolari, evitando inutili ritardi dei tempi di
trattenimento dello straniero in attesa di essere riconosciuto, ed
eventualmente, a mantenere i centri esclusivamente nelle localita' in cui hanno
sede le rappresentanze diplomatiche
o
a garantire che
venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente
dalla questura, senza attivare la procedura della protezione internazionale,
per gli stranieri irregolari particolarmente vulnerabili (casi psichiatrici,
malati o immigrati che risiedono in Italia da molto tempo)
o
a rafforzare gli
strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito
o
a prevedere la
cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di collaborazione
all'identificazione dello straniero irregolare che si trovi nel CIE
o
a prevedere una
distribuzione dei trattenuti all'interno di ogni struttura che tenga conto
della diversita' degli status giuridici e delle diverse provenienze
o
a garantire il
periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita
nei CIE
o
a rivedere i
criteri di assegnazione della gestione dei CIE, affidando a un ente gestore
unico su scala nazionale tutti i centri attraverso un'unica procedura a
evidenza pubblica, con definizione di un canone annuo forfetario
o
a intervenire
sulla disciplina relativa alla gestione adottando un regolamento unico che
disciplini la vita degli immigrati all'interno dei CIE su tutto il territorio
nazionale
o
a definire
standard sanitari omogenei assicurando la predisposizione di protocolli
operativi e di accordi con le ASL del territorio, l'incremento delle misure di
sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili, la stipula di convenzioni
con associazioni e organizzazioni umanitarie che operano in campo sanitario
o
ad assumere
iniziative in merito alla formazione specifica delle figure professionali
(forze dell'ordine, giudici di pace) coinvolte nelle procedure di
trattenimento, identificazione, espulsione e rimpatrio per evitare che il
trattenimento diventi una prassi automatica e per assicurare un'accurata
valutazione di ogni singolo caso
o
a definire
protocolli e convenzioni con il Consiglio dell'ordine degli avvocati o con le
associazioni di categoria per garantire maggiore trasparenza e regolarita'
nell'assistenza legale dello straniero
o
a eliminare ogni
restrizione all'accesso ai centri (CIE, CARA e CDA), garantendo la possibilita'
di ingresso anche ai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni
umanitarie internazionali e nazionali e delle associazioni che operano nel
sociale, nonche' ai garanti per l'infanzia e ai garanti per i diritti delle
persone private della liberta'
o
a considerare il
trattenimento dello straniero come una misura eccezionale, o comunque del tutto
residuale, finalizzata esclusivamente al rimpatrio
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Persone
trattenute nei CIE (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):
o
Bari-Palese,
area aeroportuale: 1.347 (2008), 1.124 (2009), 820 (2010), 784 (2011)
o
Bologna, Caserma
Chiarini: 1.017 (2008), 1.086 (2009), 645 (2010), 662 (2011)
o
Brindisi,
Localita' Restinco: 0 (2008), 210 (2009), 417 (2010), 364 (2011)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: 889 (2008), 755 (2009), 0 (2010), 0 (2011)
o
Catanzaro,
Lamezia Terme: 897 (2008), 853 (2009), 558 (2010), 396 (2011)
o
Crotone, S.
Anna: 338 (2009), 265 (2010), 0 (2011)
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo: 1.414 (2008), 1.103 (2009), 1.399 (2010), 390 (2011)
o
Milano, Via
Corelli: 1.311 (2008), 1.044 (2009), 1.213 (2010), 1.104 (2011)
o
Modena,
Localita' Sant'Anna: 595 (2008), 574 (2009), 463 (2010), 603 (2011)
o
Roma, Ponte
Galeria: 2.886 (2008), 3.543 (2009), 1.739 (2010), 2.124 (2011)
o
Torino, Corso
Brunelleschi: 1.095 (2008), 1.089 (2009), 728 (2010), 1.140 (2011)
o
Trapani,
Serraino Vulpitta: 284 (2008), 393 (2009), 399 (2010), 576 (2011)
o
Trapani,
Localita' Milo: 171 (2011)
Permanenza
media:
o
2011: 43 giorni
(Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o
2012: 38 giorni
(Documento programmatico Mininterno sui CIE)
Dati sul
trattenimento nei CIE nel 2011 (da Sint. Rapp. Medici per i diritti umani sui CIE):
o
trattenuti:
7.735, di cui maschi: 6.832, femmine: 903
o
riconoscimento
asilo: 200, di cui maschi: 161, femmine: 39
o
rimpatriati:
3.880, di cui maschi: 3.546, femmine: 334
o
dimessi per
scadenza termini: 723, di cui maschi: 576, femmine: 147
o
allontanatisi:
787, di cui maschi: 784, femmine: 3
o
trattenimento
non convalidato: 609, di cui maschi: 408, femmine: 201
o
dimessi per
altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia):
1.392, di cui maschi: 1.216, femmine: 176
o
arrestati: 144,
di cui maschi: 141, femmine: 3
Dati sul
trattenimento nei CIE nel 2012 (da Dati Medici per i diritti umani sui CIE):
o
trattenuti:
7.944, di cui maschi: 7.012, femmine: 932
o
riconoscimento
asilo: 120, di cui maschi: 95, femmine: 25
o
rimpatriati:
4.015, di cui maschi: 3.666, femmine: 349
o
dimessi per
scadenza termini: 415, di cui maschi: 330, femmine: 85
o
allontanatisi:
1.049, di cui maschi: 1.048, femmine: 1
o
trattenimento
non convalidato: 948, di cui maschi: 688, femmine: 260
o
dimessi per
altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia):
1.274, di cui maschi: 1.062, femmine: 212
o
arrestati: 123,
di cui maschi: 123, femmine: 0
Dati sul
trattenimento nei CIE nel 2013 (da Dati Medici per i diritti umani sui CIE, coerente con com. Mininterno 9/7/2014):
o
trattenuti:
6.016, di cui maschi: 5.431, femmine: 585
o
riconoscimento
asilo: 150, di cui maschi: 131, femmine: 19
o
rimpatriati:
2.749, di cui maschi: 2.499, femmine: 250
o
dimessi per
scadenza termini: 300, di cui maschi: 269, femmine: 31
o
allontanatisi:
909, di cui maschi: 909, femmine: 0
o
trattenimento
non convalidato: 646, di cui maschi: 501, femmine: 145
o
dimessi per
altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia):
1.165, di cui maschi: 1.030, femmine: 135
o
arrestati: 96,
di cui maschi: 91, femmine: 5
o
deceduti: 1, di
cui maschi 1, femmine 0
Dati sul
trattenimento nei CIE nel 2014 (Dossier del Servizio studi del Senato):
o
trattenuti:
4.986
o
rimpatriati:
2.771
Numero di
persone trattenute ed esito del
trattenimento (da Secondo Rapporto EMN e Rapporto Medici per i diritti umani I, Rapporto Medici per i diritti umani II, Dati Medici per i diritti umani sui CIE):
o
dal 1/1/05 al
31/12/07: 9.647 trattenuti; esito:
1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2% rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento
dei termini massimi di trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per
mandata convalida, 10.9% usciti per altri motivi, 0.9% arrestati
o
nel 2008: 10.539
trattenuti; esito: 15.1% usciti per
richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi per superamento dei termini
massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7% usciti per mandata convalida,
7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati
o
nel 2009: 10.913
trattenuti; esito: 38,0% rimpatriati
o
nel 2010: 7.039
trattenuti; esito: 48,3% rimpatriati
o
nel 2011: 7.735
trattenuti; esito: 2,6% richiedenti
asilo, 50,2% rimpatriati, 9,3% dimessi perche' non identificati allo scadere
dei termini, 10,2% allontanatisi arbitrariamente, 7,9% trattenimento non
convalidato, 18% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,9%
arrestati
o
nel 2012: 7.944
trattenuti; esito: 1,5% richiedenti
asilo, 50,5% rimpatriati, 5,2% dimessi perche' non identificati allo scadere
dei termini, 13,2% allontanatisi arbitrariamente, 11,9% trattenimento non
convalidato, 16% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,6%
arrestati
o
nel 2013: 6.016
trattenuti; esito: 2,5% richiedenti
asilo, 45,7% rimpatriati, 5,0% dimessi perche' non identificati allo scadere
dei termini, 15,1% allontanatisi arbitrariamente, 10,7% trattenimento non
convalidato, 19,4% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.),
0.01% arrestati, 0,01% deceduti
Numero di richieste di trattenimento inevase per
mancanza di posti, in un periodo approssimativamente coincidente con l'anno
2012 (Documento programmatico Mininterno sui CIE): 9.833 su 16.159
Dati relativi al
CIE di Ponte Galeria (Rapp. Medici per i diritti umani)
o
nel 2009: 1.548
rimpatriati su 3.206 detenuti (48%)
o
nel 2010: 1.031
rimpatriati su 2.172 detenuti (47%)
o
nel 2011: 802
rimpatriati su 2.049 detenuti (39%)
Percentuale
di stranieri trattenuti proveniente dal carcere
(Rapp. Medu CIE 2013):
o
Bari: 25%
o
Bologna: 15%
o
Caltanissetta:
50%
o
Crotone: 10%
o
Gorizia: 50%
o
Lamezia Terme:
90%
o
Milano: 95%
o
Modena: 21%
o
Roma: 80%
o
Torino: 50%
o
Trapani Milo:
80%
Percentuale
di stranieri trattenuti che fa uso di psicofarmaci
(Rapp. Medu CIE 2013):
o
Bari: 40%
o
Bologna: 66%
o
Caltanissetta:
10%
o
Crotone: 40%
o
Gorizia: 50%
o
Milano: 90%
o
Roma: 50%
o
Torino: 33%
o
Trapani Milo:
60%
Trattenimento in altri Stati membri UE nel 2011 (Rapp. Medu CIE 2013):
o
Francia: numero
di centri, 27; durata massima del trattenimento, 45 gg; numero di trattenuti,
51.385; percentuale di rimpatri, 40,1%
o
Germania: numero
di centri, 34; durata massima del trattenimento, 18 mesi; numero di trattenuti,
3.457; percentuale di rimpatri, 47,6%
o
Regno Unito:
numero di centri, 10; durata massima del trattenimento, indeterminata; numero
di trattenuti, 27.089; percentuale di rimpatri, 61,9%
o
Spagna: numero
di centri, 7; durata massima del trattenimento, 60 gg; numero di trattenuti,
13.241; percentuale di rimpatri, 51,5%
o
Svezia: numero
di centri, 5; durata massima del trattenimento, 12 mesi; numero di trattenuti,
2.244; percentuale di rimpatri, 59%
Dati sui provvedimenti del giudice di pace (da comunicato dell'Osservatorio sulla giurisprudenza del
giudice di pace in materia di immigrazione):
o
Roma: su 67
provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e
14 dinieghi; su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73
proroghe e 2 dinieghi
o
Bari: su 96
provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e
12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75
proroghe e 24 dinieghi
o
Bologna: su 82
provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e
12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14
proroghe e 3 dinieghi
23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi (torna all'indice)
Favoreggiamento e sfruttamento
dell'immigrazione illegale
Favoreggiamento della prostituzione
Sottrazione di minore all'estero
Priorita' di politica giudiziaria
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno, di un permesso UE slp, o di documenti necessari per
ottenerli; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione di atti che facciano
fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto e commesso da
pubblico ufficiale
Omesse comunicazioni (torna all'indice del capitolo)
Ammenda da 160 a
1100 Euro per mancata comunicazione
entro 48 ore allautorita di pubblica sicurezza da parte di chi da alloggio,
ospitalita a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello
Stato (art. 7 D. Lgs. 286/1998); nota: aperta nei confronti dell'Italia, per
mancanza di conformita' di questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126
(da Dossier Camera A.C. 2180)
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso
un immobile nella sua disponibilita' il datore
di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998
attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con
decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L.
99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)
L. 131/2012
e circ. Mininterno 20/7/2012:
o
la registrazione
dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di
porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai
sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di
pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978
(circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di
vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011)
o
questa
disposizione non si applica
all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da
art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le
modalita' di trasmissione della
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
Lavoro nero (torna all'indice del capitolo)
Reclusione da 6
mesi a tre anni e multa (L. 125/2008) di 5000 euro (per ogni lavoratore
impiegato) per il datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro (da art. 22, co. 9, T.U.) in corso di
validita o che di tale permesso non abbiano chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
In caso di
occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di
quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria
fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012)
Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che
subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di
insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso
di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di
soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita'
di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione,
che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro
davanti agli organi giurisdizionali nazionali
Note:
o
la punibilita'
sussiste anche per rapporti meramente
occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o
ai fini della
configurabilita' del reato, non rileva
la delimitazione temporale
dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o
perche' la
condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi
relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto
cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento
sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile
il datore che abbia omesso di verificare
per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se
lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)
o
il fatto che il
lavoratore straniero ottenga successivamente
il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della
condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di
permesso ne' la punibilita' del
reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o
e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del
lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della
societa') se ne avvale tenendo alle
proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o
il contratto di lavoro, in mancanza delle
condizioni di soggiorno idonee, e' nullo:
non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi
connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo
per il datore di lavoro in materia di retribuzione
(salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto
prestata (art. 2126 c.c.);
l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)
o
il committente di una prestazione di
lavoro genuinamente autonoma da
parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o
il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo'
esercitare l'attivita' lavorativa
per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da
art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis
D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
o
quanto e' consentito
nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o
il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra
o extra-murarie) non e punibile ai
sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in
un documento di associazioni di Brescia)
Le pene per il reato di occupazione alle
proprie dipendenze di straniero sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo sono aumentate da un terzo alla meta' se i
lavoratori occupati soddisfano una delle seguenti condizioni (D. Lgs. 109/2012)
o
sono piu' di 3
o
sono minori in eta' non lavorativa
o
sono sottoposti
alle altre condizioni di particolare
sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p.
(verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art.
603-bis co. 3 c.p.,
infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni"
puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta'
dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare
sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni relative al rilascio del permesso
E' applicata, in
sede di condanna, anche la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio
del lavoratore assunto illegalmente (nota: la cosa dovrebbe applicarsi solo in
caso di lavoratore da allontanare); i criteri per il calcolo e l'aggiornamento
del costo medio di rimpatrio sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno; i proventi derivanti da tale sanzione accessoria sono destinati
per il 60% al Fondo rimpatri di cui all'art. 14-bis D. Lgs. 286/1998 e per il
40% al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 L. 2/2009,
per la realizzazzione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati
In caso di
condanna per il reato di occupazione di stranieri privi di titolo di soggiorno
idoneo, all'ente che li ha occupati
si applica la sanzione pecuniaria da
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (nota: il riferimento e', in base ad art. 1 D. Lgs. 231/2001, agli enti forniti di personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, esclusi lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonche' gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; in base ad art. 10 D. Lgs. 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un
massimo di lire tre milioni ed e' e' fissato sulla base delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione); nota: art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001, aggiunto da art. 2 del D. Lgs. 109/2012 fa riferimento, nella rubrica,
al solo impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti; inoltre, nel testo
dell'articolo si fa riferimento al reato di cui all'art. 22 co. 12-bis, che in
realta' elenca solo aggravanti
Mininterno e
Minlavoro determinano con decreto le modalita' e i termini per garantire agli
stranieri interessati le informazioni relative alla possibilita' di chiedere al
datore di lavoro le retribuzioni dovute, anche nelle ipotesi di rimpatrio
volontario o coattivo (art. 1 co. 3 D. Lgs. 109/2012, in attuazione di art. 6
co. 2 Direttiva 2009/52/CE); la Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE osserva
come questo punto non sia stato ancora recepito dall'Italia
Il Minlavoro
provvede ad effettuare controlli
adeguati ed efficaci sull'impiego di stranieri irregolarmente soggiornanti,
sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita'
in cui il fenomeno e' piu' rilevante; entro il primo luglio di ogni anno, il
Ministero del lavoro comunica alla Commissione il numero di ispezioni
effettuate per settore (con il rapporto percentuale rispetto al numero di
datori di quel settore) e l'esito delle ispezioni; nota: Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che
nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione
di vigilanza nei confronti delle imprese
gestite da minoranze etniche o
organizzate con l'impiego di lavoratori
di tali minoranze
La maxisanzione di cui all'art. 3 d.l. 12/2002,
come modificata da L. 183/2010
(ammenda da 1.500 a 12.000 euro per ciascun
lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore aumentate del 50% rispetto a quanto previsto da art. 116 L. 388/2000;
circ. INPS 157/2010: la sanzione civile e' calcolata prendendo il 30% della contribuzione
evasa per gli anni di evasione, fino ad un massimo del 60% della contribuzione
complessivamente evasa, maggiorando la somma risultante del 50% e applicando
gli interessi di mora di cui all'art. 30 DPR 602/1973;
la maggiorazione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro non occulti
- la circolare omette erroneamente il "non" - le retribuzioni
erogate) e da art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014
(importo delle sanzioni di cui all'art. 3 d.l. 12/2002
aumentato del 30%), applicabile in
caso di rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro
privati, in nero (L. 183/2010:
individuati in base all'assenza di comunicazione preventiva di instaurazione
del rapporto di lavoro, in corrispondenza alla quale la sanzione resta
assorbita dall'applicazione della maxisanzione),
o
si cumula con
quelle previste
all'art. 22, co.
12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di
idoneo permesso di soggiorno
per rapporti di
lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o
si applica anche
in caso di
utilizzazione in
rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto
di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di
lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
prestazioni da
parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di
lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze;
soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto,
comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza
che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
asserita
attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in
assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto
(iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida
documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
somministrazione
di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo
giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto alle
dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione
deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non
sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria
per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o
non si applica
in caso di
rapporto di
lavoro domestico (L. 183/2010)
rapporto
genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione
con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta
pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo,
la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14
D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta
qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che
si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di
lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei
tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore,
ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia
contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
esonero
dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per
cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del
personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente
numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
regolarizzazione
spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di
ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
-
prima della
scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione
al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita'
della comunicazione tardiva);
-
dopo la scadenza
per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del
datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il
pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8,
lettera b L. 388/2000)
entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data
effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
affidamento del
datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni
di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche'
il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via
fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso
soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente
volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante
dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato
come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione
preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato;
non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il
versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione
diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10,
EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di
lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
Sanzione ridotta
(ammenda da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata
di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare; ammenda ulteriormente maggiorata del 30% in base ad art. 14
co. 1 lettera b L. 9/2014),
quando il datore abbia regolarizzato il lavoro solo successivamente
all'instaurazione e solo in parte, realizzandosi cosi' un periodo di lavoro nero seguito da un periodo di lavoro
regolare (L. 183/2010
e circ. Minlavoro 38/2010)
Il datore di
lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione
agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta:
o
euro 3000 per
lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o
2000 euro per
lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto
parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
In relazione
alla violazione prevista da all'art. 3 d.l. 12/2002,
non si applica la procedura di diffida di
cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)[20];
per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della L. 9/2014,
pero', continua ad applicarsi la possibilita' di regolarizzazione del rapporto,
a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010),
mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010), e, in caso di ottemperamento alla diffida, la
sanzione in misura ridotta (1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per
giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro
piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato; da circ. Minlavoro 38/2010); circ. Minlavoro 4/3/2014: ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il
momento di consumazione dell'illecito, data la natura permanente di
quest'ultimo, coincide con la cessazione della condotta
Sono
sanzionabili anche le condotte illecite pregresse, nel limite prescrizionale
dei cinque anni antecedenti, con sanzione determinata in base al regime vigente
al momento della cessazione dell'illecito
Legittimati ad
irrogare la maxisanzione tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza (DPL, INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, Agenzia delle entrate,
Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, etc.)
Sent. Cass. 25859/2010: lo scambio lavoro contro vitto, alloggio e
retribuzione (sia pur modesta) configura rapporto di lavoro domestico; perche'
si tratti di collocazione alla pari devono essere provati tutti i presupposti
di legge
Nota: una
procedura di certificazione non e' sufficiente a qualificare un rapporto come
rapporto di collaborazione coordinata, invece che di lavoro subordinato, se il
rapporto stesso ha di fatto natura di rapporto di lavoro subordinato; il fatto
che il lavoratore sia straniero puo' contribuire al mancato apprezzamento da
parte sua del contenuto e degli effetti della procedura stessa (Corte App. Brescia)
o
il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.)
richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non
puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto
in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il
lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si
aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta'
personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di
saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si
impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte
esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che
sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento
dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente
disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere
la liberta' di autodeterminazione; nello
stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto
debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle
proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado
materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di
art. 572 c.p., se
(come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura
"parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza
di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro,
consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli
uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del
rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o
la minaccia di licenziamento rivolta al
dipendente al fine di fargli accettare
condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non
corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
Elementi della Direttiva 2009/52/CE non recepiti in modo adeguato dal D. Lgs. 109/2012:
o
il datore di lavoro deve essere obbligato
a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per
tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e'
imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore
stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o
nei casi in cui
e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato
contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di
prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto
il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o
il datore di
lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi,
appalti pubblici, con la
restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione
dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello
stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di
esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
in caso di
irregolarita' compiute da un subappaltatore,
anche il committente del subappalto
puo' essere ritenuto responsabile,
qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o
l'appaltante che
ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla
legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito
una definizione di "debita
diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione
della Direttiva 2009/52/CE)
o
i lavoratori
stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il
datore di lavoro, anche tramite
soggetti terzi designati dalla legge
o
l'assistenza fornita per la presentazione
della denuncia non e' considerata favoreggiamento
dell'immigrazione illegale
Vettori (torna all'indice del capitolo)
Obbligo per il vettore (salvo il caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di
presentazione di domanda di asilo
non inammissibile) di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio
o
dello straniero che debba essere respinto
o
dello straniero
in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero
non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co.
3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
Sanzioni per
il vettore che non abbia controllato
la regolarita dei documenti dello straniero trasportato ai fini dellingresso
o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione libera dalle sanzioni?
Nota: non e chiaro se controllare la regolarita significhi anche impedire
limbarco; se e cosi, la segnalazione e insufficiente): da 3500 a 5500 euro
per ogni straniero trasportato (da modifica allart. 12, co. 6, T.U.,
introdotta da D. Lgs. 87/03); nei casi piu' gravi, sospensione da 1 a 12 mesi,
o revoca, della licenza o autorizzazione o concessione
Nota: possibile
interferenza con il diritto dasilo:
benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, protezione internazionale
e protezione temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al
respingimento, e benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello
straniero privo degli usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso,
irregolare, il vettore non ha certezza, al momento
dell'imbarco, del fatto che venga presentata una domanda di asilo; nello stesso
senso, un comunicato
del Commissario per i diritti dell'Uomo
del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg
Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione illegale (torna all'indice del capitolo)
In caso di atti
diretti a procurare lingresso illegale
di stranieri nel territorio italiano
o di altro Stato di cui le persone
non sono cittadine o nel quale non hanno titolo di residenza permanente (Sent. Cass. n. 34053/2006: anche se la destinazione ultima del viaggio e' il
paese di cui lo straniero stesso e' cittadino; sent. Cass. 124/2008: anche a prescindere dal fatto che all'ingresso si
intenda far seguire permanenza; Sent. Corte Cost. 21/2009: la disposizione non contrasta con il precetto
costituzionale della liberta' di emigrazione, che fa salvi gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale; Trib. Bari:
il possesso da parte dello straniero di documenti contraffatti, ma
apparentemente validi, esclude l'elemento psicologico della consapevolezza,
necessario a integrare il delitto; Sent. Cass. 20880/2012: non e' penalmente rilevante la condotta di chi si
limita a "favorire" l'ingresso illegale nel territorio dello Stato se
non si traduce anche in atti che "procurino" tale ingresso), si
applicano le seguenti disposizioni (L. 94/2009):
o
il responsabile
e punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino
a 15.000 euro per ogni persona
o
il responsabile
e punito con la reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona ed e' applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima
delle indagini preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza, salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita'
costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche
l'ipotesi che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre
misure; le fattispecie alle quali si applica quella disposizione sono
infatti molto varie, e non sono caratterizzate da una comune caratteristica di
collegamento permanente ad una organizzazione criminale, che giustificherebbe
la presunzione assoluta relativa alla idoneita' della sola custodia cautelare
in carcere a soddisfare le esigenze cautelari; la gravita' del reato e'
significativa ai fini della determinazione della sanzione irrogata a seguito
del raggiungimento della certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e'
inidonea a precludere la verifica del grado delle esigenze cautelari e
lindividuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte), se
il fatto
riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piu persone (Sent. Cass. 47761/2011: anche
azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito
dell'operazione; nota: in mancanza
di elementi quali il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso,
tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a carattere umanitario fatte
salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la
persona e' stata esposta a rischi
per la vita o per lincolumita, o e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; nota: secondo la Corte di Cassazione, risponde di omicidio colposo chi organizza il
trasporto illegale finito con la morte di stranieri trasportati, la prevedibilita' dell'evento dannoso,
senza che abbia rilievo l'eventuale consenso preventivo degli interessati (da
un comunicato Stranieriinitalia)
il fatto e'
commesso da 3 o piu' persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi di
trasporto internazionali o documenti
contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente
gli autori del
fatto hanno la disponibilita' di armi
o materie esplodenti
o
la pena e'
aumentata se ricorre piu' di una delle circostanze aggravanti; se, in questa
circostanza, si ha associazione per
delinquere (3 o piu' persone associate al fine di commettere piu' delitti),
la pena e' della reclusione da 4 a 9 anni per il fatto di partecipare
all'associazione, della reclusione da 5 a 15 anni per il fatto di promuoverla,
costituirla o organizzarla (art. 416 c.p.)
o
la pena
detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000
euro per ogni persona se
i fatti sono
commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano
lingresso di minori da impiegare in
attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento
i fatti sono
commesso per trarne profitto, anche
indiretto
o
le circostanze
aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt.
98 e (da L. 34/2003)
114 c.p.; la
diminuzione di pena si applica sulla quantita risultante dallapplicazione
delle aggravanti
o
diminuzione
della pena fino alla meta per chi collabora
con lautorita di polizia o con lautorita giudiziaria
o
arresto
obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato
Chi, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita dellimmigrato o
nellambito di attivita delittuose legate al traffico e allo sfruttamento
dellimmigrazione illegale, favorisce la permanenza
illegale dello straniero in Italia, e punito con la reclusione fino a 4
anni e con la multa fino a lire 30 milioni di lire (?); pena aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto sia commesso
in concorso da piu' persone o
riguardi la permanenza di 5 o piu'
persone (L. 125/2008); nota:
verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 109/2012, l'ipotesi di
sfruttamento lavorativo ricade unicamente sotto la disciplina sanzionatoria di
cui all'art. 22 co. 12 e 12-bis D. Lgs. 286/1998 (da articolo Masera)
Non
costituiscono reato le attivita di
soccorso e assistenza umanitaria prestate a favore dello straniero comunque
presente in Italia (art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998; secondo Sent. Cass. 47761/2011, pero', anche
azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', costituiscono favoreggiamento
dell'immigrazione illegale se mirate a garantire il buon esito dell'operazione;
nota: in mancanza di elementi quali
il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso, tali attivita'
sono difficilmente distinguibili da quelle a carattere umanitario)
Sent. Corte Giust. C-83/12: artt. 21 e 34 Regolamento CE n. 810/2009 sono compatibili con disposizioni nazionali che
rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
in casi in cui gli stranieri introdotti illegalmente dispongano di un visto
ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorita' competenti per il
rilascio circa l'effettiva finalita' del viaggio, senza che tale visto sia
stato previamente annullato; nota:
nella sentenza si spiega che gli Stati membri devono far fronte all'obbligo di
non agire in modo da ostacolare la circolazione dei possessori di visti il cui
annullamento non abbia avuto luogo correttamente e a quello di prevedere ed
attuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro i passatori
Note:
o
Trib. Agrigento ha assolto dal reato di agevolazione di ingresso illegale i
comandanti e i marinai di alcuni pescherecci tunisini che avevano preso a bordo
alcuni immigrati clandestini in difficolta'; ha condannato pero' i comandanti dei pescherecci per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per
avere proseguito la rotta verso Lampedusa malgrado i tentativi di blocco navale
messi in atto dalle unita' militari italiane (sentenza riformata, con assoluzione completa, da Corte App. Palermo, in quanto
nell'azione di salvataggio ricorreva un evidente stato di necessita'; da comunicato Melting-Pot)
o
la Procura di
Agrigento nega di aver mai ipotizzato di sottoporre ad indagini chi ha
prestato, da civile, soccorsi ai migranti, dal momento che ha ritenuto sempre
applicabile, in casi del genere, la disposizione di cui all'art. 12 co. 2 D.
Lgs. 286/1998; e' invece necessaria l'iscrizione degli stranieri soccorsi in
mare nel registro ex art. 335 c.p.p.,
anche per la necessita', ex art. 210 c.p.p., di
assumere le loro dichiarazioni con l'assistenza del difensore, in modo che tali
dichiarazioni possano essere utilizzate nei confronti dei soggetti indagati per
favoreggiamento dell'immigrazione illegale (da una lettera di un magistrato della Procura di Agrigento al sito della rivista
"Diritto penale contemporaneo")
Sent. Cass. 574/2010 (segnalata da com. Melting Pot): la condotta del genitore che porta con se' irregolarmente
il figlio minore, per il principio
di responsabilita' che accede alla responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[21],
configura un fatto proprio del genitore; il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale deve pertanto
essere escluso in quanto la norma
penale non prevede come reato l'auto-favoreggiamento, ma solo il
favoreggiamento di terzi
Sent. Cass. 44048/2008: escluso
il reato di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale in caso di genitore
regolare che porti con se' illegalmente
la figlia minorenne, sulla base di art. 54 c.p.
(stato di necessita' individuato nella necessita' di evitare l'abbandono della
figlia considerato che tutti gli altri familiari avevano fatto regolare
ingresso in Italia per ricongiungimento familiare)
Sent. Cass. 33011/2011: un quadro indiziario che deponga in favore della
colpevolezza in merito al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e' atto a
giustificare l'adozione di una misura cautelare; l'interessato non ha quindi
diritto, in caso di successiva assoluzione, a riparazione per ingiusta
detenzione
o
la giurisdizione dello Stato italiano va riconosciuta, laddove
in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi
siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del
tutto inadeguati, allo scopo di provocare
l'intervento del soccorso in mare e
far si' che i trasportati siano accompagnati
nel tratto di acque territoriali
dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessita',
poiche' l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato
di necessita', e' direttamente
riconducibile ai trafficanti (ancorche' materialmente questi abbiano
operato solo in ambito extraterritoriale) per averlo provocato e si lega,
senza soluzione di continuita', al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo cosi' a
ricadere nella previsione di art. 6 c.p.
o
sussiste la giurisdizione dello Stato italiano anche in relazione al
reato di associazione a delinquere
trasnazionale per la commissione di reati in materia di immigrazione (art. 7 c.p., in
forza di art. 15 co. 2 lettera c Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata
trasnazionale, che rinvia all'art. 5
co. 1 della stessa Convenzione), dal momento che si tratta di reati commessi in uno Stato da gruppo
criminale organizzato che producono
effetti in un altro (art. 3 della L. 146/2006)
o
il fatto di
essere alla guida del natante su cui
gli stranieri sono stati trasbordati non
prova, di per se', l'appartenenza all'associazione a delinquere, dal
momento che il responsabile potrebbe essere stato cooptato dall'organizzazione
a questa sola azione, in assenza di un collegamento stabile con
l'organizzazione
Chi a titolo oneroso da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo
di soggiorno al momento della stipula
o del rinnovo del contratto di
locazione (L. 94/2009; nota: condizione indefinita in caso di semplice messa a
disposizione di alloggio, senza contratto di locazione), e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni quando cio' sia fatto al fine
di trarne un ingiusto profitto; alla
condanna o al patteggiamento della pena segue la confisca dell'immobile, anche in caso di sospensione condizionale
della pena, salvo che appartenga a persona estranea al reato (L. 125/2008); note:
o
si ha ingiusto
profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent.
Cass. 46070/2003 e Trib. Milano:
canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013
o
all'ingiusto
profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale
che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di
illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la
registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass.
15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante
che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno
di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di
illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita'
nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011
o
ai fini della
configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente
soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il
fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che
consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello
straniero, nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello
asseritamente percepito (Sent. Cass. 45033/2012)
o
in precedenza,
la cessione in affitto a condizioni
contrattuali eccessivamente onerose
rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di
abitazione era stata punita quale favoreggiamento
della permanenza illegale
finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003,
citate in Trib. Milano,
e Sent. Cass. 26457/2013)
o
Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a
titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la
si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone
di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio
o lo affitta (fattispecie unica)
allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano
e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso
per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto
profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero
irregolare
o
Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di
possibile violazione di art. 12, co.
5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro
la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo
quelle a prezzi superiori a quelli di mercato
o
la situazione di
ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti
di colf o badante (Circ. Confedilizia)
o
la locazione a
straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa
ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori
non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)
Confisca
di beni e denaro nelle attivita di prevenzione e repressione del traffico e
dello sfruttamento dellimmigrazione clandestina; i mezzi di trasporto
sequestrati e non affidati agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato
o enti pubblici sono distrutti (nota: per evitare che siano riacquistati, nella
vendita allasta, dai trafficanti)
Accordo Italia-Francia 3/10/1997: finalizzato alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, e alla lotta contro la criminalita', in particolare nel
campo dell'immigrazione illegale e dei traffici illeciti; prevede, in
particolare, la cooperazione nella consegna delle persone in situazione
irregolare (nota: non si spiega cosa si debba intendere per
"irregolare"), nel rispetto degli accordi vigenti e nell'assistenza
del personale impegnato nelle operazioni di osservazione e di inseguimento
oltre frontiera disciplinate dagli articoli 40 e 41 della Conv. Appl. Accordo Schengen e dai relativi accordi di attuazione (art. 40, co. 7
stabilisce che l'osservazione puo' essere effettuta solo per uno dei reati
seguenti: assassinio, omicidio, stupro, incendio doloso, moneta falsa, furto e
ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa in ostaggio,
tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi, distruzione mediante
esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi; art. 41, co. 4
stabilisce che all'atto della sottoscrizione della Convenzione ciascuno Stato
membro individui i reati per i quali si puo' dar luogo ad inseguimento nel suo
territorio, o in base all'elenco dei reati per i quali si puo' dar luogo a
osservazione con l'aggiunta del reato di fuga in seguito ad incidente che abbia
causato morte o ferite gravi, ovvero facendoli coincidere con i reati che possano
dar luogo ad estradizione; l'Italia, nella specifica Dichiarazione unilaterale allegata all'atto di
adesione all'Accordo di Schengen, ha
optato per la prima categoria)
Decisione Consiglio UE 2015/778 (e sua rettifica):
o
dispone una
operazione di gestione militare della crisi per smantellare le reti del
traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale
(EUNAVFOR MED), da condurre in fasi successive:
prima fase:
individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la
raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare, conformemente al
diritto internazionale
seconda fase:
-
effettuazione di
fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni
sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle
condizioni previste dal diritto internazionale applicabile
-
effettuazione di
fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque
territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospettate di
essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni
previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabile
o dal consenso di tale Stato
terza fase:
adozione di tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e
relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri
umani, allo scopo di renderli inutilizzabili, nel territorio di uno Stato
costiero, alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato; nota: al momento manca sia la
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia il consenso del
governo libico (Governo di Tobruk) per la realizzazione di questa fase in Libia
(comunicato Stranieriinitalia)
Autorizzata la
partecipazione dell'Italia all'operazione EUNAVFOR MED (L. 117/2015)
Tratta di persone (torna
all'indice del capitolo)
Chiunque
recluti, introduca nel territorio dello
Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorita'
sulla persona, ospiti una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600 c.p.,
ovvero realizzi le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno,
violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante
promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (nota: non e'
chiaro in cosa si differenzi dalla precedente la condotta descritta dalla
parola "ovvero" in poi) e' punito con la reclusione da 8 a 20 anni; la stessa
pena si applica a chi, con qualunque modalita', realizzi tali condotte nei
confronti di un minore (art. 601 c.p., come
modificato da D. Lgs. 24/2014)
Nota: art.
600 c.p. (come
modificato da D. Lgs. 24/2014) definisce il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' come quello
commesso da chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta' o riduca o mantenga una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne
comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi; la
riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la
condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o
psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione
di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona
Decisione Consiglio UE 2015/778 (e sua rettifica):
o
dispone una
operazione di gestione militare della crisi per smantellare le reti del
traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale
(EUNAVFOR MED), da condurre in fasi successive:
prima fase:
individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la
raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare, conformemente al
diritto internazionale
seconda fase:
-
effettuazione di
fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni
sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle
condizioni previste dal diritto internazionale applicabile
-
effettuazione di
fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque
territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospettate di
essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni
previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
applicabile o dal consenso di tale Stato
terza fase:
adozione di tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e
relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri
umani, allo scopo di renderli inutilizzabili, nel territorio di uno Stato costiero,
alle condizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite applicabile o dal consenso di tale Stato; nota: al momento manca sia la risoluzione del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite sia il consenso del governo libico (Governo di
Tobruk) per la realizzazione di questa fase in Libia (comunicato Stranieriinitalia)
Autorizzata la
partecipazione dell'Italia all'operazione EUNAVFOR MED (comunicato Stranieriinitalia)
Favoreggiamento della prostituzione (torna all'indice del capitolo)
Sent. Cass. 28754/2013: non e'
ravvisabile la condotta di favoreggiamento
della prostituzione nel fatto di concedere in locazione, a prezzo di
mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento
ad una prostituta, anche quando il locatore abbia saputo che la locataria vi eserciti
la prostituzione (in via del tutto autonoma e per proprio conto); dato che
il reato non consiste nella prostituzione, ma nell'aiuto alla prostituzione,
non e' punibile la condotta che non causi un effettivo ausilio per il
meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in
condizioni sostanzialmente equivalenti; nello
stesso senso, Sent. Cass. 33160/2013
Sottrazione di minore all'estero (torna
all'indice del capitolo)
Chi sottrae un minore al genitore esercente la potesta' dei genitori o al tutore,
conducendolo o trattenendolo all'estero
contro la volonta' dello stesso genitore o tutore, impedendogli in tutto o in
parte l'esercizio della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[22]
e' punito con la reclusione da 1 a 4 anni (da 6 mesi a 3 anni, se il minore e'
di eta' superiore a 14 anni ed e' consensiente); se la sottrazione e' commessa
da un genitore in danno del figlio,
la condanna comporta la sospensione
dall'esercizio della potesta' dei
genitori (art. 574-bis c.p.,
introdotto da L. 94/2009)
Ord. Cass. 1807/2014: ai fini dell'applicazione della Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori,
il luogo di residenza abituale del
minore deve essere inteso come quello in cui egli ha il centro dei propri
legami affettivi, derivanti dallo svolgimento in tale localita', da tempo e con
continuita', della sua quotidiana vita di relazione
Parere Corte Giust. 1/13: l'accettazione dell'adesione di uno Stato terzo
alla Convenzione dell'Aja 25/10/1980 sulla sottrazione civile internazionale di minori
rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea (la dichiarazione di
accettazione di adesione di un nuovo Stato deve quindi essere adottata dal
Consiglio dell'Unione europea, non dai singoli Stati membri)
Discriminazione (torna all'indice del capitolo)
L. 205/1993
("Legge Mancino"):
o
reclusione fino
ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993
e L. 85/2006)
o
reclusione da 6
mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993
e L. 85/2006)
o
vietata
ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993);
chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993);
chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6
anni (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993)
con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni
e multa da duecentomila a cinquecentomila
lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali
organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1
anno per chi acceda con tali
simboli a luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche
o
con la sentenza
di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione
accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica
utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia
oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di
altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione
ad attivita' di propaganda elettorale
o
per i reati
punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio
etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989)
per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali
finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante
o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in flagranza
e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica, di non
piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989,
come modificato da L. 146/2014)
o
quando si
procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale,
razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni
attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1
a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente
esalta esponenti, principi, fatti o
metodi del fascismo, oppure le sue
finalita' antidemocratiche con riguardo
a idee o metodi razzisti (L. 645/1952,
modificata da L. 205/1993)
o
facilitazione
delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali
finalita'
o
sequestro
e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena,
confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile
e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo'
protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi
o di arma impropria abusivo, se aggravati
dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso
Giurisprudenza:
o
Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata
in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione
discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass.
49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al
pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece
necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere
percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti
emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui
l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi
o
Trib. Padova:
condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione,
con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi
di art. 3 L. 205/1993,
per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due
sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in
materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente
rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando
"un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto
sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio
razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione,
immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche
riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione
fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione
consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellaffermazione
d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine
"negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per
se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della
pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellepoca coloniale e della
segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una
razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di
configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un
attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"
o
Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali:
"Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto
l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993,
che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale
collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione
del fatto
o
Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e
danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un
ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro
lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di
stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993,
per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente
l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei
confronti delle vittime straniere; comunicato ASGI: condannati da Trib. Venezia anche gli altri due militanti che avevano
partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario
o
Trib. Varese:
risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad
atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e
la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi
strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento
(nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il
fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere
discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o
Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di
discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di
vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a
subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo
eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite
manifestazioni verbali di razzismo
o
Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che
l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sssistere anche in caso di
corrispondenza privata
o
Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un
significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per
l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la
diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale
o
Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il
consigliere comunale che esprime nellaula consiliare (in seduta aperta al
pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi
razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di
rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della
liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una
maggiore prudenza nellesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore
rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari,
facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante
di cui all'art. 61 n.9 c.p.;
perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle
affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata
manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un
determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben
individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un
pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
o
Un consigliere
comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena
sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati,
"Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
Giancarlo
Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila
euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale
della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di
Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla
"Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)
In caso di
ricorso contro un comportamento discriminatorio, il giudice, se lo accoglie, puo obbligare la parte che si e resa
responsabile della discriminazione a risarcire
il danno (incluso quello non patrimoniale); contro la decisione del giudice
puo essere presentato reclamo al
Tribunale nei termini di cui allarticolo 739, co. 2, c.p.c.
Chi elude lesecuzione di provvedimenti del
giudice o del Tribunale e punito ai
sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.
I comportamenti
discriminatori messi in atto da imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal
giudice alle amministrazioni o enti
pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o lappalto; le
amministrazioni o gli enti revocano
il beneficio e, nei casi piu' gravi, escludono
il responsabile per 2 anni da
ulteriori agevolazioni o appalti
Priorita' di politica giudiziaria (torna
all'indice del capitolo)
Tra le categorie
di delitti cui e' data priorita' assoluta nella formazione dei ruoli di udienza
e nella trattazione dei processi rientrano i delitti di cui al T.U. (art. 132
bis D. Lgs. 271/1989, modificato da L. 125/2008)
24. Stranieri condannati o detenuti (torna all'indice)
Soggiorno illegale quale aggravante:
illegittimita' costituzionale
Espulsione a titolo di misura di
sicurezza
Espulsione dello straniero condannato
per violenza domestica
Espulsione sostitutiva della pena
Espulsione alternativa alla pena
Esecuzione dell'espulsione per
straniero detenuto
Forme di tutela rispetto a
comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio
Estradizione e trasferimento di persone
condannate o sospettate
Rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica
Diritto di visita: esonero
dall'esibizione del permesso
Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale
Accesso alle misure alternative alla
detenzione
Assistenza sanitaria per i detenuti
stranieri
Rilascio della patente di guida
Permesso per motivi di giustizia
Permesso per motivi di protezione
sociale
Reati quali motivi ostativi
all'ingresso, al soggiorno e all'acquisto della cittadinanza
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice del capitolo)
o
illegittimita' costituzionale di art.
61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come
l'aver commesso il reato in condizioni
di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi
circostanza aggravante comune; note:
l'aggravante associata alla condizione di
soggiorno illegale si riferiva solo
ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari
(in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione
europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai
cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata
in vigore di L. 94/2009, i familiari
stranieri di cittadini comunitari
questione di
legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib.
Livorno
prima della sentenza
in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
con la sentenza
in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta
dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente,
hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte
dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che
soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di
allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo
rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme
su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di
straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in
una doppia punizione per la medesima infrazione
Sent. Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale
di Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base
all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent. Corte Cost. 249/2010
o
illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008),
limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di
cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,";
tale disposizione stabiliva come la sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di
maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990),
non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita
dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio
dello Stato
Sent. Cass. 977/2012: art. 136 Cost. e
art. 30 commi terzo e quarto L. 87/1953
ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della
cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima; come
conseguenza dell'illegittimta' costituzionale dell'aggravante di soggiorno
illegale, sancita da Sent. Corte Cost. 249/2010, il giudice dell'esecuzione e' tenuto quindi ad
individuare la porzione di pena
corrispondente all'aggravante e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del
giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero
abbia proceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento tra circostanze; a
differenza dell'abrogazione, infatti, la dichiarazione d'illegittimita'
costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, rendendola
inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze invalidanti
assimilabili all'annullamento e con incidenza anche sulle situazioni pregresse,
purche' non esaurite; nello stesso senso,
Sent. Cass. 19361/2012, che osserva come art. 30 L. 87/1953
(le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, e, quando in applicazione della norma
dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali) non fa
riferimento alle sole norme incriminatrici, ma anche, in particolare, a quelle
che determinano la sanzione
Nota: Sent. Cass. 22212/2010 ha stabilito come abbia diritto alle attenuanti
generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commetta dei reati,
vivendo in condizioni socio-economiche disagiate
Espulsione a titolo di misura di sicurezza (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione a
titolo di misura di sicurezza:
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero
che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua
condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o
per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un
delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o
per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art.
235 c.p.,
modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva
della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato
(art. 312 c.p.), o
per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti
previsti dal DPR 309/1990
(art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui
agli artt. 380 e 381 c.p.p. che
risulti socialmente pericoloso:
art. 380: delitti non colposi, consumati o
tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4
anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalita' dello
Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita'
pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', delitto di violenza sessuale e di
violenza sessuale di gruppo, furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata,
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche'
di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione,
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015)
art. 381 (non colposi): peculato, corruzione, violenza o minaccia a
pubblico ufficiale, commercio e somministrazione di medicinali guasti e di
sostanze alimentari nocive, corruzione di minorenni, lesione personale,
violazione di domicilio, furto, danneggiamento aggravato, truffa,
appropriazione indebita, offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identita' o su qualita' personali proprie o di altri, fraudolente alterazioni
per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali[23]
o
non puo'
essere disposta, in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena
pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di
"patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un
periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come
modificato da L. 129/2011)
o
in caso di
provvedimento adottato per straniero
condannato,
l'espulsione e'
eseguita, successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autorita
consolare sono avvertiti per tempo
la revoca o la non applicazione puo
essere disposta dal magistrato di
sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a
rimanere in Italia fino a decisione
del magistrato
provvedimento
del magistrato di sorveglianza
concernente la misura di sicurezza impugnabile
davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o
e' eseguita con
le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino
comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di
soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013:
incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale)
o
Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non
detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal
magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed
attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano,
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre
laccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente
applicata , terminata lespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal
magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza
della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p. e
congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt.
666 e 678 c.p.p.) e
con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di
permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia'
espulso come misura alternativa alla detenzione
o
Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della
pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di
sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame
comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p.,
della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la
questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non
dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di rinvio
al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e' sopravvenuta
(non essendo deducibile in sede di primo ricorso)
o
Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio
di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in
concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la
sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed
alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati
da art. 133 c.p., e
congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di
espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e'
sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la
giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio
estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare
plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in
materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di
incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un
tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita'
del provvedimento di rimpatrio
Note:
o
dovrebbero
comunque essere esclusi i casi in
cui si applichino i divieti di
espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di
italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di
permesso UE slp; in questo senso,
con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass.
18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato
provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; (in senso
contrario, Sent. Cass. 34562/2007); in senso ancora piu' forte,
Sent. Cass. 2/12/2014:
principi di diritto:
-
il combinato
disposto di art. 86 DPR 309/1990
e artt 5 e 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, interpretato in relazione ad art.
30 co. 1 Cost.,
vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei
confronti dello straniero nel periodo di gravidanza
della moglie convivente ovvero nei 6 mesi successivi alla nascita del
figlio, in questo secondo caso indipendentemente
dalla convivenza o dal rapporto di coniugio
-
in conformita'
alla norma interposta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione ad art. 117 Cost., le
norme che disciplinano la valutazione di pericolosita' sociale quale
presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione
devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri
criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p.,
della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata
il divieto di espulsione di cui all'art.
19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998 si applica, in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
il divieto si
applica anche alle espulsioni giudiziali
ove risulti
provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio, in
base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agire in modo tale da consentire a questo legame di
svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinche', ad esempio,
un genitore possa riunirsi con il proprio figlio; lo Stato gode di un certo
margine di discrezionalita', ma sempre nell'ottica di un giusto contemperamento
degli interessi in gioco (Sent. CEDU Errico c. Italia); le misure adottate, pur se giustificate dal fine
di perseguire uno scopo legittimo, devono essere proporzionate all'obiettivo
perseguito (Sent. CEDU Hamidovic c. Italia); lo Stato non deve limitarsi ad astenersi dalle
interferenze arbitrarie, ma deve rispettare eventuali obblighi positivi diretti
al rispetto effettivo della vita privata e/o familiare, in base al
contemperamento tra interessi generali e interessi dei singoli (Sent. CEDU Sipos c. Romania); l'obbligo positivo di verificare le condizioni di
vita individuale, familiare e sociale dello straniero sussiste anche in sede di
applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista da art. 86 DPR 309/1990
o
Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la
misura di sicurezza dell'espulsione non
sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella
fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa
misura deve essere sostituita dal
magistrato di sorveglianza con altra
misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre
anni)
Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di
una interim measure di sospensione
del provvedimento di espulsione da parte della CEDU, di un cittadino tunisino
condannato per diversi reati l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia
art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione
della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale
giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una
persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di
una interim measure e l'indicazione
della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe
rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla
Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa sull'implementazione
delle sentenze CEDU: si attendono
ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla questione del rispetto, in
ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione di stranieri, come pure
l'adozione di effettivi canali di comunicazione che favoriscano tale rispetto
Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi
nazionali e l'adesione a trattati
nello Stato di destinazione dell'espulso non
sono sufficienti ad assicurare
protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni
diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto,
tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente
dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi
nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
Sent. CEDU 24/3/2009: lespulsione di otto cittadini tunisini
regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per
ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento
penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti
di organismi internazionali, di tortura
o trattamenti inumani e degradanti; le rassicurazioni fornite dalle autorita'
tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di
offrire una protezione effettiva contro il rischio, data limpossibilita'
accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali
internazionali, in caso di detenzione in Tunisia; dichiarata ricevibile la
richiesta ai sensi dell'articolo 8,
a causa della violazione del diritto alla vita
privata e familiare di cui i ricorrenti soffrirebbero se tornassero in
Tunisia dopo oltre venti anni di
soggiorno in Italia; Sent. CEDU Omojudi c. Regno Unito: condannato il Regno Unito per aver espulso, per
precedenti penali, un cittadino nigeriano li' residente, con moglie, figli e
nipoti, da oltre vent'anni; nello stesso
senso, Sent. CEDU Hamidovic c. Italia: condannata l'Italia, per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver espulso
(benche' fosse stata adottata una interim
measure) una bosniaca vissuta per
molti anni in un campo nomadi a Roma, nonostante
avesse in Italia marito e cinque figli; in senso contrario, Sent. CEDU
Cherif c. Italia: non vi e'
violazione dell'art. 8 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo quando il provvedimento di espulsione, pur rappresentando un'ingerenza
nella vita familiare della persona, appare proporzionato
alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza
e dellordine pubblico e la prevenzione dei reati
Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione
adottata dalla CEDU (al rispetto
delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire
nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione
della misura di sicurezza dell'espulsione
per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa
misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto
Nota: la
CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i
richiedenti ed i destinatari delle interim
measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:
o
i richiedenti
sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure
provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento
o
gli Stati sono
invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di
allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
Espulsione dello straniero condannato per violenza
domestica (torna all'indice del capitolo)
Nei confronti
dello straniero condannato, anche
con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei
delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (art. 18-bis
co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); note:
o
non e' chiaro se
questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi
nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per
delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
o
l'eventuale
espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto, quindi,
e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di sicurezza)
Espulsione sostitutiva della pena (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione sostitutiva della pena detentiva:
o
disposta
(facoltativamente) dal giudice
o
per straniero
che debba essere
condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione,
e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi
dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito
allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione;
la misura ha quindi, in questo caso, natura
amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)
che debba essere
condannato per il reato di ingresso o
soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)
che debba essere
condannato per i reati di mancato
ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e
5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da
L. 129/2011)
o
escluso il
caso in cui si tratti di delitti di cui
allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti
di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati
o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600,
600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di
delitti puniti dal Testo Unico con
pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della
misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)
o
nota: nel
caso in cui il giudice non voglia o non
possa applicare l'espulsione
quale misura sostitutiva della pena,
in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne'
come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione,
il magistrato di sorveglianza sara' tenuto
ad adottare, dal primo giorno di
detenzione, un provvedimento di espulsione
come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino,
che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di
reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto
(reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo
a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza
di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in
base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di
sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza
afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia
razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il
successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale
sanzione alternativa alla pena detentiva")
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allingresso e motivo valido di revoca
del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione
ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non
rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura
dellespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puo essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno
valido
o
esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa,
titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad
espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e
degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty
International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio
d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs.
286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla
frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o
espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o
divieto di reingresso per il periodo >
5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in
caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di
reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per
il reato di ingresso e/o soggiorno
illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del
questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la
deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o
ricorso,
come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque
ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o
nota: non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero
in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio
volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del
reato di ingresso e/o soggiorno illegale
arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere
temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno
illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e
della corrispondente comunicazione
della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere
(art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di
sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con
accompagnamento coattivo, in base ad
art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
Espulsione alternativa alla pena (torna
all'indice del capitolo)
Espulsione alternativa alla pena detentiva:
o
disposta
(obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione
alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun
potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co.
3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza
o
per straniero,
gia identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, <
2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione,
ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno
illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito
allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad
art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2,
lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione;
la misura ha quindi natura amministrativa
(Ord. Corte Cost. 226/2004)
o
non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti
previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis
e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[24]
o di delitti di cui allart. 407, co. 2,
lettera a, c.p.p. (delitti
di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati
o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio
l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1,
600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste
dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628
co. 3 (rapina aggravata; nota:
il fatto che in caso di rapina aggravata si possa procedere all'espulsione
quale misura alternativa alla pena e' confermato da Sent. Cass. 52578/2014) e all'art.
629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D.
Lgs. 10/2014)
o
in caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, lespulsione e'
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono
o
nota: la
condanna per uno dei reati ostativi
allingresso e motivo valido di revoca
del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione
ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non
rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura
dellespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puo essere
oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno
valido
o
nota: lo
straniero originariamente in possesso di
un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso
entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata
richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto
quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato
all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita'
del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del
provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento
non stato mai consegnato)
o
esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o
coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di
questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa); Sent. Cass. 2/12/2014: il divieto di espulsione di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs.
286/1998 si applica (anche per le espulsioni giudiziali), in base a una lettura
costituzionalmente orientata (principio della responsabilita' genitoriale di
cui all'art. 30 Cost.),
anche al padre del neonato di eta' inferiore a sei mesi (nota: dopo la nascita, quindi) non coniugato ne' convivente con la
madre (rileva solo la relazione genitoriale e l'eta' del minore)
o
nota: la
sanzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in
carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata,
mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)
o
all'ingresso in carcere di uno straniero
che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa
alla pena, la direzione dell'istituto
penitenziario chiede al questore
del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che
vengono poi inserite nella cartella
personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000);
il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini
stranieri identificati (nota:
verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata
adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i
necessari strumenti di coordinamento
(D. Lgs. 10/2014)
o
salvo che
il questore comunichi che non e'
stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione
del provvedimento di espulsione al magistrato
di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)
o
il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero
e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[25],
i quali, entro 10 gg, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza
o
se lo straniero
non e' assistito da un difensore di
fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)
o
il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg
o
espulsione
eseguita solo dopo la scadenza dei
termini per lopposizione o di quello per la decisione
o
Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego
rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del
provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e
art. 568, co. 2 c.p.p., il
ricorso per cassazione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio
necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente
espiata)
o
accompagnamento immediato alla frontiera
o
pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel
frattempo, lo straniero sia rientrato
illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta di asilo
o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di
reingresso illegittimo
o
Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si
configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la
sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero,
dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del
provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle
dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale
sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro
armonizzazione sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne'
consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua
pericolosita' sociale
o
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in
quanto titolare di diritto di soggiorno non
puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o
Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa
alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano
o
Sent. Cass. 52578/2014: la norma di cui all'art. 16 co. 5 D. Lgs. 286/1998,
che elenca i delitti in relazione ai quali non si puo' eseguire l'espulsione
alternativa alla pena, come modificata da L. 10/2014, puo' essere applicata
anche quando il delitto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della
modifica (art. 609 co. 2 c.p.p.);
le disposizioni che disciplinano l'esecuzione della pena non hanno infatti
natura di norme penali sostanziali e soggiacciono (in assenza di una specifica
disciplina transitoria) al principio tempus
regit actum, e non alle regole dettate in materia di successione di norme
penali nel tempo da art. 2 c.p. e
art. 25 Cost.
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)
In tutti i casi
in cui a carico di uno straniero sia adottato un provvedimento di custodia cautelare o una sentenza
definitiva di condanna a pena detentiva,
e data immediata comunicazione al questore e allautorita consolare del paese
di appartenenza per avviare la procedura di identificazione e rendere
possibile, in presenza delle condizioni di legge, lesecuzione dellespulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione (art. 15, co. 1 bis D. Lgs. 286/1998)
Nei confronti
dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura
penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e
sulla nazionalita' dello stesso; il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche; ai soli fini
dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore,
dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per
il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni; a questo
scopo il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i
necessari strumenti di coordinamento (L. 161/2014)
All'ingresso in carcere di uno straniero
che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa
alla pena, la direzione dell'istituto
penitenziario chiede al questore
del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che
vengono poi inserite nella cartella
personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000);
il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini
stranieri identificati (nota:
verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata
adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i
necessari strumenti di coordinamento
(D. Lgs. 10/2014); salvo che il
questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione
del provvedimento di espulsione al magistrato
di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)
Allo scopo di evitare il trattenimento in CIE
(Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE)
o
la polizia
procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo
l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la
convalida; TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha
diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
o
copia del
cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria
dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della
questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario
o
la questura
competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo
l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di
possibile provenienza dello straniero
o
l'Amministrazione
penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio
osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce
alla questura
o
l'Amministrazione
penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di
stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati
nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo
scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del
presunto paese di origine
o
dopo la
procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto
penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore
prescelto
o
il direttore
dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione
dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e
compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore
o
ogni bimestre,
ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione
sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene
fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga
l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di 90 gg puo' essere trattenuto presso il CIE per un periodo
massimo di 30 gg (L. 161/2014); nota: seguito delle modifiche apportate
da L. 161/2014 in relazione alla durata massima del trattenimento in CIE,
predisposti modelli per l'istanza di remissione in liberta' per stranieri trattenuti per oltre 30 gg dopo aver
trascorso un periodo di detenzione
di durata superiore a 90 gg in una struttura carceraria (com. Antigone)
Nota:
prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014, l'Assemblea della Camera, nella
seduta del 9/12/2013, aveva approvato, con parere favorevole del Governo,
due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, ad
assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno
ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva
Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione
degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione
dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; tale Direttiva stabiliva che,
per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento e
ammesso per non piu di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilita
del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60
gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse
comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per
meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di
durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata
adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo
straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento
in CIE
Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione
al gratuito patrocinio (torna all'indice del capitolo)
La procedura di notifica per le persone irreperibili ha
carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile
far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti,
nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla
polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)
TAR Lazio:
trascorso il termine di 30 giorni
previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del
relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in
combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014
Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso
di rigetto recapitato con raccomandata
accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se
l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata
Gratuito patrocinio in ambito penale (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo
penale):
o
per essere
rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non
abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese
dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate
o
l'ammissione al
gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure
connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo
ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; in ambito penale, nella
fase dellesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di
revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allapplicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale
di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un
difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa
al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase
di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di
merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello
Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di
giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia
assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno
a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima
fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel
foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato (nota: mia interpretazione)
o
in ambito penale
il patrocinio a spese dello Stato e' escluso
nei procedimenti
penali per reati di evasione in materia di imposte
se il
richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti
relativi a contravvenzioni)
per i condannati
con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al
traffico di tabacchi e agli stupefacenti
o
per essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con
altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente
della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91
euro per ognuno dei familiari
conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita',
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con
quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
o
domanda di
ammissione in ambito penale
si presenta alla
cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e'
nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il
procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di
Cassazione)
se il
richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore
dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede
se il
richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una
certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare
competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso
di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da
autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato
si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo
indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva
dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)
se il
richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione
consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art.
94, co. 2 DPR 115/2002,
trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al
gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare
tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta'
personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal
momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)
entro 10 gg
dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice
competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in
cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile
del deposito del
decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto
gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che
decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
in caso di
accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di
fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della
competente Corte di appello (Trib. Roma:
in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002,
come modificato da L. 25/2005,
il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore
nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato in un diverso distretto)
e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore
privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto
nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre
che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il
giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione
dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un
avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002,
e' pubblico
in caso di
decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del
Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto
a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza
che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio
delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in
Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio,
in mancanza di codice fiscale, lo
straniero puo' limitarsi a fornire generalita'
e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o
il patrocinio a
spese dello Stato nel processo penale ha effetto dal momento della
presentazione dell'istanza (Circ. Mingiustizia 27/5/2011)
In caso di
procedimento relativo ad espulsione
o a trattenimento in CIE l'accesso
al gratuito patrocinio prescinde dal
requisito di regolarita' del soggiorno
e dal requisito di reddito (art. 13
co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4
D. Lgs. 286/1998)
Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002,
nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia
Il principio di traduzione dei provvedimenti
giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e
alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass.
4929/2007)
L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti
dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina
soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento
in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)
Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui
la sentenza contumaciale non sia
stata notificata a causa dello sgombero
del campo nomadi in cui egli aveva domicilio
Estradizione e trasferimento di persone condannate o sospettate (torna all'indice del capitolo)
Non puo'
essere estradato in uno straniero
che rischi, nel paese di destinazione (nella fattispecie, l'Ucraina), di essere
condannato a lavoro forzato (Sent. Cass. 23555/2006) o di essere sottoposto, comunque, a un regime carcerario non rispettoso dei diritti
umani (Corte App. Trento); nello stesso senso, Corte App. Genova, che fa riferimento a Sent. CEDU Mustafayev c. Ucraina, che ha condannato l'Ucraina per i trattamenti
inumani e degradanti riservati ai detenuti
Sent. Cass. 10905/2013: l'appartenenza dell'estradando a minoranza
religiosa in atto oggetto di attacchi e violenze non controllate, non
controllabili, o addirittura agevolate, da parte delle istituzioni o di sue
articolazioni va valutata in modo approfondito ai fini della concessione
dell'estradizione; non ostano invece possibili atti di violenza ad opera di
persone estranee agli apparati istituzionali, che agiscano di propria
iniziativa per motivi di privata vendetta di altro genere, in un contesto in
cui l'interessato possa far valere i propri diritti davanti all'autorita' del
proprio paese
Sent. Cass. 41642/2013: l'assenza, nell'ordinamento straniero, di norme a
tutela dei figli in tenera eta' di detenute madri preclude l'estradizione (la
sentenza osserva come art. 18 L. 69/2005
vieti addirittura la consegna, nell'ambito del mandato di arresto europeo,
della madre con prole convivente di eta' inferiore a 3 anni)
Sent. Cass. 46212/2013: non e' consentita l'estradizione verso un paese
(nella fattispecie, il Brasile) nel quale la detenzione possa tradursi in
trattamento degradante a causa delle condizioni di violenza tollerata e di
fatiscenza in cui versano le carceri, non essendo sufficiente l'impegno,
assunto dal governo di quel paese, di migliorare la situazione, ove non risulti
provato il raggiungimento di risultati adeguati
Sent. Cass. 3155/2014: la possibilita' di estradizione dello straniero va
considerata solo in presenza di richiesta da parte dello Stato interessato
(art. 10 c.p.); non
vi e' obbligo di traduzione della sentenza nella lingua dello straniero: la
necessita' di provvedere alla traduzione puo' solo comportare l'eventuale
differimento del termine per l'impugnazione della stessa sentenza
Sent. CEDU Aswat c. Regno Unito: l'estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti di un
detenuto accusato di terrorismo e a rischio, quindi, di detenzione in un
carcere di massima sicurezza configura il pericolo di violazione dell'art. 3
CEDU se la persona e' in gravi condizioni di salute mentale, al punto da essere
ricoverato in un ospedale psichiatrico
Sent. CEDU Gallardo Sanchez c. Italia: non e' giustificata una detenzione troppo
prolungata di una persona di cui e' stata richiesta l'estradizione, se questa
e' stata chiesta allo scopo di processare la persona (non per farle scontare
una pena) e se la procedura non presenta difficolta' particolari (violazione di
art. 5 par. 1 lett. f Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Il trasferimento di una persona condannata da un primo Stato in
un secondo Stato, finalizzato all'espiazione
della pena nel secondo Stato, puo' avvenire solo alle seguenti condizioni (Conv. Strasburgo 21/3/1983 sul trasferimento delle persone condannate):
o
la persona e'
cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e'
definitiva
o
la condanna e' a
tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di
trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di
durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota:
tutti?)
o
i due Stati
danno il proprio consenso al
trasferimento
o
la persona (o il
suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di
essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
in caso di fuga,
prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato
in caso di
adozione di un provvedimento di espulsione
o di allontanamento (il consenso del
secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in
considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui
la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo
Stato
Nota: Sent. Cass. 41642/2013 osserva come art. 18 L. 69/2005
vieti la consegna, nell'ambito del mandato di arresto europeo, della madre con
prole convivente di eta' inferiore a 3 anni
Stati
dotati di strumenti in tema di
trasferimento di persone condannate: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, San
Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Australia, Bahamas, Bolivia,
Canada, Costarica, Cuba, Israele, Peru', Stati Uniti, Venezuela, Cile, Ecuador,
Giappone, Hong Kong, Mauritius, Panama, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago
Il Mandato di
Arresto Europeo (MAE) configura un sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o imputate, al fine di eliminare la complessita' e i
potenziali ritardi inerenti alla disciplina dellestradizione; il MAE, a
differenza dell'estradizione non si fonda su un rapporto intergovernativo, ma
sul rapporto diretto tra le varie autorita' giurisdizionali degli Stati membri
(Sent. Corte Cost. 143/2008, Sent. Corte Cost. 227/2010 e Sent. Corte Cost. 274/2011)
Concl. Avv. Gen. causa C-42/11: le autorita' giudiziarie di esecuzione devono avere
la facolta' di rifiutare
lesecuzione di un mandato darresto
europeo emanato ai fini
dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei loro cittadini quanto
nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel
loro territorio e tali autorita' devono poter esercitare detta facolta' alla
luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto
Sent. Corte Giust. C-396/11: la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come
modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretata nel
senso che le autorit giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare
lesecuzione di un mandato darresto europeo emesso ai fini dellesercizio di
unazione penale a motivo del fatto la persona ricercata non stata sentita
nello Stato membro emittente prima dellemissione di tale mandato darresto; in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-396/11:
o
le disposizioni
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del
diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5,
paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto
dell'Unione
o
la privazione
della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella
procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono
un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi
dellarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o
di regola, tale
ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa'
democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale
disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere
nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve
essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento
l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione
devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto
sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe'
superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo
5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
la competente
autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto
europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli
obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto
dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui
e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in
seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato
solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente
grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce
una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue
obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili
non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o
l'autorita'
giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto
europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata
trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del
mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai
Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione
o
nota
(Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti
ladeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata
potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e'
solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta
(Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
Sent. Corte Cost. 143/2008: illegittimita' costituzionale di art. 33 L. 69/2005,
nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in
esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti
della durata dei termini di fase previsti da art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.
(nota: per "termini di fase" si intendono i termini reativi a
ciascuna fase del procedimento, diversi dal termine complessivo di cui all'art.
303, co. 4 c.p.p.)
Sent. Corte Cost. 227/2010: illegittimita' costituzionale di art. 18, co. 1,
lettera r L. 69/2005
nella parte in cui non prevede, in relazione al mandato di arresto europeo, il
rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione
europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel
territorio italiano, ai fini dellesecuzione della pena detentiva in Italia conformemente
al diritto interno; note:
o
la Corte precisa
come
il motivo di
rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della
persona ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata; alla
luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto
alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella
societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)
gli Stati membri
avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta
operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base
alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima,
ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza
del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece,
perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta
spetti all'autorita'
giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della
dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a
quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
spetti al
legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di
applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellesecuzione
della pena in Italia
o
giurisprudenza
precedente:
Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005,
che prevede la possibilita' di scontare
la pena detentiva in Italia in
relazione a condanne penali subite allestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei
confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI
da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare
le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
questione di
legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005
nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non
cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009
Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato
anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso
di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)
Ord. Corte Cost. 374/2010: manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale di art. 19, co. 1, lettera c L. 69/2005,
nella parte in cui non attribuisce la facolta' di chiedere l'espiazione della
pena in Italia al comunitario, residente in Italia, nel caso in cui il mandato
d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; la Corte osserva
come la disposizione censurata concerne infatti soltanto la persona giudicanda,
per la quale e' in corso l'azione
penale, sicche' la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere
applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una
sentenza di condanna
Sent. Cass. 14759/2013: e' consentito procedere all'arresto ai fini di
consegna anche sulla base della segnalazione SIS, se questa contiene tutti gli
elementi identificativi della richiesta di cui all'art. 6 L. 69/2005;
ove risulti, dalla descrizione dei fatti, l'attribuzione all'interessato di
azioni rispetto alle quali non sussistono dubbi riguardo alla doppia
incriminabilita', la mancata allegazione della disposizioni di legge violate
non incide sull'accertamento delle condizioni di consegna e non preclude
l'esecuzione di questa
o
una delle cause
di rifiuto della consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e' la
"litispendenza internazionale", ossia la pendenza di un processo
penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che
costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo (art 18 lettera o L. 69/2005),
che presuppone la coincidenza tra il fatto oggetto della richiesta di consegna,
considerato in relazione ai suoi aspetti temporali, spaziali e fattuali, e
quello per il quale pende un procedimento in Italia
o
deve essere
rifiutata la consegna anche quando almeno una parte della condotta criminosa si
sia verificata nel territorio dello Stato (art. 18 lettera p L. 69/2005),
purche' essa integri gli estremi di una notizia di reato e consenta
all'Autorita' giudiziaria italiana l'esercizio dell'azione penale per gli
stessi fatti per i quali si procede nello Stato membro di emissione; non si
radica invece la giurisdizione italiana, e deve dunque essere eseguito il
mandato d'arresto europeo, se i fatti posti in essere in Italia si esauriscono
nel proposito generico e privo di concretezza e specificita', di perpetrare
all'estero fatti delittuosi, poi effettivamente realizzati, per intero, nel
territorio di un altro Stato; laddove poi sia contestato un reato associativo,
occorre verificare il luogo in cui e' operativa, in tutto o in parte, la
struttura organizzativa, mentre ha un'importanza secondaria il luogo in cui
sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma
criminoso, a meno che essi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di
operativita' dell'associazione
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: le Parti adottano le misure necessarie per
garantire che i reati di violenza psicologica, atti persecutori, violenza
fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili,
aborto o sterilizzazione non consensuali siano punibili con sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita', incluse
eventualmente pene che possono comportare l'estradizione (art. 45 co. 1)
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante la detenzione;
iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
Le richieste di rilascio o rinnovo di permesso per stranieri detenuti in
istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007, che recepisce sent. Cass. 4883/2004, citata in Risposta a quesito Garante detenuti Bologna)
o
corredate di
idonea documentazione attestante lo stato
di detenzione
o
depositate
esclusivamente presso lufficio postale
ubicato in prossimita della struttura
stessa
o
presentate da
personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione,
che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta
rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
In precedenza:
o
Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: listanza di rinnovo del permesso non puo essere accolta perche la
verifica della sussistenza dei requisiti e superata dal provvedimento
dellAutorita giudiziaria in forza del quale lo straniero e detenuto (nota:
il fatto che sia superata la necessita di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo,
non precluderlo; lintepretazione era pero' coerente con l'orientamento
giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass.
Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg.
dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui
allart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e rende quindi
automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il
provvedimento di espulsione quale
sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo,
occorrerebbe, in questi casi, chiedere comunque
il rinnovo del permesso nei termini,
a prescindere dallesito della richiesta; nota:
secondo TAR Toscana,
dal momento che il termine di 60 gg. previsto dalla legge ha carattere
acceleratorio e non ordinatorio (Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Cons. Giust. Ammin. Sicilia), il diniego del rinnovo per superamento del termine
e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto,
che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide
giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013); Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)
In mancanza di
espulsione disposta al momento della condanna, lo straniero detenuto e'
iscritto all'anagrafe del comune in
cui ha sede l'istituto di pena, dovendo, a fine
pena, richiedere un nuovo permesso
di soggiorno (Nota Mininterno 19/4/2005)
Ai fini
dell'iscrizione anagrafica, illegittima la richiesta di assenza di precedenti
penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997); nello stesso senso, riguardo a illegittimita' del
requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso, Trib. Brescia
Nota Mingiustizia 24/3/2014: il dato relativo alla cittadinanza delle persone a
carico delle quali e' stato adottato un provvedimento dell'autorita' giudiziaria
e' inserito nel sistema informativo del casellario giudiziale dall'ufficio
iscrizione (l'ufficio costituito presso la stessa autorita') in base ad art. 19
co. 6 lett. c DPR 312/2002 e ad art. 32 Decr. Mingiustizia 27/1/2007; le
notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza non debbono quindi
essere piu' trasmesse dai comuni agli uffici locali del casellario
Diritto di visita: esonero dall'esibizione del permesso (torna all'indice del capitolo)
L'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che
acceda alla struttura carceraria per visita
al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
Condizioni di detenzione (torna
all'indice del capitolo)
Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura del
18/12/2002 (ratificata con L. 195/2012):
o
scopo del
Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da
organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone
sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)
o
e' istituito un
Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni
definite nel Protocollo (art. 2)
o
ciascuno Stato
Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in
vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu'
meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di
prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o
ciascuno Stato
Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali
in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone
trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine
dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il
consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)
o
gli Stati Parte
del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli
organismi nazionali
accesso
illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della
liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla
loro dislocazione
accesso
illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione
accesso
illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi
annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e
cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi
di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che
impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
la possibilita'
di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza
testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche'
con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti
la liberta' di
scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio
il diritto, per
i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla
prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo
o
non sono
tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver
comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali
informazioni vere o false (art. 15)
o
le informazioni
riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette;
nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso
dell'interessato (art. 21)
o
il Protocollo
entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o
adesione (art. 28)
DPCM 10/10/2012: il termine per il rilascio del nulla-osta per l'assistenza religiosa
ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975;
DPR 230/2000)
e' di 60 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
La Corte europea
dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto
di sottoporre la persona a trattamenti
inumani o degradanti) in relazione alle condizioni di detenzione: in Italia
il sovraffollamento nella maggioranza degli istituti di pena ha raggiunto il
143%, e ogni detenuto ha a disposizione meno di 3 metri quadrati per vivere e
muoversi in una cella di 16-17 metri quadrati in cui convivono, talvolta per
diciotto ore al giorno, da 6 a 9 persone; le condizioni igienico sanitarie sono
assai precarie e i servizi elementari sono in molti casi assenti (comunicato Naga)
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
o private della liberta' personale (torna
all'indice del capitolo)
Istituito (D.
Lgs. 10/2014), presso il Mingiustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, in
carica per 5 anni non prorogabili, scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle
discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e nominati, in base a
delibera del Consiglio dei ministri, con DPR, sentite le competenti commissioni
parlamentari
I componenti del
Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive,
ovvero incarichi in partiti politici; sono immediatamente sostituiti in caso di
dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico
o psichico, grave violazione dei doveri inerenti allufficio, ovvero nel caso
in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo; non hanno
diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, ma solo al
rimborso spese
Alle dipendenze
del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a
disposizione dal Mingiustizia, e' istituito un ufficio composto da personale
dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante
Il Garante
nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti
territoriali, ovvero con altre figure istituzionali competenti in materia,
o
vigila,
affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme
vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione
o
visita, senza
necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali
psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le
persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e
di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano
persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per
minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo
avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative
in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza
restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive (nota: non prevista
esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle
amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti
necessari; nel caso in cui lamministrazione non fornisca risposta nel termine
di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
lemissione di un ordine di esibizione
o
prende visione,
previo consenso anche verbale dellinteressato, degli atti contenuti nel
fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque
degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
liberta'
o
verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999,
presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque
locale (nota: non e' chiaro se
l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)
o
formula
raccomandazioni allamministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami
proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975;
l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso
motivato nel termine di 30 gg
o
trasmette
annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro
della giustizia
o
il Garante
determina gli
indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'Ufficio e
definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione
adotta il codice
di autoregolamentazione delle attivita' dell'Ufficio
redige la
relazione annuale sull'attivita' svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia; la relazione e' pubblicata sul sito internet del
Ministero della giustizia
o
l'Ufficio ha
sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia
o
all'Ufficio e'
assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di 25 unita'; pil
ersonale assegnato all'Ufficio opera in via esclusiva alle dipendenze del
Garante e non puo' essere destinato ad altri uffici senza il suo parere
favorevole
o
il Garante, con
propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed
articolazione interna dell'Ufficio
Accesso alle misure alternative alla detenzione (torna all'indice del capitolo)
Accesso alle misure alternative alla detenzione:
o
laccesso a misure alternative (incluse
le attivita lavorative extra-murarie e laffidamento in prova ai servizi
sociali) non richiede ne consente il
rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o
altro), costituendo lordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per se,
unautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia
23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ.
Mininterno 2/12/2000, citate in un documento di associazioni di Brescia, e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)
o
la Direzione
provinciale del lavoro rilascia un apposito
atto di avviamento al lavoro allo straniero ammesso a svolgere attivita
lavorativa extra-muraria, tassativamente obbligato a permanere sul territorio
dello Stato e a svolgere attivita lavorativa da unordinanza del Tribunale di
sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ. Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ. DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ. Mininterno
2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento di associazioni di Brescia)
o
il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra
o extra-murarie) non e punibile ai
sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in
un documento di associazioni di Brescia)
o
esclusa,
di fatto, la possibilita di conversione
del permesso per motivi di giustizia (non piu rilasciabile, da Circ.
Mininterno 2/12/00, citata in un documento di associazioni di Brescia) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al
termine della misura alternativa
Giurisprudenza:
o
orientamento
iniziale:
Sent. Cass.
20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass.
22/12/2004 (citate in Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500): laccesso allaffidamento
in prova al servizio sociale e alle altre
misure alternative extra-murarie
e precluso allo straniero clandestino
perche comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio
dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di
soggiorno in corso di validita (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione,
contemplata la possibilita di rinnovo
del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica
che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione
originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di
un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)
o
orientamento
recente:
Sent. Cass.
14/12/2004: anche il detenuto
straniero privo del permesso di
soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'
Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass.
Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500 (che
cita le precedenti): anche il
detenuto straniero privo del permesso di
soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignita col cittadino italiano
Sent. Corte
Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli
artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative
e limitative della liberta'), se
interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato
illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia
in ogni caso precluso l'accesso alle
misure alternative da essi previste
Nota: l'espulsione quale sanzione alternativa
alla detenzione non puo' essere disposta
nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in
carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006)
Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che
conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base
del fatto che l'essere integrata
negli schemi di vita di una comunita'
Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende
concreto il pericolo di recidiva (nota:
motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata,
perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento
personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il
provvedimento
Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il
principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art.
14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione
della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di
origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita'
all'interno della comunita' Rom
Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri (torna all'indice del capitolo)
Assistenza sanitaria: i detenuti stranieri (anche in semiliberta o
sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere
dal possesso di un permesso di soggiorno, con parita di diritti con i cittadini in liberta; tali stranieri sono esonerati
dalla partecipazione alla spesa (D. Lgs. 230/1999); assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza
per gravidanza e maternita, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri
detenute (circ. Minsanita 24/3/2000)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: iscritti
obbligatoriamente anche gli stranieri internati in ospedali psichiatrici giudiziari
Per le
prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla
nazionalit, si applica il codice di esenzione F01 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Rilascio della patente di guida (torna all'indice del capitolo)
E' consentito il
rilascio di patente di guida allo
straniero detenuto o sottoposto a misure alternative alla detenzione, anche se privo di permesso di soggiorno
(risposta del Mintrasporti a un quesito della Conferenza nazionale volontariato
giustizia)
Permesso per motivi di giustizia (torna all'indice del capitolo)
Un permesso per motivi di giustizia e
rilasciabile, su richiesta dellautorita giudiziaria, con durata di 3 mesi,
prorogabili, solo nel caso in cui la
presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o
allart. 3 L. 75/1958; nota: all'ingresso consentito per tutelare il
diritto alla difesa (art. 17 T.U.) sembra corrispondere solo un'autorizzazione
del questore
Permesso per motivi di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)
Un permesso per motivi umanitari per protezione sociale puo essere
rilasciato, "anche" su
proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il Tribunale per i minorenni (significa che puo' altresi' essere rilasciato
d'ufficio?), anche allo straniero
condannato, per reato commesso
durante la minore eta, a una pena
detentiva e che abbia partecipato, durante lespiazione della pena, a un
programma di assistenza e integrazione
sociale; verosimilmente il rilascio e' condizionato alla partecipazione ulteriore a un programma
di integrazione; Trib. Minorenni Trieste (citato in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005) e Trib. Minorenni Firenze: il permesso e' rilasciabile anche in caso di esito
positivo della "messa alla prova"
Reati quali motivi ostativi all'ingresso, al
soggiorno e all'acquisto della cittadinanza (torna
all'indice del capitolo)
Motivi ostativi all'ingresso:
o
in caso di
ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e,
verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non
definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come
modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380,
co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta
sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da
impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o
di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co.
3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e'
motivo di diniego del visto di
ingresso; note:
irrilevante, ai
fini del diniego di visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione) o che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio);
rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il
giudice dell'esecuzione (TAR Lazio),
la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
per condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve
comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso
opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al
rinnovo anche se il patteggiamento
e' avvenuto prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009
legittimo il diniego
di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a
seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se
l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono
equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445
co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
legittimo il
diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo
(rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della
valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col
fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di
lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai
Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della
pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che
tende a limitare al caso di titolare
di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4,
co. 3 dalla L. 94/2009; in questo senso,
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato
l'ultimo periodo
dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non
esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per
ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita'
relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro
Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola:
non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base
dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata
operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi'
anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al
SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena
interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi
indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di
pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il
diniego del nulla-osta al ricongiungimento)
Motivi ostativi al soggiorno:
o
di norma, la
mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta
rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
revoca del
permesso di soggiorno
o
sollevata
la questione di legittimita'
costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte
in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di
condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p.
prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di
stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad
accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia
trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di
precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe
semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare
gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver
beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non
autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere
allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento);
Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento,
dal momento che il Legislatore ha
fatto uso della discrezionalita' che
deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati
gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo
(in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati,
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'
o
la condanna per uno dei reati ostativi
allingresso non e motivo di
automatico rifiuto del rinnovo (ne',
verosimilmente, della revoca), ma
deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale,
condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005, Sent. Cons. Stato 2683/2009, TAR Lazio: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a
condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a
patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L.
189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e Sent. Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio,
perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere
automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che
il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non
bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania
(secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della
commissione del reato), TAR Liguria,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010; in senso
contrario, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio:
il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi
prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva
del soggiorno; Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e'
avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; Sent. Cons. Stato 4848/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per
reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego
sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato; Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne,
quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di
dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge; Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da
minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 920/2015: il carattere preclusivo di una condanna per reati
in materia di stupefacenti non viene meno in caso di soggiorno pregresso
prolungato, avendo il rilascio del permesso UE slp carattere costitutivo e non
solo ricognitivo dei diritti; TAR Veneto:
la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce
valido motivo per la revoca del
permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale
(cosi' anche Sent. Cons. Stato 2544/2009, TAR Lombardia, TRGA Trento,
e TAR Lazio;
Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare; sent. Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato
particolarmente grave; TAR Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui provvede, cosa
che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un permesso per
assistenza del minore; TAR Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; Sent. Cons. Stato 3546/2014, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da
minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 1868/2013, in presenza di condanna per reati in materia di
stupefacenti, anche quando vi sia un lungo soggiorno pregresso se in
discussione non e' la richiesta di permesso UE slp; TAR Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche se pende
una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto
conseguente alla revoca del permesso ordinario; Sent. Cons. Stato 4041/2013, quando si tratti di una condanna per reati in
materia di liberta' sessuale; Sent. Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se
posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp; sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria,
secondo cui il diniego di rinnovo e' automatico se non vi sono familiari in
Italia; TAR Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non
e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare);
Sent. Cons. Stato 1336/2013: in presenza di condanna per reati relativi agli
stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una
relazione affettiva con convivenza; sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015 e Sent. Cons. Stato 1841/2015: una condana per reati in materia di stupefacenti e'
automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (nello
stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena); Sent. Cons. Stato 4702/2014: condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono
automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del
permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il
ricongiungimento familiare o la riabilitazione; Sent. Cons. Stato 6163/2012, secondo cui una pluralita' di precedenti penali
gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei
casi in cui siano presenti familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 1716/2015, secondo cui e' legittimo il diniego di rinnovo del
permesso, in caso di condanna per un grave reato contro la liberta' sessuale di
una dodicenne, anche quando soggiornino in Italia moglie e figli dello
straniero; Sent. Cons. Stato 3144/2012, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, secondo le quali il lungo soggiorno in Italia e'
irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che
tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso
anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso) e da una
specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal
Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); nota: Dec. Cons. Stato 4714/2005 (che
pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di
condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna
(sembra quindi da escludere la revoca automatica); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano; Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere
riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e'
stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del
giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
o
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di
una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento
indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto,
pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)
o
benche' reati
contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per
reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al
rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione
ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di
reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)
o
un precedente
giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta
ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi
da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui
occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione
alle condanne per reati automaticamente ostativi)
o
rilevante, ai
fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento
in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo
straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una
valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una
certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera
l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo
che superi quella data (TAR Lombardia)
o
le successive vicende giuridicamente
rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni
prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della
pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna
ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire
l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare,
l'intervento del giudice dell'esecuzione
che intervenga nel campo della rilegittimazione
sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla
volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si
determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi
circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in
modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento
degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici
in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
o
la riabilitazione per una condanna
precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita'
sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali
condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice
specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale,
attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e
tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015)
o
benche' l'estinzione della pena non comporti gli
stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio
dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato
a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la
sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda
l'interesse del ricorrente alla nuova
valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)
o
accolta
l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente
ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco
temporale risalente nel tempo e
rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo
periodo in misura alternativa alla
detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate
figure di reato)
o
condanne
normalmente preclusive non lo sono
in relazione al soggiorno per motivi familiari,
dovendosi valutare l'effettiva pericolosita'
(Trib. Genova,
Corte App. Catania)
o
irrilevante,
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione) o che siano state concesse le
attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio);
rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il
giudice del'esecuzione (TAR Lazio),
la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto
questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso
dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego
adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento
drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 e Sent. Cons. Stato 2053/2015 oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso); possibilmente
rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche' questo elemento
sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento
(Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva
la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)
o
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur
risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui
viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione
sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di
occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
o
se a seguito di
condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo
diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono
prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare
ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
o
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della
valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
o
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
o
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e
in assenza di reddito (TAR Lombardia)
o
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col
fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di
lavoro, essendo rilevante, quale
elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
o
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai
Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della
pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
o
il fatto che lo
straniero corra rischi di persecuzione
non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati
ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che
sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia
cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento
del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato
comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto
in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe
potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
o
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
o
anche in
presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali
fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
o
il diniego di
rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che
all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro
richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita'
dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato
che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della
condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al
tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
o
precedenti e
carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro
stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR Toscana,
TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
o
in caso di
condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se
l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla
pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non
ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale
ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita'
e della persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
o
ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
o
insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il
provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato
assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
o
una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
o
TAR Sardegna
(che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania
e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana:
se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di
condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante
la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente
rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo
non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso
parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano
l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga
adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero);
in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a
dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente
espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna
autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che
l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con
generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e
non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente
permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo
erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
o
per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque
applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la
semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del
permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta
pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento
sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio
(con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai
privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista
ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche
ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio
e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia);
in senso contrario, Sent. Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto
tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di
procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di
pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico
o
condanne per
reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono
automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)
o
l'effetto
preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto
d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui
all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una
valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale
rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si
tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita',
la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo
dell'interessato (TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato
il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o
condanne per
reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del
permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da
lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato sull'esistenza di
condanne per reati contro il diritto d'autore, non rilevando una richiesta di
permesso UE slp successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3328/2015)
o
legittimo il
provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro
autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto
d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla
base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in
presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento
piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo
elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
o
legittimo
il diniego di rinnovo anche in
presenza di semplice denuncia per
uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto
dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (Sent. Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in
famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di
liti coniugali)
o
l'introduzione
dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi
contraffatti tra quelli preclusivi rispetto all'ingresso e al
soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento
giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di
tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo,
considerava una tale condanna non automaticamente
preclusiva rispetto al rinnovo del
permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio)
o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo,
TAR Toscana
e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012 (Sent Cons. Stato 1069/2013: anche quando il permesso sia stato rilasciato prima
dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al
soggiorno di tali reati), Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); nel
senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi
diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti
all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si
tiene conto dei vincoli familiari e
dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia
(art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita'
costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede
che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo
straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio
dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle
condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato
istanza in tal senso (nota: se ne
potrebbe ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una
possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di
fatto)
-
afferma che la
tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che
ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi
abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione
della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il
permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo
rilievo della subita condanna per determinati reati, dal momento che ogni
decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli
altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota:
a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti
diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o
di possesso di determinati documenti
-
richiama la
giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in
un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende
soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in
modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi
congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e
con l'esigenza di prevenire minacce allordine pubblico; e' opportuno quindi
valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la
natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno
dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la
condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse
persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare,
all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino
l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che
il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della
relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro
eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad
affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la
solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la
discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo
rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e
gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione
possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge
egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania:
l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto
all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo
sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente
soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere
automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che
sia pendente un giudizio per un tale reato
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998
prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo
straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto
ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio
(che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di
regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana
(secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche
quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa) e Trib. Forli';
in senso contrario, TAR Campania;
nel senso di dare rilievo anche alla
presenza di familiari non conviventi,
Sent. Cons. Stato 3661/2014
Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione
anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una
pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto
attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un
contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e'
sufficiente, ai fini della revoca
del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che
avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero in Italia
in questo caso,
la scelta dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne
generalmente preclusive (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2208/2014, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del
reato e la condotta processuale dello straniero, TAR Lazio,
secondo cui il diniego deve essere preceduto da preavviso di rigetto), anche
quando i motivi del permesso in
scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Toscana)
o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione
da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per
motivi familiari o, in generale, di coesione
familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015)
in senso sfavorevole allo straniero,
-
Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
-
TAR Toscana:
la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da
considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il
reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (nota:
se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima
della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal
momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in
Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso
dell'autore del reato)
-
TAR Lombardia: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo
fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il
bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha
considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi
della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non
avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato
-
Sent. Cons. Stato 1289/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la
minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero
(spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita'
familiare
-
sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro
subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione
relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D.
Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che
tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai
permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
-
Sent. Cons. Stato 1545/2013: irrilevante, in presenza di condanna per reati
relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se
l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o familiare ricongiunto
o
ai fini del
diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro o dei suoi familiari in
possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e
che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) motivati
dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale,
familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
Motivi ostativi al rilascio o al mantenimento
del permesso UE slp:
o
il permesso UE
slp non puo' essere rilasciato allo
straniero che sia considerato un pericolo
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero
a categorie cui possono essere applicate misure
di prevenzione e all'esistenza di condanne,
anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte);
giurisprudenza:
TAR Toscana:
la condanna per uno dei reati
indicativi di pericolosita' sociale non
e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso
UE slp; nello stesso senso, TAR Veneto:
non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a
comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo
attuale; TAR Lazio:
occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso
senso, TAR Campania,
TAR Sardegna,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2032/2015), alla luce della condotta successiva, non potendosi
presumere il perdurare della condotta criminosa; TAR Lombardia: illegittimo il il diniego del permesso UE slp su una valutazioni di
pericolosita', legata a una condanna per reato normalmente ostativo, che
prescinda da quella operata dal giudice dell'esecuzione; TAR Piemonte:
illegittimo il diniego del permesso UE slp fondato sul considerare
automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in
considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare
(nello stesso senso, TAR Toscana
e TAR Lazio;
nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 2184/2015, secondo cui l'Amministrazione non puo' sostituire
la puntuale valutazione della pericolosita' dello straniero con generiche
censure di contenuto etico e di tono paternalistico, del tutto avulse dalla
situazione concreta, ne' la lacuna in fatto di motivazioni puo' essere colmata
dal giudice di primo grado, con una motivazione postuma fondata su un astratto
moralismo applicato solo nei confronti dello straniero); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso UE slp sulla base di una condanna,
per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione
della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'; Sent. Cons. Stato 5647/2014: illegittimo il diniego di permesso UE slp se il
giudizio di pericolosita' e' stato effettuato sulla base dell'esistenza di
un'unica condanna per reati in materia di stupefacenti, senza considerarne
l'applicazione della pena su richiesta, il riconoscimento della lieve entita'
del reato, la prognosi che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori
reati, data la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze giudiziarie e di
precedenti di polizia, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato,
la condotta tenuta dal richiedente nel frattempo, la richiesta di riabilitazione
da lui avanzata, la durata del soggiorno, la situazione sociale, familiare e
lavorativa dell'interessato (paradossalmente assunta quale elemento a carico
del medesimo piuttosto che in senso favorevole); Sent. Cons. Stato 919/2015: condanne normalmente ostative precludono il
rilascio di permesso UE slp solo se lo straniero e' pericoloso per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, tale valutazione dovendo essere effettuata
alla luce dei legami socio-familiari sviluppati in Italia (in sede di giudizio,
assume rilievo una relazione del Servizio sociale, anche se redatta
successivamente all'adozione del diniego, a fini diversi da quelli di pubblica
sicurezza e priva di efficacia vincolante nei confronti dell'autorita' di
Pubblica sicurezza, dalla quale pero' si ricavino elementi che avrebbero dovuto
essere presi in considerazione dalla questura); TAR Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla tipologia di
reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso, violenza
sessuale); Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere
effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle
disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la
semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione
dell'amministrazione sia ancora sub
judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi
il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna; sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva
rispetto al rilascio di permesso UE slp, stante la rilevanza della condizione
di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita'
(nello stesso senso, TAR Campania);
nello stesso senso, ma in positivo, Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno,
se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso UE slp contestuale
al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica ostativita' delle condanne
di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per
maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), TAR Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata operata
preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR Umbria);
in senso negativo, ma piu' debole, Sent. Cons. Stato 5013/2014: una condanna per reati in materia di stupefacenti
(ancorche' relativi ad art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti) compiuti in prossimita' della richiesta di permesso UE slp e'
atta a motivarne il diniego in mancanza di elementi significativi di segno
contrario, soprattutto se dalla sentenza penale che riguarda l'appellante si
evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal
giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare
il carattere non occasionale del reato (l'eccessiva stringatezza della
motivazione cotituendo al piu' irregolarita' formale, se lo straniero ha avuto
modo di produrre osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990)
Nota:
anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di
inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
(inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi
contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998
apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso
diverso dal permesso UE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998,
precludendo cosi' il rilascio del permesso UE slp per il venir meno della
regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso UE
slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si
sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti (con riferimento a
condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5013/2014 (sul piano sistematico, e' dubbio che, in mancanza
dei presupposti sostanziali di validita' del permesso di soggiorno per la quale
mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato, possa avanzarsi
validamente una istanza per ottenere il permesso UE slp, che richiede requisiti
superiori e non inferiori all'ordinario permesso di soggiorno sottoposto a
scadenza periodica); in senso opposto,
TAR Puglia:
e' illegittimo l'automatico diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base
della semplice esistenza di una condanna per reato contro il diritto d'autore,
se lo straniero ha avviato nel
frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso
UE slp
o
titolare di
permesso UE slp espellibile solo per
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di
prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del
terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione
a carico del titolare di permesso UE slp si
tiene conto dell'eta' dello
straniero, della durata del suo
soggiorno in Italia, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e
dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D.
Lgs. 3/2007)
o
revoca del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a
rappresentare un pericolo per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del
rilascio del permesso UE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato
revocato il permesso UE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a
espulsione, altro permesso in
applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che
siano soddisfatti i requisiti); TAR Toscana:
illegittima la revoca di permesso UE slp in mancanza di valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia (TAR Piemonte:
legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini
sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale
del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio
di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato); TAR Lazio:
la tutela dell'unita' familiare non recede per la sola considerazione
che lo straniero abbia commesso un reato
in concorso con altro parente
non appartenente al suo nucleo familiare ristretto; TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 5515/2012, TAR Lazio,
TAR Veneto:
la revoca del permesso UE slp fondata sulla sola esistenza del precedente
penale del ricorrente, senza accertamento
della pericolosita' dello
straniero e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei
confronti dei lungo soggiornanti; TAR Veneto:
appare contraddittorio definire il
ricorrente socialmente pericoloso ai
fini della revoca del permesso UE
slp e contestualmente non pericoloso
ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame); TRGA Trento,
Sent. Cons. Stato 4539/2013, Sent. Cons. Stato 2869/2014: non
sussiste automaticita' fra condanna
penale e revoca del permesso UE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita'
sociale del ricorrente con la sua integrazione
sociale e situazione familiare; Sent. Cons. Stato 19/2013: illegittimo
il provvedimento di revoca del permesso UE slp che dia per scontata la pericolosita'
sulla base di una condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c.
(alla luce di Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' questa faccia riferimento ai motivi
ostativi a una procedura di regolarizzazione) e che consideri i legami familiari dello straniero alla
stregua di aggravante (nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2205/2014, che contempla pero', senza alcun fondamento
giuridico, la possibilita' di una motivata degradazione del permesso UE slp in
altro tipo di permesso, e Sent. Cons. Stato 2206/2014); in senso
ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimo
il provvedimento di revoca del permesso UE slp adottata in presenza di
condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in esso
contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione
dell'interessato, cade nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato
(considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore
che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne
riportate) o si limita a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza
degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine
pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da
art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998; Sent. Cons. Stato 2206/2014: la revoca
del permesso UE slp non puo' essere
motivata da una valutazione di pericolosita' fondata solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero; Sent. Cons. Stato 5429/2013: illegittima
la revoca del permesso UE slp e il diniego di altro permesso di soggiorno se
fondati solo sulla condanna per sfruttamento della
prostituzione riportata dall'interessato, senza che si sia tenuto conto della
durata del soggiorno pregresso, delle condizioni di inserimento e della
condotta successiva alla commissione del reato; Sent. Cons. Stato 19/2014: illegittima
la revoca del permesso UE slp, basata solo su una condanna ostativa, in
mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti e di ogni riferimento alla
attuale situazione del nucleo familiare e al pregresso ricongiungimento, mentre
la durata del soggiorno e il radicamento sociale e lavorativo vengono
utilizzati, contra legem, come circostanze aggravanti del comportamento sanzionato con la condanna; TAR Piemonte:
illegittimo il provvedimento di
diniego di rinnovo (verosimilmente, dovrebbe trattarsi di revoca) del permesso
UE slp fondato sull'esistenza di condanne
normalmente ostative, se e' mancata
ogni valutazione sia ordine alla
concreta ed attuale pericolosita'
sociale del richiedente, sia in ordine a durata del soggiorno in Italia,
radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio
nazionale; Sent. Cons. Stato 4125/2014: ai fini della revoca
del permesso UE slp e' necessario un giudizio
di pericolosita' sociale complessivo,
che tenga conto non solo dei precedenti penali o del fatto che lo straniero,
per reati in materia di stupefacenti, sia stato destinatario di misure di prevenzione in base ad art. 1
L. 1423/1956,
ma anche delle condizioni di inserimento socio-familiare dell'interessato; Sent. Cons. Stato 3452/2014: illegittima
la revoca del permesso UE slp, se il questore si e' limitato ad esprimere un
giudizio meramente formale e
apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosita' del titolare, sulla base della sola condanna penale
riportata, con surrettizia
reintroduzione dell'automatismo che la disposizione di cui all'art. 9 co. 4
D. Lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di tale permesso
(e' necessaria invece una motivazione articolata con riguardo non solo alla
condanna, ma a piu' elementi, inclusi la durata del soggiorno nel territorio
nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso UE slp
(nota: equivalente a revoca, dato che non devono essere verificati nuovamente i
requisiti per il rilascio) motivato da una condanna per la quale sia
intervenuta la riabilitazione; la
riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio' assume
rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa); Sent. Cons. Stato 420/2013: legittima
la revoca del permesso UE slp in caso di straordinaria
entita' della pena irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra
da sola leccezionale gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai
fini della decisione, l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato;
TAR Liguria:
legittima la revoca del permesso UE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole
entita' per reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato
conto della gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale
e della scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha
tenuto conto dell'insussistenza delle
esigenze familiari, per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal
carcere; Sent. Cons. Stato 2381/2013: legittima
la revoca del permesso UE slp se lo
straniero ha accumulato in poco tempo diverse
condanne per reati di rilievo,
inclusi reati contro la persona, anche
se ha legami familiari in
Italia; Sent. Cons. Stato 5032/2013: varie
sentenze di condanna per reati commessi in un ampio periodo di tempo e di
rilevante gravita' (violenza sessuale continuata, lesioni e rapina continuata,
guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di sostanze stupefacenti)
sono sufficienti a motivare la revoca del permesso UE slp e il diniego di rilascio di altro permesso; TAR Lazio:
legittima la revoca del permesso UE slp se la questura l'ha motivato con la
pericolosita' dello straniero, valutata in base a condanne per tentato furto in concorso aggravato da violenza sulle
cose (nonche' a denunce per porto di armi abusivo, possesso di chiavi alterate
o grimaldelli, evasione), il fatto che una condanna sia stata pronunciata a
seguito di patteggiamento non
essendo rilevante (legittimo, a
maggior ragione, il diniego di permesso ordinario per lavoro
subordinato, dato che la disciplina relativa e' ancora piu' restrittiva di
quella relativa alla revoca del permesso UE slp); Sent. Cons. Stato 1342/2015: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' dello straniero, richiamando, tra l'altro, in maniera
circostanziata il fatto di sangue
con arresto in flagranza che lo aveva visto protagonista e che aveva portato
alla sua condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, valutando
insufficiente l'inserimento lavorativo e sociale e rilevando l'assenza di
legami familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 3324/2015: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'amministrazione l'ha motivata con la pericolosita'
dello straniero, desunta da una lunga serie di segnalazioni, denunce, arresti e da una condanna definitiva per reati normalmente ostativi al soggiorno
dello straniero in Italia, e ha tenuto conto dei legami familiari in Italia (nota: i legami familiari in Italia
vengono qui, impropriamente, valutati alla stregua di aggravante, non avendo
costituito deterrente dalla commissione di attivita' delittuose); Sent. Cons. Stato 1300/2014: legittima
la revoca del permesso UE slp se
l'Amministrazione ha preso in considerazione l'interesse all'unita' familiare
dello straniero, giungendo pero' alla conclusione che tale interesse, nella
fattispecie, e' recessivo rispetto all'interesse dello Stato all'allontanamento
di un soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico
di stupefacenti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3911/2014, che pero' afferma che, se, come nel caso in esame,
la situazione e' nel frattempo mutata, l'amministrazione puo' rivalutarla,
tornando a valutare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale, la
compatibilita' della permanenza in Italia dello straniero); TAR Toscana:
illegittima la revoca del permesso UE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del titolare per
violazione della normativa che regola la sua attivita' imprenditoriale, quando
non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del soggiorno dello
straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; TAR Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza
privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita'
sociale, tale da giustificare la revoca del permesso UE slp, per uno
straniero altrimenti ben inserito, se il fatto e' stato motivato dalla scoperta
di una relazione extra-coniugale della moglie ed e' stata seguita da
riconciliazione tra i coniugi; Sent. Cons. Stato 773/2015: illegittima
la revoca del permesso UE slp,
motivata sulla base della pericolosita' dello straniero, se la valutazione e'
fondata su una condanna sospesa per reati di lieve entita' in materia di
stupefacenti e su precedenti di natura contravvenzionale o molto risalenti nel tempo (a maggior ragione, se l'amministrazione non ha
tenuto conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero); Sent. Cons. Stato 4524/2013: legittimo
il diniego di aggiornamento del
permesso UE slp (in realta', dovrebbe trattarsi di revoca) se lo straniero e' stato condannato per spaccio di
stupefacenti e il questore lo ritiene pericoloso, anche quando il magistrato di
sorveglianza abbia concesso l'espiazione della pena in regime di affidamento in
prova al servizio sociale, dal momento che la valutazione del magistrato di
sorveglianza opera nel piu' ristretto ambito dell'esecuzione della pena,
soggetta comunque a controlli, e non puo' essere assunta a termine di raffronto
della valutazione del questore che investe il grado di inserimento dello
straniero nel contesto sociale
Motivi ostativi all'acquisto o alla
concessione della cittadinanza:
o
condizione per
l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria; TAR Piemonte:
una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e'
comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p.,
presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei
fatti ascritti allimputato; Trib. Roma:
qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza,
l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi
ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a
condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri
requisiti - nota: sentenza
farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare
che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la
sussistenza di condanne ostative e'
un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude
l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e
dall'eventuale inerzia di questa)
per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita
sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti
ad impedire lesercizio dei diritti
politici dei cittadini italiani)
per un reato non colposo per il quale la legge
preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
allestero
(con sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva >
1 anno per un reato non politico
o
ai fini della
concessione della cittadinanza per naturalizzazione
si tiene conto anche dell'assenza di precedenti
penali; rileva anche la
commissione di reati successiva alla
presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita'
dei reati:
TAR Lazio
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
Sent. TAR
Piemonte: il Ministro
dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice
esistenza di un precedente penale,
senza tener conto della valutazione positiva
resa dalla questura, e' tenuto a motivare,
in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo
il diniego di naturalizzazione che
tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo
straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo
da un giudizio globale sulla
personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale,
a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il
diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in
data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto
isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione
dell'amministrazione); nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2185/2015, secondo cui la valutazione discrezionale
sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve
certo tener conto degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui
egli dimora in Italia, ma non puo' legittimamente prescindere da un giudizio
globale sulla sua personalita' e, soprattutto, dal giudizio sulla gravita' in
se' della vicenda penale (anche con riferimento alla risalenza dei fatti), a
fronte di ogni altro comportamento del soggetto
Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo
il diniego di naturalizzazione
fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di
particolare tenuita' (falso
ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se
l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne'
dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento
per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita'
dello stile di vita dell'interessato
TAR Veneto
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle
riforme del codice di procedura penale)
TAR Piemonte e
TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
Sent. Consiglio
di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata
TAR Campania
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta
TAR Lazio:
benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie
quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza,
deve dare conto dei motivi che fanno
ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento
tenuto nel passato dall'interessato, tenendo
conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche
l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni
componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
TAR Lazio:
l'avvenuta riabilitazione non e'
motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve
tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
TAR Lazio:
legittimo il diniego di
naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto
TAR Lazio:
le condanne per certi reati sono
atte a motivare il diniego di
naturalizzazione, a prescindere
dall'eventuale estinzione, proprio
in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle
regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente
per lesioni in concorso; il fatto
che lo straniero fosse stato condannato in contumacia
e difeso da un avvocato d'ufficio
potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per
l'impugnazione della sentenza di condanna, ma
non inficia il provvedimento di diniego
TAR Lazio:
il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di
patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di
naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non
rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del
rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate
dall'autorita' di pubblica sicurezza
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza
revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato
Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita'
del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere
motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione
TAR Sicilia
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza
di procedimenti penali puo' essere
considerata quale indice di
personalita' non affidabile
Tar Lazio:
l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente
affidabile sotto il profilo dellordine pubblico e della convivenza civile (nel
caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di
rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento
all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e'
motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
TAR Toscana
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo
il provvedimento di diniego alla
concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti
pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo; deve
invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallinteressato; in
senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il
diniego di naturalizzazione motivato
da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella
fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di
un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto
dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione
(meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della
decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se
particolarmente gravi)
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente
nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del
non doversi procedere per prescrizione
TAR Lazio:
legittimo il diniego di
naturalizzazione per una condanna
risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato
contravvenzionale)
TAR Lazio:
legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando
all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale precedente
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Dati sui
detenuti stranieri al 31/12/2014 (dati
tratti da Rapp. Antigone sui detenuti stranieri in Italia):
o
totale: 17.462,
di cui 867 donne
o
prime 12
nazionalita':
Marocco, 2.955
Romania, 2.835
Albania, 2.437
Tunisia, 1.950
Nigeria, 728
Egitto, 546
Algeria, 385
Senegal, 291
Cina, 236
Peru', 185
Moldavia, 178
Ecuador, 176
o
prime 10
nazionalita' per detenzione femminile:
Romania, 232
Nigeria, 90
Bosnia, 46
Bulgaria, 33
Marocco, 32
Brasile, 32
Albania, 27
Repubblica
Dominicana, 22
Peru', 22
Croazia, 21
o
percentuale
delle persone che scontano una misura alternativa rispetto al totale delle
persone sottoposte a una pena (prime 16 nazionalita' e stranieri):
Germania, 52,9%
Italia, 45,8%
Senegal, 43,7%
Repubblica
Domincana, 42,9%
Filippine, 41,8%
Peru', 41%
Francia, 38,2%
Nigeria, 35,1%
Ecuador, 34,6%
Albania, 33,1%
Polonia, 31,1%
Cina, 30,2%
Marocco, 29,8%
Romania, 23,6%
Ucraina, 19,1%
Tunisia, 15,9%
stranieri:
uomini, 26,2%; donne, 43,3%
o
posizione
giuridica:
in attesa di
primo giudizio: 3.246
condananti non
definitivi: 2.648, di cui 1.447 appellanti, 1.086 ricorrenti in Cassazione, 169
con piu' posizioni giuridiche
condannati
definitivi: 11.331
internati: 145
con posizione
non definita: 17
o
stranieri sul
totale dei detenuti, per tipologia di reato:
legge
sull'immigrazione: 91,5%
prostituzione:
77,4%
produzione e
spaccio stupefacenti: 37,1%
contro la fede
pubblica: 36,9%
contro la
pubblica amministrazione: 36,9%
contro la
persona: 30,3%
contro l'ordine
pubblico: 29,9%
contro il
patrimonio: 27,7%
contro la
personalita' dello Stato: 25,3%
contro la
famiglia: 24,6%
legge sulle
armi: 8,9%
economia
pubblica: 2,7%
associazione di
stampo mafioso: 1,6%
o
detenuti
stranieri per entita' della pena inflitta:
fino a un anno:
2.125
1-2 anni: 2.898
2-3 anni: 4.008
3-5 anni: 7.701
5-10 anni:
10.551
10-20 anni:
5.890
oltre 20 anni:
2.149
ergastolo: 1.164
o
detenuti
stranieri per entita' della pena residua:
fino a un anno:
8.801
1-2 anni: 7.078
2-3 anni: 5.262
3-5 anni: 6.193
5-10 anni: 5.211
10-20 anni:
2.304
oltre 20 anni:
473
ergastolo: 1.164
o
detenuti
stranieri per confessione religiosa:
islamica: 5.693
cattolica: 2.663
ortodossa: 2.246
atei: 300
cristiano-evangelica:
114
hindu: 69
buddista: 36
ebraica: 33
Testimoni di
Geova: 10
anglicana: 4
Dati sulla detenzione femminile al 31/10/2012 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): 2.857 detenute (4% del totale dei detenuti), di
cui 1.137 straniere; prime due nazionalita' straniere: Romania, 284; Nigeria,
135
Dati sulla detenzione ad Aprile 2013 (Rapp. Fondazione Moressa sui detenuti stranieri): totale: 23.438; prime 10 nazionalita':
o
Marocco, 4.449
o
Romania, 3.715
o
Tunisia, 2.905
o
Albania, 2.896
o
Nigeria, 1.007
o
Algeria, 604
o
Egitto, 480
o
Bulgaria, 325
o
Peru', 235
o
Repubblica
Dominicana, 233
Dati sulla detenzione al 29/2/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione):
o
istituti: 206
o
capienza
regolamentare: 45.742
o
detenuti
presenti: 66.632 (donne: 2.846; stranieri: 24.069), di cui
imputati: 26.989
(11.217 stranieri), di cui
-
in attesa di
primo giudizio: 13.628 (5.446 stranieri)
-
appellanti:
7.130 (3.253 stranieri)
-
ricorrenti:
4.699 (2.202 stranieri)
-
imputati con
piu' procedimenti a carico, ma senza condanna definitiva: 1.532 (316 stranieri)
condannati
definitivi: 38.195 (12.676 stranieri)
internati: 1.385
(157 stranieri); nota: si tratta di persone che hanno espiato la pena, ma
rimangono detenute a scopo preventivo (ad esempio, in ospedali psichiatrici
giudiziari, case di lavoro e case di cura e custodia)
da catalogare:
63 (19 stranieri)
o
detenuti
presenti in semiliberta': 901 (102 stranieri)
o
suicidi nel
2011: 63 (25 stranieri)
Dati sulla detenzione nel 2011 per titpologia di reato (Rapp. Fondazione Moressa sui detenuti stranieri):
o
contro il
patrimonio: 22,5%
o
produzione e
spaccio stupefacenti: 29,0%
o
contro la
persona: 18,0%
o
legge sulle
armi: 2,1%
o
contro la
pubblica amministrazione: 7,6%
o
associazione di
stampo mafioso: 0,2%
o
contro
l'amministrazione della giustizia: 2,2%
o
contro la fede
pubblica: 4,2%
o
legge
sull'immigrazione: 5,6%
o
contro l'ordine
pubblico: 2,2%
o
contro
l'incolumita' pubblica: 0,5%
o
contro la
famiglia: 1,1%
o
prostituzione:
2,1%
o
contro il
sentimento religioso: 0,3%
o
contro la
moralita' pubblica: 0,1%
o
contro la
personalita' dello Stato: 0,1%
o
altri delitti:
0,6%
o
contravvenzioni
:1,5%
Confronto tra detenuti italiani e stranieri (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle
carceri italiane):
o
2007: stranieri
18.252, italiani 30.441
o
2008: stranieri
21.562, italiani 36.565
o
2009: stranieri
24.067, italiani 40.724
o
2010: stranieri
24.954, italiani 43.007
o
2011: stranieri
24.174, italiani 42.723
o
2012: stranieri
23.492, italiani 42.209
o
2013: stranieri
21.854, italiani 40.682
Confronto tra detenuti italiani e stranieri per reati legati all'immigrazione (Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno
illegale):
o
2008: stranieri
2.269, italiani 88
o
2009: stranieri
2.952, italiani 114
o
2010: stranieri
4.019, italiani 144
o
2011: stranieri
2.329, italiani 113
o
2012: stranieri
1.825, italiani 124
o
2013: stranieri
1.072, italiani 102
Procedimenti
conclusi per reati legati al soggiorno illegale (Rapp. Fondazione Moressa sul reato di soggiorno
illegale):
o
2008:
assoluzioni 3.959, condanne 12.946 (di cui 6.707 con espulsione giudiziaria)
o
2009:
assoluzioni 3.437, condanne 11.511 (di cui 5.680 con espulsione giudiziaria)
o
2010:
assoluzioni 3.574, condanne 12.415 (di cui 5.724 con espulsione giudiziaria)
o
2011:
assoluzioni 4.808, condanne 4.885 (di cui 1.987 con espulsione giudiziaria)
o
2012:
assoluzioni 301, condanne 511 (di cui 112 con espulsione giudiziaria)
Confronto tra detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato al 31/12/2013 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle
carceri italiane):
o
contro il
patrimonio: stranieri 9.752, italiani 24.213
o
legge droga:
stranieri 9.732, italiani 14.541
o
contro la
persona: stranieri 7.375, italiani 16.522
o
contro la
pubblica amministrazione: stranieri 3.075, italiani 5.034
o
fede pubblica:
stranieri 1.723, italiani 2.888
o
contro
l'amministrazione della giustizia: stranieri 1.112, italiani 5.716
o
legge stranieri:
stranieri 1.072, italiani 102
o
legge armi:
stranieri 968, italiani 9.522
o
ordine pubblico:
stranieri 918, italiani 2.248
o
contravvenzioni:
stranieri 687, italiani 3.578
o
prostituzione:
stranieri 682, italiani 198
o
contro la
famiglia: stranieri 538, italiani 1.543
o
altri reati:
stranieri 695, italiani 13.005
Detenuti per
classe di eta' al 31/12/2013 (Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nelle
carceri italiane):
o
18-20: totale
910, stranieri 543
o
21-24: totale
4.371, stranieri 2.315
o
25-29: totale
8.578, stranieri 4.808
o
30-34: totale
10.200, stranieri 4.879
o
35-39: totale
9.970, stranieri 3.714
o
40-44: totale
9.157, stranieri 2.611
o
45-49: totale
7.319, stranieri 1.638
o
50-59: totale
8.472, stranieri 1.133
o
60-69: totale
2.943, stranieri 181
o
70 o piu':
totale 597, stranieri 15
Dati sulla devianza (fonte: Mininterno, riportati
da Rapp. ISMU 2011 e Rapp. ISMU 2012):
o
omicidi
volontari consumati:
2009: 793
(italiani); 249 (stranieri)
2010: 816
(italiani); 240 (stranieri)
2011: 787
(italiani); 257 (stranieri)
o
violenze
sessuali:
2009: 2.670
(italiani); 1.764 (stranieri)
2010: 2.707
(italiani); 1.827 (stranieri)
2011: 3.105
(italiani); 1.979 (stranieri)
o
furti in
abitazione:
2009: 3.837
(italiani); 3.333 (stranieri)
2010: 4.772
(italiani); 3.740 (stranieri)
2011: 6.013
(italiani); 5.702 (stranieri)
o
furti in
esercizio commerciale:
2009: 9.680
(italiani); 13.578 (stranieri)
2010: 11.001
(italiani); 15.682 (stranieri)
2011: 12.343
(italiani); 18.124 (stranieri)
o
rapine in
abitazione:
2009: 666
(italiani); 619 (stranieri)
2010: 802
(italiani); 721 (stranieri)
2011: 1.089
(italiani); 1.035 (stranieri)
o
rapine in banca:
2009: 2.071
(italiani); 102 (stranieri)
2010: 1.978
(italiani); 136 (stranieri)
2011: 1.865
(italiani); 168 (stranieri)
o
rapine in
esercizio commerciale:
2009: 2.316
(italiani); 1.144 (stranieri)
2010: 2.498
(italiani); 1.275 (stranieri)
2011: 2.943
(italiani); 1.712 (stranieri)
o
totale generale
delitti:
2009: 562.523
(italiani); 260.883 (stranieri)
2010: 593.478
(italiani); 274.364 (stranieri)
2011: 634.736
(italiani); 295.785 (stranieri)
Corsi di formazione professionale in carcere al
30/6/2012 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): 237 corsi attivati; 2.974 detenuti partecipanti
(4,4% del totale), di cui 1.114 stranieri
Mediatori culturali operanti in carcere ad Aprile 2013 (Rapp. Antigone sulle condizioni di detenzione): in media, uno ogni 74 detenuti stranieri
IV.
Assistenza, previdenza sociale e integrazione (torna
all'indice)
25. Assistenza sanitaria (torna
all'indice)
Iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale
Obbligo di contribuzione per lo straniero
iscritto obbligatoriamente
Durata dell'iscrizione obbligatoria
Diritti dello straniero iscritto
obbligatoriamente
Caso particolare: studenti soggiornanti
per meno di tre mesi
Obbligo di contribuzione per lo
straniero iscritto volontariamente
Durata dell'iscrizione volontaria
Diritti dello straniero iscritto
volontariamente
Copertura dei familiari degli iscritti
Assistenza all'estero per gli iscritti
Assistenza sanitaria per minori accolti
nell'ambito di programmi solidaristici
Obbligo assicurativo per gli stranieri
non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
Prestazioni sanitarie per stranieri
espellendi
Recepimento dell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome
Ingresso di stranieri per motivi di
cure
Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione obbligatoria al SSN per
o
i titolari di
uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso
di validita o del quale sia stato chiesto
il rinnovo):
lavoro subordinato (anche stagionale)
lavoro autonomo
motivi familiari; note:
-
certamente escluso il genitore a carico che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento
ad eta' > 65 anni, dato che per
il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una
assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di
tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN,
previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto
Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis,
introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto
da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo
di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
-
lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione
obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo
anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
-
non dovrebbe
esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore
a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il
diritto all'iscrizione obbligatoria
al SSN
asilo politico; secondo circ. Minsanita 24/3/2000, ai fini delliscrizione al SSN, il riferimento e
al titolare di asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di
status di rifugiato o di permesso
rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
motivi umanitari, se il permesso e' stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs. 251/2007)
asilo umanitario; secondo circ. Minsanita 24/3/2000, ai fini delliscrizione al SSN, per permesso per
asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle
seguenti disposizioni (nota: manca
il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.; l'inclusione di
tale caso sembra implicitamente prevista da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
-
art. 18, co. 1
T.U. per protezione sociale (e,
verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)
-
art. 19, co. 2,
lettera a, T.U. a minore inespellibile
-
art. 19, co. 2,
lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza
o di puerperio (verosimilmente, a
seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito
convivente di questa)
-
art. 20, co. 1
T.U. per protezione temporanea;
nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso
rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un
tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno
per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in
caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato
-
art. 40, co. 1
T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4
L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento
e comunque improprio, perche non
viene rilasciato alcun permesso);
richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione
della procedura, incluso leventuale ricorso
giurisdizionale); in questo senso,
sembra disporre art. 16 DPR 21/2015[26]; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: iscrizione obbligatoria
anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e' chiaro se si
riferisca ai richiedenti inviati in Italia in base a Reg. UE n. 604/2013[27] o a quanti sono in attesa di determinazione dello
Stato competente in base allo stesso Regolamento)
affidamento
(per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L. 184/1983)
attesa adozione
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri
che abbiano in corso una regolare
attivita lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. Minsanita 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente,
nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000); note (Nota Minlavoro 16/4/2009 e Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012):
questa
disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per studio, assistenza minore o per ricerca
scientifica che svolgano attivita' lavorativa
i titolari di
permesso di soggiorno per motivi
religiosi che svolgono un'attivita'
remunerata soggetta alle ritenute
fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione del datore di
lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
l'esibizione
della certificazione attestante lo
svolgimento di attivita' lavorativa
e' necessaria solo nei casi in cui
lo straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo in possesso di titolo
di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN
o
i titolari di permesso UE slp (nota: non citati
esplicitamente! deriva pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato
da D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Nota: al minore
straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a cittadino
italiano non e' rilasciato permesso di
soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di cittadino italiano
si desume dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); il minore gode pero' di tutti i diritti attribuiti al minore
italiano in affidamento familiare gia' dal momento dell'ingresso sulla base
di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art.
34, co. 1 L. 184/1983); in particolare, liscrizione al SSN avviene con le
stesse modalita' previste per la prima iscrizione del minore italiano
(richiesti documento didentita' del genitore, stato di famiglia o
autocertificazione e codice fiscale del minore; da circ. Minsalute 17/4/2007)
I detenuti stranieri (anche in
semiliberta o sottoposti a misure alternative alla pena) sono iscritti al SSN
per il periodo di detenzione, a
prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, con parita di diritti con i cittadini in liberta (art. 1 D. Lgs. 230/1999); iscritti obbligatoriamente
anche gli stranieri internati in ospedali
psichiatrici giudiziari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); per le prestazioni
erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla
nazionalit, si applica il codice di esenzione F01 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: iscritti
obbligatoriamente anche
o
minori a
prescindere dal possesso di un permesso
o
titolari di
permesso per attesa occupazione
o
stranieri in attesa di conclusione delle procedure
di regolarizzazione; in questo
senso, Circ. Minsalute 24/10/2013 (segnalata da Circ. Mininterno 30/10/2013):
lo straniero
regolarizzando in base ad art. 5 D. Lgs. 109/2012, ha diritto all'iscrizione al
SSN
l'Agenzia delle
entrate rilascia un codice fiscale provvisorio (numerico, di 11 cifre) sulla
base dei dati trasmessi dal Mininterno; tale codice verra' poi convertito nel
codice alfanumerico definitivo tramite lo Sportello Unico a conclusione della
procedura di regolarizzazione
allo straniero
in possesso del codice provvisorio viene rilasciato, in luogo della tessera
sanitaria un certificato sostitutivo, nonche', se ha diritto alla TEAM, un
certificato sotitutivo di questo con validita' mensile
o
titolari di
permessi per motivi di giustizia
o
titolare dello
status di apolide
o
titolare di
permesso per residenza elettiva con
titolarita' di pensione contributiva italiana
o
titolare di
permesso per motivi di salute o per motivi umanitari (ad esclusione dei
soggiornanti a seguito di ingresso per cure mediche) rilasciato
in caso di scadenza di precedente permesso di
soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare
il territorio nazionale
a stranieri (in
precedente condizione di irregolarita')
affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di
tutela sanitaria nei paesi di provenienza
o
il marito convivente della donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa
riferimento, impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di
permesso di soggiorno
Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono
essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere
l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero
autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla
normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello
straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita
o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o
degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di
tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che
sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente
al predetto straniero in tale paese
Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza
farmaceutica, a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori
famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni e che siano minori stranieri non accompagnati o
minori accolti nelle strutture socio-educative previste dalla normativa
regionale e nelle case famiglia per le quali e' attivo il percorso di
sperimentazione regionale
Non sono
soggetti ad assicurazione obbligatoria
gli stranieri titolari di
o
permesso ex art.
27, co. 1, lettere a) (dirigenti o
personale altamente specializzato), i) (dipendenti
da appaltatore con sede allestero)
e q) (giornalisti o dipendenti da
mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lIRPEF in
Italia
o
permesso per affari
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)
Liscrizione obbligatoria comporta parita di doveri con il cittadino italiano quanto ad obbligo di
contribuzione
I titolari di
permesso per richiesta di asilo sono
equiparati agli iscritti al collocamento (esonero
dallobbligo di partecipazione alla spesa; da circ. Minsanita 24/3/2000)
I detenuti stranieri (anche in
semiliberta o sottoposti a misure alternative alla pena) iscritti al SSN per
il periodo di detenzione sono esonerati dalla partecipazione alla
spesa (D. Lgs. 230/1999)
Durata dell'iscrizione obbligatoria (torna
all'indice del capitolo)
Liscrizione obbligatoria comporta parita con il cittadino italiano quanto a validita temporale
Liscrizione non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno (non deve quindi essere rinnovata annualmente, ne confermata in fase di
rinnovo – da art. 42, co. 4 Regolamento); liscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di
espulsione (comunicati alla ASL
dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione
attestante la pendenza di ricorso;
liscrizione cessa anche in seguito al venir meno delle condizioni per liscrizione obbligatoria (puo', verosimilmente,
essere riconfermata se permangono le condizioni per quella facoltativa); in
caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare
lItalia, alla proroga per motivi
di salute del permesso corrisponde (secondo quanto sembra di capire da circ. Minsanita 24/3/2000) il mantenimento dell'iscrizione (nello stesso
senso, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, che sembra indicare
l'obbligo di iscrizione in ogni caso di scadenza di precedente permesso di
soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare
il territorio nazionale, a prescindere
dal fatto che lo straniero fosse gia'
iscritto)
Nota: in
contrasto con art. 42, co. 4 DPR 394/1999, art. 13, co. 3 DPR 394/1999
richiede, ai fini del mantenimento
dell'iscrizione in fase di rinnovo
del permesso, lesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro
datario e firma delladdetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata
dall'ufficio postale); possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo
nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere
sostituita da assicurazione privata
Lassistenza
sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente
a iscriversi al SSN corrisponde a un diritto/dovere connesso al soddisfacimento
di certi requisiti relativi al tipo di soggiorno o di attivita; lerogazione
delle prestazioni non e quindi condizionata alleffettiva iscrizione, ma deve
essere immediata (si procede eventalmente alliscrizione dufficio); inoltre, purche la richiesta di permesso di
soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto allassistenza retroagisce a partire dalla data di ingresso in Italia
Allatto della
richiesta di permesso di soggiorno lo straniero e informato che il rilascio e condizionato al soddisfacimento degli obblighi in
materia di assicurazione sanitaria
(nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati)
Il lavoratore che
ha fatto ingresso per lavoro subordinato,
nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' iscriversi al SSN,
esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per
lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007); nota: secondo le F.A.Q. sul sito del Mininterno, i diritti riconosciuti al lavoratore subordinato
nelle more del rilascio del primo permesso si estendono anche al lavoratore
autonomo, ma la circ. Minsalute 17/4/2007 menziona
solo il caso di lavoratore subordinato
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in tutti i casi in cui
il cittadino straniero sia in attesa di
primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN (incluso il caso di domanda di
regolarizzazione o emersione dal lavoro nero), si procede all'iscrizione temporanea sulla base della
documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno
Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)
Liscrizione obbligatoria comporta parita di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata
in Italia
Agli iscritti obbligatoriamente al SSN e garantita
lassistenza riabilitativa e protesica
(art. 42, co. 1, Regolamento)
Ai detenuti stranieri (anche in
semiliberta o sottoposti a misure alternative alla pena) iscritti al SSN per
il periodo di detenzione sono
assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternita,
assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri
detenute (circ. Minsanita 24/3/2000)
Il Minsalute
adotta linee guida per la
programmazione degli interventi di assistenza
e riabilitazione e per il trattamento dei disturbi psichici dei
beneficiari di protezione internazionale
che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale, inclusi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici
rivolti al personale sanitario (D. Lgs. 18/2014)
Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche
i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino
straniero e' l'art. 24, L. 218/1995,
in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina
nazionale, si applica la L. 164/1982
(Trib. Milano, citato in Trib. Prato);
lo straniero stabilmente residente
in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello
strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale
legge (Trib. Prato)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: per gli stranieri
regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSN trovano applicazione le norme
relative alla sicurezza sociale di
cui al Regolamento CE 883/2004, a parita'
di condizione con i cittadini italiani
iscritti al SSN (nota: parificazione
assai discutibile, dal momento che quel Regolamento ha un preciso ambito di
applicazione, che riguarda solo alcuni stranieri)
Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di
tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale
(torna all'indice del capitolo)
Gli stranieri
con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva,
motivi religiosi, personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche,
dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.)
o con permesso (anche di durata piu breve) per studio o per persone collocate alla
pari hanno obbligo di assicurarsi
dal rischio di malattia, infortunio e gravidanza; se non sono gia iscritti
obbligatoriamente al SSN (ad es.: perche hanno attivita lavorativa in corso),
possono
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio
di infortunio, malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida
sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
Non e
consentita liscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi di cura (circ. Minsanita 24/3/2000; salvo il caso di straniera inespellibile per
gravidanza in corso o per la nascita recente del figlio cui provvede e,
verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, di marito
convivente di questa)
Nota: il
rilascio del permesso di soggiorno al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi
da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato alla
dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di
soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non e' chiaro se si debba trattare di assicurazione
privata o sia consentita l'iscrizione al SSN
Nota Minlavoro 16/4/2009: i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito
da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione
obbligatoria al SSN, producendo
un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
In caso di genitore a carico che faccia ingresso per ricongiungimento, successivamente all'entrata in vigore di D. Lgs.
160/2008, ad eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto
Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del
contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, deve essere stipulata
obbligatoriamente, entro 8 gg
dall'ingresso e prima della presentazione allo Sportello Unico, una polizza assicurativa senza scadenza
temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore
ultra-65-enne!); nelle more della stipula dell'assicurazione il genitore e'
tenuto a corrispondere, anche per prestazioni urgenti o essenziali, l'onere
della prestazione (circ. Minlavoro-salute 24/2/2009); in senso
contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
Lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della
pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al
compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
Nota: non
dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo
l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento
dei 65 anni, il diritto all'iscrizione
obbligatoria al SSN
Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Gli stranieri
che soggiornano in Italia per motivi di studio
per un periodo di durata < 3
mesi possono chiedere l'iscrizione
volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza
rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: anche gli stranieri
collocati alla pari possono chiedere
l'iscrizione volontaria per soggiorni di durata < 3 mesi
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)
Obbligo di contribuzione: contributo annuale non frazionabile pari, in percentuale
sul reddito, a quello previsto per gli italiani (7,5% del reddito complessivo, conseguito in Italia e/o all'estero
nell'anno precedente a quello d'iscrizione, fino a 20.658,27 euro annui, e una
percentuale del 4% sulla quota
eccedente tale importo fino al limite di 51.645,68 euro), comunque non inferiore a 387,34 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986); eccezioni:
o
titolari di
permesso per studio privi di redditi
diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (149,77 euro per anno, non
frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del
rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto
obbligatoriamente al SSN in quanto prima
del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non
deve pagare il contributo, perche' conserva liscrizione precedente a titolo
obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
o
stranieri
regolarmente soggiornanti collocati alla
pari (219,49 euro per anno, non
frazionabili), ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari del
24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)
Non devono
effettuare il versamento gli stranieri volontariamente
iscritti tenuti alla dichiarazione dei
redditi: devono invece dimostrare il pagamento delladdizionale IRPEF (dalle Linee-guida Regione Lazio)
Durata dell'iscrizione volontaria (torna
all'indice del capitolo)
Liscrizione volontaria ha validita annuale (e richiede quindi il rinnovo con la stessa
cadenza); puo essere effettuata uniscrizione
provvisoria, in fase di richiesta di
rilascio del permesso, valida come copertura assicurativa obbligatoria per
le sole cure urgenti o comunque
essenziali (la copertura diventa completa, una volta perfezionata liscrizione
a permesso rilasciato; dalle Linee-guida Regione Lazio); in caso di malattia o
infortunio che impedisca di lasciare lItalia, alla scadenza del permesso, e
consentita la proroga delliscrizione al SSN per motivi di salute? (circ. Minsanita 24/3/2000 cita solo
i casi di iscrizione obbligatoria; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sembra richiedere solo il
precedente possesso di permesso di soggiorno)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: l'iscrizione volontaria
al SSN fa riferimento all'anno solare,
a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno;
in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale puo' consentire la conservazione dell'iscrizione al SSN,
nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte
dellinteressato (possibilita' prevista, con riferimento al caso dello
studente, da circ. Minsalute 19/7/2007)
Le disposizioni
relative ai diritti conseguenti alliscrizione volontaria non si applicano retroattivamente, ma solo a partire dalleffettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria);
da circ. Minsanita 24/3/2000
Diritti dello straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)
Liscrizione volontaria comporta parita di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata
in Italia
Lassistenza riabilitativa e protesica e garantita,
nella prassi, anche agli iscritti volontariamente
Luogo di iscrizione (torna
all'indice del capitolo)
Lo straniero e
iscritto nella ASL del luogo di residenza
legale o, in mancanza, di domicilio
indicato sul permesso di soggiorno
(art. 34, co. 7 T.U. e art. 42, co. 2 Regolamento; in contrasto, circ. Minsanita 24/3/2000 sembra
tollerare il domicilio indicato sul permesso solo per la prima iscrizione o per
alcune categorie: stagionali, lavoro
a tempo determinato con contratto di durata < 1 anno, studenti,
collocati alla pari)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012:
o
la persona senza fissa dimora si considera
residente nel comune ove ha il domicilio
o
per i richiedenti asilo, si prescinde
dallindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza
di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione
di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio
5/4/2006)
o
gli stranieri in
possesso di richiesta
(verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta di
asilo) o di permesso di soggiorno
per asilo, protezione sussidiaria o motivi
umanitari, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN
temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo
del permesso di richiedere la variazione
di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso
di soggiorno riportante il domicilio
effettivo
o
nel caso in cui
lo straniero sia in possesso di titolo di soggiorno in formato elettronico e questo non riporti il motivo di soggiorno e la residenza (o il domicilio) l'Ufficio anagrafico della ASL rileva i dati necessari
all'iscrizione al SSN dalle dichiarazioni
sostitutive dello straniero
o
lo straniero iscritto volontariamente al SSN e'
tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza (verosimilmente, in
mancanza, quello di effettiva dimora)
Documentazione richiesta (torna
all'indice del capitolo)
Documenti
richiesti allatto delliscrizione
(da Linee-guida della Regione Lazio; nota: lautocertificazione si applica ai
residenti):
o
autocertificazione
di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o
permesso di
soggiorno in corso di validita o ricevuta della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione
del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o
dichiarazione
con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del
proprio status
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di famiglia
o
eventuale
autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato
di familiare a carico
o
eventuale
autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento
(verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di
iscrizione a corso di studio
o
eventuale
dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di
straniero collocato alla pari
o
ricevuta del
versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e tenuto alla dichiarazione
dei redditi, autocertificazione o certificazione dellavvenuto pagamento
delladdizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attivita' lavorativa e' necessaria solo nei casi in cui lo straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista
l'iscrizione obbligatoria al SSN
Copertura dei familiari degli iscritti (torna all'indice del capitolo)
Lassistenza
copre anche i familiari regolarmente
soggiornanti in Italia a carico
dello straniero iscritto
obbligatoriamente o volontariamente (salvi
i casi di contributo forfetario, nei
quali, per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo
completo di 387,34 euro – da circ. Minsanita 24/3/2000); note:
o
la copertura dei
familiari a carico non si applica al
genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data
di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta
la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la
sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con
decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera
b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo
forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un
contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa
determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige
27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano:
condannato in quanto discriminatorio
il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia,
che non hanno adottato il decreto,
sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e
costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione
privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e
dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come
fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un
contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto
Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
o
lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della
pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al
compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
o
non dovrebbe
esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in
vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore
a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il
diritto all'iscrizione obbligatoria
al SSN
Ai figli minori soggiornanti in Italia di
straniero iscritto (verosimilmente, salvi i casi di contributo forfetario)
lassistenza e erogata fin dalla
nascita, anche nelle more delliscrizione
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: per l'individuazione dei
familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il
percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di
famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)
o
sono considerati
familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno
precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51
(nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
o
possono essere
considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all'estero
il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal
matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[28] - riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati)
indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che
siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
i seguenti altri
familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i
genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore,
il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e
le nonne (compresi quelli naturali)
o
lo stato di
famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i
familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella
"scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso
alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da
vincoli affettivi)
Lo straniero
iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto titolare di permesso per motivi familiari conserva, al
compimento dei 18 anni, l'iscrizione senza obbligo di pagamento del
contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007)
Assistenza all'estero per gli iscritti (torna all'indice del capitolo)
Assistenza allestero per gli iscritti,
obbligatoriamente o facoltativamente (da circ. Minsanita 24/3/2000), al SSN:
o
in caso di
trasferimento allestero per cure presso centri
ad altissima specializzazione, possibile solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte
dellinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure
urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita 3/11/1989
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese
dellUnione europea, modello E111
(che consente lassistenza diretta; verosilmente, ora TEAM) rilasciabile solo a familiari
stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro
familiari
o
in caso di soggiorno allestero per lavoro,
ammessa solo lassistenza in forma indiretta:
si applicano le disposizioni del DPR 618/1980
Nota:
secondo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, agli stranieri
regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSN viene rilasciata, al pari dei
cittadini italiani, la TEAM, a parita' di condizione con i cittadini italiani
iscritti al SSN
Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o
l'assistenza
riguarda
le persone,
compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone
di qualunque cittadinanza che siano
state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali
superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in
uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza
sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste
dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o
per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone
individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a
concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure
adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli
stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata
un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro
ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di
tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro
dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle
prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o
le disposizioni
sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata
il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello
svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione
e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi
pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a
proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati
ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o
lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi
dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria
stabiliti sul territorio nazionale se
detti prestatori non fanno parte del sistema di
sicurezza sociale o del Sistema
Sanitario Nazionale
o
i pazienti di un altro Stato membro che
hanno ricevuto assistenza sanitaria nel
territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel
territorio italiano hanno diritto alla
cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e'
registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia
di tale cartella clinica
o
i prestatori di assistenza sanitaria
applicano ai pazienti di un altro Stato
membro le stesse tariffe o gli
stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica
comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo
comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o
qualora sia
giustificato da motivi imperativi di
interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative)
sull'accesso alle cure, che vengono
tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti
web delle regioni e delle province autonome interessate
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
(salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti
sull'importo rimborsabile)
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito
ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni
sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria
transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o
qualora un
paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti
necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo
sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio
nazionale
o
le persone assicurate in Italia che
richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o
i costi sostenuti da una persona
assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui
ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con
proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori);
tuttavia, se l'assistenza sanitaria
transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e'
prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e'
prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e
del Regolamento CE 987/2009, i costi
sono a carico di tale Stato membro
o
se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e'
riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto
alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come
se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o
i costi relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati in
misura corrispondente alle tariffe
regionali vigenti, al netto della compartecipazione
alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza
sanitaria ricevuta; per motivi imperativi
di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato
alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste
disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale
del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province
autonome interessate)
o
e' fatta salva
la facolta' per le regioni e le province autonome di
rimborsare eventuali altri costi
afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona
assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi
supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una
persona disabile che riceve
assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano
adeguatamente documentati
o
le ASL applicano alla persona assicurata in
Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i
criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa
stabilite dalla legislazione in vigore
o
le regioni e le
province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera
per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o
l'assistenza
sanitaria soggetta ad autorizzazione
preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad
esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel
territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il
ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di
infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese
quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)
richiede cure
che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da
un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche
preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o
se la richiesta di autorizzazione preventiva
presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza
sanitaria transfrontaliera soddisfa le
condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda
diversamente
o
quando un
paziente colpito da una malattia rara,
o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di
malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un
Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere
reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere
dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico
alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire
della prestazione
o
l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una
valutazione clinica, il paziente sarebbe
esposto con ragionevole certezza a
un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere
considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente
stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza
sanitaria in questione e' prestata da un prestatore
di assistenza sanitaria che suscita gravi
e specifiche preoccupazioni quanto
al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza,
indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da
disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento
istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto
presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o
entro 60 gg
dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate
le prestazioni sottoposte ad autorizzazione
preventiva in quanto soggette ad esigenze
di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto,
sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero
del paziente per almeno una notte e
quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture
o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto
soggette ad esigenze di pianificazione
o
in ogni caso,
la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera
e del conseguente rimborso presenta
apposita domanda alla ASL territorialmente competente
affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere
sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una
forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato
al soggetto interessato entro 10 giorni
e, ove sia positivo, la domanda si
intende quale richiesta di
autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono
dalla sua ricezione
o
la domanda per la richiesta di
autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla
ASL di residenza su apposito modulo
fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata
da certificazione medica; nella
domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e
la prestazione sanitaria di cui si
intende usufruire
l'indicazione
del luogo prescelto per la
prestazione e del prestatore di
assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o
la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di
autorizzazione
o
nel
provvedimento di autorizzazione la
ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza
sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere
adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione
puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore
di assistenza sanitaria in grado di
erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o
oltre agli
ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso
il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale
della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o
la persona
assicurata, entro 60 gg dall'erogazione
della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di
rimborso alla ASL di appartenenza, allegando
originale della certificazione medica
e la fattura in originale emessa dal
prestatore di assistenza sanitaria
o
la ASL e' tenuta
a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un
altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014,
di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti
a prescrizione medica speciale), prescritti
in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o
dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la
comprensibilita' di una singola prescrizione
o
il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che
regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in
materia di sostituzione del
medicinale prescritto con medicinali
generici o di altro tipo
o
il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla
normativa vigente, di rifiutarsi,
per ragioni etiche, di dispensare il
medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato
membro), qualora in quello Stato
membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso
diritto
o
il rimborso delle spese per i medicinali
dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato
in base alle disposizioni sull'assistenza
sanitaria transfrontaliera
o
con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del
D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche
ed i contenuti delle prescrizioni
che verranno rilasciate nel territorio
italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro
Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o
uno Stato membro
e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un
servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una
carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro
ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la
prestazione di uno di tali servizi
o
per contro, uno
Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio
compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri
ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio'
possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune
prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata
autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di
previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per minori accolti nell'ambito
di programmi solidaristici (torna all'indice del capitolo)
Ai minori
stranieri soggiornanti nell'ambito di programmi solidaristici autorizzati dal
Ministero della solidarieta' - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle
Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno, previa esibizione da parte
dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo
nellambito di tali programmi (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi
all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (torna
all'indice del capitolo)
Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi alliscrizione al SSN (es.:
turisti) hanno obbligo di stipulare assicurazione
privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita, con istituto
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
Accesso degli stranieri non iscritti regolarmente
soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN hanno diritto a ricevere
o
immediatamente, le cure urgenti (in regime
ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita, gli oneri sono a carico
del Minstero dellinterno; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: le strutture sanitarie
devono rivolgersi, per il rimborso, all'Ufficio Territoriale del Governo)
o
previo pagamento delle tariffe regionali (determinate in base ad art. 8 D. Lgs. 502/1992), le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti;
dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante; in ogni
caso, allo straniero basta prolungare il soggiorno oltre i limiti consentiti
per avere diritto alle prestazioni essenziali in quanto irregolarmente
soggiornante)
Restano validi
gli accordi internazionali (con
Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Croazia (nota: Stato membro dell'Unione europea
dall'1/7/2013), Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di S.
Marino, Serbia, Tunisia, Citta' del Vaticano) che disciplinano in regime di
reciprocita lerogazione di assistenza sanitaria; coloro che rientrano in tali
accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato
d'appartenenza, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalita' previste in base al tipo di modello
specifico per accordo o attraverso
l'iscrizione al SSN e, comunque,
previo pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa a parita' di
condizioni con i cittadini italiani
(Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Accesso degli stranieri non iscritti illegamente
soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno
diritto, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (non differibili, se non
con danno per la vita o per la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nellimmediato, ma
che col tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per
la vita; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: per "maggior
danno" si intende "complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti"), anche a carattere
continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare
alle prestazioni relative (nota: delib. Giunta regionale Piemonte 21/1/2008 include tra le prestazioni il trasporto per dialisi
e altre terapie ospedaliere indispensabili, l'ossigenoterapia a domicilio e le
terapie per malati terminali a domicilio)
o
alla tutela
della gravidanza e della maternita (L. 405/1975,
L. 194/1978,
Decr. Minsanita 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota:
Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)
o
alla tutela
della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)
o
a vaccinazioni nellambito di campagne di
prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi internazionale
o
a profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive
e bonifica dei focolai
o
a cura,
prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza
(da circ. Minsanita 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990);
nota: in contrasto, secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque
essenziali tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un
provvedimento di espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che
non si trovi in una situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di
patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)
o
a disagio mentale (sicuramente, nella
Regione Lazio)
Circ. Minsanita 24/3/2000: l'individuazione delle cure essenziali e' di
esclusiva competenza del Ministero della Sanita', e l'accertamento
dell'essenzialita' della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito
della responsabilita' del medico
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
per l'assistenza protesica che rientra nei
Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni
sono tenute ad individuare i
percorsi piu' idonei per fornire le prestazioni necessarie; nota: le
Regioni Lazio e Piemonte hanno ricompreso tali prestazioni di assistenza
protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, ai sensi del DPCM 29/11/2001
o
ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo
osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero illegalmente
soggiornante gode della parita' con il cittadino italiano; note:
Sent. Cons. Stato 4887/2014 indica come i criteri di iscrizione in lista di
attesa per trapianto di organi, dettati dalla Regione Toscana (Nota
dell'Organizzazione Toscana Trapianti dell'1/6/2006), richiedono il possesso
del permesso di soggiorno da parte del paziente
Sent. Cons. Stato 5328/2014: la Nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti
dell'1/6/2006 reca una condizione illegittima
(quella, appunto, del possesso del permesso di soggiorno), se viene applicata
in modo incompatibile con art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: nel procedimento in esame, pero', la stessa Nota non e' stata
impugnata); in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo
di un permesso di soggiorno gia' rilasciato (nel caso, per motivi di cure a uno
straniero entrato illegalmente e necessitante un trapianto di rene), che ha
consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con
la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e'
manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e
determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei
valori fondamentali che quella norma tutela; benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998
non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di
soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso
strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento
delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi e comportarsi di conseguenza nei limiti della
discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le
norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame,
alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per
motivi familiari)
Le modalita' di ricovero nelle strutture
ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani: urgenti se
necessario, programmate, ordinarie e in day
hospital (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Lesibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
non e' richiesta
dallamministrazione per provvedimenti
in favore dello straniero attinenti
alle prestazioni sanitarie per
stranieri non iscritti al SSN (art. 6, co. 2 T.U.,
come modificato da L. 94/2009); nota: benche' la mancanza di titolo di
soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non
significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal
momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per
accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
Laccesso alle
strutture sanitarie dello straniero illegalmente
soggiornante non puo comportare
segnalazione (circ. Regione Marche, circ. Regione Lazio, circ. Regione Calabria: da parte di alcun operatore che agisca nella
struttura, inclusi poliziotti, mediatori, tecnici, paramedici, amministrativi;
nello stesso senso, sia pure in modo meno esplicito, circ. Mininterno 27/11/2009) allautorita',
salvo il caso di obbligo di referto,
a parita' col cittadino italiano; la struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalita dello straniero, ai fini di
o
accertamento
eventuali responsabilita dei sanitari
o
comunicazione
alle autorita diplomatiche del paese di appartenenza
o
notifica
obbligatoria di malattie infettive e diffusive
Art. 365 c.p.: vi e' obbligo
di referto quando, nell'esercizio di una professione sanitaria si riscontrano
casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio; l'obbligo non sussiste (e, quindi, vale il divieto di
segnalazione) quando il referto possa
esporre l'assistito a un
procedimento penale
Il divieto di segnalazione sopravvive all'introduzione del reato di soggiorno illegale operata da
L. 94/2009: la previsione esplicita di cui all'art. 35, co. 5 T.U., non
abrogato, deve essere considerata prevalente sull'obbligo di denuncia di cui
all'art. 331 c.p.p. (in
questo senso, circ. Mininterno 27/11/2009, circ. Regione Piemonte, circ. Regione Puglia, circ. Regione Marche, circ. Regione Lazio, circ. Regione Sicilia, circ. Regione Umbria, circ. Regione Campania, circ. Regione Veneto, e, con formulazione debole - non esiste obbligo di
segnalazione - circ. Regione Toscana, circ. Regione Emilia Romagna, circ. Regione Calabria, circ. Regione Liguria, circ. Provincia Bolzano, circ. Regione Molise); ne esce, anzi, rafforzato: il fatto che lo straniero illegalmente presente
assistito potrebbe essere perseguito
per soggiorno illegale rende il referto
non obbligatorio e, quindi, assolutamente
vietata la segnalazione
Comunicato ASGI: segnalata una violazione del divieto di segnalazione nel pronto
soccorso dell'ospedale di Polistena ad opera di sanitari che erano stati
preventivamente informati da un volontario in relazione alla vigenza di tale
divieto; l'ASGI condanna l'episodio, riservandosi di intraprendere ulteriori
azioni legali
Dichiarazione di nascita e riconoscimento
di figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[29]
presso la struttura sanitaria:
o
non si applica l'onere di esibizione dei
documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a
tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di
fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)
o
secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso
la volonta' di non essere nominata
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[30]
presso la direzione sanitaria non puo'
essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato
che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di
tipo amministrativo attivati dalla struttura
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono deve essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
o
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di
nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
In caso di
straniero illegalmente soggiornante
in condizioni di indigenza, le
prestazioni sono erogate senza oneri
a carico dellinteressato, salva la partecipazione
alla spesa a parita con litaliano
L'esonero dalla partecipazione alla spesa va applicato in tutti i casi (elenco completo in Allegato 12
al Decr. Mineconomia 17/3/2008) in cui si applica per i cittadini italiani:
o
per prestazioni
sanitarie di primo livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; ad esempio, quelle di
medicina generale, Servizi per le Tossicodipendenze, Dipartimenti di Salute
mentale, Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in
strutture pubbliche o di volontariato nellambito di protocolli dintesa; nota:
lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base
o
per prestazioni
di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione
definiti per i cittadini italiani (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
per malattie
croniche (Decr. Minsanita 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)
o
per malattie
rare (Decr. Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)
o
per diagnosi
precoce di alcuni tumori (art. 85 co. 4 L. 388/2000);
in particolare, l'esonero si applica a
mammografia,
ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora
lesame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le
prestazioni di secondo livello
esame citologico
cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta'
compresa tra 25 e 65 anni
colonscopia,
ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a 45 anni
o
per invalidita'
(Decr. Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a
tutte le
prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche per
-
invalidi di
guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
-
invalidi civili
ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore
ai due terzi
-
invalidi civili
con indennita' di accompagnamento
-
ciechi e
sordomuti
-
ex deportati nei
campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e
mutilati di guerra)
-
vittime di atti
di terrorismo o di criminalita' organizzata
le prestazioni
di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche
correlate alla patologia invalidante per
-
invalidi di
guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
-
invalidi per
lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi
-
coloro che
abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
i medicinali
appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la
comprovata utilita', per invalidi di guerra, titolari di pensione diretta
vitalizia
o
per prestazioni
erogate a tutela della gravidanza e della maternita' (Decr. Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a
le visite
mediche periodiche ostetrico-ginecologiche
analisi,
elencate nell'Allegato A Decr. Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere
la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se
la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per
il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie
ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico
specialista
gli accertamenti
diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun
periodo di gravidanza, dallAllegato B Decr. Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere
tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio
dellevoluzione della gravidanza
tutte le
prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza,
nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nellAllegato C Decr. Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista
tutte le
prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie
(preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la
donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista
o
per prestazioni
di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del
Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini,
screening, prevenzione HIV; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 e Decr. Minsanita' 1/2/1991)
o
per reddito (L. 537/1993);
si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre
prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente, in base alle norme
specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie esenti:
cittadini di
eta' inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)
disoccupati e
loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico (codice E02)
titolari di
pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03)
titolari di
pensioni al minimo di eta' superiore a 60 anni e loro familiari a carico,
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04)
o
per terapia del
dolore severo (Allegato 12
al Decr. Mineconomia 17/3/2008)
Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per gli stranieri STP,
i rifugiati e i destinatari di protezione umanitaria (verosimilmente,
protezione sussidiaria o permesso per motivi umanitari) a prescindere da
requisiti di eta'
Allegato 12
al Decr. Mineconomia 17/3/2008 prevede esplicitamente l'esonero dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni ambulatoriali urgenti o
comunque essenziali ai cittadini stranieri non in regola con le norme
relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti
(nello stesso senso, circ. Regione Puglia 28/5/2009); il codice di esenzione (X01) vale esclusivamente
per la specifica prestazione
effettuata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Circ. Regione Lazio 29/3/2010: lo straniero irregolarmente soggiornante e'
esonerato, prestazione per prestazione, dal ticket in caso di marginalita'
sociale, previa autodichiarazione di indigenza; l'esenzione dal ticket e'
indicata col codice X01
Delibera Giunta regionale Regione Toscana 29/4/2013: esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica,
a partire dall'1/6/2013, per i minori temporaneamente fuori famiglia, in carico
ai servizi sociali dei comuni e che siano minori
stranieri non accompagnati o minori accolti nelle strutture socio-educative
previste dalla normativa regionale e nelle case famiglia per le quali e' attivo
il percorso di sperimentazione regionale
Gli oneri per le prestazioni sanitarie
erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
non versate, sono a carico della ASL territorialmente competente per il
luogo in cui le prestazioni vengono erogate, che richiede
o
al Ministero
dell'interno il rimborso relativo allonere delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioe' quelle
urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorche'
continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day
hospital), o in via ambulatoriale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); le procedure di
rimborso sono effettuate in forma
anonima, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo
di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso (art. 45 co.
3 DPR 394/1999)
o
alla Regione il
rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui all'art 35 co. 3 lettere
a)-f) D. Lgs. 286/1998 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per il
pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione
al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea
di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958;
Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972)
e' di 180 gg: le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o
essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le
istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da
ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo
le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le
eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei
limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento
a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle
province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri
irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni
erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo
consentito (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota:
non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale
concentrazione temporale di tali prestazioni)
In sede di prima erogazione di prestazioni, allo
straniero illegalmente soggiornante (nella prassi di alcune Regioni e, forse,
nello spirito della circ. Minsanita 24/3/2000, solo se in condizioni di indigenza) e assegnato un codice anonimo (STP), valido per 6 mesi
(rinnovabile) su tutto il territorio
nazionale per la rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili da
parte delle farmacie convenzionate (con partecipazione alla spesa a parita con
litaliano), nonche' per la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni
sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
il codice STP
puo' essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici
Universitari e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS); puo' essere rilasciato anche prima
che lo straniero ricorra a una prestazione,
al fine di facilitare l'accesso alle cure (in particolare ai programmi di prevenzione)
o
il codice STP e'
composto da 16 caratteri:
tre caratteri
costituiti dalla sigla STP
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che
attribuisce il codice
sette caratteri
per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o
le informazioni
richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono
nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalita'
o
qualora non sia
possibile allo straniero esibire un documento di identita' e' sufficiente la
registrazione delle generalita' da lui dichiarate
o
i dati registrati
dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati (D. Lgs. 196/2003) e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da
parte dellautorita' giudiziaria (nota: questa previsione sembra in netto
contrasto con il divieto di segnalazione di cui all'art. 35 co. 5 D. Lgs.
286/1998)
Stato di indigenza dichiarato dallo straniero,
con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dellassegnazione del codice STP; dichiarazione valida per 6 mesi
Di norma, lo
straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base; tuttavia
o
Legge Regione Puglia stabilisce che lo straniero STP ha diritto a
scegliere il medico di fiducia e che
il minore accompagnato da adulto STP
ha diritto al codice STP e al pediatra
di libera scelta (Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera
l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente
soggiornante)
o
Delibera Regione Friuli 23/2/2007 garantisce a tutti i minori di eta' < 14 anni, comunque presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di
base, tramite l'accesso al pediatra di
libera scelta
o
l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che per garantire
l'assistenza essenziale, le Regioni
e le Province Autonome possono prevedere
l'assegnazione al Medico di Medicina
Generale e al Pediatra di Libera
Scelta, dal momento che art. 43 co. 8 DPR 394/1999 delega alle Regioni
italiane la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine del 2012, il pediatra
di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria, provincia autonoma di
Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto di Cittadinanzattiva,
segnalato da un comunicato Stranieriinitalia)
o
Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri
illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal
momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento
del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio
regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente
alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche
dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
diritto al
pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria
cartacea (allegata)
tessera valida
esclusivamente sul territorio regionale
partecipazione
alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per
bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo
familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con
partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni,
qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione
di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e
assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
o
Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato,
in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di
cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016)
con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza
assegnazione del pediatra di libera
scelta
ammissione dei
minori irregolari al regime delle visite
occasionali del pediatra di libera
scelta; l'eventuale reiterazione
di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta,
cosi' da favorire la possibile continuita'
assistenziale
attivazione da
parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in
collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto
dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento
dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a
canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al
SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione
scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un
documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo'
accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso
diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i
minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi
anche i minori comunitari privi di
copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione
obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare
si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle
norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni
per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni
gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice
estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in
vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, con l'eccezione, in
attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori
stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del
codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque
in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con
assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale,
previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di
documento che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o
altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore)
e copia del codice fiscale del minore
o
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di
validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato
in Italia o di documento del minore
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
ai fini
dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con
codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01
o
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del
pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di
permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad
assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di
soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D.
Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera
scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul
territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul
soggiorno:
- la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore
del minore
- e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il
codice STP
- al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del
pediatra di libera scelta
- l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare
presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a
condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il
minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35
D. Lgs. 286/1998
- le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo
in ambito regionale
- l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per
gli iscritti al SSN
- di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita'
con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere
utilizzato il codice X01
o Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale
si adottano le
nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in
particolare, l'iscrizione al SSR del minore straniero a prescindere dal
possesso di un permesso di soggiorno; il genitore, munito del proprio codice
STP, chiede alla ASL l'iscrizioen del minore, esibendo il codice fiscale del
minore o il certificato di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il
certificato di nascita tradotto o il passaporto o altro documento del minore
(per minore nato all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi
documenti, la ASL emette per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza
del codice fiscale, la ASL rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo
copia dell'altro documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle
entrate e, ottenutolo, ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi
anche al caso di minore nato all'estero)
o Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in
relazione a
iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti
iscrizione al
SSN dei minori stranieri non accompagnati
o
Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione
obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere
dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare
applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del
provvedimento
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: per l'assistenza agli
stranieri illegalmente soggiornanti occorre far riferimento anche alla Risoluzione del Parlamento europeo A7-0032/2011, con la quale si invitano gli Stati membri ad
assicurare che i gruppi piu' vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di
documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parita' di
accesso al sistema sanitario (punto 5), e a garantire che tutte le donne in
gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla
protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto
la ricevano (punto 22)
TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e
rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di
convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di
famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica
se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il
certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla
normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad
attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con
diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un
soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi
equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita'
libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del
suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato
TAR Veneto:
accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche
occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di
regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche'
l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero
di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della
Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le
compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:
o
i presupposti di
contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria
costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di
ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la
sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione
della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza
sanitaria)
o
le
argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati
ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in
Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda
l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di
soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di
rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione
residente
o
sussiste il
requisito del periculum in mora
perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti
che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli
obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel
territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione
all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di
un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce
effetti lesivi privi di giustificazione
Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in
relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto
di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per
persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di
regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le
condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera
contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato
che provvedera' al pagamento delle spese di causa
Il Sindaco di
Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche
occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti
da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di
regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive
e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del
Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli
immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da
diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia)
Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi (torna all'indice del capitolo)
La necessita' di
ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale deve far sospendere
l'esecuzione del provvedimento di espulsione
(Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006);
secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita
un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in
contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di
patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o
efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo,
ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia,
se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro
l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia
antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della
espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo
straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio:
l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione; Sent. Cass.
SS. UU. Civ. 14500/2013: il
giudice di pace deve accertare se le
cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento
retrovirale per l'HIV) siano essenziali
alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le
semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a
eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in
relazione all'indisponibilita' dei
farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in
presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il
giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni
non siano condivisibili; TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e'
anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non
tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di
soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche
d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo
Nota: la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento all'espulsione di un cittadino
straniero con gravi problemi di salute,
con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno
Unito, 2/5/1997, citata in Rassegna sentenze CEDU); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000, citata in Rassegna sentenze CEDU (lespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia
in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante
a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe
l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio
di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
Sent. Corte Giust. C-562/13: gli articoli 5 e 13 della Direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e
47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/115/CE ostano a una normativa nazionale
o
che non
conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che
ordina a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il
territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo'
esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile
delle sue condizioni di salute, e
o
che non prevede
la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto
cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il
trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel
periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare
l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla
proposizione di tale ricorso
Lo straniero
inespellibile per la necessita' di
ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a
regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto,
con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello
stesso senso, TAR Veneto,
TAR Lazio,
TAR Liguria,
TAR Lombardia, TAR Sicilia);
in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di
adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di
soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie
necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa
limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole,
contrasta con la ratio e la finalita'
primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze
che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma
tutela); in senso piu' debole, TAR Umbria:
il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il
fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa
esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per
la necessita' di ricevere cure mediche il permesso
va rilasciato solo in circostanze
eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al
tipo di intervento e ai tempi che esso richiede
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il
territorio dello stato entro 15 gg. quando lo stranero sia affetto da grave
patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad
ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua
condizione di inespellibilita' (nello
stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure
mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria)
TAR Sicilia:
se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure; TAR Lazio:
l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione
Il titolare di
permesso per motivi di salute o per motivi umanitari rilasciato a stranieri (in
precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie
incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di
provenienza e' iscritto obbligatoriamente
al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Rapp. Comitato Nazionale di Bioetica sulla salute nei luoghi di detenzione:
o
rilevati problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente
gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno
prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel
passaggio dal carcere al CIE, ai
problemi psicologici vissuti dagli stranieri trattenuti
o
si raccomanda
che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati
accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia
controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita
sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone
In caso di
transito per via aerea di straniero
espulso da altro Stato membro, atorizzato dal Mininterno, sono garantite
allo straniero ed ai componenti della scorta le cure urgenti o,
comunque, essenziali (da D. Lgs.
24/2007)
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro
familiari con diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)
Tessera TEAM
(da una Nota informativa del DipartimentoPolitiche comunitarie):
o
la tessera ha
sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) i modelli comunitari
E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio
e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo
soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione
relativa alle prestazioni sanitarie)
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria
o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)
cittadini
italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e
i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro
Stato membro
cittadini comunitari
e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i
cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM
in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)
o
la tessera copre
l'assistenza sanitaria pubblica che
si rende necessaria all'estero per proseguire
senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla
gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o
preesistenti
o
sono erogabili
solo prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto
della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata
in scienza e coscienza dal
prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili,
tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili
senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal
soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
non sono erogabili le prestazioni sanitarie che,
pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo
stesso del viaggio in Italia; per
fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da
parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante
presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
le donne hanno
diritto ai controlli in gravidanza e al parto
qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
alla cittadina
comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno
Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese
sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini
di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e'
infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del
titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo
1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta
come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da
com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o
l'interruzione di gravidanza e' garantita
solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di un idoneo attestato
di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti
all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)
o
i cittadini
comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di
residenza sono comunque tenuti al
pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo
soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
le prestazioni
effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta
vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non
dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
qualora siano
presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della
Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla
spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria
istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la prescrizione
delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini
in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la
nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati
anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto
per rilevare i dati dellistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia
della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter
ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere all'ente
assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) di inviare per fax o e-mail
un certificato sostitutivo
provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM
per cittadini rumeni, che puo'
essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest,
e ha valore di copertura retroattiva
per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o
per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) o se l'attestato di
diritto non perviene entro la
scadenza del soggiorno breve, il pagamento
delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione
competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
a seconda della
legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza
sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma
indiretta (viene rimborsata
successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare
la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il
rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM
competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al
rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)
o
ogni membro
della famiglia deve avere la propria tessera
o
ogni paese e'
responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello
nazionale
o
in Italia, la
TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della
Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle
entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non
ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza
(art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le
ASL possono anche richiedere on line
la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di
rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)
Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o
l'assistenza
riguarda
le persone,
compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone
di qualunque cittadinanza che siano
state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali
superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in
uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza
sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno
di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla
legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o
per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone
individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a
concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure
adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli
stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata
un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro
ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di
tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro
dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni
di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o
le disposizioni
sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata
il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello
svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione
e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi
pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a
proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati
ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o
lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi
dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria
stabiliti sul territorio nazionale se
detti prestatori non fanno parte del sistema di
sicurezza sociale o del Sistema
Sanitario Nazionale
o
i pazienti di un altro Stato membro che
hanno ricevuto assistenza sanitaria nel
territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel
territorio italiano hanno diritto alla
cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e'
registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia
di tale cartella clinica
o
i prestatori di assistenza sanitaria
applicano ai pazienti di un altro Stato
membro le stesse tariffe o gli
stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica
comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo
comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o
qualora sia
giustificato da motivi imperativi di
interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative)
sull'accesso alle cure, che vengono
tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti
web delle regioni e delle province autonome interessate
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
(salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti
sull'importo rimborsabile)
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito
ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni
sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria
transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o
qualora un
paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti
necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo
sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio
nazionale
o
le persone assicurate in Italia che
richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o
i costi sostenuti da una persona
assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui
ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con
proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori);
tuttavia, se l'assistenza sanitaria
transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e'
prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e'
prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e
del Regolamento CE 987/2009, i costi
sono a carico di tale Stato membro
o
se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e'
riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto
alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come
se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o
i costi relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati in
misura corrispondente alle tariffe
regionali vigenti, al netto della compartecipazione
alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza
sanitaria ricevuta; per motivi
imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere
adottate misure (proporzionate e non
tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo
ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste
disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale
del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province
autonome interessate)
o
e' fatta salva
la facolta' per le regioni e le province autonome di
rimborsare eventuali altri costi
afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona
assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi
supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una
persona disabile che riceve
assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano
adeguatamente documentati
o
le ASL applicano alla persona assicurata in
Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri
di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa
stabilite dalla legislazione in vigore
o
le regioni e le
province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera
per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o
l'assistenza
sanitaria soggetta ad autorizzazione
preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad
esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio
nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del
paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o
apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate
nella diagnostica strumentale)
richiede cure
che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da
un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche
preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o
se la richiesta di autorizzazione preventiva
presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza
sanitaria transfrontaliera soddisfa le
condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda
diversamente
o
quando un
paziente colpito da una malattia rara,
o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di
malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un
Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere
reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere
dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico
alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della
prestazione
o
l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una
valutazione clinica, il paziente
sarebbe esposto con ragionevole
certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere
considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente
stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza
sanitaria in questione e' prestata da un prestatore
di assistenza sanitaria che suscita gravi
e specifiche preoccupazioni quanto
al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza,
indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da
disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento
istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto
presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o
entro 60 gg
dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate
le prestazioni sottoposte ad autorizzazione
preventiva in quanto soggette ad esigenze
di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto,
sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero
del paziente per almeno una notte e
quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture
o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto
soggette ad esigenze di pianificazione
o
in ogni caso,
la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera
e del conseguente rimborso presenta
apposita domanda alla ASL territorialmente competente
affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere
sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una
forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato
al soggetto interessato entro 10 giorni
e, ove sia positivo, la domanda si
intende quale richiesta di
autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono
dalla sua ricezione
o
la domanda per la richiesta di autorizzazione
preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di
residenza su apposito modulo fornito
dalla stessa ASL e deve essere corredata
da certificazione medica; nella
domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e
la prestazione sanitaria di cui si
intende usufruire
l'indicazione
del luogo prescelto per la
prestazione e del prestatore di
assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o
la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di
autorizzazione
o
nel
provvedimento di autorizzazione la
ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza
sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere
adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione
puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore
di assistenza sanitaria in grado di
erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o
oltre agli
ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso
il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale
della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o
la persona
assicurata, entro 60 gg dall'erogazione
della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di
rimborso alla ASL di appartenenza, allegando
originale della certificazione medica
e la fattura in originale emessa dal
prestatore di assistenza sanitaria
o
la ASL e' tenuta
a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un
altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014,
di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti
a prescrizione medica speciale), prescritti
in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o
dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la
comprensibilita' di una singola prescrizione
o
il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che
regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in
materia di sostituzione del
medicinale prescritto con medicinali
generici o di altro tipo
o
il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla
normativa vigente, di rifiutarsi,
per ragioni etiche, di dispensare il
medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato
membro), qualora in quello Stato
membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso
diritto
o
il rimborso delle spese per i medicinali
dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato
in base alle disposizioni sull'assistenza
sanitaria transfrontaliera
o
con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del
D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche
ed i contenuti delle prescrizioni
che verranno rilasciate nel territorio
italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro
Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o
Luno Stato
membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro)
di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui
una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro
ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la
prestazione di uno di tali servizi
o
per contro, uno
Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio
compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri
ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio'
possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune
prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata
autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di
previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari e loro
familiari con diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Per soggiorni di durata > 3 mesi, sono iscritti
obbligatoriamente al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
il cittadino
comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto
di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la
certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione
e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del
cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di
lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per
lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva
conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b,
T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la
conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro
dell'interno)
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento
di attivita' di lavoro autonomo);
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a
tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche
in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga
corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di
lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare, comunitario o straniero, del
cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore
(circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il
vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno
di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
non sono inclusi
gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art.
34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal
SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
il diritto
all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino
comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi
in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione
professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la
piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa
parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che
la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino
comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore
di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a
seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro;
nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione
decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34,
co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste
disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare
per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare,
potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del
prefetto o del Ministro dell'interno
per i figli
minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che
l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad
art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo
in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le
condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu'
debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea
inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 menziona pero' questa
condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e'
iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione
nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il
certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del
datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia
necessariamente di lavoro subordinato)
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine
di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per
l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di
cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un
anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di
lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al
centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante
il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione
involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita'
pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' iscritto
nelle liste di mobilita';
l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata
della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
segue un corso di formazione professionale che,
salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita'
precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso
professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra
corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di
disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al
riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il
rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal
momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita'
pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di
lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti,
laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a
tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs.
30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo'
essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa);
l'iscrizione e' effettuata per la durata
del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
E106/S1 o SED072, e in particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico
della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di
1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e'
rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di
Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
-
studenti
che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva
comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del
corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si
debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1),
riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di
Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); note:
riguardo ai
familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti
stranieri da circ. Minsanita 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento
dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria
ove l'interessato
non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio
all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il
diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia
deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno
per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e'
esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); nota: questa categoria
sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase
di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore
comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente
cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta
essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del
requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione
sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per
l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su
questo punto
E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari
(verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza
breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro
Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti:
"straniero") occupato in
un altro Stato membro; puo' essere
interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera
sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM
(Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione
di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in
cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM
e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in
cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e'
rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la
TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo
indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di
soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un
attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta
di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso
prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una
formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con
art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello
stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni
(verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o
minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il cittadino comunitario
ammesso ad un programma di assistenza e integrazione
sociale di cui all'art. 18 T.U.,
ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal
questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine
del programma, l'interessato mantiene
l'iscrizione al SSN se rientra
in una delle altre categorie per le
quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
internati
in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti,
anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena;
l'iscrizione permane finche' perdura la
pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
genitore comunitario di minore
italiano; iscrizione rinnovata ogni
anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione e' a titolo gratuito, se il genitore dichiara di non essere in grado di
pagare il contributo (Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014)
o
il familiare (verosimilmente, anche
straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); e' richiesta la
certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario
dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai
sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:
la natura
obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne)
di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009
non si tiene
conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il
cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.;
il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un
permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR
394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si
tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
non sono inclusi
gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano
abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto
che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a
condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione,
e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per
residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono
quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari;
sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art.
34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal
SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia;
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
In presenza dei
requisiti, l'iscrizione puo' essere formalizzata a prescindere dall'iscrizione
anagrafica (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
il cittadino
comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui
territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel
territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio
o
in tutti i casi
di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero
di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia
delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini
dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su
presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o
per
l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle
disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o
le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)
sono considerati
familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno
precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51
(nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
possono essere
considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all'estero
-
il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal
matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[31]- riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati)
indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che
siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
-
i seguenti altri
familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita'
giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti
dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche
unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
lo stato di
famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i
familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella
"scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso
alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da
vincoli affettivi)
L'assicurazione sanitaria richiesta nei
casi di soggiorno di durata > 3 mesi
per motivi diversi dal lavoro deve
o
avere durata > 1 anno o a quella
del corso di studio o formazione, se
quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non
contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro,
che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
(circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado
di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le
modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
rimpiazzata da una nuova polizza in
caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in
italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
Il requisito
dell'assicurazione sanitaria si
considera soddisfatto per i
cittadini comunitari che presentino formulari
E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari,
studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori
residenti in altro Stato membro)
Di norma, il
requisito dell'assicurazione sanitaria non
e' soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), dato che la TEAM garantisce l'accesso diretto alle
cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che
l'ha rilasciata; tuttavia, in caso di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la
propria residenza (ad esempio: studente o lavoratore distaccato), la copertura assicurativa si considera
soddisfatta in presenza di TEAM in
corso di validita' (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione
ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano
effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate)
L'assicurazione privata non da' diritto
all'iscrizione al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007); una traduzione in italiano della polizza deve
essere presentata all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere comunque
consentita, su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che, senza
essere coperti dall'obbligo di iscrizione al SSN, abbiano diritto di soggiorno
di durata superiore a tre mesi e a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (con integrazione del contributo per i familiari dello studente -
da circ. Minsanita 24/3/2000), quale possibile modo per assolvere l'obbligo
assicurativo; in mancanza di tale previsione, si produce un paradosso
ulteriore: gli "altri familiari" di cui l'Italia dovrebbe agevolare
l'ingresso devono essere coperti da assicurazione sanitaria se sono comunitari;
se sono stranieri, possono entrare solo per residenza elettiva, anche loro con
obbligo di assicurazione sanitaria, potendosi pero' iscrivere facoltativamente
al SSN; il paradosso si supera solo ammettendo che l'obbligo assicurativo si
possa assolvere in ogni caso con iscrizione al SSN
Nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che
o
in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la
residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque
l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al
SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi
volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri
o
ai fini
dell'iscrizione volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde
dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la dichiarazione di
domicilio
Nota: non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di
art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
o
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione
Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli
applicabili agli stranieri; in particolare, iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi
volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri
Circ. Regione
Lazio 7/3/2008 dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio
Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero
iscritto facoltativamente
Circ. Regione
Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo
dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
Circ. Regione Marche 9/3/2010: l'iscrizione
facoltativa quale assicurazione obbligatoria e'
consentita, a condizione di autocertificazione
della disponibilita' di risorse sufficienti
Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino
comunitario residente nel territorio
della Regione puo' iscriversi al
Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e'
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari
iscritti ad un corso di studio, ai
fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza,
essendo sufficiente la dichiarazione
di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
o
per l'iscrizione
volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in
generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27
euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o
per gli studenti
comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di
studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per
eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non
studente
Riguardo alla maternita' a vantaggio di persone
(verosimilmente) non iscritte al SSN
(circ. Minsalute 3/8/2007; nota: disposizioni superate, in caso di cittadine
comunitarie prive di diritto di soggiorno, da circ. Minsalute 19/2/2008, salvo che si applichi linterpretazione fornita da Delibera della Regione Toscana 3/3/2008),
o
le prestazioni
relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora
l'interessata non sia in possesso
della TEAM ne' assicurata privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza
e' a totale carico dell'interessata,
salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato
di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello
cartaceo), la prestazione e' gratuita,
salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
Circ. Regione Lazio 2010: il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM
per cittadini rumeni, che puo'
essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest,
e ha valore di copertura retroattiva
per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
Deve
considerarsi abrogato il Decreto
Minsanita' 18/3/1999, che
prevedeva l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario iscritto
all'anagrafe (circ. Minsalute 3/8/2007)
Nota: la ratio di queste disposizioni sembra
essere la seguente: il D. Lgs. 30/2007 distingue i cittadini comunitari
titolari di diritto di soggiorno, e percio' iscritti all'anagrafe, in due
categorie: i lavoratori e quelli che soggiornano per altre ragioni; per questa
seconda categoria, uno dei requisiti per il diritto di soggiorno e' la
copertura assicurativa in materia sanitaria per se' e per i familiari; questo
requisito e', nell'interpretazione fornita dalla circ. Minsalute 3/8/2007, incompatibile con l'iscrizione al SSN; pertanto,
l'iscrizione anagrafica, che riguarda entrambe le categorie, non puo' piu'
essere - coerentemente con tale interpretazione - condizione sufficiente per
l'iscrizione al SSN; ne deriva - secondo la stessa interpretazione - che
l'iscrizione al SSN e' destinata ai titolari di diritto di soggiorno in quanto
lavoratori o familiari di questi e ai titolari di particolari attestati di
diritto disciplinati da altre norme comunitarie; non e' chiaro se questa
intepretazione sia compatibile con art. 19, co. 2 D. Lgs. 30/2007, e possono
comunque essere avanzate diverse obiezioni:
o
tra
i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi
sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente,
quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale
l'iscrizione al SSN
o
in
base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita,
quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano
diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura
estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a
condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti -
vedi circ. Minsanita 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il
Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al
SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui
l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica
risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le
conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per cittadini comunitari privi
dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: i comunitari non residenti che non hanno i requisiti
per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non
sono assistiti dagli Stati di
provenienza (TEAM e altri attestati di diritto; nota: vengono riportati solo
quelli che danno luogo all'iscrizione obbligatoria) sono tenuti a pagare le prestazioni erogate
Sent. Corte Cost. 269/2010 e Sent. Corte Cost. 299/2010: le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 devono essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che
sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, e, comunque, attengono a prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini
comunitari in base al principio di parita' di trattamento rispetto ai cittadini
dello Stato membro in ogni situazione disciplinata dal diritto dell'Unione
europea
Non sono rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007); proroga
transitoria dell'uso del codice STP
per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari
e rumeni che ne erano in possesso al
31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute
che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per
l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); per tali prestazioni, la ASL tiene una contabilita' separata, di cui si tiene
conto per un'eventuale azione di
recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede
comunitaria o diplomatica (circ. Minsalute 3/8/2007)
Provvedimenti regionali:
o
circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione
Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli
applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra
le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche'
continuative per coloro che soggiornano irregolarmente
(codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di
viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione);
prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra
limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il
solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del
trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le
prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento,
pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni
di gravidanza non medicalmente necessaria
sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle
disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
circ. Regione
Lazio 7/3/2008 include le
prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI
(Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari
non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale;
esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta',
gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di
prevenzione collettiva)
o
circ. Regione Friuli
Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ. Regione
Sicilia 17/4/2008: prevede solo
il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i
neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per
tutti i comunitari non iscritti)
o
circ. Regione Puglia
7/5/2008: include le prestazioni
comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto;
richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio
regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR;
attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi
diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ. Provincia
di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ. Regione
Emilia 27/4/2009: attribuzione
del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per
gli STP
o
circ. Regione
Molise 8/5/2008: attribuzione
del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente,
dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per
l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di
assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno
riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo
neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari
in Lombardia: nei fatti, i cittadini
comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti
ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione,
asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo
presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o
circ. Regione
Liguria 7/9/2009: attribuzione
del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure
essenziali
o
Direttiva Regione
Basilicata: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a
cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
o
circ. Regione
Sardegna 2008: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a
cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
o
delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei
regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere
considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori
comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di
accoglienza
o
Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato,
in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di
cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016)
con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza
assegnazione del pediatra di libera
scelta
ammissione dei
minori irregolari al regime delle visite
occasionali del pediatra di libera
scelta; l'eventuale reiterazione
di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta,
cosi' da favorire la possibile continuita'
assistenziale
attivazione da
parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in
collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto
dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento
dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a
canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al
SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione
scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un
documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo'
accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso
diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i
minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi
anche i minori comunitari privi di
copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per
l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al
soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare
si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle
norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni
per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni
gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice
estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in
vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
se il cittadino
comunitario non residente ne' in
possesso dei requisiti per
l'iscrizione obbligatoria al SSN ne'
assistito dallo Stato di provenienza
e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica
alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota:
l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso
dell'amministrazione italiana) e dichiara
la propria condizione di indigenza
o
in questo caso
viene rilasciato un tesserino, che
consente l'erogazione delle cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni
"indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e
infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva
o
in particolare,
sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs.
286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione
volontaria di gravidanza,
vaccinazioni, interventi di profilassi
internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)
o
la prescrizione
e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di
cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI
(Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:
tre caratteri
costituiti dalla sigla ENI
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che
attribuisce il codice
sette caratteri
per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o
il tesserino puo' essere rilasciato
in occasione della prima erogazione
delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta
dell'interessato, a seguito di:
esibizione di
documento di identita' ai sensi della normativa europea
dichiarazione
sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota:
dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)
dichiarazione di
non essere iscritto allanagrafe dei residenti
dichiarazione di
non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto
alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di
attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
sottoscrizione
della dichiarazione di indigenza
o
il tesserino ha validita' semestrale sul territorio
regionale di emissione ed e' rinnovabile
o
il tesserino
puo' essere utilizzato per
prescrizione su
ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali,
visite specialistiche)
prescrizione di
farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate
la
rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle
strutture del SSR
o
le prestazioni
sono erogate a parita' di condizioni
con i cittadini italiani per quel
che riguarda l'eventuale partecipazione
alla spesa
I cittadini
comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro, nella quale non sono allontanabili per
mancanza di requisiti, dovrebbero aver diritto alla TEAM, che ha rimpiazzato,
solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie, il modello E119 (temporaneo
soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, salve le disposizioni e
procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative
dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani
Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012
Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non
iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei
confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto
di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa
autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria
condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di
individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i
comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a
richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo
del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che
potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere;
le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal
Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del
minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni
relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con
codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso
dalla normativa vigente
Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
o
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
o
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di
validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato
in Italia o di documento del minore
o
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
o
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
o
ai fini
dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con
codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
o recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
o le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i
comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a
prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche,
nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998
o ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie
previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
o si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
o si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale
o
si adottano le
nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in
particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in
possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del
ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il
codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione
effettuata
Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in
relazione a
o iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati
o
iscrizione
obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano
o iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni
previste da Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti
all'obbligo di assicurazione sanitaria
o iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in
Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente
o erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai
comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al
SSN
Note:
o
nel
rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e
delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. Minsanita 24/3/2000), dovrebbe essere prevista
l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo
diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle
seguenti categorie:
minore inespellibile
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome (torna all'indice del capitolo)
Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
La Giunta
regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"
Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
in alternativa al contratto di
assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli
importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e'
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari
iscritti ad un corso di studio, ai
fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza,
essendo sufficiente la dichiarazione
di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
per l'iscrizione
volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale,
calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e
del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
per gli studenti
comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di
studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per
eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non
studente
o
pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente
soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento
dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del
14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio
regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente
alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche
dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
diritto al
pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria
cartacea (allegata)
tessera valida
esclusivamente sul territorio regionale
partecipazione
alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per
bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo
familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con
partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni,
qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione
di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza
farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, con l'eccezione, in
attesa di chiarimenti del Minsalute, dell'iscrizione al SSR dei minori
stranieri irregolari, non effettuabile perche' tali minori sono privi del
codice fiscale (si continua a rilasciare loro il codice STP); Circ. Regione Lazio 11/8/2014: qualora il minore straniero irregolare sia comunque
in possesso di codice fiscale, si procede all'iscrizione al SSR, con
assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale,
previa esibizione, da parte del genitore, del proprio tesserino STP, di
documento che attesti le generalita' del minore (ad esempio, atto di nascita o
altro documento, anche scaduto, da cui risultino i dati anagrafici del minore)
e copia del codice fiscale del minore
Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, salve le disposizioni e
procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative
dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani
Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non
iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei
confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto
di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa autocertificazione
di tali condizioni e autodichiarazione della propria condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di
individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i
comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a
richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo
del codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che
potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere;
le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal
Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del
minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni
relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con
codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso
dalla normativa vigente
Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
o
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
o
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di validita'
del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato in Italia
o di documento del minore
o
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
o
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
o
ai fini
dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con
codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
o recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
o nelle more della definizione delle procedure per l'assegnazione del
pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale ai minori privi di
permesso di soggiorno, le Aziende Unita' Sanitarie Locali sono tenute ad
assicurare al minore straniero, a prescindere dal possesso di permesso di
soggiorno, assistenza sanitaria piena, ai sensi di art. 35 co. 3 lett. b D.
Lgs. 286/1998 e di Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; il Decr. Regione Abruzzo 18/12/2014 riposta le seguenti modalita' per l'assegnazione del pediatra di libera
scelta a favore dei minori con eta' non superiore a 14 anni, presenti sul
territorio regionale e non in regola con le norme sull'ingresso e/o sul
soggiorno:
la richiesta e' effettuata dalla persona che si qualifica come genitore
del minore
e' necessario che al minore sia stato preventivamente rilasciato il
codice STP
al minore e' rilasciato un attestato dalla ASL con l'indicazione del
pediatra di libera scelta
l'attestato ha durata di 3 mesi, rinnovabile su richiesta da effettuare
presso la ASL, di 3 mesi in 3 mesi, fino al raggiungimento dei 14 anni, a
condizione di permanenza sul territorio nazionale; in mancanza di rinnovo, il
minore ha diritto all'assistenza erogabile in via generale in base ad art. 35
D. Lgs. 286/1998
le prestazioni prescritte e l'assistenza farmaceutica sono erogate solo
in ambito regionale
l'assistenza e' prestata nella misura e con le modalita' previste per
gli iscritti al SSN
di norma sono dovute le quote di partecipazione alla spesa, a parita'
con gli italiani; in mancanza di altro titolo all'esenzione, puo' essere
utilizzato il codice X01
o le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche, nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998
o ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie
previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
o si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
o si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale
o
si adottano le
nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in
particolare
iscrizione al
SSR del minore straniero a prescindere dal possesso di un permesso di
soggiorno; il genitore, munito del proprio codice STP, chiede alla ASL
l'iscrizioen del minore, esibendo il codice fiscale del minore o il certificato
di nascita (per minore e' nato in Italia), ovvero il certificato di nascita
tradotto o il passaporto o altro documento del minore (per minore nato
all'estero); in mancanza anche di uno solo di questi documenti, la ASL emette
per il minore il tesserino STP; in caso di mancanza del codice fiscale, la ASL
rilascia provvisoriamente il codice STP, trattenendo copia dell'altro
documento, richiede il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e, ottenutolo,
ritira il codice STP e procede all'iscrizione al SSR (nota: non e' chiaro se si applichi anche al caso di minore nato
all'estero)
ai fini della
partecipazione alla spesa, il comunitario in possesso del codice ENI che non
abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, puo' ottenere, a seguito
di una sua dichiarazione di indigenza, il codice esenzione X01, che vale
esclusivamente per la specifica prestazione effettuata
Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato) in relazione a
o iscrizione al SSN dei minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti
o
iscrizione al
SSN dei minori stranieri non accompagnati
o
iscrizione
obbligatoria al SSN degli stranieri per i quali sia stata presentata richiesta
di emersione, nelle more della conclusione del procedimento
o
iscrizione
volontaria al SSN dei genitori a carico ultra-65-enni ricongiunti dopo il
5/11/2008
o
iscrizione
obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano
o
erogazione agli
stranieri in possesso di codice STP delle cure essenziali atte ad assicurare il
ciclo terapeutico e riabilitativo completo, inclusi eventuali trapianti
o
mantenimento dei
programmi di medicina preventiva
o iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni
previste da Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti
all'obbligo di assicurazione sanitaria
o iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in
Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente
o iscrizione al SSN dei richiedenti protezione internazionale
o iscrizione al SSN degli stranieri detenuti o in possesso di permesso di
soggiorno per motivi di giustizia
o erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai
comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al
SSN
o adeguamento disponibilita' oraria degli ambulatori STP
Delib. Regione Piemonte 16/3/2015: si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 per la parte che prevede l'iscrizione obbligatoria al SSR i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno; si rinvia a successiva circolare applicativa la definizione delle indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento
Ingresso di stranieri per motivi di cure (torna all'indice del capitolo)
E consentito lingresso per motivi di cure
o
sulla base di
richiesta di visto apposito da parte
dello straniero; condizioni:
dichiarazione da parte della struttura
sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata
dellintervento e della degenza prevista
attestazione del
versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in euro o in dollari
USA)
dimostrazione di
disponibilita di mezzi (anche
mediante prestazione di garanzia; da
circ. Minsanita 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente
(durante la fase di convalescenza) e per leventuale accompagnatore (durante lintero soggiorno), e di quelle per il
loro rimpatrio
certificazione,
rilasciata allestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente
o
nellambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita di concerto col
Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):
il Ministero
della sanita individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le
prestazioni
il Ministero
della sanita rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno
al di fuori della struttura
l'individuazione
dei soggetti beneficiari dell'intervento rientra nell'ambito della
discrezionalita' politica dei due ministri (circ. Minsanita 24/3/2000)
o
nellambito di
programmi di intervento umanitario
decisi dalle Regioni (L. 449/1997):
le Regioni,
nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata,
autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanita', le ASL, le Aziende
Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a
erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino nellambito di programmi assistenziali
approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie
(o con competenze difficilmente accessibili) e di accordi di reciprocita sullassistenza sanitaria, ovvero da Paesi
nei quali laccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in
presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da
parte della Regione)
Visto e permesso (rinnovabile) rilasciabili
anche all'accompagnatore; per il paziente, rilasciabili anche su richiesta di
familiare o di altra persona interessata
TAR Lazio:
nel caso in cui le cure riguardino un minore,
non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto
di parentela tra il minore e l'accompagnatore
ne' lautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte
del paese di appartenenza) a favore dellaccompagnatore
Gli stranieri che entrano
in Italia per ricevere cure mediche
in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e i loro accompagnatori sono esonerati
dal versamento del contributo di
importo compreso tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co.
2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009) per il rilascio e il rinnovo
del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
TAR Lazio:
in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche
(nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese
dorigine), non si puo' negare, per
la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia'
in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di
tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso
Dati (torna
all'indice del capitolo)
Ricoveri
ospedalieri per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati):
o
2007: da paesi a
sviluppo avanzato, 10.827.486; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
394.654; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 72.025
o
2008: da paesi a
sviluppo avanzato, 10.565.768; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
428.483; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 66.501
o
2009: da paesi a
sviluppo avanzato, 10.115.827; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
451.602; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 58.078
o
2010: da paesi a
sviluppo avanzato, 9.671.608; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
446.472; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 38.558
Ricoveri in day hospital per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati):
o
2007: da paesi a
sviluppo avanzato, 3.423.696; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
105.388; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 19.590
o
2008: da paesi a
sviluppo avanzato, 3.330.661; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
114.181; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 17.369
o
2009: da paesi a
sviluppo avanzato, 3.029.527; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
115.173; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 14.618
o
2010: da paesi a
sviluppo avanzato, 2.845.841; residenti da paesi a forte pressione migratoria,
112.925; non residenti da paesi a forte pressione migratoria, 9.207
Spesa per
ricoveri ospedalieri nel 2010 per paese di provenienza (Rapp. AGENAS sulla salute degli immigrati): da paesi a sviluppo avanzato, 39.660.110.067 euro;
residenti da paesi a forte pressione migratoria, 1.448.870.848 euro; non
residenti da paesi a forte pressione migratoria, 152.359.861 euro
Spesa farmaceutica per gli stranieri (dati della Societa' italiana di farmacia
ospedaliera, riportati da com. Stranieriinitalia): 2% del totale, a fronte di una percentuale del
7,2% rispetto alla popolazione residente, e dell'11,1% rispetto al PIL
Spesa farmaceutica pro-capite nel 2011 (da Ricerca SIMM
su un campione di circa 700.000 stranieri e altrettanti italiani): 72 euro per
straniero; 97 euro per italiano
Tassi di fecondita' (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2014, Rapp. ISTAT 12/2/2015):
o
nel 2008:
numero di figli
per donna: 2,65 per straniera; 1,34 per italiana
eta' media al
parto: 27,5 per straniera; 31,7 per italiana
o
nel 2009:
numero di figli
per donna: 2,55 per straniera; 1,33 per italiana
eta' media al
parto: 27,8 per straniera; 31,8 per italiana
o
nel 2010:
numero di figli
per donna: 2,43 per straniera; 1,34 per italiana
eta' media al
parto: 28,1 per straniera; 31,9 per italiana
o
nel 2011:
numero di figli
per donna: 2,36 per straniera; 1,32 per italiana
eta' media al
parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana
o
nel 2012:
numero di figli
per donna: 2,37 per straniera; 1,29 per italiana
eta' media al
parto: 28,4 per straniera; 32,0 per italiana
o
nel 2013:
numero di figli
per donna: 2,10 per straniera; 1,29 per italiana
eta' media al
parto: 28,5 per straniera; 32,1 per italiana
o
nel 2014:
numero di figli
per donna: 1,97 per straniera; 1,31 per italiana
eta' media al
parto: 28,7 per straniera; 32,1 per italiana
Aborti (Rel. Ministro della salute sull'attuazione della L.
194/1978):
o
numero di aborti
in Italia:
1983: 233.976
1991: 160.494
2009: 118.579
2010: 115.981
2011: 109.538
o
tasso di
abortivita': per 1000 donne tra 15 e 49 anni
1983: 16,9
1991: 11,0
2009: 8,5
2010: 8,3
2011: 7,8
o
rapporto di
abortivita': per 1000 nati
1983: 381,7
1991: 286,9
2009: 210,0
2010: 208,3
2011: 202,5
o
percentuale di
aborti per numero di nati vivi:
1983: 24,6 (0),
22,0 (1), 31,5 (2), 13,6 (3), 8,3 (4 o piu')
1991: 35,1 (0),
19,5 (1), 29,3 (2), 11,4 (3), 4,8 (4 o piu')
2009: 41,0 (0),
23,5 (1), 25,6 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')
2010: 40,6 (0),
23,8 (1), 25,7 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')
o
percentuale di
aborti luogo di rilascio del documento:
1983: 52,9
(medico di fiducia), 21,4 (Servizio ostetrico-ginecologico), 24,2
(Consultorio), 1,4 (altro)
1991: 52,4
(medico di fiducia), 29,1 (Servizio ostetrico-ginecologico), 21,4
(Consultorio), 1,7 (altro)
2009: 27,5
(medico di fiducia), 31,2 (Servizio ostetrico-ginecologico), 39,4
(Consultorio), 1,9 (altro)
2010: 26,0
(medico di fiducia), 30,9 (Servizio ostetrico-ginecologico), 40,4
(Consultorio), 2,6 (altro)
o
distribuzione
degli aborti per stato civile (2010):
coniugate:
italiane 41,2%, straniere 48,6%
gia' coniugate:
italiane 7,1%, straniere 6,4%
nubili: italiane
51,7%, straniere 44,9%
o
distribuzione
degli aborti per titolo di studio (2010):
nessuno o
licenza elementare: italiane 3,3%, straniere 11,4%
licenza media:
italiane 41,7%, straniere 48,2%
licenza
superiore: italiane 45,5%, straniere 34,7%
laurea: italiane
9,6%, straniere 5,6%
o
distribuzione
degli aborti per stato di occupazione (2010):
occupata:
italiane 48,5%, straniere 45,1%
disoccupata:
italiane 14,3%, straniere 24,0%
casalinga:
italiane 23,1%, straniere 25,8%
studentessa o
altra condizione: italiane 14,1%, straniere 5,1%
o
distribuzione
degli aborti per numero di altri figli nati vivi (2010):
0: italiane
44,6%, straniere 31,6%
1: italiane
20,7%, straniere 30,3%
2: italiane
25,3%, straniere 27,0%
3 o piu':
italiane 9,4%, straniere 11,1%
o
distribuzione
del tasso di abortivita' per 1000 donne per fascia di eta' (2009):
15-19: italiane
5,6; straniere 21,5
20-24: italiane
9,6; straniere 44,1
25-29: italiane
9,2; straniere 35,4
30-34: italiane
9,0; straniere 30,8
35-39: italiane
7,8; straniere 24,7
40-44: italiane
3,6; straniere 10,4
45-49: italiane
0,4; straniere 0,9
15-49: italiane
6,6; straniere 24,1
o
distribuzione
degli aborti per settimane di gestazione (2010):
meno di 8:
italiane 44,4%, straniere 33,2%
9-10: italiane
38,5%, straniere 44,7%
11-12: italiane
12,9%, straniere 20,5%
piu' di 12:
italiane 4,2%, straniere 1,6%
AIDS (da Rapp. Istituto Superiore di Sanita' sull'AIDS):
o
nel 2010:
nuove diagnosi
di infezione da HIV: 1.081 per stranieri, di cui 984 residenti in Italia
(0,0234% del totale degli stranieri residenti); 2.738 per italiani, di cui 2.644
residenti in Italia (0,0048% del totale degli italiani residenti)
principali
modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (64,9% degli stranieri, 39,5%
degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,5% degli stranieri, 36,3%
degli italiani), iniezione di droghe (3,6% degli stranieri, 11,5% degli
italiani)
o
nel 2011:
nuove diagnosi
di infezione da HIV: 1.091 per stranieri, di cui 951 residenti in Italia
(0,0210% del totale degli stranieri residenti); 2.364 per italiani, di cui
2.283 residenti in Italia (0,0039% del totale degli italiani residenti)
principali
modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (63,3% degli stranieri, 39,0%
degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,9% degli stranieri, 39,6%
degli italiani), iniezione di droghe (3,0% degli stranieri, 5,3% degli
italiani)
26. Previdenza sociale (torna
all'indice)
Diritti previdenziali del lavoratore
straniero e dei suoi familiari
Obbligo contributivo in caso di lavoro
subordinato
Diritti previdenziali in caso di
rimpatrio
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Lavoratori distaccati in Italia
Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
Parita di
trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U. e Convenzione OIL n. 143/1975)
Nota:
benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali,
incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni
soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova);
le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro
in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
Art. 38 Cost.: i lavoratori
hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita e vecchiaia,
disoccupazione involontaria
Ai lavoratori
stranieri sono quindi garantiti, in particolare, tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale derivanti dallinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di tipo
professionale: art. 37 T.U.) o di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle
indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000); il lavoratore fruisce di tutte le prestazioni previste per il
lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle more del rilascio di primo
permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 20/2/2007, o del
rinnovo del permesso, ai sensi di Direttiva Mininterno 5/8/2006 (Mess. INPS 2226/2008), incluse le prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo, richiesta la presentazione
del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in
scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione
dell'indennita')
Il trattamento di disoccupazione
involontaria non copre i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal
territorio italiano (Sent. Cass. n. 22151/2008); nota:
gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno
di un solo Stato membro) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento
dell'esportabilita' delle misure
relative al trattamento di disoccupazione
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987
per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro,
svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere
estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori
stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo",
purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro
in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese exra-UE non
convenzionato
Eccezioni:
o
ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per
il nucleo familiare e il trattamento
di disoccupazione involontaria (il
datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS
destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo
nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente,
della retribuzione imponibile)
o
con decreto
Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi
un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle
imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle
loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987;
nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta
dell'imprenditore)
o
per lavoratori distaccati da imprese
comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio
di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti,
nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione
di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di
un solo Stato membro
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari,
che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo
di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di
un visto
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
In caso di
rapporto di lavoro subordinato (a
tempo determinato o indeterminato) vi e obbligo
contributivo
o
nei confronti
dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte
a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47,
RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952);
relativo ad assegni per il nucleo
familiare e ad assicurazione
per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
contro il
rischio di malattia e tubercolosi
per maternita
contro il
rischio di disoccupazione involontaria
o
nei confronti
dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il
rischio di
infortunio sul lavoro
malattie professionali
L'obbligo contributivo decorre dalla data
di inizio del rapporto di lavoro (Mess. INPS 8738/2008); il termine per tale inizio e' di 6 mesi dalla data di rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello
unico (nota: previsione potenzialmente incompatibile con il termine di 6 mesi
dal rilascio del nulla-osta per l'ingresso); possono decorrere piu' di 6 mesi in caso di sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro o di subentro in caso
di decesso di questo o di cessazione dell'attivita'
dell'azienda (Mess. INPS 8738/2008)
Il CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 impone, per ogni rapporto di lavoro, l'iscrizione
all'assicurazione Cas.sa.colf, il
cui Regolamento
prevede la corresponsione ai lavoratori di indennita' giornaliere in caso di
ricovero, convalescenza e parto e il rimborso integrale della partecipazione
alla spesa sanitaria per alcune prestazioni specialistiche effettuate presso il
SSN, e una copertura fino a 50.000 euro in caso di responsabilita' civile del
datore per gli infortuni dei lavoratori domestici; il datore di lavoro e'
tenuto a versare, insieme ai contributi previdenziali, 0,03 euro per ogni ora
retribuita (di cui 0,01 a carico del lavoratore); disposizioni confermate da CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016
Trattamenti previdenziali (torna
all'indice del capitolo)
Pensioni di vecchiaia: condizioni per il conseguimento del diritto in regime puramente contributivo (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011):
o
per lavoratrici
dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
per lavoratrici
autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 e
successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
lavoratrici del
settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o
lavoratori del
settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015)
o
pensione
anticipata: per lanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli
uomini
o
requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni
o
requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno
sociale
o
per le pensioni di reversibilita' decorrenti
dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia
stato contratto ad eta' di tale coniuge
superiore a 70 anni e la differenza
di eta' tra i coniugi sia superiore
a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la
predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste
disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta',
studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)
Trattamento di malattia: corrisposto dallINPS ma anticipato dal datore di
lavoro; esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili,
i portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati;
nota: i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la
certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre
nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)
Trattamento e assegno di maternita:
o
fonti: artt. 31
e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001
o
congedo di
maternita (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):
2 mesi
precedenti data presunta del parto
eventuale
periodo tra data presunta e parto in ritardo
3 mesi dopo il
parto
eventuali giorni
tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o
Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto
prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione
medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo
dalla data dingresso del bambino nella casa familiare
o
facolta di far
slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e
nascituro
o
possibilita di
estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o
applicazione del
congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia
delladottato di eta < 6 anni)
o
possibilita di astensione facoltativa e
dellastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del
bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o
possibilita di
fruizione dellastensione facoltativa
e dellastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)
o
diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o
grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e
affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)
o
indennita
durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante
lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio
o
l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)
nei casi in cui
si abbia risoluzione del rapporto di
lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda
durante il periodo di congedo di maternita'
nei casi in cui
la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro,
assente senza retribuzione o disoccupata,
purche' dal verificarsi di tale condizione non
siano trascorsi piu' di 60 gg
nei casi in cui
la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in
godimento dell'indennita' di
disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita'
(questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
nei casi in cui
la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di
disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di
mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di
180 gg e nell'ultimo
biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per
l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'
o
periodo di
astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie
o
trattamento
esteso a lavoratrici autonome
(coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi; l'indennita' prevista per le libere professioniste puo'
essere percepita anche dal padre, in alternativa alla madre (Sent. Corte Cost. 385/2005)
o
assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni
convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative
o libere professioniste non iscritte in
albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio
2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche
titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se
straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita
o
lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore
autonomo
o
circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie
assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non
risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura
figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita'
(ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di
adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita',
e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare
Trattamenti di disoccupazione:
o
indennita
di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per
i periodi in cui il lavoratore si e'
allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente
dal territorio italiano); nota: gli
stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno
Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno
Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di
cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro; nota:
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste
da tale Regolamento dell'esportabilita'
delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo
del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della
ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e
della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai
fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si
prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via
Internet (circ. INPS 171/2010)
o
cassa integrazione guadagni
o
trattamento di mobilita; la presentazione delle
domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o
tutela contro linsolvenza del datore di lavoro
Disciplina della
NASpI, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (D. Lgs. 22/2015):
o
la NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte da art. 2 L. 92/2012
o
destinatari
della NASpI: lavoratori dipendenti
con esclusione dei dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni e degli operai agricoli
o
NASpI
riconosciuta a lavoratori involontariamente
disoccupati che
siano in stato
di disoccupazione ai sensi di art. 1 co. 2 lettera c) D. Lgs. 181/2000
possano far
valere, nei 4 anni precedenti l'inizio
del periodo di disoccupazione, almeno 13
settimane di contribuzione
possano far
valere, nei 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, 30
gg di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo
o
NASpI
riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
e nei casi di risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui ad art. 7
L. 604/1966
o
importo
della Naspi: 0,75*retribuzione mensile (se inferiore a 1.195 euro), o
0,75*1.195 euro + 0,25*(retribuzione mensile - 1.195 euro); in ogni caso, Naspi
< 1.300 euro mensili (con rivalutazione in base all'aumento dei prezzi)
o
NASpI ridotta del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
o
alla NASpI non si applica il prelievo contributivo
o
NASpI
corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione
degli ultimi 4 anni; per gli eventi
di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2017 la NASpI e' corrisposta per un
massimo di 78 settimane
o
erogazione della
NASpI condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai
percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti
o
il lavoratore
avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non
gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di attivita' lavorative da parte del socio
o
il lavoratore
che instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza
del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e'
tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa
della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale
o
la NASpi cessa in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato; se il reddito
e' inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o se ha durata inferiore a 6 mesi, la NASpi e' sospesa;
riduzione della NASpi in caso di
svolgimento di attivita' autonoma
con reddito inferiore a quello compatibile
con la conservazione della condizione di disoccupazione
o
erogazione, in
via sperimentale, di una indennita' di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi
(DIS-COLL)
o
erogazione, in
via sperimentale, di un ulteriore assegno di disoccupazione (per
6 mesi, per un importo pari al 75 per cento
dell'ultima indennita' NASpI percepita, ma, comunque, non superiore all'ammontare dell'assegno sociale) per lavoratori che abbiano usufruito integralmente della NASpi entro il 31/12/2015; priorita' per i lavoratori appartenenti
a nuclei familiari con minorenni e,
quindi, per i lavoratori in eta'
prossima al pensionamento
Prestazioni erogate da Cas.sa.Colf (assicurazione obbligatoria per i collaboratori
domestici stranieri cui si applica il CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016):
o
a favore dei
dipendenti ed erogate direttamente:
ricovero,
convalescenza e ticket sanitari:
-
diaria
giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 20
gg, anche in caso di ricovero in day
hospital, ma non di pronto soccorso
-
diaria giornaliera
di 30 euro per un massimo annuo di 15 gg per il periodo di convalescenza
determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante o prevista
nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
-
rimborso dei
ticket sanitari fino ad un massimo annuo di 300 euro, con esclusione di visite
generiche, esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
forme
oncologiche:
-
diaria
giornaliera di 30 euro in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di
30 gg, corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day hospital, ma non di pronto soccorso
-
diaria
giornaliera di 30 euro per un massimo annuo di 30 gg per il periodo di
convalescenza determinata dal ricovero avvenuto, certificata dal medico curante
o prevista nella cartella clinica di dimissione ospedaliera
-
rimborso di 500
euro per persona e per anno civile, per i ticket sanitari effettuati presso
strutture del SSN o da esso accreditate, con esclusione di visite generiche,
esami di laboratorio, analisi ematiche e farmaci
indennita' in
occasione di grandi interventi o di gravi eventi morbosi: se l'intervento
terapeutico e' effettuato in strutture pubbliche o convenzionate, garanzia
indennitaria di 1.000 euro per intervento, che va a coprire le spese
complementari dell'iscritto
rimborso spese
per il periodo della gravidanza:
-
rimborso delle
spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza per l'intero
periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di 1.000 euro
neonati figli di
lavoratori iscritti:
-
pagamento delle
spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato e
della retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore per il periodo del
ricovero, entro un massimo annuo di 5.000 euro per neonato
rimborso spese
per i trattamenti fisioterapici: rimborso per prestazioni svolte presso
strutture del SSN o accreditate, a seguito di infortunio certificato dal pronto
soccorso o a seguito di patologie particolari, e per le cure termali attestate
da apposita prescrizione del medico, entro un limite annuo di 250 euro per
iscritto, con franchigia del 25% per ogni evento
o
a favore dei
dipendenti ed erogate da UniSalute
prestazioni di
alta specializzazione: pagamento di prestazioni diagnostiche e terapeutiche
extra-ricovero presso le strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, entro
un massimo annuo di 300 euro per iscritto; i rimborsi vengono liquidati
direttamente alle strutture sanitarie da UniSalute
visite
specialistiche: pagamento delle visite specialistiche (per un massimo annuo di
4 visite per persona), con esclusione delle visite pediatriche per il controllo
della crescita e delle visite odontoiatriche e ortodontiche; e' inclusa nella
garanzia una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di
un'eventuale patologia; nelle strutture sanitarie convenzionate con UniSalute
le spese vengono liquidate direttamente da UniSalute senza alcun esborso da
parte degli iscritti
prestazioni
odontoiatriche particolari: pagamento di una visita odontoiatrica di controllo
e di un'ablazione del tartaro una volta l'anno in strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute; coperta anche una seconda visita, previa
autorizzazione di UniSalute, se il medico riscontra la necessita' di
effettuarla nel corso dello stesso anno
tariffe
agevolate: se una prestazione non e' coperta, perche' non prevista o per
esaurimento della somma massima a disposizione o perche' inferiore alla somma a
carico dell'iscritto, e' possibile usufruire delle tariffe agevolate di
UniSalute con risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto
servizi di
consulenza: vengono forniti, dalla Centrale Operativa (numero verde 800009638,
dal lunedi' al venerdi', ore 8.30-19.30), pareri medici, prenotazione di
prestazioni sanitarie nelle strutture convenzionate ed informazioni sanitarie
o
a favore dei
datori di lavoro ed erogate in maniera diretta:
in caso di
rivalsa INAIL, per infortunio del dipendente, rimborso delle spese sostenute da
parte del datore di lavoro, per il risarcimento a suo carico, nella misura
massima di 25.000 euro per ciascun evento e per anno civile
in caso di danni
involontariamente causati dai lavoratori iscritti a terzi (morte, lesioni
personali o danneggiamenti alle cose), rimborso delle spese sostenute per la
responsabilita' civile derivante da colpa o colpa grave del datore di lavoro
iscritto, entro un massimo di 25.000 euro per ciascun sinistro e per anno
civile
Trattamento in caso di invalidita totale o parziale:
o
lassicurazione
per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di
sopravvenuta invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti
in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, RDL 1827/1935)
o
provvidenze
previste (L. 222/1984):
pensione dinabilita (assoluta
e permanente inabilita al lavoro; almeno 5
anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno due terzi della capacita lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
Assegno per il nucleo familiare:
o
norme di
riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988),
DPR 797/1955 (T.U.
norme su assegni familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato
agli assegni per
figli (legittimi
o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
figli dellaltro
coniuge (nati da precedente matrimonio)
coniuge
genitori a
carico
fratelli,
sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non
fruisce di assegni di invalidita; ovvero, in base a Sent. Corte Cost. 42/1990, se il padre si trova in stato di disoccupazione
senza indennita'), a carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti
fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come
apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro corso superiore
riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza
limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o
circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per
il nucleo familiare e' riconosciuto
in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie
assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non
risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano
pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura
figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita'
(ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di
adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o
lo straniero
fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito
dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione
anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)
o
per i familiari allestero lo straniero
fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera
b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento
di reciprocita al cittadino
italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia; tuttavia,
Trib. Brescia: fruisce degli assegni di cui all'art. 2 co. 6 L. 153/1988
per i familiari all'estero anche il
titolare di permesso UE slp, dato
che lo Stato Italiano non si e' avvalso, in sede di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, della facolta' di deroga al principio di parita' di
trattamento tra cittadino nazionale e titolare di permesso UE slp; si condanna
l'INPS a cessare da qualunque comportamento ancora esistente in tal senso e di
dare adeguata pubblicita' alla decisione con la pubblicazione sul suo sito
Internet (adempimento cui l'INPS ha ottemperato con Comunicato INPS; nota: curiosamente, in
apparente contraddizione con l'obbligo di dare pubblicita' alla sentenza, non
si accoglie la domanda di condanna dell'INPS ad emanare direttive ai suoi
uffici per chiarire che il regime dell'assegno per il nucleo familiare agli
stranieri lungo-soggiornanti, con riferimento ai familiari residenti
all'estero, deve essere il medesimo regime applicato agli italiani,
trattandosi, secondo il giudice, di pronuncia che andrebbe indebitamente ad
incidere su fatti e diritti estranei a quelli oggetto del giudizio")
Trib. Brescia: art. 2 co. 6 L. 153/1988 richiede solo che il
familiare dello straniero sia residente in Italia, non che sia presente;
l'assegno spetta quindi anche in caso di temporanea
assenza del familiare
nota:
trattandosi di misure previdenziali, dovrebbe valere la parita' tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri in forza di art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, essendo
questa disposizione entrata in vigore dopo la L. 153/1988
o
nessun
riconoscimento per il matrimonio poligamico
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico"
il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[32],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[33]; redditi di questultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[34]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
o le soglie di reddito e il corrispondente importo
dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato
della Circ. INPS 76/2014
o le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2015 al 30/6/2016 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 109/2015
Trattamento
in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:
o
fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000
o
il datore di
lavoro e obbligato ad assicurare presso lINAIL
tutti coloro che prestano attivita
retribuita alle sue dipendenze
o
obbligo
assicurativo anche in caso di collaborazione
coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate
dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)
o
obblighi di
comunicazione:
il lavoratore
deve informare il datore di lavoro
-
immediatamente,
in caso di infortunio sul lavoro
-
entro 15 gg, in
caso di malattia professionale
il datore di
lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso
di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e
si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallevento
o
trattamento in
caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):
indennita' per
inabilita' temporanea assoluta: pari al
-
100% della
retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
-
60% della
retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)
-
60% della
retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllINAIL)
-
75% dal
novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllINAIL, salvo
migliori condizioni contrattuali)
cure mediche
gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso
cure mediche
specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e
presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL
Mess. INPS 18/1/2012: la specifica tutela assicurativa prevista da L. 398/1987
per i lavoratori italiani che, su incarico del proprio datore di lavoro,
svolgono attivita' lavorativa in Paesi extra-UE non convenzionati, deve essere
estesa, in base ad art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, anche ai lavoratori
stranieri, anche se privi dello status di "soggiornanti di lungo
periodo", purche' titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un
contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese
exra-UE non convenzionato
TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per
infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per
residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in
Italia in condizioni di soggiorno legale
Diritti previdenziali in caso di rimpatrio (torna
all'indice del capitolo)
In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non
stagionale (art. 22, co. 13)
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di
accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dell'eta' pensionabile, con applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei
lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011; Circ. INPS 63/2015), anche in deroga al requisito
di contribuzione minima previsto dallart. 1, co. 20 L. 335/1995
(5 anni di contribuzione effettiva; nota:
il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011;
non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi
ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione
risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto
dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri,
la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione
liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di
rimpatrio: la pensione di vecchiaia
calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima
del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni
di contribuzione); la soglia di godimento
e fissata a 66 anni e 3 mesi dal
1/1/2013 (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011)
e successivi adeguamenti (Circ. INPS 63/2015), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti
hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo
al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento dell'eta'
pensionabile, progressivamente incrementata ai sensi di a L. 214/2011)
o
qualora vi siano
accordi o convenzioni stipulati
dallItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure
previste dagli accordi
LItalia ha
stipulato accordi e convenzioni che
coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allUnione europea:
o
Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec,
Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[35]),
Messico, Principato di Monaco, San
Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio dEuropa)
In generale
questi accordi sono applicabili ai cittadini
degli Stati contraenti, ma nel
caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti,
Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro
cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri)
Tipicamente,
gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e
contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e
Messico, pero', non prevedono il
principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri,
o
le prestazioni
erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
vecchiaia,
superstiti e invalidita'
infortuni sul
lavoro e malattie professionali
assegni
familiari
malattia e
maternita'
disoccupazione
o
l'importo della
pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di
calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai
sensi della normativa interna
Per i lavoratori stagionali
o
devono essere
versati solo i contributi per le assicurazioni
per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
contro le malattie
di maternita
o
non spettano
lassegno per il
nucleo familiare
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di
lavoro versa allINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie
(confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi
allassicurazione per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti (nota: il
testo modificato dellart. 25 co. 5 T.U. contiene un riferimento improprio a
disposizioni dellart. 22, co. 13 T.U. relative al trasferimento dei
contributi, in realta inesistenti; verosimilmente, il trasferimento e'
possibile solo in presenza di accordi o convenzioni che lo prevedano; resta
oscura la sorte dei contributi nei casi in cui non esistano tali accordi o
convenzioni); ha anche diritto alla ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in Italia
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE
883/2004) (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale
o
si applicano a
cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, ai loro familiari o
superstiti
o
si applicano ai superstiti delle persone di qualunque
cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato
membro, purche' tali superstiti siano comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in
uno degli Stati membri
o
si applicano ai
cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in
base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base
alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando
la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla
sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e
Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati
dalla decisione); nota: le modifiche
apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito
all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i
periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE
(cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o
non si
applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che
continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le
disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili
unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu'
esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli
studenti ma, in generale, alle persone
attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non
indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di
sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di
un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2005/71/CE prescinde da quest'ultima condizione (situazione in
cui non tutti gli elementi si collochino in un solo Stato membro) nell'imporre
parita' di trattamento tra lo straniero che soggiorna per ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la
sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari,
che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo
di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di
un visto
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
si applica alle legislazioni nazionali relative
ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni
di malattia
le prestazioni
di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni
di invalidita'
le prestazioni
di vecchiaia
le prestazioni
per i superstiti
le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in
caso di morte
le prestazioni
di disoccupazione
le prestazioni
di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi
assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico,
in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni
familiari
i regimi di
sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello
stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad
applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato
membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico
dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle
vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di
reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di
Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno
subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di
discendenza
Note:
o
il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di
regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione
separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali
di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi
straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni
familiari
assicurazioni
obbligatorie per la malattia e la maternita'
o
le prestazioni
elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
integrazione
dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale
(L. 335/1995)
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o
l'assegno per
l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita'
(art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o
l'ambito
oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche
le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle
quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel
territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione per volta,
determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota:
sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o
una persona che
esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma
svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona
che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede
o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato;
un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi
di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello
Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allallegato
III del Regolamento CEE 3922/91)
o
un pubblico
dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende
o
una persona che
riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di
residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e'
soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
disposizioni
particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita'
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono
abitualmente:
la persona che
esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di
lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la
durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e
che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane
soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in
due o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di residenza,
e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa
o di un datore di lavoro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la
propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di
residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro
aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di
cui uno e' lo Stato membro di residenza
-
alla
legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due
o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale
della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attivita'
o
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa
autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita'
in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle
disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri
o
una persona
occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge
un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e'
soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui essa dipende
o
le persone che
esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini
della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro
attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro
retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o
la persona che
non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza
Per "sede legale o domicilio" s'intende
la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali
dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione
applicabile, si applica provvisoriamente
la legislazione determinata
utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o
se la persona
interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati
membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di
residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona
interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
in tutti gli
altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati
membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata
inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le
prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza
di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni
previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza
o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in
causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione
a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla
legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di
taluni fatti o avvenimenti, tale
Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro
Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la
legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi
di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il
diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione
(obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un
beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse
di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione
applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi
necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di
totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi
per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i
periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della
concessione della pensione di vecchiaia,
dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello
stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai
fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero
maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto
unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per
motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio
del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima
una normativa di uno Stato membro che non
consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che
rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio
del loro Stato membro d'origine, in
assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione
internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in
cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a
pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime
pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia
applicabile, non e' legittima una
normativa di uno Stato membro che non
consenta di prendere in
considerazione i periodi di lavoro
che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione
di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle
persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona
interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o
durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e
caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il
luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita'
dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione
familiare e legami familiari
esercizio di
attivita' non retribuita
per gli
studenti, fonte del reddito
alloggio; con
riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel
quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con
particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a
trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1
lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore
ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di
residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta
mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la
persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della
gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche
specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo,
non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come
semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare
il luogo di residenza di tale
persona sulla base di una valutazione
globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per
la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine
medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti
necessari
o
Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il
solo fatto che quest'ultima ha un domicilio
registrato nel territorio di detto Stato
membro, senza che la medesima e
i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che
non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi,
conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un
collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il
territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la
possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la
situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla
prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto
regolamento)
o
Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una
persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel
territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o
risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni
in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o
sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i
familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'istituzione debitrice (principio di esportabilita'
delle prestazioni); e' fatta salva
la deroga relativa alle prestazioni
di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse
nell'Allegato X non possono essere
oggetto di deroga al principio di esportabilita'
L'interessato
puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di
sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni
relative alle diverse prestazioni (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
indennita' di malattia:
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o
soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza
dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni
in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da
quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del
luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un
documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato
dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della
Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato
si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere
preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio
ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo'
essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di
norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con
l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia
per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per
lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome,
indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale
per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti
anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si
procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a
condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la
totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del
requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto
all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L.
488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha
diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di
residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni
in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente
competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere
certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto
la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
se la persona
soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo
sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato
erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo
permettono
in caso di
assicurazione pregressa in piu' Stati,
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da
ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione
d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale
la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non
dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi
in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte,
ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati,
con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
i contributi
gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne'
restituiti all'interessato
ogni Stato
membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a
corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste
anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base
alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un
diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del
periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non
e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese,
questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul
quale incomba l'obbligo
se in tutti gli
Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno
di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale,
se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della
prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia
stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri
Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto
la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si
raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza,
se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui
si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un
"organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza)
trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni
adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile
chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione
dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i
limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei
redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si determini,
in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si
trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale
o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua
misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata
rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
l'indennita' e'
erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato
indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
l'ente dello
Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve
tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione
(anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque
altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati
considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della
legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta
se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i
periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
-
la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione
non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di
mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita'
contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di
mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'
-
la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L. 223/1991)
e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
-
la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L. 533/1959
-
l'INPS calcola
in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi
assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle
retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato
puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento
U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il
lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni
necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro
all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato
deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha
svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato
responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua
attivita' lavorativa
se l'importo
dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del
nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato
membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se,
nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia
ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei
familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto
che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello
Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale
(prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di
disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di
disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca
di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di
disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi
(prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore;
circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
-
il disoccupato
deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del
lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga
l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in
anticipo
-
l'ente preposto
al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un
documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni
dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di
esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga,
il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato
membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
se i familiari
non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono
trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle
quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da
parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita'
spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita'
lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico,
rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche'
la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione
a queste eventualita'
-
congedo
retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non
retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di
stessa base in diversi Stati,
-
se la base e'
l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori,
a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene
erogato limporto superiore
-
se la base e' la
ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i
minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti,
spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha
soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la
residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati
che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno
Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di
tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in
altro Stato membro
i pensionati
ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento
pensionistico
in Italia, le prestazioni
familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
-
l'assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati,
agricoli e domestici
-
gli assegni
familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere
nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione
competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata
presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di
residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale
sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione
nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in
forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per
l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza
disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a
carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[36],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[37]; redditi di questultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[38]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di
sicurezza sociale, conceda prestazioni
per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore
emigrante che svolga un lavoro
temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il
lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver
esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa
natura nello Stato membro competente,
e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene
richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello
Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti
non una diminuzione dellimporto della prestazione a concorrenza di quello di
una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lesclusione di tale prestazione
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo
a requisiti che dimostrino l'esistenza
di un nesso reale tra richiedente
e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema
previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una
disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno
pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la
concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio
al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia
esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto,
da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col
cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune
e altra figlia straniera, non rientra
nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o
sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini
dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari
del summenzionato cittadino comunitario,
o, in caso contrario, che possano
essere considerate come prevalentemente
a carico di costui
o
e' legittima una normativa di uno Stato
membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena
descritta, un requisito di residenza
quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale
Stato membro
Disposizioni
relative a particolari categorie (vedi Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
lavoratori frontalieri:
per i lavoratori
che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si
trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in
base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non
alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato
erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai
contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i
lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati,
sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti
nello Stato erogatore
i lavoratori che
rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana
(transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono
scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di
disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita'
lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un
primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi
rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di
disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo
aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti
previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al
relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene
infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato
di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione
al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione,
di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri
normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le
prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo'
optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui
lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il
diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui
precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un
trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
-
nel caso di un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia
conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e
professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di
reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non
gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma
unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
-
e' legittimo che
lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto
nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga
all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale,
per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la
normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano
in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
-
la nozione di
"situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla
normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice
nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale
normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione
di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art.
71 Regolamento CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori
distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente
lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato
dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori
distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato
di distacco
in caso di
disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate
nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di
distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
i pensionati
hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro
di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre
lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno
uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
sono le persone
che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate
nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette
alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in
materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2:
diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1:
diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1:
sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri
dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati
E205, E207 e E211)
o
U1:
periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di
disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni
relative ai rapporti Italia-Slovenia:
o
Accordo sulle
obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al
punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note
del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del
18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale
Accordo)
o
art. 45, co. 3
Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del
Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati
prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da
tale Accordo)
o
a decorrere
dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile
acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione
eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente
all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non
puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013
non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si
tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime
internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali
prestazioni sono divenute infatti inesportabili
anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni
relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono
comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione
italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua
ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II
del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute
in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi,
continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui
era applicabile la convenzione italo-croata
Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti,
in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale
Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca,
far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri
delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a
un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del
versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971
Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di
sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che
avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato
firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva
ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati
politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione
dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento
Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni
prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al
finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e
rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4
di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione,
ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti
passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una
qualsivoglia attivita' professionale
Lavoratori distaccati in Italia (torna
all'indice del capitolo)
Il lavoratore
straniero dipendente di impresa
operante in uno Stato non appartenente allUnione europea, distaccato in Italia per una prestazione di servizi trasnazionale,
deve essere assicurato, in mancanza di accordi di reciprocita in materia
sociale tra lItalia e quello Stato, dallazienda
italiana presso cui e distaccato (D. Lgs. 72/2000 e Circolare del Ministero del lavoro 82/00)
Ai lavoratori distaccati da imprese
comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio
di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la
legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il
lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di
durata < 24 mesi (Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti,
nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione
di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009, ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli elementi
si collochino all'interno di un solo
Stato membro)
Circ. Minlavoro 6/2/2009: la documentazione
attestante la regolarita' contributiva
– Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) o (solo per imprese
comunitarie) documentazione equivalente rilasciata dal competente organo del
Paese dorigine – non puo'
essere surrogata dall'autocertificazione dellimprenditore
(straniero o comunitario) che distacchi lavoratori in Italia, ovvero dai
modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali;
tale documentazione ha infatti non solo finalita' semplificative, ma anche di
contrasto all'evasione previdenziale (sent. CDS 4035/2008).
Fondo rimpatri (torna all'indice del capitolo)
Il Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986
e stato trasferito dallINPS al Fondo nazionale per le politiche migratorie
(art. 45, T.U.; poi confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); il
contributo aggiuntivo di cui allart. 13, co. 2, L. 943/1986, consistente nel prelievo dello 0.5% e stato abolito a
partire dal 1/1/00
o
attivata la
modalita' di presentazione telematica (mediante l'uso del PIN) delle domande di
trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE; in
alternativa, e' possibile presentare la domanda tramite Contact center o
Patronati
o
la domanda puo'
riguardare il lavoratore richiedente o un lavoratore deceduto
o
condizione
necessaria: il conseguimento, nell'anno della richiesta del trattamento di
rimpatrio, di un reddito inferiore a quello necessario per lottenimento
dell'assegno sociale
o
le domande sono
accolte nei limiti della residua capienza del Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986
Istituito un Fondo rimpatri, finalizzato al
trasferimento degli stranieri verso i paesi di origine o di provenienza,
alimentato da meta' del gettito dei contributi versati dagli stranieri per
rilascio e rinnovo dei permessi, nonche' da eventuali appositi contributi
dell'Unione europea (art. 14-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Prestazioni
previdenziali erogate a cittadini nati all'estero all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):
o
vecchiaia:
114.814
o
invalidita':
19.994
o
superstiti:
100.735
Percentuale di
cittadini in eta' pensionabile nel 2010 (da Rapp. INPS immigrazione 2010)
o
italiani: 23,5%
o
stranieri: 3,3%
Prestazioni previdenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):
o
integrazione
salariale ordinaria:
2009: totale
1.296.212, di cui stranieri 119.999
2010: totale
936.990, di cui stranieri 99.155
2011: totale
683.392, di cui stranieri 75.361
2012: totale
683.448, di cui stranieri 72.705
2013: totale
619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
481.192 di cui stranieri 57.878 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
integrazione
salariale straordinaria:
2009: totale
530.043, di cui stranieri 40.473
2010: totale
737.394, di cui stranieri 51.915
2011: totale
657.411, di cui stranieri 41.775
2012: totale
731.721, di cui stranieri 49.942
2013: totale
760.554, di cui stranieri 50.084 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
653.607 di cui stranieri 37.863 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
indennita' di
mobilita':
2009: totale
183.872, di cui stranieri 7.479
2010: totale
227.964, di cui stranieri 11.500
2011: totale
248.212, di cui stranieri 13.191
2012: totale
281.256, di cui stranieri 15.540
2013: totale
314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
354.793 di cui stranieri 16.249 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
ordinaria non agricola e speciale edile:
2009: totale
1.070.242, di cui stranieri 119.555
2010: totale
1.177.985, di cui stranieri 133.980
2011: totale
1.227.286, di cui stranieri 147.525
2012: totale
1.424.929, di cui stranieri 185.371
2013: totale
1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo
l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
1.512.015, di cui stranieri 201.689 (incude ASpl; da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
Mini ASpI:
2013: totale
384.294, di cui stranieri 42.164 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
611.288, di cui stranieri 70.478 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti ridotti:
2011: totale
552.985, di cui stranieri 53.420
2012: totale
515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
disoccupazione
agricola:
2011: totale
520.375, di cui stranieri 55.171
2012: totale
507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2013: totale
513.700, di cui stranieri 64.541 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
pensioni
contributive per vecchiaia:
2009: totale
9.323.813, di cui stranieri 7.328
2010: totale
9.419.742, di cui stranieri 8.955
2011: totale
9.574.947, di cui stranieri 10.577
2012: totale
9.520.515, di cui stranieri 12.038
o
pensioni contributive
per invalidita':
2009: totale
1.593.270, di cui stranieri 5.563
2010: totale
1.491.447, di cui stranieri 6.464
2011: totale
1.389.360, di cui stranieri 7.379
2012: totale
1.297.651, di cui stranieri 8.057
o
pensioni
contributive per superstiti:
2009: totale
3.807.188, di cui stranieri 6.120
2010: totale
3.797.891, di cui stranieri 7.208
2011: totale
3.837.683, di cui stranieri 8.542
2012: totale
3.817.503, di cui stranieri 9.724
o
pensioni
contributive per invalidita', vecchiaia e superstiti:
2013: totale
14.478.113, di cui stranieri 32.738 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
14.312.595, di cui stranieri 35.740 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
maternita'
obbligatoria:
2009: totale
423.475, di cui stranieri 31.969
2010: totale
423.349, di cui stranieri 34.009
2011: totale
417.078, di cui stranieri 34.465
2012: totale
388.869, di cui stranieri 32.542
2013: totale
378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
360.342, di cui stranieri 31.032 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
congedi
parentali:
2009: totale
281.301, di cui stranieri 13.960
2010: totale
292.104, di cui stranieri 14.776
2011: totale
299.884, di cui stranieri 15.341
2012: totale
285.071, di cui stranieri 14.933
2013: totale
281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
280.878, di cui stranieri 15.551 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
assegno per il
nucleo familiare di lavoratori dipendenti:
2009: totale
2.916.536, di cui stranieri 290.960
2010: totale
2.903.521, di cui stranieri 308.742
2011: totale
2.901.322, di cui stranieri 318.354
2012: totale
2.876.053, di cui stranieri 319.296
2013: totale
2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2014: totale
2.830.800, di cui stranieri 319.743 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
o
assegno per il
nucleo familiare di pensionati:
2009: totale
1.531.552, di cui stranieri 3.054
2010: totale
1.568.309, di cui stranieri 3.885
2011: totale
1.479.199, di cui stranieri 4.173
2012: totale
1.392.378, di cui stranieri 4.387
2013: totale
1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
2014: totale
1.259.763, di cui stranieri 5.149 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati)
27. Assistenza sociale e misure fiscali (torna all'indice)
Diritto costituzionale all'assistenza
sociale
Fruizione delle misure di assistenza
sociale da parte dello straniero
Reazione dell'INPS alla giurisprudenza
costituzionale
Misure assistenziali non precluse allo
straniero privo di permesso UE slp
Diritto costituzionale all'assistenza sociale (torna all'indice del capitolo)
Art. 38 Cost.: ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e allassistenza sociale
Trattamento non reversibile ai superstiti e non legato, a differenza del
trattamento previdenziale, a requisiti
assicurativi o contributivi
Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte dello straniero (torna all'indice del capitolo)
In passato (prima dell'entrata in vigore
della L. 40/98): esclusione degli
stranieri da
o
pensione sociale
o
prestazioni per
invalidi civili, ciechi civili, sordomuti
Art. 41, T.U.: titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata
> 1 anno e minori iscritti nella loro carta o permesso parificati allitaliano
ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche
di assistenza sociale, incluse (nota: Sent. Cass. 24278/2008 interpreta "incluse" nel senso di
"incluse solo") quelle previste per
o
soggetti affetti
da morbo di Hansen
o
soggetti affetti
da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
Successive limitazioni (torna
all'indice del capitolo)
Art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000): assegno di maternita concesso
dall'INPS, solo per figli nati o adottati dopo
il 1 Luglio 2001, a donne titolari di carta
di soggiorno (ora permesso UE slp)
legalmente residenti in Italia, per
le quali siano stati versati almeno 3 mesi di contributi, prive di ogni forma di tutela previdenziale
obbligatoria della maternita' o con trattamento previdenziale inferiore
all'importo dell'assegno, quando si verifichi uno dei tre casi seguenti:
o
la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti
alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare
o
il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa e la data della
nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia
superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia
superiore a nove mesi
o
vi e' stato recesso, anche volontario, dal rapporto di
lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita
Circ. INPS 35/2010: se la straniera, al momento della presentazione della domanda, non e'
ancora in possesso del permesso UE slp deve allegare alla domanda la la
ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta dello stesso permesso; il Comune puo'
tenere in sospeso la domanda fino al completamento del procedimento;
dell'assegno sono destinatarie anche le cittadine straniere in possesso della
carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, anche in quanto
familiari di cittadino italiano, o della carta di soggiorno permanente, di cui
al D. Lgs. 30/2007)
Disposizioni
analoghe per l'assegno di maternita'
previsto dall'art. 66, L. 448/1998, erogato dai Comuni a donne che non beneficiano del
trattamento previdenziale di maternita' o, come integrazione, a donne che
beneficiano di un trattamento previdenziale di entita' inferiore all'assegno
stesso, a condizione di risorse non superiori ai valori dell'indicatore della
situazione economica (ISE); Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi
di prestazione essenziale (nello
stesso senso, Trib. Monza);
Trib. Reggio Emilia: l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche alla donna in
possesso di ordinario permesso di soggiorno coniugata con cittadino turco
regolarmente soggiornante per lavoro, in base al principio di parita' di
trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini UE e lavoratori
turchi e loro familiari, contenuto nell'art. 3 co. 1 della Decisione 3/80
sull'associazione CEE-Turchia; Trib. Tivoli:
i cittadini e le cittadine del Marocco regolarmente soggiornanti in Italia
accedono all'assegno di maternita'
di cui all'art. 66 L. 448/1998,
a prescindere dal possesso del permesso UE slp, per diretta applicazione
nellordinamento italiano dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco; Corte App. Trento: la moglie convivente di un lavoratore tunisino ha diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 65 Accordo
euro-mediterraneo tra Comunita' europea e Repubblica di Tunisia (ratificato con
L. 35/1997)
in relazione alle prestazioni di previdenza sociale, essendo la nozione di
previdenza sociale ai fini dell'applicazione dell'accordo la stessa di cui al Regolamento CEE 1408/1971 (comprendente quindi le prestazioni per maternita')
Trib. Verona
e Trib. Verona
(nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno
di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di
soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva
2011/98/UE, Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e Sent. CEDU Dhahbi c. Italia; discriminatorio il comportamento di INPS e Comune
di Verona, che avevano rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del
contendere a seguito di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di
permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota:
di per se' le disposizioni di Direttiva
2011/98/UE si
applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro
Trib. Alessandria: diritto all'assegno di
maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva
2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a
trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto
all'assegno; INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare
adeguata pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti
informatici)
Circ. INPS 69/2011: per eventi avvenuti nel 2011, l'importo dell'assegno concesso dai
comuni e' pari a 316,25 euro mensili per complessivi 1581,25 euro (il valore
dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari
con tre componentti e' pari a 32.967,39 euro); quello dell'assegno concesso
dall'INPS e' pari a 1.946,88 euro
Circ. INPS 29/2012: per eventi avvenuti nel 2012, l'importo dell'assegno concesso dai
comuni e' pari a 324,79 euro mensili per complessivi 1623,95 euro (il valore
dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari
con tre componentti e' pari a 33.857,51 euro)
Circ. INPS 34/2013 e Com. PCM 20/2/2013: per eventi avvenuti nel 2013, l'importo dell'assegno concesso dai
comuni e' pari a 334,53 euro mensili per complessivi 1672,65 euro (il valore
dell'indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari
con tre componentti e' pari a 34.873,24 euro)
Com. PCM 20/2/2014: per gli aventi diritto nel 2014 (per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento), l'importo dell'assegno concesso
dai comuni e' pari a 338,21 euro mensili (il valore dell'indicatore della
situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componentti e'
pari a 35.256,84 euro; Circ. INPS 48/2015: per i richiedenti che presentano la domanda di assegno successivamente
al 1/1/2015 per i minori nati, affidati o adottati nel 2014 si applica il
valore dell'ISEE rivalutato, pari a 16.921,11 euro)
Com. PCM 25/3/2015: per gli aventi diritto nel 2015 (per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento), l'importo dell'assegno concesso
dai comuni e' pari a 338,89 euro mensili (il valore dell'indicatore della
situazione economica per le domande relative al 2015 e' pari a 16.954,95 euro)
L'assegno concesso dal Comune ed erogato
dall'INPS per le famiglie con tre figli,
di cui all'art. 65 L. 448/1998
(gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000) spetta anche ai familiari stranieri di
cittadino comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente e al titolare di permesso UE slp (L. 97/2013)[39];
spetta anche al rifugiato e al
destinatario di protezione sussidiaria
(in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007; in
questo senso, circ. INPS 9/2010, che corregge quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione
sussidiaria); nota:
nel senso del diritto in capo al titolare di permesso UE slp, successivamente
all'entrata in vigore della L. 97/2013, ma con riferimento a una controversia
sorta in precedenza, Trib. Roma
(che condanna Comune di Roma e INPS anche a dare pubblicita' alla sentenza sui
rispettivi siti Internet), Trib. Torino
(che osserva come il recente intervento normativo deriva dall'apertura di una
procedura di infrazione, tenendo conto quindi di un elemento del diritto UE
gia' vigente, e come l'INPS, affermando con Mess. INPS 16/5/2012 l'insussistenza delle condizioni per l'estensione
del beneficio ai titolari di permesso UE slp, entri nel merito dei requisiti, assumendosi
di conseguenza la responsabilita' del proprio agire; nello stesso senso, Trib. Cuneo,
che fa riferimento alle indicazioni date sul sito dell'INPS, Trib. Verona
e Trib. Verona,
che fanno riferimento alle circolari diramate dall'INPS e osservano come il Mess. INPS 15/5/2013, con cui l'INPS segnala l'esclusiva responsabilita'
del Comune in relazione alla verifica dei requisiti, sia successivo alla
conclusione del procedimento in esame, Trib. Monza,
che si riferisce al caso in relazione al quale era stata rimessa alla Corte
Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale di art. 65 L. 448/1998),
Trib. Varese
(che osserva come il recente intervento normativo equivalga a riconoscere come
non vi fossero ragionevoli motivi o una precisa scelta legislativa per
escludere i titolari di permesso UE slp), Trib. Bologna (che chiarisce come, ancor prima dell'entrata in vigore della L.
97/2013, il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria doveva
ritenersi superato, almeno per gli stranieri titolari di permesso UE slp, per
effetto dell'applicazione diretta delle previsioni della Direttiva 2003/109/CE), Corte App. Milano (l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali, rispetto
al godimento delle quali da parte dei titolari di permesso UE slp la Direttiva 2003/109/CE non consente di derogare; deroga di cui, per altro, lo Stato italiano
non ha inteso avvalersi, non potendo essere qualificate come espressione della
volonta' di deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa); in senso
ancora piu' forte, Trib. Ivrea:
l'assegno per le famiglie con almeno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998
spetta, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare
e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al
sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita
accettabili per il contesto familiare (nota: la sentenza sembra dare rilievo al
fatto che uno straniero appartenga alla categoria di coloro che contribuiscono
al finanziamento dei servizi pubblici, il che appare inappropriato in relazione
al godimento di una misura assistenziale)
Nota: l'INPS ha
aggiornato, a seguito delle modifiche apportate da L. 97/2013) le informazioni
fornite sul proprio sito in merito ai destinatari dell'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
(da un comunicato Stranieriinitalia)
Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della norma
varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello stesso
senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le
istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti
richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013;
nota: interpretazione in contrasto
con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale
assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha
valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il
diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa
necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)
Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del
permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo
successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del
ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta
interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla
luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia'
riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune
di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al
pagamento dello stesso assegno
Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo
semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della
L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme
agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla
Direttiva 2003/109/CE; nello stesso
senso, Trib. Firenze
Trib. Milano:
discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto
all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri
titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura
comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria disapplicazione
di art. 65 L. 448/1998
e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo
semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di
cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione
passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i
soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di discriminazione
collettiva
Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano
(compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di
primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione
attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs
215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per
nazionalita', dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione
indiretta per razza o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le
cause di discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano
della legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori
discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di
fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3
co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al
lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di
ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed
espresso nelle direttive UE
Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano,
immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi
relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998,
inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei
beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al
Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione
della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle
informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari
Sent. Cass.
15220/2014, che dichiara inammissibile il ricorso dell'INPS contro Corte App. Milano (che riconosceva il diritto all'assegno familiare per i nuclei
familiari numerosi con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998,
anche a straniero regolarmente soggiornante non titolare di permesso UE slp,
sulla base di una non chiara interpretazione estensiva delle disposizioni
vigenti, basata sulla tutela dei diritti inviolabili della persona garantita da
art. 2 Cost.) in
base ad argomenti estremamente confusi, ipotizza,
sulla base della Sent. CEDU Dhahbi c. Italia, che il far decorrere l'accesso all'assegno dall'1/7/2013 configuri una discriminazione dello straniero
soggiornante in modo non occasionale rispetto a italiani e comunitari (nota: la sentenza ritiene l'assegno ex
art. 65 L. 448/1998 misura non essenziale, confondendo misure previdenziali -
l'assegno familiare ordinario - e misure assistenziali - l'assegno in questione
-; ritiene anche che, fino alla modifica apportata da L. 97/2013, l'assegno
rientri nella deroga ammessa da Direttiva 2003/109/CE per misure non essenziali)
Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998,
per familiari di cittadino UE
titolari di diritto di soggiorno si intendono quelli di cui all'art. 2 D. Lgs.
30/2007, per familiari di titolare di permesso UE slp si intendono quelli
ricongiungibili; nota: l'inclusione
dei familiari di titolare di permesso UE slp che non siano personalmente
titolari di permesso UE slp e' frutto di un'interpretazione scorretta, dato che
la disposizione fa riferimento a "familiari con diritto di soggiorno"
e che, per il familiare straniero di titolare di permesso UE slp, il soggiorno
non si configura come un "diritto"
Circ. INPS 104/2013: in caso di variazione della composizione del nucleo familiare,
l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
puo' essere erogato in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui sussiste
il requisito di almeno tre figli minorenni, anche se la domanda rivolta ad
ottenere tale prestazione, purche' formulata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della
sussistenza di tale requisito (per compimento della maggiore eta' da parte di
uno dei figli, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione
di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente); ai fini
di tale erogazione frazionata e' necessario che, al momento del venir meno del
requisito relativo alla presenza di tre figli minori, il richiedente abbia gia'
un ISEE in corso di validita' riferito al proprio nucleo composto con almeno i
tre figli minori
Note:
o
Circ. INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari
composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 24.377,39
euro
o
Circ. INPS 34/2013 e Com. PCM 20/2/2013: per il 2013, l'importo dell'assegno e' pari a 139,49 euro; il valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari
composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.108,71
euro
o
Com. PCM 20/2/2014: per il 2014, l'importo dell'assegno e' pari a 141,02 euro; il valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari
composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.384,91
euro; per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/1998 (art. 65 co. 1 L. 448/1998);
Circ. INPS 48/2015: per i richiedenti che presentano la domanda di assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minorenni per l'anno 2014 dal 1/1/2015 al
31/1/2015 si applica il valore dell'ISEE rivalutato, pari a 8.538,91 euro
o
Com. PCM 25/3/2015: per il 2015, l'importo dell'assegno e' pari a 141,30 euro; il valore
dell'indicatore della situazione economica per le domande relative al 2015 e'
pari a 8.555,99 euro; Circ. INPS 64/2015: riguardo all'assegno da erogare per il 2014, per i procedimenti in
corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno 2014
Determinazione Comune Serravalle Scrivia (Alessandria): tutti gli stranieri legalmente
soggiornanti fruiscono, a parita' con l'italiano, dell'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998,
in base all'applicazione diretta delle disposizioni della Direttiva 2011/98/UE (nota: di per se' tali disposizioni si applicano
agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro) e all'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che ogni persona che risieda o si
sposti legalmente all'interno dell'Unione europea ha diritto alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto
dell'Unione europea e alle legislazioni e prassi nazionali
Lettera del Comune di Brescia: si riconosce l'applicabilita' diretta della Direttiva 2011/98/UE in relazione al godimento dell'assegno di cui
all'art. 65 L. 448/1998,
con decorrenza a partire dal 26/12/2013 (giorno successivo al termine per il
recepimento della direttiva)
Parere UNAR,
emesso su richiesta di un Comune italiano: si afferma il diritto dei cittadini tunisini e marocchini all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998,
anche in assenza del permesso UE slp, sulla base del principio di parita'
sancito dagli Accordi euromediterranei
tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente,
Tunisia e Marocco (si ribadisce l'obbligo delle autorita' di uno Stato
membro di applicare la norma interna in maniera compatibile con quella europea
ovvero di disapplicare la prima a favore della seconda)
Il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
o
lavoro
subordinato
o
permesso UE slp
o
motivi familiari
o
attesa
occupazione
o
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
o
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
o
Carta blu UE
o
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
Trib. Monza: il
bonus bebe' previsto, per i figli di madri italiane o comunitarie, da art.1 co.
331 e 332 L. 266/2005,
costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, sicche'
la sua attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce un
comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parita' di
trattamento previsto da art 3 D. Lgs. 215/2003 (comunicato ASGI)
Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il
31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di
eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di
cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri
titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui
o
la domanda deve
essere presentata da un genitore convivente
o
se il genitore
avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace
o
nel caso in cui
il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo'
essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con
riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg
dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso
in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese
di presentazione della domanda
o
l'erogazione
dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste
o
il genitore si
considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso
comune (DPR 223/1989)
o
in caso di
minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale
nucleo
o
tutti i
requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda
o
se la domanda
viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di
agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore
o
in caso di
affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei
disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo
familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente
o
qualora l'onere
sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle
previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno
trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare
l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in
vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei
valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS
Note:
o
l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli
stranieri titolari di un permesso di
soggiorno che consenta di lavorare
in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo
senso, Lettera ASGI
al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o
Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande
di assegno di natalita' anche per familiari
stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito
all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per
stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno
(sulla base del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni
essenziali; in questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far
seguire ricorsi amministrativi e giudiziari)
o
il sistema
online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno
diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e
inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
Art. 80, co. 19, L. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001): limitazione ai soli
titolari di carta di soggiorno (ora permesso UE slp) e ai minori iscritti
nella carta di soggiorno della parificazione, di cui allart. 41 T.U., relativa
alla fruizione di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di
assistenza sociale (quelle, cioe', per l'adozione delle quali non e' prevista
alcuna valutazione discrezionale dell'ammnistrazione; coincidenti con la
nozione di misure di "sicurezza sociale" nella normativa
comunitaria); certamente inclusi:
o
assegno sociale (gia pensione sociale; All. 1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari
a 5.424,9 euro per anno):
disciplinato da
art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art.
20, co. 10 L. 133/2008
concesso in
presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008,
a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:
-
il requisito si
applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande
presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento
della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e
continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci
anni)
-
ai fini della
dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi
pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile
(es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
-
per il computo
dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei
diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di
scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti
di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente,
per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio
potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del
tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
-
i cittadini comunitari che siano o siano
stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o
disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro
in cui risiedono, anche alle prestazioni
di carattere non contributivo di cui
all'art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g
dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro
erogato
dallINPS: 13 mensilita
non reversibile
non esportabile
in caso di rimpatrio o trasferimento allestero dello straniero (chiarimento
INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
allestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta
a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa
verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008)
spetta anche al
genitore ricongiunto se non gode di alcun reddito proprio e trae il suo
sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio, dal momento
che, ai sensi di art. 3 co. 6 L. 335/1995,
il reddito da prendere a riferimento e' quello esclusivo della persona che
richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed
altri redditi ivi specificamente indicati, che non includono il sostentamento
da parte del figlio (Sent. Cass. 13576/2013)
o
prestazioni per minorati civili:
previste per
-
invalidi civili (persone, residenti in
Italia, di eta < 65 anni
che abbiano perduto, totalmente o
parzialmente la capacita lavorativa,
per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
pensione di inabilita (perdita totale
della capacita di lavoro)
assegno mensile (perdita parziale della
capacita di lavoro)
indennita di accompagnamento (invalidita totale
e incapacita di deambulazione o di
altre funzioni fondamentali)
indennita mensile di frequenza (per invalidi di eta < 18 anni, incapaci
di svolgere funzioni tipiche della propria eta o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione,
centri diurni, etc.)
-
ciechi civili :
pensione
per ciechi assoluti
pensione
per ciechi parziali
indennita di accompagnamento per ciechi assoluti
indennita speciale per ciechi parziali
-
sordomuti:
pensione
indennita di comunicazione
concesse a
persone sprovviste di reddito nella
misura prevista dalla legge
erogate
dallINPS o (per la parte in eccesso
rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)
le provvidenze
erogate a stranieri privi di carta di
soggiorno prima dellentrata in
vigore della L. 388/2000 non
devono ovviamente essere restituite;
quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellamministrazione sulla
restituzione, assunte secondo equita (parere 76/01, sez. I, Consiglio di
Stato); la restrizione non e'
retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima
dell'entrata in vigore della L. 388/2000,
ha diritto al trattamento (Sent. Corte
Cost. 324/2006 e, in precedenza,
Trib. Udine,
Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
il reddito che deriverebbe (dalla Relazione
introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invalidita
(anche per ciechi e sordomuti?) e computabile,
in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di
soggiorno (da Regolamento)
L. 122/2010
e circ. INPS 126/2010:
o
ai fini del
riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate
al reddito, si tiene conto
dei redditi
derivanti da prestazioni per le quali sussiste lobbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971 e conseguiti nello stesso anno
dei redditi
diversi da questi, conseguiti nell'anno precedente
o
se al titolare
di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel
corso dell'anno viene liquidata una nuova
prestazione per la quale sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati, e il reddito rilevante che ne risulta supera il limite massimo di reddito
personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si procede alla revoca della prestazione collegata al
reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent. Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della
pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito
del coniuge
o
per la verifica
del diritto al mantenimento dell'assegno
sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al
coniuge, e' attribuito a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per
le prestazioni d'invalidita' civile
collegate al reddito, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare
rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati
Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa
all'erogazione di una Carta acquisti,
in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di
diritto di soggiorno, in possesso di determinati requisiti economici,
lavorativi e familiari e residenti da almeno un anno nel Comune presso il quale
presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013); nota:
resta escluso il destinatario di protezione internazionale, in contrasto
con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE (benche' tale destinatario risulti incluso nel modulo
apposito approntato dal Comune di Verona); Comunicato ASGI: le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in
contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi
euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un
lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
I residenti
cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari
del diritto di soggiorno possono ottenere, al pari dei cittadini italiani
residenti, il rilascio di una "carta
acquisti" finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento
delle bollette energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art.
81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013)[40];
note:
o
resta escluso il destinatario di protezione internazionale, in contrasto
con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE (prima della modifica apportata da L. 147/2013,
tuttavia, Trib. Brescia aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione al
ricorso di un rifugiato per il
mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto
l'Amministrazione aveva deciso di erogare il beneficio
o
le restrizioni
nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi
di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi
euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un
lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013
si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di
accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della
determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene
modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e
gli immobili posseduti all'estero; nota:
prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e
Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib.
Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia
insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con
procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)
Istruzioni
relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):
o
requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di
familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino
comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione
di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione
anagrafica
trattamenti
pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri,
risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per
anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una
utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di
piu' di una utenza del gas
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un
autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile
ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non
ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro,
ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE,
superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente
al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di
vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto
ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o
la domanda si
presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o
se la domanda
della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso
l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi
presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o
al momento del
rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione
dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di
residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel
bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o
per effettuare
il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della
richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o
della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta
o
ove sia
necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle
dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui
moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS,
dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o
l'amministrazione
puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti
necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di
sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale
storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di
attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o
per la richiesta
di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi
moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
Art. 19, co. 8 L. 2/2009: rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi;
sospetta illegittimita' della
disposizione per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1,
lettera f) Direttiva 2003/109/CE, nonche', con riferimento ai rifugiati, con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE
Nota: lart. 2,
co. 2 T.U. parifica lo straniero regolarmente soggiornante al cittadino
italiano ai fini del godimento dei diritti in materia civile, salvo che
convenzioni internazionali o il T.U. dispongano diversamente; in contrasto, le
limitazioni in materia di assistenza sono state introdotte con leggi
finanziarie (che non modificano il T.U.)
La Giunta della Provincia di Bolzano ha deliberato di disapplicare, a far data dall'1/6/2003, l'art. 80, co. 19, L. 388/2000, in quanto in contrasto con il Regolamento CEE 1408/1971, Reg. CEE/574/1972 e Regolamento CEE n. 859/2003, secondo il parere legale dellAvvocatura
provinciale dd. 28/4/2005; nello stesso senso, Trib. Trento
(nota: interpretazione palesemente
errata dell'art. 1, Regolamento CEE n. 859/2003, che equipara gli stranieri legalmente soggiornanti
in uno Stato membro ai cittadini comunitari che esercitino il diritto alla
libera circolazione ai fini del godimento delle misure di "sicurezza
sociale" - quelle, cioe', per l'adozione delle quali non e' prevista
alcuna valutazione discrezionale dell'ammnistrazione; ossia, le
"provvidenze che costituiscono diritto soggettivo" di cui all'art.
80, co. 19, L. 388/2000
-, a condizione pero' che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro";
ad esempio, per aver risieduto precedentemente in altro Stato membro)
Parere UNAR contrario
alla legittimita' di art. 80 L. 388/2000 alla luce di art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 9 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977)
L'UNAR ha
assunto la decisione
di adottare e inviare a Regioni, Province e Comuni, una Raccomandazione in merito ai "Requisiti per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale",
nella quale si afferma:
o
se una
determinata prestazione di assistenza
sociale e' prevista dalla legge
statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i
cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari
di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione
del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di
una possibile violazione del criterio di proporzionalita'
e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che
la misura assistenziale intende tutelare (nota:
la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in
ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il
requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei
beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando
l'effetto richiamo)
Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente
legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato
ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi
dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di
incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della
discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la
nuova delibera che revoca la
precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve
ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza
italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE,
all'interrogazione riportata da ANSA: se
il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere
erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i
principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva,
dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la
parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi
un provvedimento illecito, essendo
irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib. Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che
ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria (tanto che al momento
della sentenza il bonus e' attribuito "con riserva di ripetizione") e
che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano
sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu'
aderenti a uno spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a
ciascuno degli stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a
ragione dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e
la somma di 15.000 euro allASGI, quale risarcimento della lesione alla
generalit dei consociati)
Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la
delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per
la retta discrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano
per lanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della
coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune
di Roccafranca (in violazione di art. 41
D. Lgs. 286/1998)
Trib. Milano:
la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona
l'erogazione di un bonus bebe' alla
cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di
qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima,
conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il
sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo
straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono
individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco
approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate
ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera
che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori,
si ordina l'automatica erogazione a
tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate
da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il
ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del
Tribunale di Milano; nota: il
Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra
impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione
del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388
co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile
con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032)
Questione di
legittimita' dell'art. 20, co. 10 L. 133/2008
sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia
di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che
esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu'
dettagliate sulla L. 133/2008);
nota: in realta', art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione (incluse
quelle di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 ed elencate
nell'Allegato X dello stesso Regolamento, inserito da Regolamento CE 988/2009; tra queste, per l'Italia, la lettera g riporta
l'assegno sociale) sia subordinato al compimento
di un certo numero di anni di lavoro
o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano
essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di
residenza trascorsi in altro Stato
membro
Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione
europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari,
degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della
protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio della Carta acquisti (art. 81 co. 32 L. 133/2008,
prima della modifica introdotta da L. 147/2013);
note:
o
Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative
nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia
Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di
parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o
Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di
un rifugiato per il mancato accesso
al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha
deciso di erogare il beneficio
o
art. 81 co. 32 L. 133/2008
e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti
cittadini comunitari ovvero
cittadini stranieri titolari di permesso
UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano
comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale
o
le restrizioni
nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi
di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi
euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un
lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimita' costituzionale di
art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art. 9, co. 1 T.U., con riferimento al
requisito di reddito (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 306/2008:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art.
9, co. 1 T.U. nella parte in cui
escludono dal godimento dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. l L. 18/1980
gli stranieri privi dei requisiti di
reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte,
condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia
l'erogazione di una misura destinata a soggetti totalmente inabili al lavoro)
Sent. Corte Cost. 11/2009:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art.
9, co. 1 T.U. nella parte in cui
escludono dal godimento della pensione di inabilita' di cui all'art.
12 L. 118/1971
gli stranieri privi dei requisiti di
reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole, secondo la Corte,
condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una certa soglia
l'erogazione di una misura gia' condizionata al fatto che il reddito non superi
una determinata soglia; nota: la
Corte non esamina l'entita' delle due soglie, che potrebbe essere tale da
rendere compatibili le due condizioni)
Nota: il
requisito di reddito e' necessario per ottenere il permesso UE slp, non per
mantenerlo; a rigore, quindi, le disposizioni censurate dalla Corte
Costituzionale non sono incompatibili con la natura assistenziale delle
prestazioni considerate
Trib. Bari:
Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 travolgono la legittimita' costituzionale di dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art.
9, co. 1 T.U. con riferimento
alla fruizione di tutte le
provvidenze che costituiscono diritto
soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di assistenza
sociale (incluso l'assegno di
invalidita'; in questo senso, Trib. Genova,
anche in altra sentenza, Trib. Firenze, Trib. Bologna, con riferimento all'assegno sociale, Trib. Urbino,
con riferimento alla inabilita' per
ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962
e all'indennita' di accompagnamento per
ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968,
e, piu' debolmente, Trib. Vicenza, che prevede l'imminente dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della disposizione con riferimento alla fruizione dell'assegno di invalidita');
nello stesso senso, anche Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in
maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte
le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando
quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta
gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina
all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi
assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il
fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non
episodico, sia priva del permesso UE slp; in
senso diverso, Ord. Cass. 11053/2014, che, non ritenendo le sentenze della Corte
Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente
considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non
hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte
Costituzionale (che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza
di motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione
di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso
UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti
(art. 8 L. 66/1962),
dell'indennita' di accompagnamento per
ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968)
e dell'assegno sociale maggiorato
(art. 38 L. 448/2001)
Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimita' costituzionale di art. 80,
co. 19 L. 388/2000 con riferimento al requisito di soggiorno quinquennale
pregresso (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 187/2010:
illegittimita' costituzionale dell'art.
80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
di permesso UE slp la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui
all'art. 13 L. 118/1971;
la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un requisito di legale
presenza sul territorio dello Stato da
almeno 5 anni discrimina lo straniero, in violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (il godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti
nella convezione deve essere assicurato senza alcuna distinzione, inclusa
quella basata sulla nazionalita') e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 (tra i diritti garantiti vi e' quello al rispetto
dei beni patrimoniali della persona), cosi' come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo (tra i diritti patrimoniali devono essere incluse
anche le prestazioni sociali, anche quelle che non si basano su un precedente
rapporto di contribuzione), trattandosi di una misura, l'assegno mensile di invalidita', mirata a fornire il sostentamento essenziale alla persona,
e non una semplice integrazione del reddito (si adeguano a questa sentenza Sent. Cass. 4110/2012, Trib. Perugia, Ord. Cass. 10665/2012; Corte App. Perugia: Sent. Corte Cost. 187/2010 ha effetto su tutti i rapporti non esauriti, incluso
quello tra il cittadino straniero e l'INPS per il quale fosse pendente il
processo di primo grado, anche quando il provvedimento dell'INPS impugnato
fosse stato adottato anteriormente alla sentenza; nello stesso senso,
sull'effetto retroattivo, Trib. Lucca)
Note:
o
l'imposizione
del requisito di soggiorno quinquennale
potrebbe continuare ad essere
considerato legittimo con
riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo
straniero accederebbe, quindi, se ha tutti
i requisiti per il rilascio del permesso
UE slp, ad eccezione del reddito
o
la questione
della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di
un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento
all'indennita' di frequenza di cui
all'art. 1 L. 289/1990;
la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009;
Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)
o
la questione
della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di
un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento
all'indennita' di accompagnamento da
Ord. Trib. Urbino e da Ord. Trib. Cuneo
o
la questione
della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di
un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento
alla pensione di inabilita' da Ord. Trib. Cuneo
o
Trib. Pisa,
seguendo Sent. Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali garantiti
dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento con carattere di prestazione vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e
disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un
soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu'
drasticamente, Sent. Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita'
di accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa
riferimento a Sent. Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni
relative a diritti fondamentali quali il diritto
alla salute (inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le
menomazioni prodotte da patologie rilevanti), quando il soggiorno dello
straniero non abbia carattere meramente episodico (nello stesso senso, Trib. Milano)
o
Trib. Brindisi: accolto, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, il ricorso presentato da un cittadino straniero
privo di permesso UE slp avverso il diniego dellINPS a riconoscergli il
diritto allassegno sociale; nello
stesso senso, Sent. Cass. 10460/2013 (che ribadisce il principio della sufficienza del
carattere non episodico del soggiorno dello straniero, pur riguardando, in
effetti, il caso di uno straniero titolare di permesso UE slp) e Trib. Bologna
o
Trib. Verona:
riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile con indennita' di
accompagnamento a straniera titolare di permesso di soggiorno ordinario
(soggiorno comunque non episodico; si allinea, per lo piu' implicitamente, alla
giurisprudenza costituzionale); nello stesso senso, Trib. Lucca
o
Sent. Cass. 26380/2013: a seguito di Sent. Corte Cost. 306/2008, Sent. Corte Cost. 11/2009 e Sent. Corte Cost. 187/2010, lo straniero accede a pensione di inabilita',
indennita' di accompagnamento e assegno di invalidita', se sussistono le
condizioni, anche se non e' titolare di permesso UE slp, purche' il suo
soggiorno non abbia carattere episodico o di breve durata
o
Ord. Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte
Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente
considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non hanno
efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte Costituzionale
(che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza di
motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione
di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso
UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti
(art. 8 L. 66/1962),
dell'indennita' di accompagnamento per
ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968)
e dell'assegno sociale maggiorato
(art. 38 L. 448/2001);
in senso piu' forte, Trib. Urbino:
la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non puo' non valere
con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962
e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968
(diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro nei cui
confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche o
psichiche e l'impossibilit di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di
avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che
entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica
gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere
essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio
destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti
alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della
Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme interessate); nello stesso senso, anche
Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in
maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte
le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando
quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta
gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina
all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi
assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il
fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non
episodico, sia priva del permesso UE slp
o
in precedenza,
prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
riconosciuto il
diritto all'assegno sociale (Trib.
Pistoia, citato da Newsletter Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita' civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma privi del
permesso UE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in quanto
incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo
Trib. Genova:
il requisito di soggiorno pregresso
di 5 anni rimane in vigore ai fini delle
prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
ambiguita',
rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna
Trib. Genova, in
altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno
di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti,
incapace di produrlo, condizionate
al solo possesso del permesso di durata
non inferiore a un anno
Sent. Corte Cost. 61/2011, Sent. Corte Cost. 329/2011, Sent. Corte Cost.
40/2013 e Sent. Corte Cost. 22/2015: rafforzamento dell'orientamento enunciato
da Sent. Corte Cost. 187/2010; Sent. CEDU Dhahbi c. Italia (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 61/2011: respinge le eccezioni di illegittimita'
costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge
della Regione Campania 6/2010; in particolare, la Corte
o
ribadisce che
gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della
loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi;
tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale
attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza
sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti
inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)
o
esclude
che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso
di soggiorno per fruire dei servizi
sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)
Sent. Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
ai minori stranieri legalmente
soggiornanti della indennita' di
frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990
(in materia di assistenza economica agli invalidi); in particolare,
o
si riconosce,
sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto
fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto
soddisfacimento di bisogni primari
inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della
Repubblica promuovere e salvaguardare (non
solo il diritto al sostentamento
vitale)
o
si osserva come
questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che
mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della
famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare
percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art.
7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'
13/12/2006, ratificata con L. 18/2009
o
si afferma come
l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio
nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del
minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto
dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di
riabilitazione ed inserimento sociale del minore
o
si conclude che
risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
Note:
o
la questione
della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di
un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento
all'indennita' di frequenza di cui
all'art. 1 L. 289/1990;
la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009;
Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)
o
Trib. Genova
riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore straniero titolare
di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent. Corte Cost. 329/2011
o
Ord. Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte
Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente
considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non
hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte
Costituzionale (che la rigetta per manifesta inammissibilita', dovuta a carenza
di motivazione, con Sent. Corte Cost. 22/2015) la questione
di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso
UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti
(art. 8 L. 66/1962),
dell'indennita' di accompagnamento per
ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968)
e dell'assegno sociale maggiorato
(art. 38 L. 448/2001);
in senso piu' forte, Trib. Urbino:
la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non puo' non valere
con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962
e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968
(diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro nei cui
confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche o
psichiche e l'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di
avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che
entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica
gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere
essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio
destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti
alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della
Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme interessate); nello stesso senso, anche
Trib. Milano: sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in
maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte
le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando
quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta
gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), si ordina
all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi
assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il
fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non
episodico, sia priva del permesso UE slp
Sent. Corte Cost. 40/2013: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. l L. 18/1980
e della pensione di inabilita' di
cui all'art. 12 L. 118/1971;
si ribadisce che, quando siano coinvolti valori di essenziale risalto (quali,
in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarieta'
rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le
famiglie), presidiati dalla Costituzione e da diverse convenzioni
internazionali, e' priva di giustificazione la previsione di un regime
restrittivo, sulla base di criteri temporali o di reddito, nei confronti di
stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo
apprezzabile ed in modo non episodico
Sent. Corte Cost. 22/2015: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 L. 66/1962
e dell'indennita' per ciechi (con residuo visivo non
superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) di cui
all'art. 3 co. 1 L. 508/1988; si ribadisce, in
linea con Sent. Corte Cost. 40/2013, che e' priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo
(ratione temporis, cosi' come ratione census) in relazione a benefici
rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti
fortemente invalidanti, nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico
Nota: in precedenza, Trib. Milano, sulla base di Ord. Corte Cost. 285/2009 (che, secondo il giudice, ha ammesso, sia pure in maniera implicita, che i principi espressi in Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009 possano essere estesi in maniera automatica a tutte le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi, superando quindi la necessita' di rimettere alla Corte Costituzionale di volta in volta gli altri istituti sui quali essa non si e' ancora pronunciata), ordina all'INPS l'immediato ripristino della pensione di inabilita' per ciechi assoluti comprensiva dell'indennita' di di accompagnamento, non rilevando il fatto che la straniera interessata, legalmente soggiornante in modo non episodico, sia priva del permesso UE slp
Sent. CEDU Dhahbi c. Italia: l'esclusione
dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se
sorretta da una motivazione ragionevole
e perseguita in modo proporzionato;
pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata
Trib. Milano:
si solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella
parte in cui esclude dal diritto alla pensione
di invalidita' civile per sordi
di cui all'art. 1 L. 381/1970
e alla indennita' di comunicazione
di cui all'art. 4 L. 508/1988
gli stranieri privi del permesso UE slp; nonostante le precedenti analoghe
pronunce della Corte Costituzionale riferite ad altre prestazioni di
invalidita', non e' infatti possibile ne' interpretare in modo
costituzionalmente conforme la predetta norma, ne' estendere gli effetti di
dette pronunce, ne' disapplicare la norma per contrasto con art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di norma di principio senza efficacia
diretta nell'ordinamento
Trib. Verona
e Trib. Verona
(nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno
di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di
soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva
2011/98/UE, di da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e di Sent. CEDU
Dhahbi c. Italia;
discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano
rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito
di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di
permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota:
di per se' le disposizioni di Direttiva
2011/98/UE si
applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro
Trib. Alessandria: diritto all'assegno di
maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva
2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a
trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno;
INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare adeguata
pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti
informatici)
Reazione dell'INPS alla giurisprudenza costituzionale
(torna all'indice del capitolo)
Presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro per l'integrazione e al Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla pratica discriminatoria in
materia di accesso alle prestazioni assistenziali attuata dall'INPS nei
confronti di stranieri invalidi o disabili, aventi i requisiti di legge per
conseguire la pensione di inabilita', l'indennita' di accompagnamento,
l'indennita' di frequenza o altre provvidenze analoghe, continuando a
subordinarne l'erogazione alla titolarita' di un permesso UE slp, senza tener
conto delle sentenze della Corte Costituzionale
Trib. Pavia:
riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere
dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
o
al fine di
ottemperare a quanto statuito dalla Corte
Costituzionale, l'indennita' di
accompagnamento, la pensione di
inabilita', l'assegno mensile di
invalidita' e l'indennita' mensile
di frequenza dovranno essere concesse, in presenza dei normali requisiti, a
tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso UE
slp, alla sola condizione che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 41 D.
Lgs. 286/1998)
o
le pronunce
della Corte non potranno trovare applicazione nelle situazioni ormai
consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato; pertanto, eventuali
domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione
decennale, e in assenza di giudicato
Categorie che fruiscono comunque delle misure di assistenza sociale,
anche in mancanza del permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
Gli Accordi euromediterranei tra le
Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
(ratificati con legge e vincolanti per l'Italia) sanciscono la non
discriminazione in materia di sicurezza
sociale tra cittadini di quei paesi residenti o legalmente impiegati e
familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui i
lavoratori sono occupati; la nozione di sicurezza sociale contenuta negli
Accordi euromediterranei deve essere intesa (Sent. Corte Giust. C-113/97) allo stesso modo dell'identica nozione contenuta in
Regolamento CEE 1408/1971 (come
modificato da Reg. Cons. UE 1247/1992), che include le prestazioni speciali a
carattere non contributivo (per l'Italia, l'all. II bis al Regolamento CEE 1408/1971 menziona
espressamente prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale; nota: il
Regolamento in questione e' stato sostituito da Regolamento CE 883/2004, e l'allegato rilevante e' ora l'Allegato X a tale
Regolamento, inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte
Giust. C-215/99: non e' inclusa nella nozione di sicurezza sociale una prestazione che, pur
avendo carattere di diritto soggettivo, non
copra uno dei rischi di cui all'art. 4, co. 1 Regolamento CEE 1408/1971 (malattia e maternita', invalidita', vecchiaia,
superstiti, infortunio sul lavoro e malattie professionali, morte,
disoccupazione, carichi familiari; nota: verosimilmente, anche paternita' e
pensionamenti anticipati, in base all'ampliamento apportato da Regolamento CE 883/2004); nota: Sent. Cass. 24278/2008, non tenendo conto di Sent. Corte Giust. C-113/97, esclude che la nozione di sicurezza sociale si
estenda alle prestazioni non contributive; in senso opposto, Trib. Genova,
sent. Cass. 17966/2011, Trib. Bologna: la nozione di sicurezza sociale va interpretata in base alle nozioni
proprie del diritto comunitario sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea, e si estendende quindi alle prestazioni non contributive
Sent. Corte Giust. C-18/90: in base ad art. 41 co 1 Accordo di cooperazione tra la Comunita' economica
europea ed il Regno del Marocco, e'
illegittimo che uno Stato membro rifiuti di concedere un'indennita' di
disoccupazione giovanile, prevista dalla sua normativa, ad un familiare di un
lavoratore di nazionalita' marocchina con lui residente
Trib. Treviso: ASL di Treviso e INPS accettano di riconoscere l'indennita' di
accompagnamento a un minore marocchino totalmente invalido, benche' privo di
permesso UE slp; probabilmente (secondo Newsletter ASGI 3/12/2008) in base all'applicabilita' dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco
Trib. Genova:
come effetto dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco, un lavoratore marocchino
regolarmente soggiornante in Italia ha diritto al riconoscimento dell'assegno
di invalidita' civile in presenza di tutti e soli i requisiti richiesti per i
cittadini italiani; nello stesso senso, Trib. Bologna, con riferimento all'assegno sociale
Trib. Verona:
il cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ha diritto alle indennita' per ciechi civili di cui
alla L. 382/1970,
anche se e' privo di permesso UE slp, come diretta applicazione
nellordinamento italiano dell'Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco, in quanto norma di diritto
comunitario (l'accordo e' recepito dal Regolamento CEE 2211/1978); nello stesso senso, Trib. Tivoli
(in relazione all'accesso dei cittadini e delle cittadine del Marocco
regolarmente soggiornanti in Italia all'assegno
di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998,
a prescindere dal possesso del permesso UE slp) e Trib. Perugia e Trib. Lucca
(in relazione al godimento della pensione
di inabilita' da parte di un cittadino marocchino regolarmente
soggiornante, ma privo di permesso UE slp)
Corte App. Trento: la moglie convivente di un lavoratore tunisino ha diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
in base al principio di non discriminazione di cui all'art. 65 Accordo
euro-mediterraneo tra Comunita' europea e Repubblica di Tunisia (ratificato con
L. 35/1997)
in relazione alle prestazioni di previdenza sociale, essendo la nozione di
previdenza sociale ai fini dell'applicazione dell'accordo la stessa di cui al Regolamento CEE 1408/1971 (comprendente quindi le prestazioni per maternita')
Trib. Reggio Emilia: l'assegno di maternita' di
cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche alla donna in
possesso di ordinario permesso di soggiorno coniugata con cittadino turco
regolarmente soggiornante per lavoro, in base al principio di parita' di
trattamento in materia di sicurezza sociale tra cittadini UE e lavoratori
turchi e loro familiari, contenuto nell'art. 3 co. 1 della Decisione 3/80 sull'associazione CEE-Turchia
Parere UNAR,
emesso su richiesta di un Comune italiano: si afferma il diritto dei cittadini tunisini e marocchini all'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998,
anche in assenza del permesso UE slp, sulla base del principio di parita'
sancito dagli Accordi euromediterranei
tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente,
Tunisia e Marocco (si ribadisce l'obbligo delle autorita' di uno Stato
membro di applicare la norma interna in maniera compatibile con quella europea
ovvero di disapplicare la prima a favore della seconda)
Il titolare
dello status di protezione
internazionale (e il titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007) e' equiparato al cittadino
italiano in materia di assistenza
sociale
Lett. Minlavoro
10/6/2005, citata in un comunicato,
e Nota Minlavoro 15/7/2005, citata da Mess. INPS n. 2226/2008 specificano che le misure previste per il titolare
di permesso UE slp si estendono
anche al rifugiato (a proposito dell'assegno
di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/1998, ora art. 74 D. Lgs. 151/2001), salvo che le misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari (con
dubbia compatibilita' con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea,
o
circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei
requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti
(a quel tempo, pensione sociale)
o
circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso
quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al
destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)
o
circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o
Trib. Milano:
il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o
Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di
prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)
Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono
essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere
l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero
autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla
normativa nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello
straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita
o l'integrita' fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o
degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di
tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che
sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta
intenzionalmente al predetto straniero in tale paese
I titolari di Carta blu UE godono, in materia di
assistenza sociale, dello stesso
trattamento riservato ai cittadini
I familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino italiano o comunitario residente in Italia (alla
luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: "con diritto di soggiorno") godono di parita' di trattamento con il cittadino
italiano per le materie previste dal Trattato CE
e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal
diritto derivato; Sent. Corte Giust. C-316-85: di tale beneficio i familiari godono solo indirettamente;
non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la
condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del
mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita'
continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con
diritto di soggiorno autonomo)
Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno
di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) ad una straniera madre di cittadina italiana (nota: il riferimento implicito e' alla
Sent. Corte Giust. C-200/02), benche' titolare di permesso per motivi familiari e non di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; il fatto di non aver
ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, pur
possedendo i relativi requisiti, non preclude il godimento dei diritti
riconosciuti al titolare di tale carta (art. 19 co. 2 e 4 D. Lgs. 30/2007); nota: significa che il rilascio della
carta ha carattere puramente ricognitivo del diritto di soggiorno
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto,
da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col
cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune
e altra figlia straniera, non rientra
nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o
sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini
dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari
del summenzionato cittadino comunitario,
o, in caso contrario, che possano
essere considerate come prevalentemente
a carico di costui
o
e' legittima una normativa di uno Stato
membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena
descritta, un requisito di residenza
quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale
Stato membro
In deroga al principio di parita'
trattamento, i familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia
(nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno dei familiari o del
cittadino - in tal caso, comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario
venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi
loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
(nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i familiari di cittadini comunitari
hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalita' e nei
limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e
servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche
nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro da parte
del cittadino comunitario)
Sent. Corte Giust. C-22-08: le prestazioni
di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne da' la
legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro, non possono essere considerate
"prestazioni d'assistenza sociale",
ai sensi di art. 24, co. 2 Direttiva 2004/38/CE; i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato
membro, purche' abbiano stabilito legami
reali con il mercato del lavoro di quest'ultimo, possono avvalersi
dell'art. 39, co. 2 Trattato CE
al fine di beneficiarne
Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti,
in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale
Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca,
far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri
delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a
un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del
versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971
Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di
sicurezza sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che
avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato
firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva
ancora aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati
politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione dell'accordo
bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento
Nota: la Direttiva 2005/71/CE prevede (senza che art. 27-ter T.U. abbia recepito questo
punto) parita' di trattamento tra lo straniero ammesso a soggiornare per
ricerca scientifica e i cittadini nazionali per quanto riguarda la sicurezza
sociale ai sensi del Regolamento CEE 1408/1971; rispetto a quest'ultimo punto, si prescinde dalla
condizione prevista dal Regolamento CEE n. 859/2003, in base alla quale gli stranieri godono della
parita' con i cittadini nazionali, ma solo a condizione che "si trovino in
una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un
solo Stato membro"
Misure assistenziali non precluse allo straniero privo di permesso UE
slp (torna all'indice del capitolo)
Altre
forme assistenziali garantite agli stranieri di cui all'art. 41, co. 1 T.U.
(titolari di permesso di soggiorno di durata > 1 anno e minori
iscritti nel loro permesso), non
limitate dalla L. 388/2000:
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese
private:
benefici (a
partire dalla possibilita di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome delluguaglianza di
diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino
italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano
(art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte
Cost. 454/1998 (si
richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
richiesto il
possesso di permesso di soggiorno
che abiliti allo svolgimento stabile di attivita
lavorativa subordinata
o
prestazioni e
dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co.
1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali);
Sent. Corte
Cost. 432/2005: illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come
modificato da art. 5, co. 7, Legge
Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri
residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di
trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);
o
bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a
tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009);
circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:
sufficiente che
il solo richiedente straniero sia residente in Italia
per i componenti
del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere
in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di
familiare a carico, che puo' essere costituita da
-
documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dorigine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio
-
documentazione
con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
-
documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato
italiano del Paese dorigine
Gli stranieri
privi di permesso UE slp possono
altresi' fruire di misure erogate
dalle amministrazioni locali, quali
o
reddito minimo
di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
3 anni di
residenza legale
reddito
inferiore a una determinata soglia
iscrizione al
collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000),
salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o
di figli di eta < 3 anni
o
reddito minimo
per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:
2 anni di
residenza nella Regione Lazio
iscrizione al
Centro per l'impiego
eta' compresa
tra 30 e 44 anni
reddito annuo
non superiore a 8.000 euro
A stranieri e
apolidi da respingere o espellere sono garantiti gli interventi di ricetto ed assistenza temporanea (art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998)
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal
Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per
quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE
slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura
di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE
slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura
di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; note:
o
Trib. Udine
(confermato da Trib. Udine):
e' indirettamente discriminatorio,
ma anche manifestamente sproporzionato
e ingiustificato (la necessita' di
contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta,
secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter
soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto
dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli
17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo
(Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha
rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe
dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o
Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia
del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione
di assegno di natalita' ad una
cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di
anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli
Venezia Giulia, avendo il Comune di
Gorizia ha provveduto a disapplicare
la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il
beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli
interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il
requisito della residenza triennale
sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per
persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di
protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di
titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000
deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto
degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo'
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed
ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta
di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito
di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia
stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere
che sia cessata la materia del contendere)
Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore
dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da
almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici
a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
o
esposti ASGI all'UNAR e
alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con
riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni
la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione
europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione
a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
o
par. UNAR:
il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo
perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in
oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al
soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione
Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata"
del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
o
la Commissione
UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane
di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti
dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto
della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere
informazioni in merito o cercare soluzioni
La Commissione
UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni
di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
Aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
o
le procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato
l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste
disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
o
le disposizioni
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli
alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un
determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale,
costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo
in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli
Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso
alle prestazioni sociali, un requisito di residenza
di 24 mesi nel territorio regionale
per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp,
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per
gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno; l'ASGI, con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni
che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni
sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei
limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.,
nonche' di art. 3 Cost., dal
momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero
maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece
ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito
della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura
di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei
comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:
o
illegittimita'
costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la
provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse
destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra'
che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente
irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella
Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni
primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la
protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio
nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo'
derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello
straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia
tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la
quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva
stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura
nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di
cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui
si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non
viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per
provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della
residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente
superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore
regionale ha violato art. 3 Cost.
o
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per
misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o
per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che
vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o
legittima anche
l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al
soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di
primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione
si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la
comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lefficacia
Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce,
per gli stranieri, il requisito della residenza
pregressa nel territorio della Regione
con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno
Approvate nuove
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito per la Regione Friuli Venezia-Giulia; che prevedono il
requisito ai almeno due anni di residenza nel territorio della Regione, senza
riferimento alla cittadinanza (comunicato Stranieriinitalia)
Parere UNAR
relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto
3/8/2011, che dispone la realizzazione,
tramite i Comuni, di un programma di interventi
economici straordinari a favore delle famiglie
numerose e di quelle con parti
plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo
l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se
riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale
ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari
e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso
di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi,
destinatari di protezione internazionale
e loro familiari, apolidi, minori che
siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di
adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere
discriminatorio della delibera
Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le
modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011,
che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di
accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel
territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di
necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio
nazionale
Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui
stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti
dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di
soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere
al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria,
all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost.,
dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una
disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale,
al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la
limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente,
i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna
ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che
presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di
disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale
La disposizione,
con riguardo ai cittadini stranieri, limita laccesso alle prestazioni ai soli
soggetti che, oltre a risiedere in Calabria, siano in possesso di regolare
carta di soggiorno
Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per
l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i
figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno
cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di
assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una
provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del
beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione
di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e
significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in
termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o
provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o
dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o
dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota:
il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui
requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera
una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola
residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali
e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni,
con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti
di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.
Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge
Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli
stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di
art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento
15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi";
i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale
previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere
che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore
rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta
che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura
sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno
specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che
potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del
principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale
della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di
accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a
consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al
requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini
dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con
gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la
finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione
assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli
minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che
subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al
requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni
continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del
permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., con
il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini
comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione
di art. 117 co. 1 Cost.
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di
o
art. 1, co. 3,
lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole "e alla relativa
durata", e art. 10, co. 2 e 3, L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che, per l'accesso alle
prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica, e' richiesto ai
cittadini stranieri un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza
e dimora stabile in provincia di Bolzano e che per tali stranieri l'accesso
alle prestazioni che vanno oltre le prestazioni essenziali puo' essere
condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata;
violazione di art. 3 Cost.,
dato che, mentre il requisito di dimora stabile e' legittimo per una
prestazione regionale, quello di residenza prolungata non lo e', non essendovi
alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni
di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale,
che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle provvidenze in questione
(Sent. Corte Cost. 40/2011)
o
art. 12, co. 4, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che i requisiti
igienico-sanitari, quelli di idoneita' abitativa degli alloggi, nonche' i
requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda,
ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri, sono quelli applicati
per i cittadini residenti nel territorio provinciale; violazione di art. 117 Cost.,
dato che la materia e' di competenza statale
o
art. 14, co. 3 e
5, e art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque
anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini
stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel
territorio provinciale ai fini dell'accesso, rispettivamente, alle agevolazioni
per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano e alle
prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario, e
includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli
stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni;
violazione di art. 3 Cost.,
dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli
aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la
meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della
residenza in Provincia)
TAR Lombardia: illegittimo precludere il
godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo
discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno
delle famiglie), allo straniero privo di permesso
UE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia;
nello stesso senso, Tar Lombardia, con riferimento ad un sussidio integrativo al minimo vitale:
l'esigenza di limitare gli aventi diritto vista la scarsita' delle risorse
disponibili puo' essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito piu' bassi per
poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando
la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in base
alla legge
Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento
del Comune di Palazzago che assegna dei contributi
economici ai neonati e ai minori
adottati purche' almeno uno dei genitori
sia di cittadinanza italiana oppure
l'abbia richiesta al momento della
presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione
sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle
misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai
principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale
italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla
cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando
chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere
che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del
modesto contributo erogato dal Comune
Trib Bergamo:
discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la
delibera del Comune di Villa dOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione
per i soli cittadini italiani residenti
nel Comune da almeno 5 anni
Trib. Milano:
la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a
favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al
possesso del permesso UE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un
sussidio funzionale al diritto fondamentale
della sopravvivenza, illegittima; e' contrario
al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte
costituzionale ed europea subordinare
l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza
della persona a motivazioni di
carattere economico e di bilancio
(nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli
di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)
Trib. Brescia: discriminatorio e privo di giustificazione ragionevole (non lo e' la
motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo
locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimo, il
regolamento del Comune di Adro che assegna contributi
di natalita' per i neonati solo quando entrambi
i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente
provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi
dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D.
Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare
al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a
partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici
presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei
ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura
cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai
regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in
base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale);
sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e'
rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla
Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'
interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del
diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata
per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede
Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio
della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico
per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia,
di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore
residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha
vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in
Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia
di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di
giustificazione razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da
ogni requisito di reddito e, quindi, da ogni valutazione di
effettivo bisogno del nucleo familiare; si osserva come non siano ammesse
discriminazioni, neanche indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di
politiche demografiche o di sostegno alla natalita' o alla funzione
genitoriale, dal momento che si tradurrebbero in discriminazione nei confronti
dei minori in ragione della loro origine sociale o nazionale ovvero
dellorigine sociale o nazionale dei loro genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante
il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di
cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di
lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la
propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che
le caratteristiche di autonomia e imparzialit richieste dalla normativa
comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento
del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal
citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze
Trib. Milano:
discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi,
illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa
con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in
Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)
La Delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo revoca la precedente Delibera,
con cui si definiva il Regolamento
per l'erogazione delle misure assistenziali ai cittadini stranieri e
comunitari: tali misure venivano di norma riservate ai titolari di permesso UE
slp e ai cittadini comunitari iscritti in anagrafe, a condizione che tali
soggetti disponessero di reddito non inferiore all'assegno sociale, laddove chi
non possedesse tali requisiti poteva ricevere misure di prima assistenza, ma,
in caso di mancanza dei requisiti per il soggiorno, sarebbe stato segnalato
alle autorita' competenti ai fini dell'eventuale allontanamento; tale
Regolamento riproponeva in gran parte le disposizioni contenute in una
precedente Ordinanza,
poi revocata, con Ord. Sindaco del Comune di Azzano Decimo, a seguito dell'avvio del procedimento di infrazione
del diritto comunitario nei confronti della Repubblica Italiana - Regione
Friuli Venezia Giulia (sollecitato da Lettera dell'ASGI); l'ASGI aveva presentato un esposto a
Regione FVG, Commissione UE, Dipartimento Politiche Comunitarie contro quella Delibera;
un Parere UNAR
censurava come discriminatori i contenuti del Regolamento e ne chiedva la
modifica
La Giunta
regionale della Regione Lombardia ha approvato i nuovi criteri per accedere
agli aiuti erogati nell'ambito dei fondi Nasko (per donne che rinuncino alla
scelta di interrompere volontariamente la gravidanza) e Cresco (per l'acquisto
di generi alimentari nei primi diciotto mesi di vita del bambino), innalzando
il periodo minimo di residenza regolare nella Regione Lombardia a due anni (comunicato Stranieriinitalia)
Sent. CEDU Fawsie c. Grecia: l'esclusione
degli stranieri da una prestazione assistenziale non trova giustificazione adeguata nella natura di stimolo al riequilibrio demografico della
popolazione nazionale, dato che presuppone che il soggiorno degli stranieri sia
in ogni caso e di per se' caratterizzato da temporaneita'
Sent. CEDU Zeibek c. Grecia: assolutamente illegittima
l'esclusione da prestazioni assistenziali sulla base dell'origine etnica, a prescindere dalla cittadinanza
Rimpatrio della salma (torna all'indice del capitolo)
Legge Regione Puglia: il Comune di residenza o, in mancanza, quello in
cui e' avvenuto il decesso concorre a sostenere le spese di rimpatrio della
salma dello straniero la cui famiglia sia in condizioni di difficolta'
economiche
Misure fiscali (torna
all'indice del capitolo)
Ai fini delle detrazioni per familiari
o
per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di
tali familiari e' dimostrata da certificazione
rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano
sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero
da documentazione validamente
formata dal Paese d'origine ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta
e asseverata come conforme
all'originale dal consolato italiano
(Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006
dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la
situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o
per figli (e verosimilmente, altri
familiari a carico) residenti in Italia,
e' sufficiente la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti
l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di
art. 1, co. 1328 L. 296/2006)
o
per coniuge residente in Italia, sufficiente
il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della
trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia
delle entrate segnalata da articolo)
Note:
o
a seguito delle
modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011
all'art. 40 DPR 445/2000,
dovrebbe essere richiesta, in luogo
dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento
che l'uso di certificazione
rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione
e con i gestori di pubblici servizi
o
traduzioni o
certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate
dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il
documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un
interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile
2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida)
Previsto un
piano di controlli in materia fiscale
espressamente destinato ai soggetti non
residenti e a quelli residenti da
meno di 5 anni (art. 83, L. 133/2008);
questione della legittimita' di tale
disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria
in materia di diritto alla parita' di
trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla
libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu'
dettagliate sulla L. 133/2008)
Art. 19 L. 214/2011:
imposta dello 0,76% sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati
dalle persone fisiche residenti; dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile; si applicano le
disposizioni previste per l'IRPEF
Art. 3, co. 15
L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co.
35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento
dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di
denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano
esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e
quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale
Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni
prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al
finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e
rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4
di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione,
ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti
passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una
qualsivoglia attivita' professionale
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Dichiarazione dei redditi 2009 (da Rapp. Fondazione Moressa 2011, Rapp. Fondazione Moressa sugli stranieri nel Nord-Est):
o
totale redditi dichiarati da stranieri: 40.174 milioni di euro
o
reddito medio dichiarato da stranieri: 12.507 euro (contro 19.580 euro per
gli italiani)
o
totale IRPEF versata da stranieri: 5.942 milioni di euro
o
IRPEF pro-capite versata da stranieri: 2.810 euro
Dichiarazione dei redditi 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle tasse)
o
numero di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.117.261
o
ammontare
dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 5,9 miliardi di euro
o
percentuale di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%
o
percentuale
dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale
dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%
o
imposta netta
media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.810 euro
o
percentuale di
contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti stranieri: 64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
Dichiarazione dei redditi 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sul fisco, Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in
periodo di crisi e Rapp. Fondazione Moressa sull'Irpef pagata dagli
stranieri)
o
numero di
contribuenti stranieri: 3.389.651 (prime 3 tre nazionalita': Romania, Albania,
Marocco)
o
numero di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.096.310
o
redditi
dichiarati dagli stranieri: 41.665.575.000 euro
o
percentuale di
contribuenti stranieri sul totale: 8,2%
o
percentuale di
donne straniere sul totale di contribuenti stranieri: 42,2%
o
percentuale di
redditi degli stranieri sul totale: 5,3%
o
percentuale di
redditi delle donne straniere sul totale dei redditi di stranieri: 34,7%
o
reddito medio
dichiarato da stranieri: 12.481 euro (maschi: 14.100 euro; femmine: 10.247
euro)
o
differenza con
reddito medio degli italiani: -7.367 euro (maschi: -9.122 euro; femmine: -4.743
euro)
o
percentuale di
contribuenti con reddito inferiore a 10.000 euro: 51,8% degli stranieri, 33,8%
degli italiani
o
ammontare
dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6,196 miliardi di euro
o
percentuale di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%
o
percentuale
dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale
dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%
o
imposta netta
media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.956 euro
o
percentuale di
contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti stranieri: 61,8%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
Dichiarazione dei redditi 2012 (da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati)
o
numero di
contribuenti stranieri: 3.438.078
o
redditi
dichiarati dagli stranieri: 43.600.861.000 euro
o
percentuale di
contribuenti stranieri sul totale: 8,3%
o
percentuale di
redditi degli stranieri sul totale: 5,4%
o
reddito medio
dichiarato da stranieri: 12.880 euro
o
differenza con
reddito medio degli italiani: -6.780 euro
o
numero di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.236.248
o
ammontare
dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6.568,155 miliardi di euro
o
percentuale di
contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti che pagano l'imposta netta: 7,1%
o
percentuale
dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale
dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,3%
o
imposta netta
media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.937 euro
o
percentuale di
contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei
contribuenti stranieri: 65,0%
Classi di reddito per nati allestero e italiani (dichiarazione
dei redditi 2012, anno dimposta
2011; da Rapp. Fondazione Moressa sul taglio IRPEF)
o
tutti i contribuenti:
minore o uguale
a 0: stranieri 2,2%, italiani 0,3%
da 0 a 10.000:
stranieri 48,5%%, italiani 31,1%
da 10.000 a
15.000: stranieri 16,0%%, italiani 14,7%
da 15.000 a
25.000: stranieri 24,9%%, italiani 28,2%
da 25.000 a
50.000: stranieri 6,8%%, italiani 20,6%
da 50.000 a
70.000: stranieri 0,8%%, italiani 2,5%
da 70.000 a
120.000: stranieri 0,6%%, italiani 1,9%
maggiore di
120.000: stranieri 0,3%%, italiani 0,7%
o
lavoratori dipendenti:
minore o uguale
a 0: stranieri 0,0%, italiani 0,1%
da 0 a 10.000:
stranieri 48,1%%, italiani 21,1%
da 10.000 a
15.000: stranieri 16,8%%, italiani 11,9%
da 15.000 a
25.000: stranieri 26,8%%, italiani 33,8%
da 25.000 a
50.000: stranieri 6,7%%, italiani 23,0%
da 50.000 a
70.000: stranieri 0,7%%, italiani 5,8%
da 70.000 a
120.000: stranieri 0,5%%, italiani 3,0%
maggiore di
120.000: stranieri 0,3%%, italiani 1,3%
Stime su
entrate e uscite fiscali per il 2009 (in miliardi di euro; da articolo di Benvenuti e Stuppini su Lavoce.info):
o
entrate: 11,7
contributi
previdenziali: 7,5
-
lavoratori
dipendenti: 6,5
-
lavoratori
autonomi: 0,7
-
lavoratori
parasubordinati: 0,3
gettito fiscale:
4,2
-
gettito IRPEF:
2,5
-
lavoratori
dipendenti: 1,9
-
lavoratori
autonomi: 0,3
-
altri redditi:
0,3
-
imposta sui
consumi (IVA): 1,0
-
imposte sugli
oli minerali: 0,4
-
lotto e
lotterie: 0,2
-
tasse, permessi
e cittadinanza: 0,1
o
uscite: 10,5
sanita': 3,1
-
per stranieri
regolari: 3,0
-
per stranieri
irregolari: 0,1
spese
scolastiche: 3,0
servizi sociali
dei comuni: 0,5
casa: 0,4
-
edilizia residenziale
pubblica: 0,2
-
fondo sociale
per l'affitto: 0,2
spese Ministero
della Giustizia (tribunale e carceri): 1,5
spese Ministero
dell'Interno (centri espulsione e accoglienza): 0,5
trasferimenti
monetari: 1,5
-
sostegno al
reddito: 0,4
-
assegni
familiari: 0,4
-
pensioni: 0,7
Stime su
entrate e uscite fiscali per il 2012 (in miliardi di euro; da allegato
ad articolo di Di Pasquale, Stuppini e Tronchin,
pubblicato da Neodemos):
o
entrate: 16,5
contributi
previdenziali: 8,9
gettito fiscale:
7,6
-
gettito IRPEF:
4,9
-
imposta sui consumi
(IVA): 1,4
-
imposte sugli
oli minerali: 0,84
-
lotto e
lotterie: 0,21
-
tasse e
permessi: 0,25
o
uscite: 12,6
sanita': 3,7
scuola: 3,5
servizi sociali:
0,6
casa: 0,4
spese Ministero
della Giustizia: 1,8
spese Ministero
dell'Interno: 1,0
trasferimenti
economici: 1,6
Prestazioni assistenziali erogate dall'INPS a cittadini nati all'estero
all'1/1/2007 (da Secondo Rapporto EMN):
o
assegni sociali:
20.692
o
invalidita'
civile: 37.790
Prestazioni assistenziali erogate (da Rapp. EMN sulla sicurezza sociale):
o
assegno sociale:
2009: totale
827.800, di cui stranieri 12.925
2010: totale
830.795, di cui stranieri 14.770
2011: totale
827.800, di cui stranieri 16.843
2012: totale
848.716, di cui stranieri 18.764
o
invalidita'
civile:
2009: totale
841.725, di cui stranieri 6.871
2010: totale
849.455, di cui stranieri 9.053
2011: totale
841.725, di cui stranieri 10.558
2012: totale
857.725, di cui stranieri 12.493
o
indennita' di
accompagnamento:
2009: totale
1.892.245, di cui stranieri 4.274
2010: totale
1.933.904, di cui stranieri 5.230
2011: totale
1.892.245, di cui stranieri 5.736
2012: totale
1.923.896, di cui stranieri 6.764
Prestazioni assistenziali erogate:
o
2013 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati): totale 3.674.367, di cui
stranieri 43.413
o
2014 (da Rapp. Minlavoro 2015 sul mercato del lavoro degli
immigrati): totale 3.731.626, di cui
stranieri 51.361
28. Enti di patronato (torna
all'indice)
Accesso ai servizi offerti dagli enti
di patronato
Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato (torna all'indice del capitolo)
In materia di
accesso a prestazioni previdenziali o
assistenziali, lo straniero puo rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, Patronato
delle ACLI), riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato
Gli Enti di
patronato
o
danno assistenza gratuita a coloro che
debbano presentare istanze o domande
per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali
o
esercitano
attivita di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza,
di lavoratori subordinati e autonomi
o pensionati, italiani, stranieri o
apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in
materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione e consulenza per ladempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi
contributivi e della responsabilita
civile, anche per eventi
infortunistici (art. 7, L. 152/2001)
o
danno assistenza gratuita per la predisposizione
delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e
aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio
passaporto) di permesso di soggiorno
e permesso UE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)
Le attivita di
consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate senza necessita di adesione dellinteressato allorganizzazione
promotrice
In alcuni casi i
servizi sono gratuiti; in altri (es.
tutela in sede giudiziaria) le somme che linteressato e tenuto a
versare a professionisti convenzionati sono stabilite dalle convenzioni stesse (art. 9, L. 152/2001)
29. Politiche di accoglienza e accesso allalloggio (torna all'indice)
Fondi per le politiche di accoglienza
Centri di accoglienza per stranieri in
attesa di identificazione
Accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti
inviolabili
Contratti di locazione non registrati o
registrati in modo mendace: sanzioni
Fondi per le politiche di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Fondi per
il finanziamento delle politiche di
accoglienza:
o
Fondo Nazionale
per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle
iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art.
38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 (
centri di accoglienza, accesso allabitazione) e art. 42 T.U. (misure di
integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di
integrazione)
o
Fondo per le
misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di
assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di
protezione sociale previste da art.18 T.U
o
Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90,
introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per
sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati,
titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione
umanitaria
o
Fondo per
linclusione sociale degli immigrati (L. 296/2006): affrontare situazioni di degrado sociale ed
abitativo
o
Fondo politiche
della famiglia (L. 296/2006): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato
e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
Consigli territoriali (torna
all'indice del capitolo)
o
e' istituito in
ciascuna provincia un Consiglio
territoriale per l'immigrazione (art. 3 co. 6 D. Lgs. 286/1998)
o
il Consiglio e'
presieduto dal Prefetto, ed e' composto da (art. 57 co. 1 DPR 394/1999)
i rappresentanti
dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato
il Presidente
della provincia
un
rappresentante della regione
il sindaco del
comune capoluogo, o un suo delegato
il sindaco, o un
suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati
il Presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo
delegato
almeno due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro
almeno due
rappresentanti delle associazioni piu' rappresentative degli stranieri operanti
nel territorio
almeno due
rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati
o
i membri del
Consiglio sono nominati dal Prefetto
o
il Consiglio
opera in raccordo con gli organi gia' costituiti, con analoghe finalita', nei
comuni della provincia e con la consulta degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie
E' istituita una
sezione speciale del Consiglio territoriale dedicata ai
minori non accompagnati, con il compito di (circ. Mininterno 13/2/2009)
o
monitorare la
presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia
o
invitare i
responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale
allontanamento dei minori dalla struttura
o
verificare gli
standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la
nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico
del Mininterno
o
valutare la
congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza
offerta
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano
il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per
illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 in
materia di accordo di integrazione anche in collaborazione con i Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti
Il
Consiglio territoriale per l'immigrazione promuove progetti di informazione
sulle modalita' di attestazione della conoscenza
della lingua ai fini del rilascio del permesso UE slp e progetti per la preparazione al test (Decr. Mininterno 4/6/2010)
Linee di
indirizzo per le attivita' dei Consigli territoriali (circ. Mininterno 14/1/2015):
o
particolare
attenzione alle attivita' di monitoraggio, informazione e formazione
o
priorita' alle
azioni finalizzate a
scolarizzazione degli stranieri
accompagnamento dell'inserimento delle seconde
generazioni con prospettive di riscatto sociale dell'intero nucleo familiare
individuazione di politiche di alloggio atte ad
evitare la ghettizzazione degli stranieri
Centri di accoglienza per stranieri in attesa di identificazione (torna all'indice del capitolo)
Istituzione di
Centri di accoglienza (CDA) per stranieri privi di qualsiasi mezzo di
sostentamento e in attesa di identificazione o espulsione possibile in base a L. 563/1995
(Legge "Puglia") per fronteggiare situazioni di emergenza
Non
disciplinata, da L. 563/1995
la durata della permanenza, ne' il controllo giudiziale sulla possibile
limitazione della liberta' personale degli ospiti
CDA operanti nel
2009 (da Dossier di Save the children):
o
Bari Palese,
area aeroportuale (744 posti)
o
Brindisi,
Restinco (180 posti)
o
Cagliari, Elmas
(200 posti; Centro di primo soccorso e accoglienza)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago (360 posti)
o
Crotone,
localit SantAnna (1202 posti)
o
Foggia, Borgo
Mezzanone (342 posti)
o
Gorizia,
Gradisca dIsonzo (112 posti)
o
Siracusa,
Cassibile (200 posti)
o
Trapani,
Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)
CDA operanti
alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione e Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):
o
Agrigento,
Lampedusa: (381 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)
o
Cagliari, Elmas:
(220 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: (360 posti, CDA)
o
Lecce - Otranto
(Centro di primissima accoglienza)
o
Ragusa Pozzallo
(172 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza; 180 posti, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Centri di primo
soccorso e accoglienza (CPSA):
Agrigento,
Lampedusa (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Cagliari, Elmas
(Centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di CARA)
Lecce, Otranto
(Centro di primissima accoglienza)
Ragusa, Pozzallo
(Centro di primo soccorso e accoglienza)
o
Centri con
doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA):
Bari Palese,
Area aeroportuale
Brindisi,
Restinco
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago
Catania, Mineo
Crotone,
localit SantAnna
Foggia, Borgo
Mezzanone
Gorizia,
Gradisca dIsonzo
Roma,
Castelnuovo di Porto
Trapani, Salina
Grande
Centri (CARA e
CDA) attivi sul territorio al 12/3/2015 (Nota Mininterno sulla gestione dei CARA):
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo
o
Ancona, Arcevia
o
Roma,
Castelnuovo di Porto
o
Foggia, Borgo
Mezzanone
o
Bari, Palese
o
Brindisi,
Restinco
o
Lecce, Don
Tonino Bello
o
Crotone, Loc.
S.Anna
o
Catania, Mineo
o
Ragusa, Pozzallo
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago
o
Agrigento,
Lampedusa
o
Trapani, Salina
Grande
o
Cagliari, Elmas
Persone accolte
nei Centri di primo soccorso e accoglienza (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):
o
Agrigento,
Lampedusa: 31.250 (2008), 1.864 (2009), 156 (2010), 50.403 (2011)
o
Cagliari, Elmas:
1.403 (2008), 352 (2009), 247 (2010), 443 (2011)
o
Ragusa Pozzallo:
46 (2010), 3.369 (2011)
o
Lecce - Otranto:
2.397 (2011)
Centri di accoglienza per stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza
per stranieri illegalmente soggiornanti; pensionati (torna all'indice del capitolo)
Le Regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza
per stranieri legalmente soggiornanti
(turisti esclusi), gestiti anche in
convenzione con privati e finalizzati a rendere autosufficiente lo straniero
nel piu breve tempo possibile
I centri di accoglienza provvedono, anche
gratuitamente, a vitto, alloggio e,
se possibile, insegnamento della lingua italiana e formazione professionale per
lo straniero ospitato
La documentata ospitalita > 3 mesi in un centro di
accoglienza corrisponde alla condizione di dimora
abituale ai fini delliscrizione anagrafica nel Comune
Fino a completamento della rete di CIE
definita con decreto del Ministro dellinterno, il sindaco, in particolari condizioni di emergenza, puo disporre
lalloggiamento di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, salve le
disposizioni sul loro allontanamento (art. 34, co. 4 L. 189/02; nota: non
sembra limitato a destinatari di un provvedimento di trattenimento in CIE)
Al 31/12/2007:
censite 2.055 strutture di prima e seconda accoglienza, di cui 1.463
residenziali con 28.106 posti letto e 592 non residenziali (com. Mininterno 2/2/2009)
Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono
accedere, in attesa di trovare una sistemazione definitiva, a pensionati a pagamento, con rette
calmierate, per stranieri e italiani, predisposti, da enti locali o altri soggetti pubblici o privati, sulla base dei
criteri stabiliti da leggi regionali.
TAR Veneto:
accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche
occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di
regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche'
l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero
di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della
Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le
compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:
o
i presupposti di
contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria
costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di
ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la
sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione
della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza
sanitaria)
o
le
argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati
ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in
Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza,
mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia'
presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da
quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente
o
sussiste il
requisito del periculum in mora
perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti
che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli
obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel
territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione
all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di
un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce
effetti lesivi privi di giustificazione
Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in
relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto
di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per
persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di
regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le
condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera
contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato
che provvedera' al pagamento delle spese di causa
Il Sindaco di
Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche
occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora
provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in
possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da
malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia)
Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (torna all'indice del capitolo)
Accesso a parita' con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da Regioni o enti locali per
facilitare locazioni e credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa, per lo straniero
o
titolare di permesso UE slp
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata >
2 anni, impegnato in regolare attivita
lavorativa subordinata o autonoma
Nota: sollevata,
da TAR Lombardia, la questione di legittimita'
costituzionale del requisito del permesso
di durata biennale per la fruizione da parte degli stranieri delle
prestazioni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, dato che non
tiene conto della durata complessiva della permanenza in Italia e delle ragioni
contingenti che possono indurre gli uffici di polizia al rilascio di permessi
di durata inferiore; Ord. Corte Cost. 76/2010: respinto il ricorso per manifesta inammissibilita'
per mancata considerazione delle disposizioni introdotte con L. 133/2008
e mancata indicazione dei contenuti del richiesto intervento additivo
TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di
subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale
pubblica appare di dubbia
costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla
concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di
bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'
L'accesso ai benefici relativi all'alloggio di cui all'art. 40, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 e' consentito ai beneficiari di protezione internazionale parita'
con i cittadini italiani (D. Lgs.18/2014)[41]
Nota: non e'
chiaro se la Legge Regione Puglia estenda la parita' con l'italiano in relazione
all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a qualsiasi
straniero regolarmente soggiornante o se si limiti a ribadire la disposizione
di cui all'art. 40 T.U.
TAR Lombardia: la precarieta' delle condizioni economiche, in un contesto
caratterizzato da risorse alloggiative limitate rispetto ai bisogni da
soddisfare, non e' elemento sufficiente ai fini dell'assegnazione
in deroga ove non vi sia eccezionalita' dello stato di bisogno dell'interessato
rispetto al resto degli altri potenziali assegnatari
Possibile illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, di art. 11, co. 13 L. 133/2008,
che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, esige che i requisiti minimi (fissati con decreto
Minlavori-pubblici) necessari perche' il conduttore benefici dei contributi integrativi prevedano per
gli immigrati (verosimilmente, per gli stranieri) il possesso del certificato
storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione;
note:
o
il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)
o
Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere
illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso
della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito
di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione
imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota:
e' il requisito previsto da L. 133/2008)
o
Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di
"sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per
quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un
cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo
conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento
diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima
provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel
sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate
dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la
protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al
giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lalloggio, come quello
previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no
trovi applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota:
nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli
organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale
direttiva abbiano chiaramente espresso lintenzione di avvalersene; si afferma
anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di
ricorrere alla deroga)
o
il requisito di
soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso
UE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente
legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali
titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con
l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri
stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)
Sospetta illegittimita', per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE, della disposizione di cui all'art. 11, co. 2 L. 133/2008,
che prevede un piano di incremento
del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica destinato a varie categorie svantaggiate, tra cui immigrati
(verosimilmente, stranieri) regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni
nella Regione (risposta della Commissione europea ad una
interrogazione di una parlamentare europea); nota: il requisito di soggiorno pregresso, che
apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli
italiani, e' probabilmente legittimo:
e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari
concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con
l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri
stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)
Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo
il requisito di 5 anni di residenza
o di attivita' lavorativa nella Regione
Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a
dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri; TAR Lombardia: legittime le disposizioni
del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 5/2006 che prevedono un requisito di anzianita' di residenza o
di attivita' lavorativa quinquennale nel territorio regionale ai fini
dellaccesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, nonche' punteggi aggiuntivi per la formazione
delle graduatorie per lassegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli
anni di residenza sul territorio regionale; benche' indirettamente
discriminatorio, il requisito di anzianita' di residenza persegue il fine
legittimo di fornire un'abitazione adeguata a nuclei familiari privi di risorse
economiche sufficienti per provvedervi autonomamente; il requisito e' idoneo
rispetto all'obiettivo perseguito, perche' consente alla Regione un controllo
approfondito sullo stato di bisogno del nucleo familiare e consente di
programmare le risorse scarse in vista delle esigenze delle comunita'; e'
proporzionato dal momento che sono sufficienti cinque anni per partecipare alle
selezioni pubbliche per l'assegnazione dellalloggio, e, nel frattempo, non sono
escluse altre forme di intervento assistenziale
TAR Lombardia: in relazione al diritto
alla casa, stante la limitatezza
delle risorse disponibili, e' legittima
l'imposizione di requisiti legati alla regolarita'
del soggiorno e/o alla durata della residenza;
tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di
attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita',
ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai
fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare,
l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate
dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito
Parere UNAR 18/2/2008 su delibera Agenzia Gestione Edifici Comunali di
Verona:
o
l'adozione di
criteri che favoriscano direttamente
i cittadini italiani
nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di
criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad
Ord. Corte Cost. 32/2008)
Risposta Commissione europea sul Comune di Verona a
interrogazione di parlamentari europei: un criterio
che discrimini direttamente il
titolare di permesso UE slp rispetto a quello italiano ai fini
dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11,
co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE
Aperta dalla Commissione europea una procedura di
infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede
il requisito di cittadinanza italiana
e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il
primo requisito da' luogo a discriminazione
diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo'
dar luogo a discriminazione indiretta
(com. Commissione europea); Trib. Milano:
illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che
richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi
per studenti universitari
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008: ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, accresciuto, tra i vari criteri, il peso della durata
del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e introdotta
una soglia di almeno 10 anni di
residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in
Italia, di cui almeno 5 anni nel
territorio della Regione; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso UE slp, avvii
procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
Trib. Brescia: discriminatorio e privo di giustificazione ragionevole (non lo e' la
motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo
locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimo, il
regolamento del Comune di Adro che assegna contributi
per le locazioni solo quanto i conduttori
degli immobili siano cittadini italiani
o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente
provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi
dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D.
Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare
al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a
partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici
presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei
ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura
cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai
regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in
base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale);
sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante
Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla
Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'
interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del
diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata
per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era
stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno
dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato
unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei
beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali
acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario
del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla
consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio
di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali
privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione
pubblica); Corte App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero
avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere discriminatorio del
comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo stesso Comune a pagare al
ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta ed erogata
ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura dei termini del bando
aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da parte di stranieri, a
fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare l'importo del
contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione della quota
necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una platea piu'
vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai
soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita', deve attribuire
agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli italiani, la
rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei beneficiari,
essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora erogato; la
rideterminazione di un contributo gia' erogato ad una platea ristretta appare
incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva 2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla
promozione di un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire
ulteriori risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, con le modalita'
previste da art. 194 co. 1 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa
periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive
Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di
giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che
riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali
(concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal
pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o
al pagamento della locazione) per laccesso
agevolato alla prima casa nei
centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che
prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai
soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una
nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si
e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al
principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese
legali)
Ord. Trib. Bolzano: discriminatoria l'attribuzione, da parte della Deliberazione n. 1865
del 20/7/2009 della Giunta Provinciale di Bolzano, di un peso diverso alla
percentuale di cittadini stranieri rispetto a quella di italiani e comunitari
per l'assegnazione di alloggi sociali
e di benefici per il sostegno alle
locazioni; Ord. Trib. Bolzano: rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della
compatibilita' della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia
di sussidio casa con il diritto antidiscriminatorio europeo (in particolare, se
gli artt. 2 e 6 Trattato sull'Unione europea e gli art. 18, 45, 49 TFUE in
combinato disposto con gli art. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una normativa locale che impone ai
cittadini italiani o comunitari il requisito di 5 anni di residenza o lavoro
nel territorio provinciale, e a quelli stranieri il requisito di 5 anni di
soggiorno legale e 3 di lavoro nel territorio provinciale, per accedere al
beneficio del sussidio casa); Trib. Bolzano: ha natura di discriminazione indiretta illecita tra cittadini UE la
normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina la concessione di
un sussidio casa al cittadino comunitario al possesso della dichiarazione di
aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia
differita, a partire dal diciottesimo mese successivo a quello in cui e' stata
resa
Lettera dell'ASGI al Sindaco di Osimo e all'UNAR, con la quale si censurano i profili
discriminatori contenuti nel bando pubblico del Comune di Osimo, che prevede interventi di sostegno all'accesso
al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso
reddito, a condizione di possesso della cittadinanza italiana e di residenza
nel Comune di Osimo da almeno 5 anni
Trib. Udine
(confermato da Trib. Udine):
ha natura di discriminazione illecita
il bando del Comune di Majano che subordina l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni di cui
all'art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 6/2003 (come modificato
da Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009) ad un requisito di anzianita' di residenza di almeno 10 anni in Italia e almeno un
anno nella regione salvi i residenti in regione che siano discendenti di
cittadini nati nella regione ed emigrati all'estero o appartengano alle Forze
armate e di polizia; la discriminazione non e' sorretta da una valida
giustificazione, dato il carattere universalistico dell'istituto del sostegno
alle locazioni; l'eccezione prevista per i discendenti di cittadini della
regione pone il bando in contrasto anche con la Direttiva 2000/43/CE e il D. Lgs. 215/2003, dato che privilegia
un'appartenenza "enica"; non costituisce giustificazione legittima
neanche la finalita' del contenimento della spesa pubblica (Sent. Corte Giust. C-187/00, con riferimento alla discriminazione di genere, e Sent. CEDU Koua c. Francia 30/9/2003, con riferimento alle prestazioni di carattere non
contributivo protette da art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); il Comune
era tenuto a disapplicare la norma
regionale che prevede il requisito di anzianita' di residenza, avendo diritto a
rivendicare nei confronti della Direzione regionale competente il trasferimento
delle risorse economiche per far fronte dalle richieste pervenute per effetto
del bando, che deve quindi essere formulato escludendo la clausola
discriminatoria; sarebbero poi gli amministratori regionali a doversi assumere
l'eventuale responsabilita' di un rifiuto a fronte della richiesta di
trasferimento di risorse; nello stesso senso, Ord. Trib. Gorizia, che, nel caso preso in esame, dichiara cessata la materia del
contendere, per il fatto che il Comune
di Gorizia, in autotutela, ha disapplicato la normativa regionale ed ammesso la cittadina straniera alla graduatoria per l'assegnazione dei
contributi a sostegno delle locazioni; nello stesso senso, anche Ord. Trib. Trieste, che indica l'accesso dei non abbienti all'abitazione quale diritto sociale fondamentale, in base a Sent. Corte Cost. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti, e
condanna il Comune di Trieste a versare le somme negate e la Regione Friuli Venezia Giulia (in base
ad art. 2, co. 4 D. Lgs. 215/2003, avendo ordinato la discriminazione) a trasferire al Comune di Trieste i fondi necessari
Sent. Corte Cost. 222/2013 (in relazione a Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011):
o
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che
vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o
legittima
anche l'imposizione di requisiti di durata
della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che
l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente
duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di
integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere
garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici
in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori,
aggravando l'azione amministrativa e riducendone lefficacia
Approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce,
per gli stranieri, il requisito della residenza
pregressa nel territorio della Regione
con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno
Approvate nuove
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito per la Regione Friuli Venezia-Giulia; che prevedono il
requisito ai almeno due anni di residenza nel territorio della Regione, senza
riferimento alla cittadinanza (comunicato Stranieriinitalia)
Parere UNAR
relativo al bando indetto dal Comune di
Osimo per interventi a sostegno
alle locazioni in favore di fasce
deboli della popolazione e riservato
esclusivamente a cittadini italiani:
puo' essere considerato atto a contenuto discriminatorio, per contrasto con il
principio di parita' tra cittadini italiani e comunitari con diritto di
soggiorno e loro familiari, titolari di permesso UE slp, destinatari di
protezione internazionale
Una risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio
europeo, tenuto conto del ricorso
presentato dal Centre on Housing Rights and Evictions auspica che la situazione
dell'accesso all'alloggio in Italia si conformi alla Carta Sociale Europea per tutti gli individui, inclusi quelli di etnia Rom
Trib. Milano
(confermato da Trib. Milano):
discriminatorio il comportamento del
Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e
alcune ONLUS per l'assegnazione di
25 alloggi in affitto ad altrettante
famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e'
rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla
base della appartenenza all'etnia Rom
dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario -
Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei
ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro
un termine prefissato, gli appartamenti
TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di
gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca
dellautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di
rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla
base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa
autorizzazione
Trib. Brescia: discriminatorio il bando del Comune di Bassano Bresciano per
l'assegnazione di lotti residenziali di proprieta' del comune che prevede il
requisito per i soli cittadini stranieri dell'anzianita' di soggiorno legale in
Italia da almeno 10 anni
Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la
delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di alloggi comunali per
anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto di discriminazione
diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si tradurrebbe in
discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito di
cittadinanza)
o
si raccomanda
agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per
laccesso alledilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla
abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o
aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a
quelli previsti dallarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti
principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):
la
ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello
Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata
l'esclusione di
particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona
una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare
l'esistenza e la
tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni
primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione
ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra
cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o
nota: si
mette in discussione la legittimita' costituzionale
di art. 11, co.
13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione
del requisito di
residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale
o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei
beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in
particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella
regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani
residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla
presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei
cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini
comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali
sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno
della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa,
contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza
richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto
sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o
il requisito di
residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come
mera regola di preferenza) determina un'irragionevole
discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o
riguardo ai
cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur
legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano
soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella
comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per
il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini
comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che
siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano
instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore
rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano
estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
o
per i titolari
di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul
territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalit di
evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un
legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad
abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto;
tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta
sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia
residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio
proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio
abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la
stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche
straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
Dati: in
provincia di Bologna, tra gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica solo il 9.4% dei nuclei familiari e' straniero; guardando al numero
dei componenti dei nuclei assegnatari, la quota di stranieri e' del 19.2% (da Dossier Oss. immigr. Prov. Bologna 1/2011)
Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 61/2011: respinge le eccezioni di illegittimita'
costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio in relazione alla Legge
della Regione Campania 6/2010; in particolare, la Corte
o
ribadisce che
gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della
loro condizione di soggiorno, in
materia di diritti fondamentali sono legittimi;
tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale
attuazione vi e' senz'altro quello dell'abitazione
o
ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti
inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)
o
esclude
che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso
di soggiorno per fruire dei servizi
sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)
In senso parzialmente opposto, Sent. Corte Cost. 222/2013 (in relazione a Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011):
o
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che
vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o
legittima
anche l'imposizione di requisiti di durata
della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che
l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente
duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di
integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere
garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici
in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori,
aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia
TAR Lombardia: in relazione al diritto
alla casa, stante la limitatezza
delle risorse disponibili, e' legittima
l'imposizione di requisiti legati alla regolarita'
del soggiorno e/o alla durata della residenza;
tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di
attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita',
ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai
fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare,
l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate
dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito
Censurato
dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento
delle autorita' italiane riguardo
all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, in particolare per le
violazioni del diritto all'alloggio
(comunicato ASGI)
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 (in
adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011): si indica come priorita' quella di aumentare
l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica
partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi
insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita'
familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse
necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi
Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano:
si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano
e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni,
come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire
l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di
inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020
Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom: invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa:
o
Rom e Sinti: si
considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o
Emergenza nomadi
e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che
hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente
opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020, e che
vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo
italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita'
Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della
piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio,
notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro
protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora
le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di
tempo)
Approvata dalla
Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione
che impegna il Governo a superare definitivamente i campi come soluzione
abitativa per le famiglie rom, sinti e caminanti nel nostro Paese e a
garantire, di concerto con gli enti locali, la progressiva dismissione dei
campi autorizzati, prevedendo soluzioni alloggiative stabili come richiesto a
livello europeo
Il Difensore
civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad
una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della
regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il
superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro
la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere
discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del
villaggio attrezzato La Barbuta da
parte del Comune di Roma; il giudice
o
ha ritenuto che
la realizzazione
del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla
possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto
di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal
restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno
delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene
prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo,
e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul
territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice
comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta
appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e
familiare e alla liberta' di riunione
o
ha ordinato la
sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del
villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento
sommario di cognizione
Trib. Roma:
accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione
degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La Barbuta nell'attesa
della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo il Tribunale
o
non e' fondata
la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del
Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi
censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche
evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti
coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone
consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e'
dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli
attuali insediamenti sono sprovvisti
o
il criterio alla
base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una
sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
o deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)
o la discriminazione
non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di
salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa
non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione
individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato
negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha
carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle
condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una
soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi
strutturali propri della provvisorieta'
o non vi e' alcun
elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di
"azione positiva"
o analoghe conclusioni
sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani
del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione
razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni
non si puo' non tener conto
o condannato come
discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e
la rimozione degli effetti
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di
Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del
Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero
di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il
dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare, almeno
temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e nelle aree
circostanti
TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di
gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca
dellautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di
rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla base
di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa autorizzazione
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
Reato di prestazione di ospitalita' o cessione di alloggio a straniero
irregolare; favoreggiamento della prostituzione (torna
all'indice del capitolo)
Chi a titolo oneroso da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo
di soggiorno al momento della stipula
o del rinnovo del contratto di
locazione (L. 94/2009; nota: condizione indefinita in caso di semplice messa a
disposizione di alloggio, senza contratto di locazione), e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni quando cio' sia fatto al fine
di trarne un ingiusto profitto; alla
condanna o al patteggiamento della pena segue la confisca dell'immobile, anche in caso di sospensione condizionale
della pena, salvo che appartenga a persona estranea al reato (L. 125/2008); note:
o
si ha ingiusto
profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent.
Cass. 46070/2003, Trib. Milano:
canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione
straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del
potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere
contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013
o
all'ingiusto
profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale
che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di
illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la
registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass.
15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o
e' irrilevante
che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno
di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di
illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita'
nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011
o
ai fini della
configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente
soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il
fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che
consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello straniero,
nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente
percepito (Sent. Cass. 45033/2012)
o
in precedenza,
la cessione in affitto a condizioni
contrattuali eccessivamente onerose
rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di
abitazione era stata punita quale favoreggiamento
della permanenza illegale
finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003,
citate in Trib. Milano,
e Sent. Cass. 26457/2013)
o
Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a
titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la
si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o
Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone
di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio
o lo affitta (fattispecie unica)
allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano
e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso
per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto
profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero
irregolare
o
Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di
possibile violazione di art. 12, co.
5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o
in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro
la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo
quelle a prezzi superiori a quelli di mercato
o
la situazione di
ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti
di colf o badante (Circ. Confedilizia)
o
la locazione a
straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa
ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori
non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)
Sent. Cass. 28754/2013: non e'
ravvisabile la condotta di favoreggiamento
della prostituzione nel fatto di concedere in locazione, a prezzo di
mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento
ad una prostituta, anche quando il locatore abbia saputo che la locataria vi eserciti
la prostituzione (in via del tutto autonoma e per proprio conto); dato che
il reato non consiste nella prostituzione, ma nell'aiuto alla prostituzione,
non e' punibile la condotta che non causi un effettivo ausilio per il
meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in
condizioni sostanzialmente equivalenti; nello
stesso senso, Sent. Cass. 33160/2013
Contratti di locazione non registrati o registrati in modo mendace:
sanzioni (torna all'indice del capitolo)
I contratti di
locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di
unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati (art. 1, co. 346 L. 311/2004)
Art. 3, co. 8 e
9 D. Lgs. 23/2011:
o
ai contratti di
locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
la durata della
locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della
registrazione, volontaria o d'ufficio
al rinnovo si
applica la disciplina di cui ad art. 2, co. 1 L. 431/1998
a decorrere
dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al
triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli impiegati ed operai; se il contratto prevede un canone
inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti
o
tale disciplina
si applica, insieme alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L. 311/2004
(nullita' del contratto), anche ai casi in cui
nel contratto di
locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo
sia stato
registrato un contratto di comodato fittizio
Sent. Corte Cost. 50/2014: illegittimita'
costituzionale di art. 3, co. 8 e 9 D. Lgs.
23/2011; si tratta di una
disposizione estranea alla delega: nella legge di delegazione si prescrive di
procedere all'esercizio della delega nel rispetto dei principi sanciti dallo
statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000, che che, a sua
volta prevede (art. 10 co. 3) che le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto;
ne segue che, a maggior ragione, la semplice inosservanza del termine per la
registrazione di un contratto di locazione non puo legittimarne addirittura una
novazione quanto a canone e a durata; risultano inoltre totalmente trascurati
gli obblighi di informazione del contribuente, anch'essi imposti dal predetto
statuto, dal momento che la denunciata novazione contrattuale opera in via
automatica, a seguito della sola mancata tempestiva registrazione del contratto
Ord. Corte Cost. 267/2014: art. 5 co. 1-ter L. 80/2014
stabilisce che sono fatti salvi, fino alla data del 31/12/2015, gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione
registrati ai sensi di art. 3 co. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011; tuttavia, Sent. Corte Cost. 169/2015 dichiara l'illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 1-ter L. 80/2014 (secondo la Corte
Costituzionale, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un
nuovo provvedimento, anche la stessa volonta' normativa censurata dalla Corte;
altro conto e' emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel
tempo, anche in via indiretta, l'efficacia di norme che non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; ne' puo'
rilevare il fatto che l'illegittimita' costituzionale sia stata dichiarata per
difetto di delega, che costituirebbe appena un vizio formale: una sentenza
caducatoria produce i suoi effetti quale che sia il parametro costituzionale in
riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, percio', che sia
possibile graduarne l'efficacia)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Confronto
tra famiglie straniere (con almeno uno straniero) e famiglie italiane (di soli
italiani) rispetto al titolo di godimento dell'abitazione di residenza (da Rapp. Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in
periodo di crisi):
o
proprieta':
straniere: 13,8%
italiane: 71,8%
o
affitto:
straniere: 72,8%
italiane: 17,8%
o
altro titolo:
straniere: 13,4%
italiane: 10,4%
30. Discriminazione (torna
all'indice)
Repressione della discriminazione
razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino")
Discriminazione basata su razza o
origine etnica
Tutela giurisdizionale contro la
discriminazione
Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia
di discriminazione
Relazione tra principio di parita' di
trattamento e divieto di discriminazione
Fonti normative (torna all'indice del capitolo)
Norme di
riferimento:
o
L. 654/1975:
ratifica della Conv. Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, New York
7/3/1966
o
L. 205/1993 ("Legge Mancino"): misure contro la
discriminazione razziale, etnica e religiosa
o
art. 43 T.U.:
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non si prende in esame la
discriminazione fondata sulla nazionalita';
nel senso pero' di considerare la discriminazione fondata su nazionalita' come
possibile discriminazione indiretta
fondata su origine etnica, Relazione Commissione UE sull'applicazione delle
Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE;
inoltre, art. 2 D. Lgs. 215/2003 fa salvo il disposto dell'art. 43 co. 1 e 2 D.
Lgs. 286/1998, che considerano la discriminazione fondata sulla nazionalita' o
sulla cittadinanza)
o
CEDU:
divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti
fondamentali
o
art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011:
tutela giurisdizionale
o
art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di
discriminazione del cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario
Repressione della discriminazione razziale, etnica e religiosa
("Legge Mancino") (torna all'indice del capitolo)
L. 205/1993
("Legge Mancino"):
o
reclusione fino
ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a
commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993
e L. 85/2006)
o
reclusione da 6
mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993
e L. 85/2006)
o
vietata
ogni organizzazione, associazione,
movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993);
chi partecipa a tali organizzazioni
o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993);
chi le promuove o dirige e' punito,
per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni
(L. 654/1975,
modificata da L. 205/1993)
con arresto obbligatorio in
flagranza; reclusione fino a 3 anni
e multa da duecentomila a cinquecentomila
lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali
organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1
anno per chi acceda con tali
simboli a luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche
o
con la sentenza
di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione
accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica
utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia
oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di
altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione
ad attivita' di propaganda elettorale
o
per i reati
punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio
etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi
casi si procede d'ufficio
o
divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989)
per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali
finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante
o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in
flagranza e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica,
di non piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989,
come modificato da L. 146/2014)
o
quando si
procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere
disposta la sospensione cautelativa
di ogni attivita' dell'associazione
concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva
o
reclusione da 1
a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente
esalta esponenti, principi, fatti o
metodi del fascismo, oppure le sue
finalita' antidemocratiche con riguardo
a idee o metodi razzisti (L. 645/1952,
modificata da L. 205/1993)
o
facilitazione
delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto
che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con
discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da
tali finalita'
o
sequestro
e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena,
confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile
e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo'
protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca
o
arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi
o di arma impropria abusivo, se aggravati
dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o
religioso
L'Italia ha
firmato il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
criminalita' informatica; tale Protocollo impegna gli Stati firmatari ad
adeguare la propria legislazione penale al fine di perseguire i reati di diffusione tramite internet di idee razziste e
xenofobe, nonche' idee negazioniste rispetto ad atti di genocidio
sanzionati dal Tribunale di Norimberga e dagli altri Tribunali internazionali
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa:
o
antiziganismo:
le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la
Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI
in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione
alla discriminazione ed alla violenza razziali
o
crimini d'odio:
le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei
crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga
in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.
Le associazioni
Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in
relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di
cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta
appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe
tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)
Raccomandazioni del Gruppo di esperti ONU sulle persone di discendenza africana: procedere con
urgenza ad una revisione della normativa sull'immunita' parlamentare e sulla
sua interpretazione, cosi' che non possa essere invocata in casi di incitamento
all'odio razziale (il Parlamento italiano viene esortato a condannare
pubblicamente gli atti razzisti e xenofobi e a sensibilizzare i mezzi di
informazione in merito alla discriminazione razziale)
Un'operazione
eseguita dalla questura di Roma, dalla Polizia postale e delle
telecomunicazioni e coordinata dalla Procura della Repubblica della Capitale ha
portato alloscuramento del sito xenofobo Stormfront e allarresto dei suoi
promotori (com. Mininterno 16/11/2012)
Giurisprudenza:
o
Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata
in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria
ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o
Sent. Cass.
49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al
pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece
necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere
percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti
emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui
l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi; nello stesso senso, Sent. Cass. 25870/2013, che conferma la condanna per i reati di ingiuria e
violenza privata e di ingiuria continuata, aggravati dalla finalita' di
discriminazione o odio etnico di cui all'art. 3 L. 205/1993,
per un ragazzo che aveva, al termine di una partita, schernito, fatto oggetto
di sputi e portato a forza e costretto a restare nel locale docce, con i
rubinetti aperti, un compagno di classe di origine nigeriana, abitualmente
apostrofato, nel corso dell'anno scolastico, con espressioni quali "negro
di merda"
o
Trib. Padova:
condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione,
con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi
di art. 3 L. 205/1993,
per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due
sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in
materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente
rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando
"un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto
sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio
razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente
percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune
sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla
razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel
disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellaffermazione d'inferiorita' sociale
o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della
persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non
connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo
storico dellepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione
della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque
di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto
se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco
negro"
o
Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali:
"Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto
l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993,
che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale
collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione
del fatto
o
Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e
danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un
ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro
lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di
stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993,
per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente
l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei
confronti delle vittime straniere; Trib. Venezia: condannati anche gli altri due militanti che avevano partecipato
all'azione e che avevano optato per il rito ordinario, per lesioni aggravate
dall'odio razziale, dal momento che tutte le fasi della condotta posta in
essere dagli imputati, dal diverbio iniziale al ritorno nella calle alla
ricerca della vittima intonando cori razzisti contro meridionali e musulmani,
all'irruzione in massa all'interno del ristorante per consumare l'aggressione
fisica della vittima, e' stata scandita ed accompagnata da espressioni
ingiuriose e pesantemente denigratorie implicanti, secondo il comune sentire,
un giudizio di disvalore nei confronti della persona del cameriere riguardo alla
razza dello stesso e, piu' in generale, intolleranza e preconcetta ostilita'
nei confronti degli stranieri
o
Trib. Varese:
risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad
atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e
la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi
strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento
(nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il
fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere
discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o
Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di
discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di
vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a
subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo
eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite
manifestazioni verbali di razzismo
o
Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che
l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sussistere anche in caso di
corrispondenza privata
o
Sent. Cass. 30525/2013: la mozione soggettiva dell'agente, ovvero i motivi
iniziali che possono avere scatenato la sua condotta, non hanno rilievo,
poiche' quando l'agente sceglie, nel commettere il reato, modalita'
riconducibili al disprezzo razziale, deve ritenersi che persegua comunque
quelle finalita' di odio razziale che caratterizzano l'aggravante di cui
all'art. 3 L. 205/1993;
il ricorso a frasi ingiuriose collegate all'elemento razziale, quali
"sporco negro" o "stronzo negro", mettono in evidenza
l'orientamento razziale dellaggressione, ovvero la volonta' di discriminare la
vittima in ragione della sua identita' razziale
o
Sent. Cass. 17004/2014: sussiste l'aggravante dell'odio razziale quando i
responsabili del delitto di violenza sessuale di gruppo abbiano accompagnato la
loro azione con affermazioni che denotano un pregiudizio manifesto di
inferiorita' di una sola razza
o
Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un
significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per
l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la
diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale
o
Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il
consigliere comunale che esprime nellaula consiliare (in seduta aperta al
pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi
razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di
rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della
liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una
maggiore prudenza nellesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore
rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari,
facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante
di cui all'art. 61 n.9 c.p.;
perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle
affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata
manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un
determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben
individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un
pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
costituisce
un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per
motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura che utilizzi la
gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo,
anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo,
programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche
a favore del forum, censire episodi o persone ("traditori" e
"delinquenti italiani", perche' avevano operato a favore
dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati)
il reato di
propaganda ed istigazione alla discriminazione e all'odio razziale costituisce
reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza
che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del
messaggio; ugualmente, la norma configura un delitto con dolo generico,
integrato dalla mera coscienza e volonta' di propagandare idee razziste o di
istigare alla discriminazione razzista
la
"comunita' virtuale in internet" e' idonea a configurare una
fattispecie associativa, ove possano essere riscontrati requisiti di stabilita'
e di organizzazione nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata
da un responsabile, e l'elemento soggettivo della partecipazione
all'associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono le
finalita' del gruppo medesimo; il minimum organizzatorio necessario ad
integrare l'associazione a delinquere si modula in maniera specifica per le
realta' associative "in rete", non potendosi per tali strutture
ricercare quella fisicita' di contatti tra i partecipi tipica dell'associazione
a delinquere di tipo classico
non ha rilievo
il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all'estero, ed operi
su un server estero; trova applicazione art. 6 c.p., che
sintetizza l'interesse dello Stato a punire coloro che abbiano posto in essere
un'attivita' illecita che abbia violato le norme penali, quando almeno una
frazione di tale attivita' si sia svolta nel territorio dello Stato
o
Sent. Cass. 39860/2013: e' sanzionabile con la contravvenzione prevista da L. 205/1993
l'accesso a manifestazioni sportive con simboli o emblemi fascisti o di
organizzazioni razziste, senza che nulla rilevi che a tali gruppi o
organizzazioni l'interessato sia effettivamente iscritto o meno
o
Trib. Padova:
Dolores
Valandro, consigliera di quartiere di Padova della Lega Nord, condannata alla
pena di un anno ed un mese di reclusione con applicazione della sospensione
condizionale per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali di
cui all'art. 3 co. 1 lettera b) L. 654/1975,
con l'aggravante comune della commissione del reato nei confronti di un
pubblico ufficiale (art. 61 co. 10 c.p.), per
aver scritto su Facebook, a proposito della Ministra Kyenge, "Ma mai
nessuno che se la stupri, cosi' tanto per capire cosa puo' provare la vittima
di questo efferato reato? Vergogna" (verosimilmente significa "per
farle capire"); pena accessoria, prevista da art. 1 co. 1-bis lettera d) L. 205/1993,
del divieto di partecipare ad attivita' di propaganda elettorale per elezioni
politiche o locali, per un periodo di tre anni
l'accostamento
tra la figura del ministro Kyenge e quella dell'immigrato autore del fatto
criminoso a Genova rivela un evidente pregiudizio razzista da parte
dell'autrice del fatto, e veicola l'idea che il ministro dovesse essere
valutato non come persona in se', ma solo in ragione della sua provenienza
geografica africana e del colore della sua pelle, associando ulteriormente a
tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti criminosi e fortemente negativi
espressioni
quali quelle utilizzate dall'imputata non possono trovare la protezione
assicurata dal diritto costituzionale alla liberta' di espressione, in quanto
questa trova dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza
costituzionale, quali il diritto alla dignita' e all'incolumita' della persona
(Sent. Corte Cost. 65/1970)
il mezzo dei social-network e' certamente idoneo a
realizzare la fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare
diffusione ed un dibattito pubblico
o
un consigliere
comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena
sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati,
"Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
Giancarlo
Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila
euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale
della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di
Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla
"Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
condannato a due
mesi di reclusione, per diffamazione aggravata da discriminazione etnico
razziale, Agostino Pedrali, ex assessore leghista del Comune di Coccaglio
(Brescia) che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della Ministra Kyenge accanto a quella di una
scimmia, con la didascalia "Separate alla nascita" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
rinviato a
giudizio l'On. Calderoli per diffamazione aggravata dall'odio e dalla
discriminazione razziale, per aver detto, in un comizio: "Quando viene
fuori la Kyenge resto secco. Io sono amante degli animali, pero' quando vedo
uscire delle sembianze da orango, io resto ancora sconvolto" (da un comunicato Stranieriinitalia); la Giunta delle immunita' del Senato ha deciso
pero' che l'On. Calderoli non e' perseguibile per le parole pronunciate contro
Kyenge, a proteggerlo essendo l'art. 68 Cost.,
secondo il quale i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (comunicato Stranieriinitalia); iniziato il processo presso il Trib. Bergamo (comunicato Stranieriinitalia)
o
Fabio Ranieri,
segretario della Lega Nord in Emilia-Romagna, e' stato condannato dal Tribunale
di Roma a un anno e tre mesi per diffamazione con l'aggravante del razzismo
oltre che a un risarcimento di 150 mila euro per aver paragonato, sulla sua
pagina Facebook, la Ministra Kyenge ad una scimmia (da un comunicato Stranieriinitalia)
o
Trib. Trento:
condannato a una multa di 2.500 euro e al risarcimento del danno alle
associazioni costituitesi parti civili, oltre al pagamento delle spese
processuali, il consigliere circoscrizionale di Trento Paolo Serafini per il
reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.
aggravato dalle finalita' di odio razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993,
per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo
della reputazione dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kyenge,
invitandola a tornare "nella giungla dalla quale e' uscita"; il
limite della continenza nel diritto di critica e' superato in presenza di
espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti,
trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato o in un
attacco personale lesivo della dignita' morale ed intellettuale
dell'avversario; sussiste l'aggravante della finalita' di odio razziale, dato
che la frase pubblicata sul profilo Facebook dal condannato costituisce una
consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui
e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di
avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il
colore (ossia, di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato
alla esclusione di condizioni di parita')
o
la UEFA ha
condannato Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio,
a sei mesi di squalifica per la battuta su "Opti Poba che in Africa
mangiava le banane", considerandola una dichiarazione razzista (comunicato Stranieriinitalia); il procuratore federale della FIGC Stefano Palazzi
aveva invece disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Tavecchio,
ritenendo che non fossero emersi fatti di rilievo disciplinare a carico del
presidente, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto il profilo soggettivo (comunicato Stranieriinitalia); il Comitato disciplinare della FIFA ha inflitto
una squalifica di sei mesi al presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che lo
rende ineleggibile per qualsiasi incarico FIFA per un periodo di sei mesi a
partire dal 7/10/2014 (comunicato Stranieriinitalia)
o
Trib. Genova:
condanna a un anno e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e al risarcimento dei danni subiti dal giovane alunno e dalla
madre, di una docente di un istituto di istruzione secondaria, per
maltrattamenti ex art. 572 c.p. nei
confronti di un alunno di colore di origine etiope, adottato da una famiglia
italiana, essendosi in piu' occasioni rivolta all'alunno con l'epiteto "stupido
negro" o proferendo frasi come "voi negri" o, ancora, "voi
africani, perche' siete venuti qui? Ci rovinate, voi immigrati ci rubate il
lavoro", e avendo pronunciato frasi come "le adozioni sono sbagliate
perche' gli uomini, come gli animali, devono rimanere nell'ambiente di
origine"
o
Trib. Roma:
condannata la casa editrice Simone per condotta discriminatoria nei confronti
di Rom e Sinti, per una pubblicazione, rivolta ai partecipanti al concorso di
abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, in cui tali
comunita' vengono automaticamente associate alla commissione di reati (nella
pubblicazione si indicavano, tra le circostanze che debbono far sorgere nel
soggetto che acquista o riceve il sospetto che la cosa provenga da reato,
"l'acquisto da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato");
accogliendo il ricorso con cui una donna di etnia Rom, l'Associazione 21 luglio
e l'ASGI chiedevano di dichiarare discriminatorio il riferimento agli zingari,
ha ordinato al Gruppo Editoriale Simone e all'autore della pubblicazione di
cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al ritiro dal mercato
della pubblicazione o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto e,
in caso di pubblicazioni successive, alla eliminazione dell'espressione
"quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita
da uno zingaro" nella trattazione delle circostanze della provenienza
delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 712 c.p.; la
casa editrice e' stata anche condannata a un risarcimento economico di 1000
euro nei confronti della donna ricorrente
o
Corte App. Milano: confermata la sentenza di condanna a carico di due italiani,
rispettivamente a due anni e un mese di reclusione e due anni e tre mesi di
reclusione con pene accessorie e risarcimento dei danni, provvisionale e
rifusione delle spese in favore della parte civile, per atti di violenza e
lesioni personali, entrambi aggravati da finalita' di discriminazione e odio
razziale e etnico, ex art. 3 L. 205/1993,
ai danni di alcuni cittadini filippini; la circostanza aggravante della
finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
e' integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione,
immediatamente percepibile, nel contesto in cui e' maturata, avuto anche
riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione
fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, e cioe' di un sentimento
immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di parita', che si
traduce in un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa; non
rilevante il fatto che uno dei due imputati asserisca di avere un dipendente di
origine filippina nel proprio esercizio commerciale, per dimostrare la propria
estraneita' a condotte razziste
o
depositato, da
Federazione Rom e Sinti Insieme, Associazione 21 luglio, Lunaria, ASGI e ARCI,
un esposto presso la Procura di Roma sulla vicenda che riguarda la trasmissione
Piazza Pulita in cui il 2/3/2015 l'europarlamentare Gianluca Buonanno aveva
definito la comunita' Rom "feccia dell'umanita'"; nell'esposto si
sostiene che tali dichiarazioni sono configurabili come reato, perche'
rientrano nelle previsioni della L. 654/1975,
che punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita'
della razza o sull'odio razziale, e chi incita alla discriminazione verso
persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale, non risultando
poi che esse siano state espresse dal Buonanno nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare europeo (comunicato ASGI)
o
Corte App.
Milano: assolti, perche' il fatto non sussiste, sei tifosi della Pro Patria,
denunciati e condannati in primo grado a pene fino a 2 mesi di reclusione e
10.000 euro di risarcimento, per ingiuria aggravata dai motivi razziali nei
confronti di calciatori di colore, tra cui Boateng, fatti segno di emissioni
sonore di scherno non appena toccavano la palla (comunicato Stranieriinitalia); secondo la sentenza, ne sembra si sia trattato di
gesti o forme espressive di generalizzate discriminazioni, ma di vocalizzi
diretti nei confronti del giocatore avversario contestato non per il colore della
pelle (tant'e' che sarebbero stati indirizzati anche a giocatori di pelle
bianca e non a tutti i giocatori di pelle nera) ma perche' reo talvolta di
comportamenti di gioco scorretti (comunicato Stranieriinitalia)
o
il parlamentare
europeo Borghezio e' stato rinviato a giudizio per discriminazione razziale e
diffamazione aggravata dalla finalita' di odio razziale ed etnico per aver
accusato nel corso di una trasmissione radiofonica i rom di essere generalmente
ladri; Borghezio ha raggiunto un accordo con le associazioni Upre Roma, Sucar
Drom e Nevo Drom per ottenere, in cambio di un risarcimento, che si ritirino
dal processo, nel quale si erano costituite parte civile (comunicato Stranieriinitalia)
o Sent. CEDU Ciorcan et al. c. Romania: in un caso relativo a una lite tra due Rom e un
poliziotto, le autorita' rumene hanno omesso di svolgere tutte le indagini
necessarie per verificare se l'odio etnico o il pregiudizio abbiano svolto un
ruolo nell'accaduto; trattare allo stesso modo casi di violenza determinati
dall'odio razziale e casi da esso non connotati significherebbe chiudere un
occhio sulla specifica natura di fatti particolarmente dannosi per i diritti
umani, e puo costituire trattamento ingiustificato in contrasto con il disposto
di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o Trib. Torino: condannate sei persone per aver commesso dei reati basati
sull'odio razziale nei confronti della popolazione Rom (il 12/12/2011, nel
quartiere Vallette di Torino, a seguito di una manifestazione per la presunta
violenza sessuale denunciata da una giovane ragazza del quartiere, veniva
attaccato e dato alle fiamme un campo Rom presso la cascina abbandonata della
Continassa, con grida e comportamenti che rendevano evidente l'odio nei
confronti dei membri della comunita' Rom), riconoscendo la somma di 15.000 euro
quale risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituitesi parte
civile nel procedimento (comunicato ASGI)
Comportamenti discriminatori (torna
all'indice del capitolo)
Si ha discriminazione diretta quando, per
l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
Si ha discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti a un determinato
gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non
appartengono a quel gruppo
Orientamenti:
o
Corte Cost.:
legittime le differenze di
trattamento (anche direttamente discriminatorie)
giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite attraverso mezzi
proporzionati
o
CGUE:
legittime, a queste condizioni, solo
le discriminazioni indirette
Si considera discriminatorio un comportamento che,
direttamente o indirettamente, implichi una distinzione basata su razza, colore, origine nazionale o etnica o
religione, e che abbia come fine o
effetto quello di compromettere il
godimento o lesercizio, in condizioni di parita, dei diritti umani o delle liberta
fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore
della vita pubblica
La normativa
anti-discriminazione si applica anche agli atti compiuti ai danni di cittadini italiani o apolidi o appartenenti a uno Stato membro dellUnione europea
Le norme di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parita'
di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini comunitari
residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L.
11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o
prassi che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)
Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione
richiede la mancanza di qualsiasi
fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto
comunitario; la connessione
della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario
sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione,
della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario
in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del
diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea;
in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica
anche ai cittadini italiani, che non
abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di
diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni
derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per
il tramite di quelle norme interne,
al cittadino straniero
Si ha certamente discriminazione quando sulla sola base della condizione di straniero o della sua appartenenza
razziale, nazionale, etnica o religiosa
o
un pubblico ufficiale, nellesercizio
della sua funzione, omette o compie
atti a danno di uno straniero
o
un commerciante o il gestore di un locale rifiuta
di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o
impone condizioni piu svantaggiose
o
il proprietario di una casa in affitto rifiuta
di stipulare il contratto con uno
straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra
persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola laccesso dello straniero
alloccupazione, allistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e
socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessita, o gli impedisce lo svolgimento di una
legittima attivita economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente
o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori
Discriminazione basata su razza o origine etnica (torna all'indice del capitolo)
Con riferimento
specifico alle distinzioni basate su razza
ed origine etnica (D. Lgs.
215/2003; nota: non su nazionalita'; nel senso pero' di
considerare la discriminazione fondata su nazionalita' come possibile
discriminazione indiretta fondata su
origine etnica, Relazione Commissione UE sull'applicazione delle
Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE;
inoltre, art. 2 D. Lgs. 215/2003 fa salvo il disposto dell'art. 43 co. 1 e 2 D.
Lgs. 286/1998, che considerano la discriminazione fondata sulla nazionalita' o
sulla cittadinanza), si applica il principio di parita' di trattamento (divieto di discriminazioni dirette e
indirette), nel settore pubblico e in quello privato, in materia di
o
accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i
criteri di selezione e le condizioni di assunzione
o
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento
o
accesso a tutti
i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini professionali
o
affiliazione e
attivita' nell'ambito di organizzazioni
di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e
prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni
o
protezione
sociale, inclusa la sicurezza sociale
o
assistenza sanitaria
o
prestazioni sociali
o
istruzione
o
accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
Sono considerate
discriminazioni anche le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o
di origine etnica, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo (D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi
mossi dalla Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte
dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)
L'ordine di discriminare persone a causa
della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione
Trib. Brescia: condannata, a seguito di un'azione giudiziaria anti-discriminazione per molestia a sfondo etnico-razziale presentata
da ASGI e Fondazione Piccini, la Lega Nord sezione Lombardia in relazione
all'affissione di un manifesto
sulla vetrina della sede della Lega Nord di Adro, nel quale apparivano frasi
offensive nei confronti di un'esponente della SPI CGIL Pensionati nota per il
suo impegno a fianco degli immigrati e per la sua militanza contro i
provvedimenti discriminatori promossi dal governo locale del Comune (rigettato
invece il ricorso contro la Lega Nord nazionale)
Trib. Milano:
commette una molestia razziale il dirigente di banca che si rivolge ad un
proprio subordinato facendo riferimento in modo spregiativo e offensivo al
colore della pelle e all'origine di quest'ultimo (riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 5.000 euro)
Divieto di
dimora emesso dal gip su richiesta del pm per una signora torinese che per
quasi un anno ha molestato in modo persecutorio i vicini di casa marocchini (comunicato Stranieriinitalia)
Trib. Milano
(su ricorso NAGA):
o
l'uso
dell'espressione "zingaropoli"
quale slogan durante la campagna elettorale a Milano da Lega Nord e PDL ha
valore dispregiativo e ha l'effetto di favorire un clima ostile nei confronti
di rom e sinti; costituisce pertanto comportamento discriminatorio
o
sulla liberta'
di espressione prevale la tutela della pari dignita' delle persone
o
costituisce
invece legittimo esercizio della liberta di pensiero la critica alla prospettiva
che a Milano venga edificata la piu' grande moschea d'Europa
o
Lega Nord e PDL
condannate alle spese giudiziarie e a quelle della pubblicazione della sentenza
sul Corriere della Sera
Le associazioni
Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in
relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di
cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta appartenenza
dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe tentato"
di rapire una bambina (comunicato Naga)
Nel campo del lavoro, sono legittime le differenze di trattamento dovute a caratteristiche
che costituiscano un requisito essenziale
e determinante per l'attivita' svolta (art. 3, co. 3, D. Lgs. 215/2003,
art. 43, co. 3, lettera d, T.U., e sent. Corte Giust. 13/5/86, 1/7/86, 17/10/89)
Sono legittime le differenze di trattamento
sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite
attraverso mezzi appropriati e
necessari
Restano impregiudicate le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita'
e le disposizioni sulle condizioni
relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e
previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione
giuridica di stranieri e apolidi (art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003)
Trib. Milano
(citato da una nota di Alberto Guariso): la clausola di esclusione di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2000/43/CE ha solo inteso chiarire che tale direttiva non
intendeva introdurre surrettiziamente una disciplina comunitaria
dell'immigrazione (della quale, all'epoca, i singoli Stati erano gelosi
custodi), ma questo non toglie che il divieto di discriminazione dello
straniero (in quanto appartenente ad altra etnia) trovi applicazione anche in
tutte le materie diverse dall'ingresso e soggiorno e, quindi, in particolare,
nella materia dell'accesso alle prestazioni sociali
Corte App. Milano: l'esclusione prevista da art. 3 co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata
alle norme sull'ingresso e sull'accesso al lavoro, all'assistenza e alla
previdenza, nei limiti del principio di ragionevolezza e di compatibilita'
sancito dalla normativa comunitaria ed espresso nelle direttive UE
Trib. Bergamo: la tutela giurisdizionale
prevista dall'art. 4 del D. Lgs.
215/2003 riguarda anche le ipotesi di discriminazioni
su base della nazionalita', non
sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di discriminazione ed
i relativi strumenti di tutela da quella su base etnico-razziale
Corte App. Milano: la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la
discriminazione per nazionalita',
dal momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per
razza o origine etnica
Sent. Corte Giust. C-54/07: il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumera' lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una
discriminazione diretta
nell'assunzione, in quanto tali dichiarazioni sono idonee a dissuadere
fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e,
quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro; incombe al datore
di lavoro l'onere di provare che non
vi e' stata violazione del principio della parita' di trattamento (dimostrando,
per esempio, che la prassi effettiva di assunzione non corrisponde a tali
dichiarazioni); al giudice del
rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, e valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle
affermazioni del datore di lavoro; in senso opposto, Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto
dal Ministero per i Beni Culturali per lassunzione di personale appartenente
alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra
i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria,
escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla
base del fatto che il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva
di candidati privi dei requisiti indicati
Circ. INPS 27/2009, sulla base di un'errata interpretazione di art. 14 della Direttiva 2009/52/CE aveva disposto, con legittimita' assai dubbia, che
nel 2009 dovesse essere privilegiata l'azione
di vigilanza nei confronti delle imprese
gestite da minoranze etniche o
organizzate con l'impiego di lavoratori
di tali minoranze
L'ASGI, in una lettera all'UNAR e alle parti sociali, censura (perche' in contrasto con Convenzione OIL n. 143/1975, art. 2, co. 3 e art. 43 D. Lgs. 286/1998 e artt. 1
e 2 D. Lgs. 215/2003) la disposizione contenuta nel CCNL del terziario che, allo scopo di consentire lapprendimento della lingua italiana,
consente di estendere la durata del periodo di apprendistato per i cittadini
stranieri di 12 mesi, a condizione che il piano formativo contenga iniziative
volte all'apprendimento o perfezionamento della lingua
o
illegittimo
il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio
delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata
analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza
degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata
l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
o
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita'
non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento interno)
o
benche'
negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera
operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si
applicano a tutti coloro che si
trovano nei campi nomadi
o
rigettato il
ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o
Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione
(discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione
emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei
Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna
parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di
impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di
emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita'
nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per
se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un
vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la
parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o
il fatto che il
Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita'
in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del
provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e'
sindacabile dalla Cassazione
o
non e' neanche
sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia
annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in
particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto
e Piemonte e prorogato per due anni)
Tutela giurisdizionale contro la discriminazione (torna all'indice del capitolo)
La persona che
ha subito discriminazione puo ricorrere all'autorita' giudiziaria per chiedere la cessazione del comportamento discriminatorio
e la rimozione degli effetti della discriminazione (D. Lgs.
150/2011)
La tutela giurisdizionale contro la
discriminazione si applica anche nei
casi di comportamenti, trattamenti o
altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti
della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque
altra persona, quale reazione ad una
qualsiasi attivita' diretta ad
ottenere la parita' di trattamento
(D. Lgs. 215/2003, modificato da L. 101/2008 a seguito dei rilievi mossi dalla
Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte
dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)
Competenza del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio
Si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs.
150/2011): il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti,
assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non
oltre 10 gg prima delludienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
delludienza, deve essere notificato al convenuto almeno 30 gg prima della data
fissata per la sua costituzione; contro l'ordinanza di primo grado puo' essere
presentato ricorso alla Corte di Appello entro 30 gg dalla sua comunicazione o
notifica; lordinanza della Corte di Appello puo' essere impugnata in
cassazione (art. 702-bis c.p.c.)
Nel giudizio di
primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente (D. Lgs. 150/2011)
Circ. Mingiustizia 14/5/2012: il procedimento e' soggetto al contributo unificato; per i ricorrenti persone fisiche, e' prevista
l'esenzione dal contributo unificato in caso di reddito familiare annuo
inferiore a 31.884,48 euro; per le persone giuridiche non e' prevista alcuna
riduzione o esenzione dal contributo unificato
Trib. Brescia: un provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione che
costituisca comportamento discriminatorio si impugna comunque davanti al
Tribunale ordinario (Trib. Milano:
inclusi gli atti relativi a una procedura concorsuale); nello stesso senso, Trib. Brescia e Trib. Biella:
competenza del giudice ordinario, dal momento che la pubblica amministrazione
che metta in atto un comportamento discriminatorio agisce in carenza di potere
e, quindi, non in via autoritativa; in
senso contrario, TAR Lombardia: competente per il ricorso contro un atto discrezionale
dell'amministrazione e' il TAR, anche se lo si impugna per il suo carattere
discriminatorio; Trib. Mantova: comportamento discriminatorio di una pubblica amministrazione puo'
essere rappresentato dalla condotta esecutiva, non dall'atto amministrativo in
se'; Trib Bergamo:
il carattere discriminatorio di una condotta puo' essere accertato anche dopo che il comportamento in
questione sia stato rimosso (lo si
deduce da art. 4, co. 4 D. Lgs. 215/2003, ma e' previsto anche esplicitamente,
come osservato da Trib. Bergamo, da art. 7, co. 1 Direttiva 2000/43/CE): l'interesse
ad agire presuppone infatti un interesse all'accertamento dell'illiceita' in se' degli atti discriminatori,
anche al di la' dell'interesse alla rimozione del comportamento illecito (nello
stesso senso, Trib. Brescia, che osserva come l'accertamento sia comunque necessario anche ai fini
della rifusione delle spese processuali secondo il principio della
"soccombenza virtuale")
Sent. Cass. SS.UU. 3670/2011: la giurisdizione
in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del
principio di parita', negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle
normative medesime, e' attribuita al giudice
ordinario (sia in sede di procedimento cautelare
sia in sede di giudizio di merito) anche con riferimento ad atti e
comportamenti messi in atto dalla Pubblica
Amministrazione (Sent. Cass. SS.UU. 7186/2011: inclusi gli atti relativi a una procedura
concorsuale, il diritto fondamentale oggetto di tutela non essendo quello,
infondato, di accedere al pubblico impiego, ma quello di non subire distinzioni
per una ragione vietata; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Milano;
successivamente, Trib Milano);
le situazioni soggettive tutelate hanno infatti natura di diritti assoluti, derivanti dal principio costituzionale di uguaglianza
di cui all'art. 3 Cost. e
dalle analoghe norme sopranazionali; se il comportamento discriminatorio e'
stato adottato dalla Pubblica Amministrazione,
il giudice ordinario incontra, nel rimuoverne gli effetti i limiti legati al
riparto di attribuzioni tra giustizia ordinaria e pubblica amministrazione
(artt. 4 e 5 L. 2248/1865 All. E): il giudice ordinario puo' solo
disapplicare un provvedimento della Pubblica Amministrazione, ma non puo'
sostituirsi ad essa con statuizioni di piu' ampia portata; Sent. Cass. SS.UU. 7186/2011: art. 4 co. 8 D. Lgs. 216/2003 fa salva la
giurisdizione del giudice amministrativo
per il personale di cui all'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato,
militari, forze di polizia, personale di carriera diplomatica o prefettizia,
dipendenti di particolari enti) anche in relazione ad asserite violazioni del
divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
per uno dei motivi previsti da Direttiva 2000/78/CE (nello stesso senso, in precendenza, Osserv. Proc. Gen. Cass.)
Quando il
ricorrente fornisce elementi di fatto,
anche ricavati da dati statistici,
dai quali si puo' presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori,
spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione (L. 150/2011; la
modifica era stata introdotta da L. 101/2008, a seguito dei rilievi mossi dalla
Commissione Europea - citati in Newsletter Leader 8/2007 - per l'insufficiente attuazione da parte
dell'Italia della Direttiva 2000/43/CE)
Sent. Corte Giust. C-415/10: la normativa comunitaria non prevede il diritto, in
favore del lavoratore che affermi, in maniera plausibile, di soddisfare i
requisiti contenuti in un annuncio di assunzione e la cui candidatura non sia
stata accolta, di accedere alle informazioni che precisano se il datore di
lavoro, a seguito della procedura di assunzione, abbia assunto un altro
candidato; non si puo' tuttavia escludere che il diniego di fornire qualunque
accesso alle informazioni da parte di un convenuto possa costituire uno degli
elementi da prendere in considerazione nell'ambito dell'accertamento dei fatti
che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione diretta o
indiretta (spetta al giudice del rinvio, valutando tutte le circostanze della
controversia, verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa)
In caso di discriminazione indiretta, nell'ambito
di rapporti di lavoro, spetta al datore
di lavoro dimostrare l'essenzialita' del
requisito apparentemente neutro
Nota: in
campo lavorativo, se l'appartenenza
alla categoria svantaggiata (statisticamente meno produttiva) e' evidente al momento dell'assunzione, il rischio
di dovere, in futuro, corrispondere al lavoratore un trattamento eccessivo
rispetto all'effettiva produttivita' di questo dissuade il datore di lavoro dall'assumere (la discriminazione in sede di assunzione e' molto piu'
ardua da dimostrare)
Con l'ordinanza
che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione (D. Lgs.
150/2011; in precedenza, in senso contrario alla possibilita' di annullare o
modificare un atto della Pubblica Amministrazione, l'orienamento decisamente
minoritario di Trib. Milano),
ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne
gli effetti; nel determinare l'entita'
del risarcimento, in caso di discriminazione fondata su razza o origine etnica, il giudice
valuta se l'atto discriminatorio costituisca ritorsione contro una precedente azione giudiziale del ricorrente o
ingiusta reazione contro un precedente tentativo di affermare il diritto alla
parita' di trattamento (Trib. Brescia: la revoca di un atto discriminatorio mirata a ristabilire solo
formalmente la parita', negando a tutti il beneficio precedentemente accordato
ad alcuni in modo sperequato, ha natura
ritorsiva, dato che crea pregiudizio anche a coloro che avevano agito per
ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo;
costituisce quindi un provvedimento
illecito; Trib. Vercelli: irrilevante il fatto che il soggetto che ha subito la ritorsione fosse
o meno vittima della discriminazione contro cui aveva agito, dato che la
rubrica dell'articolo recante le disposizioni rilevanti, "Protezione delle
vittime", fa riferimento anche alle vittime della ritorsione e, in ogni
caso, rubrica legis non est lex, e il
fatto che l'azione antidiscriminatoria che ha dato origine alla ritorsione sia
o meno un'azione giudiziaria)
Al fine di impedire la ripetizione della
discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato
nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate; nei casi di discriminazione collettiva, il
piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente
Il giudice puo'
ordinare la pubblicazione del
provvedimento, per una sola volta, a
spese del convenuto, su un quotidiano
di tiratura nazionale
Chi elude lesecuzione di provvedimenti del
giudice (diversi dalla condanna al risarcimento del danno) e punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.
In materia di
discriminazione basata su razza o
origine etnica, possono agire in giudizio, su delega della persona
discriminata o anche, in caso di discriminazione collettiva, quando non siano individuabili in modo
direttoe immediato le vittime della discriminazione (Corte App. Milano: anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei
confronti della singola persona interessata), anche associazioni ed enti iscritti in apposito elenco definito con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari
opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010, che dispone come il Dipartimento per le Pari
Opportunita' e il Minlavoro procedano periodicamente all'aggiornamento
dell'elenco; elenco aggiornato definito da Decr. Minlavoro 13/3/2013); dell'elenco possono far parte (presentando
apposito modulo di
richiesta) soggetti iscritti nel Registro
degli organismi attivi nel campo dell'integrazione
degli immigrati e quelli iscritti nel Registro
delle associazioni ed enti attivi nel campo della lotta contro la discriminazione, tenuti presso la Presidenza del
Consiglio
Nota: un esempio
di discriminazione collettiva in cui le vittime non siano individuabili in modo
diretto e' l'imposizione di requisiti non previsti per l'italiano ai fini
dell'iscrizione anagrafica dello straniero; in questo caso, le vittime sono
tutti gli stranieri che potrebbero aspirare a risiedere nel Comune (Trib. Brescia)
In caso di atto
di discriminazione collettiva
compiuto da un datore di lavoro, i
rappresentanti locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono
presentare ricorso, anche quando non sia possibile individuare direttamente i
lavoratori discriminati; le sanzioni devono essere anche in questo caso
effettive, proporzionate e dissuasive (art. 15 Direttiva 2000/43/CE e Sent. Corte Giust. C-54/07)
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma:
la legittimazione ad agire per le
associazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 5 D. Lgs. 215/2003 e' prevista
esclusivamente in relazione alle discriminazioni
fondate sull'elemento etnico-razziale
e non a quelle fondate sulla
nazionalita', ovvero sulla cittadinanza
(per queste ultime la legittimazione ad agire nei casi di discriminazioni
collettive e' prevista solo a favore delle organizzazioni sindacali nel campo
dei rapporti di lavoro (art. 44 co. 10 D. Lgs. 286/1998); in senso contrario,
o
Trib. Brescia, secondo cui una discriminazione
diretta fondata sulla cittadinanza
a danno degli stranieri in quanto tali costituisce
allo stesso tempo una discriminazione
indiretta fondata sull'elemento etnico-razziale
o
Corte App. Brescia: D. Lgs. 215/2003 fa salve le disposizioni precedenti ,contenute nel D.
Lgs. 286/1998, che riguardano anche il contrasto alle discriminazioni fondate
sulla nazionalita', da intendersi come cittadinanza; ne segue che la
legittimazione attiva delle associazioni deve ritenersi estensibile anche ai
casi di discriminazione che riguardano lo straniero in generale
o
Corte App. Milano: la legittimazione attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003 sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione
per nazionalita', dal momento che
questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza o origine
etnica
I comportamenti
discriminatori messi in atto da imprese che abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal
giudice alle amministrazioni o enti
pubblici che hanno concesso le agevolazioni o lappalto; le amministrazioni
o gli enti revocano il beneficio e,
nei casi piu' gravi, escludono il
responsabile per 2 anni da ulteriori
agevolazioni o appalti
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
Al fine di dare
effettivita' al diritto costituzionale di difesa contro le discriminazioni,
siglato un accordo tra Consiglio nazionale forense e UNAR per l'istituzione di
un Fondo di solidarieta' per la tutela
giurisdizionale delle vittime, destinato alla anticipazione delle spese
legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle
persone che si ritengono lese da condotte discriminatorie; Regolamento pee il funzionamento del Fondo di
solidarieta':
o
possono
richiedere il contributo
le vittime di
discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni
personali, eta', disabilita', orientamento sessuale e identita' di genere; a
condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato
le associazioni
di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai
sensi di art. 5 D. Lgs. 215/2003;
le
organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del
diritto o dell'interesse leso ai sensi di art. 5 D. Lgs. 216/2003
associazioni ed
enti di cui all'art. 4 L. 67/2006
o
la domanda,
da presentare al Consiglio Nazionale Forense, devono contenere, a pena di
inammissibilita'
descrizione sommaria
dei fatti che configurino ipotesi di discriminazione
copia del
documenti di identita' e codice fiscale
la dichiarazione di non usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (se
il richiedente e' una persona)
la
documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di
ammissibilita' della domanda
l'indicazione
del nominativo e dei recapiti dell'avvocato al quale si affida la tutela
giurisdizionale
o
e' consentita la
presentazione di un massimo di 3 domande per anno
o
puo' essere
presentata una domanda per ogni grado di giudizio
o
un apposito
Comitato delibera sull'ammissibilita' della richiesta, tenendo conto della
rilevanza della questione (in relazione alla diffusione del comportamento
lesivo e all'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole applicabile a
fattispecie analoghe), alla gravita' dell'episodio discriminaotrio (in
relazione alla natura dei diritti violati e alla natura del soggetto che la
pone in essere), alla fragilita' della vittima (da comprovare con
documentazione idonea), alla ricorrenza della discriminazione, alla situazione
di disagio socio-economico della vittima
o
in caso di
vittoria con soccombenza della controparte alle spese, l'avvocato del
beneficiario del contributo e' tenuto a restituire la somma erogata entro un
anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio
o
la somma va
restituita anche in caso di rinuncia al mandato, entro 30 gg dalla rinuncia
o
per consentire
il monitoraggio dell'attivita' del Fondo, il beneficiario e' tenuto, durante il
corso del processo, a spedire un rapporto di aggiornamento all'anno al
Consiglio nazionale forense, e, nei tre anni successivi alla conclusione del
processo, a spedire l'intero fascicolo al Consiglio nazionale forense o
all'UNAR, a spese di questi, se richiesto
UNAR (torna all'indice del capitolo)
E' istituito
presso il Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate su razza
o origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela
E' prevista
l'istituzione di centri di assistenza
per la tutela delle persone colpite da atti di discriminazione da parte delle Regioni, in collaborazione con province
e comuni e con le associazioni degli immigrati e del volontariato sociale
Linee-guida UNAR per la Rete nazionale
antidiscriminazione: la
Regione/Provincia/Comune istituisce l'Osservatorio/Centro di prevenzione e
contrasto delle discriminazioni basate sulla razza, l'origine etnica, la
religione, le convinzioni personali, le disabilita', l'eta', l'orientamento
sessuale e l'identita' di genere, quale organismo di garanzia con compiti di
monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini vittime di
discriminazioni
Contact center dell'UNAR: numero verde 800-901010 (com. Mininterno 18/2/2015)
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di estendere formalmente le competenze dell'UNAR,
in modo da includere discriminazioni che non siano basate solo su origine
etnica e razziale, di consentire a UNAR di intentare azioni legali e di
assicurare l'indipendenza di UNAR; l'Italia ha invece ottemperato alla
raccomandazione di garantire le necessarie risorse
umane e
economiche
Cifre:
o
2009 (da Newsletter ASGI discriminazione n.8):
eventi di
discriminazione segnalati: 383, di cui 243 pertinenti
o
2010 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
richieste di
informazione: 90
eventi di
discriminazione segnalati: 766, di cui 540 pertinenti
o
2011 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
richieste di
informazione: 64
eventi di
discriminazione segnalati: 1000, di cui 799 pertinenti
o
2014 (Nota Minlavoro): 1.337 eventi di discriminazione segnalati, di cui 252 nel settore
lavorativo
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa: preoccupante il taglio di
risorse destinate ad UNAR
OSCAD (torna all'indice del capitolo)
Istituito,
presso il Mininterno, l'Osservatorio per
la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) allo scopo di agevolare
i soggetti facenti parte di minoranze nel concreto godimento del diritto
all'uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni
(da un Comuicato ASGI); l'OSCAD
o
mantiene
rapporti con associazioni rappresentative e UNAR
o
riceve (via
e-mail o via fax) le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera
della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati
cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione
determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento
sessuale, handicap
o
attiva, alla
luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte
delle forze dell'ordine
o
segue
l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle
forze di polizia
o
propone idonee
misure di prevenzione e contrasto
Comunicazioni ad OSCAD: via e-mail all'indirizzo oscad@dcpc.interno.it; via fax ai
numeri 06 46542406 e 0646542407 (da un comunicato della Polizia di Stato)
Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di discriminazione (torna all'indice del capitolo)
Giurisprudenza:
o
Sent. Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di
eguaglianza in generale non tollera
discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero
o
Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006 hanno
ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri
da concorsi pubblici
o
Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
o
La CGIL di
Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione"
iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di
infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale
Galliera di Genova di definire un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la possibilita' di assunzione a tempo
indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota:
riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato
dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o
Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza
italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
benche' sia
cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo,
il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che
escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di
Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad
art. 363 co. 3 c.p.c. (il
principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di
costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se
non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione,
neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita';
l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di
enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare
dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso,
"altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse
generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro
ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in
questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si
rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della
tutela di un diritto fondamentale"
impossibile dare
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione
"cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre
i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
il servizio
civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma,
avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in
connessione con art. 2 Cost.,
permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana
e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra
bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione,
inclusione e coesione sociale
l'esclusione dal
servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua
persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra
cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne'
ragionevole
il valore dello
"stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.:
impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di
cooperare a questo stare insieme e' irragionevole
e viola il principio di uguaglianza
l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente
soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta'
e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei
rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta'
e di pace
il significato
di art. 52 Cost. e'
quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini:
nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non
implica che lo straniero ne sia escluso)
ulteriore
profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente
violazione di art. 76 Cost.),
basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai
"cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo
transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo
transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il
compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto
consentirle anche l'esclusione degli stranieri
o
Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita'
costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:
la questione, in
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e'
fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi,
oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione
esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella
cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va
dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui
all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che
risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si
riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio
civile a finalita' di solidariet sociale e l'inserimento in attivita' di
cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di
integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini
stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta
dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e
all'integrazione nella comunita' di accoglienza
la questione, in
riferimento ad art. 76 Cost., e'
invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001,
che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne
sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta
infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione
al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base
dell'identita' di genere dell'aspirante
o
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da
avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso,
oltre che i citatdini italiani, i cittadini
comunitari, i loro familiari titolari
del diritto di soggiorno, gli
stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del
servizio civile nazionale 23/7/2015,
viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini
per la presentazione della domanda
o
Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente
legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia
condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti
diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di
incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della
discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la
nuova delibera che revoca la
precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve
ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza
italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE,
all'interrogazione riportata da ANSA: se
il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere
erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i
principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva,
dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la
parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi
un provvedimento illecito, essendo
irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib. Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che
ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria (tanto che al momento
della sentenza il bonus e' attribuito "con riserva di ripetizione") e
che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano
sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu'
aderenti a uno spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a
ciascuno degli stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a
ragione dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e
la somma di 15.000 euro allASGI, quale risarcimento della lesione alla
generalit dei consociati)
o
Sanzionabie
anche la discriminazione "per associazione", ossia quella
motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo
protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter Leader 14/2008)
o
Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli
previsti per gli italiani, per l'iscrizione
anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e'
illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario
giudiziale del paese di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia
riportato condanne o di chi sia privo di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di passaporto e visto (Trib. Bergamo e Trib. Brescia, Trib. Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione
lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o
Trib. Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che
impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la
comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e
alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la
previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se'
legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie
degli alloggi in base ad art. 4 DPR 425/1994
o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr. Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli
stranieri
o
Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che, con Delib. Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui
al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati
ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula
del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di
stranieri; in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso
per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono
esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o
ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a
produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento
alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita'
di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con
applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto
da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i
controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in
caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa
anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non
patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso
stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
o
Trib. Milano
(richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche
alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori"
(coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
la previsione
del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione
di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che
preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di
partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
attivita' che
non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono
piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib. Milano:
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi)
la convinzione
soggettiva di aver agito in conformita' con la legge puo' escludere la
responsabilita' ai fini del risarcimento del danno, ma non la natura
discriminatoria del comportamento
o
Trib. Torino:
e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione
del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani
GTT s.p.a. di Torino
o
TAR Lombardia: illegittimo precludere il
godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo
discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno
delle famiglie), allo straniero privo di permesso
UE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia
o
Trib. Verona
e Trib. Verona
(nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno
di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di
soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva
2011/98/UE, di da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e di Sent. CEDU
Dhahbi c. Italia;
discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano
rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito
di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di
permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota:
di per se' le disposizioni di Direttiva
2011/98/UE si
applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro
o
Trib. Alessandria: diritto all'assegno di
maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) per una cittadina marocchina titolare di permesso per motivi familiari, sulla base di Direttiva
2011/98/UE e di Accordo di associazione euromediterraneo tra CEE e
Marocco (Comune di Novi Ligure condannato a
trasmettere la domanda della ricorrente all'INPS come avente diritto all'assegno;
INPS condannato a corrisponderlo; entrambi condannati a dare adeguata
pubblicita' alla decisione, con la pubblicazione sui rispettivi siti
informatici)
o
Trib. Monza: il
bonus bebe' previsto, per i figli di madri italiane o comunitarie, da art.1 co.
331 e 332 L. 266/2005,
costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie,
sicche' la sua attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce
un comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parita' di
trattamento previsto da art 3 D. Lgs. 215/2003 (comunicato ASGI)
o
Trib. Ivrea:
discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte, che aveva negato
l'assegno per famiglie con alemno tre figli di cui all'art. 65 L. 448/1998 a uno
straniero regolarmente soggiornante, ma privo di permesso UE slp; l'assegno
spetta infatti, in base ad una applicazione diretta di art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui soggiorno sia regolare
e non episodico, dal momento che esso va collocato, in base ad art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali destinate al
sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di vita
accettabili per il contesto familiare (nota: la sentenza sembra dare rilievo al
fatto che uno straniero appartenga alla categoria di coloro che contribuiscono
al finanziamento dei servizi pubblici, il che appare inappropriato in relazione
al godimento di una misura assistenziale)
o
Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso UE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di
concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse
di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e
assume carattere discriminatorio
o
Il Tribunale di
Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non
patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo
discriminatorio
o
Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente
discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di
carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
o
Trib. Milano:
illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che
richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi
per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era stata aperta
dalla Commissione europea una
procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito
di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione
diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello
di residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea)
o
Trib. Lodi:
e' illegittima, perche' discriminatoria,
la disposizione (al tempo vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne
FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale
Dilettanti, una durata particolare
del permesso, e non la sola
regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna
giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di
un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43
T.U.; Trib. Varese:
il giocatore straniero gia' residente
in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di
trattamento e non discriminazione,
per partecipare al campionato di serie B,
non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione
del 5/7/2010 della FIGC; in senso
contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale
(deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri
per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e'
limitato esclusivamente a coloro che
rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di
calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore
straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa (nota:
benche' si tratti di discriminazione diretta,
il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la
considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di
tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di
tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a
coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu',
il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e'
affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
o
Trib. Udine
(confermato da Trib. Udine):
e' indirettamente discriminatorio,
ma anche manifestamente sproporzionato
e ingiustificato (la necessita' di
contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta,
secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter
soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto
dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli
17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione
in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o
Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia
del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione
di assegno di natalita' ad una
cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di
anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli
Venezia Giulia, avendo il Comune di
Gorizia ha provveduto a disapplicare
la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il
beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
o
Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento
del Comune di Palazzago che assegna dei contributi
economici ai neonati e ai minori
adottati purche' almeno uno dei genitori
sia di cittadinanza italiana oppure
l'abbia richiesta al momento della
presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione
sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle
misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai
principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale
italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla
cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi
ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che
gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto
contributo erogato dal Comune
o
Trib Bergamo:
discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la
delibera del Comune di Villa dOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione
per i soli cittadini italiani residenti
nel Comune da almeno 5 anni
o
Trib. Milano:
la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a
favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al
possesso del permesso UE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un
sussidio funzionale al diritto
fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti
umani di fonte costituzionale ed europea subordinare
l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza
della persona a motivazioni di
carattere economico e di bilancio
(nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli
di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)
o
Trib. Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e' la
motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo
locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i
regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana
o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente
provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi
dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D.
Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare
al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a
partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici
presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei
ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura
cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai
regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in
base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale);
sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e'
rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla
Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti
giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'
interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del
diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata
per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era
stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno
dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato
unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei
beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali
acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario
del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla
consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio
di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati
cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica);
Corte App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero
avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere discriminatorio del
comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo stesso Comune a pagare al
ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta ed erogata
ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura dei termini del bando
aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da parte di stranieri, a
fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare l'importo del
contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione della quota
necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una platea piu'
vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai
soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita', deve attribuire
agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli italiani, la
rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei beneficiari,
essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora erogato; la rideterminazione
di un contributo gia' erogato ad una platea ristretta appare incompatibile con
il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva 2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla
promozione di un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire
ulteriori risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, con le modalita'
previste da art. 194 co. 1 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa
periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono
la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
o
Trib. Milano:
discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi,
illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli
cittadini italiani (discriminazione
poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in
Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)
o
Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di
giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che
riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali
(concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal
pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o
al pagamento della locazione) per laccesso
agevolato alla prima casa nei
centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che
prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai
soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una
nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si
e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al
principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese
legali)
o
Trib. Padova:
la scuola che non attiva l'insegnamento
alternativo all'ora di religione
cattolica commette una discriminazione
religiosa; l'istituzione di insegnamenti alternativi a quello religioso
deve considerarsi obbligatoria per la scuola, dato che altrimenti la scelta di
seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata
dall'assenza di alternative formative (sent. Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina
a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo
religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei
genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale sofferto
o
TAR Campania:
accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli agnostici
razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione all'avviso
pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a favore di
fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso
cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo;
irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto che il
Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una
congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della
volonta' testamentaria di un privato: lonere illecito deve considerarsi,
infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario
produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava
o
Trib. Roma:
non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di Porta Portese per il fatto che alcuni
degli annunci pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva la
mancanza di volontarieta'
o
Trib. Milano:
l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo
sul sito del Comune, la cittadinanza a non
affittare agli stranieri
commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto
amministrativo; la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo
in un invito ad adottare comportamenti discriminatori; il contenuto
discriminatorio di una condotta deve essere valutato in considerazione del
pregiudizio che una categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior
difficolta' nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent. Corte Giust. C-54/07)
la diffusione di
dichiarazioni quali quelle propagandistico-elettorali contenute nel manifesto
del PDL, che accumunano i Rom di Pescara ai delinquenti, vale ad integrare un
comportamento discriminatorio, con effetti di offesa ed ostilita' nei confronti
dei Rom residenti a Pescara, e, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2 co. 3
D. Lgs. 215/2003; ordinata la cessazione del comportamento
respinta la
domanda di risarcimento del danno, non avendo le Associazioni ricorrenti
allegato il pregiudizio in concreto derivato dagli atti discriminatori in
questione (il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla
lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce "danno
conseguenza", che deve essere allegato e provato, e non "danno
evento", ossia danno coincidente con l'evento dannoso); per provare il
danno si puo' fare ricorso anche alla prova presuntiva, dato che il pregiudizio
(non biologico) attiene ad un bene immateriale, ma il danneggiato dovra'
allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a
fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto
ignoto
o
Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il
quale "Il decreto di idoneita'
all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983
non puo' essere emesso sulla base di
riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere
indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse
dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel
quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione
internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di
fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo
contrasta con il principio di non
discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa
o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare
l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale
o
Sent. Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo
illegittimo la liberta' di uno straniero dopo averlo sottoposto a controllo; il
comportamento del poliziotto e' infatti discriminatorio, e il termine
"razzista" perfettamente adeguato
o
Trib. Milano:
la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona
l'erogazione di un bonus bebe' alla
cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di
qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima,
conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il
sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo
straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono
individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco
approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate
ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera
che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori,
si ordina l'automatica erogazione a
tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate
da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il
ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del
Tribunale di Milano; nota: il
Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra
impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione
del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388
co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,
punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro
1.032)
o
Trib. Milano
(confermato da Trib. Milano):
discriminatorio il comportamento del
Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e
alcune ONLUS per l'assegnazione di
25 alloggi in affitto ad altrettante
famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e'
rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla
base della appartenenza all'etnia Rom
dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario -
Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei
ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro
un termine prefissato, gli appartamenti
o
Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la
delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per
la retta discrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano
per lanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della
coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune
di Roccafranca (in violazione di art. 41
D. Lgs. 286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per
l'assegnazione di alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in
violazione del divieto di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da
almeno 10 anni (che si tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche
venisse rimosso il requisito di cittadinanza)
o
TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di
subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale
pubblica appare di dubbia
costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla
concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di
bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'
o
Trib. Pavia:
riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere
dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di frequenza a prescindere
dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di far cessare tale
condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento giudiziario a tutte le
sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di modificare la propria
pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
o
Trib. Torino:
discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) che, con
ordinanza, aveva disposto il divieto, con previsione di relativa sanzione amministrativa
in caso di violazione, di indossare il burkini
(secondo il Tribunale, sostanzialmente corrispondente, tranne che per il
materiale da fabbricazione, ad una muta da subacqueo, certamente mai vietata
nelle strutture finalizzate alla balneazione) su tutto il territorio comunale
nelle strutture finalizzate alla balneazione, nonche' il divieto di
abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della
persona, come caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della
strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto;
l'ordinanza era stata accompagnata dall'installazione, sulle vie di accesso al
paese, di cartelli riportanti il divieto mediante l'uso del simbolo di divieto
di sosta opportunamente modificato con la raffigurazione di una donna che
indossa il burkini; ne risultava una
focalizzazione del messaggio negativo sulla minoranza femminile islamica, di
carattere certamente discriminatorio
o
Trib. Vercelli: in relazione alla controversia decisa da Trib. Torino
(comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Varallo con l'affissione di
manifesti recanti il divieto di accesso per le donne che indossino il burkini), condannati per comportamento ritorsivo contro chi
abbia agito contro la discriminazione Gianluca Buonanno, al momento
europarlamentare, sindaco di Borgosesia e assessore a Varallo, e il sindaco di
Varallo Eraldo Botta per aver affisso manifesti (pubblicati anche sul Corriere
della Valsesia e sulla pagina Facebook
del Buonanno) in cui si deridevano i quattro cittadini che avevano agito in
giudizio contro la discriminazione; condannata anche l'amministrazione comunale
per aver prestato il proprio logo ai manifesti; irrilevante, per il Tribunale,
il fatto che il soggetto che ha subito la ritorsione fosse o meno vittima della
discriminazione contro cui aveva agito (la rubrica dell'articolo recante le
disposizioni rilevanti, "Protezione delle vittime", fa riferimento
anche alle vittime della ritorsione e, in ogni caso, rubrica legis non est lex); Buonanno, Botta e l'amministrazione
comunale del Comune di Varallo condannati a pubblicare parte dell'ordinanza e
il dispositivo della stessa sul Corriere della Valsesia e sui siti web del
Comune e sulla pagina Facebook di
Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila euro a una
ricorrente, 5.500 euro all'altro) e a pagare le spese legali
Sent. Corte Giust. C-388/01: un requisito fondato sulla residenza produce
discriminazione indiretta a danno degli stranieri; Sent. Corte Giust. C-15/96: una discriminazione indiretta e' legittima se e'
giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei
lavoratori interessati, e se e' adeguatamente commisurata allo scopo
legittimamente perseguito; Sent. Corte Giust. C-503/09: uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli
di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata
Ord. Corte Cost. 32/2008: legittimo
il requisito di 5 anni di residenza
o di attivita' lavorativa nella Regione
Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a
dispetto della possibile discriminazione indiretta ai danni degli stranieri; note:
o
comunque
discutibile la legittimita', sotto questo profilo, delle disposizioni di cui
all'art. 11 L. 133/2008,
che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai nuovi alloggi di
edilizia popolare previsti dal piano-casa
e l'erogazione di contributi
integrativi al requisito di residenza
da almeno 10
anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e appaiono cosi' direttamente discriminatorie
o
verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20,
co. 10 L. 133/2008,
che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire
dall'1/1/2009, il soggiorno legale
pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)
o
verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le
disposizioni della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla
durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha
introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita'
lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel
territorio della Regione; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro famigliari
e dei titolari di permesso UE slp,
avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
TAR Lombardia: legittime le disposizioni
del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 5/2006 che prevedono un requisito di anzianita' di residenza o
di attivita' lavorativa quinquennale nel territorio regionale ai fini
dellaccesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, nonche' punteggi aggiuntivi per la formazione
delle graduatorie per lassegnazione degli alloggi medesimi in relazione agli
anni di residenza sul territorio regionale; benche' indirettamente
discriminatorio, il requisito di anzianita' di residenza persegue il fine
legittimo di fornire un'abitazione adeguata a nuclei familiari privi di risorse
economiche sufficienti per provvedervi autonomamente; il requisito e' idoneo
rispetto all'obiettivo perseguito, perche' consente alla Regione un controllo
approfondito sullo stato di bisogno del nucleo familiare e consente di
programmare le risorse scarse in vista delle esigenze delle comunita'; e'
proporzionato dal momento che sono sufficienti cinque anni per partecipare alle
selezioni pubbliche per l'assegnazione dellalloggio, e, nel frattempo, non
sono escluse altre forme di intervento assistenziale
TAR Lombardia: in relazione al diritto
alla casa, stante la limitatezza
delle risorse disponibili, e' legittima
l'imposizione di requisiti legati alla regolarita'
del soggiorno e/o alla durata della residenza;
tuttavia, deve essere affermato (coerentemente con Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Corte Cost. 148/2008, Sent. Corte Cost. 61/2011) il seguente principio di diritto: una volta conseguita la regolarita' del soggiorno, lo straniero puo' computare utilmente il pregresso periodo di effettiva residenza o di effettivo esercizio di
attivita' lavorativa in condizioni di irregolarita',
ove esso rilevi ai fini dell'esercizio di un diritto costituzionale, ed in particolare del diritto alla casa; ai
fini della dimostrazione dell'effettiva durata del soggiorno irregolare,
l'amministrazione deve valutare le circostanze specificamente allegate
dall'interessato, assumendo, se serve, informazioni orali in merito
Ord. Trib. Bolzano: discriminatoria l'attribuzione, da parte della Deliberazione n. 1865
del 20/7/2009 della Giunta Provinciale di Bolzano, di un peso diverso alla
percentuale di cittadini stranieri rispetto a quella di italiani e comunitari
per l'assegnazione di alloggi sociali
e di benefici per il sostegno alle
locazioni; Ord. Trib. Bolzano: rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della
compatibilit della normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di
sussidio casa con il diritto antidiscriminatorio europeo (in particolare, se gli
artt. 2 e 6 Trattato sull'Unione europea e gli art. 18, 45, 49 TFUE in
combinato disposto con gli art. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino ad una normativa locale che impone ai
cittadini italiani o comunitari il requisito di 5 anni di residenza o lavoro
nel territorio provinciale, e a quelli stranieri il requisito di 5 anni di
soggiorno legale e 3 di lavoro nel territorio provinciale, per accedere al
beneficio del sussidio casa); Trib. Bolzano: ha natura di discriminazione indiretta illecita tra cittadini UE la
normativa della Provincia autonoma di Bolzano che subordina la concessione di
un sussidio casa al cittadino comunitario al possesso della dichiarazione di
aggregazione ad uno dei gruppi linguistici autoctoni avente efficacia
differita, a partire dal diciottesimo mese successivo a quello in cui e' stata
resa
Trib. Brescia: discriminatorio il bando del Comune di Bassano Bresciano per
l'assegnazione di lotti residenziali di proprieta' del comune che prevede il
requisito per i soli cittadini stranieri dell'anzianita' di soggiorno legale in
Italia da almeno 10 anni
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di
sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per
all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e
comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando,
consentendo la partecipazione anche dei cittadini
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2
co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani,
e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i
cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento
di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio
logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di
modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di
conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al
provvedimento sulla home page del
sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
Trib. Verona:
discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
(AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha
previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della
disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche
il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase
funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il
principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale
ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle
fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se
anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino
la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di
questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire
posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero
attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere
rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati
tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando
di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della
partecipazione)
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso,
in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere
professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della
evidente fondatezza del ricorso e del periculum
in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio
previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di
cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi
delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto
della ricorrente alla partecipazione
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
Riaperti, a
seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per
la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della
Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente
soggiornanti, in un primo tempo esclusi
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando,
nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per
l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini
formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione
europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato,
con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento
del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando
di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri,
inizialmente esclusi
A seguito
dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti
del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di
personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di
parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato
il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la
questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita
altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla
successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni
che assumera' a seguito di tale revoca
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima
verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta
Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune
anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla
legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei
concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
Lettera dell'ASGI al Sindaco di Osimo e all'UNAR, con la quale si censurano i profili
discriminatori contenuti nel bando pubblico del Comune di Osimo, che prevede interventi di sostegno all'accesso
al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso
reddito, a condizione di possesso della cittadinanza italiana e di residenza
nel Comune di Osimo da almeno 5 anni
Lettera dell'ASGI al Ministro dellIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la
Cooperazione internazionale e lIntegrazione e allUNAR per segnalare come
illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto
dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di
sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione
del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene
riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione
allinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che
dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lattivita' lavorativa per la
quale sono abilitati; Trib. Roma:
le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse,
dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi
generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp
e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare
il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la
possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare
come insegnanti
Lettera dell'ASGI al direttore generale dellASL di Olbia con cui si chiede di chiarire
esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso
senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi
strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica
amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non
e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del
requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di
pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il
Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere
discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellOrdine che impone il
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
A seguito delle
azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il
Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di
concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi,
assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
A seguito di
lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che
aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico
per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che
escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto,
prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20
giorni
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala
l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
per la copertura di posti vacanti nellOrchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e
comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha
accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un
provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
Lettera dell'ASGI al Sindaco del Comune di Mondovi' e, per conoscenza, all'UNAR e
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, contenente un parere
sulla Delibera del Comune di Mondovi' con la quale e' stata introdotta una norma nel Regolamento di polizia urbana che prevede un requisito obbligatorio di conoscenza
adeguata della lingua italiana ai fini dell'avvio e dell'esercizio di attivita'
economiche di commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande
da parte di cittadini stranieri o comunitari
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
Ord. Trib. Milano: discriminatoria, con discriminazione fondata su origine nazionale, la circ. Mininterno 26/5/2011, che blocca la possibilita', precedentemente
prospettata da circ. Mininterno 24/5/2011, di riapertura dell'esame delle istanze di
regolarizzazione respinte per l'esistenza di una condanna per il reato di cui
all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, oggetto di abolitio criminis a seguito di Sent. Corte Giust. C-61/11 (nota: la discriminazione in questione e' stata
operata tra lavoratori stranieri, gli uni condannati, gli altri no; non si
capisce come possa essere assimilabile a discriminazione fondata sull'origine
nazionale; nota anche che viene respinta la richiesta di condanna alla
pubblicazione sui mezzi di stampa, trattandosi di "una pubblicita' per lo
piu' diretta a lavoratori stranieri che difficilmente attingono a quotidiani
nazionali"!)
Trib. Bologna: discriminatorio e illegittimo, perche' privo di motivazione
ragionevole, il comportamento dell'Universita' Bocconi, che applica contributi
di immatricolazione piu' gravosi allo straniero, collocandolo, sulla base della
sola nazionalita', nella fascia piu' elevata, a prescindere dal reddito; il
diritto vulnerato non e' un diritto patrimoniale (rinunciabile), ma un diritto
fondamentale quale il diritto all'istruzione; l'autonomia organizzativa degli
atenei non puo' superare i limiti posti dalle leggi dello Stato (in
particolare, dal divieto di discriminazione); nello stesso senso, una Lettera ASGI
al Rettore dell'Universita' Ca' Foscari, al Ministro dell'Universita', all'UNAR
e alla Commissione UE segnala il carattere discriminatorio e la violazione del
principio di parita' di accesso allo studio universitario sancito da art. 39
co. 5 D. Lgs. 286/1998 delle disposizioni su tasse e contributi per l'iscrizione
all'Universita' Ca' Foscari, che, a
parita' di reddito, penalizzano lo studente straniero rispetto allo studente
italiano o comunitario
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
Lettera ASGI al Sindaco di Pordenone: il Regolamento comunale che impegna il Comune di Pordenone, in esecuzione a
disposizioni testamentarie relative ai lasciti Mior e Brussa, ad assegnare ogni
anno due borse di studio a favore di studenti universitari meritevoli,
residenti nel Comune di Pordenone ed appartenenti a famiglie in condizioni
economiche di bisogno alla condizione che i beneficiari soddisfino i requisiti
della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Pordenone da almeno
5 anni e' illegittimo a causa del carattere discriminatorio dei requisiti
relativi alla cittadinanza e alla residenza prolungata (l'amministrazione
comunale non puo' legittimamente stanziare risorse pubbliche discriminando,
direttamente o indirettamente, su basi di nazionalita', ne' un negozio
giuridico privato e' idoneo a vincolarla in tal senso); a seguito della
segnalazione, il Comune ha comunicato che eliminera' dal Regolamento i
requisiti discriminatorie (da un comunicato ASGI)
A seguito
dellintervento dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano,
diverse Fondazioni private lombarde (Bracco, Girola, Beltrami, Confalonieri,
Associazione italiana riscaldamento urbano) hanno rivisto le modalita' di
accesso alle borse di studio offerte a studenti universitarie e neo-laureati,
togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini
italiani (da un comunicato ASGI)
Parere ASGI
sul carattere discriminatorio del requisito di cittadinanza italiana previsto
da un bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Torino, con il contributo della
stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli', che ha per scopo quello
di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attivita' di tirocinio
allestero i migliori neolaureati dei poli universitari del Piemonte, della
Valle d'Aosta e di Forli'
A seguito di segnalazione
da parte dell'ASGI, il Garante dei diritti dell'infanzia della Regione Puglia
ha rimosso, con apposita determinazione, il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria da un bando per
l'ammissione a un corso di formazione per tutori legali volontari di minori
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato
dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso
pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore
in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la
Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse
di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della
cittadinanza comunitaria ai fini dellammissione ai predetti bandi, consentendo
agli stranieri di partecipare a queste selezioni
A seguito di lettera dell'ASGI, che segnalava il carattere discriminatorio del trattamento sfavorevole
riservato, in merito agli importi da corrispondere per l'iscrizione, agli
studenti stranieri, l'Accademia delle Belle Arti di Roma ha revocato con
delibera d'urgenza, da ratificare al prossimo Consiglio di Amministrazione, le disposizioni sull'immatricolazione criticate (da un comunicato dell'Accademia delle Belle Arti di Roma)
Una lettera dell'ASGI al Sindaco e al Consiglio comunale di Tolentino segnala il contenuto
indirettamente discriminatorio della deliberazione del Consiglio Comunale di
Tolentino n. 78 del 25/7/2013, con la quale e' stato introdotto nel
"Regolamento asili nido comunali" un meccanismo premiale
nell'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria dei
richiedenti, basato su un criterio di residenza continuativa nel territorio
comunale, al fine di sostenere maggiormente il radicamento nel Comune, e quindi
a premiare in maniera piu' marcata la comunita' locale; tale discriminazione
non appare fondata su un motivo ragionevole, ed e' quindi illecita, dal momento
che proprio le famiglie trasferitesi di recente nel territorio del Comune
possono aver maggior bisogno di utilizzare il nido d'infanzia, perche'
probabilmente lontane dalla rete familiare che sostiene i genitori nella cura
dei bambini in tenera eta'
Una lettera dell'ASGI al Sindaco del Comune di Pordenone, all'Assessore alle Politiche
Sociali e al Presidente del Consiglio comunale, con cui si segnala il carattere
di discriminazione diretta delle delibere del Consiglio Comunale di Pordenone
relative ai criteri di ammissione per la formulazione delle graduatorie di accesso al
servizio di nidi d'infanzia del Comune di Pordenone a partire dall'anno
educativo 2014/2015 (delibera n. 23/2013 del 1/7/2013), con le quali viene introdotta una quota massima (delibera n. 40/2013 del 30/9/2013) di bambini stranieri nell'ammissione al servizio
dei nidi dinfanzia comunali, sulla base del tasso di natalita' degli stranieri
residenti nel Comune di Pordenone rispetto al totale, rilevato al 31 dicembre
dell'anno precedente (delibera n. 20/2013 del 10/6/2013)
ASGI, Camera del
Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione
dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (Bergamo), che ha disposto, con delibera,
di fissare il costo del certificato di idoneita'
alloggiativa (principalmente richiesto ai cittadini stranieri per ottenere
il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare) in 500 euro,
motivando tale scelta con l'aumento della criminalita' nel territorio comunale
e con l'opportunita' di far ricadere i costi di tale aumento sugli stranieri
(da un comunicato ASGI); il Mininterno ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione
sulla questione, dato che nella delibera
il certificato e' stato erroneamente indicato come documento necessario
addirittura per l'iscrizione anagrafica, non soggetta, invece, ad alcuna
certificazione relativa all'idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)
Condannato
dal Trib. Bergamo il Comune di Bolgare per il carattere discriminatorio della delibera
con cui era stato fissato in 500 euro il costo del certificato di idoneita' alloggiativa, dato che lo
svantaggio cosi' imposto agli stranieri che di quel certificato hanno bisogno
ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del nulla-osta al
ricongiungimento familiare e' sproporzionato e ingiustificato; il Comune e'
stato condannato a revocare la delibera, restituendo, come risarcimento in
forma specifica, la somma di 350 euro a tutti gli stranieri che abbiano versato
l'importo fissato dalla delibera nel periodo di vigenza della delibera,
provvedendo anche alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e
sulla home page del sito del comune (comunicato ASGI)
Approvato un
ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare criteri certi e univoci
per la determinazione dell'importo delle tasse relative al rilascio
dell'attestazione di idoneita'
alloggiativa con la fissazione di un importo massimo da stabilirsi
eventualmente a cura del Governo medesimo, anche in ragione della necessita' di
garantire il rispetto della Direttiva 2003/86/CE (comunicato ASGI)
Presentata
una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dal Comune di Bolgare
per il rilascio del certificato di idoneita' alloggiativa richiesto dagli
stranieri che intendono procedere al ricongiungimento; Risposta del Governo all'interrogazione: il Mininterno ha invitato la prefettura di Bergamo
ad avviare i compiti ispettivi di competenza volti a verificare che l'anagrafe
tenuta dal comune di Bolgare sia gestita in conformita' alla normativa vigente,
assumendo, inoltre, ogni utile iniziativa al fine dell'effettivo esercizio del
potere di vigilanza di cui ad art. 52 DPR 223/1989
Inviata dall'ASGI una lettera ai Comuni di Seriate, Albino, Telgate e Pontoglio, con cui li si invita a ripristinare gli importi precedenti per il certificato di idoneita' alloggiativa rilasciato dal Comune, dato che, altrimenti, risulterebbero danneggiati principalmente gli stranieri che devono ottenere tale certificato per procedere al ricongiungimento
Presentata una interrogazione parlamentare relativa all'importo imposto dai Comuni di Telgate (euro
325), Albino (euro 160) e Seriate (euro 220) per il rilascio del certificato di
idoneita' alloggiativa richiesto dagli stranieri che intendono procedere al
ricongiungimento
Il regolamento
dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle
elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il
godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al
Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
Inviata, da
parte di alcune associazioni, una Lettera alla Regione Veneto con cui si invita la Regione a ritirare la Circolare dell'Assessore all'istruzione su "Terrorismo islamico: parliamone soprattutto
a scuola" (in cui si afferma, in relazione all'attentato contro Charlie Hebdo, che "Se non si puo'
dire che tutti gli islamici sono terroristi, e' evidente che tutti i terroristi
sono islamici") e ad impegnarsi in una valutazione aperta dei programmi
della scuola pubblica per promuovere il dialogo e la coesione tra le diverse
componenti della comunita'
Revocata (comunicato ASGI) la Circolare 11/2/2015, emanata da un dirigente scolastico di un istituto statale di
istruzione superiore del Friuli Venezia Giulia, con cui si vietava alle ragazze
musulmane l'uso in classe del fazzoletto o velo che copre i capelli e parte del
viso, a seguito del Parere del Garante regionale contro le discriminazioni (che dichiara la circolare
illegittima perche' viola art. 9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 19 Cost. e
fonda una discriminazione basata sul credo religioso, in contrasto con art. 43
D. Lgs. 286/1998 e art. 1 e segg. D. Lgs. 215/2003, osserva come la proibizione
di indossare il velo islamico nelle modalita' che copra anche solo parzialmente
il viso dell'alunna non e' sorretta da alcuna norma di legge, e invita a
ritirare immediatamente la circolare) e della Circolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia diretta a tutte le
scuole della Regione (secondo cui, le restrizioni alla liberta' di manifestare
la propria religione o il proprio credo, ad esempio tramite l'uso, durante
l'attivita' scolastica, di segni esteriori o abbigliamento che manifestano
un'appartenenza religiosa, possono essere unicamente quelle previste dalla
legge, che si rendano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica,
dell'ordine pubblico, della morale pubblica o degli altrui diritti e liberta'
fondamentali; non appare sussistano ragioni per opporsi, in generale, all'uso
di segni di espressione della propria appartenenza culturale e religiosa che
non si pongano in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attivita' didattica
e con il regolare funzionamento della vita scolastica)
Il Consiglio
Federale della Federazione Italiana
Gioco Calcio ha approvato, nella seduta del 16/10/2013, disposizioni
che attenuano le sanzioni contro le manifestazioni discriminatorie negli stadi: ai fini
dell'irrogazione di sanzioni, si dovra' valutare la dimensione e la percezione
reale del fenomeno in cui si esprime la discriminazione; in caso di recidiva,
il giudice sportivo, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della
loro gravita' e rilevanza, potra' limitarsi a ordinare la chiusura di settori
dello stadio, anziche' dell'intero stadio; l'esecuzione della sanzione potra'
essere sospesa e la societa' sottoposta a un periodo di prova di un anno
Sent. Corte Giust. C-269/07: costituisce una forma di discriminazione indiretta
vietata dal diritto comunitario la mancata assimilazione dei lavoratori comunitari frontalieri ai
lavoratori residenti nella fruizione di prestazioni sociali collegate alla
loro qualifica di lavoratori per la sola
ragione della mancanza di residenza
dei primi sul territorio nazionale
Sent. Corte Giust. C-103/08: l'art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale,
che riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale
alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio
luogo di residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, includendovi,
con interpretazione estensiva dei
requisiti di residenza e domicilio, anche quelle che si recano regolarmente
in tale Stato per motivi di natura professionale o personale (ad esempio, i
frontalieri)
Sent. CEDU Orsus c. Croazia: formare nelle scuole elementari classi separate per i bambini rom quando in Croazia,
all'epoca dei fatti, non esisteva alcuna politica generale che prevedesse la
costituzione di questo tipo di classi per bambini che non conoscessero bene la
lingua croata, fosse un comportamento che poneva una manifesta differenza di
trattamento tra i bambini rom e gli altri
Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere
legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli
appartenenti ad una minoranza religiosa
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
Sent. CEDU 3/2/2011: il licenziamento di una educatrice d'infanzia impiegata presso la
direzione un asilo di una parrocchia protestante tedesca, a motivo
dell'appartenenza della dipendente ad una confessione religiosa diversa e
caratterizzata da insegnamenti fondamentali incompatibili con quelli della
chiesa protestante, non costituisce violazione dell'art. 9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di liberta' religiosa
Sent. CEDU Fawsie c. Grecia: l'esclusione
degli stranieri da una prestazione assistenziale non trova giustificazione adeguata nella natura di stimolo al riequilibrio demografico della
popolazione nazionale, dato che presuppone che il soggiorno degli stranieri sia
in ogni caso e di per se' caratterizzato da temporaneita'
Sent. CEDU Zeibek c. Grecia: assolutamente illegittima
l'esclusione da prestazioni assistenziali sulla base dell'origine etnica, a prescindere dalla cittadinanza
Parere UNAR contrario alla legittimita' di art. 80 L. 388/2000 alla luce di art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 9 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977)
L'UNAR ha
assunto la decisione
di adottare e inviare a Regioni, Province e Comuni, una Raccomandazione in merito ai "Requisiti per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale",
nella quale si afferma:
o
se una
determinata prestazione di assistenza
sociale e' prevista dalla legge
statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i
cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari
di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o
l'imposizione
del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di
una possibile violazione del criterio di proporzionalita'
e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che
la misura assistenziale intende tutelare (nota:
la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in
ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il
requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei
beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando
l'effetto richiamo)
Nota: prima che
art. 2 D. Lgs. 40/2014 abrogasse art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931
(Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione), che prescriveva il
requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori
dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952), si
erano registrate le seguenti prese di posizione:
o
Par. UNAR 26/10/2007 relativo
all'accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti): le disposizioni di cui
all'all. A RD 148/1931
sono state
implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
violano il
principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
violano la
normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione
europea: la clausola di cittadinanza
di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale
viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito
dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini
comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione
internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al
quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
Parere UNAR 18/2/2008 su
delibera Agenzia Gestione Edifici Comunali di Verona:
o
l'adozione di
criteri che favoriscano direttamente
i cittadini italiani
nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta
o
l'adozione di
criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere
superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)
o
nota: aperta
dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE
Esposto ASGI all'UNAR: segnalazione per leventuale formulazione da parte
dellUNAR di una raccomandazione al Mintrasporti perche' nelle nuove procedure
d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B venga
mantenuta (diversamente da quanto annunciato da circ. Mintrasporti 22/6/2010) la traduzione dei questionari nelle principali
lingue straniere a vantaggio dei cittadini immigrati residenti in Italia che
non dispongono di una adeguata conoscenza della lingua italiana; nello stesso
senso, un'interrogazione parlamentare; l'UNAR, con lettera al Mintrasporti, ha chiesto delucidazioni; Mintrasporti, con Lettera all'UNAR, giustifica la revoca delle traduzioni dei quiz
d'esame nelle lingue inglese, spagnola, araba, russa e cinese, invocando
ragioni di contenimento della spesa pubblica (posizione ribadita dal Ministro
dei Trasporti, in risposta a un'interrogazione parlamentare - da comunicato Stranieriinitalia)
Esposto dell'ASGI all'UNAR contro la Provincia di Pordenone, che, per coinvolgere
immigrati in un progetto
di "emancipazione", li convoca con una lettera
dai toni intimidatori, minacciando di segnalare la mancata presentazione alla
questura; la Provincia avrebbe proceduto anche a segnalare alla questura i casi
in cui la lettera di convocazione era stata restituita al mittente per supposta
irreperibilita' del destinatario; il progetto, inoltre, prevede l'impiego di
immigrati in lavori socialmente utili nel settore della manutenzione delle
strade provinciali, in squadre composte da un lavoratore italiano e cinque
stranieri, nelle quali, pero', solo il cittadino italiano puo' ricorpire le
funzioni di caposquadra; il Parere UNAR 20/10/2010 fa proprie le censure suggerite dall'ASGI
Parere UNAR 3/11/2010 sul Regolamento comunale del Comune di Ciampino relativo alla formazione delle graduatorie per
l'accesso all'asilo nido, che assegna un peso rilevante al requisito di
anzianita' di residenza nel territorio del Comune; secondo l'UNAR, tale peso si
traduce in un rischio di discriminazione indiretta, non motivata da finalita'
legittime perseguite in modo idoneo: mentre, infatti, l'asilo-nido ha finalita'
socio-educative e di supporto alla famiglia, con privilegio per le situazioni
di potenziale maggior disagio, il requisito di residenza finirebbe per
svantaggiare proprio le famiglie (non autoctone) prive di figure di riferimento
atte a prendersi cura del minore
Esposto ASGI all'UNAR realtivo al possibile carattere discriminatorio
della delibera della Giunta comunale di Trieste che prevede l'erogazione di un beneficio economico
per i bambini nati nel 2010 da genitori residenti da almeno 10 anni in Italia,
di cui almeno 3 nel Comune di Trieste, salvo il caso in cui il genitore
residente nel comune di Trieste sia nato in Friuli-Venezia-Giulia che ha
vissuto all'estero o sia discendente di un cittadino nato in
Friuli-Venezia-Giulia ed emigrato all'estero; il requisito di residenza rischia
di dar luogo a discriminazione indiretta, illecita perche' priva di
giustificazione razionale, dato che il beneficio viene erogato a prescindere da
ogni requisito di reddito e, quindi, da ogni valutazione di
effettivo bisogno del nucleo familiare; si osserva come non siano ammesse
discriminazioni, neanche indirette, fondate sulla nazionalita' in materia di
politiche demografiche o di sostegno alla natalita' o alla funzione
genitoriale, dal momento che si tradurrebbero in discriminazione nei confronti
dei minori in ragione della loro origine sociale o nazionale ovvero
dellorigine sociale o nazionale dei loro genitori, vietate da art. 2 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Corte Giust. C-212/05); Lettera UNAR al Sindaco di Trieste: si invita a riconsiderare il provvedimento, stante
il rischio che dia luogo a discriminazione indiretta illecita nei confronti di
cittadini comunitari e del loro familiari e degli stranieri soggiornanti di
lungo periodo o destinatari di protezione internazionale; rispondendo ad una interrogazione parlamentare che la invitava a indurre l'UNAR a rivedere la
propria posizione critica, il Ministro per le pari opportunita' ha risposto che
le caratteristiche di autonomia e imparzialit richieste dalla normativa
comunitaria e imposte dalle norme nazionali, impediscono qualsiasi intervento
del Ministro volto a richiedere una riconsiderazione di quanto espresso dal
citato ufficio nell'ambito delle proprie competenze
Delibera del Comune di Trieste, con cui si decide di modificare il regolamento delle scuole dell'infanzia comunali, cancellando le disposizioni, volute
dalla precedente maggioranza consiliare, che avevano introdotto una maggiorazione di punteggio per la formazione
delle graduatorie, a seconda dell'anzianita'
di residenza anagrafica nel territorio comunale; il carattere
discriminatorio di tale maggiorazione era stato evidenziato da una lettera dell'ASGI ai gruppi consiliari
Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione
europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari,
degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della
protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio della Carta acquisti (art. 81 co. 32 L. 133/2008,
prima della modifica introdotta da L. 147/2013);
note:
o
Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative
nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia
Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di
parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o
Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di
un rifugiato per il mancato accesso
al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha
deciso di erogare il beneficio
o
art. 81 co. 32 L. 133/2008
e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti
cittadini comunitari ovvero
cittadini stranieri titolari di permesso
UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano
comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale
o
le restrizioni
nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi
di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi
euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un
lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013
si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di
accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della
determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene
modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e
gli immobili posseduti all'estero; nota:
prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e
Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib.
Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia
insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con
procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)
Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione
europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei cittadini comunitari,
degli stranieri titolari del permesso UE slp, dei rifugiati e titolari della
protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 65, L. 448/1998
Parere UNAR,
su segnalazione dell'ASGI e della Fondazione Piccini relativo al rischio di discriminazione insito nel
bando che esclude stranieri e comunitari dalla partecipazione all'asta degli
immobili di proprieta' di Poste italiane (bandi poi revocati; da comunicato ASGI)
Parere UNAR
relativo al bando indetto dal Comune di
Osimo per interventi a sostegno
alle locazioni in favore di fasce
deboli della popolazione e riservato
esclusivamente a cittadini italiani:
puo' essere considerato atto a contenuto discriminatorio, per contrasto con il
principio di parita' tra cittadini italiani e comunitari con diritto di
soggiorno e loro familiari, titolari di permesso UE slp, destinatari di
protezione internazionale
Parere UNAR
relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto
3/8/2011, che dispone la
realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda
sia presentata da cittadino italiano
residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti
costituiscono elementi di distinzione arbitrari,
e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate
all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed
e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori
iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito
di un provvedimento straniero di adozione
o di affidamento a scopo di adozione;
nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere
discriminatorio della delibera
o
si raccomanda
agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per laccesso
alledilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione,
il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi
(come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli
previsti dallarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi
enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):
la
ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla
circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello
Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata
l'esclusione di
particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona
una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare
l'esistenza e la
tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni
primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione
ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra
cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o
nota: si
mette in discussione la legittimita' costituzionale
di art. 11, co.
13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione
del requisito di
residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica
residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte
leggi regionali
Nota: art.
1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle
borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa
alla cittadinanza[42]
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
Il Consiglio Speriore della Magistratura,
deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un
giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo,
sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha
affermato che e' legittimo indossare,
per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede
religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)
Il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del
procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto,
secondo il Procuratore della Repubblica, non
costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)
Note:
o
in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non
e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi
d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro
svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di
indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica
in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente,
e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi
al divieto
o
in Gran Bretagna, un giudice ha stabilito
che la donna di religione islamica non puo' deporre, come imputata, a viso
coperto, perche' questo impedisce alla giuria di valutarne la credibilita' (da
un comunicato di Stranieriinitalia)
o
il divieto di
indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione
del Canton Ticino, a seguito del
risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)
o
il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato
sulla base di ragioni di pubblica
sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla
necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia
generalizzata
o
il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa
dei diritti della donna, soprattutto
se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna
o
il divieto non puo' essere motivato dalla tutela
della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il
velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'
o
il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita
dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso;
rispetto a questo bilanciamento tra
liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati
hanno ampio margine di discrezionalita'
o
alla Corte europea dei diritti dell'uomo
spetta valutare se le misure prese a
livello nazionale siano giustificate
in principio e proporzionate
o
benche' non vi
sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in
Francia, considerato il margine di discrezionalita'
che va concesso a ciascuno Stato (nota:
solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la
Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)
o
pur dando origine
a una discriminazione indiretta nei
confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione
obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la
Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal
Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per
quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro famigliari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei familiari di cittadini comunitari, dei titolari di permesso UE
slp, dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, avvii procedura
di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; note:
o
Trib. Udine
(confermato da Trib. Udine):
e' indirettamente discriminatorio,
ma anche manifestamente sproporzionato
e ingiustificato (la necessita' di
contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta,
secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter
soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto
dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli
17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha
rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe
dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o
Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia
del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione
di assegno di natalita' ad una
cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di
anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli
Venezia Giulia, avendo il Comune di
Gorizia ha provveduto a disapplicare
la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il
beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
Art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 6/2003
(come modificato da Legge
Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009) subordina l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni ad un requisito di anzianita' di residenza di almeno 10 anni in Italia e almeno un
anno nella regione salvi i residenti in regione che siano discendenti di
cittadini nati nella regione ed emigrati all'estero o appartengano alle Forze
armate e di polizia; Trib. Udine:
(confermato da Trib. Udine)
ha natura di discriminazione illecita il bando
del Comune di Majano fondato su tale disposizione; la discriminazione non
e' sorretta da una valida giustificazione, dato il carattere universalistico
dell'istituto del sostegno alle locazioni; l'eccezione prevista per i
discendenti di cittadini della regione pone il bando in contrasto anche con la Direttiva 2000/43/CE e il D. Lgs. 215/2003, dato che privilegia
un'appartenenza "enica"; non costituisce giustificazione legittima
neanche la finalita' del contenimento della spesa pubblica (Sent. Corte Giust. C-187/00, con riferimento alla discriminazione di genere, e Sent. CEDU Koua c. Francia 30/9/2003, con riferimento alle prestazioni di carattere non contributivo
protette da art. 1 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); il Comune era tenuto a disapplicare la norma
regionale che prevede il requisito di anzianita' di residenza, avendo diritto a
rivendicare nei confronti della Direzione regionale competente il trasferimento
delle risorse economiche per far fronte dalle richieste pervenute per effetto
del bando, che deve quindi essere formulato escludendo la clausola
discriminatoria; sarebbero poi gli amministratori regionali a doversi assumere l'eventuale
responsabilita' di un rifiuto a fronte della richiesta di trasferimento di
risorse; nello stesso senso, Ord. Trib. Gorizia, che, nel caso preso in esame, dichiara cessata la materia del
contendere, per il fatto che il Comune
di Gorizia, in autotutela, ha disapplicato la normativa regionale ed ammesso la cittadina straniera alla graduatoria per l'assegnazione dei
contributi a sostegno delle locazioni; nello stesso senso, anche Ord. Trib. Trieste, che indica l'accesso dei non abbienti all'abitazione quale diritto sociale fondamentale, in base a Sent. Corte Cost. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti, e
condanna il Comune di Trieste a versare le somme negate e la Regione Friuli Venezia Giulia (in base
ad art. 2, co. 4 D. Lgs. 215/2003, avendo ordinato la discriminazione) a trasferire al Comune di Trieste i fondi necessari
Trib. Trieste: indirettamente discriminatorio
il comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia
Giulia nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti da
art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un
requisito di anzianita' di residenza
decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della spesa pubblica,
addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la limitazione alla
fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea; Comune
di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via solidale, a
risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di
cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla
graduatoria (nota: Regione
Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva 2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare)
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli
interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il
requisito della residenza triennale
sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per
persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp, destinatari di
protezione internazionale, cittadini di Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, di
titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (art. 41 T.U.); ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000
deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto
degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo'
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed
ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta
di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito
di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia
stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere
che sia cessata la materia del contendere)
Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorit a favore
dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da
almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici
a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
o
esposti ASGI all'UNAR e
alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con
riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni
la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione
europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione
a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
o
par. UNAR:
il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo
perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in
oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al
soddisfacimento di bisogni primari
o
la Regione
Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata"
del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
o
la Commissione
UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane
di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
Con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal
diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della
denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere
informazioni in merito o cercare soluzioni
Risposta della Commissione europea riguardo alla compatibilita' delle restrizioni
previste dalla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12/2009 ai fini del
godimento della cosiddetta "carta famiglia": se si tratta di una
"prestazione familiare" secondo la definizione di Regolamento CEE 1408/1971 o di un "vantaggio sociale" capace di
influenzare la circolazione dei lavoratori, va erogata in modo non
discriminatorio; la legittimita' di una discriminazione indiretta va valutata
dal giudice nazionale
La Commissione
UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni
di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia; e' stato approvato
dalla Giunta regionale un disegno di legge regionale per adeguare la normativa della Regione Friuli
Venezia Giulia alla normativa europea
Sent. Corte Cost. 98/2013: non fondata la questione di legittimit costituzionale
delle disposizioni (accusate dal Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri di essere costituzionalmente illegittime, perche'
direttamente discriminatorie) di cui all'art. 2 co. 4-bis Legge Regione Lombardia 8/2009 (introdotto da art. 2 co. 2 Legge Regione Lombardia 3/2012) e all'art. 67 Legge Regione Lombardia 6/2010 (come modificato da art. 19 Legge Regione Lombardia 3/2012), in materia di artigianato, commercio e prestazione
di servizi, in base alle quali per l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande il titolare straniero deve essere in possesso di un certificato di conoscenza
della lingua italiana almeno di livello A2, o di un attestato che dimostri il
conseguimento di un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta, o di un attestato che dimostri la frequentazione, con esito
positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano; in mancanza, il titolare e' tenuto a
frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di
Commercio; il carattere meramente
alternativo del requisito (individuato in un contesto normativo di
disciplina del commercio, di competenza regionale residuale), fa si' che esso,
in quanto tale, sia inidoneo ad incidere
negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sulla condizione
giuridica degli stranieri o sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
L'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni critiche su delibere dei comuni di Bregnano (CO), Ceriano
Laghetto (MB), Rovello Porro (CO), Capriate San Gervasio (BG), che prevedono
divieti di insediamento di esercizi di vendita di kebab, di telefonia in sede
fissa e trasferimento del denaro e simili, o lo limitano a specifiche zone:
tali delibere, secondo l'Autorita', introducono, senza adeguata
giustificazione, un elemento di rigidita' del sistema tale da tradursi in una
programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di
salvaguardia della concorrenza
La Delibera della Giunta del Comune di Azzano Decimo revoca la precedente Delibera,
con cui si definiva il Regolamento
per l'erogazione delle misure assistenziali ai cittadini stranieri e
comunitari: tali misure venivano di norma riservate ai titolari di permesso UE
slp e ai cittadini comunitari iscritti in anagrafe, a condizione che tali
soggetti disponessero di reddito non inferiore all'assegno sociale, laddove chi
non possedesse tali requisiti poteva ricevere misure di prima assistenza, ma,
in caso di mancanza dei requisiti per il soggiorno, sarebbe stato segnalato
alle autorita' competenti ai fini dell'eventuale allontanamento; tale
Regolamento riproponeva in gran parte le disposizioni contenute in una
precedente Ordinanza,
poi revocata, con Ord. Sindaco del Comune di Azzano Decimo, a seguito dell'avvio del procedimento di infrazione
del diritto comunitario nei confronti della Repubblica Italiana - Regione
Friuli Venezia Giulia (sollecitato da Lettera dell'ASGI); l'ASGI aveva presentato un esposto a
Regione FVG, Commissione UE, Dipartimento Politiche Comunitarie contro quella Delibera;
un Parere UNAR
censurava come discriminatori i contenuti del Regolamento e ne chiedvae la
modifica
Aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
o
le procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE
o
le disposizioni
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli
alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un
determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale,
costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo
in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
Aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione perche' la legge applicabile nella Provincia di Bolzano assegna preferenza
per l'accesso ai posti pubblici a coloro che risiedono da almeno due anni nella
provincia stessa (da un comunicato
della Commissione UE)
Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che
conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base
del fatto che l'essere integrata negli
schemi di vita di una comunita' Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende
concreto il pericolo di recidiva (nota:
motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata,
perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento
personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il
provvedimento
Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il
principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art.
14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione
della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di
origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita'
all'interno della comunita' Rom
Corte di Giustizia del Regno Unito: indirettamente discriminatorio il comportamento del
Segretario di Stato per le comunita' e il governo locale nei confronti delle
comunita' Romany Gypsies e Irish Travellers e ha violato art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo), a causa della prassi
del Segretario di Stato di pronunciarsi personalmente in merito alle richieste
di sviluppare piazzole di sosta per lo stazionamento dei caravan in alcune aree protette della cintura di verde intorno ai
centri abitati; tale prassi causa notevoli ritardi nell'esame delle domande,
con implicazioni discriminatorie nei confronti delle due comunita', da cui
proviene la maggior parte delle istanze
Censurato
dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento
delle autorita' italiane riguardo
all'allontanamento di rom e sinti
dai loro insediamenti, per le violazioni del diritto all'alloggio e all'istruzione
dei minori; censurati anche il ricorso alla violenza nei confronti dei rom da parte di esponenti delle forze dell'ordine e la scarsa efficacia
nel rispondere ad episodi di violenza scatenati da altri con motivazioni
razziali (comunicato ASGI)
In una Risoluzione approvata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il
4/7/2012, a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei
dell'assolvimento degli degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica
della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, si
afferma che che nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le
popolazioni Rom e Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro
inclusione sociale ed altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo
specifico a livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi
etnici Rom e Sinti in Italia (comunicato ASGI)
Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di
rom e nomadi in Europa: la mancanza
di documenti d'identita' personali e
l'apolidia sono uno dei problemi
fondamentali per rom e nomadi, privati del diritto all'accesso all'educazione,
alla salute, all'assistenza sociale e al diritto di voto
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 (in
adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011):
o
istruzione:
si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere
le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a
scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena
istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che
puntino alla partecipazione dei giovani allistruzione universitaria,
all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse
di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie
o
alloggio:
si indica come priorita' quella di aumentare l'accesso ad un ampio
ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento
definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel
rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia
fondata sull'equa dislocazione; nota:
il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse
necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi
o
lavoro: si
da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per
superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo
sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento
specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse
necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il
monitoraggio
o
salute:
particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari
sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con
particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la
salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura
medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie
e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano:
si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano
e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni,
come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire
l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di
inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa:
o
Rom e Sinti: si
considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o
Emergenza nomadi
e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che
hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente
opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020, e che
vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo
italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle
strategie nazionali d'integrazione dei Rom:
o
invita gli Stati
membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati
illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i
Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa
la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di
sgomberi
o
invita gli Stati
membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita
collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare
l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a
un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione
dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso
dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare
l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita'
di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate
esperienze lavorative
o
invita la
Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di
disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione
o
invita gli Stati
membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare
l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei
Rom nei servizi pubblici
o
invita le
istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte
le istituzioni
o
invita la
Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in
relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita'
Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della
piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio,
notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro
protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora
le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di
tempo)
Approvata dalla
Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione
che impegna il Governo
o
ad adottare
misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione
sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e
caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti
dall'Italia;
o
a garantire alla
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 risorse
finanziarie e strumenti adeguati per la sua effettiva attuazione
o
ad avviare un
capillare ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e
caminanti italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla
programmazione di forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi
e borse lavoro
o
a superare
definitivamente i campi come soluzione abitativa per le famiglie rom, sinti e
caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto con gli enti locali, la
progressiva dismissione dei campi autorizzati, prevedendo soluzioni
alloggiative stabili come richiesto a livello europeo
o
a sostenere la
discussione e l'approvazione in Parlamento, in tempi brevi, delle proposte di
legge per il riconoscimento, la tutela e la promozione sociale delle minoranze
rom, sinte e caminanti nel nostro Paese, anche attraverso la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
Il Difensore
civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad
una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della
regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il
superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro
la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere
discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del
villaggio attrezzato La Barbuta da
parte del Comune di Roma; il giudice
o
ha ritenuto che
la realizzazione
del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla
possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto
di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal
restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno delle
azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene
prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo,
e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul
territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice
comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta
appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e
familiare e alla liberta' di riunione
o
ha ordinato la
sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del
villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento
sommario di cognizione
Trib. Roma:
accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione
dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La
Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo
il Tribunale
o
non e' fondata
la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione
del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi
censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche
evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti
coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone
consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e'
dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli
attuali insediamenti sono sprovvisti
o
il criterio alla
base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una
sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
o deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)
o la discriminazione
non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di
salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa
non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione
individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato
negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha
carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle
condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una
soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi
strutturali propri della provvisorieta'
o non vi e' alcun
elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di
"azione positiva"
o analoghe conclusioni
sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani
del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione
razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni non
si puo' non tener conto
o condannato come
discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e
la rimozione degli effetti
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di
Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del
Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero
di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il
dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare,
almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e
nelle aree circostanti
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei
beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in
particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella
regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani
residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla
presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei
cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini
comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali
sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno
della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa,
contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza
richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto
sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)
o
illegittimita'
costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o
il requisito di
residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come
mera regola di preferenza) determina un'irragionevole
discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o
riguardo ai
cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur
legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano
soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella
comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per
il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini
comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che
siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano
instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno
minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano
estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
o
per i titolari
di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul
territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalit di
evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un
legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad
abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto;
tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta
sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia
residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio
a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio
abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la
stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche
straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
A seguito delle
richieste di ASGI e APN, Genialloyd ha deciso che, con decorrenza dal mese di
giugno 2011, non utilizzera' nella costruzione delle proprie tariffe per
la RC Auto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un
parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in
Italia o con altro parametro non discriminatorio (da un comunicato ASGI); nota: in questo caso, la
discriminazione indiretta causata da un requisito associato al numero di anni
di guida in Italia potrebbe risultare legittima perche' sorretta da una
finalita' legittima e razionale, a condizione che tale finalita' sia perseguia
in modo proporzionato
Promossa
un'azione giudiziaria anti-discriminazione davanti al Tribunale di Milano da parte
di ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici Zurich
Insurance e Quixa, in ragione delle tariffe differenziate per nazionalita' da
esse praticate nei contratti assicurativi RC Auto on line e che penalizzano
alcune categorie di cittadini stranieri (da un comunicato
dell'ASGI); le due compagnie hanno deciso, dando soluzione extragiudiziale alla
causa, di non applicare piu' il criterio della nazionalita' (da un comunicato
dell'ASGI)
Rapp. Antenna territoriale anti-discriminazione di
Firenze: sei compagnie assicuratrici
RC Auto on-line operanti in Italia applicano premi assicurativi differenziati
per nazionalita', che svantaggiano in particolare contraenti che siano
cittadini di alcuni Stati membri dell'UE e di alcuni Paesi terzi (ad
esempio, vengono applicate maggiorazioni dei premi assicurativi per i
contraenti rumeni e bulgari varianti dall8% al 43%, e fino al 100% per i
contraenti marocchini, a parita' di ogni altra condizione e fattore); l'ASGI, con un Esposto alla Commissione UE, ha chiesto l'apertura di una procedura d'infrazione
nei confronti dell'Italia in relazione a tale discriminazione; Risposta della Commissione UE:
o
una
differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in
campo assicurativo
o
art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile,
secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano
posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da
un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in
questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice
nazionale
o
una
differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo'
rappresentare una restrizione discriminatoria della libert di fruire di un
servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a differenza
dellesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di guida degli
utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel
calcolo dei premi assicurativi
Racc. UNAR 16/2012: si raccomanda che le tariffe calcolate dalle compagnie assicurative
per le polizze RC Auto siano indipendenti dalla cittadinanza degli assicurati,
per evitare di adottare prassi che potrebbero risultare sproporzionate o
apparire, comunque, discriminatorie; Lettera ASGI alla Commissione UE ribadita l'opportunita' dell'apertura di una
procedura di infrazione per il fatto che, nonostante l'esito del procedimento
giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano (comunicato
dell'ASGI), e nonostante Racc. UNAR 16/2012, non risulta che ne' lANIA ne' l'ISVAP (Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) abbiamo assunto
posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie
assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della
cittadinanza dell'assicurato quale fattore attuariale nella determinazione
delle tariffe per le polizze assicurative RC Auto, anche nei confronti e a
svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell'Unione europea
Una lettera dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) invita le imprese
assicurative a elaborare preventivi senza tenere in considerazione il paese di
nascita dell'assicurato, in ossequio a Racc. UNAR 16/2012
Comunicato ASGI ed EUI Limited: la compagnia Admiral Insurance Company Limited, responsabile del
prodotto e della tariffa RC Auto per il gruppo di compagnie assicurative
rappresentato da EUI Limited ha, dal mese di Maggio 2012, modificato le tariffe
per le polizze RC Auto nel
rispetto dei principi di non discriminazione in base alla nazionalita' ed alla
cittadinanza, adeguandosi alla normativa comunitaria in materia; nel
procedimento instaurato dall'ASGI e pendente presso il Tribunale di Roma,
finalizzato ad ottenere la censura del comportamento ritenuto discriminante, le
parti compariranno, quindi, unicamente per dare atto della definizione
extra-giudiziale della vertenza
A seguito della
richiesta dell'ASGI Lazio, e' stata operata la rettifica del Piano di Offerta
Formativa del 299-esimo Circolo Didattico "Papa Wojtyla" di Roma, in
cui venivano riportati i numeri dei minori iscritti nell'anno scolastico
2009/2010 attraverso una suddivisione in alunni italiani, alunni stranieri,
alunni H (alunni diversamente abili) e alunni nomadi (da Newsletter discrim. Roma ASGI)
Annullata, anche
a seguito di una Lettera ASGI,
in quanto direttamente discriminatoria e quindi illegittima, la delibera
della Direzione didattica di Borgomanero
in base alla quale le graduatorie per l'iscrizione dei bambini alle scuole
materne del locale Circolo didattico per l'anno scolastico 2012/2013 sarebbero
state stilate prevedendo un criterio di precedenza nell'ammissione a favore dei
genitori aventi la cittadinanza italiana (Lettera dell'Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte)
Sara' consentito
l'accesso gratuito ai luoghi della cultura sul territorio nazionale anche
ai minori stranieri, estendendo
quanto previsto in favore dei minori comunitari dal Decr. Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il turismo 507/1997 (da un
comunicato del Ministero per i beni e le attivita' culturali e il turismo, di
cui da notizia un comunicato Stranieriinitalia)
Impedito ad una
ragazza straniera, nata in Italia, di prendere parte a gare di nuoto
sincronizzato, sulla base di art. 11 Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, che esclude i tesserati stranieri dagli sport di
squadra diversi dalla pallanuoto (da articolo de Il Mattino di Padova); Nota Federazione Italiana Nuoto: la Federazione intende modificare il Regolamento
Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e
sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e
che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la
multi-razzialita' e la multi-etnicita' della disciplina dellhockey (valori che
la Federazione ha inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di
nazionalita' non italiana, ma nati in
Italia, sono da considerarsi italiani
a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla
Federazione Italiana Hockey, a
seguito della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale
Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani
di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine
straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di
anzianita' di tesseramento
Autorizzato con provvedimento della FIGC, a seguito di una lettera di ASGI, Save the Children e G2 che criticava un precedente diniego, il tesseramento
di un minore senegalese sottoposto a tutela perche' giunto in Italia non
accompagnato dai genitori
Trib. Pescara, dichiarando cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto
tesseramento, ha stabilito che non e' legittima l'applicazione delle norme di
cui agli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA, che consentono di norma solo il tesseramento di minori accompagnati
dai genitori, nelle situazioni in cui il minore straniero, giunto in Italia non
accompagnato dai genitori, venga successivamente affidato in base ad art. 2 e
segg. L. 184/1983,
in quanto gli affidatari sono chiamati conseguentemente a svolgere per legge le
funzioni dei genitori; ne consegue, pertanto, che l'impedimento assoluto
dell'attivita' sportiva, previsto dal Regolamento FIFA, con relativa compressione del libero esercizio di un diritto, appare
una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi che la norma stessa si
prefigge
Il Comitato
Regionale FIGC Friuli Venezia Giulia ha previsto che, per i minori che non sono
in Italia insieme ai genitori, la Societa' deve allegare alla richiesta di
tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale, e il calciatore
deve risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale; nello stesso
senso un vademecum della FIGC - Delegazione Provinciale di Catania (da una Ricerca su minori stranieri e diritto al gioco)
Stipulato un Protocollo ANCI-CONI per favorire l'integrazione dei minori non accompagnati attraverso l'esercizio di attivita'
sportive
Lettera dell'ASGI alla Federazione Italiana Gioco
Calcio, con cui si chiede un
incontro per discutere le disposizioni regolamentari che, sulla base di norme
FIFA, precludono la partecipazione
ai campionati dei minori stranieri non accompagnati da genitori legalmente
soggiornanti (tale preclusione viola la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, secondo la quale nessun minore puo' essere trattato
diversamente in relazione allo status giuridico dei genitori)
Relazione tra principio di parita' di trattamento e divieto di
discriminazione (torna all'indice del capitolo)
Unificazione,
sul piano logico, il principio di
parita' di trattamento e il divieto
di discriminazione: in materia di trattamento e retribuzione,
dall'ordinamento italiano si possano ricavare i seguenti principi:
o
a) principio della retribuzione sufficiente
a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia
(art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo
dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo,
commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma,
piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi
familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)
o
b) principio del proporzionamento della
retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita'
dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri
attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero',
non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in
senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della
retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita'
della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un
sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di
qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto
o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle
mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di
qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa
mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che
valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e'
quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni,
l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla
luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/1989, laddove afferma che il giudice deve verificare che
retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte,
puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad
escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle
mansioni
o
c) principio di parita' di trattamento
(art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento
all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili
per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di
trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di
trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/1989) lo prescrive in una forma molto vicina a quella
meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di
trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per
semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a
proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su
motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri
precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di
discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il
proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad
elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di
inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore
indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva -
ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita'
soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al
contenuto della prestazione)
o
d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/1991,
D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la
legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che
si vuol proteggere
o
d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03,
etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non
attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent.
Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non
strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la
prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il
gruppo svantaggiato
E' possibile riportare i punti d1) e d2) (divieti di discriminazione) sotto il punto c) (principio di parita' di trattamento) introducendo la nozione di
"futilita' relativa" di un
criterio di inquadramento, definita come il rapporto tra l'interesse
individuale o sociale che viene messo a repentaglio dall'adozione di quel
criterio e l'interesse che il criterio stesso mira a tutelare:
o
il divieto di discriminazione diretta puo'
essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un
contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata
sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo
il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore,
in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco
diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in
esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un
esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi
carattere contingente
o
il divieto di discriminazione indiretta
sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una
situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della
societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da
etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia
relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali
di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere
della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio
ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un
criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse,
sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) -
un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto
caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una
differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli
anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
V. Asilo (torna all'indice)
31. Qualifica di titolare dello status di protezione
internazionale (torna all'indice)
Bisogno di protezione internazionale
insorto dopo la partenza
Responsabili della persecuzione o del
danno grave; soggetti che offrono protezione
Status di rifugiato: atti di
persecuzione
Cessazione dello status di rifugiato
Esclusione dallo status di rifugiato
Riconoscimento e diniego dello status
di rifugiato
Revoca dello status di rifugiato
Protezione sussidaria: danni gravi
Cessazione dello status di protezione
sussidiaria
Esclusione dallo status di protezione
sussidiaria
Riconoscimento dello status di
protezione sussidiaria
Revoca dello status di protezione
sussidiaria
Definizioni (torna all'indice del capitolo)
Definizioni
utilizzate ai fini dell'applicazione della normativa sulla protezione
internazionale:
o
protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
beneficiario di protezione internazionale: lo straniero cui sia stato riconosciuto lo status
di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria
o
rifugiato:
chiunque, nel giustificato timore
dessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza,
la sua appartenenza a un determinato gruppo
sociale o le sue opinioni politiche,
si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per
tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure
chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non
possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi
o
protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo
straniero o apolide privo dei requisiti
per il riconoscimento dello status di rifugiato,
rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno
nel Paese d'origine correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno,
e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale paese
o
paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino
o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui
all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano
reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di
uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame
in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
se lo Stato membro
d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli
obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
se e' stata
avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui
all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
se il Consiglio
o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
se uno Stato
membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la
domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata,
senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato
membro
o
domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste da D. Lgs. 25/2008 e da DPR 21/2015[43] per le domande di asilo; la Direttiva 2011/95/UE, inoltre, specifica che la definizione in esame si
applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro
tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva
stessa, che possa essere richiesto con domanda separata
o
richiedente:
lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla
quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva
o
familiari
del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i
seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel
territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione
alla domanda di protezione internazionale:
il coniuge; nota: la Direttiva 2011/95/UE include anche il partner non sposato, avente con
l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le
coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri;
questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in
caso di riforma in materia di unioni di fatto
i figli minori (D. Lgs. 18/2014)[44],
purche' non coniugati, anche
naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela
il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli artt. 343 e
seguenti c.c., del minore beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
o
non e'
ravvisabile un atto di persecuzione,
nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o
l'esistenza di
un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione
esteriore di tale liberta'
o
per valutare se
una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le
autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale
dell'interessato, se questi, a causa
dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di
essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti
ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di
cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo
Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione
non lo fa)
o
il timore del
richiedente di essere perseguitato e' fondato
quando le autorita' competenti, alla luce della situazione personale del
richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese
d'origine, egli compira' atti religiosi
che lo esporranno ad un rischio
effettivo di persecuzione; nell'esaminare su base individuale una domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato, tali autorita' non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi
Ord. Corte App. Cagliari: si concede la sospensione degli effetti del diniego
emanato dalla Commissione territoriale, a favore di un cittadino guineano
proveniente dalla Libia, sulla base del fatto che non risulta, all'esito di un
esame sommario, manifestamente infondata l'equiparazione fra i cittadini libici
e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo
o
gli stranieri
provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e
che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo
che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria
posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito
o
le Commisisoni
territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle
determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle
forme di protezione)
o
le Commissioni
territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate
e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse
alla rescissione dei legami col paese
d'origine e alla perdurante instabilita'
della situazione libica
o
l'individuazione
degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in
collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o
gli stranieri in
accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame
(nota: e gli altri?)
o
lo svolgimento
del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di
riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa
l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso
o
lo straniero in
accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca
presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti
attuatori
o
non viene
compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato
o
in caso di
rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg
per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio
del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
o
la procedura
"Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti
la protezione internazionale
destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni
territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012
o
per assicurare
l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la
protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di
emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di
art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque
non oltre il 30/6/2013
Esame dei fatti (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente e' tenuto a presentare, insieme alla domanda di protezione
internazionale o, comunque, appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione
a sostegno della domanda stessa, inclusi dichiarazioni e documentazione
relativi ad eta', identita', cittadinanza, alla condizione sociale propria e,
se rilevante, dei congiunti, ai precedenti luoghi di soggiorno, alle domande di
asilo pregresse, ai documenti di identita' e di viaggio
L'esame della domanda e' effettuato in
cooperazione col richiedente e prevede la valutazione
o
di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene
adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione; nel senso
della necessita' di far riferimento a informazioni aggiornate, Sent. Cass. 26056/2010
o
della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata
dal richiedente, che deve rendere
noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne
o
della situazione personale, inclusi
condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale
situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino
come persecuzione o danno grave
o
dell'eventualita'
che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine
siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione
o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una
domanda di protezione internazionale
o
dell'eventualita'
che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale
possa dichiararsi cittadino.
Il fatto di aver gia' subito persecuzione o danni
gravi o minacce dirette di persecuzione o di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del timore di
subire persecuzioni o del rischio di subire danni gravi, salvo che vi siano elementi per ritenere che persecuzioni o danni
gravi non si ripeteranno, e purche'
non sussistano gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel paese d'origine; nota: quest'ultima condizione
non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE; verosimilmente e' stata inserita con lo scopo di
tutelare il richiedente dal rinvio nel paese d'origine nel caso vi si oppongano
gravi motivi umanitari; sul piano letterale, pero', ha il significato opposto:
quello cioe' del non doversi considerare persecuzioni o danni gravi pregressi
quale indizio della fondatezza dei timori di future persecuzioni o
dell'esistenza di rischio di danni gravi, in presenza di quei gravi motivi
umanitari, quasi che la loro presenza, rendendo inattuabile il rientro nel
paese d'origine, faccia cadere tutti i pericoli connessi col rientro stesso; la
formulazione e' quindi a dir poco infelice
Qualora alcuni
aspetti della dichiarazione del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri a condizione che
o
il richiedente
ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
o
ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e
motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente,
si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")
o
le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in
contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si
dispone
o
la domanda e'
stata presentata al piu' presto, o
il richiedente ha fornito un motivo
valido per l'eventuale ritardo
o
dai riscontri
effettuati, il richiedente appare attendibile;
nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di
maturita' e di sviluppo personale (D. Lgs. 18/2014)
Sent. Cass. n. 27310/2008 (nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011):
o
il richiedente
ha l'onere di provare, almeno presuntivamente,
il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio (nello stesso
senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n. 26278/2005,
n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib. Roma:
lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha un'oggettiva
difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di persecuzione
o
la Commissione
e, in sede di ricorso, il giudice
devono cooperare all'accertamento
dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del
suo recepimento (nello stesso senso Sent. Cass. 17576/2010, Sent. Cass. 19187/2010, Sent. Cass. 20637/2012, Trib. Roma,
che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte dai siti
del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali Amnesty
International, Ord. Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione
dei fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in
ordine alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la Corte di
appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, Trib. Catanzaro, che fonda la valutazione del rischio di persecuzione in Ucraina sui
rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, quali Amnesty International,
e sulla coerenza delle risposte all'intervista rilasciata alla Commissione
territoriale dall'interessato, Corte App. Catania, che considera rilevante la Posizione ACNUR sul Mali)
o
le disposizioni
sul regime di prova fondato sul
beneficio del dubbio contenute nella Direttiva 2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati
nelle more del suo recepimento
o
ininfluenti,
di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione
dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo
Ord. Cass. 8282/2013: se il quadro offerto dal richiedente asilo appare
complessivamente credibile, non basta a motivare il diniego della protezione la
sussistenza di un solo elemento di contraddizione, soprattutto se tale elemento
e' stato fornito dal richiedente stesso e non acquisito d'ufficio
Sent. Cass. 19187/2010: legittimo addurre elementi di prova in lingua
straniera, potendo il giudice disporne la traduzione in italiano
Ord. Cass. 10546/2012: l'iniziativa di collaborazione d'ufficio del
giudice puo' essere negata le volte in cui le prospettazioni del richiedente
protezione siano di tale implausibilita' da rendere inutile l'iniziativa stessa
Sent. Cass. 26056/2010: l'affermazione, da parte del richiedente, in base
alla quale la fuga dal paese d'appartenenza e' stata dettata dalla speranza di
trovare migliori condizioni di vita civile e democratica non contraddice quella
relativa al timore di subire persecuzione, dal momento che la ricerca di un
paese civile e demcratico e' lo sbocco obbligato di chi fugga dal rischio di
persecuzione
Trib. Genova:
in sede di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale rileva
anche la produzione di nuovi elementi da parte dell'interessato
Corte App. Roma accorda la protezione sussidiaria ad una cittadina nigeriana, ritenendo
le incongruenze del racconto ragionevolmente riconducibili alla difficolta'
della narrazione, nonostante la presenza dell'interprete, per una persona
proveniente da cultura molto lontana da quella europea
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea Bissau per la
situazione di violenza presente nel paese, a dispetto del fatto che il suo
racconto e' privo di coerenza e credibilita'
Trib. Roma
e Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la
situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti
arbitrari, torture, a dispetto del fatto che il suo racconto e' di dubbia
credibilita'
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la
situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti
arbitrari, torture, a dispetto del fatto che i motivi addotti nella richiesta
di asilo siano estranei a quelli che consentono di riconoscere il diritto alla
protezione internazionale
Sent. Cass. 20637/2012: il giudice e' tenuto a verificare l'attuale e
generale condizione, in Turchia, degli aderenti a partiti filo-curdi e, in
particolare, a quello cui appartiene il ricorrente, sotto il profilo della
libera manifestazione del dissenso politico o della sua riconduzione a
fattispecie delittuose, fondate solo sull'esternazione di opinioni (nello
stesso senso, Sent. Cass. 17576/2010)
Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la partenza (torna all'indice del capitolo)
La domanda di
protezione internazionale puo' essere motivata
da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal
paese d'origine o da attivita' da lui svolte successivamente a tale partenza
(in particolare, quando si accerti che queste attivita' sono espressione e
continuazione di convinzioni o orientamenti gia' manifestati nel paese
d'origine); nota: la Direttiva 2011/95/UE prevede, piu' restrittivamente, che lo Stato membro
possa negare il riconoscimento dello status di rifugiato quando il rischio di
persecuzione si basi su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la
partenza dal paese d'origine
Responsabili della persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono
protezione (torna all'indice del capitolo)
Ai fini della
protezione internazionale sono rilevanti
le persecuzioni o i danni gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni
che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti
precedenti ne' le organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente protezione contro
persecuzioni o danni gravi
Una protezione
sufficiente consiste
o
nell'adozione di
adeguate misure atte ad impedire che
possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti
o
nella
possibilita', per il richiedente, di accedere
a tali misure
Ai fini
dell'esame della domanda di protezione si
valuta la possibilita' di protezione (verosimilmente si deve intendere
"l'effettivita' della protezione")
da parte dello Stato o dei partiti o organizzazioni, comprese quelle
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio, a condizione che abbiano
la volonta' e la capacita' di offrire protezione effettiva e non temporanea
(D. Lgs. 18/2014; nota: Direttiva 2011/95/UE pone questa condizione anche con riferimento allo
Stato, laddove art. 6 D. Lgs. 251/2007 come modificato da D. Lgs. 18/2014 la
inserisce solo con riferimento a partiti e organizzazioni), consistente
nell'adozione di adeguate misure per
impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi,
avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso
da parte del richiedente a tali misure
Nota: il
D. Lgs. 251/2007 non prende in considerazione la possibilita', contemplata da
art. 8 Direttiva 2011/95/UE, di negare la protezione in virtu' del fatto che il
richiedente non debba temere persecuzione ne' corra rischi di subire danni
gravi in una parte del territorio del paese d'origine ovvero abbia accesso alla
protezione contro persecuzione o danni gravi (Sent. Cass. 2294/2012 accoglie, sulla base di questo fatto, il ricorso di
un cittadino del Ghana cui era stato negato il diritto alla protezione
internazionale; nello stesso senso, Sent. Cass. 13172/2013, che riconosce il diritto alla protezione
sussidiaria a un cittadino sudanese del Darfur, sulla base della situazione di
violenza indiscriminata presente nella regione, e Corte App. Catanzaro, che riconosce lo status di rifugiato a un cristiano
nigeriano dello Stato di Plateau; nello
stesso senso anche Sent. Cass. 15781/2014, Trib. Trieste, Corte App. Trieste; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione
del richiedente in altra parte del paese di provenienza)
Per stabilire se
un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente
del suo territorio e se fornisce protezione, si tiene conto degli orientamenti contenuti negli atti
emanati dal Consiglio dell'UE e, se
opportuno, delle valutazioni di
altre organizzazioni internazionali competenti e, in particolare, dell'ACNUR
Ord. Cass. 10375/2012: va rigettata
la richiesta di asilo di uno straniero che goda di doppia cittadinanza se questi corre un rischio di persecuzione in uno solo dei due paesi di cui e'
cittadino e puo' invece trovare protezione nell'altro
Sent. Cons. Stato 1402/2009: anche la sussistenza di gravi e conosciuti conflitti
interni, non necessariamente implicanti vera e propria guerra civile, possono
costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando la situazione socio-politica
del Paese pur a regime democratico, renda plausibile il pericolo per
l'incolumita' del singolo cittadino
Posizione ACNUR relativa alla faida: una richiesta d'asilo basata su un timore
individuale di persecuzione a causa dellappartenenza a una famiglia o a un
clan coinvolti in una faida puo', a seconda delle particolari
circostanze del caso individuale, condurre al riconoscimento dello status di rifugiato
Sent. Cass. 2294/2012: il rischio di subire una vendetta in ambito tribale
costituisce motivo per accordare protezione se sussistono indizi per ritenere
che l'autorita' statale del paese di provenienza non intenda garantirla
Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato al sacerdote hutu assolto dal
Tribunale Penale Internazionale dall'accusa di aver partecipato al genocidio in
Ruanda, il cui rientro in patria comporterebbe un forte rischio di vendette da
parte di esponenti dell'etnia tutsi
Riconosciuto a
una donna albanese maltrattata dal
marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e
al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna
da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese convertito al cristianesimo e
perseguitatto dalla comunita' locale per non aver accettato di svolgere il
ruolo di ministro di un culto animista, in un contesto di sostanziale
incapacita' delle autorita' del paese di proteggerlo da tale persercuzione
Sent. Cass. 25873/2013: il giudice non puo' dare per scontato che, in
presenza di un danno grave esercitato da soggetti non statuali (nella
fattispecie, la costrizione di una donna a un matrimonio forzato), le autorita'
statali sarebbero disponibili e idonee ad offrire protezione
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria, ma non lo status di rifugiato, a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che
oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le
autorita' statali dovrebbero essere in
grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora
persecuzioni; nota: decisione contraddittoria
Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano perseguitato dai familiari della moglie a motivo della
sua appartenenza all'Islam sciita
anziche' wahabita, in una situazione in cui le autorita' statali non garantiscono protezione (come si
evince anche da rapporti internazionali); nello
stesso senso, Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano
convertito all'Islam sciita, sulla base del rischio di essere perseguitato
dalla comunita' sunnita
Corte App. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cristiano nigeriano di Jos (Stato di
Plateau), cui i musulmani avrebbero
ucciso alcuni familiari
Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione
umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad
un cittadino nigeriano che afferma,
senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in
prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko
Haram nei confronti di una chiesa cristiana
Trib. Milano:
riconosciuta la protezione sussidiaria a un pakistano, proveniente dal Punjab, perche' minacciato da un racket
delle estorsioni, da cui le autorita' non potrebbero proteggerlo adeguatamente,
alla luce della difficile situazione della regione (nota: sentenza confusa che, successivamente, motiva il
riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria sulla base della
situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato esistente nel
Punjab)
Trib. Milano:
riconosciuto lo status di rifugiato a un afghano
perseguitato dai talebani per aver aperto un Internet Cafe, risultando
credibile, completa e corerente la sua esposizione dei fatti
Status di rifugiato: atti di persecuzione (torna
all'indice del capitolo)
Ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato,
gli atti di persecuzione devono
soddisfare almeno una delle seguenti
condizioni:
o
rappresentare,
per natura o frequenza, una violazione
grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti non
derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla
vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti
inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di
schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di
un'applicazione retroattiva di norme penali)
o
costituire la somma di diverse misure, tra cui
violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto
analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali
Tali atti di
persecuzione possono assumere, tra le altre, una delle seguenti forme (nota:
disposizione con carattere puramente esemplificativo):
o
atti di violenza
fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale
o
provvedimenti
legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura
o per modalita' di attuazione; Sent. Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una
sentenza di condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta
punita (della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista
nella mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio,
nell'incitamento alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)
o
azioni
giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il
reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del
proprio paese abbia natura politica o meno
o
rifiuto di
accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato
o discriminatorio della sanzione
o
azioni giudiziarie
o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un
conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la
pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le
clausole di esclusione dallo status di rifugiato
o
azioni
giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano
gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di
prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o
di appartenenza etnica o nazionale (D. Lgs. 18/2014)
o
atti
specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia
o
non e'
ravvisabile un atto di persecuzione,
nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o
l'esistenza di
un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione
esteriore di tale liberta'
o
per valutare se
una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita'
competenti devono verificare, alla luce della situazione personale
dell'interessato, se questi, a causa
dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di
essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o
degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di
persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo
Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione
non lo fa)
o
le disposizioni
di cui all'art. 9 par. 2 lettera e) Direttiva 2004/83/CE devono essere interpretate nel senso
che esse
riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di
sostegno
che esse
comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di
per se', in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra,
includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato
parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto,
esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilita', un
sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi
che esse non
riguardano esclusivamente le situazioni in cui e' accertato che sono stati gia'
commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera
di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il
richiedente lo status di rifugiato puo' dimostrare che esiste un'alta
probabilita' che siffatti crimini siano commessi
che la
valutazione dei fatti spettante alle sole autorita' nazionali, sotto il
controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa,
deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte
le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi
pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della
decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del
richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei
crimini di guerra asseriti
che le circostanze
che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso
della comunita' internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le
operazioni reprimano i crimini di guerra devono essere prese in considerazione
nell'ambito della valutazione spettante alle autorita' nazionali
che il rifiuto
di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al
richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di
guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha omesso di ricorrere
alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale
circostanza esclude ogni protezione ai sensi di art. 9 par. 2 lettera e) Direttiva 2004/83/CE, a meno che detto richiedente non dimostri che non
aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta
(nota: in precedenza, Conc. Avv. Gen. C-472/13: nel valutare se una persona che rifiuta di prestare
servizio militare possa essere considerata membro di un particolare gruppo
sociale ai sensi di art. 10 par. 1, lettera d) Direttiva 2004/83/CE, e' necessario prendere in considerazione se
professi una convinzione di sufficiente rigore, serieta', fermezza e rilevanza,
se la sua obiezione sorga da una convinzione fondamentale per la sua coscienza,
e se le persone che professano tale convinzione siano percepite come diverse
nel loro paese di origine ai sensi del secondo trattino di art. 10 par. 1,
lettera d)
o
le disposizioni
di cui all'art. 9 par. 2 lettere b) e c) Direttiva 2004/83/CE devono essere interpretate nel senso che non risulta
che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di
prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con
disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte
dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal
punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione
considerati in tali disposizioni; spetta tuttavia alle autorita' nazionali
verificare tale circostanza
Nota:
riconosciuto lo status di rifugiato ad un ragazzo albanese, perche' omosessuale e oggetto di pesanti
minacce da parte del suo contesto sociale con effettivo pericolo per la sua
incolumita' fisica e psichica nel paese di origine; analogo riconoscimento per
da parte della Commissione Territoriale a un ragazzo nigeriano per motivi
legati alla discriminazione subita come omosessuale nel suo paese di origine
(da un Comunicato Arcigay); riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale marocchino che
avrebbe rischiato il carcere per omosessualita' se fosse stato rimpatriato (da
un comunicato Gay Center e Arcigay Roma); nello stesso senso, Trib. Trieste: la compressione del diritto
al libero orientamento sessuale
praticata in Benin contro gli omosessuali
giustifica il fondato timore di persecuzione e il riconoscimento dello status di rifugiato; in senso parzialmente contrario, secondo Sent. Cass. 23304/2009, il semplice fatto che nello Stato d'appartenenza
dello straniero sia in vigore una legge che prevede pene detentive per
l'omosessuale non integra il presupposto di rischio di persecuzione quando
manchi qualunque prova del fatto che in passato lo straniero sia stato
sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'
Trib. Bari:
negata la protezione internazionale a un omosessuale tunisino, per mancanza di
elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in
patria (concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio
derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia)
Sent. Cass. 15981/2012: accolta la richiesta di protezione internazionale
di un omosessuale senegalese in nome
del fatto che una legge del paese di appartenenza che punisca l'omosessualita'
con la reclusione impedisce all'omosessuale di vivere in liberta' la propria identita' sessuale, con compromissione
grave della liberta' personale; illegittimo anche da parte del giudice di
merito, per il mancato ottemperamento al proprio dovere istruttorio, mantenere
dubbi sull'omosessualita' del ricorrente, avendo escluso la testimonianza del
compagno dell'omosessuale, e trascurare i rapporti di ONG e di organismi
internazionali sulla situazione di omofobia e discriminazioni e atti
persecutori contro gli omosessuali in Senegal
Riconosciuto a
un omosessuale senegalese,
perseguitato in patria per il suo orientamento sessuale, lo status di rifugiato
(da un comunicato Stranieriinitalia; nota: il riconoscimento e' avvenuto a Roma, ma il
comunicato non chiarisce se sia stato effettuato dalla Commissione territoriale
o dal Tribunale)
Riconosciuto a
una donna albanese maltrattata dal
marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e
al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna
da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina togolese fuggita dal suo paese dopo che il marito, militare di
carriera, era stato ucciso in circostanze mai chiarite nel giorno stesso delle
elezioni presidenziali e che lei stessa aveva subito un arresto illegale e una
violenza sessuale per aver preso parte a una manifestazione di protesta
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale
pakistano, dato che in caso di
ritorno in patria rischierebbe la persecuzione a causa del suo orientamento
sessuale, e, addiritura, la lapidazione
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano
che aveva contratto matrimonio con un Hijira (sorta di transessuale), e per
questo aveva subito una fatwa ad opera del proprio padre (imam), col risultato
che il suo orientamento sessuale era
diventato di dominio pubblico, esponendolo anche al rischio di condanna
(incluso il rischio di condanna a morte)
o
riconosciuto lo
status di rifugiato a un omosessuale del
Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel
caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione,
tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di
fatto queste sanzioni non siano applicate
o
irrilevanti i
dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della
inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo
grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero
o
nota: si
afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di
asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)
Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese, costretto in
patria ad avere rapporti omosessuali
dal proprio datore di lavoro libanese, e a rischio,
quindi, di essere condannato in
Ghana per omosessualita'
Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a una giovane donna nigeriana
sulla base del rischio di subire mutilazioni
genitali femminili nel Paese d'origine; la mutilazione genitale femminile
e' una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata
cioe' alla appartenenza al genere femminile, e, come tale, riconducibile ai
motivi di persecuzione rilevanti; dal momento che le mutilazioni genitali
femminili trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze
religiose, il rifiuto di sottoporre se' stesse o le proprie figlie a tali
pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere
considerata nel Paese di origine un oppositore politico ovvero come un soggetto
che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere
perseguitata per tale motivo (in questo
senso, Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione
genitale femminile)
o
riconosciuto lo
status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per
sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che
tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza
un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato
timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della
richiedente
o
la gravita' di
tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della
protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c.
Svezia, che dichiara inammissibile
la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile personalmente
alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione della norma di
cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa sentenza, dato che
la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di
persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e'
palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente
protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con
particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al
principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso
o
benche' l'agente
di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli
standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di
origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli
atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili
o
il riconoscimento
dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione
della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del
territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere
perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione
del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che
l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che
egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)
o
la mancanza di
elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata
dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita'
di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire
la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere
contatti con l'ambiente di provenienza
Trib. Milano:
riconosciuto la status di rifugiato politico a una donna della Costa d'Avorio minacciata di essere sottoposta a infibulazione (situazione assimilata a
rischio di persecuzione)
Trib. Bari:
riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale
nigeriano, denunciato in patria dalla madre del defunto compagno, in
considerazione delle sanzioni penali
previste in Nigeria per chi compia atti sessuali con persone dello
stesso sesso o dichiari la propria omosessualita'
Trib. Bologna: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Camerun; le domande di riconoscimento dello status
di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identita' di genere
vanno ricondotte al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale;
tali elementi vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come
caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignita' umana che
una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; la circostanza che la
legge dello Stato di appartenenza del richiedente preveda la punibilita' come
reato della omosessualita' (art. 347 del codice penale camerunense dispone che
chiunque abbia rapporti omosessuali e' punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi - ossia, da 25 a 250 euro; per
di piu', il Rapporto Amnesty international 2012 riporta che il governo ha
proposto di inasprire pesantemente le pene) e' da considerarsi in se'
persecutoria, senza che il giudice debba lverificare che in concreto nel paese
del richiedente venga effettivamente applicata la disposizione penale (il
"timore" e', in questo caso, certamente fondato)
Sent. Cass. 4522/2015: il fatto che l'omosessualita'
sia considerata, nel paese di appartenenza, reato e' una grave ingerenza nella
vita privata dei cittadini omosessuali e li pone in una condizione di oggettiva
persecuzione, atta a motivare il riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata
prospettata, in occasione della presentazione di una prima domanda di asilo,
per pudore
o
l'esistenza di
una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali
consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un
determinato gruppo sociale
o
il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un
atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e
che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece
considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce
pertanto un atto di persecuzione
o
solo gli atti
omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati
membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della
stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo
status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente
attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo
nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di
riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale
Nota: in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-199/12 avevano affermato che
o
i richiedenti lo
status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle
circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo
sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo
possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di
ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa'
circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione
o
il fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto
di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare
se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure
sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una
violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse
misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla
luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con
riferimento, in particolare
al rischio e
alla frequenza della persecuzione
in caso di
condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta
a qualsiasi
altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere
di essere sottoposto
o
nel valutare se
il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come
espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di
art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono
considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una
somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da
rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali
Motivi di persecuzione (torna
all'indice del capitolo)
Ai fini del
riconoscimento dello status di rifugiato,
i motivi cui gli atti di
persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti (D. Lgs. 18/2014)
devono essere riconducibili sono cosi' caratterizzati:
o
razza: si
riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o
religione:
include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la
partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico,
singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di
comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso
prescritte
o
nazionalita':
oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce
all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o
linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione
di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2011/95/UE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita'
con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale
caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato
appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)
o
appartenenza ad
un determinato gruppo sociale: si riferisce
all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere
mutate, o una caratteristica o una fede
cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere
una persona a rinunciarvi, ovvero ad
un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa'
circostante (nota: la Direttiva 2011/95/UE pone le due condizioni come concorrenti, non come
alternative: devono, cioe', sussistere allo
stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della
diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese
d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento
sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti
penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce
della formulazione adottata dalla Direttiva 2011/95/UE, il significato di questa disposizione e'
verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento
sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della
legislazione italiana); ai fini della
determinazione dell'appartenenza
a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,
si tiene conto delle considerazioni
di genere, compresa l'identita' di genere (D. Lgs. 18/2014)
o
opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una
convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
Nell'esaminare
la fondatezza del timore di persecuzione, qualora il potenziale responsabile di
atti persecutori attribuisca al
richiedente una caratteristica
razziale, religiosa, nazionale, sociale o politica atta a motivare la
persecuzione, il fatto che il richiedente la possegga effettivamente
e' irrilevante; in questo senso,
anche se con riferimento a un caso in cui viene concessa la protezione
sussidiaria, Trib. Torino
Nota:
riconosciuto lo status di rifugiato ad un ragazzo albanese, perche' omosessuale e oggetto di pesanti
minacce da parte del suo contesto sociale con effettivo pericolo per la sua
incolumita' fisica e psichica nel paese di origine; analogo riconoscimento per
da parte della Commissione Territoriale a un ragazzo nigeriano per motivi
legati alla discriminazione subita come omosessuale nel suo paese di origine
(da un Comunicato Arcigay); riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale marocchino che
avrebbe rischiato il carcere per omosessualita' se fosse stato rimpatriato (da
un comunicato Gay Center e Arcigay Roma); nello stesso senso, Trib. Trieste: la compressione del diritto
al libero orientamento sessuale praticata
in Benin contro gli omosessuali
giustifica il fondato timore di persecuzione e il riconoscimento dello status di rifugiato; in senso parzialmente contrario, secondo Sent. Cass. 23304/2009, il semplice fatto che nello Stato d'appartenenza
dello straniero sia in vigore una legge che prevede pene detentive per
l'omosessuale non integra il presupposto di rischio di persecuzione quando manchi
qualunque prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a
persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'
Trib. Bari:
negata la protezione internazionale a un omosessuale tunisino, per mancanza di
elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in
patria (concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio
derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia)
Sent. Cass. 15981/2012: accolta la richiesta di protezione internazionale
di un omosessuale senegalese in nome
del fatto che una legge del paese di appartenenza che punisca l'omosessualita'
con la reclusione impedisce all'omosessuale di vivere in liberta' la propria identita' sessuale, con compromissione
grave della liberta' personale; illegittimo anche da parte del giudice di
merito, per il mancato ottemperamento al proprio dovere istruttorio, mantenere
dubbi sull'omosessualita' del ricorrente, avendo escluso la testimonianza del
compagno dell'omosessuale, e trascurare i rapporti di ONG e di organismi
internazionali sulla situazione di omofobia e discriminazioni e atti
persecutori contro gli omosessuali in Senegal
Riconosciuto a
un omosessuale senegalese,
perseguitato in patria per il suo orientamento sessuale, lo status di rifugiato
(da un comunicato Stranieriinitalia; nota: il riconoscimento e' avvenuto a Roma, ma il
comunicato non chiarisce se sia stato effettuato dalla Commissione territoriale
o dal Tribunale)
Trib. Torino:
negato lo status di rifugiato, a un nigeriano, giacche' il rischio di subire
ritorsioni gravi da parte di ambienti militari corrotti denunciato dal
richiedente non si configura come rischio di persecuzione per uno dei motivi
previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino togolese per il rischio di
subire persecuzioni in patria a causa della sua appartenenza politica
Corte App. Roma: riconosciuto lo status di rifugiato alla moglie di un candidato alle
elezioni in Bangladesh
Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se
il reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del
proprio paese abbia natura politica o meno
Trib. Roma:
negato il riconoscimento dello status di rifugiato a straniero che teme di
subire in caso di rimpatrio la condanna a morte per diserzione, non essendo
tale rischio un motivo atto a fondare il timore di persecuzione
Riconosciuto a
una donna albanese maltrattata dal
marito lo status di rifugiato, in base alle gravi violenze subite in famiglia e
al fatto che lo Stato d'origine non tutela di fatto l'incolumita' della donna
da una minaccia cosi' grave (comunicato Les Cultures)
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese convertito al cristianesimo e
perseguitatto dalla comunita' locale per non aver accettato di svolgere il
ruolo di ministro di un culto animista, in un contesto di sostanziale incapacita'
delle autorita' del paese di proteggerlo da tale persercuzione
Trib. Torino:
riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino tunisino convertito alla Chiesa Cristiana riformata in presenza di
un fondato timore di discriminazione persecutoria per motivi di orientamento
religioso nel Paese di origine
Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano perseguitato dai familiari della moglie a motivo della
sua appartenenza all'Islam sciita
anziche' wahabita, in una situazione in cui le autorita' statali non garantiscono protezione (come si
evince anche da rapporti internazionali); nello
stesso senso, Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano
convertito all'Islam sciita, sulla base del rischio di essere perseguitato
dalla comunita' sunnita
Corte App. Catanzaro: riconosciuto lo status di rifugiato a un cristiano nigeriano di Jos (Stato di
Plateau), cui i musulmani avrebbero ucciso alcuni familiari
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina togolese fuggita dal suo paese dopo che il marito, militare di
carriera, era stato ucciso in circostanze mai chiarite nel giorno stesso delle
elezioni presidenziali e che lei stessa aveva subito un arresto illegale e una
violenza sessuale per aver preso parte a una manifestazione di protesta
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale
pakistano, dato che in caso di
ritorno in patria rischierebbe la persecuzione a causa del suo orientamento
sessuale, e, addiritura, la lapidazione
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di rifugiato a un pakistano
che aveva contratto matrimonio con un Hijira (sorta di transessuale), e per
questo aveva subito una fatwa ad opera del proprio padre (imam), col risultato
che il suo orientamento sessuale era
diventato di dominio pubblico, esponendolo anche al rischio di condanna
(incluso il rischio di condanna a morte)
o
riconosciuto lo
status di rifugiato a un omosessuale del
Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel
caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione,
tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di
fatto queste sanzioni non siano applicate
o
irrilevanti i
dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della
inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo
grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero
o
nota: si
afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di
asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)
Trib. Trieste: riconosciuto lo status di rifugiato a un ghanese, costretto in
patria ad avere rapporti omosessuali
dal proprio datore di lavoro libanese, e a rischio,
quindi, di essere condannato in
Ghana per omosessualita'
Corte App. Catania: riconosciuto lo status di rifugiato a una giovane donna nigeriana
sulla base del rischio di subire mutilazioni
genitali femminili nel Paese d'origine; la mutilazione genitale femminile
e' una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata
cioe' alla appartenenza al genere femminile, e, come tale, riconducibile ai
motivi di persecuzione rilevanti; dal momento che le mutilazioni genitali
femminili trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze
religiose, il rifiuto di sottoporre se' stesse o le proprie figlie a tali
pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere
considerata nel Paese di origine un oppositore politico ovvero come un soggetto
che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere
perseguitata per tale motivo (in questo
senso, Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione
genitale femminile)
o
riconosciuto lo
status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per
sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che
tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza
un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato
timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della
richiedente
o
la gravita' di
tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della
protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c.
Svezia, che dichiara inammissibile
la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile
personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione
della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa
sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione genitale femminile
quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo
sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli interessi
costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con
particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al
principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso
o
benche' l'agente
di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli
standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di
origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli
atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili
o
il
riconoscimento dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in
considerazione della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in
altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di
essere perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione
del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che
l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che
egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)
o
la mancanza di
elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata
dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita'
di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire
la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere
contatti con l'ambiente di provenienza
Trib. Milano:
riconosciuto la status di rifugiato politico a una donna della Costa d'Avorio minacciata di essere sottoposta a infibulazione (situazione assimilata a
rischio di persecuzione)
Trib. Bari:
riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale
nigeriano, denunciato in patria dalla madre del defunto compagno, in
considerazione delle sanzioni penali
previste in Nigeria per chi compia atti sessuali con persone dello
stesso sesso o dichiari la propria omosessualita'
Trib. Bologna: riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Camerun; le domande di riconoscimento dello status
di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identita' di genere
vanno ricondotte al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale;
tali elementi vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o
come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignita' umana
che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; la circostanza che
la legge dello Stato di appartenenza del richiedente preveda la punibilita'
come reato della omosessualita' (art. 347 del codice penale camerunense dispone
che chiunque abbia rapporti omosessuali e' punito con la reclusione da 6 mesi a
5 anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi - ossia, da 25 a 250 euro;
per di piu', il Rapporto Amnesty international 2012 riporta che il governo ha
proposto di inasprire pesantemente le pene) e' da considerarsi in se'
persecutoria, senza che il giudice debba lverificare che in concreto nel paese
del richiedente venga effettivamente applicata la disposizione penale (il
"timore" e', in questo caso, certamente fondato)
Sent. Cass. 4522/2015: il fatto che l'omosessualita'
sia considerata, nel paese di appartenenza, reato e' una grave ingerenza nella
vita privata dei cittadini omosessuali e li pone in una condizione di oggettiva
persecuzione, atta a motivare il riconoscimento del diritto alla protezione
internazionale; e' plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata
prospettata, in occasione della presentazione di una prima domanda di asilo,
per pudore
o
l'esistenza di
una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali
consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un
determinato gruppo sociale
o
il mero fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un
atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e
che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece
considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce
pertanto un atto di persecuzione
o
solo gli atti
omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati
membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della
stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo
status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente
attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo
nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di
riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale
Nota: in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-199/12 avevano affermato che
o
i richiedenti lo
status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle
circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo
sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo
possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di
ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa'
circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione
o
il fatto di
qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto
di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare
se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure
sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una
violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse
misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla
luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con
riferimento, in particolare
al rischio e
alla frequenza della persecuzione
in caso di
condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta
a qualsiasi
altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere
di essere sottoposto
o
nel valutare se
il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come
espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di
art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono
considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una
somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da
rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali
o
art. 4 par. 3,
lettera c) Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito dell'esame effettuato
dalle autorita' nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del
giudice, dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento
sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda e' fondata su un timore di
persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente
nonche' gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno
della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette
autorita', mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate
riguardo agli omosessuali (nota: in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-148/13 escludeva anche che la valutazione potesse basarsi
su esami medici o pseudo-medici)
o
art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le autorita'
nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche
sessuali di un richiedente asilo
o
art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette
autorita' accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali
da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a
"test" per dimostrare la propria omosessualita' o ancora la
produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti
o
art. 4 par. 3 Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito del predetto esame, le
autorita' nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente
asilo considerato manchino di credibilita' per il solo motivo che il suo
asserito orientamento sessuale non e' stato fatto valere da tale richiedente
alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione
Linee-guida ACNUR sull'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato
fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere:
o
l'orientamento
sessuale e/o l'identita' di genere sono aspetti fondamentali dell'identita'
umana che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a
nascondere
o
l'orientamento
sessuale e/o l'identita' di genere di una persona possono trasparire dal
comportamento sessuale o da un atto sessuale, dall'aspetto esteriore o dal modo
di vestire, o da altri fattori, ivi compreso il modo in cui il richiedente vive
in societa' e il modo in cui esprime (o vorrebbe esprimere) la sua identita'
o
la
discriminazione costituisce persecuzione se le misure discriminatorie, prese
singolarmente oppure considerate cumulativamente, hanno conseguenze di natura
fondamentalmente pregiudizievole per la persona interessata
o
i tentativi
volti a cambiare con la forza o la coercizione l'orientamento sessuale o
l'identita' di genere di un soggetto possono costituire tortura o trattamento
inumano o degradante, e possono comportare altre gravi violazioni dei diritti
umani, fra cui i diritti alla liberta' e alla sicurezza personale
o
la detenzione,
anche in istituti psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento
sessuale e/o dell'identita' di genere e' considerata una violazione dei divieti
internazionali contro la privazione arbitraria di liberta', e di norma
costituisce persecuzione; anche la detenzione amministrativa o l'isolamento
della persona solo perche' LGBTI potrebbero provocare un danno psicologico
grave
o
se la
disapprovazione della famiglia o della comunita' si manifesta attraverso
minacce di violenze fisiche gravi va considerata una forma di persecuzione
o
se l'identita'
LGBTI rende altamente improbabile trovare una professione remunerativa nel paese
di origine anche il licenziamento puo' costituire persecuzione
o
provvedimenti
penali che puniscano relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono
discriminatori e violano le norme internazionali in materia di diritti umani;
il loro carattere persecutorio e' particolarmente evidente laddove le persone
in questione rischino persecuzioni o punizioni quali la pena di morte, pene
detentive o gravi punizioni corporali, ivi compresa la fustigazione; anche
qualora le disposizioni che proibiscono le relazioni tra persone dello stesso
sesso fossero applicate in modo irregolare, sporadico, o non trovassero affatto
applicazione, queste disposizioni potrebbero far sorgere per un soggetto LGBTI
una situazione intollerabile tale da costituire persecuzione
o
anche qualora le
relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso non fossero sanzionate
penalmente con provvedimenti specifici, alcune leggi di applicazione generale,
come quelle in materia di moralita' pubblica o di ordine pubblico potrebbero
essere applicate selettivamente contro persone LGBTI in modo discriminatorio,
rendendo la vita insopportabile al richiedente, costituendo persecuzione
o
nel caso in cui
siano coinvolti agenti di persecuzione non statali, la protezione dello Stato
da cio' che i richiedenti affermano di temere deve essere accessibile ed
efficace; la presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra
persone dello stesso sesso e' solitamente indice del fatto che non viene
garantita protezione alle persone LGBTI
o
nei casi in cui nel
paese d'origine la situazione legale e socio-economica delle persone LGBTI
fosse in via di miglioramento, e' comunque necessario che avvenga non solamente
un cambiamento de iure, ma anche un
cambiamento de facto
o
si puo' essere
vittima di persecuzione anche a causa di quelli che sono percepiti essere il
proprio orientamento sessuale e la propria identita' di genere (ad esempio,
donne e uomini che non hanno un aspetto e un ruolo conformi allo stereotipo
potrebbero essere percepiti come LGBTI)
o
nei casi in cui
si ritenga che una persona non si conformi agli insegnamenti di una particolare
religione a causa del suo orientamento sessuale o della sua identita' di
genere, e sia conseguentemente soggetta a gravi offese o punizioni, la persona
in questione potrebbe avere un fondato motivo di persecuzione per motivi
religiosi
o
nei casi di
identita' ancora in evoluzione, il richiedente potrebbe descrivere il proprio
orientamento sessuale e/o la propria identita' di genere come fluida, oppure
potrebbe esprimere confusione o incertezza rispetto alla propria sessualita'
e/o alla propria identita'; in queste situazioni, tali caratteristiche vanno
considerate in ogni caso come fondamentali per lidentita' in evoluzione, e
pertanto saranno correttamente ascrivibili al motivo dell'appartenenza a un
determinato gruppo sociale
o
si puo' avere un
un fondato motivo di persecuzione per opinioni politiche, quando l'espressione
di un diverso orientamento sessuale e di una diversa identita' di genere sia
considerata come un modo di mettere in discussione le politiche di governo, o
sia percepita come una minaccia alle norme sociali e ai valori prevalenti
o
potrebbero
essere presentate richieste di riconoscimento sur place (ossia, dopo l'arrivo del richiedente nel paese di asilo)
a causa dei cambiamenti che hanno interessato l'identita' personale o
l'espressione di genere del richiedente dopo il suo arrivo nel paese di asilo
o
le persone LGBTI
necessitano di un ambiente in cui possano trovare sostegno durante tutta la
procedura di determinazione dello status di rifugiato, ivi compreso il
pre-esame, di modo che possano presentare la propria richiesta in modo completo
e senza timori
o
nel caso in cui
una persona presenti la sua richiesta di asilo in un paese in cui le relazioni
tra persone dello stesso sesso sono sottoposte a sanzione penale, queste leggi
potrebbero impedirle di accedere alle procedure di asilo, o disincentivarla dal
menzionare il suo orientamento sessuale o la sua identita' di genere nel corso
delle interviste necessarie alla determinazione dello status; in tali
situazioni puo' rendersi necessario che lACNUR venga direttamente coinvolto,
ad esempio per condurre la procedura di determinazione dello status di
rifugiato sotto il suo mandato
Nota orientativa dell'ACNUR sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione
genitale femminile:
o
l'ACNUR
considera la mutilazione genitale femminile una forma di violenza basata sul
genere che infligge grave danno, sia fisico sia mentale, e costituisce
persecuzione
o
la mutilazione
genitale femminile inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o
degradante
o
la mutilazione
genitale femminile puo' essere considerata una forma di persecuzione specifica
su minori poiche' colpisce in maniera sproporzionata le bambine: le azioni o
minacce che potrebbero non qualificarsi come persecuzione nel caso di un
adulto, potrebbero invece esserlo per un minore
o
e' compito dei
decisori effettuare una valutazione oggettiva del rischio affrontato dal
minore, indipendentemente dal fatto che il minore sia in grado di esprimere
timore; quando tale timore e' espresso da un genitore o da un adulto di
riferimento per conto del minore, puo' ritenersi che il timore di persecuzione
esista
o
a un genitore
puo' essere riconosciuto uno status derivativo sulla base dello status di
rifugiato di sua figlia
o
la nascita di
una figlia puo' dare origine a una domanda sul posto
o
per una persona
che sia stata gia' sottoposta a mutilazione genitale femminile, non e'
necessario che la futura persecuzione temuta assuma una forma identica a quella
vissuta in precedenza affinche' essa possa essere collegata a una fattispecie
prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951; inoltre, la persecuzione patita potrebbe essere
considerata particolarmente atroce e la potrebbe vivere ancora perduranti
effetti traumatici o psicologici, che rendono intollerabile il rinvio nel paese
dorigine
o
benche' la
mutilazione genitale femminile sia praticata per lo piu' da individui privati,
puo' sussistere un fondato timore di persecuzione se le autorita' interessate
non sono in grado o non intendono proteggere ragazze e donne dalla pratica
o
non e'
necessario che vi sia intento doloso o "punitivo" da parte
dell'agente perche' il danno in questione sia considerato come persecuzione
o
anche quando la
persona si sottoponga con entusiasmo alla pratica, al fine di conformarsi a
valori e norme della comunita', non dovrebbe necessariamente ritenersi che ella
abbia preso una decisione informata, libera da coercizione
o
nel caso in cui
la procedura sia effettuata in strutture gestite dal governo e dal suo personale
medico, lo stesso Stato potrebbe essere considerato come l'agente di
persecuzione
o
la mancanza di
un'efficace protezione legislativa (inclusa l'adozione di sanzioni effettive),
la mancanza del controllo universale da parte dello Stato e la pervasiva
influenza di pratiche consuetudinarie sono indice della inadeguatezza della
protezione da parte dello Stato
o
il timore di una
ragazza o di una donna di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile
puo' avere luogo per ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale,
ma anche di opinione politica o religione; la mutilazione genitale femminile
viene inflitta a ragazze e donne perche' sono di genere femminile, per
affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualita'
o
per
"determinato gruppo sociale" l'ACNUR intende un "un gruppo di
persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere
perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla societa" (in
questo caso, ad esempio, "giovani ragazze" o "donne" o
"ragazze appartenenti a gruppi etnici che praticano la mutilazione
genitale femminile"); la dimensione del gruppo e' irrilevante ai fini del
riconoscimento del diritto alla protezione
o
donne e ragazze
che si oppongono alla mutilazione genitale femminile pososno essere viste come
oppositrici della persecuzione a causa della loro opinione politica; in
particolare, un'opposizione alla mutilazione genitale femminile potrebbe essere
considerata come equivalente a una richiesta di liberta' dall'oppressione e per
una maggiore indipendenza delle donne, minacciando pertanto la struttura di
base dalla quale scaturisce il potere politico
o
alcuni leader religiosi possono considerare la
mutilazione genitale femminile come un atto religioso o ritenerla radicata
nella dottrina religiosa; in questi contesti, una persona che, rifiutandosi di
sottoporsi o di far sottoporre le proprie figlie alla mutilazione genitale
femminile, non si conformi a questa visione potrebbe avere un fondato timore di
essere perseguitata per ragioni di religione
o
quando la
richiedente provenga da un paese con una universale (o quasi universale)
pratica di mutilazione genitale femminile, la fuga interna normalmente non e'
considerata unalternativa rilevante; la mancanza di efficace protezione da
parte dello Stato in una parte del paese e' indicativa del fatto che lo Stato
non sara' in grado o propenso a proteggere la ragazza o la donna in alcuna
altra parte del paese
o
anche quando vi
siano zone del paese esenti dalla pratica della mutilazione genitale femminile,
occorre valutare se la persona corra rischio di essere perseguitata, nella
forma originaria (dai primi agenti di persecuzione) o in qualsiasi nuova forma
di persecuzione o grave danno (ad esempio, anche in considerazione della
giovane eta', abusi, violenze e deprivazione di altri diritti umani
fondamentali)
o
il trasferimento
non e' proponibile come mezzo di fuga dalla persecuzione se la persona possa
venire a trovarsi senza sostegno famigliare (come puo' assumersi nei casi in
cui la minaccia di mutilazione genitale femminile emana dai membri della sua
famiglia immediata), senza mezzi di sostentamento o in condizioni di
difficolta' eccessiva giovane
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne
basata sul genere (in particolare, violenza psicologica, atti persecutori,
violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali
femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali) possa essere riconosciuta
come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo
a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o
le Parti si
accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno
dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore
di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai
richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti
pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili
al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate
sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in
materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione
internazionale (art. 60 co. 3)
o
le Parti
adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del
principio di non refoulement (art. 61
co. 1)
o
le Parti
adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza
contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status
o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso
un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere
esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 61 co. 2)
Cessazione dello status di rifugiato (torna
all'indice del capitolo)
Uno straniero cessa di essere rifugiato quando
verifichi una delle seguenti condizioni:
o
si sia
nuovamente e volontariamente avvalso
della protezione del paese di cui ha la cittadinanza
o
avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o
abbia acquistato
la cittadinanza di altro paese,
inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese
o
si sia
volontariamente ristabilito nel paese
che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere,
verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per
timore di essere perseguitato
o
non puo' piu'
rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide,
puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente
temporaneo, le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; e' escluso il caso in cui il rifugiato possa addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione
del paese in questione (D. Lgs.
18/2014)
L'ACNUR ha
raccomandato, conformemente con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla Convenzione OUA sui Rifugiati che la cessazione dello status di rifugiato, per
quanto riguarda i cittadini del Ruanda, abbia efficacia dal 30/6/2013, avendo
avuto luogo nel Paese mutamenti fondamentali e duraturi e non sussistendo piu'
le circostanze che avevano indotto le persone a fuggire (da comunicato ASGI e Nota ACNUR)
La cessazione
dello status di rifugiato e' dichiarata
sulla base di una valutazione
individuale della situazione dello straniero
o
ai fini della
cessazione dello status di rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne
hanno determinato il riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri
motivi che giustifichino il timore di persecuzione; il criterio di probabilita'
per l'esame del rischio derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso
applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato
o
ai fini della
cessazione dello status di rifugiato, il mutamento delle condizioni deve
includere l'adozione di adeguate misure per impedire atti persecutori,
l'esistenza di un sistema giuridico effettivo atto a punire gli atti persecutori
e la possibilita' per l'interessato di accedere a tale protezione
o
i soggetti atti
ad offrire protezione possono comprendere organizzazioni internazionali che
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per
mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio
o
la rilevanza di
atti o minacce precedenti di persecuzione sussiste quando, in sede di
valutazione della possibilita' di dar luogo alla cessazione dello status di
rifugiato, l'interessato faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui
base era stato riconosciuto come rifugiato; di norma, tali atti o minacce
saranno rilevanti solo quando siano collegati al diverso motivo di persecuzione
esaminato in tale fase
Esclusione dallo status di rifugiato (torna
all'indice del capitolo)
Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato
o
se rientra nel
campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione
o assistenza di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni unite
diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero
sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate
dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007;
nota: la Direttiva 2011/95/UE chiarisce che l'accesso alla protezione e'
automatico
o
quando
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso ovvero istigato o concorso a commettere
un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
fuori del
territorio italiano e prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D.
Lgs. 18/2014)[45],
un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro
obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto
del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non
inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa
specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE)
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni
unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o
art. 12,
n. 2, lett. b e c Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che
una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle
organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e
abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione
non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la persona abbia
commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso, fatti precisi al
fine di determinare la gravita' degli atti commessi dall'organizzazione e se
sussista una responsabilita' individuale della persona
o
l'esclusione
dallo status di rifugiato in applicazione dellart. 12, n. 2,
lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona
considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza
o
l'esclusione
dallo status di rifugiato ai sensi dellart. 12, n. 2, lett. b o
c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita'
relativa al rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del
rimpatrio della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione
dallo status di rifugiato)
o
art. 3 Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati
membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto
nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi
dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione
non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della
stessa direttiva
o
la cessazione
della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite diversi dall'ACNUR "per qualsiasi motivo" riguarda
anche la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a
tale protezione o assistenza, non vi e' piu' ammessa per un motivo che esula
dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volonta'; spetta alle
autorita' nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della
domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione
su base individuale della domanda, se quest'ultimo e' stato obbligato a
lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica
qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o
l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area,
condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia
o
ove le autorita'
competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo
abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il
presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza
dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi
palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto ammesso ai benefici della Direttiva 2004/83/CE implica il riconoscimento, da parte dello Stato membro,
della qualifica di rifugiato e la concessione automatica dello status di
rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non si applichi
una delle clausole di esclusione previste dalla Direttiva
Posizione ACNUR sulla Repubblica Centrafricana: si invitano i governi dei paesi di tutto il mondo a
non effettuare rimpatri forzati nella Repubblica Centrafricana, per via della mutevole
e pericolosa situazione nel paese, dove predominano violazioni dei diritti
umani e una sempre piu' grave situazione umanitaria; si raccomanda di
preservare la natura civile dell'asilo, prestando attenzione
all'identificazione dei combattenti e alla loro separazione dalla popolazione
di rifugiati, e considerando la possibilita' di esclusione dallo status di
rifugiato di tali combattenti e di altri individui (in particolare, coloro che
siano stati coinvolti in crimini di guerra e crimini contro l'umanita' nella
Repubblica Centrafricana)
Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)
La domanda di
protezione internazionale ha come esito il riconoscimento
dello status di rifugiato se ne sussistono i presupposti, senza che
sussistano cause di esclusione o di cessazione
Il riconoscimento dello status di rifugiato e' negato quando, sulla base di una
valutazione individuale, risulta verificata una delle seguenti condizioni:
o
non sussitono i presupposti
o
sussiste una
delle cause di esclusione
o
sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
o
lo straniero
costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati
di cui all'art. 407, co. 2, lettera
a), c.p.p. (delitti
di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati
o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi
per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti
di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo
comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui
obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600
bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Nota: la Direttiva 2011/95/UE stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia
negato il riconoscimento dello status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto
un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica gode, a condizione di essere presente nel
territorio dello Stato membro, dei diritti
conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (diritto
a non essere discriminato in base a razza, religione o paese d'origine, il
diritto di praticare la propria religione e di dare ai figli un'istruzione
religiosa, il diritto di adire i tribunali, il diritto di accesso alla scuola
primaria e, in condizioni di parita con gli altri stranieri, alla scuola
secondaria, il diritto a non essere sanzionati per l'ingresso e il soggiorno
illegali e il diritto a una sostanziale liberta' di circolazione - salvo che
nelle more dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione -, il diritto al
ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione - adottabile solo per
motivi di ordine pubblico sicurezza dello Stato - e il diritto a fruire di un
tempo adeguato per farsi ammettere in altro Stato, il diritto a non essere
allontanati verso un paese dove la vita o la liberta' dell'interessato siano
minacciate per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un
gruppo sociale o opinioni politiche - salvo che in caso di pericolo per la
sicurezza dello Stato o, a causa della commissione di un grave reato, per la
sicurezza pubblica), o di diritti analoghi; il D. Lgs. 251/2007 trascura questa
disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa;
verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il
godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si
trova nel territorio dello Stato membro"
Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di
prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un
consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale
arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non
costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico; nello stesso senso, Sent. Cass. 38701/2014: agli effetti dell'inclusione di una persona nella
categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956
non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla
morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre
che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di
fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o
la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione,
non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta
penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla
categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una
misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere
posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti
pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio
(nello
stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e'
reso responsabile di detenzione
illegale di armi, reato grave e tale
da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a
quanto si evince dalla sentenza)
Revoca dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)
Lo status di rifugiato e' revocato, su base individuale, quando
si accerti che sussiste una delle cause
di diniego dello status o che il riconoscimento e' stato determinato, in
modo esclusivo, dall'aver omesso dei fatti o dall'averli
presentati in modo erroneo o con
ricorso a documentazione falsa
(nota: la formulazione adottata dal D. Lgs. 251/2007 differisce da quella della
Direttiva 2011/95/UE, che fa riferimento al fatto che l'erronea
presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito
"un fattore determinante" per l'ottenimento dello status di
rifugiato; quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo al
caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore
"esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la
formulazione del D. Lgs. 251/2007)
Nota: la Direttiva 2011/95/UE stabilisce esplicitamente che lo straniero cui sia
revocato lo status di rifugiato per il fatto che e' ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine
e la sicurezza pubblica gode, a
condizione di essere presente nel territorio dello Stato membro, dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4,
16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 (vedi
sopra), o di diritti analoghi; il D. Lgs. 251/2007 trascura questa
disposizione, che non sembra integralmente garantita dal resto della normativa;
verosimilmente, la disposizione va comunque interpretata nel senso che il
godimento di quei diritti deve essere garantito "finche' lo straniero si
trova nel territorio dello Stato membro"
Protezione sussidaria: danni gravi (torna all'indice del capitolo)
Ai fini del
riconoscimento della protezione
sussidiaria, sono considerati danni
gravi
o
la condanna a morte o all'esecuzione della
pena di morte
o
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2011/95/UE sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo
pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")
o
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale (Sent. Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in
modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; in mancanza di un indizio specifico di
rischio accentuato dalla condizione personale, sara' semplicemente piu' alto il
livello di violenza indiscriminata richiesto perche' si consideri provata la
minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata, in via eccezionale,
provata qualora il grado di violenza
indiscriminata sia cosi' alto che un
civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un
rischio effettivo di subire tale minaccia; nello
stesso senso, Trib. Roma;
Sent. Corte Giust. C-285/12: si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini del
riconoscimento della protezione sussidiaria, quando le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o piu' gruppi armati o quando due o piu' gruppi
armati si scontrano tra loro, senza che
sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto
internazionale umanitario e senza
che l'intensita' degli scontri
armati, il livello di organizzazione
delle forze armate presenti o la durata
del conflitto siano oggetto di una valutazione
distinta da quella relativa al livello
di violenza che imperversa nel territorio in questione)
Corte App. Catania: data la situazione in Costa
d'Avorio, caratterizzata da violenza diffusa, gravi violazioni dei diritti
umani, instabilita' politica derivante dalla mancata attuazione degli accordi
di pace di Ouagadougou, il richiedente asilo avoriano, pur non possedendo i
requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, appare in condizione
di ottenere il riconoscimento alla protezione
sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Milano
e Trib. Roma;
in senso diverso, successivamente, Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico
in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata
necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria,
giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria
Linee guida provvisorie ACNUR sull'eleggibilita' per la valutazione delle
necessita' di protezione internazionale per i cittadini della Costa d'Avorio: sostituiscono
precedenti orientamenti pubblicati dall'ACNUR in precedenza e, in particolare,
la raccomandazione a non effettuare rimpatri in Costa d'Avorio; le condizioni
generali di sicurezza sono migliorate rispetto all'aprile 2011, ma il Paese
rimane profondamente diviso e le condizioni di sicurezza fragili; le domande
presentate da richiedenti asilo che dichiarano di essere a rischio di danno
grave ed indiscriminato a causa di una situazione di violenza generalizzata o
di eventi che arrecano grave turbamento all'ordine pubblico, ma non basate su
uno dei criteri della Convenzione di Ginevra del 1951, devono essere esaminate con attenzione nel proprio
merito
Trib. Trieste: il livello attuale di violenza indiscriminata in Afghanistan motiva il riconoscimento della protezione sussidiaria
Corte App. Napoli: l'essere fratello di un
comandante del Fronte Rivoluzionario Unito (RUF) in Sierra Leone
espone lo straniero a rischio di danno grave consistente negli effetti delle ritorsioni da parte di connazionali che
abbiano subito violenza ad opera del RUF; questo motiva la concessione della protezione sussidiaria
Trib. Roma:
una situazione di rischio generalizzato di violenza indiscriminata e di trattamenti inumani e degradanti nel
territorio di origine del richiedente (nella fattispecie, una donna nigeriana), legato ad episodi di
violazione dei diritti umani (incluso il diffuso clima di impunita' in relazione allo stupro),
giusrtifica la concessione della protezione sussidiaria
Corte App. Roma: riconosciuto a un cittadino del Gambia
appartenente al partito di opposizione, di professione fotografo reporter, per
il quale non risulta provato il rischio di subire persecuzioni personali e
dirette, il diritto alla protezione sussidiaria, sulla base del rischio di
subire pene o trattamenti inumani o degradanti che, in base alle informazioni
raccolte dal MAE, dai rapporti di Amnesty International e da quelli del
Dipartimento di Stato USA, appare sussistere, in Gambia, per gli oppositori del
regime a qualsiasi titolo
Corte App. Milano: concessa la protezione sussidiaria a un attivista curdo sottoposto, in
Turchia, a continue vessazioni fino
a sviluppare disturbi psicofisici, sulla base del rischio di essere sottoposto
ancora a trattamenti inumani, in caso di rimpatrio, in ragione di un quadro
politico non ancora pacificato
Trib. Torino:
riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base del fatto che l'interessato ha fatto ogni
ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi
pertinenti in suo possesso, e che il quadro fornito non e' in contraddizione
con quanto conosciuto sulla situazione del paese d'origine; negato, invece, lo
status di rifugiato, giacche' il rischio di subire ritorsioni gravi da parte di
ambienti militari corrotti denunciato dal richiedente non si configura come
rischio di persecuzione per uno dei motivi previsti per il riconoscimento dello
status di rifugiato
Trib. Roma:
riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, sulla base della situazione di violenza generalizzata nel
Mali, atta a produrre il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatri;
nello stesso senso, Trib. Roma
(nota: il richiedente faceva riferimento, nella sua richiesta, a una situazione
particolare, che nulla ha a che vedere con quella di violenza generalizzata, ma
il giudice ha esercitato il suo dovere di cooperare con una azione istruttoria a verificare quale
sia la situazione nel paese di appartenenza dello straniero) e Trib. Roma
e Corte App. Catania (sulla base della Posizione ACNUR sul Mali, coerentemente con Sent. Cass. 32685/2010, che ritiene rilevanti i rapporti di organismi non
governativi affidabili)
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria a una cittadina nigeriana, il cui marito era stato ucciso in patria, sulla base del
rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio a causa del conflitto
interno in corso (nota: protezione
sussidiaria accordata anche se formalmente la ricorrente aveva chiesto, in
subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento
dell'asilo ex art. 10 Cost., dal
momento che, secondo il Tribunale, la protezione sussidiaria e' una delle forme
in cui si declina tale diritto d'asilo); nello stesso senso, Corte App. Roma (che accorda la protezione a una cittadina nigeriana per il rischio
oggettivo, a prescindere dalla credibilita' del racconto fatto
dall'interessata) e Corte App. Roma (che ritiene le incongruenze del racconto ragionevolmente riconducibili
alla difficolta' della narrazione, nonostante la presenza dell'interprete, per
una persona proveniente da cultura molto lontana da quella europea)
Corte App. Napoli: concessa la protezione sussidiaria ad uno sciita pakistano sulla base dei rischi associati ai contrasti tra sunniti
e sciiti nel Punjab
Corte App. Napoli: concessa la protezione sussidiaria a un giornalista d'opposizione del Burkina Faso, preso di mira dal regime
(nota: sentenza farneticante, che nega lo status di rifugiato sulla base del
fatto che a questo fine sarebbe necessario un piu' rigoroso accertamento!)
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea Bissau per la
situazione di violenza presente nel paese, a dispetto del fatto che il suo
racconto e' privo di coerenza e credibilita'
Trib. Roma
e Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la
situazione di instabilita' presente nel paese, accompagnata da abusi, arresti
arbitrari, torture, a dispetto del fatto che il suo racconto e' di dubbia
credibilita'
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria ad un cittadino della Guinea per la situazione di instabilita' presente nel paese,
accompagnata da abusi, arresti arbitrari, torture, a dispetto del fatto che i
motivi addotti nella richiesta di asilo siano estranei a quelli che consentono
di riconoscere il diritto alla protezione internazionale
Trib. Roma:
concessa la protezione sussidiaria a una nigeriana, a prescindere dalle
motivazioni addotte a sostegno della domanda di asilo, sulla base del clima di
violenza presente in Nigeria
Trib. Roma: riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano, a dispetto del racconto considerato non credibile, sulla
base della situazione di violenza generalizzata presente nel paese; nello
stesso senso, Trib. Roma, Trib. Bologna, Trib. Bologna
Trib. Roma: riconosciuta la protezione sussidiaria a un nigeriano in virtu' del rischio di subire un danno grave a cauda
dei conflitti di natura religiosa presenti nel paese
Trib. Torino: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino turco di
etnia kurda, che non risulta essere perseguitato direttamente a motivo della
sua etnia, ma piuttosto essere a rischio di ripetuti carcerazioni e arresti
ingiusti (che pertanto costituiscono un trattamento intimidatorio e degradante)
in ragione dell'aiuto, vero o presunto, che le autorita' del Paese di origine
ritengono fornito ad esponenti o militanti di un partito da loro contrastato
Corte App. Roma: si concede al militante di un partito kurdo disciolto
coattivamente la protezione sussidiaria, perche' il rischio di persecuzione,
provato, avrebbe base etnica e non politica e si dispone il conseguente
rilascio di un permesso per motivi umanitari (sentenza farneticante!)
Sent. Cass. 25873/2013: la costrizione di una donna a un matrimonio forzato rappresenta un
trattamento inumano atto a motivare, in quanto danno grave, il riconoscimento
del diritto alla protezione sussidiaria (nota: non dello status di rifugiato);
il giudice non puo' dare per scontato che, in presenza di un danno grave
esercitato da soggetti non statuali, le autorita' statali sarebbero disponibili
e idonee ad offrire protezione
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino nigeriano sulla base della situazione
di violenza generalizzata presente nel paese; nello stesso senso, Trib. Roma,
Trib. Trieste (che, in relazione ad un nigeriano dello Stato di Kano, nella Nigeria
settentrionale, ritiene irrilevante il fatto che in altra regione del paese il
rischio di subire un danno grave non sia presente, dal momento che l'Italia non
ha recepito art. 8 Direttiva 2004/83/CE, in base al quale una tale possibilita' e' valido
motivo di diniego della protezione; nota:
art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che
l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che
egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi) e Corte App. Bologna (in relazione a un cittadino nigeriano
proveniente dallo Stato di Borno)
Trib. Bari:
riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base della situazione di violazione di diritti
umani che sussiste in Nigeria
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino iraniano accusato in patria di essere
un consumatore di alcool, sulla base del carattere sproporzionato della pena
prevista per questa accusa (pena di
morte in caso di terza condanna)
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino della Guinea Kronakry sulla base della
situazione di insicurezza e di violazione sistematica dei diritti fondamentali
presente nel paese
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione sussidiaria a un cittadino afghano sulla base della situazione di
violenza generalizzata presente nel paese
Corte App. Bari: confermata la protezione sussidiaria a un cittadino senegalese proveniente dalla regione di
Casamance, sulla base della
situazione di violenza generalizzata presente nella regione stessa
Corte App. Bologna: confermata la sentenza di primo grado, con cui e' riconosciuta la
protezione sussidiaria a un cristiano nigeriano
proveniente da Jos (Stato di Palteau) sulla base della situazione di violenza
generalizzata motivata da ragioni religiose, non essendo esigibile
l'emigrazione interna in cerca di paraggi piu' salutari (nota: la sentenza
afferma che "in mancanza della deduzione di motivi di incredibilita' ... la
Corte non puo' inventarseli")
Trib. Trieste: ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di riesame della
domanda di asilo presentata da un cittadino nigeriano sulla base
dell'intensificarsi degli attentati di matrice religiosa in Nigeria; riconosciuto il diritto alla
protezione sussidiaria
Trib. Trieste: la situazione in Nigeria e'
di violenza diffusa, non localizzata in poche zone del paese; questo giustifica
il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, non rilevando il
fatto che, sulla base di queste considerazioni, l'intera popolazione nigeriana
potrebbe avere diritto a tale protezione, e non potendosi esigere che il
richiedente asilo si trasferisca in altra zona del paese priva di pericoli
Trib. Napoli:
riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un cittadino del Mali, in considerazione del livello di
violenza indiscriminata presente nel paese a causa del conflitto interno
Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione
umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad
un cittadino nigeriano che afferma,
senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in
prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko
Haram nei confronti di una chiesa cristiana
Trib. Trieste: l'aumentato livello di violenza indiscriminata in Nigeria e' motivo valido per la richiesta di riesame della
decisione da parte della Commissione territoriale e per il riconoscimento della
protezione sussidiaria
Trib. Milano:
riconosciuta la protezione sussidiaria a un pakistano, proveniente dal Punjab, perche' minacciato da un racket
delle estorsioni, da cui le autorita' non potrebbero proteggerlo adeguatamente,
alla luce della difficile situazione della regione (nota: sentenza confusa che, successivamente, motiva il
riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria sulla base della
situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato esistente nel
Punjab)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ad un afghano, ritenuto non credibile, sulla
base della situazione di diffusa violazione dei diritti umani presente nel
paese, in relazione alla quale il tribunale ha acquisito d'ufficio gli elementi
rilevanti (in particolare da rapporti dell'ACNUR)
Corte App. Bari: riconosciuto la protezione sussidiaria a un pakistano, autista di una ONG, la cui incolumita' era minacciata
dalla presenza dei talebani nel territorio in cui agiva
Corte App. Roma: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un ghanese, resosi colpevole di omicidio
colposo per aver investito con l'auto una ragazza, uccidendola, in virtu' del
fatto che la pena prevista per l'omicidio colposo, in Ghana, puo'
arrivare all'ergastolo (con evidente
sproporzione) e che il trattamento
dei detenuti subiscono spesso gravi
maltrattamenti; vi e' quindi il rischio di subire, in patria, trattamenti inumani
Corte App. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria a un nigeriano, sulla base dellaa situazione
di conflitto interno e violenza generalizzata presente nella regione di
provenienza, in Nigeria, non potendosi esigere dal richiedente che si
trasferisca in altra parte del paese, dal momento che l'ordinamento italiano
non ha recepito la disposizione di cui all'art. 8 Direttiva 2011/95/UE
o
la situazione in
Mali e' grave a causa del conflitto
interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la
concessione della protezione sussidiaria
o
l'audizione va
comunque effettuata, salvo casi eccezionali, allo scopo di valutare se vi siano
i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (nota: testo
confuso)
o
esistono i
presupposti per la reiterazione di
domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita'
rispetto alle altre
Trib. Trieste, Trib. Trieste: nel Mali non sembra piu'
sussistere una situazione di conflitto armato di violenza tale da giustificare
il riconoscimento della protezione sussidiaria
Nota MAE 16/11/2012: si segnala, ai fini delle determinazioni in materia di protezione internazionale,
il mancato rispetto dei diritti umani nel sistema
carcerario in Ghana, a dispetto
della stabilita' del paese
Posizione ACNUR sulla Repubblica Centrafricana: si invitano i governi dei paesi di tutto il mondo a
non effettuare rimpatri forzati nella Repubblica Centrafricana, per via della
mutevole e pericolosa situazione nel paese, dove predominano violazioni dei
diritti umani e una sempre piu' grave situazione umanitaria; si raccomanda di
preservare la natura civile dell'asilo, prestando attenzione
all'identificazione dei combattenti e alla loro separazione dalla popolazione
di rifugiati, e considerando la possibilita' di esclusione dallo status di
rifugiato di tali combattenti e di altri individui (in particolare, coloro che
siano stati coinvolti in crimini di guerra e crimini contro l'umanita' nella
Repubblica Centrafricana)
In una Nota ACNUR sugli sviluppi della situazione in Ucraina, vengono fornite raccomandazioni sulla gestione di
domande di asilo presentate da persone provenienti o abitualmente residenti in Ucraina
o che siano transitate attraverso tale paese, alla luce della situazione di
conflitto presente nello stesso paese
Nota: La Corte
europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto rilevante il divieto di sottoporre la
persona a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con riferimento a (citati in Rassegna sentenze CEDU)
o
espulsione di un
cittadino straniero con gravi problemi
di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine
(D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso
contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lespulsione del
ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale
di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe
l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio
di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o
espulsione di
straniero a rischio di persecuzione da
parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c.
Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o
espulsione di
richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo
(Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o
prevalenza
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello
Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006;
Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu'
ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla
sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi
trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)
Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di
una interim measure da parte della
CEDU, di un cittadino tunisino condannato per diversi reati l'Italia ha violato
sia art. 3 (divieto di sottoporre la
persona a trattamenti inumani o
degradanti) sia art. 34 (diritto
a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione
della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale
giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una
persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di
una interim measure e l'indicazione
della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe
rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla
Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi
nazionali e l'adesione a trattati
nello Stato di destinazione dell'espulso non
sono sufficienti ad assicurare
protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni
diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto,
tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente
dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi
nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
Sent. CEDU 24/3/2009: lespulsione di otto cittadini tunisini
regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per
ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento
penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti
di organismi internazionali, di tortura
o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione
disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita'
tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di
offrire una protezione effettiva contro il rischio, data limpossibilita'
accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali
internazionali, in caso di detenzione in Tunisia
Sent. CEDU R. C. c. Svezia: il rischio
di subire tortura a seguito di
deportazione sussiste quando l'interessato puo' dimostrare di aver gia' subito
atti di tortura in precedenza e ha lasciato
il paese illegalmente (il che comporta, in fase di rientro in Iran, una
accurata serie di controlli), cosi'
esponendosi all'attenzione delle autorita' in caso di rientro
Sent. CEDU Sufi c. Regno Unito: data la situazione di violenza presente in Somalia, l'espulsione di uno straniero
verso quel paese rischia di esporlo a trattamenti
inumani e degradanti, salvo che
si garantisca che l'interessato possa raggiungere in condizioni di sicurezza zone
del paese dove tali rischi non vi siano e che in tali zone abbia legami familiari adeguati
Sent. CEDU Diallo c. Rep. Ceca: la nozione di rimedio effettivo di cui all'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo richiede, in presenza di rischio di violazione
dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un rigoroso esame delle affermazioni a sostegno
dell'esistenza di tale rischio in caso di espulsione e la previsione di un
effetto sospensivo automatico nelle more della decisione sul ricorso (vedi Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia)
Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti
umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni
degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato
alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare
ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il
suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto
di trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo),
art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un
ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione
adottata dalla CEDU (al rispetto
delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della
Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire
nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello
stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione
della misura di sicurezza dell'espulsione
per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa
misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata
l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu'
dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono
dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario
per i diritti umani del Consiglio d'Europa
Nota: la
CEDU, con comunicato 11/2/2011, ha richiamato alle rispettive responsabilita' i
richiedenti ed i destinatari delle interim
measures, a fronte dell'aumento delle istanze del 4000% dal 2006 al 2010:
o
i richiedenti
sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure
provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento
o
gli Stati sono
invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di
allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
Cessazione dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
La cessazione della protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento sono venute meno o
sono mutate in modo non meramente temporaneo e in misura tale da rendere tale
protezione non piu' necessaria; la cessazione della protezione sussidiaria non e' dichiarata qualora sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il ritorno dell'interessato nel
paese d'origine (nota: disposizione non prevista dalla Direttiva 2011/95/UE, ma compatibile con essa, in quanto norma piu'
favorevole), ne' quando egli possa
addurre motivi imperativi derivanti
da precedenti persecuzioni tali da
giustificare il rifiuto di avvalersi
della protezione del paese in
questione
Esclusione dallo status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Lo straniero e' escluso dal riconoscimento dello status
di protezione sussidiaria (nota: il
D. Lgs. 251/2007 usa l'espressione imprecisa: "lo status di protezione
sussidiaria e' escluso") quando sussistono fondati motivi per ritenere che
o
abbia commesso ovvero istigato o concorso a
commettere
un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini
un reato grave, al di fuori del territorio
nazionale (D. Lgs. 18/2014)[46],
prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D. Lgs. 18/2014); la
gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la
legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni
nel minimo o 10 anni nel massimo
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni
unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero o per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato
con sentenza definitiva per i reati previsti da art. 407 co. 2 lettera a c.p.p. (D.
Lgs. 18/2014)
Note:
o
la Direttiva 2011/95/UE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che
prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che
sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia
lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni
corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione
o
diversamente dal
caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza
dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di
esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero',
delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che
accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra
essere significativa
o
la formulazione
adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, consente all'amministrazione di effettuare una
valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la
sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza
pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato,
invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni
discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno
dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o
Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di
una interim measure da parte della
CEDU, di un cittadino tunisino condannato
a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3
(divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art.
34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione
della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale
giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una
persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di
una interim measure e l'indicazione
della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe
rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla
Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche
provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli
organi giurisdizionali
o
Addendum al Rapporto del Consiglio d'Europa
sull'implementazione delle sentenze CEDU: si attendono ancora dalle autorita' italiane informazioni sulla
questione del rispetto, in ogni ambito del sistema della giustizia, delle interim measures relative ad espulsione
di stranieri, come pure l'adozione di effettivi canali di comunicazione che
favoriscano tale rispetto
o
Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi
nazionali e l'adesione a trattati
nello Stato di destinazione dell'espulso non
sono sufficienti ad assicurare
protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni
diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto,
tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente
dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato
in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi
nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
o
Sent. CEDU 24/3/2009: lespulsione di otto cittadini tunisini
regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per
ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento
penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni
terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti
di organismi internazionali, di tortura
o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione
disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita'
tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di
offrire una protezione effettiva contro il rischio, data limpossibilita'
accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali
internazionali, in caso di detenzione in Tunisia
o
Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione
adottata dalla CEDU e/o se permane
il rischio, per gli espellendi, di
subire nel paese di destinazione tortura
o trattamenti inumani o degradanti
o
Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di
prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un
consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale
arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non
costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico; nello stesso senso, Sent. Cass. 38701/2014: agli effetti dell'inclusione di una persona nella
categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956
non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla
morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre
che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di
fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o
la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione,
non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta
penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla
categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una
misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del
provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere
posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti
pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio
(nello
stesso senso, Sent. Cass. 302/2015)
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
(torna all'indice del capitolo)
La domanda di
protezione internazionale ha come esito il riconoscimento
della protezione sussidiaria se ne sussistono i presupposti, senza che
sussistano cause di esclusione o di cessazione
Nota: la Direttiva 2011/95/UE adopera, riguardo al riconoscimento della protezione
sussidiaria, una formulazione che rinvia alla definizione di "persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria"; da tale
definizione si desume - come e' ovvio - che il fatto che una domanda di
protezione internazionale abbia come esito il riconoscimento della protezione
sussidiaria e' comunque subordinato
alla condizione che il richiedente non
possegga i requisiti per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Revoca dello status di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Lo protezione sussidiaria e' revocata, su base individuale, quando
si accerti che sussiste una delle cause
di esclusione dallo status o che il riconoscimento e' stato determinato, in
modo esclusivo, dall'aver omesso dei fatti o dall'averli
presentati in modo erroneo o con
ricorso a documentazione falsa
(nota: la formulazione adottata dal D. Lgs. 251/2007 differisce da quella della
Direttiva 2011/95/UE, che fa riferimento al fatto che l'erronea
presentazione, la falsa documentazione o l'omissione di fatti abbia costituito
"un fattore determinante" per l'ottenimento della protezione
sussidiaria; quest'ultima formulazione e' certamente piu' appropriata riguardo
al caso di omissione di fatti, che difficilmente puo' rappresentare un fattore
"esclusivo" per l'ottenimento dello status, come sembra richiedere la
formulazione del D. Lgs. 251/2007)
Nota: in base ad
art. 19, co. 3, lettera a, Direttiva 2011/95/UE, la revoca in presenza di una causa di esclusione dovrebbe essere adottata sia nel caso in cui
tale causa sussistesse, senza essere rilevata, prima del riconoscimento, sia
nel caso in cui tale causa si concretizzi successivamente
al riconoscimento
32. Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale (torna all'indice)
Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale
Commissione nazionale per il diritto
d'asilo
Presentazione della domanda;
verbalizzazione
Determinazione dello Stato competente
(Dublino III)
Determinazione dello Stato competente
(ulteriori disposizioni)
Adempimenti del questore; attestato
nominativo o permesso di soggiorno
Eventuale limitazione della liberta'
di circolazione
Trattenimento e ospitalita'
obbligatoria
Dichiarazione di inammissibilita' della
domanda
Sospensione dell'esame nelle more della
determinazione dello Stato competente
Ritiro della domanda; estinzione del
procedimento
Assistenza legale del richiedente;
accesso alle informazioni e agli atti
Limiti alla raccolta e alla diffusione
di informazioni
Esame prioritario delle domande
Termini per l'esame della domanda
Acquisizione di nuovi elementi
Decisione della Commissione
territoriale
Conseguenze delle decisioni negative
Procedimenti di revoca e cessazione
dello status di protezione internazionale: garanzie
Ricorso contro le decisioni della
Commissione territoriale o della Commissione nazionale
Effetto sospensivo automatico del
ricorso; richiesta di sospensione
Rinuncia alla protezione internazionale
Controllo delle frontiere: limiti al respingimento; sopensione del
procedimento penale per ingresso o soggiorno illegale; rischi di interferenze (torna all'indice del capitolo)
Deroga,
ove si applichino le disposizioni su asilo,
rifugiati e protezione temporanea,
alle norme relative al respingimento
in assenza dei requisiti per lingresso,
agli oneri per i vettori in caso di
straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine pubblico e sicurezza dello Stato
(in contraddizione con clausole di
inammissibilita) o gravato da un divieto
di reingresso o segnalato per la
non ammissione in Area Schengen
Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo
l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato
inutilmente alla polizia di
frontiera l'intenzione di presentare
domanda di asilo; la polizia di
frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il
giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza
di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice,
valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata
istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il
soggetto debole non e' in grado di fornire
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione
internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura
di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e
trattenimento; nota: dalla sentenza
si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare
domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da
intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta
presentazione della domanda, non
essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di
un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba
essere documentata dallo straniero)
Gdp Varese:
nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato
una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale
richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non
ha dichiarato estinto il
procedimento
L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the
children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti
sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71
di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che
pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle
attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati
provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento
dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
ACNUR, OIM e
Save the Children, che operano come partner nell'ambito del progetto Praesidium finanziato dal Mininterno,
dichiarano di non avere la possibilita' di incontrare e informare sui loro
diritti i migranti egiziani e tunisini giunti in Italia via mare; in
particolare, il 30/4/2013, come gia' accaduto piu' volte, alle organizzazioni
e' stato negato l'accesso ai 78 migranti egiziani sbarcati a Siracusa, tra cui
25 minori non accompagnati (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
Rapp. Osservatorio veneziano contro le
discriminazioni razziali e
comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia
o
nel 2010, su 715
stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con
affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto
esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331
arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
nel 2012 su 283
arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero
potuto incontrare operatori competenti
Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini
stranieri, intercettati nei porti
italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo
Rapp. Human Rights Watch: si segnalano casi di respingimento sommario verso la Grecia di richiedenti asilo adulti
Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano
o
di essere state
respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o
di provenire da Afghanistan
(30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%),
Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o
di non aver
notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni
e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati
presenti interpreti)
o
di aver cercato
inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la
propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler
rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso
di respingimento
o
di essere stati
reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati
rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o
di essere stati
trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi
con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o
di non aver
ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti
ne' la notifica di alcun provvedimento
o
di aver subito
violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana
per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal
personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della
riammissione in Grecia
o
che in dieci
casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di
ritorno in Grecia dignitoso
o
che 22 persone
erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non
accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione
delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato
consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne'
altro documento attestante la procedura adottata)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:
o
dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di
respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76
persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque
internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere
riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che
questo corrisponda al vero
o
nel 2012, presso
gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati
1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a
Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati
rinviati in Grecia
o
sembra che i
migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste
meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza
alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere
ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza
(CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri
chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a
seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Comunicato ACNUR: 400 stranieri provenienti principalmente da Siria, Somalia ed Africa
Sub-Sahariana, soccorsi in mare, dopo essere stati sbarcati a Taranto, sono
stati divisi in gruppi in base alla destinazione preferita; sono stati poi
caricati su dei pullman e, successivamente, abbandonati nei parcheggi di Roma
Anagnina e Milano Rogoredo
Il Ministro
dell'interno bavarese ha accusato il Governo italiano di non prendere, di
proposito, i dati personali e le impronte digitali degli stranieri sbarcati in
Italia, in modo da consentire loro di chiedere asilo in un altro Paese senza
essere rinviati in Italia; a sostegno di questa affermazione, il ministro ha
osservato come nel 2013 in Germania sono state presentate 126.000 richieste di
asilo, contro le 27.930 presentate in Italia, pur essendo sbarcate in Italia,
nello stesso anno, oltre 60.000 persone (comunicato Stranieriinitalia); analoghe accuse sono state rivolte dai ministri
dell'interno tedesco e francese (comunicato Stranieriinitalia); in particolare, nel corso del 2014, le autorita'
francesi hanno fermato, alla frontiera tra Italia e Francia, 68 eritrei nel
periodo gennaio-marzo, 694 in aprile, 1.845 in maggio e 2.628 in giugno (comunicato Stranieriinitalia)
Le autorita'
austriache segnalano come nei mesi di luglio e agosto 2014 siano stati rinviati
in Italia oltre 1.400 stranieri, mentre a settembre 2014 il numero dovrebbe
superare abbondantemente le 700 riammissioni (comunicato Stranieriinitalia)
Un conducente di
auto a noleggio e alcuni tassisti italiani sono stati arrestati in Germania per
aver accompagnato dall'Italia decine di profughi siriani (comunicato Stranieriinitalia)
Il Governo della
Repubblica Ceka ha accusato Italia e Grecia di trascurare la tutela della
frontiera meridionale dell'Area Schengen dall'arrivo dei migranti e di non
applicare in maniera adeguata la politica dei rimpatri (comunicato Stranieriinitalia)
Emanata una circolare dal Dipartimento di pubblica
sicurezza del Mininterno, a seguito delle lamentele di diversi Stati membri UE
per il mancato fotosegnalamento di numerosi stranieri sbarcati in Italia: si
raccomanda di procedere con solerzia
e, se necessario, con l'uso della forza
all'identificazione e fotosegnalamento di tali stranieri, e
si sottolinea come il rifiuto di fornire le proprie generalita' e di farsi
fotosegnalare costituisca reato e determini la denuncia all'autorita'
giudiziaria (comunicato Stranieriinitalia)
Circ. Questura Ravenna 26/8/2013: in base al Regolamento CE 2725/2000, e' obbligatorio consultare la banca dati Eurodac
sulle impronte digitali in tutti i casi in cui uno straniero chieda asilo o
abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere respinto;
e' necessario procedere al fotosegnalamento, con inserimento delle impronte
nella banca dati Eurodac, in tutti i casi in cui sia rintracciato uno straniero
illegalmente presente; lo straniero deve essere informato dei propri diritti in
relazione al rilevamento delle impronte, in base ad art. 18 Regolamento CE 2725/2000, mediante sottoscrizione di un modulo apposito (allegato alla circolare)
Concl. Consiglio UE 26/6/2015: previsto l'allestimento di centri di accoglienza e
prima accoglienza (hotspots) negli
Stati di frontiera esterna della UE, con esperti locali e delle agenzie europee
EASO, Frontex ed Europol per assicurare rapidamente identificazione,
registrazione e prelievo delle impronte digitali degli immigrati giunti alla
frontiera
In caso di
presentazione di domanda di protezione internazionale, l'eventuale procedimento
penale per reato di ingresso o soggiorno illegale e' sospeso;
se ha luogo il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso per motivi umanitari, il giudice pronunzia
sentenza di non luogo a procedere
(art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il procedimento
penale e' riattivato, in caso di diniego di riconoscimento e del permesso per
motivi umanitari, nel momento in cui tale diniego diventa definitivo, essendo
esaurite le possibilita' di impugnazione
Con Sent. Corte Giust. C-481/13, la Corte di giustizia dell'unione europea si
dichiara incompetente ad interpretare gli articoli della Convenzione di Ginevra del 1951 cui non rinviino direttamente disposizioni
comunitarie oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale o che siano
rilevanti nell'ambito del procedimento principale; nel caso in specie, la Corte
si dichiara incompetente a rispondere alle seguenti domande pregiudiziali
(relative all'interpretazione da dare ad art.
31 Convenzione di Ginevra del 1951):
o
se la causa di
non punibilita' personale di cui all'art. 31 si applichi, oltre il tenore
letterale, anche nel caso di una falsificazione di documenti realizzata
esibendo un passaporto alterato a un funzionario di polizia in occasione
dell'ingresso (nella fattispecie, in Germania), per via aerea, qualora tale uso
del passaporto alterato non sia per niente necessario per avere asilo in detto
Stato
o
se il ricorso ai
servizi di passatori precluda la possibilita' di invocare art. 31
o
se l'elemento
della fattispecie di cui all'art. 31, costituito dalla provenienza diretta dal
Paese in cui la vita e la liberta' della persona interessata erano minacciate,
debba essere interpretato nel senso che tale condizione e' soddisfatta anche
qualora la persona interessata sia entrata inizialmente in uno Stato membro
dell'Unione europea (nella fattispecie, la Grecia) e da li' abbia proseguito il
viaggio verso un altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), dove abbia
chiesto asilo
Sanzioni per il vettore che non si accerti del possesso dei documenti
necessari per lingresso o che non segnali alla polizia di frontiera la
presenza a bordo di uno straniero in posizione irregolare (la segnalazione
libera dalle sanzioni? Nota: non e chiaro se controllare la regolarita
significhi anche impedire limbarco; se e cosi, la segnalazione e
insufficiente)
Possibile interferenza con il diritto dasilo:
benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, rifugiati e protezione
temporanea, si applichi anche la deroga in relazione al respingimento, e
benche' - rispetto alle sanzioni - la posizione dello straniero privo degli
usuali requisiti non sia da considerare, in quel caso, irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che venga
presentata una domanda di asilo; nello stesso senso, un comunicato
del Commissario per i diritti dell'Uomo
del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg: in caso di dubbio, i vettori, il cui
personale in aeroporto non ha le competenze necessarie in materia di tutela dei
diritti, preferiranno rifiutare l'accesso a bordo di un aereo a un potenziale
rifugiato, piuttosto di correre il rischio di andare incontro a sanzioni e
oneri
Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione,
sesso, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o dal quale possa essere respinto
verso altro Paese nel quale non sia
protetto dalla persecuzione
Possibilita,
ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle
navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto
Mininterno 14/7/2003; nota: senza
riguardo per la possibile presenza a bordo di rifugiati ne' per il divieto
di respingimento!)
Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di
provenienza ai fini del rimpatrio
degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna
in mare e il trasbordo dei migranti
irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009);
in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
si limita a prevedere, all'art. 19,
o
che si
intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di
un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane,
finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il
finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e
Unione europea)
o
che le parti
collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per
la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
Le navi e gli aeromobili italiani che si
trovino in luogo non soggetto, in
base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione)
Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent.
23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v.
Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione
si individua "non se una
persona si trovi all'interno del
territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto
comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che
agiscono per conto dello Stato in questione"
Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse
in mare):
o
il Governo responsabile per la regione
Search And Rescue (SAR) in cui sono
stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad
assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una
localita' dove
le operazioni di
soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita'
umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e
puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione
vicina o finale
Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle
autorita' italiane di dichiarare Lampedusa
porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a
Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu'
vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera
e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione
sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a
Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: benche' disapplicata, la
dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare
"non sicuro" dovrebbe essere revocata
Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:
o
gli Stati
costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le
altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre
entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse
in mare
o
dovrebbe essere
assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello
status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro;
normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a
queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato
apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle
persone soccorse
o
se una persona
soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata
particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere
quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro
paese in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti
coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso
(SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla
rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed
i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone
soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e
l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone
soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione
preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il
Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse
dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale
cooperazione avvenga
o
se lo sbarco
dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il
Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle
persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato
membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse
possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti
coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone
soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i
richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita'
competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o
i principii
internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un
paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli
strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati
Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata
dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o
altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano
fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di
persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o
degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso
un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite
informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a
ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco
proposto
Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia
nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali
della UE):
o
6–7
Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191
uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13);
destinazione: Libia
o
8 Maggio;
autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o
9–10
Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini,
20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o
14 Giugno;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria
23/0/0
o
18–19
Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne);
destinazione: Libia
o
1 Luglio;
autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini);
provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione:
Libia
o
4 Luglio;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione:
Libia
o
29–30
Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31
Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini,
15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio dEuropa: si sottolinea
come l'Italia sia vincolata dal principio di non
refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua giurisdizione
e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione
di richiedere la protezione internazionale
e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a
disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti
intercettati in mare tali possibilita'
(con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato,
definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti
intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia",
nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano
che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato,
nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso
l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo
delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e
inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e,
eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)
Preoccupazione
espressa dal Commissario per i diritti
dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato
soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti
prima di raggiungere le coste italiane
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e
Profughi del Consiglio d'Europa: si
accerta la corresponsabilita'
dell'Italia rispetto alla morte di
alcuni naufraghi nella zona SAR
della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di
soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo
noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le
persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o
meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle
autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la
responsabilita' internazionale degli Stati interessati
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche'
il principio di non refoulement sia
pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e
garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia
Archiviata
dal Tribunale dei Ministri la
procedura contro il ministro
dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in
acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede
penale" (da com. Integra)
Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il
ricorso di stranieri allontanati
verso la Libia; secondo la Corte, la
totale mancanza di collegamento tra
i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione
personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne
segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido
possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere
impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)
Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere
del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in
Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si
sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave
militare italiana (territorio italiano), non
sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni
ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)
Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di
cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le
persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana,
senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della
destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a
causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la
Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4
alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( diritto ad un ricorso effettivo), in connessione
con i precedenti due articoli
Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario
per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede
all'Italia di adoperarsi con la Libia
per chiarire la posizione degli eritrei
detenuti in Libia e a rischio di
deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da
quelle italiane, senza che sia stata
data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale
Protection policy paper UNHCR sull'esame
extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile
condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di
una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi
sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste
dalla normativa in caso di richiesta di asilo
Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a
o
l'incremento
delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di
un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o
abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili
(minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con
bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni
internazionali
o
rafforzamento
della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla
prevenzione dei flussi illegali di migranti
o
sostegno alla
Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti
asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli
organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo
di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla
Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi
di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il
reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di
coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del
sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni
che impegnano il Governo
o
a svolgere un
ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la
Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del
rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare
con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere
iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita
l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle
norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia
agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di
immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o
ad assumere un
ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani
in Libia
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni
che impegnano il Governo
o
ad assumere le
necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le
operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi
alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i
richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in
linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti
in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e
provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto
rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche',
quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non
accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o
a definire con
le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di
rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei
principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle
convenzioni internazionali
o
ad avviare una
cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul
rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla
gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a
sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di
Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno
volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un
sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il
loro rientro in Libia
o
ad affrontare con
le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con
particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in
seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi
per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le
procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare
vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione
della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit
internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad
avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del
Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno
dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare
che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da
una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi
per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi
consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi
mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o
dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun
caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di
respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia
che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in
tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani
fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo
libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi
tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla
convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte
penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione
non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
Firmato, dopo
l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il
Consiglio Nazionale Transitorio libico;
le parti
o
confermano
l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso
l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del
7/12/2010
o
procederanno
allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle
organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli
itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di
documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione
nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in
posizione irregolare
Note:
o
trattandosi di
accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata,
ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di
autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato
definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione;
non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi
soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli
controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle
procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia,
l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si
applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata
da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia
riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto
dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale
transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel
che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione
clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritta una
Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sottolineano il
desiderio di rafforzare amicizia e cooperazine tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della
cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza
che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel
campo dei diritti umani
Sottoscritta
un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di
collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle
organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di
formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il
rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il
rientro volontario dei migranti nei paesi di origine anche in collaborazione
con l'OIM, e per la realizzazione di un sistema di gestione dei dati per
lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)
Il gruppo della
Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha
chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia
firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari
interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di
immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in
contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)
Firmato a
Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:
o
il Ministero
dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di
ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere,
con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un
centro di addestramento nautico
o
ciascuna parte
invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore
della lotta contro l'immigrazione illegale
o
vengono
riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo
soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione
UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di
accoglienza per migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato
(anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle
frontiere terrestri e marittime libiche
o
verra' ripreso
il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il
sostegno della Commissione UE
o
verranno
individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di
informazioni relative ai traffici di esseri umani
o
saranno
programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in
ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota:
quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o
le azioni di
contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza
per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani,
tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le
procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni
con l'OIM
o
va coordinato il
rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente
nell'altra
o
devono essere
riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per
anagrafe civile
o
vanno
individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la
collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di
traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione
sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di
soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
Nota: il
Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti
misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)
Firmati due accordi tecnici tra i ministri
della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a
pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le
attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di
personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui
e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle
unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di
avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di
diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi
mercantili (com. Stranieriinitalia)
Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:
o
rintracciare i
ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in
particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o
garantire la
possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la
sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare,
flussi migratori e frontiere
o
inserire negli
accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere
misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano
adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione
internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998
alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel
quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione
disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di
protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in
maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto
previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere
considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un
qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio
Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma
particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata
espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto
potrebbe accadere in caso di ritorno."
o
fornire al
personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione
adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare
d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale
presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di
allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al
paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben
nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte
le operazioni e le procedure, come lo screening
e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre
l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo
sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna
situazione individuale.
o
evitare
l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare,
di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze
potenzialmente irreparabili
Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in
Libia, le condizioni deplorevoli in
cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e
migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste
violazioni dei diritti umani
Avviata
l'operazione militare e umanitaria "Mare
Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza
e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per
i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e
controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della
Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)
Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine
iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le
denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le
operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere
denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o
che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato
dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere
corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)
Triton,
l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle
coste italiane gestita da Frontex,
estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)
Istituita la
rete di comunicazione Eurosur,
finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro
l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire
ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)
Dal 2/12/2013
Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare
la rete di comunicazione Eurosur,
intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia
europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri
cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)
Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata,
a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne
nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino all'entrata
in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa); le
disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate,
infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non
avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che
o
disposizioni
vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione
impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro
di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo,
permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone
coinvolte da rendere necessario
l'intervento del legislatore
dell'Unione europea (punto 77)
o
tali
disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate
"orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti
giuridici vincolanti (punto 82)
Autorita' competenti (torna all'indice del capitolo)
Sono autorita' competenti
o
per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
o
per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia
di frontiera e la questura
o
per la determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda di protezione internazionale, l'Unita'
Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato assumono il nome
di Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale
Le Commissioni
territoriali sono insediate presso le prefetture, che forniscono il necessario
supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (L. 146/2014)[47]
Le Commissioni
territoriali sono fissate in numero
massimo di 20 (L. 146/2014)[48]
In occasione di eccezionali aumenti del numero di
domande di asilo, il Ministro dell'Interno puo' istituire presso ciascuna
Commissione territoriale, con decreto, per il tempo strettamente necessario da
determinarsi col decreto, una o piu' sezioni,
per un massimo di 30 (L. 146/2014)[49]
in tutto il territorio nazionale, composte dai membri supplenti delle
Commissioni medesime (L. 97/2013)
Le Commissioni
territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno (da D. Lgs.
159/2008); sono composte da
o
un funzionario
di carriera prefettizia, con
funzioni di presidente
o
un funzionario
della polizia di Stato
o
un
rappresentante dellente territoriale
designato dalla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali o, in
situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su indicazione del sindaco
del comune presso cui ha sede la commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)
o
un
rappresentante designato dall'ACNUR (L. 146/2014)[50]
Per ogni membro
e' nominato un supplente
La Commissione
territoriale puo' essere integrata,
su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo,
da un funzionario del MAE, con
funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi
particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze
specifiche del MAE
I rappresentanti
delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il
personale collocato a riposo da non piu' di due anni
I componenti
effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali sono designati in base
alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in
quello della tutela dei diritti umani, e partecipano ai corsi di formazione e
di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale (art. 2 DPR 21/2015)
Il Ministro
dell'interno puo' istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della Commissione, rispetto a
cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord. Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)
A presidente e
membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono
parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di
concerto con Mineconomia
Ogni Commissione
territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione (L. 146/2014)
La Commissione
territoriale e' costituita validamente
se e' presente la maggioranza dei
suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo,
di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui
siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si
deliberi a maggioranza dei membri presenti); quando sono presenti tutti i
componenti (art. 2 DPR 21/2015),
in caso di parita', prevale il voto
del presidente (nota: essendo
necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si
verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza
di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)
La competenza delle commissioni
territoriali e' determinata in base
alla circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e'
collocato il centro
Se, nel corso
della procedura, si rende necessario il trasferimento
del richiedente ad un centro diverso
da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza dell'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione
territoriale e' collocato il centro di nuova
destinazione; se, pero', il
richiedente ha sostenuto il colloquio
prima del trasferimento, la competenza
rimane in capo alla commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio (L. 146/2014)
TAR Friuli:
la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti trattenuti in
centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata presentata
dallo straniero gia' trattenuto
Ciascuna
Commissione territoriale ha altresi' competenza
per le domande presentate da richiedenti ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale
circoscrizione (D. Lgs. 140/2005)
Ferma restando in ogni caso la competenza
della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio,
la competenza all'esame delle
domande di protezione internazionale puo'
essere individuata diversamente, con provvedimento del Presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, tenendo conto del numero
dei procedimenti assegnati a
ciascuna commissione nonche' dei mutamenti
di residenza o domicilio comunicati dall'interessato (L. 146/2014)
Sedi, circoscrizioni di competenza e sezioni
delle Commissioni territoriali sono
fissate con Decr. Mininterno 10/11/2014 (che entra in vigore contestualmente alla adozione
dei decreti di nomina dei componenti di ciascuna Commissione territoriale e di
ciascuna sezione):
o
sono istituite,
presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le seguenti Commissioni territoriali, ciascuna
delle quali ha competenza a
conoscere delle domande presentate nei territori rispettivamente indicati[51]:
Ancona (Regioni
Marche e Abruzzo)
Bari (province
di Bari e Matera)
Bologna (Regione
Emilia-Romagna)
Brescia
(province di Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo)
Cagliari
(Regione Sardegna)
Caserta
(province di Caserta, Benevento e Avellino)
Catania
(province di Catania ed Enna)
Crotone (Regione
Calabria)
Firenze (Regioni
Toscana e Umbria)
Foggia (province
di Foggia e Barletta-Andria-Trani)
Gorizia (Regione
Friuli-Venezia Giulia)
Lecce (province
di Lecce, Brindisi e Taranto)
Milano (province
di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza)
Palermo
(province di Palermo e Messina)
Roma (Regione
Lazio)
Salerno (Regione
Molise, province di Salerno, Napoli e Potenza)
Siracusa
(province di Siracusa, Caltanissetta e Ragusa)
Torino (Regioni
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria)
Trapani
(province di Trapani e Agrigento)
Verona (Regioni
Veneto e Trentino-Alto Adige)
o
sono istituite
fino al 31/12/2015, nell'ambito di alcune Commissioni territoriali, le seguenti
sezioni, composte dai membri
supplenti della rispettiva Commissione territoriale:
commissione
territoriale di Bari: sezione di Bari, con competenza nelle province di Bari e
Matera
commissione
territoriale di Bologna: sezione di Forli', con competenza prioritaria nelle
province di Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini
commissione
territoriale di Catania: sezione di Catania, con competenza nella provincia di
Catania, e sezione di Enna, con competenza prioritaria nella provincia di Enna
commissione
territoriale di Crotone: sezione di Crotone, con competenza prioritaria nelle
province di Crotone e Catanzaro, e sezione di Reggio Calabria, con competenza
prioritaria nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, eVibo-Valentia
commissione
territoriale di Firenze: sezione di Perugia, con competenza prioritaria nella
Regione Umbria e nella provincia di Arezzo
commissione territoriale
di Milano: sezione di Milano, con competenza nelle province di Milano, Pavia,
Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza
commissione
territoriale di Roma: sezione di Roma I, sezione di Roma II, sezione di Roma
III, con competenza nella Regione Lazio e competenza prioritaria nelle province
di Roma, Viterbo e Rieti, e sezione di Frosinone, con competenza prioritaria
nelle province di Frosinone e Latina
commissione
territoriale di Salerno: sezione di Campobasso, con competenza prioritaria nella
Regione Molise
commissione
territoriale di Siracusa: sezione di Caltanissetta, con competenza prioritaria
nella provincia di Caltanissetta, e sezione di Ragusa, con competenza
prioritaria nella provincia di Ragusa
commissione
territoriale di Torino: sezione di Torino, con competenza prioritaria nella
nella Regione Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Verbania,
Biella, Vercelli e Novara, e sezione di Genova, con competenza prioritaria
nella Regione Liguria e nella provincia di Alessandria
commissione
territoriale di Trapani: sezione di Trapani, con competenza prioritaria nella
provincia di Trapani, e sezione di Agrigento, con competenza prioritaria nella
provincia di Agrigento
commissione
territoriale di Verona: sezione di Padova, con competenza prioritaria nelle
province di Padova, Venezia e Rovigo
o
le Commissioni
territoriali e le sezioni istituite ai sensi del presente decreto sostituiscono le esistenti Commissioni territoriali (fissate con Decr. Mininterno 6/3/2008) e relative sezioni (istituite con successivi
Decreti Mininterno, in parte autorizzati da Ord. PCM 10/8/2011)[52]
Commissione nazionale per il diritto d'asilo (torna all'indice del capitolo)
La Commissione nazionale per il diritto
d'asilo e' competente in materia di revoca
e cessazione dello status di
protezione internazionale e ha compiti
di
o
indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali; in particolare, fornisce alle
Commissioni territoriali il supporto informativo e documentale necessario per
assicurare criteri applicativi uniformi della normativa anche attraverso
l'elaborazione di apposite linee guida (art. 13 DPR 21/2015)
o
formazione e
aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali; i componenti
effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di
formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla
Commissione nazionale, anche in collaborazione con ACNUE ed EASO (L. 146/2014);
formazione e aggiornamento riguardano anche i membri della Commissione
nazionale, gli interpreti e il personale di supporto alle Commissioni (art. 13 DPR 21/2015)
o
costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste
di asilo
o
costituzione e
aggiornamento di un centro di documentazione della situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti; le informazioni
inserite nel centro di documentazione sono messe a disposizione delle
Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali (art. 13
DPR 21/2015)
o
monitoraggio dei
flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove
commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al
Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione
temporanea ex art. 20, T.U.
La Commissione
nazionale mantiene rapporti di collaborazione con il MAE e i collegamenti
internazionali relativi all'attivita' svolta; in particolare, la Commissione
nazionale mantiene rapporti con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le
organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della
protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorita' dei Paesi membri
dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione
internazionale (art. 13 DPR 21/2015)
La Commissione
nazionale e' nominata con DPCM, su proposta congiunta dei ministri dell'interno
e degli affari esteri
E' presieduta da un prefetto e composta da
o
un dirigente in
servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o
un funzionario
della carriera diplomatica
o
un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Mininterno
o
un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
Ciascuna amministrazione
designa un supplente
L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile
Alle riunioni della
Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni
consultive
La Commissione nazionale
si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
La Commissione nazionale
e' costituita validamente se e'
presente la maggioranza dei suoi
componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo,
di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui
siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si
deliberi a maggioranza dei membri presenti)
Con DPCM possono essere
istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si
applicano le stesse disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo
a individuazione e nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita'
delle deliberazioni
Presentazione della domanda;
verbalizzazione (torna all'indice del capitolo)
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente
dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe
rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire
indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata
La volonta' di chiedere la protezione internazionale manifestata anche
con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine puo'
essere espressa dal cittadino straniero anche
in forma orale e nella propria
lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale (art. 3 DPR 21/2015)
Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda
di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo
di segnalare l'intenzione al
questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita
mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il
giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere
adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale,
che il soggetto debole non e' in grado di fornire
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione
internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura
di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e
trattenimento; nota: dalla sentenza
si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare domanda
di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione
costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da
intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
La domanda non puo' essere respinta o esclusa
dall'esame per il solo fatto di non
essere stata presentata tempestivamente
La domanda si intende estesa agli eventuali figli
minori non coniugati presenti
nel territorio dello Stato con il richiedente all'atto della presentazione
Se la volonta'
di chiedere la protezione internazionale e' manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel
territorio nazionale, tale autorita' invita
formalmente lo straniero a recarsi al piu' presto, e comunque entro 8 gg lavorativi, salvo giustificato motivo, presso
l'ufficio della questura competente
alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che in caso contrario sara' considerato irregolarmente presente (art. 3 DPR 21/2015)
Se il
richiedente e' di sesso femminile,
alle operazioni di presentazione della domanda partecipa personale femminile (nota: sarebbe piu' sensato prevedere che tale
personale partecipi alle operazioni di verbalizzazione)
La questura redige, sia per coloro che
hanno presentato domanda direttamente in questura, sia per quelli che vi sono
stati inviati dall'ufficio di polizia di frontiera, il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli
predisposti dalla Commissione nazionale, cui e' allegata la documentazione
prodotta dal richiedente
Il verbale e' approvato e sottoscritto
dal richiedente
Al richiedente
e' rilasciata copia del verbale e
della documentazione allegata
La questura invia gli atti alla Commissione
territoriale competente, tenuto eventualemente conto del fatto che il
richiedente debba essere trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA
(art. 4 DPR 21/2015)
La questura invita il richiedente ad eleggere
domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo il caso di
trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatori in CARA (art. 3 DPR 21/2015);
in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatori in CARA,
l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti
della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento, per
tutta la durata del periodo di trattenimento o di ospitalita' (art. 4 DPR 21/2015)
In caso di
presentazione di domanda di protezione internazionale, l'eventuale procedimento
penale per reato di ingresso o soggiorno illegale e' sospeso
(art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
Comunicato Mininterno 24/1/2012: dopo una fase sperimentale che coinvolgera' la
questura di Foggia (dal 30/1/2012 al 31/3/2012) e quella di Bologna (dal
mese di aprile 2012), il Modello C3 per la richiesta di protezione
internazionale, dal mese di luglio 2012, sara' compilato on-line e inviato per
via telematica alla Commissione territoriale
Circ. Mininterno 8/2/2013: si richiama l'attenzione delle Questure sulla
necessita' di garantire una rapida definizione della procedura di richiesta di
protezione internazionale, affinche' lo straniero disponga delle garanzie
procedurali previste dalla normativa; in particolare si chiede alle Questure di
adoperarsi perche' venga assicurata la contestualizzazione tra la
manifestazione della volonta' dell'interessato e la formalizzazione della
domanda mediante la compilazione del modello C3
Concl. Consiglio UE 26/6/2015: previsto l'allestimento di centri di accoglienza e
prima accoglienza (hotspots) negli
Stati di frontiera esterna della UE, con esperti locali e delle agenzie europee
EASO, Frontex ed Europol per assicurare rapidamente identificazione,
registrazione e prelievo delle impronte digitali degli immigrati giunti alla
frontiera
Limiti protezione diplomatica (torna
all'indice del capitolo)
Deroga
allobbligo di informazione dellautorita diplomatica del paese di
appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente asilo o di
rifugiato (art. 2, co. 7 T.U.) o quando comunque possa derivarne rischio di
persecuzione per lui o per i familiari (art. 4, co. 4 Regolamento immigrazione
e circ. Mingiustizia 22/3/2010)
Informazione del richiedente (torna
all'indice del capitolo)
La Commissione
nazionale redige, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione, un opuscolo informativo che illustra
o
fasi della
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 15 DPR 21/2015:
nonche' i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della
domanda ai sensi del Reg. UE n. 604/2013)
o
principali
diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia (art. 15 DPR 21/2015:
in particolare, le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato
dal CARA e modalita' di accesso al gratuito patrocinio)
o
prestazioni
sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso
o
indirizzo e
recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
richiedenti protezione internazionale
o
modalita' di
iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, accesso ai servizi per
l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in
possesso del permesso di soggiorno, accesso a corsi di formazione e di
riqualificazione professionale (art. 15 DPR 21/2015)
o
informazioni sui
programmi di rimpatrio volontario assistito (art. 15 DPR 21/2015)
All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia competente alla
sua ricezione informa il richiedente
riguardo alla procedura, a diritti e doveri, a tempi e mezzi a disposizione per
l'allegazione di elementi utili all'esame, e gli consegna l'opuscolo redatto dalla Commissione
nazionale (nota: non e' chiaro se il compito di informazione debba considerarsi
assolto con la semplice consegna dell'opuscolo); se il richiedente e' un minore non accompagnato la questura
fornisce le informazioni sul procedimento specifico e sulle garanzie previste
dalla normativa (art. 3 DPR 21/2015)
Determinazione dello Stato competente (Dublino III) (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni per
la determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda (Reg. UE n. 604/2013[53], detto Regolamento Dublino III, e Regolamento CE 1560/2003):
o
disposizioni
applicabili alle richieste presentate
a partire dall'1/1/2014; alle
richieste presentate prima di tale data si applicano le disposizioni del Reg. CE n. 343/2003
o
per familiari del richiedente si intendono,
ai fini dell'applicazione del Regolamento,
il coniuge o il
partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato
membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle
sposate nel quadro della legge sugli stranieri
i figli minori
del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico
i genitori del
richiedente minorenne non coniugato o un altro adulto responsabile per lui in
base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto (art.
2 Reg. UE n. 604/2013)[54]
o
per parenti del richiedente si intendono,
ai fini dell'applicazione del Regolamento, gli zii o i nonni adulti del
richiedente (anche tramite filiazione naturale o adozione) che si trovino nel
territorio di uno Stato membro (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)
o
per minore si intende, ai fini dell'applicazione
del Regolamento, la persona di eta' inferiore a 18 anni (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)
o
ogni domanda di
asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e'
esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al
Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda
pur non essendo lo Stato membro competente
o
il richiedente
asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile o che
ragionevolmente si ritiene possa comprendere[55],
in relazione all'applicazione del Regolamento e, in particolare, ai criteri che
saranno adottati per la determinazione dello Stato membro competente (art. 4 Reg. UE n. 604/2013)
o
la
determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui
territorio si trova il richiedente nel momento in cui ha presentato la prima
domanda, anche se la domanda e' stata presentata ad altro Stato membro; in tal
caso, lo Stato membro in cui si trova il richiedente e' informato
tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha
ricevuto la domanda; da quel momento, lo Stato membro nel cui territorio si
trova il richiedente si considera lo Stato membro cui la domanda e' stata
presentata; il richiedente e' informato della modifica
o
lo Stato membro
nel quale e' stata presentata per la prima volta la domanda di protezione
internazionale e' tenuto, al fine di portare a termine il procedimento di
determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il
richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
o ha presentato li' una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver
ritirato la prima domanda durante il procedimento volto a determinare lo Stato
membro competente; l'obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a
portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro tenuto
alla determinazione possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel
frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o
che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno
o
lo Stato membro
che ha avviato la procedura di determinazione effettua, prima di adottare una
decisione, un colloquio personale con il richiedente in lingua a lui
comprensibile; si puo' prescindere dal colloquio quando il richiedente e'
fuggito o quando abbia gia' fornito le indicazioni utili alla determinazione
dello Stato membro competente; anche in questi casi al richiedente e' data la
possibilita' di fornire ogni informazione rilevante prima che il trasferimento
sia effettuato (art. 5 Reg. UE n. 604/2013)
o
un rappresentante rappresenta e assiste il
minore non accompagnato in tutte le
procedure per la determinazione dello Stato membro competente (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)
o
si tiene conto
dell'interesse superiore del minore
(art. 6 4 Reg. UE n. 604/2013), con riferimento, in particolare, a
possibilita' di
ricongiungimento familiare
benessere e
sviluppo sociale del minore
considerazioni
di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima
di tratta di esseri umani
opinione del
minore, secondo la sua eta e maturita'
o
lo Stato membro
in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione
internazionale adotta al piu' presto disposizioni per identificare i familiari,
i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati
membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)
o
la competenza si
determina mediante l'applicazione
successiva dei seguenti criteri,
sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della
prima domanda di asilo da parte del richiedente:
se il
richiedente e' un minore non
accompagnato, e' competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente
un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purche questo sia
nell'interesse superiore del minore; se il richiedente e' un minore coniugato il cui coniuge non e'
legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro
competente e' lo Stato membro in cui si trova legalmente un genitore o un altro
adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di quello Stato
membro, o un fratello se legalmente presente; se il richiedente e' un minore
non accompagnato che ha un parente
che possa occuparsi di lui presente legalmente in un altro Stato membro, tale
Stato membro provvede al ricongiungimento
del minore con il parente ed e' lo Stato membro competente, purche questo sia
nellinteresse superiore del minore; in caso di familiari, fratelli o parenti
presernti legalmente in piu' Stati membri, la determinazione segue l'interesse
superiore del minore (art. 8 Reg. UE n. 604/2013); in mancanza, e' responsabile lo Stato membro in cui e' stata
presentata la domanda, purche' questo sia nell'interesse superiore del minore
(art. 8 Reg. UE n. 604/2013); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:
-
se la decisione
di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il
padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie
quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha
chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli
Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali
preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche'
tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita'
delladulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore
nellinteresse di questultimo
-
si tiene conto
delle possibilita' previste nellambito della cooperazione giudiziaria civile
se un familiare del richiedente (a
prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese
d'origine) e' beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro,
questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati abbiano espresso
tale desiderio per iscritto (art. 9 Reg. UE n. 604/2013); TAR Lazio:
il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come definiti in Reg. UE n. 604/2013
se un familiare del richiedente
(verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita
nel paese d'origine) ha presentato domanda
di protezione internazionale in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza
spetta a tale Stato, purche' gli interessati abbiano espresso tale desiderio
per iscritto (art. 10 Reg. UE n. 604/2013)
in caso di
procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei
realtive a domande presentate simultaneamente o in tempi ravvicineti da diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati (art. 11 Reg. UE n. 604/2013) che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame
di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e'
quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia
se il
richiedente e' in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validita',
e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo
se il richiedente
e' in possesso di un visto in corso
di validita', e' competente lo Stato
membro che ha rilasciato, ovvero quello per conto del quale il visto e' stato
rilasciato
se il
richiedente e' in possesso di piu' titoli
di soggiorno o visti, e'
competente, nell'ordine
-
lo Stato membro
che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita'
di validita', con scadenza piu' lontana
-
lo Stato membro
che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono
della stessa natura
-
lo Stato membro
che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita',
con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa
-
lo Stato membro
determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso
solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da
meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri
-
lo Stato membro
nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in
possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti
da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri
se il
richiedente e' entrato illegalmente
nel territorio degli Stati membri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata
attraversata illegalmente
se lo Stato
membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla
responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna
(eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il
richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi
nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati
membri in questa condizione, la competenza e' di quello nel quale tale
soggiorno prolungato si sia verificato piu'
recentemente
se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in
uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato
membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato
dal visto, la competenza e' di
quest'ultimo Stato
se la domanda e'
presentata nella zona di transito
internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello
competente
se a causa di
gravidanza, maternita' recente, malattia grave, grave disabilita' o eta'
avanzata un richiedente e' dipendente
dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente
residente in uno degli Stati membri, ovvero, se un figlio, un fratello o un
genitore legalmente residente in uno degli Stati membri e' dipendente
dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio,
fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese
d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in
grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano
espresso tale desiderio per iscritto (art. 16 Reg. UE n. 604/2013; TAR Lazio:
questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col trasferimento
il neonato sia separato dai genitori); se pero' la salute del richiedente impedisce di recarsi, per un tempo significativo, nello Stato
membro dove il figlio, il fratello o il genitore risiedono legalmente, lo Stato
membro competente e' lo Stato membro in cui si trova il richiedente, ma tale
Stato membro non e' obbligato a
condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo
territorio (art. 16 Reg. UE n. 604/2013); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:
-
i casi di
dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi
quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo
su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della
situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze
allorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie
procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri
negli Stati membri
-
condizione
necessaria e' comunque limpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare
a provvedere effettivamente allassistenza necessaria
-
gli Stati membri
interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento
e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della
persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al
soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del
richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di
soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno
se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la
competenza spetta al primo Stato membro
nel quale e' stata presentata la domanda
o
uno Stato membro
puo' sempre decidere di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro
competente; in questo caso, tale Stato membro informa della propria decisione
lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la
procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale e'
stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente
o
lo Stato membro
nel quale e' manifestata la volonta' di chiedere la protezione internazionale e
che procede alla determinazione dello Stato membro competente o lo Stato membro
competente possono, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione
sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in
carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di
parentela, per ragioni umanitarie
fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro
Stato membro non e' competente in base ai criteri previsti; le persone
interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto; un rifiuto da
parte dello Stato richiesto deve essere motivato (art. 17 Reg. UE n. 604/2013)[56]
o
si tiene conto
di tutti gli elementi di prova relativi alla presenza, nel territorio degli
Stati membri, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di
parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima
che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico
dellinteressato e che le precedenti domande di protezione internazionale del
richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito
(art. 7 Reg. UE n. 604/2013)
o
se e'
impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente per carenze sistemiche nella procedura di asilo e
nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che
implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante, lo Stato membro
che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa
essere designato come competente (art. 3 Reg. UE n. 604/2013)
o
se non e'
possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato membro designato come
competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa
lo Stato membro competente
o
la situazione
del minore familiare del richiedente
asilo, che lo accompagna, e' indissociabile da quella del richiedente, purche'
questo sia nell'interesse superiore del minore; lo stesso vale per i figli nati
dopo l'ingresso nel territorio degli Stati membri
o
lo Stato membro competente e' tenuto a prendere in carico (per avviare l'esame
della domanda) il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio e ad
effettuare l'esame della domanda e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se
pero' altro Stato membro rilascia un
titolo di soggiorno al richiedente,
l'obbligo di presa in carico ricade su tale Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[57]; nota: non e' chiaro se, in caso di
rilascio di permesso da altro Stato membro, l'esame della domanda resti di
competenza del primo Stato membro
o
lo Stato membro competente e' tenuto a riprendere in carico (quando l'esame
sia stato gia' avviato o concluso negativamente) il richiedente che non si
trovi piu' sul suo territorio; lo Stato membro competente e' tenuto a garantire
in ogni caso il completamento
dell'esame della domanda (eventualmente sotto forma di nuova domanda, che non
verra' considerata domanda reiterata) e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo
di soggiorno al richiedente, l'obbligo
di ripresa in carico ricade su tale
Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[58]; nota: non e' chiaro se, in caso di
rilascio di permesso da altro Stato membro, il completamento dell'esame della
domanda (inclusa l'impugnazione) resti di competenza del primo Stato membro
o
gli obblighi di ripresa in carico (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[59]
dello Stato membro competente, in relazione al richiedente che si trovi
illegalmente in altro Stato membro o che abbia presentato in altro Stato membro
una domanda dopo aver ritirato quella del quale era in corso l'esame o dopo che
quella domanda era stata respinta, vengono
meno in caso di assenza del
richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi, a meno che lo stesso Stato membro gli abbia
rilasciato un titolo di soggiorno, ovvero, in caso di ritiro o rigetto della
domanda, quando il richiedente sia stato effettivamente allontanato dal territorio degli Stati membri
o
la domanda
presentata dal richiedente dopo un'assenza dal territorio degli Stati membri
per oltre 3 mesi o dopo che abbia
avuto luogo un allontanamento effettivo e'
considerata nuova domanda e si
procede ad una nuova determinazione
dello Stato emembro competente (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)
o
la presa in carico di un richiedente (da
parte dello Stato membro individuato come competente per l'esame della domanda
di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:
lo Stato membro
che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad
altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche'
prenda in carico il richiedente; nel caso pero' di una risposta pertinente di
Eurodac (ossia, la constatazione della corrispondenza tra i dati relativi alle
impronte digitali registrati nella banca dati centrale e quelli trasmessi dallo
Stato membro) con dati registrati ai sensi dellarticolo 14 Reg. UE n. 603/2013, il termine e' di 2 mesi dal ricevimento di tale risposta; in caso di
mancato rispetto dei termini, la competenza dell'esame spetta al primo dei due
Stati (art. 21 Reg. UE n. 604/2013); nota: TAR Lazio
respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in carico,
confondendo questa procedura con quella di "ripresa in carico"
(confusione presente anche in TAR Lazio,
ma non in Sent. Cons. Stato 5159/2012, che correttamente distingue le due fattispecie)
in caso di
domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al
soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o
dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro che
interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta,
una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana
lo Stato membro
interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro
il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo
Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro
richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il
termine di un mese; la mancata risposta entro i termini applicabili equivale
all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente; il
superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per
laffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al
proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente
(art. 12 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio:
illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro richiesto di
ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto per
l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico,
mentre si tratta di presa in carico)
o
la ripresa in carico di un richiedente (da
parte dello Stato membro che ha gia' avviato o concluso l'esame della domanda
di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:
la richiesta di
ripresa in carico e' presentata quanto prima e in ogni caso entro 2 mesi dal
ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi di Reg. UE n. 603/2013; se la richiesta di ripresa in carico e' basata su prove diverse dai
dati ottenuti dal sistema Eurodac, e' inviata allo Stato membro richiesto entro
3 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale
(artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)
se la richiesta
di ripresa in carico non e' presentata entro i termini, la competenza per
l'esame della nuova domanda di protezione internazionale spetta allo Stato
membro nel cui territorio il richiedente si trova; se il richiedente non ha
presentato una nuova domanda, tale Stato membro gli offre la possibilita' di
farlo (artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)
se la domanda
del richiedente e' stata gia' respinta dallo Stato membro competente con
decisione definitiva, lo Stato membro nel cui territorio il richiedente si
trova senza un titolo di soggiorno puo' chiedere al primo Stato membro di
riprendere in carico l'interessato o avviare una procedura di rimpatrio ai
sensi della Direttiva 2008/115/CE (art. 24 Reg. UE n. 604/2013; nota: il testo italiano e' errato: riporta "o di avviare",
come se ad avviarla fosse il primo Stato membro; dal testo inglese si evince che la traduzione corretta e' "o avviare")
lo Stato membro
richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e'
basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che
la richiesta sia stata accettata; TAR Lazio:
in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento, anche se
adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro di
destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura
vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi
annullabile in sede giurisdizionale
o
la decisione di trasferire, per presa in carico o ripresa in carico, il richiedente ad altro Stato
membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente (in lingua a lui
comprensibile) o al suo legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), unitamente alle informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili,
compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), se applicabile, sui termini per esperirli e sui termini relativi
all'esecuzione del trasferimento, e alle informazioni sulle persone o sugli
enti che possono fornire assistenza legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013)
o
deve essere
prevista una sospensione automatica del trasferimento in caso di ricorso, o la
possibilita' di chiedere la sospensione all'autorita' giurisdizionale
competente per il ricorso (art. 27 Reg. UE n. 604/2013)[60]
o
il richiedente
ha diritto, in sede di ricorso, all'assistenza legale e linguistica e al
gratuito patrocinio, su richiesta, in caso di necessita', a meno che
l'autorita' competente non ritenga che tale ricorso sia privo di concrete
prospettive di successo; se tale autorita' non e' un organo giurisdizionale,
deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro tale decisione (art.
27)
o
il richiedente
da trasferire puo' essere trattenuto
solo se sussiste un rischio notevole di fuga (determinato in base a criteri
previsti dalla legge) e per il tempo piu' breve possibile; quando una persona
sia trattenuta, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa
in carico non puo' superare un mese
dalla presentazione della domanda; lo Stato membro che esegue la procedura a
norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi; tale risposta e' fornita entro 2 settimane dal ricevimento della
richiesta; l'assenza di risposta entro tale termine equivale all'accettazione
della richiesta; il trasferimento
deve avvenire entro 6 settimane
dall'accettazione implicita o
esplicita della richiesta o dal momento in cui il ricorso o la revisione non
hanno piu' effetto sospensivo; in caso di mancato
rispetto dei termini, il trattenimento cessa
(art. 28 Reg. UE n. 604/2013)
o
il trasferimento del richiedente deve aver
luogo entro 6 mesi dall'accettazione
della richiesta di presa o ripresa in carico o della decisione sull'eventuale
ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento
o
lo Stato membro
competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento
dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a
motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lindisponibilita'
del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto
allesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)
o
il trasferimento
verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con
fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allimbarco da parte di un
agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo,
in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di
un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede
affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima
della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie
appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)
o
se il
trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade
sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine
puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e'
possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il
richiedente sia fuggito (art. 29 Reg. UE n. 604/2013[61]; in questo senso, TAR Lazio;
TAR Lazio:
il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richiedente asilo
ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile); il superamento dei
termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per
laffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente
all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)
o
se una persona
e' stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento e' riformata
in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo
Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico
immediatamente (art. 29 Reg. UE n. 604/2013)
o
gli Stati membri
si scambiano dati utili alla tutela della salute e delle altre necessita' della
persona da trasferire, utilizzabili solo a questo scopo (art. 31 Reg. UE n. 604/2013)
o
gli Stati membri
interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente necessari alla
determinazione dello Stato membro competente, all'esame della domanda di
protezione internazionale e all'attuazione degli altri obblighi connessi alla
determinazione dello Stato competente; in particolare, lo Stato membro
competente puo' chiedere a un altro Stato membro di comunicargli, previo
consenso scritto del richiedente protezione internazionale (edotto sulle
informazioni la cui trasmissione autorizzerebbe col proprio consenso; da art.
34 Reg. UE n. 604/2013), le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le
ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti; il richiedente ha
diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in
caso di trattamento scorretto, di
ottenerne la rettifica, la cancellazione (art. 34 Reg. UE n. 604/2013)[62]
o
gli Stati membri
notificano alla Commissione le rispettive autorita' responsabili
dell'esecuzione degli obblighi risultanti da Reg. UE n. 604/2013; la Commissione pubblica un elenco
consolidato di tali autorita' (art. 35 Reg. UE n. 604/2013)
o
il trasferimento
verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con
fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allimbarco da parte di un
agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo,
in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di
un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede
affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima
della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie
appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)
o
lo Stato membro
competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento
dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a
motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lindisponibilita'
del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto
allesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)
Sent. Cons. Stato 5159/2012: se uno straniero ha presentato una domanda di asilo
in Ungheria, e l'Ungheria ha preso in carico l'esame di tale domanda, ove lo
straniero stesso si rechi illegittimamente in Italia, la richiesta che l'Italia
presenta all'Ungheria per far ammettere sul territorio di quello Stato lo
straniero e' una richiesta di "ripresa
in carico", non soggetta al termine di tre mesi che grava invece sulle
richieste di "presa in carico",
applicabili quando nessuno Stato membro abbia ancora accettato di esaminare la
domanda
Sent. Cons. Stato 1235/2013: accolto il ricorso proposto da un cittadino turco
di etnia curda, avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno
ha disposto il suo trasferimento in Slovenia quale Stato competente a decidere
sulla domanda di asilo, sulla base del fatto che, trattandosi di "ripresa in carico", il
trasferimento sarebbe dovuto avvenire nei 6 mesi previsti da art. 20 co. 2 Reg. CE n. 343/2003; trascorso inutilmente tale termine, la competenza ricade sull'Italia
(nota: dal testo della sentenza non si evince se si tratti effettivamente di
"ripresa in carico" o piuttosto di "presa incarico", ma la
conclusione non cambierebbe)
Comunicato ACNUR: 400 stranieri provenienti principalmente da Siria, Somalia ed Africa
Sub-Sahariana, soccorsi in mare, dopo essere stati sbarcati a Taranto, sono
stati divisi in gruppi in base alla destinazione preferita; sono stati poi
caricati su dei pullman e, successivamente, abbandonati nei parcheggi di Roma
Anagnina e Milano Rogoredo
Il Ministro
dell'interno bavarese ha accusato il Governo italiano di non prendere, di
proposito, i dati personali e le impronte digitali degli stranieri sbarcati in
Italia, in modo da consentire loro di chiedere asilo in un altro Paese senza
essere rinviati in Italia; a sostegno di questa affermazione, il ministro ha
osservato come nel 2013 in Germania sono state presentate 126.000 richieste di
asilo, contro le 27.930 presentate in Italia, pur essendo sbarcate in Italia,
nello stesso anno, oltre 60.000 persone (comunicato Stranieriinitalia); analoghe accuse sono state rivolte dai ministri
dell'interno tedesco e francese (comunicato Stranieriinitalia); in particolare, nel corso del 2014, le autorita'
francesi hanno fermato, alla frontiera tra Italia e Francia, 68 eritrei nel
periodo gennaio-marzo, 694 in aprile, 1.845 in maggio e 2.628 in giugno (comunicato Stranieriinitalia)
Le autorita'
austriache segnalano come nei mesi di luglio e agosto 2014 siano stati rinviati
in Italia oltre 1.400 stranieri, mentre a settembre 2014 il numero dovrebbe
superare abbondantemente le 700 riammissioni (comunicato Stranieriinitalia)
Un conducente di
auto a noleggio e alcuni tassisti italiani sono stati arrestati in Germania per
aver accompagnato dall'Italia decine di profughi siriani (comunicato Stranieriinitalia)
Emanata una circolare dal Dipartimento di pubblica
sicurezza del Mininterno, a seguito delle lamentele di diversi Stati membri UE
per il mancato fotosegnalamento di numerosi stranieri sbarcati in Italia: si
raccomanda di procedere con solerzia
e, se necessario, con l'uso della forza
all'identificazione e fotosegnalamento di tali stranieri, e
si sottolinea come il rifiuto di fornire le proprie generalita' e di farsi
fotosegnalare costituisca reato e determini la denuncia all'autorita'
giudiziaria (comunicato Stranieriinitalia)
Il Governo
ungherese ha deciso unilateralmente di sospendere l'applicazione del Reg. UE n. 604/2013; la Commissione europea ha comunicato che la decisione e' stata
motivata con "ragioni tecniche", in relazione alle quali la
Commissione ha chiesto all'Ungheria immediati chiarimenti (comunicato Stranieriinitalia)
Concl. Consiglio UE 26/6/2015: consentito il trasferimento temporaneo ed
eccezionale, in deroga a Reg. UE n. 604/2013, di 40.000 richiedenti asilo evidentemente bisognosi di protezione
internazionale, da Italia (24.000) e Grecia (16.000) agli altri Stati membri,
escluso il Regno Unito; gli Stati Membri dovranno esprimere entro il 31/7/2015
il consenso per la distribuzione di queste persone in base alle specifiche
situazioni interne
Ridimensionamento
del numero complessivo di richiedenti asilo ricollocati (32.256, invece che
40.000, come ipotizzato da Concl. Consiglio UE 26/6/2015), sulla base della effettiva disponibilita' espressa
dai diversi Stati membri; in particolare, Germania 10.500, Francia 6.752,
Spagna 1.300; Austria nessuno (comunicato Stranieriinitalia)
Dati:
o
nel 2009, le
richieste di asilo multiple, nell'Unione europea, sono state il 23.3%, contro
il 17.5% registrato nel 2008 (Rapp. Commissione UE sull'attivita' dell'Unita'
Centrale Eurodac 2009)
o
richieste
di presa/ripresa in carico e trasferimenti
ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 (Rapp. Dublin Transn. Network)
nel 2008: richieste dall'Italia ad altri
Stati membri, 1.562; richieste da altri Stati membri all'Italia, 5.710;
trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 125; trasferimenti da altri
Stati membri all'Italia, 1.098
nel 2009: richieste dall'Italia ad altri
Stati membri, 1.377; richieste da altri Stati membri all'Italia, 10.596;
trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 47; trasferimenti da altri
Stati membri all'Italia, 2.658
nel 2010: richieste dall'Italia ad altri
Stati membri, 1.607; richieste da altri Stati membri all'Italia, 9.673;
trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 113; trasferimenti da altri
Stati membri all'Italia, 2.739
nel 2011: richieste dall'Italia ad altri
Stati membri, 1.275; richieste da altri Stati membri all'Italia, 13.715;
trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 14; trasferimenti da altri
Stati membri all'Italia, 4.645
o
richieste
di presa/ripresa in carico ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 nel 2013 (Nota del Parlamento europeo): richieste dall'Italia ad altri Stati membri,
2.575; richieste da altri Stati membri all'Italia, 15.532
o
trasferimenti ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 (comunicato CIR):
nel 2008: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 112; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 996
nel 2009: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 41; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.800
nel 2010: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 62; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.041
nel 2011: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 14; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.801
nel 2012: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 5; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.639
nel 2013: trasferimenti dall'Italia ad
altri Stati membri, 5; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 3.460
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea sull'applicazione del Regolamento Dublino II (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Giust. C-19-08: art. 20, co. 1, lettera d, e 2 Reg. CE n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, qualora la
normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un
ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento non decorre dalla decisione
giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di
trasferimento, ma dalla decisione giurisdizionale definitiva sul ricorso
o
il diritto
dellUnione osta all'applicazione di
una presunzione assoluta secondo la
quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg. CE n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea
o
gli Stati membri, compresi gli organi
giurisdizionali nazionali, sono tenuti
a non trasferire un richiedente
asilo verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato
membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti
inumani o degradanti
o
l'impossibilita' di trasferire un
richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg. CE n. 343/2003 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale
trasferimento di verificare se uno
dei criteri ulteriori dettati dallo
stesso regolamento permetta di identificare un altro Stato membro come
competente a esaminare la domanda di asilo
o
e' necessario,
tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale
richiedente con una procedura di
determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalit
previste da art. 3 co. 2 Reg. CE n. 343/2003
Sent. Corte Giust. C-620/10: il ritiro di una domanda dasilo ai sensi di art. 2
lettera c) Reg. CE n. 343/2003, effettuato prima che lo Stato membro competente per lesame di tale
domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto
di rendere inapplicabile Reg. CE n. 343/2003; in questo caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata
presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e,
in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa
nota nella pratica del richiedente asilo
o
uno Stato membro
al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le
condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale
direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in
applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico
ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della
domanda di asilo di tale richiedente
o
l'obbligo di
assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi
di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel
secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario
corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
o
quando nello
Stato nel quale sia stata presentata una domanda di asilo si trovi la nuora
della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi
culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a
causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in
condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti, uno Stato membro che non
e' competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati da
Reg. CE n. 343/2003 lo diventa e ne informa lo Stato membro anteriormente competente, a
prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia presentato richiesta in tal senso
(Punto 48: per non pregiudicare lobiettivo di un rapido espletamento delle
domande dasilo)
o
Punti 29 e 30:
il solo fatto che il richiedente asilo non si trovi piu' nel territorio dello
Stato membro anteriormente competente, ma sia gia' presente nel territorio
dello Stato membro in cui cerca di ottenere un ricongiungimento familiare
facendo valere ragioni umanitarie, non puo' avere l'effetto di escludere di per
se' lapplicazione di art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, dal momento che tale disposizione riguarda non soltanto le situazioni
nelle quali gli Stati membri "ricongiungono" il richiedente asilo e
un altro parente, ma anche quelle in cui li "lasciano" insieme,
trovandosi le persone interessate gia' nel territorio di uno Stato membro diverso
da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III Reg. CE n. 343/2003
o
Punti 33 e 34:
art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un richiedente asilo
che sia dipendente dall'assistenza di un'altra persona; l'uso in tale
disposizione della locuzione "la persona interessata" per indicare
quella che dipende dall'assistenza dell'altra lascia intendere, infatti, che
tanto la nozione di "persona interessata" quanto quella di
"altra" possono riferirsi al richiedente asilo; questa
interpretazione non e' invalidata dal fatto che, al comma 1, seconda frase, di
art. 15, utilizzando i termini "la domanda d'asilo della persona
interessata", lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione
specifica, un nesso tra il richiedente asilo e i termini "la persona
interessata", dato che nella frase successiva dello stesso paragrafo il
richiedente asilo e l'altra persona sono qualificati come "persone
interessate"
o
Punto 41: tenuto
conto della sua finalita' umanitaria, art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in
particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del
richiedente asilo necessariamente piu' ampia di quella definita all'art. 2
lettera i) Reg. CE n. 343/2003
Nota: in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-245/11, avevano dato le seguenti indicazioni di carattere
piu' generale:
o
in circostanze
eccezionali, uno Stato membro puo' essere obbligato ad esercitare il suo
diritto a valutare una domanda di asilo per ragioni umanitarie ai sensi di art.
15 Reg. CE n. 343/2003, qualora dovesse essere accertato che altrimenti incomberebbe il serio
pericolo di un attentato illegittimo ad uno dei diritti del richiedente asilo
garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; se in un caso del genere non dovesse essere
presentata alcuna richiesta di trasferimento di competenza ai sensi di art. 15,
paragrafo 1, seconda frase, Reg. CE n. 343/2003, lo Stato membro obbligato alla avocazione sarebbe tenuto ad informare
l'altro Stato membro coinvolto nella procedura di asilo sulla situazione di
fatto e di diritti e a domandargli il consenso all'avocazione della procedura
di asilo
o
lo Stato membro
in cui si trova il richiedente asilo, non competente ad esaminare la domanda di
asilo secondo le regole stabilite da Reg. CE n. 343/2003, e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro
competente, quando non puo' ignorare che cio' porterebbe ad una violazione dei
diritti garantiti a tale richiedente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in tal caso lo Stato membro in cui si trova il
richiedente asilo, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la
domanda ai sensi di art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003, non deve seguire il criterio ai sensi del quale e' competente l'altro
Stato membro, e deve verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di
identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di
asilo, verso il quale puo' essere trasferito il richiedente asilo senza
violazione dei suoi diritti fondamentali; e' necessario, tuttavia, che lo Stato
membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una
situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una
procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata
irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la
domanda conformemente alle modalita' previste all'art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003
o
ai fini della
valutazione se il trasferimento della ricorrente verso lo Stato membro
competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/2003 comporti una limitazione illegittima di art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i concetti di "trattamenti inumani" e di
"famiglia" ai sensi di artt. 3 e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, non sono diversi da quelli di cui
agli artt. 3 e 8 CEDU, rispettivamente, utilizzati dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo
o
quando gli Stati
membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo
e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro
identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo
III Reg. CE n. 343/2003 costituiscono motivi seri e comprovati di credere
che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o
degradanti ai sensi di art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosa che spetta al giudice del rinvio verificare),
lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente
e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro
identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facolta' di
esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto
capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come
competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'ar. 13 Reg. CE n. 343/2003 (nel caso in esame, lo Stato responsabile era la
Grecia; l'altro Stato membro, la Germania)
o
per contro, in
una situazione del genere, l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo
verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di
per se', che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro
competente sia tenuto ad esaminare esso stesso la domanda di asilo sul
fondamento ddi art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 (nota: Concl. Avv. Gen. C-4/11 chiariva che i richiedenti asilo non hanno un
diritto soggettivo a che un determinato Stato membro esamini le loro domande di
asilo)
o
art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 consente a uno Stato membro, che non ' quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di
esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono
applicabile la clausola umanitaria di cui all'art. 15 di detto regolamento;
tale possibilita' non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza
di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del
richiedente asilo
o
lo Stato membro
in cui si trova il richiedente asilo non e' tenuto, nel corso del procedimento
di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere
dell'ACNUR, qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro
individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III Reg. CE n. 343/2003 (la Grecia, nel caso in
esame) viola le norme di diritto dell'Unione europea in materia di asilo
Sent. Corte Giust. C-648/11: in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino
legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in piu' di uno Stato membro, lo "Stato membro competente"
e' quello nel quale si trova tale
minore dopo avervi presentato una
domanda di asilo; nota: Concl. Avv. Gen. C-648/11 avevano indicato come Stato membro competente, in
linea di principio, in funzione dell'interesse superiore del minore, e tranne
nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato
in cui e' stata presentata l'ultima
domanda
Sent. Corte Giust. C-394/12: quando uno Stato membro abbia accettato la presa in
carico di un richiedente asilo quale Stato membro del primo ingresso del
richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente puo'
contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze
sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscano motivi seri e
comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire
trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (nota:
nella fattispecie, la richiedente asilo aveva presentato la prima domanda di
asilo in Austria, dopo aver fatto ingresso nel territorio dell'Unione europea
attraverso la Grecia, aver poi attraversato paesi non appartenenti all'Unione
europea ed essere rientrata, dopo poco tempo, attraverso l'Ungheria, che aveva
poi accettato la presa in carico; la richiedente avrebbe voluto che come paese
di primo ingresso fosse individuata la Grecia, in modo da poter costringere
l'Austria ad esaminare essa stessa la domanda, rinunciando al trasferimento
sulla base delle carenze sistemiche del sistema asilo in Grecia); in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-394/12 avevano affermato che
o
il richiedente
asilo puo' avvalersi del ricorso o, eventualmente, della revisione di cui ad
art. 19 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 per contestare un'applicazione dei criteri del regolamento la quale
conduca alla determinazione di uno Stato membro che non e' in grado di
garantire al richiedente asilo un trattamento compatibile con il rispetto dei
diritti fondamentali, o la disapplicazione di criteri di determinazione basati
su diritti soggettivi specificamente riconosciuti al richiedente asilo dallo
stesso regolamento; in altri termini: il richiedente asilo non vanta un diritto
soggettivo alla corretta applicazione del regolamento in tutti i suoi aspetti,
ma solo all'applicazione corretta di quei criteri concreti basati su diritti
soggettivi specificamente riconosciuti dal regolamento
o
la
constatazione, da parte del giudice nazionale, di carenze sistemiche nella
procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in un
determinato Stato membro non comporta l'esclusione di quest'ultimo dal sistema
creato dal Reg. CE n. 343/2003, tale per cui detto Stato membro rimanga escluso a priori dal suo ambito di applicazione; tale constatazione implica
soltanto l'esclusione della competenza che potrebbe spettare a tale Stato in
sede di applicazione dei criteri stabiliti da detto regolamento, con la
conseguenza che si dovra' procedere all'individuazione di un altro Stato membro
competente mediante l'applicazione dei criteri successivi a quello inizialmente
applicato
Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni) (torna all'indice del capitolo)
Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda
presentata da un richiedente per il quale siano stati disposti (vedi sotto)
l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo
a seguito di presentazione della domanda
successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno
illegali ovvero il trattenimento in CIE
(nota: il fatto che lo Stato italiano si dichiari competente nei casi esclusi non e' automatico)
Negli altri
casi, la questura, nei casi previsti dal Reg. UE n. 604/2013[63], avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda
Durante il
procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, si applicano comunque le disposizioni in materia di trattenimento,
ospitalita' abbligatoria, accoglienza e assistenza sanitaria (art. 3 DPR 21/2015); in questo senso, in precedenza, TAR Friuli:
nelle more della determnazione dello Stato competente per l'esame di una
richiesta di asilo, lo straniero e' da considerarsi richiedente asilo a tutti gli effetti; in particolare, si applicano
tutte le disposizioni relative all'assistenza e alla possibilita' di svolgere
attivita' lavorativa in caso di superamento del termine di 6 mesi dalla
presentazione della domanda
L'Unita' Dublino
del Mininterno, individuato lo Stato competente, ne da' immediata comunicazione
alla questura e alla Commissione territoriale competente (art. 3 DPR 21/2015)
TAR Lazio:
non prevede alcun obbligo di traduzione nella lingua madre del richiedente
asilo del provvedimento che statuisce in merito alla competenza dello Stato
membro per la disamina della domanda di asilo; l'atto viene tradotto solo al
momento della notifica; in ogni caso, l'omessa traduzione del provvedimento non
costituisce motivo di illegittimita' dell'atto, consentendo soltanto la sua
tardiva impugnazione (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008)
TAR Lazio:
il mancato rispetto della norma di cui ad art. 7 L. 241/1990 non inficia la legittimita' del provvedimento, dal
momento che tale norma risulta applicabile ai soli procedimenti attivati
d'ufficio; nel caso in esame, invece, il procedimento prende avvio su istanza
di parte (richiesta di concessione della protezione internazionale)
TAR Lazio:
la violazione di art. 10 bis L. 241/1990 non comporta automaticamente la nullita' dell'atto,
in quanto, trattandosi di vizio di forma, il giudice puo' superare il vizio
procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies L. 241/1990, quando sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere
un contenuto diverso; nel caso dell'applicazione di Reg. CE n. 343/2003, il sistema di criteri e' da applicarsi in modo
rigido; solo quando il richiedente asilo adduca elementi di fatto idonei a
decretare lo spostamento della competenza, puo' ritenersi che la violazione di
art. 10 bis L. 241/1990 possa comportare lillegittimita' dell'atto (ad
esempio, quando il richiedente dimostri di essere uscito dal territorio degli
Stati membri dell'Unione europea per oltre 3 mesi, oppure possa dimostrare di
volersi ricongiungersi con un familiare)
TAR Trentino:
il ricorso contro la revoca di un
permesso per richiesta asilo a seguito della decisione dell'Unita' Dublino in relazione al
trasferimento del richiedente in altro Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun
margine di discrezionalita' nella decisione del questore
Ord. Cons. Stato 2498/2011: accolta la richiesta di sospensiva del
trasferimento di un richiedente asilo a Malta, in base ad art. 15 Reg. CE n. 343/2003, che attribuisce allo Stato italiano la competenza a
esaminare la domanda di protezione internazionale laddove si rappresentino
motivi umanitari validi (nel caso, la nascita
di un figlio da una cittadina straniera abitualmente soggiornante in
Italia)
TAR Lazio:
la necessita' di proseguire un percorso
terapeutico psichiatrico gia' avviato in Italia e' motivo sufficiente
perche' l'Italia accetti di esaminare una domanda di asilo, in deroga ad altri
criteri previsti dal Reg. CE n. 343/2003
TAR Puglia:
annullato il provvedimento del
Ministero dellInterno con il quale era stato disposto il trasferimento del richiedente asilo in Grecia, dovendosi considerare la Grecia, in base alle
raccomandazioni dell'ACNUR, paese non sicuro in ragione della situazione di
gravi carenze nel sistema di protezione di quel paese, e non essendo qundi
applicabile l'art. 3, c. 2 Reg. CE n. 343/2003; nota: raccomandazioni ACNUR ribadite di recente
TAR Lazio:
la situazione relativa al sistema della tutela del diritto di asilo in Grecia richiede una approfondita
valutazione, da parte della Amministrazione, ai fini della eventuale applicazione del criterio
derogatorio sulla competenza a pronunciarsi sulla domanda di asilo; nello
stesso senso, altra sentenza del TAR Lazio,
TAR Lombardia e TAR Lazio
(che citano le raccomandazioni ACNUR), e TAR Lazio
TAR Lazio,
TAR Lazio
e TAR Lazio:
confermano l'orientamento, nonostante le recenti riforme della legislazione
greca, dal momento che, stando anche alle dichiarazioni di Amnesty
International e del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio dEuropa nel
procedimento che ha condotto alla Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, tali importanti riforme non si sono ancora tradotte
in prassi idonee a rendere la Grecia un Paese sicuro; nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
che tiene conto di come Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, benche' adottata successivamente al provvedimento
impugnato, fotografi una situazione di fatto esistente da molto tempo prima, e TAR Lazio,
che si richiama anche a Sent. Corte Giust. C-411/10; in senso
contrario Sent. Cons. Stato 1024/2011
Interim
measure adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per
sospendere il trasferimento di un richiedente asilo dall'Italia alla Grecia, date le ripetute violazioni di
diritti umani da parte della Grecia nei confronti di richiedenti asilo (citata
nella lettera della Corte europea dei diritti dell'uomo al
difensore); in senso contrario, Decisione
della Corte europea dei diritti dell'uomo: respinta un'analoga
richiesta di interim measure, non risultando che, in caso di provvedimento
negativo da parte della Grecia in materia di asilo, al richiedente sarebbe
impedito di chiedere l'applicazione di una interim
measure alla stessa Corte
Ord. Cons. Stato 224/2009: sospeso,
in base a quanto affermato dall'ACNUR, il trasferimento
in Grecia di tre richiedenti
afghani, decretato dal Ministero dell'Interno ai sensi Reg. CE n. 343/2003, ai fini della valutazione, da parte
dell'amministrazione, dell'opportunita' di applicare art. 3, co. 2 dello stesso
regolamento; nota: raccomandazioni ACNUR ribadite di recente
Sent. Corte Giust. C-72/06: Grecia condannata per la mancata attuazione
della Direttiva 2003/9/CE sull'accoglienza dei
richiedenti asilo; sebbene la Grecia abbia sostenuto di aver presentato un
progetto di decreto presidenziale volto all'attuazione della direttiva nel
novembre 2005, rimane la violazione dell'obbligo comunitario, a partire dalla
mancata attuazione nel termine previsto dal parere motivato della Commissione,
adottato nella fase precontenziosa della procedura di infrazione
Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti
umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni
degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato
alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare
ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il
suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto
di trattamento umano e degradante), art. 13 ( diritto ad un ricorso effettivo),
art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un
ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il Commissario per i diritti dell'Uomo del
Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg ha chiesto di fermare il rinvio ai sensi
del Reg. CE n. 343/2003 di richiedenti asilo in Grecia (da un Comunicato);
ha anche auspicato che il Regolamento venga rivisto, dal momento che carica
eccessivamente gli Stati con frontiera esterna e assume, in modo non
corrispondente alla realta', che tutti gli Stati europei abbiano sistemi di
protezione equivalenti (da altro Comunicato);
nello stesso senso, l'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, che con voto unanime ha chiesto a tutti i
paesi europei di aumentare in modo consistente la loro assistenza verso la
Grecia, anche accogliendo parte dei richiedenti asilo, e bloccando i
trasferimenti automatici di possibili richiedenti asilo arrivati sul loro
territorio provenienti dalla Grecia (da un comunicato Stranieriinitalia)
Sent. CEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia: condannato il Belgio perche', decidendo di
consegnare un cittadino afgano alla Grecia in base a Reg. CE n. 343/2003, pur sapendo che la Grecia non rispetta i diritti
dei richiedenti asilo, ha violato artt. 3, 13 e 46 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; condannata anche la Grecia per le gravi violazioni
dei diritti umani
Conclusioni della delegazione della Federazione
Internazionale per i Diritti Umani:
il rafforzamento dei controlli al confine tra la Grecia e la Turchia sta
costringendo molte persone in fuga da conflitti ad utilizzare percorsi sempre
piu' pericolosi; i migranti che arrivano in Grecia sono sistematicamente
detenuti al loro arrivo, in condizioni disumane e degradanti
Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: in relazione al caso di trentadue afghani, due
sudanesi e un eritreo, allontanati verso la Grecia da porti italiani
sull'Adriatico, condannata la Gecia per violazione dellarticolo 13 (diritto ad
un ricorso effettivo) combinato con larticolo 3 (divieto di trattamenti
inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per non aver consentito ai ricorrenti di accedere
alla procedura di asilo e per averli messi a rischio di espulsione verso
lAfganistan dove avrebbero potuto subire maltrattamenti, e l'Italia per
violazione dellarticolo 4 del Protocollo 4,
allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di espulsioni collettive di stranieri;
all'eccezione dell'Italia, secondo cui la Grecia sarebbe stato il Paese
competente ad esaminare le domande d'asilo, la CEDU ha rilevato che l'Italia
avrebbe dovuto procedere ad un esame analitico ed individuale della situazione
di ciascun ricorrente) e dellarticolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto le autorita' italiane, rinviando i
ricorrenti in Grecia, li hanno esposti ai rischi connessi allinefficacia della
procedura per la richiesta di asilo in tale paese; Italia condannata anche per
violazione dellarticolo 13 combinato con gli articoli 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 4 del Protocollo 4
per l'impossibilita' di accedere alla procedura d'asilo o ad una qualsiasi
altra via di ricorso nel porto di Ancona
L'uso
sistematico ed indiscriminato della detenzione degli stranieri in Grecia e le
condizioni di sofferenza in cui gli stranieri detenuti vengono a trovarsi sono
denunciate da un Rapporto di Medici Senza Frontiere
TAR Lazio:
respinto il ricorso contro il provvedimento di trasferimento di un richiedente
asilo verso Malta, non risultando
che alcuna autorita' istituzionale europea abbia mai sospeso i trasferimenti in
quello Stato per violazione dei diritti dei richiedenti asilo, ne' che alcun
organismo ufficiale si sia espresso sull'inopportunita' di tali trasferimenti;
nello stesso senso, TAR Lazio;
in senso opposto, Ord. Cons. Stato 4195/2012: non sembra inapplicabile alla fattispecie in esame
la clausola di sovranita' di cui all'art. 3 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, ancorche' in mancanza di indicazioni su Malta agli
Stati membri da parte delle Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente
comprovata l'inosservanza nello stesso paese delle condizioni minime prescritte
per i richiedenti asilo
TAR Lazio:
legittimo il trasferimento di un richiedente asilo verso la Danimarca, non risultando da alcuna
fonte che si tratti di paese non sicuro
Rapp. ACNUR sulla situazione di richiedenti asilo e
rifugiati in Ungheria: l'accesso a
una piena ed equa procedura d'asilo sta diventando sempre piu' problematico per
coloro che vengono rinviati in Ungheria
in base a Reg. CE n. 343/2003; queste persone non vengono automaticamente considerate richiedenti
asilo e devono inoltrare nuove domande, considerate successive; cio' comporta
che i richiedenti asilo trasferiti in Ungheria nell'ambito del del Reg. CE n. 343/2003 generalmente non sono protetti contro gli ordini di espulsione in paesi
terzi, anche se le loro domande non sono ancora state esaminate nel merito; TAR Lazio:
accolto, sulla base di Sent. Corte Giust. C-411/10, di Rapp. ACNUR sulla situazione di richiedenti asilo e
rifugiati in Ungheria e del Rapporto
del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, il ricorso di un richiedente asilo contro la decisione relativa al suo trasferimento in Ungheria in base alle disposizioni di Reg. CE n. 343/2003; in senso contrario, Sent. CEDU Mohammadi c. Austria: il ricorrente, cittadino afghano, non corre un vero e proprio rischio individuale di essere oggetto
di trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne' il rischio di refoulement verso la Serbia se
viene attuato il suo trasferimento forzato in Ungheria ai sensi del regolamento Dublino, dato che i recenti
rapporti dell'ACNUR e del Hungarian Helsinki Committee sulla
situazione in Ungheria per i richiedenti asilo non indicano carenze
sistematiche nel sistema di asilo e di detenzione dei richiedenti asilo
Il Rapporto Amnesty International sulla detenzione dei
migranti e dei richiedenti asilo a Cipro denuncia il mancato rispetto degli standard internazionali di
accoglienza e tutela legale di richiedenti asilo e migranti, spesso costretti a
vivere, nei centri di detenzione, in stanze sovraffolate, privi di luce
naturale e quasi al buio per mesi, senza aver accesso all'aria aperta e spesso
nelle stesse zone in cui sono detenuti persone che hanno commesso crimini
Il Rapporto Amnesty Internationale sul trattamento di
migranti e richiedenti asilo in Grecia
segnala come la Grecia stia gravemente venendo meno ai suoi obblighi di
rispettare i diritti umani di richiedenti asilo e migranti
Il Rapporto del Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, segnala come
siano in crescita, in Grecia, i reati d'odio, fomentati dalla politica (in
particolare, da Alba Dorata)
Il Rapporto ACNUR sulla condizione dei richiedenti asilo
in Bulgaria segnala come i
richiedenti asilo rischino concretamente di subire trattamenti inumani e
degradanti a causa delle perduranti inefficienze del sistema di accoglienza e
ricezione dei richiedenti asilo in Bulgaria
e chiede agli Stati che aderiscono al Regolamento Dublino di sospendere
temporaneamente i trasferimenti; nota:
sulla base di tale rapporto il Governo
Belga ha disposto di sospendere i trasferimenti in Bulgaria (comunicato ASGI)
Il Rapporto dell'ACNUR sulle condizioni di asilo in
Grecia raccomanda ai governi di
astenersi dal rinviare richiedenti asilo in Grecia
Il Rapp. AIDA sulle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in Grecia denuncia
l'esistenza di condizioni inadeguate di accoglienza e/o detenzione dei
richiedenti in alcuni centri
Note:
o
il Tribunale di Stoccarda ha deciso di
esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che
era approdata in Italia prima di
giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e'
riservato un trattamento inumano e
umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto
della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)
o
Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione
di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca
maltrattamenti
o
Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono
elementi per ritenere che le condizioni
di asilo in Italia siano tanto dure
da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia;
rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio
prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu'
rilevante delle segnalazioni delle ONG
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento
in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro
finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento
in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti
umani fondamentali, a causa delle limitate
misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia
Con la decisione
di 13/2/2013 (Caso Isse e Mousa c. Germania), la Corte europea per i diritti dell'uomo ha chiesto al Governo tedesco, con provvedimento
cautelare, di sospendere la relativa
procedura in relazione al trasferimento
in Italia dei richiedenti asilo di origine somala, e di fornire fornire
informazioni rispetto alle misure di accompagnamento per trasferire gli
stranieri in Italia e alle garanzie il governo tedesco ha ottenuto dall'Italia
circa un livello di protezione sufficiente per gli stranieri, con particolare
riferimento alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie (da un comunicato CEDU)
Nota:
Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di
minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate
(da un comunicato ASGI)
Sent. CEDU Hussein c. Olanda e Italia: manifestamente infondato il ricorso contro un
trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino; il
mero fatto che la persona trasferita si trovera', nello Stato di destinazione,
in una condizione economica peggiore rispetto a quella precedente, non e'
sufficiente per concludere che ci si trovi in presenza di una violazione di
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale articolo non puo' essere interpretato nel
senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano
sotto la loro giurisdizione un alloggio, ne' si puo' ritenere che obblighi gli
Stati a fornire ai rifugiati l'assistenza finanziaria necessaria per mantenere
un certo standard di vita; nel caso in esame, la ricorrente e' stata accolta,
tre giorni dopo essere arrivata in Italia, presso il CARA di Massa Carrara e, nel
giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una
risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di
soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio, con accesso al lavoro e
ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa,
alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani; inoltre, la ricorrente e'
rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione
Territoriale; anche ammettendo che sia stata in realta' allontanata dal CARA
per far posto a nuovi richiedenti asilo, il fatto che fosse incinta le avrebbe
dato priorita' per l'ingresso nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati; tuttavia, non vi e' alcuna indicazione che la ricorrente abbia
cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un'altra accoglienza al
momento della sua uscita dal CARA (la ricorrente, madre di due bambini piccoli,
sarebbe comunque considerata in Italia come una persona "vulnerabile"
e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l'accesso
all'accoglienza); sulla base dei rapporti sull'Italia redatti tanto dalle
istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali
si puo' ritenere che, benche' le condizioni di vita in Italia dei richiedenti
asilo e delle persone gi riconosciute come beneficiarie di protezione
internazionale o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si
puo' parlare di falle sistemiche nell'offerta di supporto ai richiedenti asilo
Sent. CEDU Abubeker c. Austria e Italia: lo straniero cui sia stato rilasciato in Italia un
permesso per motivi umanitari e, poi, per protezione sussidiaria, e che sia
stato accolto in un centro di accoglienza non puo' imputare all'Italia il
disagio conseguente all'aver abbandonato il centro di accoglienza di propria
volonta', se non e' dimostrato che l'autorita' italiana fosse a conoscenza delle
gravi turbe psichiche che avrebbero determinato tale scelta; la Corte ritiene
che non sia stato dimostrato che i programmi di accoglienza italiani presentino
carenze sistemiche nella fornitura di supporto o di strutture che provvedano ai
richiedenti asilo in quanto appartenenti a un gruppo di persone particolarmente
vulnerabile
A seguito di una
visita in Italia, avvenuta tra il 27 maggio e il 7 giugno 2013,
l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) ritiene impraticabili le
riammissioni in Italia dalla Svizzera dei richiedenti asilo
"dublinati" (com. OSAR)
Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera: sebbene la struttura e la situazione generale del
sistema di accoglienza dei richiedenti protezione in Italia non sia tale da costituire un ostacolo a tutti i rinvii dei
richiedenti asilo verso tale Paese, nel caso di soggetti vulnerabili (nel caso specifico, una famiglia con figli in
tenera eta') esistono seri motivi per ritenere che questi possano subire dei
trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (una violazione del loro diritto a non essere
sottoposti a trattamenti inumani e
degradanti) qualora vengano rinviati in Italia senza che le autorita' svizzere abbiano acquisito delle individuali
garanzie tali da assicurare loro che
in caso di rinvio saranno presi in carico in maniera adeguata, anche tenendo
conto dell'eta' dei figli minori; note:
o
durante il loro
soggiorno in Italia, la famiglia era stata ospitata nel CARA di Bari, dove, a
detta dei ricorrenti, le condizioni di vita erano assolutamente inadatte alla
vita di una famiglia con bambini piccoli, sia sotto il profilo igienico, sia
per il clima di violenza tra gli ospiti
o
successivamente,
la Svizzera ha ottenuto le garanzie prescritte da Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica) dal capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica)
o
Parere Ufficio nazionale per l'immigrazione della
Svezia: constatato che Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera riguardava la situazione in Italia nel 2011 e
considerato che le autorita' italiane da allora, con l'aiuto dell'Ufficio
europeo di asilo (EASO), hanno adottato una serie di misure per aumentare la
capacita' e migliorare le condizioni del sistema di ricezione e garantito che
le famiglie sono tenute unite ed accolte in luoghi progettati appositamente, si
ritiene che l'Italia attualmente soddisfi i requisiti definiti dalla CEDU e che
le garanzie fornite siano sufficienti a trasferire famiglie con bambini senza che
siano necessarie altre misure; resta abrogato il precedente parere negativo
La Corte Suprema
del Regno Unito ha sospeso il
trasferimento di quattro richiedenti asilo in Italia in attesa che i funzionari
del Ministero dell'interno britannico accertino che la segnalazione, da parte
degli interessati, del rischio di subire trattamenti degradanti sia infondata
(da un comunicato BBC citato in comunicato Stranieriinitalia)
Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia
per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in Italia (da All. II alla Relazione trimestrale ottobre-dicembre
2013 del Ministro per gli Affari Europei sulle infrazioni)
Stipulate
convenzioni da parte della Direzione dei Servizi Civili per l'Immigrazione e
l'Asilo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che
giungono negli aeroporti di Bari Palese, Bologna, Milano Malpensa, Roma
Fiumicino e Venezia Marco Polo, in applicazione del Reg. UE n. 604/2013; in totale, sono 573 i posti giornalieri garantiti, di cui 323
riservati a soggetti vulnerabili, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che abbiano
subito torture e altre forme gravi di violenza (com. Mininterno 13/12/2013)
Ammesso a
finanziamento un progetto per l'accoglienza, il supporto e l'orientamento di 50
persone richiedenti protezione internazionale appartenenti a categorie
ordinarie e vulnerabili, che giungono in Italia presso l'aeroporto di Venezia
in applicazione del Reg. UE n. 604/2013; sono 460 i posti giornalieri di accoglienza garantiti sul territorio
nazionale (nota: dato in contrasto con quello riportato da com. Mininterno 13/12/2013): 160 a Roma, 140 a Milano, 95 a Venezia, 50 a
Bologna e 15 a Bari
Adempimenti del questore; attestato nominativo o
permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
Nei casi in cui
si debba dare luogo a trattenimento in
CIE ovvero ad accoglienza obbligatoria
in centro di accoglienza richiedenti asilo il questore lo dispone
immediatamente e trasmette
contestualmente la documentazione
acquisita alla Commissione territoriale
competente; avvia quindi il richiedente al relativo centro e gli rilascia entro 3 gg. dalla presentazione della
domanda (D. Lgs. 140/2005) un attestato
nominativo che certifica la qualita'
di "richiedente protezione internazionale presente nel centro";
l'attestato non costituisce certificato di identita' (D. Lgs. 140/05, circ. Mininterno 22/10/2005)
Nei casi in cui non si debba dar luogo a trattenimento
in CIE ne' ad ospitalita' obbligatoria
in centro di accoglienza richiedenti asilo, il questore rilascia entro 20 gg (D. Lgs. 140/2005) un permesso di soggiorno (verosimilmente,
per richiesta di asilo) della durata di 3
mesi, rinnovabile (dalla
questura di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/2005) fino alla definizione della procedura da parte della Commissione
territoriale
Note:
o
TAR Puglia:
il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur
viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR Marche:
non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di
soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui
sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo
dell'efficacia del provvedimento impugnato
o
Sent. Cons. Stato 4996/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
richiesta asilo se l'interessato e' in attesa dell'esito del ricorso presentato
contro la decisione negativa della Commissione centrale, dato che la procedura
include l'eventuale fase giurisdizionale e che e che art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 vieta agli Stati contraenti di espellere coloro che
richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di persecuzione (nota: sentenza relativa a un
provvedimento adottato prima cdell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008)
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono
richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo
Il rilascio e il rinnovo del permesso per richiesta di asilo non sono sottoposti al
versamento del contributo di importo
compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi (art. 5, co.
2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009)
Sent. Cons. Stato 1398/2014: qualunque provvedimento in materia di permesso per
richiesta asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria
rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario
Garanzie per il richiedente (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o
debba essere
estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo
o
debba essere
consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale
o
debba essere
avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione
internazionale
Al richiedente
e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare l'ACNUR
e le principali organizzazioni di tutela
dei richiedenti protezione internazionale
Tutte le comunicazioni concernenti il
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono
effettuate nella prima lingua indicata
dal richiedente o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, secondo la preferenza indicata dal richiedente stesso
In tutte le fasi
del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al
richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra
lingua a lui comprensibile; nota: in base a quanto disposto dalla Direttiva 2005/85/CE, si deve intendere che gli oneri derivanti da tale
assistenza sono a carico dello Stato
Le stesse garanzie previste per il
procedimento di esame della domanda sono assicurate al richiedente in caso di ricorso, durante lo svolgimento del
giudizio
Tar Lazio:
l'art. 10 bis L. 241/1990, in materia di comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e' applicabile alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale
Ord. Cass. 10546/2012: l'art. 7 L. 241/1990 si applica alla definizione della domanda di
protezione internazionale, essendo chiaro il richiamo espresso operato ad esso
da art. 18 D. Lgs. 25/2008; il vizio di omesso avviso incide sul diritto alla
difesa (come affermato, in relazione all'obbligo di procedere alla traduzione
degli atti nei corso del procedimento di protezione, da Sent. Cass. 26480/2011
e Sent. Cass. 24544/2011), dal momento che impedisce all'interessato di
produrre documentazione di rilievo; l'iniziativa di collaborazione d'ufficio
del giudice non puo' essere negata le volte in cui il richiedente protezione,
per violazione della norma sull'obbligo di preavviso di cui all'art. 7 L. 241/1990, non abbia potuto ragionevolmente formulare alcuna
produzione o deduzione, a maggior ragione se non e' stata disposta audizione
che desse all'interessato la possibilita' di prospettare i fatti a sostegno
della propria richiesta
Eventuale limitazione della liberta'
di circolazione (torna all'indice del capitolo)
Il prefetto
stabilisce un luogo di residenza o
un'area geografica in cui il
richiedente asilo possa circolare
(da D. Lgs. 159/2008; nota: la Direttiva
2003/9/CE prevede
questa posibilita', condizionando
pero' la determinazione di un luogo di residenza all'esistenza di motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o ai fini di un trattamento piu' efficace della domanda
di protezione, e l'individuazione di un'area geografica all'assenza di
pregiudizi per la vita privata del
richiedente e per il suo accesso ai
benefici previsti dalla stessa Direttiva; inoltre, in contrasto con D. Lgs.
159/2008, art. 7, co. 5 Direttiva
2003/9/CE prevede la
possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria
liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro
designata, previa apposita autorizzazione)
La decisione del
prefetto e' adottata, su segnalazione del questore, qualora il richiedente, per il particolare profilo personale,
risulti a rischio di
"dispersione" sul territorio (circ. Mininterno 3/11/2008 e art. 4 DPR 21/2015)
Il prefetto competente e' quello della provincia in cui si trova il centro di
accoglienza o la struttura dello SPRAR in cui il richiedente e' ospitato ovvero
del luogo di domicilio eletto dal richiedente (circ. Mininterno 3/11/2008); nota: nell'ultimo caso e' il richiedente a
scegliere la provincia
Il prefetto
comunica il provvedimento alla questura (circ. Mininterno 3/11/2008)
Obblighi del richiedente (torna
all'indice del capitolo)
Il richiedente ha l'obbligo di
o
consegnare
i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il
passaporto e comparire davanti alla
Commissione territoriale, se convocato
(da D. Lgs. 159/2008); nota: Trib. Roma
ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza
tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello
status di rifugiato
o
informare senza
indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti
di residenza o di domicilio
o
agevolare
il compimento degli accertamenti
previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza
In caso di mancata comunicazione del cambiamento
di residenza o di domicilio, le
comunicazioni al richiedente concernenti il procedimento effettuate presso l'ultimo domicilio indicato si
considerano validamente effettuate
Trattenimento e ospitalita' obbligatoria (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine
di esaminare la sua domanda
E' disposto il trattenimento in CIE del richiedente
o
che si trova
nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione
dall'applicazione della Convenzione
di Ginevra del 1951: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine
di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti
internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver
commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di
esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai
principi delle Nazioni Unite)
o
che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati, o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei
delitti indicati dall'art. 380, co.
1 e 2 c.p.p.:
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la
reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20
anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in
schiavitu', delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo,
furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose,
non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, ricettazione aggravata,
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche'
di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di
partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso, delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere, delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso (L. 43/2015), delitti di promozione,
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di
persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (L. 43/2015)
o
e' destinatario
di un provvedimento di respingimento o
di espulsione (da D. Lgs. 159/2008;
nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione
sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di
protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del
comportamento del richiedente)
Il provvedimento di trattenimento e'
adottato dal questore con le
modalita' previste dall'art. 14 T.U. (relative alla individuazione del CIE da
utilizzare, alla comunicazione all'interesato, alla trasmissione degli atti al
Giudice di pace o, in certi casi, al Tribunale in composizione monocratica);
quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica
la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori 30 gg.
per consentire l'espletamento della procedura di esame prioritario della
domanda; note:
o
sembrerebbe piu'
logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel
caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice
di pace
o
non disciplinato
il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata
la decisione
o
in mancanza
di un pericolo di fuga o di
pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo
per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo
carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo
renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello
straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il
Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto
della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo
straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti
asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e
stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare
rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo
di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non
adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non
puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)
o
la proroga del trattenimento in CIE del
richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08
richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di
una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro
il limite massimo li' previsto); nello stesso senso, Trib. Torino
(che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i
primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi
dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona
trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di
riconoscere come propria cittadina) e nello Ord. Cass. 15279/2015 (che impone l'applicazione delle garanzie del
contraddittorio previste per la prima convalida del trattenimento; ove il
giudice non accolga l'eccezione della difesa sollevata al fine di mettere lo
straniero in condizione di partecipare all'udienza e di essere sentito, deve
quanto meno motivare circa le ragioni che ostano all'accoglimento); in senso opposto, Trib. Roma:
il trattenimento in CIE di un richiedente asilo che abbia presentato domanda di
asilo quando il trattenimento era gia' in corso puo' essere prorogato una sola volta in base ad art. 21 co. 2 D.
Lgs. 25/2008
Trib. Roma:
negata (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-534/11) la proroga
del trattenimento in CIE di un richiedente asilo destinatario di un
provvedimento di respingimento differito,
sulla base dell'assenza di elementi
che dimostrino il carattere pretestuoso
della domanda di asilo e la necessita' di mantenere il provvedimento di
trattenimento (nota: motivazione
confusa, da cui non si evince se il provvedimento di respingimento sia stato
adottato prima o dopo la presentazione della domanda di asilo, escludendosi solo
che quest'ultima sia stata presentata dopo un provvedimento di espulsione; si
osserva comunque che il richiedente proviene dalla Nigeria e che, quindi, non
si puo' ritenere pretestuosa la sua domanda di asilo, data la situazione di
violenza presente nel paese); nello
stesso senso, Trib. Roma:
la proroga del trattenimento in CIE di un richiedente asilo puo' essere
concessa solo se e' evidente che la domanda e' stata presentata in modo
strumentale e se il trattenimento e' indispensabile per evitare che lo
straniero si sottragga all'eventuale allontanamento (nel caso in esame, viene
negata la convalida per un richiedente asilo nigeriano, dato che la situazione
di violenza generalizzata presente nel paese non permette di considerare la
domanda puramente strumentale ed e' facile pronosticare che la domanda verra'
accolta); in senso contrario,
segnalato il caso di convalide di
proroga del trattenimento di tre cittadini nigeriani richiedenti asilo, a
seguito di udienza effettuata in assenza di interprete (da comunicato ASGI; comunicato ASGI: presentato ricorso in Cassazione contro il mancato esercizio del
diritto al contraddittorio)
Trib. Torino:
qualora venga sospeso dal giudice di
pace il provvedimento di espulsione
la cui esistenza ha fatto da presupposto
per il trattenimento in CIE di un richiedente asilo, il trattenimento stesso non
puo' essere prorogato
L'accesso ai CIE e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati (verosimilmente, quelli che assistono richiedenti ospitati
nel CIE) e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati (nota: piu' propriamente, il riferimento dovrebbe essere agli
enti e organismi di tutela dei richiedenti protezione internazionale) con
esperienza consolidata nel settore autorizzati
dal Mininterno
Sent. CEDU Ahmade c. Grecia: condannata la Grecia per aver violato i diritti
umani, detenendo un cittadino afgano richiedente asilo, in condizioni
degradanti nei locali di una stazione di polizia, per un tempo non correlato
alla necessita' di effettuare l'allontanamento, impedendogli di presentare
ricorso contro le condizioni di detenzione, e non esaminando in tempi utili il
suo ricorso contro il rigetto della domanda di asilo; violati art. 3 (divieto
di trattamento umano e degradante), art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo),
art. 5 co. 1 (divieto di detenzione illegale) eart. 5 co. 4 (diritto a un
ricorso ontro l'illegittimita' della detenzione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il richiedente
e' ospitato (obbligatoriamente) in
un centro di accoglienza richiedenti asilo (CARA) nei casi
seguenti:
o
quando e'
necessario determinare o verificare la sua nazionalita'
o identita', mancando il richiedente
dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel
territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o
contraffatti
o
quando ha
presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver
eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera
(nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e'
pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o
quando ha
presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione
di soggiorno illegale
Nel caso di
incertezze su nazionalita' o identita', il richiedente e' ospitato
per il tempo strettamente necessario
agli adempimenti relativi e, in ogni caso, per non piu' di 20 gg.; negli altri
casi, il richiedente e' ospitato per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della
Commissione territoriale e, in ogni caso, per non piu' di 35 gg.
TAR Lazio:
il ricorso contro il provvedimento
che invita il richiedente asilo a presentarsi presso un CARA e' di competenza del giudice
ordinario, dal momento che, alla luce del principio di ragionevole durata
dei giudizi, di cui all'art. 111 Cost. e
data la giurisdizione del giudice ordinario sull'atto della Commissione
territoriale, sarebbe irragionevole negare tale giurisdizione rispetto all'atto
propedeutico necessario per la pronuncia della Commissione stessa, costringendo
lo straniero a promuovere i giudizi davanti a giudici diversi relativamente ad
atti appartenenti alla stessa procedura
In difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di
accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)
Circ. Mininterno 20/2/2015: il richiedente ospitato in CARA, allo scadere del
termine, passa in accoglienza allo SPRAR (se necessita di accoglienza); in
mancanza di posti nello SPRAR, il richiedente rimane in accoglienza nei centri
governativi (comprese le strutture aperte in via temporanea) fino a che non
diventa possibile il trasferimento nello SPRAR
La residenza nel
centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti la domanda del
richiedente ne' sulla sua vita privata, salvo il rispetto delle regole di convivenza previste dal
regolamento attuativo; tali regole garantiscono comunque la possibilita' di uscita dal centro nelle ore diurne; il
richiedente puo' chiedere al prefetto,
per rilevanti motivi personali o per
motivi attinenti all'esame della domanda, un permesso temporaneo di allonanamento dal centro per un periodo
diverso da quello previsto dal regolamento o di durata superiore,
compatibilmente con i tempi della procedura per l'esame della domanda;
l'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato nella prima lingua da lui indicata o, se non e' possibile, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, secondo la preferenza indicata dall'interessato
stesso
Il gestore del CARA informa immediatamente la prefettura
dell'allontanamento ingiustificato
del richiedente dal centro (art. 10 DPR 21/2015)
I CARA sono istituiti con decreto del
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta'
e autonomie locali[64];
i CDA allestiti ai sensi del della L. 563/1995 o
apposite aree all'interno di essi possono
essere destinati ad essere utilizzati
come CARA, con decreto del Ministro
dell'interno (art. 9 DPR 21/2015)
In sede di
realizzazione dei CARA sono previsti
appositi spazi da destinare ad
attivita' della Commissione territoriale,
ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento
delle visite per i richiedenti
asilo, alla prima assistenza medica
generica ed all'assistenza alla persona,
allo svolgimento di attivita' ricreative
o di studio e per il culto (art. 9 DPR 21/2015)
Al momento dell'ingresso nel CARA vengono fornite al richiedente, anche attraverso la consegna
di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore, tutte le informazioni relative alle regole di
convivenza definite dal prefetto, ai servizi di cui puo' usufruire, alle
disposizioni in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa
la possibilita' di trasferimento in altro centro per motivate ragioni (art. 10 DPR 21/2015)
Gestione
dei CARA (art. 11 DPR 21/2015):
o
il prefetto puo'
affidare la gestione del CARA ad enti locali o ad enti pubblici o privati che
operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati,
ovvero nel settore dell'assistenza sociale
o
con decreto del
Ministro dell'interno e' approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto
per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione
del centro, tra cui, in particolare,
un servizio di
gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al
momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonche' la
registrazione delle uscite giornaliere
un servizio di
mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro; il
servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali
prescrizioni mediche
il servizio di
assistenza sanitaria, che comprende uno screening
medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignita' della persona, la tenuta di una scheda
sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal
centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure
ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale
trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario
nazionale
un servizio di
mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali
lingue parlate dai cittadini stranieri
un servizio di
orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo
un servizio di
insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca
le indicazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana e
sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio
l'indicazione
degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore
notturne e nei giorni festivi la funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso di
capacita' adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese
quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie
vulnerabili
la nomina del
direttore del centro
o
il direttore del
centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe
L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto MIUR
11/11/2011, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con
esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore dell'assistenza agli
immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in
servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio
della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia,
unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o
nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa
di almeno 3 anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza
sociale
o
il personale che
opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni
riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi
abbiano lasciato il centro
o
il Mininterno
stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul
rispetto degli standard di
accoglienza previsti dal contratto e sul rispetto dei diritti fondamentali dei
richiedenti asilo
Accoglienza
e accesso ai CARA (art. 12 DPR 21/2015):
o
il Mininterno
adotta le linee guida per la
regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della
sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei
familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado,
l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari
esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli
ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti
sull'erogazione dei servizi di accoglienza
o
oltre ai membri del Parlamento nazionale ed europeo,
accedono comunque ai CARA, con le
modalita' fissate con le linee guida, i rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con
esperienza consolidata nel settore e gli avvocati
dei richiedenti asilo
o
possono essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalita' fissate
con le linee guida, anche
sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio
regionale e i soggetti che in
ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o
dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse
rappresentanti
degli organi di informazione
debitamente identificati
o
le linee guida
definiscono le modalita' di accesso dei familiari
ed eventualmente di altri soggetti
che ne facciano motivata richiesta
o
il prefetto, in
conformita' alle linee guida, adotta le disposizioni necessarie per assicurare
una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze
organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy e agli orari delle visite
Nota: con
riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L.
39/1990) era stato disposto quanto segue:
o
al richiedente
asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellart.
35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allinterno dei
centri con piu di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
o
e' consentito
l'accesso ai CDI dei rappresentanti
delle organizzazioni umanitarie
internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva
Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o
sono ammessi ai
CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o
il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e
tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli
stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita'
svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
CARA
operanti alla data 6/3/2012 (Rapp. Comm. Diritti umani del Senato sulla detenzione e Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa):
o
Ancona (nota:
indicazione ambigua): 68, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa
o
Bari Palese,
Area aeroportuale: 744 posti
o
Brindisi,
Restinco: 128 posti
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago: 96 posti (456, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Crotone, Localita'
Sant'Anna: 875 posti (802, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o
Foggia, Borgo
Mezzanone: 856 posti
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo: 138 posti
o
Roma,
Castelnuovo di Porto: 650 posti
o
Trapani, Salina
Grande: 260 posti
o
Centri con
doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA):
Bari Palese,
Area aeroportuale
Brindisi,
Restinco
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago
Catania, Mineo
Crotone,
localit SantAnna
Foggia, Borgo
Mezzanone
Gorizia,
Gradisca dIsonzo
Roma,
Castelnuovo di Porto
Trapani, Salina
Grande
o
Centri con
doppia natura di Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) e Centri di
accoglienza per richiedenti asilo (CARA): Cagliari, Elmas
Centri (CARA e
CDA) attivi sul territorio al 12/3/2015 (Nota Mininterno sulla gestione dei CARA):
o
Gorizia,
Gradisca d'Isonzo
o
Ancona, Arcevia
o
Roma,
Castelnuovo di Porto
o
Foggia, Borgo
Mezzanone
o
Bari, Palese
o
Brindisi,
Restinco
o
Lecce, Don
Tonino Bello
o
Crotone, Loc.
S.Anna
o
Catania, Mineo
o
Ragusa, Pozzallo
o
Caltanissetta,
Contrada Pian del Lago
o
Agrigento,
Lampedusa
o
Trapani, Salina
Grande
o
Cagliari, Elmas
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione: sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi
in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati
dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e
senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di
asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di
detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi
rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di
identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Proc. Repubblica Agrigento e Proc. Repubblica Roma hanno chiesto (e ottenuto dai GIP competenti)
l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di violenza
privata di cui all'art. 610 c.p.,
aperto a seguito di un esposto presentato dall'ASGI in relazione alla permanenza prolungata di stranieri nel CPSA (non CIE) di Lampedusa; secondo le Procure, tale permanenza non corrisponde
alla commissione di alcun reato da parte delle autorita', dal momento che la
legge non disciplina la durata dell'accoglienza ne' la sottopone a controllo giurisdizionale (trattandosi di
permanenza finalizzata al soccorso in attesa che vengano adottati provvedimenti
di rimpatrio o di trattenimento), e che sussistono oggettivi problemi
organizzativi e di sicurezza legati al trasferimento ad altre strutture delle
persone accolte; nota: non si
chiarisce, nei provvedimenti delle Procure, se gli stranieri in questione siano
sottoposti a limitazione coattiva della liberta' personale (nel qual caso si
tratterebbe di trattenimento, in violazione di art. 13 Cost.)
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a
garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano
nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita'
presso centri appositi in cui sia
garantita l'assistenza psicologica e legale
Una Lettera ASGI al Ministero dell'interno e ad altre istituzioni segnala il perdurare di
o
gravi criticita'
nella gestione del CARA di Mineo: mancanza di servizi essenziali (assistenza
legale, il servizio di mediazione linguistico-culturale e l'assistenza sociale
e psicologica), l'eccessivo numero di richiedenti asilo ospitati (circa 4.000,
ben oltre la capienza autorizzata della struttura), episodi di sequestro e
violenza subiti da una richiedente asilo, diversi tentativi di suicidio,
l'arresto di alcune persone accusate di far parte di una organizzazione dedita
al traffico dei migranti e basata proprio presso il CARA
o
prassi seguite
dall'Ufficio immigrazione della questura di Catania presso il centro:
omessa adozione
e comunicazione dei provvedimenti con il quale il questore dispone
l'accoglienza dei richiedenti asilo presso il CARA
omessa consegna
dell'attestato nominativo che certifica la qualita' di richiedente asilo
omesso rilascio
del permesso di soggiorno per richiesta asilo in pendenza della procedura di
protezione internazionale
omessa
erogazione dei servizi di informazione e assistenza legale
L'accoglienza dei richiedenti nei centri
di accoglienza richiedenti asilo e' subordinata
all'effettiva permanenza nella
struttura, salvo che la Prefettura
competente per territorio disponga per ragioni motivate il trasferimento in altro centro (nota: disposizione pleonastica
nell'ambito della delega del D. Lgs. 25/2008; si tratta infatti di una
condizione di ospitalita' obbligata)
L'indirizzo del centro di accoglienza richiedenti asilo o del CIE in cui il richiedente e' ospitato obbligatoriamente o,
rispettivamente, trattenuto e' comunicato dal questore alla Commissione
territoriale e costituisce il luogo di residenza ai fini della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione
internazionale; circ. Mininterno 3/11/2008: irrilevante, a questo fine, l'eventuale fissazione
da parte del prefetto di altro luogo di residenza per il richiedente (nota:
difficile immaginare perche' il prefetto dovrebbe fissare un diverso luogo di
residenza per un richiedente ospitato obbligatoriamente o trattenuto)
Al termine
del periodo di accoglienza o di trattenimento, il richiedente e' tenuto a comunicare alla questura e
alla Commissione territoriale il luogo di domicilio
Se al termine
del periodo di accoglienza o di trattenimento non e' intervenuta la
decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal D. Lgs.
140/2005; in caso di momentanea
indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente puo'
rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA; al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi, rinnovabile fino
alla decisione sulla domanda (art. 4 DPR 21/2015)
L'allontanamento ingiustificato dal
centro d'accoglienza e' comunicato senza
indugio dal gestore del centro a questura e Commissione territoriale (circ. Mininterno 11/3/2008)
L'allontanamento ingiustificato del
richiedente dal centro di accoglienza richiedenti asilo fa cessare le condizioni di accoglienza,
e la Commissione territoriale decide
sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso (nota: non e'
chiaro se si soprassieda in ogni caso all'audizione, o solo qualora il
richiedente risulti irreperibile)
Se dalle verifiche di frontiera emerge che il
richiedente deve essere ospitato
obbligatoriamente in centro di accoglienza o trattenuto in CIE, l'ufficio di polizia di frontiera provvede all'accompagnamento del richiedente presso
l'ufficio immigrazione della questura
(circ. Mininterno 11/3/2008)
o
la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo
che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il
periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che
il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di
art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma
del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale
di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di
rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di
trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga
definitivamente al proprio rimpatrio
In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11:
o
art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa
interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di
confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario,
ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita'
nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per
adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in
materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in
base alla Direttiva 2008/115/CE
o
in caso di abuso
del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di
strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellasilo al
fine di rendere inefficace lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto
in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non
refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga
esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare
dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in
proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del
trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli
articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima
del trattenimento
Trib. Roma:
negata (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-534/11) la proroga
del trattenimento in CIE di un richiedente asilo destinatario di un
provvedimento di respingimento differito,
sulla base dell'assenza di elementi
che dimostrino il carattere pretestuoso
della domanda di asilo e la necessita' di mantenere il provvedimento di
trattenimento (nota: motivazione
confusa, da cui non si evince se il provvedimento di respingimento sia stato
adottato prima o dopo la presentazione della domanda di asilo, escludendosi
solo che quest'ultima sia stata presentata dopo un provvedimento di espulsione;
si osserva comunque che il richiedente proviene dalla Nigeria e che, quindi,
non si puo' ritenere pretestuosa la sua domanda di asilo, data la situazione di
violenza presente nel paese); nello
stesso senso, Trib. Roma:
la proroga del trattenimento in CIE di un richiedente asilo puo' essere concessa
solo se e' evidente che la domanda e' stata presentata in modo strumentale e se
il trattenimento e' indispensabile per evitare che lo straniero si sottragga
all'eventuale allontanamento (nel caso in esame, viene negata la convalida per
un richiedente asilo nigeriano, dato che la situazione di violenza
generalizzata presente nel paese non permette di considerare la domanda
puramente strumentale ed e' facile pronosticare che la domanda verra' accolta);
in senso contrario, segnalato il
caso di convalide di proroga del
trattenimento di tre cittadini nigeriani richiedenti asilo, a seguito di
udienza effettuata in assenza di interprete (da comunicato ASGI; comunicato ASGI: presentato ricorso in Cassazione contro il mancato esercizio del
diritto al contraddittorio)
Dichiarazione di inammissibilita' della domanda (torna all'indice del capitolo)
La Commissione
territoriale dichiara inammissibile
la domanda, e non la esamina, nei
casi seguenti:
o
il richiedente
e' stato riconosciuto rifugiato da
uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e puo' ancora avvalersi della protezione
di tale Stato
o
il richiedente
ha reiterato identica domanda dopo
che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente,
da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione
personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non
dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla
luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione
internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)
Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi
elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina
l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della
protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di
persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa
successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente
commisisone, anche in nuove prove dei
fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia
potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in
sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento
giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per
le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e'
plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per
pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede
procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
Corte App. Trieste: la mutata situazione
politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di
asilo
Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile
per rischio di persecuzione, il
rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a
carattere vincolato, senza che
residui alcuna discrezionalita' in
capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale,
della Commissione territoriale in
merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano
all'allontanamento dello straniero, anche
se non vengono prospettati fatti
sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad
ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi
umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un
provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma
privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico,
esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori
di lavoro
Nota: l'inammissibilita' della domanda non comporta l'irricevibilita' della stessa; l'istruttoria e' effettuata in ogni
caso (circ. Mininterno 11/3/2008)
o
la situazione in
Mali e' grave a causa del conflitto
interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la
concessione della protezione sussidiaria
o
esistono i
presupposti per la reiterazione di
domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita'
rispetto alle altre
Sospensione dell'esame nelle more della
determinazione dello Stato competente (torna
all'indice del capitolo)
Nei casi in cui
si da' luogo alla procedura per la
determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda (nota: non e' previsto in alcun
punto che il questore comunichi alla Commissione territoriale l'avvio della
procedura per la determinazione dello Stato competente); ove sia accertata la competenza di altro Stato, la Commissione dichiara estinto il procedimento
TAR Trentino:
il ricorso contro la revoca di un
permesso per richiesta asilo a seguito della decisione dell'Unita' Dublino in relazione al
trasferimento del richiedente in altro Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun
margine di discrezionalita' nella decisione del questore
Ritiro della domanda; estinzione del procedimento (torna all'indice del capitolo)
Se il
richiedente decide di ritirare la
domanda prima che l'audizione abbia avuto luogo, il ritiro
e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione
territoriale (nota: non e' chiaro da parte di chi), che dichiara estinto il procedimento (nota: questa
disposizione non sembra recepire correttamente quella di cui all'art. 19, co. 1
Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale la Commissione dovrebbe
sospendere l'esame o respingere la domanda, a seguito di un esame vero e
proprio - si direbbe)
Audizione del richiedente (torna all'indice del capitolo)
L'audizione del richiedente e' disposta,
dalla Commissione territoriale o da quella nazionale, tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente
Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione
e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente; il componente che effettua il colloquio sottopone la
proposta di deliberazione alla Commissione; su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge
innanzi alla Commissione (L.
146/2014)[65]
La Commissione
territoriale puo' omettere l'audizione
del richiedente nei seguenti casi:
o
quando ritenga
di avere elementi sufficienti per accogliere
la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
o
quando sia certificata dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita'
del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12,
co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve
trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che
sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la
disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al
rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo
stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di
colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire
all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e'
escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale); in
questi casi, la certificazione, qualora non risulti gia' compresa nella
documentazione allegata alla domanda, e' presentata a cura dell'interessato
entro i termini fissati per l'audizione (art. 5 DPR 21/2015)
Nei casi in cui
la Commissione decide di omettere l'audizione, ne da' tempestiva comunicazione
al richiedente tramite la questura competente (art. 5 DPR 21/2015)
Il colloquio puo' essere rinviato
o
qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile; la
documentazione deve essere allegata all'istanza di rinvio (art. 5 DPR 21/2015)
o
qualora
l'interessato lo richieda per gravi
motivi
Se la Commissione
accorda il rinvio, comunica direttamente all'interessato, presso il domicilio
eletto, la data del nuovo colloquio; in caso contrario, con le stesse
modalita', invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato
per il colloquio o comunque entro la prima data utile (art. 5 DPR 21/2015)
In caso di mancata presentazione al colloquio di
un richiedente regolarmente convocato che non
abbia chiesto il rinvio (nota: non
e' chiaro se ad evitare che la Commissione decida sulla base della
documentazione disponibile basti l'aver richiesto il rinvio o se sia necessario
l'averlo ottenuto), la Commissione nazionale o territoriale decidono sulla base della
documentazione disponibile
Il colloquio si
svolge in seduta non pubblica, e senza la presenza dei familiari, salvo che la Commissione ritenga che la presenza di familiari sia
necessaria per un esame adeguato della domanda; il colloquio col minore e' in ogni caso effettuato in
presenza del genitore che esercita
la potesta' o del tutore
Se il
richiedente e' portatore di esigenze
particolari, come nel caso di minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato
accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza
La Commissione
adotta idonee misure affinche' il colloquio si svolga in condizioni tali da
garantire la riservatezza dell'identita', delle dichiarazioni dei richiedenti e
delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili (art. 5 DPR 21/2015)
Se il
richiedente e' assistito da un avvocato,
questi e' ammesso ad assistere al
colloquio
Dell'audizione
e' redatto verbale contenente tutti
gli elementi forniti dal richiedente a sostegno della domanda a sostegno della
domanda stessa, inclusi dichiarazioni e documentazione relativi ad eta',
identita', cittadinanza, alla condizione sociale propria e, se rilevante, dei
congiunti, ai precedenti luoghi di soggiorno, alle domande di asilo pregresse,
ai documenti di identita' e di viaggio
Del verbale e' data lettura al richiedente in una lingua
a lui comprensibile e, in ogni caso,
tramite interprete (art. 5 DPR 21/2015)
Il verbale e' sottoscritto dal richiedente;
l'eventuale rifiuto di sottoscrivere
il verbale e' registrato nel verbale unitamente ai motivi del rifiuto, ma non osta a che sia assunta una decisione sulla domanda
Copia del
verbale e' rilasciata al richiedente
La Commissione
territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati
relativi al richiedente
La Commissione
nazionale cura la formazione e
l'aggiornamento dei propri componenti
e di quelli delle commissioni territoriali, affinche' i colloqui si svolgano
con la dovuta attenzione al contesto in cui nasce la domanda; la Commissione
nazionale cura anche la formazione degli interpreti,
per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, e quella del
personale di supporto delle commissioni territoriali
Corte App. Bari: il richiedente asilo non e' controparte della Commissione territoriale
ne' del tribunale; non viene interrogato perche' cada in contraddizione, ma
perche' spieghi i fatti, ed eventuali incongruenze possono essere oggetto di
domande di chiarimento, soprattutto se relative a questioni marginali;
l'esaminante ha il compito di sciogliere i propri dubbi, ponendo domande, non
di coltivarli dentro di se'; inidonei a motivare il diniego della protezione
non solo i dubbi puramente ipotetici, ma anche quelli ragionevoli, ma non tali
da inficiare irrimediabilmente l'attendibilita' del racconto
Assistenza legale del richiedente; accesso alle
informazioni e agli atti (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente
puo' farsi assistere a proprie spese
da un avvocato
In caso di ricorso giurisdizionale il richiedente
e' assistito da un avvocato, ed e'
ammesso al gratuito patrocinio ove
ricorrano le condizioni previste dal DPR 115/2002 (artt.
76L e 77L); se il richiedente e' sprovvisto
di un difensore di fiducia e'
assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29
D. Lgs. 271/1989 (art. 8 DPR 21/2015)
Ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio,
la documentazione relativa ai redditi
prodotti all'estero e' sostituita da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall'interessato (art. 8 DPR 21/2015);
in precedenza, in questo senso, Parere ACNUR sull'accesso al gratuito patrocinio, che richiama quanto stabilito da art. 25 D. Lgs.
25/2008 (ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono
essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai
danni del richiedente) e da art. 25 Convenzione di Ginevra del 1951 (se un rifugiato ha normalmente bisogno, per
l'esercizio di un diritto, dell'assistenza di autorita' straniere cui egli non
si puo' rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato
risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro
proprie autorita' sia da un'autorita' internazionale; norma da applicare non
solo a chi sia stato gia' riconosciuto rifugiato, ma anche al rchiedente asilo,
considerato il carattere declaratorio del riconoscimento dello status di
rifugiato); nello stesso senso, Trib. Roma
(data la partticolare situazione fattuale e normativa nella quale si trova il
richiedente asilo, impossibilitato a entrare in contatto con le autorita' del
paese d'origine, nel quale il richiedente stesso allega che avrebbe subito
persecuzione, deve considerarsi valida in ogni caso la prescritta dichiarazione
sostitutiva, senza necessita', per l'interessato, di provare l'impossibilita'
di procurarsi la certificazioe dei redditi prodotti all'estero da parte
dell'autorita' consolare del proprio paese; una volta prodotta la dichiarazione
sostitutiva, l'obbligo gravante sullo straniero deve ritenersi assolto, e lo
stesso va ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e Trib. Roma
(non puo' essere richiesta a un richiedente asilo alcuna certificazione che lo
costringa a rivolgersi alle proprie autorita' diplomatiche o consolari, potendo
in tal caso essere prodotta, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio,
una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, ai sensi di art.
46 co. 1 lett. o DPR 445/2000;
per l'effettuazione di tale dichiarazione sostitutiva non e' richiesta
l'allegazione di un documento di identita', prescritta per le sole
dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta'); in senso opposto, la prassi dell'Ordine degli avvocati di Roma di
chiedere la certificazione dell'autorita' consolare ai fini dell'accesso al
gratuito patrocinio anche in caso di richiesta di protezione internazionale
(segnalata dall'ASGI con lettera ai
ministeri competenti, e poi apparentemente superata, a quanto si evince dalla delibera
con cui si ammette al gratuito patrocinio un richiedente asilo sulla base di
dichiarazione sostitutiva; prassi negativa confermata da comunicato ASGI)
Decr. Mingiustizia 2/7/2012: limite di reddito
per l'ammissione al gratuito patrocinio aggiornato a 10766,33 euro
Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale (in senso contrario, riposta di Corte App. Roma a quesito del Presidente Trib. Roma)
Al richiedente o al suo rappresentante legale (nota: in caso di
richiedente minore), e all'avvocato
che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso, con le modalita' di cui alla L. 241/1990, a tutte le informazioni
relative alla procedura, nonche' (L.
146/2014) alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione
adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso
la decisione della Commissione territoriale o nazionale
Ai procedimenti
per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le
disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli
atti amministrativi di cui ai Capi I (escluso l'art. 2, co. 2; nota: si
tratta della disposizione relativa alla determinazione, da parte
dell'amministrazione, del termine entro il quale il procedimento deve
concludersi), II, IV-bis e V, e agli artt. 7, 8 e 10 del Capo III della L. 241/1990
Tar Lazio:
l'art. 10 bis L. 241/1990, in materia di comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e' applicabile alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale
TAR Lazio:
il richiedente asilo ha diritto di accesso e di copia, ai sensi di art. 25 L. 241/1990, alla documentazione contenuta nel fascicolo
personale relativo alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato,
dato che nessuno dei documenti richiesti rientra infatti tra le eccezioni a
tale diritto previste da art. 24 L. 241/1990; illegittimo il silenzio-diniego mantenuto dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla richiesta
Ruolo dell'ACNUR (torna
all'indice del capitolo)
L'ACNUR svolge attivita' di consulenza e di supporto, in relazione
ai propri compiti istituzionali, in favore del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Mininterno, della Commissione nazionale e delle commissioni
territoriali; note:
o
il ruolo
dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo
rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione
o
non sembra
recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso,
previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo
svolgimento della procedura e sulle decisioni prese
Limiti alla raccolta e alla diffusione di
informazioni (torna all'indice del capitolo)
Le informazioni utili al procedimento non possono essere chieste in alcun
caso ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente;
Note:
o
art. 25, co. 1
D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite
informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa
disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22,
lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera
a, Direttiva 2005/85/CE e' gia'
recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o
la Direttiva 2005/85/CE vieta
solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare
che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle
persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008,
essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o
scopo di questa
disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del
richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa
riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di
evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
In nessun caso le commissioni territoriali e la Commissione nazionale forniscono informazioni circa la
domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ne' altre
informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente o delle
persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora
risiedono nel paese d'origine; note:
o
la Direttiva 2005/85/CE vieta
solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili;
la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e'
comunque legittima
o
non e' chiaro se
il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione
internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del
richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei
familiari che ancora risiedono nel paese d'origine
Note:
o
il recepimento
delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte
del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22,
lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili
della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a
tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente,
alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che
caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai
familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella
delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008
o
con riferimento
allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la
possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono
recare un danno grave al richiedente
Esame prioritario delle domande (torna all'indice del capitolo)
La Commissione
territoriale esamina in via prioritaria
le domande di protezione internazionale nei casi seguenti:
o
la domanda e' palesemente fondata
o
il richiedente
appartiene a una delle categorie
vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili,
anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)
o
sono stati
disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo
(nota: a seguito di presentazione della domanda
successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno
illegali) ovvero il trattenimento in CIE
(nota: sembra piuttosto imprecisa la
corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CIE e quella di
cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un
pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la
corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in
centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co.
4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel
ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la
domanda); in questi casi, la Commissione fissa il colloquio nella prima seduta
disponibile, entro i termini previsti, rispettivamente, per i richiedenti
ospitati obbligatoriamente in CARA o trattenuti in CIE (art. 7 DPR 21/2015)
Sent. Corte Giust. C-175/11: e' legittimo applicare una procedura prioritaria o
accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al
capo II della Direttiva 2005/85/CE, per l'esame di determinate categorie di domande
d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese
d'origine del richiedente
Termini per l'esame della domanda (torna all'indice del capitolo)
Nei casi di trattenimento del richiedente in CIE, la Commissione provvede all'audizione entro 7 gg. dalla data di ricevimento della
documentazione, e adotta la decisione
entro i successivi 2 gg.
(verosimilmente, almeno questo secondo termine fa riferimento a giorni feriali)
Salvo che nel
caso di trattenimento del richiedente in CIE, la Commissione territoriale effettua il colloquio con il richiedente entro
30 gg. dal ricevimento della domanda e decide
entro i 3 gg. feriali successivi;
nota: non e' prevista da alcuna disposizione, se non nel caso di richiedente
che debba essere trattenuto obbligatoriamente, la trasmissione della domanda e
della documentazione allegata alla Commissione territoriale; se il termine di 3 giorni per la decisione non puo' essere rispettato per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi
elementi, la Commissione territoriale informa
il richiedente e la questura competente
Il Ministro
dell'interno ha chiesto, con una circolare, ai presidenti delle commissioni
territoriali di accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale (comunicato Stranieriinitalia)
Sent. Corte Giust. C-175/11: e' legittimo applicare una procedura prioritaria o
accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al
capo II della Direttiva 2005/85/CE, per l'esame di determinate categorie di domande
d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese
d'origine del richiedente
TAR Puglia:
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione dell'interno sulla domanda di
protezione internazionale; non puo' essere risarcito il danno, dato che questo
si avrebbe solo in caso di riconoscimento della protezione, cosa lasciata alla
valutazione discrezionale dell'amministrazione (nota: la valutazione
discrezionale riguarda solo la sussistenza di motivi ostativi associati al
pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello
Stato)
Acquisizione di nuovi elementi (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente
puo' inviare alla Commissione
territoriale memorie e documentazione in
ogni fase del procedimento
Se la domanda viene reiterata dal richiedente prima
che sia stata presa una decisione da
parte della Commissione sulla precedente domanda, gli elementi alla base della
nuova domanda sono valutati nell'ambito dell'esame della precedente
Decisione della Commissione territoriale (torna all'indice del capitolo)
Nel caso in cui
il richiedente provenga da un paese
d'origine sicuro ma abbia addotto gravi
motivi per non ritenere sicuro quel paese nelle circostanze
specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi
sulla domanda prima che siano stati esaminati i gravi motivi invocati dal
richiedente; tra questi motivi possono essere compresi gravi discriminazioni e
repressioni di comportamenti,
riferiti al richiedente, che in Italia non
costituiscono reato e risultano
oggettivamente perseguibili nel paese
d'origine
Nota: si
definisce paese di origine sicuro un
paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano
reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di
uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame
in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
o
se lo Stato
membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo
territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
se e' stata
avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art.
7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non
abbiano preso una decisione al riguardo
o
se il Consiglio
o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
o
se uno Stato
membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la
domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata,
senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato
membro
La domanda e'
esaminata alla luce delle informazioni
circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, raccolte
dalla Commissione nazionale o da quella territoriale; la Commissione nazionale
aggiorna le informazioni sulla base dei dati forniti dall'ACNUR e dal MAE,
anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti
umani operanti a livello internazionale (L. 146/2014), e le mette a
disposizione, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, delle commissioni
territoriali e degli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
La Commissione territoriale acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione
del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro
probatorio prospettato dal richiedente (L. 146/2014); note:
o
in
base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e'
tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi
significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova,
Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012)
o
L. 146/2014
prevede lo stesso dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni
necessarie a integrazione del quadro probatorio a carico del giudice, in caso
di impugnazione della decisione della Commissione territoriale
La decisione e' assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale,
sulla base di un congruo esame
effettuato ai sensi del D. Lgs. 251/2007; quando la domanda presentata dal genitore e' estesa ai figli minori,
la decisione e' assunta in modo individuale
per il genitore e per ciascuno dei figli (art. 6 DPR 21/2015)
In caso di mancata presentazione ingiustificata del richiedente
all'audizione, la Commissione da' atto, nella dcisione, che essa e' stata
assunta in mancanza di audizione (art. 5 DPR 21/2015);
la Commissione decide nella prima seduta
utile dall'accertamento della mancata presentazione, e comunque entro 3 gg decorrenti dalla mancata
presentazione (art. 6 DPR 21/2015)
Salvi i casi di
procedimento di esame estinto e di inammissibilita' della domanda, la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
o
riconosce
lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o
rigetta la
domanda, quando non sussitano i presupposti
per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra
una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione
internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga
da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze
specifiche in cui egli si trova
o
rigetta la
domanda per manifesta infondatezza
quando l'insussistenza dei
presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione (da D. Lgs.
159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente
strumentale della domanda
Nei casi
in cui rigetti la domanda di
protezione internazionale ma ritenga
che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi umanitari ai
sensi di art. 5, co. 6 T.U.; nota: il rilascio e il rinnovo del permesso per motivi
umanitari non sono sottoposti al versamento del contributo di importo compreso tra 80
euro e 200 euro previsto per gli altri permessi (art. 5, co. 2-ter T.U.
introdotto da L. 94/2009)
Il permesso per motivi umanitari e'
rilasciato, in questi casi, con durata
di 2 anni (art. 6 DPR 21/2015)
Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non
credibile, sulla base del fatto che aspetta
un figlio dalla compagna italiana
La Commissione
territoriale trasmette gli atti al
questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere
che il richiedente e' stato vittima
dei delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu') 601 (tratta
di persone) c.p.
Sent. Corte Giust. C-277/11: se uno straniero richieda il beneficio dello status
di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato
e l'autorita' nazionale competente intende respingere anche questa seconda
domanda, tale autorita' non e' tenuta, prima dell'adozione della sua decisione,
ad informare l'interessato dell'esito negativo che prevede di riservare alla
sua domanda ne' a comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il
rigetto di quest'ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere
il suo punto di vista in proposito; tuttavia, in un sistema come quello messo
in atto dalla normativa irlandese, caratterizzato dall'esistenza di due procedure distinte e successive per l'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
e della domanda di protezione
sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto,
nell'ambito di ciascuna procedura, del diritto del richiedente ad essere
sentito; in tale sistema, la circostanza che l'interessato sia gia' stato
validamente sentito durante l'istruzione della prima domanda non implica che si
possa eludere tale formalita' nell'ambito della procedura relativa alla seconda
domanda
Concl. Avv. Gen. C-604/12: e' legittimo subordinare l'esame di una domanda di
protezione sussidiaria al preventivo rigetto di una domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato
In caso di riconoscimento della protezione internazionale o di rilascio di un permesso per motivi umanitari, se e' stato sospeso
il procedimento penale per il reato
di ingresso o soggiorno illegale il
giudice di pace pronunzia sentenza di non
luogo a procedere (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009)
Giurisprudenza in materia di permesso per motivi
umanitari:
o
Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare
l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non
puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo
tecnico e non autorita' di governo); al questore
resta solo l'accertamento degli altri
requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la
competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del
permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio,
Trib. Verona,
sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)
o
TAR Lazio:
in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di
riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente
l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico,
o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti
asilo
o
Trib. Roma:
il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle
norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali,
dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al
rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o
Sent. Cons. Stato 5619/2009 e Trib. Verona:
non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei
motivi umanitari
o
Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il
rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di
protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano
temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della
situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del
richiedente; nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012
o
Trib. Roma:
a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di
un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei
requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma
solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita'
di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione
(nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)
o
Trib. Prato:
la ratio della protezione umanitaria
va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi
meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del
richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di
salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti
quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie
astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette,
in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs.
286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante
rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che
rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi
umanitari, adire la Commissione
territoriale; in ordine all'onere
della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del
quale particolarmente pregnante e' il potere
officioso riconosciuto al giudice
chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo
straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del
richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello
straniero regolarmente soggiornante
o
Trib. Napoli:
la disposizione normativa in materia di protezione umanitaria non enuncia in
via esemplificativa quali debbano essere considerali i seri motivi; e' quindi
suscettibile di ampia interpretazione,
e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione
a causa di particolari condizioni di vulnerabilita'
dei soggetti, quali per esempio motivi di salute
o di eta', ma anche oggettive (cioe'
relative al paese di provenienza),
quali una grave instabilita' politica,
episodi di violenza o insufficiente
rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali
o altre situazioni similari
o
Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia):
i permessi per motivi umanitari di
cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri
beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non
(discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo
l'accertamento dei presupposti (nello stesso senso, Trib. Roma:
il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle
norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali,
dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al
rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in
patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice
ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia,
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
TAR Lazio);
ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui
sussistano i presupposti del diritto
a soggiornare per uno di questi motivi non
configura il reato di soggiorno illegale;
in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede
la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un
permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare
entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento
in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle
pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi
effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art.
10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per
ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di
soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio
di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel
momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e'
quindi da punire con l'ammenda
o
TAR Piemonte:
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del
provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del
rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando
la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota:
mia interpretazione di una formulazione confusa)
o
TAR Puglia:
il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur
viola art. 5, co. 6 T.U.
o
Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il
provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare
la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato
ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un
diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un
permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo,
non costitutivo
o
Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte
della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non
venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi
di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse
da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di
protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti
alla decisione di rigetto non impugnata, ma
anche quelli ignorati in sede di
valutazione della Commissione territoriale perche'
non allegati dal richiedenti o non
accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio
dell'obbligo di cooperazione istruttoria
cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale,
circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il
richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non
e' stata in grado di accertarle
o
Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi
elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina
l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della
protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di
persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa
successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente
commisisone, anche in nuove prove dei
fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia
potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in
sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento
giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per
le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e'
plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per
pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede
procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
o
Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile
per rischio di persecuzione, il
rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a
carattere vincolato, senza che
residui alcuna discrezionalita' in
capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale,
della Commissione territoriale in
merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano
all'allontanamento dello straniero, anche
se non vengono prospettati fatti
sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad
ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi
umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un
provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma
privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico,
esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori
di lavoro
o
Trib. Roma:
disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana
che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione
cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire
persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare
o
Trib. Verona:
rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il
permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in
ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese
per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice
penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e'
perseguita penalmente
o
Trib. Roma:
ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la
sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale
egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o
Trib. Bari:
concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla
situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione
internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di
un rischio di persecuzione in patria
o
Trib. Napoli:
concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione
presente tra musulmani e cristiani in Nigeria
o
Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che
dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei
diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a
dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio
che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e'
mal tollerata
o
Trib. Roma:
concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a
condizione personale) a un cittadino del Benin
ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam
o
Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico
in Costa d'Avorio, pur non
delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per
il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento
del diritto alla protezione umanitaria
o
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il
conflitto
o
Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del
soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia
mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di
rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie,
riconosciuta a un cittadino del Togo)
o
Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali,
la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado
di violenza generalizzato a livello tale
da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste
o
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a
motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo
paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del
diritto alla protezione sussidiaria
o
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico
(appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in
un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione),
sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria
o
Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la
metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la
richiedente si trova in Italia da 5
anni ed e' ormai qui integrata
o
Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a
causa delle violenze domestiche
subite dal compagno della madre
o
Trib. Torino:
riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano
fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita'
comune; nota: si ravvisano le
ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a
seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in
patria)
o
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e'
reso responsabile di detenzione
illegale di armi, reato grave e tale
da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a
quanto si evince dalla sentenza)
o
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente
asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi
addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante
di cure mediche per le gravi
difficolta' di deambulazione
o
Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare,
lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita'
di ricevere le cure adeguate in patria
o
Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria
o
Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione
umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad
un cittadino nigeriano che afferma,
senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in
prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko
Haram nei confronti di una chiesa cristiana
o
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente
asilo sulla base dei cenni di prova forniti dall'interessato in relazione alla
situazione di instabilita' del paese di provenienza (nota: nella sentenza non e' nemmeno indicato di quale paese si
tratti!) e del fatto che e' stato documentato lo svolgimento di attivita'
lavorativa (nota: sentenza
vergognosa!); nello stesso senso, Trib. Trieste (nota: sentenza fotocopia di
Trib. Trieste)
o
Trib. Napoli:
i disordini presenti in Bangladesh
motivano il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria per un
richiedente asilo bengalese
o
Trib. Napoli:
la situazione tuttora sussistente in Bangladesh
motiva il diritto dello straniero proveniente da quel paese ad ottenere, sia
pure per un periodo limitato, l'ulteriore rinnovo di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari
o
Trib. Napoli:
riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo della
Guinea Bissau, sulla base della
situazione di insicurezza ed instabilita' ancora presente nel paese (in
particolare, nell'area di confine con il Senegal, per la contrapposizione tra
frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare
senegalese)
La decisione
sulla domanda di protezione internazionale e' inviata tempestivamente alla questura per la notifica
all'interessato (art. 6 DPR 21/2015)
Il richiedente
e' tempestivamente informato della decisione
Le decisioni sulle domande di protezione
internazionale sono comunicate per
iscritto e, se negative, accompagnate da motivazione di fatto e di diritto e dall'indicazione delle
modalita' di impugnazione; le
decisioni specificano anche se la presentazione del ricorso sospende o meno gli
effetti del provvedimento impugnato (art. 6 DPR 21/2015)
Al richiedente
al quale sia riconosciuto lo status
di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello
predisposto dalla Commissione nazionale (art. 6 DPR 21/2015)
Sent. Cass. 2294/2012: l'amministrazione non e' tenuta a
comunicare i provvedimenti in materia di asilo in lingua conosciuta al richiedente; in senso opposto, Trib. Roma:
e' nullo il provvedimento di diniego della protezione internazionale che non
sia stato tradotto nella lingua indicata dal richiedente o nell'altra, tra
quelle veicolari, da lui prescelta (sussistono, in queste condizioni, i
presupposti per la rimessione in termini in caso di impugnazione tardiva; in
questo senso, anche Trib. Roma,
secondo cui - coerentemente con Ord. Cass. 18493/2011 - il giudice deve pero' valutare da quale momento
l'interessato sia venuto effettivamente a conoscenza del contenuto del
provvedimento, da quel momento decorrendo i termini per l'impugnazione)
Conseguenze delle decisioni negative (torna all'indice del capitolo)
In caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento di esame
per ritiro della domanda o di
dichiarazione di inammissibilita'
della domanda, il richiedente e' tenuto a lasciare
il territorio dello Stato una volta scaduti
i termini per l'impugnazione, salvo
che gli sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno; a questo fine, si provvede
o
con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente
in centro di accoglienza richiedenti
asilo o trattenuto in CIE;
o
con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui sia stato
rilasciato un permesso di soggiorno
per richiesta asilo
Note:
o
non e' chiaro se
il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D.
Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal
territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione
o
l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza
valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in
CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE
o
l'adozione di un
provvedimento di espulsione (in generale
gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non
siano stati disposti ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza
obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un
rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di
art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o
in relazione al
caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i
termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa
menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione
Trib. Trieste: illegittimo l'allontanamento del richiendente che
abbia presentato ricorso nei termini e che sia in attesa di decisione del
giudice sull'istanza di sospensione
In caso di esito
negativo definitivo (essendo esaurite le possibilita' di impugnazione),
dovrebbe essere riattivato
l'eventuale procedimento penale per il reato
di ingresso o soggiorno illegale (da art. 10-bis T.U., introdotto da L.
94/2009)
Note:
o
TAR Puglia:
il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur
viola art. 5, co. 6 T.U.
o
TAR Marche:
dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la
domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a base del diniego
di permesso di soggiorno
o
TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il
permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della
Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso
senso, TAR Veneto,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione
dell'istituto della translatio iudicii:
sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il
processo e' riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio
di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)
Prassi adottata
dalla questura di Bari (secondo
quanto segnalato da un legale):
in caso di diniego dell'asilo, al richiedente ospitato in centro accoglienza richiedenti asilo viene immediatamente notificato un provvedimento di espulsione e di trattenimento in CIE; l'allontanamento e' sospeso fino alla scadenza dei termini di impugnazione del diniego
o
la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo
che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il
periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che
il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di
art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma
del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale
di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di
rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di
trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga
definitivamente al proprio rimpatrio
In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11: in caso di abuso del diritto di asilo (quando,
cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della
normativa in materia di concessione dellasilo al fine di rendere inefficace
lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto
in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non
refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga
esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare
dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in
proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del
trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli
articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima
del trattenimento
Procedimenti di revoca e cessazione dello status di
protezione internazionale: garanzie (torna
all'indice del capitolo)
La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca
della protezione internazionale, svolge l'istruttoria
per l'acquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura
competente (art. 14 DPR 21/2015)
Nel procedimento
di revoca o di cessazione dello status di protezione
internazionale l'interessato deve godere delle garanzie seguenti:
o
essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento dello status e dei motivi
di tale nuovo esame
o
avere la
possibilita' di esporre in un colloquio
personale o in una dichiarazione
scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata
all'interessato) i motivi che militano contro
la revoca o la cessazione dello
status; la Commissione nazionale dispone, ove lo ritenga necessario,
l'audizione del medesimo (art. 14 DPR 21/2015;
nota: il D. Lgs. 25/2008 non lascia
alla Commissione nazionale il compito di decidere se accogliere o meno la
richiesta dello straniero di essere ascoltato)
Si applicano, in
quanto compatibili, le garanzie
previste per il primo esame della
domanda
In caso di avvio
del procedimento di cessazione o revoca, la Commissione informa l'ufficio della questura
competente (art. 14 DPR 21/2015)
L'audizione si svolge secondo le
modalita' previste per il primo esame; se
l'interessato, benche' regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto il rinvio, o,
avendolo chiesto, non trasmette la certificazione sull'impossibilita' di
sostenere il colloquio, la Commissione decide
sulla base della documentazione
disponibile (art. 14 DPR 21/2015)
La decisione e' comunicata alla questura
per la notifica all'interessato (art. 14 DPR 21/2015)
La Commissione
nazionale decide entro 30 gg dal colloquio o dal
ricevimento della dichiarazione scritta (art. 14 DPR 21/2015;
e in mancanza di dichiarazione scritta e di richiesta di colloquio?)
Se sussistono le
condizioni per la cessazione o per la revoca, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero
se ritiene che sussistono gravi motivi
di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi
umanitari della durata di 2 anni
(art. 14 DPR 21/2015)
Nel caso in cui
la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione
internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno ad altro titolo
se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 286/1998 (art. 14 DPR 21/2015)
Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria che scada
nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale e' rinnovato fino alla decisione della
Commissione (art. 14 DPR 21/2015)
Nei casi di
revoca o cessazione dello status di protezione internazionale la Commissione nazionale, se ritiene che
possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli
atti al questore per l'eventuale
rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari ai
sensi di art. 5, co. 6 T.U.
Ricorso contro le decisioni della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale (torna
all'indice del capitolo)
Avverso la decisione della Commissione territoriale
e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo del
distretto di Corte d'appello in cui ha sede
o
la Commissione
territoriale, se la controversia e' relativa a un provvedimento adottato da
tale Commissione
o
la Commissione territoriale che ha
adottato il provvedimento di riconoscimento della protezione di cui la
Commissione nazionale ha poi dichiarato la revoca o la cessazione, se la
controversia e' relativa a tale revoca o cessazione
o
il centro ove il
ricorrente e' accolto o trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o
trattenimento in CIE (D. Lgs. 150/2011)
Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato, ottenendo solo
il riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria (nota: in realta', non e' previsto che la domanda di asilo
specifichi il tipo di status richiesto; tuttavia, la sostanza della
disposizione e' corretta, potendo il richiedente ritenere di meritare il
riconoscimento dello status di rifugiato)
Corte App. Bologna: il fatto che la Commissione territoriale, dopo aver in un primo
momento rigettato la domanda di asilo del richiedente, abbia dato indicazione
alla questura per il rilascio di un permesso
per motivi umanitari non e'
motivo sufficiente per dichiarare cessata
la materia del contendere, se l'interessato ha chiesto nel ricorso al
tribunale che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (di natura certamente piu' duratura)
Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania, TAR Sicilia,
TAR Sicilia,
Trib. Verona,
sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012): competenza del giudice ordinario anche per il
ricorso contro i provvedimenti negativi in materia di permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6; il rilascio
di tale permesso corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri
beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore,
non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo
l'accertamento dei presupposti; nello stesso senso, Corte App. Palermo, Trib. Roma
(il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle
norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali,
dovendo quindi cedere il rischio per la sicurezza pubblica di fronte al
rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in
patria), TAR Lazio
Ord. Cass. 11586/2012: e' illegittimo
il rigetto del ricorso avverso il
diniego della protezione internazionale e umanitaria motivato dall'assenza di prova del rischio di
persecuzione (nella fattispecie, fondato sull'omosessualita' e l'appartenenza
religiosa del ricorrente) se e' passata in giudicato
la sentenza di altro giudice con cui si accoglie, per l'esistenza di tale rischio,
il ricorso avverso il provvedimento
di espulsione dell'interessato, e
non sono stati accertati ne' dedotti fatti successivi che superino tale
giudicato (nota: testo dell'ordinanza pressoche' incomprensibile)
Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg. (60 gg. se il richiedente
risiede all'estero) dalla notificazione
(D. Lgs. 150/2011) del provvedimento (D. Lgs. 150/2011); i termini sono dimezzati
se il richiedente e' stato
trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in un CARA
(D. Lgs. 150/2011); note:
o
trattandosi di
un diritto soggettivo, la
possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al
rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di
sospensione di allontanamento
o
la compressione dei tempi per la
presentazione del ricorso non sembra
rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere,
in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino
illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di
presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al
piu' presto
Il ricorso e'
depositabile per posta (Trib. Catanzaro: rileva la data di spedizione del ricorso, non quella di ricezione) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana (D. Lgs. 150/2011;
in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione e inoltro
all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le
comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza, la procura speciale al
difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare)
Le comunicazioni
e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di
deposito in cancelleria
Si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs.
150/2011)
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011),
all'interessato e (L. 94/2009) al Ministero dell'interno, presso la
Commissione, nazionale o
territoriale, competente, e sono comunicati
al pubblico ministero
Il Ministero dell'interno puo' stare in giudizio, per il solo primo grado (D. Lgs. 150/2011),
tramite propri dipendenti (D. Lgs. 150/2011) o un rappresentante designato
dalla Commissione, nazionale o territoriale, che ha adottato l'atto impugnato, salvo che (D. Lgs. 150/2011) l'Avvocatura dello Stato decida di
assumere direttamente la trattazione della causa
La Commissione che ha adottato l'atto
impugnato puo'
depositare gli atti e e la documentazione
che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria (D. Lgs. 150/2011)
Il giudice acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla
specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione
del quadro probatorio prospettato
dal richiedente (L. 146/2014); note:
o
D.
Lgs. 150/2011 prevedeva gia', ma piu' debolmente, che il giudice possa procedere
anche d'ufficio agli atti istruttori necessari alla
definizione della controversia
o
in
base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e'
tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi
significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova,
Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012); L. 146/2014 prevede lo stesso dovere di
acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie a integrazione del quadro
probatorio a carico della Commisisone territoriale
Ord. Cass. 10546/2012: l'iniziativa di collaborazione d'ufficio del
giudice puo' essere negata le volte in cui le prospettazioni del richiedente
protezione siano di tale implausibilita' da rendere inutile l'iniziativa
stessa, ma non le volte in cui il richiedente protezione, per violazione della
norma sull'obbligo di preavviso di cui all'art. 7 L. 241/1990, non abbia potuto ragionevolmente formulare alcuna
produzione o deduzione, a maggior ragione se non e' stata disposta audizione
che desse all'interessato la possibilita' di prospettare i fatti a sostegno
della propria richiesta
Trib. Prato:
in ordine all'onere della prova, il
regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e'
il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare
nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere
della protezione invocata, si applica anche in caso di richiesta di protezione umanitaria
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
Trib. Genova: in sede di ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale rileva anche la produzione di nuovi elementi da parte
dell'interessato
Trib. Roma:
in sede di ricorso, l'autorita' giudiziaria non e' vincolata ai motivi di
opposizione (non si tratta di impugnazione, tecnicamente intesa), ma deve
effettuare un completo riesame nel
merito della domanda
Corte App. Roma: la violazione di regole procedimentali da parte dell'amministrazione
in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e' irrilevante in sede
di ricorso davanti al giudice, dato che l'atto conseguente alla decisione della
Commissione territoriale non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva dei
presupposti della protezione internazionale, e non incide sul diritto
soggettivo allo status oggetto del giudizio
Trib. Torino:
ininfluente la mancata comparizione del ricorrente (nel caso, per di piu', non
imputabile al ricorrente stesso, alla luce del disposto trasferimento al
lontano CARA di Foggia, dopo lemissione del provvedimento di sospensione
cautelare)
Corte App. Napoli: in tema di protezione internazionale, in caso di mancata comparizione
dell'interessato all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la
regolarita' della notificazione del ricorso, deve decidere nel merito il
reclamo, essendo esclusa la possibilita' di una decisione di rinvio della
trattazione o di improcedibilita' per disinteresse alla definizione o di non
luogo a provvedere (Ord. Cass. 18043/2010; se anche non si aderisse a questo
rientamento, si dovrebbe applicare art. 181 c.p.c.,
con rinvio ad altra udienza, e non, invece, dichiarare immediatamente estinto
il giudizio); assegnato un termine di tre mesi per la riassunzione del processo
davanti al giudice di primo grado
Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta
di sospensione (torna all'indice del capitolo)
La proposizione del ricorso avverso la
decisione che rigetta la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale o (D. Lgs. 150/2011) che dichiara la revoca o la cessazione
dello status sospende l'efficacia
del provvedimento impugnato, salvo che nei casi seguenti:
o
la decisione e'
stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il
richiedente allontanato
ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo
o
la domanda e'
stata rigettata per manifesta
infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)
o
il ricorso
riguardi la dichiarazione di inammissibilita'
della domanda di protezione internazionale
o
il ricorrente e'
ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo
avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno
illegale (D. Lgs. 150/2011); in difetto
di adeguata motivazione del
provvedimento di ospitalita' presso
il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs.
25/2008 (Trib. Roma)
o
il ricorrente e'
trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)
Nota: circ. Mininterno 11/3/2008 non considera
esplicitamente, tra i casi in cui il ricorso ha effetto sospensivo automatico,
quello del richiedente entrato illegalmente in Italia che si presenti spontaneamente a chiedere asilo
Nota: in senso
contrario alla possibilita' di escludere un effetto sospensivo della
proposizione del ricorso, Trib. Palermo (il richiedente asilo cui sia stato
negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di
soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino
alla definizione del procedimento di merito) e Sent. CEDU 26/4/2007 Gebremedhin
c. Francia, citata in un comunicato
(artt. 3 e 13 impongono l'effetto sospensivo automatico del ricorso, data la
natura irreversibile del pericolo di tortura o di trattamento inumano o
degradante cui lo straniero va incontro in caso di rimpatrio)
Nei casi in cui
il ricorso (avverso la decisione che
rigetta la domanda o la dichiarazione di inammissibilita') non ha effetto sospensivo
automatico, l'esecuzione del provvedimento puo'
essere sospesa dal giudice competente, su
richiesta e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, in
presenza di gravi e circostanziate ragioni; in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la
sospensione puo' essere disposta con decreto
pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la
prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)
Trib. Milano:
sospesa l'esecutorieta' del
provvedimento della Commissione territoriale con cui si dichiara inammissibile
la domanda di asilo, in base al fatto che i motivi su cui si fonda
l'opposizione al provvedimento appaiono ragionevolmente fondati e al pericolo di danno grave ed irreparabile (situazione di pericolo in patria,
accentuato da una minorata difesa dovuta a problemi di salute) derivante dal
tempo occorrente per la decisione sull'opposizione (nota: in relazione allo stesso caso, Trib. Milano
impone all'amministrazione, che ha proceduto illegittimamente all'espulsione
dello straniero senza attendere la decisione sull'istanza di sospensione da lui
presentata nei termini, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire
la presenza dell'interessato sul territorio dello Stato fino alla definizione
del giudizio di primo grado)
Trib. Trieste: illegittimo l'allontanamento del richiendente che
abbia presentato ricorso nei termini e che sia in attesa di decisione del
giudice sull'istanza di sospensione
Nota: art.
35, co. 8 D. Lgs. 25/2008, soppresso da D. Lgs. 150/2011, stabiliva quanto
segue: fino all'adozione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide
sulla richiesta di sospensione, il ricorrente per il quale
sia in corso l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti
asilo, avendo egli presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di
ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (da D. Lgs. 159/2008),
ovvero il trattenimento in CIE permane
nel centro in cui si trova; non e' chiaro come sia disciplinata
ora questa situazione
Nel caso in cui
il giudice accolga l'istanza di sospensione del provvedimento, il
questore rilascia all'interessato un permesso
di soggiorno per richiesta asilo e ne dispone l'accoglienza in un centro accoglienza richiedenti asilo
TAR Marche:
non puo' essere posto alla base del diniego del permesso di soggiorno il rigetto
della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato
tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del
provvedimento impugnato
Sent. Cons. Stato 4996/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
richiesta asilo se l'interessato e' in attesa dell'esito del ricorso presentato
contro la decisione negativa della Commissione centrale, dato che la procedura
include l'eventuale fase giurisdizionale e che e che art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 vieta agli Stati contraenti di espellere coloro che
richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di persecuzione (nota: sentenza relativa a un
provevdimento adottato prima cdell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008)
Nota:
secondo Sent. Cons. Stato 3980/2013 e Sent. Cons. Stato 4984/2013, in caso di presentazione del ricorso, se lo
straniero e' autorizzato dal tribunale a soggiornare, deve chiedere un distinto
permesso al questore; benche' le sentenze riguardino provvedimenti adottati
prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, quando non era previsto in
nessun caso un effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso,
non tengono conto delle disposizioni, allora vigenti, di cui all'art. 17 co. 4
DPR 303/2004, in base alle quali il questore rilascia allo straniero che abbia
ottenuto dal prefetto l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato
nelle more del ricorso, senza che necessiti una esplicita nuova richiesta da
parte dell'interessato; l'interpretazione erronea potrebbe essere applicata
anche con riferimento a situazioni disciplinate da D. Lgs. 25/2008
Prassi adottata
dalla questura di Bari (secondo
quanto segnalato da un legale):
in caso di diniego dell'asilo, al richiedente ospitato in centro accoglienza richiedenti asilo viene immediatamente notificato un provvedimento di espulsione e di trattenimento in CIE; l'allontanamento e' sospeso fino alla scadenza dei termini di impugnazione del diniego
Per i ricorsi presentati prima dell'entrata
in vigore del D. Lgs. 25/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 17 DPR 303/2004 sull'autorizzazione
da parte del Prefetto alla
permanenza sul territorio dello stato nelle more della decisione sul ricorso (circ. Mininterno 11/3/2008)
o
la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo
che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il
periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della
decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o,
eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale
decisione
o
e' legittimo che
il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione
internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di
art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma
del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale
di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di
rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di
trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga
definitivamente al proprio rimpatrio
In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-534/11: in caso di abuso del diritto di asilo (quando,
cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della
normativa in materia di concessione dellasilo al fine di rendere inefficace
lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto
in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo
allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della
procedura di asilo, il principio di non
refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga
esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare
dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in
proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del
trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli
articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima
del trattenimento
Sent. CEDU A. C. et al. c. Spagna: condannata la Spagna, per violazione di art. 13
(diritto ad un ricorso effettivo), in combinato disposto con artt. 2 (diritto
alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver disposto l'espulsione di richiedenti asilo
dopo che la richiesta di asilo era stata respinta sulla base di una procedura
accelerata non adeguata a vagliare in modo appropriato gli elementi a sostegno
della domanda stessa, in un contesto normativo in cui la presentazione di
ricorso non ha un effetto sospensivo sull'allontanamento (l'allontanamento era
stato poi sospeso grazie ad una interim
measure adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)
Decisione del giudice (torna
all'indice del capitolo)
L'ordinanza che definisce il giudizio (D.
Lgs. 150/2011) rigetta il ricorso o riconosce lo status di rifugiato o di destinatario di protezione sussidiaria; l'ordinanza e' comunicata alle parti a cura della cancelleria (D. Lgs. 150/2011)
La
controversia e' trattata in ogni grado
in via d'urgenza (D. Lgs. 150/2011)
Sent. Cass. 25873/2013: spetta al giudice la decisione di procedere o meno
all'audizione dello straniero
richiedente protezione
Corte App. Bari: il richiedente asilo non e' controparte della Commissione territoriale
ne' del tribunale; non viene interrogato perche' cada in contraddizione, ma
perche' spieghi i fatti, ed eventuali incongruenze possono essere oggetto di
domande di chiarimento, soprattutto se relative a questioni marginali;
l'esaminante ha il compito di sciogliere i propri dubbi, ponendo domande, non
di coltivarli dentro di se'; inidonei a motivare il diniego della protezione
non solo i dubbi puramente ipotetici, ma anche quelli ragionevoli, ma non tali
da inficiare irrimediabilmente l'attendibilita' del racconto
Gradi di ricorso ulteriori (torna all'indice del capitolo)
Appello
(da Manuale SRAR sulla tutela dei richiedenti asilo):
o
disciplinato da
art. 702-quater c.p.c.)
o
deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro il
30 gg dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza che definisce il
giudizio di primo grado; Corte App. Catania: se il ritardo nella proposizione del ricorso e' causato da un comportamento omissivo dell'avvocato, e
l'avvocato stesso ha omesso di indicare la data in cui ha ricevuto il mandato,
ma non contesta che tale data sia anteriore alla scadenza dei termini, il
ricorrente ha diritto alla rimessione in
termini
o
non e'
specificato se l'atto introduttivo debba essere nella forma di citazione o di
ricorso (quest'ultima forma appare preferibile in virtu' del principio di
ultrattivita' del rito seguito in primo grado)
o
la proposizione
dell'atto di appello non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordinanza
impugnata; la Corte d'Appello adita, tuttavia, su istanza del richiedente
asilo, e comunque in presenza di gravi e circostanziate ragioni, puo' disporne
la sospensione
o
la Corte
d'Appello puo' ascoltare nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove
e nuovi documenti se li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero
quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento
sommario per causa ad essa non imputabile (art. 702-quater c.p.c.).
o
la Corte
d'Appello decide con sentenza, accogliendo o rigettando il gravame proposto
Ricorso per cassazione (da Manuale SRAR sulla tutela dei richiedenti asilo):
o
deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla notificazione del
provvedimento impugnato (Ord. Cass. 10546/2012: non opera il termine di decadenza dalla notifica
della sentenza di appello se la sentenza non e' stata notificata nel suo testo
integrale ma solo nel dispositivo; trova in questo caso piena applicazione il
termine annuale residualmente operante)
o
il ricorso per
Cassazione non ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato: l'effetto
sospensivo puo' comunque essere decretato dal Giudice d'Appello su istanza di
parte
La
controversia e' trattata in ogni grado
in via d'urgenza (D. Lgs. 150/2011)
Accoglienza del ricorrente (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente
asilo che abbia proposto ricorso
avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale
(verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
Tribunale, la Corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa) ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo rimane ospitato nella stessa
struttura con le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005; l'accoglienza
prosegue per un periodo non superiore,
comunque, a 6 mesi dalla presentazione
della domanda (circ. Mininterno 11/3/2008; nota: il riferimento e' all'Allegato A
del Decreto Mininterno 28/11/2005)
Il richiedente
asilo trattenuto in CIE che abbia
ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato
e' ospitato (verosimilmente, si deve intendere "e' ospitato
obbligatoriamente") in un centro di
accoglienza richiedenti asilo con le modalita' stabilite dal D. Lgs.
140/2005
Rinuncia alla protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
La rinuncia espressa allo status di protezione internazionale determina la decadenza dallo status (nota: non e'
chiaro come debba essere formalizzata tale rinuncia espressa)
Circ. Mininterno 15/12/2011: anche allo scopo di assicurare certezza alle
situazione giuridiche, la Commissione
territoriale competente in relazione alla questura che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o disposto il suo ultimo rinnovo (anche quando lo status
al quale si rinuncia sia stato concesso da altra commissione territoriale o
dalla Commissione centrale ovvero dalla Sezione Stralcio della Commissione
nazionale) prende atto della rinuncia alla protezione
internazionale, procedendo a
o
verificare
che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia,
comunque, valida ed efficace
o
comunicare
l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto
(nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazione
della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso
di soggiorno, il documento di viaggio
ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale
Riservatezza (torna
all'indice del capitolo)
Tutti i soggetti
coinvolti nei procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 25/2008 sono tenuti alla riservatezza in relazione a tutte le informazioni
ottenute nel corso del procedimento
Il personale componente le Commissioni
territoriali che provvede all'applicazione delle norme contenute nel D. Lgs.
251/2007 e' soggetto all'obbligo di
riservatezza riguardo alle informazioni sui titolari dello status di
protezione internazionale apprese in base all'attivita' svolta
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Domande di protezione internazionale:
o
da Statistiche Mininterno sull'asilo 2013 (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
1990: 4573
richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0
irreperibili; 22 esiti diversi
1991: 28400
richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877
dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
1992: 2970
richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1
irreperibile; 3 esiti diversi
1993: 1736
richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0
irreperibili; 11 esiti diversi
1994: 2259
richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0
irreperibili; 0 esiti diversi
1995: 2039
richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0
irreperibili; 20 esiti diversi
1996: 844
richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di
status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili;
14 esiti diversi
1997: 2595
richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0
irreperibili; 34 esiti diversi
1998: 18496
richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523
dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
1999: 37318
richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0
irreperibili; 39 esiti diversi
2000: 24296
richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria;
32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
2001: 21575
richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258
dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
2002: 18754
richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515
dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
2003: 15274
richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943
dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
2004: 10869
richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310
irreperibili; 92 esiti diversi
2005: 10704
richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378
dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
2006: 10026
richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419
dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
2007: 13310
richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria;
5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
2008: 31723
richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria;
3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti
diversi
2009: 19090
richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria;
2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183
esiti diversi
2010: 12121
richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria;
3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti
diversi
2011: 37350
richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria;
5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868
esiti diversi
2012: 17.352
richiedenti (15.986 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria;
15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483
esiti diversi
o
da altre fonti:
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande
esaminate, riconoscimento dello
status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366;
diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055
domande esaminate, riconoscimento
dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355;
diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260
domande esaminate, riconoscimento
dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340;
diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055
domande di protezione internazionale presentate;
domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di
rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego
dello status, con protezione umanitaria:
6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito
(rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150
domande esaminate, riconoscimento
dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312;
protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro
esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663
domande esaminate, riconoscimento
dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847;
protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro
esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)
nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200
domande di protezione internazionale presentate
(da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate;
riconoscimento dello status di rifugiato:
1.615; protezione sussidiaria: 1.465;
protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro
esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)
nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120
domande di protezione internazionale presentate
(da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562;
diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati
da com. Stranieriinitalia)
nel 2012, 17.350 domande di protezione
internazionale presentate; 13.650
domande esaminate; riconoscimento
dello status di rifugiato: 2.050; protezione sussidiaria: 4.410;
protezione umanitaria: 1.935; diniego senza protezione: 5.260
(da Rapp. EASO 2012)
nel 2013, 27.930 domande di protezione
internazionale presentate; 25.245
domande esaminate; riconoscimento
dello status di rifugiato: 3.110; protezione sussidiaria: 5.550;
protezione umanitaria: 7.525; diniego senza protezione: 9.060
(da Rapp. Eurostat 3/2014 sull'asilo); dati diversi (da Rapp. Eurostat 19/6/2014 sull'asilo): riconoscimento dello status di rifugiato: 3.085; protezione
sussidiaria: 5.625; protezione umanitaria: 5.755; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.144; protezione
sussidiaria: 5.654; protezione umanitaria: 7.450 (comunicato Integra); Rapp. AIDA 2013-2014: 23.565 prime decisioni assunte in via
amministrativa (14.390 con esito positivo), 95 prime decisioni su ricorsi (di
cui 75 con esito positivo)
nel 2014, 64.625 domande di protezione
internazionale presentate; 35.180
domande esaminate; riconoscimento
dello status di rifugiato: 3.640; protezione sussidiaria: 7.625;
protezione umanitaria: 9.315; diniego senza protezione: 14.600
(Rapp. Eurostat 7/5/2015 sull'asilo)
o
riconoscimento della protezione a seguito di ricorso
(Rapp. EASO 2014):
2010: status di
rifugiato, 70; protezione sussidiaria, 0; protezione umanitaria, 100
2011: status di
rifugiato, 65; protezione sussidiaria, 0; protezione umanitaria, 160
2012: status di
rifugiato, 45; protezione sussidiaria, 270; protezione umanitaria, 470
2013: status di
rifugiato, 5; protezione sussidiaria, 60; protezione umanitaria, 5
2014: status di
rifugiato, 10; protezione sussidiaria, 15; protezione umanitaria, 5
o
rifugiati
presenti in Italia
al 31/12/2010,
56.397 (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in
Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
al 31/12/2012,
64.779 (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in
Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
al 31/12/2013,
78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle
definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia,
74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
al 31/12/2014,
93.715 (contro 216.973 in Germania, 117.161 in Gran Bretagna, 252.264 in
Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)
Casi di resettlement in Italia (da una Nota Commissione dell'Unione europea):
o
2008: 70
o
2009: 160
o
2010: 55
o
2011: 0
o
2012: 0
o
2013: 0
o
2014: 0
33. Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale (torna all'indice)
Servizi di accoglienza per richiedenti
asilo
Accoglienza relativa al flusso
straordinario di stranieri
Accesso alle misure di accoglienza
Adozione delle misure di accoglienza
Impossibilita' di accoglienza:
contributo assistenziale
Notifica e comunicazione degli atti al
destinatario delle misure di accoglienza
Modalita' di effettuazione
dell'accoglienza
Revoca delle misure di accoglienza
Accesso al lavoro del richiedente
asilo; attivita' di volontariato
Durata dell'accoglienza; accoglienza in
fase di ricorso
Accoglienza nelle more della
determinazione dello Stato competente
Iscrizione anagrafica del richiedente
asilo
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione obbligatoria al SSN, con parita
di diritti e doveri con il cittadino italiano
(art. 34, co. 1, lettera b, T.U.), per il richiedente
asilo (art. 16 DPR 21/2015;
a prescindere dal fatto che sia, eventualmente, trattenuto in CIE o ospitato
obbligatoriamente in CARA e che, quindi, non sia titolare ne' abbia presentato
istanza per il rilascio di permesso per richiesta asilo?)[66]
per tutta la durata della procedura (inclusi
ricorsi giurisdizionali; da circ. Minsanita 24/3/2000); il richiedente asilo e' equiparato agli iscritti
al collocamento (esonero
dallobbligo di partecipazione alla spesa; da circ. Minsanita 24/3/2000); si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 D.
Lgs. 286/1998, sul diritto a ricevere le cure
urgenti o comunque essenziali, nelle
more dell'iscrizione al SSN (art. 16 DPR 21/2015)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: iscrizione obbligatoria
al SSN anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e' chiaro se si riferisca ai richiedenti inviati
in Italia in base a Reg. UE n. 604/2013[67] o a quanti sono in attesa di determinazione dello
Stato competente in base allo stesso Regolamento)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
per i richiedenti asilo, si prescinde
dallindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza
di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione
di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio
5/4/2006)
o
gli stranieri in
possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale (verosimilmente, significa: stranieri
che abbiano presentato richiesta di
asilo), in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN
temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo
del permesso di richiedere la variazione
di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso
di soggiorno riportante il domicilio
effettivo
o
si raccomanda
agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione
alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita'
Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di
contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia
o
ai fini
dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto
con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum
o
si raccomanda
l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e
l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la
disinfezione con soluzioni apposite
o
si danno
rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette
dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi
nei paesi di imbarco
Servizi di accoglienza per richiedenti asilo (torna all'indice del capitolo)
Il sistema di
interventi di assistenza ai rifugiati, finanziati con le risorse dell'Otto per mille, e diretti ad assicurare
a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di
protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione,
l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti, e'
assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia
(art. 2 co. DPR 76/1998,
come modificato da DPCM 26/4/2013)
Predisposti servizi di accoglienza territoriali per
richiedenti asilo (oltre che per
rifugiati e stranieri destinatari di protezione umanitaria):
o
nel 2007, 6284
beneficiari, da Compendio statistico SPRAR 2007)
o
nel 2008, messi
a disposizione 2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti
locali, con 8.412 beneficiari, di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp. SPRAR 2008-2009
o
nel 2009, messi
a disposizione 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui
1.996 donne, 1.067 minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di
comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2009-2010)
o
nel 2010, messi
a disposizione 3.146 posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie
vulnerabili, con 6.855 beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status:
2.161 richiedenti asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al
31/12/2010), 1.240 rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al
31/12/2010), 2.560 destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul
territorio e 141 nei CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione
umanitaria (contro 338 sul territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per
modalita' di ingresso: sbarco 60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera
terrestre 9,0%, nascita in Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%;
coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su
109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2010-2011)
o
nel 2011, messi
a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, 816 della rete SPRAR per le
misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate
grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di
cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.598 beneficiari, di
cui il 20,5% femmine, 14% minori; per modalita' di ingresso: sbarco 59%;
frontiera aeroportuale 2%, frontiera terrestre 1%, frontiera portuale 22%,
Dublino 1%, altro 11%; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni;
coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2011-2012)
o
nel 2012, messi
a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, 816 della rete SPRAR per le
misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate
grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di
cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.823 beneficiari, di
cui 30% richiedenti protezione internazionale, 20% rifugiati, 26% beneficiari
di protezione sussidiaria, 24% beneficiari di protezione umanitaria; 19,1%
femmine, 14% minori; per titolo di studio: nessun titolo 9%, elementare 23%,
media 25%, superiore 30%, universitario 13%; per modalita' di ingresso: sbarco
56%; frontiera aeroportuale 17%, frontiera terrestre 11%, frontiera portuale
9%, Dublino 5%, nascita in Italia 2%; %; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2
unioni di comuni; coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2012-2013)
o
per il triennio
2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per
le categorie piu' vulnerabili (Decr. Mininterno 22/4/2010)
o
per il triennio
2014-2016, la capacita' ricettiva dello SPRAR e' stabilita in 16.000 posti(Decr. Mininterno 17/9/2013)
Circ. Mininterno 8/1/2014: in considerazione della necessita' di reperire
ulteriori strutture di accoglienza in attesa dell'approvazione della
graduatoria relativa ai nuovi posti nell'ambito dello SPRAR, si chiede a tutti
i prefetti di attivare, nei territori di rispettiva competenza, altre strutture
per l'accoglienza temporanea, con capienza media di 20/50 posti e, comunque,
non superiore a 100 posti, in raccordo con gli enti locali, in particolare i
comuni; le strutture devono essere messe a disposizione da enti pubblici o
selezionate tramite indagine di mercato nell'ambito del settore
privato-sociale, dando preferenza ai soggetti con comprovata esperienza in
ambito SPRAR o in progetti di accoglienza per richiedenti di protezione
internazionale; le convenzioni stipulate devono prevedere un importo massimo di
30 euro piu' IVA al giorno per persona ospitata
Pubblicate le graduatorie (per minori non accompagnati, per persone disabili o con disagio mentale, per soggetti ordinari) relative a 20.000 posti di
accoglienza per richiedenti o destinatari di protezione internazionale messi a
disposizione dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR (comunicato Mininterno 29/1/2014)
Circ. Mininterno 19/3/2014: invito ai Prefetti a predisporre ulteriori 2390 posti per l'accoglienza
di stranieri sbarcati o che si accingono a sbarcare sulle coste italiane; 883
sono stati approntati dal Ministero; 9.600 stranieri sono gia' ospitati nei
CARA, 9.400 nel sistema SPRAR, circa 5.500 nelle 115 strutture provvisorie
precedentemente approntate dalle Prefetture
Circ. Mininterno 17/12/2014: con Circ. Mininterno 19/9/2014 si e' chiesto ai
prefetti di individuare 18.000 nuovi posti per l'accoglienza dei migranti in
arrivo in Italia; 12.676 posti risultano non utilizzati, a causa dello
sbilanciamento tra presenze effettive in regione e posti disponibili; si
intende ora arrivare a 40.000 posti nello SPRAR; si prevede il progressivo
assorbimento nell'ambito dello SPRAR dei posti allestiti nell'ambito di
progetti di accoglienza attivati in via d'urgenza; possono essere stipulate
convenzioni per l'allestimento di strutture temporanee con scadenza 31/12/2015;
alle gare possono partecipare anche enti/associazioni in amministrazione controllata;
il costo giornaliero del singolo posto deve essere compreso tra 30 e 35 euro
Nota:
percentuali di utilizzazione dei servizi di accoglienza (Compendio statistico SPRAR 2007, Rapp. SPRAR 2008-2009, Rapp. SPRAR 2009-2010, Rapp. SPRAR 2010-2011, Rapp. SPRAR 2011-2012):
o
2004: 80%
richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati
o
2005: 52.9%
richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati
o
2006: 42.9%
richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati
o
2007: 41%
richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria, 13% rifugiati
o
2008: 43%
richiedenti asilo, 33% protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13%
rifugiati
o
2009: 32%
richiedenti asilo, 23% protezione umanitaria, 27% protezione sussidiaria, 18%
rifugiati
o
2010: 32%
richiedenti asilo, 13% protezione umanitaria, 37% protezione sussidiaria, 18%
rifugiati
o
2011: 28%
richiedenti asilo, 16% protezione umanitaria, 38% protezione sussidiaria, 18%
rifugiati
I servizi territoriali sono cofinanziati
dallente locale e dal Ministero dellinterno (per non piu dell80%)
Garantita la
continuita, in sede di prima applicazione, degli interventi gia avviati
Monitoraggio e
coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allANCI; il servizio promuove, con
lOIM, programmi di rimpatrio
Servizi ammessi al finanziamento (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008):
o
accoglienza
strutture,
adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere,
ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati
da trasporto pubblico e/o privato
condizioni
materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le
tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria
per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente,
"pocket money"
servizi minimi
garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio,
assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento
scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in
particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della
frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste,
farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata
alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali
o
tutela
servizi
garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione
internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed
europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita'
ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto
sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in
particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione
sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM
o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale
finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela
Art. 1 co. 4 D. Lgs. 178/2012: la Croce Rossa e'
autorizzata a gestire i centri per
richiedenti asilo (oltre che quelli per l'accoglienza degli immigrati e i CIE)
o
i percorsi di istruzione per adulti,
compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono
riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri,
possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o
ai percorsi
di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati
agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto
il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare
il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione
delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza
della lingua italiana
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello
A1/A2) sono realizzati dai CPIA
o
i
percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati
dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di
base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di
primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto
dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo
didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie
precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali
e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico")
e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel
caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di
istruzione di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei
suddetti accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello
- istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre
periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello,
l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il
periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato
nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei
crediti)
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due
livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue; l'adulto con
cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione
efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due
anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al
raggiungimento del livello di competenze necessario
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti
disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione
ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio
conclusivo dei percorsi del secondo ciclo
Da una Ricerca CIR sull'integrazione dei destinatari di
protezione internazionale, risulta
che, su 222 persone intervistate, solo 60 (27%) hanno dichiarato di essere
stati accolti in ambito SPRAR e 69 (31,1%) in un CARA; solo il 58% dichiara
quindi di aver trascorso un periodo nel circuito dell'accoglienza
Note:
o
il Tribunale di Stoccarda ha deciso di
esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che
era approdata in Italia prima di
giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e'
riservato un trattamento inumano e
umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto
della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)
o
Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione
di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca
maltrattamenti
o
Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono
elementi per ritenere che le condizioni
di asilo in Italia siano tanto dure
da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia;
rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio
prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu'
rilevante delle segnalazioni delle ONG
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento
in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro
finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento
in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti
umani fondamentali, a causa delle limitate
misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia
Con la decisione
di 13/2/2013 (Caso Isse e Mousa c. Germania), la Corte europea per i diritti dell'uomo ha chiesto al Governo tedesco, con provvedimento
cautelare, di sospendere la relativa
procedura in relazione al trasferimento
in Italia dei richiedenti asilo di origine somala, e di fornire fornire
informazioni rispetto alle misure di accompagnamento per trasferire gli
stranieri in Italia e alle garanzie il governo tedesco ha ottenuto dall'Italia
circa un livello di protezione sufficiente per gli stranieri, con particolare
riferimento alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie (da un comunicato CEDU)
Nota:
Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di
minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate
(da un comunicato ASGI)
La Corte Suprema
del Regno Unito ha sospeso il
trasferimento di quattro richiedenti asilo in Italia in attesa che i funzionari
del Ministero dell'interno britannico accertino che la segnalazione, da parte
degli interessati, del rischio di subire trattamenti degradanti sia infondata
(da un comunicato BBC citato in comunicato Stranieriinitalia)
Sent. CEDU Hussein c. Olanda e Italia: manifestamente infondato il ricorso contro un
trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino; il
mero fatto che la persona trasferita si trovera', nello Stato di destinazione,
in una condizione economica peggiore rispetto a quella precedente, non e'
sufficiente per concludere che ci si trovi in presenza di una violazione di
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; tale articolo non puo' essere interpretato nel
senso che gli Stati siano obbligati a fornire a tutte le persone che si trovano
sotto la loro giurisdizione un alloggio, ne' si puo' ritenere che obblighi gli
Stati a fornire ai rifugiati l'assistenza finanziaria necessaria per mantenere
un certo standard di vita; nel caso in esame, la ricorrente e' stata accolta,
tre giorni dopo essere arrivata in Italia, presso il CARA di Massa Carrara e,
nel giro di 5 mesi dalla presentazione della domanda di asilo, ha ricevuto una
risposta positiva dalla competente Commissione Territoriale, un permesso di
soggiorno valido per tre anni e un titolo di viaggio, con accesso al lavoro e
ad una serie di diritti (in materia sociale, sanitaria, lavorativa, educativa,
alloggiativa) alla pari dei cittadini italiani; inoltre, la ricorrente e'
rimasta nel CARA per altri due mesi e mezzo dopo la decisione della Commissione
Territoriale; anche ammettendo che sia stata in realta' allontanata dal CARA
per far posto a nuovi richiedenti asilo, il fatto che fosse incinta le avrebbe
dato priorita' per l'ingresso nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati; tuttavia, non vi e' alcuna indicazione che la ricorrente abbia
cercato assistenza in Italia per trovare un lavoro o un'altra accoglienza al
momento della sua uscita dal CARA (la ricorrente, madre di due bambini piccoli,
sarebbe comunque considerata in Italia come una persona "vulnerabile"
e dunque avrebbe speciale considerazione per quanto concerne l'accesso
all'accoglienza); sulla base dei rapporti sull'Italia redatti tanto dalle
istituzioni italiane quanto da organizzazioni non governative o internazionali
si puo' ritenere che, benche' le condizioni di vita in Italia dei richiedenti
asilo e delle persone gi riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale
o umanitaria mettano in luce alcuni difetti del sistema, non si puo' parlare di
falle sistemiche nell'offerta di supporto ai richiedenti asilo
Sent. CEDU Abubeker c. Austria e Italia: lo straniero cui sia stato rilasciato in Italia un
permesso per motivi umanitari e, poi, per protezione sussidiaria, e che sia
stato accolto in un centro di accoglienza non puo' imputare all'Italia il disagio
conseguente all'aver abbandonato il centro di accoglienza di propria volonta',
se non e' dimostrato che l'autorita' italiana fosse a conoscenza delle gravi
turbe psichiche che avrebbero determinato tale scelta; la Corte ritiene che non
sia stato dimostrato che i programmi di accoglienza italiani presentino carenze
sistemiche nella fornitura di supporto o di strutture che provvedano ai
richiedenti asilo in quanto appartenenti a un gruppo di persone particolarmente
vulnerabile
Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera: sebbene la struttura e la situazione generale del
sistema di accoglienza dei richiedenti protezione in Italia non sia tale da costituire un ostacolo a tutti i rinvii dei
richiedenti asilo verso tale Paese, nel caso di soggetti vulnerabili (nel caso specifico, una famiglia con figli in
tenera eta') esistono seri motivi per ritenere che questi possano subire dei
trattamenti contrari ad art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (una violazione del loro diritto a non essere
sottoposti a trattamenti inumani e degradanti)
qualora vengano rinviati in Italia senza
che le autorita' svizzere abbiano acquisito delle individuali garanzie tali da assicurare loro che in
caso di rinvio saranno presi in carico in maniera adeguata, anche tenendo conto
dell'eta' dei figli minori; note:
o
durante il loro
soggiorno in Italia, la famiglia era stata ospitata nel CARA di Bari, dove, a
detta dei ricorrenti, le condizioni di vita erano assolutamente inadatte alla
vita di una famiglia con bambini piccoli, sia sotto il profilo igienico, sia
per il clima di violenza tra gli ospiti
o
successivamente,
la Svizzera ha ottenuto le garanzie prescritte da Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica) dal capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (com. Segreteria di Stato della migrazione della Confederazione Elvetica)
o
Parere Ufficio nazionale per l'immigrazione della
Svezia: constatato che Sent. CEDU Tarakhel c. Svizzera riguardava la situazione in Italia nel 2011 e
considerato che le autorita' italiane da allora, con l'aiuto dell'Ufficio
europeo di asilo (EASO), hanno adottato una serie di misure per aumentare la
capacita' e migliorare le condizioni del sistema di ricezione e garantito che
le famiglie sono tenute unite ed accolte in luoghi progettati appositamente, si
ritiene che l'Italia attualmente soddisfi i requisiti definiti dalla CEDU e che
le garanzie fornite siano sufficienti a trasferire famiglie con bambini senza
che siano necessarie altre misure; resta abrogato il precedente parere negativo
Aperta una procedura di infrazione contro l'Italia
per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle condizioni di accoglienza dei
richiedenti asilo in Italia (da All. II alla Relazione trimestrale ottobre-dicembre
2013 del Ministro per gli Affari Europei sulle infrazioni)
Rapp. Amnesty Fortezza UE: fondi
investiti in Italia tra il 2007 e il 2013 (in milioni di euro) per
o
controllo delle
frontiere: 250
o
rifugiati: 36
Accoglienza relativa al flusso straordinario di
stranieri (torna all'indice del capitolo)
Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome per per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri, adulti, famiglie e minori
stranieri non accompagnati:
o
soccorso e prima assistenza
soddisfacimento
delle primarie esigenze connesse a ricovero e vitto, procedure di
identificazione, screening sanitario, risposta ai bisogni materiali (igiene,
abbigliamento, etc.), attivita' informativa, prima individuazione di nuclei
familiari o persone vulnerabili
interventi
realizzati in strutture governative con tempi di permanenza contenuti, al fine
garantire la massima rotazione delle presenze, evitando cosi' la saturazione
dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture
di "prima accoglienza" dislocate sui-territori regionali; a questo
scopo il Mininterno valuta la possibilita' di diversa utilizzazione, anche
parziale, degli attuali CARA (in particolare, dei Centri di Mineo, Crotone e
Bari)
o
prima accoglienza e qualificazione
allo scopo di
consentire il regolare afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone
provenienti dalla fase di soccorso, attivazione di Centri/Hub di livello
regionale e/o interregional, dimensionati in base alle caratteristiche
socio-economiche del territorio e delle esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, con le seguenti caratteristiche e funzioni:
-
capienza
adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e in linea con le
funzioni da svolgere
-
accoglienza
riferita a stranieri che siano gia' stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento
e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso,
la volonta' di richiedere protezione
-
tempo di
permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di
protezione (modello C3), alla conclusione delle procedure di esame delle
domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente e
alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR
-
assorbimento da
parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attivita'
attualmente effettuate nei CARA
o
seconda accoglienza e integrazione
si conferma lo
SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di
protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all'accoglienza di
secondo livello di tutti i minori non accompagnati
si provvedera'
ad un ampliamento dello SPRAR, anche mediante il riassorbimento graduale dei
progetti di accoglienza attivati in via di urgenza dalle Prefetture
in caso di
indisponibilita' di posti nello SPRAR, si procede alla distribuzione dei
migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000
unita', ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti
criteri di ripartizione regionale:
-
percentuale
della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali
-
esclusione dei
Comuni, in zone colpite da terremoto, che rientrino nel cratere sismico e dei
Comuni interessati da situazioni di emergenza
-
quote
determinate in base alla effettiva permanenza sul territorio anziche' in base
all'assegnazione iniziale
registrazione e
monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio
o
sistema di coordinamento
coordinamento
assicurato dal Mininterno, con il supporto del Tavolo di coordinamento
nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo,
nazionale e locale
in ambito
regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede "Tavoli di
coordinamento regionali" ai quali partecipano Regione, Province e Comuni,
per la realizzazione delle strategie operative definite dal Tavolo di
coordinamento nazionale
o
accoglienza minori stranieri non accompagnati
attivazione di
strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che
accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio,
con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello
status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti
presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea
pianificazione
dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non
accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato
nelle more della
piena realizzazione del sistema di presa in carico, il Mininterno coordina la
costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non
accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le
Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in maniera congrua la
capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da parte
del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e dedicate
del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il
Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. 135/2012
per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire
dall'1/1/2014
o
a seguito del
raggiungimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, si e' deciso di accogliere i minori stranieri non accompagnati (anche non richiedenti asilo)
nell'ambito dello SRAR, provvedendo ad accrescere la capienza di posti
dedicati, anche mediante l'individuazione o la costituzione di strutture
temporanee
o
nelle strutture
temporanee dislocate in prossimita' dei luoghi di sbarco, deputate a
un'accoglienza di brevissima durata, devono essere effettuate le procedure di
identificazione, accertamento dell'eta' (se necessario) e, secondo i criteri di
art. 4 D. Lgs. 24/2014, un primo scrreening sanitario, un'attivita' di
informazione sulla protezione internazionale, la risposta ai bisogni materiali
(in relazione all'abbigliamento) e l'individuazione dei casi di ulteriore
vulnerabilita'; successivamente, si procede al trasferimento verso lo SPRAR o,
in mancanza di posti, verso altre strutture temporanee, dislocate in tutto il
territorio nazionale
o
il Fondo per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati eroga al Comune un
contributo di 45 euro al giorno per ospite, che il Comune trasferisce all'ente
gestore, senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione
locale
o
a seguito di uno
sbarco, il minore non accompagnato viene collocato nelle strutture temporanee
vicine al luogo di sbarco dalle Autorita' di pubblica sicurezza, che segnalano
la presenza del minore alla prefettura territorialmente competente, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice
tutelare
o
la prefettura ne
da' tempestiva comunicazione al Prefetto del capoluogo di regione e all'Unita'
di missione costituita presso il Dipartimento Liberta' civili del Mininterno,
che individua i posti disponibili per il trasferimento (attuato dal
Dipartimento Pubblica sicurezza)
o
le Autorita' di
pubblica sicurezza del luogo di destinazione danno comunicazione ai Servizi
sociali del Comune dove e' ubicata la struttura di destinazione alla prefettura
territorialmente competente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni e al Giudice tutelare
o
il Comune dove
e' ubicata la struttura di destinazione segnala la presenza del minore alla
prefettura, al Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati e al Minlavoro - Direzione generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione, ai fini dell'inserimento nel SIM; segnala inoltre
tempestivamente l'eventuale irreperibilita' del minore (nota: la circolare e',
in proposito, sgrammaticata)
o
nell'attuazione
di tutte le disposizioni della circolare e' preso in considerazione con
carattere di priorita' il superiore interesse del minore
Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo per il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati: l'Ente locale proponente deve effettuare i seguenti
interventi
o
collocamento in
luogo sicuro e accoglienza integrata:
ammesse tutte le
modalita' di accoglienza previste dalla normativa; in caso di accoglienza in
struttura,
-
la struttura
deve essere autorizzata e certificata secondo la normativa regionale e
nazionale in materia di strutture residenziali per minori
-
la struttura
deve essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese
dagli ospiti, sottoscritto da ogni minore accolto
-
il rapporto
numerico tra personale stabilmente presente nella struttura e utenti e le
professionalita' coinvolte devono essere conformi alla normativa regionale e
nazionale
-
devono essere
rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti
-
deve essere
garantita la fornitura di beni di prima necessita', quali prodotti per l'igiene
personale e vestiario
-
deve essere
erogato un pocket money in base alle
modalita' educative definite dal progetto
in caso di affidamento
familiare (caratterizzato da stabilita', continuita' e progettualita', per
permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo,
affettivo e materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di
dargli),
-
l'Ente locale puo'
progettare interventi specifici che tengano conto, in particolare dell'eta',
del genere e della cultura di origine dei minori
-
possono essere
considerate tutte le possibilita' previste dalla legge relativamente alla
scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi,
adulti singoli, di nazionalita' italiana o straniera)
-
possono essere previste tutte le
tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della
giornata o della settimana, etc.)
in ogni caso, il
minore deve essere inserito in un clima familiare, accogliente, in modo da
accrescere le sue motivazioni ad aderire al progetto proposto; devono quindi
essere previste attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e
sostenere l'integrazione sociale; e' anche opportuno favorire i contatti con la
cultura di appartenenza e, se possibile, con la famiglia d'origine, anche per
via telematica; le attivita' devono essere affidate a figure professionali
specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e
psicologi
o
assistenza
socio-psicologica e sanitaria:
e' necessario
procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui col minore allo scopo di
-
verificarne la
condizione psico-fisica
-
raccogliere
informazioni sulla sua identita', sul percorso migratorio e sulla storia
familiare
-
accertare la
presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio
italiano
-
verificare
l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento
-
verificare
l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di
origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale,
se non gia' presentata
-
acquisire
informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non
richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla
possibilita' del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia
-
raccogliere
informazioni sulle aspettative e competenze del minore
-
informare ed
orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con
particolare riferimento alle possibilita' di integrazione in Italia
nei colloqui e'
necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'eta', della
cultura di provenienza e dell'identita' di genere del minore
o
tutela legale:
al minore non
accompagnato deve essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale;
a tal fine, occorre
-
sostenere il
minore nell'espletamento delle procedure di identificazione; benche' il
riconoscimento dell'identita' in assenza di un documento valido sia di
competenza della questura, il colloquio con il minore puo' permettere di
acquisire informazioni utili allo scopo e migliorare l'azione di protezione e
tutela anche nella fasi successive
-
sostenere il
minore nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di
soggiorno; la regolarizzazione della presenza sul territorio del minore
straniero non accompagnato, inespellibile per legge, e' condizione
indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza
ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale; la richiesta deve essere
presentata alla questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata
del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura
-
qualora il minore
manifesti la volonta' di richiedere protezione internazionale, garantire
l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura
-
garantire
l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento
familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura
-
garantire
l'orientamento e l'accompagnamento nelle procedure amministative
-
garantire
l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano
-
garantire
l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario
o
segnalazioni di
legge e richiesta di apertura della tutela:
il minore deve
essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano
manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, deve essere
inviata la segnalazione alla Direzione generale immigrazione e politiche
dell'integrazione del Minlavoro
il minore deve
essere sollecitamente segnalato al Giudice tutelare per l'apertura della tutela
al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini
del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno,
per l'eventuale richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso
la competente Commissione territoriale
o
mediazione
linguistico-culturale:
e' fondamentale
l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e
necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di
-
costruire aree
di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto
-
disporre di
figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture
la mediazione
interculturale va intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe
multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e
dell'equipe medesima, sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia
nei percorsi di integrazione sociale dei minori
la presenza del
mediatore dovrebbe essere prevista
-
durante il
colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di
presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere
tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti
di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine
-
a sostegno
dell'accoglienza del minore, presso la struttura o la famiglia affidataria
-
nelle
comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano
possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, raccogliere informazioni
utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il
minore e i familiari stessi
-
qualora il
minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di
facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia
-
durante
l'accompagnamento del minore in questura da parte dell'operatore di riferimento
per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della
richiesta di protezione internazionale
-
ogni qualvolta
si renda necessario fornire un adeguato sostegno al tutore nello svolgimento
delle sue funzioni
-
in fase di
elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere
al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le
opportunita' offerte e i vincoli che esse comportano
e' opportuno
tenere in considerazione il sostegno del mediatore nei rapporti con il mondo
della scuola, dello sport e nelle attivita' ludico-ricreative
o
insegnamento di
base della lingua italiana:
l'Ente locale
deve prevedere per il minore l'insegnamento della lingua italiana, per almeno
10 ore settimanali
e' auspicabile
che l'insegnamento sia attivato nel piu' breve tempo possibile, preferibilmente
beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a cio'
preposte (CTP; nota: ora, presso i
CPIA) anche al fine di acquisire la certificazione del livello raggiunto
o
attivita' a
sostegno dell'integrazione:
l'Ente locale
deve avviare le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore,
anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno; l'iscrizione alla
scuola dell'obbligo puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico e, in mancanza di relativa documentazione anagrafica, e' effettuata
con riserva
e' opportuno che
l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore,
individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che
tengano conto della sua volonta' di inserimento nel mercato del lavoro
e'
indispensabile avviare il minore all'apprendimento della lingua italiana e
l'inserimento scolastico e professionale, in quanto attivita' propedeutiche
all'inclusione sociale; e' anche opportuno avviare il minore ad attivita'
sportive e artistico-culturali, utili alla sua integrazione sociale
il percorso di
accoglienza integrata va completato con l'inserimento socio-lavorativo
attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse
lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti pubblici e/o del privato
sociale a questi interventi deputati
o
la rete locale
nell'accoglienza integrata dei minori stranieri non accompagnati:
il lavoro
sinergico tra gli attori coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati e' condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli
standard qualitativi delle attivita' di norma previste a favore di tali minori
la rete locale
dovrebbe coinvolgere prefettura, questura e Forze dell'ordine, Tribunale per i
minorenni, Giudice tutelare, ASL, agenzie educative, comunita' di accoglienza,
famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale,
agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato
(sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e
protocolli di intesa
le azioni da
attivare nell'ambito della rete locale comprendono
-
la
valorizzazione delle specificita' locali
-
il rafforzamento
delle collaborazioni gia' in atto
-
il
coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio
-
la promozione di
nuovi modelli di coordinamento
l'obiettivo puo'
essere perseguito attraverso la promozione di momenti di confronto tra tutti i
componenti della rete locale (oltre a quelli a carattere settoriale e/o
operativo), la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali, la
diffusione tempestiva di informazioni complete tra i soggetti della rete, la
promozione di attivita' di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche
riguardanti i minori stranieri
o
tempi e proroghe
dell'accoglienza:
il minore
straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della
maggiore eta'; nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni
previste da art. 32 o da altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998 (nota: verosimilmente, il riferimento e'
alle situazioni in cui al neomaggorenne puo' essere rilasciato un permesos di
soggiorno) o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di
protezione internazionale, l'accoglienza puo' essere prorogata fino al massimo
di ulteriori 6 mesi
ulteriori
proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Mininterno per il tramite
del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia
richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la
necessita' amministrativa in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005
e dalle Linee Guida
allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013
o
trasferimento
del minore presso altro progetto SPRAR:
qualora nel
corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione
dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali,
emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo
riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto
individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la
richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono
tali figure di riferimento
per una buona
riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione e'
fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra questo e l'Ente
locale inviante nel passaggio di competenze sul minore
raggiunta la
maggiore eta', qualora se ne ravvisi la necessita' amministrativa in
conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 140/2005 e dalle Linee Guida
allegate al Decr. Mininterno 30/7/2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di
protezione internazionale e/o umanitaria e' inseribile dal Servizio Centrale
all'interno di un progetto SPRAR dedicata ai maggiorenni
o
gli Enti locali
che presentano richiesta di contributo per i servizi finalizzati
all'accoglienza nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati si
impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati
all'accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati e, in
particolare, sulla base delle Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo, a garantire:
il rispetto dei diritti di cui e'
portatore il minore straniero non accompagnato
l'avvio graduale del minore verso
l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio
o
l'Ente locale
proponente e' tenuto a prevedere interventi articolati nel periodo di
accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati dalle Linee guida per la presentazione delle domande di
contributo:
collocamento in
luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie
selezionate, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di
provenienza del minore
supporto di
mediatori linguistico-culturali
iscrizione al
SSN
assistenza
socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale
verifica della
presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la
normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore
apertura della
tutela
regolarizzazione
dello status giuridico e della presenza sul territorio
insegnamento di
base della lingua italiana
inserimento
scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno
dell'integrazione socio-lavorativa del minore
definizione di
un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore, formulato
tenendo presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio,
possibilmente condiviso dal tutore e aggiornato durante il periodo di
accoglienza
forme di
raccordo con gli altri interventi realizzati nell'ambito dell'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati
Accesso alle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Il richiedente asilo cui e' rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta
asilo e che risulti privo di mezzi
sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il
sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari,
alle misure di accoglienza
(disciplinate da D. Lgs. 140/05, in
attuazione della Dir.
2003/9/CE)
La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, da riferirsi ad un periodo
non superiore a 6 mesi, e' effettuata dalla Prefettura in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000 (attualmente: 5227 euro, per una persona;
3186 euro a persona, in caso di nucleo familiare)
L'accesso alle
misure di accoglienza e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che
ha presentato la domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso nel territorio
nazionale; nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo,
il termine di 8 gg. decorre dal
verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda (dovrebbe
essere dalla cognizione delle circostanze)
Onere della dimostrazione del rispetto del termine
di 8 gg, incombe sullo straniero (circ. Mininterno 22/10/2005; nota: prova diabolica!); ammesso ogni mezzo di prova e, in mancanza, la dichiarazione dell'interessato, salvo
revoca dell'accoglienza in caso di accertamento della non veridicita' della
dichiarazione (circ. Mininterno 22/10/2005; nota: questo, di fatto, inverte l'onere della
prova)
L'accesso alle
misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda
di asilo (verosimilmente, dal momento della verbalizzazione)
Eventuali
interventi assistenziali e di soccorso precedenti alla presentazione della
domanda di asilo (da circ. Mininterno 22/10/2005, si evince "formalizzazione della
domanda") sono attuati a norma della L. 563/1995
e del decreto del Ministro dell'interno 233/1996; nota: gli interventi di
prima assistenza per il periodo necessario alle operazioni di identificazione
sono garantiti da art. 2, co. 1 L. 328/2000 e art. 129, co. 1, lettera h D. Lgs. 112/1998
Ai fini
dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari,
l'interessato redige apposita richiesta,
previa dichiarazione, al momento della presentazione
della domanda di asilo, relativo alla mancanza di mezzi sufficienti di
sussistenza
Se al termine
del periodo di accoglienza o di trattenimento non e' intervenuta la
decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal D. Lgs.
140/2005; in caso di momentanea
indisponibilita' di posti nelle strutture dello SPRAR, il richiedente puo'
rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA (art. 4 DPR 21/2015);
nello stesso senso, in precedenza, Circ. Mininterno 20/2/2015: il richiedente ospitato in CARA, allo scadere del
termine, passa in accoglienza allo SPRAR (se necessita di accoglienza); in
mancanza di posti nello SPRAR, il richiedente rimane in accoglienza nei centri
governativi (comprese le strutture aperte in via temporanea) fino a che non
diventa possibile il trasferimento nello SPRAR
Adozione delle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
La Prefettura
cui viene trasmessa, da parte della questura, la richiesta di accoglienza,
valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta la disponibilita' di posti all'interno del
sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati (costituito dai centri predisposti dagli Enti
Locali e finanziati col Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dellasilo - da circ. Mininterno 22/10/2005)
In caso di indisponibilita' nelle strutture del
sistema di protezione, l'accoglienza e' disposta nelle strutture allestite ai
sensi della L. 563/1995, per il tempo
strettamente necessario all'individuazione della struttura del sistema di
protezione
Per i
richiedenti asilo con domanda pendente
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 140/05 che non siano
obbligatoriamente trattenuti l'accoglienza e' disposta solo nelle strutture del sistema
di protezione e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della
data di entrata in vigore del D. Lgs. 140/05
L'accoglienza e'
subordinata all'effettiva residenza del richiedente nella struttura individuata,
salvo trasferimento in altra
struttura disposto dalla Prefettura
Avverso il
provvedimento di diniego delle
misure di accoglienza e' ammesso ricorso
al TAR
Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale (torna all'indice del capitolo)
In caso di indisponibilita' assoluta di posti la
Prefettura eroga un contributo
assistenziale, determinato con decreto
del Ministro dellinterno (Decreto Mininterno 28/11/2005), per il tempo
strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di
accoglienza, ovvero alla comunicazione della decisione della competente
Commissione territoriale (Decreto Mininterno 28/11/2005), e a condizione che il domicilio eletto dallo
straniero sia comunicato alla Prefettura
Il contributo giornaliero e' pari alla
quota giornaliera richiesta per i soggiorni per turismo a singolo partecipante
di durata superiore a 20 gg dalla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000 sui mezzi
di sussistenza (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: attualmente, il valore e' pari a 27,89 euro
Il contributo e'
erogato per un massimo di 35 gg in due
ratei anticipati il primo di 20
gg ed il secondo per i rimanenti 15 gg.; il secondo rateo e' erogato solo nel
caso non sia stata individuata la disponibilita' di accoglienza in un centro e
non sia gia' intervenuta la decisione della Commissione territoriale; le somme
erogate non sono soggette a rimborso (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: sorgono problemi
se la disponibilita' di accoglienza non
viene individuata e se la decisione sulla domanda non e' assunta nei tempi previsti, ovvero in caso di ricorso
Il contributo e'
determinato per il richiedente e per
ciascuno dei familiari sulla base
della richiesta di accesso alle misure di accoglienza redatta dal richiedente (Decreto Mininterno 28/11/2005)
In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo
della accoglienza offerta, cessa il diritto al contributo
economico di prima assistenza (Decreto Mininterno 28/11/2005)
Il contributo e'
riscosso dal richiedente asilo
presso la tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, previa
esibizione del permesso di soggiorno
ovvero di un documento d'identita' valido e della ricevuta della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno (Decreto Mininterno 28/11/2005); nota: e' facile che il richiedente non sia in
possesso di documento di identita' valido, dato che l'attestato nominativo che
certifica la sua quelita' di richiedente asilo non ha valore di documento di
identita'
DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento relativo al pagamento del contributo e'
di 30 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
o
qualora uno
Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza
in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal
momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita'
di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della
persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere
tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio,
eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari
esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai
figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita'
familiare dei richiedenti asilo
o
in caso di
saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato
membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema generale
di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il
rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE
Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
L'indirizzo della struttura di
accoglienza costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli
effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al
procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale,
nonche' alle procedure relative all'accoglienza
Modalita' di effettuazione dell'accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
L'accoglienza e'
effettuata in considerazione delle esigenze
dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori,
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli
minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; servizi
speciali sono predisposti sia nei CDI (nota: verosimilmente, con l'entrata in
vigore del D. Lgs. 25/2008, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo)
sia nell'ambito del sistema di protezione
I richiedenti
asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono, nei limiti del possibile,
la tutela della vita familiare e
dell'integrita' del nucleo familiare
La Prefettura
dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei
servizi erogati dal centro di accoglienza
Le persone che
lavorano nei centri di accoglienza devono avere una formazione adeguata e sono
soggette all'obbligo di riservatezza
in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo
L'iscrizione al SSN dei richiedenti asilo
e dei loro familiari inseriti nei servizi di accoglienza e' effettuata dal gestore del servizio di
accoglienza
Nei centri di accoglienza sono ammessi gli avvocati e i rappresentanti dell'ACNUR e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati
I minori richiedenti asilo o i minori
figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico
o
qualora uno
Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza
in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal
momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita'
di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della
persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere
tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio,
eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari
esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai
figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita'
familiare dei richiedenti asilo
o
in caso di
saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato
membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema
generale di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti
asilo il rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE
Revoca delle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Il prefetto revoca le misure d'accoglienza in caso
di
o
mancata
presentazione presso la struttura individuata
o
abbandono del
centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata
comunicazione alla Prefettura
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
o
accertamento
dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo
o
accertamento
della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti
o
violazione grave
o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente
asilo o comportamenti gravemente violenti
Il gestore del
centro comunica immediatamente alla Prefettura la mancata presentazione o
l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo; il ripristino delle misure di accoglienza e' disposto soltanto se la
mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso
fortuito
In caso di
violazione grave o ripetuta delle regole del centro o di comportamenti violenti
il gestore del centro trasmette alla Prefettura una relazione sui fatti che
possono dare luogo all'eventuale revoca entro 3 giorni dal loro verificarsi
La revoca delle
misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione
Avverso il
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso
al TAR
Se la revoca e'
disposta a causa della disponibilita' di
mezzi da parte del richiedente, il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro i
costi dell'accoglienza (nota: la sanzione ha senso solo in caso di
disponibilita' preesistente)
Accesso al lavoro del richiedente asilo; attivita' di volontariato (torna all'indice del capitolo)
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi
dalla presentazione della domanda ed il ritardo
non possa essere addebitato al
richiedente asilo, il permesso di
soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6 mesi e
consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento; il permesso e' rinnovato con la dicitura
"Richiesta asilo – consente
di svolgere attivita' lavorativa ai sensi dellart. 11 del Decreto Legislativo
n. 140/05" (circ. Mininterno 22/10/2005)
Il ritardo e' addebitato al richiedente asilo, in particolare, in caso di
o
presentazione di
documenti e certificazioni false
o
rifiuto di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita'
o
mancata
presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.:
malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
In caso di
ritardo addebitabile al richiedente asilo, il permesso e' rinnovato (per la
durata di 6 mesi) con la sola dicitura
"Richiesta asilo" (circ. Mininterno 22/10/2005); nota:
di per se', la formulazione di art. 11 co. 1 D. Lgs. 140/2005 sembra
condizionare all'assenza di responsabilita' del ritardo, non solo l'accesso al
lavoro, ma anche il rinnovo del permesso; art. 7 co. 1 D. Lgs. 25/2008, poi, fa
salvo il disposto di art. 11 D. Lgs. 140/2005, senza che sia chiaro se tale
clausola riguardi l'accesso al lavoro o il diritto di rimanere nel territorio
dello Stato (Sent. Cons. Stato 1398/2014 verte su un caso in cui la questura di Prato rifiuta
il rinnovo del permesso sulla base della addebitabilita' del ritardo allo
straniero; la sentenza non entra comunque nel merito della questione,
affermando come qualunque provvedimento in materia di permesso per richiesta
asilo o per protezione internazionale o per protezione umanitaria rientri nella
giurisdizione del giudice ordinario)
Il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Il richiedente
asilo che svolge attivita' lavorativa
puo' continuare ad usufruire delle
condizioni di accoglienza a condizione di contribuire
alle spese nella misura determinata dal gestore del servizio di accoglienza
tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata;
questa possibilita' sembra esclusa
per il richiedente asilo che abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale (art.
5, co. 6 D. Lgs. 140/2005: il ricorrente accede all'accoglienza solo per il
periodo in cui non puo' svolgere attivita' lavorativa o nel caso in cui le
condizioni fisiche gliela precludano)
I richiedenti
asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente
previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del
richiedente asilo
Le disposizioni
sull'accesso al lavoro e ai corsi di formazione si applicano anche ai
richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno la cui domanda di asilo e' pendente
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 140/05
Note:
o
circ. Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste di
disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla
possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a
permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista
dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di
Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o
circ. Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi
dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo'
iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi
di formazione
Il richiedente asilo che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente,
sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte
d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
accede al lavoro qualora siano trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di
soggiorno, e, se inserito nei servizi di accoglienza di cui all'art. 1-sexies
L. 39/1990, puo' frequentare i corsi di formazione
professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale
dedicato all'accoglienza del richiedente asilo (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008,
che rinvia ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
La Legge regionale della Regione Puglia prevede il diritto alla formazione professionale per tutti
i richiedenti asilo, a parita' con il cittadino italiano
Art. 40 co.
7 Norme Organizzative interne FIGC e' stato modificato, liberalizzando completamente sia il tesseramento di calciatori comunitari, sia l'utilizzo in campo degli
atleti, anche stranieri, in qualsiasi serie, e rinviando, per
quanto attiene ai limiti del tesseramento di calciatori stranieri, alle norme
in materia di immigrazione e a quanto emanato annualmente dal Consiglio
Federale della FIGC; in precedenza, Trib.
Reggio Emilia aveva dichiarato discriminatorie le disposizioni allora
vigenti, che fissavano limiti numerici al tesseramento e all'utilizzo di
calciatori stranieri da parte delle societa' di serie A e di serie B, vietando
del tutto il tesseramento da parte delle societa' di serie inferiori (il
calciatore nigeriano Ekong,
tesserato dalla Reggiana, non aveva potuto essere pertanto tesserato a seguito
della retrocessione della squadra in serie C, pur continuando a percepire la
retribuzione; il giudice aveva ritenuto che tale discriminazione, fondata solo
sulla nazionalita' del calciatore, comprometteva l'esercizio di una liberta'
fondamentale in campo economico)
Trib. Lodi
ha ordinato alla FIGC di procedere al tesseramento
di un richiedente asilo in una
squadra della Lega Nazionale Dilettanti,
dichiarando illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione (al tempo
vigente) di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne
FIGC, in base alla quale il
tesseramento era stato rifiutato, nella parte in cui esige una durata
particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno
Circ. Mininterno 27/11/2014: allo scopo di ovviare al problema dell'inattivita'
dei richiedenti asilo, le prefetture sono invitate a stipulare protocolli di
intesa con gli enti locali mirati a inserire i richiedenti asilo (inclusa la
fase di attesa della definizione dell'eventuale ricorso) in attivita' di volontariato, alle
seguenti condizioni (nota: resta
impregiudicato il diritto del richiedente asilo di svolgere attivita' di
volontariato a condizioni diverse, al di fuori dei protocolli eventualmente
stipulati dalle prefetture):
o
le attivita'
devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita
o
le attivita'
devono avere uno scopo sociale e non lucrativo
o
deve essere
stipulata una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi e contro
gli infortuni, non a carico dell'amministrazione dell'interno
o
gli interessati
devono ricevere adeguata formazione
o
gli interessati
devono aderire liberamente e volontariamente ad una associazione e/o ad
un'organizzazione di volontariato
Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di
ricorso (torna all'indice del capitolo)
Le misure di
accoglienza coprono tutto il periodo
fino alla comunicazione della decisione
sulla domanda di asilo e si protraggono per il tempo necessario alla presentazione del ricorso
giurisdizionale e fino alla comunicazione
della eventuale decisione negativa
relativa all'autorizzazione a permanere
sul territorio nazionale (Allegato A al Decreto Mininterno 28/11/2005; nota: con l'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008,
il riferimento e' alla decisione del Tribunale sull'istanza presentata nei casi
in cui la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo automatico); nello stesso senso, Circ. Mininterno 20/2/2015
In caso di ricorso giurisdizionale avverso la
decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a
soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo di sei mesi dalla
presentazione della domanda in cui non
gli e' consentito il lavoro (nota:
successivamente, l'accesso all'accoglienza dovrebbe essere consentito a
condizione che il ricorrente contribuisca alle spese; in questo senso, Circ. Mininterno 20/2/2015: alla luce della mutata situazione, rispetto al
quadro presente ai tempi in cui fu adottato il D. Lgs. 140/2005, i ricorrenti
possono fruire delle misure di accoglienza per
tutto il tempo in cui non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, previa valutazione delle
singole situazioni, anche alla luce dei percorsi di integrazione avviati
nell'ambito dei progetti attivati dagli enti locali) fino a che non diventa
possibile il trasferimento nello SPRAR) o nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano
il lavoro (art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/2005)
Il richiedente
asilo ospitato obbligatoriamente in
un centro di accoglienza richiedenti
asilo che abbia proposto ricorso
avverso la decisione della Commissione
territoriale o avverso la sentenza del tribunale
(verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
Tribunale, la Corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa) rimane
ospitato nella stessa struttura con
le modalita' stabilite dal D. Lgs. 140/2005; l'accoglienza prosegue per un
periodo non superiore, comunque, a 6 mesi dalla presentazione della domanda
(circ. Mininterno 11/3/2008)
Il richiedente
asilo trattenuto in CIE che abbia
ottenuto dal Tribunale la sospensione del provvedimento impugnato
e' ospitato (verosimilmente, si deve intendere "e' ospitato
obbligatoriamente") in un centro di
accoglienza richiedenti asilo con le modalita' stabilite dal D. Lgs.
140/2005; l'accoglienza prosegue per un periodo non superiore, comunque, a 6
mesi dalla presentazione della domanda (circ. Mininterno 11/3/2008)
Fino
all'adozione dell'ordinanza cautelare
con cui il giudice decide sull'istanza di sospensione del provvedimento
impugnato, il richiedente rimane nel
centro in cui si trova (art. 8 DPR 21/2015)
Non ha diritto all'accoglienza, in fase di ricorso, il richiedente che abbia abbandonato il CARA in cui era ospitato
obbligatoriamente (art. 8 DPR 21/2015)
Nota: le
disposizioni relative all'accoglienza del ricorrente presentano diversi punti
critici:
o
quelle relative
al caso di ricorso presentato da richiedente
non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone
l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4)
la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di
contribuire alle spese
o
quelle relative
al caso di ricorso presentato da richiedente
trattenuto o ospitato
obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'
contiene
disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D.
Lgs. 140/2005
non tiene conto
del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita'
lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la
prosecuzione dell'accoglienza
fa comunque
salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo
svolgimento di attivita' lavorativa
Accoglienza nelle more della determinazione dello
Stato competente (torna all'indice del capitolo)
Durante il
procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. UE n. 604/2013, si applicano comunque le disposizioni in materia di trattenimento,
ospitalita' abbligatoria, accoglienza e assistenza sanitaria (art. 3 DPR 21/2015); in questo senso, in precedenza, TAR Friuli:
nelle more della determnazione dello Stato competente per l'esame di una
richiesta di asilo, lo straniero e' da considerarsi richiedente asilo a tutti gli effetti; in particolare, si applicano
tutte le disposizioni relative all'assistenza e alla possibilita' di svolgere
attivita' lavorativa in caso di superamento del termine di 6 mesi dalla
presentazione della domanda
o
uno Stato membro
al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le
condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale
direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in
applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico
ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della
domanda di asilo di tale richiedente
o
l'obbligo di
assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi
di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel
secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario
corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
Iscrizione anagrafica del richiedente asilo (torna all'indice del capitolo)
Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come, nel caso di richiedenti asilo regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba
pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere
identificati; ai fini dell'identificazione e' idoneo il titolo di soggiorno; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno,
in mancanza di altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli
atti anagrafici
Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia
ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura
dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo
titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato (nota: resterebbe, in genere, insuperato
il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo)
Parere della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche
incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente
come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento,
per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori
non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione
della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio
(modello C3) redatto dalla questura
per la formalizzazione della richiesta d'asilo
Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:
o
se lo straniero
ha nel Comune la propria dimora abituale,
l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad
essere un diritto
o
raccomandabile
l'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea,
degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o
il rischio che lo straniero (in
particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far
valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: occorrerebbe diramare
disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale
Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via
Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria
senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio
o
per gli
stranieri che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di
propria dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa
(vivendo in alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione
anagrafica puo' comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo
Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione
e' il domicilio nel territorio del
Comune, inteso in senso ampio come "luogo
in cui la persona concentra la generalita' dei
propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene
preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona
o
in casi del
genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo
ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso
e' oggetto di una libera elezione da
parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione
anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente
34. Contenuto della protezione internazionale (torna all'indice)
Rispetto della Convenzione di Ginevra
Esigenze di persone particolarmente
vulnerabili
Limiti all'allontanamento del titolare
dello status di protezione internazionale
Informazione su diritti e doveri
Tutela del diritto all'unita' familiare
Permesso di soggiorno; accesso al
permesso UE slp; acquisto della cittadinanza
Iscrizione anagrafica del beneficiario
di protezione internazionale
Diritti in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e studio
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Rispetto della Convenzione di Ginevra (torna all'indice
del capitolo)
Le diposizioni
del D. Lgs. 251/2007 non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione
di Ginevra del 1951
Esigenze di persone particolarmente vulnerabili (torna all'indice del capitolo)
Nell'attuazione
delle disposizioni relative al contenuto della protezione si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della
situazione delle persone particolarmente vulnerabili,
inclusi minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con
figli minori, minori non accompagnati (D. Lgs. 18/2014), vittime della tratta
di esseri umani (D. Lgs. 18/2014), persone con disturbi psichici (D. Lgs.
18/2014), persone che hanno subito torture o stupri o altre forme gravi di
violenza fisica, psicologica o sessuale; e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore
interesse del minore (D. Lgs. 18/2014)
Limiti all'allontanamento del titolare dello status di protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle
clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca) verso un paese
in cui lo straniero
o
possa essere perseguitato per motivi di
razza
sesso
(nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
lingua
(nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
cittadinanza
religione
opinioni
politiche
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso
di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita')
condizioni
sociali
o
rischi di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione
Fermo restando
questo divieto di allontanamento, il
titolare dello status di protezione
internazionale e' espulso quando
(verosimilmente, si deve intendere "solo quando")
o
sussistono
motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato
o
rappresenta un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per
un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4
anni nel minimo o 10 anni nel massimo
Nota: si noti
che le circostanze che costituiscono causa di espulsione costituiscono, prima
ancora, da un punto di vista logico, causa di revoca dello status di rifugiato
o di protezione sussidiaria; la disposizione in esame disciplina quindi
formalmente l'espulsione di un titolare dello status di protezione
internazionale solo se si puo' adottare un provvedimento di espulsione senza
farlo precedere dall'adozione di quello, di per se' meno grave, di revoca
o
la Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretata nel senso che un permesso
di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, puo' essere revocato quando
sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o
quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non
respingimento
o
il sostegno a
un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC puo' costituire un imperioso motivo di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico; affinche' un permesso di soggiorno rilasciato a
un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene
tale associazione terroristica, le autorita' competenti sono tuttavia tenute a
procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione
individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia
dell'associazione sia del rifugiato; quando uno Stato membro decide di
allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno e' stato revocato, ma
sospende l'esecuzione di tale decisione, e' incompatibile con la Direttiva 2004/83/CE privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dal
capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione
espressamente prevista da questa stessa direttiva
L'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE slp rilasciato
a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' disciplinata dalle disposizioni che regolano l'espulsione dei destinatari di protezione internazionale (D. Lgs.
12/2014)
Nei confronti
del titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro
recante l'annotazione relativa alla
titolarita' di protezione internazionale,
e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa
conferma da parte di tale Stato della attualita'
della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di
un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere
effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il
rispetto del principio di non refoulement,
di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs.
286/1998 (D. Lgs. 12/2014)
Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero
il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura
fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede
informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura
Entro 30 gg
dalla richiesta, sono fornite agli altri
Stati membri le informazioni in
merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto
un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)
Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta
presentazione della domanda, non
essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di
un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba
essere documentata dallo straniero)
Gdp Varese:
nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato
una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale
richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non
ha dichiarato estinto il
procedimento
Informazione su diritti e doveri (torna
all'indice del capitolo)
Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale, all'interessato e' consegnato un opuscolo contenente informazioni su diritti e doveri
connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si
presume a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o
arabo; un'informazione preliminare su diritti e doveri connessi allo status e'
fornita in sede di audizione del richiedente (nota: questa disposizione non e'
prevista dalla Direttiva 2011/95/UE)
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei titolari dello status di protezione internazionale
Ricongiungimento familiare con il beneficiario di
protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[68]
senza vincolo di dimostrazione dei
requisiti di reddito e alloggio (art. 29 bis, co. 1 T.U., come
modificato da D. Lgs. 5/2007)
Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado del beneficiario
di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[69] minore non accompagnato (da D. Lgs.
5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
Se a chiedere il
ricongiungimento e' un titolare di
status di protezione internazionale
o
quando tale
status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare,
se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i
vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la
documentazione prodotta in loco e rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex
art. 49, DPR 200/1967
(ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellautorita
diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
e' consentito
anche il ricorso ad altri mezzi atti
a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs.
5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o
il rigetto della domanda non puo' essere
motivato solo dalla mancanza di documenti che provino
l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri
requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della
domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al
familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione
dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE:
o
familiari di rifugiati:
art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il
ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano
a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la
discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede
nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri
familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in
considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che
sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido,
anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo;
l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che
l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto
della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener
"conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali
vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere
valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un
certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme
chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali
"altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti,
i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste
dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova,
quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali
(come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici
la valutazione
individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal
richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti,
tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo
status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene
che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se
esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame
del DNA come ultima ratio (tenendo
presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la
condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione;
inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi
accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli
ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi
esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai
rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami;
tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al
punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti
conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la
Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati
membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li
incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e'
effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari
nei casi in cui
ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di
viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri
sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori
emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio
in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un
viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il
visto all'arrivo nello Stato membro
o
familiari
di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni
dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni
caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto
dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8
e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il
quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente
(art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
Ai familiari del titolare dello status di protezione internazionale (D. Lgs.
18/2014)[70]
presenti sul territorio nazionale (nota: il riferimento dovrebbe essere qui
limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al
coniuge e a figli minori e minori affidati, o al genitore o altro adulto
responsabile del minore titolare dello status, purche' presenti sul territorio
in connessione con la richesta di protezione internazionale e appartenenti al
nucleo familiare formatosi prima dell'arrivo in Italia) che individualmente non
hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 30 T.U. (nota: si
tratta qui del rilascio di un permesso di soggiorno a soggetti che, altrimenti,
potrebbero non avere titolo per ottenerlo)
I familiari del titolare dello status di protezione internazionale che non hanno
individualmente diritto allo status godono
degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status (nota: il
riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui
all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati
a carico del richiedente, purche' presenti sul territorio in connessione con la
richesta di protezione internazionale e appartenenti al nucleo familiare
formatosi prima dell'arrivo in Italia; risulta pero' difficile immaginare che
possano ricevere un trattamento differente i figli minori nati
successivamente all'ingresso in Italia o gli altri familiari entrati a
seguito di ricongiungimento.; art.
23, co. 5 Direttiva 2011/95/UE consente l'estensione dei diritti anche ai familiari
entrati con successivo ricongiungimento)
Queste disposizioni relative ai familiari non si
applicano ai familiari che sono o che sarebbero esclusi dallo status di
rifugiato o dalla protezione sussidiaria a causa della sussistenza di una delle
cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione
dallo status di protezione sussidiaria;
note:
o
il riferimento a
tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche'
penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di
cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza
da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o
il riferimento
alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche'
sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni
di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono
motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto
di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta
essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione
di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che
siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di
rifugiato
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari
stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura
discriminatoria
Per il rifugiato
domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta
ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia, dal momento che
riguardo allo status personale gli
si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza (art. 19 co.1 L. 218/1995);
l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti
alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle
dichiarazioni rese dagli sposi (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
Trib. Bari:
per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai
fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale
disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due
situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del
nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi.
all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi
Permesso di soggiorno; accesso al permesso UE slp; acquisto della
cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Al titolare
dello status di rifugiato e'
rilasciato un permesso di soggiorno per
asilo della durata di 5 anni, rinnovabile.
Al titolare
dello status di protezione sussidiaria
e' rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria della durata di 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[71],
rinnovabile previa verifica della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello
status, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
Il rilascio e il rinnovo del permesso per asilo o per protezione sussidiaria non sono sottoposti al versamento del contributo
di importo compreso tra 80 euro e 200 euro previsto per gli altri permessi
(art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode
dell'esonero il familiare maggiorenne
di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di
esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
Nota: possibile
rettificare le indicazioni in relazione allo stato civile riportate dal
permesso di soggiorno per asilo sulla base di autodichiarazione (risp. Mininterno 30/5/2007 a quesito dell'avv. Console)
o
la Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretata nel senso che un permesso
di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, puo' essere revocato quando
sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o
quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non
respingimento
o
il sostegno a
un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC puo' costituire un imperioso motivo di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico; affinche' un permesso di soggiorno rilasciato a
un rifugiato possa essere revocato per il motivo che tale rifugiato sostiene
tale associazione terroristica, le autorita' competenti sono tuttavia tenute a
procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione
individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia
dell'associazione sia del rifugiato; quando uno Stato membro decide di
allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno e' stato revocato, ma
sospende l'esecuzione di tale decisione, e' incompatibile con la Direttiva 2004/83/CE privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dal
capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione
espressamente prevista da questa stessa direttiva
Ai fini del
rilascio di permesso UE slp allo
straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)[72]
o
il calcolo del periodo di soggiorno e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale in base alla quale la stessa protezione e' stata
riconosciuta
o
la
documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio non e' richiesta, ferma restando la necessita'
di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR
394/1999
o
in caso di
stranieri che si trovino nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla
determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto
o
non e' richiesto il test
di conoscenza della lingua; circ. Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile
violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e
familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs.
251/2007)
Il permesso di
soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e'
stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); circ. Mininterno 20/3/2014: va indicata la data di notifica del provvedimento
adottato dalla Commissione territoriale
(nota: e' se il diritto e' stato riconosciuto dal giudice?)
Circ. Mininterno 20/3/2014: allo scopo di individuare il numero di permessi UE
slp rilasciati a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla
protezione internazionale si utilizzano i codici CASIL (titolare di permesso
per asilo), CPSUS (titolare di permesso per protezione sussidiaria)
Circ. Mininterno 27/1/2015: si da' notizia della nota inviata dal Mineconomia
con cui si dispone l'esenzione dal
pagamento del contributo per il
rilascio del permesso UE slp per i
titolari di protezione internazionale,
sulla base del fatto che essi sono gia' in possesso di un permesso per il quale
vale l'esenzione; coloro che abbiano gia' versato il contributo (nota: nelle more dell'emanazione della
circolare, Circ. Questura Milano 13/5/2014 aveva indicato che anche il destinatario di
protezione internazionale che chieda il premesso UE slp e' soggetto al
pagamento del contributo di 200 euro) hanno diritto a chiederne il rimborso
nelle forme stabilite con circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata):
istanza in bollo corredata dal nulla-osta dell'Amministrazione e dalla
quietanza, in originale, del versamento effettuato, presentata all'Ufficio
amministrativo contabile della locale questura
Circ. Mininterno 20/3/2014: rilascio e rinnovo del permesso UE slp vanno
chiesti, dallo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione
internazionale, tramite gli Uffici postali
Il permesso di
soggiorno UE slp richiesto dallo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale
e' rifiutato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(D. Lgs. 12/2014); nota:
verosimilmente, in caso di cessazione, allo straniero puo' eseere rilasciato il
permesso UE slp privo di notazione relativa alla protezione internazionale, a
condizione che siano soddisfatti gli ordinari requisiti (art. 9 co. 4-bis D.
Lgs. 286/1998, introdotto da D. Lgs. 12/2014 non e' chiaro in proposito)
Il permesso di
soggiorno UE slp rilasciato allo straniero cui sia stato riconosciuto il
diritto alla protezione internazionale
e' revocato anche nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(D. Lgs. 12/2014)
Nei casi di revoca del permesso UE slp rilasciato a
straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di protezione internazionale, adottata a seguito di cessazione dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE slp, aggiornato con la cancellazione
dell'annotazione relativa alla protezione internazionale o un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei
requisiti previsti dal D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 12/2014)
L'espulsione del titolare del permesso di
soggiorno UE slp rilasciato a straniero cui sia stata riconosciuto il diritto
alla protezione internazionale, e'
disciplinata dalle disposizioni che
regolano l'espulsione dei
destinatari di protezione internazionale
(D. Lgs. 12/2014)
Nei confronti
del titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro
recante l'annotazione relativa alla
titolarita' di protezione internazionale,
e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa
conferma da parte di tale Stato della attualita'
della protezione; nel caso ricorrano i presupposti per l'allontanamento di
un destinatario di protezione internazionale, l'allontanamento puo' essere
effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il
rispetto del principio di non refoulement,
di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs.
286/1998 (D. Lgs. 12/2014)
Circ. Mininterno 20/3/2014: in caso di allontanamento dall'Italia di straniero
il cui permesso UE slp sia stato rilasciato da altro Stato membro, la questura
fa pervenire la richiesta di allontanamento al Punto di Contatto, che richiede
informazioni allo Stato membro in questione, informandone poi la questura
Sono riammessi in Italia il titolare del
permesso UE slp destinatario di protezione
internazionale che sia allontanato da altro Stato membro e i suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso
e' riportato che la protezione
internazionale e' stata riconosciuta
dall'Italia; entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di
informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia (D. Lgs.
12/2014)
Entro 30 gg dal riconoscimento della protezione
internazionale o dal trasferimento
all'Italia della responsabilita'
della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, si richiede a tale Stato
membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso UE slp (D. Lgs. 12/2014)
Al titolare di
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e ai suoi familiari ammessi a
soggiornare in Italia e' rilasciato,
entro 90 g. dalla richiesta, il permesso
UE slp una volta maturati i requisiti
previsti (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/2/2010); lo Stato
membro che aveva rilasciato il precedente permesso UE slp e' informato (circ. Mininterno 20/3/2014: dal Punto di Contatto) dell'avvenuto rilascio (D.
Lgs. 12/2014)
Se il permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale, il permesso
UE slp rilasciato dall'Italia
riporta la medesima annotazione
precedentemente inserita; a tal fine, si richiede
allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso UE slp di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale o se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva (circ. Mininterno 20/3/2014: la verifica e' effettuata, su richiesta della
questura, dal Punto di Contatto); se, successivamente
al rilascio del permesso UE slp, e' trasferita
all'Italia la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne
disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' aggiornata entro 3
mesi in conformita' a tale trasferimento (D. Lgs. 12/2014)
Entro 30 gg
dalla richiesta, sono fornite agli altri
Stati membri le informazioni in
merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto
un permesso UE slp in tali Stati membri (D. Lgs. 12/2014)
Nota: la Direttiva 2011/51/CE, che modifica la Direttiva 2003/109/CE stabilisce che eventuali limitazioni
nell'accesso al lavoro o all'assistenza, previsti per il titolare di
permesso UE slp, non pregiudicano i diritti in materia
riconosciuti ai destinatari di protezione
internazionale dallo Stato che l'ha concessa; questo punto non e' stato
reccepito esplicitamente dal D. Lgs. 12/2014
Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale per il rifugiato,
dopo 10 anni per il titolare di protezione susidiaria
Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: occorrerebbe eliminare,
ai fini della naturalizzazione, l'esercizio di un potere discrezionale da parte
dell'amministrazione ed estendere al destinatario di protezione sussidiaria le
previsioni in materia di naturalizzazione applicabili al rifugiato
Titolo di viaggio (torna all'indice del capitolo)
Al titolare
dello status di rifugiato la
questura rilascia un titolo di viaggio
conforme al modello allegato alla Convenzione di Ginevra del 1951, della durata di 5 anni, rinnovabile
Il titolo di
viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo
gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico
In presenza di
fondati motivi che impediscano al
titolare dello status di protezione
sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del paese di cui e' cittadino, la questura
rilascia un titolo di viaggio per
stranieri (nota: durata non specificata)
Il titolo di
viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo
gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se
sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' dell'interessato
(nota: questa causa di rifiuto del titolo di viaggio non e' contemplata dalla Direttiva 2011/95/UE); Trib. Roma:
illegittimo il diniego di documento di
viaggio per il destinatario di protezione sussidiaria che abbia in passato
fornito false generalita', dal momento che in mancanza di identificazione certa
(condizione per tale rilascio) la Commissione territoriale non avrebbe potuto
accordare la protezione ne' la questura rilasciare il permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio)
Risoluzione Agenzia delle entrate 29/10/2008:
o
la tassa per rilascio o rinnovo dei
passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai
rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria
o
la tassa e'
dovuta solo quando il titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione
europea
o
la tassa non e'
dovuta negli anni solari in cui il passaporto non sia utilizzato
o
la tassa non
puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di
validita' del titolo di viaggio
Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
Nella Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale) si chiarisce come nel caso di beneficiari di
protezione internazionale, regolarmente soggiornanti, la mancanza di passaporto non debba pregiudicare il diritto
all'iscrizione anagrafica, purche' possano essere identificati; ai fini
dell'identificazione e' idoneo il titolo
di soggiorno; i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di
altra documentazione e di prova contraria, sono registrati agli atti anagrafici
Parere della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei
richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche
incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente
come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento,
per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori
non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione
della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio
(modello C3) redatto dalla questura
per la formalizzazione della richiesta d'asilo
Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni, nota allegata e Parere ANUSCA ivi riportato:
o
se lo straniero
ha nel Comune la propria dimora abituale,
l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad
essere un diritto
o
raccomandabile
l'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea,
degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o
il rischio che lo straniero (in
particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far
valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: occorrerebbe diramare
disposizioni specifiche ai Comuni per favorire l'iscrizione anagrafica di
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale
Deliberazione Consiglio comunale di Torino: si dispone l'iscrizione anagrafica in "via
Casa Comunale 3" ai destinatari di protezione internazionale o umanitaria
senza fissa dimora o senza tetto che forniscano all'ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio
o
per gli stranieri
che, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il luogo di propria
dimora abituale, non abbiano una sistemazione alloggiativa certa (vivendo in
alloggi di fortuna o addirittura per strada), l'iscrizione anagrafica puo'
comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo
Registro nazionale, gestito presso ogni comune; in questi casi, infatti, il presupposto oggettivo per l'iscrizione
e' il domicilio nel territorio del
Comune, inteso in senso ampio come "luogo
in cui la persona concentra la generalita' dei
propri interessi", e il diritto soggettivo alla residenza viene
preservato nonostante la precarieta' della condizione di vita della persona
o
in casi del
genere, non e' necessario indicare un preciso indirizzo
ne' procedere agli accertamenti relativi all'abitualita' del domicilio, perche' esso
e' oggetto di una libera elezione da
parte della persona senza fissa dimora (circ. Mininterno 15/1/1997); il Comune puo', quindi, effettuare l'iscrizione
anagrafica, anche mediante il richiamo ad un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente
o
per i
beneficiari di protezione internazionale,
l'assenza di iscrizione anagrafica non puo', in ogni caso, rilevare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il possesso del permesso e'
presupposto per I'iscrizione anagrafica, e non viceversa
o
dal momento che
si prescinde dalla dimostrazione di disponibilita'
di sistemazione alloggiativa per i
richiedenti asilo, in base ad art. 5 D. Lgs. 286/1998 (permanenza dei requisiti
previsti per il rilascio, ai fini del rinnovo), tale dimostrazione deve
intendersi non richiesta per i beneficiari
di protezione internazionale in
occasione della richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno
o
ove, per motivi
di sicurezza, la questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, voglia
avere contezza della residenza anagrafica dei beneficiari di protezione
internazionale privi di sistemazioen alloggiativa certa, la dimora abituale puo' essere comprovata dall'iscrizione anagrafica nel registro delle persone senza fissa dimora
Libera circolazione (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
sulla liberta' di circolazione nel
territorio italiano degli stranieri regolarmente
soggiornanti si applicano anche ai titolari dello status di protezione
internazionale (nota: disposizione pleonastica)
Permesso per
asilo e titolo di viaggio per rifugiati, se esibiti congiuntamente, consentono la circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg in Area Schengen (Regolamento (CE) 539/2001 e circ. Mininterno 11/3/2008)
Esonero
dall'obbligo di visto, ai fini
dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per rifugiati
residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento (CE) 539/2001)
Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati: esonero dall'obbligo di
visto per soggiorni di durata non
superiore a tre mesi per il rifugiato
che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio,
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia
titolare di documento di viaggio
rilasciato da tale Stato
Permesso per
protezione sussidiaria e titolo di viaggio per stranieri (o passaporto), se esibiti congiuntamente, consentono la
libera circolazione nel territorio nazionale (circ. Mininterno 11/3/2008; nota: la circolare sembra escludere implicitamente la possibilita' di libera circolazione in Area Schengen; non e' chiaro, pero', su che base fondi questa esclusione)
Limiti protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
Deroga
allobbligo di informazione dellautorita diplomatica del paese di
appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente asilo o di
rifugiato (art. 2, co. 7 T.U.) o quando comunque possa derivarne rischio di
persecuzione per lui o per i familiari (art. 4, co. 4 Regolamento immigrazione
e circ. Mingiustizia 22/3/2010)
Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza
e studio (torna all'indice del capitolo)
Il titolare
dello status di protezione
internazionale e' equiparato al
cittadino italiano in materia di
o
lavoro
subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento;
incluso quindi quello previdenziale);
nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula
di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)
o
iscrizione agli albi professionali
o
formazione professionale, compresi i corsi
di aggiornamento (D. Lgs. 18/2014), e tirocinio
sul luogo di lavoro
o
servizi
resi dai Centri per l'impiego (D.
Lgs. 18/2014)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati
ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso
all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il
riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia,
la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure
di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione
internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati
di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei
titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche
in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto
il titolo, se l'interessato dimostra
di non poter acquisire detta
certificazione (D. Lgs. 18/2014); per quanto riguarda i titoli di studio, e'
possibile ottenere la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei cittadini italiani:
in caso di titoli di studio scolastici
-
richiesto il superamento delle prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio
straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006); le prove integrative
sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo
corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative
sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006, che prevede l'esonero
in caso di frequenza con profitto dei corsi istituiti dal MAE o di titolo
straniero che preveda l'apprendimento dell'italiano)
-
la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali
-
documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile
che il titolare di protezione internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione
completa):
domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza,
in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo grado; di
qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di
secondo grado) su apposito modello
titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta
corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere
dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando
la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro
richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo
senso, sent. Cons. Stato 4613/2007)
curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione
dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di
lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta l'equipollenza, nonche',
possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito
positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia
programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando,
soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo
difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie
studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato
nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche
questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)
ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
-
l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico,
equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a
valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
-
la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente
dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza
tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito
positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e
tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)
ai fini del
riconoscimento dei titoli accademici
o degli studi accademici parziali,
si applicano le disposizioni valide per i cittadini stranieri
i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi, ai fini
del riconoscimento di titoli, di un servizio erogato dal MAE, Direzione
Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione
interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
o
assistenza sociale; e' prevista la possibilita di fruizione di interventi specificamente
previsti nell'ambito di progetti di
integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
assistenziali e
di sostentamento
per riconosciuta
fragilita sociale
per casi gravi e
urgenti
di sostegno allo
studio
di sostegno
allattivita lavorativa
di prima
assistenza
o
assistenza sanitaria; il Minsalute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione e per il trattamento
dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale, inclusi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici
rivolti al personale sanitario (D. Lgs. 18/2014)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: gli stranieri in
possesso di permesso di soggiorno per asilo
o protezione sussidiaria, in fase di
prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del
permesso di soggiorno, nella ASL in
cui dichiarano di domiciliare, con
l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura
competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo
Lett. Minlavoro
10/6/2005, citata in un comunicato, e Nota Minlavoro 15/7/2005, citata da Mess. INPS n. 2226/2008, specificano che le misure previste per il titolare
di carta di soggiorno si estendono
anche al rifugiato (a proposito dell'assegno
di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/1998, ora art. 74 D. Lgs. 151/2001), salvo che le misure siano esplicitamente riservate dalla legge a italiani e comunitari (con
dubbia compatibilita' con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea,
o
circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei
requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti
(a quel tempo, pensione sociale); Circ. INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno
sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi
ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita'
competente, della data di rilascio della documentazione relativa al
riconoscimento dello status
o
circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso
quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al
destinatario di protezione sussidiaria
(art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)
o
circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del
godimento dell'assegno per il nucleo
familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione
sussidiaria)
o
Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di
accompagnamento per invalidi civili
o
Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di
prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)
Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013
si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di
accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della
determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene
modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e
gli immobili posseduti all'estero; nota:
prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e
Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib.
Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia
insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con
procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)
Istruzioni
relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):
o
requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di
familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino
comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione
di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione
anagrafica
trattamenti
pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri,
risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per
anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una
utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di
piu' di una utenza del gas
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un
autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile
ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non
ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro,
ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE,
superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente
al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di
vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto
ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o
la domanda si
presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o
se la domanda
della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso
l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi
presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o
al momento del
rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione
dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di
residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre
in corso alla data di presentazione della domanda;
o
per effettuare
il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia
della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del
beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare
della carta
o
ove sia
necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle
dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui
moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS,
dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o
l'amministrazione
puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti
necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di
sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale
storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di
attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o
per la richiesta
di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi
moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il
31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di
eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di
cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri
titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui
o
la domanda deve
essere presentata da un genitore convivente
o
se il genitore
avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace
o
nel caso in cui
il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo'
essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con
riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg
dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso
in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese
di presentazione della domanda
o
l'erogazione
dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste
o
il genitore si
considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso
comune (DPR 223/1989)
o
in caso di
minore che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale
nucleo
o
tutti i
requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda
o
se la domanda
viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di
agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore
o
in caso di
affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei
disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo
familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente
o
qualora l'onere
sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle
previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno
trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare
l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in
vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei
valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS
Note:
o
per il rifugiato l'equiparazione al cittadino
italiano in materia di assistenza
sociale e' garantito anche da art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e da art. 29 Direttiva 2011/95/UE; dubbia legittimita' di art. 81 L. 133/2008,
che, anche dopo la modifica apportata da L. 147/2013[73], prevede il rilascio di una "carta
acquisti" solo per i residenti cittadini italiani o comunitari ovvero
cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino
italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno, e di art.
19, co. 8 L. 2/2009
che prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi; note:
Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione
europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e titolari della
protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al beneficio della
"carta acquisti" (art. 81 co. 32 L. 133/2008)
Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di
un rifugiato per il mancato accesso
al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha
deciso di erogare il beneficio
art. 60 L.
35/2012 avvia una sperimentazione,
di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000 abitanti della
carta acquisti, con fruizione estesa
a comunitari e a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di
cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno (Decr. Minlavoro 10/1/2013), ma non
ai destinatari di protezione
internazionale (benche' tale destinatario risulti incluso nel modulo
apposito approntato dal Comune di Verona)
o
Legge regionale
Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal
Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per
quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare,
dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica
italiana
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della
Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli
interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il
requisito della residenza triennale
sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per
persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000
deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto
degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo'
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed
ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta
di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito
di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia
stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere
che sia cessata la materia del contendere)
o
Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore
dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da
almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici
a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
esposti ASGI all'UNAR e
alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento
al principio di parita' di trattamento previsto, in particolare, a favore dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria; si chiede all'UNAR di
intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi
alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i
presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica
Italiana per violazione degli obblighi comunitari
par. UNAR:
il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo
perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in
oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al
soddisfacimento di bisogni primari
la Regione
Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata"
del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
la Commissione
UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane
di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o
con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti
dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto
della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere
informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione
UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni
di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
le procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato
l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste
disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
le disposizioni
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli
alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un
determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale,
costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo
in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o
approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli
Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso
alle prestazioni sociali, un requisito di residenza
di 24 mesi nel territorio regionale
per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp,
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per
gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno; l'ASGI, con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni
che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni
sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei
limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.,
nonche' di art. 3 Cost., dal
momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero
maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece
ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi
nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura
di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei
comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:
illegittimita'
costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza
di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili
alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire
riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed
incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non
essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari
dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel
tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
illegittimita'
costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio
nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo'
derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello
straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia
tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la
quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva
stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura
nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di
cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui
si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non
viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per
provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della
residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente
superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore
regionale ha violato art. 3 Cost.
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure
a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il
reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono
incontro ad un bisogno primario dell'individuo
legittima anche
l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al
soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di
primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione
si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la
comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lefficacia
o
approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce,
per gli stranieri, il requisito della residenza
pregressa nel territorio della Regione
con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno
o
approvate nuove
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito per la Regione Friuli Venezia-Giulia; che prevedono il
requisito ai almeno due anni di residenza nel territorio della Regione, senza
riferimento alla cittadinanza (comunicato Stranieriinitalia)
o
Parere UNAR
relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto
3/8/2011, che dispone la
realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia
presentata da cittadino italiano
residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti
costituiscono elementi di distinzione arbitrari,
e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate
all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed
e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori
iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito
di un provvedimento straniero di adozione
o di affidamento a scopo di adozione;
nota: l'ASGI, con nota
inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere
discriminatorio della delibera
o
Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le
modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011,
che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di
accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel
territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di
necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio
nazionale
o
Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui
stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti
dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di
soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere
al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria,
all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost.,
dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una
disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti
dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici
previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior
onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi
e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di
soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di
bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale;
nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale
o
Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per
l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i
figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno
cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di
assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una
provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del
beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione
di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e
significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in
termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o
provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o
dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o
dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota:
il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui
requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera
una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza
nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e'
richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con
violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di
competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.
o
Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge
Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli
stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di
art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento
15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi";
i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale
previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere
che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore
rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta
che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura
sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno
specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che
potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del
principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale
della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di
accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a
consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito
di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso
all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri
requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la
finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione
assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli
minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che
subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al
requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni
continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del
permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., con
il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini
comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione
di art. 117 co. 1 Cost.
Il titolare
dello status di rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria sono
equiparati (D. Lgs. 251/2007, come
modificato da L. 97/2013)[74]
al cittadino comunitario riguardo
all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria
I minori titolari dello status di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'accesso agli studi di ogni ordine e grado (nota: questa disposizione rientra, come caso
particolare, in quella di cui all'art. 45, co. 1 DPR 394/1999:
"L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani")
I maggiorenni, titolari dello status di protezione internazionale accedono al
sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi
stabiliti per gli stranieri
regolarmente soggiornanti (nota: anche questa disposizione sembra del tutto
pleonastica, trattandosi di stranieri regolarmente soggiornanti, a meno che non
vada intesa come parificazione, ai fini dell'accesso, agli stranieri titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - la piu'
favorevole, cioe', tra le condizioni degli stranieri); l'accesso ai corsi universitari per il titolare di
permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario
(verosimilmente, si deve intendere, dopo l'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007, "per asilo o per protezione sussidiaria") e' condizionato
al solo possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)
Nota Minlavoro 30/9/2014: per concorrere alle borse di studio o
trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul
servizio mensa, che le Universita' possono concedere a stranieri provenienti da
Paesi in via di sviluppo (Decr. MIUR 1/8/2014: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica Democratica del
Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea; Guinea
Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica
Kyrgyza, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania,
Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome e Principe, Senegal,
Sierra Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan,
Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe) ai sensi
di art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001, occorre un certificato
rilasciato dal consolato italiano che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale;
in alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di
provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione
in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dall'universita'
straniera; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea
e di laurea specialistica, la certificazione puo' essere anche rilasciata da
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri nelle universita' italiane; ai fini della valutazione della
condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota:
verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio
eventualmente detenuti in Italia (art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001)
Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i rifugiati e i
destinatari di protezione umanitaria (verosimilmente, protezione sussidiaria o
permesso per motivi umanitari) a prescindere da requisiti di eta'
Il Comune di
Roma garantisce l'abbonamenamento gratuito Metrebus dell'ATAC per i rifugiati
Sent. Corte Giust. C-542/13: gli articoli 28 e 29 della Direttiva 2004/83/CE sul contenuto della protezione internazionale devono
essere interpretati nel senso che uno Stato membro non e' tenuto a concedere
l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria a un cittadino straniero autorizzato
a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base alla normativa
nazionale, che prevede che sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto
da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrita'
fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non
esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel
paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione
una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto
straniero in tale paese
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
Le disposizioni
del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale si applicano ai rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti,
nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione
di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono rifugiati residenti in
uno degli Stati membri
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu'
esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed
agli studenti ma, in generale, alle persone
attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non
indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di
sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in
condizioni di soggiorno legale e in
una situazione in cui non tutti gli
elementi si collochino all'interno di
un solo Stato membro
Nota:
o
la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui
situazione sia caratterizzata da elementi
tutti collocati all'interno di un
solo Stato membro; gli Stati membri possono
limitare i diritti conferiti ai
lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli
pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o
che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come
disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari,
che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo
di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di
un visto
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
si applica alle legislazioni nazionali
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni
di malattia
le prestazioni
di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni
di invalidita'
le prestazioni
di vecchiaia
le prestazioni
per i superstiti
le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in
caso di morte
le prestazioni
di disoccupazione
le prestazioni
di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi
assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente
pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in
altri)
le prestazioni
familiari
i regimi di
sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello
stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad
applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato
membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico
dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle
vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di
reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di
Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno
subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di
discendenza
Note:
o
il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di
regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione
separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali
di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi
straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni
familiari
assicurazioni
obbligatorie per la malattia e la maternita'
o
le prestazioni
elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
integrazione
dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale
(L. 335/1995)
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o
l'assegno per
l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita'
(art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o
l'ambito
oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche
le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle
quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel
territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione per volta,
determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota:
sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o
una persona che
esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma
svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona
che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede
o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato;
un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi
di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello
Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allallegato
III del Regolamento CEE 3922/91)
o
un pubblico
dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende
o
una persona che
riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di
residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e'
soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
disposizioni
particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita'
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono
abitualmente:
la persona che
esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di
lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la
durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e
che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane
soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in
due o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa
o di un datore di lavoro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la
propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di
residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro
aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di
cui uno e' lo Stato membro di residenza
-
alla
legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due
o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale
della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attivita'
o
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa
autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita'
in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle
disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri
o
una persona
occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge
un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e'
soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui essa dipende
o
le persone che
esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini
della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro
attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro
retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o
la persona che
non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza
Per "sede legale o domicilio" s'intende
la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali
dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione
applicabile, si applica provvisoriamente
la legislazione determinata
utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o
se la persona
interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati
membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di
residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona
interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
in tutti gli
altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati
membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata
inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le
prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza
di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni
previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza
o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in
causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione
a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla
legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di
taluni fatti o avvenimenti, tale
Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro
Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la legislazione
di uno Stato membro prevede il requisito
di determinati periodi di
assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto
o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione
(obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un
beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse
di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione
applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi
necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di
totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi
per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i
periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della
concessione della pensione di vecchiaia,
dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello
stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai
fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero
maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto
unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per
motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel
territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima
una normativa di uno Stato membro che non
consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che
rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio
del loro Stato membro d'origine, in
assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione
internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in
cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a
pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime
pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia
applicabile, non e' legittima una
normativa di uno Stato membro che non
consenta di prendere in
considerazione i periodi di lavoro
che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione
di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle persone
a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona
interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o
durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e
caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il
luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita'
dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione
familiare e legami familiari
esercizio di
attivita' non retribuita
per gli
studenti, fonte del reddito
alloggio; con
riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel
quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con
particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a
trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1
lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore
ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di
residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta
mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la
persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della
gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche
specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo,
non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come
semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve
determinare il luogo di residenza di
tale persona sulla base di una valutazione
globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per
la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine
medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti
necessari
o
Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il
solo fatto che quest'ultima ha un domicilio
registrato nel territorio di detto Stato
membro, senza che la medesima e
i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che
non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi,
conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di
tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la
possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la
situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla
prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto
regolamento)
o
Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una
persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel
territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o
risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni
in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o
sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i
familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'istituzione debitrice (principio di esportabilita'
delle prestazioni); e' fatta salva
la deroga relativa alle prestazioni
di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse
nell'Allegato X non possono essere
oggetto di deroga al principio di esportabilita'
L'interessato
puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di
sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni
relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
indennita' di malattia:
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o
soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza
dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni
in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da
quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del
luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un
documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato
dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della
Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato
si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere
preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio
ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo'
essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di
norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con
l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia
per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per
lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome,
indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale
per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti
anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si
procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a
condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione
si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi
di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di
maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a
condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha
diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di
residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni
in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente
competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere
certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto
la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
se la persona
soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo
sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato
erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo
permettono
in caso di
assicurazione pregressa in piu' Stati,
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da
ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione
d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale
la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non
dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi
in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte,
ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi
Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
i contributi
gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne'
restituiti all'interessato
ogni Stato
membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a
corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste
anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base
alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un
diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del
periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non
e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese,
questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul
quale incomba l'obbligo
se in tutti gli
Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno
di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale,
se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della
prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia
stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri
Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti
sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si
raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di
residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo
Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad
assicurazione
un
"organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza)
trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni
adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile
chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione
dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i
limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei
redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si
determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a
quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun
elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale
svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni
oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo
Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con
detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente
competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto
alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle
indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
l'indennita' e'
erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato
indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
l'ente dello
Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve
tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione
(anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque
altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati
considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della
legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta
se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i
periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
-
la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione
non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di
mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita'
contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di
mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'
-
la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L. 223/1991)
e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
-
la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L. 533/1959
-
l'INPS calcola
in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi
assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base
alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
-
l'interessato
puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento
U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il
lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni
necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro
all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato
deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha
svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato
responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua
attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita'
di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare,
si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da
quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza
dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di
disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto
che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello
Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale
(prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di
disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di
disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di
ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita'
di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi
(prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore;
circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
-
il disoccupato
deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del
lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga
l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in
anticipo
-
l'ente preposto
al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un
documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni
dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di
esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga,
il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato
membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
se i familiari
non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono
trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle
quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da
parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita'
spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita'
lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico,
rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione a queste eventualita'
-
congedo
retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non
retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di
stessa base in diversi Stati,
-
se la base e'
l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori,
a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene
erogato limporto superiore
-
se la base e' la
ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i
minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti,
spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha
soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la
residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati
che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno
Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di
tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in
altro Stato membro
i pensionati
ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento
pensionistico
in Italia, le
prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
-
l'assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati,
agricoli e domestici
-
gli assegni
familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere
nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione
competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata
presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di
residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale
sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione
nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in
forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per
l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza
disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico"
il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[75],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[76]; redditi di questultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[77]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di
sicurezza sociale, conceda prestazioni
per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore
emigrante che svolga un lavoro
temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il
lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver
esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa
natura nello Stato membro competente,
e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene
richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello
Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti
non una diminuzione dellimporto della prestazione a concorrenza di quello di
una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lesclusione di tale prestazione
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo
a requisiti che dimostrino l'esistenza
di un nesso reale tra richiedente
e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema
previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una
disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno
pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la
concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio
al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia
esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
Disposizioni
relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
lavoratori frontalieri:
per i lavoratori
che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si
trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di
residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che
rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana
(transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono
scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di
disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita'
lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un
primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi
rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di
disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo
aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti
previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al
relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene
infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato
di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione
al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione,
di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri
normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le
prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo'
optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui
lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il
diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui
precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un
trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
-
nel caso di un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia
conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e
professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di
reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non
gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma
unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
-
e' legittimo che
lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto
nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga
all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento
professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal
momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano
in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
-
la nozione di
"situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla
normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice
nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale
normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di
disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa,
conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori
distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente
lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato
dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori
distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato
di distacco
in caso di
disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate
nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di
distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
i pensionati
hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro
di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre
lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno
uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
sono le persone
che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate
nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette
alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in
materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2:
diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1:
diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1:
sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri
dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati
E205, E207 e E211)
o
U1:
periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di
disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Integrazione (torna
all'indice del capitolo)
Nell'attuazione
delle misure e dei servizi (D. Lgs. 18/2014) di cui all'art. 1-sexies L.
39/1990, all'art. 5 D. Lgs. 140/2005 ed all'art. 42 T.U. si tiene conto anche
delle esigenze di integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale,
promuovendo (D. Lgs. 18/2014) ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio
determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne
impediscono la piena integrazione
Ai fini della
programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione
dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Mininterno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di
ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o beneficiari di
protezione internazionale, predispone, ogni 2 anni, salva la necessita' di un
termine piu' breve, un Piano nazionale
che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo,
anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione
linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni; il Tavolo e' composto da rappresentanti del Mininterno, dell'Ufficio del
Ministro per l'integrazione, del Minlavoro, delle Regioni, dell'Unione delle
province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, ed e' integrato, in sede di programmazione
delle misure di cui alla presente disposizione, da un rappresentante del
Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'ACNUR, un
rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda
delle materie trattate, rappresentanti delle altre amministrazioni o altri
soggetti interessati (D. Lgs. 18/2014)
Alloggio e accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Il sistema di
interventi di assistenza ai rifugiati, diretti ad assicurare a coloro cui sono
state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione
internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza
sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti, e' finanziato con le
risorse dell'Otto per mille (art. 2
co. DPR 76/1998,
come modificato da DPCM 26/4/2013)
L'accesso ai benefici relativi all'alloggio di cui all'art. 40, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 e' consentito ai beneficiari di protezione internazionale parita'
con i cittadini italiani (D. Lgs.18/2014)[78]
Predisposti servizi di accoglienza territoriali per
rifugiati e per titolari dello
status di protezione sussidiaria,
oltre che per richiedenti asilo
I servizi territoriali sono cofinanziati
dallente locale e dal Ministero dellinterno (per non piu dell80%)
Garantita la
continuita, in sede di prima applicazione, degli interventi gia avviati
Monitoraggio e
coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allANCI
Servizi ammessi al finanziamento (da Allegato A
al Decreto Mininterno 22/7/2008):
o
accoglienza
strutture,
adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere,
ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati
da trasporto pubblico e/o privato
condizioni
materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le
tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria
per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente,
"pocket money"
servizi minimi
garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio,
assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento
scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in
particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della
frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste,
farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata
alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali
o
integrazione
servizi
garantiti: accesso a corsi di lingua italiana o, in mancanza, orientamento
lingustico di base, sostegno alla rivalutazione del retroterra e
all'identificazione delle aspettative, sostegno alla formazione e riqualificazione
professionale, accesso all'istruzione scolastica e universitaria, sostegno
nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e
per la certificazione delle competenze, sostegno all'inserimento nel mercato
del lavoro, sostegno all'acquisizione dell'autosufficienza alloggiativa,
promozione di attivita' di sensibilizzazione mirate ad evitare l'isolamento dei
beneficiari, promozione di attivita' di animazione socio-culturale, sostegno
nelle procedure per il ricongiungimento familiare, mediazione
linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo,
alloggiativo e socio-culturale
o
tutela
servizi
garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione
internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed
europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita'
ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto
sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in
particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione
sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM
o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale
finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela
Per i titolari
di protezione internazionale o umanitaria, la permanenza assistita e'
di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili per circostanze eccezionali
fino a un massimo di ulteriori 6 mesi
(9 mesi per nuclei familiari), previa autorizzazione del Mininterno tramite il
Servizio centrale (da Allegato A
al Decreto Mininterno 22/7/2008); per le categorie
vulnerabili di titolari di protezione internazionale o umanitaria, i tempi
di accoglienza possono essere ulteriormente
prorogati, sulla base di comprovate
esigenze, previa autorizzazione del Mininterno tramite il Servizio centrale (da
Allegato A
al Decreto Mininterno 22/7/2008); per i minori
non accompagnati titolari di protezione internazionale o umanitaria,
l'accoglienza puo' protrarsi fino a 6
mesi dopo il compimento della maggiore
eta' (da Allegato A
al Decreto Mininterno 22/7/2008)
Una risoluzione
approvata dalla Commissione Diritti umani del Senato impegna il Governo a
o
riconoscere, in
sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per lattuazione
della Direttiva 2011/95/UE, a tutti i beneficiari di protezione internazionale
il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure
specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio
o
a riformare il
sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da
garantire, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento
dello status di rifugiato
o
i percorsi di istruzione per adulti,
compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono
riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri,
possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"),
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter
frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione
delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza
della lingua italiana
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello
A1/A2) sono realizzati dai CPIA
o
i percorsi
di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle
scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di
base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di
primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto
dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo
didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di et, in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite,
quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano
in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di
accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di
soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorit
Giudiziaria minorile la possibilit di essere iscritti ai percorsi di istruzione
di primo livello assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti
accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello
- istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre
periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello,
l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il
periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato
nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei
crediti)
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due
livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue; l'adulto con
cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione
efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due
anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al
raggiungimento del livello di competenze necessario
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti
disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione
ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio
conclusivo dei percorsi del secondo ciclo
Rimpatrio assistito (torna
all'indice del capitolo)
L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari dello
status di protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi
attuati ai sensi dell'art. 1-sexies L. 39/1990
Programmi di
rimpatrio promossi, in collaborazione con l'OIM, dal Servizio centrale di coordinamento dei servizi territoriali
affidato all'ANCI
Parificazione del titolare di permesso per motivi
umanitari rilasciato su richiesta
della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Allo straniero
cui sia stato rilasciato un permesso per
motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 T.U. su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status
di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato,
al momento del rinnovo del permesso,
un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria; allo straniero titolare di tale permesso per motivi umanitari
sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti al titolare
di protezione sussidiaria (nota: anche
prima, quindi, che gli venga rilasciato
il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria); in particolare,
riconosciuto il diritto al ricongiungimento
familiare (circ. Mininterno 5/3/2008)
Nota: se il
permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da
quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore
rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile
35. Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati (torna all'indice)
Accesso alla procedura di richiesta
della protezione internazionale
Adempimenti in caso di presentazione di
domanda da parte di un minore non accompagnato
Casi di mancata conferma della domanda
o di diniego dello status
Tutela del diritto all'unita' familiare
del minore non accompagnato
Formazione del personale (Direttiva
2011/95/UE)
Accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
Il pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio o ente che svolga attivita'
sanitaria o di assistenza che venga a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato e' tenuto a fornirgli informazione sulla possibilita' di chiedere asilo, anche con l'ausilio di
un mediatore culturale e di un interprete e di invitarlo a esprimere la propria opinione a riguardo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); inoltre, nel caso in cui il minore voglia chiedere
asilo, informa immediatamente il questore con apposito verbale di tale
volonta' (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
I minori non accompagnati vittime di tratta
devono essere adeguatamente informati
sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di richiesta della protezione internazionale (D. Lgs. 24/2014)
Gli Uffici di
Polizia di frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le
Questure garantiscono al minore non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo,
agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'ACNUR e gli
altri organismi che operano nellambito della protezione dei richiedenti asilo,
una tempestiva e completa informazione
sulla normativa di riferimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)
Al minore non accompagnato che esprime la
volonta' di presentare domanda di protezione internazionale e' fornita l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda ed e'
garantita l'assistenza del tutore in
ogni fase della procedura per l'esame della domanda (D. Lgs. 25/2008)
La questura rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica
di richiedente asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007)
Se sussistono dubbi riguardo all'eta', il minore non accompagnato puo', in qualunque fase della
procedura, essere sottoposto, previo
consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari dell'eta'
di carattere non invasivo; in caso di esito
incerto di tali accertamenti si applicano
le garanzie previste per i minori non accompagnati
Il minore non
accompagnato deve essere informato della
possibilita' che la sua eta' sia
determinata attraverso visita medica, sul tipo della visita e sulle conseguenze di tale visita ai fini
dell'esame della domanda (nota: deve considerarsi sottinteso, in base ad art.
17, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che l'informazione deve essere effettuata in una
lingua che si possa supporre comprensibile per il minore); il rifiuto da parte del minore di
sottoporsi alla visita non
costituisce impedimento per
l'adozione di una decisione sulla
domanda ne' per il suo accoglimento
Sent. Corte Giust. C-648/11: in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino
legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in piu' di uno Stato membro, lo "Stato membro competente"
e' quello nel quale si trova tale
minore dopo avervi presentato una
domanda di asilo; nota: Concl. Avv. Gen. C-648/11 avevano indicato come Stato membro competente, in
linea di principio, in funzione dell'interesse superiore del minore, e tranne
nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato
in cui e' stata presentata l'ultima
domanda
Adempimenti in caso di presentazione di domanda da parte di un minore
non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
In caso di
presentazione di domanda di protezione internazionale da parte di un minore non accompagnato, l'autorita'
che la riceve
o
sospende
il procedimento;
o
da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per
i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale
stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di
affidamento) e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e
segg. c.c. (nota:
art. 31 co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a
periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore
ne soddisfi le esigenze)
o
informa il
Comitato per i minori stranieri.
Il giudice
tutelare provvede alla nomina del tutore
entro 48 ore dalla comunicazione
Il tutore prende immediato contatto con la
questura per la conferma della domanda e l'adozione dei provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore
L'autorita' che
riceve la domanda del minore (verosimilmente, la conferma della domanda) non
accompagnato informa il Servizio Centrale del Sistema di
protezione per richiedenti asilo di cui all'art. 1-sexies L. 39/1990 ai fini
dell'inserimento del minore in una
delle strutture del Sistema, e ne da' comunicazione
al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare; in caso di impossibilita' di immediato inserimento
in una tale struttura, accoglienza e assistenza del minore sono assicurate
dall'autorita' del Comune in cui il
minore si trova
La Corte europea dei diritti umani ha sospeso, con provvedimento cautelare, il trasferimento
in Italia di due minori richiedenti asilo dalla Finlandia; il Centro
finlandese per l'assistenza ai rifugiati aveva sostenuto che il trasferimento
in Italia dei minori ai sensi del Regolamento Dublino, avrebbe leso i diritti
umani fondamentali, a causa delle limitate
misure di accoglienza dei minori richiedenti asilo in Italia
Nota:
Danimarca e Finlandia avrebbero deciso di non procedere a trasferimenti di
minori in Italia ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, sulla base delle gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate
(da un comunicato ASGI)
Se viene rintracciato un familiare adulto regolarmente soggiornante in Italia di minore non
accompagnato richiedente la
protezione internazionale, la competente autorita' giudiziaria provvede all'affidamento del minore non
accompagnato; in caso contrario, si
procede ai sensi di art. 2, co. 1 e 2 L. 184/1983 (affidamento familiare o a comunita' di un minore privo di
ambiente familiare idoneo); in tutti i casi, i provvedimenti sono adottati
nell'interesse prevalente del minore,
avendo cura di non separarlo da fratelli
eventualmente presenti sul territorio italiano e di limitare al minimo gli
spostamenti sul territorio stesso (nota: art. 31, co. 3 Direttiva 2011/95/UE prevede che le decisioni in materia siano adottate
tenendo conto del parere del minore, considerata la sua eta' e il
suo grado di maturita'); il minore puo' comunque beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a
categorie vulnerabili, di cui
all'art. 8 D. Lgs. 140/2005
Il Ministero
dell'interno stipula convenzioni,
sentito il Comitato per i minori, con l'OIM o con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare
i familiari dei minori non accompagnati, svolti nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente protezione internazionale (D. Lgs. 140/05)
Nota: prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008, Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 e circ. Mininterno 11/4/2007 prevedevano una procedura per certi
aspetti piu' dettagliata, per altri diversa, che dovra' essere aggiornata e/o
confermata:
o
la questura affida temporaneamente il
minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini
delladozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e
allaccoglienza del minore, oltre che il Comitato
per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99[79]);
la procedura e sospesa (prima della
verbalizzazione delle dichiarazioni)
o
il Comune, se non fa gia' parte della rete
degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di
protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti,
dagli enti locali interessati, specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti
asilo e rifugiati, cofinanziati dal
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o
il Servizio centrale indirizza il minore
all'ente locale segnalante o di
quello piu' vicino che abbia posti
disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine,
nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti
presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a
quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta'
Civili e lImmigrazione dellavvenuto trasferimento
del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007); l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi
fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta' (da Allegato A
al Decreto Mininterno 22/7/2008)
o
l'ente locale di destinazione effettua,
d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto
della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o
l'ente locale avverte il Tribunale per i
minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
l'inserimento e' confermato, se conforme
all'interesse del minore, dal Tribunale
per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi
all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
i Servizi sociali del Comune in cui il
minore e' stato inserito assistono
il minore nella presentazione della
domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano
nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3
presso la questura competente, ascoltato
il minore e tenuta in considerazione la
sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o
il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende
contatto con la questura competente per la riattivazione
del procedimento
Divieto di trattenimento (torna
all'indice del capitolo)
I minori non accompagnati non possono essere in alcun caso
trattenuti nei centri di accoglienza
richiedenti asilo (verosimilmente, il divieto riguarda l'ospitalita'
obbligatoria in tali centri) ne' nei CIE
Audizione (torna all'indice del capitolo)
Il minore non
accompagnato e' assistito dal tutore
durante il colloquio, ed e'
adeguatamente informato del
significato e delle eventuali conseguenze
del colloquio personale
Nota: art. 17,
co. 1 Direttiva 2005/85/CE stabilisce anche che al rappresentante del minore deve essere
concesso di porre domande e fare osservazioni, durante il colloquio;
art. 17, co. 4 Direttiva 2005/85/CE stabilisce
poi che il colloquio con un minore non accompanato deve essere tenuto da
persona con competenza adeguata e
che analoga preparazione e' richiesta al funzionario che redige la decisione
sulla domanda di un minore non accompagnato; queste disposizioni non sembrano
adeguatamente recepite dal D. Lgs. 25/2008
Nota: art. 17,
co. 6 Direttiva 2005/85/CE stabilisce che il superiore interesse del minore costituisce un criterio fondamentale
per l'applicazione delle disposizioni a garanzia dei minori non accompagnati;
questo principio non e' esplicitamente richiamato dal D. Lgs. 25/2008
Casi di mancata conferma della domanda o di diniego dello status (torna all'indice del capitolo)
In caso di
mancata conferma della domanda o di diniego
di riconoscimento dello status di
protezione internazionale, il minore non accompagnato rientra sotto le
competenze del Comitato per i minori
stranieri (da Linee guida del Comitato minori); al minore e' assicurato
comunque, al di fuori
dell'accoglienza finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, il trattamento previsto
dalla normativa vigente (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado del minore
non accompagnato rifugiato (art.
29 bis, co. 3 T.U.; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
Le iniziative
per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato titolare dello status di protezione internazionale sono assunte,
quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione, se non avviate in
precedenza (D. Lgs. 18/2014), nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 8
D. Lgs. 140/2005, da stipulare con organismi o associazioni umanitarie a
carattere nazionale o internazionale; i relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con
obbligo di assoluta riservatezza, in
modo da tutelare la sicurezza dell'interessato e dei suoi familiari
Formazione del personale (Direttiva 2011/95/UE) (torna all'indice del capitolo)
Nota: art. 31,
co. 6 Direttiva 2011/95/UE prevede che al personale che si occupa di minori non
accompagnati debba essere fornita una specifica formazione in merito alle
esigenze dei minori stessi
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Richiedenti
asilo identificati come minori non accompagnati (Rapp. Dublin Transn. Network):
o
nel 2009: 409, di cui 361 maschi e 48
femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 51 tra 13 e 15 anni, 344 tra 15 e 18; principali
nazionalita': Afghanistan (90), Nigeria (72), Somalia (39), Eritrea (36),
Gambia (28), Costa d'Avorio (22), Ghana (18), Turchia (14)
o
nel 2010: 306, di cui 280 maschi e 26
femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 33 tra 13 e 15 anni, 259 tra 15 e 18; principali
nazionalita': Afghanistan (124), Turchia (24), Eritrea (16), Guinea Conakry
(16), Nigeria (12), Costa d'Avorio (13), Somalia (7), Algeria (7)
Minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo contattati o presi in carico dai Comuni (Rapporto ANCI 2014):
o
2006: 251
o
2007: 482
o
2008: 879
o
2009: 567
o
2010: 556
o
2011: 1.582
o
2012: 1.496
36. Norme transitorie (torna
all'indice)
Norme transitorie: procedure,
regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi
Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni territoriali,
CDI, ricorsi (torna all'indice del capitolo)[80]
37. Protezione temporanea (torna all'indice)
Misure straordinarie di accoglienza
Deroghe in materia di ingresso,
soggiorno e protezione diplomatica
Applicazione in occasione del conflitto
in Kossovo
Applicazione in occasione dell'afflusso
straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011
Regime di protezione a seguito di
decisione del Consiglio europeo
Esclusione dalla protezione temporanea
Tutela del diritto all'unita' familiare
Trasferimenti da uno Stato membro ad un
altro
Incompatibilita' della protezione
temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo
Diniego della protezione; impugnazione
Limiti alla liberta' di circolazione
Misure straordinarie di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita
Disposizioni
adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge
Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
Deroga,
ove si applichino le disposizioni sulla protezione temporanea, alle norme
relative al respingimento in assenza
dei requisiti per lingresso, agli oneri per i vettori in caso di straniero
respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o gravato da un divieto di reingresso o
segnalato per la non ammissione in Area Schengen
Deroga
allobbligo di informazione dellautorita diplomatica del paese di
appartenenza dello straniero, quando si tratti di straniero nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono
richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno, nei casi in cui si applichino
le disposizioni sulla protezione temporanea
Convertibilita alla scadenza del permesso per motivi umanitari in permesso ad altro
titolo, in presenza dei requisiti (stabilita espressamente con DPCM o, secondo TAR Liguria, fondata su art. 5, co. 9 T.U.; in senso contrario,
Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di Udine)
Iscrizione obbligatoria al SSN
dello straniero autorizzato a soggiornare per protezione temporanea (circ. Minsanita 24/3/2000, che lo equipara al titolare di permesso per asilo
umanitario); nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso
rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un
tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno
per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in
caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato
Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo (torna all'indice del capitolo)
Applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in
fuga dal conflitto in Kossovo: il DPCM 12/5/1999 stabiliva il rilascio di un permesso
per motivi di protezione temporanea, che consentiva laccesso a studio e lavoro; il regime era stato prorogato
fino al 30/6/00 (DPCM 30/12/1999); al termine del regime di
protezione (DPCM 1/9/2000) era stata consentita la permanenza
in Italia di chi avesse i requisiti
per altro permesso di soggiorno o,
comunque, di chi avesse un inserimento
lavorativo stabile e la disponibilita di un alloggio
Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario dal Nord Africa
nei primi mesi del 2011 (torna all'indice del capitolo)
Applicata nel 2011 per dare accoglienza ai cittadini nordafricani (nota: definizione
ambigua) affluiti dall'1/1/2011 al
5/4/2011, con DPCM 5/4/2011
o
il questore,
verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia a
titolo gratuito, prescindendo dai requisiti relativi al possesso di documento
di viaggio e alla disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio di ritorno
(art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999
(nota: il permesso consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e
autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999 e, verosimilmente,
la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo,
in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999; di fatto, il permesso e' stato
effettivamente dichiarato convertibile con DPCM 28/2/2013; circ. Provincia Roma 23/5/2011 prevede la possibilita' di iscrizione ai Centro per
l'impiego per i titolari del permesso); Circ. Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero
richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM 5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento
dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita
dallo straniero" (nota: per
provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non
fotosegnalato dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo,
il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)
o
motivi di
esclusione: l'interessato
e' entrato prima
dell'1/1/2011 o dopo il 5/4/2011
appartiene ad
una delle categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione
e' destinatario
di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima
dell'1/1/2011
e' stato
denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
(esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato; Trib. Pisa:
il diniego di rinnovo del permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 fondato sull'esistenza di una mera denuncia contrasta coi principi
costituzionali di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 708/2014: legittima, tsante il carattere eccezionale della
misura, adottata in un contesto in cui non sarebeb stato possibile attendere il
vaglio giurisdizionale di ogni singola denuncia, la revoca del permesso per
motivi umanitari rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 grazie alla dichiarazione, da parte dell'interessato, di false
generalita', anche quando la denuncia per tale reato (ostativa al rilascio
dello stesso permesso) sia intervenuta successivamente al rilascio (il rilascio
non sana una condotta antigiuridica)
e' stato
destinatario di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione
e' stato
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.p.,
per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.,
esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater
D. Lgs. 286/1998
o
richiesta del
permesso entro 8 gg dalla pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve;
in questo senso, Trib. Lecce,
che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo scopo di non
vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le modalita' ordinarie
per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in questura, non
tramite Poste; in questo senso, circ. Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1
DPR 394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende
soggiornare)
o
gli stranieri
destinatari del provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno
rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento
della protezione internazionale, possono chiederne la conversione in permesso
di soggiorno per motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi
abbia ricevuto un permesso per cure, che non consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia
presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso
per richiesta asilo non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di
attivita' lavorativa, e anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa
legittimo il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro)
o
al richiedente
la protezione internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi
umanitari puo' essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia
all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima
istanza e' stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande
di protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che
abbiano presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti
abbiano temporeggiato in proposito)
o
lo straniero al
quale non e' stato rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per
motivi umanitari e' respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con
l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo
caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo
rimpatrio (nota: si tiene conto
delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); circ. Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e'
effettuato seguendo le indicazionei della circ. Mininterno 17/12/2010
o
il permesso di
soggiorno rilasciato consente all'interessato, titolare di un documento di
viaggio, la libera circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle
previsioni della Conv. Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del
permesso, e' necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il
passaporto sia in corso di validita'
e che l'interessato sia in possesso delle risorse
previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole
recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area
Schengen, per esempio a seguito di vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso);
circ. Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di viaggio, le disposizioni che prevedono
il rilascio di un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si
tratta delle disposizioni di cui alla circ. Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui
viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di
viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; TAR Lazio:
illegittimo in questi casi il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare,
dato che lo straniero e' stato identificato
dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in
sede di rilascio di tale permesso)
I destinatari
del permesso di soggiorno per motivi umanitari sono assistiti su tutto il
territorio nazionale (Accordo Governo-Regioni 6/4/2011)
TAR Lazio:
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al diniego di
rinnovo del permesso rilasciato in ambito Emergenza Nord Africa, motivato
dall'esistenza di una denuncia per rapinaa mano armata
Disposizioni
relative ai minori stranieri non
accompagnati nell'ambito degli interventi relativi ai destinatari della
protezione temporanea:
o
circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze
di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano
in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri
o
decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato
Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o
procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:
il minore che
arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica
sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza
al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1),
al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
se non riescono
ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza,
le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori
stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2),
di indicare (Scheda 3)
le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste
"strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il
territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo
della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle
strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le
"strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo
sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a
definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di
integrazione
individuata la
struttura ponte le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del
trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali
territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni
e al Giudice tutelare
le autorita' di
pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di
accoglienza segnalano (Scheda 4 e
Scheda 5,
rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)
il Sindaco (o un
suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:
-
richiedere alle
autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare
la minore eta'
-
verificare
l'effettivo status di non accompagnato
-
raccogliere le
informazioni su eventuali parenti presenti in Italia
-
informare il
minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale
-
assicurare uno screening sanitario, attraverso le
strutture sanitarie locali
ultimate le
procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori
stranieri, tramite il Soggetto attuatore
il Sindaco
comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri,
Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)
il Comune di
accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero
non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7);
il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria
tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non
accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)
la
"struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati
con i comuni di destinazione
il Sindaco del
Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato)
comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)
all'arrivo nella
nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi
sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il
Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i
minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti
il Sindaco del
Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico
(da Nota Minlavoro, Scheda 10)
o
Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non
accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato
per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali
territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di
una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
DPCM 6/10/2011: il termine di 6 mesi relativo alla durata dei permessi rilasciati in base a DPCM 5/4/2011 e' prorogato di ulteriori 6 mesi
alle medesime condizioni li' previste
Circ. Mininterno 8/10/2011: in base a tale proroga, gli stranieri titolari di
permesso rilasciato in base al DPCM 5/4/2011 sono considerati a tutti gli
effetti regolarmente presenti (nota: si usa la parola "presenti"
in luogo di "soggiornanti") in Italia per un periodo di 6 mesi a
partire dalla data di scadenza del permesso
o
la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale
o
in caso di
richiesta, si procede, ove necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per
stranieri (nota: il rinnovo del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio,
e' necessario ai fini della libera
circolazione in Area Schengen e del reingresso in Italia)
o
e' garantita
l'accoglienza dei richiedenti per il periodo necessario alla procedura di
rinnovo (nota: questa specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo
richieda la consegna del permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di
permesso in formato elettronico)
Ord PCM 23/11/2011 (e circ. Mininterno 2/12/2011):
o
consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989
per
titolari di un
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011
stranieri che
hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle
competenti commissioni territoriali
o
istanza di
iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale
l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:
per i titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
per i
richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente
asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo
se lo straniero
e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul
territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro
Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni e nota allegata raccomandano l'iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione
temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR ed Emergenza Nord Africa
Rimpatrio
assistito di stranieri giunti in Italia dopo l'1/1/2011 (Ord. PCM 10/8/2011):
o
il rimpatrio
volontario puo' essere richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che
appartengano a una delle categorie seguenti
richiedenti
protezione internazionale
richiedenti
protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la
proposizione del ricorso
titolari di
protezione internazionale che rinuncino allo status
stranieri in
possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita'
di cui al DPCM 5/4/2011
stranieri in
possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari
o
agli stranieri
ammessi al rimpatrio sono forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio
individuale di 200 euro da corrispondere una volta valicata la frontiera
o
il rimpatrio
puo' riguardare al massimo 600 stranieri
o
si deroga alle
procedure di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998
o
lo straniero
ammesso alla procedura di rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di
rimpatrio e puo' essere ammesso alla procedura una sola volta
o
il rimpatrio e'
effettuato dall'OIM (nota: approntata apposita scheda di segnlazione)
DPCM 15/5/2012: ulteriore proroga di 6 mesi della durata dei permessi di soggiorno
rilasciati in base a DPCM 5/4/2011 e prorogati in base a DPCM 6/10/2011, alle stesse condizioni previste da DPCM 5/4/2011
Circ. Mininterno 18/5/2012: gli stranieri titolari di permesso rilasciato in
base a DPCM 5/4/2011 e prorogati in base a DPCM 6/10/2011 sono considerati a tutti gli
effetti regolarmente presenti (nota: si usa la parola "presenti"
in luogo di "soggiornanti") in Italia per un periodo di 6 mesi a
partire dalla data di scadenza del permesso; richiesta di rinnovo del permesso opzionale
(nota: verosimilmente, in caso di richiesta, si procede anche, ove necessario,
al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri; rinnovo del permesso e, se del
caso, del titolo di viaggio, necessario ai fini della libera circolazione in
Area Schengen e del reingresso in Italia)
o
gli stranieri
provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e
che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo
che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria
posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito
o
le Commisisoni
territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle
determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle
forme di protezione)
o
le Commissioni
territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate
e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti
esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e
alla perdurante instabilita' della situazione libica
o
l'individuazione
degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in
collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o
gli stranieri in
accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame
(nota: e gli altri?)
o
lo svolgimento
del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di
riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa
l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso
o
lo straniero in
accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca
presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti
attuatori
o
non viene
compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato
o
in caso di
rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg
per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio
del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
Circ. Mininterno 13/12/2012: iniziative intraprese in vista della chiusura
dell'Emergenza Nord Africa:
o
intensificata
l'attivita' di divulgazione di informazioni, di orientamento e supporto sulle
possibilita' di rimpatrio assistito nel paese d'origine
o
attivata la
procedura "Vestanet C3 - gestione emergenza Nord Africa" attraverso
cui, su impulso dello straniero interessato, le questure
"ripropongono" on-line alla Commissione territoriale competente il
modello C3 per il riesame della domanda, allo scopo di definire la posizione
degli stranieri giunti in Italia dalla Libia, da cui sono stati costretti a
fuggire in conseguenza dei noti eventi bellici
o
chiusura
dell'Emergenza Nord Africa e rientro
nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di
cittadini stranieri sul territorio nazionale
o
l'OIM e'
autorizzata, sino al 30/6/2013, a proseguire le attivita' di rimpatrio
assistito di cui all'Ord. PCM 10/8/2011
o
la procedura
"Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti
la protezione internazionale
destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni
territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012
o
per assicurare
l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la
protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di
emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di
art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque
non oltre il 30/6/2013
o
il Mininterno e'
l'amministrazione competente in via ordinaria, dall'1/1/2013, per il
coordinamento delle attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di
cui all'Ord. PCM 13/4/2011 (Circ. Mininterno 28/12/2012)
o
il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via
ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore
per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite
in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)
Circ. Mininterno 25/1/2013: con Decreti Mininterno 22/1/2013 si e' deciso che
o
cessano di
funzionare le Sezioni delle Commissioni Territoriali operanti a Bari, Crotone,
Foggia, Milano, Mineo, Torino, Trapani, Verona, e quella di Firenze, le cui
funzioni saranno esercitate dalla seconda Sezione di Roma
o
mantengono
operativita' fino al 30/6/2013 le Sezioni di Caserta, Roma I e Roma II, nonche'
la Sezione della Commissione Territoriale di Siracusa, operante in sede
distaccata a Caltanissetta, e la Sezione della Commissione Territoriale di
Torino, operante in sede distaccata a Bologna
o
e' trasferita
alla Commissione Territoriale di Roma fino al 30/6/2013 la competenza per
l'esame delle istanze di protezione internazionale presentate nelle regioni
Abruzzo e Marche, precedentemente assegnate alla Commissione Territoriale di
Caserta
Circ. Mininterno 29/1/2013: con la cessazione
dell'Emergenza Nord Africa, l'iscrizione
anagrafica e il rilascio della carta di identita' dei cittadini stranieri
accolti in base a quell'emergenza torna
ad essere disciplinato in modo ordinario;
la titolarita' di un permesso per motivi umanitari consente iscrizione
(eventualmente in qualita' di "senza fissa dimora") e rilascio della
carta di identita'
Circ. Mininterno 18/2/2013: rilasciabile un titolo di viaggio per stranieri (circ. MAE 48/1961) agli stranieri destinatari di un permesso per motivi umanitari a conclusione dell'Emergenza Nord Africa,
a condizione che siano nell'impossibilita' di ottenere un titolo di viaggio
dalle autorita' del proprio paese, non abbiano pendenze nei confronti della
giustizia ne' obblighi verso la famiglia e non siano pericolosi per l'ordine e
la sicurezza pubblica; garantita per ulteriori 60 gg la prosecuzione del regime di accoglienza
Circ. Mininterno-Minlavoro 24/4/2013: ai fini dell'applicazione del regime ordinario in
relazione ai minori accolti nell'ambito dell'Emergenza Nord Africa, a seguito
della chiusura dell'emergenza, la competenza della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro riguarda
esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, cosi' come definiti da art.
1 co. 2 DPCM 535/1999; per quanto riguarda i minori non accompagnati
richiedenti asilo, si applicano le misure previste da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006 (cosi' anche Circ. Mininterno 18/2/2013)
o
i cittadini
stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi
del DPCM 5/4/2011 possono presentare entro il 31/3/2013 domanda di rimpatrio assistito
nel Paese di provenienza o di origine; si applicano le disposizioni di cui
all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (sospensione dei procedimenti in caso di
rimpatrio assistito di straniero irregolarmente soggiornante); tali cittadini
possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito
promossi dal Mininterno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito
della programmazione annuale 2011 e 2012; la domanda di adesione a tali
programmi e' presentata dall'interessato, entro il 31/3/2013, al soggetto
incaricato dell'attuazione degli interventi di rimpatrio, che assicura
l'informazione sulle procedure da seguire
o
entro lo stesso
termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di
conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per
lavoro, famiglia, studio e formazione professionale
o
la validita' dei
permessi di soggiorno per motivi umanitari e' automaticamente prorogata sino
alla data di conclusione delle procedure di rimpatrio assistito o conversione
o
nei confronti di
coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di
rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno
per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di
espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla
legislazione vigente, salvo che si tratti di
soggetti
inespellibili ai sensi di art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (minori, donne incinte
o che abbiano partorito da meno di sei mesi e relativo coniuge convivente,
coniugi o familiari entro il secondo grado di italiani con questi conviventi)
soggetti che
possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono
il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato
soggetti che
possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che
rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio
componenti di
nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno
scolastico
Circ. Mininterno 1/3/2013: le misure di accoglienza proseguono per
o
"categorie vulnerabili", da
intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 e da art. 1 co. 2 Decreto Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto
previsto da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne
(singole) in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone
per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi
vulnerabili anche i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e
domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una
disabilita' anche temporanea
o
coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni territoriali
o in attesa della decisione sul ricorso,
e quanti siano in attesa del rilascio
del permesso e/o del titolo di viaggio
Cifre:
o
Documento di indirizzo della Conferenza Unificata: coinvolti nell'accoglienza 64.717 stranieri, di cui
26.490 risultano presenti in Italia alla data di stesura del Documento (4.833
in CARA, 18.271 accoglienza diffusa presso le Regioni, 1.737 nel centro di
Mineo, 1.649 ospitati dai comuni presso le comunita' accreditate/autorizzate
dalle Regioni per minori stranieri non accompagnati)
o
avanzate, entro
il 31/3/2013, 6.438 richieste di conversione del permesso per motivi umanitari
in permesso per altri motivi (dati del Mininterno riportati da comunicato Stranieriinitalia)
Regime di protezione a seguito di decisione del Consiglio europeo (torna all'indice del capitolo)
Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte
del Consiglio europeo, di afflusso
massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva
2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione
accordata, nei limiti della
disponibilita dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo
anno in base a decisione del Consiglio europeo (nota: in base alla Direttiva 2001/55/CE, il regime di protezione, in mancanza di decisione
di cessazione adottata dal Consiglio, e prorogato automaticamente di 6 mesi in
6 mesi per un secondo anno; e solo lulteriore proroga di un anno a richiedere
una nuova decisione del Consiglio)
Cessazione
della protezione al termine del periodo indicato dal Consiglio europeo o in
caso di apposita decisione di questo
Il DPCM stabilisce
o
la data di inizio del regime di protezione
o
le categorie di sfollati a cui si applica
o
la disponibilita di accoglienza
o
le procedure per
il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per
motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina
relativa al ricongiungimento
familiare degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure
per le categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per
leventuale trasferimento di
sfollati in altro Stato membro dellUnione europea
o
le procedure da
applicare in caso di presentazione di domande dasilo da parte di sfollati
(incluso leventuale differimento della
decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalita
di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione
della protezione e decisione sulla domanda di asilo)
o
le modalita per
attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignita
umana, quello coattivo
o
le modalita per
consentire la permanenza temporanea,
al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere
rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la
necessita di consentire che un familiare minorenne completi lanno scolastico in corso
Minori non accompagnati (torna
all'indice del capitolo)
Ai minori non accompagnati si applicano le
disposizioni relative allintervento del Comitato per i minori stranieri (solo
quelle relative allaccoglienza e alleventuale ricongiungimento con la
famiglia in un paese terzo?)
Esclusione dalla protezione temporanea (torna
all'indice del capitolo)
Uno sfollato puo essere escluso dalla protezione
temporanea quando vi siano motivi seri per ritenerlo personalmente responsabile
o
di un crimine contro la pace, o un crimine di
guerra o un crimine contro lumanita
o
di un reato grave non politico commesso,
prima dellammissione al regime di protezione, al di fuori del territorio dello
Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un
presunto obiettivo politico (la gravita del reato e valutata tenendo conto
dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle
finalita delle Nazioni Unite
Uno sfollato e escluso quando sia stato condannato,
con sentenza passata in giudicato,
anche in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta
sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da
impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a
sfruttamento di prostituzione (la Direttiva 2001/55/CE include,
tra i possibili motivi di esclusione il fatto che lo straniero risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o, sulla base di una condanna
con sentenza passata in giudicato per un reato molto grave, per la sicurezza
della comunita dello Stato membro; discutibile lautomatica attribuzione del
carattere di gravita ai reati elencati)
Le decisioni di
esclusione sono adottate tenendo conto del principio di proporzionalita (dubbia coerenza con la previsione di tassativa
esclusione in caso di condanna per reati commessi in Italia)
Gli sfollati
esclusi sono espulsi (salvo il caso
di contraffazione dei dati finalizzata ad eludere lesclusione, dovrebbero
essere solo respinti o, se gia sul territorio dello Stato, invitati a
lasciarlo ai sensi dell'art. 12, co. 2 Regolamento; in base alla Direttiva 2001/55/CE, il provvedimento di esclusione dovrebbe essere
impugnabile nello Stato membro: con effetto sospensivo?)
Tutela del diritto all'unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
Lo sfollato ha
diritto al ricongiungimento con le
seguenti limitazioni:
o
ricongiungimento
con genitore a carico condizionato
allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono
verificati i fatti che hanno determinato lesodo e al fatto che il genitore si
trovi ancora fuori dallUnione europea
(nota: la Direttiva 2001/55/CE pone,
alla base della decisione discrezionale sullautorizzazione al ricongiungimento
con altri parenti stretti a carico, la loro necessita di protezione e la
valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra
coloro che hanno gia avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si
trovino ancora fuori dal territorio dellUnione europea)
o
ricongiungimento
con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo
stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel
periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lesodo (nota:
trascurate le condizioni relative allesistenza di necessita di protezione e
alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 2001/55/CE per il
ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o
escluso il
ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)
Ai familiari
ammessi al ricongiungimento e rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea (utilizzabile per
lavoro e per studio?)
Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE: riguardo ai beneficiari
di protezione temporanea, gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a
rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro (torna all'indice del capitolo)
I trasferimenti di sfollati da uno Stato
membro allaltro (ai fini del solo ricongiungimento? o in generale, come da
Direttiva?) sono subordinati al consenso degli interessati
Lo sfollato che
debba essere trasferito in altro Stato membro nellambito della collaborazione
tra Stati membri, e munito di lasciapassare
Incompatibilita' della protezione temporanea con l'effettuazione
dell'esame di una domanda di asilo (torna
all'indice del capitolo)
Nei casi in cui
la decisione sulle domande di asilo
presentate da sfollati non sia differita al termine del periodo di
protezione, lo sfollato richiedente asilo puo godere del regime di protezione
solo se rinuncia alla domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente, "della
protezione internazionale") o in caso di esito negativo dellesame
Informazione dello sfollato (torna all'indice del capitolo)
Lo sfollato e informato per iscritto, in lingua
presumibilmente a lui nota o, se questo non e possibile, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, dei suoi diritti e doveri e delle disposizioni sulla protezione
temporanea (nota: fondamentale, in particolare, linformazione relativa alle
conseguenze delleventuale rinuncia alla domanda di asilo)
Diniego della protezione; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
I provvedimenti
di diniego della protezione temporanea o comunque ad essa correlati sono
adottati con atto scritto e motivato, recante le modalita di impugnazione; contro di essi e ammesso
il ricorso al TAR (eccezione per i provvedimenti relativi al ricongiungimento
familiare: ricorso al giudice ordinario)
Limiti alla liberta' di circolazione (torna all'indice del capitolo)
Il beneficiario
della protezione temporanea non puo
allontanarsi dallItalia (dubbia la coerenza con le disposizioni della Direttiva 2001/55/CE), salvo il caso di accordi in tal senso con altri
Stati membri o di autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di
soggiorno (?)
Nota: testo
italiano dellart. 11 Direttiva 2001/55/CE ambiguo; fa riferimento alla persona
che soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato
membro; sembra cosi che il semplice soggiorno faccia scattare la
riammissione; il testo inglese recita pero: ... remains or seeks to enter without authorisation on
the territory of another Member State; e il rimanere (il prolungamento non
autorizzato, cioe) a far scattare la sanzione, non il soggiornare; linterpretazione corretta sembra essere
quindi quella che fa riferimento alla persona che soggiorni illegalmente o tenti di entrare illegalmente nel
territorio di un altro Stato membro; se e cosi, la disposizione che vieta
l'allontanamento dall'Italia e eccessiva
Lo sfollato
accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia e respinto verso lo Stato che lha
accolto; nota: lingresso in Italia non puo essere considerato automaticamente illegale; dovrebbero
pertanto essere sanzionati col
rinvio verso lo Stato membro che ha accordato la protezione solo
o
lingresso
attraverso un valico non autorizzato
o
lingresso da
valico autorizzato da Paese non Schengen in mancanza dei requisiti
ordinari
o
lingresso in violazione delle disposizioni della Conv. Appl. Accordo Schengen (es.:
lingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da
esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellarco di un semestre a
partire dal primo ingresso)
o
il soggiorno illegale (es.: il soggiorno
successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di
omessa dichiarazione di presenza, etc.)
38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di
protezione (torna all'indice)
Diritto d'asilo costituzionale
Giurisprudenza recente sul diritto
d'asilo costituzionale
Diritti in materia di assistenza,
lavoro, studio, unita' familiare
Principio di non refoulement (torna all'indice del capitolo)
Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle
clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca) verso un paese
in cui lo straniero
o
possa essere perseguitato per motivi di
razza
sesso
(nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
lingua (nota:
ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
cittadinanza
religione
opinioni
politiche
condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso
di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica
omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per
motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale
assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo
straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata
omosessualita')
condizioni
sociali
o
rischi di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione
o
principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini
stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel
territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione
internazionale, le autorita' competenti hanno il dovere di fornire loro
informazioni sulla possibilita' di farlo, garantendo altresi' servizi di
interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura
di asilo, a pena di nullita' dei conseguenti decreti di respingimento e
trattenimento; nota: dalla sentenza
si evince che, conformemente con Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, l'obbligo di informazione sussiste anche nel caso
in cui pur non essendovi indicazioni relative alla volonta' di presentare
domanda di asilo, si debba procedere ad allontanamento dello straniero, dato il
carattere potenzialmente irreversibile di tale provvedimento
o
anche prima
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2013/32/UE, che impone l'obbligo di informazione, e' necessario
procedere all'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di
recepimento e all'interpretazione costituzionalmente
orientata al rispetto delle norme interposte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalla CEDU (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia ha precisato che l'obbligo di fornire informazioni
e' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
o
al giudice della
convalida del trattenimento non e' consentito alcun sindacato di legittimita'
sul sottostante provvedimento di allontnamento, del quale deve limitarsi a
verificare solo esistenza ed efficacia; tuttavia tale giudice e' investito
anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimita' del provvedimento espulsivo, da
intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla giurisprudenza CEDU (come Ord. Cass. 12609/2014)
Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il
provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare
la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato
ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un
diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un
permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo,
non costitutivo
Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte
della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non
venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi
di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse
da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di
protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti
alla decisione di rigetto non impugnata, ma
anche quelli ignorati in sede di
valutazione della Commissione territoriale perche'
non allegati dal richiedenti o non
accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio
dell'obbligo di cooperazione istruttoria
cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale,
circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il
richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non
e' stata in grado di accertarle
Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi
elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina
l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della
protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di
persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa
successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente
commisisone, anche in nuove prove dei
fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia
potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in
sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento
giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (nello stesso senso, Sent. Cass. 4522/2015: occorre valutare la plausibilita' delle ragioni per
le quali i nuovi presupposti non sono stati prospettati in precedenza; e'
plausibile che la condizione di omosessuale non sia stata prospettata per
pudore); nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede
procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
Corte App. Trieste: la mutata situazione
politica e sociale del paese di provenienza e' motivo valido per l'ammissibilita' di una nuova domanda di
asilo
Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile
per rischio di persecuzione, il
rilascio del permesso per motivi umanitari e' provvedimento a
carattere vincolato, senza che
residui alcuna discrezionalita' in
capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione negativa, non impugnata in sede giurisdizionale,
della Commissione territoriale in
merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano
all'allontanamento dello straniero, anche
se non vengono prospettati fatti
sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad
ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi
umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un
provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma
privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico,
esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori
di lavoro
Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta
presentazione della domanda, non
essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di
un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba
essere documentata dallo straniero)
Gdp Varese:
nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato
una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale
richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non
ha dichiarato estinto il
procedimento
Ord. Cass. 11586/2012: e' illegittimo
il rigetto del ricorso avverso il
diniego della protezione internazionale e umanitaria motivato dall'assenza di prova del rischio di
persecuzione (nella fattispecie, fondato sull'omosessualita' e l'appartenenza
religiosa del ricorrente) se e' passata in giudicato
la sentenza di altro giudice con cui si accoglie, per l'esistenza di tale rischio,
il ricorso avverso il provvedimento
di espulsione dell'interessato, e
non sono stati accertati ne' dedotti fatti successivi che superino tale
giudicato (nota: testo dell'ordinanza pressoche' incomprensibile)
TAR Sicilia:
prima di negare un permesso di soggiorno per
motivi umanitari a una persona di etnia
rom proveniente dal Kossovo, la
questura deve tener conto di quanto
emerge dai rapporti stilati da
organizzazioni di tutela dei diritti umani riguardo alla condizione di tale
etnia in Kossovo
L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the
children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti
sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71
di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che
pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle
attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati
provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento
dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
Rapp. Osservatorio veneziano contro le
discriminazioni razziali e
comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia
o
nel 2010, su 715
stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con
affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto
esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o
nel 2011 su 331
arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare
operatori competenti
o
nel 2012 su 283
arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero
potuto incontrare operatori competenti
Il Rapp. Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di cinquanta cittadini
stranieri, intercettati nei porti
italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo
Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano
o
di essere state
respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o
di provenire da
Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud
Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o
di non aver
notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni
e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati
presenti interpreti)
o
di aver cercato
inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la
propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler
rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso
di respingimento
o
di essere stati
reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati
rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o
di essere stati
trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi
con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o
di non aver
ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti
ne' la notifica di alcun provvedimento
o
di aver subito
violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana
per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal
personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della
riammissione in Grecia
o
che in dieci
casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di
ritorno in Grecia dignitoso
o
che 22 persone
erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati);
solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione delleta',
attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato
all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento
attestante la procedura adottata)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:
o
dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di
respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76
persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque
internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere
riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che
questo corrisponda al vero
o
nel 2012, presso
gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati
identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a
Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi,
1.646 sono stati rinviati in Grecia
o
sembra che i
migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste
meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza
alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere
ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza
(CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri
chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a
seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Possibilita,
ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle
navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto
Mininterno 14/7/2003; nota: senza riguardo per il divieto di respingimento)
Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di
provenienza ai fini del rimpatrio
degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna
in mare e il trasbordo dei migranti
irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009);
in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
si limita a prevedere, all'art. 19,
o
che si
intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o
la promozione di
un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane,
finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il
finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e
Unione europea)
o
che le parti
collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per
la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
Le navi e gli aeromobili italiani che si
trovino in luogo non soggetto, in
base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione)
Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte
europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent.
23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v.
Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione
si individua "non se una
persona si trovi all'interno del
territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto
comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che
agiscono per conto dello Stato in questione"
Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse
in mare):
o
il Governo responsabile per la regione
Search And Rescue (SAR) in cui sono
stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto
a fornire un luogo sicuro o ad
assicurare che tale luogo venga fornito
o
per "luogo sicuro" si intende una
localita' dove
le operazioni di
soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita'
umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e
puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione
vicina o finale
Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle
autorita' italiane di dichiarare Lampedusa
porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a
Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu'
vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera
e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione
sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a
Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: benche' disapplicata, la
dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare
"non sicuro" dovrebbe essere revocata
Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:
o
gli Stati
costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le
altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre
entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse
in mare
o
dovrebbe essere
assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello
status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro;
normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a
queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato
apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle
persone soccorse
o
se una persona
soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata
particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere
quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro
paese in cui la persona possa essere minacciata
o
tutte le parti
coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso
(SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla
rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed
i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone
soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e
l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone
soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione
preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il
Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse
dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale
cooperazione avvenga
o
se lo sbarco
dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il
Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle
persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato
membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse
possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o
tutte le parti
coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone
soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i
richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita'
competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o
i principi
internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un
paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli
strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati
Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata
dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o
altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano
fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di
persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o
degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso
un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite
informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a
ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco
proposto
Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia
nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali
della UE):
o
6–7
Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191
uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13);
destinazione: Libia
o
8 Maggio;
autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o
9–10
Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini,
20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o
14 Giugno;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria
23/0/0
o
18–19
Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne);
destinazione: Libia
o
1 Luglio;
autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini);
provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione:
Libia
o
4 Luglio;
autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione:
Libia
o
29–30
Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o
30–31
Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini,
15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio dEuropa: si sottolinea
come l'Italia sia vincolata dal principio di non
refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua
giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione
di richiedere la protezione internazionale
e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a
disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti
intercettati in mare tali possibilita'
(con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato,
definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti
intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia",
nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano
che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato,
nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso
l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo
delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e
inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e,
eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)
Preoccupazione
espressa dal Commissario per i diritti
dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato
soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti
prima di raggiungere le coste italiane
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e
Profughi del Consiglio d'Europa: si
accerta la corresponsabilita'
dell'Italia rispetto alla morte di
alcuni naufraghi nella zona SAR
della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di
soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo
noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le
persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o
meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle
autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la
responsabilita' internazionale degli Stati interessati
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di adottare tutte le misure necessarie affinche'
il principio di non refoulement sia
pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e
garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle direttive in materia
Archiviata
dal Tribunale dei Ministri la
procedura contro il ministro
dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in
acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede
penale" (da com. Integra)
Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il
ricorso di stranieri allontanati
verso la Libia; secondo la Corte, la
totale mancanza di collegamento tra
i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione
personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne
segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido
possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere
impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)
Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere
del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in
Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si
sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave
militare italiana (territorio italiano), non
sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni
ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)
Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di
cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le
persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana,
senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della
destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a
causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la
Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4
alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( diritto ad un ricorso effettivo), in connessione
con i precedenti due articoli
Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario
per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede
all'Italia di adoperarsi con la Libia
per chiarire la posizione degli eritrei
detenuti in Libia e a rischio di
deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da
quelle italiane, senza che sia stata
data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale
Protection policy paper UNHCR sull'esame
extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile
condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di
una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi
sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste
dalla normativa in caso di richiesta di asilo
Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a
o
l'incremento
delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o
la garanzia di
un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o
abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili
(minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con
bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni
internazionali
o
rafforzamento
della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla
prevenzione dei flussi illegali di migranti
o
sostegno alla
Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti
asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli
organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo
di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o
assistenza alla
Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi
di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il
reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di
coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del
sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni
che impegnano il Governo
o
a svolgere un
ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la
Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del
rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del
negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la
Libia
o
a sollecitare
con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale
premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o
ad assumere
iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita
l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle
norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia
agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di
immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o
ad assumere un
ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani
in Libia
Approvate, nel
corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni
che impegnano il Governo
o
ad assumere le
necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le
operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi
alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i
richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in
linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti
in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e
provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto
rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche',
quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non
accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o
a definire con
le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di
rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei
principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle
convenzioni internazionali
o
ad avviare una
cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul
rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla
gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a
sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di
Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno
volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un
sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il
loro rientro in Libia
o
ad affrontare
con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con
particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in
seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi
per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le
procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare
vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione
della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit
internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad
avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del
Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del
fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione
irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi
partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in
considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o
ad adoperarsi
per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi
consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi
mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o
dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun
caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di
respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia
che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in
tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani
fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo
libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi
tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla
convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte
penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione
non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
Firmato, dopo
l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il
Consiglio Nazionale Transitorio libico;
le parti
o
confermano
l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso
l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del
7/12/2010
o
procederanno
allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle
organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari
seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti
e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta
all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione
irregolare
Note:
o
trattandosi di
accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata,
ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di
autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o
non e' stato
definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009,
del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione;
non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi
soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli
controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o
riguardo alle
procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia,
l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si
applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata
da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia
riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o
il rispetto
dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale
transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel
che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione
clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritta una
Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sototlineano il
desiderio di rafforzare amicizia e cooperazine tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della
cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza
che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel
campo dei diritti umani
Sottoscritta
un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di
collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle
organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione
per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della
sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei
migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la
realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)
Il gruppo della
Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo ha
chiesto l'accesso ai contenuti dell'accordo di riammissione Italia-Tunisia
firmato il 5/4/2011; il gruppo ha chiesto anche alla Commissaria Ue agli affari
interni Cecilia Malmstroem di fornire spiegazioni sui respingimenti in mare di
immigrati compiuti dall'Italia per verificare che non siano avvenuti in
contravvenzione della Convenzione di Ginevra del 1951 (da comunicato Stranieriinitalia)
Firmato a
Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:
o
il Ministero
dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di
ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere,
con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un
centro di addestramento nautico
o
ciascuna parte
invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore
della lotta contro l'immigrazione illegale
o
vengono
riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo
soccorso per migranti a Kufra
o
la Commissione
UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di
accoglienza per migranti illegali in Libia
o
sara' rafforzato
(anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle
frontiere terrestri e marittime libiche
o
verra' ripreso
il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il
sostegno della Commissione UE
o
verranno individuati
punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni
relative ai traffici di esseri umani
o
saranno
programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in
ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota:
quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o
le azioni di
contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza
per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani,
tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o
vanno avviate le
procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni
con l'OIM
o
va coordinato il
rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente
nell'altra
o
devono essere
riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per
anagrafe civile
o
vanno
individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la
collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di
traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione
sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di
soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
Nota: il
Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti
misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)
Firmati due accordi tecnici tra i ministri
della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a
pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le
attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di
personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui
e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle
unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di
avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di
diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi
mercantili (com. Stranieriinitalia)
Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:
o
rintracciare i
ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in
particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o
garantire la possibilita'
di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o
distribuire la
sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare,
flussi migratori e frontiere
o
inserire negli
accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o
porre in essere
misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano
adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione
internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998
alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel
quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione
disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di
protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in
maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o
applicare quanto
previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere
considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un
qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio
Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma
particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata
espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe
accadere in caso di ritorno."
o
fornire al
personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione
adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o
valutare
d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale
presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di
allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al
paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben
nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani,
caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di
non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza
un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue
l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo
di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o
effettuare tutte
le operazioni e le procedure, come lo screening
e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre
l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo
sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna
situazione individuale.
o
evitare
l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare,
di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze
potenzialmente irreparabili
Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in
Libia, le condizioni deplorevoli in
cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e
migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste
violazioni dei diritti umani
Avviata
l'operazione militare e umanitaria "Mare
Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza
e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per
i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e
controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della
Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)
Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine
iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le
denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le
operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere
denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o
che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato
dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere
corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)
Triton,
l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle
coste italiane gestita da Frontex,
estendera' il suo campo d'azione per 138 miglia nautiche a Sud della Sicilia (Nota Minlavoro)
Istituita la
rete di comunicazione Eurosur,
finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro
l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire
ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)
Dal 2/12/2013
Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare
la rete di comunicazione Eurosur,
intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia
europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri
cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)
Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata,
a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne
nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per
la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino
all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa);
le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate,
infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non
avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che
o
disposizioni
vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione
impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro
di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo,
permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone
coinvolte da rendere necessario
l'intervento del legislatore
dell'Unione europea (punto 77)
o
tali
disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate
"orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti
giuridici vincolanti (punto 82)
Permesso per motivi umanitari (torna
all'indice del capitolo)
Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita
di allontanamento (art. 11, co. 1, lettera c ter, e art. 28 Regolamento, in
applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dallinteressato di documentazione relativa ai
gravi motivi che impediscono lallontanamento (Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il
rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 la certificazione prodotta
dallinteressato al di fuori della procedura di asilo e' rilevante solo se
relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi)
Nei casi
in cui rigetti la domanda di
protezione internazionale ma ritenga
che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi umanitari ai
sensi di art. 5, co. 6 T.U. (TAR Lazio:
in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di
riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente
l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico,
o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti
asilo; Trib. Roma:
il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle
norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali,
dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al
rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in
patria; Sent. Cons. Stato 5619/2009: non spetta al questore il potere d'ufficio di
accertare la sussisenza dei motivi umanitari); nota: Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il
rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di
protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano
temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della
situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente
(nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012)
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono richiesti per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.
(circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puo essere rilasciato e rinnovato
anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961); TAR Lazio:
illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al
titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e'
stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in
sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non
richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza
devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler
contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di
beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita'
dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi
non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via
amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)
Commissione territoriale Torino: riconosciuta la protezione umanitaria, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un richiedente asilo nigeriano, considerato non
credibile, sulla base del fatto che aspetta
un figlio dalla compagna italiana
Trib. Roma:
a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di
un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei
requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma
solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la
possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare
protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)
Trib. Torino:
dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in
particolare di carattere umanitario "o"
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi
umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in
disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere
all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.;
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione
al soggiorno in tutte quelle fattispecie
concrete che non trovano una compiuta corrispondenza
in fattispecie astratte previste dalla normativa ma
nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,
eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle
previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti
dell'uomo; nel caso in specie, si tratta di un cittadino del Mali emigrato in Libia
per ragioni economiche gravi (assoluta impossibilita' di sopravvivere in Mali,
se non mendicando), il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro
ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe
nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica; nel senso della necessita' di adottare soluzioni analoghe per coloro che sono
fuggiti dal conflitto in Libia ma che tuttavia non posseggono i requisiti per
ottenere la protezione internazionale, non essendo cittadini libici, un Appello del Tavolo Asilo
Trib. Prato:
la ratio della protezione umanitaria
va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi
meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del
richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di
salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti
quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie
astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette,
in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs.
286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante
rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che
rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi
umanitari, adire la Commissione
territoriale; in ordine all'onere
della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del
quale particolarmente pregnante e' il potere
officioso riconosciuto al giudice
chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo
straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del
richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello
straniero regolarmente soggiornante
Trib. Napoli:
la disposizione normativa in materia di protezione umanitaria non enuncia in
via esemplificativa quali debbano essere considerali i seri motivi; e' quindi
suscettibile di ampia interpretazione,
e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione
a causa di particolari condizioni di vulnerabilita'
dei soggetti, quali per esempio motivi di salute
o di eta', ma anche oggettive (cioe'
relative al paese di provenienza),
quali una grave instabilita' politica,
episodi di violenza o insufficiente
rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali
o altre situazioni similari
Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania, TAR Sicilia,
TAR Sicilia,
TAR Lazio,
Trib. Verona,
sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano
quelli ex art. 19 D. Lgs. 286/1998) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento
di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere
effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione;
all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del
permesso ha, in questi casi, natura
dichiarativa, non costitutiva, del
diritto; giurisdizione del giudice
ordinario; ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei
casi in cui sussistano i presupposti
del diritto a soggiornare per uno di questi motivi o per altro motivo, non configura il reato di soggiorno illegale; in questo senso, Corte App. Palermo e Trib. Roma
(il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle
norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali,
dovendo quindi cedere il rischio per la sicurezza pubblica di fronte al
rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in
patria); nello stesso senso anche, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna: (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede
la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un
permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare
entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento
in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene
nel territorio italiano al fine di esercitare
un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di
contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle
pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi
effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art.
10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per
ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto);
in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di
soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio
di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel
momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e'
quindi da punire con l'ammenda
TAR Piemonte:
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del
provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del
rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando
la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota:
mia interpretazione di una formulazione confusa)
Corte App. Roma: se il giudice di pace ha deciso che lo straniero non e' espellibile
per rischio di persecuzione, il rilascio del permesso per motivi umanitari e'
provvedimento a carattere vincolato, senza che residui alcuna discrezionalita'
in capo al questore; il giudice di pace non e' vincolato dalla decisione
negativa, non impugnata in sede giurisdizionale, della Commissione territoriale
in merito alla sussistenza di ragioni umanitarie che si oppongano
all'allontanamento dello straniero, anche se non vengono prospettati fatti
sopravvenuti; non si puo' ipotizzare che vi sia carenza di interesse ad
ottenere la declaratoria relativa al diritto a ottenere un permesso per motivi
umanitari per il solo fatto che il questore non abbia ancora adottato un
provvedimento di diniego di tale permesso: lo straniero, inespellibile, ma
privo di un permesso di soggiorno, rischia di trovarsi in un limbo giuridico,
esposto all'incertezza e al rischio di strumentalizzazione da parte di datori
di lavoro
TAR Lazio:
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione al diniego
di rinnovo del permesso rilasciato in ambito Emergenza Nord Africa, motivato
dall'esistenza di una denuncia per rapinaa mano armata
Trib. Roma:
disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D.
Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana
che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione
cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire
persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare
Trib. Verona:
rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il
permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non
saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari,
senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato
l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente
Trib. Roma:
ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la
sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale
egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
Trib. Bari:
concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla
situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione
internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di
un rischio di persecuzione in patria
Trib. Napoli:
concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione
presente tra musulmani e cristiani in Nigeria
Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che
dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei
diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a
dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio
che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e'
mal tollerata
Trib. Roma:
concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a
condizione personale) a un cittadino del Benin
ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam
Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico
in Costa d'Avorio, pur non delineando
un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il
riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del
diritto alla protezione umanitaria
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il
conflitto
Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del
soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia
mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di
rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie,
riconosciuta a un cittadino del Togo)
Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali,
la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado
di violenza generalizzato a livello tale
da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a
motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo
paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del
diritto alla protezione sussidiaria
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico
(appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in
un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione),
sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria
Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la
metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la
richiedente si trova in Italia da 5
anni ed e' ormai qui integrata
Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a
causa delle violenze domestiche
subite dal compagno della madre
Trib. Torino:
riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano
fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita'
comune; nota: si ravvisano le
ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a
seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in
patria)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e'
reso responsabile di detenzione
illegale di armi, reato grave e tale
da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a
quanto si evince dalla sentenza)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente
asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi
addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante
di cure mediche per le gravi
difficolta' di deambulazione
Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria
Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria
Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione
umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad
un cittadino nigeriano che afferma,
senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in
prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko
Haram nei confronti di una chiesa cristiana
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente
asilo sulla base dei cenni di prova forniti dall'interessato in relazione alla
situazione di instabilita' del paese di provenienza (nota: nella sentenza non e' nemmeno indicato di quale paese si
tratti!) e del fatto che e' stato documentato lo svolgimento di attivita'
lavorativa (nota: sentenza
vergognosa!); nello stesso senso, Trib. Trieste (nota: sentenza fotocopia di
Trib. Trieste)
Trib. Napoli:
i disordini presenti in Bangladesh
motivano il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria per un
richiedente asilo bengalese
Trib. Napoli:
la situazione tuttora sussistente in Bangladesh
motiva il diritto dello straniero proveniente da quel paese ad ottenere, sia
pure per un periodo limitato, l'ulteriore rinnovo di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari
Trib. Napoli:
riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo della
Guinea Bissau, sulla base della
situazione di insicurezza ed instabilita' ancora presente nel paese (in
particolare, nell'area di confine con il Senegal, per la contrapposizione tra
frange di ribelli indipendentisti della Casamance ed esercito regolare
senegalese)
Nota: un
permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 potrebbe essere rilasciato ai
Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col
Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte:
un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998
puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo
periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli
obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto
all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Un permesso per
motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi
benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi
umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia)
Il permesso per
motivi umanitari consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (art. 14 co. 2 lettera c
DPR 394/1999)
Verosimilmente il
permesso per motivi umanitari e' utilizzabile anche per studio; se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per
motivi umanitari rilasciato per protezione sociale
Alla scadenza,
il permesso e' verosimilmente convertibile nel permesso per lavoro corrispondente alla attivita'
effettivamente svolta, in presenza dei requisiti (art. 14 co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che
la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del
permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1,
sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla
rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi
umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla
scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica); nel senso della convertibilita', anche prima delle modifiche
apportate all'art. 14 DPR 394/1999, TAR Liguria,
che faceva riferimento ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998 (in senso contrario,
all'epoca, Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di
Udine), e, forse, circ. Mininterno 25/10/2005, che sembra condizionare la conversione in permesso
per lavoro subordinato alla stipula di contratto di soggiorno per lavoro
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra'
in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione
all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno
per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la
stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini
della conversione di un permesso ad
altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo
dei permessi per motivi umanitari
(verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione
territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione
territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello
straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle
precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la
Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente
i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della
Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori,
la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in
ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere,
anche in caso di ritardo
Dimostrazione di
disponibilita' di mezzi di
sotentamento non richiesta ai fini
del rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR Liguria)
Nota: prima
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007, il permesso per motivi umanitari era rilasciabile anche (art. 1 quater,
co. 4, L. 39/90, introdotto da L. 189/02) a stranieri ai quali debba essere
rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiati e che non siano
allontanabili in base alle convenzioni internazionali ratificate dallItalia
(in particolare, dellart. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), previo parere
della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato; il D. Lgs. 251/2007 stabilisce che allo straniero che abbia ottenuto
cosi' il permesso di soggiorno per motivi umanitari prima dell'entrata in
vigore di D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (nota: se il permesso per motivi umanitari
era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare
la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non
sara' possibile); nelle more, allo
straniero sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti al titolare
di protezione sussidiaria
Deroga
alle restrizioni derivanti dalla Conv. Appl. Accordo Schengen per
rilascio o rinnovo del permesso, per motivi
umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.;
in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di
permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011)
Resettlement (torna all'indice del capitolo)
Il governo
italiano ha disposto l'accoglienza in Italia di due famiglie di eritrei ed
etiopi, a cui l'ACNUR aveva gia' riconosciuto lo status di rifugiati e che
correvano il rischio di essere rimpatriate nei paesi di origine dalla
Giordania, dove erano giunti in fuga dallo Yemen (comunicato ACNUR)
Concl. Consiglio UE 26/6/2015: 20.000 profughi evidentemente bisognosi di
protezione internazionale saranno trasferiti dai paesi di primo asilo (ad
esempio, il Libano) nei vari Stati membri, in base alle specifiche situazioni
Aumento della
quota ipotizzata da Concl. Consiglio UE 26/6/2015 per il resettlement
(22.540, invece che 20.000), sulla base della disponibilita' espressa dai
diversi Stati membri(comunicato Stranieriinitalia)
Casi di resettlement in Italia (da una Nota Commissione dell'Unione europea):
o
2008: 70
o
2009: 160
o
2010: 55
o
2011: 0
o
2012: 0
o
2013: 0
o
2014: 0
Diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice
del capitolo)
Diritto dasilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito
lesercizio delle liberta democratiche
garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto dasilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge; nota:
per il Trib. Milano
e' il mancato rispetto dei diritti fondamentali a fondare la richiesta di
asilo, non essendo richiesto l'elemento di persecuzione
Problema: le
condizioni rinviate alla legge attuativa
possono restringere la categoria
degli aventi diritto o solo imporre delle modalita
di riconoscimento?
Immediata precettivita del diritto costituzionale:
o
contro:
Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR
Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97):
la giustificazione del diritto sta nellimpedimento; il criterio di
accertamento della situazione consiste nelleffettivita dellimpedimento;
categoria dei rifugiati piu ristretta: L.
39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo
costituzionale, ma non incostituzionale
perche non pretende di disciplinare
tale diritto
Conseguenze
della sentenza:
o
la legge non puo essere considerata attuativa
se pone restrizioni (?)
o
competenza
per il riconoscimento del diritto dasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al
giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di
protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di
decadenza (Trib. Catania)
o
nota: riguardo
al tribunale competente, Trib. Catania ritiene
che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello
camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non
puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte
dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la
competenza sia automaticamente
quella del Tribunale di Roma
(ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR
303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato)
o
necessaria
la richiesta di permesso di
soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di
asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
Giudice di pace di Genova: il rischio di persecuzione in patria per la propria
condizione di omosessuale fonda la
richiesta di asilo costituzionale, dato che la Costituzione riconosce il diritto alla liberta' sessuale
Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice del capitolo)
Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un
permesso di soggiorno temporaneo per
consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
(nello stesso senso, Corte App. Milano e Corte App. Napoli, che spiega il significato di questa affermazione nel modo seguente:
una volta negata la protezione internazionale, il permesso rilasciato in base
al diritto d'asilo costituzionale deve essere ritirato, e non residua spazio
per la richiesta di riconoscimento dell'asilo costituzionale)
Ord. Cass. 10686/2012 e Sent. Cass. 25873/2013: il diritto
di asilo e' oggi interamente attuato
e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre
istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione
sussidiaria e protezione umanitaria), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della norma
costituzionale di cui all'art. 10 Cost.;
superata la giurisprudenza di cui alla Sent. Cass. 18549/2006, per la quale il diritto di asilo costituzionale
degraderebbe a mera posizione processuale o strumentale, propria di chi ha
diritto all'esame della sua domanda alla stregua delle vigenti norme sulla
protezione
Trib. Roma:
accordata la protezione sussidiaria anche se formalmente la ricorrente aveva chiesto,
in subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento
dell'asilo ex art. 10 Cost., dal
momento che, secondo il Tribunale, la protezione sussidiaria e' una delle forme
in cui si declina tale diritto d'asilo
Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio, unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione obbligatoria
al SSN per il titolare di permesso
per asilo politico o umanitario, con parita
di diritti e doveri con il cittadino italiano
(art. 34, co. 1, lettera b, T.U.); circ. Minsanita 24/3/2000 assimila
a permesso per asilo politico il caso di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1
T.U. a straniero inespellibile per rischio
di persecuzione
Nota:
benche' la circ. Minsanita 24/3/2000 non includa i titolari di permesso per motivi
umanitari rilasciato ai sensi di art. 5
co. 6 D. Lgs. 286/1998 nella categoria dei destinatari di "asilo
umanitario" prevista da art. 34 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 prevede che gli stranieri
in possesso di permesso di soggiorno per motivi
umanitari, in fase di prima
iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del
permesso di soggiorno, nella ASL in
cui dichiarano di domiciliare, con
l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura
competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo; da questa
indicazione si evince come tali stranieri sano iscritti obbligatoriamente
al SSN
Possibilita' di
svolgere attivita' lavorativa subordinata o autonoma per i titolari di permesso
per motivi umanitari (art. 14, co.
1, lettera c, Regolamento)
La stipula di contratto di soggiorno in caso di
assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi umanitari e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota:
formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello
Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione
all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per
lavoro; non e' neanche chiaro se il riferimento alla conversione si estenda
intenzionalmente, nella circolare, al caso di permesso per motivi umanitari);
le parti concludono il contratto di soggiorno
per lavoro direttamente e autonomamente,
al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa
all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro
domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini
della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un
rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello
Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non
sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato all'esistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri
minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR
394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno
in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo
contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della
stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati
nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di
assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare
con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione
all'INPS; non e' chiaro se la
soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si
tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di
assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di
soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del
permesso; non e' neanche chiaro se
la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai
fini della conversione di un
permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Accesso ai corsi universitari se in possesso del
titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)
Ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari escluso da art. 29 T.U., come modficato
da D. Lgs. 5/2007 (salvo che il permesso sia stato rilasciato su richiesta
della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs.
251/2007); in precedenza, in senso contrario, Trib. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006: diritto al ricongiungimento familiare per il
titolare di permesso per motivi umanitari (interpretazione costituzionalmente
orientata); nota: dubbia, in base ad
art. 3 Direttiva 2003/86/CE, la legittimita' dell'esclusione dei titolari di
permesso per motivi umanitari dal diritto al ricongiungimento, dato che in
molti casi e' prevedibile che il permesso, di durata di un anno possa essere
rinnovato; nota: la Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE, afferma, riguardo ai beneficiari di protezione
temporanea (ma identiche considerazioni dovrebbero potersi estendere ai
destinatari di protezione umanitaria),
che gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e
14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
VI.
Cittadinanza (torna all'indice)
39. Cittadinanza (torna
all'indice)
Cittadinanza per nascita e per adozione
Nozione di residenza legale ai fini
dell'acquisto della cittadinanza
Riconoscimento della cittadinanza per
discendenza da ex cittadini italiani
Riconoscimento della cittadinanza per ius soli
Discendenti di cittadini di origine
ebraica divenuti italiani
Acquisto della cittadinanza per
matrimonio
Concessione della cittadinanza per
naturalizzazione
Svincolo dalla cittadinanza d'origine;
cittadinanza plurima
Giuramento di fedelta' alla Repubblica
Comunicazione da parte del Comune
Acquisto della cittadinanza da parte di
disabile
Permesso di soggiorno per acquisto
cittadinanza
Conseguenze, per i figli, dell'acquisto
della cittadinanza
Competenze degli uffici consolari
italiani
Cittadinanza per nascita e per adozione (torna
all'indice del capitolo)
E cittadino italiano per nascita
o
chi e nato da
un genitore italiano
o
chi e nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi e nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di
appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota:
possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)
E considerato cittadino italiano per nascita chi e trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo essere provato il possesso di altra
cittadinanza
Se il riconoscimento della paternita o
maternita avviene successivamente
alla nascita, si applicano le stesse
norme che valgono in caso di riconoscimento alla nascita (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010: viene emessa, in
questo caso, attestazione del sindaco per l'acquisto iure sanguinis derivante dal riconoscimento paterno, ai sensi di
art. 2 L. 91/1992 e art. 16, co. 8, DPR 572/1993); se il riconoscimento avviene
quando e stata gia raggiunta la maggiore
eta, linteressato mantiene il proprio stato di cittadinanza, ma puo scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva
Se la paternita
o la maternita non possono essere dichiarate, ma e stato riconosciuto il
diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse disposizioni che valgono nel
caso di avvenuto riconoscimento
Trib. Roma:
condannato alle spese processuali il Mininterno per aver serbato il silenzio per otto anni rispetto a un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del figlio di
un cittadino, nato e vissuto in Brasile, rispetto al quale era stata effettuata
la dichiarazione giudiziale di filiazione
naturale da cittadino italiano e che aveva effettuato dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana; il tribunale
dichiara che il ricorrente e' cittadino italiano e ordina al Mininterno e, per il tramite
di questo, all'ufficiale di stato civile,
di procedere alle corrispondenti iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge
La semplice
indicazione della maternita' (italiana) di un minore nato all'estero, in
assenza di un atto formale di riconoscimento, non permette di ritenere che il
minore sia cittadino italiano; tuttavia, quando l'atto di nascita e' formato in
uno Stato in cui non e' contemplato il riconoscimento materno e contiene
l'annotazione del riconoscimento paterno effettuato con il consenso della
madre, tale consenso puo' produrre (nota: produce?) nell'ordinamento italiano
gli effetti propri di un riconoscimento formalmente effettuato
Il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana (la
acquista anche lo straniero che sia
stato adottato nella minore eta prima dellentrata in vigore della L.
91/1992); circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato
all'atto della sentenza di adozione anche
se nel frattempo l'interessato e' diventato
maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della
sentenza, che ha valore costitutivo)
Secondo l'ACNUR,
art. 16 co. 2 L. 91/1992, equiparando il rifugiato riconosciuto in Italia
all'apolide, ai fini dell'applicazione della stessa legge, implica che chi
nasce in Italia da genitori rifugiati
sia cittadino italiano per nascita (da un comunicato Stranieriinitalia)
Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e'
negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar,
Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di
trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che
il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando
o
il padre e'
apolide
o
la legge del
paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze
(esempio: nascita del figlio all'estero)
o
il padre e'
ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita
o
il padre non e'
stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il
conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e'
stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre
la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche'
ha abbandonato la famiglia)
Note:
o
il provvedimento
di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto
dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia
della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini
dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983;
benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento
diretto ai sensi della L. 218/1995,
art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali
in materia di adozione di minori (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
in caso di
adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a
decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore
straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui
circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono
stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di
Roma
l'ufficio
consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti
puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983
(informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni
elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il
supporto di strutture adeguate
l'ufficio
consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni
internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno
permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione,
rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di
adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de
L'Aja ma perfezionata in Italia dopo
larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni
considera il provvedimento straniero come affidamento
preadottivo; l'effetto costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione
del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo un anno dall'affidamento e gli
effetti decorrono dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto esecutivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010: quando il paese
di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto da parte del bambino della
cittadinanza iure sanguinis, i
genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al
comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero
dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli
accertamenti
Nota: art.
1, co. 1 L. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da parte del solo padre; Sent. Corte
Cost. 30/1983 ha dichiarato
illegittima questa disposizione nella parte in cui non
prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; giurisprudenza oscillante:
o
Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa
attribuirsi nei casi di nascita
successiva all'1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione (in
precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier del Servizio studi della Camera)
o
Sent. Cass.
S.U. 4466/2009 e Sent. Cass.
17548/2009: per
effetto di Sent. Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della
L. 555/1912 che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava
uno straniero) e Sent. Corte
Cost. 30/1983 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva
la trasmisisone della cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto,
in sede giudiziale ed automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia
stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che
l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente
all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di
tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai discendenti diretti,
anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in
precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente
all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota:
pur condividendo il principio dellincostituzionalita' sopravvenuta, secondo il
quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla
data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di
rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in
caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non esaurita) anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale; nello stesso senso, Corte App. Genova riconosce la cittadinanza per nascita a un cittadino
albanese (e alle sue figlie e nipoti, costituite in giudizio) nato da madre
italiana e padre albanese nel 1944, dal momento che le situazioni relative alla
cittadinanza e, in particolare, alla filiazione di madre italiana, non possono
ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della
nascita, poiche' lo status civitatis
costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta caratterizzata
da assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita', con la
conseguenza che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla
sua disciplina non puo' non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui
compete tale posizione, a prescindere da ogni riferimento temporale (a
determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non e' l'evento nascita
in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre
cittadini); Trib. Roma, allineandosi a Sent. Cass. S.U. 4466/2009, riconosce la cittadinanza italiana a
figlie, nate prima dell'1/1/1948, di cittadina italiana per nascita che ha
perso la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero (nota: viene citata solo Sent. Corte Cost. 30/1983, che sancisce l'illegittimita' della
disposizione che non riconosceva la trasmissione della cittadinanza da parte
della madre, e non Sent. Corte Cost. 87/1975, che sancisce l'illegittimita' della
disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che
sposa uno straniero; rilevano invece entrambe); Trib. Firenze, applicando gli stessi argomenti di Sent. Cass. S.U. 4466/2009, a un caso di trasmissione di
cittadinanza (in assenza di rinuncia) attraverso antenati di sesso femminile,
anche se il motivo dell'interruzione, ai sensi di L. 555/1912, e' diverso
(sesso dell'antenato italiano anziche' perdita della cittadinanza per matrimonio
della donna italiana con straniero), riconosce al ricorrente lo status di
cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge
discriminatoria
non
puo' essere negata la cittadinanza ai figli di una donna, italiana per nascita,
che abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di rinuncia
"volontaria", in vista del matrimonio con cittadino libanese (non,
quindi, automaticamente) se non e' si e' proceduto ad accertamenti sulla
natura, libera, od obbligata dell'acquisto della cittadinanza libanese da parte
della madre, l'approfondimento dovendo consistere nella richiesta puntuale
d'informazioni alle Ambasciate competenti e al Ministero degli Esteri, al fine
di verificare se all'epoca del matrimonio della madre la cittadinanza del
marito si comunicava, ex lege o in
presenza di peculiari presupposti, al coniuge o poteva ritenersi il frutto di
una libera scelta della medesima
la
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975, ai fini del riacquisto
della cittadinanza ad opera della donna che l'aveva persa a causa delle norme
incostituzionali della L. 555/1912, opera ex
tunc e non ha carattere costitutivo, in quanto l'autorita' amministrativa
svolge una funzione meramente ricognitiva, tesa a riconoscere un diritto
soggettivo preesistente e, una volta rimossa l'incostituzionale discriminazione
di genere, sempre esercitabile e giustiziabile senza soluzione di continuita' (Sent. Cass. S.U. 4466/2009)
DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a
norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990;
all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente
procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e
rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della
trasmissione iure sanguinis della
stessa: 730 gg (procedimento
conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica
della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da
analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del
prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile:
Uffici consolari)"
Trib. Roma:
condannato alle spese processuali il Mininterno per aver serbato il silenzio per otto anni rispetto a un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del figlio di
un cittadino, nato e vissuto in Brasile, rispetto al quale era stata effettuata
la dichiarazione giudiziale di filiazione
naturale da cittadino italiano e che aveva effettuato dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana; il tribunale
dichiara che il ricorrente e' cittadino italiano e ordina al Mininterno e, per il tramite
di questo, all'ufficiale di stato civile,
di procedere alle corrispondenti iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge
Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Ai fini
dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)
Nota: il
non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1,
co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da
art. 43, co. 2, c.c.:
"la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale",
dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della
permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore
costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza
effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che
l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989,
Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia);
a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza
effettiva anche in assenza di residenza anagrafica
Nota: si fa
riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte
dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto
a un rifiuto illegittimo - per
esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della
condizione di residenza legale
Nota (da una Relazione
di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale"
nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a,
DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide
alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli
obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi
dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide
Giurisprudenza in materia di "residenza
legale":
o
in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle
risultanze dei registri dell'anagrafe
dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la
successiva reiscrizione e' sufficiente
a motivare il diniego di
naturalizzazione
TAR Lazio:
non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di
residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in
conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito
richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze
anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della
dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la
naturalizzazione, dall'iscrizione
anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954
e DPR 223/1989
demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e,
coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR
572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il
TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul
territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di
soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio);
non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e
che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu'
fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal
territorio
o
in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve
interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a
cancellazione da parte del Comune, non
fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione,
se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che
abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori
in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di
iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di
residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante
i primi 18 anni, a prescindere dalla
durata dei periodi di mancata iscrizione
anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza
legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici
suscettibili di valutazione, ma non
assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e'
richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia
(in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione
di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del
DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma
l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto
della cittadinanza, in contrasto con
il significato desumibile dalla fonte
di legge di rango superiore (art. 43
c.c., che,
definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale,
individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni
mezzo)
-
l'avverbio
"legalmente" (introdotto,
rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
-
l'introduzione,
ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito
di dichiarazione di nascita
effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il
pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli,
e' illegittima, dal momento che le
circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di
una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere
autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale
ad esso riferito deve essere interpretato
in senso piu' ampio, ovvero come assenza
di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello
Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente;
il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei
genitori, qualora sia nato sul
territorio italiano e non vi siano
motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne
un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito
di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti
di natura amministrativa dei genitori
in ordine alla regolarita' del soggiorno
e all'iscrizione anagrafica, una
volta che sia provata la residenza
continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale); nello stesso senso,
Trib. Firenze
Trib. Lecce:
non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli
intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente
soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe
avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore
all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla
nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi
negativamente su di lui, precludendogli
la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un
neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata,
anche se lo stesso non e' mai stato
iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello
formale, per altro imputabile al comportamento
omissivo dei genitori
Trib. Roma:
ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno
continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti
(nello stesso senso, Trib. Roma,
per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato
tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza
anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a
quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che
l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR
572/1993 giustifica la compensazione delle spese; nello stesso senso, Trib. Roma:
tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale
possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi);
per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una
disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori
stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori
sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella
giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice
presuntivo del luogo di dimora abituale
-
art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione
della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena:
ha diritto alla cittadinanza la
neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del
suo soggiorno continuativo in
Italia, a dispetto di una iscrizione
anagrafica tardiva e di una dichiarazione
di nascita effettuata da genitore
non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione
anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita
della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso
per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per
adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal
Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al
compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul
permesso di soggiorno dei genitori, ne'
l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia
avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi
portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia
quindi titolo per l'acquisto della
cittadinanza italiana
Trib. Milano:
il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione
per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992,
condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla
dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed
ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta'
dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica
che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi
del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini
dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta
presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita
e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica
della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere
anagrafico, sanitario e scolastico
Art. 33 L. 98/2013:
o
ai fini
dell'acquisto della cittadinanza per ius soli, da parte dello straniero
nato in Italia che sia stato legalmente residente per tutti i primi 18 anni di
vita, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica
amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co.
1 L. 98/2013); nota: questa
disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta
nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei
provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la
condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento
giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale
con quella di residenza di fatto (la
Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa
rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce
e Trib. Firenze)
o
l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare
all'interessato, nel corso dei sei mesi
che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede
di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere
esercitato anche oltre tale data (art.
33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente,
l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione
anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la
comunicazione
non e' chiaro se
possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia'
compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L.
98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una
modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile
in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia'
irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga
il principio del tempus regit actum,
sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di
effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso
"salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe
costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di
una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che
non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato
civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti
nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati
e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
TAR Sicilia:
illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una
cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla
naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto
e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
Acquisto della cittadinanza (torna
all'indice del capitolo)
Il cittadino straniero o apolide puo acquisire la cittadinanza italiana per
o
beneficio di legge:
discendenza
da ex cittadini italiani
ius soli
provenienza dai
territori di Istria, Fiume o Dalmazia o discendenza
da ex cittadini italiani provenienti da quei territori
provenienza dai
territori appartenuti all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti
all'Italia o discendenza da
cittadini provenienti da quei territori
o
matrimonio
con cittadino italiano
o
naturalizzazione
DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a
norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990;
all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente
procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e
rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della
trasmissione iure sanguinis della
stessa: 730 gg (procedimento
conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica
della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da
analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del
prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile:
Uffici consolari)"
Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da ex cittadini
italiani (torna all'indice del capitolo)
Condizioni per
acquistare la cittadinanza per discendenza
da ex cittadini italiani:
o
avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano
per nascita
o
soddisfare una
delle seguenti condizioni ulteriori:
aver prestato effettivamente (salvo il caso
di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93,
Regolamento L. 91/1992) servizio
militare o civile in Italia e
aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e
aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18
anni
Lo straniero
discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta
(verosimilmente, si deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza
ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta
di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lacquisto della cittadinanza
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero
gia regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza; iscrizione
obbligatoria al SSN e possibilita'
di svolgere attivita' lavorativa
(nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza;
Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: diritto al ricongiungimento familiare per il
titolare di permesso per acquisto cittadinanza (interpretazione
costituzionalmente orientata)
Nel caso di
naturalizzazione per discendenza da ex
cittadini italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza
della rappresentanza diplomatica italiana e' di 240 gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio:
tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la
calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente
successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte
dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti
meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte
dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti
alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi
relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio);
nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della
richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione
avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lautorita' al fine di
scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli
eventuali motivi ostativi riscontrati
Riconoscimento della cittadinanza per ius soli (torna all'indice del capitolo)
Condizioni per
acquistare la cittadinanza per ius soli (nota: attenuato):
o
essere nato in Italia
o
essere stato
legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento
dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18
anni; Trib. Imperia: rileva la data di presentazione della dichiarazione, non quella del
timbro del deposito
Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio,
lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure,
etc.) non interrompono il periodo di
residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del
soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)
L'iscrizione anagrafica tardiva del
minore non pregiudica la maturazione
del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che sia documentata l'effettiva presenza del
minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica
(attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.), che
l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e che la stessa nascita sia
stata regolarmente denunciata presso
un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (circ. Mininterno 7/11/2007)
Brevi interruzioni della regolarita' del
soggiorno successive alla nascita non pregiudicano
la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che
la presenza in Italia nei
corrispondenti periodi sia documentata
mediante certificazione scolastica, medica o altro (circ. Mininterno 7/11/2007)
Trib. Lecce:
il ricorso contro l'eventuale rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile
di procedere alle iscrizioni conseguenti alla dichiarazione di elezione della
cittadinanza resa ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992 va proposto al tribunale
nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale si
chiede che sia eseguito l'adempimento (art. 95 DPR 396/2000)
Trib. Milano:
le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione sono delegate al Sindaco in qualita' di Ufficiale di Governo, ai
sensi dell'art. 54. 3 D. Lgs 267/2000, e tale delega comporta l'immediata riferibilita' allo Stato italiano
(e per esso al Mininterno) degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il
provvedimento dichiarativo dello status di cittadino, ovvero ogni provvedimento
emanato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo delegato alle funzioni dello
stato civile, quale l'atto di rigetto dell'elezione di cittadinanza iure soli)
Giurisprudenza in materia di "residenza
legale":
o
in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle
risultanze dei registri dell'anagrafe
dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la
successiva reiscrizione e' sufficiente
a motivare il diniego di
naturalizzazione
TAR Lazio:
non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di
residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in
conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito
richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio:
non si puo' prescindere, ai fini
della dimostrazione del requisito di residenza
legale, dall'iscrizione anagrafica
mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la
presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954
e DPR 223/1989
demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e,
coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR
572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il
TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul
territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di
soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio);
non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e
che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu'
fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal
territorio
o
in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve
interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione
da parte del Comune, non fa venir meno
il requisito di residenza legale
continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo
e' documentata da altri elementi che
abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori
in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di
iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di
residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante
i primi 18 anni, a prescindere dalla
durata dei periodi di mancata iscrizione
anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata
iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza
legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici
suscettibili di valutazione, ma non
assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e'
richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia
(in un contesto di soggiorno legale)
-
la disposizione
di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del
DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma
l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per
l'acquisto della cittadinanza, in
contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango
superiore (art. 43 c.c., che,
definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale,
individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)
-
l'avverbio
"legalmente" (introdotto,
rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
-
l'introduzione,
ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito
di dichiarazione di nascita
effettuata da un genitore legalmente
residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il
pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini
dell'acquisto di cittadinanza iure soli,
e' illegittima, dal momento che le
circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di
una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
-
data l'impossibilita' del minore di adempiere
autonomamente alle prescrizioni in
materia, il concetto di residenza legale
ad esso riferito deve essere interpretato
in senso piu' ampio, ovvero come assenza
di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello
Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori
soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente;
il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori,
qualora sia nato sul territorio
italiano e non vi siano motivi di ordine
pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito
di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti
di natura amministrativa dei genitori
in ordine alla regolarita' del soggiorno
e all'iscrizione anagrafica, una
volta che sia provata la residenza
continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c.
(dimora abituale); nello stesso senso,
Trib. Firenze
Trib. Lecce:
non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli
intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente
soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe
avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore
all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione
di residenza legale), e il fatto che tale permesso
non sia stato richiesto dagli organi
presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su
di lui, precludendogli la
possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un
neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata,
anche se lo stesso non e' mai stato
iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello
formale, per altro imputabile al comportamento
omissivo dei genitori
Trib. Roma:
ha diritto alla cittadinanza il
neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno
continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti
(nello stesso senso, Trib. Roma,
per il caso di un minore iscritto tardivamente all'anagrafe e regolarizzato
tardivamente a seguito dell'affidamento ai Servizi sociali); non esiste infatti alcuna norma
primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il
regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza
anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto
richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione
sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la
compensazione delle spese; nello stesso
senso, Trib. Roma:
tali fonti secondarie, in contrasto con la normazione primaria e sovranazionale
possono essere disapplicate dal giudice in applicazione di art. 4 Preleggi);
per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una
disciplina peculiare della residenza del minore:
-
i minori
stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
-
per i minori
sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c.,
presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed
interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
-
nella
giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice
presuntivo del luogo di dimora abituale
-
art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza
giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale
del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della
vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare)
-
da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la
residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore
illecitamente trasferito
-
Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di
dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore
(in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla
cittadinanza iure soli) in ragione
della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena:
ha diritto alla cittadinanza la
neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del
suo soggiorno continuativo in
Italia, a dispetto di una iscrizione
anagrafica tardiva e di una dichiarazione
di nascita effettuata da genitore
non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione
anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della
figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per
studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla
risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al
compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul
permesso di soggiorno dei genitori, ne'
l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia
avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi
portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia
quindi titolo per l'acquisto della
cittadinanza italiana
Trib. Milano:
il requisito della regolarita' del soggiorno dei genitori del richiedente la cittadinanza, non e' previsto quale condizione
per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992,
condizione necessaria (e sufficiente, insieme alla nascita in Italia ed alla
dichiarazione entro il diciannovesimo anno) essendo solamente la legale ed
ininterrotta residenza dalla nascita al diciottesimo anno di eta'
dell'interessato; art. 43 co. 2 c.c. indica
che la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (la registrazione della residenza stessa, ai sensi
del succesivo art. 44 c.c., rilevando, per altri profili, esclusivamente ai fini
dell'opponibilita' ai terzi in buona fede); nel caso in esame, l'ininterrotta
presenza e residenza del ricorrente sul territorio nazionale sin dalla nascita
e, quindi anche nel periodo antecedente la data di registrazione anagrafica
della sua residenza, risulta inequivocamente attestato dalle certificazioni pubbliche di carattere
anagrafico, sanitario e scolastico
Art. 33 L. 98/2013:
o
all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo'
dimostrare il possesso dei requisiti con ogni
idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di
residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno
lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non
pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della
presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento
giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale
con quella di residenza di fatto (la
Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa
rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce
e Trib. Firenze)
o
l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare
all'interessato, nel corso dei sei mesi
che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede
di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere
esercitato anche oltre tale data (art.
33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente,
l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione
anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la
comunicazione
non e' chiaro se
possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia'
compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L.
98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una
modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile
in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia'
irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga
il principio del tempus regit actum,
sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di
effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso
"salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe
costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di
una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che
non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato
civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti
nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati
e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
L'ANCI, con una lettera ai sindaci dei comuni italiani, ha trasmesso uno schema di lettera informativa per gli stranieri nati in Italia che si apprestino a
compiere 18 anni in relazione al diritto di eleggere la cittadinanza italiana
Alla fine del
2013, erano 246 i Comuni italiani che hanno concesso simbolicamente la cittadinanza onoraria a minori
stranieri nati in Italia (comunicato Integra); successivamente, e' stata concessa anche dal Comune di Genova (comunicato Stranieriinitalia) e di Trieste (comunicato Stranieriinitalia); a Palermo, conferita la cittadinanza onoraria agli
alunni della scuola tunisina (comunicato Stranieriinitalia)
Riconoscimento della cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria,
Fiume o Dalmazia, e loro discendenti (torna
all'indice del capitolo)
Diritto al
riconoscimento della cittadinanza
italiana per
o
soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica
Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia),
in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e
all'articolo 3 del Trattato di Osimo
o
persone di
lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti
Condizione:
o
presentazione di
una istanza all'autorita' comunale
italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante,
ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?),
all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto
con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque
di
certificazione
comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della
residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati
cittadini italiani)
i certificati di
nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)
la
certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione,
attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la
residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)
la
documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura
italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento della cittadinanza per nati e residenti in territori
dell'Impero Austro-ungarico, e loro discendenti (torna
all'indice del capitolo)
Diritto al
riconoscimento della cittadinanza
italiana (L. 379/2000) per
o
persone emigrate all'estero (in un paese
diverso dall'Austria) prima del
16/7/1920, dopo essere nate ed
essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o
ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo
o
discendenti di
tali soggetti
Condizione:
rendere una dichiarazione in tal
senso all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di
residenza, entro il 20/12/2010
(termine prorogato da L. 51/2006)
Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti italiani (torna all'indice del capitolo)
Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini
di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad
art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste
disposizioni, restituendo la
cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste disposizioni,
pero', coloro che avevano acquistato la
cittadinanza del Paese di
emigrazione; dal momento che non
si tratto' di una scelta volontaria,
costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana,
non l'hanno mai persa, trasmettendola
dunque ai loro discendenti
Acquisto della cittadinanza per matrimonio (torna
all'indice del capitolo)
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (L. 94/2009) la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da (L. 94/2009)
almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) nel
territorio della Repubblica, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio (un
anno e mezzo, in presenza di figli
nati o adottati dai coniugi), qualora risieda allestero, sempre che, al momento
delladozione del decreto di
riconoscimento della cittadinanza, non vi siano stati separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio
Nota: una lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio osserva come, con la
modifica apportata da L. 94/2009 ("puo' acquistare" anziche'
"acquista") si definisca una fattispecie concessoria, senza aver individuato i criteri in base ai quai la
concessione e' data o negata; nel senso di un afflievolimento dell'acquisto
della cittadinanza per matrimonio da diritto soggettivo ad interesse legittimo,
anche a prescindere dal decorso del termine biennale per il diniego da parte
del Ministero dell'interno, sembra doversi leggere la sentenza di Trib. Genova
o
in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa (art. 157 c.c.) il
periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in caso
di residenza all'estero decorrono dalla
data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di
matrimonio ai sensi di art. 63, co. 1 lettera g) DPR 396/2000
(orientamento conforme con sent. Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato
formale della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un
rapporto coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza,
coabitazione e cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello
straniero)
o
la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione
espressa
o
qualora le condizioni di scioglimento,
annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima
della notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti
all'adozione del decreto) emergano
successivamente alla notifica o
al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto ai sensi di art.
21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L.
91/1992)
Trib. Genova:
l'acquisto della cittadinanza per
matrimonio non e' precluso ne' dall'assenza di convivenza tra coniugi ne' dalla pendenza di un procedimento
di separazione personale (nota: la sentenza ritiene irrilevante
il fatto che la separazione giudiziale sia intervenuta prima dell'adozione del
decreto di attribuzione della cittadinanza, per il semplice fatto che essa e'
intervenuta dopo la scadenza del termine di due anni dalla richiesta,
risultando cosi' preclusa, secondo il Tribunale, la possibilita' per
l'Amministrazione di rigettare la richiesta; e' una sciocchezza!)
La richiesta di
acquisto della cittadinanza puo' essere avanzata anche dal coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana
successivamente alla data del matrimonio, sempre che al momento della
presentazione della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma (circ. Mininterno 7/10/2009); circ. Mininterno 2/11/2009: ai fini dell'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, il periodo di residenza in
Italia o di coniugio va
computato da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza italiana
Il coniuge straniero del cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di
matrimonio trascorsi all'estero puo' presentare istanza presso la
Prefettura senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza
legale nel territorio italiano, purche', al momento della presentazione della
domanda, lo stesso coniuge sia regolarmente soggiornante (nota: requisito
generalmente pleonastico, essendo l'interessato titolare di diritto di
soggiorno, salvo motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica
sicurezza) e iscritto all'anagrafe (circ. Mininterno 7/10/2009)
Precludono
l'acquisto della cittadinanza per matrimonio
o
la sussistenza
di comprovati motivi relativi alla sicurezza
dello Stato
o
le condanne (a meno di successiva riabilitazione)
per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita
sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti
ad impedire lesercizio dei diritti
politici dei cittadini italiani)
per un reato non colposo per il quale la legge
preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
allestero
(con sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva >
1 anno per un reato non politico
Il riconoscimento della sentenza straniera e richiesto alla
Corte dappello, anche solo per accertare che non sussistano motivi ostativi
allacquisto della cittadinanza, dal Procuratore
generale del distretto dove ha sede lufficio di stato civile in cui e
iscritto o trascritto il matrimonio
In caso di procedimento penale in corso per uno
dei reati per i quali puo essere negata la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una
sentenza straniera di condanna, il procedimento di acquisto della cittadinanza
e sospeso, fino a definizione dei
procedimenti suddetti
TAR Lazio:
il rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo
essere motivato in termini
essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire
all'interessato l'eventuale confutazione
della motivazione
TAR Lazio:
il provvedimento di rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione)
puo' limitarsi a richiamare un precedente atto dell'Amministrazione (ad
esempio, una nota dell'autorita' di P.S.), purche' tale atto venga messo a
disposizione, ad istanza di parte, nel corso del giudizio (nello stesso senso, TAR Lazio);
Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da
segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di
diniego
Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo
il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) adottato sulla
base di motivi di pericolo per la sicurezza
dello Stato, anche se la motivazione
e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei
diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la
tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)
Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego della cittadinanza (nel caso,
per naturalizzazione) sulla base di una nota
riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del
richiedente
o
si applica art.
42, co. 8 L. 124/2007:
qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato,
gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la
conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia
(la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione
dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
o
l'amministrazione
destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare
la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
o
il plico e'
depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta
di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma
non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle
operazioni compiute
o
la busta e'
nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la
decisione
Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo
il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) fondato su una
presunta pericolosita' per la sicurezza
dello Stato, se l'amministrazione non
comunica al giudice, sia pure in modo riservato, elementi tali da rendere plausibile
la propria valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero
dell'interno si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro
assai risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese
d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita'
sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra'
necessariamente riferirsi allo stato
attuale
Sent. Cons Stato 2763/2015: illegittimo
il diniego di acquisto della cittadinanza
per matrimonio fondato sul semplice rapporto di parentela con soggetti appartenenti a
cellule dell'integralismo islamico, se l'istruttoria non fa emergere rapporti
di contiguita' e frequentazione dell'interessato con gli inquisiti, ne'
elementi in ordine ad una sua condotta di vita che possa identificare una
situazione di pericolosita' per le condizioni di sicurezza e di ordine
pubblico; nota: la sentenza ribalta
le conclusioni di TAR Lazio
TAR Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
TAR Piemonte:
una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e'
comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per
matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p.,
presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei
fatti ascritti allimputato; in senso
opposto, Corte App. Genova:
o
riguardo
all'equivalenza tra condanna irrogata a seguito di patteggiamento e condanna irrogata a seguito di dibattimento, e' opportuno identificare le finalita' perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che
in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilita'
penale dell'imputato; in altri, il mero fatto giuridico della condanna, a
prescindere dai presupposti e dalle modalita' procedimentali con cui e' stata
adottata
o
ai fini
dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, l'effetto preclusivo dipende
non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilita' e dal giudizio
di colpevolezza; non puo' quindi derivare dalla
pronuncia della sentenza a seguito di patteggiamento
(diverso e' il caso dell'ingresso dello straniero, per il quale una condanna
patteggiata puo' essere automaticamente ostativa, la differenza essendo
giustificata sulla base del maggior livello di tutela che spetta a chi abbia
contratto matrimonio con cittadino italiano rispetto a chi chieda solo
l'ingresso, non avendo sviluppato con il nostro paese legami consolidati come
quello rappresentato dal vincolo familiare)
Istanza di
acquisto della cittadinanza per matrimonio
con cittadino italiano presentata al Prefetto
o, per lo straniero residente allestero, al consolato italiano
Direttiva Mininterno 7/3/2012:
o
l'accoglimento dell'istanza di acquisto
della cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente
in Italia e la sua reiezione
motivata dall'esistenza di condanne
ostative sono di competenza del Prefetto;
se il coniuge straniero e' residente all'estero, la competenza e'
del capo del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Mininterno
o
resta di
competenza del Ministro dell'interno
il diniego dell'acquisto di
cittadinanza per matrimonio per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o l'accoglimento
dell'istanza di acquisto se il Consiglio
di Stato, interrogato in proposito dal Ministro dell'interno, ritiene che
tali ragioni non sussistano
Ai fini
dellapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei
procedimenti relativi allesame delle istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio e fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013); nota:
dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda,
corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce
dove risieda la complessita' del procedimento
Lemanazione del
decreto di rigetto dellistanza di
acquisto di cittadinanza per matrimonio
e preclusa se dalla data di
presentazione dellistanza corredata della prescritta documentazione sono
trascorsi 2 anni (Art. 8, L.
91/1992); TAR Lazio:
il termine biennale riguarda l'emanazione dell'atto (la cui data formale di
emanazione fa fede, in quanto si tratta di atto pubblico dotato di fede
privilegiata), non la sua comunicazione (nello
stesso senso, Sent. Cons Stato 2763/2015); TAR Lazio:
il provvedimento di diniego tardivo
e' illegittimo (nello stesso senso, TAR Lazio:
diniego tardivo non valido; nota:
non e' chiaro, da questa sentenza, se sia legittimo invocare, da parte
dell'amministrazione, una sospensione del decorso di tale termine quando sia
necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato; TAR Lazio:
non si applica, in questo caso, la possibilita' di sospendere il termine
biennale durante il periodo necessario per l'accertamento della responsabilita'
penale dellinteressato prevista da art. 6 co. 4 L. 91/1992, che richiede
l'avvenuta proposizione dell'azione penale); TAR Lazio:
l'aver fornito, in passato, generalita'
false giustifica il ritardo dell'Amministrazione, nell'ambito di un
procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, nell'accertare
l'esistenza di motivi legati alla sicurezza nazionale, e impedisce il decorso del termine biennale per l'eventuale rifiuto;
tuttavia, non e' motivo sufficiente per il diniego dell'acquisto ove sia
violato l'art. 10 bis L. 241/1990, dal momento che la convocazione dell'interessata le
consentirebbe di chiarire la propria situazione ed eventualmente sottoporsi
agli accertamenti preliminari necessari per raccogliere informazioni utili per
la decisione; TAR Lazio:
l'eventuale necessita' dell'amministrazione di approfondire le indagini sulla posizione del richiedente non impedisce il decorso del termine
In caso di
acquisto per matrimonio, trascorso
il termine di 730 gg. senza che sia
intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del
decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei
requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche
e TAR Lombardia)
Trib. Roma:
qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza,
l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi
ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a
condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri
requisiti (nota: sentenza
farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare
che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la
sussistenza di condanne ostative e'
un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude
l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e
dall'eventuale inerzia di questa)
Trib. Genova:
irrilevante il fatto che la separazione
giudiziale sia intervenuta prima dell'adozione del decreto di attribuzione
della cittadinanza, per il semplice fatto che essa e' intervenuta dopo la
scadenza del termine di due anni
dalla richiesta, risultando cosi' preclusa la possibilita' per
l'Amministrazione di rigettare la richiesta; nota: e' una sciocchezza!
TAR Campania:
il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per
matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di
competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio
e TAR Lazio,
che indicano come unica causa
preclusiva demandata alla valutazione
discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica
Corte App. Genova: il rigetto di una richiesta di acquisto della cittadinanza per
matrimonio fondato sulla valutazione
discrezionale dell'amministrazione in relazione all'esistenza di pericoli
per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico puo' essere adottato solo entro 2 anni; trascorso tale termine, non residua alcuno spazio per una valutazione
discrezionale da parte dell'amministrazione, che puo' rigettare l'istanza di
acquisito solo sulla base di un motivo ostativo oggettivo, e competente per
l'eventuale ricorso diventa il giudice
ordinario
Parere Cons.
Stato 2482/1992 (citato in Nota Asgi
su circ. Mininterno 6/8/2009): il decreto
di accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio
ha natura di accertamento costitutivo
della cittadinanza, con efficacia ex nunc
e non ex tunc
Disciplina applicabile alle istanze per matrimonio (circ. Mininterno 6/8/2009):
o
istanze
presentate prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009:
istanze per le
quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si
applica la normativa vigente all'atto della presentazione
istanze
presentate in assenza del requisito di residenza biennale, ma per le quali la
decisione sia adottata successivamente alla maturazione di tale requisito: si
applica la normativa vigente all'atto della presentazione (circ. Mininterno 17/5/2011)
altre istanze:
si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo
la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore
della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di
adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009); nota:
in senso contrario, Trib. Genova
o
istanze
presentate dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
regolarita'
della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il
tempo richiesto
certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti
eventuale stato
di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi
o
per tutte le
istanze soggette alla L. 94/2009:
occorre
presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del
decreto (circ. Mininterno 7/10/2009):
-
atto integrale
di matrimonio
-
certificato di
esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in
base ad art. 149 c.c., lo
scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)
quando
l'amministrazione venga a conoscenza di separazione
o divorzio intervenuti tra i coniugi prima
della data di adozione del decreto
ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto
Trib. Genova:
se la domanda di riconoscimento dell'acquisito di cittadinanza e' stata
presentata prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, si applica il
requisito dei sei mesi di residenza, dal momento che la vecchia formulazione
della disposizione ("acquista" anziche' "puo' acquistare")
fa ritenere che, in quel contesto, sussista un diritto in capo al richiedente,
rispetto al quale alla pubblica amministrazione spetta solo un potere di
accertamento; tale diritto permane durante il procedimento a meno che
l'amministrazione eserciti il suo potere discrezionale in relazione alla
sicurezza dello Stato; nota: se
questa lettura e' corretta, la nuova formulazione ("puo' acquistare")
da' al provvedimento un carattere discrezionale e all'acquisto della
cittadinanza per matrimonio il carattere di mero interesse legittimo
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (torna all'indice del capitolo)
La cittadinanza
per naturalizzazione puo essere
concessa (dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dellinterno)
o
allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in
Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano
per nascita, e che sia
legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia,
successivamente alladozione, per almeno
5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio
maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana,
dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)
o
allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano,
anche allestero, per almeno 5 anni (sufficiente la
permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della
presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge
e norma regolamentare)
o
al cittadino di
uno Stato membro dellUnione europea
che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano
legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni
o
allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore
allItalia
o
nei casi in cui
vi sia un particolare interesse per lo
Stato italiano
Su proposta del
Ministro dell'interno il Consiglio dei Ministri ha conferito la cittadinanza
italiana ai signori Moustapha Dieng, Cheikh Mbengue, e Mor Sougou,
sopravvissuti ai gravissimi fatti di
matrice razziale verificatisi in Firenze
il 13/12/2011 (com. PCM 26/2/2013)
Su proposta del
ministro dellInterno Angelino Alfano, il consiglio dei ministri ha approvato
questa mattina il conferimento della cittadinanza italiana alla signora Charlene Edith Magali Guignard,
cittadina francese e campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, che ha
manifestato il desiderio di partecipare come italiana alle prossime Olimpiadi
invernali del 2014 (com. Mininterno 23/8/2013)
Il Presidente
della Repubblica ha firmato il decreto di concessione della cittadinanza al
mezzofondista Yassine Rachik, figlio
di immigrati marocchini, cresciuto in Italia (comunicato Stranieriinitalia)
Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati
in Italia: occorrerebbe eliminare,
ai fini della naturalizzazione, l'esercizio di un potere discrezionale da parte
dell'amministrazione ed estendere al destinatario di protezione sussidiaria le
previsioni in materia di naturalizzazione applicabili al rifugiato
Lo straniero
discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta
(verosimilmente, si deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza
ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta
di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lacquisto della cittadinanza
Tipico percorso per l'acquisto della
cittadinanza nei casi in cui rileva la discendenza e la residenza legale in
Italia:
o
ingresso per
turismo
o
presentazione
della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione
anagrafica a condizioni semplificate (circ. Mininterno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla
discendenza
o
ottenimento, ai
sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente,
anche a vantaggio dello straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza
ex L. 68/2007), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il
prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di
residenza
Istanza di
acquisto della cittadinanza per naturalizzazione
presentata al Prefetto o, per lo
straniero residente allestero, al consolato
italiano
Brevi periodi di assenza dall'Italia per
comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale,
assistenza alla famiglia, cure, etc.) non
interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione
anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)
Il requisito di residenza legale ultradecennale ininterrotta deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione, non
essendo sufficiente la maturazione pregressa di tale requisito nel caso in cui
la condizione di residenza legale ininterrotta sia successivamente venuta meno
(TAR Veneto)
Giurisprudenza in materia di "residenza
legale":
o
in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle
risultanze dei registri dell'anagrafe
dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa
definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento,
normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od
elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la
successiva reiscrizione e' sufficiente
a motivare il diniego di
naturalizzazione
TAR Lazio:
non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di
residenza, ma e' necessario che la
stessa sia stata accertata in
conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito
richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi
atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze
anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della
dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la
naturalizzazione, dall'iscrizione
anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954
e DPR 223/1989
demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e,
coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR
572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso
l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione
residente; nota: nella sentenza, il
TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul
territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di
soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio);
non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e
che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu'
fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal
territorio
o
in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve
interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a
cancellazione da parte del Comune, non
fa venir meno il requisito di residenza
legale continuativa ai fini della naturalizzazione,
se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che
abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi,
dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la
reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un
autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente
qualunque possibile effetto, ripristinando ex
tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
La concessione della cittadinanza e' atto
pienamente discrezionale (Sent.
Cons. Stato 798/1999), basato su una valutazione complessiva e insindacabile
della persona dello straniero e della sua integrazione nella comunita'
nazionale, che tiene conto dellautosufficienza
economica, dellassenza di precedenti
penali, dellaffidabilita dal punto di vista fiscale, nonche' delle ragioni della richiesta di naturalizzazione
e delle possibilita' per lo straniero di rispettare i doveri che derivano
dall'appartenenza alla comunita' nazionale, inclusi quelli di solidarieta' economica
e sociale (Sent. Cons. Stato 1474/1999); Sent. Cons. Stato 4748/2009: in materia di naturalizzazione non si configura
alcun diritto soggettivo; Sent. Cons. Stato 4080/2009: in sede giurisdizionale di legittimita', pero',
linteressato puo' contestare l'eccesso di potere che risulti basato su una
motivazione non giustificata dagli atti cui si richiami; Sent. Cons. Stato 5103/2007: dato che il provvedimento di attribuzione della
cittadinanza non e' revocabile e che, d'altra parte non viene limitata la
liberta' del richiedente, e' ragionevole che l'amministrazione eserciti con
cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6289/2011); TAR Lazio:
si tratta di un procedimento "concessorio" (e non
"autorizzatorio") del tutto particolare, in quanto non e' volto tanto
ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario,
attribuendogli una qualche particolare utilita', quanto piuttosto ad
un'attribuzione di uno status, e quindi di una qualita' generale, che ha fatto
giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali
procedimenti tra quelli concessori
Circ. Mininterno 27/3/2013: le questure, superando
la prassi del colloquio con lo straniero richiedente la cittadinanza (al
fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche), ai fini della acquisizione
degli elementi essenziali per l'istruttoria, pososno limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare
presenza sul territorio dello straniero e dei familiari, la posizione
giudiziaria, nonche' ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della
sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati
di Polizia (segnalazioni di reato inoltrate alla competente Autorita'
giudiziaria e eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei
confronti dello straniero, segnalazioni per la non ammissione al SIS); resta
ferma la necessita' di segnalare anche il verificarsi di eventuali ulteriori
situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato, rispetto a quanto
gia' comunicato (ritiro del permesso di soggiorno, denunce, notizie di reato,
sottoposizione a misure di sicurezza), da valutare prima dell'emanazione del
provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso
Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di
Stato, condiviso da Mininterno, da circ. Mininterno 5/1/2007): non
inferiore alla soglia al di sotto della quale vi e' esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.263,31 euro
per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu'
per ogni figlio a carico)
Ai fini della
dimostrazione dei requisiti di reddito, richiesta la presentazione di copia
autenticata della dichiarazione dei
redditi o del Modello 101 (ora, CUD)
ovvero certificazione rilasciata dal
competente Ufficio delle Imposte Dirette (ora Agenzia delle entrate) circa le
dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la
presentazione della domanda (Decreto Mininterno 22/11/1994)
Circ. Mininterno 5/1/2007: il reddito
va valutato con riferimento
all'intero nucleo familiare (possibile
soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia
a carico del coniuge; es.: casalinga);
in caso di reddito prodotto da un familiare, esso non e' autocertificabile, ma
occorre produrre CUD, mod. 730 o mod. Unico del familiare
Consentito l'aggiornamento dei dati relativi al reddito, nel caso sia trascorso molto
tempo dalla presentazione dell'istanza (da circ. Mininterno 5/1/2007)
Giurisprudenza in materia di reddito:
o
Sent. Cons. Stato 974/2011, TAR Friuli
e TAR Friuli:
legittimo imporre il requisito di
reddito non inferiore alla soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; nello stesso senso, TAR Lazio:
il reddito non inferiore a quello previsto per l'esonero dalla partecipazione
alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano
compensare l'insufficienza del reddito dichiarato
o
Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima
l'imposizione di una precisa soglia
di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento
complessivo; il fatto che la persona possa fruire dell'esonero dalla
partecipazione alla spesa sanitaria puo' costituire una giusta compensazione
del contributo dato, nel corso degli anni, dalla stessa persona all'erario
o
TAR Lazio:
per la
concessione della cittadinanza non
e' necessaria la percezione di un
reddito di carattere retributivo o stabile,
essendo sufficiente provare il
possesso di mezzi di sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento
ad una borsa di studio, sent. Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in
considerazione, ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme
percepite a titolo di una tantum a
seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato
che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti
dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte
reddituale
per quanto
discrezionale, la valutazione
relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia deve
sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza
(sent. Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato
in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)
illegittimo
il diniego di concessione della
cittadinanza fondato solo su insufficienza
reddituale in annate remote; scopo
dell'accertamento della capacita' reddituale e' quello di verificare se il
cittadino straniero disponga di mezzi di sussistenza per se' e per la propria
famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana
o
TAR Friuli:
l'amministrazione e' tenuta a decidere in base alla situazione reddituale
esistente al momento dell'adozione della
decisione, cosi' come rappresentata dal richiedente, spettando allo stesso
richiedente, in caso di modifica di tale situazione, l'onere di indicare e dimostrare tempestivamente all'amministrazione
gli elementi a lui favorevoli; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012: in caso di accoglimento del ricorso contro il
diniego di naturalizzazione, la nuova pronuncia deve tener conto della situazione nel momento in cui essa viene adottata,
non essendo concepibile una pronuncia "ora per allora" in
considerazione della natura
concessoria e costitutiva (non
dichiarativa) del provvedimento
o
Sent. Cons. Stato 60/2015: legittimo
il diniego della naturalizzazione se
il possesso del requisito reddituale (nota:
del nucleo familiare) e' stato dimostrato per il solo anno precedente il provvedimento di diniego, dato che
l'amministrazione puo' legittimamente richiedere la dimostrazione di una
relativa stabilita' di reddito
o
Sent. Cons. Stato 1175/2009: rilevano i redditi
dei familiari; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012:
occorre tener
conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia, dando risalto, oltre alla pari dignita' del lavoro domestico della casalinga, anche
al diritto di famiglia, che garantisce alla donna coniugata sprovvista di un
reddito proprio un adeguato sostentamento
economico, sia in costanza di matrimonio, sia in caso di scioglimento dello
stesso (Sent. Cons. Stato 5207/2005)
l'amministrazione
deve valutare discrezionalmente anche se il reddito familiare sia prevedibilmente
stabile
o
Tar Lazio:
rileva solo il reddito personale, dato che l'accertamento e' finalizzato a
garantire che la persona non solo non gravi sull'assistenza pubblica, ma sia
capace di ottemperare al dovere di solidarieta' economica e sociale (in particolare,
irrilevante il reddito di familiare straniero, non tenuto a tale a rispettare
tale dovere); nello stesso senso, TAR Lazio
o
TAR Lazio:
il requisito
reddituale dell'aspirante membro della Comunita' nazionale va valutato tenendo
conto dei redditi personali, attuali, nonche' dell'attitudine potenziale a mantenere
il livello minimo prescritto anche in futuro
irrilevante
il contributo proveniente da terzi
sulla base di una scelta volontaria
e, percio', reversibile
irrilevante
il possesso di un immobile, se non si dimostra che questo e' fonte di reddito
irrilevante
il fatto di essere stati indicati come eredi
nel testamento di persona vivente,
data la revocabilita' di questo atto
Ai fini della
concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di
irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
Giurisprudenza in materia di integrazione e
pericolosita':
o
TAR Lazio:
per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del
paese dorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte:
le valutazioni discrezionali circa
l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime,
secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non
possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione per assenza di integrazione fondato sul semplice fatto che la
persona mantenga le consuetudini
tipiche del proprio paese d'origine (a fronte di un pieno inserimento
lavorativo e dell'inserimento scolastico dei figli)
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato sulla scarsa conoscenza della lingua italiana, se la persona ha
conseguito la patente di guida
in Italia
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato solo su una nota
della questura secondo la quale l'interessato avrebbe una accettabile
conoscenza della sola lingua italiana
parlata, e non anche della lingua scritta; l'amministrazione avrebbe dovuto
approfondire l'istruttoria (la conoscenza della lingua e la integrazione nella
comunita' cittadina risultano dagli atti di causa e, in particolare, dalla
dichiarazione del Sindaco del comune di residenza del ricorrente)
o
TAR Lazio
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
o
Sent. Cons. Stato 1037/2011: illegittimo
il diniego di naturalizzazione
adottato sulla base dell'esistenza di elementi tali da far ritenere inopportuno
l'accoglimento dell'istanza, se nell'adottare il provvedimento non si e' dato conto del parere
ampiamente favorevole espresso dal
Prefetto (nel caso particolare, del Commissario del Governo di Trento) a
sostegno della richiesta dellinteressato, e se a fondamento dell'atto e' stato
unicamente richiamato un decreto penale di condanna, emesso molti anni prima
per la commissione di una contravvenzione
o
Sent. TAR
Piemonte: il Ministro
dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice
esistenza di un precedente penale,
senza tener conto della valutazione
positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
o
Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo
il diniego di naturalizzazione che
tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo
straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo
da un giudizio globale sulla
personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale,
a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il
diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in
data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto
isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione
dell'amministrazione); nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2185/2015, secondo cui la valutazione discrezionale
sull'integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve
certo tener conto degli illeciti penali da questo commessi nel periodo in cui
egli dimora in Italia, ma non puo' legittimamente prescindere da un giudizio
globale sulla sua personalita' e, soprattutto, dal giudizio sulla gravita' in
se' della vicenda penale (anche con riferimento alla risalenza dei fatti), a
fronte di ogni altro comportamento del soggetto
o
Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo
il diniego di naturalizzazione
fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di
particolare tenuita' (falso
ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se
l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne'
dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento
per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita'
dello stile di vita dell'interessato
o
TAR Veneto
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle
riforme del codice di procedura penale)
o
Sent. Consiglio
di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente
nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del
non doversi procedere per prescrizione
o
TAR Campania
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione
di un automatismo nel diniego alla
concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta
o
TAR Lazio:
benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie
quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza,
deve dare conto dei motivi che fanno
ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento
tenuto nel passato dall'interessato, tenendo
conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche
l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni
componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di
naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza
revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato
o
TAR Toscana
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo
il provvedimento di diniego alla
concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
o
Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice
sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della
naturalizzazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 154/2012
o
TAR Lazio:
il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo
essere motivato in termini
essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire
all'interessato l'eventuale confutazione
della motivazione
o
Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di naturalizzazione sulla base
di una nota riservata che segnala la
pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente
si applica art.
42, co. 8 L. 124/2007:
qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato,
gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la
conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia
(la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di
esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
l'amministrazione
destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare
la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
il plico e'
depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta
di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma
non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle
operazioni compiute
la busta e'
nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la
decisione
o
TAR Lazio:
in mancanza di produzione in giudizio della documentazione acquisita in sede
istruttoria, il provvedimento di diniego di naturalizzazione, adottato sulla
base di tale documentazione (una nota
del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, non allegata al provvedimento, ne' resa accessibile all'interessato),
risulta del tutto sfornito di motivazione e, quindi, illegittimo
o
Sent. Cons Stato 2763/2015: illegittimo
il diniego della cittadinanza (nel
caso in esame, per matrimonio) fondato sul semplice
rapporto di parentela con soggetti
appartenenti a cellule dell'integralismo
islamico, se l'istruttoria non fa emergere rapporti di contiguita' e
frequentazione dell'interessato con gli inquisiti, ne' elementi in ordine ad
una sua condotta di vita che possa identificare una situazione di pericolosita' per le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico; nota: la sentenza ribalta le
conclusioni di TAR Lazio
o
Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo
il diniego di naturalizzazione fondato su una presunta pericolosita' per la sicurezza dello Stato, se l'amministrazione non comunica al giudice, sia pure in
modo riservato, elementi tali da
rendere plausibile la propria
valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero dell'interno
si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro assai
risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese
d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita'
sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra'
necessariamente riferirsi allo stato
attuale
o
Sent. Cons. Stato 6160/2014: illegittimo
il diniego di naturalizzazione motivato con l'affermazione secondo cui da una nota del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza sarebbero emersi elementi
tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza italiana, se
l'amministrazione non ha evidenziato nel provvedimento impugnato ne' nel corso
del giudizio elementi a sostegno di tale valutazione
di inopportunita'; la mancata ostensione
della nota citata non consente infatti in alcun modo all'interessato di
conoscere le ragioni del diniego ed al Giudice di valutare l'attendibilita'
degli elementi posti a base del diniego medesimo; in casi come questo, l'obbligo di motivazione, sebbene non sia
sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le
risultanze dell'istruttoria, ha, come contenuto
minimo, la chiara indicazione, pur in termini
ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della
domanda, ossia dei fatti o sospetti
determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei
diritti assicuratigli dagli artt. 24 e 113 Cost.
o
Sent. Cons. Stato 5913/2011: illegittimo
il diniego di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non
e' opportuna la concessione della cittadinanza, nonostante uno specifico ordine
del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni
del diniego
o
TAR Lazio:
l'avvenuta riabilitazione non e'
motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve
tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione
faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione
della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
o
TAR Piemonte e
TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
o
Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo
il diniego della naturalizzazione quando lamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che
l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella
comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura,
commettere fatti di rilievo penale
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego di
naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego di
naturalizzazione per una condanna
risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato
contravvenzionale)
o
TAR Lazio:
le condanne per certi reati sono
atte a motivare il diniego di
naturalizzazione, a prescindere
dall'eventuale estinzione, proprio
in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle
regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente
per lesioni in concorso; il fatto
che lo straniero fosse stato condannato in contumacia
e difeso da un avvocato d'ufficio
potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per
l'impugnazione della sentenza di condanna, ma
non inficia il provvedimento di diniego
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego fondato su un precedente
penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di
tale precedente
o
TAR Lazio:
il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di
patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di
naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non
rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del
rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate
dall'autorita' di pubblica sicurezza
o
TAR Sicilia
(citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza
di procedimenti penali puo' essere
considerata quale indice di
personalita' non affidabile
o
Tar Lazio:
l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita'
non completamente affidabile sotto il profilo dellordine pubblico e della
convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni
prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato
ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno
dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
o
Sent. Cons. Stato 5572/2014: legittimo
il diniego di naturalizzazione
fondato sulla inaffidabilita'
dell'interessato, messa in luce dalle attivita' informative, che hanno
evidenziato in particolare la gestione di call
center e la connessa attivita' finanziaria con trasferimento di valuta
all'estero (nota: verosimilmente,
non autorizzate)
o
Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo
il diniego di naturalizzazione
basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si
evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta
Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost.
(divieto di far parte di associazioni segrete)
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del
richiedente con ambienti dell'integralismo
islamico; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio
(secondo cui e' irrilevante la mancata partecipazione dell'interessato al
procedimento amministrativo se lo stesso interessato non ha fatto emergere, in
giudizio, elementi atti a dimostrare errata la valutazione
dell'amministrazione), TAR Lazio
(in relazione a uno straniero che, da indagini svolte dall'autorita' di
pubblica sicurezza, risulti essere stato in collegamento con frange
estremistiche di un'organizzazione islamica ed avere fornito a queste un
supporto logistico nel suo Comune di residenza), Sent. Cons. Stato 5571/2014 (dal momento che, come affermato da Sent. Corte Cost. 86/1977, la sicurezza dello Stato costituisce interesse
sostanziale, insopprimibile della collettivita', con potere di assoluta
preminenza su ogni altro, in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato)
o
Sent. Cons. Stato 1404/2014: legittimo
il diniego di naturalizzazione
fondato sul sospetto di rapporti
dell'interessato con organizzazioni
politiche che, per modalita' di azione e principi ispiratori si configurano,
nell'attuale contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive della sicurezza della Repubblica, se lo stesso interessato non ha fornito
alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni difensive, in ordine
ad un ipotetico travisamento dei fatti; l'amministrazione, per ragioni di
sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti in ordine alla sospetta
appartenenza dell'istante ad un'organizzazione eversiva dell'ordine democratico,
puo' limitarsi a ravvisare la sussistenza del sospetto, senza esporre le specifiche
circostanze che abbiano indotto alla valutazione sull'esistenza dei
medesimi contatti, tanto piu' che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della liberta' o di
altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile
al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri
cittadini
o
Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti
pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo
invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallinteressato; in
senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il
diniego di naturalizzazione motivato
da un comportamento violento, anche
se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze
alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto
troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della
decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte
risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente
essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)
o
Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo
il diniego di naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la
sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per
relationem il contenuto di informative
riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo
equo restano soddisfatti dall'ostensione
in giudizio delle informative stesse
con le cautele e garanzie previste
per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)
o
Sent. Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni
da parte dei servizi di sicurezza
dello Stato circa i rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono
da presumere frutto di investigazione
adeguata e sono sufficienti a motivare il diniego della naturalizzazione
o
Sent. Cons. Stato 1718/2015: la naturalizzazione puo' essere negata sulla base
delle risultanze dell'attivita'
informativa esperita dagli organi di pubblica sicurezza in esito alla quale
siano emersi elementi attinenti alla sicurezza
della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della
cittadinanza allo straniero, anche se tali elementi (frequentazioni e
inserimento in specifici contesti sociali) non sono direttamente legati alla
commissione di reati
o TAR Lazio: la
naturalizzazione e' legittima quando l'amministrazione ritenga che lo straniero
possegga ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunita' e
sia detentore di uno status illesae
dignitatis morale e civile, nonche' di un serio sentimento di italianita'
che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla concessione
dello status di cui trattasi; l'Amministrazione puo' quindi legittimamente porre a base del diniego di riconoscimento della
cittadinanza una contestata ed evidente inadeguatezza
nella comprensione della lingua italiana
(nel caso si tratti di concessione della cittadinanza italiana e' necessario un
livello di apprendimento ben maggiore del livello A2 richiesto per il permesso
UE slp)
o Sent. Cons. Stato 2961/2015: il rilievo della scarsa conoscenza della lingua, unitamente a quello dell'ignoranza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano, integra una ragione sufficiente a legittimare il provvedimento di rigetto dell'istanza della naturalizzazione, in quanto significativo di un grado insufficiente di integrazione nella collettivita' nazionale (che costituisce un presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza)
TAR Piemonte:
illegittimo il diniego di naturalizzazione per lo straniero che risulti
identificato dall'amministrazione con lievi
scostamenti del nome o con omissioni di parti di questo, se l'identificazione certa e' resa possibile dai documenti di identita' prodotti dallo stesso straniero
Ai fini
dellapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei
procedimenti relativi allesame delle istanze di concessione della cittadinanza
per naturalizzazione e fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013) nota:
dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda,
corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce
dove risieda la complessita' del procedimento
o
per procedere
alla consultazione dello stato della pratica relativa alla richiesta di
acquisto della cittadinanza, l'interessato
effettua una
registrazione gratuita sul sito web del servizio, fornendo un indirizzo di
posta elettronica valido e funzionante e i propri dati anagrafici
associa alla
propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10/... o
K10C/...)
accede alla
pagina "Stato domande", raggiungibile dall'area riservata dell'utente
o
per garantire un
piu' efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di
naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), i legali
rappresentanti degli istanti, sono invitati a corrispondere con la Direzione
Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando gli
indirizzi di posta elettronica certificata area3citt@pecdlci.interno.it (per
pratiche con ultima cifra del numero di protocollo 0,1,2),
area3biscitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di protocollo
3,4,5,6), area3tercitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di
protocollo 7,8,9), specificando con esattezza nelloggetto il numero
identificativo della pratica di riferimento (K10/C.); la Direzione Centrale
per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze invita i legali
rappresentanti dei richiedenti la cittadinanza italiana, ad effettuare le
diverse comunicazioni dirette ai propri uffici attraverso posta elettronica
certificata
Sent. Cons. Stato 3306/2012: la concessione della cittadinanza italiana e' un
atto di "alta amministrazione" e di natura concessoria, incompatibile con il silenzio-assenso
TAR Lazio:
la violazione del termine di 730 gg
consente all'interessato (senza necessita' di previa intimazione e/o diffida ad
adempiere) di adire direttamente (art. 2 L. 241/1990, come modificata da L. 80/2005)
il TAR per far dichiarare l'illegittimita'
del silenzio-inadempimento ed ordinare all'amministrazione di provvedere,
pena la nomina di un Commissario ad acta,
nel termine imposto (nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio;
piu' radicalmene, TAR Lazio,
oltre a dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento, con conseguente
obbligo del Mininterno di pronunciarsi entro 30 gg, nomina, contestualmente il
commissario ad acta, al fine di
evitare all'interessato linutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza
giurisdizionale, e ne pone il compenso a carico del Mininterno); TAR Lazio:
il fatto che il decreto di concessione, non firmato, sia stato gia' approntato
non e' sufficiente a scongiurare dichiarazione di illegittimita' e ordine di
adempiere; il superamento del termine non
comporta, pero', l'illegittimita' del
provvedimento conclusivo
Sent. Cons. Stato 5696/2012: l'inadempimento e' sempre imputabile allautorita'
cui spetta emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna; non rileva,
quindi, il fatto che una certa fase del procedimento sia amministrato dalla
Prefettura
Sent. Cons. Stato 3727/2012: competente
a sindacare la legittimita' del silenzio
serbato dall'amministrazione rispetto all'istanza di naturalizzazione e a
dichiarare l'eventuale obbligo di provvedere e' il TAR Lazio (ossia, lo stesso competente a sindacare il provvedimento
una volta che esso sia stato emanato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5696/2012, Sent. Cons. Stato 6648/2012 (benche' la fase iniziale del procedimento si svolga
in sede locale, l'inadempimento e' sempre imputabile allautorita' cui spetta
emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna); tuttavia, Sent. Cons. Stato 3113/2013 esclude che il difetto di giurisdizione di un TAR
diverso dal TAR Lazio, in relazione a tale silenzio-inadempimento, possa essere
sollevato dall'Amministrazione in appello davanti al Consiglio di Stato, se la
stessa amministrazione non ha provveduto a sollevarlo in primo grado
TAR Lazio:
irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto
dall'amministrazione alla richiesta di naturalizzazione, depositato oltre un anno dalla
scadenza del termine per provvedere
(art. 31 co. 2 c.p.a.); TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento
che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita'
del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
TAR Lazio:
e' irricevibile il ricorso contro il
silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di
artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a.
(per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per
l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di
quello per la notifica, sono dimezzati)
Sent. Cons. Stato 3113/2013: e' esente da censure la condanna al pagamento delle
spese di giudizio a carico del Ministero (TAR Abruzzo),
in base al principio della soccombenza virtuale, quando sia stata dichiarata la
cessazione della materia del contendere a seguito del successivo conferimento
della cittadinanza italiana, dal momento che proprio tale circostanza (il
riconoscimento che non vi fossero motivi ostativi al conferimento) ha
comportato la soccombenza dell'Amministrazione
Sent. Cons. Stato 3682/2014: accolto l'appello contro la sentenza di primo
grado, che, avendo condananto l'Amministrazione per il silenzio tenuto per
oltre tre anni e nove mesi su una istanza di naturalizzazione, aveva disposto
la compensazione delle spese di lite;
la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti, postulata dal
giudice di primo grado come fatto notorio, ma non sostenuta da alcuna
considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entita', alla natura
transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli
interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed
informazione all'istante sullo stato del procedimento, non puo' ritenersi
elemento di per se' sufficiente a giustificare il comportamento
dell'Amministrazione (ne', quindi, la compensazione delle spese di lite)
Sent. Cons. Stato 4526/2013: se l'amministrazione, avendo nel frattempo emesso
il provvedimento, vuole evitare la condanna per l'illegittimo silenzio serbato
su un'istanza di naturalizzazione, e' tenuta a produrre in sede di giudizio la
prova dell'avvenuto adempimento, non essendo sufficiente una dichiarazione
verbale
TAR Lombardia: il preavviso di rigetto,
essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il
contraddittorio infraprocedimentale, non
e' idoneo ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013)
Sent. Cons. Stato 4584/2013: improcedibile il ricorso contro il silenzio serbato
dall'amministrazione sull'istanza di naturalizzazione se nel frattempo
l'amministrazione ha trasmesso alla segreteria del TAR una nota di
comunicazione relativa alla emanazione del decreto di concessione della
cittadinanza
TAR Lazio:
pur essendo illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione
ad un'istanza di naturalizzazione, il danno
che deriva dal ritardo non e' risarcibile; art. 2 bis L. 241/1990 non consente, infatti, il risarcimento del danno da
ritardo fine a se' stesso, ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente
sottratto a colui che poteva nutrire una legittima
aspettativa di conseguirlo (Sent. Cons. Stato Ad. plen. 7/2005); al fine
del risarcimento, allora, il soggetto dovrebbe dimostrare di essere in possesso
dei requisiti per la concessione del titolo; cosa, questa, impossibile stante
il carattere altamente discrezionale
della concessione della cittadinanza per naturalizzazione (Sent. Cons. Stato 766/2011)
TAR Lazio:
rigettata la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego di naturalizzazione (annullato)
fondato su un errore di persona (che aveva fatto ritenere il richiedente
gravato da un precedente penale sotto altro nome), dato che
o
il risarcimento
del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in
presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di
causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento
del danno da provvedimento illegittimo,
l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra
di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento
caducato ope iudicis, la
proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo
accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura
sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa
in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)
o
in relazione ai
danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo
rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il
cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle
presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua
entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto
precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)
o
azione di classe
pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che
avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione,
e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione
o
ricorso accolto,
limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di
conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della
cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale
situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno
dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica
o
legittimo
proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per
l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009
o
in caso di
azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il
silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la
tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente,
bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al
comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul
rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo
l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni
comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more
della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo
ricorrente sia stato adottato
o
l'obbligare le
amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi
fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il
rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col
rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia
stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali
risorse
Trib. Perugia:
gli effetti negativi e pregiudizievoli ricollegabili al lasso temporale di due
anni indicato come necessario per il perfezionamento della pratica di
concessione della cittadinanza italiana non possono pregiudicare la posizione
del richiedente rispetto allammissione
a concorsi nei quali sia richiesta la cittadinanza italiana
Nel caso di
naturalizzazione per discendenza da ex cittadini
italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza della
rappresentanza diplomatica italiana e' di 240
gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio:
tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la
calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente
successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte
dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti
meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte
dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti
alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi
relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio);
nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della
richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione
avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lautorita' al fine di
scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli
eventuali motivi ostativi riscontrati
Competente per
il diniego della naturalizzazione e'
il Ministro dell'interno, non il Capo dello Stato (TAR Lazio);
legittimo il diniego sottoscritto dal Sottosegretario di Stato, in luogo del
Ministro dell'interno (TAR Lazio)
TAR Lazio:
il provvedimento di diniego della naturalizzazione puo' limitarsi a richiamare
un precedente atto dell'Amministrazione (ad esempio, una nota dell'autorita' di
P.S.), purche' tale atto venga messo a disposizione, ad istanza di parte, nel
corso del giudizio (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio);
Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da
segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di
diniego
TAR Friuli:
in caso di diniego per insufficienza di
reddito, e' sempre possibile, in caso di miglioramento delle condizioni
reddituali, la presentazione di una nuova
istanza, che sara' esaminata con riferimento ai nuovi elementi forniti
Il decreto di
conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita'
attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e
portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato
di scegliere il mantenimento delle
generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)
Disciplina applicabile alle istanze per naturalizzazione (circ. Mininterno 6/8/2009):
o
istanze
presentate prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra' essere presentata all'atto
del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto, prima della notifica del
provvedimento
o
istanze
presentate dopo l'entrata in vigore
della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
regolarita'
della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il
tempo richiesto
composizione del
nucleo familiare
certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti
redditi
percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza
plurima (torna all'indice del capitolo)
Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
A seguito della
denuncia da parte dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo
del 6/5/1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima,
ratificata con L. 876/1966, a decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano
che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di
Strasburgo non incorrera' piu' nella perdita della cittadinanza italiana (circ. Mininterno 28/10/2009); per il periodo tra il 4/6/2009 e il 4/6/2010, la
conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al preventivo consenso
dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza; per gli Stati che
hanno gia' proceduto alla denuncia della Convenzione (Svezia, Germania, Belgio,
Francia e Lussemburgo) tale consenso e' da considerarsi espresso a priori
Giuramento di fedelta' alla Repubblica (torna all'indice del capitolo)
Il DPR di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della
cittadinanza per matrimonio non ha effetto se linteressato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto,
giuramento di fedelta alla
Repubblica
L'acquisto della
cittadinanza decorre dal giorno
successivo alla prestazione del giuramento (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
In caso di
impedimento fisico o linguistico, si fa ricorso a un interprete o all'uso di
mezzi idonei, in base ad art. 13 DPR 396/2000
(Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
All'atto del
giuramento e' consegnata all'interessato copia della Costituzione (circ. Mininterno 15/10/2007)
A ricevere il
giuramento puo' essere delegato anche un consigliere comunale o assessore
comunale o cittadino italiano con i requisiti per l'elezione a consigliere
comunale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012)
Rinviato il
giuramento da parte di un cittadino marocchino cui era stato notificato il
Decreto, per il fatto che non era in grado di pronunciare la formula di rito
(dal Corriere della Sera, riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 30/1/2013); accolto, alcune settimane dopo, il giuramento (da
un comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritto,
nella prefettura di Bologna, un protocollo d'intesa per semplificare le procedure di notifica dei decreti di cittadinanza,
consentendo all'interessato di ricevere l'atto presso il Comune e prestare
contestualmente giuramento
Comunicazione da parte del Comune (torna all'indice del capitolo)
Le informazioni
relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono comunicate dal Comune alla
questura territorialmente competente, per l'aggiornamento della banca dati
interforze (circ. Mininterno 12/4/2011 e circ. Mininterno 7/10/2011)
Presentazione delle istanze (torna all'indice del capitolo)
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); gettito destinato per meta' alla
realizzazione di progetti di cooperazione in materia di immigrazione, per
l'altra meta', alla copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per
le istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza
L'imposizione
del contributo non si applica (FAQ Mininterno) alle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ne' alle forme di automatismo previste da L.
91/1992:
o
nato in Italia
da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1
co. 1 lettera b)
o
trovato sul
territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza
(art.1 co. 2)
o
riconoscimento o
dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)
o
minore adottato
da italiano (art. 3 co. 1)
o
riacquisto a
seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1
lettera d)
o
figlio minore di
chi acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14)
Il contributo,
applicandosi alle istanze e non al provvedimento conclusivo, e' dovuto solo per
le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009 (Circ. Mininterno 6/8/2009)
Predisposti i
bollettini per il pagamento del contributo; il pagamento puo' essere effettuato
anche dall'estero (Circ. Mininterno 2/9/2009); le istanze presentate prima che venissero indicate
le modalita' di pagamento, ricevute con riserva, devono essere regolarizzate
antro 60 gg. dalla presentazione (Circ. Mininterno 6/8/2009)
Com. Mininterno 7/3/2015: dal 18/5/2015, possibile presentare le istanze di
acquisito della cittadinanza con modalita' informatica; il richiedente compila
la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di
registrazione sul portale dedicato (Nota Minlavoro), e la trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento di
riconoscimento, agli atti formati dalle autorita' del Paese di origine (atto di
nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del
contributo di 200 euro (comunicato Stranieriinitalia: effettuato sul c.c.p. 809020, intestato al
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno); dal 18/6/2015 le domande vengono acquisite esclusivamente con
tale modalita'
Il patronato
INCA-CGIL ha chiesto l'immediato accesso per gli operatori di patronato alle
procedure di invio delle istanze di cittadinanza o, in subordine, un
prolungamento del periodo durante il quale e' stato possibile inviare le
domande sia in modalita' telematica sia in formato cartaceo, almeno fino a
quando non si giunga a una definitiva risoluzione rispetto al coinvolgimento e
accesso dei patronati alla procedura (comunicato Stranieriinitalia)
Nota Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella dei diritti
consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs. 71/2011, come modificato da L. 89/2014):
o
per la
trattazione della domanda di riconoscimento,
a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti
diritti consolari pari a 300 euro
o
trattandosi di
contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato
obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la
documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito
dell'accertamento
o
rimangono a
titolo gratuito tutte le richieste
di riconoscimento di cittadinanza
presentate in favore di minori
o
le istanze o
dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione
della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200
euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992
Al procedimento
relativo alla cittadinanza si
applicano le diposizioni, di cui all'art. 40 DPR 445/2000
(come modificato da art. 15 L. 183/2011),
che consente l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione
solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi; non si applica,
infatti, la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000,
relativa allo straniero, dal momento che l'allegazione
dei certificati in materia di
cittadinanza e' prevista non solo per
gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che
intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare
dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non
ha dettato una disciplina specifica
per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento della
cittadinanza allo straniero; sulle
certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta quindi, a
pena di nullita', la dicitura "il presente certificato non puo' essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"; se pero' il
dato richiesto attiene ad atti formati
all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano si
procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta
all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012)
o
sono esenti
dall'imposta sul bollo i certificati di stato civile mentre i certificati
anagrafici devono essere prodotti in bollo (art. 7 L. 405/1990)
o
tutti i
documenti devono essere richiesti ad "uso cittadinanza"
o
se nello stato
di famiglia non e' indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto
per le ipotesi in cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che
sia prodotto anche il certificato di cittadinanza del consorte
Acquisto della cittadinanza da parte di disabile (torna all'indice del capitolo)
Art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009,
prevede che gli Stati parte riconoscano il diritto delle persone con disabilita' di acquisire
e cambiare la cittadinanza, su base
di eguaglianza con gli altri; note:
o
la
naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa
sulla base di una valutazione che
tenga conto della difficolta' o
impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito
e affidabilita' fiscale normalmente
richiesti
o
non e' chiaro, in
caso di persona interdetta, chi
possa compiere, per essa, gli atti
necessari all'acquisto della cittadinanza (sia per naturalizzazione, sia iure soli, per lo straniero nato in
Italia che abbia compiuto la maggiore eta'); verosimilmente, se tali atti si configurano
come "atti personalissimi"
(atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e'
legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare),
a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a
questo fine, la nomina di un curatore
speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme
rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in
materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si
configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di
rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti
personalissimi)
o
illegittimo
il rigetto dell'istanza di
concessione di cittadinanza (per naturalizzazione) sottoscritta, per conto di disabile, dall'amministratore di sostegno, se tale amministratore di sotegno e'
stato autorizzato dal giudice tutelare a gestire i rapporti con ogni
amministrazione pubblica o privata, per promuovere la cura ed i diritti del
disabile, assolvendo agli oneri ed adempimenti formali e fiscali; dato che le
istanze di riconoscimento della cittadinanza non possono che essere presentate
per iscritto, questo puo' essere considerato un adempimento formale inerente ai
rapporti con una pubblica amministrazione
o
l'amministrazione
non puo' ritenere causa di inammissibilita' dellistanza la mera circostanza
che essa fosse stata firmata dall'amministratore di sostegno anziche' dal
disabile (impossibilitato ad apporre la propria firma); al piu', potrebbe
richiedere prova della preventiva comunicazione o autorizzazione del giudice
tutelare sul punto
o
la
manifestazione di volonta' di diventare cittadino italiano costituisce un atto personalissimo e pertanto non
surrogabile; se, pero', il disabile non e' stato privato della capacita' di
agire (nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non e' stato
menzionato questo profilo), e' giuridicamente in grado di manifestare tale volonta', anche dovendosi poi verificare se disponga della capacita' naturale per farlo in
concreto
o
la carenza del
linguaggio verbale non puo' essere motivo per ritenere una persona incapace di
manifestare la propria volonta' ne' per sostenere che essa non possa in altro
modo dimostrare di quanto meno comprendere la lingua italiana (requisito
necessario, secondo l'amministrazione, ai fini della naturalizzazione); la capacita'
di comprensione della lingua puo' essere valutata, con l'ausilio di personale
specializzato, rivolgendole, ad esempio, semplici ordini e verificando se essi
vengono eseguiti, o comunque osservando le sue reazioni alle frasi che si
pronunciano in lingua italiana
o
l'amministrazione
deve valutare in concreto, all'esito di un accertamento approfondito e condotto
con l'ausilio di personale specializzato, se, alla luce delle limitazioni
espressive e cognitive della persona disabile, sussista effettivamente per essa
l'impossibilita' di manifestare la volonta' di diventare cittadina italiana
o
nota: TAR Lazio,
pur facendo riferimento ad art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009,
non sembra, tuttavia, trarne conclusioni adeguate a tutela del disabile eventualmente privo perfino della
capacita' elementare di espressione della propria volonta'
Un articolo del
Corriere della sera (riportato da Rassegna Stampa Italia-razzismo) da notizia dell'acquisito della cittadinanza da
parte di un ragazzo affetto dalla Sindrome
di Down, nato in Italia, cui inizialmente la possibilita' di eleggere la
cittadinanza italiana al compimento della maggiore eta' era stato negato sulla
base della presunta incapacita' di intendere e volere
Nota: nel
Regno Unito, le Istruzioni per l'implementazione della legge sulla cittadinanza
britannica del 2006, Allegato A al capitolo 18 (citato da articolo di Walter Citti) riportano quanto segue: nei casi in cui il
richiedente non possa essere considerato in possesso della piena capacita', si
dovrebbe considerare se sia corrispondente al suo supremo interesse esentarlo
dal requisito; risultera' appropriato in questi casi tenere conto dei seguenti
fattori:
o
il punto di
vista del richiedente, qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo
o
il punto di
vista delle persone che, dal punto di vista professionale o meno, si assumono
la responsabilita' del benessere e dellassistenza del richiedente;
o
lo status di
cittadinanza degli altri familiari, e specialmente di coloro che risiedono con
il richiedente o si trovano in contatto regolare con esso
TAR Lazio:
dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del TAR, il ricorso contro il
provvedimento di diniego opposto
all'istanza di naturalizzazione di
uno straniero interdetto presentata
dal suo tutore, fondato sul fatto
che un'istanza intesa al conseguimento di un nuovo status, quale quello di
cittadino italiano, richiede una manifestazione consapevole della relativa
volonta' che l'interdetto non e', ovviamente, in grado di rendere e non puo'
essere surrogata, nell'interesse del rappresentato, dal tutore; in particolare,
o
il ricorrente (tutore dell'interdetto) osserva che
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' 13/12/2006, ratificata
con L. 18/2009,
riconosce ai disabili il diritto alla scelta della residenza ed all'acquisto ed
al mutamento della cittadinanza
esiste,
nell'ordinamento italiano, una norma che consente all'interdetto di optare,
tramite il tutore, per l'acquisto della cittadinanza (art.17 D. Lgs. 23/1948; nota: il D. Lgs. 23/1948 consenti' ai
cittadini italiani che, in base alla L. 1241/1939 e agli accordi italo-tedeschi
del 1939 e degli anni seguenti, avevano optato per la cittadinanza germanica,
ma non avevano conseguito il rilascio del certificato di naturalizzazione
previsto dalla legge medesima, ovvero a coloro che, pur avendo conseguito detto
certificato, non avevano trasferito la loro residenza all'estero, di dichiarare
di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la
cittadinanza italiana; l'art.17 prevedeva che per l'interdetto la dichiarazione
di revoca potesse essere esercitata dal tutore)
egli stesso ha
chiesto al Giudice tutelare competente l'autorizzazione per presentare la
domanda di naturalizzazione, ottenendola
o
Ord. Cons. Stato 4976/2013 ha accolto
l'istanza cautelare di sospensione
del provvedimento
addebitando allo
stesso provvedimento un inammissibile automatismo, in quanto assume che la mera
condizione di incapacita' di intendere dell'interdetto comporti, di per se', la
inidoneita' del medesimo a formulare una consapevole manifestazione di volonta'
diretta all'acquisto della cittadinanza italiana (compete all'amministrazione
sincerarsi con una adeguata istruttoria
e mediante una scrupolosa verifica della documentazione medica relativa allo
stato dell'appellante, se il soggetto che richiede la cittadinanza,
per quanto interdetto, abbia espresso,
tramite il suo tutore l'effettiva e
consapevole volonta' di acquisire la
cittadinanza)
ritenendo che il
legale rappresentante
dell'interdetto puo' presentare istanza
di naturalizzazione; se cosi' non fosse, si affermerebbe un'incapacita' speciale del rappresentato
che necessiterebbe di un chiaro ed
inequivocabile fondamento normativo,
di cui, per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza italiana per
naturalizzazione, non e' dimostrata dimostrata la sussistenza
o
il TAR ritiene
che
i doveri e gli obblighi di facere richiesti al neo-cittadino, rendano
la dichiarazione di elezione della cittadinanza un atto personalissimo, che puo' essere compiuto solo dalla persona e richiede, quindi, il possesso della capacita' di agire
trattandosi di
atto personalissimo, la legittimazione
del tutore (e/o del legale rappresentante dell'interdetto) non puo' derivarsi dall'assenza di una norma
specifica che privi il tutore del potere di chiedere la naturalizzazione
del rappresentato; opera, invece, il principio
opposto: la naturalizzazione a
favore dell'interdetto puo' essere
richiesta solo se apposita e
preesistente norma lo consenta (e'
il caso di art.17 D. Lgs. 23/1948)
non si vede in che modo l'amministrazione debba accertare se l'interdetto, abbia
espresso, tramite il suo tutore l'effettiva
e consapevole volonta' di acquisire
la cittadinanza, se un giudice l'ha
gia' dichiarato, con sentenza passata in
giudicato, interdetto e, quindi,
incapace di esprimere una volonta' (per di piu', trovandosi la
persona in questo stato dalla nascita
e non potendosi quindi far riferimento a una volonta' eventualmente espressa
prima di perdere la relativa capacita')
l'accertamento del diritto dell'interdetto di chiedere
la concessione di una cittadinanza
diversa da quella di origine, esercitabile
tramite il suo legale rappresentante,
costituisce non una questione
pregiudiziale o incidentale relativa a diritti conoscibile, in base ad art. 8 del c.p.a.,
dal giudice amministrativo senza
efficacia di giudicato, ma
costituisce l'oggetto principale del
giudizio, che, per essere definito, richiede, in via principale, la definizione di una questione
concernente la capacita' di un soggetto privato (art. 8 co. 2 c.p.a.);
richiede, cioe', la definizione di una questione riservata in base alla legge al giudice ordinario
o
note:
in un caso di persona incapace, Trib. Bologna ha esonerato (attraverso
un'interpretazione estensiva di art. 411 c.c.)
l'interessata dal prestare giuramento di fedelta' alla Repubblica e di
osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, che la legge pone quale
condizione di efficacia degli effetti del decreto concessorio della cittadinanza,
avendo rilevato che il giuramento non avrebbe avuto valore se prestato da
persona neppure consapevole dell'impegno assunto, e non ha autorizzato l'amministratore
di sostegno (attesa la natura di atto
personalissimo del giuramento di cui trattasi) a renderlo in luogo della persona incapace
mentre in
condizioni ordinarie, il presentare istanza di naturalizzazione e' un atto
personalissimo (dal momento che dall'accoglimento dell'istanza derivano non
solo obblighi per lo Stato, ma anche doveri per il naturalizzato, che nessuno
puo' addossargli senza il suo esplicito consenso), nel caso di un interdetto privo di qualunque
ragionevole chance di superamento
della condizione di infermita', cosi' non e', dato che nessun dovere puo' derivargli dall'acquisizione della cittadinanza;
non vi e' quindi il rischio che il legale rappresentante operi secondo una
linea contraria all'interesse dell'interdetto
se il TAR avesse
ragione nel sostenere che occorrerebbe una norma esplicita per consentire al
legale rappresentante di sostituirsi all'interdetto ai fini della presentazione
dell'istanza di naturalizzazione, l'assenza di una previsione di legge
esplicita dovrebbe impedire al legale rappresentante dell'interdetto di
sostituirlo anche in una situazione speculare: quella relativa alla rinuncia
alla cittadinanza italiana, al compimento della maggiore eta', da parte della
persona che l'abbia acquistata automaticamente in quanto figlio minore di un
naturalizzato (art. 14 co. 1 L. 91/1992); ora, se e vero che la cittadinanza ha
una natura ambivalente di vantaggio-onere, tanto che a) il richiederla
attraverso la naturalizzazione e' atto personalissimo e b) il minorenne che
l'abbia acquisita per la scelta di un genitore puo' rinunciarvi appena entrato
nella maggiore eta', la tesi del TAR non e' logica: per un verso, infatti,
impedisce allo straniero interdetto di accedere alla cittadinanza in nome
dell'impossibilita' di conoscere la sua effettiva volonta' e di individuare il
suo interesse in proposito; per l'altro verso, impedisce all'interdetto figlio
minore di un naturalizzato di disfarsi, da maggiorenne, dell'onere connesso
all'essere cittadino, rendendo cosi' immodificabile la scelta operata, per
quella persona, da altri; l'unico modo per risolvere questa contraddizione sembra
ammettere che l'assenza di una norma esplicita che vieti l'intervento
surrogatorio da parte del legale rappresentante dell'interdetto rende legittimo
questo intervento
Cognome; nome (torna
all'indice del capitolo)
Art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 sulla
legge da applicare ai nomi e cognomi (ratificata con L. 950/1984):
o
i cognomi ed i
nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e'
cittadina
o
in caso di
cambiamento di nazionalita' (da intendersi come "cittadinanza"),
viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'
Trib. Reggio Emilia: l'applicazione della legge dello Stato di nuova cittadinanza
successiva al cambiamento di cittadinanza cui fa riferimento art. 1 Convenzione
di Monaco 5/9/1980 e' relativa solo alle vicende che possono incidere sul
cognome (o nome) verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza,
non potendosi invece modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del
nuovo cittadino (cosi' anche anche Trib. Cagliari; Trib. Torino, Corte App.
Torino, TAR Veneto)
Par. Cons. Stato (ripreso da circ. Mininterno 15/5/2008): in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso
sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale
di stato civile procede ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto
il cognome indicato all'atto di nascita; nello stesso senso, Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010:
o
l'art. 98 DPR 396/2000,
che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte dell'ufficiale di
stato civile nel caso in cui cui riceva, per la registrazione, un atto di
nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato
imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (quello
paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso della sola
cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)
o
quando la
persona nata all'estero sia in possesso anche di altra cittadinanza, la
modifica richiede il consenso dell'interessato (o, per il minore, del
genitore); in mancanza di richiesta esplicita di applicazione della legge
italiana (attribuzione del solo cognome paterno), l'ufficiale di stato civile
trascrive l'atto di nascita attribuendo il cognome li' indicato (circ. Mininterno 15/5/2008)
o
in caso di
correzioni effettuate in passato sulla base di disposizioni superate,
l'ufficiale di stato civile procede, su istanza di parte (una modifica
d'ufficio potrebbe comportare una violazione del principio di tutela
dell'identita'), a ulteriore correzione del cognome, restituendogli la forma
originariamente attribuita alla nascita
Circ. Mininterno 24/11/1999: la registrazione delle generalita' del cittadino
straniero residente in Italia, anche se coniuge di cittadino italiano, devono
tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza,
salvo che il cognome originario, in base alla normativa vigente in Italia, non
possa essere mantenuto (nota: eccezioni non esplicitamente identificate); nello stesso senso, TAR Veneto:
illegittimo il decreto di
concessione della cittadinanza nella parte in cui modifica il cognome della ricorrente per violazione di art. 1 co. 1 della Convenzione di Monaco 5/9/1980
Sent. Corte
Cost. 13/1994: illegittimita'
costituzionale dell'art. 165 del vecchio ordinamento dello stato civile nella
parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica degli atti dello stato
civile intervenuta per ragioni indipendenti dalla volonta' dell'interesato,
questi potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere
il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse da ritenersi
acquisito come autonomo segno distintivo della sua identita' personale; nello
stesso senso, con riferimento ai cittadini comunitari, Sent. Corte Giust. C-148-02: l'ordinamento interno deve consentire la
possibilita' di richiedere alle autorita' amministrative competenti un
provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della
nascita
Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto
al doppio cognome
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: al soggetto in possesso
di piu' di una cittadinanza, che abbia perso quella o quelle straniere e conservi solo quella italiana, spetta di portare il cognome cosi' come attribuito secondo
il nostro ordinamento; l'ufficiale
di stato civile, venuto a conoscenza della perdita della cittadinanza straniera
tramite valida documentazione prodotta dall'interessato o acquisita anche
attraverso l'autorita' diplomatica o consolare, provvede alla correzione
dell'atto di nascita e degli atti a questo collegati o derivati, ai sensi di
art. 98 co. 2 DPR 396/2000;
questo criterio si applica a prescindere dall'eta' del soggetto; l'interessato
puo' comunque chiedere di mantenere
il cognome originario, se questo
costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita' personale (art.
95 DPR 396/2000)
Sent. Corte Giust. C-353/06: nonostante il fatto che le norme che disciplinano
lattribuzione del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati
membri, le autorita' di uno Stato membro non possono, in applicazione del
diritto nazionale, rifiutare di riconoscere il cognome di un figlio cosi' come
esso e' stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale
figlio, che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo
Stato membro, e' nato e risiede sin dalla nascita; gli Stati membri, infatti,
nellesercizio della propria competenza, devono rispettare il diritto
comunitario e, in particolare, la liberta' dei cittadini dell'Unione di
circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri
Circ. Mininterno 21/5/2012: quando la persona con doppia citadinanza, cui,
all'atto della concessione della cittadinanza italiana, sia stato soppresso il
doppio cognome paterno e materno, con conservazione del solo cognome paterno,
intenda ripristinare il cognome originario, si puo' adottare il procedimento di
cambiamento di cognome, senza che possano esservi, in linea di massima,
preclusioni di sorta (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-353/06); in caso di minore, e' opportuno, salvi casi
particolari, acquisire il consenso di entrambi i genitori; si puo' procedere
con il cambiamento di cognome anche nei casi in cui la donna cui, a seguito di
matrimonio, fosse stato imposto il cognome del marito in luogo di quello
paterno, abbia subito il ripristino di quello paterno in conseguenza dell'acquisto
della cittadinanza italiana; in questo
senso, Trib. Reggio Emilia (disapplicato il decreto di conferimento della cittadinanza, con il
quale e' stato modificato il cognome dell'interessato e accolta listanza di
rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 DPR 396/2000,
dal momento che la variazione del cognome non puo' avvenire per atto
dell'autorita'), Sent. Cass. 17462/2013 (il nome e' incontrovertibilmente un diritto della
personalita', tutelato anche a livello costituzionale, oltre che da art. 6 c.c.; una
modifica coattiva del cognome potrebbe quindi essere consentita solo in
presenza di diritti di rango parimenti elevato; art. 1 Convenzione di Monaco
5/9/1980 deve essere interpretato alla luce di questa tutela, tenendo anche
conto del fatto che l'acquisizione di una doppia cittadinanza non implica il cambiamento
di nazionalita' originaria; accolto pertanto il ricorso di un cittadino
peruviano che, col decreto di conferimento della cittadinanza per
naturalizzazione, si era visto modificare il proprio cognome originario, e i
figli del quale avevano subito la rettifica del cognome, a seguito dello stesso
decreto, da parte dell'Ufficiale di stato civile, in asserita applicazione di
art. 98 co. 2 DPR 396/2000),
Trib. Reggio Emilia (in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto
assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto
espressione dell'identita' personale, alla ricorrente deve essere riconosciuto
il diritto di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e
con il quale ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana)
o
la tutela del
nome, sancita da Sent. Corte Giust. C-353/06 e Sent. Corte Giust. C-148-02 per i comunitari, si estende agli stranieri, sulla
base di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e artt. 1 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o
Parere del Consiglio di Stato 850/2013 allegato: la normativa italiana va disapplicata, non
perche' in contrasto con la normativa europea, ma perche' attuativa di accordi
internazionali in contrasto con il diritto comunitario (successivo), nella
parte in cui quest'ultimo assicura una tutela piu' ampia (art. 351 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
o
deve essere quindi
disapplicata la disposizione secondo cui "in caso di cambiamento di
nazionalita' viene applicata la legge dello Stato della nuova
nazionalita'" (art. 1 L. 950/1984) nella parte in cui rinvia a norme in
contrasto con i principi comunitari
o
deve essere consentito, di conseguenza, allo
straniero che presenti istanza di
acquisto della cittadinanza di indicare
il proprio nome cosi' come specificato dall'atto di nascita, e il decreto
di conferimento deve riportare lo stesso
nome
o
in caso di
alfabeti con segni grafici o lessicali sconosciuti in Italia, si fa comunque
riferimento alla traslitterazione contenuta nel passaporto o nelle traduzioni
italiane conformi all'originale di atti stranieri
o
i segni
diacritici vano mantenuti, ove possibile
Trib. Reggio Emilia: in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto
assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto
espressione dell'identita' personale, e coerentemente con Sent. Corte Cost. 13/1994, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Parere del Consiglio di Stato 850/2013 e Circ. Mininterno 23/12/2014, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto
di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e con il quale
ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana
Sent. Corte Giust. C-391/09: le autorita competenti di uno Stato membro possono
legittimamente, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il
cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato
civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di
grafia della lingua ufficiale nazionale, rifiutare di modificare nei
certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e
il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro;
il rifiuto puo' essere opposto, in analoga situazione, anche alla richiesta di
modifica del cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell'Unione
europea, a condizione che tale rifiuto non provochi, per i cittadini
interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e
privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare (qualora cio'
accadesse, sarebbe compito del giudice del rinvio verificare se il diniego di
modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale
mira a garantire e se sia proporzionato all'obiettivo legittimamente perseguito
TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza
italiana di modificare il proprio nome
(assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita
quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una
ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei
rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale
Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero
gia regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza
Iscrizione
obbligatoria al SSN per il titolare
di permesso per acquisto cittadinanza
Possibilita' di
svolgere attivita' lavorativa per il
titolare di permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
Trib. Trento
(citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza ha diritto al
ricongiungimento (interpretazione costituzionalmente orientata); infatti, il
permesso per acquisto cittadinanza e' un permesso che da' luogo ad un soggiorno
di lunga durata (e' rinnovabile per tutta la durata del procedimento
amministrativo); inoltre, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, che'
altrimenti non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi
sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; il fatto che il
procedimento si possa concludere con un diniego della cittadinanza e', poi,
irrilevante, dato che il diritto al ricongiungimento e' riconosciuto anche al
lavoratore a termine
Tutela giurisdizionale (torna
all'indice del capitolo)
Avverso il
provvedimento di rigetto dellistanza di naturalizzazione
e possibile il ricorso al TAR del Lazio
Nel caso in cui
lacquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o, nei limiti in cui non vi sia
spazio per valutazioni discrezionali dell'amministrazione, matrimonio), il
ricorso e' di competenza del giudice
ordinario; in questo senso, TAR Lazio,
in relazione all'acquisto "automatico" (se pure condizionato da una
espressa manifestazione di volonta' del soggetto) della cittadinanza da parte
di persone nate in Italia da
stranieri, per il quale art. 4 L.
91/1992 non prevede alcun provvedimento di conferimento adottato sulla base
di valutazioni riservate all'autorita' procedente, riconoscendo all'interessato
un vero e proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino sulla
base della mera allegazione dell'esistenza dei presupposti di legge sopra
indicati e della dichiarazione di volonta'
In materia di
riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sussiste la legittimazione passiva del Mininterno, in quanto si tratta di
diritto soggettivo, e il Mininterno ha, tra i suoi compiti, la tutela dei
diritti civili (Trib. Firenze)
In caso di
acquisto per matrimonio, trascorso
il termine di 730 gg. senza che sia
intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del
decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei
requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche
e TAR Lombardia; Sent. TAR Piemonte estende discutibilmente l'ambito di applicazione di questa
interpretazione al caso di concessione per naturalizzazione); nota: l'esistenza di condanne preclusive e' comunque essere ostativa, essendo la valutazione
discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli
per la sicurezza dello Stato
TAR Campania:
il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per
matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di
competenza del giudice ordinario;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio
e TAR Lazio,
che indicano come unica causa
preclusiva demandata alla valutazione
discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica
Il ricorso per lannullamento del silenzio-inadempimento serbato
dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di
competenza del TAR del Lazio (Sent. Cons. Stato 2815/2010)
Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della
cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
I figli minori (anche adottati) conviventi di uno straniero che
acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi, a condizione (art. 12 DPR 572/93) di
convivenza stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della
cittadinanza e adeguatamente documentata; nota: in mancanza del requisito di
convivenza, e' possibile essere figlio
minore straniero di cittadino
italiano; Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con
affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione
del figlio da parte del genitore divenuto cittadino; Trib. Padova:
ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto
dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza
all'estero, non essendo questa inficiata da assenze, purche' la continuita' sia sufficiente a mantenere un legame
anche fisico
Il figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, la puo' ottenere, per
naturalizzazione, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto (interpretazione
proposta da dossier Mininterno sulla cittadinanza per evitare discriminazione di tale figlio rispetto
al maggiorenne adottato da cittadino italiano)
Perdita della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino perde la cittadinanza
o
se decide di rinunciarvi, essendo in
possesso di altra cittadinanza ed
avendo stabilito la residenza allestero;
la riacquista
se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o
presta servizio militare o assume un impiego
pubblico (anche allestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lItalia non
partecipi, o prestando servizio militare
per uno Stato estero, non obbedisce alleventuale intimazione, da parte del Governo
italiano, a lasciare limpiego o
la carica o il servizio militare; la riacquista
se dimostra di aver abbandonato
limpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni
la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lItalia e uno Stato estero,
accetta o mantiene un impiego pubblico
o una carica pubblica o se presta,
senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista
volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre
dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e possibile riacquistare la cittadinanza
o
se lha
acquistata in quanto minore adottato
da italiano e ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre
che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:
l'adozione
legittimante non puo' essere revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)
l'adozione del
minore puo' essere revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia
stata effettuata in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L. 184/1983
e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51 della stessa
legge (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
La perdita della
cittadinanza da parte del genitore non
comporta analoga perdita per il figlio
(salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza
plurima; nota: circ. Mininterno 28/10/2009 chiarisce che, a seguito della denuncia da parte
dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963, a
decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di
uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrera' piu' nella
perdita della cittadinanza italiana; per il periodo tra il 4/6/2009 e il
4/6/2010, la conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al
preventivo consenso dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza;
per Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, Stati che hanno gia'
proceduto alla denuncia della Convenzione, tale consenso e' da considerarsi
espresso a priori); nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori
stranieri
Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini
di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad
art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste
disposizioni, restituendo la
cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste
disposizioni, pero', coloro che avevano acquistato la cittadinanza del Paese di
emigrazione; dal momento che non
si tratto' di una scelta volontaria,
costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana,
non l'hanno mai persa,
trasmettendola dunque ai loro discendenti
Sent. Corte Giust. C-135/08: il diritto dellUnione europea, e in particolare
lart. 17 Trattato CE,
non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell'Unione europea la
cittadinanza acquisita per naturalizzazione in maniera fraudolenta, neanche
quando l'interessato non sia in grado di recuperare la cittadinanza del suo
Stato membro di origine, a condizione che la decisione di revoca rispetti il
principio di proporzionalita'; tale principio puo' richiedere che, prima che la
revoca divenga efficace, venga concesso allinteressato un termine ragionevole
affinche' egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro
di origine
Competenze degli uffici consolari italiani (torna all'indice del capitolo)
Funzioni degli
uffici consolari in relazione a cittadinanza e passaporto (D. Lgs. 71/2011):
o
il capo
dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana con ogni
mezzo utile e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti; a tal
fine, esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi
di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per
questi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria
o
l'ufficio
consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o
fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini
residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti
o
l'ufficio
consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'
o
in caso di dubbi
sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne
ha chiesto il rilascio, il capo dell'ufficio consolare, con decreto, puo'
circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e
limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a 6 mesi,
eventualmente prorogabile di altri 6 mesi, in attesa dei necessari
accertamenti; venuti meno i dubbi, i decreti sono revocati
Nota Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella dei diritti
consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al D. Lgs. 71/2011, come modificato da L. 89/2014):
o
per la
trattazione della domanda di riconoscimento,
a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti
diritti consolari pari a 300 euro
o
trattandosi di
contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato
obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la
documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito
dell'accertamento
o
rimangono a
titolo gratuito tutte le richieste
di riconoscimento di cittadinanza
presentate in favore di minori
o
le istanze o
dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione
della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200
euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992
Dati (torna
all'indice del capitolo)
Istanze di
acquisto di cittadinanza (dall'Allegato a
un bando del Mininterno per il servizio civile):
o
2003: 27.093
o
2004: 30.597
o
2005: 29.010
o
2006: 30.573
o
2007: 46.518
o
2008: 56.985
o
2009: 61.336
o
2010: 70.451
o
2011: 71.450
o
2012: 67.502
o
2013: 79.847
Residenti in
Italia che acquisito la cittadinanza italiana (dati relativi al Censimento
2011, da Rapp. ISTAT 30/7/2014): 671.394, di cui 188.770 nati comunitari
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2014
(Rapp. ISTAT 15/6/2015): 129.887
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2013
(Rapp. ISTAT 16/6/2014): 100.712
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2012
(Rapp. ISTAT 26/7/2013): 65.383 (Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
5/8/2014: 60.060 da parte di
stranieri; tra queste, 22.844 per naturalizzazione, 17.835 per matrimonio)
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2011
(Rapp. ISTAT 26/7/2013): circa 56.000
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2010
(da Guida Mininterno cittadinanza): 45.358 provvedimenti (40.223 concessioni - di cui
18.593 per matrimonio, da Dati Mininterno -, 1.634 dinieghi e 3.501 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza
2012: circa 65.900 acquisizioni, di
cui 12,7% da parte di comunitari, 87,3% da parte di stranieri
Nota: le
statistiche relative alle acquisizioni della cittadinanza per matrimonio non
distinguono tra coniuge italiano per nascita e coniuge italiano per
naturalizzazione (da articolo di C. Conti e S. Strozza su Neodemos)
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2009
(da Guida Mininterno cittadinanza: 42.521 provvedimenti (40.084 concessioni, 859
dinieghi e 1.578 inammissibili); in contrasto, Nota ISTAT 12/10/2010: 59.369 (Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza
2011: 9,7% da parte di comunitari,
90,3% da parte di stranieri)
Acquisizioni della
cittadinanza italiana nel 2008 (da Guida Mininterno cittadinanza: 40.902 provvedimenti (39.484 concessioni, 739
dinieghi e 679 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sulla acquisizione della cittadinanza nell'Unione europea: 53.696, di cui 6.402 da Stati
membri dell'Unione europea (2.857 dalla Romania); 47.294 da Stati terzi (9 .156
dal Marocco)
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2007 (da
All. Resoconto seduta Comm. Aff. cost. Camera
18/12/2008; nota: sembra trascurato
il dato relativo all'acquisizione al compimento dei 18 anni):
o
istanze
presentate: 46.518, di cui 21.257 per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione
o
istanze
definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione
o
istanze accolte:
38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione
o
istanze
dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per matrimonio, 332 per
naturalizzazione
o
istanze
respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per naturalizzazione
Acquisizioni
della cittadinanza italiana nel 2006:
35.766 (Com. Mininterno 14/4/2008)
Acquisizioni
della cittadinanza negli anni 2003-2005
(da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni
sociali): 13.400 (2003), 19.100
(2004); 28.700 (2005)
Acquisizioni
della cittadinanza italiana dal 1980 al
2007: 246.213
Principali nazionalita' di provenienza:
o
nel 2010 (Dati Mininterno): Marocco (6.952), Albania
(5.628), Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215),
Ucraina (1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)
o
nel 2007 (dati Istat e Mininterno,
riportati in Statistiche stranieri):
complessivamente: Marocco (3.850), Romania
(3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)
per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana
(259)
per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363), Brasile (1.881), Marocco
(1.875), Albania (1.869)
Titolo di studio per le acquisizioni per motivi diversi dal matrimonio, nel 2010 (Dati Mininterno):
o
laurea: 1964
o
media superiore:
8384
o
professionale:
271
o
licenza media:
6567
o
licenza
elementare: 1163
o
nessuno: 1024
o
non disponibile:
2236
VII.
Apolidia (torna all'indice)
40. Apolidia (torna
all'indice)
Certificazione dello status di apolide
Contenuto dello status di apolide
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Status di apolide; esclusione (torna
all'indice del capitolo)
Norme di
riferimento: Convenzione di New York del 1954 (L. 306/1962),
art. 17 DPR 572/93; nota: l'Italia
non ha ancora firmato la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche), ma il Consiglio dei Ministri ha approvato nella
seduta dell'1/12/2014 un disegno di legge per l'adesione dell'Italia alla
Convenzione (com. PCM 1/12/2014)
Tra gli Stati
membri dell'Unione europea, Cipro, Estonia, Malta e Polonia non hanno ancora
ratificato la Convenzione di New York del 1954 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche)
E apolide la
persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino (Corte App. Firenze: non e' cittadino italiano ne' del Paese di nascita ed e' privo dei
requisiti rispettivamente previsti per il riconoscimento della cittadinanza nei
due paesi; risulta privo di collegamenti con altri Stati in vista di una possibile
cittadinanza alternativa)
Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e'
negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar,
Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di
trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che
il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando
o
il padre e'
apolide
o
la legge del
paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe
circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)
o
il padre e'
ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita
o
il padre non e'
stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il
conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e'
stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre
la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche'
ha abbandonato la famiglia)
Motivi di
esclusione dallapplicazione della Convenzione: essere seriamente indiziati di
aver commesso
o
un crimine
contro la pace
o
un crimine di
guerra
o
un crimine
contro lumanita
o
un crimine grave
di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi
o
azioni contrarie
alle finalita delle Nazioni Unite
Riguardo al
problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti
dai paesi dell'ex Jugoslavia, i
quali si trovano una condizione di apolidia
di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni
giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di
una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)
Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della
vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14
(divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia
nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che hanno
perso, con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia, il loro status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le
gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i
"cancellati" (applicazione da parte della CEDU della procedura di
causa-pilota)
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa:
o
si esortano le
autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione
dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e
delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020,
definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la
questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni
individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno
degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare
riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di
genitori apolidi
Certificazione dello status di apolide (torna
all'indice del capitolo)
La certificazione dello status puo essere effettuata (art. 17 DPR
572/93) dal Mininterno, su istanza
dellinteressato corredata da
o
atto di nascita
(tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)
o
documentazione
relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia
o
ogni documento
idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per
ciascuno Stato; Trib. Vicenza e Trib. Roma:
sufficiente dimostrazione in relazione ai soli
Stati con cui potrebbe esservi, in astratto,
un collegamento; Corte dAppello di
Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004: sufficienti
indizi; Corte App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di
asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene
chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei
genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non
e' cittadino di quel paese; nello stesso
senso, Trib. Roma
(secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e'
sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che l'interessato non e'
cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in
Italia, dove e' nato) e Trib. Roma
(sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che la persona, nata in
Italia, vi e' vissuta ininterrottamente, e che non e' cittadino della Croazia,
paese di origine della madre, unico genitore noto)
o
copia del
permesso di soggiorno (nella prassi)
DPCM 21/3/2013: il termini di conclusione del procedimento amministrativo per il
riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993) e' di 180 gg: il
riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per
la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una
serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via
costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli
passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha
acquistata un'altra (Allegato 1 DPCM 21/3/2013; nota:
dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in
cosa consista l'aggravamento del procedimento)
In caso di
richiesta di riconoscimento dello status di apolide, viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di apolidia; Ord. Trib. Roma ha disposto in via cautelare, a vantaggio di una persona che aveva
chiesto il riconoscimento dello status di apolide per via giudiziale e che era
priva di permesso di soggiorno, il rilascio di un permesso di soggiorno
temporaneo valido fino alla definizione
del giudizio
La dichiarazione dello status e'
ottenibile anche per via giudiziale,
dal momento che lo status di apolide e' solo riconosciuto e certificato
dall'autorita' amministrativa, ma non da essa conferito (Sent. Cass. 28873/2008; nello stesso senso Trib. Roma),
e l'assenza di certificazione amministrativa non puo' precludere il
procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide (Sent. Corte Cost. 293/2003); nello stesso senso, Circ. Mininterno n. K.60.1, Trib. Roma
e, ad esempio, Trib. Firenze (citati da Corte d'Appello Firenze) e Trib. Vicenza; in senso piu' limitato, Corte d'Appello Firenze (coerentemente con sent. Cass. Civ. Sez.
II n. 3157/2001): accertamento giudiziale possibile solo quando questo sia
indispensabile per eliminare una situazione pregiudizievole e di incertezza in
relazione a diritti o rapporti giuridici (verosimilmente, in caso di inerzia da
parte del Mininterno)
Competente
per l'accertamento giudiziale e' il giudice ordinario, dal momento che, in
quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, esso incide sui diritti
soggettivi dell'istante (Sent. Corte Cost. 293/2003, Sent. Cass. S.U. 46/2001, Sent. Cass. 14918/2007 e Sent. Cass. 28873/2008); il giudice ordinario che puo' avvalersi di ogni
strumento istruttorio per accertare lo stato del ricorrente (Sent. Cass. 28873/2008 e Corte App. Firenze)
Nel giudizio
contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato
di apolidia sussiste la legittimazione
passiva del Ministero dell'interno, in quanto lo straniero fa valere nel
processo un diritto che gli puo' essere riconosciuto anche in via
amministrativa dal Ministero, il quale, quindi, da una ricognizione giudiziale
dell'apolidia, puo' restare vincolato a certificarla (Sent. Cass. 28873/2008)
L'onere della prova della sussistenza
della qualita' di apolide grava sul richiedente,
che puo' darla in ogni modo; il contenuto della prova richiestagli deve essere
ricostruito pero' considerando che egli si trova nella impossibilita' di dare la prova
negativa quanto all'essere cittadino di un qualche Stato del mondo; in
particolare, un quadro indiziario e'
sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato (Corte App. Firenze); nello stesso senso,
o
Trib. Roma:
secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e'
sufficiente la prova indiziaria (nel caso, la prova che l'interessato non e'
cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in
Italia, dove e' nato)
o
Trib. Roma:
al richiedente lo status di apolide non si puo' chiedere la prova che nessuno
Stato lo consideri suo cittadino, ne' di dimostrare con riferimento alla
normativa attualmente in vigore nei Paesi con cui egli stesso dichiara di avere
legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza
di quegli Stati (altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio
particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha piu' legami con
il Paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in
ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello
Stato di originaria appartenenza); deve ritenersi che l'onere della prova di
cui e' onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione
e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello Stato cui si
inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato
di originaria appartenenza (nota: in
senso lato), hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo
mancato acquisto
Il decreto con
cui la Corte di appello abbia dichiarato improponibile il ricorso proposto per
l'accertamento dello stato di apolidia e' ricorribile
per cassazione, poiche' si tratta di procedimento contenzioso volto
all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con
natura di diritti, che si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e
definitiva (Sent. Cass. 28873/2008)
Principio di diritto (Sent. Cass. 7614/2011): in difetto di diversa esplicita previsione del
legislatore, le controversie afferenti lo status di apolide devono essere
proposte e decise, nel contrraddittorio del Ministro dell'interno, nelle forme
proprie dell'ordinario giudizio di
cognizione (invece che nelle forme del rito camerale, previsto per lo status
di rifugiato); in precedenza, in senso contrario, Corte App. Firenze (nota: l'applicazione del rito camerale avrebbe come conseguenza lo
spostamento della competenza territoriale dal domicilio del convenuto a quello
dellinteressato, renderebbe non necessaria l'assistenza tecnica di un legale e
accrescerebbe i poteri inquisitori del giudice)
Una volta
ottenuta la dichiarazione della condizione di apolide dal giudice, e' onere dell'interessato inoltrare alla
competente autorita' amministrativa istanza
per il rilascio di un permesso di
soggiorno, diritto che discende dallo status di apolide (Corte App. Firenze)
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di apolide a una cittadina di nascita azera, trasferitasi
in Italia prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica; con l'entrata in
vigore delle leggi sulla cittadinanza dei singoli Stati ex sovietici, la
signora ha perso sia la cittadinanza azera sia quella sovietica per il
mutamento dell'assetto delle realta' statuali, ma non ha potuto acquistare ne'
quella russa ne' quella della nuova Repubblica di Azerbaijan a causa
dell'assenza prolungata dal territorio di ciascuno Stato (nota: lo status e'
stato riconosciuto pur riconoscendo che la signora potrebbe riacquistare la
cittadinanza azera o russa, risiedendo legalmente ed ininterrottamente sul
territorio della Repubblica di Azerbaijan per 5 anni o, rispettivamente, su
quello della Federazione Russa per 3 anni)
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di apolide a un cittadino della ex-Jugoslavia, di etnia
Rom, nato da cittadini della Repubblica di Serbia Montenegro, che da anni non
riesce ad ottenere risposta in relazione al possesso della cittadinanza
rispettiva ne' dalla Serbia ne' dal Kossovo; al di la' del possedere o meno lo
status giuridico di cittadino di uno di questi paesi, rileva il fatto che quel paese riconosca la persona come proprio cittadino
Trib. Roma:
riconosciuto lo status di apolide a un cittadino nato in Italia nel 1985 da
genitori di origine Rom serbo-bosniaci, cittadini della ex Jugoslavia, e sempre
vissuto in Italia; dopo la dissoluzione dello Stato della Jugoslavia, i
genitori avevano chiesto e ottenuto la cittadinanza della neocostituita
Repubblica di Croazia, ma non avevano chiesto la cittadinanza per il figlio,
ne' al momento della sua nascita ne' in seguito; la vigente legislazione della
Croazia stabilisce che la cittadinanza puo' essere acquistata anche per origine
dal bambino nato all'estero, se almeno uno dei genitori e' cittadino croato, a
condizione che si rivolga, entro il diciottesimo anno di eta', alle competenti
autorita' consolari croate per l'iscrizione nel registro dei cittadini (e
l'interessato non l'ha fatto, ne' alcuno lo ha fatto per lui) o, sempre entro
il diciottesimo anno di eta', si stabilisca in Croazia (ma l'interessato non ha
mai soggiornato in Croazia); ne' lo status di cittadino croato puo' derivargli
dalla mera discendenza da cittadini croati (come sostenuto dal Minininterno),
non essendo i suoi genitori di etnia croata
Contenuto dello status di apolide (torna
all'indice del capitolo)
Lapolide
conserva i diritti maturati prima
del riconoscimento dello status, purche si tratti di diritti di cui avrebbe
continuato a godere in mancanza di riconoscimento
Lapolide riceve
un trattamento non meno favorevole di quello riservato allo straniero in
generale, in materia di
o
esercizio di professioni salariate
o
esercizio di professioni non salariate e creazioni
di societa commerciali e
industriali
o
esercizio di professioni liberali (previo
riconoscimento dei titoli abilitanti)
Nota:
verosimilmente, il trattamento deve corrispondere a quello riservato al titolare di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o autonomo
Allapolide regolarmente residente nel territorio
dello Stato e rilasciata la carta di
identita e, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, un titolo di viaggio
Il titolo di
viaggio puo essere rilasciato anche allapolide comunque presente; in particolare, in caso di impossibilita, per lapolide, di ottenerne uno dal paese di
regolare residenza
Esonero
dall'obbligo di visto, ai fini
dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per apolidi e
altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in
uno Stato membro UE e titolari di un documento
di viaggio rilasciato da tale Stato
membro (Regolamento (CE) 539/2001;)
Il titolare
dello status di apolide e' iscritto
obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Possibilita di
chiedere la cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
(anziche 10) di residenza legale
Chi nasce in Italia da genitori apolidi e' cittadino
italiano
Nota Minlavoro 30/9/2014: per concorrere alle borse di studio o
trattamenti di favore, come quote di iscrizione piu' basse o sconti sul
servizio mensa, che le Universita' possono concedere a stranieri provenienti da
Paesi in via di sviluppo (Decr. MIUR 1/8/2014: Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi,
Cambogia, Repubblica del Centrafrica, Chad, Comore, Repubblica Democratica del
Congo, Gibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea; Guinea
Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Repubblica Democratica di Corea, Repubblica
Kyrgyza, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico,
Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra
Leone, Isole Solomon, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan,
Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe) ai sensi
di art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001, occorre un certificato
rilasciato dal consolato italiano che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto
reddito ed elevato livello sociale;
in alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di
provenienza collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione
in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dall'universita'
straniera; per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea
e di laurea specialistica, la certificazione puo' essere anche rilasciata da
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri nelle universita' italiane; ai fini della valutazione della
condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati (nota:
verosimilmente, anche per i destinatari di protezione sussidiaria) ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio
eventualmente detenuti in Italia (art. 13 co. 5 DPCM 9/4/2001)
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE
883/2004) (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale si applicano anche agli apolidi residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, ai loro familiari o
superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque
cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato
membro, se tali superstiti sono apolidi
residenti in uno degli Stati membri
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu'
esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed
agli studenti ma, in generale, alle persone
attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non
indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di
sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
o
si applica alle legislazioni nazionali
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni
di malattia
le prestazioni
di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni
di invalidita'
le prestazioni
di vecchiaia
le prestazioni
per i superstiti
le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in
caso di morte
le prestazioni
di disoccupazione
le prestazioni
di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi
assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente
pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in
altri)
le prestazioni
familiari
i regimi di
sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello
stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad
applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato
membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico
dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle
vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di
reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di
Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno
subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di
discendenza
Note:
o
il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di
regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione
separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali
di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi
straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni
familiari
assicurazioni
obbligatorie per la malattia e la maternita'
o
le prestazioni
elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
integrazione
dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale
(L. 335/1995)
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o
l'assegno per
l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita'
(art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o
l'ambito
oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche
le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle
quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel
territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione per volta,
determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota:
sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o
una persona che
esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma
svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona
che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede
o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato;
un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi
di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello
Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allallegato
III del Regolamento CEE 3922/91)
o
un pubblico
dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende
o
una persona che
riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di
residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e'
soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
disposizioni
particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita'
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono abitualmente:
la persona che
esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di
lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la
durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e
che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane
soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in
due o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa
o di un datore di lavoro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la
propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di
residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro
aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di
cui uno e' lo Stato membro di residenza
-
alla
legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due
o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale
della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attivita'
o
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa
autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita'
in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle
disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri
o
una persona
occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge
un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e'
soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione
da cui essa dipende
o
le persone che
esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini
della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro
attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro
retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o
la persona che
non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza
Per "sede legale o domicilio" s'intende
la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali
dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione
applicabile, si applica provvisoriamente
la legislazione determinata
utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o
se la persona
interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati
membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di
residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona
interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
in tutti gli
altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati
membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata
inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le
prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza
di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni
previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza
o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in
causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione
a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla
legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di
taluni fatti o avvenimenti, tale
Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro
Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la
legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi
di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il
diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione
(obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un
beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse
di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione
applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi
necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di
totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi
per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i
periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della
concessione della pensione di vecchiaia,
dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello
stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai
fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero
maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto
unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per
motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel
territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima
una normativa di uno Stato membro che non
consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che
rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio
del loro Stato membro d'origine, in
assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione
internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in
cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a
pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime
pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia
applicabile, non e' legittima una
normativa di uno Stato membro che non
consenta di prendere in
considerazione i periodi di lavoro
che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione
di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle
persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona
interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o
durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e
caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il
luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita'
dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione
familiare e legami familiari
esercizio di
attivita' non retribuita
per gli
studenti, fonte del reddito
alloggio; con
riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel
quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con
particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a
trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1
lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore
ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di
residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta
mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la
persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della
gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche
specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo,
non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come
semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve
determinare il luogo di residenza di
tale persona sulla base di una valutazione
globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per
la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine
medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti
necessari
o
Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il
solo fatto che quest'ultima ha un domicilio
registrato nel territorio di detto Stato
membro, senza che la medesima e
i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che
non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi,
conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un
collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il
territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la
possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la
situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla
prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto
regolamento)
o
Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una
persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel
territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o
risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni in
denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla
base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i
familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'istituzione debitrice (principio di esportabilita'
delle prestazioni); e' fatta salva
la deroga relativa alle prestazioni
di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse
nell'Allegato X non possono essere
oggetto di deroga al principio di esportabilita'
L'interessato
puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di
sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni
relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
indennita' di malattia:
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o
soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza
dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni
in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da
quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del
luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un
documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato
dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della
Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato
si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere
preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio
ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo'
essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di
norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con
l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia
per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per
lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome,
indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale
per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti
anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si
procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a
condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la
totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del
requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto
all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99,
a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha
diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di
residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni
in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente
competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere
certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto
la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
se la persona
soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo
sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato
erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo
permettono
in caso di
assicurazione pregressa in piu' Stati,
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da
ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
-
se il soggetto e'
stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione
d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale
la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non
dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi
in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte,
ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi
Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
i contributi
gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne'
restituiti all'interessato
ogni Stato
membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a
corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste
anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base
alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un
diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del
periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non
e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese,
questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul
quale incomba l'obbligo
se in tutti gli
Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno
di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale,
se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della
prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia
stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri
Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti
sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si
raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di
residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo
Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad
assicurazione
un
"organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza)
trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni
adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile
chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione
per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione
dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i
limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei
redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si
determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella
in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento
transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si
verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia
proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto
nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati
trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in
un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla
normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di
assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente
in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato
membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta
prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce
una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale
soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di
vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite
dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza
dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale
riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole
rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti
alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale
svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia
proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto
nazionale
o
indennita' in caso di morte:
l'indennita' e'
erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato
indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
l'ente dello
Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve
tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione
(anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque
altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati
considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della
legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta
se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i
periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
-
la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione
non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di
mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita'
contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di
mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'
-
la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L. 223/1991)
e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
-
la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L. 533/1959
-
l'INPS calcola
in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi
assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base
alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato
puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento
U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il
lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie
alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero
dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato
deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha
svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato
responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua
attivita' lavorativa
se l'importo
dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del
nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato
membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se,
nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia
ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei
familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto
che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello
Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale
(prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di
disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di
disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di
ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita'
di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi
(prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore;
circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
-
il disoccupato
deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del
lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga
l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in
anticipo
-
l'ente preposto
al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un
documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni
dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di
esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga,
il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato
membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
se i familiari
non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono
trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle
quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da
parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita'
spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita'
lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico,
rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione a queste eventualita'
-
congedo
retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non
retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa
base in diversi Stati,
-
se la base e'
l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori,
a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene
erogato limporto superiore
-
se la base e' la
ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i
minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti,
spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha
soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la
residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati
che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno
Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di
tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in
altro Stato membro
i pensionati
ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento
pensionistico
in Italia, le
prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
-
l'assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati,
agricoli e domestici
-
gli assegni
familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere
nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione
competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata
presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di
residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale
sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione
nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in
forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per
l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza
disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a
carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[81],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[82]; redditi di questultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[83]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento
di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali
con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo
a requisiti che dimostrino l'esistenza
di un nesso reale tra richiedente
e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema
previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una
disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno
pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la
concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio
al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia
esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
Disposizioni
relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
lavoratori frontalieri:
per i lavoratori
che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si
trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di
residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che
rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana
(transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono
scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di
disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita'
lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un
primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi
rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di
disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo
aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti
previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al
relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti
in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di
disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al
momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di
attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri
normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le
prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo'
optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui
lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il
diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui
precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un
trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
-
nel caso di un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia
conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e
professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di
reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non
gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma
unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
-
e' legittimo che
lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto
nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga
all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento
professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal
momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano
in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
-
la nozione di
"situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla
normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice
nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale
normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di
disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa,
conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori
distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente
lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato
dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati
hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di
distacco
in caso di
disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate
nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di
distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
i pensionati
hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro
di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre
lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno
uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
sono le persone
che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate
nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette
alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in
materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2:
diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1:
diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1:
sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri
dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati
E205, E207 e E211)
o
U1:
periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di
disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3: situazioni
che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Limiti all'allontanamento (torna
all'indice del capitolo)
Lapolide non puo essere espulso, se non
per motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato,
deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese
sicuro di destinazione (escluso
laccompagnamento immediato)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Al 31/12/2010,
soggiornavano in Italia 854 apolidi (da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
Al 31/12/2012,
soggiornavano in Italia 470 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
Al 31/12/2013,
soggiornavano in Italia 350 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
VIII.
Cittadini comunitari (torna all'indice)
41. Norme a regime (torna
all'indice)
Normativa di riferimento; ambito di
applicazione
Familiari di cittadino comunitario;
tutela dell'unita' familiare
Diritto di uscita dal territorio dello
Stato
Diritto di ingresso nel territorio
dello Stato
Diritto di soggiorno per periodi di
durata non superiore a tre mesi
Diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi
Giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea
Condizioni per la celebrazione del
matrimonio in Italia
Conservazione del diritto di soggiorno
in situazioni di disoccupazione
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario: disponibilita' di risorse
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario: attivita' lavorativa
Iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario: assicurazione sanitaria
Casi particolari di iscrizione anagrafica
di cittadino comunitario
Disposizioni transitorie
sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
Verifica dei requisiti; diniego e
revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione
Iscrizione anagrafica del familiare di
cittadino comunitario
Dichiarazioni di residenza ai fini
dell'iscrizione o della variazione anagrafica
Carta di soggiorno di familiare
straniero di un cittadino dell'Unione
Conseguenze di decesso, partenza o
divorzio sul diritto di soggiorno del familiare
Mantenimento del diritto di soggiorno
per periodi di durata non superiore a tre mesi
Mantenimento del diritto di soggiorno
per periodi di durata superiore a tre mesi
Diritto di soggiorno permanente
Dimostrazione della titolarita' del
diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti
Riconoscimento o valutazione dei titoli
di studio
Accesso alla prestazione di servizi
Parita' di trattamento in materia di
assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio
Coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004)
Assistenza sanitaria per soggiorni di
durata non superiore a tre mesi
Assistenza sanitaria per soggiorni di
durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN
Assistenza sanitaria per persone prive
dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno
Assistenza sanitaria: recepimento
dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
Denuncia alla Commissione europea di
inadempimenti del diritto comunitario
Limiti al diritto di soggiorno
Scambio di informazioni tra Stati
membri sulla pericolosita' della persona
Reingresso a seguito di allontanamento
fondato sulla pericolosita' della persona
Allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti
Cancellazione anagrafica a seguito di
allontanamento
Disposizioni comuni sui ricorsi
Soggiorno illegale quale aggravante:
illegittimita' costituzionale
Consultazione da parte di altro Stato
membro riguardo alla pericolosita'
Trasferimento di persone condannate
Concessione della cittadinanza
Normativa di riferimento; ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)
Stati membri
dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (dall'1/7/2013) Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria
Riferimento normativo: D. Lgs.
30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002, il D. Lgs. 52/2002 e l'art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (relativo al rilascio di carta di
soggiorno al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o
comunitario)
Le disposizioni
del Testo Unico sull'immigrazione si
applicano ai cittadini comunitari se cosi'
previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008)
o se si tratta di disposizioni piu'
favorevoli in materia di familiari (art.
28, co. 2 D. Lgs. 286/1998); nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della
applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs.
286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in
base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al
ricongiungimento del minore affidato con Kafalah; Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui
all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di
ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente
infondata!)
Le disposizioni
del D. Lgs. 30/2007 si applicano, se piu' favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani; si
applicano anche, se piu' favorevoli, quelle del Testo Unico sull'immigrazione
in materia di familiari (art. 28,
co. 2 D. Lgs. 286/1998); note:
o
secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono
invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli
abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs.
286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge
straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per
poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR
394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013; questa
interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di
soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un
diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere
attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da
L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con art. 14 bis, co. 1
L. 11/2005 (l'attuazione del diritto dell'Unione europea assicura la parita' di
trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale) e con Sent. Corte Giust. C-127-08; in senso
solo apparentemente conforme con sent. Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme
con Sent. Corte Giust. C-127-08, Sent. Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non
applicabile il requisito di convivenza; in
senso intermedio, Sent. Cass. 5303/2014, che enuncia il seguente principio di diritto:
"Il rinnovo del titolo di
soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge
di cittadino italiano e' disciplinato dal D. Lgs. 30/2007, che non prevede il requisito della convivenza
tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze
dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art.
35 della Direttiva 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998), ne'
il requisito di pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di
sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, e' subordinato alla sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, D. Lgs. 30/2007"
o
l'estensione ai
familiari stranieri di cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario,
ma e' propria dell'ordinamento italiano; Sent. Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE non
e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai esercitato
il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno
Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la
cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior ragione, quindi, non e'
applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza italiana), purche' la
situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione di misure di uno Stato
membro che abbiano l'effetto di privare costui del godimento effettivo del
nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dellUnione
ovvero l'effetto di ostacolare lesercizio del suo diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Le norme di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parita'
di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini comunitari
residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L.
11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o
prassi che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005); nota: Ord. Corte Giust. C-122/13 afferma (punto 15) che la Corte di Giustizia
dell'Unione europea, che di norma non ha competenza su questioni puramente
interne a uno Stato membro, puo' pronunciarsi su una simile questione
nell'ipotesi in cui il diritto nazionale
imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ai cittadini nazionali gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro,
nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (nello
stesso senso, Sent. Corte Giust. C-111/12, punto 35; nota:
questo principio consentirebbe di sollevare la questione pregiudiziale in
relazione al diritto di soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano,
per contrastare l'aberrante interpretazione fornita da sent. Cass. 17346/2010)
Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione
richiede la mancanza di qualsiasi
fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto
comunitario; la connessione
della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario
sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione,
della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario
in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del
diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea;
in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica
anche ai cittadini italiani, che non
abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di
diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni
derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per
il tramite di quelle norme interne,
al cittadino straniero
Le disposizioni
del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007)
Le disposizioni
che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalita', ne' ai loro coniugi,
ne' ai familiari a loro carico (art.
11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
Ai fini del
godimento dei diritti in materia di ingresso e soggiorno, sono considerati
"familiari" del cittadino
comunitario
o
il coniuge, a prescindere dalla convivenza
(circ. Mininterno 2/2/2010); note:
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino
comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto
"coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
-
la definizione
di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata
come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa
del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento
ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1
D. Lgs. 30/2007)
-
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il
diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando
un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per
invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti
del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
-
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della
Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio,
tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando
espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
-
il diritto
fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di
coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e
nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto
della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione
dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di
iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il
personale delle banche di credito cooperativo)
La questura di
Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna
con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di
soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in
un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a
un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso
sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia,
Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono
casi di matrimonio con casi di unione registrata)
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di
coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato)
e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile
omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della
famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare,
quale diritto fondamentale della persona); nello
stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione
del convivente di fatto dal novero
dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); in senso
opposto, TAR Friuli
e TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
-
nel senso della
progressiva rimozione delle
discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti
possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente
sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di
adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto
previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
-
nel senso
della eliminazione delle discriminazioni,
nei casi in cui alla coppia dello
stesso sesso sia precluso il matrimonio,
Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a
un lavoratore dipendente unito in un patto
civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo
straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro
matrimonio) se la normativa
nazionale non consente alle persone
del medesimo sesso di sposarsi,
allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali
benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un
lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del
patto civile)
-
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile
per l'esistenza di un matrimonio;
non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello
stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di
matrimonio nell'ordinamento italiano
-
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne
segue che il diritto a contrarre
matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale
(che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere
data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra
nella nozione di vita familiare (ai
fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo
in quella di vita privata
-
conseguenze: i
membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il
matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero,
hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche
situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato
dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di
illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso
celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non
per la sua inesistenza o per la sua
invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di
matrimonio, qualsiasi effetto
giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di
produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita',
Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato
nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995,
dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi
trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
-
coerentemente
con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello
stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione
abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita'
formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato
civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente
rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995
("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio
sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio") e art. 15 c.c.
("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le
forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando
un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici
nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.:
l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio"); nota:
questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di
cittadinanza italiana
-
ove risultino
adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero,
e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al
Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art.
21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000,
la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la
trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non
costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo
quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo
riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento
prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della
conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere
caducatorio del Prefetto)
-
si invitano i
prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a
porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla
regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
TAR Lazio:
annullata Circ. Mininterno 7/10/2014 e il decreto con cui il Prefetto di Roma ha
annullato le trascrizioni nel registro dello stato civile di matrimoni
celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, non perche' risulti illegittima
nella parte in cui si afferma l'intrascrivibilita' di tali
matrimoni (per la loro inidoneita' a produrre, quali atti di matrimonio,
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, in considerazione del
difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in
materia di stato e capacita' delle persone, la diversita' di sesso dei nubendi,
non superato da una celebrazione valida secondo la lex loci), ma perche'
una trascrizione nel registro degli
atti di matrimonio puo' quindi essere espunta
e/o rettificata solo in forza di un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e non con un provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione
centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che,
effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato
civile); nota: in relazione alla
presunta inidoneita' del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre
qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano, si trascurano gli
effetti in relazione al diritto di soggiorno del coniuge sancito da D. Lgs.
30/2007
Trib. Pesaro:
si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
Corte App. Milano: deve essere accolta la richiesta di trascrizione del matrimonio tra
due persone, nate entrambe di sesso maschile, presentata successivamente alla
rettifica di identita' di genere di uno dei coniugi, di nazionalita' argentina,
ottenuta conformemente alla legge del paese di appartenenza successivamente
alla celebrazione del matrimonio
Trib. Rimini:
le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di
transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata
donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
-
del diritto
all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con
cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per
mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
-
soltanto la
rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza
passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L.
898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia
legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella
sfera della vita familiare (in questo
senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
-
infondata la
tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame
coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo
scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel
territorio dello Stato
-
la questione
dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento
sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel
genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso
genere opposto)
-
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello
stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona
divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita
familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
-
illegittimita' costituzionale
degli artt. 2 e 4 L. 164/1982,
nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in
vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della
coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente
illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione
dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i
diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal
legislatore
-
nota: la
Corte afferma che non e' possibile la reductio
ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa,
che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio'
equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra
soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.;
sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e
diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da
uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad
assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di
illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di
tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
la Corte europea
dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002)
contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con
persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di
rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il
quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso
biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio
orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come
"the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea
che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del
diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a
quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere
titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi
sposarsi
o
il partner che
abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla
legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al
matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti pre le unioni di fatto equiparabili a quelle
scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di
convivenza more uxorio, devono essere
riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste
il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare
propriamente intesa; TAR Friuli
e TAR Liguria:
un rapporto di convivenza more uxorio puo' risultare idoneo, qualora
caratterizzato da requisiti di stabilita', a far sorgere veri e propri diritti
in capo ai soggetti che aspirano a permanere regolarmente sul territorio
nazionale, stante la rilevanza che, sotto molteplici profili, riveste la
famiglia di fatto nel nostro ordinamento giuridico; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non
conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia,
viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in
combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare)
o
i discendenti del cittadino o del coniuge
o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a
prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)
o
gli ascendenti diretti a carico del
cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla
legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:
in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta',
titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata
assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano
sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di
uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno
nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza,
ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni
siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei
diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea (nello stesso
senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale da
obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo
insieme); Trib. Roma:
disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a
uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di
stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita'
di un bambino anglo-italiano alla madre
surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di
ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo
costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata
nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di
tutelare la liberta' di circolazione
(che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le
relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
Nota:
secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino
straniero occorre esibire
o
un estratto
dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
Comunicazione della Commissione UE COM(2009)
313/4: la
nozione di familiari ascendenti e
discendenti diretti include le
relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di
soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente
recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento
preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a
cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine
pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la
famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non
attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore,
contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla
fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a
una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come
regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo
ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile
all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla
facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs.
30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche
in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del
minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze); nota:
Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della
Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di
ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con
cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e,
in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah
Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013:
o
principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare,
richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di
kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso
sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano
che debba essere da questi personalmente assistito"
o
un'interpretazione
delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita'
per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero
affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di
illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei
confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici,
aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai cittadini
stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori
affidati in kafalah)
o
la definizione
normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente
in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs.
30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si
tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile
l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la
legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia
l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle
norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea
o
il principio
della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un
affidamento derivante da una kafalah
esclusivamente convenzionale,
fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che
l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da
parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi
la cura del minore bisognoso; nello
stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona,
perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati
dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta
all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale
alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah,
l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale
l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso
o
il
soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D.
Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina
dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il
provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il
cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore,
con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola
rappresentanza legale
o
note:
la sentenza
ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da
art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il
diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la
Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i
familiari aventi diritto di soggiorno
si ribadisce che
la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda
solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono
essere ricongiunti; nota:
interpretazione totalmente infondata!
Sent. Cass. 1843/2015 (come Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 e Sent. Cass. 6204/2014 per l'ingresso di minore straniero affidato con
kafalah omologata dal giudice all'italiano):
o
il provvedimento
di kafalah (che origina proprio dal
divieto di adozione in ambito islamico) non rientra nella sfera dei
provvedimenti di adozione, e puo' essere riconosciuto in Italia senza
riferimento alle norme che regolano l'adozione intrenazionale
o
la Convenzione
dell'Aja 19/10/1996 include la kafalah tra i provvedimenti che possono essere
adottati a protezione del minore e indica i principi cui conformarsi per il
riconoscimento degli effetti di tale istituto negli altri ordinamenti
o
il fatto che
l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione (l'ha firmata nel 2003 in
base alla Decisione 2003/93/CE del Consiglio ed e' tenuta a ratificarla in base
alla Decisione 2008/431/CE) non la esime dall'applicarla
o
la kafalah non
e' contraria con l'ordine pubblico, dal momento che, a condizione che vi sia un
controllo pubblico sulla compatibilita' della scelta fatta con l'interesse
superiore del minore, non si pone in conflitto con questo
o
appare illogica
l'interpretazione di una norma (nel caso, sul ricongiungimento) che discrimini
negativamente il cittadino italiano rispetto allo straniero
o
non discendendo
dalla kafalah gli stessi effetti che discendono dall'adozione, non si puo'
ritenere la prima un possibile strumento di elusione della disciplina che
regola l'adozione internazionale
o
sarebbe
discriminatorio precludere il diritto a dare assistenza a un minore (o limitare
gli effetti del provvedimento di kafalah) al musulmano che abbia acquisito la cittadinanza
italiana (e che non puo' dar luogo ad adozione)
o
non e' rilevante
il carattere discriminatorio dell'istituto della kafalah, preclusa al non
musulmano; non sarebbe comunque accettabile un atteggiamento ritorsivo da parte
dell'ordnamento italiano
o
anche la kafalah
negoziale, che non richiede la sussistenza dello stato di abbandono del minore,
puo' costituire un provvedimento conforme al superiore interesse del minore, e
l'autorita' che la omologa effettua una valutazione di tale conformita'
Note:
o
il provvedimento
di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto
dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia
della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini
dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983;
benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di
riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995,
art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali
in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto
maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del
provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995
e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
in caso di
adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a
decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore
straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui
circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono
stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di
Roma
l'ufficio
consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti
puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983
(informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni
elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il
supporto di strutture adeguate
l'ufficio
consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le
adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al
soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o
in caso di
adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de
L'Aja ma perfezionata in Italia dopo
larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni
considera il provvedimento straniero come affidamento
preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
Ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo
nello Stato membro ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si e' costituito
il legame familiare (Sent. Corte Giust. C-127-08); nello stesso senso, Corte App. Roma, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
Circ. Mininterno 18/6/2012: per contrastare segnalati casi di compravendita di
minori stranieri, per i quali vengono effettuati falsi atti di riconoscimento
di paternita' da parte di cittadini
italiani coniugati, si procede in base ad art. 74 L. 184/1983:
o
gli ufficiali di
stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento
da parte di persona coniugata di un figlio
nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[84]
non riconosciuto dall'altro genitore
o
il Tribunale per
i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o
nel caso in cui
vi siano fondati motivi per ritenere
che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c.
(autorizzazione dell'impugnazione e
nomina di un curatore speciale)
Lo Stato agevola ingresso e soggiorno di (art.
3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE)
o
altri familiari a carico o conviventi con il
cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente
il novero dei familiari a quello dei parenti
entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei
familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare
menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti
di discendenza diretta)
o
altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal
cittadino dell'Unione
o
partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2
lett. b, come modificato da L. 97/2013)[85]
L'eventuale
diniego e' motivato dopo un'accurata analisi della situazione personale (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: inclusa la dipendenza economica o fisica)
o
gli Stati membri
non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno
presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella
definizione di cui all'art. 2 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino,
conformemente ad art. 10 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, di essere a carico di tale cittadino
o
gli Stati membri
sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri
che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro
domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito
della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni,
aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un
cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui
tale cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione
europea, quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del
diritto del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul
territorio degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo
diritto al rispetto della vita privata e familiare)
o
gli Stati membri
hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali,
tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine
"agevola" nonche' dei termini relativi alla dipendenza utilizzati
all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo
effetto utile
o
ogni richiedente
ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la
sua applicazione soddisfino tali condizioni
o
per rientrare
nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea
prevista all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE la situazione di dipendenza deve sussistere nel
paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui
egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota:
il punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere senza che il
familiare del cittadino dellUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di
tale cittadino o sia stato a carico di questultimo poco tempo prima o al
momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante)
o
gli Stati
membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere
particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza
(punto 38: in particolare, al fine di assicurarsi che questa situazione sia
reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere
l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante), a condizione che tali
requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla
dipendenza di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto
utile (nota: la legittimita'
dell'imposizione di condizioni di durata e' motivata col fatto che non ci si
trova di fronte a un diritto automatico; non sembra, quindi, che analoga
imposizione possa essere legittima in relazione ai familiari a carico con
diritto pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti, questi familiari
otterrebbero una carta di soggiorno della durata di 5 anni, durante i quali
sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e trascorsi i
quali i titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno permanente)
o
la questione se
il rilascio della carta di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva 2004/38/CE possa essere subordinato al requisito che la
situazione di dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula
dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore
non ha disciplinato tale questione (punto 44)
Nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato
la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni su ingresso e
soggiorno degli altri familiari (art. 3, co. 2 Direttiva 2004/38/CE); non esplicitati i motivi della critica
L'ingresso e il
soggiorno in Italia di questi familiari o conviventi stabili possono aver luogo
per residenza elettiva (circ. Mininterno 18/7/2007)
Nota: non e'
chiaro se, per ottenere il visto di ingresso per residenza elettiva, sia
sufficiente la documentazione attestante l'appartenenza alle categorie in
questione; in caso contrario, si applicherebbero le disposizioni di cui all'Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011 (richieste adeguate e documentate garanzie circa la
disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse
economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente
supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al
triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue
rendite, quali pensioni o vitalizi, dal possesso di proprieta' immobiliari,
dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti
diverse dal lavoro subordinato); in questa seconda ipotesi, non si vede in che
cosa consisterebbe la facilitazione
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 3, co. 2 lettera a D. Lgs. 30/2007 che prevede
l'agevolazione di ingresso e soggiorno di altri familiari a carico o conviventi
o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile
l'assistenza da parte del cittadino comunitario o italiano, non puo' che
tradursi nel rilascio del visto di
ingresso per motivi di ricongiungimento
familiare
Sent. Cass. 18384/2011: il fatto che venendo in Italia il cittadino
comunitario dia consapevolmente
luogo ad una situazione in cui un familiare resta privo di assistenza, rientrando cosi' nella categoria prevista da
art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, non
fa venir meno l'obbligo dello Stato di agevolare l'ingresso e il soggiorno
di tale familiare
Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non
conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia,
viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in
combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare
o
la Direttiva 2004/38/CE stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di
agevolare l'ingresso del partner con
cui il cittadino dell'Unione europea abbia una relazione stabile debitamente attestata
o
benche' gli
Stati membri godano di ampia discrezionalita' nell'attuazione di tale norma,
essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri
che siano conformi al significato comune del termine "agevolare"
o
l'Italia ha
attuato tale disposizione, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la
relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale
o
qualora queste
due condizioni sussistano, il mancato
rilascio della carta di soggiorno
priva di ogni significato l'espressione "agevola", contenuta nella normativa europea e in quella
italiana
o
le Questure
devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni
coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione)
prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del
cittadino europeo
o
non e' necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno
o
nota: e'
dubbio che la competenza in materia sia del Tribunale ordinario, non
trattandosi di "diritto" di soggiorno, ne' di diritto all'unita'
famliare, a meno di non sollevare questioni di legittimita' costituzionale (che
il giudice qui non intende sollevare) o di dare dell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE da parte italiana una lettura forzata; ed e' il caso
di questa sentenza: il giudice, infatti, mentre afferma che lo Stato gode di
discrezionalita' nel fissare i criteri che comunque devono essere esaminati di
fronte a una domanda di autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno delle
persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, ritiene, di fronte alla
formulazione reticente del D. Lgs. 30/2007, che l'unico criterio sia riferito
alla relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, e che,
accertatane l'esistenza "agevolare" significhi senz'altro
"autorizzare", senza ulteriori condizioni; ma questa interpretazione
equivale, di fatto, a dire che l'Italia ha previsto un diritto di soggiorno
pieno anche per le persone di cui all'art. 3 co. 2 D. Lgs. 30/2007, il che non
corrisponde al dettato della norma
In ogni caso, il
ricongiungimento puo essere chiesto dal cittadino comunitario regolarmente soggiornante in tutti i casi previsti per lo straniero, e a condizioni non meno favorevoli (art. 28, co. 2, T.U.); nota: si
applica, ad esempio, al ricongiungimento tra minore comunitario regolarmente
soggiornante con un genitore (L. 94/2009) e l'altro genitore naturale e al ricongiungimento del minore affidato al cittadino o al coniuge (nota: in generale, il
primo caso non corrisponde a un diritto di soggiorno; il secondo, in base a Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, si', almeno nei casi di affidamento permanente, ma
questo orientamento non e' stato finora esplicitamente recepito dalla normativa
italiana)
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i
familiari di italiani di qualunque grado
di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai
familiari di stranieri
Diritto di uscita dal territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
I cittadini
comunitari in possesso di un documento
di identita' valido per l'espatrio
secondo la legislazione dello Stato
membro di appartenenza e i loro familiari
stranieri in possesso di passaporto
valido hanno il diritto di uscire
dall'Italia per recarsi in un altro Stato membro
Se si tratta di minorenni o interdetti o inabilitati,
il diritto di circolazione e' garantito nei limiti previsti dalla legislazione
dello Stato di cui hanno la cittadinanza (nota: disposizione non prevista
esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE)
o
e' illegittima
una disposizione nazionale che prevede limposizione di una limitazione al
diritto alla libera circolazione nellUnione europea di un cittadino di uno
Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un
determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona
giuridica di diritto privato
o
e' illegittima
una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento
amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il
territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo
e non impugnato in sede giudiziaria, puo' essere riaperto, nel caso in cui
detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo in casi
tassativamente previsti dalla legge, a dispetto del fatto che un siffatto divieto
continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario
Diritto di ingresso nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i loro familiari stranieri in possesso di passaporto valido (e di visto di ingresso, se richiesto) hanno
diritto di ingresso in Italia
Il visto di ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e'
rilasciato gratuitamente e con priorita' rispetto agli altri visti; nota: la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha criticato
come insufficiente la trasposizione nell'ordinamento italiano delle
disposizioni su facilitazione del rilascio del visto di ingresso ai familiari
(art. 5, co. 2 Direttiva 2004/38/CE)
Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013):
o
dato che, a
seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e'
condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la
circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua
iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di
tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel
senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini
italiani
o
verificato il
vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un
visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi
multipli
o
analogo visto
sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della
situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono
"agevolati" dallo Stato
o
ai fini del
rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la
sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno
effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di
soggiorno; in questo senso, Trib. Torino);
andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o
familiare agevolato (nota: senza che
tale documentazione venga verificata?)
o
anche in assenza
degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di
visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari
requisiti per tale visto
Prima
dell'entrata in vigore della L. 129/2011 e della conseguente emanazione della Circ. MAE 6/8/2013, la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 aveva criticato la trasposizione italiana delle
disposizioni della Direttiva 2004/38/CE in materia di rilascio di visti, affermando che non
si deve esigere un visto per soggiorno di lunga durata ne' per ricongiungimento
familiare, e il rilascio deve avvenire entro un massimo di 4 settimane
Si prescinde dal
visto di ingresso se il familiare straniero e' in possesso di carta di
soggiorno, come pure, ovviamente, se e' in possesso di altro permesso di
soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007); in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso
o di uscita sul passaporto del familiare straniero (nota: la circ. Mininterno 10/4/2007 esclude
l'apposizione di timbri sul passaporto in tutti i casi in cui ad attraversare
la frontiera siano familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di
diritto alla libera circolazione)
In caso di mancanza di documento di viaggio valido
o di visto di ingresso, se
richiesto, o di carta di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007), non si
procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (nota:
quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione (L.
97/2013)[86]
di essere titolare del diritto di libera circolazione (verosimilmente, del
diritto di ingresso; nota: nello stesso senso, in precedenza, Sent. Corte Giust. C-459-1999); nota: la Commissione
europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato
che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento
dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si
puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo di
Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di cui
alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua
qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE
Sent. Corte Giust. C-202/13: art. 35 Direttiva 2004/38/CE non consente ad uno Stato membro di sottoporre,
perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari stranieri di un
cittadino dell'Unione europea titolari di una carta di soggiorno in corso di
validita', rilasciata ai sensi di art. 10 Direttiva 2004/38/CE dalle autorita' di un altro Stato membro,
all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto
nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE
(Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio
Dichiarazione di presenza (torna
all'indice del capitolo)
Il cittadino
comunitario e il suo familiare straniero possono presentare dichiarazione di presenza presso un
ufficio di polizia, con le modalita' definite da un decreto del Ministro dell'interno
(non ancora emanato); in mancanza di dichiarazione, si presume, fino a prova contraria, che il soggiorno sia durato piu'
di 3 mesi (D. Lgs. 32/2008)
Nota: una volta
che sara' fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che
non potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista
straniero), sara' verosimilmente impossibile
dimostrare che sia scaduto tale termine
Diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino
comunitario ha il diritto di soggiorno
per un periodo di durata non superiore a
3 mesi, alla sola condizione di possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio in base alla
legislazione dello Stato di cui e' cittadino
Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di
soggiorno fino ha 3 mesi ha diritto di
soggiorno fino a 3 mesi (nota: verosimilmente, ove raggiunga il cittadino
comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino
comunitario) a condizione che possegga un passaporto
valido (L. 129/2011)
Il cittadino
comunitario e il suo familiare straniero che soggiornino in Italia essendo
titolari di soggiorno fino a 3 mesi, sono tenuti, per lo svolgimento delle attivita' consentite (in base ad art.
38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente escluse le attivita' nell'ambito
della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle
funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994), agli adempimenti
previsti per il cittadino italiano
Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per
periodi di durata superiore a 3 mesi
se soddisfa una delle seguenti condizioni:
o
e' lavoratore subordinato o autonomo nel
territorio dello Stato
o
dispone, per se'
e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in
Italia), di risorse economiche che
consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza
sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i
rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui
l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso
di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione
idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede
solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi
familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe
essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
-
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
Il diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a 3 mesi si estende al familiare comunitario o straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che goda di tale diritto a
titolo principale
Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne
in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione
malattia ed a carico di un genitore
straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga
un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata
sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la
custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha
anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante
(se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di
soggiorno in capo al minore); Trib. Roma:
disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a
uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di
uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno
nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza,
ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni
siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei
diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea
Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno
straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino
abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i
quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza
possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla
libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le
condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento
effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino
dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
o
Punto 30: in
particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da
soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di
un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
o
Punto 34: il
genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a
soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono
cittadini
o
Punto 35: in
linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto
di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i
minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
o
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
minori in tenera
eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente
da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle
disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente,
cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato
sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la
cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per
l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in
considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati,
comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta
di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
una decisione di
uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un
paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in
tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato
membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a
lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo
godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche'
tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul
territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per
mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in
questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale
persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla
nascita hanno condotto una vita familiare
Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che
lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia
l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto
di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi
dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra
tutti i rischi in tale Stato
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: art. 8, co. 4 Direttiva 2004/38/CE vieta
agli Stati membri di fissare una soglia
precisa per le risorse sufficienti; l'eventuale indicazione di un valore legato
al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro
ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, in assenza di un
tale criterio, alla pensione sociale, non
puo' essere utilizzato in chiave
negativa: la sufficienza delle risorse deve considerarsi certamente
dimostrata se il loro ammontare supera quella soglia, ma un ammontare inferiore
non puo' motivare, di per se', il rifiuto di riconoscimento del diritto di soggiorno;
solo l'effettiva erogazione di aiuti
assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto
che il cittadino sia un onere eccessivo
per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, Corte App. Milano e TAR Lombardia); criteri utili per la valutazione
sono i seguenti:
o
durata
dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile per il futuro e della
residenza nello Stato membro ospitante
o
situazione
personale (legami sociali nello Stato membro ospitante, eta', salute,
situazione familiare ed economica)
o
ammontare degli
aiuti forniti, storia pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa
di contribuzione al sistema di assistenza da parte del cittadino
Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il
periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi
circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione assistenziale
a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, per il fatto
che il richiedere la prestazione stessa dimostra come l'interessato non
disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il diritto di soggiorno
di durata superiore ai tre mesi; note:
o
Punto 68: gli
Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del
quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche
sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni
interessato
o
Punto 69: per
stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale
costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento,
deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto
della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come
dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o
Punto 72: nel
subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla
circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il
"sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7
par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti
dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di
proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa
rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale
Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria
dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati
membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del
diritto di soggiorno sono temporanee
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di
un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in
base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini
dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
non e' legittima
una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i
cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro
sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato
mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello
Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi tre
mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante
o
non e' legittima
la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i
cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel
territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di
dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato
membro ospitante
Ord. TAR Lombardia, citata in Sent. Trib. Napoli: illegittime le ordinanze
dei Sindaci che subordinano il diritto di soggiorno alla dimostrazione di
disponibilita' di un reddito minimo
e alla qualita' dell'abitazione; nello
stesso senso, TAR Lombardia
Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
relative al diritto di soggiorno dei
cittadini comunitari e dei loro familiari vanno interpretate alla luce della
giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86: l'applicazione della normativa comunitaria
direttamente efficace produce la disapplicazione
delle norme e prassi interne in contrasto; Sent. Corte Giust. C-103/88: l'obbligo di disapplicazione incombe anche
sull'amministrazione; Sent. Corte Cost. 113/1985: il principio dell'immediata applicabilita' delle
disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Sent. Corte Cost. 389/1989: l'immediata applicabilita' si estende, sulla base
della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati
istitutivi; Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991: le disposizioni incondizionate e sufficientemente
precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione
adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto
interno non conforme)
Sent. Corte Giust. C-140/12: la formulazione utilizzata in una delle versioni
linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non puo' essere
l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione ne' si
puo' attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle
altre versioni linguistiche (Punto 74)
Sent. Corte Giust. C-430/11: legittimo imporre restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di
spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di
una condanna penale subita dal
cittadino medesimo in un altro Stato
per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo,
che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente
grave nei confronti di un interesse fondamentale della societa', in secondo
luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la
realizzazione dell'obiettivo perseguito e non
ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che
la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la
legittimita', in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto
dell'Unione
Sent. Corte Giust. C-94-07: secondo una giurisprudenza costante della Corte, la
nozione di "lavoratore subordinato" non deve
essere interpretata in modo restrittivo; deve essere considerato lavoratore
ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente
marginali ed accessorie, fornendo,
per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione (Sent. Corte Giust. C-66/85, che qualifica come lavoratore, a prescindere dalla
natura giuridica del rapporto di impiego, il tirocinante che compia attivita'
retribuita sotto la direzione di un responsabile, Sent. Corte Giust. C-197-86, Sent. Corte Giust. C-138-02, Sent. Corte Giust. C-456-02)
Sent. Corte Giust. C-22-08: ne' il livello limitato della retribuzione stessa
(anche se al di sotto del minimo vitale; Sent. Corte Giust. C-317-93), ne' il fatto che il lavoratore cerchi di integrare
il reddito con altri mezzi di sussistenza (inclusi aiuti pubblici; Sent. Corte Giust. C-139/85), ne' lorigine delle risorse per la retribuzione
(incluse sovvenzioni pubbliche, a causa di scarsa produttivita'; Sent. Corte Giust. C-344-87, Sent. Corte Giust. C-10-05), ne' la breve durata (Sent. Corte Giust. C-413-01) o l'orario limitato dell'attivita' lavorativa (Sent. Corte Giust. C-317-93) inficiano la qualita' di "lavoratore" ai
sensi del diritto comunitario
Sent. Corte Giust. C-46/12: a un cittadino comunitario che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e
vi svolga in parallelo un'attivita'
subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualita' di lavoratore,
non possono essere negati aiuti di
mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro; spetta
al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di
valutare se le attivita' subordinate del cittadino comunitario siano sufficienti per conferirgli tale
qualita'; il fatto che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l'intento precipuo di seguirvi i
propri studi non e' rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualita' di lavoratore e, di
conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un
cittadino dello Stato membro ospitante
Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il
periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi
circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione
assistenziale a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo,
per il fatto che il richiedere la prestazione stessa dimostra come
l'interessato non disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il
diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi; note:
o
Punto 68: gli
Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del
quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche
sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni
interessato
o
Punto 69: per
stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale
costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento,
deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto
della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come
dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o
Punto 72: nel
subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla
circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il
"sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7
par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti
dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di
proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa
rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale
Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria
dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati
membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del
diritto di soggiorno sono temporanee
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di
un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in
base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini
dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
non e' legittima
una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i
cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro
sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato
mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello
Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi
tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante
o
non e' legittima
la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i
cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel
territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di
dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato
membro ospitante
In materia di diritto di soggiorno dei familiari rilevano:
o
Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo,
il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento
formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia
l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di
Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza,
si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al
coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni
transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti
materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Milano:
ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di
vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso,
coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); in senso
restrittivo, Trib. Genova
(ai fini dell'applicazione del divieto di espulsione al familiare di italiano,
il requisito di convivenza deve intendersi non solo come mera convivenza
formale, ma anche nel senso di comunione di vita e di assistenza reciproca,
l'onere della prova gravando sull'interessato)
o
Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro
ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal
cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se
l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita'
retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero
impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante
l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o
Sent. Corte Giust. C-423/12:
art. 2 punto 2
lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente
ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o
superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di
"familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente
tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio
sostentamento dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con
ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia
nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale
e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle
autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la
propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci
d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel
quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro
ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei
diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non
venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio
dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere
della prova eccessivo)
art. 2 punto 2
lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che
un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta',
le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli
possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato
membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della
condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione
o
Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne
in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione
malattia ed a carico di un genitore
straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga
un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata
indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha
effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a
carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato
membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il
diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma:
disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a
uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non
gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col
genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una
condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per
la sicurezza pubblica)
o
Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di
uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno
nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza,
ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni
siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei
diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea
o
Concl. Avv. Gen. C-67/14: i figli di un cittadino di uno Stato membro che
lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia
l'effettivo affidamento possono avvalersi, in quest'ultimo Stato, di un diritto
di soggiorno, senza che tale diritto sia soggetto alla condizione che essi
dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra
tutti i rischi in tale Stato
o
Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno
straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino
abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i
quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza
possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla
libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le
condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento
effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino
dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
Punto 30: in
particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da
soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di
un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
Punto 34: il
genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a
soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono
cittadini
Punto 35: in
linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto
di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i
minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
-
minori in tenera
eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non
dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle
disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente,
cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato
sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la
cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per
l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in
considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati,
comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta
di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
-
una decisione di
uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un
paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in
tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato
membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a
lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo
godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche'
tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul
territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per
mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in
questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale
persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla
nascita hanno condotto una vita familiare
o
Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo'
essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che
abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di
ottenere un visto ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno
o
Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non
puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il
semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro,
senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni
caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli
interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte
di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge
straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di
coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il
rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare
il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o
Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati
membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un
cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario
che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o
Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del
familiare si prescinde dalle sue
modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente
soggiornato legalmente in altro
Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come
modificato dal L. 129/2011
o
Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno
dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano
giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino
comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano
intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato;
e' irrilevante il fatto che al
momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione
della comunione di vita un tale familiare soggiorni
provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di
tale Stato in materia di asilo:
illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in
questa condizione
o
Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo
che uno Stato membro neghi al
cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto
cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro
di cui possiede la cittadinanza, il quale non
ha mai fatto uso del suo diritto
alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino
dell'Unione interessato, la privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti
attribuiti dallo status di cittadino
dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12
o
Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non
esiste alcun altro nesso con le
disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto
di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
nel caso
specifico si chiedeva (Punto 33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino
straniero titolare della responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[87],
al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un diritto di rimanere nel
territorio dello Stato membro d'origine del figlio, cittadino dell'Unione, con
conseguente rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del proprio diritto alla libera
circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro
l'ascendente
straniero di cui il cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai
fini della libera circolazione (Punti 55 e 56)
il vincolo coniugale non puo' considerarsi sciolto
fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi
che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di
divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente
convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto
derivato di soggiorno (Punto 58)
per essere
qualificato come familiare avente
diritto alla libera circolazione si richiede che il familiare del cittadino
dell'Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto
61)
le disposizioni
del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione non conferiscono alcun
diritto autonomo ai cittadini stranieri
(Punto 66; nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di
tutelare il diritto del cittadino dell'Unione)
esistono situazioni molto particolari in cui,
malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino
dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di
circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale,
il diritto di soggiorno al cittadino
straniero, familiare di tale
cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza
dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale
cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio
dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)
o
Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un
cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di
risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa
straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio,
cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il
figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale diniego
non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del godimento
effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di
cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
o
Sent. Corte Giust. C-529/11:
il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore
eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di
soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale
figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
i periodi di soggiorno in uno Stato
membro ospitante, conclusi dai familiari
stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino
comunitario, ed in assenza dei
requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non
possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di
tali familiari, del diritto di soggiorno
permanente
o
Sent. Corte Giust. C-457/12:
e' legittimo che
uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di
un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di
detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente
in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali
al familiare
straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno
derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza,
allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca
regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della
menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno
ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera
circolazione dei lavoratori
o
In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:
C-456/12:
-
la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione
europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza;
tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini
un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi
del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti
per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di
trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi
familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino
dell'Unione europea
-
il diritto
dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia
soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i
suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di
soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea
possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno
-
un cittadino
dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato
membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi;
purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e'
irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga
un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato
membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto
-
qualora decorra
del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro
di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro,
le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato
membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino
dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare
C-457/12:
qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui
possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo
lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato
dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione
europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e
l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino
dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto
di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino
dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio
di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato
membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea
sia un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione
allo scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore
di lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una
situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla
libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza
pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro
Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere l'opportunita'
offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un orientamento
chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il cittadino straniero,
familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede nel suo Stato membro
d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera circolazione, puo' rivendicare
un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d'origine in forza del
diritto dell'Unione europea
Condizioni per la celebrazione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)
Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla
quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
o
al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza
riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995);
se il rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o
non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da
un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata
davanti a un notaio
o
in mancanza di
nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni,
rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la
mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi
ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano
esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali
la mancata adesione di un nubendo alla religione dellaltro; nello stesso
senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
noze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari
(per il titolare di protezione sussidiaria
non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le
pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai
diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della
documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il
nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non
si tiene conto di tali condizioni
o
i nubendi
possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il
tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta,
l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'
o
il matrimonio
non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per
eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente
tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso
dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere
alle pubblicazioni
Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013
sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,
o
Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione
di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella
parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere
l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria
legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo,
potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato
rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali
contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico,
disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995
o
l'atto di
"nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una
forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve
trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al
contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto
fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi
puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito
richiesto ed e' necessario e sufficiente
che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di
ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate
Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio
in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale
(esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla
Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota:
queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante
l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile
presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010
Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono
rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di
quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello
contenuto nell'allegato alla
circolare
Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria,
fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle
certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa
locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle
Rappresentanze consolari britanniche in Italia
Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi
che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese,
inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato
in Danimarca; su tale documento verr apposta l'apostille, come previsto dalla
convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici
Celebrazione del
matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e
un non cittadino
o
la celebrazione
del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o
quando le parti non risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni
matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo
dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni
non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle
autorita' straniere
o
la richiesta
della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di
residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di
nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per
gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per
cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di
notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e'
effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo
dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il
minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2
c.c.; se
ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di
matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 101 del codice civile
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi
risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per
procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
La L. 94/2009
aveva modificato art. 116 c.c.
imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio
dello straniero in Italia, anche la
presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa
modifica, due sentenze
o
Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a
sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra
le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali
limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni
di soggiorno irregolare)
o
Sent. Corte
Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
lo straniero viene trattato in modo differenziato
rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben
potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva
una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia
sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost.,
in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in
contrasto con la Costituzione (Sent. Corte
Cost. 348/2007 e Sent. Corte
Cost. 349/2007)
Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di
Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni
matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo'
quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs.
286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.
(confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato
civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato
civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il
Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive
ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta
nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione
all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente
soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione
del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i
diritti dellUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i
matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al
ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su
Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo
sociale
Il sindaco di
Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e
ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e'
stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il
matrimonio (da articolo Repubblica)
Una cittadina
straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata
all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva
accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
Lo Stato e'
stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si
rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare
le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che
lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu
notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)
Il matrimonio di
un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato
estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in
violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della
Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e
pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato
civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in
Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63,
lettera d, DPR 396/2000),
purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010)
Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono
state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello
Stato (art. 28 L. 218/1995),
non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti,
quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine
pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio,
contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico,
come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto
per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
Non puo' essere
trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero
quando uno od entrambi i nubendi avevano meno
di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se
l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa
tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le
condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in
tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso
un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il
matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza
(Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
ai fini del
rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che
intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi
aderenti alla Convenzione di Monaco
5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun
Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere
alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede
l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino
italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale
dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di
verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la
cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di
effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio
da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
E' possibile trascrivere
nei registri relativi agli atti di matrimonio
quelli celebrati in Italia presso i
consolati stranieri fra cittadini
stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia stata stipulata una
convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello
Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito
alla Convenzione dellAja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge
in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000;
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile
2011)
Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni
di disoccupazione (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi in quanto lavoratore subordinato
o autonomo conserva il diritto di soggiorno (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce che e' conservato anche lo status di lavoratore; la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha censurato
sotto questo profilo la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 7,
co. 3 Direttiva 2004/38/CE) quando
o
e' temporaneamente inabile al lavoro per
infortunio o malattia
o
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende
l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato
di durata < 1 anno o prima che
sia stato maturato un anno di soggiorno,
lo status di lavoratore subordinato permane
per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita,
per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato,
e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione
degli ascendenti a carico; Sent. Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a
lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere
effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o
segue un corso
di formazione professionale (nota:
verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione
involontaria, lo status di
lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra
il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso
"salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la
condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)
Sent. Corte Giust. C-507/12: una donna
che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni
fisiche collegate alle ultime fasi
della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualita' di lavoratore ai sensi di art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purche' essa riprenda il suo lavoro o trovi un
altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo
figlio; note:
o
per determinare
se il periodo intercorso tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere
considerato ragionevole, e' compito
del giudice nazionale interessato
tenere conto di tutte le circostanze specifiche del procedimento principale e
delle norme nazionali applicabili che disciplinano la durata del congedo di maternita' (Punto 42)
o
non si puo
affermare che art. 7 par. 3 Direttiva 2004/38/CE elenchi in maniera esaustiva le circostanze
nelle quali un lavoratore migrante che non si trovi piu' in un rapporto di
lavoro possa tuttavia continuare a
beneficiare dello status di lavoratore
(Punto 38)
o
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-507/12: una donna, che si possa considerare temporaneamente
inabile al lavoro a causa delle limitazioni fisiche delle ultime fasi della gravidanza, mantiene lo status di lavoratrice sino al momento in cui e'
ragionevole che l'interessata torni al lavoro o cerchi un'occupazione, dopo la
nascita del figlio; per garantire l'osservanza del principio di non
discriminazione in base alla nazionalita', tale periodo non puo' essere inferiore
al periodo previsto dalla normativa nazionale che disciplina il periodo durante
il quale le donne incinte sono dispensate dall'obbligo di essere disponibili sul mercato del lavoro o di cercare attivamente
un'occupazione
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
In caso di cittadino comunitario che intenda
soggiornare per un periodo di durata superiore a 3 mesi, si applicano le
disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani (nota:
significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli
italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre
mesi)
L'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario e' comunque dovuta
quando siano trascorsi 3 mesi
dall'ingresso; gli e' rilasciata un'attestazione,
che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione e
possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007); l'attestato e l'istanza volta ad ottenerlo sono
soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007 e circ. Mininterno 8/10/2007)
L'iscrizione
anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino, e non e' vincolata
ad alcuna condizione oltre a quella della dimora abituale (circ. Mininterno 29/5/1995: elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e
soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle
consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali); se cosi' non
fosse si limiterebbe la liberta' di spostamento e di stabilimento del cittadino
sul territorio nazionale, violando art. 16 Cost.;
illegittima la richiesta di documentazione comprovante lo svolgimento di
attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione
che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i
componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del
richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997; nello stesso senso, riguardo a illegittimita' del
requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso, Trib. Brescia); nota: Trib. Ancona
ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un
senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto
Oltre a quanto
previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica (nota: l'art. 9, co. 3 del
D. Lgs. 30/2007 fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma
verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione
effettuata prima del termine di tre mesi) e' condizionata alla produzione di documentazione attestante
o
in caso di
cittadino soggiornante per lavoro,
l'attivita' lavorativa, subordinata
o autonoma, svolta
o
in caso di
cittadino soggiornante per motivi diversi
dal lavoro, la disponibilita' di risorse
per se' e per i familiari, e di assicurazione
sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino
soggiornante per studio o
formazione, di iscrizione al corso di
studio o formazione professionale
Nota: il fatto
che ai fini dell'iscrizione e della variazione
anagrafica si possa dar luogo (art.
1 L. 1228/1954
come modificato da L. 94/2009) alla verifica, da parte dei competenti
uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, puo' portare, al
piu', in caso di esito negativo
dell'accertamento, all'iscrizione anagrafica in qualita' di persona senza fissa dimora; il diniego dell'iscrizione o della
variazione angrafica contrasterebbe,
infatti, con art. 2 L. 1228/1954 e con art. 8, co. 3 Direttiva 2004/38/CE (che esclude l'imposizione di requisiti
relativi all'alloggio ai fini dell'iscrizione; ove si volessero imporre tali
requisiti ai fini dell'iscrizione anagrafica, l'iscrizione di cui all'art. 8 Direttiva 2004/38/CE non potrebbe
legittimamente essere identificata con l'iscrizione angrafica stessa); TAR Lombardia: la norma non condiziona l'iscrizione anagrafica alla prova della
regolarita' igienico-sanitaria dell'immobile da parte del richiedente, ma si
limita a stabilire che il procedimento volto alla attribuzione della residenza
puo' costituire l'occasione per una verifica igienico-sanitaria del luogo di
stabile dimora da parte dei competenti uffici comunali ai fini della adozione
di provvedimenti che riguardano l'immobile (sgombero, sanzioni per la mancanza
del certificato di abitabilita', etc.) e non la persona che intende risiedervi
Il certificato (verosimilmente,
l'attestato) di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai
sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: secondo una risposta della Commissione
europea a richiesta di informazioni, citata in Sent. Trib. Napoli, il certificato di iscrizione, con indicazione di nome, indirizzo e
data di iscrizione dell'interessato, deve essere rilasciato senza ritardo
Risposta della Commissione europea ad un'interrogazione di una parlamentare europea
(citata in Sent. Trib. Napoli): illegittima la richiesta
di certificato di nascita quale
prova di identita'
o
illegittimo
subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui
anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per
la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a
tre mesi
o
illegittimo
ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per
procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni; resta
salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo
dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Parere UNAR
su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini
comunitari alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di
affollamento
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
disponibilita' di risorse (torna all'indice del capitolo)
Risorse
necessarie per il cittadino comunitario soggiornante per motivi diversi dal lavoro e per i familiari
quantificate nella stessa misura prevista
per il ricongiungimento familiare
con lo straniero: non inferiore allimporto dell'assegno sociale (per il 2015,
5.830,76 euro, da All. 3 circ. INPS 1/2015) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei
familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso
limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore
a due (da D. Lgs. 160/2008)
Ai fini della
verifica della disponibilita' di risorse economiche deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva
personale dell'interessato (L. 97/2013)[88];
nello stesso senso, in precedenza, circ. Mininterno 21/7/2009: se l'interessato non raggiunge l'importo
minimo delle risorse nella
misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, va
effettuata una valutazione complessiva
della situazione personale, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto
dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato
rispetto all'obiettivo della Direttiva
Circ. Mininterno 21/7/2009 (emanata a seguito della Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4): il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti puo' essere
soddisfatto sia nella forma di
risorse periodiche, sia nella forma
di capitale accumulato; tali risorse
non devono necessariamente essere personali,
ma possono anche essere elargite da terzi
Sent. Corte Giust. C-218/14: il cittadino dell'Unione europea dispone, per se
stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non
divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante
durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengano in parte
da quelle del suo coniuge straniero
Note:
o
la quantificazione delle risorse appare
comunque contraria al disposto della
Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla
Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non
diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la
risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare
europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o
la
generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della
possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti
per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico
rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione
dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni
per studio o formazione risulta cosi' immotivato
La
disponibilita' di risorse puo'
essere dimostrata mediante autocertificazione,
ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007); l'autodichiarazione deve fornire informazioni
idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli,
anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000,
finalizzati a verificare la condizione di disponibilita' di risorse economiche,
il cui venir meno giustifica l'allontanamento dal territorio nazionale
(circ. Mininterno 18/7/2007); e' consentita anche la verifica della legittimita'
delle risorse disponibili, nei casi in cui tale verifica risulti opportuna (circ. Mininterno 21/7/2009)
o
illegittimo
subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al
possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza
tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
o
illegittimo
ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per
procedere all'accertamento della liceita' delle risorse dichiarate (nello
stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Parere UNAR
su una delibera del Comune di Meolo, sollecitato da lettera dell'ASGI: illegittimo condizionare l'iscrizione anagrafica dei cittadini
comunitari non lavoratori all'autocertificazione della disponibilita' di
risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo commisurato
all'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica
da parte dell'autorita' comunale della veridicita' e congruita'
dell'autocertificazione resa
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
attivita' lavorativa (torna all'indice del capitolo)
La documentazione
attestante l'attivita' lavorativa deve
essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro
autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento
del diritto di soggiorno per lavoro
(circ. Mininterno 18/7/2007); e' certamente idoneo ciascuno dei seguenti
documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):
o
per lavoro subordinato: ultima busta paga,
ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente
gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per
l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello Unificato Lav-assunzione, ai sensi del Decreto Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L. 2/2009,
circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione
all'INPS su modello semplificato per
l'assunzione), ricevuta di denuncia allINPS del rapporto di
lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della
filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota:
accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella
propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario
il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa
distaccataria)
o
per lavoro autonomo: certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita
IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo
(per svolgimento di libere professioni)
L'iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro (circ. Mininterno 8/8/2007, che fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori
subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo
neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
assicurazione sanitaria (torna all'indice del capitolo)
L'assicurazione sanitaria richiesta nei
casi di soggiorno per motivi diversi dal
lavoro deve
o
avere durata > 1 anno o a quella
del corso di studio o formazione, se
quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non
contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro,
che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
(circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado
di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le
modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
rimpiazzata da una nuova polizza in
caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in
italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
Il requisito
dell'assicurazione sanitaria si
considera soddisfatto per i
cittadini comunitari che presentino formulari
E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti,
familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in
Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in
Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in
altro Stato membro); non e' invece
soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), salvo che nei casi di cittadino comunitario che
non intenda trasferire in Italia la propria residenza (circ. Mininterno 21/7/2009; vedi sotto); nota: la TEAM garantisce l'accesso diretto alle
cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che
l'ha rilasciata
Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino
comunitario (torna all'indice del capitolo)
Casi particolari di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario:
o
cittadini
comunitari che soggiornano in Italia per motivi
religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita'
religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione
dell'onere del vitto e dell'alloggio,
vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in
Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta
dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:
in base ad art.
34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione
facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere
contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
non e' chiaro
se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi
legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
-
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
-
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o
minori
comunitari non accompagnati: sono
iscritti all'anagrafe sulla base della decisione
dell'autorita' giudiziaria minorile
che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e'
richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il
provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadini
comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono
iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art.
32 del DPR 223/1989 (nota:
questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini
comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto
meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una
supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si
tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs.
30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono
rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di
iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione
ha validita' per un anno; entro tale
termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione
d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della
popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere
conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno
per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di
durata superiore a 3 mesi (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione
ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano
effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954
e art. 32, co. 1, DPR 223/1989),
dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)
l'iscrizione,
che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo
restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)
si applica
comunque il termine di 3 mesi ai
fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da
art. 32, co. 4 DPR 223/1989
quale condizione d'iscrizione
ai fini della
dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si
considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o
genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno
citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio
dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e'
all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il
familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di
trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co.
2 T.U.
o
coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di
prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla
base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della
famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da
risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica
del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
o
cittadino
comunitario in possesso, alla data
di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della
carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non
ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare
l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava:
"e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente";
in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino
comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica;
verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in
virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che
chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere
iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta
implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione
anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno
(art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con
formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o
cittadino
comunitario, gia' iscritto all'anagrafe
in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto,
che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a
documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il
diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora
abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di
avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto,
restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia
ottenuto l'iscrizione all'anagrafe
in base alla circ.
Mininterno 18/10/2006 prima
della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta
senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare,
di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007,
mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della
ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata
richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi
requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di
avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)
o
cittadino
comunitario in possesso di un titolo di
soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso
di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007,
il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera
verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre
disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o
la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un
monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di
soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il
solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in
corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora
abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione
angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura
competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o
cittadino
comunitario che abbia chiesto la carta
di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai
sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di
soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di
richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con
autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007
(circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a
campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della
carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto
di soggiorno; impugnazione; cancellazione (torna
all'indice del capitolo)
Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento
dei requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi, possono essere avviate
forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di
polizia (circ. Mininterno 18/7/2007)
Il Comune, qualora nel corso degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto (circ. Mininterno 6/4/2007)
Qualora,
nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata > 3 mesi l'amministrazione adotta
un provvedimento di rifiuto
dell'iscrizione (circ. Mininterno 18/7/2007)
Avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno di durata inferiore o superiore a 3
mesi e, in particolare, avverso il provvedimento negativo in relazione
all'iscrizione anagrafica motivato da mancanza dei requisiti previsti dal D.
Lgs. 30/2007 e' ammesso il ricorso
davanti al tribunale ordinario del
luogo di dimora del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
L'allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare straniero e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007) e comporta la cancellazione
anagrafica (D. Lgs. 32/2008)
Cancellazione dalle liste della popolazione residente (con conseguente interruzione
del periodo richiesto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente o,
in alcuni casi, per l'acquisto della cittadinanza) per irreperibilita in
occasione di censimento o in seguito a ripetuti controlli; note:
o
il rischio di
cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato
recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia
Romagna
ai fini della
cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento,
l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna
azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante
(persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone
temporaneamente presenti in convivenze nel terriotrio del Comune), ne' sia
assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona
senza fissa dimora
al fine di
rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale,
affissione di manifesti, etc.
deve essere data
notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione
la cancellazione
non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso
dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)
per persone
iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in
quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso
ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo
avviso dell'avvio del procedimento
in caso di
persona censita, ma non risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale
d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui
all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per
l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica
del requisito di dimora abituale
Avverso il provvedimento
di rigetto dell'istanza per la mancanza
dei requisiti previsti dalla L.
1228/1954 e dal DPR
223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007) puo' essere presentato ricorso al Prefetto entro 30
gg. dalla comunicazione del provvedimento
Circ. Mininterno 4/7/2011: le controversie in materia di iscrizione e cancellazione
anagrafica sono di competenza del giudice ordinario; l'amministrazione
svolge un'attivita' vincolata, potendo solo
accertare la sussistenza dei requisiti
e non disponendo di alcun potere discrezionale (sent. Cass. SS.UU. 449/2000,
Sent. Cons. Stato 14/1990, TAR Piemonte);
il decreto prefettizio che decide un
eventuale ricorso anagrafico (art.
36 DPR 223/1989)
puo' essere impugnato solo davanti al giudice
ordinario, e non piu' davanti al Presidente della Repubblica (coerentemente
con art. 7, co. 8 c.p.a.,
che stabilisce come tale ricorso sia ammesso unicamente per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa); si applica, in materia, il termine
di ordinaria prescrizione decennale
previsto dall'articolo 2946 c.c.
Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino
comunitario (torna all'indice del capitolo)
Oltre a quanto
previsto per gli italiani, l'iscrizione
anagrafica del familiare che non
abbia un autonomo diritto di soggiorno (nota: verosimilmente tale iscrizione e'
obbligatoria nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la
disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a
soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno) richiede la
presentazione
o
di un documento di identita', per il
familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare
straniero (L. 129/2011)
o
di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L.
129/2011), che attesti la qualita'
di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di
familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere
autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000
(circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero
occorre esibire
un estratto
dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
o
della documentazione ufficiale attestante
l'esistenza di una stabile relazione
con il cittadino comunitario, nel caso del partner
il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o
dell'attestato
di richiesta di iscrizione anagrafica
da parte del cittadino comunitario;
e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la
nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
L'amministrazione
comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di
iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino
comunitario; l'iscrizione di tale
familiare e' perfezionata solo dopo
l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura
dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007)
In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari
che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali
lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione
(circ. Mininterno 18/7/2007):
o
assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio
nazionale
o
autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della
disponibilita' di risorse
sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per
il ricongiungimento familiare con lo straniero
TAR Lombardia: illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei familiari
stranieri di cittadini comunitari alla presentazione della carta di soggiorno
per familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o
della variazione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni
relative alle dichiarazioni di residenza
ai fini di iscrizioni e variazioni anagrafiche (art. 5 L. 35/2012 e Circ. Mininterno 27/4/2012):
o
la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il
cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei
requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via
telematica se e' soddisfatta almeno una
delle seguenti condizioni:
la dichiarazione
e' sottoscritta con firma digitale
l'autore e'
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita'
elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che
ne consentano l'individuazione
la dichiarazione
e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del
dichiarante
copia della
dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del
documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica
semplice
o
sul sito
istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le
dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)
o
perche' la
dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014,
inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare
legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace
l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa
dichiarazione[89]; nota: Circ. Prefettura Padova 2/3/2015, riporta il contenuto di Circ. mininterno 24/2/2015,
secondo cui chi occupi abusivamente
un immobile ha comunque diritto all'iscrizione anagrafica "per domicilio", in analogia con il
caso di persone prive di fissa dimora, garantendosi cosi' il diritto
all'iscrizione anagrafica e dei diritti costituzionalmente garantiti - diritto
all'identita', al voto, all'assistenza sanitaria, etc. - dei quali l'iscrizione
anagrafica e' il presupposto fondamentale) deve essere compilato nelle parti
obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento
di riconoscimento del dichiarante; in caso di cittadino comunitario o di suo familiare
straniero, i documenti
attestanti il diritto all'iscrizione
(all. B circ. Mininterno 27/4/2012)
o
la dichiarazione
e' registrata entro 2 gg lavorativi,
con effetto giuridico dalla data di presentazione
o
in caso di
iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa
tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi
dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla
data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di
rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi
dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti
riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova
residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di
famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in
possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg
prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la
prefettura
o
accertamenti
effettuati entro 45 gg in relazione
al requisito di dimora abituale e degli altri requisiti specifici previsti per
i cittadini comunitari e per il loro familiari stranieri
o
dichiarazioni mendaci comportano la decadenza
dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o
in caso di esito negativo degli accertamenti
(anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica
precedente
o
discordanze
tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica
sicurezza
o
accertamente
possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in
caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data
comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta
o
trascorsi 45 gg senza che sia stata
effettuata comunicazione di
requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
Carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione (torna all'indice del capitolo)
Il familiare straniero, trascorsi 3 mesi dall'ingresso (nota: non e'
chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso
di raggiungimento del cittadino comunitario, dell'ingresso di questi; in caso
di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu' avanzato tra i 3
mesi successivi all'ingresso del cittadino comunitario e gli 8 gg. successivi
all'ingresso del familiare straniero) chiede alla questura competente per territorio la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"
Documentazione da presentare:
o
passaporto
valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o
documento,
rilasciato dall'autorita' competente
del paese d'origine o di provenienza
(L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare
o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare
affetto da gravi problemi di salute;
circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino
straniero occorre esibire
un estratto
dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
o
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato
dallo Stato (L. 97/2013)
o
attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da
parte del cittadino comunitario
o
4 foto in formato tessera
Nota: il
riferimento esplicito alle situazioni corrispondenti ai membri della famiglia per i quali lo Stato italiano facilita il soggiorno significa che
anche a tali membri e' rilasciata la carta
di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione
La richiesta
della carta va presentata in bollo (circ. Mininterno 18/9/2009)
La richiesta della carta puo' essere
presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007)
All'atto della
richiesta della carta, e' rilasciata una ricevuta
secondo il modello definito da decreto del Mininterno
Il rilascio
della carta e' soggetto ad imposta di bollo di euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013
e circ. Mininterno 27/6/2013)[90]
per ogni foglio (circ. Mininterno 18/9/2009); nota: evidente violazione di art. 10, co. 6 D.
Lgs. 30/2007, in base al quale il rilascio della carta e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento
La carta ha una validita' di 5 anni (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede
che la durata sia inferiore se tale e' la durata del soggiorno previsto per il
cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 in relazione al caso
di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l'indipendenza
della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in
realta', solo apparente); la validita' non
decade in caso di assenze di
durata non superiore a 6 mesi l'anno,
o di durata superiore per
assolvimento di obblighi militari, o
di durata non superiore a 12 mesi
consecutivi per motivi rilevanti
(quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione
professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta
all'interessato l'onere di
documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita' della carta
Nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il
modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, e'
rilasciato il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (un permesso UE slp, in base alle
disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs.
3/2007; in questo senso, Mess. INPS 4602/2008); nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto
del Mininterno (confermato da circ. Mininterno 11/10/2013)
Nota: il
D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30,
co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al
familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi'
non disciplinato esplicitamente il
caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno, ma
sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini
italiani o comunitari delle disposizioni
del T.U. se piu' favorevoli;
es.: il genitore naturale di minore comunitario soggiornanti in Italia con
l'altro genitore - da L. 94/2009 -); verosimilmente, in tali casi, deve essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari
Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul
diritto di soggiorno del familiare (torna
all'indice del capitolo)
In caso di decesso o di partenza dall'Italia del cittadino
comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, ovvero di divorzio o annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe
anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse
parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), il familiare comunitario che non abbia gia' maturato il diritto di
soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del
cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa, perde il diritto di soggiorno, salvo che non abbia maturato i requisiti per un autonomo diritto di soggiorno o sia familiare di altro cittadino comunitario titolare in via principale di diritto
di soggiorno (nota: mia interpretazione di una clausola altrimenti pleonastica)
In caso di decesso o di partenza dall'Italia del cittadino
comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno (nota: non e' considerato il caso di divorzio o annullamento del matrimonio)
il figlio (nota: verosimilmente,
anche il figlio del coniuge) iscritto in un istituto scolastico e il genitore affidatario di tale figlio
mantengono il diritto di soggiorno
fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti
normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare
della presenza e delle cure del
genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore
non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi
in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello
Stato
In caso di partenza dall'Italia del cittadino comunitario titolare in via
principale del diritto di soggiorno il familiare
straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno, salvo che nel caso in cui il figlio del cittadino comunitario (nota:
verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio e il genitore affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti
normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare
della presenza e delle cure del
genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore
non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi
in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa
In caso di decesso del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di
soggiorno, il familiare straniero perde il diritto di soggiorno, salvo che si verifichi una delle
seguenti condizioni:
o
il familiare straniero maturi il diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del cittadino
comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa
o
il figlio del cittadino comunitario (nota:
verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio (anche straniero) e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono
il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti
normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo
che il figlio continui a necessitare
della presenza e delle cure del
genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore
non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi
in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello
Stato
o
il familiare
straniero ha soggiornato legalmente
in Italia per almeno un anno prima
del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il
periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino
straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di
questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e soddisfa una delle seguenti due condizioni:
essere gia'
titolare di diritto di soggiorno
permanente
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od
autonoma o disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti per
non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti
i rischi in Italia
far parte del nucleo familiare, gia'
costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
(nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale
anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)
In mancanza del requisito di un anno di soggiorno legale anteriore
al decesso del cittadino comunitario,
al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo' essere rilasciato (nota:
verosimilmente, purche' soddisfi una delle altre due condizioni) un permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro; nota: disposizione positiva, non prevista
dalla Direttiva 2004/38/CE (discende
da art. 28, co. 2 T.U.)
In caso di divorzio dal cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di
soggiorno o di annullamento del
matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), il familiare
straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno (nota: la
formulazione dell'art. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra
mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia
formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero'
con il successivo art. 16, co. 2; l'art. 12, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, in ogni
caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno), salvo che
o
l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od
autonoma o disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti per
non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento
con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle
condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti
i rischi in Italia
far parte del nucleo familiare, gia'
costituito in Italia, di una persona
che soddisfi la condizione precedente
o
e sia verificata, contemporaneamente, una
delle seguenti altre condizioni:
il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione
registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o,
secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa
fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso
meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione
del rapporto coniugale prima che
siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal momento
che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un inammissibile
vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai intollerabile,
in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta' della persona
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner,
ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione
italiana) ha ottenuto l'affidamento dei
figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o
partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria
il familiare
straniero risulti parte offesa in
procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati
contro la persona commessi nellambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa
riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni
particolarmente difficili")
il coniuge straniero (nota: o partner,
secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i
coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a
condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate in
Italia, e fino a quando esse
sono considerate necessarie
Ove non sia soddisfatta alcuna di queste
ultime condizioni, al familiare
straniero che resta privo del diritto di soggiorno a seguito di divorzio o
annullamento del matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana) puo' essere rilasciato
(nota: verosimilmente, purche' soddisfi una delle due condizioni precedenti) un
permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro (nota: disposizione positiva, non prevista
dalla Direttiva 2004/38/CE; discende da art. 28, co. 2 T.U.)
Sent. Corte Giust. C-218/14: uno straniero, divorziato da un cittadino
dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno
nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di
divorzio, non puo' fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale
Stato membro, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia
preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dallo stesso Stato
membro (nota: prevale cioe' la
disciplina relativa al caso di partenza del cittadino comunitario, non quella
relativa al divorzio); in precedenza,
Concl. Avv. Gen. C-218/14: ne' la Direttiva 2004/38/CE riconosce allo straniero, successivamente alla
partenza del coniuge cittadino dell'Unione, il diritto di soggiorno nello Stato
membro ospitante fino alla definitiva conclusione del procedimento di divorzio
Note:
o
i coniugi
possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra
quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base
della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
Trib. Milano
(in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
-
l'accordo che
designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi
nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto
dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso
del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti
tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
-
le parti devono
essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile
(Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la
volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di
causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal
disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995,
che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente
residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex
art. 709 c.p.c.,
che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la
manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia
applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
sussiste la
giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale
giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di
divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel
processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995);
in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un
matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere
trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli
artt. 64 e seguenti L. 218/1995
dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un
semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
le sentenze di
divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute
efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine
pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non
risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi
sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime
parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
la trascrizione
della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a
un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha
provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
in caso di
divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in
conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla
trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di
cui all'art. 64 L. 218/1995;
in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario
all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti
l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
quando sia
accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale,
riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio
sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale
presupposto, un preventivo periodo di separazione
in mancanza di
una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri
relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine
pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto
unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la
donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo
stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla
competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di
ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo'
rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai
fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla
trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995
la sentenza
straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle
contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti
contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995)
e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione
(che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova
applicazione art. 67 L. 218/1995
o
secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja
1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio
o una separazione solo se sono
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai
principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il
divorzio egiziano (talaq), dato che
il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e
non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la
moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in
mancanza del consenso del marito (khola)
o
secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio
del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il
diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto
dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una
causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
o
Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di
un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta
dall'Ufficiale di stato civile la sentenza
straniera di divorzio tra due cittadini
italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio
richiesto congiuntamente dalle parti)
o
circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia
del divorzio da parte di un'autorita'
straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della
disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di
divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito
dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della
scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia'
dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita'
dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio
vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in
giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del
vincolo coniugale
o
Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel
caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della
distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce
in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della
pari responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[91];
l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso
l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con
l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico
Nota: in
base ad art. 28, co. 2 e art. 30, co. 5 T.U., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente (comunitario o straniero) del cittadino comunitario o
del suo coniuge che compia, in
Italia, 21 anni o che cessi di essere a carico del genitore o del suo coniuge
prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di
durata non superiore a tre mesi (torna
all'indice del capitolo)
Salvo che
costituiscano un pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza pubblica,
il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di
soggiorno per periodi di durata non
superiore a 3 mesi finche' dispongono (verosimilmente, come nucleo
familiare) di risorse in misura non
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento
con straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allimporto dell'assegno
sociale aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota
relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo
dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due); nota: la quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita' di non
gravare sull'assistenza sociale, e mal si accorda con l'ovvia assenza di
controlli in ingresso
Il ricorso da parte di un cittadino
comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza
pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva
erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della valutazione
relativa al fatto che il cittadino sia un onere
eccessivo per l'assistenza pubblica
Il cittadino
comunitario e il suo familiare straniero possono presentare dichiarazione di presenza presso un
ufficio di polizia, con le modalita' definite da un decreto del Ministro
dell'interno (non ancora emanato); in mancanza di dichiarazione, si presume, fino a prova contraria, che il
soggiorno sia durato piu' di 3 mesi (D. Lgs. 32/2008); nota: una volta che
sara' fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che
non puo' essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista
straniero), sara' verosimilmente impossibile
dimostrare che sia scaduto tale termine
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore
a 3 mesi finche' soddisfano le condizioni
previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto; la verifica della sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle stesse condizioni (L.
129/2011; nota: disposizione coerente con la Direttiva 2004/38/CE, che prevede come, in caso di dubbio sulla
permanenza delle condizioni, possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche)
Il ricorso da parte di un cittadino
comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza
pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento); Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: solo l'effettiva
erogazione di aiuti assistenziali pubblici e' rilevante ai fini della
valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l'assistenza pubblica
Nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede
che lo scadere del documento di
identita' o del passaporto non giustifichino l'allontanamento
(coerentemente con Sent. Corte di Giustizia C-215-03, secondo la quale il diritto di soggiorno non e'
pregiudicato dalla mancanza di un documento di identificazione valido, se la
persona puo' provare la propria identita' con ogni mezzo consentito dal diritto
nazionale dello Stato membro in cui si trova)
In ogni caso, il
cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati
dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza
pubblica, se risulta soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
o
il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;
o
il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa
quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di
dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e'
chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre
mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero,
avendo reso dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art.
2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002, non e'
stato escluso dallo stato di
disoccupazione ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002 (nota:
art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad art. 4 D. Lgs. 297/2002); nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni,
sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a
seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a
quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione
si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione
del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di
prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto
ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di soggiorno permanente (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente (non
subordinato alle condizioni previste per il diritto di soggiorno temporaneo) se
soddisfa una delle seguenti condizioni:
o
ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi; nota: secondo
Sent. Corte Giust. C-325/09 e Sent. Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-529/11), per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno
con il perdurante possesso dei requisiti
che consentono di beneficiare di un diritto
di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere
dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del
diritto di soggiorno permanente, i periodi
di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello
Stato di appartenenza, purche' siano
stati caratterizzati dal possesso dei
requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno; Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione
nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un
cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in
tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini
dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno
permanente
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma,
avendo maturato il diritto alla pensione
di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a
quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale
pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa
riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui
la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia;
l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a
maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli
ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di
disoccupazione involontaria, di
sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di
assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per
motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato
continuativamente in Italia almeno negli
ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi
trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino
comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il
caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di
sopravvenuta incapacita' lavorativa
permanente, dopo aver soggiornato
continuativamente in Italia per almeno
2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi
lavorando in altro Stato membro)
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di
sopravvenuta incapacita' lavorativa
permanente ed e' coniugato con
persona in possesso di cittadinanza
italiana o che l'ha persa a
seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il
caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al
matrimonio dalla legislazione italiana)
o
cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di
sopravvenuta incapacita' lavorativa
permanente, dovuta a infortunio sul
lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico,
almeno in parte, di una istituzione dello Stato
o
esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma
in altro Stato membro, continuando a
risiedere in Italia, con permanenza
delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive
la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i
periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per
malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o
infortunio)
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare, con
cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per
cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro);
nota: non gode dello stesso vantaggio
il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il
diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni -
es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o
subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino decede,
mentre ancora svolge attivita'
lavorativa autonoma o subordinata, avendo
perso il coniuge superstite la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
Il familiare straniero di cittadino
comunitario acquista il diritto di
soggiorno permanente se soddisfa una
delle seguenti condizioni:
o
ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs.
30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del
soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del
coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana; in questo
senso, Sent. Corte Giust. C-244/13)
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare, con
cittadino comunitario che abbia acquistato
in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del
familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione
di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il
familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di
soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il
familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o
subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno
continuativo in Italia
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o
soggiorna in
Italia, in quanto familiare di
cittadino comunitario, e tale cittadino
decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o
subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a
seguito del decesso del cittadino
comunitario di cui era familiare,
essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o
ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a
seguito di divorzio o annullamento
del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di
scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio
dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni
previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale,
diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza
economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Sent. Corte Giust. C-244/13: si deve considerare che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente lo
straniero che, nel corso di un periodo continuativo di cinque anni antecedente alla data di recepimento della Direttiva 2004/38/CE, abbia soggiornato in uno Stato membro, in qualita'
di coniuge di un cittadino dell'Unione lavoratore nel medesimo Stato membro, sebbene, nel corso del suddetto
periodo, i coniugi abbiano deciso di
separarsi, abbiano iniziato a convivere
con altri partner e l'alloggio occupato dal suddetto cittadino straniero
non sia stato ormai piu' fornito ne' messo a disposizione di quest'ultimo dal
suo coniuge cittadino dell'Unione
Il diritto di soggiorno permanente si perde
a seguito di assenze dall'Italia di
durata superiore a 2 anni consecutivi
Il Comune rilascia al cittadino
comunitario titolare di diritto di
soggiorno permanente, entro 30 gg. dalla richiesta corredata della
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, un attestato che certifichi la titolarita'
del diritto; in luogo dell'attestato puo' essere inserita apposita istruzione
nel micro-chip della carta di identita' elettronica; l'attestato e l'istanza
volta ad ottenerlo sono soggetti ad imposta di bollo (nota Agenzia delle entrate 4/10/2007)
Al familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia gratuitamente (salvo rimborso del costo materiale), entro
90 gg. dalla richiesta, una "carta
di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei"; la richiesta deve essere presentata prima della scadenza della carta di
soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede
che la sanzione in caso di mancato rispetto di tale termine debba essere
proporzionata e non discriminatoria; dovrebbe quindi essere escluso la
possibilita' di diniego della carta di soggiorno permanente)
La validita' della carta di soggiorno
permanente per familiari di cittadini europei decade per assenze
dall'Italia di durata superiore a 2 anni
consecutivi
Continuita' del soggiorno (torna all'indice del capitolo)
La continuita' del soggiorno puo' essere dimostrata nei modi previsti dalla
legge (nota: significa "con ogni mezzo di prova"?)
Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a 6 mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi
militari, o di durata non superiore
a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza,
maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato) - quelle, cioe', che non fanno perdere
validita' alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione;
l'interessato ha l'onere di documentare
i motivi dell'assenza di durata
superiore a 6 mesi (circ. Mininterno 10/4/2007); i periodi di assenza tollerata sono computati
quali periodi di soggiorno (circ. Mininterno 6/4/2007)
Nel computo
degli anni di soggiorno e' incluso,
anche per i cittadini neocomunitari, il periodo di soggiorno antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007; si
considera come data di decorrenza la data
d'inizio di validita' del titolo
di soggiorno gia' posseduto dall'interessato (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: verosimilmente, si deve intendere la data di
inizio del periodo di ininterrotto possesso di un qualsiasi titolo di soggiorno
valido)
Giurisprudenza della Corte di Giustizia:
o
Sent. Corte Giust. C-162/09: i periodi
di soggiorno ininterrotti di 5 anni,
compiuti anteriormente alla data di
scaenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006)
sulla base di strumenti del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data,
devono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente;
assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi,
intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale
ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a
pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente
o
Sent. Corte Giust. C-325/09:
per soggiorno legale deve
intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di
soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-529/11) e Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche,
d'altra parte, come rilevino, ai
fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono
di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere in considerazione tali
periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva 2004/38/CE un effetto retroattivo,
ma solo di attribuire un effetto presente a situazioni createsi anteriormente
alla data di trasposizione di tale direttiva; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota: in caso di cittadino straniero
che acquisisca la cittadinanza di uno Stato membro UE (ad esempio: moldavo che
acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi pregressi di soggiorno legale in
uno Stato membro possono essere computati ai fini della maturazione del diritto
di soggiorno permanente?
i periodi di soggiorno compiuti anteriormente
alla data di scadenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) unicamente sulla base di un permesso di soggiorno validamente rilasciato ai sensi della
normativa alora vigente, ma senza
che fossero soddisfatti i requisiti
per poter beneficiare di un qualsivoglia diritto
di soggiorno, non possono essere
considerati legalmente compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; tali
periodi sono da considerare alla stregua di "assenze": se di durata
inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti successivamente ad un soggiorno
legale ininterrotto di 5 anni, non incidono sull'acquisizione del diritto
permanente
o
Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione
nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un
cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in
tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini
dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno
permanente
La continuita' del soggiorno del cittadino
comunitario e' accertata dal Comune sulla base dell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 6/4/2007)
La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello
Stato (nota: la Direttiva 2004/38/CE stabilisce che l'interruzione si abbia in caso di valida esecuzione del provvedimento);
l'allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare straniero e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007) e comporta la cancellazione
anagrafica (D. Lgs. 32/2008)
Dimostrazione della titolarita' del diritto di
soggiorno e dei requisiti corrispondenti (torna
all'indice del capitolo)
I requisiti previsti per il
riconoscimento del diritto di soggiorno
(di qualunque durata) possono essere dimostrati
nei modi previsti dalla legge (nota: significa "con ogni mezzo di
prova"?)
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo
di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L. 129/2011)
il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un
diritto; Trib. Bergamo applica questo principio al caso di familiare straniero di italiano,
affermando che l'esercizio dei diritti connessi alla titolarita' del diritto di
soggiorno (nel caso, il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001) non e' condizionato al possesso della carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino dell'Unione europea, ma solo all'integrazione delle
condizioni che ne consentirebbero il rilascio (nello stesso senso, Trib. Firenze)
Sent. Corte Giust. C-325/09: dal momento che il rilascio di qualunque titolo di
soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03), il semplice
possesso di un tale titolo non assimila il soggiorno a un "soggiorno legale" ai fini della
maturazione del diritto di soggiorno permanente; nota: questo non implica, pero', un obbligo del cittadino
comunitario o del suo familiare di lasciare lo Stato membro ospitante, essendo
tale Stato a dover esercitare la facolta' di allontanare il soggetto privo dei
requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno
Nota:
secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare
l'esistenza di un matrimonio
celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino
straniero occorre esibire
o
un estratto
dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune
italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o
idonea
documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza,
quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora
uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di
residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000,
puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto
trascritto
Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)
Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di
studio conseguiti in Stati diversi
dall'Italia (circ. MIUR 20/4/2011):
o
i cittadini
italiani o comunitari, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo e i cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno
Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere
corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani
di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio
finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente
ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o
il
riconoscimento puo' riguardare anche
i titoli acquisiti in Paesi non appartenenti alla UE
o
la competenza e'
degli Uffici Scolastici regionali
o
documentazione
da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):
domanda di equipollenza
diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di
residenza, in caso di riconoscimento di titolo di scuola secondaria di primo
grado; di qualunque provincia, per il riconoscimento del titolo di scuola
secondaria di secondo grado) su apposito modello
titolo di studio
rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo
originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana o da un
traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ. MIUR 20/4/2011: tale richiesta
corrisponde pero' ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere
dell'amministrazione competente di compiere le proprie valutazioni anche quando
la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro
richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti; in questo senso,
sent. Cons. Stato 4613/2007)
certificato di
cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un Paese
parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)
curriculum degli studi,
redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con
indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
programma delle materie
oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana (nota: secondo la Scheda Minlavoro sul riconoscimento
formale dei titoli di studio, il programma per materie e'
richiesto per il riconoscimento dei titoli di scuola secondaria di II grado,
non per quelli di scuola secondaria di I grado); quando risulti troppo
difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie
studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato
nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche
questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata rivolta la
richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ. MIUR 20/4/2011)
ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati
riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano
eventuali atti (anche in
fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in
mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di lingua italiana
dichiarazione della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio
di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e' stato
conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
elenco in duplice copia
dei documenti e titoli presentati
o
le prove
integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR
1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o
l'Ufficio
scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile
all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo
di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
o
la dichiarazione
di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico
provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio
straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove
integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle
eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)
In mancanza di
dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un
corso, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento
del titolo conseguito in ambito europeo, ai soli fini dell'ammissione al corso (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 12 L. 29/2006);
documentazione richiesta:
o
fotocopia del
documento di identita'
o
fotocopia del
bando del corso
o
copia autentica
del titolo di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo
di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano
degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti allAccordo
sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica (circ. MIUR 20/4/2011):
o
nel caso di
procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati
membri dellUnione europea o a Stati aderenti allAccordo europeo o alla
Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di
perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro
attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato,
l'"ente responsabile" valuta, su richiesta dell'interessato
(presentata mediante apposito modello) e
previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei
titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica
(art. 12 L. 29/2006)
o
"ente
responsabile": ente con natura privatistica, che abbia interesse a
reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
enti o amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati
dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a
corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)
o
ai fini
dell'accesso di cittadini comunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati
agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 D. Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza
tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini
comunitari che non siano in possesso di un decreto di equipollenza al
corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente ai fini di quello specifico concorso, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando
l'apposito modulo
o
nota: nel Vademecum Pro.Ri.Ti.S. si afferma che
la domanda deve essere
presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al MIUR (in caso di titolo
universitario, all'Ufficio IX della DG per l'Universit, lo Studente e il
Diritto allo Studio Universitario; in caso di titolo di scuola secondaria di
secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento per lIstruzione - DG
Ordinamenti Scolastici)
la valutazione del MIUR
e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata ai fini della
partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non vincolante, nel
caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un
privato
ottenuta la valutazione
del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento
della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento
Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione
degli studi nelle istituzioni scolastiche in Italia da parte di cittadini comunitari (circ. MIUR 20/4/2011):
o
subordinatamente
al requisito dell'eta', che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia
seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio
nazionale, a partire dai 10 anni, il consiglio di classe puo' consentire
l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche
mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sullintero programma
prescritto per l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D. Lgs. 297/1994)
o
in caso di
iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado,
l'interessato puo' alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di
equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; se
cittadino straniero, il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica puo'
subordinare l'accoglimento della richiesta al superamento di prove integrative
Riconoscimento dei titoli accademici o degli studi
accademici parziali da parte di
cittadini comunitari (Vademecum Pro.Ri.Ti.S.):
o
finalita':
ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi
universitari
o
effettuato, in
autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30 (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei
titoli di studio osserva come
l'Ateneo effettui il riconoscimento per comparazione tra il contenuto formativo
del percorso di studi realizzato e il contenuto formativo previsto dall'analogo
corso di laurea attivo presso lo stesso Ateneo; la domanda di riconoscimento
deve essere quindi presentata ad un Ateneo che abbia un corso di studi analogo
a quello relativo al titolo che si vuol far riconoscere)
o
documentazione
richiesta (nota: la Scheda Minlavoro sul riconoscimento formale dei
titoli di studio osserva come atenei
diversi possano richiedere documentazione diversa):
modulo di
domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei
diploma di
maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore
titolo
accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o
diploma supplement
elenco degli
esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita'
teorica e ore di attivita' pratica
programma degli
esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o
i documenti
scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in
italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo
prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata
conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un
Tribunale italiano
o
i documenti in
fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un
cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano
o
esito possibile:
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il
numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
esito negativo
o
il richiedente
puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza
del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua
revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
Riconoscimento dei cicli
e dei periodi di studio svolti
all'estero e dei titoli di studio
stranieri rilasciati da Paese aderenti alla Convenzione di Lisbona 11/4/1997
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore,
ratificata con L. 148/2002, ai fini
dell'accesso all'istruzione superiore,
del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento
dei titoli universitari italiani, effettuato dalle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria, in
autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, salvi gli accordi
bilaterali in materia, entro 90 gg
dalla presentazione dell'istanza (L. 148/2002); nota:
art. 48 DPR 394/1999 prevede (senza che si configuri un esplicito contrasto con
le disposizioni successive) che
o
per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita'
accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o
in mancanza di
riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che
il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o
sia sempre
possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
Si applicano le
disposizioni del DPR 189/2009
(90 gg per la decisione; 30 gg per presentare istanza di riesame) al riconoscimento dei titoli di studio stranieri rilasciati da Paese aderenti alla
Convenzione di Lisbona 11/4/1997 per il riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore, ratificata con L. 148/2002, quando il
riconoscimento sia finalizzato a
o
accesso ai pubblici concorsi
o
attribuzione di punteggio per la definizione della
graduatoria in caso di pubblici concorsi
o
progressione in carriera all'interno di una pubblica
amministrazione
o
determinazione di questioni previdenziali
o
iscrizione ai Centri per l'impiego
o
accesso al praticantato o al tirocinio successivi al
conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o
registrazione del contratto da parte della Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica
di volontario o cooperante, ai sensi della
L. 49/1987
o
partecipazione a
selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o
riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o
partecipazione
alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse
di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
L'Italia ha
sottoscritto accordi con diversi paesi (Allegato 2
alla Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni)
volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio e applicabili solo a
determinate Universita' (indicate in ciascun accordo)
Per partecipare
a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, i
cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di studio estero di
qualsiasi livello (scuola secondaria o istruzione superiore) devono presentare
all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al
concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di
essere ammessi al concorso in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001;
contestualmente, devono inviare al Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di riconoscimento
dell'equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, finalizzato alla
sola partecipazione al concorso (comunicato Dipartimento politiche dell'Unione europea
17/2/2015)
Studio universitario (torna
all'indice del capitolo)
L'iscrizione universitaria di cittadini
comunitari in possesso di titolo di studio estero, che non sia stato dichiarato
equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado
dall'Ufficio scolastico regionale, e' regolata da art. 147 del RD 1592/1933;
i candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita'
prescelta secondo le prescrizioni autonomamente stabilite dall'Ateneo (Nota MIUR 18/5/2011)
Ai fini
dell'ammissione ai corsi di
specializzazione (non medica, da Nota MIUR 18/5/2011), di master o di dottorato, i cittadini comunitari
presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita', secondo le
prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di traduzione
ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore
in loco a cura della Rappresentanza italiana competente; ai fini della
traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori
ufficiali (Nota MIUR 18/5/2011)
I cittadini
comunitari accedono alle scuole di
specializzazione mediche a parita'
con gli italiani: laurea e abilitazione riconosciuta dal Minsalute, domanda
presentata al MIUR[92]
entro i termini previsti per gli italiani (circ. MIUR 3/4/2015)
Nota MIUR norme 2011-2014: le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria sono obbligatorie anche per gli studenti che
provengono da Universita' estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti
corsi
I cittadini
comunitari che intendono frequentare uno o piu' corsi singoli o stage possono iscriversi, secondo le
seguenti modalita' (Nota MIUR 18/5/2011): i candidati
o
presentano il libretto universitario o altro documento
dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei
esteri
o
seguono le modalita' autonomamente stabilite
dallUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri
Dall'1/7/2013 i
cittadini Croati seguono a tutti gli
effetti le procedure per gli studenti comunitari (Nota MIUR norme 2011-2014)
Nota: art.
1 co. 1 L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle
borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed
internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa
alla cittadinanza[93]
Sent. Corte Giust. C-75/11: illegittimo, da parte di uno Stato membro,
riservare il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti
universitari i cui genitori percepiscano assegni familiari nello Stato membro
stesso; note:
o
si tratta di una discriminazione indiretta
o
solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi
sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio
di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto
55)
o
e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi
dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e
detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere
l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo
preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente
rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62);
sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un
istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
Sent. Corte Giust. C-523/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un
sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un
requisito unico, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza
sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima
dellinizio degli studi; in precedenza,
Concl. Avv. Gen. C-523/11: e' vietato subordinare la concessione di un
sussidio di studio per frequentare un istituto dinsegnamento straniero, per
l'intera durata degli studi, ad una condizione che richieda ad ogni cittadino
UE, compresi i cittadini dello Stato membro interessato, di aver avuto la
residenza nel territorio di quest'ultimo per un periodo ininterrotto di tre
anni, immediatamente prima di iniziare detti studi allestero
Sent. Corte Giust. C-275/12: non e'
legittimo subordinare la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in uno Stato membro,
al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di
cui trattasi siano sanciti, al termine di un corso di almeno due anni, da un diploma professionale equivalente a
quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore,
mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua
particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato
studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di
durata inferiore a due anni
Sent. Corte Giust. C-220/12: non e'
legittimo subordinare, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di
studi svolti in un altro Stato membro all'unico requisito di avere stabilito un
domicilio permanente sul territorio
nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non
abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un
aiuto alla formazione all'estero solo nello Stato del domicilio del richiedente
o in uno Stato a quest'ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze
particolari lo giustifichino
Sent. Corte Giust. C-46/12: a un cittadino comunitario che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e
vi svolga in parallelo un'attivita'
subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualita' di
lavoratore, non possono essere negati aiuti
di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro;
spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al
fine di valutare se le attivita' subordinate del cittadino
comunitario siano sufficienti per
conferirgli tale qualita'; il fatto che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato
membro ospitante con l'intento precipuo
di seguirvi i propri studi non e' rilevante al fine di determinare
se egli abbia la qualita' di lavoratore
e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di
un cittadino dello Stato membro ospitante
Guida (torna
all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se
titolare di patente nazionale in
corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)
Conversione
della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012 e All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013) a tutti i cittadini comunitari
La domanda di
conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei
trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)
Circ. Mintrasporti 11/6/2015: le patenti
comunitarie possono essere convertite
anche se la relativa istanza viene presentata oltre la data di scadenza di
validita'; lo stesso principio si applica alle patenti prive di data di
scadenza, il cui termine di validita' e' stato definito nella circ.
Mintrasporti 23/10/2014; si applicano le seguenti disposizioni:
o
e' possibile
disporre il provvedimento di revisione, ai sensi dell'art. 128 Codice della
strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, in caso di mancato esercizio alla guida per piu' di tre anni
o
e' sempre
richiesto il certificato medico per convertire una patente scaduta
o
e' effettuata la
verifica presso la competente Autorita' estera dell'esistenza o meno di provvedimenti
interdittivi alla guida per il titolare del documento
Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto
della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto
del deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il
conducente possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo'
essere rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata
A seguito delle
richieste di ASGI e APN, Genialloyd ha deciso che, con decorrenza dal mese di
giugno 2011, non utilizzera' nella costruzione delle proprie tariffe per
la RC Auto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un
parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in
Italia o con altro parametro non discriminatorio (da un comunicato ASGI); nota: in questo caso, la
discriminazione indiretta causata da un requisito associato al numero di anni
di guida in Italia potrebbe risultare legittima perche' sorretta da una
finalita' legittima e razionale, a condizione che tale finalita' sia perseguia
in modo proporzionato
Promossa
un'azione giudiziaria anti-discriminazione davanti al Tribunale di Milano da
parte di ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS contro le compagnie assicuratrici
Zurich Insurance e Quixa, in ragione delle tariffe differenziate per
nazionalita' da esse praticate nei contratti assicurativi RC Auto on line e che
penalizzano alcune categorie di cittadini stranieri (da un comunicato
dell'ASGI); le due compagnie hanno deciso, dando soluzione extragiudiziale alla
causa, di non applicare piu' il criterio della nazionalita' (da un comunicato
dell'ASGI)
Rapp. Antenna territoriale anti-discriminazione di
Firenze: sei compagnie assicuratrici
RC Auto on-line operanti in Italia applicano premi assicurativi differenziati
per nazionalita', che svantaggiano in particolare contraenti che siano
cittadini di alcuni Stati membri dell'UE e di alcuni Paesi terzi (ad
esempio, vengono applicate maggiorazioni dei premi assicurativi per i
contraenti rumeni e bulgari varianti dall8% al 43%, e fino al 100% per i
contraenti marocchini, a parita' di ogni altra condizione e fattore); l'ASGI, con un Esposto alla Commissione UE, ha chiesto l'apertura di una procedura d'infrazione
nei confronti dell'Italia in relazione a tale discriminazione; Risposta della Commissione UE:
o
una
differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in
campo assicurativo
o
art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile,
secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano
posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da
un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in
questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice
nazionale
o
una
differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza puo'
rappresentare una restrizione discriminatoria della libert di fruire di un
servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a
differenza dellesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di
guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in
considerazione nel calcolo dei premi assicurativi
Racc. UNAR 16/2012: si raccomanda che le tariffe calcolate dalle compagnie assicurative
per le polizze RC Auto siano indipendenti dalla cittadinanza degli assicurati,
per evitare di adottare prassi che potrebbero risultare sproporzionate o
apparire, comunque, discriminatorie; Lettera ASGI alla Commissione UE ribadita l'opportunita' dell'apertura di una
procedura di infrazione per il fatto che, nonostante l'esito del procedimento
giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano (comunicato
dell'ASGI), e nonostante Racc. UNAR 16/2012, non risulta che ne' lANIA ne' l'ISVAP (Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) abbiamo assunto
posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie
assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della
cittadinanza dell'assicurato quale fattore attuariale nella determinazione
delle tariffe per le polizze assicurative RC Auto, anche nei confronti e a
svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell'Unione europea
Accesso ad attivita' economiche, alla formazione professionale
e all'esercizio delle professioni; riconoscimento delle qualifiche
professionali (torna all'indice del capitolo)
I titolari di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma
autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano
In particolare,
il cittadino comunitario e il suo familiare straniero accedono all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con
esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che
attengano alla tutela dell'interesse nazionale (art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013): i posti di cui
all'art. 1, DPCM 174/1994 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994; nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini
comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici
poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per
attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri;
attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e
organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una
partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i
poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non
comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di
potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13
In mancanza di
dichiarazione di equipollenza del titolo richiesto per la partecipazione a un
concorso pubblico presso una pubblica amministrazione o a un concorso presso
altro ente o amministrazione, l'interessato puo' chiedere il riconoscimento del titolo conseguito in
ambito europeo, ai soli fini della procedura
concorsuale (Guida MIUR 22/10/2008, che fa riferimento ad art. 38 D. Lgs. 165/2001 e, rispettivamente, ad art. 12 L. 29/2006);
documentazione richiesta:
o
fotocopia del
documento di identita'
o
fotocopia del
bando di concorso
o
copia autentica
del titolo di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo
di studio estero
o
copia autentica,
tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille
in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da
istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che
aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano
degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti
conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
Assunzione o trasferimento di lavoratori comunitari residenti in Italia per l'esecuzione di
attivita' al di fuori dell'Unione
europea (circ. Minlavoro 3/10/2012):
o
il datore di
lavoro italiano o straniero che intenda assumere o trasferire lavoratori
italiani o comunitari residenti in Italia per eseguire opere, commesse o
attivita' lavorative in paesi non appartenenti all'Unione europea deve chiedere
il rilascio di una autorizzazione del Minlavoro (art. 1 co. 1 e art. 2 L. 398/1987);
la disposizione non si applica ai lavoratori autonomi, ai dipendenti della Pubblica
amministrazione, ai marittimi e al personale di volo, ai dipendenti inviati
all'estero in missione o trasferta
o
l'autorizzazione
e' subordinata all'accertamento (anche mediante le informazioni fornite dal
MAE) della sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo economica
o
l'autorizzazione
e' concessa entro 75 gg (90 gg, in caso di domanda presentata dall'estero); si
applica il silenzio-assenso dopo 30 gg per il datore che abbia depositato un
contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative
o vi abbia aderito
o
in caso di
comprovata urgenza, il datore che abbia depositato un contratto-tipo concordato
con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative o via abbia aderito puo'
assumere o trasferire lavoratori senza attendere l'autorizzazione, ma dandone
comunicazione al Minlavoro e al MAE almeno 3 gg prima dell'assunzione o
trasferimento
o
l'autorizzazione
puo' essere utilizzata solo per lavoratori iscritti in una apposita lista
o
la comunicazione
di assunzione, mediante UNILAV, deve essere effettuata anche se l'assunzione
avviene direttamente nel paese non appartenente all'Unione europea
o
iscrizione nella
lista e richieste di autorizzazione effettuate solo per via telematica
Sent. Corte Giust. C-73/08: la normativa nazionale non puo' limitare il
numero di studenti non residenti in uno Stato membro
ammessi a iscriversi per la prima
volta in corsi di formazione medica
e paramedica di istituti di istruzione superiore, salvo che tale normativa
risulti giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela della sanita'
pubblica, essendo adeguati i meccanismi di selezione e non potendo essere
adottate misure meno restrittive
Comunicato della Commissione UE: la Commissione UE ha inviato alle autorita'
italiane pareri motivati che le invitano a porre fine entro due mesi a
discriminazioni in materia di condizioni di inquadramento e di lavoro e di
accesso all'occupazione alle dipendenze della pubblica amministrazione; in
particolare, le autorita' italiane sono sollecitate a
o
tener conto
dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturate dai medici in altro
Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni
di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico
o
evitare che gli
insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti
addizionali all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva
per i posti di insegnamento
Comunicato della Commissione UE: la Commissione UE ha inviato alle autorita'
italiane un parere motivato in relazione al carattere discriminatorio indiretto
delle norme vigenti in Italia per le selezioni
per posti di professore ordinario:
e' prevista una prova didattica, obbligatoria per coloro che hanno conseguito
in un altro Stato membro qualifiche equivalenti a quella di professore
associato, ma non per chi sia in possesso della qualifica conseguita in Italia;
le autorita' italiane ritengono che le qualifiche per posti di professore
universitario conseguite in altri Stati membri non possano essere
automaticamente riconosciute poiche' l'insegnamento universitario non e' una
professione regolamentata; la Commissione ritiene pero' opportuno fare un
confronto fra le qualifiche italiane e quelle ottenute in altri Stati membri,
allo scopo di garantire un trattamento equo dei candidati in possesso di
qualifiche equivalenti (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-586/08: il fatto che l'accesso ad una professione sia
riservato ai candidati selezionati mediante una procedura diretta ad ottenere
un numero predeterminato di persone sulla base di una valutazione comparativa
dei candidati piuttosto che mediante lapplicazione di criteri assoluti non
implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi di Direttiva 2005/36/CE; tuttavia, le qualifiche acquisite in altri Stati
membri devono essere riconosciute per il loro giusto valore e devono essere
prese debitamente in considerazione nell'ambito di tale procedura)
Nota: le professioni regolamentate, con i
relativi ministeri o organismi competenti, sono le seguenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello sviluppo
economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico (Ministero
della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione, universita'
e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo (Ministero
della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico (Ministero
della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico sanitario
di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
Aperta dalla
Commissione UE una procedura preliminare
di infrazione del diritto UE contro l'Italia, per il fatto che il Regolamento della Federazione Italiana Nuoto limita il numero
di giocatori non italiani che una squadra di pallanuoto puo' tesserare per la stagione agonistica, comprimendo in questo modo il diritto
di parita' di trattamento nell'accesso
al lavoro e di libera circolazione
dei cittadini UE (da un comunicato ASGI)
Approvate
modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le
manifestazioni su pista:
o
alle corse su
strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono
partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra
regione
o
alle corse su
strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare
anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la
Fidal)
o
alle corse su
pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati
per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare
anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o
per le corse su
strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o
per le corse su
strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per
stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre
atleti extracomunitari
o
per gare
nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita'
di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale
agli atleti italiani
Circ. Federazione Italiana Hockey 14/10/2013: in considerazione di motivazioni di natura etica e
sociale, riconducibili alla presenza di atleti stranieri ma nati in Italia e
che qui hanno avuto la loro educazione, civica e sportiva, e considerata la
multi-razzialita' e la multi-etnicita' della disciplina dellhockey (valori che
la Federazione ha inserito anche nel proprio codice etico), gli atleti, di
nazionalita' non italiana, ma nati in
Italia, sono da considerarsi italiani
a tutti gli effetti, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla
Federazione Italiana Hockey, a
seguito della Deliberazione 153/2013 del 28/9/2013 del Consiglio Federale
Comunicato Federazione Pugilato Italiana: dal 2014 possono partecipare ai campionati italiani
di tutte le qualifiche (Schoolboy, Junior, Youth, Elite) gli atleti di origine
straniera nati in Italia o, se solo residenti in Italia, con un minimo di
anzianita' di tesseramento
Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione
francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento
che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un
incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei
lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)
Concl. Avv. Gen. C-220/11: e' illegittima una normativa di uno Stato membro
come quella controversa nella causa principale che impone, a pena di nullita',
a tutte le imprese con sede in una regione nella quale esiste un'unica lingua ufficiale di utilizzare esclusivamente
tale lingua per redigere tutti i documenti relativi al rapporto di
lavoro in occasione dell'assunzione
di un lavoratore in un rapporto di lavoro a carattere internazionale
Sent. Corte Giust. C-379/11: e' illegittima
una disposizione nazionale che condizioni
la concessione ai datori di lavoro di un aiuto
all'assunzione dei lavoratori disoccupati al fatto che il disoccupato assunto sia iscritto
come persona in cerca di occupazione, quando tale iscrizione e' subordinata ad
un requisito di residenza nel
territorio nazionale
Disciplina del riconoscimento delle qualifiche
professionali che abilitano allo svolgimento di una professione
regolamentata (D. Lgs. 206/2007 di
attuazione della Direttiva
2005/36/CE):
o
sono escluse le professioni che comportino
esercizio di pubblici poteri (in
particolare, notaio)
o
restano salve le disposizioni vigenti che
disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o
il riconoscimento delle qualifiche permette
di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste
dallordinamento italiano
Si definisce
"professione regolamentata"
o
l'attivita', o
linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di
iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di
qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'
o
i rapporti di
lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni
legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o
l'attivita'
esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a
chi possiede una qualifica professionale
o
le attivita' attinenti
al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale
e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative
prestazioni o della ammissione al rimborso
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e forestale
junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia
plastica e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera
pediatrica (Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore
(Ministero della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito industriale
design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo
alimentare (Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
Autorita' competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e
a prendere le decisioni (la Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni
riporta i recapiti degli uffici competenti):
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in
particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del
turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico
o
il Ministero
titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro
esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo
che per le professioni di esplicita competenza del Ministero delluniversita' e
della ricerca
o
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le
professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della
salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero delluniversita' e
della ricerca
o
il Ministero
della salute, per le professioni sanitarie
o
il Ministero
della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria,
secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o
il Ministero
dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e
pianificatore junior
o
il Ministero
delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni
che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che
attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non
inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi,
albi, registri o elenchi
o
il Ministero per
i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali
o
il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un
corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o
le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le
professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti
I beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie allo
svolgimento dell'attivita'
Riconoscimento per prestazione occasionale da parte di prestatore gia' stabilito in altro Stato
membro per svolgervi la professione:
o
procedura:
presentazione da
parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della
prestazione, di dichiarazione corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
documentazione
attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
-
documento
comprovante il possesso delle qualifiche professionali
-
dimostrazione di
aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione
non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)
-
prova di assenza
di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente
deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg.,
in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo
svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla
decisione
iscrizione
automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se
esistente, per il tempo necessario
o
il prestatore e'
tenuto a
informare
della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza
obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
comunicare
al destinatario della prestazione
dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura
assicurativa
Riconoscimento in regime di stabilimento:
o
categorie:
riconoscimento
sulla base dellesperienza professionale:
-
per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
-
se l'esercizio
dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze,
si considera prova di tale possesso l'aver
esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda
delle attivita'), in altro Stato membro
riconoscimento
sulla base del coordinamento delle
condizioni minime di formazione:
-
per le
professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra
gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
-
il titolo
acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto
automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli
acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la
dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato
membro che ha rilasciato il titolo
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
-
per
professioni
che non rientrano nei casi precedenti
situazioni in
cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo
che da' luogo a tale riconoscimento
professionisti
che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale
da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato
non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello
Stato membro che ha riconosciuto il titolo
-
se e' richiesto
il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza,
certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso
alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso
di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza
professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento)
in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due
Stati; la scelta della misura
compensativa e' lasciata al richiedente,
salvo che in certi casi
o
procedura:
presentazione
della richiesta corredata da
-
certificato o
copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
-
copia degli
attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato
dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita'
competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di
formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in
materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di
formazione)
-
attestato
relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o
dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti
al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)
-
eventuali altri
documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione
fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se
richiesti per la particolare professione
eventuale
richiesta di integrazione, da parte
dell'autorita' competente, entro 30 gg.
indizione di una
conferenza di servizi per la
valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro
caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza
partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento
per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante
dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata
decisione
adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di
riconoscimento automatico) con decreto
motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative
all'eventuale misura compensativa
la disciplina
delle misure compensative per il
riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in
quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico
veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario
di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota:
per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista,
infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra
specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione
del Principio di riconoscimento
automatico
Medici e
altri professionisti sanitari,
cittadini comunitari, al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal CIO, dalle federazioni sportive internazionali, dal CONI o da
organismi, societa' ed associazioni sportive da questi riconosciuti, o, nei
casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, di altri
gruppi organizzati, sono autorizzati
a svolgere l'attivita' professionale,
in deroga ad eventuali norme meno
favorevoli sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di
permanenza in Italia della delegazione o del gruppo (L. 183/2010)
Disposizioni
relative alla professione di guida
turistica (art. 3 L. 97/2013):
o
l'abilitazione
e' valida su tutto il territorio nazionale; ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita', il riconoscimento della qualifica professionale, ai
sensi di D. Lgs. 206/2007, conseguita da un cittadino comunitario in altro
Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale
o
fermo restando
quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo
svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera
prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne'
abilitazione
o
con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro
90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti
di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre
una specifica abilitazione
Sent. Corte Cost. 178/2014: illegittimita'
costituzionale di art. 73 co. 4 Legge Reg.
Umbria 13/2013, che subordina la
possibilita' di svolgere l'attivita' di guida turistica nella Regione Umbria,
per le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione presso altre Regioni, all'accertamento, da parte della Provincia,
della conoscenza del territorio, con le modalita' stabilite dalla Giunta
regionale; la norma censurata introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con art. 3 L. 97/2013
Memorandum d'intesa per un progetto pilota per il rilascio di tessera professionale
destinata ai maestri di sci
nell'Unione Europea (in vigore dal 15/9/2012 al 30/6/2013; com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013: prorogato fino al 30/6/2014):
o
rilascio della
tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio
Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino)
condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al
massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1),
abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate
mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2)
e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel
diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o
la tessera
professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4)
consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento
della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale
(ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum
d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali
misure compensative
o
in caso di
prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare
la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o
per l'Italia,
una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di
sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano;
successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota
per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
o
non e' legittima una normativa nazionale che neghi
l'accesso parziale alla professione
di fisioterapista, regolamentata
nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale
abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli
consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di
fisioterapista, quando le differenze
tra gli ambiti di attivita' siano cosi'
rilevanti che sarebbe in realta' necessario
seguire una formazione completa per
accedere alla professione di fisioterapista
o
Punto 31: nei
casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello
Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono
essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune
nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello
Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione
dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14, par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o
Punto 34: uno
dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se
l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro
ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita'
riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al
riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o
autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e'
stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto
dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di
riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo
rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei
destinatari dei servizi
o
legittima
l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione
specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione
sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro,
all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro
che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto
a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli
studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o
spetta al
giudice nazionale stabilire
se la formazione
specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di
dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con
formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
se il titolo
rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti
a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non
siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base
o di dentista con formazione di base
o
le materie
rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata
nel settore odontoiatrico
o
non puo'
costituire una pratica abusiva il
fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al
fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia
ritorno nello Stato membro di cui e' cittadino per esercitarvi la professione
di avvocato con il titolo professionale
ottenuto nello Stato membro in cui
tale qualifica professionale e' stata acquisita
o
non si e'
evidenziato, nel caso in esame, alcun elemento tale da inficiare la validita'
di art. 3 Direttiva 98/5/CE; note:
i ricorrenti
hanno chiesto l'iscrizione nella "sezione speciale dell'albo degli avvocati",
raggruppa gli avvocati in possesso di un titolo rilasciato in uno Stato membro
diverso dall'Italia (nella fattispecie, la Spagna), ma stabiliti in Italia
il Consiglio
Nazionale Forense ritiene che art. 3 Direttiva 98/5/CE, consentendo ai cittadini italiani che ottengano il loro titolo
professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana
di esercitare la loro professione nella Repubblica italiana, abbia l'effetto di
aggirare art. 33 par. 5 Cost. (che
subordina l'accesso alla professione di avvocato al superamento di un esame di
Stato) e violi quindi art. 4 par. 2 Trattato sull'Unione europea, dovendo cosi' essere considerata invalida (Punto
55)
tuttavia, art. 3
Direttiva 98/5/CE riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per
esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto
nello Stato membro di origine, non disciplinando l'accesso alla professione di
avvocato ne' l'esercizio di tale professione con il titolo professionale
rilasciato nello Stato membro ospitante (Punto 56)
Concl. Avv. Gen. C-477/13 (sull'iscrizione di un professionista tedesco
all'ordine degli architetti austriaco):
o
l'espressione
"ragione specifica ed eccezionale" di cui ad art. 10 Direttiva 2005/36/CE si riferisce esclusivamente alle lettere da a) a g)
di tale articolo; un richiedente non e' tenuto a fornire una "ragione
specifica ed eccezionale" oltre a quelle li' indicate
o
il termine
"architetti" di cui ad art. 10 lettera c) Direttiva 2005/36/CE fa riferimento alla professione a cui un richiedente
chiede di avere accesso; esso non deve essere interpretato in modo da limitare
l'ambito di applicazione del regime di riconoscimento dei titoli di formazione
ai sensi del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36/CE
TAR Lazio:
ai fini del riconoscimento del titolo professionale rilevano le disposizioni
che disciplnano il conseguimento del titolo in Italia al momento in cui la
decisione sulla richiesta di riconoscimento e' adottata, non quelle vigenti al
momento in cui il titolo estero e' stato conseguito
Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 19/12/2012: un ingegnere laureato in Italia (che in Italia puo'
esercitare nel settore dell'architettura) ha ottenuto iscrizione Albo
architetti britannico, sulla base del riconoscimento
automatico del titolo, grazie all'intervento del SOLVIT
Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 2/8/2013: un ingegnere industriale ha ottenuto in Svezia il
riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Italia, grazie al Punto nazionale di contatto, istituito presso il Dipartimento Politiche Europee
Nel 2008, circa 3000 riconoscimenti di titoli ottenuti inaltro Stato membro
dell'Unione europea; tra questi, 1795
infermieri (1608 rumeni), 170 medici (principalmente rumeni e tedeschi), 84
architetti (principalmente svizzeri), 210 fisioterapisti (principalmente rumeni
ed estoni), circa 300 nel campo della giustizia (90 avvocati), 75 ingegneri,
circa 100 docenti (30 di scuola secondaria spagnoli); rilevanti anche i
riconoscimenti in regime di prestazione temporanea per guide turistiche e
maestri di sci (Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 13/4/2010)
o la fattispecie della somministrazione transnazionale di lavoro (agenzie di
somministrazione stabilite in altro Stato membro che distaccano lavoratori
presso imprese utilizzatrici aventi sede o unita' produttiva in Italia) rientra
nell'ambito della disciplina dettata dalla Direttiva 96/71/CE, come recepita dal D. Lgs. 72/2000, e dalla Direttiva 2014/67/UE
o le agenzie di somministrazione stabilite in altro Stato membro non necessitano dell'autorizzazione prevista da art. 4 D. Lgs. 276/2003 se dimostrano di operare in forza di un provvedimento amministrativo delle competenti autorita' dello Stato di provenienza, equivalente a quello richiesto dalla legislazione italiana; tali agenzie sono esonerate dal versamento del deposito cauzionale e dalla stipula di una garanzia fideiussoria se hanno assolto ad obblighi analoghi in base alla legislazione dello Stato di provenienza
o
si applicano i
livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalle disposizioni
di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della
contrattazione collettiva italiane, con riferimento a
periodi massimi
di lavoro e minimi di riposo
durata minima
delle ferie annuali retribuite
tariffe minime
salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario (nella
nozione di retribuzione sono incluse tutte le erogazioni patrimoniali del
periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta)
salute,
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
non discriminazione
tra uomo e donna
condizioni di
cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione
o
si applicano
art. 23 co. 1 D. Lgs. 276/2003, che prevede il diritto del lavoratore interinale a
condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle
dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (in questo senso, anche art. 5
Direttiva 2008/104/CE), a parita' di mansioni svolte, nonche' la
disciplina in materia di responsabilita' solidale per l'adempimento di obblighi
retributivi e previdenziali
o
il personale
ispettivo puo' adottare la diffida accertativa di cui all'art. 12 D. Lgs.
124/2004
o
ai fini della
verifica del rispetto delle condizioni di lavoro e della regolarita' del
rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore oggetto di somministrazione
transnazionale, nelle more del recepimento della Direttiva 2014/67/UE, si evidenziano, tra i documenti oggetto di
eventuale acquisizione ed esame da parte del personale ispettivo, i seguenti:
il contratto di
somministrazione di lavoro e l'autorizzazione amministrativa del Paese di
stabilimento dell'agenzia straniera
i documenti di
riconoscimento e gli eventuali contratti individuali di lavoro del personale
somministrato
i modelli A1 dei
lavoratori interessati
i prospetti paga
gia' elaborati o la documentazione idonea a dimostrare il pagamento della
retribuzione ed il relativo importo nonche' la tracciatura dell'orario di
lavoro
la
documentazione in materia di salute e sicurezza (a seconda delle situazioni,
DVR, POS, sorveglianza sanitaria, etc.)
o
la Direttiva 96/71/CE osta a che una normativa dello Stato membro in cui ha sede l'impresa
che ha distaccato alcuni lavoratori
nel territorio di un altro Stato membro, in forza della quale e' vietata la
cessione di crediti derivanti da rapporti di lavoro, possa impedire la presentazione
di un ricorso da parte di un sindacato dinanzi a un giudice del secondo di tali
Stati membri, nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di
recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali
attinenti al salario minimo, ai sensi della stessa Direttiva, che sono stati ad
esso ceduti, essendo tale cessione conforme al diritto vigente in quest'ultimo
Stato membro
o
art. 3 par. 1 e
7 Direttiva 96/71/CE deve essere interpretato nel senso che
non osta a un
calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull'inquadramento dei
lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti
collettivi dello Stato membro ospitante, purche' tale calcolo e tale
inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti;
accertamento, questo, che spetta al giudice nazionale
un'indennita'
giornaliera deve essere considerata come facente parte integrante del salario
minimo a condizioni identiche a quelle cui e' subordinata l'inclusione di tale
indennita' nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un
loro distacco all'interno dello Stato membro interessato
un'indennita'
per il tragitto giornaliero, versata ai lavoratori a condizione che la durata
del tragitto giornaliero che essi effettuano per recarsi sul loro luogo di
lavoro e per fare da esso ritorno ecceda un'ora, deve essere considerata come
facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempre
che tale condizione sia soddisfatta; accertamento, questo, che spetta al
giudice nazionale
l'accollo dei
costi di alloggio di tali lavoratori non deve essere considerato un elemento
del salario minimo degli stessi
un'indennita'
concessa sotto forma di buoni pasto distribuiti ai suddetti lavoratori non deve
essere considerata come facente parte integrante del salario minimo degli
stessi
la gratifica per
ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima
delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali
lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento
o
la libera prestazione di servizi e la
definizione di "servizi" contenuta (rispettivamente) negli articoli
56 e 57 TFUE non
ostano a che la Repubblica austriaca, nel corso del periodo transitorio
previsto nell'Atto di adesione dell'Ungheria alla UE, subordini al possesso di
un permesso di lavoro la cessione temporanea di lavoratori ungheresi sul proprio
territorio, ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE
o
nell'accertare
se un servizio che comporta un trasferimento temporaneo di lavoratori
costituisca una cessione di manodopera ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE o un distacco di lavoratori ai sensi di art. 1 par. 3 lett. a), le
autorita' nazionali debbono considerare, in particolare, se il contratto miri
ad uno specifico risultato che puo' essere distinto dalla cessione temporanea
di manodopera, se il corrispettivo sia basato su tale risultato, e chi
effettivamente organizza il lavoro, impartisce le direttive ai lavoratori
interessati su come eseguire le loro prestazioni e controlla se essi stiano
lavorando nel rispetto di tali direttive
Accesso alla prestazione di servizi (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni
rilevanti: Direttiva 2006/123/CE e D. Lgs. 59/2010
o
finalita':
abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera
di prestatori che siano cittadini di uno
Stato membro o persone giuridiche
costituite conformemente al diritto di
uno Stato membro ("prestatori")
o
servizio:
qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza
vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o
il decreto non si applica
ai servizi che
implichino l'esercizio di pubblici poteri
ai servizi di
interesse economico generale svolti in regime di esclusiva
ai servizi
sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il
sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in
stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse
incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli
ai servizi
finanziari
ai servizi di
comunicazione
ai servizi di
trasporto
ai servizi di
somministrazione di lavoro
ai servizi
sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico
nell'esercizio delle professioni sanitarie
ai servizi
audiovisivi
al gioco
d'azzardo e di fortuna
ai servizi
privati di sicurezza
ai servizi
forniti da notai
o
sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento
dei titoli professionali di cui al
D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi
non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio)
e le altre norme attuative di
disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in
questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica
dell'attivita' esercitata
o
l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o
indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza
o alla residenza del prestatore,
alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di
svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di
opportunita' economica
o
in presenza di motivi imperativi di interesse generale
(tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lordine
pubblico, la pubblica sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46
e 55 del trattato, il mantenimento dellordine sociale, gli obiettivi di
politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei
consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei
lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellequilibrio
finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la
prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellambiente e
dellambiente urbano, compreso lassetto territoriale in ambito urbano e
rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione
della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta'
intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia
della libert di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in
particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la
necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del
pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica
veterinaria), l'accesso alla
prestazione del servizio puo' essere
condizionato a determinati requisiti
(proporzionati e non discriminatori);
in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu'
stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali,
limitazioni sul numero minimo di dipendenti
o
fatte salve le
disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere
istituiti o mantenuti solo se
giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e
preventivamente conoscibili dagli interessati
o
i requisiti comparabili, quanto a
finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato
membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza
delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il
prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al
riguardo le informazioni necessarie
o
il numero delle autorizzazioni per
l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo
imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o
delle capacita' tecniche
disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione,
sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e'
rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base
del'esistenza di particolari legami con questo
o
quando sia
previsto un regime autorizzatorio,
il prestatore presenta dichiarazione di
inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allamministrazione
competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura
di silenzio-assenso disciplinata da
articolo 20 L. 241/1990
o
qualora sussista
un motivo imperativo di interesse
generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con
l'adozione di un provvedimento espresso
o
quando sia
prevista un'autorizzazione, il suo
rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di
esercitarla su tutto il territorio
nazionale; l'autorizzazione ha durata
illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi
imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di
autorizzazioni rilasciabili
o
salve le
disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di
prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di
norma, alla verifica dei requisiti
eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di sanita' pubblica o
di tutela dell'ambiente (nota: le
disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte
male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi
requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel
divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e'
pleonastico)
o
le disposizioni a tutela della libera
prestazione di servizi non incidono
sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007
ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano
nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
o
ai dipendenti distaccati in occasione di
una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori
stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del
distacco, le medesime condizioni di
lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo del
distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000
o
i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione
nazionale che sono stabiliti in Italia possono
invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione
dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e
temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs.
206/2007
o
la fruizione di un servizio fornito da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata
all'obbligo per il destinatario di
ottenere un'autorizzazione dalle
autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione
di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore
e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o
l'accesso a un servizio prestato in
Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di
residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere
condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate
da criteri oggettivi; sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa
disposizione
o
non puo'
essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione
di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio
italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia
equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza
sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli
aspetti non inclusi
o
salvo che sia
disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che
disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle
professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio
professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei
requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione
deve concludersi entro due mesi,
trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso;
il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo'
essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire
davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o
i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri
per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio
professionale e' equiparato alla residenza
Professioni regolamentate e relativi ministeri o organismi competenti (Guida Dipartimento Politiche dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali):
o
accompagnatore
turistico (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
acconciatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
architetto
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
addetti servizi
di controllo delle attivita' di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti
al pubblico o in pubblici esercizi (Ministero dell'interno)
o
agente di affari
in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico) (Ministero dello
sviluppo economico)
o
agente e
rappresentante di commercio (Ministero dello sviluppo economico)
o
agronomo e
forestale junior (Ministero giustizia)
o
agrotecnico
(Ministero giustizia)
o
allergologia ed
immunologia clinica (Ministero della salute)
o
anatomia
patologica (Ministero della salute)
o
anestesia e
rianimazione (Ministero della salute)
o
architetto
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
assistente
sanitario (Ministero della salute)
o
assistente
sociale (Ministero della giustizia)
o
assistente
sociale specialista (Ministero della giustizia)
o
attivita'
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (Ministero dello sviluppo
economico)
o
attuario
(Ministero della giustizia)
o
attuario junior
(Ministero della giustizia)
o
autoriparatore
(Ministero dello sviluppo economico)
o
avvocato
(Ministero della giustizia)
o
biochimica
clinica (Ministero della salute)
o
biologo
(Ministero della giustizia)
o
biologo junior
(Ministero della giustizia)
o
biotecnologo
agrario (Ministero della giustizia)
o
cardiologia
(Ministero della salute)
o
chimico
(Ministero della giustizia)
o
chimico junior
(Ministero della giustizia)
o
chirurgia
dell'apparato digerente (Ministero della salute)
o
chirurgia
generale (Ministero della salute)
o
chirurgia
maxillo-facciale (Ministero della salute)
o
chirurgia orale
(Ministero della salute)
o
chirurgia
pediatrica (Ministero della salute)
o
chirurgia plastica
e ricostruttiva (Ministero della salute)
o
chirurgia
toracica; cardiochirurgia (Ministero della salute)
o
chirurgia
vascolare (Ministero della salute)
o
conduttore di
impianti termici (Ministero del lavoro)
o
conservatore di
beni architettonici e ambientali (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
consulente del
lavoro (Ministero del lavoro)
o
consulente in
proprieta' industriale (Ministero dello sviluppo economico)
o
dermatologia e
venerologia (Ministero della salute)
o
dietista/dietologo
(Ministero della salute)
o
direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo (Ministero beni, attivita' culturali e
turismo)
o
docente di
istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Ministero istruzione,
universita' e ricerca)
o
docente di
scuola primaria (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
docente di
scuola dell'infanzia (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
dottore
commercialista (Ministero della giustizia)
o
dottore in
tecniche psicologiche (Ministero della salute)
o
dottori in
agronomia (Ministero della giustizia)
o
educatore
professionale (Ministero della salute)
o
ematologia
(Ministero della salute)
o
endocrinologia e
malattie del ricambio (Ministero della salute)
o
esperto
contabile (Ministero della giustizia)
o
estetista
(Ministero del lavoro)
o
farmacista
(Ministero della salute)
o
farmacologia
(Ministero della salute)
o
fisioterapista
(Ministero della salute)
o
gastroenterologia
(Ministero della salute)
o
genetica medica
(Ministero della salute)
o
geologo
(Ministero della giustizia)
o
geologo junior
(Ministero della giustizia)
o
geometra
(Ministero della giustizia)
o
geriatria
(Ministero della salute)
o
ginecologia e
ostetricia (Ministero della salute)
o
giornalista
(Ministero della giustizia)
o
guardia
particolare giurata (Ministero dell'interno)
o
guida alpina
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
guida turistica
(Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
igiene e
medicina preventiva (Ministero della salute)
o
igienista
dentale (Ministero della salute)
o
impiantista
(Ministero dello sviluppo economico)
o
infermiera pediatrica
(Ministero della salute)
o
infermiere
professionale (Ministero della salute)
o
ingegnere civile
e ambientale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere civile
ed ambientale (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
dell'informazione junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale junior (Ministero della giustizia)
o
ingegnere
industriale (Ministero della giustizia)
o
insegnante di
scuola guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
investigatore
privato/informatore commerciale dipendente (Ministero dell'interno)
o
istruttore di
guida (Ministero delle infrastrutture e trasporti)
o
logopedista
(Ministero della salute)
o
maestro di sci
dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)
o
malattie
dell'apparato respiratorio (Ministero della salute)
o
malattie
infettive (Ministero della salute)
o
massaggiatore e
bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista (Ministero della salute)
o
masso-fisioterapista
(Ministero della salute)
o
mediatore (Ministero
della giustizia)
o
mediatore
marittimo (Ministero dello sviluppo economico)
o
medicina del
lavoro (Ministero della salute)
o
medicina di
emergenza e urgenza (Ministero della salute)
o
medicina fisica
e riabilitazione (Ministero della salute)
o
medicina interna
(Ministero della salute)
o
medicina
nucleare (Ministero della salute)
o
medicina
tropicale (Ministero della salute)
o
medico
(Ministero della salute)
o
medico di
medicina generale (Ministero della salute)
o
microbiologia e
virologia (Ministero della salute)
o
nefrologia
(Ministero della salute)
o
neurochirurgia
(Ministero della salute)
o
neurologia
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
(Ministero della salute)
o
neuropsichiatria
infantile (Ministero della salute)
o
odontoiatra
(Ministero della salute)
o
odontostomatologia
(Ministero della salute)
o
odontotecnico
(Ministero della salute)
o
oftalmologia
(Ministero della salute)
o
oncologia medica
(Ministero della salute)
o
operatore socio
sanitario (Ministero della salute)
o
ortognatodonzia
(Ministero della salute)
o
ortopedia e
traumatologia (Ministero della salute)
o
ortottista
assistente di oftalmologia (Ministero della salute)
o
ostetrica
(Ministero della salute)
o
otorinolaringoiatria
(Ministero della salute)
o
ottico
(Ministero della salute)
o
paesaggista
(Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
patologia
clinica (Ministero della salute)
o
pediatria
(Ministero della salute)
o
perito agrario
(Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in costruzioni, ambiente e territorio (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale chimico (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale design (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale in impiantistica elettrica ed automazione (Ministero della
giustizia)
o
perito
industriale in meccanica ed efficienza energetica (Ministero della giustizia)
o
perito industriale
in prevenzione e igiene ambientale (Ministero della giustizia)
o
perito
industriale informatico (Ministero della giustizia)
o
pianificatore
junior (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
pianificatore
territoriale (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
podologo
(Ministero della salute)
o
psichiatria
(Ministero della salute)
o
psicologo
(Ministero della salute)
o
psicoterapeuta
(Ministero della salute)
o
puericultrice
(Ministero della salute)
o
radiodiagnostica
(Ministero della salute)
o
radiologia
(Ministero della salute)
o
radioterapia
(Ministero della salute)
o
restauratore di
beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
reumatologia
(Ministero della salute)
o
revisore legale
(Ministero dell'economia e delle finanze)
o
ricercatore
presso enti di ricerca (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
ricercatore
universitario (Ministero istruzione, universita' e ricerca)
o
spedizioniere
(Ministero dello sviluppo economico)
o
spedizioniere
doganale/doganalista (Agenzia delle dogane)
o
steward-addetti
ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (Ministero dell'interno)
o
tecnici del
restauro di beni culturali con competenze settoriali (Ministero beni, attivita'
culturali e turismo)
o
tecnico
audiometrista (Ministero della salute)
o
tecnico
audioprotesista (Ministero della salute)
o
tecnico del
restauro dei beni culturali (Ministero beni, attivita' culturali e turismo)
o
tecnico della
neurofisiopatologia (Ministero della salute)
o
tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Ministero della salute)
o
tecnico della
riabilitazione psichiatrica (Ministero della salute)
o
tecnico
ortopedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di laboratorio biomedico (Ministero della salute)
o
tecnico
sanitario di radiologia medica (Ministero della salute)
o
tecnologo alimentare
(Ministero della giustizia)
o
terapista della
riabilitazione (Ministero della salute)
o
terapista
neuropsicimotricita dell'eta evolutiva (Ministero della salute)
o
terapista
occupazionale/ergoterapista (Ministero della salute)
o
tintolavanderia
(Ministero dello sviluppo economico)
o
titolare di
istituto di investigazioni private o informazioni commerciali (Ministero
dell'interno)
o
titolare di
istituto di vigilanza privata (Ministero dell'interno)
o
urologia
(Ministero della salute)
o
vendita al
dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ministero dello sviluppo
economico)
o
veterinario
(Ministero della salute)
o
zoonomo
(Ministero della giustizia)
Disposizioni
relative alla professione di guida
turistica (art. 3 L. 97/2013):
o
fermo restando
quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo
svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera
prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne'
abilitazione
o
con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro
90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti
di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre
una specifica abilitazione
o
illegittimita'
costituzionale di art. 6 co. 1 lett. b Legge Regione Molise 25/2012, che
prevede, tra gli altri requisiti richiesti per liscrizione al ruolo
provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea (servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale), che i soggetti che
aspirino all'iscrizione medesima debbano essere residenti in un comune compreso
nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale
dellimpresa nel territorio regionale
o
la disposizione
si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel
bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dellUnione europea,
nonche' dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, senza che vi sia
alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente
desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo
art. 6, per l'iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela
dell'utenza, le specifiche idoneita' tecniche e le attitudini morali del
soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attivita' in questione
o
violato il
divieto, posto da art. 14 Direttiva 2006/123/CE, di subordinare laccesso ad una attivita' di
servizi o il suo esercizio in uno Stato membro al requisito della residenza sul
territorio per il prestatore, e, di conseguenza, art. 117 Cost.
Sent. Corte Giust. C-338/04: il diritto comunitario osta a una normativa
nazionale che impone una sanzione penale a soggetti che abbiano esercitato
un'attivita' di servizio in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla
normativa nazionale, senza riguardo per il fatto che l'autorizzazione e' stata
rifiutata, in violazione del diritto comunitario
Com. Dipartimento Politiche comunitarie 25/1/2012: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di valutare se
le disposizioni che subordinano l'autorizzazione per lapertura di nuovi
esercizi per lo svolgimento della professione di ottico alle condizioni, da un
lato, dell'insediamento di un solo esercizio ogni 8.000 abitanti e, dall'altro,
dell'esistenza di una distanza minima di 300 metri rispetto agli esercizi di
ottica esistenti possano essere giustificate dall'esigenza di tutela della
salute e se siano proporzionate al motivo imperativo di interesse generale in
questione, o se, invece, diano incompatibili con la Direttiva 2006/123/CE (causa C-539/11)
o
la libera prestazione di servizi e la
definizione di "servizi" contenuta (rispettivamente) negli articoli
56 e 57 TFUE non
ostano a che la Repubblica austriaca, nel corso del periodo transitorio
previsto nell'Atto di adesione dell'Ungheria alla UE, subordini al possesso di
un permesso di lavoro la cessione temporanea di lavoratori ungheresi sul
proprio territorio, ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE
o
nell'accertare
se un servizio che comporta un trasferimento temporaneo di lavoratori
costituisca una cessione di manodopera ai sensi di art. 1 par. 3 lett. c) Direttiva 96/71/CE o un distacco di lavoratori ai sensi di art. 1 par. 3 lett. a), le
autorita' nazionali debbono considerare, in particolare, se il contratto miri
ad uno specifico risultato che puo' essere distinto dalla cessione temporanea
di manodopera, se il corrispettivo sia basato su tale risultato, e chi
effettivamente organizza il lavoro, impartisce le direttive ai lavoratori
interessati su come eseguire le loro prestazioni e controlla se essi stiano
lavorando nel rispetto di tali direttive
Parita' di trattamento in materia di assistenza
sociale, previdenza e accesso all'alloggio (torna
all'indice del capitolo)
Il cittadino comunitario residente in
Italia gode di parita' di
trattamento con il cittadino italiano
per le materie previste dal Trattato CE e dal
diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal
diritto derivato (art. 19 D. Lgs. 30/2007)
Nota: alla luce
delle altre disposizioni del D. Lgs. 30/2007 per "cittadino comunitario
residente in Italia" si dovrebbe intendere: "cittadino comunitario con diritto di soggiorno in
Italia"; tuttavia, Sent. Corte Cost. 269/2010 e e Sent. Corte Cost. 299/2010 hanno chiarito come le disposizioni del D. Lgs.
30/2007 debbano essere armonizzate
con le norme dell'ordinamento
costituzionale italiano, in particolare quelle che sanciscono la tutela
della salute e assicurano cure gratuite agli indigenti e l'esercizio del
diritto all'istruzione; la questione e' rilevante per la copertura sanitaria
dei comunitari privi dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno e per
l'accesso all'istruzione dei minori figli di comunitari privi degli stessi
requisiti
DPCM 10/10/2012: il termine per il procedimento relativo al pagamento di sussidi per
cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lassistenza
dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11
febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958
(Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972)
e' di 90 gg (Allegato DPCM 10/10/2012)
La parita' di
trattamento si estende ai familiari
stranieri con diritto di soggiorno; Sent. Corte Giust. C-316-85: della parita' di trattamento i familiari godono solo indirettamente;
non hanno quindi diritto a prestazioni sociali quando non siano piu' a carico del cittadino comunitario, la
condizione di carico dovendo essere valutata in base ad elementi di fatto, a prescindere dai motivi del
mantenimento (nota: il dispositivo della sentenza non esclude che della parita'
continuino a godere i familiari stranieri con diritto di soggiorno autonomo - ad esempio, diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi; Mess. INPS 4602/2008 fa riferimento anche ai familiari stranieri con
diritto di soggiorno autonomo)
Trib. Firenze: riconosciuto il diritto all'assegno
di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs.
151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) ad una straniera madre di cittadina italiana (nota: il riferimento implicito e' alla
Sent. Corte Giust. C-200/02), benche' titolare di permesso per motivi familiari e non di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; il fatto di non aver
ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, pur
possedendo i relativi requisiti, non preclude il godimento dei diritti
riconosciuti al titolare di tale carta (art. 19 co. 2 e 4 D. Lgs. 30/2007); nota: significa che il rilascio della
carta ha carattere puramente ricognitivo del diritto di soggiorno
L'assegno concesso dal Comune ed erogato
dall'INPS per le famiglie con tre figli,
di cui all'art. 65 L. 448/1998
(gia' riconosciuto al cittadino comunitario da art. 80, co. 5 L. 388/2000) spetta anche ai familiari stranieri di
cittadino comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente (L.
97/2013)
Circ. Minlavoro 7/11/2013: ammissibili le domande per l'assegnazione
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
presentate a partire dall'1/7/2013, dato che la copertura finanziaria della
norma varata con la L. 97/2013 copre solo il secondo semestre del 2013; nello
stesso senso Circ. INPS 4/2014, che da' anche indicazione ai Comuni perche' procedano a riesaminare le
istanze presentate anteriormente all'1/7/2013 per la verifica dei requisiti
richiesti, restando ferma la decorrenza del beneficio, comunque, dall'1/7/2013;
nota: interpretazione in contrasto
con la giurisprudenza, che ha riconosciuto sistematicamente il diritto a tale
assegno anche prima che entrasse in vigore la L. 97/2013 (la stessa Circ. Minlavoro 7/11/2013 ammette che la norma di cui alla L. 97/2013 ha
valore interpretativo della disposizione gia' vigente, che istituiva il
diritto; non ha, cioe' valore costitutivo di un nuovo diritto, e si e' resa
necessaria al fine del corretto recepimento della Direttiva 2003/109/CE)
Trib. Bergamo: discriminatoria la condotta tenuta, sulla base di Circ. Minlavoro 7/11/2013, dal Comune di Verdello negando il riconoscimento
dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
per il periodo 1/1/2013-30/6/2013 ad un cittadino senegalese in possesso del
permesso UE slp; sebbene la L. 97/2013 non puo' che valere per il periodo
successivo alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il diritto del
ricorrente all'assegno per il primo semestre 2013 in virtu' della corretta
interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla
luce dei principi di cui alla Direttiva 2003/109/CE e sulla base di tutte le argomentazioni gia'
riconosciute dalla unanime giurisprudenza di merito; si ordina quindi al Comune
di riconoscere al ricorrente l'assegno per il periodo in questione e l'INPS al
pagamento dello stesso assegno
Trib. Venezia: l'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998
spetta al titolare di permesso UE slp anche per periodi anteriori al secondo
semestre 2013 (L. 97/2013), dato che anche prima dell'entrata in vigore della
L. 97/2013 la normativa interna doveva essere interpretata in maniera conforme
agli obblighi scaturenti dal principio di parita' di trattamento previsto dalla
Direttiva 2003/109/CE; nello stesso
senso, Trib. Firenze
Trib. Milano:
discriminatoria Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; il diritto
all'assegno sussiste in forza del principio di parita' tra italiani e stranieri
titolari di permesso UE slp stabilito da art. 11 Direttiva 2003/109/CE, con conseguente necessita' di una lettura
comunitariamente orientata o, addirittura, di una vera e propria
disapplicazione di art. 65 L. 448/1998
e irrilevanza della previsione di copertura finanziaria per il solo secondo
semestre del 2013, di cui all'art. 13 co. 2 L. 97/2013; si ordina all'INPS di
cessare immediatamente la discriminazione; riconosciuta la legittimazione
passiva dell'INPS e quella attiva di ASGI e Avvocati per niente, dato che i
soggetti discriminati non sono individuabili e si tratta, quindi, di discriminazione
collettiva
Corte App. Milano: conferma quasi integralmente Trib. Milano
(compensando pero' le spese tra Comune di Milano e ricorrenti nel giudizio di
primo grado) in relazione al carattere di discriminazione collettiva di Circ. INPS 4/2014 nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno di cui all'art.
65 L. 448/1998
decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i comuni emettano provvedimenti di
accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre; la legittimazione
attiva delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 D. Lgs 215/2003
sussiste anche nelle azioni contro la discriminazione per nazionalita', dal
momento che questa sottende, di fatto, una discriminazione indiretta per razza
o origine etnica; l'unificazione del rito previsto per le cause di
discriminazione diverse da quelle di genere opera anche sul piano della
legittimazione ad agire degli enti collettivi sia nell'ipotesi di fattori
discrimnatori richiamati da art. 44 D. Lgs. 286/1998, sia nell'ipotesi di
fattori richiamati da art. 4 D. Lgs. 215/2003; l'esclusione prevista da art. 3
co. 2 D. Lgs. 215/2003 e' limitata alle norme sull'ingresso e sull'accesso al
lavoro, all'assistenza e alla previdenza, nei limiti del principio di
ragionevolezza e di compatibilita' sancito dalla normativa comunitaria ed
espresso nelle direttive UE
Circ. INPS 97/2014: al fine di ottemperare all'ordinanza di Trib. Milano,
immediatamente esecutiva, l'INPS mette in pagamento tutti i dispositivi
relativi all'assegno per famiglie con almeno tre figli, di cui all'art. 65 L. 448/1998,
inviati dai Comuni, inclusi quelli relativi al primo semestre del 2013; a seguito dell'ampliamento del novero dei
beneficiari dell'assegno apportato dalla L. 97/2013 e per consentire al
Minlavoro il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall?attuazione
della norma, si sta provvedendo all'inserimento, tra i dati trasmessi, delle
informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari
Circ. INPS 5/2014: ai fini della fruizione dell'assegno di cui all'art. 65 L. 448/1998,
per familiari di cittadino UE
titolari di diritto di soggiorno si intendono quelli di cui all'art. 2 D. Lgs.
30/2007
Nota: le misure
di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le
seguenti (allegato X Regolamento CE 883/2004):
o
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
o
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
o
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
o
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
o
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
o
integrazione
dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
o
assegno sociale
(L. 335/1995)
o
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988);
nota (circ. INPS 110/2012): l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di
pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto,
da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un
figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col
cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune
e altra figlia straniera, non rientra
nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua
figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini
dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari
del summenzionato cittadino comunitario,
o, in caso contrario, che possano
essere considerate come prevalentemente
a carico di costui
o
e' legittima una normativa di uno Stato
membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena
descritta, un requisito di residenza
quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale
Stato membro
In deroga al principio di parita'
trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia
(nota: non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno del cittadino
comunitario) ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima
ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per
l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge (nota: art. 2, co. 1 L. 328/2000 stabilisce che i cittadini comunitari ed i loro
familiari hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalita' e nei
limiti definiti dalle leggi regionali; l'erogazione di tali prestazioni e
servizi, derivando da "altra disposizione di legge" non dovrebbe essere derogabile neanche
nei primi 3 mesi di soggiorno ne' in fase di prima ricerca di lavoro)
Sent. Corte Giust. C-140/12: non e' legittima una disposizione che, anche per il
periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, escluda in qualsiasi
circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione
assistenziale a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo,
per il fatto che il richiedere la prestazione stessa dimostra come
l'interessato non disponga di risorse sufficienti e fa quindi venir meno il
diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi; note:
o
Punto 68: gli
Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del
quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche
sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni
interessato
o
Punto 69: per
stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale
costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento,
deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto
della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come
dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o
Punto 72: nel
subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla
circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il
"sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7
par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono
del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se
la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per
l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria
dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati
membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del
diritto di soggiorno sono temporanee
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri che beneficino di
un diritto di soggiorno superiore a 3 mesi per cercare un posto di lavoro in
base all'articolo 14 par. 4 lettera b) della Direttiva 2004/38/CE, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini
dello Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
non e' legittima
una normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, costitutive altresi' di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, automaticamente e senza alcun esame individuale, i
cittadini di altri Stati membri che siano alla ricerca di un posto di lavoro
sul territorio dello Stato membro ospitante, dopo aver avuto accesso al citato
mercato del lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello
Stato membro ospitante che si trovano nella stessa situazione
o
e' legittima una
normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, altresi' costitutive di una prestazione di
assistenza sociale ai sensi della Direttiva 2004/38/CE, i cittadini di altri Stati membri durante i primi
tre mesi del loro soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante
o
non e' legittima
la normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di alcune
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, ai sensi art. 70
par. 2 Regolamento CE 883/2004, che agevolano l'accesso al mercato del lavoro, i
cittadini di altri Stati membri durante i primi tre mesi del loro soggiorno nel
territorio dello Stato membro ospitante senza dar loro la possibilita' di
dimostrare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro dello Stato
membro ospitante
Sent. Corte Giust. C-22-08: le prestazioni
di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne da' la
legislazione nazionale, siano destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro, non possono essere considerate
"prestazioni d'assistenza sociale",
ai sensi di art. 24, co. 2 Direttiva 2004/38/CE; i cittadini degli Stati membri alla ricerca di un lavoro in un altro Stato
membro, purche' abbiano stabilito legami
reali con il mercato del lavoro di quest'ultimo, possono avvalersi
dell'art. 39, co. 2 Trattato CE
al fine di beneficiarne
Sent. Corte Giust. C-269/07: costituisce una forma di discriminazione indiretta
vietata dal diritto comunitario la mancata assimilazione dei lavoratori comunitari frontalieri ai
lavoratori residenti nella fruizione di prestazioni sociali collegate alla
loro qualifica di lavoratori per la sola
ragione della mancanza di residenza
dei primi sul territorio nazionale
Sent. Corte Giust. C-103/08: l'art. 12 CE non osta ad una normativa nazionale,
che riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale
alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio
luogo di residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, includendovi,
con interpretazione estensiva dei
requisiti di residenza e domicilio, anche quelle che si recano regolarmente
in tale Stato per motivi di natura professionale o personale (ad esempio, i
frontalieri)
Sent. Corte Giust. C-542/09: illegittima l'imposizione di un requisito di
residenza, consistente nella cosiddetta regola dei "3 anni su 6"
(nota: significa avere legalmente soggiornato nello Stato membro per almeno tre
anni nel corso dei sei anni precedenti l'iscrizione in un istituto di
istruzione straniero), ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui
mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il
finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dello Stato membro nel quale
esercitano il loro diritto alla libera circolazione; note:
o
sullo Stato
membro che imponga tale requisito grava non soltanto l'onere di dimostrare, con
elementi idonei a suffragare la dimostrazione, che la misura nazionale in
questione e' proporzionata all'obiettivo perseguito (paragrafo 82 della
sentenza)
o
il finanziamento
degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce
per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi della normativa
dell'Unione europea, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del
figlio
Sent. Corte Giust. C-75/11: illegittimo, da parte di uno Stato membro,
riservare il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti
universitari i cui genitori percepiscano assegni familiari nello Stato membro
stesso; note:
o
si tratta di una discriminazione indiretta
o
solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi
sotto forma di borse di studio o di prestiti ricadono nella deroga al principio
di parita' di trattamento prevista da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto
55)
o
e' legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi
dell'esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e
detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova richiesta per poter far valere
l'esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo
preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente
rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento (Punto 62);
sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva iscrizione in un
istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
Sent. Corte Giust. C-523/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un
sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un
requisito unico, che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza
sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima
dellinizio degli studi; in precedenza,
Concl. Avv. Gen. C-523/11: e' vietato subordinare la concessione di un
sussidio di studio per frequentare un istituto dinsegnamento straniero, per
l'intera durata degli studi, ad una condizione che richieda ad ogni cittadino
UE, compresi i cittadini dello Stato membro interessato, di aver avuto la
residenza nel territorio di quest'ultimo per un periodo ininterrotto di tre
anni, immediatamente prima di iniziare detti studi allestero
o
non e' legittima, in linea di principio,
una normativa di uno Stato membro che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di
studi superiori a un requisito di residenza dello studente
nello Stato membro medesimo ed operi una disparita' di trattamento, costitutiva
di una discriminazione indiretta,
tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza
risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un'attivita' nello Stato membro
stesso
o
se e' vero che l'obiettivo volto ad incrementare la
percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al
fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del medesimo Stato membro
costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparita' di
trattamento e che un requisito di residenza e' idoneo a garantire la
realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto
necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito,
considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio
economico con la societa' o con il mercato del lavoro dello Stato membro
interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al
mantenimento dello studente, sia un lavoratore
frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi
gia' lavorato per un significativo periodo di tempo
Sent. Corte Giust. C-275/12: non e'
legittimo subordinare la concessione di un sussidio di studio a una cittadina residente in uno Stato membro,
al fine di studiare in un altro Stato membro, alla condizione che gli studi di
cui trattasi siano sanciti, al termine di un corso di almeno due anni, da un diploma professionale equivalente a
quelli rilasciati da una scuola professionale con sede nello Stato erogatore,
mentre un sussidio sarebbe stato concesso all'interessata, vista la sua
particolare situazione, qualora avesse deciso di svolgere in quest'ultimo Stato
studi equivalenti a quelli che intendeva seguire in un altro Stato membro e di
durata inferiore a due anni
Sent. Corte Giust. C-220/12: non e'
legittimo subordinare, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di
studi svolti in un altro Stato membro all'unico requisito di avere stabilito un
domicilio permanente sul territorio
nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non
abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un
aiuto alla formazione all'estero solo nello Stato del domicilio del richiedente
o in uno Stato a quest'ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze
particolari lo giustifichino
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che (L.
129/2011) il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un
diritto (nota: disposizione coerente con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso
di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della
ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso
prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una
formalita' amministrativa; in questo
senso, Trib. Bergamo; in modo ambiguo, Mess. INPS 4602/2008 afferma
che il possesso del requisito relativo al diritto di soggiorno puo' essere
dimostrato mediante autocertificazione ed
esibizione del titolo di soggiorno valido)
Ai fini della
fruizione dell'assegno di maternita'
"dei Comuni" (artt. 74 e 75 D. Lgs. 151/2001) e dell'assegno di maternita' dello Stato (DPCM 452/2000), richiesta la residenza in
Italia fin dal verificarsi dell'evento
assicurato (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) e uno dei seguenti documenti (Mess. INPS 4602/2008)
o
carta di soggiorno
per cittadini UE non ancora scaduta
o
attestato di
diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di
identita' elettronica)
o
iscrizione
anagrafica
o
carta di
soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso UE slp)
o
carta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europei; in senso meno restrittivo, Trib. Bergamo: in base ad art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007, la qualita' di titolare di
diritto di soggiorno puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo
documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto (nel caso,
proprio il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001), rilevando solo l'integrazione delle condizioni che ne consentirebbero
il rilascio
L'assegno di maternita' e' riconosciuto,
per figli nati o adottati dopo il 1
Luglio 2001, di cui all'art. 49, co.
8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000) anche alle cittadine straniere
prive di ogni forma di tutela previdenziale e in possesso della carta
di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (anche in quanto familiari
di cittadino italiano) o della carta di soggiorno permanente (Circ. INPS 35/2010); se la donna, al momento della presentazione della domanda, non e'
ancora in possesso della carta di soggiorno deve allegare alla domanda la la
ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta della carta (Circ. INPS 35/2010); il Comune puo' tenere in sospeso la domanda fino al completamento del
procedimento (Circ. INPS 35/2010); disposizioni analoghe per l'assegno
di maternita' previsto dall'art. 66,
L. 448/1998 (tuttavia, secondo Trib. Firenze, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998
va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi
di prestazione essenziale; nello
stesso senso, Trib. Monza)
Ai fini della
fruizione dell'assegno per il nucleo
familiare (art. 65 L. 448/1998
e art. 80, co. 5 L. 388/2000), il cittadino comunitario residente in Italia nel
cui nucleo familiare siano presenti almeno tre figli minori deve attestare la
propria iscrizione anagrafica (Mess. INPS 4602/2008)
Ai fini della
fruizione dell'assegno sociale e
delle prestazioni di invalidita' civile,
il cittadino comunitario e i suoi familiari a carico che risiedono regolarmente
in Italia per un periodo superiore a 3
mesi devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione anagrafica o la carta di soggiorno per cittadini UE non
ancora scaduta (Mess. INPS 4602/2008)
Art. 60 L. 35/2012: sperimentazione relativa
all'erogazione di una Carta acquisti,
in 12 citta' italiane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona), a cittadini italiani o comunitari o stranieri titolari di
permesso UE slp o familiari stranieri di
cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno, in
possesso di determinati requisiti economici, lavorativi e familiari e residenti
da almeno un anno nel Comune presso il quale presenteranno la domanda (Decr. Minlavoro 10/1/2013)
I residenti
cittadini comunitari ovvero
cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del
diritto di soggiorno possono ottenere, al pari dei cittadini italiani
residenti, il rilascio di una "carta
acquisti" finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento
delle bollette energetiche e del costo per la fornitura di gas da privati (art.
81 co. 32 L. 133/2008, come modificato da L. 147/2013)[94]
Decr. Mineconomia 3/2/2014: l'estensione del beneficio della "carta acquisti" apportata da L. 147/2013
si applica a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2014, con possibilita' di
accoglimento delle domande presentate entro il 30/4/2014; ai fini della
determinazione dei requisiti economici per l'accesso al beneficio, viene
modificato il Decr. Mineconomia 16/9/2008, dando rilievo anche i redditi prodotti all'estero e
gli immobili posseduti all'estero; nota:
prima della pubblicazione di queste disposizioni, ASGI, CGIL di Bergamo, e
Cooperativa Ruah avevano depositato un ricorso anti-discriminazione, al Trib.
Bergamo, segnalando il fatto che Poste Italiane, INPS e Mineconomia
insistevano nel precludere l'accesso dei non italiani al beneficio, con
procedure e informazioni non aggiornate (comunicato ASGI); analoga segnalazione era venuta dall'INCA (comunicato ASGI)
Istruzioni
relative alla "carta acquisiti" (Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti", Guida Mineconomia alla richiesta della "carta
acquisti" per minore di eta' infetiore a 3 anni e Comunicato Mineconomia):
o
requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di
familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino
comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione
di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione
anagrafica
trattamenti
pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri,
risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per
anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una
utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di
piu' di una utenza del gas
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un
autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile
ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non
ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da
solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio
mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro,
ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE,
superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente
al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di
vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto
ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o
la domanda si
presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o
se la domanda
della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso
l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi
presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o
al momento del
rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione
dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di
residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel
bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o
per effettuare
il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia
della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del
beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare
della carta
o
ove sia
necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle
dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui
moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS,
dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o
l'amministrazione
puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti
necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di
sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale
storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di
attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o
per la richiesta
di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi
moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
Art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014: per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il
31/12/2017 e' corrisposto dall'INPS, su richiesta, un assegno di importo pari a 960 euro annui, erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al compimento del terzo anno di
eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di
cittadini italiani o comunitari o di cittadini stranieri
titolari di permesso UE slp (Circ. INPS 93/2015: o beneficiari di protezione
internazionale, stante la loro equiparazione ai cittadini italiani in base
ad art. 27 D. Lgs. 251/2007), residenti in Italia e a condizione che il nucleo
familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a
25.000 euro annui; per un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui,
l'importo dell'assegno e' di 1.920 euro annui
o
la domanda deve
essere presentata da un genitore convivente
o
se il genitore
avente diritto incapace ad agire (Circ. INPS 93/2015: perche' minorenne o per per altri motivi), la domanda puo' essere
presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace
o
nel caso in cui
il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno puo'
essere presentata dall'affidatario; il requisito economico e' verificato con
riferimento al minore affidato; l'affidatario presenta domanda entro 90 gg
dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale; nel caso
in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l'assegno decorre dal mese
di presentazione della domanda
o
l'erogazione
dell'assegno e' interrotta al venir meno di una delle condizioni previste
o
il genitore si
considera convivente se coabita col figlio e ha dimora abituale nello stesso
comune (DPR 223/1989)
o
in caso di minore
che formi nucleo a se', la condizione economica fa riferimento a tale nucleo
o
tutti i
requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda
o
se la domanda
viene presentata dal legale rappresentante di genitore minorenne o incapace di
agire, i requisiti devono essere comunque posseduti da tale genitore
o
in caso di
affidamento, l'assegno e' concesso in relazione ad affidamenti temporanei
disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo
familiare presso cui il minore e' collocato temporaneamente
o
qualora l'onere
sostenuto dall'INPS per tre mensilita' consecutive sia superiore alle
previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno
trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Mineconomia con cui si provvede a rideterminare
l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE; l'eventuale entrata in
vigore del decreto di rideterminazione dell'importo annuo dell'assegno e dei
valori dell'ISEE non pregiudica gli assegni gia' concessi dall'INPS
Note:
o
l'assegno dovrebbe essere garantito anche agli
stranieri titolari di un permesso di
soggiorno che consenta di lavorare
in Italia, poiche' essi godono, in base alla Direttiva 2011/98/UE, dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro in cui soggiornano, nonche' ai titolari di Carta Blu UE e ai familiari stranieri di cittadini italiani e comunitari (in questo
senso, Lettera ASGI
al Presidente del Consiglio e all'INPS)
o
Circ. INCA e CAAF CGIL 13/5/2015: si invitano i patronati INCA a presentare domande
di assegno di natalita' anche per familiari
stranieri di cittadini comunitari (per i quali e' stato posto un quesito
all'INPS, che e' in attesa del parere di Mininterno e Minlavoro) e per
stranieri titolari di permesso di durata non inferiore a un anno (sulla base
del fatto che si tratta di prestazione che risponde a bisogni essenziali; in
questi casi, ci si aspetta un rigetto della richiesta, cui far seguire ricorsi
amministrativi e giudiziari)
o
il sistema
online dell'INPS permette, tecnicamente, anche a chi ha un permesso disoggiorno
diverso da quelli per cui e' previsto il diritto all'assegno di compilare e
inviare la domanda per il bonus bebe' (comunicato Stranieriinitalia)
Note:
o
art. 20, co. 10 L. 133/2008
ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo
di almeno 10 anni; la questione
della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita'
con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il
diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu'
dettagliate sulla L. 133/2008)
o
i cittadini comunitari che siano o siano
stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o
disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro
in cui risiedono, anche alle prestazioni
di carattere non contributivo di cui
all' art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento
(inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g
dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia
subordinato al compimento di un
certo numero di anni di lavoro o di
residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere
considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza
trascorsi in altro Stato membro
Nota:
o
Legge regionale
Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal
Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per
quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota:
presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in
particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di
infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Udine
(confermato da Trib. Udine):
e' indirettamente discriminatorio,
ma anche manifestamente sproporzionato
e ingiustificato (la necessita' di
contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta,
secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario,
che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione
e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter
soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto
dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli
17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra
lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita'
intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio
(Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non
contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse
tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla
valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle
amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti,
salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con
la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha
rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe
dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione
europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli
interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il
requisito della residenza triennale
sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per
persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto
alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra
gli altri, di cittadini comunitari; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000
deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto
degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo'
tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed
ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge
Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta
di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito
di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra
quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono
il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non
tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di
residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia
stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere
che sia cessata la materia del contendere)
o
Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore
dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da
almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici
a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
esposti ASGI all'UNAR e
alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con
riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni
la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione
europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione
a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
par. UNAR:
il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo
perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in
oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al
soddisfacimento di bisogni primari
la Regione
Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata"
del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
la Commissione
UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane
di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o
con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni
residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate
nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie
dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti
dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto
della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere
informazioni in merito o cercare soluzioni
o
la Commissione
UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni
di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o
aperta dalla
Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
le procedure per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di
Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non
rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo
periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento
dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato
l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste
disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare
dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un
requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da
una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
le disposizioni
regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli
alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un
determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale,
costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo
in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o
Trib. Trieste: indirettamente discriminatorio
il comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia
nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti da
art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un
requisito di anzianita' di residenza
decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della spesa pubblica,
addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la limitazione alla
fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea; Comune
di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via solidale, a
risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di
cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla
graduatoria (nota: Regione
Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva 2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare)
o
approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli
Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso
alle prestazioni sociali, un requisito di residenza
di 24 mesi nel territorio regionale
per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp,
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per
gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno; l'ASGI, con un esposto,
ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale
ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni
che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni
sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei
limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.,
nonche' di art. 3 Cost., dal
momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero
maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece
ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi
nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura
di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei
comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:
illegittimita'
costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle
prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale
da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della
stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs.
286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co.
2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la
provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse
destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra'
che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente
irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella
Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni
primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la
protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e'
relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non
ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
illegittimita'
costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio
nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo'
derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello
straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia
tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la
quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva
stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura
nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di
cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui
si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non
viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per
provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della
residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente
superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore
regionale ha violato art. 3 Cost.
legittima,
invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per
misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o
per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono
incontro ad un bisogno primario dell'individuo
legittima anche
l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al
soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di
primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione
si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la
comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito
dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti
troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e
riducendone lefficacia
o
Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le
modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011,
che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di
accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel
territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di
necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio
nazionale
o
Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non
autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui
stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti
dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di
soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere
al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria,
all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost.,
dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una
disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale,
al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la
limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente,
i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna
ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che
presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di
disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione
degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale
o
Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per
l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i
figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno
cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di
assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una
provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del
beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione
di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e
significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in
termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o
provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o
dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o
dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota:
il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui
requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera
una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola
residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali
e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni,
con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti
di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.
o
Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge
Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito
della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli
stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di
art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento
15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi";
i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale
previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere
che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore
rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta
che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura
sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno
specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che
potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del
principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale
della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di
accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a
consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al
requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini
dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con
gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la
finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione
assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli
minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che
subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al
requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni
continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del
permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., con
il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini
comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione
di art. 117 co. 1 Cost.
o
Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 16, co. 4
(limitatamente alle parole "da cinque anni") e co. 2 (limitatamente
alle parole "ininterrottamente per un anno"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che i comunitari che
abbiano assolto l'obbligo scolastico possono usufruire delle sovvenzioni
previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti
ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano; violazione di art. 3 Cost.,
dato che la mera durata della residenza non puo' essere ritenuta una
circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei
potenziali interessati alla provvidenza in questione
o
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei
beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in
particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella
regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani
residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla
presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei
cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini
comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali
sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno
della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa,
contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza
richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto
sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)
illegittimita'
costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
il requisito di
residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come
mera regola di preferenza) determina un'irragionevole
discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
riguardo ai
cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur
legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano
soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella
comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per
il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini
comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che
siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano
instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno
minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano
estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
Risposta Commissione europea sul Comune di Verona a
interrogazione di parlamentari europei: un criterio
che discrimini direttamente il
cittadino comunitario rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare e' in contrasto con con art. 24 Direttiva 2004/38/CE
Risposta della Commissione europea riguardo alla compatibilita' delle restrizioni
previste dalla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 12/2009 ai fini del
godimento della cosiddetta "carta famiglia": se si tratta di una
"prestazione familiare" secondo la definizione di Regolamento CEE 1408/1971 o di un "vantaggio sociale" capace di
influenzare la circolazione dei lavoratori, va erogata in modo non
discriminatorio; la legittimita' di una discriminazione indiretta va valutata
dal giudice nazionale
Aperta dalla Commissione europea una procedura di
infrazione contro l'Italia per un bando della Provincia di Sondrio che richiede
il requisito di cittadinanza italiana
e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari: il
primo requisito da' luogo a discriminazione
diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari; il secondo puo'
dar luogo a discriminazione indiretta
(com. Commissione europea); Trib. Milano:
illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che
richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale
pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi
per studenti universitari
Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti
meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente
discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di
carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
Ai fini del
godimento del trattamento di malattia
corrisposto dallINPS, i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare
pervenire la certificazione di malattia
in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978,
citato in un comunicato)
Il diritto del
lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni
di disoccupazione (indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola ed
agricola, trattamenti speciali agricoli), in presenza dei requisiti, e'
riconosciuto indipendentemente
dall'iscrizione angrafica (o dell'iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea) dell'interessato; le norme sull'iscrizione anagrafica
hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro
applicazione in materia previdenziale contrasterebbe con i principi di libera
circolazione e soggiorno dei cittadini dellUnione europea (Mess. INPS 11662/2010)
Sent. Corte Giust. C-237/94: non e' legittima una disposizione che subordini la
concessione di indennita' a copertura delle spese funerarie sostenute da un lavoratore migrante alla condizione
che l'inumazione o la cremazione si sia svolta nel territorio dello Stato
membro la cui legislazione prevede la concessione di dette indennita'
Sent. Corte Giust. C-106/11: uno Stato membro non puo' escludere
dall'affiliazione al proprio sistema di sicurezza sociale una persona che abbia
la cittadinanza di tale Stato membro, non risieda nel medesimo, sia occupato su
una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e svolga le sue
attivita' al di fuori del territorio dell'Unione europea; nota: al punto 14 si afferma che le norme del diritto dell'Unione
europea sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano anche alle
attivita' esercitate fuori dal territorio dell'Unione europea quando il
rapporto di lavoro conserva un nesso abbastanza stretto con tale territorio (Sent. Corte Giust. C-60/93, Sent. Corte Giust. C-9/88)
Trattamento fiscale (torna
all'indice del capitolo)
Sent. Corte Giust. C-39/10: uno Stato membro non puo' escludere da un beneficio
fiscale una persona che, avendo esercitato il diritto di libera circolazione,
percepisca pensioni in diversi Stati membri, se di quel beneficio la stessa
persona godrebbe nell'ipotesi che tutte le pensioni fossero erogate dallo Stato
membro in questione (nota: mia interpretazione)
Concl. Avv. Gen. C-303/12: non e' legittima una normativa fiscale di uno Stato
membro che ha per effetto di impedire a una coppia residente in detto Stato,
che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di
beneficiare di una determinata agevolazione fiscale, a causa delle sue
modalita' di imputazione, mentre detta coppia vi avrebbe diritto se i membri
della stessa percepissero la totalita' o la parte principale dei loro redditi
nello Stato membro di residenza
Cittadini Rom (torna
all'indice del capitolo)
Comunicazione della Commissione UE sul quadro dell'Unione europea per le strategie
nazionali di integrazione dei Rom:
gli obiettivi del piano sono
o
garantire che
tutti i bambini Rom portino a termine il ciclo della scuola primaria:
attualmente la percentuale e' inferiroe al 42%
o
pieno accesso
alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro
autonomo: il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente
molto inferiore alla media europea
o
parita' di
accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali;
scopo prioritario: ridurre il tasso di mortalita' infantile
o
parita' di
accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita'
Rom alla rete idrica ed elettrica
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 (in
adempimento delle richieste presentate nella Comunicazione della Commissione UE 173 del 5/4/2011):
o
istruzione:
si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere
le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a
scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena
istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che
puntino alla partecipazione dei giovani allistruzione universitaria,
all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse
di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie
o
alloggio:
si indica come priorita' quella di aumentare l'accesso ad un ampio
ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento
definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel
rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia
fondata sull'equa dislocazione; nota:
il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse
necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi
o
lavoro: si
da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per
superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo
sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento
specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse
necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il
monitoraggio
o
salute:
particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari
sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con
particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la
salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura
medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere
integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie
e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
Ris. Parlamento UE 12/12/2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle
strategie nazionali d'integrazione dei Rom:
o
invita gli Stati
membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati
illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i
Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa
la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di
sgomberi
o
invita gli Stati
membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita
collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare
l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a
un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione
dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso
dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare
l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita'
di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate
esperienze lavorative
o
invita la
Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione
tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione
o
invita gli Stati
membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare
l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei
Rom nei servizi pubblici
o
invita le
istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte
le istituzioni
o
invita la
Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in
relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria
Approvata dalla
Commissione diritti umani del Senato una Risoluzione
che impegna il Governo
o
ad adottare
misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche generali di inclusione
sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom, sinti e
caminanti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti
dall'Italia;
o
a garantire alla
Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020 risorse
finanziarie e strumenti adeguati per la sua effettiva attuazione
o
ad avviare un capillare
ed efficace programma di integrazione delle comunita' rom, sinti e caminanti
italiane a partire dalla scolarizzazione dei minori e dalla programmazione di
forme di inserimento al lavoro attraverso percorsi formativi e borse lavoro
o
a superare
definitivamente i campi come soluzione abitativa per le famiglie rom, sinti e
caminanti nel nostro Paese e a garantire, di concerto con gli enti locali, la
progressiva dismissione dei campi autorizzati, prevedendo soluzioni
alloggiative stabili come richiesto a livello europeo
o
a sostenere la
discussione e l'approvazione in Parlamento, in tempi brevi, delle proposte di
legge per il riconoscimento, la tutela e la promozione sociale delle minoranze
rom, sinte e caminanti nel nostro Paese, anche attraverso la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
TAR Lazio
(la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi
delle amministrazioni pubbliche):
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi
della liberta' personale, a prescindere
dalla loro necessita' e anche quando
gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in
assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del
Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali
in materia di liberta' personale, le
norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per
le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di
sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno
al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno
sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
potere
dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo
degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita'
lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel
territorio del Comune di Milano,
sotto i seguenti profili:
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio
di liberta' di circolazione e di
soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
limitazione
dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere
lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e
di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e
del diritto alla vita di relazione
o
riforma, in
parte, TAR Lazio,
aggiungendo le seguenti censure:
illegittimo
il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio
delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata
analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza
degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata
l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita'
non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento
interno)
o
osserva come, benche'
negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche'
alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio,
giacche' le misure si applicano a tutti
coloro che si trovano nei campi nomadi
o
rigettato il
ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o
Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile),
nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul
fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da
un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile
traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti
ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale
collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni
interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la
decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e'
sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata
su una valutazione del merito
o
il fatto che il
Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita'
in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del
provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e'
sindacabile dalla Cassazione
o
non e' neanche
sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia
annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in
particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto
e Piemonte e prorogato per due anni)
Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano:
si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano
e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni,
come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire
l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di
inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020
Il Difensore
civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad
una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della
regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il
superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro
la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere
discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del
villaggio attrezzato La Barbuta da
parte del Comune di Roma; il giudice
o
ha ritenuto che
la realizzazione
del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla
possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto
di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal
restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno
delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene
prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo,
e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul
territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice
comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta
appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e
familiare e alla liberta' di riunione
o
ha ordinato la
sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del
villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento
sommario di cognizione
Trib. Roma:
accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione
dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La
Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo
il Tribunale
o
non e' fondata
la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione
del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi
censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o
appare anche
evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti
coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone
consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o
il villaggio e'
dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli
attuali insediamenti sono sprovvisti
o
il criterio alla
base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una
sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
o deve intendersi indirettamente discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti, di fatto, a una stessa etnia (a prescindere da ogni carattere di nomadismo), tanto piu' se realizzata, come nel caso dell'insediamento sito in localita' La Barbuta (nato come campo provvisorio e successivamente stabilizzato), con alloggi precari (ma non riconosciuti come tali ai fini dell'accesso all'edilizia popolare), in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parita' ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove e' posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno, e senza che l'opzione per tale soluzione abitativa possa considerarsi libera (dato che, nei fatti, nessuna alternativa e' stata prospettata in sede di sgombero degli insediamenti non autorizzati)
o la discriminazione
non appare legittima, dato che, pur essendo legittima la finalita' di
salvaguardare la sicurezza sociale della restante parte della popolazione, essa
non e' perseguita con strumenti appropriati ne' necessari; la soluzione
individuata e' infatti caratterizzata da un permanente degrado (non sanato
negli ultimi vent'anni) e, quanto alla sicurezza della popolazione, ha
carattere collettivo, senza tener conto della responsabilita' individuale delle
condotte che mettono a repentaglio quella sicurezza; inoltre, rappresenta una
soluzione abitativa di natura permanente, benche' caratterizzata da elementi
strutturali propri della provvisorieta'
o non vi e' alcun
elemento che consenta di considerare tale soluzione alla stregua di
"azione positiva"
o analoghe conclusioni
sono state raggiunte da organismi nazionali (UNAR, Commissione diritti umani
del Senato) e internazionali (Comitato per l'eliminazione della discriminazione
razziale, Comitato europeo del Consiglio di Europa), e di queste conclusioni
non si puo' non tener conto
o condannato come
discriminatorio il comportamento di Roma Capitale; se ne ordina la cessazione e
la rimozione degli effetti
Trib. Roma:
accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di
Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del
Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero
di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il
dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare,
almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e
nelle aree circostanti
TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di
gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca
dellautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di
rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla
base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa
autorizzazione
Censurato
dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento
delle autorita' italiane riguardo
all'allontanamento di rom e sinti
dai loro insediamenti, per le violazioni del diritto all'alloggio e all'istruzione
dei minori; censurati anche il ricorso alla violenza nei confronti dei rom da parte di esponenti delle forze dell'ordine e la scarsa efficacia
nel rispondere ad episodi di violenza scatenati da altri con motivazioni
razziali (comunicato ASGI)
In una Risoluzione approvata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il
4/7/2012, a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei
dell'assolvimento degli degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, si afferma che
che nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le popolazioni Rom e
Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro inclusione sociale ed
altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo specifico a
livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi etnici Rom e
Sinti in Italia (comunicato ASGI)
Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di
rom e nomadi in Europa: la mancanza
di documenti d'identita' personali e
l'apolidia sono uno dei problemi
fondamentali per rom e nomadi, privati del diritto all'accesso all'educazione,
alla salute, all'assistenza sociale e al diritto di voto
Riguardo al
problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti
dai paesi dell'ex Jugoslavia, i
quali si trovano una condizione di apolidia
di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni
giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di
una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio
d'Europa:
o
Rom e Sinti: si
considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020;
occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la
partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica;
preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR
o
Emergenza nomadi
e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che
hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente
opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020, e che
vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo
italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire
lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere
dall'esito del ricorso stesso
o
antiziganismo:
le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la
Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI
in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione
alla discriminazione ed alla violenza razziali
o
crimini d'odio:
le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei
crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga
in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.
o
apolidia: si
esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la
partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom
e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei camminanti 2012-2020,
definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la
questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni
individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno
degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare
riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di
genitori apolidi
Rapporto ECRI sull'implementazione delle raccomandazioni fornite all'Italia:
disattesa la raccomandazione di garantire che gli appartenenti alle comunita'
Rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della
piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale (ad esempio,
notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro
protezione legale e offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora
le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di
tempo)
Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della
vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14
(divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia
nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che
hanno perso, con la dichiarazione di
indipendenza della Slovenia, il loro
status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le
gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i "cancellati"
(applicazione da parte della CEDU della procedura di causa-pilota)
Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di
accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane
di nomadi, sia su suolo pubblico sia
su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione;
ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e
attrezzature in caso di violazione del divieto
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
Le associazioni
Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine
dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in
relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di
cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta
appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe
tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)
Sent. Cass. 37638/2012: commette il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu'
o in servitu' di cui all'art. 600 c.p. chi
costringa all'accattonaggio un figlio in tenera eta', dal momento che
tale reato si configura anche quando lo stato di soggezione continuativa
finalizzata a costringere la vittima a svolgere date prestazioni sia ottenuto
dall'agente attraverso l'approfittamento di una situazione di inferiorita'
fisica o psichica; la tradizione culturale riguardo all'accattonaggio non
esclude l'elemento psicologico del reato (Sent. Cass. 18072/2010); non e'
invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione
dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni
zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, dato che la consuetudine puo'
avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge,
secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 Preleggi
(Sent. Cass. 2841/2006)
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
Le disposizioni del
Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale
o
si applicano ai
cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono
o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti
delle persone di qualunque cittadinanza che siano state
soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri
o
si applicano ai
cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in
base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base
alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che,
contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in
merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea
e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati
dalla decisione); nota: le modifiche
apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito
all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei
rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i
periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE
(cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o
non si
applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino
a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o
non si
applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che
continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le
disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili
unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu'
esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed
agli studenti ma, in generale, alle persone
attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non
indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di
sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
o
si applica alle legislazioni nazionali
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni
di malattia
le prestazioni
di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni
di invalidita'
le prestazioni
di vecchiaia
le prestazioni
per i superstiti
le prestazioni
per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in
caso di morte
le prestazioni
di disoccupazione
le prestazioni
di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi
assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente
pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in
altri)
le prestazioni
familiari
i regimi di
sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello
stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad
applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato
membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico
dell'istituzione locale)
o
non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle
vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di
reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di
Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno
subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di
discendenza
Note:
o
il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di
regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative
gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione
separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali
di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi
straordinari e lindennita' di mobilita', nonche' per la C.I.G.
prestazioni
familiari
assicurazioni
obbligatorie per la malattia e la maternita'
o
le prestazioni
elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia,
le seguenti:
pensioni sociali
per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971,
L. 18/1980
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i sordomuti (L. 381/1970
e L. 508/1988)
pensioni e
indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970
e L. 508/1988)
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952,
L. 638/1983
e L. 407/1990)
integrazione
dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale
(L. 335/1995)
maggiorazione
sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o
l'assegno per
l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita'
(art. 5 L. 222/1984),
che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione
speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in
vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla
giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o
l'ambito
oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche
le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per
paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti
anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle
quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel
territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione per volta,
determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012; nota:
sono previste alcune eccezioni dagli artt. 14-16 Regolamento CE 883/2004):
o
una persona che
esercita un'attivita' subordinata o autonoma in uno Stato membro e' soggetta
alla legislazione di tale Stato membro (un'attivita' subordinata o autonoma
svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro
e' considerata un'attivita' svolta in tale Stato membro; tuttavia, la persona
che esercita un'attivita' subordinata a bordo di una nave battente bandiera di
uno Stato membro e che e' retribuita per tale attivita' da un'impresa con sede
o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e' soggetta alla
legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato;
un'attivita' svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi
di trasporto aereo passeggeri o merci e' considerata un'attivita' svolta nello
Stato membro in cui e' situata la base di servizio, come definita allallegato
III del Regolamento CEE 3922/91)
o
un pubblico
dipendente e' soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui egli dipende
o
una persona che
riceva un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione dello Stato membro di
residenza e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
una persona
chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e'
soggetta alla legislazione di tale Stato membro
o
disposizioni
particolari per persone che si rechino temporaneamente a svolgere un'attivita'
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui la svolgono
abitualmente:
la persona che
esercita un'attivita' subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di
lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita' ed e' da questo
distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la
durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che essa non sia
inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' lavorativa autonoma in uno Stato membro e
che si reca a svolgere un'attivita' affine in un altro Stato membro rimane
soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata
prevedibile di tale attivit non superi i 24 mesi
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' subordinata in
due o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di un'impresa
o di un datore di lavoro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio
domicilio limpresa o il datore di lavoro, se e' alle dipendenze di due o piu'
imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio
in un solo Stato membro
-
alla
legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la
propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di
residenza, se e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro
aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di
cui uno e' lo Stato membro di residenza
-
alla
legislazione dello Stato membro di residenza se e' alle dipendenze di due o pi
imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o
il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o
disposizioni
relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita' autonoma in due
o piu' Stati membri:
se la persona
esercita una parte sostanziale della sua attivita' nello Stato membro di
residenza, e' soggetta alla legislazione di tale Stato membro
se la persona
non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale
della sua attivita', e' soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si
trova il centro di interessi delle sue attivita'
o
la persona che
esercita abitualmente un'attivita' subordinata e un'attivita' lavorativa
autonoma in vari Stati membri e' soggetta alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita un'attivita' subordinata o, qualora eserciti una tale attivita'
in due o piu' Stati membri, alla legislazione determinata sulla base delle
disposizioni relative alle persone che esercitano abitualmente un'attivita'
subordinata in due o piu' Stati membri
o
una persona
occupata in qualita' di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge
un'attivita' subordinata e/o autonoma in uno o pi altri Stati membri e'
soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene
l'amministrazione da cui essa dipende
o
le persone che
esercitano attivita' lavorative in piu' Stati membri sono trattate, ai fini
della legislazione applicata, come se esercitassero l'insieme delle loro
attivita' subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro
retribuzioni nello Stato membro di riferimento
o
la persona che
non rientri in alcuna delle categorie citate e' soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza
Per "sede legale o domicilio" s'intende
la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali
dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione
centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione
applicabile, si applica provvisoriamente
la legislazione determinata
utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o
se la persona
interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati
membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di
residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o
se la persona
interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la
legislazione dello Stato membro di residenza
o
in tutti gli
altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati
membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata
inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le
autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le
prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza
di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni
previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza
o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in
causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione
a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla
legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di
taluni fatti o avvenimenti, tale
Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro
Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la
legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi
di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il
diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione
(obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un
beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse
di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione
applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi
necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di
totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi
per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i
periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della
concessione della pensione di vecchiaia,
dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello
stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai
fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero
maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto
unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento
della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per
motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel
territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima
una normativa di uno Stato membro che non
consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che
rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio
del loro Stato membro d'origine, in
assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione
internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in
cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a
pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime
pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia
applicabile, non e' legittima una
normativa di uno Stato membro che non
consenta di prendere in
considerazione i periodi di lavoro
che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei
brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione
di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle
persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona
interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o
durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o
situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e
caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il
luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita'
e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione
familiare e legami familiari
esercizio di
attivita' non retribuita
per gli
studenti, fonte del reddito
alloggio; con
riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel
quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o
volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con
particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a
trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1
lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore
ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di
residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta
mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la
persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della
gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche
specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo,
non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come
semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve
determinare il luogo di residenza di
tale persona sulla base di una valutazione
globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per
la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine
medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti
necessari
o
Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il
solo fatto che quest'ultima ha un domicilio
registrato nel territorio di detto Stato
membro, senza che la medesima e
i suoi familiari lavorino o risiedano
abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che
non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi,
conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un
collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il
territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la
possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento
preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la
situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla
prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto
regolamento)
o
Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come
lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una
persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel
territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o
risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni
in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o
sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica,
sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i
familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova
l'istituzione debitrice (principio di esportabilita'
delle prestazioni); e' fatta salva
la deroga relativa alle prestazioni
di carattere non contributivo di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse
nell'Allegato X non possono essere
oggetto di deroga al principio di esportabilita'
o
Regolamento CE 883/2004 deve essere interpretato nel senso che le
"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai
sensi di art. 3 par. 3 e art. 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di
applicazione di art. 4 del regolamento stesso (principio di parita' di
trattamento tra tutti i soggetti cui il regolamento si applica)
o
art. 24 par. 1 Direttiva 2004/38/CE, in combinato disposto con art. 7 par. 1 lettera b
della direttiva stessa, e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano
alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di
talune "prestazioni speciali in
denaro di carattere non contributivo"
ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini
dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, se tali cittadini di altri Stati membri
non godono di un diritto di soggiorno
in forza della Direttiva 2004/38/CE nello Stato membro ospitante
o
la Corte di
giustizia dell'Unione europea non e' competente a rispondere alla quarta
questione (il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 20 e
51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vadano interpretati nel senso che impongono agli
Stati membri di concedere ai cittadini dellUnione prestazioni assicurative di
base in denaro di carattere non contributivo tali da consentire un soggiorno
permanente o che tali Stati possono limitare tale concessione alla messa a
disposizione dei mezzi necessari per il rientro nello Stato di origine), dal
momento che nel fissare le condizioni e la portata della concessione delle
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, gli Stati membri
non attuano il diritto dellUnione
L'interessato
puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di
sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni
relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
indennita' di malattia:
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o
soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza
dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni
in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da
quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del
luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un
documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato
dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia,
l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della
Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato
si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere
preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio
ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
-
l'autorizzazione
non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla
legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini
richiesti dal suo stato di salute
-
il rimborso puo'
essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente
l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di
norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con
l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia
per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per
lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome,
indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale
per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti
anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si
procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a
condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la
totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del
requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto
all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L.
488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o
prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha
diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di
residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni
in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente
competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere
certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni
in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il
soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto
la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o
pensione di invalidita':
se la persona
soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo
sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato
erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo
permettono
in caso di
assicurazione pregressa in piu' Stati,
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo
(legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido
-
se il soggetto
e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento
pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da
ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione
d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di
tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale
la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una
commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione
nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata
dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
-
se il soggetto
e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non
dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi
in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte,
ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi
Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o
pensione di vecchiaia:
i contributi
gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne'
restituiti all'interessato
ogni Stato membro
in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a
corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile,
calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste
anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base
alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un
diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del
periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non
e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese,
questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul
quale incomba l'obbligo
se in tutti gli
Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno
di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale,
se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della
prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia
stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri
Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti
sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si
raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di
residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo
Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad
assicurazione
un
"organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette
all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate
da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile
chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro
in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del
lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi
contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che
precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene
applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto
divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore
interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una
pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito
dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione
di un altro Stato membro, fatto salvo che
-
la prestazione
dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i
limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei
redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
-
non si
determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a
quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun
elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale
svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni
oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di
vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il
quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti
contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro
Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di
tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base
del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha
beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una
prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di
assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno
dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due
luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un
ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il
diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso
delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario
percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui
territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale
pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una
riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro
Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo
nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una
situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui
situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui
si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni
oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale
o
indennita' in caso di morte:
l'indennita' e'
erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato
indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o
trattamento di disoccupazione:
l'ente dello
Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve
tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione
(anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque
altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati
considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della
legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
-
l'INPS accerta
se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i
periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati
assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
-
la
totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto
ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali
e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e
ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
-
la totalizzaione
non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di
mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita'
contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di
mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'
-
la
totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e
affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3
L. 223/1991)
e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
-
la
totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai
sensi dell'art. 1 L. 533/1959
-
l'INPS calcola
in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi
assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base
alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato
puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento
U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il
lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni
necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro
all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato
deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha
svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato
responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua
attivita' lavorativa
se l'importo
dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del
nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato
membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se,
nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia
ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari
(circ. INPS 85/2010)
per un soggetto
che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello
Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale
(prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di
disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di
disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di
ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita'
di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi
(prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore;
circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
-
il disoccupato
deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del
lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga
l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in
anticipo
-
l'ente preposto
al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un
documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
-
entro 7 giorni
dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al
collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di
esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga,
il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato
membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o
prestazioni familiari:
se i familiari
non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono
trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle
quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte
dello Stato non prioritariamente competente
la priorita'
spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita'
lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico,
rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in
base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o
autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
-
malattia,
maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione a queste eventualita'
-
congedo
retribuito, sciopero o serrata
-
congedo non
retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e'
assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di
stessa base in diversi Stati,
-
se la base e'
l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori,
a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene
erogato limporto superiore
-
se la base e' la
ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i
minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti,
spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha
soggiornato piu' a lungo
-
se la base e' la
residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati
che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno
Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di
tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in
altro Stato membro
i pensionati
ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le
prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
-
l'assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni
previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati,
agricoli e domestici
-
gli assegni
familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere
nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione
competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata
presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di
residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale
sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione
nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in
forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per
l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza
disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del
criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al
nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i
familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza
della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il
nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della
prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a
carico" il figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[95],
dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non
autosufficienza economica del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013[96]; redditi di questultimo non eccedenti il
trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di
mantenimento abituale del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[97]
da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare
univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad
esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini
previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi
che presenti domanda
coordinamento
del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di
famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con
art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari
per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia
che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975);
tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia
disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in
connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui
tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel
caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso
alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione
tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione
di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta
quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale
domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul
lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di
art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il
genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria
posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare
di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo
familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di
autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di
lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori
naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione
tutelata
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di
sicurezza sociale, conceda prestazioni
per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore
emigrante che svolga un lavoro
temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il
lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver
esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa
natura nello Stato membro competente,
e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene
richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello
Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti
non una diminuzione dellimporto della prestazione a concorrenza di quello di
una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lesclusione di tale prestazione
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza
sociale di carattere non contributivo
a requisiti che dimostrino l'esistenza
di un nesso reale tra richiedente
e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale,
e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale
che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul
territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione
all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione
della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra
quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
o
una cittadina straniera che abbia ottenuto,
da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato
membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio
avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col
cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune
e altra figlia straniera, non rientra
nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o
sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini
dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari
del summenzionato cittadino comunitario,
o, in caso contrario, che possano
essere considerate come prevalentemente
a carico di costui
o
e' legittima una normativa di uno Stato
membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena
descritta, un requisito di residenza
quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale
Stato membro
Disposizioni relative
a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
lavoratori frontalieri:
per i lavoratori
che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si
trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di
residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi
all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno
iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri
previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che
rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana
(transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono
scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di
disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita'
lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un
primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi
rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di
disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo
aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti
previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al
relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene
infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato
di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione
al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione,
di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri
normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le
prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo'
optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui
lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il
diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui
precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un
trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
-
nel caso di un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia
conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e
professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di
reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a
disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non
gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma
unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
-
e' legittimo che
lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto
nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un
lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga
all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento
professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal
momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
-
art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano
in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno
conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da
quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale
Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
-
la nozione di
"situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla
normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice
nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale
normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di
disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa,
conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o
lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori
distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente
lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato
dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori
distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato
di distacco
in caso di disoccupazione
essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di
invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco
possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o
pensionati:
i pensionati
hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro
di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre
lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno
uno degli Stati membri eroganti la pensione
o
persone non attive:
sono le persone
che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate
nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette
alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in
materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o
A1:
certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale
applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o
S1:
registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e
E121)
o
S2:
diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o
S3: cure
mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o
DA1:
diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o
P1:
sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri
dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati
E205, E207 e E211)
o
U1:
periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di
disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o
U2:
conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce
attestato E303)
o
U3:
situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni
relative ai rapporti Italia-Slovenia:
o
Accordo sulle
obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al
punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note
del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del
18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale
Accordo)
o
art. 45, co. 3
Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del
Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati
prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da
tale Accordo)
o
a decorrere
dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile
acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione
eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente
all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non
puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013
non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si
tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime
internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali
prestazioni sono divenute infatti inesportabili
anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni
relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non
sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione
italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua
ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II
del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute
in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi,
continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui
era applicabile la convenzione italo-croata
Sent. Corte Giust. C-171/13: i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti,
in qualita' di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale
Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca,
far valere la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia
relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri
delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari per opporsi a
un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del
versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi
del Regolamento CEE 1408/1971
Sent. Corte Giust. C-401/13 C-432/13: un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza
sociale a favore di cittadini di uno degli Stati firmatari, che avevano lo
status di rifugiati politici nel territorio dell'altro Stato firmatario,
concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora
aderito all'Unione europea e che non figura nell'Allegato III del Regolamento CEE 1408/1971, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati
politici rimpatriati nel loro Stato d'origine prima della conclusione
dell'accordo bilaterale e dell'entrata in vigore di tale Regolamento
Sent. Corte Giust. C-623/13: il Regolamento CEE 1408/1971 deve essere interpretato nel senso che taluni
prelievi sui redditi patrimoniali presentano, allorche' partecipano al
finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, un rapporto diretto e
rilevante con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4
di tale Regolamento, e rientrano quindi nel suo ambito di applicazione,
ancorche' tali prelievi siano basati sui redditi patrimoniali dei soggetti
passivi, indipendentemente dall'esercizio da parte di questi ultimi di una
qualsivoglia attivita' professionale
Raccomandazione P1 12/6/2009 della Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-55/00): i vantaggi di tipo pensionistico goduti dai
lavoratori (subordinati e autonomi) di uno Stato membro ai sensi di una convenzione sulla sicurezza sociale con
un paese terzo vanno concessi, in linea
di principio, anche ai lavoratori (subordinati e autonomi) comunitari che si trovano nella stessa
situazione oggettiva, in conformita' del principio di parita' di trattamento e
di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di altri
Stati membri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione
L'Italia ha
stipulato accordi e convenzioni che
coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allUnione europea:
o
Islanda,
Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e Quebec,
Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[98]),
Messico, Principato di Monaco, San
Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del
Consiglio dEuropa)
In generale
questi accordi sono applicabili ai cittadini
degli Stati contraenti, ma nel
caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti,
Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro
cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri)
Tipicamente,
gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e
contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e
Messico, pero', non prevedono il
principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di
sicurezza sociale per gli stranieri,
le prestazioni
erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
vecchiaia,
superstiti e invalidita'
infortuni sul
lavoro e malattie professionali
assegni
familiari
malattia e
maternita'
disoccupazione
o
l'importo della
pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di
calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai
sensi della normativa interna
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non
superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
Sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare
contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106 con validita'
di tre mesi (verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da
ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)
Tessera TEAM
(da una Nota informativa del DipartimentoPolitiche comunitarie):
o
la tessera ha
sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) i modelli comunitari
E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio
e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119
(temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per
la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)
o
ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria
o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)
cittadini
italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale
(SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e
i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro
Stato membro
cittadini
comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere
(nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare
la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto
dal Regolamento CEE n. 859/2003)
o
la tessera copre
l'assistenza sanitaria pubblica che
si rende necessaria all'estero per proseguire
senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla
gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o
preesistenti
o
sono erogabili
solo prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto
della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata
in scienza e coscienza dal
prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili,
tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili
senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal
soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
non sono erogabili le prestazioni sanitarie che,
pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo
stesso del viaggio in Italia; per
fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da
parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante
presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
le donne hanno
diritto ai controlli in gravidanza e al parto
qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
alla cittadina
comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno
Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese
sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini
di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e'
infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del
titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo
1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta
come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da
com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o
l'interruzione di gravidanza e' garantita
solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di un idoneo attestato
di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti
all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)
o
i cittadini
comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di
residenza sono comunque tenuti al
pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico
dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo
soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)
o
le prestazioni
effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta
vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non
dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
qualora siano
presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della
Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla
spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria
istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
la prescrizione
delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini
in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la
nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati
anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto
per rilevare i dati dellistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia
della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter
ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere
all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) di inviare per fax o
e-mail un certificato sostitutivo
provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM
per cittadini rumeni, che puo'
essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest,
e ha valore di copertura retroattiva
per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o
per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012) o se l'attestato di
diritto non perviene entro la
scadenza del soggiorno breve, il pagamento
delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente
all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione
competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
a seconda della
legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza
sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma
indiretta (viene rimborsata
successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare
la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il
rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM
competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al
rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da
parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)
o
ogni membro
della famiglia deve avere la propria tessera
o
ogni paese e'
responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello
nazionale
o
in Italia, la
TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della
Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle
entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non
ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza
(art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le
ASL possono anche richiedere on line
la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di
rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)
Assistenza sanitaria transfrontaliera (D. Lgs. 38/2014, di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o
l'assistenza
riguarda
le persone,
compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari
o apolidi o rifugiati residenti in
uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno
uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone
di qualunque cittadinanza che siano
state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali
superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in
uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza
sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno
legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino
all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste
dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o
per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone
individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a
concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure
adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli
stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione
preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di
tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione
europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di
malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o
le disposizioni
sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata
il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello
svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione
e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi
pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a
proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati
ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o
lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi
dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria
stabiliti sul territorio nazionale se
detti prestatori non fanno parte del sistema di
sicurezza sociale o del Sistema
Sanitario Nazionale
o
i pazienti di un altro Stato membro che
hanno ricevuto assistenza sanitaria nel
territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel
territorio italiano hanno diritto alla
cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e'
registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia
di tale cartella clinica
o
i prestatori di assistenza sanitaria
applicano ai pazienti di un altro Stato
membro le stesse tariffe o gli
stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica
comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo
comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o
qualora sia
giustificato da motivi imperativi di
interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative)
sull'accesso alle cure, che vengono
tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti
web delle regioni e delle province autonome interessate
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
(salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti
sull'importo rimborsabile)
o
le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di
Contatto Nazionale, istituito ai
sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni
sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria
transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o
qualora un
paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti
necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo
sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio
nazionale
o
le persone assicurate in Italia che richiedono
di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto
all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o
i costi sostenuti da una persona
assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione
erogata sia compresa nei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con
proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori);
tuttavia, se l'assistenza sanitaria
transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e'
prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e'
prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e
del Regolamento CE 987/2009, i costi
sono a carico di tale Stato membro
o
se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e'
riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto
alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come
se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o
i costi relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera sono rimborsati in
misura corrispondente alle tariffe
regionali vigenti, al netto della compartecipazione
alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza
sanitaria ricevuta; per motivi
imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere
adottate misure (proporzionate e non
tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo
ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste
disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale
del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province
autonome interessate)
o
e' fatta salva
la facolta' per le regioni e le province autonome di
rimborsare eventuali altri costi
afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona
assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari
eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza
sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente
documentati
o
le ASL applicano alla persona assicurata in
Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i
criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa
stabilite dalla legislazione in vigore
o
le regioni e le
province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera
per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o
l'assistenza
sanitaria soggetta ad autorizzazione
preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad
esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel
territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero
del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o
apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate
nella diagnostica strumentale)
richiede cure
che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da
un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche
preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o
se la richiesta di autorizzazione preventiva
presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza
sanitaria transfrontaliera soddisfa le
condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda
diversamente
o
quando un
paziente colpito da una malattia rara,
o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di
malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un
Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere
reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere
dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico
alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire
della prestazione
o
l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una
valutazione clinica, il paziente
sarebbe esposto con ragionevole
certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere
considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente
stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza
sanitaria in questione e' prestata da un prestatore
di assistenza sanitaria che suscita gravi
e specifiche preoccupazioni quanto
al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza,
indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da
disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento
istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto
presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o
entro 60 gg
dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate
le prestazioni sottoposte ad autorizzazione
preventiva in quanto soggette ad esigenze
di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto,
sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero
del paziente per almeno una notte e
quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture
o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette
ad esigenze di pianificazione
o
in ogni caso,
la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera
e del conseguente rimborso presenta
apposita domanda alla ASL territorialmente competente
affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere
sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una
forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato
al soggetto interessato entro 10 giorni
e, ove sia positivo, la domanda si
intende quale richiesta di
autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono
dalla sua ricezione
o
la domanda per la richiesta di
autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla
ASL di residenza su apposito modulo
fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata
da certificazione medica; nella
domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e
la prestazione sanitaria di cui si
intende usufruire
l'indicazione
del luogo prescelto per la
prestazione e del prestatore di
assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o
la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di
autorizzazione
o
nel
provvedimento di autorizzazione la
ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza
sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere
adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione
puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore
di assistenza sanitaria in grado di
erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o
oltre agli
ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso
il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale
della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o
la persona
assicurata, entro 60 gg dall'erogazione
della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di
rimborso alla ASL di appartenenza, allegando
originale della certificazione medica
e la fattura in originale emessa dal
prestatore di assistenza sanitaria
o
la ASL e' tenuta
a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un
altro Stato membro (D. Lgs. 38/2014,
di attuazione della Direttiva 2011/24/UE e della Direttiva 2012/52/UE):
o
i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti
a prescrizione medica speciale), prescritti
in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o
dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la
comprensibilita' di una singola prescrizione
o
il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che
regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in
materia di sostituzione del
medicinale prescritto con medicinali generici
o di altro tipo
o
il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla
normativa vigente, di rifiutarsi,
per ragioni etiche, di dispensare il
medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato
membro), qualora in quello Stato
membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso
diritto
o
il rimborso delle spese per i medicinali
dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato
in base alle disposizioni sull'assistenza
sanitaria transfrontaliera
o
con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del
D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche
ed i contenuti delle prescrizioni
che verranno rilasciate nel territorio
italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro
Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o
uno Stato membro
e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un
servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una
carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro
ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la
prestazione di uno di tali servizi
o
per contro, uno
Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio
compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri
ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio'
possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune
prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata
autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di
previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata
superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Deve
considerarsi abrogato il Decreto
Minsanita' 18/3/1999, che prevedeva l'iscrizione obbligatoria al SSN del
cittadino comunitario iscritto all'anagrafe (circ. Minsalute 3/8/2007)
Per soggiorni di durata > 3 mesi, sono iscritti
obbligatoriamente al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
il cittadino
comunitario che sia lavoratore
subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto
di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato
di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o":
dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia
a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la
certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione
e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del
cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di
lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per
lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva
conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b,
T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste
disposizioni e del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare
per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno)
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento
di attivita' di lavoro autonomo);
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a
tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche
in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga
corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di
lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o
il familiare, comunitario o straniero, del
cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
l'iscrizione e' effettuata con la stessa
durata di quella del lavoratore
(circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il
vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di
soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
non sono inclusi
gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una
relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si
tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i
rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove
invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza
elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto
di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due
problemi:
-
in base ad art.
34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN
dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli il diritto all'iscrizione al SSN del familiare,
comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato
attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione
involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra
assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria
dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta,
degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in
esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di
diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello
straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di
ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del
familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo
con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1,
lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e
al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la
durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere
sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del
Ministro dell'interno
per i figli
minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che
l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad
art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o
il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo
in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le
condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu'
debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della
qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa,
incomprensibilmente, la temporanea
inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 menziona pero' questa
condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e'
iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione
nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il
certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del
datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia
necessariamente di lavoro subordinato)
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine
di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in
tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per
l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di
cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un
anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di
lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al
centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante
il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione
involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita'
pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' iscritto
nelle liste di mobilita';
l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata
della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
segue un corso di formazione professionale che,
salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita'
precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso
professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra
corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di
disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al
riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il
rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal
momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita'
pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di
iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal
momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di
lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti,
laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a
tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs.
30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo'
essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa);
l'iscrizione e' effettuata per la durata
del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
E106/S1 o SED072, e in particolare
-
lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico
della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di
1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e'
rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di
Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
-
studenti
che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del
caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva
comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria);
l'iscrizione al SSN ha la durata del
corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si
debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che
l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile
previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che la durata
dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1),
riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di
Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); note:
riguardo ai
familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti
stranieri da circ. Minsanita 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento
dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di
copertura assicurativa in materia sanitaria
ove
l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere
chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe
assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario
che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio
soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e'
esplicita in proposito
-
familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); nota: questa categoria
sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase
di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore
comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente
cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta
essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura
assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del
requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di
occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al
Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su
questo punto
E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari
(verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza
breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro
Stato membro) residenti in Italia di lavoratore
(verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti:
"straniero") occupato in
un altro Stato membro; puo' essere
interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera
sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione
di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in
cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM
e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato
membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di
iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di
validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il
"documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno
rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza
TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in
cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il
requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la
previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione
dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie
per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base
volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai
cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e'
rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione
anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione avviene
con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); va rilasciato il "documento
informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la
TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la
specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude
dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno
permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva
di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo
indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di
soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un
attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta
di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso
prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una
formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con
art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello
stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni
(verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o
minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
il cittadino
comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal
questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine
del programma, l'interessato mantiene
l'iscrizione al SSN se rientra
in una delle altre categorie per le
quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
internati
in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti,
anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena;
l'iscrizione permane finche' perdura la
pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
o
genitore comunitario di minore
italiano; iscrizione rinnovata ogni
anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); l'iscrizione e' a titolo gratuito, se il genitore dichiara di non essere in grado di
pagare il contributo (Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014)
o
il familiare (verosimilmente, anche
straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012); e' richiesta la
certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario
dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai
sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:
la natura
obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne)
di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009
non si tiene
conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il
cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.;
il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un
permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR
394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si
tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni
risultano imprecise
non sono inclusi
gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano
abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto
che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a
condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione,
e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per
residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono
quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari;
sorgono pero' due problemi:
-
in base ad art.
34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal
SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in
Italia
-
qualora si
tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno
soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione
volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data
loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli
In presenza dei
requisiti, l'iscrizione puo' essere formalizzata a prescindere dall'iscrizione
anagrafica (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Nota: non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di
art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
o
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli;
la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
il cittadino
comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui
territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel
territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio
o
in tutti i casi
di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero
di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia
delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini
dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su
presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o
per l'individuazione
dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il
percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di
famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)
sono considerati
familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno
precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51
(nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da
presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
possono essere
considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all'estero
-
il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli nati fuori dal
matrimonio - da D. Lgs. 154/2013[99] - riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati)
indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che
siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
-
i seguenti altri
familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita'
giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti
dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i
generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche
unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
lo stato di
famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i
familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella
"scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso
alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da
vincoli affettivi)
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata
superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN (torna
all'indice del capitolo)
L'assicurazione sanitaria richiesta nei
casi di soggiorno di durata > 3 mesi
per motivi diversi dal lavoro deve
o
avere durata > 1 anno o a quella
del corso di studio o formazione, se
quest'ultima e' < 1 anno (circ. Mininterno 18/7/2007; nota: circ. Minsalute 3/8/2007 non
contempla questa possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro,
che la questione sia di competenza del Minsalute), con indicazione della
decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
(circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado
di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
indicare le
modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
rimpiazzata da una nuova polizza in
caso di variazione del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)
o
essere
accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in
italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
Il requisito
dell'assicurazione sanitaria si
considera soddisfatto per i
cittadini comunitari che presentino formulari
E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari,
studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera
residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori
residenti in altro Stato membro)
Di norma, il
requisito dell'assicurazione sanitaria non
e' soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM (circ. Mininterno 18/7/2007), dato che la TEAM garantisce l'accesso diretto alle
cure solo al cittadino comunitario che abbia residenza nello Stato membro che
l'ha rilasciata; tuttavia, in caso di cittadino comunitario che non intenda trasferire in Italia la
propria residenza (ad esempio: studente o lavoratore distaccato), la copertura assicurativa si considera
soddisfatta in presenza di TEAM in
corso di validita' (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione
ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano
effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate)
L'assicurazione privata non da' diritto
all'iscrizione al SSN (circ. Minsalute 3/8/2007); una traduzione in italiano della polizza deve
essere presentata all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie (circ. Minsalute 3/8/2007); nota: in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere comunque
consentita, su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che, senza
essere coperti dall'obbligo di iscrizione al SSN, abbiano diritto di soggiorno
di durata superiore a tre mesi e a tutti i loro familiari regolarmente
soggiornanti (con integrazione del contributo per i familiari dello studente -
da circ. Minsanita 24/3/2000), quale possibile modo per assolvere l'obbligo
assicurativo; in mancanza di tale previsione, si produce un paradosso
ulteriore: gli "altri familiari" di cui l'Italia dovrebbe agevolare
l'ingresso devono essere coperti da assicurazione sanitaria se sono comunitari;
se sono stranieri, possono entrare solo per residenza elettiva, anche loro con
obbligo di assicurazione sanitaria, potendosi pero' iscrivere facoltativamente
al SSN; il paradosso si supera solo ammettendo che l'obbligo assicurativo si
possa assolvere in ogni caso con iscrizione al SSN
Nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 afferma che
o
in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la
residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque
l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al
SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi
volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri
o
ai fini dell'iscrizione
volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica,
essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio
Nota: non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di
art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
o
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Circ. Regione Marche 4/1/2008 e circ. Regione
Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli
applicabili agli stranieri; in particolare, iscrizione facoltativa per coloro che soggiornano legalmente per piu' di 3 mesi (in questo senso, Risposta Minsalute ad alcuni quesiti posti in relazione all'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, riportata da Circ. Regione Lombardia 5/6/2014: i cittadini comunitari privi di copertura sanitaria possono iscriversi
volontariamente al SSN con le modalita' vigenti per gli stranieri)
Circ. Regione
Lazio 7/3/2008 dispone che il
cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno condizionato al
possesso di risorse puo' assolvere all'obbligo assicurativo mediante iscrizione facoltativa al Servizio
Sanitario Regionale, a parita' di condizioni con il cittadino straniero
iscritto facoltativamente
Circ. Regione
Campania 2/4/2008: consentita l'iscrizione facoltativa al SSN in luogo
dell'assicurazione privata; rilascio del codice ENI
Circ. Regione Marche 9/3/2010: l'iscrizione
facoltativa quale assicurazione obbligatoria e'
consentita, a condizione di autocertificazione
della disponibilita' di risorse
sufficienti
Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino
comunitario residente nel territorio
della Regione puo' iscriversi al
Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e'
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari
iscritti ad un corso di studio, ai fini
dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
o
per l'iscrizione
volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in
generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27
euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o
per gli studenti
comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di
studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per
eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non
studente
Riguardo alla maternita' a vantaggio di persone
(verosimilmente) non iscritte al SSN
(circ. Minsalute 3/8/2007),
o
le prestazioni
relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora
l'interessata non sia in possesso
della TEAM ne' di attestato E112 (per
parto programmato), ne' assicurata
privatamente;
o
l'interruzione volontaria di gravidanza
e' a totale carico dell'interessata,
salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se
l'interessata e' fornita di idoneo attestato
di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello
cartaceo), la prestazione e' gratuita,
salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa (e in mancanza di
attestato?)
Circ. Regione Lazio 2010: il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM
per cittadini rumeni, che puo'
essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest,
e ha valore di copertura retroattiva
per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
Nota: la ratio di queste disposizioni sembra
essere la seguente: il D. Lgs. 30/2007 distingue i cittadini comunitari
titolari di diritto di soggiorno, e percio' iscritti all'anagrafe, in due
categorie: i lavoratori e quelli che soggiornano per altre ragioni; per questa
seconda categoria, uno dei requisiti per il diritto di soggiorno e' la
copertura assicurativa in materia sanitaria per se' e per i familiari; questo
requisito e', nell'interpretazione fornita dalla circ. Minsalute 3/8/2007, incompatibile con l'iscrizione al SSN; pertanto,
l'iscrizione anagrafica, che riguarda entrambe le categorie, non puo' piu'
essere - coerentemente con tale interpretazione - condizione sufficiente per
l'iscrizione al SSN; ne deriva - secondo la stessa interpretazione - che
l'iscrizione al SSN e' destinata ai titolari di diritto di soggiorno in quanto
lavoratori o familiari di questi e ai titolari di particolari attestati di
diritto disciplinati da altre norme comunitarie; non e' chiaro se questa
intepretazione sia compatibile con art. 19, co. 2 D. Lgs. 30/2007, e possono
comunque essere avanzate diverse obiezioni:
o
tra
i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi
sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente,
quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale
l'iscrizione al SSN
o
in
base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita,
quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano
diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura
estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a
condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti -
vedi circ. Minsanita 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il
principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del
T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione
Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o
il
Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al
SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui
l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica
risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei
requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le
conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: i comunitari non residenti che non hanno i requisiti
per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non
sono assistiti dagli Stati di
provenienza (TEAM e altri attestati di diritto; nota: vengono riportati solo
quelli che danno luogo all'iscrizione obbligatoria) sono tenuti a pagare le prestazioni erogate
Sent. Corte Cost. 269/2010 e Sent. Corte Cost. 299/2010: le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 devono essere armonizzate con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che
sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, e, comunque, attengono a prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini
comunitari in base al principio di parita' di trattamento rispetto ai cittadini
dello Stato membro in ogni situazione disciplinata dal diritto dell'Unione
europea
Non sono rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007); proroga
transitoria dell'uso del codice STP
per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari
e rumeni che ne erano in possesso al
31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute
che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per
l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); per tali prestazioni, la ASL tiene una contabilita' separata, di cui si tiene
conto per un'eventuale azione di
recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede
comunitaria o diplomatica (circ. Minsalute 3/8/2007)
Provvedimenti regionali:
o
circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione
Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli
applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra
le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche'
continuative per coloro che soggiornano irregolarmente
(codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di
viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione);
prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o
Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra
limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il
solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a
prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del
trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le
prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento,
pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni
di gravidanza non medicalmente necessaria
sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle
disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
o
circ. Regione
Lazio 7/3/2008 include le
prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI
(Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o
circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari
non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale;
esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta',
gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di
prevenzione collettiva)
o
circ. Regione Friuli
Venezia Giulia 13/3/2008:
include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI
(Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita'
(per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di
parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di
mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza
risorse sufficienti
o
circ. Regione
Sicilia 17/4/2008: prevede solo
il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i
neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per
tutti i comunitari non iscritti)
o
circ. Regione Puglia
7/5/2008: include le prestazioni
comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto;
richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio
regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione
del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi
diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o
circ. Provincia
di Bolzano 14/5/2008:
prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del
codice CTA
o
circ. Regione
Emilia 27/4/2009: attribuzione
del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per
gli STP
o
circ. Regione
Molise 8/5/2008: attribuzione
del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente,
dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per
l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o
circ.
Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di
assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano
cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari
in Lombardia: nei fatti, i cittadini
comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti
ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete,
ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria
solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o
circ. Regione
Liguria 7/9/2009: attribuzione
del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure
essenziali
o
Direttiva Regione
Basilicata: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a
cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
o
circ. Regione
Sardegna 2008: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione
di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e
indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
o
delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel
territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP,
sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto
rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le
prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa
l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne
iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei
regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere
considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori
comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di
accoglienza
o
Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato,
in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di
cittadinanza non italiana, una sperimentazione per 3 anni (fino al 31/12/2016)
con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza
assegnazione del pediatra di libera scelta
ammissione dei
minori irregolari al regime delle visite
occasionali del pediatra di libera
scelta; l'eventuale reiterazione
di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta,
cosi' da favorire la possibile continuita'
assistenziale
attivazione da
parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in
collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto
dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento
dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a
canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al
SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione
scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un
documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo'
accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso
diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture
accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i
minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi
anche i minori comunitari privi di
copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per
l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al
soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare
si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle
norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni
per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni
gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice
estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in
vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012:
o
se il cittadino
comunitario non residente ne' in
possesso dei requisiti per
l'iscrizione obbligatoria al SSN ne'
assistito dallo Stato di provenienza
e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica
alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota:
l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso
dell'amministrazione italiana) e dichiara
la propria condizione di indigenza
o
in questo caso
viene rilasciato un tesserino, che
consente l'erogazione delle cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni
"indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e
infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva
o
in particolare,
sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs.
286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione
volontaria di gravidanza,
vaccinazioni, interventi di profilassi
internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)
o
la prescrizione
e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di
cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI
(Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:
tre caratteri
costituiti dalla sigla ENI
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri
costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che
attribuisce il codice
sette caratteri
per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o
il tesserino puo' essere rilasciato
in occasione della prima erogazione
delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta
dell'interessato, a seguito di:
esibizione di
documento di identita' ai sensi della normativa europea
dichiarazione
sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota:
dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)
dichiarazione di
non essere iscritto allanagrafe dei residenti
dichiarazione di
non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto
alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di
attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
sottoscrizione
della dichiarazione di indigenza
o
il tesserino ha validita' semestrale sul territorio
regionale di emissione ed e' rinnovabile
o
il tesserino
puo' essere utilizzato per
prescrizione su
ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali,
visite specialistiche)
prescrizione di
farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con
cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate
la
rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle
strutture del SSR
o
le prestazioni
sono erogate a parita' di condizioni
con i cittadini italiani per quel
che riguarda l'eventuale partecipazione
alla spesa
I cittadini
comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro, nella quale non sono allontanabili per
mancanza di requisiti, dovrebbero aver diritto alla TEAM, che ha rimpiazzato,
solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie, il modello E119
(temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012)
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, salve le disposizioni e
procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative
dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani
Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non
iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei
confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto
di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa
autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria
condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di
individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i comunitari
in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente soggiornanti, che
provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a richiedere, su
ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del codice
fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che potranno
essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere; le
prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal
Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del
minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni
relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con
codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso
dalla normativa vigente
Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
o
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
o
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di
validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato
in Italia o di documento del minore
o
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
o
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
o
ai fini
dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con
codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
o recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
o le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i
comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a
prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche,
nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998
o ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie
previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
o si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
o si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale
o
si adottano le
nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in
particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in
possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket,
puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il codice
esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata
Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in
relazione a
o iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati
o
iscrizione
obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano
o iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni
previste da Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti
all'obbligo di assicurazione sanitaria
o iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in
Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente
o erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN
Note:
o
nel
rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e
delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. Minsanita 24/3/2000), dovrebbe essere prevista
l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo
diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle
seguenti categorie:
minore inespellibile
donna in stato di gravidanza o di
puerperio, o marito di questa con essa convivente
persona che soggiorni per riacquisto
cittadinanza
o
non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa
considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U.
operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome (torna
all'indice del capitolo)
Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
La Giunta
regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito, con Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 sul documento recante
"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome"
Delib. Regione Emilia Romagna 30/12/2013 in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in alternativa
al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario
previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e'
frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari
iscritti ad un corso di studio, ai
fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza,
essendo sufficiente la dichiarazione
di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
o
per l'iscrizione
volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in
generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27
euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o
per gli studenti
comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di
studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per
eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non
studente
Decr. Regione Lazio 8/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Prov. Trento 28/3/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012, salve le disposizioni e
procedure gia' adottate che risultino piu' favorevoli o migliorative
dell'assistenza sanitaria per i cittadini non italiani
Delib. Regione Basilicata 14/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Delib. Regione Liguria 24/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Calabria 29/5/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; si istituisce il codice ENI (Europeo non
iscritto), ai fini della tracciabilita' delle prescrizioni effettuate nei
confronti dei comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto
di soggiorno e senza requisiti per l'iscrizione al SSR, previa
autocertificazione di tali condizioni e autodichiarazione della propria
condizione di indigenza; si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di
individuare uno o piu' ambulatori, quali punti di primo accesso per i
comunitari in questa condizione e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza di base e se necessario a
richiedere, su ricetta del SSR, con indicazione del codice ENI o STP in luogo del
codice fiscale, eventuali prestazioni specialistiche o farmaceutiche che
potranno essere erogate dalle strutture aziendali territoriali o ospedaliere;
le prestazioni in favore degli stranieri con codice STP sono rimborsate dal
Minsalute se inerenti la tutela della gravidanza, la tutela della salute del
minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive, dal Mininetrno negli altri casi; le rendicontazioni
relative alle prestazioni erogate nei confronti dei comunitari indigenti con
codice ENI sono trasmesse al Minsalute, pur non essendo previsto alcun rimborso
dalla normativa vigente
Delib. Regione Friuli Venezia Giulia 28/6/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
Decr. Regione Sicilia 26/9/2013: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014:
o
i minori
stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori comunitari privi degli
ordinari requisiti per l'iscrizione al SSR sono iscritti obbligatoriamente al
SSR, fino all'eta' di 14 anni, ed e' assegnato loro il pediatra di libera
scelta
o
l'iscrizione dei
minori stranieri e' effettuata previa autocertificazione di uno dei genitori,
esibizione del codice STP in corso di validita' del minore, produzione del
certificato di nascita del minore se nato in Italia; quella dei minori
comunitari, previa autocertificazione di uno dei genitori, esibizione del
documento di identita' di uno dei genitori e del codice ENI in corso di
validita' del minore, produzione del certificato di nascita del minore se nato
in Italia o di documento del minore
o
la richiesta di
iscrizione e' effettuata da un genitore o da chi ne ha la tutela o la patria
potesta'
o
dato il
carattere temporaneo della residenza nel territorio dell'assistito,
l'assegnazione del pediatra e' effettuata in deroga al massimale; la scelta del
pediatra e' rinnovata in occasione del rinnovo del codice STP o ENI
o
ai fini
dellesenzione ticket, per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, compresi i farmaci erogabili, somministrate agli stranieri con
codice STP ed ENI, si utilizza il codice X01
Decr. Comm. Regione Abruzzo 20/1/2014:
o recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012
o le Aziende Unita' Sanitarie Locali individuano ambulatori/servizi, quali punti di primo accesso per i
comunitari non iscrivibili al SSN e per gli stranieri irregolarmente
soggiornanti, che provvedano a fornire l'assistenza sanitaria e se necessario a
prescrivere, su ricetta del SSR, prestazioni specialistiche o farmaceutiche,
nei limiti previsti da art. 35 D. Lgs. 286/1998
o ai fini dell'iscrizione volontaria delle categorie
previste da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
Delib. Regione Toscana 9/12/2014:
o si recepisce l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012; Decr. Regione Sicilia 6/3/2014
o si da' mandato ai nuclei di supporto regionale di definire i percorsi più idonei all'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed alla disciplina in materia di esenzioni rispetto ai cittadini non italiani presenti sul territorio regionale
o
si adottano le
nuove Linee guida regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Regione; prevedono, in
particolare, che, ai fini della partecipazione alla spesa, il comunitario in
possesso del codice ENI che non abbia risorse sufficienti per il pagamento del
ticket, puo' ottenere, a seguito di una sua dichiarazione di indigenza, il
codice esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione
effettuata
Delib Regione Marche 13/1/2015: si dispone il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012 (il cui recepimento sembra dato per scontato); in particolare, in
relazione a
o iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati
o
iscrizione
obbligatoria al SSN del genitore comunitario di minore italiano
o iscrizione volontaria al SSN, alle condizioni
previste da Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, per i cittadini comunitari non obbligatoriamente iscritti, ma soggetti
all'obbligo di assicurazione sanitaria
o iscrizione al SSN a tempo indeterminato per i comunitari residenti in
Italia e in possesso di attestazione di diritto di soggiorno permanente
o erogazione dell'assistenza sanitaria, con rilascio di codice ENI, ai comunitari indigenti, privi di tessera TEAM e dei requisiti per l'iscrizione al SSN
Diritto di voto (torna
all'indice del capitolo)
I cittadini
comunitari hanno il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato (art. 40 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea)
Nota (da Scheda Mininterno elezioni provinciali): i cittadini comunitari non hanno diritto di voto
nelle elezioni provinciali o regionali
D. Lgs. 197/1996, che da' atuazione alla Direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza:
o
i cittadini
comunitari che intendono partecipare alle elezioni del comune o della
circoscrizione in cui risiedono devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo Comune di Milano; com. Mininterno: il Mininterno ha predisposto un modulo per
l'eventuale compilazione online e stampa del modello di domanda) di iscrizione
nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune (circ. Mininterno 7/2012: ove non l'abbiano gia' fatto nello stesso comune o
in altro comune italiano)
o
la domanda deve
contenere anche la richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino
comunitario non e' gia' iscritto
o
alla domanda
deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'
o
il personale
diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo
personale dipendente possono chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste
elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o
consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritti nelle liste
elettorali aggiunte di altro comune (art. 1, co. 4 D. Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari conviventi
con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza sia stata
notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna,
rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9
agosto 1967, n. 804 (da circ. Prefetto Reggio Calabria)
o
l'iscrizione
nella lista elettorale aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per
l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle
cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere
e l'eventuale nomina a componente della giunta
del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice
sindaco (nota: non possono neanche
accedere alla carica di sindaco,
dato che questo comporterebbe l'esercizio di pubblici poteri; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012: per la stessa ragione,
al consigliere comunale comunitario eventualmente eletto non possono essere
delegate funzioni di stato civile)
o
il Comune,
compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative,
provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a
comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata
iscrizione (con indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del
termine per la proposizione del ricorso stesso)
o
in occasione di
consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione
del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali; circ. Mininterno 7/2012: tale termine ha carattere prerentorio, dal momento che Sent. Cons. Stato 1193/2012 ha dichiarato inapplicabile ai cittadini comunitari
l'art. 32-bis DPR 223/1967,
che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella
lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
consultazione (in precedenza applicato, su indicazione del Mininterno, anche ai
cittadini comunitari per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni
e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini
italiani e cittadini comunitari; da circ. Prefetto Reggio Calabria)
o
i cittadini
comunitari, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati
d'ufficio
o
gli elettori
iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione
territoriale risiedono
o
i cittadini
comunitari che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista
dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani,
una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale
residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine e un attestato, in data non
anteriore a 3 mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro
di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di
eleggibilita'; ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali
aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un
attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nei termini, della
domanda di iscrizione
I cittadini
comunitari residenti in Italia hanno diritto
di voto per i membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia (Direttiva 93/109/CE, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento
europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di
cui non hanno la cittadinanza, recepita con decreto-legge 408/1994)
Circ. Mininterno 22/1/2009: ai fini dell'esercizio del diritto di voto,
o
i cittadini
comunitari residenti in Italia devono presentare al sindaco del comune di
residenza domanda di iscrizione
nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune, entro il
novantesimo giorno anteriore a quello della votazione; l'iscrizione vale anche
per successive elezioni
o
non e' richiesto
comprovare la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato
membro di origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale
competente
o
la dichiarazione di assenza di
provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato
attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo riferimento alle cause
che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L. 128/1998
ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare l'assenza di
provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato attivo in
Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge 408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito
mediante istruttoria presso il casellario giudiziale
Ai fini della candidatura in Italia, va presentata
anche dichiarazione da cui risulti che l'interessato non e' decaduto dal
diritto di eleggibilita' nello Stato
membro d'origine per effetto di una decisione
giudiziaria individuale o di una
decisione amministrativa, purche'
quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale; l'Ufficio elettorale circoscrizionale
presso la Corte d'appello trasmette
immediatamente la dichiarazione al referente individuato con decreto
Mininterno, che provvede ad inviarla al referente dello Stato membro d'origine
del dichiarante ai fini della verifica
del diritto di eleggibilita' a parlamentare europeo, secondo il proprio
ordinamento interno; se l'informazione relativa all'eventuale ineleggibilita' giunge all'Ufficio
elettorale prima del 22-esimo giorno antecedente le elezioni, si procede a ricusazione; se giunge successivamente,
si procede, in caso di ottenimento di un numero di voti sufficiente per
l'elezione, alla dichiarazione di
mancata proclamazione o, se la proclamazione e' gia' stata effettuata, alla
dichiarazione di decadenza, ad opera
dell'Ufficio elettorale nazionale (D. Lgs. 11/2014, di attuazione della Direttiva 93/109/CE)
I cittadini
comunitari iscritti nella lista
elettorale per le elezioni comunali nel Comune
di Roma sono circa l'11% dei
cittadini comunitari maggiorenni residenti nello stesso Comune (da un comunicato Stranieriinitalia)
In occasione
delle elezioni locali della primavera 2015, nelle liste elettorali aggiunte
erano iscritti 18.525 cittadini comunitari, di cui 11.372 donne (Dossier Mininterno Elezioni amministrative 2015)
Misure di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
in materia di protezione sociale si
applicano, in quanto compatibili, anche al cittadino
comunitario che si trovi in una situazione di gravita ed attualita di
pericolo (art. 18, co. 6 bis T.U., introdotto da L. 17/2007)
Note:
o
disposizione
pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del
diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato
dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione
Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
la limitazione
al caso di pericolo farebbe escludere
(salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini
italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la
possibilita' di autorizare il soggiorno
(anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario
che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art.
18, co. 6)
Minori comunitari non accompagnati: minori che
esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e Organismo centrale di
raccordo (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni
relative al rimpatrio assistito dei
minori stranieri non accompagnati si applicano, nei limiti delle risorse
annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, anche ai minori comunitari non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano
la prostituzione, quando sia
necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (L. 94/2009)
Accordo bilaterale Romania-Italia:
o
finalita':
migliorare la situazione dei minori
rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in Italia (identificazione,
protezione e integrazione sociale, facilitazione del rimpatrio), prevenire la
formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di dati ed informazioni
rilevanti
o
ai fini
dell'accordo, per minore non
accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore, ne'
dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo la legge romena
o
i provvedimenti
si applicano anche ai minori che si
vengano a trovare in queste condizioni dopo
l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o
del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza
grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita'
italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita
fisico, psicologico, morale o sociale
o
al minore non
accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico
o
un Organismo centrale di raccordo (OCR),
composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle associazioni di
volontariato, coordina l'assistenza
dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno
Istituito (Decr. Mininterno 8/10/2008) un organismo
centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia, presso il Dipartimento per le Liberta' Civili e
lImmigrazione del Mininterno, composto da membri in rappresentanza dei
Ministeri degli Affari esteri, dell'interno, della giustizia e della
solidarieta' sociale, dell'ANCI e dell'Unione province italiane (nota: non sono
inclusi rappresentanti delle associazioni di volontariato, come invece
stabilito dall'Accordo bilaterale Romania-Italia); compiti:
o
garantire i
diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti in Italia
o
attuazione
dell'accordo bilaterale Romania-Italia
o
valutare i
progetti di accoglienza e di rimpatrio
Processo di gestione
del minore rumeno non accompagnato o in difficolta' (circ. Mininterno 20/1/2009):
o
ritrovamento
sul territorio
su segnalazione
da parte di una struttura sanitaria o meno
su segnalazione
di autorita' rumene
o
identificazione
dati:
generalita', nazionalita', minore eta', sesso, data e localita' del
ritrovamento, espressione della volonta' del minore riguardo al rimpatrio
in caso di dati
incongruenti o inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi
fotodattiloscopici; TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha
diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri
interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa
svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di
documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
se risulta che
il minore non sia rumeno, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il
minore e' straniero) o al consolato competente (se il minore e' comunitario)
se il minore e'
rumeno, viene segnalato al console rumeno, che tutelera' gli interessi del
minore (nota: significa che il console e' nominato tutore?)
indagine su
presenza di familiari in Italia e su precedenti ritrovamenti del minore;
dell'esito delle indagini e' informata tempestivamente la Procura minorile
l'inserimento
dei dati e' effettuato dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da
parte di autorita' rumene, dall'OCR
o
segnalazione
destinatari:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura
competente, OCR
effettuata
dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita'
rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione da parte di una struttura sul
territorio alla prefettura, dalla prefettura stessa
il procuratore
per i minorenni chiede al Tribunale per i minorenni l'apertura di un
procedimento a tutela del minore
il Giudice
minorile (o quello tutelare) dispone il collocamento in luogo sicuro,
incaricando dell'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (nota:
la circolare dice "ovvero quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non
si capisce se sia una spiegazione o un'alternativa)
il giudice competente,
in caso di incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso
la struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato
all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali
o
affidamento a
struttura di accoglienza
effettuato
dall'autorita' di P.S.
la struttura e'
quella di accoglienza indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una
struttura temporanea
l'OCR valuta il
programma di rientro (nota: la circolare fa riferimento ai
"programmi") e gestisce il colloquo con le autorita' rumene per la
loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei
programmi (nota: non si capisce perche' "al termine") o, comunque,
alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e' chiaro di quali tempi si
tratti)
la prefettura
incarica un assistente sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e
seguire in collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un
programma di protezione fino al rimpatrio
l'assistente
sociale e' tenuto anche a collaborare alla definizione del programma di
rimpatrio e di assistenza in Romania e al monitoraggio post-rimpatrio
l'Ente locale
provvede al trasferimento materiale del minore e all'affidamento alla struttura
di accoglienza (nota: in precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato
dall'autorita' di P.S.)
la struttura
sanitaria competente fornisce assistenza e cure necessarie
se la struttura
di accoglienza, a seguito di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o
non e' minorenne, lo comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da
quella rumena, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al
consolato competente (minore comunitario)
in caso di
minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato
dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della
struttura di accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva
della liberta' personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza,
Istituto penale per i minorenni, Comunita')
o
gestione del
programma di rientro
l'OCR coordina
la definizione e l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le
autorita' rumene il progetto socio-educativo, la data e le modalita' del
rimpatrio; nota: non vi e' traccia
del rilievo da dare, ai fini della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore
o alle indagini su familiari e a situazione del minore
in caso di
minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal
Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita'
rumene provvedono a che il rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione
o
monitoraggio
post-rientro
l'OCR registra i
dati relativi al progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito
(anche mediante visite di esperti)
Circ. Mininterno 9/6/2009: raccordo tra Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni, Prefetti e Sindaci finalizzato a
o
ottenere una
gestione coordinata e omogenea delle procedure
o
valutare, nel
rispetto del prioritario interesse dei minori per i quali e' stato
richiesto li rimpatrio, le singole posizioni
o
definire
preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento in
patria
TAR Lazio:
illegittimo il provvedimento di rimpatrio assistito di una minore
rumena che non si fondi su un piano di inserimento in Romania e non
tenga conto della sentenza di adottabilita' pronunciata dal Tribunale per i
minorenni in Italia; non persegue,
infatti, il preminente interesse della
minore
Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti
del diritto comunitario (torna all'indice del capitolo)
E' possibile
denunciare alla Commissione europea inadempimenti del diritto comunitario,
compilando un apposito modello di denuncia
SOLVIT (torna
all'indice del capitolo)
In ogni Stato
membro dell'Unione europea (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e'
istituito il servizio gratuito SOLVIT,
per la risoluzione di problemi online, in cui gli Stati membri collaborano per
risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle
norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche (da scheda informativa)
Il Centro SOLVIT
italiano opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Politiche Europee, Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma, Tel: +39 06 6779
5844, Fax: +39 06 6779 5044, e-mail: solvit@palazzochigi.it (da Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera
circolazione di servizi e professioni
e Nota SOLVIT italiano)
Esito positivo
del ricorso al SOLVIT di un docente francese, chiamato in Italia per insegnare
all'Universita' degli Studi di Roma 2 Tor Vergata, contro il mancato
riconoscimento di 11 mesi di insegnamento svolti in Francia e della
corrispondente anzianita' a fini retributivi; SOLVIT ha fatto osservare come
uno Stato membro sia obbligato a tener conto dell'esperienza professionale e
dell'anzianita' maturata da un lavoratore comunitario nell'esercizio di analoga
attivita' all'interno della pubblica amministrazione di un altro Stato membro (Sent. Corte Giust. C-371/04); l'amministrazione, accogliendo le osservazioni di
Solvit ha corretto la propria decisione (da Comunicato Dipartimento Politiche comunitarie
26/5/2011)
Com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012: alla cittadina comunitaria in possesso della
tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi
temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso
rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato,
neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle
disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del
titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo
1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta
come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT)
Com. Dip. Politiche Comunitarie 13/11/2012: su sollecitazione del SOLVIT, la Federazione
francese di pattinaggio ha deciso di sospendere la disposizione del regolamento
che limitava il numero di giocatori di hockey su pista non francesi impiegabili in un
incontro; tale disposizione contrasta con il diritto di libera circolazione dei
lavoratori comunitari (nella fattispecie, un giocatore italiano)
Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 19/12/2012: un ingegnere laureato in Italia (che in Italia puo'
esercitare nel settore dell'architettura) ha ottenuto iscrizione Albo
architetti britannico, sulla base del riconoscimento
automatico del titolo, grazie all'intervento del SOLVIT
Com. Dipartimento delle Politiche europee 4/2/2014: un cittadino polacco (di padre italiano e madre
polacca), che riceveva dall'Italia una pensione per superstiti dopo la morte
del padre, al compimento del diciottesimo anno di eta' si e' visto interrompere
la corresponsione della prestazione da parte dell'ufficio INPS di Cremona;
trattandosi pero' di studente, ne ha diritto fino al comimento del 26-esimo anno
di eta'; l'intervento del SOLVIT ha fatto si' che venisse ripristinato il
pagamento della pensione
Limiti al diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
Il diritto di ingresso e il diritto di
soggiorno del cittadino comunitario o del suo familiare straniero possono essere limitati solo per (D.
Lgs. 32/2008)
o
motivi di sicurezza dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di
associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per
delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali
motivi (L. 129/2011), di
condanne (anche
a seguito di patteggiamento; in questo senso, sent. Cass. 4636/2012), in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di cui
all'art. 8 L. 69/2005
(reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato
d'arresto europeo)
appartenenza a
categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere
interpretata alla luce di Sent. Corte
Giust. C-33/07, secondo la quale
un precedente provvedimento di
allontanamento da parte di uno Stato
membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e
di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una
minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a
maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa
stato adottato per semplice soggiorno illegale)
o
altri motivi
di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di
ordine pubblico e' incluso il non
aver ottemperato all'ordine di
allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati
nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e"
rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione
quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o
per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una
delle malattie o infermita' con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o
di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni
di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la
malattia o l'infermita' sia insorta
prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede,
con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano
insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la
possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta
patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo
di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di
cui alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua
qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE
Sono previsti
esplicitamente, quali misure di
sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il
cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la
personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il
diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino
comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007
per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il
cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che
rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione
stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono
applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo
a seguito della valutazione di effettiva
pericolosita')
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in
quanto titolare di diritto di soggiorno non
puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa
alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa
alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere
espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato
rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno
illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia
(nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte
dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro
successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono
allontanabili solo per motivi di sicurezza
dello Stato, motivi imperativi
di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la
lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti
rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia
negli ultimi 10 anni
(verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso
indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione
rafforzata contro l'allontanamento
o
occorre prendere
in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in
particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante,
la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno
motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo
spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali,
familiari o professionali dell'interessato
o
la lotta contro
le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare
nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente,
anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione
rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno
pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto
nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per
l'ordine pubblico dello Stato membro
o
il periodo di
soggiorno decennale previsto ai fini
di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di
principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla
data della decisione di
allontanamento della persona di cui trattasi
o
un periodo di detenzione della persona e', in linea
di principio, idoneo ad interrompere la
continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione
rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia
soggiornato nello Stato membro
ospitante duranti i dieci anni
precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella
valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione
precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno
infranti
Sent. Corte Giust. C-348/09 (nota: sull'allontanamento dalla Germania di un
italiano condannato per abusi sessuali su un minore):
o
gli Stati membri
possono considerare che reati come quelli di cui allarticolo 83, paragrafo 1,
secondo comma, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel caso in esame, lo sfruttamento sessuale di
minori) costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale
della societa', tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillita'
e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella
nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" atti a
giustificare un provvedimento di allontanamento, a condizione che le modalita'
con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche
particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso e' chiamato a
pronunciarsi; in proposito, Concl. Avv. Gen. C-348/09: l'abuso sessuale ai danni di minore di quattordici
anni, la violenza sessuale e lo stupro non rientrano nella nozione di
"motivi imperativi di pubblica sicurezza" quando tali atti non
minacciano direttamente la tranquillita' e la sicurezza fisica della
popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa (nella fattispecie,
perche' perpetrati all'interno della famiglia)
o
qualsiasi
provvedimento di allontanamento e' subordinato alla circostanza che il
comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e
attuale per un interesse fondamentale della societa' o dello Stato membro
ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato,
l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento; prima di
adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere
conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo
territorio, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione
familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale
Stato e dellimportanza dei suoi legami con il paese dorigine
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per
motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza,
ovvero quando questo sia necessario a
tutela del loro interesse
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D.
Lgs. 32/2008),
o
si rispetta il
principio di proporzionalita': il
provvedimento restrittivo deve essere idoneo
a garantire la realizzazione dell'obiettivo
che persegue e non eccedere quanto
necessario per conseguirlo (Sent. Corte Giust. C-33-07)
o
rilevano comportamenti
personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza
pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia), la semplice
esistenza di condanne penali non
giustificandone automaticamente
l'adozione (in questo senso, Trib. Torino, Trib. Firenze, Corte App. Firenze)
o
si tiene conto di segnalazioni motivate del
Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o
si tiene conto di durata del soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute,
integrazione sociale e culturale in
Italia, legami con il paese
d'origine
o
non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione
economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino e Trib. Firenze)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o
l'interpretazione
delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella
delle misure che la limitano, restrittiva
o
la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa
riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni;
la nozione di ordine pubblico, alla
prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o
i cittadini
comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere
allontanati solo per condotte punite
dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o
la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o
all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o
comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita'
di reiterazione; la minaccia deve
esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita'
giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che
la minaccia non sia attuale
o
l'appartenenza
ad una organizzazione pericolosa per
la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte
alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent.
Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o
la commissione
continuata di piccoli crimini puo'
rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto,
comunque, della frequenza dei
crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust.
C-349-06)
o
la buona condotta tenuta in prigione e'
elemento rilevante nella valutazione
della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o
occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai
fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di
soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o
nel computo del
soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in
detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
Trib. Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel
tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib. Firenze); rilevano i legami familiari in Italia
Gdp Genova:
non puo' essere negato il diritto di
soggiorno del coniuge di italiano
(gia' titolare di un permesso per motivi familiari) per il solo fatto che sia venuta meno la convivenza
Sent. Cons. Stato 5126/2013: legittimo
il provvedimento di allontanamento
di un cittadino comunitario che si sia reso reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
durante una manifestazione; l'autorita' non e' tenuta al riesame del provvedimento
sulla base della successiva buona condotta processuale dell'interessato
Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente
a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu'
della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte
Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento
da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione
del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne',
verosimilmente, del suo familiare straniero) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una
minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a
maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa
stato adottato per semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice
possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve
documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del
visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire
sufficienti motivi per il diniego)
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione
per soggiorno illegale pregressa e
una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la
sicurezza pubblica e non
rappresentano motivo valido per negare
l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa
riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di
cittadino comunitario)
Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge
di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un
bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua
effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei
reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata
del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di
inserimento lavorativo
Trib. Agrigento: lo straniero che, a seguito di espulsione,
abbia fatto ingresso non autorizzato
e che nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria resta penalmente responsabile qualora non si
sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di
soggiorno
Nota: per
il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a
seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di
diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e,
indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure
mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di
straniero che si presenti alla frontiera); discutibile,
quindi, che si possa effettivamente allontanare il cittadino comunitario o il
familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi
di sanita' pubblica
Nota: il fatto che non possano essere adottati
provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno a carico del cittadino
comunitario e dei suoi familiari sulla base della scadenza del documento di identita' e' coerente con Sent. Corte Giust. C-459-1999
Scambio di informazioni tra Stati membri sulla
pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)
Quando sia
indispensabile chiedere informazioni relative alla pericolosita' del cittadino
comunitario o di un suo familiare, lo Stato italiano puo' consultare gli altri
Stati membri (art. 27 Direttiva 2004/38/CE); la consultazione non puo' avere carattere
sistematico e deve essere effettuata in occasione dell'iscrizione anagrafica o
al momento del rilascio della carta di soggiorno
Lo Stato
italiano, se consultato da un altro Stato membro riguardo alla pericolosita' di
un cittadino comunitario o di un suo familiare in base ad art. 27 Direttiva 2004/38/CE, fornisce gli elementi di cui dispone entro due
mesi, a condizione che la consultazione sia stata effettuata per un caso
specifico e per esigenze concrete (art. 23-bis D. Lgs. 30/2007, introdotto da
L. 129/2011)
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento
di allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)
Il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato basato sulla pericolosita'
della persona (D. Lgs. 32/2008)
o
e' adottato dal
Ministro dell'interno,
quando e' basato
su motivi di sicurezza dello Stato (L.
129/2011)
quando e' basato
su motivi imperativi di pubblica
sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da
piu' di 10 anni o minorenne
o
e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora
del destinatario negli altri casi
Il provvedimento
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si
oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo
alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone
che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e
conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, dei termini per
lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza) e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Sent. Corte Giust. C-300/11: il giudice nazionale competente e' tenuto ad assicurardsi
che la mancata comunicazione
all'interessato, da parte dellautorita' nazionale competente, della
motivazione circostanziata e completa sulla quale e' fondata una decisione di
allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, nonche'
degli elementi di prova pertinenti, sia
limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata
all'interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito
conto della necessaria segretezza degli elementi di prova
Sent. Corte
Giust. C-322/13: e' illegittima una norma che riconosca il diritto di
utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro
che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua
diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo
che siano residenti in questo stesso ente locale
Di norma, il termine per lasciare l'Italia e' di almeno un mese o, in caso di comprovata
urgenza, di almeno 10 gg. (nota:
la previsione di un termine non inferiore a un mese non sembra adatta ad un
provvedimento di respingimento alla
frontiera - ad es.: di familiare straniero che raggiunga il cittadino
comunitario; l'art. 30 co. 3 Direttiva 2004/38/CE potrebbe essere interpretato nel senso di escludere che tale termine debba essere
concesso in caso di respingimento)
Il questore
dispone l'accompagnamento immediato
alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno
o
nel caso in cui
l'allontanamento risulti urgente
perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la
civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o
nel caso in cui
l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di
allontanamento per lasciare l'Italia
o
nel caso in cui
il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del
soggetto che non abbia ottemperato
all'ordine di allontanamento adottato per mancanza
di requisiti "e" sia
stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza
aver provveduto alla presentazione dell'attestazione
al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una
condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella
precedente
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009: la fissazione di un termine inferiore a un mese per l'allontanamento deve essere motivata
anche nei casi in cui tale allontanamento sia adottato per motivi imperativi di
pubblica sicurezza; si deve tener conto delle necessita' della persona e dei familiari
(es.: chiusura di un rapporto di lavoro, estinzione di un debito, istruzione
dei figli, trasloco, etc.)
Il provvedimento
di accompagnamento immediato deve essere convalidato
dal Tribunale in composizione
monocratica, in base alle seguenti disposizioni:
o
comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente,
da parte del questore, del provvedimento entro
48 ore dalladozione
o
esecuzione
del provvedimento sospesa fino alla
decisione sulla convalida
o
l'interessato e'
informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio
o
udienza in
camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato
(che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o
nelle more della
convalida, l'interessato e' trattenuto
in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o
il giudice convalida il provvedimento, con decreto
motivato, entro le 48 ore successive
alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata
losservanza dei termini e la sussistenza
dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento;
in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o
una volta convalidato, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o
decreto di
convalida impugnabile in cassazione;
il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
o
una volta
verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, compete al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto
l'amministrazione procedente a disporre la peculiare modalita' esecutiva
dell'allontanamento consistente nell'accompagnamento
alla frontiera a mezzo di forza pubblica
o
la
giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata
(Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
non convalidato un provvedimento di accompagnamento alla frontiera di cittadino
comunitario, perche' non
adeguatamente motivato in merito al
fatto che l'ulteriore permanenza sul
territorio nazionale sarebbe incompatibile
con la civile e sicura convivenza
(motivazioni neanche desumibili dalla motivazione del provvedimento di allontanamento)
o
benche' si
tratti di persona gia' allontanata
per mancanza dei requisiti di soggiorno, nel provvedimento di allontanamento non si fa menzione di art. 21 co. 4 D.
Lgs. 30/2007 (allontanamento coattivo
per motivi di ordine pubblico); per
altro, secondo il giudice, per quella norma la dottrina ha evidenziato la
difficile armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza
interna del D. Lgs. 30/2007 proprio per l'automaticita' dellallontanamento
immediato
Trib. Reggio Emilia: non convalidato il
provvedimento di accompagnamento
immediato di una prostitua
rumena, perche' mancante
dell'indicazione dei motivi che
rendono l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la
civile e sicura convivenza; nota: il
provvedimento avrebbe potuto essere formalmente motivato, in questo caso, sulla
base del fatto che l'interessata non aveva ottemperato, in precedenza, a un ordine
di allontanamento (si veda, pero', su questo punto, Trib. Reggio Emilia)
Trib. Reggio Emilia: la disposizione sull'accompagnamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico in caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa a un precedente allontanamento va letta in
conformita' ai principi del diritto UE di personalita', attualita' e concretezza del pericolo, che debbono quindi escludere ogni automatismo rispetto
all'esecuzione automatica del provvedimento di allontanamento, bensi'
richiedere una valutazione caso per caso e comunque rispettosa del principio
del diritto alla difesa (in questo senso anche la Relazione introduttiva alla
L. 129/2011); nel caso in questione l'interessata aveva proposto ricorso contro
il primo provvedimento di allontanamento, senza che il Tribunale avesse ancora
provveduto, e il Questore avrebbe dovuto tenere in considerazione detto
elemento prima di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento di
allontanamento con accompagnamento coattivo
Trib. Torino:
il trattenimento del cittadino
comunitario (e, verosimilmente, del suo familiare straniero) e' legittimo solo nelle more della convalida del
provvedimento di accompagnamento immediato; una volta convalidato il provvedimento, questo deve essere immediatamente eseguito, senza
possibbilita' di ulteriore trattenimento; nello
stesso senso, con riferimento al familiare
straniero di cittadino italiano,
Trib. Torino
In caso di
destinatario del provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato sottoposto a procedimento penale
o
il questore
richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se
l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso
si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura
cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e'
effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o
il nulla-osta e
negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e allinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare
il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze
processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellespulsione e' sospesa fino a
comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
o
lautorita
giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del
fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia
cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la
richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento),
o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore
(silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE
in attesa della decisione)
o
sentenza di non
luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a
giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui
all'art. 240 c.p.
o
applicazione
(oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza
autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. (riproponibilita' dell'azione penale) in
caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine
(se successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei
termini
o
Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative
all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto
di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un
soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica
sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e
immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato
al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)
Le stesse
modalita' si applicano in caso di allontanamento del cittadino comunitario o di
espulsione di qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra
coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione
stabile attestata con documentazione ufficiale), quale misura di sicurezza, quando l'interessato sia stato condannato alla
reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta'
personale per un delitto contro la
personalita' dello Stato (art. 312 c.p.)
Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla
pericolosita' della persona (torna all'indice del capitolo)
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni,
per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni,
negli altri casi
Il destinatario
di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e'
punito con la reclusione fino a un anno (fino a 2 anni in caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) ovvero con l'allontanamento immediato,
eseguito anche se la sentenza non e' definitiva, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni; la violazione del divieto
di reingresso applicato in sostituzione
della pena detentiva e' punita con la reclusione
fino a 3 anni
Nei casi di allontanamento del cittadino
comunitario o del suo familiare straniero a seguito di condanna alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p.,
modificato da L. 125/2008) o ad una pena restrittiva della liberta' personale
per un delitto contro la personalita'
dello Stato (art. 312 c.p.), la
violazione del divieto di reingresso e' punita con la reclusione da uno a 4 anni; in questi casi e' obbligatorio
l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo
Nei casi di
trasgressione del divieto di reingresso si procede con rito direttissimo; in
caso di condanna (verosimilmente, solo con sentenza definitiva) alla pena
detentiva, il trasgressore e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera, previa convalida del Tribunale
in composizione monocratica
La revoca del divieto di reingresso puo' essere chiesta quando siano trascorsi 3 anni o la meta' della durata
del divieto imposto (nota: l'interpretazione in termini di alternativita' dei
requisiti discende da Direttiva 2004/38/CE prevede
che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l'esecuzione
dell'allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare
istanza di cancellazione del divieto di reingresso); la domanda deve essere accompagnata da argomenti atti a dimostrare il mutamento della situazione; la decisione e' adottata entro
6 mesi, con atto motivato, dall'autorita' competente per il provvedimento
di allontanamento; fino alla decisione
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale
Salvo che la
presenza in Italia possa provocare grave turbativa all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica, il destinatario
di un provvedimento di allontanamento
sottoposto a procedimento penale o parte offesa in esso e' autorizzato, su
richiesta documentata propria o del suo difensore, a rientrare in Italia per il
tempo necessario, prima della scadenza del divieto di reingresso, al solo fine
di partecipare
al giudizio o di compiere atti per i quali e'
necessaria la sua presenza; l'autorizzazione e' rilasciata dal questore,
anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
Allontanamento del cittadino comunitario o del suo
familiare per mancanza dei requisiti (torna
all'indice del capitolo)
Il cittadino
comunitario e il suo familiare straniero possono
essere allontanati anche quando vengano
a mancare (nota: significa, verosimilmente, "quando manchino o vengano
a mancare") le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno (nota: D. Lgs. 32/2008 ha escluso il caso
di diritto di soggiorno permanente, benche' anche questo venga meno in caso di
assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi), salvo quanto previsto in
caso di decesso o partenza del cittadino comunitario o di divorzio o
annullamento del matrimonio
Il ricorso da parte di un cittadino
comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di
allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso (L. 129/2011; nota: disposizione coerente con art. 14 Direttiva 2004/38/CE, che specifica come il ricorso all'assistenza
pubblica non dia luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento)
Note:
o
in base al
principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui
sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in
particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino
italiano o comunitario
il cui soggiorno debba essere
autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
che sia non allontanabile per rischio
di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
che sia non allontanabile in quanto
minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o
familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente
(art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle
di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione
patologica acuta, in contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le
situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di
Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso
parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a
dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento
o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita;
secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo'
ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad
autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul
ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista
una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata
prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita
lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie
faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio
e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso
di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si
tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per
la ripresa della autonoma deambulazione; Sent.
Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in
Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio
secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di
farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o
il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di
valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di
pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano
condivisibili); TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure
essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del
permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il
pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo
cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma
anche trattamenti di mantenimento e controllo
che sia genitore naturale di un
minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro
genitore (L. 94/2009)
la cui presenza sia necessaria per lo
sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
che sia affidato a comunita di tipo
familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
che sia uno dei familiari di cui
all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
la cui presenza sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR
394/1999);
che debba espletare una misura
compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3
bis DPR 394/1999)
o
riguardo
al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini
italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e'
sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del
diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla
modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
Ai fini
dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di
soggiorno si tiene conto
o
di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo,
gli agenti di pubblica sicurezza della polizia
municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come
modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per
assicurare il concorso delle Forze di
polizia e disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune,
qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle
condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione
al Prefetto
o
di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Nota: secondo la
Sent. Corte di Giustizia C-215-03, il cittadino comunitario o il suo familiare
straniero possono essere allontanati
se non sono in grado di provare la propria identita' nei modi consentiti nello
Stato membro in cui si trovano, anche se non possono essere detenuti per il
solo fatto di non essere in possesso di un documento di identita' valido
Corte App. Milano: ai fini di un allontanamento di comunitario per mancanza di requisiti,
o
il limite dei 3 mesi continuativi di
soggiorno deve essere verificato al
momento dell'adozione del provvedimento
o
non rilevano le
intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o
e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma:
spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3
mesi)
o
non rileva la
mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti
sostanziali
o
il provvedimento
di allontanamento deve comunque essere proporzionato
all'interesse da tutelare
o
non si dovrebbe
procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte
d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo
contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o
una persona che
viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza
sociale
Modalita' di adozione ed esecuzione del provvedimento
di allontanamento fondato sulla mancanza di requisiti (torna all'indice del capitolo)
Il provvedimento di allontanamento per
assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
o
e' adottato, con
atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente
in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora,
per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno,
senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto
all'anagrafe)
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile
ovvero, in
caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta
dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone
che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e
conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, del termine per
lasciare l'Italia (almeno un mese
dalla data della notifica)
o
non puo'
prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di
reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del
soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno
permanente)
Unitamente al
provvedimento e' consegnata un'attestazione
da consegnare presso un consolato italiano, a dimostrazione
dell'adempimento dell'obbligo di allontanamento
Il destinatario
del provvedimento che non abbia
ottemperato all'ordine di allontanamento e sia individuato sul
territorio dello Stato dopo la
scadenza del termine per
l'allontanamento senza aver
provveduto alla presentazione
dell'attestazione al consolato puo'
essere allontanato con accompagnamento
immediato alla frontiera per motivi di ordine
pubblico (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" rende piu'
stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non
sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento
Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento
(torna all'indice del capitolo)
Qualunque provvedimento di allontanamento a
carico di un cittadino comunitario iscritto
all'anagrafe e' comunicato al Comune
di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007), ed e' causa di cancellazione anagrafica
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per
motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico e' ammesso ricorso al TAR
del Lazio, sede di Roma (nota: l'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione
estesa al merito)
I ricorsi,
sottoscritti personalmente, possono essere presentati anche tramite una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura l'autenticazione
della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura speciale al
patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare, e le comunicazioni
relative al procedimento sono effettuate presso la stessa autorita'
Il ricorso puo'
essere accompagnato da istanza di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento; in caso di allontanamento
per motivi di ordine pubblico, l'esecuzione resta sospesa fino all'esito dell'istanza (nota: verosimilmente, non
quello definitivo), salvo che il
provvedimento si basi su una precedente
decisione giudiziale (nota: non e' chiaro in quali casi un allontanamento
per motivi di ordine pubblico possa basarsi su una precedente decisione
giudiziale)
Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento per
motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno; istanza di sospensione (torna
all'indice del capitolo)
Contro il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato adottato per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario (D. Lgs. 150/2011) del luogo in cui ha sede
l'autorita' che l'ha adottato; il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. o 60 gg., se il
ricorrente risiede all'estero (D.
Lgs. 150/2011; nota: verosimilmente, il termine di 60 gg. si applica se il
ricorrente ha gia' lasciato il territorio dello Stato), a pena di
inammissibilita' (nota: trattandosi di un diritto soggettivo, e' discutibile
che possa essere stabilito un termine); il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente; si applica il rito
sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)
I ricorsi,
sottoscritti personalmente, possono essere presentati per posta (D. Lgs. 150/2011) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che cura
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro del ricorso; la procura
speciale al patrocinatore legale e' rilasciata davanti all'autorita' consolare,
e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la stessa
autorita'
L'esecuzione del
provvedimento puo' essere sospesa
dal giudice competente, su richiesta
e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, in
presenza di gravi e circostanziate ragioni; in caso di rischio di danno grave e irreparabile, la sospensione
puo' essere disposta con decreto
pronunciato fuori udienza, ma perde efficacia se non e' confermata entro la
prima udienza successiva con l'ordinanza (D. Lgs. 150/2011)
L'allontanamento
non puo' comunque aver luogo fino alla pronuncia del giudice sull'istanza di sospensione (nota: tale
pronuncia, in base ad art. 5 D. Lgs. 150/2011, non e' impugnabile), salvo che si tratti di provvedimento
basato su una precedente decisione
giudiziale (verosimilmente, quando l'allontanamento e' adottato quale
misura di sicurezza ex art. 235 c.p. o 312
c.p.,
ovvero in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del
divieto di reingresso; forse anche quando vi sia, comunque, una condanna per
reato grave) o su motivi imperativi di pubblica sicurezza
Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima del termine entro
il quale il ricorrente deve lasciare il territorio dello Stato (D. Lgs.
150/2011); note:
o
sembra si tratti
di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi
casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica
o
nei casi in cui
e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere
immediatamente?
Nota: le
disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie
pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
Disposizioni comuni sui ricorsi (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino
comunitario o il familiare straniero che presentino ricorso contro il provvedimento di allontanamento (qualunque sia il
motivo per cui e' stato adottato) e ai quali sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sono ammessi, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte al procedimento di ricorso, salvo
che la loro presenza rappresenti una grave
minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica; l'autorizzazione e'
rilasciata dal questore, anche
tramite la rappresentanza diplomatica o consolare
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che
si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente
Matrimoni fittizi (torna
all'indice del capitolo)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:
o
un matrimonio e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto
di soggiorno
o
la qualita'
della relazione e' irrilevante
o
le misure
adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono essere tali da
rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio della liberta' di movimento
dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i loro legittimi diritti
o
tali misure non
possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla
base della nazionalita'
o
accertamenti in
caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere
sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su
intere categorie di migranti)
o
l'accertamento
dell'abuso deve far riferimento al diritto comunitario, non alle leggi
nazionali sull'immigrazione
o
criteri utili
per riconoscere un matrimonio genuino:
il coniuge
straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere
l'autorizzazione a soggiornare legalmente
la relazione tra
i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
la coppia ha
avuto un domicilio comune per molto tempo (la convivenza attuale non e'
richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)
la coppia ha
assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
o
criteri utili
(solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
i coniugi non si
sono mai incontrati prima del matrimonio
i coniugi
forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
i coniugi non
parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi
e' stata versata
una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della
dote)
uno o entrambi i
coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il
diritto di soggiorno
la vita
familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato
adottato
la coppia
divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di
soggiorno
o
l'onere della
prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
o
il procedimento
in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a
sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono
essere revocati successivamente all'accertamento
o
il fatto che una
persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un
diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso
(Sent. Corte Giust. C-212-97)
Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono
effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su
un unico aspetto, dovendo invece essere valutate
tutte le circostanze del caso individuale
Nota:
l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da
adottare in caso di revoca del diritto
di soggiorno motivata da abuso
(es.: matrimonio fittizio); in
particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30
gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in
considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la
disposizione in esame, con riferimento al coniuge straniero di cittadino
italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4
dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la
Direttiva; tuttavia, la disposizione
che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto
matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs.
30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di
tale matrimonio, non maturino il diritto
di soggiorno; non si avrebbe quindi
alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto
abuso
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita'
costituzionale (torna all'indice del capitolo)
o
illegittimita' costituzionale di art.
61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come
l'aver commesso il reato in condizioni
di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi
circostanza aggravante comune; note:
l'aggravante associata alla condizione di
soggiorno illegale si riferiva solo
ai cittadini stranieri e agli apolidi, non ai cittadini comunitari
(in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione
europea aveva censurato (nel Comunicato 23/9/2008 e nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche con riferimento ai
cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale; restavano, pero', inclusi, anche a seguito dell'entrata
in vigore di L. 94/2009, i familiari
stranieri di cittadini comunitari
questione di
legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib.
Livorno
prima della
sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno
illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della
non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
con la sentenza
in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta
dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente,
hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte
dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che
soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di
allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo
rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme
su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di
straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in
una doppia punizione per la medesima infrazione
o
illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008),
limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di
cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,";
tale disposizione stabiliva come la sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di
maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990),
non fosse disposta in presenza della
circostanza aggravante costituita
dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio
dello Stato
Sent. Cass. 977/2012: art. 136 Cost. e art. 30 commi terzo e quarto L. 87/1953
ostano alla esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della
cognizione in conseguenza dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima; come
conseguenza dell'illegittimta' costituzionale dell'aggravante di soggiorno
illegale, sancita da Sent. Corte Cost. 249/2010, il giudice dell'esecuzione e' tenuto quindi ad
individuare la porzione di pena
corrispondente all'aggravante e di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del
giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero
abbia proceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento tra circostanze; a
differenza dell'abrogazione, infatti, la dichiarazione d'illegittimita'
costituzionale colpisce la norma fin dalla sua origine, rendendola
inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze invalidanti
assimilabili all'annullamento e con incidenza anche sulle situazioni pregresse,
purche' non esaurite; nello stesso senso,
Sent. Cass. 19361/2012, che osserva come art. 30 L. 87/1953
(le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, e, quando in applicazione della
norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali) non fa
riferimento alle sole norme incriminatrici, ma anche, in particolare, a quelle
che determinano la sanzione
Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo
alla pericolosita' (torna all'indice del capitolo)
Quando uno Stato membro chiede informazioni all'Italia, in base ad
art. 27, co. 3 Direttiva 2004/38/CE, sulla pericolosita'
di un cittadino comunitario o di un suo familiare, il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Mininterno, fornisce gli elementi entro 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta; la
consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete (L.
129/2011)
Trasferimento di persone condannate (torna all'indice del capitolo)
Il trasferimento di una persona condannata da un primo Stato in
un secondo Stato, finalizzato all'espiazione
della pena nel secondo Stato, puo' avvenire solo alle seguenti condizioni (Conv. Strasburgo 21/3/1983 sul trasferimento delle persone condannate):
o
la persona e'
cittadina del secondo Stato
o
la sentenza e'
definitiva
o
la condanna e' a
tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di
trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di
durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota:
tutti?)
o
i due Stati
danno il proprio consenso al
trasferimento
o
la persona (o il
suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di
essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
in caso di fuga,
prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato
in caso di
adozione di un provvedimento di espulsione
o di allontanamento (il consenso del
secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in
considerazione l'opinione della persona)
o
il fatto per cui
la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo
Stato
Stati
dotati di strumenti in tema di
trasferimento di persone condannate: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Georgia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, San
Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Australia, Bahamas, Bolivia,
Canada, Costarica, Cuba, Israele, Peru', Stati Uniti, Venezuela, Cile, Ecuador,
Giappone, Hong Kong, Mauritius, Panama, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago
Il Mandato di
Arresto Europeo (MAE) configura un sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o imputate, al fine di eliminare la complessita' e i
potenziali ritardi inerenti alla disciplina dellestradizione; il MAE, a
differenza dell'estradizione non si fonda su un rapporto intergovernativo, ma
sul rapporto diretto tra le varie autorita' giurisdizionali degli Stati membri
(Sent. Corte Cost. 143/2008, Sent. Corte Cost. 227/2010 e Sent. Corte Cost. 274/2011)
Concl. Avv. Gen. causa C-42/11: le autorita' giudiziarie di esecuzione devono avere
la facolta' di rifiutare
lesecuzione di un mandato darresto
europeo emanato ai fini
dell'esecuzione di una pena tanto nei confronti dei loro cittadini quanto
nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che dimorino o risiedano nel
loro territorio e tali autorita' devono poter esercitare detta facolta' alla
luce delle circostanze particolari di ciascun caso concreto
Sent. Corte Giust. C-396/11: la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come
modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretata nel
senso che le autorit giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare
lesecuzione di un mandato darresto europeo emesso ai fini dellesercizio di
unazione penale a motivo del fatto la persona ricercata non stata sentita
nello Stato membro emittente prima dellemissione di tale mandato darresto; in
precedenza, Concl. Avv. Gen. C-396/11:
o
le disposizioni
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del
diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5,
paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto
dell'Unione
o
la privazione
della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella
procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono
un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi
dellarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o
di regola, tale
ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa'
democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale
disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere
nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve
essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento
l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione
devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto
sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe'
superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo
5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
la competente
autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto
europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli
obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto
dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui
e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in
seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato
solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente
grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce
una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue
obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili
non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o
l'autorita'
giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto
europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata
trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del
mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai
Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione
o
nota
(Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti
ladeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata
potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e'
solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta
(Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
Sent. Corte Cost. 143/2008: illegittimita' costituzionale di art. 33 L. 69/2005,
nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in
esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti
della durata dei termini di fase previsti da art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.
(nota: per "termini di fase" si intendono i termini reativi a
ciascuna fase del procedimento, diversi dal termine complessivo di cui all'art.
303, co. 4 c.p.p.)
Sent. Corte Cost. 227/2010: illegittimita' costituzionale di art. 18, co. 1,
lettera r L. 69/2005
nella parte in cui non prevede, in relazione al mandato di arresto europeo, il
rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Stato membro dell'Unione
europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel
territorio italiano, ai fini dellesecuzione della pena detentiva in Italia
conformemente al diritto interno; note:
o
la Corte precisa
come
il motivo di
rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della
persona ricercata una volta scontata la pena cui essa e' stata condannata; alla
luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto
alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella
societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)
gli Stati membri
avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta
operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base
alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima,
ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza
del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece,
perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta
spetti
all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della
residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di
intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della
presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in
Italia
spetti al
legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di
applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellesecuzione
della pena in Italia
o
giurisprudenza
precedente:
Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005,
che prevede la possibilita' di scontare
la pena detentiva in Italia in
relazione a condanne penali subite allestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei
confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI
da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare
le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul
loro territorio
questione di
legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005
nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non
cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009
Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato
anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso
di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)
Ord. Corte Cost. 374/2010: manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale di art. 19, co. 1, lettera c L. 69/2005,
nella parte in cui non attribuisce la facolta' di chiedere l'espiazione della
pena in Italia al comunitario, residente in Italia, nel caso in cui il mandato
d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; la Corte osserva
come la disposizione censurata concerne infatti soltanto la persona giudicanda,
per la quale e' in corso l'azione
penale, sicche' la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere
applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una
sentenza di condanna
Sent. Cass. 14759/2013: e' consentito procedere all'arresto ai fini di
consegna anche sulla base della segnalazione SIS, se questa contiene tutti gli
elementi identificativi della richiesta di cui all'art. 6 L. 69/2005;
ove risulti, dalla descrizione dei fatti, l'attribuzione all'interessato di
azioni rispetto alle quali non sussistono dubbi riguardo alla doppia
incriminabilita', la mancata allegazione della disposizioni di legge violate
non incide sull'accertamento delle condizioni di consegna e non preclude
l'esecuzione di questa
Concessione della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
La cittadinanza
per naturalizzazione puo' essere
concessa al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risieda
legalmente in Italia da almeno 4 anni
Il decreto di
conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita'
attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e
portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato
di scegliere il mantenimento delle
generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)
Dati (torna
all'indice del capitolo)
Fruitori
della libera circolazione
intraeuropea per lavoro nel 2013, in migliaia (Nota Comm. UE): 7071,5, di cui
o
per Stato membro
di origine:
Austria:
140,0
Belgio:
110,7
Bulgaria:
232,4
Cipro:
21,4
Repubblica
ceca: 68,0
Germania:
388,3
Danimarca:
60,5
Estonia:
27,3
Grecia:
236,0
Spagna:
232,4
Finlandia:
45,0
Francia:
334,7
Croazia:
214,9
Ungheria:
154,3
Irlanda:
188,0
Italia:
677,3
Lituania:
158,1
Lussemburgo:
15,7
Lettonia:
78,0
Malta:
0
Paesi
Bassi: 240,3
Polonia:
1059,2
Portogallo:
571,1
Romania:
1290,7
Svezia:
60,9
Slovenia:
18,6
Slovacchia:
121,1
Regno
Unito: 318,6
o
per Stato membro
di residenza:
Austria:
283,0
Belgio:
315,6
Bulgaria:
0
Cipro:
44,8
Repubblica
ceca: 43,4
Germania:
1882,8
Danimarca:
87,8
Estonia:
2,3
Grecia:
53,8
Spagna:
764,6
Finlandia:
33,0
Francia:
597,7
Croazia:
0
Ungheria:
18,7
Irlanda:
204,4
Italia:
792,8
Lituania:
0
Lussemburgo:
109,6
Lettonia:
1,9
Malta:
2,4
Paesi
Bassi: 172,6
Polonia:
10,4
Portogallo:
25,6
Romania:
0
Svezia:
132,1
Slovenia:
3,9
Slovacchia:
3,9
Regno
Unito: 1481,7
Rimesse verso
Stati membri UE (da Rapp. Eurostat sulle rimesse):
o
flussi: 1.166
milioni di euro (2007); 1.216 milioni di euro (2008); 1.187 (2009;
estrapolazione su dati parziali)
o
il flusso da
Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il
principale flusso tra Stati membri UE
42. Neocomunitari (torna
all'indice)
Regime transitorio per l'accesso al
mercato del lavoro
Effetto su espulsioni e su reati
pregressi
Effetto sulle richieste di ricongiungimento
Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (torna all'indice del capitolo)
Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006) per i cittadini dei nuovi Stati membri dellUnione
europea (Romania e Bulgaria):
o
libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale
ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
o
per gli altri settori (inclusa pesca marittima,
da circ. Minlavoro 15/2007), assunzione, senza
limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta
(su apposito modulo)
spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle
associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di
nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver
verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in
questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con
l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito
all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)
Allegato VII
al Protocollo di adesione della Romania all'Unione
europea (disposizioni analoghe
valgono per in relazione alla Bulgaria:
o
i cittadini
rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e
ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto
pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato
membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure
nazionali; anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato
membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a
12 mesi godono degli stessi diritti; i diritti di accesso si perde qualora
volontariamente si abbandoni il mercato del lavoro dello Stato membro in
questione
o
i cittadini
rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o
durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati
ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a
12 mesi non godono di tali diritti
Richieste di
nulla-osta gia' presentate nell'ambito del decreto flussi (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007):
o
archiviate
quelle per i settori aperti
o
trattate
d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)
Regime prorogato per il 2008 (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 4/1/2008)
Regime prorogato per il 2009 (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
Regime prorogato per il 2010 (circ. Mininterno 3/12/2009 e circ. Mininterno-Minlavoro 20/1/2010)
Regime prorogato per il 2011 (circ. Mininterno e Minlavoro 31/1/2011); nota: era stata approvata dalla XI Commissione
della Camera una risoluzione
che impegnava il Governo a valutare la possibilita' di una completa
liberalizzazione, dal 1/1/2011, del lavoro subordinato (quanto meno) per i
lavoratori rumeni
Approvata una risoluzione
del Parlamento europeo che invita
gli Stati membri a rimuovere le restrizioni sull'accesso al lavoro di rumeni e
bulgari entro il 2011
Circ. Mininterno-Minlavoro 3/2/2012: l'Italia ha deciso di non prorogare il regime di restrizioni
per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari; dall'1/1/2012 le limitazioni devono considerarsi decadute
Sent. Corte Giust. C-15/11: le condizioni di accesso al mercato del lavoro
degli studenti bulgari, durante l'applicazione del regime transitorio, non
possono essere piu' restrittive di quelle previste per gli studenti stranieri
dalla Direttiva 2004/114/CE; nota: nel caso in esame, veniva negato un permesso
di impiego a favore di un cittadino bulgaro che compiva i propri studi in
Austria e che intendeva svolgere in tale Stato il lavoro di conducente di
automezzi pesanti a tempo parziale
Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minlavoro 2/7/20013) per i cittadini della Croazia, Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013:
o
regime
transitorio, per 2 anni, consentito
dall'Allegato V dell'Atto di adesione, per l'accesso al lavoro subordinato
o
privo di ogni
limitazione il lavoro autonomo
o
il regime
transitorio non si applica, comunque, alle seguenti categorie (e le
corrispondenti richieste di nulla-osta gia' presentate si intendono
archiviate):
lavoratori di
cui all'art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ad eccezione delle lettere g) e i)
ricercatori
lavoratori
altamente qualificati
lavoratori
stagionali, inclusi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2
anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi di art. 5 co. 3-ter D.
Lgs. 286/1998
lavoratori
domestici
o
per i lavoratori
croati rientranti nelle categorie di cui all'art. 27, co. 1 lettere g)
(lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di
lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici) e i) (lavoratori dipendenti
da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia
nell'ambito di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e i datori di lavoro residenti o
aventi sede allestero) D. Lgs. 286/1998 la richiesta di nulla-osta al lavoro,
nelle more dell'adozione di un'apposita procedura, corredata da specifica
modulistica, e' inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalita'
informatiche; in applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai
lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori stranieri, l'istruttoria della
pratica segue una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da
parte della Direzione Territoriale del Lavoro; ai datori di lavoro e'
rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sara' svolta l'attivita'
lavorativa, il nulla-osta al lavoro, senza che si proceda alla sottoscrizione
del contratto di soggiorno; il lavoratore croato deve richiedere l'iscrizione
anagrafica al Comune, previa esibizione del nulla-osta rilasciato dallo
Sportello Unico
o
per tutti i
settori produttivi non liberalizzati e non sottratti alle quote, qualora
vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime
transitorio, saranno individuate le modalita' di presentazione delle richiesta
di nulla osta al lavoro; nota: in
mancanza di esplicita decisione sull'esistenza o meno di limiti numerici,
l'ingresso non e' quindi consentito
o
le restrizioni
non sono comunque applicabili ai cittadini croati che, alla data dell'1/7/2013
o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del
lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi; tale condizione e'
dimostrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che
abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per
attesa occupazione)
o
i cittadini
croati, che alla data dell'1/7/2013 avessero un regolare rapporto di lavoro
possono, in caso di cessazione del rapporto stesso, iscriversi ai Centri per
l'impiego territorialmente competente (nota:
non possono, pero', verosimilmente, accedere senza limitazioni ad altra
occupazione che non rientri negli ambiti liberalizzati se non posseggono il
requisito di ammissione pregressa al mercato del lavoro non inferiore a 12
mesi)
o
i benefici
(ossia, le deroghe individuali al regime transitorio) cessano in caso di
abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino
croato
Circ. INPS 117/2013: i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di
lavoratori domestici croati dovranno adempiere ai soli obblighi di
comunicazione dell'assunzione all'INPS, previsti per qualunque rapporto di
lavoro domestico
Circ. Mininterno-Minlavoro 3/7/2015: l'Italia ha deciso di non prorogare il regime
transitorio, relativamente alle limitazioni per l'accesso al mercato del
lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati della Croazia; dall'1/7/2015,
quindi, le limitazioni all'accesso
al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono
ritenersi decadute
La Svizzera
avrebbe raggiunto un accordo con l'Unione europea per estendere ai cittadini
croati il trattamento riservato, in maeria di libera circolazione, dalla stessa
Svizzera ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea (da un comunicato Stranieriinitalia)
Effetto su espulsioni e su reati pregressi (torna
all'indice del capitolo)
Cessati,
per rumeni e bulgari, gli effetti delle espulsioni
(salvo quelle per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per sanita'
pubblica; da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006)
Il favoreggiamento di immigrazione
clandestina in relazione a persone diventate successivamente comunitarie (sent. Cass. 1815/2007) e la violazione,
da parte di tali persone, dell'ordine
del questore di lasciare l'Italia entro
5 gg. (sent. Cass 2451/2007) conservano
pero' rilevanza penale, non venendo
meno il carattere illecito della condotta
Effetto sulle richieste di ricongiungimento (torna
all'indice del capitolo)
Richieste di
nulla-osta al ricongiungimento per familiari di rumeni o bulgari archiviate (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
Iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
Ai fini dell'iscrizione anagrafica per soggiorni di
durata > 3 mesi, i cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse
da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero,
lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico,
dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia'
regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al
quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al
31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire
anche il nulla-osta rilasciato dallo
Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del
regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
Circ. Regione Lazio 2010: il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM
per cittadini rumeni, che puo'
essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest,
e ha valore di copertura retroattiva
per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
Proroga
dell'uso del codice STP per cure
urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari e rumeni che ne erano in possesso
al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di
salute che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo
per l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); dopo il 31/12/2007, non sono piu' rilasciabili
codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007)
Circ. Regione Friuli Venezia Giulia: in attesa di determinazioni del Minsalute, i minori
rumeni e bulgari in possesso della tessera sanitaria alla data 31/12/2006
continuano a fruire dell'assistenza alle condizioni previste per i cittadini
extracomunitari, in base ad art. 1, co.
2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni
del T.U., se piu' favorevoli); tali minori sono iscritti provvisoriamente al SSN, con tessera sanitaria valida fino al
31/12/2007
Delibera Regione Toscana: garantita temporaneamente
l'assistenza sanitaria ai neocomunitari a parita' con lo straniero
illegalmente presente, in base ad art.
1, co. 2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); modalita' analoghe a quelle
previste per gli stranieri: codice anonimo, di durata non protratta oltre un
anno dall'entrata nell'UE del nuovo Stato, rilasciabile a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data
di ingresso nell'UE (nello stesso senso, Circ. Regione Piemonte (citata in lettera Regione Piemonte al Minsalute) con riferimento al caso particolare di rumeni e
bulgari per l'anno 2007)
Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi
titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle
prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili,
dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni
"comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero',
ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni
di gravidanza non medicalmente necessaria
sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle
disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare
gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a
garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di
altro titolo
Circ. Regione
Sicilia 17/4/2008: prevede il
rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i
neocomunitari non iscritti
Direttiva Regione
Basilicata: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a
cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
circ. Regione
Sardegna 2008: attribuzione del
codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e
dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a
cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari
in Lombardia: nei fatti, i cittadini
comunitari (in particolare, rumeni e bulgari) privi di copertura assicurativa,
se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti
(ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono
ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle
associazioni di volontariato
Nota: non
e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita'
ai cittadini comunitari delle
disposizioni del T.U., se piu'
favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di
art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008;
in proposito,
o
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a
prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Sicurezza sociale (torna all'indice del capitolo)
L'indennita' di disoccupazione ai sensi
dell'art. 69 del Regolamento CEE 1408/1971 (nota: il riferimento dovrebbe essere ora all'art.
64 Regolamento CE 883/2004), verificate le condizioni richieste, e' corrisposta
ai lavoratori bulgari e rumeni in possesso del formulario E303, solo se appartenenti alle categorie per le quali e' previsto
l'immediato libero accesso al
mercato del lavoro (circ. INPS 35/2007); nota: si tratta di indennita' di disoccupazione erogata in base alla
legislazione dei rispettivi Stati di provenienza, e a carico di questi
o
a decorrere
dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o
e' possibile
acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione
eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente
all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non
puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o
dall'1/7/2013
non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si
tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime
internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali
prestazioni sono divenute infatti inesportabili
anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza
personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o
le disposizioni
relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non
sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata
in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere
applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute
in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini
pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi,
continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui
era applicabile la convenzione italo-croata
o
dall'1/7/2013,
il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attivita'
lavorativa negli altri Stati membri o dei cittadini degli altri Stati membri
che abbiano lavorato in Croazia sara' determinato in applicazione di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, per l'erogazione della prestazione e la
totalizzazione dei periodi di assicurazione non e' piu' richiesto il periodo di
assicurazione minimo di 6 mesi nello Stato in cui viene richiesta la
prestazione (previsto dalla previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la
Croazia 27/6/1997)
o
dall'1/7/2013,
in materia di esportabilita' della prestazione di disoccupazione, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell'art. 64 Regolamento CE 883/2004; pertanto, in caso di esportabilita' del diritto
alla prestazione di disoccupazione, non e' piu' previsto (come lo era dalla
previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la
Croazia 27/6/1997) il pagamento per
conto dello Stato in cui si e' maturato il diritto alla prestazione, la
prestazione essendo invece pagata direttamente dall'istituzione competente (di
regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca
in un altro Stato membro in cerca di lavoro)
o
dall'1/7/2013
trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari
contenute Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la
Croazia 27/6/1997, a decorrere da
tale data, anche i titolari di indennita' di disoccupazione e i pensionati
hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all'estero; inoltre,
per le prestazioni spettanti dall'1/7/2013, trovano applicazione le regole di
priorita' anticumulo previste da Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009, in luogo di quelle che, nell'ambito della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la
Croazia 27/6/1997, in caso di
concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano lonere
in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari
[1] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[2] In precedenza, era stata proposta l'abrogazione dell'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'istituzione del reato contravvenzionale di ingresso e/o soggiorno illegali ha una marcata impronta simbolica, cui si associano rilevanti effetti collaterali, connessi, in particolare, allobbligo di denuncia dello straniero irregolare; non persuade la Sent. Corte Cost. 250/2010, che ha salvato l'art. 10-bis, in quanto questa norma e' affine allaggravante ex art. 61 numero 11-bis c.p. dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 249/2010; entrambe le norme sono espressione di colpevolezza d'autore e non per il fatto; si tratta di una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sara' in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell'espulsione, piu' grave della pena principale; a garantire la disciplina dei flussi in ingresso, e' quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale (per il mancato ottemperamento all'ordine del questore o per il rengresso non autorizzato).
[3] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[4] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.
[5] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.
[6] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.
[7] In precedenza, una delle categorie indicate all'art. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallart. 2 L. 327/88, o all'art. 1 L. 575/1965, come sostituito dallart. 13 L. 646/82.
[8] In recedenza: "o di titolo equipollente".
[9] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).
[10] In precedenza, era previsto quanto segue: ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione dell'obbligo di dichiarazione di presenza entro 8 gg lavorativi; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).
[11] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).
[12] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[13] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[14] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.
[15] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[16] In precedenza, valevano le seguenti disposizioni: trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario, il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace per due volte, su richiesta del questore, di ulteriori 60 gg ogni volta (L. 129/2011); qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: formulazione abigua, interpretata, in base ad art. 15, co. 6, lettera a Direttiva 2008/115/CE, nel senso di "mancata cooperazione da parte del cittadino del Paese terzo interessato") o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice ulteriori proroghe per non piu' di 60 gg ciascuna, fino a una durata complessiva ulteriore di 12 mesi (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 129/2011); in ogni caso, l'allontanamento puo' essere effettuato anche prima della scadenza del termine prorogato; in questo caso, il questore ne da' comunicazione senza ritardo al giudice di pace (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009); note:
Ord. Cass. 11451/2013: nullo il provvedimento di proroga del trattenimento in CIE per un periodo di durata superiore a 60 giorni; il limite normativo per ciascuna frazione temporale non puo' essere oltrepassato neanche quando si rientri nel limite finale complessivo, dal momento che la garanzia della liberta' personale dello straniero si estrinseca non solo nella determinazione di un termine finale, ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare con la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni che giustificano la limitazione di tale liberta'
due ordini del giorno del Senato, accettati dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegnavano il Governo a valutare l'opportunita' di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione relativa alla durata massima del trattenimento in CIE, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione di tale durata
il Documento programmatico Mininterno sui CIE segnalava come sia maturato nella giurisprudenza dei giudici di pace un orientamento tendente a non convalidare il trattenimento se lo straniero non e stato identificato nei primi 12 mesi, atteso che, a decorrere dal settimo mese, i presupposti che legittimano iI trattenimento cambiano, riducendosi, in particolare, alla mancanza di cooperazione al rimpatrio dell'interessato e al ritardo nell'ottenere i documenti di espatrio
l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute.
[17] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[18] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[19] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.
[20] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[21] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[22] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[23] In precedenza, anche fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso, trasformato, da L. 43/2015 in un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.
[24] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.
[25] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.
[26] In precedenza, le disposizioni sull'iscrizione obbligatoria al SSN non si applicavano ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) il DPR 303/2004 disponeva quanto segue: il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante, e, allinterno dei centri con piu di 100 richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.
[27] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[28] In precedenza, "figli naturali".
[29] In precedenza, "figlio naturale".
[30] In precedenza, "figlio naturale".
[31] In precedenza, "figli naturali".
[32] In precedenza, "figlio naturale".
[33] In precedenza, "figlio naturale".
[34] In precedenza, "figlio naturale".
[35] In precedenza, anche con la Croazia.
[36] In precedenza, "figlio naturale".
[37] In precedenza, "figlio naturale".
[38] In precedenza, "figlio naturale".
[39] In precedenza,
[40] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto con art. 11 co. 1 lettera f Direttiva 2003/109/CE con riferimento ai titolari di permesso UE slp (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea), con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 28 Direttiva 2004/83/CE con riferimento ai destinatari di protezione internazionale. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.
[41] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.
[42] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[43] In precedenza, da L. 39/1990 e DPR 303/2004.
[44] In precedenza, a condizione che fossero a carico del beneficiario della protezione internazionale.
[45] In precedenza, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato.
[46] In precedenza, nel territorio italiano o all'estero.
[47] In precedenza, il supporto logistico e organizzativo era fornito dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno.
[48] In precedenza, 10.
[49] In precedenza, 10.
[50] In precedenza, "un rappresentante dell'ACNUR".
[51] In precedenza, analoga competenza era fissata da Decr. Mininterno 6/3/2008.
[52] In precedenza,
o Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)
o
Milano (per Lombardia); Sezione di
Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)
o
Torino (per Valle dAosta, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per decisione della Commissione
Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province dell'Emilia Romagna e,
verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato; da Decr. Mininterno
14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011) e di Torino (si evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o Roma
(per Lazio, Sardegna, Toscana - dal 31/12/2011 -, Umbria); Sezione di Roma
(Decr. Mininterno 14/10/2008, proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011), Roma II
(Decr. Mininterno 5/10/2011) e Firenze (per Toscana, come si evince da com.
Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)
o Caserta
(per Campania, Molise, Abruzzo, Marche); Sezione di Caserta (si evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o Foggia
(per le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr.
Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Bari
(per le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata
con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno
10/2/2011)
o Crotone
(per Calabria e Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008;
proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o Trapani
(per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di
Trapani (cessata con Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr.
Mininterno 10/2/2011)
o Siracusa
(per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di
Siracusa (Decr. Mininterno 14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di
Mineo dal 26/4/2011 (richiedenti ospitati nei CARA)
[53] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[54] In precedenza, i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato.
[55] In precedenza, in una lingua che possa essere sufficientemente compresa.
[56] In precedenza era previsto che qualsiasi Stato membro potesse, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti da Reg. CE n. 343/2003, e previo consenso degli interessati, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali; in tal caso tale Stato membro era tenuto a esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato.
[57] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di esame della domanda.
[58] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.
[59] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.
[60] In precedenza era previsto che il ricorso non avesse effetto sospensivo, salvo che la sospensione fosse decisa dall'organo giurisdizionale competente, caso per caso, in base alla legge nazionale.
[61] In precedenza, "qualora il richiedente asilo si sia reso ireperibile".
[62] In precedenza, il richiedente poteva chiedere anche il "congelamento" dei dati.
[63] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[64] In precedenza, l'accoglienza obbligatoria del richiedente asilo era effettuata, in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione del D. Lgs. 25/2008, nei CDI (circ. Mininterno 11/3/2008).
[65] In precedenza era stabilito che la Commissione potesse decidere, su richiesta motivata dell'interessato, che il colloquio si svolgesse alla presenza di un solo componente della commissione e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente.
[66] In precedenza, l'iscrizione obbligatoria al SSN era prevista solo per il titolare di permesso per richiesta di asilo (anche in possesso del solo cedolino di ricevuta della domanda; da circ. Minsanita 24/3/2000). Con riferimento ai Centri di identificazione (CDI, istituiti da art. 1 bis L. 39/1990) il DPR 303/2004 disponeva quanto segue: il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante, e, allinterno dei centri con piu di 100 richiedenti asilo, sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica.
[67] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[68] In precedenza, col rifugiato. Lo straniero beneficiario di protezione sussidiaria aveva diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni previste per il ricongiungimento dello straniero; la soglia di reddito non poteva eccedere, pero', il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.
[69] In precedenza, del rifugiato.
[70] In precedenza, ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria.
[71] In precedenza, 3 anni.
[72] In recedenza, l'accesso al permesso UE slp era possibile, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo (da D. Lgs. 3/2007 e circ. Mininterno 9/2/2009) o per protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE) in permesso che consenta il rilascio del permesso UE slp, essendo precluso il rilascio diretto.
[73] In precedenza, solo per i cittadini italiani residenti.
[74] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[75] In precedenza, "figlio naturale".
[76] In precedenza, "figlio naturale".
[77] In precedenza, "figlio naturale".
[78] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.
[79] In precedenza anche art. 2, co. 5 DPR 303/2004.
[80] Prima dell'entrata in vigore del DPR 21/2015??? erano previste le seguenti norme transitorie:
fino all'entrata
in vigore dei regolamenti di attuazione del D. Lgs. 25/2008, restano in vigore,
in quanto applicabili le disposizioni di cui al DPR 303/2004 (circ. Mininterno 11/3/2008: solo se compatibili con le disposizioni di cui al
D. Lgs. 25/2008); i riferimenti alla domanda per il riconoscimento dello status
di rifugiato si intendono sostituiti da riferimenti alla domanda di protezione
internazionale; nota: le sole materie specificamente demandate al regolamento
di attuazione del D. Lgs. 25/2008 sono in realta' le seguenti
o
la trasmissione
delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del
richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni
territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o
la redazione
dell'opuscolo informativo
o
la definizione
di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per
richiedenti asilo
o
l'accesso dei
rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo
l'accoglienza
obbligatoria del richiedente asilo e' effettuata, in attesa dell'adozione dei
regolamenti di attuazione del D. Lgs. 25/2008, nei CDI (circ. Mininterno 11/3/2008)
alle domande
presentate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008 e non ancora decise
si applica l'art. 16 DPR 303/2004 sul riesame della decisione, fino all'entrata
in vigore del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25/2008 (circ. Mininterno 11/3/2008); nota: l'art. 44 Direttiva 2005/85/CE impone
che le disposizioni nazionali che recepiscono quelle della Direttiva stessa si
applichino a tutte le domande di asilo presentate dopo l'1/12/2007 e a tutte le
procedure di revoca dello status di rifugiato avviate dopo tale data, a
prescindere - si direbbe - dal fatto che il recepimento della Direttiva abbia
avuto luogo nei termini; in altri termini, per quelle domande e per quelle
procedure, le disposizioni della Direttiva dovrebbero essere immediatamente
applicabili anche nelle more del recepimento
[81] In precedenza, "figlio naturale".
[82] In precedenza, "figlio naturale".
[83] In precedenza, "figlio naturale".
[84] In precedenza, "figlio naturale".
[85] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).
[86] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[87] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[88] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).
[89] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.
[90] In precedenza, euro 14,62.
[91] In precedenza, "potesta' genitoriale".
[92] In precedenza, all'Universita' prescelta (circ. MIUR 18/4/2013, trasmessa con circ. Mininterno 18/4/2013).
[93] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[94] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.
[95] In precedenza, "figlio naturale".
[96] In precedenza, "figlio naturale".
[97] In precedenza, "figlio naturale".
[98] In precedenza, anche con la Croazia.
[99] In precedenza, "figli naturali".